Accertamento Fiscale A Negozi Di Souvenir: Come Difendersi Bene E Subito Con L’Avvocato

Introduzione

Il mondo degli accertamenti fiscali è complesso e intimidatorio, specie per gli imprenditori e i commercianti che gestiscono piccole attività come i negozi di souvenir nelle località turistiche. Queste realtà sono spesso esposte a controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che possono sfociare in accertamenti analitici, induttivi o persino penali, generando ansia e incertezza. L’accertamento fiscale non riguarda solo le grandi aziende: anche i negozi di souvenir, che operano con un alto volume di transazioni in contanti e margini spesso ridotti, sono considerati “a rischio” dalla fiscalità e possono subire verifiche sul rispetto degli obblighi di certificazione, sulla congruità dei ricavi rispetto agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e sulla corretta tenuta dei registratori telematici.

Perché l’argomento è attuale e urgente

La normativa fiscale italiana è in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono intervenute numerose riforme che hanno modificato le regole sulle ispezioni e sull’esercizio del contraddittorio, sull’obbligo di motivazione degli accessi, sull’utilizzo dei dati bancari e sulle sanzioni penali per le dichiarazioni infedeli. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per l’eccessiva ampiezza dei poteri di accesso e per l’assenza di una motivazione dettagliata negli atti autorizzativi. Il legislatore ha risposto con il decreto-legge n. 84/2025 e con il decreto legislativo n. 219/2023, che hanno introdotto l’obbligo di motivare l’accesso e hanno riscritto l’articolo 12 dello Statuto del contribuente, riconoscendo un contraddittorio preventivo in molti casi . Tali novità influenzano direttamente gli accertamenti a carico dei negozi di souvenir.

Altri provvedimenti, come il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025, hanno imposto l’obbligo di collegare i terminali POS ai registratori telematici entro gennaio 2026 , mentre le normative su Indici sintetici di affidabilità (ISA) sono state aggiornate con i codici di esclusione per il 2024 . Inoltre, gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies) sono stati prorogati e ampliati fino al 2026 , offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere vecchi debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi.

Di fronte a queste novità normative e giurisprudenziali, è essenziale che chi gestisce un negozio di souvenir comprenda quali sono i propri diritti e doveri in caso di accertamento fiscale e sappia attivarsi rapidamente per difendersi, evitando errori che potrebbero aggravare la situazione. In questo contesto la figura dell’avvocato tributarista diventa fondamentale: un professionista esperto può analizzare gli atti, individuare eventuali vizi procedurali, assistere nel contraddittorio preventivo e predisporre ricorsi efficaci.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale, offrendo consulenza e difesa nei confronti degli accertamenti fiscali e delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. L’avvocato Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto-legge n. 118/2021. Questa esperienza integrata consente al suo studio di offrire soluzioni non solo per contestare gli accertamenti, ma anche per affrontare situazioni di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti.

Come possiamo aiutarti concretamente:

  • Analisi dell’atto e del fascicolo: verifica della legittimità della notifica, della motivazione, del rispetto dei termini di legge e dei diritti del contribuente.
  • Contraddittorio preventivo: assistenza nella predisposizione di osservazioni e documenti da presentare entro i termini previsti dall’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente .
  • Ricorsi e sospensioni: redazione di ricorsi alla Commissione tributaria o al giudice ordinario, richiesta di sospensione delle pretese tramite istanza al giudice o tramite mediazione.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e con la società di riscossione per ottenere dilazioni, definizioni agevolate, rottamazioni o piani del consumatore ai sensi della legge 3/2012.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: valutazione di eventuali profili penali (d.lgs. 74/2000) , assistenza nella procedura per la crisi d’impresa o nel concordato preventivo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative di riferimento

Per comprendere come si svolge un accertamento fiscale nei confronti di un negozio di souvenir è necessario richiamare alcuni testi normativi fondamentali:

1. DPR n. 633/1972 – Disciplina dell’IVA. L’articolo 52 regola accessi, ispezioni e verifiche: le funzioni di controllo possono essere effettuate nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, ma se i locali sono anche abitazione è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . Gli operatori devono esibire un atto di autorizzazione motivato; il verbale di accesso deve essere consegnato al contribuente, il quale ha diritto a inserire osservazioni e riceverne copia .

2. DPR n. 600/1973 – Accertamento delle imposte sui redditi. Gli articoli più rilevanti sono:

  • Art. 32: disciplina i poteri degli uffici nel richiedere informazioni e documenti e consente di utilizzare i dati relativi a conti correnti e transazioni bancarie per presumere maggiori redditi se il contribuente non dimostra la provenienza delle somme. In particolare, i prelevamenti o versamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili sono considerati ricavi salvo prova contraria .
  • Art. 39: prevede i criteri per l’accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo puro. Quando gli uffici riscontrano irregolarità, la dichiarazione può essere rettificata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ; nei casi di omessa dichiarazione o contabilità inattendibile è ammessa la ricostruzione presuntiva senza particolari limiti .
  • Art. 33: regola l’accesso presso terzi e il potere di ottenere informazioni da banche e altri intermediari .

3. Statuto del contribuente (L. 212/2000). L’articolo 12, come modificato dal D.L. 84/2025 e dal D.Lgs. 219/2023, garantisce importanti diritti del contribuente durante le ispezioni: l’accesso deve essere motivato e autorizzato; la verifica deve durare un massimo di 30 giorni prorogabili; il contribuente può farsi assistere da un professionista e chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio o il proprio professionista . Il verbale di constatazione deve contenere le osservazioni del contribuente e, dopo la riforma del 2023, non prevede più il termine di 60 giorni tra la consegna del verbale e l’emissione dell’accertamento ; tuttavia, l’articolo 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 impone un contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni per gli atti autonomamente impugnabili, con proroga dei termini di decadenza .

4. D.Lgs. n. 74/2000 – Reati tributari. Gli articoli 4 e 5 puniscono rispettivamente la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione. L’articolo 4 sanziona chi, con falsità o omissioni, evada imposte per oltre 100.000 euro e un ammontare pari almeno al 10 % del reddito o superiore a 2 milioni ; l’articolo 5 punisce chi omette la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA con un’imposta evasa superiore a 50.000 euro . Questi reati si profilano quando, a seguito di controlli, emergano redditi non dichiarati.

5. L. n. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 – Crisi da sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa. Queste norme consentono, attraverso strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione controllata, di ottenere la ristrutturazione o l’esdebitazione anche nei confronti dell’Erario. L’articolo 12 della legge 3/2012 descrive la procedura di omologazione dell’accordo, prevedendo un termine per le opposizioni dei creditori e la verifica della convenienza rispetto alla liquidazione .

6. Leggi di bilancio e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento n. 424470/2025 ha stabilito l’obbligo per gli esercenti di collegare il POS al registratore telematico a partire dal 1° gennaio 2026 , mentre le leggi di bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto o prorogato misure di rottamazione e definizione agevolata che consentono di estinguere cartelle esattoriali e debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) pagando solo la sorte capitale e le spese di notifica .

7. Norme sulla limitazione dell’uso del contante. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è fissato a 5.000 euro . Un regolamento europeo del 2024 prevede un limite massimo di 10.000 euro, ma consente agli Stati di mantenere soglie inferiori . Tale limite è rilevante per le attività di souvenir che gestiscono molte transazioni in contanti.

1.2 Giurisprudenza di riferimento

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è fondamentale per interpretare le norme fiscali e definire l’ambito di applicazione delle presunzioni e delle tutele. Ecco alcuni orientamenti utili per chi gestisce un negozio di souvenir:

  1. Presunzione da movimentazioni bancarie. La sentenza Cass. n. 25809/2024 ha ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, l’amministrazione può utilizzare il metodo induttivo puro: le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie assumono valore probatorio e spettano al contribuente le prove contrarie . Le stesse conclusioni sono state confermate dalla sentenza Cass. n. 7552/2025, che ha chiarito che la presunzione ex art. 32 DPR 600/1973 vale per tutti i contribuenti, non solo per imprese o professionisti .
  2. Contraddittorio endoprocedimentale. La Cassazione (ordinanza n. 24783/2025) ha riconosciuto che l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale può determinare la nullità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra quali eccezioni avrebbe potuto presentare nel corso del contraddittorio . Questo principio si ricollega alle nuove previsioni dello Statuto del contribuente, che obbligano l’amministrazione a instaurare il contraddittorio prima di emettere l’atto .
  3. Accertamento induttivo e ricarichi. La sentenza Cass. n. 25809/2024 ha precisato che, in caso di contabilità inattendibile, l’ufficio può applicare un margine di ricarico presuntivo, ma tale ricarico non può essere arbitrario; deve basarsi su dati oggettivi e proporzionati, e il contribuente può dimostrarne l’inadeguatezza .
  4. Accesso e motivazione. A seguito della condanna della CEDU (caso Agrisud c. Italia), la Cassazione e il legislatore hanno sottolineato l’obbligo di specifica motivazione degli atti autorizzativi degli accessi: l’autorizzazione deve indicare le circostanze concrete che giustificano l’accesso, pena la nullità. Il D.L. 84/2025 ha modificato l’art. 12 dello Statuto del contribuente introducendo l’obbligo di motivare sia l’autorizzazione, sia il verbale di accesso .
  5. ISA e studi di settore. La giurisprudenza ha ritenuto che le risultanze dei vecchi studi di settore (oggi ISA) costituiscano solo indizi per l’accertamento: l’amministrazione non può fondare l’accertamento esclusivamente sull’incongruità dei ricavi rispetto agli ISA, ma deve supportare l’atto con ulteriori elementi. Molte sentenze annullano accertamenti basati unicamente sulle incongruenze degli indicatori, richiedendo una motivazione rafforzata.
  6. Diritto al termine di 60 giorni. Prima dell’abrogazione dell’art. 12 comma 7, la Cassazione aveva più volte affermato che l’atto emesso senza attendere il termine di 60 giorni dalla consegna del verbale era nullo. Con la riforma del 2023 il legislatore ha eliminato questo termine, sostituendolo con il contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis). Tuttavia, per gli atti notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, resta applicabile la tutela precedente.
  7. Reati tributari. La giurisprudenza penale ha precisato che la soglia di 50.000 euro per l’omessa dichiarazione e di 100.000 euro per la dichiarazione infedele va riferita alla singola imposta evasa (IRPEF, IRES, IVA). L’attenuante dell’adempimento spontaneo (pagamento integrale prima del dibattimento) può ridurre la pena.

1.3 Negozi di souvenir e specificità del settore

I negozi di souvenir operano in un contesto peculiare: vendono prodotti di piccola entità (magneti, tazze, gadget) a un pubblico spesso turistico, con grande movimento di contante e margini variabili. Di frequente l’attività è stagionale e presenta fatturati irregolari, con punte nei periodi di alta stagione e cali in inverno. Queste caratteristiche generano alcune criticità che attirano l’attenzione dell’amministrazione fiscale:

  • Elevato uso del contante: il limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti impone agli esercenti di registrare correttamente ogni operazione e di accettare pagamenti elettronici al di sopra di tale soglia .
  • Obbligo di registratore telematico e invio dei corrispettivi: dal 2019 i commercianti devono trasmettere in forma telematica i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 ciascun POS dovrà essere collegato al registratore telematico .
  • ISA (indici sintetici di affidabilità): gli ISA sostituiscono gli studi di settore e rappresentano un indicatore di affidabilità fiscale. I negozi di souvenir devono compilare il modello ISA, salvo ricorrere a uno dei codici di esclusione previsti (inizio attività, cessazione, eventi eccezionali, ecc.) .
  • Margini e ricarichi: l’amministrazione confronta i margini di ricarico dei negozi di souvenir con i valori medi del settore. Se il margine risulta troppo basso, presume vendite non registrate. La giurisprudenza richiede che i ricarichi presuntivi siano fondati su elementi concreti e comparabili .
  • Stagionalità e flussi turistici: i flussi di turisti possono variare drasticamente a seconda di eventi locali, condizioni climatiche, crisi sanitarie. Questi fattori devono essere documentati e considerati nell’accertamento.
  • Verifiche congiunte: spesso i controlli vengono effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate con verifiche “porta a porta” e incroci di dati (corrispettivi telematici, POS, conti bancari, ISA). La normativa prevede che l’accesso sia motivato e che il contribuente possa ottenere copia del verbale .

Conoscere questo contesto consente al commerciante di prepararsi e di anticipare le contestazioni dell’amministrazione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un negozio di souvenir riceve un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità, è essenziale seguire un percorso ordinato. Vediamo le fasi principali e i relativi termini.

2.1 Notifica dell’avviso e verifica preliminare

  1. Verificare la regolarità della notifica: l’atto deve essere notificato tramite posta raccomandata, messo notificatore o PEC. È indispensabile controllare i dati (codice fiscale, sede, periodo d’imposta) e la competenza dell’ufficio. Vizi di notifica possono comportare la nullità dell’atto.
  2. Esaminare la motivazione: l’avviso deve illustrare i fatti e gli elementi su cui si basa l’accertamento, indicare la normativa applicata e riportare le ragioni che hanno indotto l’ufficio a rettificare il reddito. In caso di accesso, la motivazione deve essere contenuta anche nell’autorizzazione e nel verbale .
  3. Controllare i termini di decadenza: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo anno per omessa dichiarazione). Alcuni termini possono essere prorogati per contraddittorio preventivo .
  4. Identificare la tipologia di accertamento: può trattarsi di accertamento analitico, analitico‑induttivo, induttivo puro, accertamento sintetico (redditometro), oppure di un avviso di rettifica IVA. Ogni tipologia comporta difese differenti.

2.2 Richiesta di contraddittorio e presentazione di memorie

Dal 2024, per gli atti impositivi autonomamente impugnabili (ad esempio avvisi di accertamento e di liquidazione), l’ufficio è tenuto a notificare uno schema di atto e a concedere almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni e documenti . Il commerciante deve:

  1. Presentare una memoria difensiva entro il termine, allegando documenti e argomentazioni che confutino le presunzioni dell’ufficio (ad esempio spiegazioni sulla stagionalità, prova di incassi non registrati per omissioni contabili non collegate a vendite ma a prelevamenti bancari, errori nei margini di ricarico, ecc.).
  2. Richiedere un confronto orale con i funzionari, in modo da spiegare la posizione e tentare di chiudere la questione mediante accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) o definizione agevolata.
  3. Valutare la mediazione. Se la pretesa non supera 50.000 euro (salvo variazioni normative), è possibile proporre mediazione obbligatoria prima del ricorso.

2.3 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione consente di chiudere il procedimento con un accordo e di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a un terzo. Le fasi sono:

  1. Proposizione dell’istanza: il contribuente presenta un’istanza all’ufficio entro il termine per proporre ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica). Questo sospende i termini di impugnazione.
  2. Invito dell’ufficio: l’Agenzia può inviare un invito al contraddittorio, indicando i punti di contestazione. In alternativa l’istanza del contribuente può avviare la procedura.
  3. Definizione dell’accordo: tramite incontri e scambi di documenti si concorda la base imponibile e le sanzioni ridotte. Il pagamento può essere rateizzato, con interessi legali.
  4. Effetti: l’accordo impedisce ulteriori accertamenti per lo stesso periodo e preclude il ricorso. In caso di mancato pagamento si decadono i benefici.

2.4 Ricorso in Commissione tributaria

Se il contraddittorio o l’adesione non portano a un accordo, il negoziante può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già Commissione tributaria provinciale). I passaggi sono:

  1. Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo (termine sospeso nei periodi feriali), tramite PEC o telematicamente (pagoPA). Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi, le prove e la richiesta di spese.
  2. Costituzione in giudizio dell’ufficio: l’Agenzia ha 60 giorni per depositare la risposta. Segue la fissazione dell’udienza.
  3. Udienza e sentenza: nella maggioranza dei casi la decisione avviene in camera di consiglio, ma il contribuente può chiedere l’udienza pubblica. La sentenza può accogliere, rigettare o annullare parzialmente l’avviso.
  4. Appello e Cassazione: la parte soccombente può proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivo ricorso per cassazione per violazione di legge.

2.5 Sospensione della riscossione e tutela cautelare

Durante il contenzioso, l’esecuzione della pretesa può essere sospesa:

  1. Sospensione da parte dell’ufficio: l’Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione in presenza di fondati motivi (ad esempio dubbi sulla legittimità dell’atto), previa istanza del contribuente.
  2. Sospensione giudiziale: il contribuente può chiedere alla Commissione la sospensione dell’atto laddove l’esecuzione possa arrecarli un danno grave e irreparabile o quando il ricorso presenta fumus boni iuris. La Commissione decide con ordinanza motivata.

2.6 Eventuali profili penali

Qualora l’accertamento evidenzi una evasione di particolare rilevanza (soglie di cui agli articoli 4 e 5 d.lgs. 74/2000), la Procura della Repubblica può aprire un procedimento penale. In tali casi è essenziale la collaborazione di un avvocato penalista che possa:

  1. Valutare la rilevanza penale: distinguere tra infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e altri reati (fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
  2. Richiedere il patteggiamento o la messa alla prova: la normativa consente, in presenza di integrale pagamento del dovuto, l’applicazione di pene sostitutive o la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  3. Coordinare la difesa penale con quella tributaria: le due procedure sono autonome ma interconnesse; una dichiarazione resa in sede tributaria può avere effetti nel processo penale e viceversa.

3. Difese e strategie legali

Ogni accertamento fiscale è un caso a sé, ma esistono strategie ricorrenti che consentono al contribuente di difendersi efficacemente. Di seguito presentiamo le più importanti, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

3.1 Contestare la motivazione dell’accesso e dell’avviso

L’obbligo di motivare l’accesso e l’avviso di accertamento è un principio cardine introdotto dalla CEDU e recepito nel diritto interno. Affinché l’accesso sia valido, l’autorizzazione deve indicare circostanze concrete (sospetti di evasione, anomalie riscontrate, dati incongruenti). Una motivazione generica («necessità di controlli») non è sufficiente e può portare all’annullamento dell’atto .

Azioni difensive:

  • Richiedere copia dell’autorizzazione e del verbale: se la motivazione è assente o generica, il contribuente può eccepire la nullità dell’accesso e di tutti gli atti conseguenti.
  • Evidenziare violazioni dello Statuto del contribuente: la mancanza della motivazione o del contraddittorio preventivo viola l’art. 12 e 6‑bis dello Statuto .
  • Contestare l’ingresso nei locali adibiti ad abitazione senza autorizzazione del procuratore della Repubblica .

3.2 Contestare i presupposti dell’accertamento induttivo

Spesso gli accertamenti sui negozi di souvenir si fondano su ricostruzioni induttive dei ricavi (ad esempio, applicazione di un margine di ricarico medio al costo del venduto) o su scostamenti dagli ISA. È fondamentale contestare i presupposti e le metodologie:

  • Dimostrare l’attendibilità della contabilità: sebbene l’ufficio possa rettificare i ricavi in presenza di irregolarità, quando la contabilità è tenuta correttamente l’accertamento deve basarsi su prove specifiche. La mancanza di studi di settore o ISA favorevoli non basta a giustificare l’accertamento.
  • Contestare i margini di ricarico presuntivi: se l’ufficio applica ricarichi medi del settore, occorre dimostrare che il proprio negozio ha particolarità (prodotti a basso prezzo, sconti frequenti, concorrenza elevata) che giustificano margini inferiori. La Cassazione ha ritenuto illegittimo un ricarico arbitrario .
  • Documentare la stagionalità e gli eventi eccezionali: cali di fatturato dovuti a pandemie, eventi climatici, chiusure forzate devono essere provati con documenti (ordinanze, statistiche turistiche, fatture). Molto spesso l’ufficio trascura questi fattori.
  • Prova contraria sulle movimentazioni bancarie: la presunzione di ricavi per prelevamenti o versamenti in banca superiore a certe soglie può essere superata dimostrando l’origine non reddituale (prestito familiare, rientro di capitale, anticipo su vendite future). La Cassazione ha chiarito che la presunzione è relativa .

3.3 Verifica della corretta gestione dei corrispettivi telematici e POS

Gli errori nell’invio dei corrispettivi e nel collegamento con i POS sono una delle principali cause di anomalie segnalate dai sistemi di controllo automatico dell’Agenzia. Le irregolarità possono derivare da errori tecnici o dalla mancata registrazione di scontrini. In vista dell’obbligo di collegamento POS‑registratore telematico , è opportuno:

  • Verificare periodicamente gli invii: scaricare le ricevute di trasmissione dal portale Fatture e corrispettivi e correggere eventuali errori entro 5 giorni.
  • Aggiornare il software del registratore telematico: assicurarsi che supporti l’invio dei dati POS e che l’identificativo del terminale sia registrato.
  • Conservare copia dei corrispettivi: in caso di malfunzionamento, emettere ricevute manuali e trasmettere i dati appena possibile. Le circolari dell’Agenzia prevedono la possibilità di registrazione differita in caso di guasti.
  • Documentare rotture o sostituzioni: conservare le certificazioni del tecnico abilitato che attestano il guasto o la sostituzione del registratore.

3.4 Contraddittorio e provvedimento motivato

Il contraddittorio è il momento in cui il contribuente può far valere le proprie ragioni e proporre una diversa ricostruzione. È importante non limitarsi a contestare genericamente l’atto, ma fornire documenti e argomenti specifici:

  • Spiegare le incongruenze: presentare dettagli su stock iniziale e finale, differenze inventariali, ribassi e promozioni, merci invendute.
  • Proporre un diverso margine di ricarico: fornire schede costo, listini fornitori, confronti con negozi simili, e spiegare perché il ricarico medio del settore non si applica.
  • Dimostrare la provenienza dei prelevamenti bancari: esibire contratti di prestito, documenti di donazione, movimenti interni di cassa.
  • Utilizzare consulenze tecniche: incaricare un commercialista di redigere una relazione sul ciclo economico dell’attività.

3.5 Strategie nei reati tributari

Quando l’accertamento sfocia in un procedimento penale, la strategia difensiva include:

  • Adempimento integrale e tempestivo: la legge consente l’estinzione del reato mediante pagamento integrale dell’imposta, sanzioni e interessi prima della sentenza (causa di non punibilità) e attenuante per ravvedimento operoso.
  • Patteggiamento: si può concordare la pena con il pubblico ministero, riducendo i tempi e le sanzioni accessorie.
  • Dimostrare l’assenza di dolo: dimostrare che l’errore deriva da errata interpretazione normativa, da consulente poco diligente o da forza maggiore.
  • Coordinare il difensore penale e quello tributario: spesso una strategia congiunta consente di chiudere la vertenza fiscale, ridurre la pretesa tributaria e ottenere benefici penali.

3.6 Profili internazionali e normative UE

Molti negozi di souvenir operano anche online, vendendo a clienti esteri. In questi casi si applicano norme europee e internazionali:

  • Regime OSS/IOSS: per vendite a consumatori UE e extraUE, il commerciante può aderire al regime One‑Stop‑Shop (OSS) o Import OSS. Ciò consente di dichiarare l’IVA dovuta in altri Paesi attraverso l’Agenzia delle Entrate italiana.
  • Direttiva 2017/2455 e Regolamento 2024/1624: introducono obblighi di raccolta dati e limiti al contante negli scambi transfrontalieri. Le sanzioni per mancata adesione possono essere severe.
  • Convenzioni contro la doppia imposizione: rilevanti per i souvenir esportati, possono evitare la doppia tassazione e indicano in quale Paese tassare il reddito.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rientro

Quando un accertamento genera un debito tributario non immediatamente contestabile o quando il negoziante ha cartelle esattoriali pregresse, è possibile ricorrere a strumenti alternativi per ridurre l’onere finanziario.

4.1 Rottamazione quater e quinquies

La rottamazione quater (definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023) e la rottamazione quinquies (introdotta nel 2025) consentono di estinguere debiti affidati all’Agente della riscossione pagando solo la sorte capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi. Le principali caratteristiche:

  • Ambito temporale: la quater riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la quinquies estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 .
  • Modalità di pagamento: è possibile pagare in un’unica soluzione o in rate (max 18 rate per la quater e 54 rate per la quinquies). Le prime tre rate della quinquies scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; le successive scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno . È previsto un tasso d’interesse del 3 % dal 1° agosto 2026.
  • Domanda: la domanda si presenta online sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro una data stabilita (30 aprile 2026 per la quinquies). Gli importi definibili sono indicati dall’agente di riscossione.
  • Decadenza: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rottamazione e la ripresa della riscossione ordinaria.

Questi strumenti sono utili per i negozi che hanno subito accertamenti in passato e devono gestire carichi iscritti a ruolo. È possibile cumulare la rottamazione con la rateizzazione ordinaria.

4.2 Definizioni agevolate e stralcio parziale

Oltre alle rottamazioni, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate per specifici tributi (es. ravvedimento speciale per l’IVA su commercio elettronico) e lo stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi strumenti permettono di alleggerire la posizione debitoria.

4.3 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi

Se il debito complessivo è insostenibile, il negoziante può ricorrere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Tra questi:

  1. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche non imprenditori; consente di proporre ai creditori (compresa l’Erario) un piano di pagamento in base alle risorse disponibili, con eventuale falcidia. Il giudice valuta la fattibilità e, se approva, il piano diventa vincolante e sospende le procedure esecutive.
  2. Accordo di composizione della crisi: è rivolto a piccoli imprenditori, professionisti e imprenditori agricoli. L’OCC elabora una proposta di pagamento e convoca i creditori; se la maggioranza accetta (almeno il 60 % dei crediti), il tribunale omologa l’accordo . I creditori dissenzienti sono comunque vincolati, a condizione che ottengano almeno quanto in una liquidazione giudiziale.
  3. Liquidazione controllata: quando non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio, conservando i beni essenziali. Eventuali debiti fiscali eccedenti il valore realizzato vengono cancellati (esdebitazione) dopo tre anni.

4.4 Concordato preventivo biennale e ISA

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal decreto-legge n. 145/2023, consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate i redditi imponibili per i due anni successivi. In cambio l’Amministrazione rinuncia a effettuare accertamenti sui periodi concordati. Tuttavia, l’adesione al CPB non esonera dall’invio del modello ISA, che va compilato, seppur con il codice di esclusione “Concordato preventivo biennale” . Per i negozi di souvenir, l’adesione al CPB può offrire certezza sulla tassazione futura, ma va valutata attentamente in base ai ricavi e ai margini attesi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti negozianti commettono errori che possono compromettere la difesa in caso di accertamento. Eccone alcuni e come evitarli:

  1. Mancata conservazione dei documenti: scontrini, fatture, ricevute e contabili bancarie vanno conservati per almeno 10 anni. Anche le ricevute telematiche dell’invio dei corrispettivi vanno archiviate, poiché dimostrano la regolarità dell’adempimento.
  2. Non registrare gli incassi elettronici: spesso gli incassi tramite POS non vengono correttamente registrati o associati ai corrispettivi. Dal 2026 ogni POS dovrà essere collegato al registratore telematico , ma già oggi è fondamentale verificare la corrispondenza tra incassi e registrazioni.
  3. Utilizzare i conti correnti personali per le operazioni di cassa: prelevamenti o versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi occulti . È preferibile utilizzare conti dedicati all’attività e documentare le movimentazioni.
  4. Sottovalutare gli ISA: anche se gli ISA non sono vincolanti, un punteggio basso può generare selezioni per controlli. Occorre analizzare con il commercialista i parametri che influiscono sul punteggio e correggere eventuali errori nei dati dichiarati.
  5. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: spesso l’Agenzia invia lettere di compliance, chiedendo spiegazioni su anomalie. Rispondere tempestivamente può evitare l’accertamento formale.
  6. Non coinvolgere tempestivamente un professionista: l’assistenza di un avvocato e un commercialista sin dalle prime fasi consente di predisporre una strategia difensiva efficace e di evitare errori procedurali.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle sintetiche per facilitare la consultazione delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi. Le tabelle includono solo parole chiave o valori numerici; la spiegazione dettagliata si trova nel testo.

6.1 Principali norme sull’accertamento e sui diritti del contribuente

NormaOggettoPunti chiave
Art. 52 DPR 633/1972Accessi, ispezioni, verificheAutorizzazione dell’ufficio, motivazione, obbligo di verbale
Art. 32 DPR 600/1973Poteri dell’ufficioPresunzione su movimenti bancari e ricostruzione dei ricavi
Art. 39 DPR 600/1973Tipi di accertamentoAnalitico, analitico‑induttivo, induttivo puro
Art. 12 Statuto (L. 212/2000)Diritti durante l’ispezioneDurata massima 30 giorni, assistenza del professionista, motivazione, diritto di copia
Art. 6‑bis StatutoContraddittorio preventivoSchema di atto, 60 giorni per osservazioni, proroga termini
D.Lgs. 74/2000, art. 4 e 5Reati fiscaliDichiarazione infedele (100.000 €) ; omessa dichiarazione (50.000 €)
Provv. 424470/2025POS e registratoreObbligo di collegamento POS‑RT entro 2026
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni a 1/3, sospensione termini

6.2 Termini procedurali principali

FaseTermineRiferimento
Notifica avviso di accertamento5 anni (8 se omessa dichiarazione)Art. 43 DPR 600/1973
Presentazione memorie nel contraddittorioMin. 60 giorniArt. 6‑bis Statuto
Istanza accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notificaD.Lgs. 218/1997
Ricorso in Commissione tributaria60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Pagamento prima rata rottamazione quaterDate variabili (es. 28 feb 2026)Legge 197/2022
Pagamento prima rata rottamazione quinquies31 luglio 2026D.L. n. 84/2025
Limite al contante5.000 € dal 2023D.L. 124/2019

6.3 Strumenti di definizione alternativa

StrumentoDestinatariBenefici
Rottamazione quaterDebiti 2000–06/2022Azzeramento sanzioni e interessi, max 18 rate
Rottamazione quinquiesDebiti 2000–12/2023Azzeramento sanzioni, 54 rate, interesse 3 %
Definizione agevolata controversieContenziosi pendentiRiduzione del valore della lite
Ravvedimento specialeViolazioni dichiarative minoriSanzioni ridotte e dilazione
Piano del consumatorePersone fisiche sovraindebitateRistrutturazione con falcidia e cancellazione debito
Accordo di composizione della crisiPiccoli imprenditoriFalciature, sospensione esecuzioni
Concordato preventivo biennaleSoggetti ISAFissazione preventiva dei redditi

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande frequenti che i commercianti di souvenir ci pongono quando ricevono un accertamento fiscale.

1. Cosa succede se ricevo un verbale di verifica della Guardia di Finanza?

Il verbale di verifica (processo verbale di constatazione – PVC) è il documento in cui vengono riportati i rilievi e le irregolarità riscontrate durante l’accesso. Verifica la motivazione e le contestazioni; puoi presentare osservazioni e documenti nel contraddittorio preventivo (almeno 60 giorni). Dal 2023 non esiste più l’obbligo dell’attesa di 60 giorni, ma il contraddittorio rimane .

2. Quali sono i miei diritti durante l’accesso in negozio?

Hai diritto a conoscere le ragioni dell’accesso, a farti assistere dal tuo professionista, a richiedere che l’esame documentale avvenga presso il tuo consulente e a ricevere copia del verbale . Se i locali sono anche abitazione, serve l’autorizzazione del procuratore della Repubblica .

3. Posso rifiutare l’accesso?

In linea generale no. Tuttavia, puoi eccepire l’assenza di autorizzazione o la mancanza di un valido motivo. L’ingresso nelle parti adibite a casa è vietato senza autorizzazione giudiziaria.

4. Come posso dimostrare che i prelievi bancari non sono ricavi?

Occorre esibire documenti (contratti di prestito, bonifici tra conti, ricevute di versamenti o restituzioni) che attestino l’origine non reddituale delle somme. La presunzione dell’art. 32 è relativa e può essere superata.

5. Se non ho presentato la dichiarazione dei redditi, che rischi ci sono?

L’omessa dichiarazione superiore alla soglia di 50.000 euro di imposta evasa è reato . Inoltre, l’ufficio può procedere con accertamento induttivo puro, applicando anche ricarichi presuntivi e sanzioni maggiorate .

6. La differenza tra accertamento analitico e induttivo?

L’accertamento analitico si basa su rettifiche puntuali (es. costi non deducibili, ricavi non dichiarati), mentre l’induttivo prescinde dalla contabilità e usa presunzioni (ISA, margini medi). Nel primo caso l’onere probatorio è sull’amministrazione; nel secondo il contribuente deve dimostrare l’infondatezza delle presunzioni .

7. I controlli sui registratori telematici sono automatici?

Sì. I dati trasmessi quotidianamente vengono incrociati con i pagamenti elettronici e con gli ISA. Errori o omissioni generano alert. Dal 2026 sarà obbligatorio collegare il POS al registratore .

8. Posso sanare errori nei corrispettivi senza accertamento?

Sì, tramite il ravvedimento operoso o presentando una dichiarazione integrativa dei corrispettivi entro i termini. È consigliabile rivolgersi al commercialista per correggere eventuali errori prima di un controllo.

9. Cosa sono gli ISA e devo sempre compilarli?

Gli Indici sintetici di affidabilità misurano la coerenza e la congruità dei ricavi. Tutti i soggetti che rientrano negli ISA devono compilare il relativo modello, salvo ricorrere a un codice di esclusione (ad esempio per inizio attività, cessazione, eventi eccezionali, concordato preventivo) .

10. Come dimostro la stagionalità del mio negozio di souvenir?

Puoi produrre dati relativi a presenze turistiche, fatturati degli anni precedenti, contratti di lavoro stagionale, e prove di eventi straordinari (es. pandemia, lavori pubblici). Questi elementi possono giustificare un punteggio ISA basso o ricavi inferiori alla media.

11. La contestazione basata solo sugli ISA è valida?

No. La giurisprudenza ritiene che gli ISA costituiscano un elemento indiziario, ma non sufficiente a fondare un avviso di accertamento. L’ufficio deve integrare con ulteriori prove e motivare adeguatamente. L’atto fondato solo sugli ISA può essere impugnato.

12. Quali sono le sanzioni per omissioni o irregolarità nei corrispettivi telematici?

Le sanzioni variano in base alla gravità: mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi comporta una multa pari al 100 % dell’imposta relativa, con un minimo di 500 euro; per le piccole omissioni, la sanzione è del 10 % con un minimo di 250 euro. In caso di reiterazione scatta la sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

13. Quali strumenti ho per rateizzare il debito?

Puoi chiedere la rateizzazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate (fino a 72 rate) o aderire alla rottamazione. In caso di difficoltà grave, il piano del consumatore offre la ristrutturazione dei debiti con possibile falcidia.

14. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dall’agevolazione e il ripristino del debito originario, con obbligo di pagare sanzioni e interessi. È quindi fondamentale rispettare le scadenze fissate dalla legge .

15. Il contenzioso fiscale blocca l’esecuzione?

Di norma, la presentazione del ricorso non sospende la riscossione. Puoi chiedere la sospensione all’ufficio o al giudice tributario, ma devi dimostrare il pericolo di danno grave e irreparabile e il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso).

16. Posso pagare il contante sopra i 5.000 € per acquisti all’ingrosso?

No. Il limite al contante di 5.000 euro si applica a qualsiasi trasferimento di denaro tra soggetti diversi residenti in Italia . Per importi superiori devi utilizzare strumenti tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile). Per operazioni transfrontaliere potresti applicare il limite europeo di 10.000 euro, ma occorre prestare attenzione alle normative nazionali.

17. La Guardia di Finanza può sequestrare documenti?

Sì, ma solo nei casi previsti dall’articolo 52 DPR 633/1972 e con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Inoltre, se gli operanti chiedono documenti e il contribuente si rifiuta di consegnarli, non potrà poi usarli a proprio favore in contenzioso .

18. È possibile difendersi senza avvocato?

In teoria sì, ma è sconsigliabile. Le norme fiscali sono complesse e cambiano frequentemente; la presenza di un professionista esperto aumenta notevolmente le possibilità di successo. Inoltre, in procedimenti penali è obbligatoria la difesa tecnica.

19. Quando conviene aderire al concordato preventivo biennale?

Conviene quando si hanno ricavi prevedibili e stabili e si vuole evitare l’incertezza degli accertamenti. Per un negozio di souvenir con forte stagionalità potrebbe essere meno conveniente, poiché i ricavi possono variare significativamente di anno in anno . Una valutazione personalizzata è fondamentale.

20. Cosa fare in presenza di errori del commercialista?

Se l’accertamento deriva da errori del consulente (omessa dichiarazione, errata compilazione dei registri), è possibile agire nei suoi confronti per responsabilità professionale e ottenere il risarcimento del danno. Tuttavia, l’Agenzia può ugualmente pretendere le imposte; occorre quindi sanare la posizione e poi agire contro il professionista.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per rendere concreta la materia, proponiamo alcune simulazioni pratiche che illustrano come un negoziante può affrontare l’accertamento e quali possono essere gli esiti a seconda della strategia adottata.

Simulazione 1: Accesso in negozio e ricostruzione dei ricavi

Scenario: La Guardia di Finanza effettua un accesso presso “Souvenir Mare Blu” a Livorno il 1° agosto 2025. L’autorizzazione indica che il motivo dell’accesso è la verifica dei corrispettivi telematici, poiché l’esercente ha registrato incassi medi inferiori del 40 % rispetto agli ISA di categoria. Durante l’ispezione vengono riscontrate alcune mancate emissioni di scontrini e un ricarico medio inferiore ai margini del settore.

Fase 1 – Verifica della motivazione: l’avvocato richiede copia dell’autorizzazione, che risulta generica («verifica dei corrispettivi»). Si contesta la mancanza di circostanze concrete e si eccepisce l’invalidità dell’accesso .

Fase 2 – Contraddittorio: l’ufficio notifica lo schema di atto, contestando ricavi non dichiarati per 50.000 euro. Il contribuente presenta memorie evidenziando che il negozio è chiuso nei mesi invernali, che l’area è stata interessata da lavori stradali e che gli incassi non registrati erano in realtà corrispettivi del partner (gestione condivisa). Allega dati turistici e giustificativi.

Esito: l’ufficio accoglie parzialmente le osservazioni, riducendo i ricavi presunti a 15.000 euro e concludendo un accertamento con adesione con sanzioni ridotte del 2/3. La problematica per la mancata motivazione dell’accesso viene superata perché il contribuente non ricorre. In sede di ricorso, il giudice potrebbe annullare l’atto per carenza di motivazione.

Simulazione 2: Movimenti bancari e presunzione di ricavi

Scenario: Il titolare di “Gadget Storici S.r.l.” riceve un invito al contraddittorio per prelevamenti bancari di 80.000 euro e versamenti di 60.000 euro nel 2024. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tali somme costituiscano ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973 .

Fase 1 – Raccolta delle prove: con l’assistenza dell’avvocato, il contribuente dimostra che i prelevamenti derivano da un finanziamento soci e da restituzioni ai clienti, mentre i versamenti sono frutto di incassi già dichiarati e di un contributo a fondo perduto.

Fase 2 – Contraddittorio: nel corso del contraddittorio l’amministrazione oppone che le prove non sono sufficienti. Il contribuente integra la documentazione con contratti, bonifici e scritture contabili.

Esito: l’ufficio riconosce la provenienza di 50.000 euro, ma considera 30.000 euro come ricavi non documentati. L’accertamento viene definito con adesione e rateizzazione. Se il contribuente avesse omesso la documentazione, l’ufficio avrebbe potuto considerare tutti i movimenti come ricavi occulti e applicare sanzioni più elevate.

Simulazione 3: Rottamazione quinquies e piani del consumatore

Scenario: La signora Maria, titolare di un negozio di souvenir, ha accumulato 70.000 euro di debiti fiscali affidati a AER dal 2012 al 2023, oltre a 20.000 euro di debiti con fornitori. Nel 2025 riceve una cartella esattoriale per un accertamento IVA. Non riesce a pagare.

Soluzione: Con l’avvocato avvia un piano del consumatore presso l’OCC. Presenta un progetto che prevede il pagamento del 60 % dei debiti fiscali e del 40 % dei debiti commerciali in cinque anni. Contemporaneamente aderisce alla rottamazione quinquies per i carichi definibili . Il giudice omologa il piano, che diviene vincolante per l’Erario. Maria paga le rate tramite un versamento mensile sostenibile e, al termine, ottiene l’esdebitazione per la parte residua. Senza il piano avrebbe rischiato pignoramenti e ipoteche.

Simulazione 4: Responsabilità del commercialista

Scenario: Il commercialista omette di inviare la dichiarazione IVA per il 2023, causando un’imposta non versata di 15.000 euro. L’Agenzia procede con l’accertamento e irroga sanzioni del 30 %.

Azioni: Il negoziante paga l’imposta e, con l’avvocato, propone un’azione risarcitoria contro il commercialista per negligenza. Nel contempo chiede alla Commissione tributaria di ridurre le sanzioni applicando il ravvedimento operoso. La contestazione penale non scatta perché l’imposta evasa è inferiore alla soglia penale . La responsabilità del professionista viene riconosciuta e il risarcimento copre parte delle sanzioni.

9. Conclusione

Gestire un negozio di souvenir comporta entusiasmanti opportunità ma anche rischi fiscali non trascurabili. Le ispezioni e gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono verificarsi in qualsiasi momento e, se mal gestiti, portare a ingenti pretese, sanzioni e persino procedimenti penali. Tuttavia, la legge prevede tutele importanti per i contribuenti: il diritto a un accesso motivato, al contraddittorio preventivo, alla contestazione delle presunzioni, all’accertamento con adesione e agli strumenti di definizione agevolata. La recente riforma dello Statuto del contribuente e le sentenze della Cassazione hanno rafforzato la protezione del contribuente, imponendo all’amministrazione di motivare ogni atto e di basare gli accertamenti su prove concrete .

Perché agire tempestivamente

Di fronte a un avviso di accertamento, la tempestività è tutto. Presentare osservazioni entro i termini, raccogliere documenti e contestare eventuali vizi di forma può prevenire l’emissione di un atto definitivo o ridurne la portata. Ritardare o ignorare la notifica significa perdere preziose opportunità difensive e incorrere in sanzioni più elevate. Anche la scelta di strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore) richiede di rispettare termini rigidi per non decadere dal beneficio.

Il ruolo dell’avvocato Monardo e del suo team

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possiedono competenze tecniche e esperienza diretta nei procedimenti di accertamento, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e nelle procedure di crisi da sovraindebitamento. La loro specializzazione nel diritto bancario e tributario e il ruolo di gestore della crisi consentono di offrire soluzioni a 360 gradi, dal ricorso in Commissione tributaria alla negoziazione di piani di rientro fino alla difesa nei procedimenti penali. Affidarsi a professionisti esperti significa non solo conoscere a fondo la normativa, ma anche saperla applicare nel caso concreto, analizzando i verbali, contestando le presunzioni, facendo valere i propri diritti e costruendo una strategia su misura.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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