L’accertamento fiscale per interinali riqualificati è una contestazione particolarmente delicata, perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che i rapporti di somministrazione di lavoro (interinali) siano stati utilizzati in modo irregolare o strumentale, con conseguente riqualificazione del rapporto e recupero di imposte, contributi e sanzioni.
In questi casi il Fisco afferma che:
- il rapporto di somministrazione sia solo formalmente corretto
- l’utilizzatore abbia esercitato un potere diretto di gestione
- l’agenzia interinale abbia avuto un ruolo meramente interposto
- il lavoratore fosse, di fatto, dipendente dell’impresa utilizzatrice
- vi sia stato un risparmio indebito di costi e contributi
Con conseguente recupero di IRPEF, contributi previdenziali, sanzioni e interessi, spesso con effetti retroattivi su più annualità e riflessi anche giuslavoristici.
Il rischio è concreto:
una riqualificazione dei lavoratori interinali può trasformarsi in un accertamento molto oneroso, incidendo pesantemente su costo del lavoro, liquidità e responsabilità del datore di lavoro utilizzatore.
Molti si chiedono:
- “Quando un interinale può essere riqualificato come dipendente diretto?”
- “Conta il contratto con l’agenzia o la gestione quotidiana?”
- “Il potere direttivo dell’utilizzatore è sempre vietato?”
- “La somministrazione può essere riqualificata retroattivamente?”
- “Come difendersi da una riqualificazione automatica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni utilizzo di lavoratori interinali comporta una riqualificazione.
Ma se la gestione concreta del rapporto non è correttamente strutturata, il rischio di accertamento è elevato.
Cos’è la somministrazione di lavoro (interinali)
La somministrazione di lavoro è un rapporto triangolare che coinvolge:
- l’agenzia di somministrazione (datore di lavoro formale)
- il lavoratore
- l’utilizzatore (impresa presso cui il lavoratore presta attività)
Il modello è lecito quando:
- l’agenzia mantiene il ruolo datoriale effettivo
- il lavoratore è correttamente inquadrato
- l’utilizzatore esercita solo il potere organizzativo consentito
- sono rispettati limiti, causali e durata previsti dalla legge
Il problema nasce quando la gestione eccede questi confini.
Cosa contesta il Fisco negli interinali riqualificati
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- direzione diretta e continuativa del lavoratore
- inserimento stabile nell’organizzazione aziendale
- utilizzo prolungato senza reale rotazione
- mansioni identiche a quelle dei dipendenti diretti
- assenza di autonomia dell’agenzia
- somministrazione usata per coprire fabbisogni ordinari
- documentazione contrattuale solo formale
Ma non ogni coordinamento operativo integra una somministrazione illecita.
Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica il rapporto
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la riqualificazione è legittima quando:
- l’utilizzatore esercita eterodirezione piena
- l’agenzia non svolge un ruolo reale di datore di lavoro
- il rapporto maschera un’assunzione diretta
- la somministrazione è usata per eludere costi e vincoli
- vi è un vantaggio fiscale e contributivo indebito
Tuttavia, la riqualificazione non può essere automatica e deve essere provata in concreto.
Il rischio più grave: recupero contributivo e fiscale
Il vero pericolo è che:
- i lavoratori siano riqualificati come dipendenti diretti
- vengano richiesti contributi previdenziali arretrati
- si recuperino ritenute IRPEF
- si applichino sanzioni elevate
- maturino interessi pluriennali
- l’atto diventi definitivo ed esecutivo
Anche quando la somministrazione è stata formalmente regolare.
L’errore più comune: considerare l’interinale come un dipendente “qualsiasi”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- gestiscono direttamente orari, ferie e permessi
- impartiscono ordini senza filtri
- non coinvolgono l’agenzia nella gestione del rapporto
- non distinguono potere organizzativo e potere direttivo
- accettano la riqualificazione senza difendersi
Nel diritto tributario e del lavoro, la gestione concreta del rapporto è decisiva.
Interinali e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la somministrazione è lecita se correttamente gestita
- il potere organizzativo dell’utilizzatore è ammesso entro limiti
- l’eterodirezione piena è elemento critico
- la durata non è decisiva da sola
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
- la riqualificazione deve essere motivata
Se il modello è rispettato nella sostanza, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento per interinali riqualificati è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- l’agenzia esercita un reale ruolo datoriale
- i rapporti sono correttamente contrattualizzati
- l’utilizzatore si limita al coordinamento operativo
- non vi è eterodirezione piena
- la documentazione è coerente e completa
- l’atto è basato su presunzioni generiche
- non emerge intento elusivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’avviso di accertamento
- esame dei contratti di somministrazione
- verifica dei ruoli effettivi di agenzia e utilizzatore
- ricostruzione delle modalità operative reali
- distinzione tra coordinamento e direzione
- contestazione delle presunzioni utilizzate
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa fiscale, contributiva e giuslavoristica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- si consolidano imposte e contributi
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per interinali riqualificati
Se ricevi un accertamento per interinali riqualificati:
- non accettare automaticamente la riqualificazione
- non pagare senza un’analisi tecnica approfondita
- ricostruisci la gestione concreta dei rapporti
- raccogli contratti e documentazione operativa
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nel coordinamento con il diritto del lavoro, assistendo imprese in accertamenti fiscali per interinali riqualificati, contrastando riqualificazioni automatiche e recuperi indebiti di imposte e contributi.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la legittimità della somministrazione
- difendere la corretta gestione dei rapporti interinali
- ridurre o annullare sanzioni e contributi
- bloccare la riscossione
- tutelare la struttura organizzativa dell’impresa
Agisci ora
Un lavoratore interinale
non è automaticamente un dipendente diretto mascherato.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico e organizzativo.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta interinali riqualificati,
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Introduzione
Aggiornato al 12 gennaio 2026. Il lavoratore “interinale” (o somministrato) è formalmente alle dipendenze di un’agenzia di lavoro autorizzata, che lo invia a prestare opera presso un utilizzatore. Tale rapporto è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015 (art. 30), che definisce il contratto di somministrazione come quello in cui “un’agenzia di somministrazione autorizzata… mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali… svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore” . Sul piano fiscale, l’agenzia è sostanzialmente datore di lavoro: applica IVA 22% sul canone di somministrazione (che comprende stipendi e contributi) , effettua le ritenute IRPEF sui compensi e versa i contributi previdenziali INPS a carico proprio e del lavoratore . In tal modo il costo del lavoro è ripartito tra agenzia e utilizzatore, quest’ultimo pagando l’intero onere (retribuzioni + margine dell’agenzia) e beneficiando della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi.
Tuttavia, il fisco e gli enti previdenziali possono contestare la qualificazione del rapporto (“riqualificazione”): il lavoratore interinale può essere considerato abusivamente subordinato all’utilizzatore o addirittura autonomo. Tali accertamenti (dall’Agenzia delle Entrate per le imposte, dall’INPS/INAIL per i contributi e premi) espongono il lavoratore o l’agenzia a ingenti richieste: ricalcolo dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA e contributi non versati con sanzioni elevate. La guida che segue, aggiornata e approfondita, illustra il quadro normativo, le strategie difensive (contraddittorio, ricorsi, mediazione, opposizioni esecutive, definizioni agevolate), con tabelle riepilogative, casi pratici e domande/risposte, dal punto di vista del debitore (agenzia o lavoratore).
Quadro normativo di riferimento
- Normativa fiscale generale. Gli accertamenti tributari sono regolati dal D.P.R. n. 600/1973 (accertamenti IRPEF/IRES) e dal D.P.R. n. 633/1972 (imposte indirette IVA) . Tali norme stabiliscono termini di decadenza e modalità generali di controllo (art. 43 del DPR 600/1973 prevede il termine ordinario di 5 anni dalla dichiarazione, esteso a 7 in caso di omessa dichiarazione ). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) tutela il contribuente in sede di controllo (con principi di buona fede e modalità di accertamento), anche con la recente introduzione dell’art. 6-bis (contraddittorio preventivo obbligatorio) . Il processo tributario è disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992 (ruolo di Commissioni tributarie, ricorsi, conciliazione, termini, ecc.). L’accertamento con adesione è regolato dal D.Lgs. n. 218/1997.
- Normativa sul lavoro somministrato. Il D.Lgs. n. 81/2015 (Testo Unico Sicurezza) dedica gli artt. 30-41 alla somministrazione, confermando il regime introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, l’art. 30 definisce il contratto di somministrazione , e l’art. 38 stabilisce che la somministrazione priva di forma scritta o effettuata oltre i limiti di legge è irregolare (nullo) e legittima il lavoratore ad agire per ottenere il rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore . La L. 9/2018 (conv. D.L. 87/2018) ha poi ridefinito i limiti temporali (24 mesi complessivi di missione, incluse proroghe ), con sanzioni che in caso di superamento si traducono nella “duplice conversione” del rapporto in assunzione a tempo indeterminato presso l’utilizzatore .
- Contributi previdenziali e premi. Anche gli enti previdenziali (INPS e INAIL) dispongono di ampi poteri accertativi: ai sensi del D.lgs. 463/1997 possono emettere ordinanze-ingiunzione per contributi non versati. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. nn. 22910/2006, 996/2007) ha stabilito che l’INPS/INAIL agiscono autonomamente: possono accertare i contributi come se il lavoratore fosse stato dipendente dell’utilizzatore, anche senza che il lavoratore chieda la costituzione del rapporto . Il risultato è che in caso di somministrazione irregolare l’utilizzatore (o l’agenzia) può vedersi imputare il debito contributivo come datore di fatto.
- Riforma fiscale 2023–2024. Dal 2024 sono entrate in vigore nuove misure: in particolare l’art. 6-bis dello Statuto (D.Lgs. 218/2023) ha esteso l’obbligo di contraddittorio preventivo a tutti gli atti impositivi (eccetto rare eccezioni) dal 18/1/2024 ; è inoltre prevista la mediazione/reclamo tributaria obbligatoria per cause di valore fino a €50.000 (attesa con sospensione di 90 giorni del termine di ricorso). La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 c. 231-252) ha introdotto la “rottamazione quater”: una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (pagando solo capitale e spese) . Sono infine previste rateizzazioni e piani di rateazione anche in contesto di crisi d’impresa.
Caratteristiche fiscali della somministrazione di lavoro
- IVA (somministrazione di manodopera). Il contratto di somministrazione è assoggettato ad IVA (art. 10, DPR 633/1972): l’agenzia deve addebitare al committente l’IVA al 22% sul corrispettivo complessivo della somministrazione. Tale imponibile comprende retribuzione, contributi previdenziali e margine dell’agenzia . L’utilizzatore, a sua volta, può detrarre tale IVA come costo d’impresa. In sede di accertamento l’Agenzia delle Entrate controllerà che l’IVA sia stata assolta correttamente: in generale, le operazioni di somministrazione di lavoro rientrano fra quelle imponibili .
- Redditi e contributi dei lavoratori. Formalmente il lavoratore somministrato è dipendente dell’agenzia: quindi su di lui l’agenzia opera ritenute IRPEF in busta paga e versa contributi INPS (percentuali di legge a carico datore/dipendente). L’agenzia versa pure contributi al Fondo bilaterale (Forma.Temp) e altri oneri contrattuali . Sul piano dell’utilizzatore, il costo (retribuzione+oneri) è deducibile dal reddito d’impresa e, in caso di redditi da lavoro autonomo del lavoratore, è deducibile come costo (o dedotto in qualunque forma di reddito). Per quanto riguarda l’IRAP, le agenzie di somministrazione sono soggette a questo tributo per la presenza di un’autonoma organizzazione (personale e infrastrutture proprie) .
- Rilevanza di dichiarazioni e CU/770. Nell’ipotesi in cui il lavoratore somministrato percepisca già reddito come autonomo (es. prestazioni occasionali), o in ogni caso risulti registrato nei modelli dichiarativi, ciò può avere peso giuridico in difesa: ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate ha già ricevuto modello 770/CU che qualifica i compensi come autonomi, è più difficile per il fisco riformulare tutta la posizione senza nuove prove (principio del buon affidamento). Analogamente, la presenza di versamenti Gestione Separata INPS effettuati tempestivamente dal presunto autonomo può ridurre l’esposizione ai contributi.
Tipiche contestazioni fiscali e contributive
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate (e parallelamente di INPS/INAIL) nei confronti di interinali riqualificati ruotano attorno a poche tipologie di violazione:
- Somministrazione irregolare o fittizia. Se la somministrazione è priva di contratto scritto o supera i limiti normativi (es. superamento dei 24 mesi complessivi , missioni in totale assenza di causalità) si configura una somministrazione irregolare. In tal caso è prevista la nullità del contratto di somministrazione e la possibilità per il lavoratore di chiedere il rapporto diretto con l’utilizzatore (art.38 D.lgs. 81/2015) . Dal profilo fiscale, questa situazione può essere portata all’attenzione del fisco: i compensi percepiti dal lavoratore potrebbero essere trattati come redditi di lavoro subordinato percepiti dall’utilizzatore (o come compensi ad un finto autonomo) con conseguenze IRPEF e contributive. In pratica l’Agenzia dei Riscossione (INPS) otterrà i contributi come se il lavoratore fosse sempre stato dipendente dell’utilizzatore .
- Superamento durata massima (24 mesi). La legge vieta la somministrazione a termine non modulata sul carattere prevalentemente temporaneo dell’utilizzo (massimo 24 mesi complessivi di missioni presso lo stesso utilizzatore) . La Corte di Cassazione (sent. 17/12/2025, n.29577) ha confermato che oltre tale limite scatta la nullità dei contratti e la costituzione automatica del rapporto indeterminato con l’utilizzatore . In caso di accertamento si potrà ragionevolmente contestare che, superati i 2 anni, il lavoratore doveva essere stabilizzato dall’azienda, con conseguente richiesta (da parte dell’Agenzia) di IRPEF arretrata e contributi come se il lavoratore fosse sempre dipendente.
- Simulazione di appalto o falsa autonoma. In alcuni casi le prestazioni del lavoratore interinale possono essere “mascherate” da altre forme contrattuali (appalto di servizi o collaborazioni). Tuttavia, la giurisprudenza esclude che un vero contratto di appalto possa retroagire a coprire una somministrazione di manodopera irregolare (Cass. 31720/2018). L’Agenzia Entrate, se ravvisa la carenza dei presupposti della somministrazione (es. agenzia non autorizzata), potrebbe ritenere la prestazione come un servizio autonomo o un appalto fittizio. In tal caso pretenderebbe l’IVA (già assolta diversamente) e tassazione ordinaria dei redditi come autonomi, oltre alle relative sanzioni per false comunicazioni.
- Distacco abusivo. Si segnala che, pur differente dalla somministrazione, anche il distacco illegittimo può essere riqualificato in lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 30 co.4-bis D.lgs.81/2015). Se invece di inviare l’interinale l’agenzia “distacca” un proprio lavoratore presso terzi fuori dalle regole del distacco, il lavoratore può agire per la costituzione del rapporto con il terzo utilizzatore (Cass. 27134/2019).
- Accertamento IRAP. Dal punto di vista IRAP, l’Agenzia fiscale può ritenere che l’impresa utilizzatrice, avendo usufruito di manodopera altrui, abbia comunque i presupposti di “autonoma organizzazione” soggetta a IRAP . In pratica, l’uso intensivo di personale interinale configura comunque un’infrastruttura organizzativa che genera la base imponibile IRAP.
Termini di contraddittorio e decadenza
- Contraddittorio preventivo. Dal 18 gennaio 2024 l’obbligo di contraddittorio è stato esteso a tutti gli accertamenti autonomi . Ciò significa che l’Amministrazione deve sempre invitarvi a un confronto preliminare (tramite questionario o adempimento specifico) prima di emanare avvisi di accertamento, con eccezioni molto limitate (rottamazioni, controlli formali). Un mancato contraddittorio efficace può rendere l’atto impugnabile o annullabile .
- Termini di decadenza. L’Agenzia può notificare un avviso di accertamento (IRPEF/IRES) entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi art. 43 DPR 600/1973) . Se la dichiarazione è omessa, il termine sale a 7 anni. In caso di omesso versamento contributi INPS, l’ordinanza ingiunzione deve rispettare i termini di prescrizione ordinaria (5 anni) o di decadenza previsti dall’art. 20 della L. 335/1995. In generale, è fondamentale verificare subito le scadenze: qualunque atto notificato oltre i termini di legge può essere impugnato per decadenza.
- Scadenze processuali. Una volta ricevuto l’avviso di accertamento o l’ordinanza INPS, il ricorso si presenta in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.lgs. 546/1992) . Per le opposizioni esecutive a cartelle o ingiunzioni, i termini variano (40 giorni o 30 giorni). È fondamentale agire entro i termini previsti, pena inammissibilità del ricorso. Attenzione: Cass. 21517/2023 ha ribadito che l’avviso di accertamento deve essere preceduto da verbale con termine dilatorio di almeno 60 giorni; la violazione di questa tempistica può annullare l’atto .
Strumenti stragiudiziali di definizione
- Accertamento con adesione. L’art. 6-bis dello Statuto (D.Lgs. 218/1997) consente di definire bonariamente la controversia con l’Agenzia: il contribuente propone un accordo sull’imposta dovuta, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (solitamente al 30-50%) e di interessi ridotti. È uno strumento utile prima di impugnare, purché i termini di decadenza siano ancora aperti.
- Mediazione / reclamo tributaria. Introdotto dalla riforma fiscale, per le controversie di valore fino a €50.000 (IVA inclusa) è obbligatorio esperire un procedimento di reclamo-mediazione presso l’Ufficio (sospendendo 90 giorni i termini di ricorso). In pratica, si negozia con gli uffici una soluzione concordata (riduzione sanzioni al 50-70%). Se la mediazione fallisce, si può comunque impugnare.
- Definizione agevolata (rottamazione quater). Per i carichi affidati alla riscossione (cartelle, accertamenti esecutivi), la Legge 197/2022 (art. 1, co.231-252) prevede la possibilità di versare solo il capitale ed eventuali spese, escludendo le sanzioni e gli interessi di mora . Può essere un’ottima via di uscita se l’atto non è stato impugnato (o se si rinuncia al contenzioso), pagando un importo contenuto rispetto al debito iniziale.
- Rateizzazione. In alternativa, è sempre possibile chiedere un piano di rateizzazione all’agente della riscossione (equitalia) per diluire nel tempo il pagamento del debito (inclusi avvisi di accertamento). Le regole sono stabilite dal D.Lgs. 46/1999: di norma in sede esecutiva si può chiedere la sospensione cautelare in bollo o la rateazione fino a 72 rate.
Contenzioso tributario (Commissioni Tributarie)
- Ricorso in CTP. Se non si raggiunge un accordo stragiudiziale, la difesa prosegue con il ricorso in commissione tributaria. La CTP valuta se l’avviso di accertamento è infondato. In giudizio, l’onere della prova spetta di solito al contribuente: sarà lui a dover confutare le presunzioni e a fornire elementi di prova (conti, buste paga, pagamenti, testimonianze) . Per esempio, si documenterà che il lavoratore era indipendente (più clienti, nessun vincolo di orario, libertà d’organizzazione) oppure che non c’è mai stato nessun pagamento diretto dall’utilizzatore.
- Errata qualificazione. È possibile contestare il mero inquadramento dato dall’Agenzia nell’avviso. Il contribuente può far valere che solo il giudice del lavoro può decidere la natura del rapporto, citando sentenze come Cass. n.14296/2017: “la CTP non è vincolata dalle pronunce del Giudice del lavoro”, ma può ritenere valide le conclusioni sui fatti . In ogni caso, se il giudice del lavoro ha già riconosciuto il rapporto subordinato (es. sentenza del Tribunale che riqualifica un collaboratore in dipendente), quell’atto costituisce titolo di prova e semplifica il contenzioso tributario .
- Vizi formali dell’avviso. In udienza si può eccepire la nullità dell’avviso per vizi procedurali: mancato contraddittorio obbligatorio, violazione del termine di 60 giorni tra PVC e avviso (Cass. 21517/2023) , dati del lavoratore errati, calcolo irragionevole delle spese o degli interessi, omessa indicazione delle prove a carico. Eventuali nullità gravi (es. decadenza) fanno cadere l’accertamento.
- Riduzione delle sanzioni. In conciliazione o in giudizio (art. 48 D.Lgs. 546/1992) è possibile chiedere la riduzione delle sanzioni. La normativa tributaria consente di ridurre a carico del contribuente dagli attuali percentuali (normalmente 90% per IRPEF) fino a un minimo (p.es. 50% in sede di conciliazione giudiziale) . Il giudice tributario può usare la buona fede contributiva dell’azienda (es. dichiarazioni presentate, versamenti eseguiti) per temperare le sanzioni .
Contenzioso previdenziale e assistenziale (INPS/INAIL)
- Opposizione all’ordinanza ingiunzione INPS. Gli accertamenti contributivi dell’INPS si concretizzano nell’ordinanza ingiunzione (D.lgs. 463/1997). Anche questa va impugnata entro 60 giorni presso la Commissione Tributaria (ora competente) con le stesse motivazioni di merito usate nell’azione tributaria (contenzioso unico). Se la Commissione conferma che il lavoratore va considerato dipendente, l’ordinanza diventa titolo esecutivo (cartella).
- Legittimazione INPS/INAIL. Se la CTP (o il Giudice del Lavoro) accerta il rapporto subordinato, l’INPS può utilizzare direttamente tale giudicato. Se invece il lavoratore non agisce, l’INPS/INAIL restano autonomi nel pretendere contributi: secondo la Cassazione (SS.UU. 22910/2006, 996/2007) essi non sono vincolati da eventuali pronunce di merito sul rapporto di lavoro, ma possono agire in via propria per accertare “virtualmente” un rapporto di lavoro e recuperare i contributi . In termini pratici, ciò significa che anche se il lavoratore non ha mai fatto causa, l’INPS potrà considerarlo dipendente dell’utilizzatore e pretendere i contributi scaduti (con le normali sanzioni contributive, di solito dal 30% fino al 100%).
- Cosa non si applica: maxi-sanzione nero. Importante: Cassazione e INL hanno chiarito che non opera la maxi-sanzione per lavoro nero (art. 18 L. 123/2007) se è esistito un contratto (anche se inquadrato diversamente) . In altre parole, se il lavoratore era formalmente assunto (ad esempio come co.co.co) e sono stati versati contribuzioni almeno parziali (es. Gestione Separata), l’Ispettorato/INPS non applicherà le sanzioni “triplicate” del lavoro nero, ma soltanto le sanzioni ordinarie per omessa contribuzione (ad esempio omessa comunicazione tramite DM 31/10) . Questo riguarda il profilo fiscale e contributivo.
Strumenti e termini di difesa: tabella riepilogativa
| Fase/Strumento | Scopo/Descrizione | Termini | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Incontro preventivo con l’Agenzia prima dell’avviso di accertamento. Permette di anticipare dubbi e diportare prove. | Composto tra l’invito o PVC e la risposta (min. 60 gg). | Art. 6-bis L. 212/2000 (Statuto) . Controric. Cass. 24823/2015; Cass. ord. 21517/2023 . |
| Accertamento con adesione | Definizione bonaria del tributo con adesione del contribuente. Riduce sanzioni. | Entro i termini di decadenza ordinaria (5 anni IRPEF). | D.Lgs. 218/1997 (art.6 Statuto) – adesione; art.6 L. 212/2000. Sanz. ridotte (~30%). |
| Rottamazione agevolata | Definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione, paghi solo capitale e spese. | Termine per adesione: di regola 30/11/2024 (rif. L.197/2022). | L. 197/2022 art.1 c.231-252 . |
| Reclamo-mediazione tributaria | Tentativo obbligatorio di conciliazione su controversie fino a €50k; sospende termini di ricorso (90 gg). | 90 giorni in luogo di giudizio. | Art. 17-bis D.lgs. 546/1992 (introdotto da D.Lgs. 218/2023). |
| Ricorso CTP/CTR | Impugnazione dell’avviso di accertamento o ingiunzione (Trib. Provinciale → Trib. Regionale → Cassazione). | 60 giorni da notifica atto (art.21, D.lgs. 546/1992) . | D.lgs. 546/1992; art. 37 D.Lgs. 472/1997 (sanzioni). |
| Conciliazione giudiziale | Chiusura della lite in Commissione con riduzione sanzioni (50-70%). | In udienza di primo grado (atto introduttivo o prima memoria). | Art. 48 D.lgs. 546/1992 . |
| Opposizione INPS/INAIL | Impugnazione dell’ordinanza ingiunzione contributiva per recupero quote contributive. | 60 giorni da notifica ordinanza (art.8, D.lgs. 463/1997). | D.lgs. 463/1997; D.lgs. 546/1992; Cass. 14296/2017 (prova del lavoro) . |
| Opposizione esecutiva | Opposizione in Tribunale (ex art. 615 c.p.c.) a misure esecutive di cartelle (pignoramenti, ipoteche). | 40 giorni da notifica pignoramento (art. 615 c.p.c.). | D.lgs. 46/1999 (esecuzione forzata); D.lgs. 546/1992. |
Simulazione pratica
Si considera un lavoratore somministrato con reddito lordo annuo di €24.000 (per es. €2.000/mese per 12 mesi). Se l’Agenzia lo riqualifica come dipendente dell’utilizzatore, i debiti fiscali e contributivi si calcolano circa così:
| Elemento | Aliquota ordinaria | Imposta contributo dovuta | Sanzioni potenziali | Totale dovuto |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF da lavoro dipendente | ~25% di 24.000 = €6.000 | €6.000 (da versare come IRPEF) | +90% di €6.000 ≈ €5.400 | €11.400 (imposta+ sanz.) |
| Contributi INPS (dipendente + datore) | ~33% di 24.000 = €7.920 | €7.920 (€2.160 dipendente + €5.760 datore) | +100% (≈€7.920) (multe fino al 100%) | €15.840 (contributi+ sanz.) |
| Totale complessivo stimato | – | €27.240 |
(I calcoli sono esemplificativi: le aliquote IRPEF dipendono dagli scaglioni effettivi, i contributi variano secondo aliquote precise, e le sanzioni effettive dipenderanno dalla tipologia di violazione. L’ordine di grandezza evidenzia comunque un effetto “raddoppio” del debito). In questo esempio, l’IRPEF non versata di €6.000 genera sanzioni di circa €5.400 , mentre i contributi INPS dovuti (€7.920) comportano altrettante sanzioni integrative . Il totale finale (oltre €27.000) copre solo imposte e contributi, senza contare interessi e ulteriori violazioni. Questa simulazione pratica mostra l’importanza di difendersi efficacemente per evitare sorprese.
Domande e Risposte (FAQ)
- D: Se ricevo un accertamento per un lavoratore somministrato, chi è “resposabile” del debito, l’agenzia o l’utilizzatore?
R: Formalmente è il datore di lavoro (l’agenzia) a rispondere, ma l’INPS/INAIL possono recuperare i contributi direttamente dall’utilizzatore effettivo. In caso di somministrazione regolare, l’agenzia versa IRPEF e contributi. Se però la somministrazione è ritenuta irregolare o nulla, il lavoratore viene considerato dipendente “virtuale” dell’utilizzatore: ne derivano effetti contributivi sui conti di quest’ultimo . Anche l’Agenzia Entrate può pretendere le imposte non versate (IRPEF, IRAP) nei confronti dell’agenzia, con eventuale ricaduta sull’utilizzatore. In sintesi, entrambi rischiano: l’agenzia deve provare la genuinità del rapporto, l’utilizzatore deve dimostrare di non aver violato la legge sul lavoro in somministrazione. - D: Quali sono le conseguenze fiscali se l’Agenzia contesta il rapporto come lavoro subordinato?
R: Se il fisco considera il lavoratore somministrato come dipendente dell’utilizzatore, recupera l’IRPEF che avrebbe dovuto ritenere (con sanzioni dal 90% in su) e richiede i contributi non versati. In pratica, sull’esempio sopra, su €24.000 di imponibile verrebbero contestati IRPEF di circa €6.000 con sanzioni di altri €5.400 , e contributi INPS di €7.920 con analoghe sanzioni integrative . La norma di riferimento è l’art. 13 del D.lgs. 471/1997 (sanzioni per omesso versamento); se l’omessa ritenuta IRPEF emerge, si applica il 90% minimo. Le sanzioni contributive (art. 116 TUIR) possono arrivare al 30-40% (per ritardato versamento) o al 100% (per omissione). Da notare: non si applica la maxi-sanzione del lavoro nero (L. 123/2007) se esisteva un contratto formale (anche se irregolare) . - D: Che prove devo raccogliere per difendermi in giudizio?
R: Fondamentale è fornire documentazione completa. Occorre allegare contratti (anche di affitto/rifiutato), buste paga rilasciate dall’agenzia, quietanze di pagamento (bonifici da agenzia a lavoratore e da utilizzatore all’agenzia), comunicazioni obbligatorie (Clicolav, DM 10), modelli 770/CU, comunicazioni all’INPS, ecc. . Importante anche l’elemento morale/comportamentale: testimonianze e-mail o lettere che provano autonomia del lavoratore (assenza di orario fisso, pluralità di clienti, capacità di farsi sostituire). In contraddittorio preventivo è consigliabile presentare tutto questo già ai tecnici dell’Agenzia per anticipare le obiezioni. In sede di ricorso trib. la stessa documentazione serve a smentire le presunzioni del fisco (Cass.14296/2017 chiarisce che le decisioni del giudice del lavoro sul rapporto non vincolano la Commissione, ma costituiscono utili elementi di prova). - D: Cosa rischio se invece il fisco riqualifica il rapporto come autonomo?
R: Situazioni del genere sono rare nei somministrati (che sono già ufficialmente dipendenti), ma se l’Agenzia pensasse che si tratti di prestazioni professionali mascherate, potrebbe in teoria chiedere l’IVA non versata e l’IRPEF dovuta come reddito d’impresa (sanzioni dal 90% in su anche qui). In pratica il fisco cercherebbe errori nella fatturazione: ad es., se il lavoratore “finto autonomo” non ha emesso fatture, si applicherebbero le norme antielusive (Cass. 14296/2017 come sopra, che esclude tassazione fittizia se c’era un apparato contrattuale). È comunque consigliabile controbattere che la fattura non doveva sussistere (nessun servizio effettivo autonomo), ma solitamente si transita sulla linea subordinata. - D: Che succede se ricevo un’ordinanza INPS dopo aver pagato contributi parziali?
R: Se sei parte sociale (azienda o somministratore) e hai già versato contributi all’INPS per il lavoratore (ad es. Gestione Separata o Fondo Pensione), puoi opporre in giudizio le ricevute di pagamento. L’INPS può solo richiedere le differenze non versate. Vale comunque il principio già detto: Cassazione 996/2007 esclude la maxi-sanzione se hai un contratto (puoi subire però le sanzioni per comunicazioni omesse). In sostanza, in opposizione all’ordinanza si allegano le prove dei versamenti fatti; l’INPS potrà pretendere l’integrazione dei contributi mancanti ma non applicherà le massime multe. - D: In che modo un lavoratore interinale può far valere i suoi diritti?
R: Il lavoratore, da parte sua, può anche adire il giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.) per far accertare la natura subordinata del rapporto con l’utilizzatore . Se vincesse, avrebbe diritto allo stipendio mancante e il giudice disporrebbe che il nuovo datore (utilizzatore) subentri nelle posizioni retributive e contributive pregresse. Tale sentenza rappresenta prova del rapporto e può semplificare il contenzioso tributario (Cass. 14296/2017 ). Il legale del lavoratore in tal caso può costituirsi anche nel giudizio tributario a difesa contro i rilievi fiscali. - D: Cosa prevede il contraddittorio e come devo prepararmi?
R: Nel contraddittorio preventivo l’Agenzia ti notifica un invito (o un questionario) e fissa un termine (almeno 60 giorni) per rispondere con memorie o documenti . È il momento di depositare tutte le prove utili (elencate sopra). È possibile anche chiedere chiarimenti; se l’Agenzia non risponde o l’incontro non avviene nei termini, l’avviso successivo può essere annullato in giudizio (Cass. 24823/2015). Preparati inoltre a contestare nel dettaglio le singole voci di accertamento (es. costo del lavoro, ricavo omesso, ecc.) presentando calcoli alternativi. - D: Quando conviene definire agevolatamente invece di ricorrere?
R: In generale, se le pretese sono elevate ma si hanno forti dubbi di successo in giudizio, la rottamazione quater consente di estinguere pagando solo capitale e spese (evitando per intero le sanzioni) . Questo si applica dopo la notifica di atti esecutivi (cartelle) e fino a fine 2025 per le cartelle affidate entro il 2021. Se si ha ragione certezza della posizione (o non si vuole assumere rischi), meglio impugnare. Invece se si dispone di liquidità limitata e l’interesse a chiudere è forte, si può aderire al ravvedimento agevolato.
Conclusioni
In caso di accertamento fiscale relativo a lavoratori interinali riqualificati, è fondamentale un approccio strategico e documentato. Occorre innanzitutto esaminare con cura i presupposti del controllo (somministrazione legittima, dati anagrafici corretti, termini rispettati), raccogliere tutta la documentazione probatoria e attivare il contraddittorio con l’Agenzia. Se il contenzioso prosegue, il contribuente deve impugnare l’avviso in Commissione Tributaria entro 60 giorni , esponendo dettagliatamente le proprie ragioni. Nel frattempo può valutare misure alternative (adesione, conciliazione, definizione agevolata). La giurisprudenza recente offre alcuni punti di appoggio (Cass. 29577/2025 sui limiti di durata , Cass. 14296/2017 sull’ammissibilità della prova del rapporto in sede tributaria , Cass. 996/2007 sugli effetti previdenziali , ecc.). Un avvocato tributarista può aiutare a navigare questi istituti (dall’IRPEF all’IRAP, dall’IVA alle fatturazioni fittizie) e a impostare un ricorso solido.
In sintesi, chi subisce un accertamento per “interinali riqualificati” deve:
- Verificare la regolarità del contratto di somministrazione (forma scritta, autorizzazione, limiti di durata) .
- Preparare la documentazione completa della relazione di lavoro (contratti, cedolini, versamenti) .
- Approfittare del contraddittorio preventivo, dialogando con l’Agenzia e fornendo elementi probatori fin da subito .
- Se necessario, ricorrere in Commissione tributaria entro i termini, articolando le difese giuridiche (presunzioni del fisco, errata qualificazione, buona fede, ecc.).
- Considerare strumenti deflattivi (rateazioni, adesioni, conciliazioni) prima di giungere a decisione definitiva.
- In ogni caso, far sempre riferimento alle fonti normative aggiornate (D.lgs. 81/2015, DPR 600/1973, L.212/2000, D.lgs. 546/1992, ecc.) e alla giurisprudenza recente (Cass. 29577/2025 , Cass. 14296/2017 , Cass. 996/2007 , ecc.) per consolidare l’argomentazione.
Affrontando l’accertamento con strumenti giuridici adeguati e un’assistenza legale specializzata, è possibile limitare al minimo le pretese erariali e previdenziali, tutelando i diritti del debitore.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Leggi e decreti: D.P.R. n. 600/1973 (Testo Unico IRPEF/IRES) – art. 43 (decadenza); D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico IVA); Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) – art. 6-bis (contraddittorio); D.Lgs. 81/2015 – artt. 30-38 (contratto di somministrazione); D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi sulla somministrazione); D.Lgs. 463/1997 (ordinanze di ingiunzione INPS); D.Lgs. 546/1992 (codice procedura tributaria); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione e conciliazione); Legge 197/2022, art.1 c.231-252 (Legge di Bilancio 2023, definizione agevolata “rottamazione-quater”); D.L. 87/2018 conv. L.96/2018 (limiti somministrazione); D.Lgs. 46/1999 (esecuzione forzata fiscale).
- Sentenze di legittimità: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 9 dic. 2015 n.24823 (obbligatorietà contraddittorio per tributi armonizzati); Cass. civ., sez. lav., 29 nov. 2006 n.22910 (autonomia INPS/INAIL su accertamenti); Cass. civ., sez. lav., 2 dic. 2005 n.996 (stessi principi previdenziali); Cass. civ., 1 dic. 2017 n.14296 (valore prova sentenza lavoro nel contenzioso tributario); Cass. civ., 17 dic. 2025 n.29577 (somministrazione oltre 24 mesi, conversione rapporto) ; Cass. civ., 21 nov. 2024 n.17450 (co.co.pro. e conversione) ; Cass. civ., 28 mag. 2021 n.19583 (collaborazioni e responsabilità); Cass. civ., 21 giu. 2024 n.15402; Cass. civ., 8 mar. 2022 n.7440 (divieto intermediazione di manodopera); Cass. civ., 7 dic. 2018 n.31720 (somministrazione vs appalto); Cass. civ., ord. 17 mar. 2023 n.21517 (decorrenza 60 giorni tra PVC e avviso) ; Cass. civ., n. 14296/2017 (giudicato del lavoro come prova) .
- Circolari e provvedimenti: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 16/5/2025 (“Distacco e somministrazione di personale”); Risoluzione n. 55/E del 19/7/2016 (interpello su somministrazione e credito d’imposta ricerca); Circolari e guide interne Agenzia Entrate su somministrazione (disponibili sul sito istituzionale).
Il Fisco ti contesta l’utilizzo di lavoratori interinali riqualificati (somministrazione ritenuta irregolare o fittizia) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sugli interinali sono interpretativi, presuntivi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta l’utilizzo di lavoratori interinali riqualificati (somministrazione ritenuta irregolare o fittizia) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sugli interinali sono interpretativi, presuntivi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– rapporti di somministrazione riqualificati come lavoro diretto,
– presunta interposizione illecita di manodopera,
– utilizzo continuativo di interinali su mansioni “strutturali”,
– recupero di IRPEF, contributi e sanzioni,
– responsabilità estese all’azienda utilizzatrice.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero di IRPEF e addizionali,
👉 recupero contributivo INPS e sanzioni previdenziali,
👉 sanzioni e interessi fiscali,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 responsabilità solidale del datore utilizzatore.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per interinali riqualificati?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la riqualificazione non è automatica,
👉 conta la corretta gestione del rapporto di somministrazione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Interinali Riqualificati
L’accertamento si fonda sull’idea che l’azienda:
– abbia utilizzato lavoratori interinali in modo irregolare,
– abbia di fatto gestito direttamente il personale,
– abbia superato i limiti della somministrazione lecita,
– abbia mascherato un rapporto di lavoro diretto.
👉 Ma la somministrazione di lavoro è lecita se gestita correttamente e non si trasforma automaticamente in rapporto diretto.
La valutazione riguarda:
– ruolo dell’agenzia di somministrazione,
– poteri di direzione e controllo,
– durata e modalità dell’utilizzo,
– rispetto del contratto di somministrazione.
Perché il Fisco Contesta gli Interinali
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– l’agenzia sia solo formale,
– l’azienda eserciti piena direzione sui lavoratori,
– le mansioni siano identiche a quelle dei dipendenti stabili,
– l’utilizzo sia strutturale e non temporaneo.
👉 Ma il Fisco non può confondere l’organizzazione del lavoro con l’interposizione illecita.
Il Principio Chiave: Utilizzo Continuativo ≠ Riqualificazione Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’uso continuativo di interinali non equivale automaticamente a lavoro diretto.
Questo significa che:
– la continuità non è prova di illiceità,
– conta il rispetto del modello legale di somministrazione,
– serve prova concreta dell’interposizione,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco presume la riqualificazione senza prova,
– ignora il contratto di somministrazione,
– non dimostra l’interposizione illecita,
– confonde coordinamento operativo con gestione diretta,
– applica sanzioni piene su basi interpretative.
👉 La presunzione non basta: serve prova concreta e coerente.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– interinali su mansioni ripetitive,
– utilizzo prolungato nel tempo,
– presenza di capi reparto aziendali,
– affiancamento a dipendenti interni,
– assenza di rotazione del personale.
👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Corretta Somministrazione del Lavoro
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 il rapporto di somministrazione rispettava la legge e i contratti?
È decisivo dimostrare:
– contratto valido con l’agenzia,
– ruolo attivo dell’agenzia,
– gestione amministrativa esterna,
– corretto inquadramento dei lavoratori.
👉 Se la somministrazione è genuina, la riqualificazione cade.
🔹 2. Dimostrare l’Assenza di Interposizione Illecita
Un principio fondamentale è questo:
👉 la direzione funzionale non è interposizione illecita.
È possibile dimostrare:
– assenza di poteri disciplinari diretti,
– ruolo gestionale dell’agenzia,
– rispetto delle procedure contrattuali.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Riqualificazione Automatica dei Compensi
La legge distingue tra:
– costo di somministrazione,
– costo del lavoro diretto.
👉 La riqualificazione richiede prova rigorosa dell’illecito.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Indebito
La difesa può dimostrare che:
– non vi era intento elusivo,
– il modello adottato era lecito,
– non vi è stato risparmio contributivo indebito.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e recuperi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare l’organizzazione del lavoro,
– illustrare i contratti di somministrazione,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre contratti e documentazione,
– dimostrare la correttezza del modello adottato,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la riqualificazione è priva di prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la disciplina della somministrazione.
👉 Molti accertamenti per interinali riqualificati vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Interinale Contestato ≠ Interinale Illegittimo
Un principio essenziale è questo:
👉 la riqualificazione degli interinali deve essere dimostrata, non presunta.
Questo significa che:
– il Fisco deve provare l’interposizione illecita,
– l’azienda ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per interinali è giuridica, fiscale e lavoristica.
L’avvocato:
– analizza il modello di somministrazione,
– contesta la riqualificazione dell’Ufficio,
– coordina difesa fiscale e contributiva,
– tutela l’azienda da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare la riqualificazione dei rapporti,
– ridurre o annullare imposte e contributi,
– difendere la legittimità dell’utilizzo degli interinali,
– mettere in sicurezza l’organizzazione aziendale.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti complessi richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità del lavoro e riqualificazioni
– Difensore di imprese e datori di lavoro
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per interinali riqualificati:
👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la correttezza della somministrazione,
👉 contestare la presunzione di interposizione illecita,
👉 difendere l’organizzazione aziendale,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per interinali riqualificati può fare la differenza tra una riqualificazione ingiusta e la piena tutela della tua azienda.
