Accertamento Fiscale Per Comunicazioni Lipe Errate: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per comunicazioni LIPE errate è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) come strumento di controllo automatico e incrociato tra fatturazione elettronica, versamenti F24 e dichiarazione IVA annuale.

Quando le comunicazioni LIPE risultano errate, incomplete o incoerenti, il Fisco tende a ritenere che:

  • l’IVA non sia stata correttamente liquidata
  • i dati trasmessi siano inattendibili
  • vi sia una violazione non meramente formale
  • possano emergere debiti IVA presunti
  • siano applicabili sanzioni rilevanti

Con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative, spesso automatiche, e con il rischio di accertamenti a cascata su IVA annuale e versamenti.

Il rischio è concreto:
un errore comunicativo, anche senza IVA evasa, può trasformarsi in un accertamento oneroso se non viene inquadrato e difeso correttamente.

Molti si chiedono:

  • “Un errore nella LIPE equivale a IVA non versata?”
  • “Conta di più la LIPE o i versamenti F24?”
  • “Se l’IVA è stata pagata, perché vengo sanzionato?”
  • “L’errore è formale o sostanziale?”
  • “Come difendersi da una contestazione automatica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
una LIPE errata non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma se non viene difesa correttamente, può generare sanzioni sproporzionate e presunzioni sfavorevoli.


Cos’è la LIPE e perché gli errori vengono contestati

La LIPE è la comunicazione trimestrale con cui il contribuente trasmette:

  • l’IVA a debito o a credito del periodo
  • il riepilogo delle liquidazioni IVA
  • i dati essenziali per il controllo dell’imposta

La LIPE ha funzione informativa, non impositiva.
Non determina l’imposta dovuta, ma consente all’Amministrazione di effettuare controlli incrociati automatizzati.

Ed è proprio questo utilizzo meccanico che spesso genera contestazioni ingiustificate.


Cosa contesta il Fisco nelle comunicazioni LIPE errate

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • indicazione errata dell’IVA a debito o a credito
  • dati incoerenti con i versamenti F24
  • differenze rispetto alla dichiarazione IVA annuale
  • errori di compilazione dei campi
  • duplicazioni o omissioni di importi
  • trasmissioni formalmente errate ma sostanzialmente corrette

Ma non ogni errore nella LIPE giustifica automaticamente sanzioni massime.


Perché l’Agenzia delle Entrate avvia l’accertamento

Secondo l’Amministrazione finanziaria, una LIPE errata:

  • impedisce il corretto monitoraggio dell’IVA
  • fa presumere liquidazioni non corrette
  • giustifica l’applicazione di sanzioni automatiche
  • può legittimare controlli successivi

Tuttavia, la LIPE non può prevalere sulla realtà delle liquidazioni e dei versamenti effettivamente eseguiti.


Il rischio più grave: sanzioni elevate anche senza IVA evasa

Il vero pericolo è che:

  • vengano applicate sanzioni rilevanti
  • l’errore venga qualificato come sostanziale
  • non venga riconosciuta la buona fede
  • l’atto diventi definitivo
  • partano azioni di riscossione

Anche quando:

  • l’IVA è stata correttamente liquidata
  • i versamenti risultano regolari
  • non vi è stato alcun danno erariale

L’errore più comune: considerare la LIPE come “prova assoluta”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • accettano l’accertamento basato solo sulla LIPE
  • non producono i modelli F24
  • non dimostrano la coerenza con la dichiarazione IVA
  • non distinguono errore formale e violazione sostanziale
  • rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario, la sostanza della liquidazione prevale sulla comunicazione.


Comunicazioni LIPE errate e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • la LIPE ha funzione informativa
  • l’errore non genera automaticamente imposta dovuta
  • conta se l’IVA è stata effettivamente liquidata e versata
  • l’assenza di danno erariale è determinante
  • la buona fede del contribuente è rilevante
  • le sanzioni devono essere proporzionate
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni automatiche sono contestabili

Se l’IVA è corretta, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per LIPE errate è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • l’IVA risulta regolarmente versata
  • i dati LIPE sono coerenti con la dichiarazione annuale
  • l’errore è materiale o di compilazione
  • non vi è stato alcun vantaggio fiscale
  • l’atto è fondato su automatismi
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’atto di contestazione
  • ricostruzione delle liquidazioni IVA reali
  • produzione dei modelli F24
  • confronto tra LIPE, registri IVA e dichiarazione annuale
  • dimostrazione dell’assenza di danno erariale
  • qualificazione dell’errore come formale
  • contestazione della sproporzione sanzionatoria
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa IVA-centrica, documentale e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per comunicazioni LIPE errate

Se ricevi un accertamento per comunicazioni LIPE errate:

  • non pagare immediatamente senza analisi
  • non accettare automaticamente la sanzione
  • ricostruisci le liquidazioni IVA effettive
  • raccogli modelli F24, registri IVA e dichiarazione
  • verifica se vi è stato danno erariale
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per comunicazioni LIPE errate, contrastando sanzioni sproporzionate e contestazioni fondate su meri automatismi informativi.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare la correttezza delle liquidazioni IVA
  • qualificare l’errore come formale
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione fiscale del contribuente

Agisci ora

Una comunicazione LIPE errata
non equivale automaticamente a evasione IVA.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta comunicazioni LIPE errate,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che un errore comunicativo diventi definitivo.

Introduzione

Le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) sono comunicazioni trimestrali obbligatorie introdotte con il D.L. 193/2016 (art. 4, c. 1-2), ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. 78/2010: esse riepilogano i saldi IVA di ogni periodo, trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate . L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2017 e rimane in vigore con scadenze trimestrali (ad es. 31 maggio per il I trimestre) . Nel caso di dati omessi, inesatti o tardivi, l’Amministrazione può procedere ad un accertamento fiscale nei confronti del contribuente (debitori IVA), basato sui dati acquisiti automaticamente. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale sapere quali sanzioni e verifiche si attivano, nonché i possibili rimedi stragiudiziali (ravvedimento, definizioni agevolate, adesione) o processuali (ricorsi in Commissione Tributaria).

Obblighi normativi e controlli automatici. L’art. 21-bis, co. 5, D.L. 78/2010 imponeva già la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche e stabiliva che l’Agenzia rendesse disponibili al contribuente le valutazioni di coerenza tra liquidazioni e dichiarazione annuale . In pratica, ciascun debito trimestrale IVA è sottoposto a un controllo informatico: in caso di irregolarità l’Agenzia invia una comunicazione di compliance, invitando il contribuente a regolarizzarsi (ad esempio versando l’imposta dovuta con ravvedimento) . Se il contribuente non risponde, segue rapidamente un avviso bonario con sanzioni ridotte (10% entro 30 giorni) e interessi . Solo in seguito, se persistono inadempienze, l’ufficio emetterà formali atti di accertamento (o cartelle di pagamento). In sintesi, il controllo LIPE è automatico e scatta per ogni trimestre IVA: a fronte di dati mancanti o incoerenti, il Fisco prima invita alla regolarizzazione, poi si riserva di notificare l’accertamento.

Tipologie di irregolarità e loro qualificazione. Le violazioni si classificano in tre categorie principali: omessa, incompleta o infedele comunicazione delle LIPE; trasmissione in ritardo; correzioni tardive. L’omissione totale di una comunicazione trimestrale IVA (ad es. non invio della LIPE) costituisce violazione formale degli obblighi comunicativi. Anche indicare dati errati o incompleti (differenza di importi, inversione di segno del saldo IVA, mancata segnalazione di un credito riportato) è illecito analogo: si considera infedele la comunicazione LIPE quando, pur presentata, riporta dati diversi dalla realtà contabile. Un ritardo oltre il termine stabilito (ad es. invio oltre i 15 giorni di proroga) configura un’inadempienza aggravante, sanzionabile anch’essa. In tutti i casi, tali violazioni non incidono direttamente sul credito IVA maturato: come ha ricordato la Cassazione, «in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente può comunque fruire del credito IVA… È sufficiente… provare la sussistenza del credito per presunzioni» , mettendo in evidenza i registri IVA e gli altri documenti contabili (si veda Cass. n. 18642/2023 ). In altre parole, l’errore formale sulla LIPE non annulla di per sé i diritti sostanziali (detrazione dell’IVA) se il contribuente li dimostra con documenti contabili .

Sanzioni per LIPE omesse, errate o tardive

La misura delle sanzioni è prevista dal D.Lgs. 472/1997 (ex D.Lgs. 471/97). In particolare, l’art. 11, comma 2‑ter, del citato decreto stabilisce che: «l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro» per ciascun periodo . Tale importo minimo può essere ridotto alla metà (quindi 250–1.000 euro) se la comunicazione viene inviata entro 15 giorni dalla scadenza originaria oppure, entro lo stesso termine, se si effettua un’integrativa che corregge gli errori . In pratica:

  • Omessa LIPE: se non si trasmette la comunicazione trimestrale entro il termine previsto, la sanzione base è di 500–2.000 €. Se si invia la LIPE omessa entro 15 giorni dalla scadenza (anche oltre termine ordinario), la sanzione si dimezza (minimo 250 €) . Oltre 15 giorni, torna intera (500–2.000 €).
  • LIPE infedele (errata o incompleta): vale la stessa disciplina. Se si corregge l’errore entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta scende a 250 € minimo . Ad es., si invia una nuova LIPE corretta nel breve periodo, “sostituendo” la precedente; in tal caso si applica la sanzione ridotta .
  • Ritardo oltre 15 giorni: la sanzione è piena (500–2.000 €) se la regolarizzazione avviene dopo i 15 giorni (anche durante la dichiarazione IVA annuale).

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate e da commentatori fiscali, il sistema telematico accoglie una seconda comunicazione oltre i termini per correggere errori o omissioni, sostituendo quella precedente . Se questa avviene entro il breve termine (15 gg.), si paga la sanzione dimezzata; se avviene dopo, la sanzione piena si applica (500–2.000 €) . In nessun caso l’omessa LIPE giustifica l’eliminazione del debito IVA: il contribuente resta tenuto a versare l’imposta dovuta, eventualmente maggiorata di interessi e sanzioni versamento (art. 6 D.Lgs. 471/97) .

Tabella riepilogativa delle sanzioni:

Violazione LIPESanzione (art. 11, c.2‑ter D.Lgs. 472/1997)Riduzione ravvedimento entro 15 gg.
Comunicazione omessa€500 – €2.000½ (min €250 – max €1.000)
Comunicazione incompleta/errata€500 – €2.000½ (min €250 – max €1.000)
Comunicazione trasmessa oltre 15 gg.€500 – €2.000– (sanzione piena)

Inoltre, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento operoso: se il contribuente provvede spontaneamente a trasmettere la LIPE omessa o errata (anche con successiva dichiarazione integrativa IVA) e paga sanzioni e tributi dovuti, può godere delle riduzioni previste in base alla tempestività del ravvedimento (dal 1/9 al 1/4 della sanzione minima, secondo la riforma delle sanzioni approvata nel 2023) . Ad esempio, il recente “Decreto Semplificazioni” (D.L. 104/2023 conv. L. 130/2023) ha introdotto aliquote ravvedimento fino ad 1/9 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni, poi 1/8 fino a presentazione dichiarazione annuale, e via via fino a 1/4 nel caso di ravvedimento in corso di eventuale accertamento (PV contestazione) . In ogni caso, con ravvedimento si applica sempre anche l’art. 54‑bis, comma 2‑bis, del DPR 633/1972 (c.d. regime del 6%/10%) all’eventuale omesso pagamento IVA .

Accertamenti fiscali e strumenti di regolarizzazione

Accertamento automatico vs. accertamento d’ufficio. Quando le LIPE inviate risultano incomplete o incoerenti, l’Agenzia può emettere un accertamento fiscale. In sede di controllo automatizzato, se il contribuente non regolarizza la posizione entro le comunicazioni bonarie, l’Ufficio può notificare un avviso di accertamento d’ufficio (in genere ex art. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 DPR 633/1972, i termini di notifica decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa ). Tale avviso chiuderà il contenzioso definendo maggiori imposte, sanzioni e interessi. Di regola, in esso si convertono gli importi non versati nelle trimestrali LIPE, con il cumulo delle sanzioni (fino al 30‑60%) e l’irrogazione delle penali sull’imposta non pagata (art. 6 D.Lgs. 471/97).

Definizione agevolata (tregua fiscale). Prima dell’accertamento o anche durante il contenzioso, il contribuente può considerare strumenti di definizione agevolata introdotti di recente: ad esempio, la “tregua fiscale” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 consente di chiudere liti pendenti pagando quote ridotte della lite (fino al 50% del dovuto a seconda del grado di giudizio) . Tale strumento può applicarsi a controversie in cui l’Agenzia sia parte, semplificando il pagamento delle somme richieste. Anche le cosiddette «rottamazioni» o «saldo e stralcio» sui carichi pregressi possono sanare posizioni fiscali pregresse, ma non incidono direttamente su accertamenti LIPE già notificati.

Accertamento con adesione. Se viene notificato un avviso di accertamento (per esempio per LIPE errate), il contribuente può domandare la definizione in contraddittorio ai sensi della L. 212/2000 (art. 6, D.Lgs. 218/1997). Questa procedura consente di definire in via amministrativa l’atto di accertamento, stipulando un accordo con l’Agenzia. In sede di adesione, si paga l’imposta richiesta e una sanzione ridotta (fino alla metà o ulteriormente ridotta se si versa subito), con chiusura definitiva della lite . L’adesione evita il contenzioso giudiziario ma richiede il consenso di entrambe le parti. Rispetto al ruolo di difensori del contribuente, l’accertamento con adesione è un’occasione per ottenere uno sconto sulle sanzioni e bloccare l’avanzamento degli interessi e delle sanzioni accessorie.

Contenzioso tributario: azioni e principi di difesa

Ricorsi in Commissione Tributaria. Se le fasi stragiudiziali falliscono (ravvedimento o adesione impossibili o insufficenti), il contribuente può impugnare gli atti impositivi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (in base territoriale) entro 60 giorni dalla notifica . Nel ricorso va contestato specificamente l’erronea violazione delle LIPE, ad esempio denunciando vizi di notifica, errori nel calcolo della sanzione, difetti di motivazione o elementi contabili che dimostrano l’inesistenza del debito. Il contribuente deve argomentare con evidenze contabili: come ha confermato la Cassazione, spetta all’Amministrazione l’onere di provare l’irregolarità, mentre al contribuente resta l’onere di dimostrare (anche per presunzioni) la spettanza di detrazioni . Se il giudice tributario accoglie il ricorso, l’Agenzia può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado), sempre in sede di merito. Avverso la sentenza di secondo grado è possibile ricorrere in Cassazione per questioni di diritto (non di fatto).

Argomentazioni difensive. Dal punto di vista del debitore, le linee di difesa possono includere: la contestazione dell’irricevibilità dell’accertamento (ad es. per decorrenza dei termini), la dimostrazione dell’inesistenza dell’omissione (ad esempio, la liquidazione periodica era regolare o tempestivamente integrata), e la verifica della corretta applicazione delle sanzioni (il calcolo segue i parametri della legge). Si può inoltre verificare se l’Agenzia ha correttamente considerato il credito IVA a disposizione: la giurisprudenza ricorda che non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti solo per omissione della LIPE , se esistono documenti che ne provano l’esigibilità. Infine, se nel contenzioso emergano profili di dubbia interpretazione normativa o violazione di principi generali, si possono sollevare questioni più ampie (ad es. inammissibilità di un “ricarico forfettario” in assenza di prove dirette dell’evasione ).

Domande Frequenti

  • D: Cosa fare se ricevo una comunicazione di “irregolarità LIPE” dall’Agenzia delle Entrate?
    R: Innanzitutto, leggere attentamente la comunicazione (che spesso accompagna l’avviso bonario). Se è una comunicazione di compliance, si può spontaneamente effettuare il versamento dell’imposta dovuta, inserendo la sanzione ridotta del 10% (ravvedimento breve) . Se è un vero “avviso bonario” con importi da pagare, val la pena verificarli con un professionista: può essere possibile porre rimedio con ravvedimento (pagando sanzioni ridotte) o – se si contesta l’errore – rispondere spiegando l’eventuale incongruenza contabile. È sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato tributarista per valutare lo stato della posizione ed evitare di anticipare somme non dovute.
  • D: Quali sanzioni mi sono state contestate e come si calcolano?
    R: Per LIPE omesse o errate, la legge prevede una sanzione tra €500 e €2.000 per trimestre . Tale sanzione può essere ridotta alla metà (minimo €250) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza . Se la contestazione deriva da un ritardo maggiore, la sanzione piena si applica. Un professionista verificherà se gli importi richiesti dall’Agenzia corrispondono al caso concreto (es. se l’errata indicazione è rilevante) e applicherà le riduzioni quando possibile.
  • D: Posso correggere la LIPE sbagliata senza sanzioni?
    R: Non esiste un’automatismo che esenti da sanzioni oltre i 15 giorni: il contribuente ha fino a 15 giorni per correggere gratuitamente in tutta Europa solo per lo spesometro (art. 24/E/2011) , ma per le LIPE valgono le regole ordinarie. In pratica, se correggi la comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza e la invii nuovamente, pagherai sanzioni ridotte (pari a 250 € minimo) . Se invece correggi con ravvedimento dopo questo termine, la sanzione sarà piena oppure ridotta solo in base alle percentuali di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997 (a seconda di quando effettui il versamento).
  • D: Che cos’è il ravvedimento operoso e come si applica alle LIPE?
    R: Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando imposta, interessi e una sanzione “ridotta” in base al ritardo. Nel caso delle LIPE, significa che si può trasmettere la LIPE omessa/errata insieme al pagamento dovuto. Le percentuali di riduzione variano col tempo: attualmente (riforma 2023) si va da 1/9 della sanzione minima (se si versa entro 90 giorni) fino a 1/4 (se ci si ravvede tardivamente) . In ogni caso, la sanzione ridotta rimane molto inferiore ai livelli ordinari, rendendo il ravvedimento uno strumento da considerare anche in presenza di un avviso di accertamento.
  • D: Qual è la differenza tra accertamento con adesione e accertamento ordinario?
    R: L’accertamento ordinario è l’atto con cui l’Agenzia intima il versamento delle imposte contestate (forma di atto impositivo); l’accertamento con adesione è invece una procedura (incontrandosi con l’Ufficio) per definire consensualmente l’avviso di accertamento. Nel caso di LIPE errate, se ricevi un avviso bonario o un avviso d’accertamento, l’adesione (prevista dalla L. 212/2000) può ridurre le sanzioni fino al 50% e bloccare definitivamente la lite, evitando il contenzioso. L’adesione si richiede formalmente all’Ufficio entro la scadenza riportata nel provvedimento.
  • D: Cosa cambia con le novità legislative del 2024/2025?
    R: Recentemente sono intervenute modifiche importanti: dal 1° settembre 2024 il nuovo regime sanzionatorio (DL 104/2023 conv. L. 130/2023) applica riduzioni progressive (es. 1/9 min.). Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una “definizione agevolata dei contenziosi tributarie” (tregua fiscale) che può interessare anche controversie sorte da LIPE contestate. Infine, con la riforma del contenzioso (DL 36/2025) sono state varate misure che semplificano alcuni aspetti delle cause tributarie (ad es. riduzione delle spese di lite), ma l’impianto sanzionatorio LIPE rimane regolato dalle norme sopra richiamate. Il contribuente o l’avvocato tributarista devono dunque verificare le opportunità di definizione agevolata o di ravvedimento alla luce della normativa più aggiornata.

Simulazioni pratiche

  1. Caso di LIPE omessa e ravvedimento: un contribuente trimestrale non invia la LIPE del I trimestre entro la scadenza (16 giugno). Entro il 27 giugno (15 gg. dopo), trasmette la LIPE e versa l’imposta dovuta. L’avviso bonario successivo conterrà la sola sanzione ridotta (minimo 250 €) e interessi. Se non vi si ravvede e l’Ufficio emette accertamento, la sanzione sarà di 500 € (minimo) senza riduzione.
  2. Caso di LIPE infedele: supponiamo di aver indicato un credito trimestrale con segno errato. Entro 15 giorni dall’avviso di conformità si invia una nuova LIPE corretta. Nel calcolo IVA annuale, si terrà conto dell’effettivo versato e non di quello indicato inizialmente. La sanzione sarà dimezzata (≥250 €) . Se invece si corregge dopo 15 giorni (o solo in sede dichiarativa) il comma 2-ter impone sanzione piena.
  3. Esempio di applicazione ravvedimento: se una LIPE trasmessa tardivamente genera un debito IVA di 1.000 €, con sanzione minima di 500 €, e il contribuente si ravvede l’anno successivo, pagherà l’imposta 1.000 € + interessi + una sanzione pari a 1/8 del minimo (62,50 € secondo il nuovo art. 13) , anziché i 500 € pienamente applicabili.

Questi esempi illustrano come un intervento tempestivo (ravvedimento o invio integrativo) limiti drasticamente le conseguenze economiche di una LIPE irregolare.

Conclusioni e difesa con l’Avvocato

Gli avvocati tributaristi consigliano di affrontare le contestazioni LIPE in modo proattivo. Innanzitutto è vitale controllare le comunicazioni e porre rimedio entro i termini brevi possibili. In ogni caso, il contribuente ha strumenti per alleggerire l’impatto delle sanzioni – dall’integrativa breve al ravvedimento ordinario. Se scatta l’accertamento, il professionista valuterà la possibilità di adesione (per chiudere rapidamente con riduzioni) o di difesa in giudizio, in cui potrà contestare l’atto basandosi sulla circostanza che la violazione LIPE è formale e sanabile, con precedenti giurisprudenziali (Cass. 18642/2023) che tutelano il diritto al credito IVA dimostrato contabilmente . Riassumendo: conoscere le regole (vigilando sui termini e le sanzioni ) e affidarsi a un avvocato esperto sono le chiavi per contenere i rischi di un accertamento per LIPE errate.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Provvedimento Agenzia Entrate 27/03/2017, n. 58793 – motivazioni (introduzione art. 21-bis DL 78/2010, comunicazioni LIPE) .
  • Risoluzione Agenzia Entrate 28/07/2017, n. 104/E – sanzioni LIPE e chiarimenti sul ravvedimento (art. 11, co.2-ter D.Lgs. 472/1997) .
  • Cassazione civile, sez. trib., n. 18642 del 26/07/2023 – diritto al credito IVA anche in mancanza di dichiarazione formale .
  • Normativa IVA: DPR 633/1972, art. 54-bis (riferimento al ravvedimento operoso) ; D.Lgs. 472/1997, art. 11 (commi 2-bis e 2-ter sanzioni Comunicazioni LIPE) ; art. 13 (regole generali del ravvedimento).
  • Circolari e interpretazioni: FAQ e circolari AE sul ravvedimento e sull’accertamento delle liquidazioni periodiche; ad esempio, Circolare AdE 42/E/2016 par. 3.1.1 e Risoluzione 104/E/2017 (ravvedimento prodromiche) .
  • Legislazione collegata: Legge 27/2022 (tregua fiscale contenzioso), Legge 212/2000 (statuto del contribuente – definizione in contraddittorio), Decreto Riforma Fiscale 2025 (misure sul contenzioso).

Il Fisco ti contesta comunicazioni LIPE errate (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA) e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per LIPE errate sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta comunicazioni LIPE errate (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA) e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per LIPE errate sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– LIPE trasmesse con dati inesatti,
– errori nei saldi a debito o a credito,
– disallineamenti tra LIPE, registri IVA e dichiarazione annuale,
– incongruenze derivanti da rettifiche successive,
– automatismi sanzionatori da controlli incrociati.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più trimestri,
👉 riflessi sulla dichiarazione IVA annuale,
👉 estensione dei controlli ad altri adempimenti IVA.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per comunicazioni LIPE errate?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la LIPE è un adempimento informativo,
👉 l’errore non equivale automaticamente a evasione IVA,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Comunicazioni LIPE Errate

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia trasmesso LIPE con dati non corretti,
– abbia indicato saldi IVA inesatti,
– abbia comunicato informazioni difformi dai registri,
– abbia ostacolato i controlli automatizzati.

👉 Ma la LIPE non determina l’imposta dovuta: ha funzione di monitoraggio.

Gli errori possono riguardare:

– IVA a debito o a credito,
– operazioni attive o passive non correttamente riepilogate,
– compensazioni,
– rettifiche di periodi precedenti.


Perché il Fisco Contesta le LIPE Errate

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– i dati comunicati non coincidano con la contabilità IVA,
– vi siano incoerenze con la dichiarazione annuale,
– l’errore renda inattendibile il monitoraggio,
– emerga un presunto rischio di omesso versamento.

👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente un errore LIPE in evasione IVA.


Il Principio Chiave: LIPE Errata ≠ IVA Evasa

Un principio fondamentale è questo:

👉 un’errata comunicazione LIPE non equivale automaticamente a evasione dell’IVA.

Questo significa che:

– l’IVA può essere stata correttamente liquidata e versata,
– l’errore può essere tecnico o formale,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora i versamenti IVA effettivamente eseguiti,
– applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– non distingue tra errore formale e violazione sostanziale,
– trascura invii correttivi o integrativi,
– non considera la buona fede del contribuente.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– errata indicazione del saldo trimestrale,
– mancato aggiornamento dopo note di variazione,
– errori di imputazione temporale,
– disallineamenti tra software contabile e LIPE,
– rettifiche IVA non riflesse nelle comunicazioni.

👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare il Corretto Versamento dell’IVA

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 l’IVA è stata correttamente liquidata e versata?

È decisivo dimostrare:

– modelli F24 pagati,
– registri IVA corretti,
– coerenza con la dichiarazione annuale.

👉 Se l’IVA è corretta, la sanzione va ridimensionata.


🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Errore

Un principio fondamentale è questo:

👉 la LIPE è un adempimento informativo e riepilogativo.

È possibile dimostrare:

– errore tecnico o procedurale,
– assenza di occultamento,
– trasparenza della gestione IVA.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio

La legge distingue tra:

– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.

👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso

La difesa può dimostrare che:

– l’errore è stato corretto,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire l’origine dell’errore,
– spiegare la gestione delle LIPE,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e Avvisi Bonari

Utile per:

– produrre documentazione IVA,
– dimostrare la correttezza sostanziale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale dell’errore,
– non viene riconosciuta la buona fede.

👉 Molti accertamenti per LIPE errate vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Errore LIPE ≠ Violazione Grave

Un principio essenziale è questo:

👉 una LIPE errata è una violazione formale, non automaticamente grave.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’effettivo danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per LIPE errate è tecnica, procedurale e giuridica.

L’avvocato:

– inquadra correttamente l’errore comunicativo,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale del contribuente,
– tutela da sanzioni indebite.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione IVA,
– regolarizzare la posizione senza effetti gravi,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle LIPE.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e adempimenti periodici
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per comunicazioni LIPE errate:

👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare il corretto versamento dell’IVA,
👉 evidenziare la natura informativa dell’adempimento,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per LIPE errate può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione IVA.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!