Accertamento Fiscale Per Amministratori Di Fatto: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per amministratori di fatto è una contestazione particolarmente insidiosa, perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che una persona formalmente estranea alla carica abbia in realtà gestito e diretto la società, assumendo responsabilità fiscali, patrimoniali e – in alcuni casi – penali.

In questi casi il Fisco afferma che:

  • l’amministratore “di diritto” sia solo formale
  • un soggetto terzo abbia esercitato poteri gestori effettivi
  • le decisioni operative e strategiche siano state assunte di fatto
  • vi sia continuità e sistematicità nell’ingerenza
  • il soggetto debba rispondere in solido per imposte, sanzioni e interessi

Con conseguente estensione delle responsabilità fiscali, recupero di imposte, sanzioni e interessi, e possibili riflessi penali tributari.

Il rischio è concreto:
una qualificazione come amministratore di fatto può trasformarsi in un accertamento devastante, colpendo persone che non hanno mai rivestito formalmente la carica.

Molti si chiedono:

  • “Quando una persona è davvero amministratore di fatto?”
  • “Basta firmare documenti o dare indicazioni?”
  • “Conta la carica formale o l’attività svolta?”
  • “Il Fisco può presumere la gestione senza prove?”
  • “Come difendersi subito per evitare conseguenze gravi?”

È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni ingerenza o collaborazione integra un’amministrazione di fatto.
Ma se la contestazione non viene smontata tecnicamente, le conseguenze sono molto pesanti.


Chi è l’amministratore di fatto

L’amministratore di fatto è colui che:

  • esercita poteri gestori in modo concreto
  • assume decisioni operative e strategiche
  • dirige l’attività sociale
  • agisce con continuità e autonomia
  • sostituisce o affianca stabilmente l’amministratore di diritto

Il punto chiave non è l’atto isolato, ma la gestione effettiva e sistematica della società.


Cosa contesta il Fisco negli accertamenti per amministratore di fatto

Le contestazioni più frequenti si basano su:

  • firma di contratti o ordini rilevanti
  • rapporti diretti con clienti, fornitori e banche
  • impartizione di direttive al personale
  • gestione dei conti correnti
  • decisioni su investimenti, pagamenti e strategie
  • corrispondenza email o documenti interni
  • sovrapposizione tra socio dominante e gestione

Ma non ogni attività operativa prova l’amministrazione di fatto.


Perché l’Agenzia delle Entrate estende la responsabilità

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’estensione è legittima quando:

  • il soggetto ha sostituito di fatto l’amministratore
  • l’amministratore di diritto è privo di autonomia
  • la gestione reale è riconducibile a un altro soggetto
  • la struttura formale è schermante
  • vi è un interesse diretto nella gestione

Tuttavia, l’onere della prova grava sull’Amministrazione, non sul contribuente.


Il rischio più grave: responsabilità solidale e profili penali

Il vero pericolo è che:

  • il soggetto venga ritenuto responsabile in solido
  • si estendano debiti fiscali e sanzioni
  • vengano contestate violazioni tributarie personali
  • maturino interessi pluriennali
  • emergano responsabilità penali (in presenza di soglie)
  • l’atto diventi definitivo ed esecutivo

Anche quando la persona non ha mai avuto una carica formale.


L’errore più comune: sottovalutare il concetto di “gestione”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • collaborano informalmente senza limiti chiari
  • non distinguono tra consulenza e gestione
  • intervengono operativamente senza deleghe
  • accettano la qualifica di fatto senza difendersi
  • rinunciano a una difesa specialistica immediata

Nel diritto tributario, la linea tra supporto e gestione va tracciata con precisione.


Amministratore di fatto e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • la qualifica non può essere presunta
  • servono prove gravi, precise e concordanti
  • la gestione deve essere continuativa e autonoma
  • gli atti isolati non bastano
  • la mera influenza o consulenza non è sufficiente
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le presunzioni devono essere motivate

Se manca una gestione effettiva, l’accertamento è contestabile.


Quando l’accertamento per amministratore di fatto è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • l’attività svolta è occasionale o consultiva
  • le decisioni finali spettano all’amministratore di diritto
  • non vi è continuità nella gestione
  • mancano poteri di firma o rappresentanza
  • l’atto è basato su presunzioni generiche
  • non emerge autonomia decisionale
  • non vi è prova di direzione effettiva

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • ricostruzione dei ruoli societari effettivi
  • distinzione tra consulenza e gestione
  • esame di deleghe, procure e poteri formali
  • contestazione delle presunzioni utilizzate
  • dimostrazione dell’assenza di continuità gestionale
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa giuridica, fattuale e organizzativa insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • i debiti si estendono personalmente
  • le sanzioni si cristallizzano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico e personale diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento come amministratore di fatto

Se ricevi un accertamento per amministratore di fatto:

  • non accettare automaticamente la qualifica
  • non pagare senza un’analisi tecnica approfondita
  • ricostruisci puntualmente il tuo ruolo reale
  • raccogli documentazione su deleghe e limiti operativi
  • contesta la continuità e l’autonomia gestionale
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e societario, assistendo amministratori, soci e consulenti in accertamenti fiscali per amministratori di fatto, contrastando estensioni indebite di responsabilità e presunzioni non dimostrate.

Può intervenire per:

  • contestare la qualifica di amministratore di fatto
  • dimostrare l’assenza di gestione effettiva
  • limitare o escludere la responsabilità personale
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione personale e patrimoniale

Agisci ora

Essere coinvolti come amministratore di fatto
non è una conseguenza automatica di una collaborazione o influenza.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno personale e patrimoniale.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta la qualifica di amministratore di fatto,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una presunzione diventi una responsabilità definitiva.

Introduzione

L’amministratore di fatto è un soggetto che, pur non avendo ricevuto una nomina formale, esercita stabilmente i poteri gestionali di una società. In Italia tale figura, se accertata dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, può essere chiamata a rispondere dei debiti tributari della società (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) e, in certi casi, anche delle sanzioni amministrative. Questa guida, aggiornata al 12 gennaio 2026, analizza i profili giuridici e fiscali dell’amministratore di fatto, le norme rilevanti, le prassi di accertamento e le strategie difensive in tutte le fasi – dall’ispezione alle liti tributarie (CTP/CTR e Cassazione). Il linguaggio è tecnico-divulgativo, rivolto ad avvocati, imprenditori e contribuenti avanzati.

Fonte principale: Il concetto civile di amministratore di fatto si ricava dall’art. 2639 c.c.: per la Cassazione “è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici” dell’organo amministrativo . In sede tributaria, l’Amministrazione finanziaria ne trae responsabilità in via analogica, come si illustrerà.

Chi è l’amministratore di fatto: definizione e requisiti

L’art. 2639 c.c., su cui concorda la giurisprudenza prevalente, definisce l’amministratore di fatto come colui che “esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” senza formale nomina . I criteri essenziali sono la continuità e la significatività dell’intervento: non basta un unico atto occasionale, ma serve un coinvolgimento regolare nella gestione aziendale. Tipici elementi indiziari sono l’assunzione di funzioni amministrative (gestire conti correnti, predisporre bilanci, firmare documenti aziendali, dare istruzioni al personale, ecc.) e l’esercizio di poteri tipici degli amministratori. La giurisprudenza osserva che l’amministratore di fatto può coesistere con quello formale: non è necessario che quest’ultimo sia completamente escluso, poiché è sufficiente l’attività sistematica del de facto nell’assumere decisioni gestionali .

In pratica, può diventare amministratore di fatto un socio influente, un creditore/debitore o persino una figura “ombra” che coordina l’attività aziendale attraverso il legale rappresentante formale. Ciò che conta, per l’accertatore, è dimostrare l’esistenza di prove (email, decisioni interne, flussi finanziari, dichiarazioni di terzi) che attestino questo controllo occulti . In diritto societario tutte le norme sulla gestione si applicano anche a chi, non nominato, si sia di fatto ingerito nella gestione: la qualifica formale (o la sua assenza) è irrilevante rispetto al concreto svolgimento delle funzioni gestorie .

Sintesi: per l’Amministrazione finanziaria non serve un atto formale: bastano condotte prassi che manifestino esercizio stabile del potere decisionale societario. Una volta accertato lo status di amministratore di fatto, questi viene equiparato all’amministratore di diritto ai fini della responsabilità tributaria e sanzionatoria.

Quadro normativo di riferimento

La responsabilità tributaria diretta della società si basa in gran parte su:

  • D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (“Accertamento imposte sui redditi”): disciplina termini, oneri dichiarativi e accertamento IRPEF/IRES. Alcuni articoli come il n.39 (presunzione di distribuzione degli utili in società ristretta) e il n.47 (obblighi dichiarativi e sanzioni degli amministratori) assumono rilievo indiretto.
  • D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (“Riscossione imposte sui redditi”): all’art. 36 stabilisce la responsabilità solidale – in caso di liquidazione – di soci, liquidatori e amministratori (anche di fatto) per i debiti tributari insoluti, se durante il biennio di liquidazione questi hanno distratto risorse o distribuito utili senza accantonare per l’Erario . In altre parole, in certe condizioni (stato di crisi, liquidazione, carenza di beni per i tributi) anche i gestori effettivi rispondono in solido.
  • Legge 27/7/2000, n.212 (“Statuto del contribuente”): garantisce il diritto di difesa del contribuente, con principi generali (motivazione degli atti, contraddittorio, ecc.). Ad esempio l’art.7 impone una motivazione adeguata degli avvisi. Nel contesto dell’amministratore di fatto è utile per far valere il contraddittorio endoprocedimentale e l’esigenza di atti ben motivati (es. notifica formale dell’accertamento ).
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): in sede penale le violazioni tributarie (omessa dichiarazione, IVA, fatture false, frodi) sono punite da questo decreto. L’art.110 c.p. (“concorso nel reato”) permette di includere in un reato anche chi non era titolare formale. La Corte di Cassazione ha affermato che l’amministratore di fatto – che di fatto controlla l’attività – può concorrere nella commissione di reati fiscali come autore o complice.
  • Altre norme: art. 7 D.L. 27/06/2003, n.269 (conv. L.326/2003) “Statuto del contribuente” dispone che le sanzioni amministrative tributarie della società spettano alla società stessa; tale regola può derogare se la società è fittizia. Vanno inoltre considerati il TUIR (D.P.R. 917/1986), che delinea i redditi societari, e normative specifiche su IVA, ritenute, ecc.

In sintesi, il diritto tributario italiano non nomina esplicitamente l’amministratore di fatto, ma l’applica analogicamente agli effetti di: responsabilità solidale ex art.36 DPR 602/73, obblighi dichiarativi (artt.47 e 73 DPR 600/73), concorso di reato (art.110 c.p.), ecc . L’assenza di una norma dedicata rende fondamentale la giurisprudenza (Cassazione e Commissioni tributarie) e la dottrina nel delineare i confini della materia.

Responsabilità tributaria dell’amministratore di fatto

Società di capitali e art. 36 DPR 602/73

Per le S.p.A. e S.r.l., il cardine è l’art.36 del DPR 602/73. In estrema sintesi :

  • Liquidatori: se durante la liquidazione vengono effettuati pagamenti ad altri creditori o distribuiti rimanenze ai soci, senza tenere da parte somme per i tributi, i liquidatori (di diritto o di fatto) rispondono dei debiti fiscali insoluti.
  • Amministratori: in presenza di uno stato di crisi tale da imporre lo scioglimento, gli amministratori (di diritto e di fatto) sono responsabili dei debiti tributari degli ultimi due esercizi precedenti la liquidazione se non hanno provveduto a dichiarare lo stato di insolvenza e avviare la liquidazione; oppure, anche in previsione di scioglimento, hanno compiuto atti di liquidazione (ad es. distribuzioni di utili) che hanno ostacolato il pagamento dei tributi .
  • Soci/Associati: rispondono in solido per i valori ricevuti (utili, dividendi, ecc.) nel biennio precedente la liquidazione che abbiano ridotto il patrimonio sociale al di sotto di quanto necessario a pagare i tributi.

In tutti questi casi l’amministratore di fatto viene equiparato all’amministratore di diritto: se è accertato che ha effettivamente svolto di fatto i poteri gestionali, la sua responsabilità personale scatta allo stesso modo . In pratica, se la società non ha risorse per pagare IRES, IRPEF, IVA, IRAP, ecc., l’Agenzia delle Entrate potrà notificare l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale agli amministratori – compresi quelli di fatto – quando si verificano i presupposti dell’art.36 .

La Suprema Corte ha ricordato che, in tali ipotesi (soprattutto se la società si è rivelata una “cartiera” ai fini evasivi), «la persona fisica, amministratore di fatto e autore delle violazioni accertate, è responsabile… in quanto il rapporto fiscale ricorre con il contribuente e non con la società, creata artificiosamente nell’esclusivo interesse della persona fisica» . In altre parole, laddove la società è uno schermo artificiale, il de facto viene trattato come unico vero contribuente.

Società “cartiera” e sanzioni tributarie

In via generale le sanzioni tributarie amministrative (artt. 6-8 D.Lgs. 472/1997) sono a carico della persona giuridica che compie l’illecito , come stabilisce l’art.7 del D.L. 269/2003. Questo vale anche se la società è gestita da un amministratore di fatto: l’ord. Cass. 30/12/2024, n.34932 ha ribadito che il principio di responsabilità sanzionatoria esclusiva della società non opera quando la società è una cartiera fittizia . Se emerge, sulla base di prove (intercettazioni, documenti, indagini bancarie) che la società era una «fictio giuridica» – una scatola vuota utilizzata per evadere in favore del de facto – l’eccezione decade e l’amministratore di fatto viene chiamato direttamente a rispondere delle sanzioni pecuniarie . In tale ipotesi l’amministratore di fatto è equiparato all’autore dell’illecito: come recita l’ordinanza 34932/2024, «le sanzioni tributarie di società con P.I. non si applicano [solo] alla società (anche se gestita da un de facto) quando essa è mera artificiosità» . In pratica: se la società “non c’è”, i meccanismi sanzionatori colpiscono il soggetto fisico che ha realmente commesso l’illecito fiscale .

Se invece la società è genuina (attiva, non fittizia), l’amministratore di fatto può comunque essere perseguito per i tributi non versati come un amministratore formale, ma entro i limiti delineati dall’art.36. In questo caso l’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni amministrative “oggettive” a carico dell’ente (che restano a carico della persona giuridica), salvo che si dimostri il carattere abusivo o elusivo della fattispecie.

Altri contesti societari

Simili criteri valgono per cooperative: la Cassazione ha applicato il regime di responsabilità tributaria ai de facto anche nelle coop. Con l’ordinanza n.26511/2024 ha stabilito che, se la cooperativa è «cartiera» (fatture inesistenti, finalità elusiva), i co-amministratori di fatto rispondono delle sanzioni come gli amministratori formali . Nel caso analizzato, due soggetti sono stati riconosciuti amministratori di fatto di una cooperativa fittizia, e la Cassazione ha confermato che la responsabilità tributaria gravava sui soci “reali” e non sulla cooperativa fantoccio . In sostanza, laddove ci siano soci o gestori che hanno scientemente gestito la cooperativa per frodare il fisco, valgono analoghe logiche: se la cooperativa non può pagare, si dichiara fittizia e si procede contro i soggetti di fatto. Se invece la cooperativa opera regolarmente, l’amministratore di fatto risponderà delle imposte come un amministratore di diritto (ad esempio in caso di liquidazione), applicando per analogia l’art.36 DPR 602/73 .

Anche enti non commerciali (ONLUS, associazioni, fondazioni) possono trovarsi in situazione analoga: se svolgono attività commerciale e generano debiti fiscali, chi li ha amministrati “di fatto” può essere perseguito in analogia con il regime societario. Sebbene manchino pronunce specifiche della Cassazione, nulla osta a che l’Erario agisca per recuperare tributi (IVA, IRPEF, IRAP, ecc.) abusivamente evasi da amministratori di fatto di un ente non profit.

Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

L’Agenzia delle Entrate (in coordinamento con la Guardia di Finanza) verifica inchieste contabili e comportamentali nelle società con profili anomali. Gli strumenti classici includono ispezioni, indagini bancarie, verifica delle scritture contabili, controllo incrociato di fatture e ritenute. Quando emergono criticità (bilanci inconsistenti, perdita di documenti, formale carenza di amministratori), l’Amministrazione può sospettare l’esistenza di un amministratore occulto. In sede di controllo fiscale, l’Ufficio può coinvolgere anche soggetti che “sembrano” amministratori di fatto, notificando loro avvisi di verifica o atti presuntivi.

Ad esempio, se una S.r.l. è stata impiegata come schermo per interposizione fittizia di lavoratori o transazioni con il fisco, l’Agenzia può presumere la responsabilità occultata nell’amministratore di fatto. La giurisprudenza Cassazionale ha autorizzato presunzioni a carico del de facto quando la società è “cartiera”: “può presumersi, salvo prova contraria a carico dell’amministratore, che l’amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente”, anche in assenza di documentazione contabile specifica . Ciò significa che l’Erario può sostenere (ad esempio nell’avviso di accertamento) che il reddito non dichiarato o l’IVA evasa siano stati di fatto incassati dal de facto, scaricando su di lui l’onere di dimostrare il contrario.

Quando l’Agenzia rileva debiti tributari non coperti da parte della società (IRPEF/IRES non pagata, IVA evasa, ritenute omesse), e gli amministratori formali risultano «incapienti o irreperibili», può esercitare la rivalsa sugli altri garanti previsti (soci e amministratori, compresi quelli di fatto) secondo art.36 DPR 602/73 . In tal caso il de facto riceve avviso di accertamento o ingiunzione di pagamento in proprio. Anche in ambito penale, indagini sui reati tributari possono portare all’iscrizione nel registro degli indagati degli amministratori di fatto ai sensi dell’art.110 c.p.

Strategie difensive in fase amministrativa

Prima dell’avviso di accertamento (contraddittorio): quando l’Amministrazione esegue un controllo, l’avvocato del presunto amministratore di fatto deve anzitutto verificare la correttezza procedurale e sostanziale dell’accertamento. Nel contraddittorio obbligatorio (es. prospetto di rettifica o questionario) conviene far valere fin da subito che il cliente non ha mai esercitato poteri decisionali stabili, allegando documentazione che ne dimostri la mera funzione esecutiva o occasionale. Ad esempio, si possono produrre statuti, verbali assembleari, deleghe formali, corrispondenza interna da cui risulti la mancanza di delega gestionale. Va controllato che gli atti di accertamento citino correttamente le norme violate e la base di imputazione (art.36 DPR 602/73, art.73 DPR 600/73, ecc.), perché un atto viziato nella motivazione può essere annullato.

Nel corso del controllo è utile chiedere accesso agli atti e fornire tutte le spiegazioni possibili. L’avvocato può, per esempio, far notare eventuali errori fattuali (omissione di deduzioni, doppia imposizione, valute contabili corrette) o giuridici (errato inquadramento di operazioni, non ammissibilità della raddoppio termini, ecc.). Nel contesto specifico dell’amministratore di fatto, è importante preparare un piano difensivo che evidenzi l’estraneità del cliente alla gestione operativa effettiva, anche attraverso testimonianze o perizie contabili.

Talvolta l’Ufficio propone procedure deflattive (accertamento con adesione, acquiescenza agevolata, ravvedimento). In tali casi il legale deve valutare se convenga aderire, tenendo conto della fattibilità della prova in giudizio e delle sanzioni (che potrebbero essere solo societarie, se non emerge colpa del cliente). Non sempre è opportuno “comprare” l’errore pagando al volo, specie se si ha buona possibilità di vittoria sulla qualifica di fatto. Tuttavia, se i dubbi sono forti, la definizione può essere una strada pragmaticamente conveniente per il contribuente.

Strategie difensive in fase contenziosa (CTP/CTR e Cassazione)

Se l’avviso di accertamento (o la cartella esattoriale) è notificato al presunto amministratore di fatto, il contribuente può impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) proprio come un amministratore di diritto . La difesa deve articolare motivi sia di fatto sia di diritto:

  • Eccezione preliminare: innanzitutto si può contestare che il ricorrente non è stato notificato validamente in qualità di amministratore di fatto, se mancano elementi per ritenerlo tale (ad es. il capo di imputazione menziona solo la società, non il de facto). In mancanza di un accertamento preventivo nei confronti dell’ente, non può esservi successione passiva automatica dell’amministratore ai sensi dell’art.36 . La CTR di Milano (poi confermata dalla Cassazione) ha annullato un avviso che “si fondava sull’errato presupposto della mera successione automatica” del de facto nei debiti della società estinta . Di conseguenza, l’atto va motivato in base a una specifica contestazione di responsabilità (art.3 DPR 602/73) e non su presupposti incerti.
  • Prova contraria: una volta ammesso in giudizio, spetta al contribuente-munito (ossia l’amministratore di fatto) fornire elementi di fatto e prova presuntiva che dimostrino la propria non partecipazione alla gestione. Non è sufficiente dichiarare “non c’era gestione”; si devono indicare fatti concreti (perizie, documenti, registri, testimonianze) da cui si deduca che il contribuente non ha preso decisioni rilevanti. Nel caso di un socio ritenuto de facto, si possono produrre, ad esempio, delibere sociali che dimostrino l’esclusività del consiglio formale o il recesso dalla gestione. In caso di contabilità opaca, utile può essere una consulenza di parte che “ricostruisca” i flussi finanziari.
  • Violazione di norme: in giudizio tributario si possono anche far valere profili di legittimità. Per esempio, l’art.7 L.212/2000 (Statuto del contribuente) impone che ogni avviso sia adeguatamente motivato e notificato regolarmente; la mancata indicazione dell’art.36 nel testo motivazionale o la violazione del diritto al contraddittorio precludono la fondatezza dell’atto. Se l’Ufficio ha violato termini o procedure (mancata adesione al contraddittorio, difetto di motivazione), è possibile chiedere l’annullamento per vizio procedurale.
  • Ricorso in Cassazione: se sia la CTP che la CTR rigettano l’impugnazione, il ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto. Sono ammessi motivi come violazione di legge, vizi di motivazione manifesta, ecc. È fondamentale far emergere i principi giurisprudenziali aggiornati (vedi riferimenti seguenti) e mostrare le contraddizioni della motivazione di merito. La Corte di Cassazione potrà intervenire, ad esempio, quando c’è errore di diritto nell’interpretazione di art.36 DPR602/73 o degli artt.600/73 e ss., oppure per definire gli effetti di una sentenza penale di assoluzione sul processo tributario (nel senso che un’assoluzione penale su fatti oggetto di accertamento può influire sul giudizio tributario se coincide con l’oggetto del contenzioso).

Principi giurisprudenziali rilevanti: tra le recenti pronunce di rilievo in materia segnaliamo:

  • Cass. civ. ord. 02/02/2024, n.3139: ha stabilito che, in caso di “società cartiera”, l’amministratore di fatto può essere presumibilmente ritenuto aver incamerato proventi di evasione fiscale imputati alla società, salvo prova contraria . In sostanza, in presenza di fatto simulato, l’onere di prova si inverte sul de facto.
  • Cass. civ. sent. 29/07/2024, n.21158: ha chiarito che, nel caso di ristretta base sociale, l’art.39 DPR 600/73 legittima la presunzione di attribuzione pro quota di utili extracontabili agli azionisti. L’amministratore (anche di fatto) che vuole sottrarsi a questa imposizione deve dimostrare con indizi documentali che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti o si sono annullati nel patrimonio sociale . (Questo principio riguarda utili non dichiarati ma può implicare l’onere di produrre conti ufficiali per il contribuente.)
  • Cass. civ. ord. 30/12/2024, n.34932: ribadisce che l’eccezione dell’art.7 D.L.269/2003 (sanzioni tributarie “solo alla società”) non si applica se la società è mero strumento di evasione. In tal caso l’amministratore di fatto viene considerato autore dell’illecito .
  • Cass. civ. sent. 11/06/2025, n.15597: in un caso di fatture false, ha confermato che le sanzioni tributarie vanno esclusivamente a carico della persona giuridica (art.7 D.L.269/2003) anche se la società è gestita da un amministratore di fatto. Affinché le sanzioni vengano imputate alla persona fisica è necessario dimostrare la completa fittizietà della società stessa. Nel caso concreto la Cassazione ha giudicato corretta la decisione della CTR che aveva dichiarato insussistente qualsiasi obbligo fiscale a carico dell’amministratore di fatto, poiché non risultava alcun accertamento tributario precedente notificato alla società estinta . In altri termini, senza atto di accertamento precedente, non può scattare automaticamente la responsabilità del de facto.
  • Cass. civ. sent. n.35818/2025 (07/01/2026): ha ribadito in ambito fallimentare che chi esercita poteri decisionali in modo non occasionale, pur senza nomina formale, può essere qualificato amministratore di fatto . Sebbene penale/fallimentare, il principio rafforza l’interpretazione che la continuità di gestione è indicativa dell’amministratore di fatto.

Queste pronunce costituiscono un corpus indispensabile per la difesa: l’avvocato dovrà richiamarle esponendone i passaggi chiave e dimostrando la loro applicabilità al caso concreto.

Tabelle riepilogative

Situazione fiscaleResponsabilità dell’amministratore di fattoFonti principali
Società in liquidazione o in stato di crisiRisponde in solido (art.36 DPR 602/73) come l’amministratore formale per debiti tributarî non pagati (IRPEF, IVA, ecc.) .DPR 602/73 art.36 ; Cass. 19716/2013 cit. in
Società “cartiera” (fittizia, scopo evasivo)Se la società è artifizio, non opera art.7 D.L.269/2003: l’amministratore di fatto è ritenuto autore delle violazioni e sanzionato direttamente .Cass. 34932/2024 ; Cass. 19716/2013
Società regolare, amministrazione formale inefficaceSe emergono debiti non versati negli ultimi 2 anni, il de facto equiparato al formale può essere chiamato tramite art.36 .DPR 602/73 art.36 ; Cass. 15597/2025
Cooperative gestite da defeco amministratoriSe usate come schermo (cartiere), i soci/defacto rispondono in luogo dell’ente .Cass. 26511/2024
Altri tributi (IVA, ritenute, IRAP, ecc.)L’amministratore di fatto può rispondere solidalmente nei casi previsti dal TUIR (ad es. omesso versamento IVA) e DPR 602/73. La Cassazione ammette il concorso nel reato tributario .DPR 600/73 art.73 e 74; D.Lgs. 74/2000; Cass. 3139/2024

<div align=”center”> Tabella: responsabilità tributaria del de facto a confronto con la società. Fonti: DPR 602/73; Cass. 19716/2013, 34932/2024, 15597/2025, 26511/2024 .
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Domande e risposte (FAQ)

D: In quali casi un amministratore di fatto può essere chiamato a pagare le tasse non versate dalla società?
R: In generale, ogni volta che la società – formale – non ottempera ai suoi obblighi tributari, l’Erario può agire sui garanti legali. Secondo l’art.36 DPR 602/73, se la società è in liquidazione o sta versando in crisi e il de facto ha compiuto atti ostativi (distribuzioni di utili, pagamenti ad altri creditori), questi risponde in solido con il formale . Altri casi sono la semplice inerzia della società (nessuna liquidazione dichiarata) o il furto di risorse sociali da parte del de facto: in pratica, se l’amministratore di fatto ha svolto i compiti dell’amministratore formale nei due anni fondamentali, scatta la sua responsabilità .

D: L’amministratore di fatto risponde sempre anche delle sanzioni tributarie?
R: No. Le sanzioni tributarie (penali pecuniarie e amministrative) a carico della società restano di norma imputate alla società stessa (art.7 D.L.269/03) anche se gestita da un de facto . L’eccezione è quando la società è un mero schermo: in questo caso l’Amministrazione e la giurisprudenza trattano il de facto come autore dell’illecito. La sentenza 15597/2025 ha chiarito che l’addebito di sanzioni al de facto richiede l’accertamento della fittizietà della società . Senza questo, le sanzioni rimangono in capo alla persona giuridica.

D: Cosa può fare un amministratore di fatto di fronte a un accertamento fiscale?
R: Deve innanzitutto contestare sul piano formale l’avviso di accertamento (mancata notifica corretta, errata motivazione, violazione del contraddittorio). Poi, in sede di merito tributario, deve dimostrare di non aver esercitato funzioni gestionali: fornire documenti, testimonianze, prove contabili che mostrino come le decisioni aziendali fossero prese da altri. Ad esempio, può evidenziare la carenza di formalità assembleari che lo investissero, la sua assenza in riunioni chiave, o lo svolgimento da parte di altri di tutte le attività amministrative . Se emerge che il de facto operava come mero esecutore, la responsabilità fiscale non può essergli addebitata.

D: Che fare se il contribuente è stato assolto in sede penale per gli stessi fatti?
R: La sentenza penale di assoluzione può avere efficacia in sede tributaria solo se riguarda esattamente gli stessi elementi di fatto materialmente rilevanti (principio del “favor rei” e del ne bis in idem sostanziale). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che la decisione penale è vincolante nel contenzioso tributario solo nei limiti in cui i fatti materiali e gli elementi di prova siano identici . In pratica, può essere utile in sede tributaria, ma non è automatica immunità: il giudice tributario esamina autonomamente la normativa fiscale.

D: In quali sedi si contesta l’accertamento?
R: L’atto di accertamento viene impugnato inizialmente presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP). Se perduto, si può ricorrere alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Le decisioni di secondo grado possono essere portate alla Corte di Cassazione (sez. tributaria) su questioni di diritto (non di fatto). Se la lite interessa anche questioni penali, occorre agire con cautela.

D: Quali termini valgono per l’impugnazione?
R: In generale valgono i termini previsti dal DPR 600/73 per gli avvisi di accertamento (60 giorni dalla notifica) e dal D.Lgs.546/92 per la cartella esattoriale (40 giorni). Attenzione: nel contenzioso tributario vige una condizione di ammissibilità: bisogna dimostrare di avere interesse diretto; in alcuni casi il giudice ha ritenuto improcedibile il ricorso di chi contestava di fatto la propria qualità di amministratore di fatto .

D: Qual è il ruolo dell’avvocato nella difesa?
R: Il legale deve affiancare il contribuente in tutte le fasi: preparare la difesa tecnica dall’inizio (documentazione, contraddittorio, difesa processuale), scegliere l’eventuale consulenza tecnica, redigere il ricorso con motivazioni solide (giurisprudenza aggiornata) e difenderlo in udienza. In caso di giudizio penale concomitante, deve coordinare le azioni penali e tributarie, eventualmente con ricorso in Cassazione tributaria sollevando questioni di diritto quali l’efficacia della sentenza penale e la violazione delle garanzie difensive.

Simulazioni pratiche (esempi concreti)

Caso 1 – “Cartiera tributaria”. Un soggetto Y ha costituito una S.r.l. di fatto priva di attività reale, la quale emette fatture inesistenti per favorire le sue aziende. La società fallisce senza pagare IVA e IRES dal 2018 al 2020. L’Agenzia delle Entrate contesta l’omesso versamento delle imposte e notifica gli avvisi a Y in qualità di amministratore di fatto. In fase di verifica Y contesta l’accertamento, dimostrando di essere stato solo socio occulto senza poteri gestionali reali (ad es. producendo messaggi in cui delega ogni decisione ai soci amministratori formali). In giudizio tributario, il difensore sostiene che la società era “cartiera”: per la giurisprudenza recente anche le sanzioni tributarie dovrebbero colpire il responsabile fisico dell’illecito . Se però nel caso non vengono ravvisati elementi di fittizietà (es. il fatto che la società non abbia posseduto mai liquidità propria), il giudice potrebbe limitarsi a tenere Y solidalmente responsabile ai sensi dell’art.36. Se invece emergono chiaramente buchi contabili, la corte potrà annullare le sanzioni societarie a carico di Y, imputandolo solo delle imposte evase (in base al principio della Cass. 15597/2025) .

Caso 2 – “Distribuzione di utili non dichiarati”. Una S.p.A. di capitale con due soci (A e B) presenta bilanci incongruenti: l’Agenzia scopre maggiori utili nel 2019 e, ai sensi dell’art.39 DPR 600/73, presume che questi siano stati distribuiti pro-quota. L’amministratore formale dichiarava di essere in conflitto con il socio A (il nostro cliente), sostenendo di non aver avuto alcun potere decisionale. Quest’ultimo impugna l’accertamento sostenendo di essere stato “espulso” dalla gestione societaria già nel 2018. In giudizio tributario, la CTR accoglie il ricorso di A perché riconosce che la prova (testimonianze, atti societari) dimostra la sua estraneità. La Cassazione conferma tale orientamento: ha precisato che il contribuente amministratore (anche di fatto) non può limitarsi a dire di non aver gestito l’azienda, ma deve fornire elementi concreti (es. bilanci non approvati, azioni giudiziarie tra soci) per confutare la presunzione di utili . Nel nostro caso, la difesa valuta positivamente il risultato di primo grado e se l’AE ricorre, invoca Cass. 21158/2024 che ha ribadito l’onere di prova del contribuente per contrastare l’attribuzione pro-quota .

Caso 3 – “Contenzioso tributario”. Il sig. C riceve un avviso di accertamento dell’IVA 2021 per una S.r.l. di cui era socio e ritenuto amministratore di fatto. Allo stesso tempo, la Guardia di Finanza lo iscrive nel registro degli indagati per omessa dichiarazione IVA. L’avvocato del sig. C deposita ricorso in CTP impugnando l’avviso, concentrandosi su vizio di motivazione (art.36 DPR 602 non richiamato) e prova della qualità di amministratore di fatto. Se il ricorso viene accolto, si potrebbe valutare la chiusura del processo penale; se invece la CTP rigetta, si farà appello evidenziando la mancanza di motivazione in Corte d’Appello. In Cassazione, si potrebbe invocare il principio di automatico inammissibilità dell’appello AE quando manca requisito oggettivo (come in Cass. 15597/2025) . Questo esempio dimostra l’importanza di combattere fin dal primo grado, poiché le motivazioni della Commissione di secondo grado possono vincolare la Suprema Corte.

Conclusioni

L’amministratore di fatto, benché privo di nomina, assume una posizione delicata nel diritto tributario italiano: può vedersi contestare imposte e sanzioni al pari di un amministratore formale. Tuttavia, la legge non lo equipara automaticamente: serve un’attività gestionale effettiva e continuativa. Le carte dell’imposizione devono essere solide: l’Agenzia deve motivare correttamente la responsabilità del de facto (tipicamente tramite art.36 DPR 602/73) e il contribuente ha il diritto di confutare i presupposti con prove e motivazioni adeguate. In contenzioso è fondamentale agganciare i più recenti orientamenti giurisprudenziali (come quelli richiamati) per far valere i limiti di legge. In sintesi, la difesa dell’amministratore di fatto richiede un’analisi puntuale dei fatti societari e una strategia legale articolata, basata su fonti normative e sentenze aggiornate.

Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa principale (Italia): D.P.R. 29.9.1973, n.600 (artt. 39, 47, 73, etc. sul redditi); D.P.R. 29.9.1973, n.602 (art.36 sulla riscossione); T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986); D.Lgs. 74/2000 (reati fiscali, art.110 c.p.); L. 27.7.2000, n.212 (Statuto del contribuente, art.7); D.L. 27.6.2003, n.269 (conv. L.326/2003, art.7 sulle sanzioni societarie); D.Lgs. 546/1992 (procedura tributaria).

Principali pronunce citate: Cass. civ. ord. 2.2.2024, n.3139 (soci di fatto e presunzione di evasione) ; Cass. civ. sent. 29.7.2024, n.21158 (art.39 D.P.R. 600/73 e prova sugli utili) ; Cass. civ. ord. 30.12.2024, n.34932 (sanzioni tributarie, eccezione cartiera) ; Cass. civ. sent. 11.6.2025, n.15597 (sanzioni societarie, esclusività della persona giuridica) ; Cass. civ. sent. 7.1.2026, n.35818 (amministratore di fatto, definizione di continuità gestionale) ; Cass. civ. ord. 28.10.2025, n.26511 (responsabilità tributaria nelle cooperative “cartiere”) . Altre fonti istituzionali: prassi dell’Agenzia Entrate e provvedimenti della Guardia di Finanza.

Il Fisco ti contesta la qualifica di amministratore di fatto e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti fondati sull’amministrazione di fatto sono presuntivi, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta la qualifica di amministratore di fatto e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti fondati sull’amministrazione di fatto sono presuntivi, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– soggetti non formalmente nominati ma ritenuti gestori della società,
– compensi qualificati come redditi da amministratore di fatto,
– responsabilità fiscali estese a persone fisiche,
– presunte interferenze nella gestione aziendale,
– riqualificazione di ruoli operativi come gestionali.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero di redditi personali,
👉 IRPEF, addizionali e contributi,
👉 sanzioni e interessi,
👉 responsabilità solidale per debiti fiscali della società,
👉 riflessi anche civilistici e, nei casi più gravi, penali.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per amministratore di fatto?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’amministrazione di fatto non si presume,
👉 servono prove gravi, precise e concordanti,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Amministratore di Fatto

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia esercitato poteri gestionali senza nomina formale,
– abbia diretto o condizionato le scelte della società,
– abbia agito come amministratore sostanziale,
– abbia percepito benefici economici dalla gestione.

👉 Ma l’amministratore di fatto non coincide con chi collabora, consiglia o svolge attività operative.

Per configurare l’amministrazione di fatto occorre dimostrare:

– esercizio continuativo di poteri gestionali,
autonomia decisionale,
ingerenza sistematica nella gestione,
– sostituzione effettiva dell’organo amministrativo.


Perché il Fisco Contesta l’Amministrazione di Fatto

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il soggetto firmi documenti o impartisca direttive,
– prenda decisioni strategiche rilevanti,
– rappresenti la società verso terzi,
– influenzi in modo determinante la gestione.

👉 Ma il Fisco non può qualificare come amministratore di fatto chi svolge solo funzioni esecutive o di supporto.


Il Principio Chiave: Ruolo Operativo ≠ Amministratore di Fatto

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’amministratore di fatto deve esercitare poteri gestionali in modo stabile e autonomo.

Questo significa che:

– singoli atti non bastano,
– la collaborazione non è gestione,
– la consulenza non è amministrazione,
– l’onere della prova grava sull’Amministrazione.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco si basa su episodi isolati,
– manca la prova della continuità gestionale,
– confonde operatività con amministrazione,
– presume compensi senza prova,
– applica responsabilità fiscali senza base giuridica.

👉 La presunzione non basta: serve prova concreta e coerente.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– soci operativi qualificati come amministratori di fatto,
– familiari dell’amministratore formale,
– direttori commerciali o tecnici,
– consulenti esterni,
– soggetti con deleghe limitate.

👉 Molti rilievi sono interpretativi e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Contestare l’Esercizio di Poteri Gestionali Autonomi

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 il soggetto aveva davvero poteri decisionali autonomi e continuativi?

È decisivo dimostrare:

– assenza di poteri di firma decisivi,
– subordinazione all’amministratore formale,
– limiti operativi chiari,
– mancanza di autonomia gestionale.

👉 Se l’autonomia manca, l’amministrazione di fatto cade.


🔹 2. Dimostrare il Ruolo Effettivamente Svolto

Un principio fondamentale è questo:

👉 conta ciò che si fa realmente, non ciò che si presume.

È possibile dimostrare:

– mansioni tecniche o operative,
– attività esecutive,
– assenza di rappresentanza societaria,
– ruolo di consulenza o supporto.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare la Presunzione di Compensi Occulti

La legge distingue tra:

– compensi effettivamente percepiti,
– vantaggi solo ipotizzati.

👉 Non ogni ruolo operativo genera reddito da amministratore.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Personale

La difesa può dimostrare che:

– non vi era intento di gestione occulta,
– non vi sono stati benefici personali,
– il comportamento era coerente e trasparente.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e responsabilità.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire il ruolo del soggetto,
– spiegare l’organizzazione societaria,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre organigrammi, deleghe e contratti,
– dimostrare i limiti del ruolo svolto,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’amministrazione di fatto è presunta senza prova,
– i redditi sono riqualificati indebitamente,
– le sanzioni sono sproporzionate.

👉 Molti accertamenti per amministratori di fatto vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Gestione Presunta ≠ Gestione Reale

Un principio essenziale è questo:

👉 l’amministratore di fatto deve essere dimostrato, non ipotizzato.

Questo significa che:

– il Fisco deve provare la gestione effettiva,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per amministratori di fatto è giuridica, probatoria e strategica.

L’avvocato:

– analizza le condotte contestate,
– distingue ruoli operativi da gestionali,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da responsabilità indebite.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare la riqualificazione come amministratore di fatto,
– ridurre o annullare imposte e sanzioni personali,
– difendere la corretta separazione dei ruoli,
– prevenire responsabilità future.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti complessi richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in responsabilità degli amministratori
– Difensore di imprese, soci e dirigenti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per amministratore di fatto:

👉 non va subito,
👉 è spesso presuntivo,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 contestare l’assenza di poteri gestionali reali,
👉 dimostrare il ruolo effettivamente svolto,
👉 opporsi a presunzioni automatiche,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per amministratore di fatto può fare la differenza tra una responsabilità personale ingiusta e la piena tutela della tua posizione.

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