Introduzione: perché parlare di accertamenti fiscali per istruttori yoga
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli nei confronti dei soggetti che operano nel settore sportivo e del benessere. In particolare, istruttori e associazioni che organizzano corsi di yoga – spesso in forma dilettantistica e a volte senza una struttura contabile evoluta – sono stati destinatari di accessi, verifiche e accertamenti fiscali: controlli che riguardano l’IVA, le imposte sui redditi, la tracciabilità dei pagamenti e la corretta qualificazione dei compensi. L’attenzione dell’amministrazione nasce sia dall’aumento dell’interesse per il benessere e le discipline orientali sia dal fatto che fino a pochi anni fa yoga non era riconosciuto come disciplina sportiva; molte associazioni quindi hanno applicato un regime fiscale agevolato senza averne titolo.
Affrontare un accertamento da soli può essere complesso: sono in gioco scadenze rigide, diritti del contribuente da far valere e possibilità di impugnare atti viziati. Per questo, in questo articolo di oltre 10.000 parole, forniremo un quadro approfondito ma divulgativo su come funziona l’accertamento fiscale rivolto agli istruttori di yoga e come difendersi efficacemente. La guida è aggiornata a gennaio 2026 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Cassazione, corte costituzionale, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, riforma dello sport), oltre che sulle prassi dell’amministrazione finanziaria.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’autorevole guida che leggerai è redatta con il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo:
- Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale nell’assistenza a contribuenti e imprese;
- È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012 e opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- È esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del D.Lgs. 14/2019; coordina procedure di composizione negoziata, concordati e piani di risanamento;
- Ha maturato significativa esperienza nella difesa dei contribuenti contro cartelle, pignoramenti, ipoteche e fermi, sia in sede giudiziale (ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria e alla Cassazione) sia in sede stragiudiziale (transazioni con l’Agenzia, rottamazioni, conciliazioni).
Grazie a questa esperienza, l’avv. Monardo con il suo team può analizzare l’atto di accertamento, verificare la legittimità del procedimento, predisporre ricorsi tempestivi, chiedere sospensioni delle riscossioni, avviare trattative con gli uffici fiscali per ridurre il debito e pianificare soluzioni personalizzate. La guida che segue nasce proprio da questa esperienza diretta sul campo.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere perché gli istruttori di yoga sono sottoposti a verifiche fiscali occorre esaminare la normativa che disciplina lo status delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), la qualificazione del lavoro sportivo e i poteri dell’amministrazione finanziaria. La materia è articolata perché deriva da norme di diritto tributario (imposte dirette, IVA), norme civilistiche sul lavoro sportivo e disposizioni relative alle associazioni senza scopo di lucro. Di seguito analizzeremo le norme chiave.
1.1. Riforma dello sport e qualificazione delle prestazioni yoga
Fino al 2017 le discipline riconosciute dal CONI – condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’attività sportiva dilettantistica – erano circa un centinaio e non comprendevano lo yoga. Questo significava che ASD e SSD che praticavano yoga non potevano usufruire delle esenzioni sui compensi corrisposti agli istruttori. La situazione è mutata a seguito della delibera del 18 luglio 2017 con cui il CONI ha approvato il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, stabilendo che possono beneficiare delle agevolazioni solo le discipline incluse nell’elenco ufficiale . Da allora lo yoga è stato inserito non come disciplina autonoma ma come “ginnastica yoga”, qualificata come attività propedeutica riconducibile alle federazioni di ginnastica e pesistica . Questo comporta che:
- soltanto le associazioni affiliate alle federazioni che curano la ginnastica (FIPAV, FIG, FIPE, ecc.) e iscritte nel Registro CONI possono inquadrare le lezioni di yoga come attività sportiva;
- gli istruttori devono possedere qualifiche riconosciute dalle federazioni; in caso contrario lo yoga resta un’attività olistica, con regime fiscale ordinario;
- i compensi erogati nelle ASD per “ginnastica yoga” possono beneficiare dell’esenzione fiscale fino a € 15.000 annui prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, a condizione che l’associazione e l’istruttore rispettino gli adempimenti.
L’esenzione sulle somme erogate agli istruttori è stata confermata da numerosi documenti di prassi. La risposta n. 14/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti non sono imponibili fino a € 15.000 annui, e non si applica alcuna ritenuta d’acconto se il lavoratore rilascia all’associazione una autocertificazione dell’ammontare percepito . Superato il limite, l’associazione deve applicare la ritenuta del 20% sulla parte eccedente . Se il lavoratore opera come autonomo o in regime forfettario, restano fiscalmente rilevanti solo i compensi eccedenti € 15.000 . Inoltre, il Decreto ha introdotto un’esclusione ai fini IRAP per i compensi fino a € 85.000 annui: se il limite viene superato, l’intero importo concorre alla base imponibile .
1.2. Poteri dell’amministrazione finanziaria: art. 32 D.P.R. 600/1973 e presunzione da dati bancari
Molti accertamenti notificati agli istruttori di yoga nascono dall’analisi dei movimenti bancari. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 attribuisce agli uffici fiscali la facoltà di ottenere dati bancari, convocare il contribuente e chiedere giustificazioni su operazioni non registrate. Se il contribuente non giustifica prelievi o versamenti superiori a € 1.000 giornalieri o € 5.000 mensili, tali importi sono considerati reddito non dichiarato . Questo meccanismo presuntivo viene spesso utilizzato per contestare redditi non contabilizzati a istruttori che incassano le quote dei corsi in contanti o su conti personali anziché su conti intestati all’ASD.
È fondamentale sapere che la presunzione è vincibile: il contribuente può dimostrare la provenienza lecita dei fondi (ad esempio rimborsi spese, prestiti, restituzioni di depositi) e che non sono proventi dell’attività. Inoltre, per i lavoratori sportivi che operano in ASD, i compensi inferiori a € 15.000 non concorrono al reddito, pertanto l’ufficio non può automaticamente considerare tutti i versamenti come redditi tassabili; deve verificare se la somma supera la soglia e se è stata presentata l’autocertificazione.
1.3. Diritti e garanzie del contribuente durante la verifica: art. 12 Statuto del contribuente
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) disciplina i poteri dell’amministrazione finanziaria e i diritti dei contribuenti. L’art. 12 regola l’accesso nei locali del contribuente e prevede importanti garanzie. Gli accertatori devono indicare i motivi dell’accesso e l’oggetto della verifica, agire in modo da recare il minor disturbo possibile e limitare la permanenza nei locali a ciò che è strettamente necessario. La legge dispone che gli accessi non possono superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 per verifiche particolarmente complesse; per professionisti e contribuenti in contabilità semplificata il limite è di 15 giorni nel trimestre . Dopo la chiusura delle operazioni, l’ufficio deve redigere un processo verbale di constatazione e lasciare al contribuente 60 giorni per presentare osservazioni. Solo allo scadere di tale termine può essere emesso l’avviso di accertamento (salvo casi di comprovata urgenza) .
Queste garanzie tutelano l’istruttore di yoga da controlli arbitrari. Tuttavia, la giurisprudenza è stata spesso oscillante sulla natura perentoria o meno dei termini. La Cassazione ha chiarito nella sentenza 2055/2017 che la violazione del limite di permanenza (30 giorni) durante le verifiche non comporta la nullità dell’accertamento, poiché la legge non prevede sanzioni espresse . Pertanto, anche se gli ispettori si trattengono oltre il termine, l’atto resta valido salvo poter chiedere il risarcimento dei danni per illegittimità dell’attività ispettiva.
Altre pronunce riguardano i vizi di legittimazione e la carenza di contraddittorio. L’ordinanza della Cassazione n. 23939/2025 ha affermato che, quando la società accertata è cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso, l’atto è nullo per difetto di legittimazione passiva: la cancellazione estingue il soggetto e gli accertamenti dovrebbero essere notificati ai soci o agli eredi . Questa sentenza è richiamabile per le ASD chiuse o cessate.
1.4. Contraddittorio preventivo: art. 6-bis Statuto del contribuente e riforma 2023–2025
L’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere l’atto di accertamento è stato introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che ha inserito l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente. La norma prevede che tutti gli atti impositivi devono essere preceduti dalla comunicazione di un “atto di confronto”, con il quale l’ufficio informa il contribuente degli elementi su cui intende basarsi e lo invita a presentare osservazioni entro almeno 60 giorni . Se l’ufficio non rispetta il termine, l’atto è annullabile su ricorso. Le eccezioni riguardano gli atti di liquidazione automatica, di recupero di aiuti di Stato, i rimborsi e gli atti privi di natura impositiva.
Nel 2024 il D.L. 39/2024, art. 7-bis ha precisato che il contraddittorio preventivo si applica solo agli atti che contengono una pretesa impositiva e non alle comunicazioni a carattere interlocutorio (ad esempio richieste di documenti o recupero di crediti non spettanti). Questo chiarimento ha ridotto il campo di applicazione dell’art. 6-bis, ma non ha abolito l’obbligo di confronto per gli avvisi di accertamento. Una circolare divulgativa ha spiegato che l’atto di confronto deve sempre essere inviato e che la risposta del contribuente dev’essere esaminata in modo effettivo, con motivazione espressa .
La giurisprudenza applica in maniera rigorosa il requisito di contraddittorio preventivo solo per le imposte armonizzate (IVA, accise). Con l’ordinanza 21271/2025, la Cassazione ha ribadito che non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per le imposte dirette salvo che sia previsto da specifiche norme: per le imposte diverse dall’IVA la violazione dell’obbligo non determina nullità se il contribuente non dimostra che avrebbe potuto fornire difese non pretestuose . Questi orientamenti hanno spinto il legislatore a introdurre l’art. 6-bis per uniformare la disciplina.
1.5. Valorizzazione degli eventi occasionali: raccolte fondi e tornei
Spesso gli istruttori di yoga organizzano workshop, tornei e ritiri che generano entrate ulteriori rispetto ai corsi ordinari. È importante ricordare che la legislazione fiscale prevede regole specifiche per le manifestazioni occasionali di raccolta fondi. La Cassazione, nell’ordinanza n. 26811/2024, ha stabilito che i proventi di raccolte fondi svolte da associazioni sportive dilettantistiche non sono imponibili e non soggetti a IVA quando gli eventi sono non commerciali, limitati a due eventi annui e inquadrati come mere attività di sovvenzionamento . Per rientrare nell’esenzione occorre che l’evento sia realmente saltuario, che non siano previsti compensi per gli organizzatori e che i proventi siano destinati integralmente ai fini istituzionali dell’associazione.
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’accertamento
Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione può generare ansia, ma conoscere la procedura consente di difendersi tempestivamente. Di seguito esponiamo le fasi più comuni nei controlli che riguardano istruttori e associazioni di yoga, con particolare attenzione ai tempi e ai diritti del contribuente.
2.1. Accesso e verifica
- Motivazione dell’accesso – Gli ispettori devono presentarsi con regolare mandato e specificare la ragione dell’accesso. Devono indicare su quali anni d’imposta e quali tributi intendono indagare. Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia (avvocato o commercialista) sin dall’inizio. In assenza di impellenti esigenze investigative, l’accesso va effettuato in orari compatibili con l’attività.
- Durata della permanenza – Come detto, la permanenza dell’ufficio non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni per motivi straordinari . Per i soggetti in contabilità semplificata o per professionisti il limite è 15 giorni. In caso di sforamento il contribuente può far valere l’abuso, ma ciò non determina di per sé la nullità dell’atto .
- Documenti richiesti – Gli ispettori possono acquisire registri contabili, contratti di locazione delle sale yoga, certificazioni di tesseramento, estratti bancari, ricevute di pagamento e prove dei titoli sportivi. È importante consegnare copia dei documenti richiesti e farsi rilasciare una ricevuta degli originali eventualmente trattenuti.
- Verbale giornaliero – Al termine di ogni giorno di verifica l’ufficio deve redigere un verbale riepilogativo delle operazioni svolte. Il contribuente può inserire osservazioni e indicare eventuali contestazioni.
2.2. Processo verbale di constatazione (PVC)
Al termine della verifica, l’ufficio redige il PVC, un documento che riporta le violazioni riscontrate e le ipotesi di recupero fiscale. Il contribuente deve controllare attentamente:
- Corretta qualificazione dell’attività: l’ufficio spesso contesta che le lezioni di yoga non rientrano tra le discipline riconosciute e quindi non beneficia dell’esenzione. L’associazione deve dimostrare l’affiliazione alla federazione di ginnastica e la regolare iscrizione al Registro CONI ;
- Riconduzione dei compensi: occorre verificare che l’ufficio abbia considerato la soglia di esenzione di € 15.000 sui compensi degli istruttori e, se superata, abbia applicato la ritenuta solo sulla parte eccedente;
- Valutazione delle presunzioni bancarie: se vengono contestati versamenti sul conto personale, bisogna fornire prova della loro provenienza non imponibile o di rimborsi spese.
Dopo il PVC l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima di 60 giorni, salvo casi urgenti. In questo periodo è fondamentale presentare osservazioni e chiarimenti: ad esempio, depositare certificati CONI, contratti con i tecnici, autocertificazioni sui compensi e giustificazioni sui movimenti bancari. Il mancato invio di tali elementi pregiudica la successiva difesa.
2.3. Avviso di accertamento e contraddittorio preventivo
L’avviso di accertamento deve contenere:
- L’indicazione della base imponibile e delle imposte dovute, con spiegazione delle violazioni;
- Il riferimento alla fase di contraddittorio: se l’ufficio ha inviato l’atto di confronto ex art. 6-bis, deve riportare le osservazioni del contribuente o spiegare perché non sono state accolte ;
- La motivazione: l’atto dev’essere motivato non soltanto in fatto ma anche in diritto, citando le norme violate;
- L’indicazione dei termini per il ricorso: 60 giorni dalla notifica (90 se si risiede all’estero). In caso di mediazione tributaria (per importi fino a € 50.000) occorre presentare reclamo-mediazione prima del ricorso.
È opportuno verificare se l’ufficio ha rispettato il contraddittorio. In assenza di comunicazione preventiva, l’avviso potrebbe essere annullabile. Ricordiamo che per l’IVA e le accise la giurisprudenza riconosce da tempo l’obbligo di contraddittorio e la sua violazione determina la nullità dell’atto; per altre imposte occorre dimostrare la difesa pregiudicata .
2.4. Riscossione e misure cautelari
Dopo la notifica dell’avviso, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo l’imposta e trasmettere il carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da qui derivano cartelle esattoriali, fermi amministrativi su autoveicoli, ipoteche sugli immobili e pignoramenti su conti correnti. Il contribuente può:
- Chiedere la sospensione della riscossione presentando un’istanza di autotutela all’ufficio e un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivando i vizi dell’atto e la pendenza del ricorso;
- Presentare istanza di rateizzazione per dilazionare il debito (fino a 72 rate mensili o 120 rate in caso di grave difficoltà economica), evitando i pignoramenti;
- Valutare la definizione agevolata tramite le misure di “rottamazione” introdotte dalla legislazione recente (vedi § 4).
È fondamentale agire tempestivamente: la legge consente di sospendere i pignoramenti solo se viene presentato ricorso con richiesta di sospensione cautelare o se ci si avvale di una procedura di definizione agevolata.
3. Difese e strategie legali
Un accertamento fiscale può essere contestato sia in sede amministrativa (presentando osservazioni, chiedendo l’annullamento in autotutela) sia in sede giudiziale (ricorso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria). Di seguito illustriamo le principali strategie difensive, con l’obiettivo di aiutare il contribuente a fare valere i propri diritti.
3.1. Dimostrare la natura sportiva dell’attività
Gran parte delle contestazioni rivolte agli istruttori di yoga ruota attorno alla qualificazione della loro attività: la disciplina è sportiva o culturale? La differenza non è formale, perché incide sulla tassazione dei compensi. Per dimostrare la natura sportiva è necessario documentare:
- Affiliazione dell’ASD o SSD ad una federazione riconosciuta (es. Federazione Ginnastica d’Italia, FIPE) che prevede nel proprio statuto la ginnastica yoga ;
- Iscrizione dell’ente nel Registro CONI (o, dal 2022, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) con indicazione della disciplina “ginnastica yoga” ;
- Certificazione dell’istruttore rilasciata dalla federazione o da un ente di promozione sportiva abilitato (ASI, ACSI, UISP, ecc.);
- Contratto di lavoro sportivo redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2021, con indicazione dei compensi, delle modalità di pagamento e degli adempimenti contributivi;
- Autocertificazione dei compensi: l’istruttore deve rilasciare una dichiarazione annuale che attesti di non avere percepito somme eccedenti € 15.000 e di indicare eventuali altri compensi percepiti in ambito sportivo .
Esibendo questi documenti nelle osservazioni al PVC o nel ricorso, è possibile far valere l’applicazione dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e ottenere la non imponibilità dei compensi entro il limite di legge .
3.2. Contestare il superamento della soglia di € 15.000
Le verifiche fiscali spesso presumono che gli incassi dell’istruttore superino i € 15.000 annuali. È essenziale:
- Dimostrare l’effettivo ammontare dei corsi: fornire registri delle presenze, liste dei tesserati, incassi analitici e ricevute, distinguendo tra lezioni di yoga e altre attività (meditazione, pilates, fitness);
- Calcolare correttamente la soglia: la norma prevede che i compensi inferiori a € 15.000 non concorrono a reddito e non sono soggetti a ritenuta . Solo l’eccedenza è tassata e soggetta a ritenuta; pertanto se l’istruttore ha percepito € 16.000, la base imponibile è € 1.000;
- Verificare che l’ufficio abbia considerato le somme effettivamente percepite: talvolta gli ispettori sommano anche rimborsi spese, premi occasionali o raccolte fondi, che invece sono esenti o soggetti a ritenuta separata. Le raccolte fondi occasionali non concorrono a reddito ;
- Controllare l’IRAP: l’esclusione dalla base imponibile IRAP si applica fino a € 85.000 . Se l’associazione supera tale importo l’intero compenso concorre alla base, ma occorre verificare se l’ente sia effettivamente soggetto a IRAP (le ASD, se prive di autonoma organizzazione, non lo sono).
3.3. Dimostrare la provenienza dei versamenti sul conto personale
Quando l’ufficio contesta prelievi o versamenti sospetti sulla base dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, il contribuente può difendersi producendo documenti che attestino la provenienza dei fondi: prestiti familiari, rimborsi, trasferimenti da altri conti. È utile produrre:
- Estratti conto dettagliati;
- Contratti di finanziamento o scritture private che giustificano i movimenti;
- Ricevute rilasciate ai soci o agli allievi con indicazione della finalità (quota associativa, tesseramento), per evitare che le quote vengano considerate ricavi commerciali;
- Piano dei corsi che dimostri che l’associazione non ha un’attività commerciale abituale (non sono previsti abbonamenti a pacchetto ma contributi volontari per singola lezione).
È utile ricordare che la presunzione legale non è automatica: l’ufficio deve comunque motivare perché ritiene che i versamenti siano reddito e non altra forma di entrata. In mancanza di motivazione l’accertamento è illegittimo.
3.4. Eccezioni procedurali: motivazione, contraddittorio e notifica
Il contribuente può sollevare eccezioni procedurali che, se accolte, determinano l’annullamento dell’atto. Tra le più ricorrenti:
- Mancanza di motivazione – L’avviso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto, nonché il criterio di determinazione delle imposte. Se manca la motivazione o è meramente apparente, il ricorso deve essere accolto. La Cassazione ha annullato numerosi avvisi per motivazione inesistente (vedi, ad esempio, ord. Cass. n. 22855/2025); in caso di istruttore yoga, un avviso che si limita a richiamare genericamente le norme senza spiegare perché i compensi sono considerati imponibili è viziato.
- Violazione del contraddittorio preventivo – Se non è stato inviato l’atto di confronto ai sensi dell’art. 6-bis o se è stato emesso l’avviso prima dei 60 giorni, l’atto è annullabile . È utile allegare nel ricorso il calendario dei fatti e la prova del mancato contraddittorio. Dopo il D.L. 39/2024 il contraddittorio è obbligatorio solo per gli atti impositivi; quindi occorre verificare se l’atto rientra in questa categoria.
- Difetto di legittimazione passiva – Se l’ASD è stata cancellata dal registro prima della notifica, l’avviso non può essere notificato all’ente estinto: la Cassazione ha ritenuto nullo l’accertamento notificato a una società cancellata . Il medesimo principio si applica alle ASD; l’atto va notificato agli ex amministratori o ai soci.
- Vizi di notifica – L’avviso deve essere notificato presso la sede dell’associazione o l’indirizzo PEC risultante dal Registro CONI o dal Registro delle imprese. Notifiche eseguite in luogo diverso o senza prova della consegna possono essere impugnate.
3.5. Azioni in sede giudiziale
Se l’ufficio non accoglie l’istanza di annullamento, occorre presentare ricorso alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie) entro 60 giorni. Il ricorso può essere preceduto da reclamo/istanza di mediazione per avvisi con valore fino a € 50.000. In tale sede è opportuno:
- Dedurre tutti i vizi sostanziali e procedurali;
- Chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando il periculum in mora (es. rischio di fallimento dell’associazione o di cessazione dell’attività) e il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento);
- Documentare in modo puntuale la natura sportiva dell’attività, i compensi percepiti, la qualificazione professionale e i limiti di legge.
Le sentenze dei giudici di primo grado possono essere impugnate con appello e successivamente con ricorso per Cassazione. Rivolgersi a un avvocato cassazionista come l’avv. Monardo consente di gestire la causa in tutte le fasi e di valutare l’opportunità di conciliazione.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e soluzioni per la crisi
Quando l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale generano un carico tributario insostenibile, la legge offre diversi strumenti alternativi per ridurre l’importo e dilazionare i pagamenti. Di seguito illustreremo le principali opzioni disponibili nel 2026.
4.1. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 e legge di bilancio 2026)
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies delle cartelle, destinata ai debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono aderire i contribuenti che abbiano presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali relative ai debiti iscritti . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite apposito servizio telematico; nella domanda occorre indicare il numero delle rate e dichiarare l’eventuale pendenza di contenziosi . È possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta rata in poi i pagamenti avvengono a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre . Gli interessi applicati sono pari al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
L’adesione alla rottamazione comporta diversi benefici:
- Sospensione della prescrizione dei termini di riscossione;
- Sospensione delle azioni esecutive: l’Agente non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare o proseguire pignoramenti ;
- Azzeramento di sanzioni e interessi di mora: si paga solo l’imposta e gli interessi legali;
- Possibilità di estinguere il debito in modo rateale fino a nove anni.
La definizione diventa inefficace se il contribuente salta una rata oltre i cinque giorni di tolleranza o, in caso di pagamento unico, non versa entro la scadenza . In tal caso si perde il beneficio e le somme versate sono considerate a titolo di acconto.
4.2. Definizione agevolata “saldo e stralcio”
Oltre alla rottamazione quinquies, il legislatore periodicamente introduce misure di “saldo e stralcio” per soggetti con difficoltà economiche. Al momento in cui scriviamo (gennaio 2026) non è attiva una nuova edizione del saldo e stralcio, ma può essere reintrodotta con prossime leggi di bilancio. Prevede il pagamento di una percentuale ridotta del debito, variabile in base all’indicatore ISEE e alla tipologia di debito. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti legislativi o rivolgersi allo studio dell’avv. Monardo per verificare la presenza di eventuali sanatorie.
4.3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore (Codice della crisi)
Quando il debito tributario si inserisce in una situazione di sovraindebitamento più ampia (mutui, prestiti personali, debiti con fornitori), l’istruttore di yoga può accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per i soggetti non fallibili:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Introdotta in sostituzione del precedente piano del consumatore, consente a chi agisce “per scopi estranei all’attività imprenditoriale” di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. Il consumatore non deve aver ottenuto l’esdebitazione negli ultimi cinque anni e non deve aver commesso atti di frode o colpa grave . È possibile includere i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio e conservare l’abitazione principale se i pagamenti del mutuo sono regolari . I creditori privilegiati sono soddisfatti nei limiti del valore dei beni ed è possibile ottenere una moratoria; la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di una moratoria pluriennale se i creditori lo accettano . La domanda va presentata al tribunale del luogo in cui il consumatore ha il centro degli interessi principali, attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . L’assistenza del legale non è obbligatoria ma fortemente consigliata .
- Concordato minore – È la procedura destinata agli imprenditori commerciali sotto le soglie dell’art. 1 L.F. e ai professionisti che esercitano attività di impresa. Consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e continuità dell’attività. Richiede la nomina di un attestatore e l’approvazione del tribunale; può essere utile per ASD dotate di partita IVA che organizzano corsi di yoga in forma semi-imprenditoriale.
- Liquidazione controllata – Se la situazione è compromessa e non è possibile proporre un piano di rientro, il debitore può chiedere la liquidazione controllata del proprio patrimonio. La procedura dura tre anni (prorogabili a cinque in casi particolari) e consente di liberarsi dai debiti residui.
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e OCC fiduciario, può assistere nella presentazione delle domande e nella trattativa con i creditori, evitando che l’Agenzia delle Entrate proceda con azioni esecutive.
4.4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Per le ASD che hanno natura imprenditoriale (ad esempio le SSD a responsabilità limitata) è disponibile la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata dal D.Lgs. 14/2019. La procedura consente all’imprenditore in difficoltà di rivolgersi alla Camera di commercio per nominare un esperto indipendente che lo assista nella ricerca di un accordo con i creditori . L’istanza si presenta tramite una piattaforma nazionale e deve essere accompagnata da documenti contabili (bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori) . Una volta avviata la procedura, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive: sospensione di pignoramenti, impossibilità per i creditori di avviare nuove azioni, sospensione della causa di scioglimento della società . Queste misure durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240, e devono essere confermate dal tribunale in un’apposita udienza .
La composizione negoziata è uno strumento flessibile per evitare il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e preservare l’attività sportiva. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può valutare l’attivazione di questa procedura per le SSD che gestiscono centri yoga.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Quando si riceve un avviso di accertamento o si è oggetto di verifica, commettere errori può compromettere la difesa. Ecco gli sbagli più frequenti:
- Ignorare le notifiche – Non aprire o non ritirare gli atti dell’Agenzia non evita la notifica: trascorsi dieci giorni l’atto si considera notificato. È quindi inutile evitare la raccomandata o la PEC: meglio leggere subito l’avviso e rivolgersi a un professionista.
- Rilasciare dichiarazioni affrettate – Durante la verifica gli ispettori chiedono spiegazioni. Evitare dichiarazioni fuorvianti o ammissioni non necessarie: è meglio rispondere per iscritto con l’assistenza del proprio avvocato.
- Non documentare le entrate – Incassare le quote dei corsi in contanti senza rilasciare ricevute facilita la presunzione di maggior reddito. È opportuno utilizzare strumenti tracciabili, tenere un registro delle presenze e rilasciare sempre ricevute o quietanze per i contributi associativi.
- Confondere attività sportive e attività culturali – Molti centri olistici propongono yoga, meditazione, pilates, corsi di mindfulness. Solo la ginnastica yoga svolta da ASD riconosciute rientra tra le attività sportive. Le altre attività sono da qualificare come culturali o didattiche e seguono il regime fiscale ordinario (con IVA al 22% e tassazione dei compensi). È sbagliato includere ogni tipo di corso nella soglia di esenzione.
- Superare la soglia senza ritenuta – Se l’istruttore percepisce oltre € 15.000 l’associazione deve applicare la ritenuta del 20% sulla parte eccedente . Non applicarla comporta l’accertamento e la sanzione per omesso versamento. Tenere aggiornato il conteggio dei compensi e chiedere al professionista se si avvicina al limite.
- Omettere l’autocertificazione – L’obbligo di autocertificazione attestante il totale dei compensi percepiti è stato introdotto dal comma 6-bis dell’art. 36 e ha funzione di controllo . Non presentarla espone l’istruttore a presunzioni di evasione.
- Non considerare l’IRAP – Le ASD sono esentate dall’IRAP se non hanno organizzazione autonoma. Tuttavia, se corrispondono compensi oltre € 85.000, l’intero importo diventa base imponibile . Occorre monitorare la soglia e verificare se vi è autonoma organizzazione (dipendenti, locali). Gli istruttori individuali sono comunque esclusi dalla soggettività IRAP.
- Ritenere il contraddittorio superfluo – Molti ignorano che il contraddittorio preventivo è uno strumento di difesa. Utilizzarlo consente di esporre le proprie ragioni e, in alcuni casi, di evitare l’emissione dell’avviso. Non presentare osservazioni comporta la perdita di un’occasione per chiarire aspetti come la qualificazione sportiva o la provenienza dei versamenti.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche che riassumono le principali norme, termini e soglie applicabili agli istruttori di yoga. Le tabelle non sostituiscono l’approfondimento svolto nei paragrafi precedenti ma consentono un rapido riferimento.
6.1. Norme di riferimento e termini
| Norma | Contenuto essenziale | Applicazione pratica |
|---|---|---|
| Art. 36 D.Lgs. 36/2021 | Compensi per lavoro sportivo dilettantistico non concorrono al reddito imponibile fino a € 15.000; sopra tale soglia si applica la ritenuta del 20% . Compensi fino a € 85.000 esenti da IRAP . Necessaria autocertificazione . | ASD/SSD devono monitorare il cumulo dei compensi corrisposti agli istruttori. Oltre € 15.000 occorre applicare la ritenuta e dichiarare l’importo eccedente. |
| Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) | Regola l’accesso e la verifica: durata massima 30 giorni (15 per contabilità semplificata), prorogabili . Obbligo di motivare l’accesso e di redigere il PVC; 60 giorni per osservazioni . | Permette di contestare verifiche svolte oltre i termini o senza adeguata motivazione; l’atto non è nullo ma può dar luogo a responsabilità amministrativa. |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Introduce il contraddittorio preventivo: prima di emettere un atto impositivo l’ufficio deve inviare una bozza e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni . Limitato agli atti con pretesa impositiva . | Se il contraddittorio non è stato instaurato, l’atto è annullabile su ricorso. |
| Art. 32 D.P.R. 600/1973 | Consente all’ufficio di utilizzare dati bancari e di presumere come reddito i versamenti non giustificati superiori a € 1.000 giornalieri o € 5.000 mensili . | Il contribuente deve fornire prova della provenienza delle somme; se non lo fa, gli importi sono considerati redditi. |
| Ord. Cass. 26811/2024 | I proventi di manifestazioni di raccolta fondi organizzate da ASD non sono imponibili né soggetti a IVA se si tratta di eventi non commerciali, limitati a due all’anno . | Workshop o ritiri di yoga occasionali possono essere esenti se rispettano i requisiti. |
6.2. Scadenze principali per il 2026
| Evento | Data/Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Presentazione domanda rottamazione‑quinquies | 30 aprile 2026 | Occorre inviare domanda via servizio telematico, indicando rate e contenziosi. |
| Pagamento in unica soluzione (rottamazione) | 31 luglio 2026 | Versamento integrale delle somme dovute (imposta + interessi legali). |
| Prima rata (rateizzazione rottamazione) | 31 luglio 2026 | Seguita da rate il 30/09/2026 e 30/11/2026. |
| Scadenza per presentare ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Termine perentorio; proroga di ulteriori 30 giorni se si presenta reclamo-mediazione. |
| Termine per presentare osservazioni al PVC | 60 giorni dal rilascio del verbale | Prima di emettere l’avviso, l’ufficio deve attendere la scadenza. |
| Limite annuo compensi sportivi | € 15.000 (soglia esenzione) | Compensi fino a tale soglia non sono imponibili . |
| Limite annuo esenzione IRAP | € 85.000 | Oltre tale soglia, l’intero importo è soggetto a IRAP. |
7. Domande e risposte (FAQ)
Di seguito rispondiamo alle domande più frequenti poste dagli istruttori di yoga e dalle ASD in materia di accertamenti fiscali. Le risposte hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.
- Lo yoga è considerato attività sportiva ai fini fiscali?
Dipende. Dal 2017 il CONI riconosce la ginnastica yoga come attività propedeutica, non una disciplina autonoma. Per godere delle agevolazioni fiscali occorre che l’ASD sia affiliata a una federazione che ha inserito lo yoga tra le proprie discipline e che l’istruttore abbia una qualifica riconosciuta . In assenza di tali requisiti, il corso di yoga è considerato attività culturale o olistica e segue il regime fiscale ordinario. - Quali compensi sono esenti da imposta per un istruttore di yoga?
Secondo l’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, i compensi per lavoro sportivo dilettantistico (compresi quelli erogati dalle ASD per corsi di ginnastica yoga) non concorrono al reddito imponibile fino a € 15.000 annui . La parte eccedente è tassata ed è soggetta a ritenuta del 20%. - È necessario emettere fattura o ricevuta per i compensi sportivi?
Le ASD non sono soggette a emissione di fatture se i compensi rientrano nel lavoro sportivo dilettantistico; devono però tenere un registro dei compensi e trattenere la ritenuta quando la soglia viene superata. È comunque buona prassi rilasciare una ricevuta o quietanza al collaboratore e richiedere l’autocertificazione dei compensi . - Se si superano i € 15.000 nel corso dell’anno, come si calcola l’imposta?
L’imposta si applica solo sulla parte eccedente. Ad esempio, se l’istruttore percepisce € 17.000 nel 2025, i primi € 15.000 non concorrono al reddito; i restanti € 2.000 sono tassati secondo le aliquote previste e soggetti a ritenuta. L’associazione dovrà versare la ritenuta del 20% su € 2.000 e certificare il reddito. - La soglia di € 15.000 comprende i rimborsi spese e i premi per risultati sportivi?
No. I rimborsi spese documentati (trasferte, vitto, alloggio) non concorrono alla soglia, ma devono essere adeguatamente giustificati. I premi sportivi sono disciplinati dal comma 6‑quater dell’art. 36: sono soggetti a ritenuta separata e non si cumulano con gli altri compensi . - Come posso dimostrare che le somme versate sul mio conto non sono reddito?
Fornendo documenti che attestino la provenienza: contratti di prestito, restituzioni di depositi, bonifici da conti cointestati, rimborsi spese. È importante conservare la documentazione e allegarla alle osservazioni al PVC o al ricorso. - Cosa succede se non presento l’autocertificazione dei compensi?
L’autocertificazione è prevista dal comma 6-bis dell’art. 36: al momento del pagamento il collaboratore deve dichiarare l’ammontare totale dei compensi percepiti . La sua omissione può comportare la perdita dell’esenzione e l’applicazione della ritenuta fin dal primo euro. Inoltre, in sede di controllo, l’ufficio potrà presumere che la soglia sia stata superata. - Le lezioni di meditazione o pilates rientrano nel lavoro sportivo?
No. Solo la ginnastica yoga riconosciuta dalle federazioni è considerata disciplina sportiva. Le altre pratiche (meditazione, pilates, tai chi) sono escluse e devono essere trattate come attività culturali. Pertanto i compensi percepiti per queste attività sono redditi da lavoro autonomo o da impresa e devono essere fatturati. - Posso rilasciare tessere associative per raccogliere contributi e usufruire dell’esenzione?
Sì, le ASD possono emettere tessere e far pagare quote associative. Tuttavia le quote devono essere uguali per tutti i soci e non legate a un pacchetto di lezioni. Se la quota include un corso determinato e non è connessa al mero status di socio, l’attività può essere qualificata come commerciale e perdere l’esenzione. - Quali sono i tempi per presentare ricorso contro un avviso di accertamento?
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica (90 per i residenti all’estero). Il termine può essere sospeso per 90 giorni se si propone reclamo-mediazione quando il valore dell’atto è inferiore a € 50.000. È consigliabile agire con largo anticipo per raccogliere documenti e predisporre la difesa. - Come posso sospendere un pignoramento in corso?
È possibile presentare domanda di sospensione al giudice tributario in sede di ricorso, allegando la copia dell’atto e dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo della causa) e il periculum in mora. Inoltre, l’adesione alla rottamazione quinquies sospende automaticamente le procedure esecutive . - Le sanzioni per omessa ritenuta sono ridotte se pago subito?
La normativa prevede istituti come il ravvedimento operoso che consentono di ridurre le sanzioni se si regolarizza spontaneamente l’omesso versamento prima dell’avvio di controlli. L’entità della riduzione dipende dal tempo trascorso dalla scadenza (1/10/90% a seconda dei casi). Rivolgiti a un professionista per calcolare l’importo. - Posso aderire alla rottamazione se ho un ricorso pendente?
Sì. È sufficiente indicare nella domanda di rottamazione l’esistenza del contenzioso e rinunciare al ricorso; la definizione agevolata estinguerà la controversia. Occorre tuttavia valutare se le somme richieste con la rottamazione siano inferiori o superiori alle probabilità di successo del ricorso. Lo studio dell’avv. Monardo può aiutare a compiere questa scelta. - Le associazioni culturali possono trasformarsi in ASD per ottenere le agevolazioni?
È possibile trasformare l’associazione culturale in ASD, ma occorre adeguare lo statuto agli standard indicati dal CONI e dal D.Lgs. 36/2021 (scopo sportivo, divieto di lucro, organi sociali, tesseramento), iscriversi al Registro e affiliarsi a una federazione. Solo dopo tale trasformazione i compensi erogati agli istruttori saranno considerati lavoro sportivo dilettantistico. - Cosa si rischia se l’ASD non rispetta i requisiti formali?
L’assenza di statuto conforme, la mancanza di approvazione da parte dell’assemblea, l’omesso tesseramento o l’assenza di contabilità separata possono portare l’agenzia a riqualificare l’ente come impresa commerciale. Ciò comporta la perdita delle agevolazioni, la tassazione di tutti i proventi, la contestazione dell’IVA, sanzioni e interessi. Per evitare questi rischi è consigliabile far revisionare lo statuto e le procedure contabili da un professionista. - È vero che le ispezioni non possono superare 30 giorni e che se il termine è violato l’accertamento è nullo?
La legge prevede un limite di 30 giorni di permanenza degli ispettori, estendibile per altri 30 per casi complessi . Tuttavia la Cassazione ha precisato che la violazione di tale termine non rende nullo l’atto . Ciò non toglie che il contribuente possa chiedere il risarcimento per l’eccessiva durata o fare valere la violazione in sede difensiva. - Cosa succede se la mia ASD è stata cancellata ma ricevo ugualmente un avviso?
L’avviso notificato ad un ente estinto è nullo per difetto di legittimazione passiva. La Cassazione lo ha sancito con l’ordinanza n. 23939/2025 . In tal caso è necessario eccepire il vizio di notifica e chiedere l’annullamento dell’atto. - Posso dedurre le spese per l’affitto della sala e l’acquisto di attrezzature?
Sì. Se l’attività è commerciale (cioè il corso non rientra nella ginnastica yoga), le spese per affitto, attrezzature e corsi di formazione sono deducibili come costi di esercizio. Se invece l’attività rientra nell’ambito sportivo dilettantistico, tali spese sono sostenute dall’ASD e non concorrono al reddito dell’istruttore. - Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore per un istruttore di yoga?
L’istruttore che non svolge attività imprenditoriale e che si trova in una situazione di sovraindebitamento può presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al tribunale competente. Deve dimostrare di essere un consumatore, di non aver ottenuto l’esdebitazione negli ultimi cinque anni e di non aver agito con dolo o colpa grave . La domanda viene presentata tramite un OCC, che assiste nella predisposizione del piano . - Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
La rottamazione consente di pagare l’intero debito (imposta + interessi legali) senza sanzioni e interessi di mora, in un’unica soluzione o in rate fino a nove anni . Il saldo e stralcio (quando attivo) permette di pagare solo una percentuale del debito sulla base dell’ISEE. Al momento in cui scriviamo il saldo e stralcio non è attivo, ma potrebbe essere introdotto con norme future.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
Per rendere più concreti i concetti espressi finora, proponiamo alcune simulazioni numeriche che mostrano come applicare le norme in casi reali.
8.1. Caso 1 – Istruttore con compensi sotto la soglia
Scenario: Sara, istruttrice di yoga certificata dalla Federazione Ginnastica, collabora con un’ASD di Livorno che organizza corsi di ginnastica yoga. Nel 2025 percepisce € 12.000 come compensi e riceve inoltre € 1.000 a titolo di rimborso spese (viaggi, trasferte). Ha rilasciato l’autocertificazione alla fine dell’anno.
Analisi:
- I € 12.000 di compensi rientrano nella soglia di € 15.000 prevista dall’art. 36, comma 6: non concorrono al reddito e non devono essere dichiarati. L’ASD non applica ritenute;
- I rimborsi spese documentati non concorrono alla soglia e non costituiscono reddito;
- Sara deve comunque conservare la documentazione e rilasciare l’autocertificazione ;
- L’ASD deve registrare i compensi in contabilità e conservare la copia dell’autocertificazione.
Risultato: Nessuna imposta dovuta, nessuna dichiarazione nel modello 730/2026.
8.2. Caso 2 – Istruttore con compensi superiori alla soglia
Scenario: Marco, istruttore di yoga autonomo in regime forfettario, presta la sua attività presso tre ASD. Nel 2025 riceve complessivamente € 18.500. Le ASD hanno applicato la disciplina del lavoro sportivo.
Analisi:
- I primi € 15.000 non concorrono al reddito ; i € 3.500 eccedenti sono soggetti a tassazione;
- Ciascuna ASD dovrà applicare la ritenuta del 20% sui compensi eccedenti, proporzionalmente alla quota corrisposta a Marco;
- Marco, in quanto lavoratore autonomo forfettario, dovrà includere solo € 3.500 tra i ricavi del regime forfettario, mentre l’intero importo di € 18.500 rileva ai fini del calcolo del limite di accesso al regime (85.000 euro) ;
- Marco dovrà indicare € 3.500 nel quadro LM del modello Redditi e versare l’imposta sostitutiva prevista dal forfettario (15% o 5% per start up).
Risultato: Importo imponibile € 3.500; ritenuta 20% applicata dalle ASD su tale somma; Marco paga imposta sostitutiva sul reddito imponibile.
8.3. Caso 3 – ASD con manifestazioni occasionali
Scenario: L’ASD “Anima e Corpo” organizza due workshop intensivi di yoga nel 2025 per raccogliere fondi destinati alla ristrutturazione della sede. Ogni evento dura un giorno e prevede una libera donazione dei partecipanti. Gli incassi totali sono € 5.000.
Analisi:
- L’ordinanza della Cassazione n. 26811/2024 prevede che i proventi di manifestazioni occasionali organizzate da ASD non sono imponibili e non sono soggetti a IVA se gli eventi sono non commerciali, limitati a due all’anno e con destinazione a fini istituzionali ;
- La ASD deve deliberare l’evento nell’assemblea, indicare la natura di raccolta fondi, nominare volontari che non percepiscono compensi e destinare le somme alle finalità sociali;
- I proventi non concorrono al reddito e non si sommano ai contributi associativi.
Risultato: Nessuna imposizione fiscale sui € 5.000; la ASD deve registrare l’evento nei libri sociali e mantenere la documentazione delle spese sostenute.
8.4. Caso 4 – Notifica ad ASD cancellata
Scenario: L’ASD “Armonia Yoga” è stata cancellata dal Registro CONI nel dicembre 2023. Nel marzo 2025 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento alla sede legale dell’associazione per presunte imposte non versate nel 2019.
Analisi:
- La Cassazione ha stabilito che l’accertamento notificato ad un soggetto estinto è nullo per difetto di legittimazione: la cancellazione dal registro determina l’estinzione dell’ente ;
- L’avviso avrebbe dovuto essere notificato agli ex rappresentanti o ai soci pro quota. La notifica a un soggetto non più esistente comporta la nullità.
Risultato: Presentando ricorso, gli ex rappresentanti possono far dichiarare nullo l’avviso per difetto di legittimazione. L’ufficio dovrà riemettere l’atto nei confronti dei soci, rispettando la loro responsabilità limitata.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale per gli istruttori di yoga è un tema complesso che richiede la conoscenza di norme tributarie, civilistiche e sportive. La riforma dello sport ha introdotto importanti novità: l’inquadramento della ginnastica yoga tra le attività sportive riconosciute, la soglia di esenzione di € 15.000 per i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti e la possibilità di esenzione IRAP fino a € 85.000 . Tuttavia, per beneficiare di tali agevolazioni è necessario rispettare rigorosi requisiti: affiliazione, tesseramento, qualifiche degli istruttori, autocertificazione dei compensi e corretta contabilità.
Le verifiche fiscali seguono un percorso definito: accesso, processo verbale di constatazione, contraddittorio preventivo e avviso di accertamento. Conoscere i diritti del contribuente – come i limiti temporali della verifica , il contraddittorio e le regole sulle presunzioni bancarie – consente di individuare vizi procedurali e di chiedere l’annullamento dell’atto. Le strategie difensive includono la dimostrazione della natura sportiva dell’attività, il calcolo corretto della soglia, la prova della provenienza dei versamenti e l’eccezione di vizi di notifica o legittimazione.
In presenza di debiti elevati, la normativa offre strumenti alternativi come la rottamazione‑quinquies, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la composizione negoziata della crisi, che consentono di ridurre o dilazionare il carico fiscale e di preservare la continuità dell’attività.
Agire da soli può essere rischioso: scadenze e adempimenti sono stringenti e un errore può costare caro. Per questo motivo è essenziale affidarsi a un professionista che conosca le particolarità della disciplina. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione esperienza, competenza e un approccio personalizzato per difendere i diritti degli istruttori di yoga e delle loro associazioni.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno analizzare la tua posizione, individuare le irregolarità dell’atto di accertamento, attivare le difese giudiziali e stragiudiziali più efficaci e, se necessario, proporre soluzioni di composizione della crisi. Affrontare l’accertamento con il supporto di professionisti può fare la differenza tra soccombere e ottenere l’annullamento o la riduzione del debito.
