Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da doValue per la riscossione di debiti risalenti nel tempo può generare ansia e confusione. Molti debitori temono di dover pagare somme ingenti senza avere gli strumenti per verificare se il credito è effettivamente dovuto o se il termine di prescrizione è trascorso. La normativa e la giurisprudenza italiane, però, offrono importanti tutele al contribuente che riceve richieste da società di recupero crediti: dalla possibilità di contestare la legittimità dell’assegnazione del credito alla verifica della prescrizione, dall’accesso agli strumenti deflattivi del contenzioso (come la rottamazione‐quinquies e lo stralcio dei mini‑debiti) fino all’utilizzo delle procedure di sovraindebitamento per ottenere un saldo e stralcio giudiziale o concordato. Conoscere queste opportunità consente di difendersi in modo efficace.
In questo articolo, aggiornato al 21 dicembre 2026, approfondiremo la disciplina giuridica applicabile ai solleciti di pagamento per debiti ceduti a doValue. Verranno analizzate le norme vigenti (codice civile, Testo Unico Bancario, decreto sulla riscossione, leggi di bilancio e norme speciali), le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, nonché le procedure per impugnare o gestire le richieste di pagamento. La prospettiva sarà sempre quella del debitore: l’obiettivo è fornire uno schema pratico per reagire correttamente alla lettera, evitare errori, individuare rapidamente i rimedi legali e negoziare eventuali accordi di saldo e stralcio.
Chi siamo: avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno studio legale e fiscale che opera su tutto il territorio nazionale. Da anni assiste privati, imprenditori e professionisti in materia di diritto bancario, recupero crediti e contenzioso tributario. Il suo team multidisciplinare è composto da avvocati, commercialisti e consulenti esperti sia in diritto civile sia tributario, in grado di analizzare la posizione debitoria del cliente, impugnare atti illegittimi, ottenere sospensioni cautelari, proporre ricorsi nei tribunali ordinari e tributari, condurre trattative di saldo e stralcio con banche, finanziarie e società di recupero crediti.
L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi ministeriali presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a guidare imprenditori nella procedura di composizione negoziata e a siglare accordi con i creditori. La combinazione di competenze civilistiche, tributarie e concorsuali consente allo studio di offrire al cliente soluzioni complete: dall’analisi legale del sollecito di doValue alla stima della prescrizione, dalla sospensione dell’esecuzione alla presentazione di piani di rientro fino ai ricorsi per difetto di prova del credito.
Perché questo tema è importante
Molti debitori ignorano che le società di gestione dei crediti deteriorati (NPL) come doValue devono dimostrare l’esistenza e la titolarità del credito. La Cassazione ha più volte ribadito che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente: il cessionario deve fornire la prova che il singolo credito sia stato incluso nel portafoglio ceduto . Inoltre, la normativa sulla prescrizione prevede che la maggior parte dei diritti si estingue in dieci anni (art. 2946 c.c.) , mentre gli interessi e le somme periodiche si prescrivono in cinque anni ; per i crediti bancari e tributari vi sono termini ancora più brevi per le rate scadute e non pagate. Ricevere un sollecito di pagamento per un debito risalente richiede dunque una verifica attenta: se i termini sono decorsi, la domanda è infondata e può essere respinta.
L’articolo sarà strutturato in modo sequenziale e pratico: dopo il contesto normativo verranno illustrate la procedura da seguire dopo aver ricevuto la lettera, le strategie difensive e i principali strumenti alternativi (rottamazione, definizione agevolata, sovraindebitamento). In fondo troverai tabelle sintetiche, una sezione FAQ con domande e risposte, simulazioni numeriche e un elenco delle sentenze più recenti. Per ogni tema verranno citate fonti normative e giurisprudenziali, in modo da garantire una trattazione autorevole e aggiornata.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo la disciplina giuridica che regola la cessione dei crediti, la prescrizione, la riscossione dei tributi e gli strumenti di definizione agevolata, con particolare riferimento alla casistica dei debiti bancari e tributari ceduti a doValue. Le norme richiamate sono citate con i passaggi più significativi.
Cessione del credito e onere della prova
- Articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) – La disposizione disciplina le cessioni in blocco di rapporti giuridici da parte di banche e intermediari finanziari. Prevede che la cessione sia efficace verso i debitori mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro degli operatori; le garanzie e i privilegi rimangono in vigore e il debitore può pagare il cedente o il cessionario per tre mesi dalla pubblicazione . Dopo tale termine, il pagamento deve essere fatto al cessionario. Sebbene l’avviso abbia effetto pubblicitario, non costituisce prova dell’inclusione del credito nel portafoglio ceduto, come vedremo nella giurisprudenza.
- Articoli 1260 ss. c.c. – Regolano la cessione ordinaria del credito. L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto verso il debitore quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata; prima della notifica il pagamento al cedente è liberatorio; se il debitore conosce già la cessione, il pagamento al cedente non libera .
- Cassazione civile – ordinanze 34641/2025 e 601/2026 – Le sezioni della Cassazione hanno precisato che l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB ha funzione di pubblicità‐notizia e non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare la titolarità del credito quando il debitore contesta l’inclusione del proprio debito. La Corte ha osservato che la prova può essere data esibendo il contratto di cessione, le liste nominative dei crediti o un avviso che indichi con precisione categorie e caratteristiche dei crediti ceduti. In mancanza di tali elementi, il giudice non può desumere automaticamente che il debito sia incluso . L’ordinanza 601/2026 ribadisce che l’indicazione generica nel decreto di cessione non è sufficiente; il cessionario deve fornire documenti idonei a collegare il singolo credito al lotto ceduto .
- Cassazione civile a Sezioni Unite – sentenza 19750/2025 – Le Sezioni Unite hanno affrontato l’effetto dell’estinzione di una società cessionaria sul credito ceduto. Hanno stabilito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i crediti, che vengono trasferiti ai soci; l’eventuale omessa indicazione nel bilancio finale non costituisce rinuncia al credito e spetta al debitore provare la remissione . Questa pronuncia è rilevante quando doValue acquista crediti da intermediari estinti.
Prescrizione dei crediti
- Articolo 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale – Stabilisce che, salvo quanto disposto da leggi speciali, i diritti si prescrivono in dieci anni . Molti crediti derivanti da contratti di finanziamento o da contratti bancari sono soggetti a questo termine, salvo i casi di pagamento rateale, per i quali i singoli ratei seguono la prescrizione breve.
- Articolo 2948 n. 4 c.c. – Prescrizione quinquennale – Prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutte le prestazioni dovute periodicamente ad anno o a termini più brevi . La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale si applica anche agli interessi e alle rate di mutui e finanziamenti; ogni rata costituisce un’obbligazione autonoma e non segue la sorte del capitale .
- Articolo 2943 c.c. – Interruzione della prescrizione – La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (citazione o ricorso), dalla presentazione di domanda nel corso di un processo e da qualsiasi atto che costituisca il debitore in mora . Tale disposizione è centrale per verificare se doValue può vantare ancora il credito: una lettera di sollecito inviata senza prova della notifica non sempre interrompe validamente la prescrizione.
- Articolo 1219 c.c. – Costituzione in mora – Stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta; non è necessaria la mora per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, per quelle con termine scaduto e per i casi in cui il debitore dichiari per iscritto di non voler eseguire . Le lettere di doValue devono contenere un’intimazione chiara e recare data certa per costituire validamente in mora e interrompere la prescrizione.
- Articolo 50 D.P.R. 602/1973 (Riscossione dei tributi) – Prevede che l’agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se non inizia l’esecuzione entro un anno deve notificare un avviso di intimazione. Trascorso un anno dalla notifica dell’avviso, senza esecuzione, il procedimento perde efficacia . Questo articolo consente di contestare i solleciti di pagamento basati su cartelle ormai inefficaci.
Riscossione e tutela nel processo tributario
- Articolo 65 del D.Lgs. 175/2024 (Codice della giustizia tributaria) – La riforma del processo tributario, in vigore dal 1° gennaio 2026, sostituisce l’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 e indica gli atti impugnabili davanti al giudice tributario: avvisi di accertamento e di liquidazione, atti di recupero crediti, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di intimazione, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo, rifiuti di rimborso, provvedimenti di diniego di autotutela e altri atti espressamente previsti . La norma consente di impugnare l’avviso di doValue se incorpora un ruolo o un atto dell’Agenzia Entrate. Inoltre stabilisce che se un atto non è stato notificato può essere impugnato insieme all’atto successivo .
- Articolo 67 del D.Lgs. 175/2024 – Fissa il termine per proporre ricorso nel processo tributario: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (90 giorni per i rimborsi taciti) . È fondamentale rispettare questi termini per non decadere dal diritto di difesa.
- Cassazione, sez. V, sentenza 31033/2025 – La Corte ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili in materia tributaria deve essere interpretato in senso estensivo: qualunque provvedimento dell’amministrazione che incide negativamente sul contribuente e manifesta la volontà impositiva è impugnabile, anche se non espressamente menzionato . Pertanto è possibile ricorrere contro comunicazioni di doValue che contengano una pretesa fiscale chiara.
Misure di definizione agevolata e stralcio dei debiti
- Rottamazione‐quinquies (Legge n. 199/2025, commi 82–101) – La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione. I debiti inclusi sono quelli affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte e dai contributi previdenziali (escluse somme derivanti da accertamento). La legge consente di estinguere tali debiti senza pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio, versando soltanto il capitale e le spese di notifica . Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con scadenze indicate tra il 2026 e il 2035 . In caso di rateazione, sono dovuti gli interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
Il debitore deve presentare dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi da rottamare e il numero di rate . La presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca nuove ipoteche e fermi amministrativi e ferma le procedure esecutive in corso . L’agente della riscossione comunica l’importo complessivo e le rate entro il 30 giugno 2026 . Se il debitore versa la prima rata, le procedure esecutive pendenti si estinguono . Nel caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive, la definizione perde efficacia e i versamenti restano a titolo di acconto .
L’agevolazione è estesa anche ai debiti inclusi in procedure di sovraindebitamento o nel codice della crisi d’impresa; il pagamento può essere effettuato con tempi e modalità previsti dal decreto di omologazione . Sono compresi anche debiti di precedenti rottamazioni decadute , mentre sono esclusi i carichi già pagati in regola al 30 settembre 2025 .
- Stralcio dei debiti fino a mille euro (Legge 197/2022, commi 222–230) – La legge di bilancio 2023 ha disposto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali. L’annullamento, avvenuto il 31 marzo 2023, ha riguardato capitale, interessi e sanzioni . Per i debiti affidati da enti locali, lo stralcio si è applicato solo alle sanzioni e agli interessi, mentre il capitale e le spese di notifica restano dovuti . Alcune categorie di debiti (aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali, IVA all’importazione) sono state escluse . Gli enti locali possono decidere di non applicare lo stralcio, deliberando entro il 31 gennaio 2023 .
- Saldo e stralcio (Legge 145/2018) – La legge di bilancio 2019 ha introdotto una definizione agevolata per i debitori in grave e comprovata difficoltà economica con ISEE non superiore a 20.000 euro. Il debito (carichi affidati dal 2000 al 2017 per imposte dichiarate e contributi previdenziali) può essere estinto pagando una percentuale del capitale (16%, 20%, 35% o 10% in caso di procedura di liquidazione giudiziale), oltre all’aggio e alle spese . Le sanzioni e gli interessi di mora sono integralmente stralciati . Questa misura, scaduta nel 2019, è richiamata perché doValue può proporre un saldo e stralcio negoziato basato su parametri simili.
- Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (sovraindebitamento) – La legge 3/2012 (abrogata e confluita nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) consente al consumatore o al piccolo imprenditore non assoggettabile a fallimento di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti davanti al tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La procedura permette di sospendere le azioni esecutive e falcidiare i debiti chirografari; l’art. 6 definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile , mentre l’art. 7 prevede che il piano debba garantire il pagamento dei creditori privilegiati . Il deposito del piano determina la sospensione delle procedure esecutive per 120 giorni .
- D.L. 118/2021 – composizione negoziata della crisi d’impresa – Consente agli imprenditori commerciali in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto indipendente che faciliti la negoziazione con i creditori per trovare una soluzione alla crisi. L’art. 2 stabilisce che gli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico possono presentare istanza alla Camera di commercio . L’art. 3 introduce una piattaforma telematica nazionale e definisce i requisiti degli esperti (professionisti con almeno cinque anni di esperienza, iscritti agli ordini) . La composizione negoziata può essere uno strumento per proporre un saldo e stralcio su base negoziale.
Ulteriori riferimenti giurisprudenziali
Oltre alle pronunce già citate sulle cessioni di crediti in blocco, si ricordano:
- Cassazione 6014/2014 e successive – Hanno affermato che il debitore può opporsi all’esecuzione fornendo la prova della prescrizione o dell’inesistenza del credito; l’onere della prova spetta al creditore.
- Cassazione 16890/2019 – Ha stabilito che l’assegnazione del credito deve essere provata con documentazione dettagliata; la semplice indicazione dell’avviso non è sufficiente.
- Cassazione 22281/2022 e 34643/2023 – Hanno chiarito che gli interessi su imposte e tributi si prescrivono in cinque anni e che l’obbligazione relativa agli interessi è autonoma rispetto al tributo .
Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera
Ricevere una lettera di doValue può spiazzare. Di seguito sono indicati i passi essenziali da compiere per verificare la legittimità della richiesta e attivare le difese appropriate.
1. Verificare la data e il contenuto della lettera
- Data di ricezione: individua la data in cui hai ricevuto la lettera (raccomandata, PEC o posta ordinaria). Se è stata inviata via PEC, la data di ricezione è quella indicata nella ricevuta di avvenuta consegna; se inviata tramite posta, fa fede la data riportata sull’avviso di ricevimento.
- Identità del mittente: verifica che la lettera provenga effettivamente da doValue (o da una società collegata) e che contenga i riferimenti del credito (numero pratica, istituto cedente, importo iniziale e residuo).
- Indicazione del titolo: la lettera deve indicare se si tratta di un sollecito bonario, di una messa in mora o di una vera e propria intimazione di pagamento. Solleciti informali non interrompono la prescrizione se non costituiscono in mora il debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. La presenza di minacce generiche (pignoramenti, ipoteche) senza allegazione di titoli esecutivi spesso mira solo a indurre al pagamento.
- Documenti allegati: la lettera dovrebbe contenere l’avviso di cessione con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’eventuale contratto di cessione o estratto, la cartella esattoriale (se trattasi di tributi), la posizione contabile con le rate scadute e i pagamenti effettuati. Se tali documenti non sono allegati, richiedili formalmente.
2. Richiedere la prova dell’esistenza e della titolarità del credito
Alla ricezione del sollecito, è consigliabile inviare una richiesta scritta (raccomandata A/R o PEC) con cui chiedi a doValue di fornire:
- Il contratto di cessione o estratto dal quale risulti che il credito vantato nei tuoi confronti è compreso nel portafoglio acquisito;
- La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cessione e l’elenco dei crediti ceduti;
- Il contratto originario di finanziamento o la documentazione bancaria (nel caso di debiti derivanti da mutui, prestiti o carte di credito) per verificare tassi di interesse e clausole;
- Le comunicazioni inviate dal cedente (banca o finanziaria) relative alla cessione;
- Il calcolo dettagliato del saldo residuo, con indicazione del capitale, degli interessi e delle eventuali spese.
Questa richiesta non è solo legittima ma costituisce uno strumento di difesa. La Cassazione ha ribadito che, a fronte di una contestazione specifica del debitore, il cessionario deve fornire la prova documentale dell’inclusione del credito . Se doValue non è in grado di dimostrare la propria titolarità, la pretesa è infondata e può essere contestata in giudizio.
3. Calcolare la prescrizione del credito
Verificare se il debito è prescritto è fondamentale. Ecco come procedere:
- Identifica la natura del debito: se deriva da un mutuo ipotecario, l’intera obbligazione è soggetta a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), ma le rate scadute si prescrivono in cinque anni in quanto prestazioni periodiche; se deriva da un prestito personale, da una carta di credito o da un conto corrente, le singole rate o le spese periodiche si prescrivono in cinque anni . Per tributi e contributi, la prescrizione dipende dalla norma speciale (spesso cinque anni per le imposte indirette, dieci per quelle dirette). Per i crediti derivanti da contratti d’opera o di fornitura di servizi, vale la prescrizione biennale o quinquennale a seconda della categoria.
- Ricostruisci la cronologia degli atti interruttivi: prendi nota delle eventuali lettere raccomandate o notifiche ricevute dalla banca, dalla finanziaria o dall’Agente della riscossione. Un atto interruttivo, per essere valido, deve essere notificato con data certa e contenere una chiara intimazione di pagamento (artt. 2943 e 1219 c.c.) . Solleciti telefonici o comunicazioni generiche non interrompono la prescrizione.
- Verifica la validità delle notifiche: se ricevi un atto non firmato digitalmente o privo di relata di notifica, puoi eccepire la nullità della notifica. Una notifica tramite PEC è valida solo se l’indirizzo del mittente e del destinatario è iscritto nei registri ufficiali (INI‐PEC). La notifica di un avviso di cessione inviata via posta semplice non produce effetti.
- Calcola i termini: se dal giorno dell’ultimo atto interruttivo sono trascorsi più di cinque anni (per rate e interessi) o dieci anni (per il capitale), il credito è prescritto e non è più dovuto. Per i tributi si applicano termini speciali (ad esempio, la cartella di pagamento si prescrive in dieci anni per l’IRPEF e in cinque per l’IVA; i contributi previdenziali Inps si prescrivono in cinque anni).
4. Verificare l’efficacia dell’intimazione di pagamento
Molte lettere di doValue contengono formule come “ultimo sollecito prima di procedere al pignoramento”. Tuttavia, per avviare un’esecuzione è necessario un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo con clausola esecutiva, cartella esattoriale). Senza titolo esecutivo la minaccia non è giuridicamente fondata. Se doValue agisce come mandatario dell’Agente della riscossione, deve notificare un avviso di intimazione ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 dopo un anno dalla cartella . Se tale avviso non è stato notificato o è scaduto, l’esecuzione è inefficace e può essere impugnata.
5. Valutare la possibilità di una definizione agevolata (rottamazione‑quinquies)
Se il debito è di natura tributaria o contributiva e rientra tra i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, puoi aderire alla rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026. Questa procedura consente di cancellare sanzioni, interessi e aggio pagando solo il capitale e le spese. I vantaggi sono notevoli: sospensione delle azioni esecutive, rateazione fino a 54 rate e possibilità di estinguere il debito in 10 anni .
Per aderire occorre:
- Accedere al sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e compilare la domanda telematica entro il 30 aprile 2026 ;
- Selezionare i carichi da definire (verificando se sono ammessi);
- Indicare il numero di rate (da 1 a 54) e fornire l’IBAN per la domiciliazione;
- Attendere la comunicazione dell’importo dovuto inviata dall’Agente entro il 30 giugno 2026 ;
- Versare la prima rata entro il 31 luglio 2026 o, se in unica soluzione, l’intero importo. In caso di ratazione, ricordati che gli interessi al 3% decorrono dall’1 agosto 2026 .
È importante segnalare nella domanda eventuali giudizi pendenti e rinunciarvi; in mancanza, la definizione non perfeziona l’estinzione . Se hai già aderito alla rottamazione‐quater e sei decaduto, puoi rientrare nella quinquies .
6. Verificare lo stralcio dei mini debiti
Se l’importo residuo del debito è inferiore a 1.000 euro e il carico è stato affidato all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, potrebbe essere stato annullato automaticamente dalla legge di bilancio 2023. Il comma 222 della legge 197/2022 ha previsto l’annullamento al 31 marzo 2023 dei debiti fino a 1.000 euro relativi a carichi di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali . Per gli enti locali l’annullamento riguarda solo interessi e sanzioni . Se ricevi un sollecito per un debito che rientra in questa categoria, puoi eccepire lo stralcio e chiedere l’immediata cancellazione.
7. Considerare la procedura di saldo e stralcio o di sovraindebitamento
Se il debito non rientra nella rottamazione‐quinquies e non è stato stralciato, puoi valutare:
- Saldo e stralcio negoziato: negoziare con doValue un accordo transattivo in cui paghi solo una parte del debito (ad esempio il 20–30% del capitale). Questa soluzione è più probabile quando il credito è ormai prescritto o di difficile recupero e quando presenti documenti che dimostrano la tua difficoltà economica (ISEE basso, famiglia numerosa, reddito ridotto). La società preferisce incassare una somma immediata piuttosto che avviare costose procedure legali. I parametri della legge 145/2018 possono fungere da riferimento (16%, 20%, 35% a seconda dell’ISEE) .
- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012 – ora codificata nel D.Lgs. 14/2019): consente al consumatore sovraindebitato di proporre al tribunale un piano che prevede la falcidia dei debiti chirografari e la prosecuzione dei rapporti essenziali (mutuo sulla prima casa). Il deposito della domanda sospende le azioni esecutive per 120 giorni . Il piano deve essere redatto con l’assistenza di un OCC e approvato dal giudice; una volta omologato, vincola tutti i creditori, compresi doValue e l’Agente della riscossione.
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): per imprenditori e professionisti in stato di crisi. Con l’ausilio di un esperto indipendente, puoi negoziare la ristrutturazione dei debiti con i creditori. Questa procedura è meno onerosa e meno stigmatizzante rispetto al fallimento; può sfociare in un concordato semplificato con cancellazione di parte dei debiti. È una soluzione utile se gestisci un’impresa e il debito doValue è collegato alla tua attività.
Difese e strategie legali
Oltre alla verifica preliminare, esistono diverse strategie difensive per contrastare un sollecito di doValue o ridurre l’importo richiesto. Ecco le principali.
Eccezione di mancata prova della cessione
Quando doValue non fornisce documentazione sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, puoi eccepire la carente legittimazione attiva. La Cassazione ha chiarito che la pubblicazione dell’avviso di cessione non prova l’inclusione del singolo credito . In mancanza del contratto di cessione o delle liste nominative, il giudice deve respingere la domanda del cessionario. Presenta un’opposizione a decreto ingiuntivo (se il creditore ha ottenuto un decreto) o un atto di citazione in giudizio per accertare l’inesistenza del credito.
Procedura
- Formalizzare la contestazione: invia a doValue una PEC o raccomandata in cui contesti esplicitamente l’inclusione del tuo credito nella cessione; chiedi la prova documentale.
- Opporsi al decreto ingiuntivo: se doValue ottiene un decreto ingiuntivo, depositare opposizione entro 40 giorni contestando la titolarità del credito e la prescrizione.
- Ricorso in autotutela: se la richiesta riguarda un tributo, presenta un ricorso in autotutela all’Agenzia delle entrate, allegando la normativa sulla prescrizione e lo stralcio.
Eccezione di prescrizione
Se dalle verifiche risulta che i termini di prescrizione sono decorso, puoi eccepire l’estinzione del diritto del creditore. Ricorda che la prescrizione non opera d’ufficio: deve essere sollevata dalla parte interessata. Presenta un ricorso o una memoria difensiva indicando le date dei pagamenti, degli atti interruttivi e calcola il termine applicabile (5 o 10 anni). Allegando la cronologia, potrai ottenere la declaratoria di estinzione del debito.
Eccezione di nullità del contratto di finanziamento
Nel caso di contratti bancari o finanziari, verifica la presenza di anatocismo, interessi usurari, clausole vessatorie o l’assenza di consegna di moduli precontrattuali. Se emergono vizi, puoi chiedere la nullità parziale del contratto e la restituzione degli interessi illegittimamente pagati. Molte operazioni originariamente aperte da banche sono state cedute a doValue; contestare l’usura può ridurre notevolmente il capitale dovuto.
Opposizione a cartella di pagamento
Se la lettera di doValue è collegata a una cartella esattoriale, puoi proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni (art. 67 D.Lgs. 175/2024) . Nella difesa potrai eccepire:
- Nullità della notifica della cartella o dell’avviso di intimazione;
- Difetto di motivazione della cartella (assenza di calcolo dettagliato);
- Prescrizione del tributo;
- Mancata consegna della delega di pagamento (per l’imposta sostitutiva);
- Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria o del fermo amministrativo in caso di importo inferiore a 5.000 euro o se l’immobile è prima casa.
Sospensione dell’esecuzione
Se doValue avvia un pignoramento o un’ipoteca, puoi richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione in via cautelare. Nel processo esecutivo, il debitore può opporsi all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sostenendo l’inesistenza del credito, la prescrizione o la carenza di titolo. Nei giudizi tributari è possibile chiedere la sospensione dell’esecutorietà della cartella versando idonea garanzia o dimostrando un danno grave e irreparabile.
Transazione e saldo e stralcio
Le società di recupero crediti sono spesso disponibili a chiudere la posizione con un accordo transattivo. La transazione può consistere in:
- Pagamento in unica soluzione di una percentuale del capitale (20–50%);
- Rateizzazione senza interessi per importi ridotti;
- Cancellazione dei pregiudizi (segnalazioni Crif, ipoteche, fermi) al pagamento.
Per negoziare efficacemente occorre presentare documenti che attestino la tua situazione economica (ISEE, busta paga, spese familiari), formulare una proposta sostenibile e, se necessario, farsi assistere da un avvocato esperto in contrattazioni con NPL. L’Avv. Monardo e il suo team possono curare la trattativa, verificando il margine di riduzione e preparando l’accordo di saldo e stralcio, che deve essere stipulato per iscritto e prevedere la rinuncia a eventuali azioni giudiziarie da parte del creditore.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento
Le normative fiscali degli ultimi anni hanno introdotto diversi strumenti per definire i debiti con l’Erario e con gli enti previdenziali. Qui li riassumiamo e ne valutiamo l’applicabilità alle richieste di doValue.
Rottamazione‑quinquies (2026)
- Ambito soggettivo: tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Debiti ammissibili: imposte derivanti da dichiarazioni (art. 36‐bis e 36‐ter del DPR 600/1973; art. 54‐bis e 54‐ter del DPR 633/1972) e contributi INPS non da accertamento .
- Debiti esclusi: debiti relativi a risorse UE, aiuti di Stato, sanzioni penali, IVa all’importazione; cartelle già regolarizzate con rottamazione‐quater in regola al 30 settembre 2025 .
- Vantaggi: cancellazione totale di sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio ; pagamento solo del capitale e delle spese; sospensione delle procedure esecutive e delle iscrizioni ipotecarie .
- Adempimenti: domanda entro il 30 aprile 2026; scelta tra unica soluzione (31 luglio 2026) o rateazione fino a 54 rate ; pagamento al 3% di interesse per rateazioni . Rinuncia ai giudizi pendenti .
Stralcio mini‐debiti (2023)
- Ambito: debiti residui ≤ 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione 2000–2015.
- Annullamento automatico: per debiti di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali, l’annullamento ha riguardato capitale, interessi e sanzioni .
- Stralcio parziale: per debiti di enti locali, sono stati annullati solo interessi e sanzioni, mentre il capitale resta dovuto .
- Esclusioni: aiuti di Stato, condanne Corte dei conti, sanzioni penali, risorse UE e IVA all’importazione .
- Scadenze: sospensione della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2023; gli enti locali potevano disapplicare lo stralcio deliberando entro il 31 gennaio 2023 .
Saldo e stralcio (Legge 145/2018)
- Beneficiari: persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 euro.
- Debiti: carichi affidati all’Agente dal 2000 al 2017 relativi a imposte dichiarate e contributi professionali/autonomi .
- Percentuale da pagare: 16% se ISEE ≤ 8.500 euro, 20% se ISEE 8.500–12.500 euro, 35% se ISEE > 12.500 euro, 10% per soggetti in procedura di liquidazione ; oltre ad aggio e spese di notifica .
- Vantaggi: cancellazione totale di sanzioni e interessi .
- Domanda: doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019; non più attiva ma utile come riferimento per trattative private.
Definizione agevolata dei carichi 2023 (rottamazione‐quater)
La legge di bilancio 2023 (commi 231–252) ha introdotto una definizione simile alla rottamazione‐quinquies ma limitata ai carichi 2000–2022, con pagamento in 18 rate. È menzionata per completezza e perché le eventuali decadenze possono rientrare nella quinquies .
Sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)
Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione consentono al debitore incapiente di falcidiare i propri debiti con l’approvazione del tribunale. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti in base alle risorse disponibili e la liquidazione del patrimonio. I creditori chirografari sono vincolati dall’omologazione e non possono proseguire l’esecuzione. Questa procedura è particolarmente efficace per debiti elevati con più creditori; doValue, come creditore chirografario, partecipa al riparto e può vedere il suo credito ridotto.
Errori comuni da evitare
Molti debitori commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Pagare senza verificare: cedere alla pressione e pagare l’importo richiesto senza controllare la prescrizione o la validità della cessione può comportare il pagamento di somme non dovute. È essenziale analizzare la documentazione prima di fare qualsiasi versamento.
- Ignorare la lettera: non rispondere al sollecito può portare all’emissione di un decreto ingiuntivo o alla notifica di un atto esecutivo. Anche se ritieni il debito prescritto, devi farlo valere con un’eccezione formale.
- Utilizzare moduli generici: esistono in rete fac‐simile di contestazione; tuttavia, ogni posizione ha peculiarità. Una contestazione generica può essere inefficace. Rivolgiti ad un professionista per redigere la diffida.
- Non conservare le ricevute: è fondamentale archiviare tutte le comunicazioni ricevute e inviate (PEC, raccomandate, atti giudiziari). In mancanza di prova documentale non potrai dimostrare la prescrizione o la nullità della notifica.
- Confondere rottamazione e saldo e stralcio: la rottamazione riguarda debiti tributari e contributivi con l’agente della riscossione; il saldo e stralcio negoziato è un accordo privato con doValue. Sono procedure diverse che richiedono strategie differenti.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano i principali istituti normativi e le relative caratteristiche. Le tabelle contengono dati essenziali (non frasi lunghe) e possono essere stampate o salvate per uso personale.
Tabella 1 – Prescrizione dei principali debiti
| Tipo di debito | Termine di prescrizione | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Mutuo ipotecario (capitale) | 10 anni | Art. 2946 c.c. |
| Rate di mutuo e finanziamenti | 5 anni | Art. 2948 n. 4 c.c. |
| Interessi su imposte e sanzioni | 5 anni | Cass. 2025, 2023 |
| Cartella esattoriale (IRPEF) | 10 anni | Art. 2946 c.c.; art. 50 DPR 602/1973 |
| Cartella esattoriale (IVA, contributi) | 5 anni | Norme speciali (DPR 602/1973) |
| Fatture commerciali | 5 anni | Art. 2948 n. 4 c.c. |
| Sanzioni del Codice della strada | 5 anni | Art. 209 CdS; Cass. su interessi |
| Debiti prescritti prima del 2000 | Presunti estinti | Art. 2946 c.c. |
Tabella 2 – Differenze tra rottamazione‑quinquies e saldo e stralcio
| Caratteristica | Rottamazione‑quinquies | Saldo e stralcio negoziato |
|---|---|---|
| Tipologia di debito | Carichi affidati all’Agente della riscossione 2000–2023 | Debiti ceduti a società (doValue) o carichi non definibili |
| Importi da pagare | Solo capitale + spese di notifica | Percentuale negoziata del capitale + spese |
| Sanzioni/interessi | Cancellati integralmente | Dipende dall’accordo; spesso cancellati |
| Accesso | Presentazione domanda telematica entro 30/4/2026 | Trattativa privata con doValue |
| Rateazione | Fino a 54 rate bimestrali | Da negoziare (generalmente poche rate) |
| Interesse su rate | 3% annuo dal 1/8/2026 | Di solito zero o basso |
| Sospensione esecuzione | Sì | Dipende dagli accordi |
| Rinuncia a giudizi | Necessaria | Non necessaria se non vi sono giudizi |
| Applicabilità a debiti bancari | No (solo tributi e contributi) | Sì |
Tabella 3 – Caratteristiche dello stralcio mini‐debiti
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Importo residuo | Fino a 1.000 euro |
| Periodo del carico | 2000–2015 |
| Enti statali e previdenziali | Annullamento di capitale, interessi e sanzioni |
| Enti locali | Annullamento di interessi e sanzioni, capitale dovuto |
| Esclusioni | Aiuti di Stato, condanne Corte dei conti, sanzioni penali, IVA all’importazione |
FAQ – Domande frequenti (e risposte)
- Perché ricevo una lettera da doValue se il mio debito era con una banca? – Molti istituti di credito cedono in blocco i loro crediti deteriorati a società specializzate come doValue. Queste società acquistano portafogli di debiti a prezzo scontato e tentano di recuperarli. Tuttavia devono dimostrare la titolarità del credito esibendo la documentazione di cessione .
- Se l’avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, devo pagare? – La pubblicazione è necessaria ma non sufficiente: serve come pubblicità‐notizia. La Cassazione ha chiarito che l’avviso non prova da solo l’inclusione del singolo credito; il cessionario deve produrre il contratto o la lista dei crediti .
- Posso eccepire la prescrizione se ho pagato qualche rata? – Ogni pagamento costituisce riconoscimento del debito e può interrompere la prescrizione solo per le rate future; occorre verificare la data dell’ultimo pagamento e calcolare cinque o dieci anni da allora. Atti interruttivi parziali non fanno rivivere rate già prescritte.
- Una lettera di sollecito inviata per posta semplice interrompe la prescrizione? – No. La prescrizione si interrompe con atti notificati tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e recanti un’intimazione precisa di pagamento .
- Se non rispondo al sollecito, cosa può succedere? – La società può richiedere un decreto ingiuntivo o cedere il credito a un’altra società. Può anche richiedere il pignoramento se dispone di un titolo esecutivo valido. Tuttavia, senza un titolo esecutivo, non può avviare l’esecuzione.
- Posso aderire alla rottamazione se il mio debito è stato ceduto a doValue? – Solo se il debito è di natura tributaria e l’agente della riscossione è coinvolto. In tal caso, la lettera di doValue è spesso un sollecito per conto dell’Agenzia. Verifica se il carico rientra nei requisiti (2000–2023) e invia la domanda entro il termine.
- È possibile contestare la cartella di pagamento dopo molti anni? – Sì, se non è stata notificata o se è prescritta. L’art. 50 DPR 602/1973 prevede la perdita di efficacia della cartella dopo un anno dall’avviso di intimazione . Inoltre la riforma del processo tributario consente di impugnare l’atto successivo se quello precedente non è stato notificato .
- Quali debiti possono essere inclusi nel saldo e stralcio del 2019? – Debiti di persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 euro relativi a imposte dichiarate e contributi previdenziali. Si paga una percentuale del capitale (16–35%) , mentre sanzioni e interessi sono cancellati .
- Che differenza c’è tra OCC e composizione negoziata? – L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è previsto per consumatori e piccoli imprenditori e gestisce procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori). La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è rivolta agli imprenditori commerciali e mira a evitare l’insolvenza attraverso un esperto negoziatore .
- Se mi pignorano lo stipendio posso aderire alla rottamazione? – Sì, purché il debito rientri tra quelli ammessi e presenti la dichiarazione entro il termine. Il pagamento della prima rata estingue l’esecuzione .
- Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione‑quinquies? – La definizione decade se non paghi l’unica rata o due rate (anche non consecutive) . In tal caso i versamenti restano a titolo di acconto e l’intero debito, con sanzioni e interessi, torna esigibile.
- Posso chiedere la cancellazione della segnalazione in Crif dopo la transazione? – Sì. Nel contratto di saldo e stralcio è opportuno prevedere che, dopo il pagamento, la società proceda alla cancellazione della segnalazione e non effettui ulteriori cessioni del residuo.
- La prescrizione vale anche per l’Agente della riscossione? – Sì. Anche i tributi si prescrivono; il termine decorre dall’ultima notifica valida. Per l’IRPEF la prescrizione è di 10 anni, per l’IVA 5 anni, per le sanzioni 5 anni. Eventuali interruzioni devono essere provate.
- Se ricevo un avviso di accertamento posso aspettare la rottamazione? – No. La rottamazione riguarda carichi già affidati all’Agente della riscossione. Gli avvisi di accertamento devono essere impugnati entro 60 giorni davanti al giudice tributario (art. 67 D.Lgs. 175/2024) .
- Quali sono i costi di una procedura di sovraindebitamento? – I costi comprendono il compenso dell’OCC e le spese di procedura; variano in base al valore del passivo e alle prestazioni richieste. Sono generalmente inferiori ai vantaggi derivanti dalla falcidia del debito. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore, potrà fornirti un preventivo.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti delle diverse soluzioni, riportiamo alcune simulazioni (i valori sono indicativi e non vincolanti).
Simulazione 1 – Verifica della prescrizione
Scenario: Mario stipula nel 2012 un prestito personale di 15.000 euro con rate mensili fino al 2017. Nel 2015 smette di pagare. Nel 2021 riceve una lettera da doValue per un saldo di 9.000 euro. Non riceve alcuna notifica formale tra il 2015 e il 2021.
Analisi:
- Il debito è un finanziamento personale non garantito; le rate scadute si prescrivono in 5 anni .
- L’ultima rata non pagata risale al 2015; poiché non sono state inviate diffide formali entro 5 anni, la prescrizione è maturata nel 2020.
- La lettera del 2021 non interrompe la prescrizione, essendo inviata per posta ordinaria.
Conclusione: Mario può eccepire la prescrizione e rifiutarsi di pagare. Può inviare a doValue una diffida in cui contesta la prescrizione, richiede la prova della cessione e diffida la società dal proseguire il recupero. L’assistenza legale può evitare un eventuale decreto ingiuntivo.
Simulazione 2 – Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: Lucia ha ricevuto tre cartelle dell’Agente della riscossione per un totale di 20.000 euro (IRPEF 2016, IVA 2017 e contributi INPS 2018), affidate all’Ader tra il 2018 e il 2019. DoValue la contatta come mandatario. Lucia decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.
Calcoli:
- Capitale dovuto (sommatoria quote): 20.000 euro.
- Sanzioni, interessi, aggio: 8.000 euro (che saranno cancellati).
- Importo da pagare: 20.000 euro + spese di notifica (circa 300 euro).
- Lucia opta per la rateazione in 54 rate. L’importo per rata sarà di circa 20.300 / 54 ≈ 376 euro; al tasso del 3% annuo dal 1° agosto 2026 gli interessi complessivi saranno circa 1.500 euro su tutto il periodo.
Vantaggi: risparmia gli 8.000 euro di sanzioni e interessi e sospende qualsiasi azione esecutiva . Dovrà presentare la domanda entro il termine e rinunciare ai giudizi pendenti.
Simulazione 3 – Stralcio mini debiti
Scenario: Paolo ha un debito di 600 euro relativo a una cartella del 2012 per una multa. Nel 2024 riceve un sollecito da doValue. Verifica che l’importo residuo è 700 euro, comprensivo di sanzioni e interessi.
Analisi: il debito rientra nei carichi 2000–2015 e l’importo residuo è inferiore a 1.000 euro. Se l’ente creditore è un’amministrazione statale, il debito è stato annullato il 31 marzo 2023 . Anche se l’ente è locale, sarebbero stati annullati interessi e sanzioni . Paolo può chiedere la cancellazione integrale o, se il capitale resta dovuto, pagare solo la quota originaria. Deve inviare una richiesta all’ente creditore e a doValue, allegando la normativa sullo stralcio.
Simulazione 4 – Saldo e stralcio negoziato
Scenario: Giulia ha un debito di 30.000 euro derivante da un finanziamento aziendale non garantito ceduto a doValue. Ha perso il lavoro e presenta un ISEE di 14.000 euro. Non sono più stati fatti pagamenti dal 2019. Giulia vuole evitare azioni legali.
Proposta di saldo e stralcio:
- Prescrizione: la rata si prescrive in cinque anni; dall’ultimo pagamento (2019) al 2026 sono trascorsi 7 anni, quindi parte delle rate è prescritta. Ciò riduce la pretesa.
- Parametri: ispirandosi alla legge 145/2018, Giulia offre il 35% del capitale residuo (10.500 euro) in un’unica soluzione; la società conserva l’aggio e le spese. Oppure propone il 20% (6.000 euro) in unica soluzione se la prescrizione è totale.
- Documentazione: allega ISEE, stato patrimoniale e lettera motivata. Richiede la cancellazione di segnalazioni e la rinuncia a ogni ulteriore pretesa.
Esito: doValue accetta la proposta del 30% (9.000 euro) da pagare in 3 rate. Giulia ottiene una riduzione del 70% del debito e la cancellazione dalle banche dati. L’accordo viene formalizzato con scrittura privata e prevede la rinuncia di doValue ad agire ulteriormente.
Conclusione
Ricevere una lettera da doValue per un debito risalente può sembrare una condanna senza appello, ma la legge e la giurisprudenza offrono numerose possibilità di difesa. Le società di recupero crediti devono dimostrare la titolarità del credito oltre a rispettare i termini di prescrizione; l’avviso di cessione non basta . Il debitore può eccepire la prescrizione, la nullità della notifica, la mancanza di titolo esecutivo e i vizi del contratto originario. In ambito tributario la riforma del processo garantisce un elenco chiaro di atti impugnabili e termini definiti . Le misure di pace fiscale (rottamazione‑quinquies, stralcio dei mini debiti, saldo e stralcio) consentono di azzerare sanzioni e interessi e di negoziare il capitale .
Agire tempestivamente è essenziale: una contestazione formale, un ricorso entro i termini o una domanda di definizione agevolata possono evitare procedure esecutive e ridurre l’importo dovuto. Per valutare correttamente la tua posizione e scegliere la strategia migliore, è consigliabile affidarsi a un professionista esperto.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo team di avvocati e commercialisti analizzerà la tua situazione, controllerà la validità del credito, calcolerà la prescrizione e ti assisterà nel proporre ricorsi, richiedere sospensioni, negoziare saldi e stralci e attivare procedure di sovraindebitamento. Con un’azione mirata e tempestiva potrai difendere i tuoi diritti e, se necessario, chiudere il contenzioso con soluzioni sostenibili.
