Accertamento Fiscale Per Benefit In Natura Non Tassati: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per benefit in natura non tassati è una contestazione molto frequente, perché l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare beni e servizi concessi a dipendenti, amministratori o collaboratori come reddito imponibile, sostenendo che non siano stati correttamente assoggettati a tassazione e contribuzione.

In questi casi il Fisco afferma che:

  • il benefit costituisca compenso in natura
  • il valore non sia stato correttamente determinato
  • non ricorrano i presupposti di esenzione o franchigia
  • il reddito sia stato sottostimato o omesso
  • vi sia un vantaggio fiscale indebito

Con conseguente recupero di IRPEF, addizionali, contributi previdenziali, sanzioni e interessi, spesso con riflessi sia per il datore di lavoro sia per il beneficiario.

Il rischio è concreto:
una gestione imprecisa dei benefit può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti immediati sul costo del lavoro e sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti.

Molti si chiedono:

  • “Quando un benefit in natura è imponibile?”
  • “Conta il valore reale o quello convenzionale?”
  • “Le soglie di esenzione sono automatiche?”
  • “Chi risponde dell’errore: azienda o lavoratore?”
  • “Come difendersi da una riqualificazione retroattiva?”

È fondamentale chiarirlo subito:
non tutti i benefit in natura sono automaticamente imponibili.
Ma se non viene dimostrato il corretto inquadramento, il Fisco può recuperare imposte e contributi.


Cosa si intende per benefit in natura

I benefit in natura sono beni o servizi concessi al lavoratore o collaboratore in aggiunta o in sostituzione del compenso monetario, come ad esempio:

  • auto aziendale ad uso promiscuo
  • alloggio o uso abitativo
  • telefoni, computer e dispositivi
  • buoni acquisto e voucher
  • polizze assicurative
  • prestazioni di welfare aziendale
  • beni e servizi concessi gratuitamente o a prezzo ridotto

Fiscalmente, il trattamento dipende da:

  • tipologia del benefit
  • modalità di utilizzo
  • valore attribuito
  • limiti e soglie di esenzione
  • corretta documentazione

Ed è proprio questa variabilità a generare molti accertamenti.


Cosa contesta il Fisco nei benefit non tassati

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • mancata tassazione del benefit
  • errata determinazione del valore imponibile
  • superamento delle soglie di esenzione
  • benefit concessi in modo continuativo
  • utilizzo personale prevalente
  • errata qualificazione come welfare esente
  • mancata applicazione di ritenute e contributi

Ma non ogni benefit genera automaticamente reddito imponibile.


Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica i benefit

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il benefit è imponibile quando:

  • è collegato direttamente alla prestazione lavorativa
  • ha valore economico per il beneficiario
  • non rientra in specifiche esenzioni
  • è quantificabile in modo oggettivo
  • sostituisce una componente retributiva

Tuttavia, la riqualificazione deve essere motivata e provata, non automatica.


Il rischio più grave: recupero di imposte e contributi

Il vero pericolo è che:

  • il valore del benefit venga tassato integralmente
  • si recuperino IRPEF e contributi arretrati
  • si applichino sanzioni elevate
  • maturino interessi pluriennali
  • la responsabilità ricada anche sul datore di lavoro
  • l’atto diventi definitivo ed esecutivo

Anche quando il benefit è stato concesso in buona fede.


L’errore più comune: considerare i benefit “automaticamente esenti”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • applicano esenzioni senza verificarne i limiti
  • non documentano l’utilizzo del bene
  • non determinano correttamente il valore imponibile
  • confondono welfare aziendale e compenso
  • accettano la riqualificazione senza difendersi

Nel diritto tributario, la qualificazione corretta del benefit è decisiva.


Benefit in natura e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • il benefit è imponibile se costituisce utilità economica
  • le esenzioni sono specifiche e limitate
  • il valore va determinato secondo criteri normativi
  • l’utilizzo promiscuo va distinto dall’uso esclusivo
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni devono essere proporzionate
  • le riqualificazioni retroattive sono contestabili

Se il benefit è correttamente inquadrato, l’accertamento è difendibile.


Quando l’accertamento per benefit in natura è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • il benefit rientra in un regime di esenzione
  • il valore è correttamente determinato
  • l’utilizzo è limitato o strumentale
  • la documentazione è completa
  • l’errore è interpretativo
  • non vi è stato vantaggio fiscale indebito
  • l’atto è basato su presunzioni generiche

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • ricostruzione dei benefit concessi
  • verifica del corretto trattamento fiscale
  • determinazione puntuale del valore
  • esame dei limiti di esenzione applicabili
  • contestazione delle presunzioni automatiche
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa tributaria, lavoristica e documentale insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • imposte e contributi si consolidano
  • le sanzioni si cristallizzano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per benefit in natura non tassati

Se ricevi un accertamento per benefit in natura non tassati:

  • non accettare automaticamente la riqualificazione
  • non pagare senza un’analisi tecnica
  • ricostruisci i benefit concessi
  • raccogli tutta la documentazione aziendale
  • verifica il corretto valore imponibile
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità del lavoro, assistendo imprese, dirigenti e lavoratori in accertamenti fiscali per benefit in natura non tassati, contrastando riqualificazioni indebite e recuperi sproporzionati di imposte e contributi.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare il corretto inquadramento dei benefit
  • difendere l’applicazione delle esenzioni
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione fiscale di azienda e beneficiari

Agisci ora

Un benefit in natura contestato
non è automaticamente un compenso non tassato.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta benefit in natura ritenuti non tassati,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una riqualificazione diventi definitiva.

Introduzione

Il “benefit in natura” è ogni compenso non monetario riconosciuto dal datore di lavoro al dipendente (auto aziendale uso promiscuo, abitazione, buoni pasto, stock option, servizi vari, ecc.) . Ai sensi dell’art. 51 del TUIR (DPR 917/1986) tali benefici rientrano nel reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione ordinaria, salvo le eccezioni previste dalla legge . Le nuove leggi di bilancio hanno però introdotto ampissime franchigie: dal 2024 in poi un dipendente può ricevere fino a €1.000 di fringe benefit annui (fino a €2.000 se ha figli a carico) senza imposte né contributi . Se però i benefit complessivi superano questi limiti, per effetto della regola “tutto o niente” tutto l’ammontare diventa imponibile . L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono molto attente a identificare omessi fringe benefit, avviando accertamenti basati sul redditometro (art. 38 DPR 600/1973) o su verifiche aziendali (art. 39 DPR 600/1973) . Da qui l’importanza di un’efficace difesa: con l’aiuto di un avvocato tributarista il contribuente può contestare motivi, calcoli e procedure dell’accertamento, nonché far valere le esenzioni o i criteri di valutazione corretti dei benefici .

Normativa di base sui fringe benefit

Il regime fiscale dei benefit in natura è disciplinato principalmente dall’art. 51 del TUIR (DPR 917/1986). Tale disposizione stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro” concorrono al reddito imponibile . Ne consegue che ogni utilità economica concessa al lavoratore (auto aziendale, alloggio, buoni acquisto, stock option, prestiti agevolati, servizi vari, ecc.) deve essere valorizzata e assoggettata a Irpef, a meno che la legge non disponga espressamente l’esenzione. I fringe benefit vengono valutati in generale al valore normale di mercato (art. 9 TUIR) del bene/servizio al momento dell’erogazione . Alcuni elementi rilevanti:

  • Esclusioni di legge: il comma 2 dell’art. 51 TUIR prevede varie esclusioni per legge. Ad esempio, non concorrono al reddito i contributi previdenziali obbligatori a carico del datore, i servizi di mensa aziendale, gli abbonamenti al trasporto pubblico offerti ai dipendenti, alcune forme di welfare collettivo (asilo nido, assicurazione sanitaria collettiva, ecc.) . In pratica, benefit riconosciuti a tutti o categorie omogenee di lavoratori (art. 51, c.2, lett. f) restano esenti dal prelievo fiscale e contributivo.
  • Franchigia per modico valore: l’art. 51, comma 3 TUIR assicura una franchigia per i beni e servizi di “modico valore” concessi ai dipendenti. Storicamente la soglia era €258,23 annui, ma le leggi di bilancio hanno innalzato temporaneamente tale limite. Dal 2024 tale soglia è stata elevata a €1.000 per tutti i dipendenti (fino a €2.000 per quelli con figli a carico) . Fino a tale importo complessivo annuo, i benefit non concorrono al reddito né a fini contributivi. Se però i benefici superano anche di un euro la soglia, per effetto della norma il intero ammontare dei benefit percepiti diventa imponibile (non solo la quota eccedente) . Questa regola “tutto o niente” impone attenzione: ad esempio, 900€ di buoni in un anno sono esenti, ma 1.100€ comportano l’imposizione su tutti e 1.100€ . Le leggi di bilancio più recenti hanno confermato queste soglie per il triennio 2025-2027 .
  • Agevolazioni speciali: alcune categorie di fringe benefit hanno regimi specifici. Per esempio, i buoni pasto seguono una disciplina propria: attualmente sono esenti fino a €4 ciascuno se cartacei, €8 se elettronici (dal 2026 €10 se elettronici) . Altri casi speciali (come premi di risultato reinvestiti in welfare, stock grant diffusi, indennità di trasferta, ecc.) godono di particolari esenzioni o trattamenti (spesso regolati da leggi speciali). Se una voce non è ricompresa nelle eccezioni normative, è imponibile ai fini IRPEF.
  • Contributi previdenziali: in generale, le regole fiscali si riflettono anche nel calcolo dei contributi INPS (legge 153/1969 di armonizzazione). Ciò significa che i fringe benefit imponibili ai fini IRPEF concorrono anche alla retribuzione imponibile contributiva, mentre quelli esclusi dal reddito rimangono esclusi da contributi. Fino al 2023 ci sono state alcune difformità interpretative (ad es. su esenzioni solo fiscali vs contributive), ma attualmente le stesse soglie di franchigia (€1.000/2.000) valgono anche ai fini contributivi .

Principali tipologie di fringe benefit e loro trattamento fiscale

Di seguito una panoramica delle categorie più comuni di benefit in natura e del loro inquadramento fiscale:

  • Auto aziendale ad uso promiscuo: è un classico fringe benefit. Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR, all’uso personale si applica una percentuale forfettaria del valore commerciale dell’auto (determinato da tabelle ACI) che varia in base a parametri ambientali. In termini pratici, per veicoli recenti a benzina/diesel si considerava storicamente il 30-50% del valore (ad esempio, fino al 31/12/2024 la soglia era 30% per auto nuove entro certe emissioni, 50% oltre). Dal 2025 le percentuali sono state riviste: si applica il 10% per veicoli elettrici, 20% per ibridi plug-in (PHEV) e 50% per benzina/gasolio tradizionali . Il valore così ottenuto costituisce fringe benefit annuo. Esempio: un’auto 1600cc benzina per 15.000 km all’anno (0,50€/km secondo tabelle ACI) vale 7.500€; con il 50% si ottengono 3.750€ di fringe. Su questa base l’azienda avrebbe dovuto calcolare le ritenute IRPEF a carico del dipendente (ad esempio 38% su 3.750 = 1.425€) .
  • Alloggio aziendale: la concessione di un’abitazione gratuitamente o a prezzo agevolato al dipendente è fringe benefit se non essenziale all’attività lavorativa. Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. b) TUIR, il valore imponibile è di norma assimilato a un canone di locazione di mercato per quell’immobile (oppure alla rendita catastale rivalutata). Esempio: se un’azienda concede un appartamento stimato affittabile a 600€ al mese (€7.200/anno), tale somma concorre al reddito del dipendente. Eccezionalmente, quando l’abitazione è funzionale all’attività (ad es. custode, caretakers), può valere come “strumento di lavoro” e non tassarsi. La Cassazione ha precisato che l’uso continuativo di un’abitazione aziendale genera reddito retributivo a meno che l’immobile non sia indispensabile allo svolgimento della mansione .
  • Buoni pasto e voucher alimentari: come visto, hanno un trattamento autonomo. Fino al 2025 i buoni cartacei fino a €4 (elettronici fino a €8) sono esclusi dalla base imponibile; dal 2026 il limite per i buoni elettronici sale a €10 . Oltre tali valori, il loro intero ammontare concorre al reddito. Ad esempio, se un dipendente riceve 250 buoni elettronici da 10€ nel 2026, essi sarebbero tutti esenti. Ma 251 buoni (pari a 2.510€) diventerebbero imponibili nella loro totalità.
  • Stock option e azioni gratuite: le azioni gratuite (stock grant) e le opzioni su azioni (stock option) erogate ai dipendenti rientrano in natura. In generale, il valore normale dei titoli ceduti (meno quanto eventualmente corrisposto dal dipendente) è reddito di lavoro dipendente al momento della cessione o esercizio. Tuttavia, l’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR introduce esenzioni per i piani diffusi a tutti i dipendenti: nel caso di stock grant omnicomprensivo, il valore delle azioni fino a €2.065,83 annui è esente . Se il piano azionario supera questa soglia o è destinato a un ristretto nucleo, tutto diventa imponibile. Le stock option (opzioni di acquisto) generano reddito imponibile al momento dell’esercizio se il prezzo pagato è inferiore al valore di mercato delle azioni . In difetto di documentazione o rispetto delle condizioni di esenzione, il Fisco considera imponibile la differenza fra valore di mercato e prezzo pagato.
  • Omaggi e gift card: regali aziendali (ad es. voucher o beni di Natale) sono comunque fringe benefit. Non esistono franchigie specifiche per regali singoli: il loro valore si somma agli altri benefit ai fini della franchigia annua. Un’azienda che regali 300€ a ciascun dipendente senza tassazione rischia un accertamento: se il totale annuo di bonus/benefit eccede la soglia (nel 2023 era €258), dovranno essere tassati i 300€ interi .
  • Contributi per trasporti: l’art. 51, comma 2, lett. d-bis) TUIR esclude esplicitamente dalla base imponibile l’abbonamento ai mezzi pubblici pagato dal datore per il dipendente (quali bus, treni urbani, abbonamenti mensili). Ne sono esclusi anche i servizi di trasporto collettivo dedicato (navette aziendali, mezzi aziendali condivisi). Invece, eventuali rimborsi spese individuali per trasporti non normati (ad es. taxi personali) potrebbero costituire fringe imponibile salvo rientrare in altre categorie (trasferta, premio, ecc.).
  • Elettronica e altri beni: telefono, tablet, computer aziendali concessi per uso promiscuo raramente danno origine a tassazione se l’uso privato è minimo e non documentato. In passato l’Agenzia ha specificato che i rimborsi per traffico personale vanno tassati, mentre l’uso limitato di uno smartphone aziendale difficilmente viene contestato . Anche altri beni (es. prodotti aziendali venduti a prezzo scontato) seguono il principio del valore normale: il fringe è dato dallo sconto anomalo rispetto al prezzo di mercato corrente .

In generale, qualsiasi bene, servizio o vantaggio erogato al dipendente rientra nel reddito in base alle regole sopra descritte, eccetto quanto espressamente escluso per legge . Chi riceve benefit in natura deve fare attenzione a come questi vengono gestiti in busta paga (di norma vi compare un valore convenzionale dell’utile) e all’impatto su istituti differiti come TFR: la Cassazione ha infatti chiarito che i fringe habitualmente erogati concorrono alla retribuzione globale di fatto e quindi al TFR maturando .

Attività di accertamento fiscale sui fringe benefit

Quando l’Agenzia delle Entrate sospetta fringe benefit non tassati, può agire con due principali metodologie:

  • Accertamento sintetico (redditometro, art. 38 DPR 600/1973): il Fisco ricostruisce il reddito complessivo del contribuente basandosi su spese sostenute e beni posseduti, anziché sui redditi dichiarati . Se il reddito “sintetico” accertato supera di oltre un terzo quello dichiarato, può notificare un avviso di accertamento per la differenza. In questo ambito, la presenza di beni o spese elevate (ad es. auto costosa o immobile in uso) rispetto al reddito dichiarato può far scattare la presunzione di entrate non dichiarate, che spesso si traducono in fringe benefit da tassare. Il contribuente può contrastare il redditometro fornendo prove di come le spese siano state coperte (risparmi, donazioni, redditi esenti) senza attingere a redditi non dichiarati .
  • Accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973): in una verifica fiscale (accesso ispettivo in azienda) si controllano libri paga, documenti contabili e buste paga. Se emergono compensi in natura non dichiarati (lavoro in nero, fringe benefit non indicati), l’ufficio può procedere ricostruendo induttivamente sia il reddito d’impresa sia i redditi del dipendente . L’art. 39 consente l’uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti: per esempio, la scoperta di lavoratori retribuiti “fuori busta” può far dubitare della veridicità complessiva della contabilità . Invece, la giurisprudenza limita gli accertamenti induttivi “a tappeto”: ad es. la Cass. n. 2466/2017 ha stabilito che la sola presenza di pochi lavoratori in nero, di entità marginale, non legittima di per sé un accertamento globale sulle scritture .

Se si procede all’accertamento, la ricostruzione dei fringe benefit segue i criteri sopra esposti (art. 51 TUIR). L’ufficio stima il valore imponibile di ciascun benefit: tipicamente il canone di affitto per case, le tabelle ACI per le auto, l’intero rimborso spese se manca la giustificazione. Sulla base di tali valori viene elaborato l’avviso di accertamento Irpef relativo ai maggiori redditi di lavoro dipendente .

Atto di accertamento e sanzioni

Quando l’Agenzia accerta benefit non dichiarati, emette un avviso di accertamento. Da questo punto partono le seguenti conseguenze pratiche:

  • Determinazione delle imposte: l’avviso dettaglierà il ricalcolo dell’IRPEF dovuta (con addizionali regionali/comunali) sugli anni interessati, basato sulle aliquote applicabili al dipendente. Spesso vengono richieste anche le ritenute IRPEF non operate dall’azienda (che il fisco imputa al sostituto) .
  • Sanzioni amministrative: la violazione di omessa o infedele dichiarazione dei redditi e omessa applicazione delle ritenute porta a sanzioni tributarie. Di norma si applica il 30% su ogni imposta non versata (D.Lgs. 471/1997, art. 13) . Tuttavia, in sede di accertamento spesso si “cumula” questa sanzione con quella per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’imposta evasa). In un ravvedimento operoso o accertamento con adesione si può ottenere la riduzione delle sanzioni (ad es. portare il 90% minimo alla metà), ma è essenziale verificare la correttezza dei calcoli e dei parametri usati dall’ufficio .
  • Interessi di mora: sulle imposte accertate si aggiungono gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza del versamento originario fino al pagamento effettivo.
  • Termini di decadenza: la notifica dell’avviso deve avvenire entro i termini prescrizionali ordinari. In generale il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione in cui il reddito avrebbe dovuto essere incluso; se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al settimo anno . Ad esempio, per redditi da 2020 (dichiarati nel 2021) il termine è il 31/12/2026, mentre in assenza di dichiarazione per il 2020 l’atto poteva arrivare entro il 31/12/2027. Dal 2016 i termini non sono più prorogati dalla pendenza di procedimenti penali.
  • Contraddittorio e opposizione: il contribuente ha il diritto di un contraddittorio con l’amministrazione. In particolare, se l’accertamento è di tipo sintetico (redditometro) è obbligatorio per legge invitare il cittadino a fornire chiarimenti prima di notificare l’atto. Se il controllo è analitico, invece, la contraddittorio preventivo non è previsto come regola generale. In ogni caso, non appena notificato l’avviso il contribuente può: (i) proporre un’istanza di accertamento con adesione (entro 60 giorni) per negoziare imposte e sanzioni; (ii) chiedere un atto di autotutela all’ufficio se emergono errori palesi nell’atto (pur non bloccando i termini di ricorso); (iii) impugnare con un ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (120 giorni se si è già tentato un’adesione), chiedendo l’annullamento totale o parziale della pretesa . In caso di ricorso va valutata anche l’opportunità di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso.

Strategie difensive dal punto di vista del contribuente (“debitore”)

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento sui fringe benefit deve agire con tempestività e con il supporto di un avvocato tributarista, per mettere in luce errori o illegittimità e presentare prove documentali a sua difesa. Le principali mosse difensive sono:

  • Controllo dell’atto: l’avvocato verificherà che l’avviso di accertamento sia motivato correttamente, indicando i fatti e le norme di riferimento. Una motivazione generica o mere richiamo a verbali non allegati può essere censurata come vizio di motivazione. Occorre anche controllare la legittimità formale: ad esempio se l’atto è intestato alla persona giusta (talvolta si è verificato l’errore di notificare l’atto al dipendente invece che al sostituto) e se la notifica è avvenuta nei termini di legge. La mancata convocazione al contraddittorio preventivo, quando obbligatoria (caso redditometro), può essere motivo di annullamento.
  • Valutazione dei criteri di calcolo: spesso si contestano i valori attribuiti ai benefit. Il contribuente può verificare che l’Agenzia abbia applicato correttamente i parametri di art. 51. Ad esempio, per l’auto vanno verificati il valore di mercato preso come riferimento, la percentuale applicata e i km stimati; per l’alloggio vanno confrontati il canone usato e i dati catastali; per i buoni pasto il riconoscimento della soglia corretta. Ogni errore di calcolo a vantaggio dell’ufficio va segnalato. Se l’azienda ha documenti (fatture, contratti, cedolini, policy aziendali) che dimostrano il valore esatto o le modalità di assegnazione, va predisposto un dossier da allegare.
  • Prova di esenzioni o natura agevolata: bisogna far valere le eccezioni normative. Ad esempio, se i benefit contestati rientrano nelle franchigie (il totale annuo è effettivamente ≤€1.000) o in esenzioni di legge (trasporto pubblico pagato dall’azienda, servizio mensa collettiva, piani welfare), si dovrà produrre la documentazione che lo dimostra (delibere di istituzione del welfare, ricevute abbonamenti, ecc.). Per le stock option/azioni va dimostrato se il piano era aperto a tutti i dipendenti e sotto la soglia annua, oppure se sussiste l’obbligo di detenzione pluriennale (com’era previsto dall’originaria norma) per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
  • Contestazione di errori di metodo: in alcuni casi si può obiettare che l’atto abbia utilizzato un metodo difettoso. Ad esempio, nel redditometro si può eccepire che alcune spese (o benefit) erano già note e tassate, o erano giustificate da risparmi/entrate esenti. Nel metodo analitico si può segnalare che la contestazione di fringe benefit non contabilizzati dovrebbe richiedere un’accertamento distinto. Vanno inoltre valutati i comportamenti del contribuente: se le somme contestate sono modeste o occasionali, può argomentarsi che l’impatto sulla dichiarazione è trascurabile (rif. Cass. 2466/2017 ).
  • Obbligo probatorio: l’onere di provare l’inesistenza di ulteriori lavoratori in nero o di benefit indebiti spetta al contribuente una volta raccolte le contestazioni ispettive. Per questo è fondamentale mostrare libri paga, cedolini, estratti conto e qualsiasi documento in grado di dimostrare le modalità di corresponsione dei compensi . Ad esempio, se una somma è indicata come rimborso spese, si devono produrre le note spese, le fatture, e dimostrare che sia stata effettivamente spesa in missione. Senza documentazione chiara, ribaltare le presunzioni del Fisco è molto difficile.
  • Ricorso giurisdizionale e mediazione: se l’accertamento rimane, l’avvocato prepara il ricorso alla Commissione Tributaria, sollevando vizi di forma (es. mancato contraddittorio), errori di fatto (ad es. valore eccessivo attribuito al benefit) e questioni di diritto (interpretazione di norme). È utile citare precedenti giurisprudenziali: ad esempio, la Cassazione ha chiarito che la concessione continuativa di un bene strumentale all’attività (uso auto/domicilio indispensabile) non costituisce reddito retributivo . In caso di controversie sulle indennità di trasferta, l’ordinanza Cass. 15056/2025 ha confermato che senza prova analitica delle spese, tali importi vanno assoggettati a contributi come retribuzione normale . Infine, si può valutare di attivare la mediazione tributaria (dove prevista) per tentare un accordo di definizione con riduzione di sanzioni e interessi.

Ruolo dell’avvocato: lo specialista tributarista esperto in accertamenti sui redditi di lavoro svolgerà un ruolo chiave: analizzerà la documentazione aziendale (contratti di lavoro, policy di welfare, cedolini, contratti di locazione), controllerà la corretta applicazione delle norme fiscali, formulerà le memorie di difesa e impugnerà l’atto in giudizio se necessario . L’obiettivo è dimostrare che il trattamento fiscale attribuito ai benefit era legittimo o, in caso contrario, far annullare o ridurre l’avviso di accertamento.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Soglie di esenzione annua dei fringe benefit (fonti: art. 51 c.3 TUIR e leggi di bilancio)

PeriodoSoglia annua esente (€) – senza figliCon figli a caricoRiferimenti normativi
Fino al 2019258,23258,23art. 51, c.3 TUIR
2020-2021516,46516,46DL 104/2020 (c.112), convertito L.126/2020
20223.000 (comprese utenze domestiche)3.000DL 115/2022 (c.12) e DL 176/2022
2023258,23 (solo fiscalmente)3.000*L. 234/2021 (c.2 DL 115/22) e L. 215/2021 (c.1)
20241.0002.000Legge di bilancio 2024 (L.197/2023, c.460)
2025-20271.0002.000Legge di bilancio 2025 (L.207/2024, c.386-389)

*Per il 2023 la soglia di €3.000 (comprese utenze) si applicava solo se con figli, mentre per gli altri restava €258,23.

Tabella 2 – Alcuni fringe benefit comuni e loro valutazione fiscale

Fringe BenefitRiferimento normativoValutazione (importo imponibile)
Auto aziendale uso promiscuoArt. 51 TUIR, c.4, lett. a)Percentuale forfettaria del valore commerciale (tabelle ACI): es. 10% se EV, 50% per benzina (2025) .
Alloggio gratuitoArt. 51 TUIR, c.4, lett. b)Canone di locazione comparabile o rendita catastale rivalutata . Es. canone annuo stimato (vedi esempio di €7.200).
Buoni pastoArt. 51 TUIR, c.3; Legge 350/2003Esenti fino a €4 (cartacei) o €8 (elettronici); dal 2026 esenti fino a €10 (elettronici) . Oltre tali limiti tassazione totale.
Stock option/azioni gratisArt. 51 TUIR, c.2, lett. g)Valore normale delle azioni (meno prezzo pagato) al momento di cessione o esercizio. Esenzione fino a €2.065,83/anno se offerte a tutti .
Abbonamenti trasporti pubbliciArt. 51 TUIR, c.2, lett. d-bis)Esenti completamente (art. 51 c.2).
Polizze assicurative pagate dal datoreArt. 51 TUIR, c.2, lett. f)Se non rientrano in piani welfare collettivi: imponibili per intero premio pagato (escluse polizze obbligatorie previste da legge/CCNL).

Le tabelle sono di carattere riassuntivo. Per ogni caso concreto bisogna valutare dettagli contrattuali e ulteriori norme specifiche.

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Che cosa s’intende esattamente per fringe benefit?
    R: È qualunque forma di compenso non in denaro corrisposta al dipendente (o assimilato) in relazione al rapporto di lavoro . Comprende beni o servizi aggiuntivi al salario (es. auto aziendale, abitazione, buoni pasto, polizze sanitarie pagate dal datore, prestiti agevolati, smartphone ad uso privato, rimborsi spese forfettari, stock option, ecc.) . L’elemento chiave è l’utilità economica percepita dal lavoratore. Fiscalmente l’art. 51 TUIR li considera reddito di lavoro dipendente salvo espressa esclusione normativa.
  • D: Quali fringe benefit sono esenti da tassazione?
    R: In linea generale tutti sono imponibili, salvo: (i) i benefit che rientrano nella franchigia annua di modico valore (fino a €1.000/anno per la generalità dei dipendenti, €2.000 con figli a carico, come da leggi di bilancio 2024-2025) ; (ii) quelli espressamente esclusi dalla norma (art. 51, c.2 TUIR). Ad esempio sono esclusi i contributi previdenziali obbligatori pagati dal datore, i servizi mensa, gli abbonamenti a trasporti pubblici, alcuni piani welfare rivolti a tutti i dipendenti (asili nido, assicurazioni sanitarie collettive, ecc.) . Alcuni benefit hanno soglie proprie: i buoni pasto, ad esempio, sono esenti entro €4 (cartacei) o €8 (elettronici), €10 (elettronici dal 2026) . Se una voce non è coperta da esenzione specifica, concorre al reddito.
  • D: I fringe benefit sono soggetti a contributi INPS?
    R: Sì, in genere. Poiché (legge 153/1969) la base imponibile contributiva segue quella fiscale, i fringe benefit tassabili IRPEF diventano anche imponibili contributivi . I benefit esclusi da reddito non danno luogo a contributi. In passato c’è stata confusione (nel 2023 si era innalzata per i soli fini fiscali a €3.000 per i dipendenti con figli, mentre l’INPS inizialmente continuava a trattenere oltre €258), ma dal 2024 i limiti €1.000/€2.000 valgono anche ai fini INPS .
  • D: E se l’amministratore di una società usa un bene aziendale senza compenso?
    R: Se l’amministratore è anche dipendente e il suo compenso include formalmente quel benefit, si applicano le stesse regole dei fringe benefit (ad es. per l’auto si usa la percentuale ACI). Se invece l’amministratore non ha compenso formale, l’uso dell’auto o di altro bene può essere qualificato come “utile a socio” (reddito diverso). In quest’ultimo caso l’Amministrazione potrebbe tassare il valore come distribuzione occulta di utili. In ogni caso, per evitare contestazioni è consigliabile che l’assegnazione di beni all’amministratore sia deliberata e documentata con il corretto inquadramento (fringe benefit o utili) .
  • D: I fringe benefit devono comparire in busta paga? Incidono sul TFR?
    R: Di norma il valore convenzionale del benefit appare in busta paga come voce imponibile, separata dalla retribuzione base. Quanto al TFR (art. 2120 c.c.), la giurisprudenza (Cassazione) ha chiarito che i fringe benefit abituali e continuativi fanno parte della “retribuzione globale di fatto” e quindi vanno computati nella base di calcolo del TFR, delle mensilità aggiuntive e indennità differite . In pratica, se un’auto aziendale o un alloggio vengono concessi stabilmente per anni, il loro valore annuo deve essere considerato ai fini TFR, ferie non godute, tredicesima maturata, ecc.
  • D: Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento sui fringe benefit?
    R: È fondamentale non sottovalutare l’atto. Entro 60 giorni dalla notifica (120 giorni se è stato tentato un accertamento con adesione) si può proporre ricorso presso la Commissione Tributaria. Prima di quel termine, però, conviene esaminare l’atto con attenzione: verificare qual è il periodo d’imposta contestato, quali benefit e valori l’ufficio contesta, se sono corretti i calcoli e i riferimenti normativi. Se emergono vizi formali (mancanza di motivazione, termini scaduti, inesistenza di contraddittorio obbligatorio) si dovranno eccepire subito nel ricorso. Contemporaneamente, l’avvocato prepara la documentazione probatoria (contratti, cedolini, fatture) da allegare al ricorso per dimostrare la regolarità dei fatti. In alcuni casi può essere utile richiedere l’adesione (consentendo una definizione agevolata) o un atto di autotutela per correggere errori evidenti prima di arrivare in giudizio. Con la difesa legale adeguata si punta all’annullamento totale o parziale dell’avviso e alla riduzione di sanzioni e interessi.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Auto aziendale in uso promiscuo: Mario è dipendente e ha ricevuto in comodato d’uso un’auto aziendale 1600cc benzina. L’Azienda non ha tassato l’uso privato. Supponiamo che, secondo tabelle ACI, l’auto costa €0,50/km e Mario percorra 15.000 km/anno. Il valore commerciale annuo è quindi €7.500; con la regola fiscale al 50% si ottiene un fringe benefit di €3.750 . Se Mario ha aliquota Irpef del 38%, l’imposta non versata su tale benefit sarebbe circa 1.425€ annui. L’Agenzia quindi può notificare un avviso di accertamento richiedendo €1.425 di Irpef (più relative addizionali), oltre sanzioni e interessi. L’azienda potrà dedurre €3.750 come costo retributivo, ma l’intero importo è imponibile per Mario. Difesa possibile: dimostrare la corretta emissione (ad es. che l’auto fosse già quantificata in busta come fringe) o contestare calcoli (chilometri o percentuale applicata).

Simulazione 2 – Alloggio aziendale: Luca è assunto come direttore tecnico e dispone gratuitamente di un appartamento di proprietà aziendale, utilizzato in modo continuativo. Supponiamo che un appartamento simile in affitto costerebbe €600/mese (canone €7.200/anno). L’Agenzia calcola dunque un fringe benefit di €7.200 annui da aggiungere al reddito di Luca. Se la sua aliquota media è 30%, l’accertamento comporterebbe circa 2.160€ di Irpef (più contributi). Difesa possibile: dimostrare che l’alloggio è indispensabile allo svolgimento dell’attività (ad es. vive in zona remota per motivi di lavoro), oppure che il canone effettivo pagato dal dipendente è già stato trattenuto in busta e correttamente dedotto. Se invece l’alloggio è veramente in uso privato senza nessi di lavoro, difficilmente si potrà evitare la tassazione.

Simulazione 3 – Buoni pasto: Carla riceve 1 buono pasto elettronico da 9€ al giorno. Nel 2025, ogni buono del valore superiore a 8€ genera imponibile per l’intero importo. Quindi ciascun buono oltre la soglia (€1 in questo caso) diventa fringe taxable di 9€. Se Carla lavora 20 giorni al mese, il valore complessivo è 180€ mensili, ovvero 2.160€ l’anno. Questo importo eccede il limite annuo €1.000 (o €2.000 se ha figli), quindi i 2.160€ vengono tutti tassati. Se l’aliquota IRPEF è 23%, l’imposta sarebbe circa 497€ l’anno. Difesa possibile: segnalare che l’azienda ha omesso di adeguare i buoni al valore esente (€8), oppure che Carla ha diritto a detrarre quei costi come spese di vitto se in trasferta, se applicabile.

Questi esempi illustrano come il calcolo dei fringe benefit possa dare luogo a notevoli imposte extra se non gestito correttamente. Le simulazioni reali dipendono dai dettagli contrattuali e dai documenti contabili dell’azienda.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 51 e seguenti (definizione e trattamento dei redditi di lavoro dipendente, comprese le nozioni di fringe benefit).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38-39 (disciplina dell’accertamento sintetico e analitico-induttivo).
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), artt. 1, commi 385-389 (soglie di esenzione per fringe benefit fino al 2027) .
  • Legge 31 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), conferma soglie e disposizioni fiscali varie.
  • Legge 23 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e Legge 30 dicembre 2023, n. 197 (Legge di Bilancio 2024) – introduzione del doppio limite €1.000/€2.000 e ampliamenti di esenzioni.
  • Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, artt. 1-2 (indennità di trasferta e lavoro straordinario).
  • Legge 27 dicembre 1975, n. 817 (art. 51 lett. f, etc.), Legge 342/2000 e Legge 350/2003 (norme specifiche per buoni pasto).
  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, e art. 2120 c.c. (principi calcolo TFR).
  • Corte di Cassazione, sent. n. 2466/2017 (con cui si è affermato che due soli lavoratori in nero non legittimano un accertamento induttivo globale) .
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 15056/2025 (rilasciata 17/10/2025), conferma che senza prova analitica delle spese le somme erogate come indennità di trasferta sono soggette a contributi come retribuzione .
  • Corte di Cassazione, sent. n. 11644/2004 (ha precisato che i valori erogati in natura con continuità – incluso l’alloggio – fanno parte della retribuzione se non strettamente necessari all’attività).

Il Fisco ti contesta benefit in natura non tassati (auto aziendale, alloggio, buoni, dispositivi, fringe benefit) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sui benefit in natura sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta benefit in natura non tassati (auto aziendale, alloggio, buoni, dispositivi, fringe benefit) e recupera imposte, sanzioni e contributi? Sai che molti accertamenti sui benefit in natura sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– benefit concessi a dipendenti o amministratori,
– errata quantificazione del valore imponibile,
– superamento o cattiva applicazione delle soglie di esenzione,
– mancata o insufficiente applicazione delle ritenute,
– riqualificazione dei benefit come retribuzione ordinaria.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero di IRPEF e addizionali,
👉 sanzioni e interessi,
👉 recupero contributivo e sanzioni previdenziali,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 responsabilità anche in capo al datore di lavoro.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per benefit in natura non tassati?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la tassazione dei benefit in natura è materia complessa,
👉 non ogni utilità è automaticamente imponibile,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Benefit in Natura Non Tassati

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia percepito utilità non monetarie senza corretta tassazione,
– abbia beneficiato di beni o servizi a titolo gratuito o agevolato,
– abbia applicato un regime di esenzione non spettante,
– abbia ridotto indebitamente il carico fiscale e contributivo.

👉 Ma i benefit in natura non sono sempre integralmente imponibili.

La disciplina dipende da:

– tipologia del benefit,
– valore normale del bene o servizio,
– soglie di esenzione vigenti,
– modalità di utilizzo (personale o promiscuo),
– normativa applicabile nel periodo di riferimento.


Perché il Fisco Contesta i Benefit in Natura

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il benefit abbia valore imponibile non dichiarato,
– le soglie di esenzione siano state superate,
– la quantificazione sia errata,
– il benefit sia assimilabile a retribuzione in denaro.

👉 Ma il Fisco non può prescindere da un’analisi puntuale del singolo benefit.


Il Principio Chiave: Benefit in Natura ≠ Reddito Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 non ogni benefit in natura genera automaticamente reddito imponibile.

Questo significa che:

– esistono soglie di esenzione e criteri specifici,
– il valore imponibile va calcolato correttamente,
– occorre distinguere uso personale e uso lavorativo,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora le soglie di esenzione applicabili,
– anticipa o amplia il valore imponibile,
– disconosce criteri di calcolo corretti,
– applica sanzioni piene per errori interpretativi,
– non dimostra un vantaggio fiscale effettivo.

👉 La presunzione non basta: serve un’analisi tecnica rigorosa.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– auto aziendali a uso promiscuo,
– alloggi concessi ai dipendenti,
– buoni carburante o welfare aziendale,
– dispositivi elettronici e benefit digitali,
– benefit concessi ad amministratori.

👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Individuare Corretta Tipologia e Valore del Benefit

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 il benefit era realmente imponibile e in quale misura?

È decisivo dimostrare:

– natura del bene o servizio,
– valore normale corretto,
– modalità di utilizzo effettivo,
– criteri normativi applicabili.

👉 Se il valore è errato, l’accertamento si riduce o cade.


🔹 2. Applicare Correttamente Soglie ed Esenzioni

Un principio fondamentale è questo:

👉 le soglie di esenzione non sono facoltative ma vincolanti.

È possibile dimostrare:

– rispetto dei limiti di esenzione,
– corretta cumulabilità dei benefit,
– applicazione della normativa vigente.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Riqualificazione Automatica in Retribuzione

La legge distingue tra:

– benefit in natura,
– retribuzione ordinaria.

👉 La riqualificazione richiede prova rigorosa dell’abuso.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Indebito

La difesa può dimostrare che:

– il datore ha seguito prassi consolidate,
– l’interpretazione era ragionevole,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e contributi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– analizzare i benefit contestati,
– chiarire criteri di calcolo e utilizzo,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre policy aziendali e documentazione,
– dimostrare la corretta tassazione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il valore imponibile è errato,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la disciplina applicabile.

👉 Molti accertamenti per benefit in natura non tassati vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Benefit Contestato ≠ Violazione Automatica

Un principio essenziale è questo:

👉 i benefit in natura richiedono una valutazione caso per caso, non automatismi.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare il presupposto impositivo,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per benefit in natura è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza benefit e policy aziendali,
– individua il corretto regime fiscale,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela datore di lavoro e beneficiario da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero di imposte e contributi indebiti,
– ridurre o annullare sanzioni e interessi,
– prevenire riqualificazioni future,
– mettere in sicurezza la gestione dei benefit aziendali.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali complessi richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità del lavoro
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per benefit in natura non tassati:

👉 non va subito,
👉 è spesso interpretativo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 individuare correttamente natura e valore del benefit,
👉 applicare soglie ed esenzioni corrette,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui benefit in natura può fare la differenza tra una pretesa ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale e contributiva.

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