Introduzione
La gestione fiscale delle erboristerie (negozi che vendono piante officinali, integratori, cosmetici naturali e prodotti per il benessere) è un terreno minato per molti piccoli imprenditori. Sebbene si tratti di attività a basso margine e con un forte legame con il territorio, il fisco italiano vigila attentamente su queste realtà perché la grande varietà di prodotti venduti, l’uso di contanti e la presenza di personale non sempre qualificato rappresentano un potenziale rischio di evasione. I controlli sono svolti dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato delle ASL, con verifiche che spesso culminano in processi verbali di constatazione (PVC) e in avvisi di accertamento. Ricevere un PVC o un avviso di accertamento significa essere di fronte a una richiesta di pagamento di imposte, sanzioni e interessi che può mettere in crisi la sopravvivenza stessa dell’azienda.
Affrontare un accertamento fiscale non è semplice. La normativa è complessa e in continua evoluzione: nel 2023–2025 il legislatore ha riformato profondamente lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), ha introdotto un contraddittorio generalizzato per quasi tutti gli atti impugnabili , ha modificato la procedura di accertamento con adesione , ha aggiornato il redditometro e i parametri ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e ha raccolto le norme processuali nel Testo unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 . Parallelamente, la giurisprudenza della Cassazione, delle Corti di giustizia tributaria e della Corte costituzionale ha delineato limiti e garanzie per i contribuenti: la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il contraddittorio serve a consentire al contribuente di collaborare alla ricostruzione dei fatti ; la Corte costituzionale ha ricordato che l’obbligazione tributaria ha natura solidaristica e dev’essere perseguita con strumenti ragionevoli .
Perché questo articolo? L’obiettivo di questo lungo dossier – oltre 10 000 parole – è fornire alle erboristerie e ai loro professionisti una guida completa, aggiornata a gennaio 2026, su come difendersi durante un accertamento fiscale. Non si tratta di un semplice riassunto delle leggi: spiegheremo i diritti e i doveri del contribuente, i termini per agire, le procedure alternative per chiudere o ridurre il debito, gli errori da evitare e le strategie pratiche per presentare osservazioni efficaci. L’articolo integra normative (leggi, decreti legislativi, circolari), sentenze della Cassazione, pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia tributaria, nonché esempi pratici e simulazioni numeriche. Alla fine troverai anche una sezione FAQ con le domande più frequenti e le relative risposte.
Chi è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale, curando soprattutto la difesa dei contribuenti nelle controversie con banche e fisco. Tra le qualifiche dell’Avv. Monardo si segnalano:
- Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per agevolare la ristrutturazione dei debiti delle imprese in difficoltà.
- Coordinatore di professionisti esperti in contenzioso tributario, procedure concorsuali, diritto bancario e ristrutturazioni aziendali, con una rete di collaboratori in tutte le regioni d’Italia.
L’Avv. Monardo e il suo team forniscono assistenza personalizzata fin dalla fase di notifica dell’atto: esaminano i verbali, valutano la legittimità degli atti, presentano osservazioni e memorie nel contraddittorio, propongono istanze di autotutela, redigono ricorsi davanti alle commissioni tributarie (che dal 2026 diventeranno corti di giustizia tributaria), richiedono la sospensione dei pagamenti, negoziano piani di rientro e utilizzano gli strumenti di definizione agevolata o di sovraindebitamento. L’obiettivo è evitare o limitare la riscossione coattiva (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e tutelare il patrimonio degli imprenditori.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Diritti del contribuente durante le verifiche fiscali
Le verifiche fiscali presso le erboristerie seguono regole precise stabilite principalmente dalla Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Di seguito ne riassumiamo i punti principali.
| Normativa | Contenuto essenziale | Implicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Articolo 12, Legge 212/2000 | Garantisce che l’accesso o l’ispezione avvenga con ordinanza motivata e durante l’orario d’esercizio, e prevede che il contribuente sia informato sul motivo della verifica e possa farsi assistere da un professionista . Le osservazioni e i rilievi del contribuente devono essere verbalizzati, e la permanenza degli operatori non può superare il tempo necessario . | L’erborista può chiedere che i controlli si svolgano nel rispetto degli orari di apertura e che il verbale riporti le sue osservazioni; può far spostare l’esame dei documenti presso lo studio del commercialista. |
| Articolo 6‑bis, Legge 212/2000 | Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede un contraddittorio generalizzato: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da una bozza di atto inviata al contribuente con un termine di 60 giorni per presentare osservazioni o documenti . L’atto definitivo non può essere emanato prima della scadenza, salvo casi urgenti o se le osservazioni sono già state formulate. | Il contribuente ha tempo per esaminare la contestazione e inviare memorie; l’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile. |
| Articolo 7, Legge 212/2000 | Impone l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi: l’avviso di accertamento deve indicare le norme applicate, i fatti e le prove, il responsabile del procedimento e la firma . | Se l’avviso non è motivato adeguatamente o manca la sottoscrizione, può essere impugnato e annullato. |
| D.Lgs. 13/2024 | Ha riformato la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): ora la bozza di atto deve contenere l’invito a formulare un’istanza di adesione . È stato introdotto l’articolo 5‑quater, che disciplina l’adesione ai verbali di constatazione. | L’adesione permette di definire la controversia con sanzioni ridotte del 1/3 e pagamento rateale, utile soprattutto per erboristerie con piccoli margini. |
| D.Lgs. 108/2024 (redditometro) | Modifica l’art. 38 del D.P.R. 600/1973 introducendo un nuovo redditometro: l’accertamento sintetico può essere attivato solo se la differenza tra il reddito stimato e quello dichiarato supera il 20 % e almeno 10 volte l’assegno sociale . | Riduce la possibilità di contestazioni basate sulle spese presunte; tuttavia, impone di documentare spese e investimenti in modo puntuale. |
| D.Lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria) | Entra in vigore dal 1 gennaio 2026 e sostituirà il D.Lgs. 546/1992: riordina le norme sul processo tributario e ribadisce l’obbligo di passaggio preliminare in corte di giustizia tributaria di primo grado prima di adire la Cassazione . | Le impugnazioni degli avvisi dovranno rispettare nuove regole processuali, ma il principio di contraddittorio resta centrale. |
| Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21271/2025 | La Suprema Corte ha affermato che il contraddittorio serve a permettere al contribuente di apportare elementi di fatto utili alla ricostruzione dell’imponibile; tale diritto deriva dai principi costituzionali di partecipazione e collaborazione . La Corte ha precisato che il termine di 60 giorni previsto dallo statuto è funzionale allo svolgimento del contraddittorio e che esso è obbligatorio per le imposte armonizzate e per i casi in cui la legge lo prevede espressamente . | Le commissioni tributarie dovrebbero annullare gli atti emessi senza contraddittorio quando la legge lo impone. |
| Corte costituzionale, sentenza 137/2025 | Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa) ma ha ricordato che l’obbligazione tributaria è un dovere solidaristico e che le misure per contrastare l’evasione devono essere proporzionali . | Sottolinea che il contribuente deve cooperare lealmente con l’amministrazione fornendo documenti e spiegazioni durante la verifica. |
| Corte di giustizia tributaria (Lecce, 2024) | Ha ribadito che l’accertamento analitico‑induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 si basa su dati contabili incompleti o inattendibili e sull’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti . Tale metodo permette di ricostruire singoli ricavi e non l’intero reddito . | Per le erboristerie con contabilità irregolare, l’amministrazione può presumere maggiori ricavi partendo da scostamenti ISA, indagini bancarie o analisi del magazzino. |
L’Indice sintetico di affidabilità (ISA) per le erboristerie
Dal 2019 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Ogni attività economica ha il suo codice. Per le erboristerie il codice ISA è DM35U, come confermato dalla Circolare 15/E 2024 dell’Agenzia delle Entrate . Il DM35U valuta l’affidabilità in base a parametri come:
- Volume d’affari dichiarato rispetto alle giacenze di magazzino.
- Rotazione del magazzino: le erboristerie gestiscono prodotti con scadenze, pertanto un’elevata giacenza potrebbe segnalare problemi di gestione o vendite non dichiarate.
- Percentuale di vendite con scontrino parlante (necessarie per le detrazioni sanitarie) e tracciabilità dei pagamenti.
- Spese per personale: un eccesso di personale rispetto al fatturato può indicare costi non compatibili con i ricavi dichiarati.
- Metratura dei locali e ubicazione: i canoni di locazione in zone ad alto valore commerciale incidono sui parametri di affidabilità.
Gli esercenti con punteggio ISA basso sono più esposti a controlli. Tuttavia, gli ISA non determinano direttamente l’accertamento: costituiscono indicatori che l’amministrazione considera insieme ad altre informazioni (dati bancari, incrocio con i corrispettivi telematici, segnalazioni dell’ASL). È quindi fondamentale che l’erborista tenga una contabilità trasparente e conservi la documentazione delle spese.
Il procedimento di accertamento: fasi e termini
1. Ricezione della lettera di compliance o di invito
Prima di avviare un accertamento formale, l’Agenzia delle Entrate può inviare una lettera di compliance o un invito al contraddittorio. Questi strumenti permettono al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione e sono previsti sia dallo Statuto che dal D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione). L’invito spiega i motivi delle possibili irregolarità e concede un termine, generalmente di 15 giorni, per presentare chiarimenti o documenti. Accogliere la compliance riduce le sanzioni del 1/3 e può prevenire l’accertamento.
2. Accesso e verifica presso l’erboristeria
Se l’Agenzia ritiene necessari controlli diretti, può disporre un accesso o un’ispezione presso i locali dell’erboristeria, previa autorizzazione del Direttore provinciale. L’accesso deve rispettare i limiti dell’art. 12 Statuto del contribuente: deve essere motivato, indicare l’oggetto e avvenire durante l’orario di apertura . Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista e può chiedere che l’esame dei documenti prosegua presso lo studio del proprio consulente. Gli operatori devono redigere un processo verbale d’accesso, che riassume le attività svolte e contiene le osservazioni del contribuente.
3. Processo verbale di constatazione (PVC)
Al termine dell’accesso o dell’ispezione viene redatto il processo verbale di constatazione (PVC), che riporta le violazioni contestate e i rilievi contabili. Fino al 2023 il contribuente aveva 60 giorni per presentare osservazioni (comma 7 dell’art. 12), ma questo termine è stato abrogato con l’introduzione del contraddittorio generalizzato previsto dall’art. 6‑bis . Oggi le osservazioni presentate durante la verifica e nel contraddittorio ex art. 6‑bis confluiscono nella stessa fase.
In presenza di un PVC, la bozza di avviso di accertamento può essere notificata senza attendere ulteriori 60 giorni, poiché il contraddittorio si è già svolto nel corso dell’ispezione. È comunque consigliabile inviare memorie difensive nel minor tempo possibile, contestando le ricostruzioni errate, allegando documenti giustificativi e chiedendo l’annullamento totale o parziale dei rilievi.
4. Notifica della bozza di avviso di accertamento e contraddittorio ex art. 6‑bis
Se il controllo avviene “a tavolino” (esame delle dichiarazioni senza accessi) o se non è stato redatto un PVC, l’amministrazione deve inviare al contribuente una bozza di avviso di accertamento contenente l’invito a partecipare al contraddittorio ex art. 6‑bis Statuto del contribuente. La bozza riporta i maggiori imponibili, la ricostruzione dei ricavi e la motivazione. Da tale notifica decorrono 60 giorni (o il termine diverso indicato dall’atto) entro cui il contribuente può:
- Chiedere l’accesso al fascicolo e visionare documenti, memorie e dati utilizzati dall’amministrazione.
- Presentare osservazioni e documenti scritti o richiedere un’udienza per discutere oralmente i rilievi.
- Presentare un’istanza di accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997), chiedendo di definire la vertenza con pagamento rateale e sanzioni ridotte.
La mancata partecipazione al contraddittorio non preclude il diritto di impugnare l’avviso, ma comporta la perdita della possibilità di correggere errori in via amministrativa e di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni. Secondo la Cassazione, il contraddittorio è funzionale alla collaborazione e alla buona fede tra fisco e contribuente ; rifiutarlo potrebbe essere interpretato come comportamento non collaborativo.
5. Emissione e notifica dell’avviso di accertamento
Trascorso il termine del contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate può emettere l’avviso di accertamento definitivo. L’avviso deve contenere:
- Gli elementi di fatto e le norme su cui si basa la pretesa .
- La motivazione con riferimento alle osservazioni del contribuente o le ragioni per cui non sono state accolte.
- La firma del funzionario responsabile e l’indicazione dell’ufficio .
- L’eventuale invito al pagamento o la possibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione entro 60 giorni.
Dal 2026 l’avviso deve essere impugnato davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale) entro i termini fissati dal nuovo Testo unico della giustizia tributaria. Prima della riforma il termine era di 60 giorni dal ricevimento ; dal 2026 potrà essere confermato o modificato dal legislatore delegato. È opportuno impugnare l’atto per tempo, anche per chiedere la sospensione dell’esecutività.
6. Riscossione e riscossione coattiva
La notifica dell’avviso di accertamento è seguita dalla fase di riscossione. Fino alla definizione della controversia, il contribuente può:
- Pagare spontaneamente l’imposta e le sanzioni con riduzione degli interessi.
- Chiedere la rateizzazione: l’avviso di accertamento comporta l’iscrizione a ruolo; la rateizzazione dev’essere richiesta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- Ricorrere e chiedere la sospensione dell’atto in pendenza di giudizio.
Se il contribuente non paga né impugna, l’Agenzia potrà procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale, che può portare a pignoramenti sui beni, ipoteche e fermo amministrativo. Per scongiurare tali azioni è fondamentale attivarsi immediatamente dopo la notifica dell’avviso.
Schema dei termini principali (pre-riforma e post-riforma)
| Fase | Termine fino al 31 dicembre 2025 | Novità previste dal Testo unico giustizia tributaria (dal 1 gennaio 2026) |
|---|---|---|
| Osservazioni al PVC (art. 12) | 60 giorni dalla consegna del verbale (termine abrogato con art. 6‑bis) | Contraddittorio generalizzato: bozza di atto con 60 giorni per osservazioni . |
| Istanza di accertamento con adesione | 60 giorni dalla notifica del PVC o dell’avviso di accertamento | Termine confermato, ma la bozza di atto deve contenere l’invito all’adesione. |
| Ricorso contro l’avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Il nuovo codice potrebbe ridefinire i termini; salvo diversa previsione restano 60 giorni. |
| Medesima impugnazione contro cartella di pagamento | 60 giorni dalla notifica (entro 30 se trattasi di fermo o ipoteca) | Analoghi termini nel nuovo codice, con eventuale obbligo di mediazione tributaria per importi sotto una soglia. |
| Istanza di esdebitazione (sovraindebitamento) | Può essere presentata in ogni momento se sussistono i requisiti (insolvenza non soggetta a fallimento) | La nuova disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) coordina la procedura con le norme fiscali. |
Difese e strategie legali: come contestare l’accertamento
La difesa durante un accertamento fiscale non si improvvisa. È necessario analizzare l’atto, verificare la legittimità della procedura, contestare i presupposti e avvalersi degli strumenti di definizione alternativi quando conviene. Di seguito elenchiamo le principali strategie.
1. Sfruttare il contraddittorio per fornire prove e correggere errori
Il contraddittorio ex art. 6‑bis Statuto del contribuente è il fulcro della difesa: consente di esaminare la bozza di accertamento e di apportare elementi per smentire le contestazioni. La Cassazione ha chiarito che lo scopo del contraddittorio è consentire al contribuente di fornire contributi fattuali utili alla corretta ricostruzione del reddito . Pertanto, è fondamentale:
- Richiedere tempestivamente l’accesso agli atti, per conoscere i documenti e le basi dati utilizzati dall’Agenzia.
- Predisporre memorie puntuali, allegando fatture, corrispettivi telematici, contratti di locazione, pagamenti tracciati e qualsiasi documento idoneo a giustificare le differenze tra i dati dell’amministrazione e quelli dichiarati.
- Contestare la metodologia di ricostruzione: se l’Agenzia utilizza l’analisi del margine commerciale, l’indice di rotazione o gli ISA, è possibile dimostrare che il margine lordo è più basso a causa di promozioni, deperimento delle merci, sconti praticati a clienti abituali o spese straordinarie (ad es. ristrutturazioni), non considerati nel calcolo.
- Osservazioni su vizi formali: un atto può essere annullato se manca la motivazione, la sottoscrizione, l’indicazione dell’ufficio competente o se non è stato rispettato il termine del contraddittorio .
2. Accertamento con adesione: ridurre sanzioni e rateizzare
L’accertamento con adesione (artt. 5–7 D.Lgs. 218/1997) consente di definire la pretesa con il pagamento dell’imposta e di sanzioni ridotte (solitamente a 1/3 del minimo). La procedura si attiva su istanza del contribuente entro 60 giorni dalla notifica del PVC o dell’avviso. Con la riforma del 2024, l’amministrazione deve inserire l’invito all’adesione nella bozza di atto . I passaggi sono:
- Presentare l’istanza indicando gli importi contestati e le motivazioni.
- Accedere alla documentazione: l’ufficio mostra i documenti e formula una proposta di definizione.
- Sottoscrivere l’atto di adesione: l’accordo prevede l’importo da versare e la possibilità di rateizzare (di norma 8 rate trimestrali o 12 se l’importo supera 50 000 €). L’atto è impugnabile solo per vizi di invalidità, ma il pagamento estingue la pretesa.
Per un’erboristeria con margini ridotti, l’adesione può essere conveniente per chiudere rapidamente la controversia evitando il contenzioso e il rischio di sanzioni più elevate.
3. Mediatione e conciliazione giudiziale
Per controversie con valore inferiore a 50 000 € (limite soggetto a eventuali aggiornamenti), il contribuente deve esperire la mediazione tributaria: una procedura amministrativa che precede il ricorso. La domanda di mediazione va presentata entro lo stesso termine del ricorso e l’ufficio deve rispondere entro 90 giorni. In mancanza di risposta, la mediazione si intende respinta e il contribuente può proporre ricorso. In giudizio, è possibile una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), che permette di chiudere la lite con sanzioni ridotte fino alla metà.
4. Contestare l’analitico‑induttivo e le presunzioni
Molte erboristerie sono soggette all’accertamento analitico‑induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973. Questa metodologia si applica quando i registri contabili sono incompleti, falsi o inattendibili . L’amministrazione può usare presunzioni semplici (devono essere gravi, precise e concordanti) per ricostruire i ricavi . Alcune presunzioni tipiche:
- Scostamenti ISA: se il punteggio DM35U è molto basso rispetto alla media, si presume evasione.
- Versamenti bancari non registrati: le entrate sul conto dell’erboristeria o del titolare che non trovano corrispondenza nelle scritture possono essere considerate ricavi. La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l’utilizzo di elementi risultanti dai conti bancari ma ha sottolineato che le misure devono essere ragionevoli e proporzionate .
- Rimanenze di magazzino: differenze inventariali inspiegate possono generare presunzioni di vendite in nero.
Per difendersi da tali presunzioni è necessario dimostrare con documenti la provenienza delle somme (ad esempio, prestiti, rimborsi, vendite di beni privati) o che le rimanenze erano deteriorate o obsolete. La Cassazione ha ricordato che le presunzioni non possono essere il frutto di altre presunzioni (divieto di presunzione su presunzione) .
5. Impugnazione dell’avviso di accertamento in giudizio
Se l’Agenzia non accoglie le osservazioni o se la definizione con adesione non è vantaggiosa, è possibile presentare ricorso al giudice tributario. Dal 2026 la competenza sarà della corte di giustizia tributaria di primo grado. I motivi di ricorso più frequenti sono:
- Incompetenza o difetto di motivazione: l’atto non indica l’ufficio o la norma applicata .
- Violazione del contraddittorio: mancata notifica della bozza o mancato rispetto del termine di 60 giorni .
- Errata applicazione di norme o calcoli: ad esempio, utilizzo di parametri ISA non aggiornati, errori nella ricostruzione dei corrispettivi o nella determinazione delle rimanenze.
- Illegittimità della presunzione: contestazione della gravità, precisione o concordanza delle presunzioni .
- Sproporzione della sanzione: sanzioni che superano i massimi previsti dal D.Lgs. 472/1997 o applicate in modo cumulativo.
Il ricorso deve essere motivato e supportato da prove documentali. La presenza di un avvocato cassazionista consente di affrontare la causa con competenza e, se necessario, portarla in Cassazione.
6. Strumenti deflattivi: rottamazioni, definizioni agevolate e ravvedimento speciale
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto molte definizioni agevolate per ridurre i carichi fiscali e favorire la compliance. I principali strumenti (soggetti a riaperture periodiche) sono:
- Rottamazione dei ruoli: permette di estinguere cartelle di pagamento, inclusi tributi e contributi, con riduzione o annullamento delle sanzioni e interessi di mora. L’ultima rottamazione (definizione agevolata 2023–2024) consentiva di pagare solo l’imposta e gli interessi legali. Nuove rottamazioni potrebbero essere previste nelle leggi di bilancio.
- Ravvedimento speciale (art. 12‑ter D.L. 84/2025): i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale possono regolarizzare le violazioni in dichiarazione entro il 30 settembre 2025 con sanzioni ridotte al 30 %. L’agevolazione è estesa ai soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo 2025–2026 (previsto per la riforma fiscale).
- Definizione liti pendenti: consente di chiudere le controversie pendenti al 30 aprile 2023 pagando una percentuale variabile a seconda del grado di giudizio; possono essere riproposte in futuri condoni.
- Rottamazione quater: definizione delle cartelle affidate all’Agente della riscossione tra 2000 e 2023 con riduzione delle sanzioni e interessi.
Partecipare a tali definizioni può essere vantaggioso, ma è necessario valutare attentamente l’impatto economico e la perdita della possibilità di contestare le pretese nel merito.
7. Sovraindebitamento e piani del consumatore
Quando il debito fiscale si cumula con altri debiti (bancari, fornitori, contributivi) e l’azienda non è in grado di farvi fronte, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e ora confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tale normativa consente alle persone fisiche, ai piccoli imprenditori, ai professionisti e agli imprenditori agricoli (quindi anche ai titolari di erboristerie) di proporre:
- Piano del consumatore: una proposta di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti e cancellazione dei residui; il piano è approvato dal giudice e omologa un accordo con i creditori.
- Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e permette di prevedere l’abbattimento del debito, compresi tributi e sanzioni.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori; alla fine ottiene l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) .
Il gestore della crisi da sovraindebitamento, quale è l’Avv. Monardo, assiste il debitore nella redazione del piano, nella trattativa con l’Agente della riscossione e nell’ottenimento dell’omologazione. Il ricorso a queste procedure è particolarmente utile quando l’erboristeria non può pagare il debito fiscale neppure con rateizzazioni o definizioni agevolate.
8. Altre strategie e buone pratiche
- Ravvedimento operoso ordinario: correggere spontaneamente errori nelle dichiarazioni entro i termini porta a una forte riduzione delle sanzioni. Per esempio, il ravvedimento entro 90 giorni comporta una sanzione del 1/9 del minimo; se avviene entro l’anno la sanzione è 1/8.
- Analisi periodica dei corrispettivi telematici: l’uso del registratore telematico consente all’Agenzia di monitorare in tempo reale i corrispettivi; l’erborista deve verificare quotidianamente l’invio dei dati e correggere eventuali anomalie per evitare irregolarità.
- Conservazione dei documenti: la contabilità deve essere supportata da fatture d’acquisto, scontrini, ricevute fiscali, contratti di locazione, buste paga. Conservare tutto per almeno 10 anni è essenziale per dimostrare la provenienza delle somme in caso di verifica.
- Formazione del personale: il personale addetto alle vendite deve conoscere le regole di emissione degli scontrini parlanti per i prodotti detraibili (ad es. integratori classificati come parafarmaci) e le normative sulla privacy per la registrazione dei dati dei clienti.
- Calcolo e controllo del margine: predisporre periodicamente un conto economico gestionale consente di confrontare il margine lordo reale con quello risultante dai parametri ISA e di individuare scostamenti anomali.
Errori comuni da evitare
Nonostante la buona fede, molti imprenditori commettono errori che possono costare sanzioni pesanti o la perdita della possibilità di difesa. Ecco quelli più frequenti:
- Ignorare la notifica degli atti: non ritirare le raccomandate o non leggere la PEC equivale a ricevere l’atto; i termini decorrono lo stesso. È fondamentale controllare la posta elettronica certificata e ritirare le raccomandate.
- Non partecipare al contraddittorio: rifiutare l’invito o non presentare osservazioni entro 60 giorni priva il contribuente della possibilità di far valere le proprie ragioni e di ridurre le sanzioni .
- Affidarsi a consulenti improvvisati: la materia tributaria richiede competenze specifiche; un errore nella compilazione delle memorie o nell’applicazione dei termini può compromettere la difesa.
- Nascondere documenti o dati: la Corte costituzionale ha sottolineato che il contribuente deve collaborare lealmente con l’amministrazione ; occultare informazioni può aggravare la posizione e comportare contestazioni penali.
- Tralasciare la regolarizzazione volontaria: chi si accorge di errori prima della verifica deve avvalersi del ravvedimento operoso; attendere il controllo comporta sanzioni maggiori.
- Non valutare le procedure di sovraindebitamento: molte imprese in crisi si ostinano a pagare debiti fiscali con usura o finanziamenti onerosi; le procedure di composizione della crisi consentono di pagare solo quanto realmente sostenibile e di cancellare i residui .
Tabelle di sintesi
Principali norme applicabili all’accertamento delle erboristerie
| Normativa | Oggetto | Punti salienti |
|---|---|---|
| D.P.R. 600/1973 art. 38 e art. 39 | Redditometro e accertamento analitico‑induttivo | L’art. 38 consente di determinare il reddito sintetico sulla base delle spese sostenute; il redditometro 2024 prevede che la differenza tra reddito presunto e dichiarato debba superare il 20 % e 10 volte l’assegno sociale . L’art. 39 consente l’accertamento analitico‑induttivo in presenza di contabilità inattendibile, utilizzando presunzioni . |
| D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione | Modificato dal D.Lgs. 13/2024, prevede un invito all’adesione nella bozza di avviso e consente la definizione del debito con sanzioni ridotte . |
| Legge 212/2000 (artt. 6‑bis, 7, 12) | Statuto del contribuente | Garantisce il contraddittorio e la motivazione degli atti . |
| D.Lgs. 472/1997 | Sanzioni tributarie | Stabilisce le sanzioni per dichiarazioni infedeli (dal 90 % al 180 % dell’imposta) e per omessa dichiarazione (dal 120 % al 240 %); prevede riduzioni in caso di ravvedimento e adesione. |
| D.Lgs. 175/2014 | Trasmissione telematica dei corrispettivi | Obbliga i commercianti al dettaglio ad inviare i corrispettivi giornalieri mediante registratore telematico, con memorizzazione elettronica dei dati. |
| Legge 3/2012 e CCII | Sovraindebitamento | Prevede piani del consumatore, accordi di composizione e liquidazione del patrimonio con esdebitazione . |
| D.L. 84/2025 convertito dalla Legge 108/2025 | Disposizioni urgenti in materia fiscale | Introduce il ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale e aggiorna i termini dei versamenti per i soggetti ISA; rinforza l’obbligo di motivazione degli atti di accesso. |
Esempio di calcolo sanzioni per irregolarità contabili (indicativo)
| Tipo di violazione | Base imponibile contestata | Sanzione ordinaria (90–180 %) | Sanzione con adesione (1/3) | Sanzione con ravvedimento entro 1 anno (1/8) |
|---|---|---|---|---|
| Omissione di ricavi per 10 000 € | 10 000 € | 9 000 € – 18 000 € | 3 000 € – 6 000 € | 1 125 € – 2 250 € |
| Contabilità inattendibile (ricavi ricostruiti) | 50 000 € | 45 000 € – 90 000 € | 15 000 € – 30 000 € | 5 625 € – 11 250 € |
| Ritardo nella presentazione della dichiarazione | Non applicabile | Sanzione da 150 € a 1 000 € | 50 € – 333 € | 18,75 € – 125 € |
(Le cifre sono indicative e non costituiscono consulenza fiscale. Le sanzioni effettive dipendono dalle circostanze e dalle riduzioni normative.)
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’accertamento fiscale e perché riguarda anche le erboristerie?
L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA. Le erboristerie, come tutte le attività commerciali, sono soggette a controlli in relazione ai ricavi, al rispetto dei corrispettivi telematici e al magazzino. Un punteggio ISA basso o anomalie nei dati possono far scattare l’accertamento.
- Cosa prevede il nuovo contraddittorio generalizzato?
L’art. 6‑bis della Legge 212/2000 impone che ogni atto autonomamente impugnabile sia preceduto da una bozza di atto e da un contraddittorio di 60 giorni . Durante questo periodo il contribuente può presentare osservazioni e documenti. La mancata osservanza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
- Qual è il ruolo del processo verbale di constatazione (PVC)?
Il PVC è il documento redatto al termine di un accesso o ispezione e contiene le contestazioni. È una base per l’avviso di accertamento e offre al contribuente la possibilità di replicare alle osservazioni. Dopo la riforma del 2023–2024, il termine di 60 giorni per presentare osservazioni dopo il PVC è stato abrogato e sostituito dal contraddittorio generalizzato.
- Cosa sono gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e il codice DM35U?
Gli ISA sono indicatori statistici che misurano la coerenza e l’affidabilità dei dati dichiarati. Il codice DM35U si applica alle erboristerie . Un punteggio alto riduce il rischio di controlli, mentre un punteggio basso può essere segnale di anomalie.
- Quali sono le presunzioni più frequenti nell’accertamento analitico‑induttivo?
L’Agenzia può basare l’accertamento su: scostamenti ISA, movimentazioni bancarie non giustificate, differenze di magazzino, percentuale di scontrini parlanti, margini di guadagno inferiori alla media. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti .
- È obbligatorio partecipare al contraddittorio?
Non è formalmente obbligatorio, ma è fortemente consigliato: non partecipare comporta la perdita della possibilità di far valere circostanze a proprio favore e può essere considerato indice di mancanza di collaborazione .
- Cosa succede se non si risponde alla lettera di compliance?
Se non si aderisce alla compliance, l’Agenzia può avviare l’accertamento con sanzioni più elevate. La compliance è un’opportunità per regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. Ignorarla significa perdere un’opportunità di risparmio.
- Che differenza c’è tra accertamento con adesione e mediazione tributaria?
L’adesione è una procedura volontaria che consente di definire il debito con sanzioni ridotte del 1/3; la mediazione è obbligatoria per le controversie sotto una certa soglia e consiste in un tentativo di conciliazione prima del ricorso. Entrambe mirano a ridurre il contenzioso, ma l’adesione interviene prima dell’emissione del ruolo, la mediazione dopo l’avviso.
- Quanto tempo ho per presentare ricorso contro un avviso di accertamento?
Fino al 31 dicembre 2025 il termine è di 60 giorni dal ricevimento dell’atto . Dal 2026 si applicherà il nuovo Testo unico della giustizia tributaria, che potrebbe confermare o modificare il termine. È consigliabile verificare con un professionista la normativa vigente al momento della notifica.
- È possibile rateizzare le somme dovute?
Sì. In caso di adesione o conciliazione, l’atto di adesione prevede la rateizzazione (di norma 8 rate trimestrali o 12 rate). Per gli avvisi definitivi, è possibile richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma se la somma non viene pagata o rateizzata, si avvia la riscossione coattiva.
- Che cos’è il redditometro e come può colpire un’erboristeria?
Il redditometro è uno strumento che calcola il reddito presunto in base alle spese sostenute. Anche se destinato principalmente alle persone fisiche, il titolare dell’erboristeria può essere sottoposto a reddito sintetico se le spese personali (auto, immobili, polizze) non sono compatibili con il reddito dichiarato. Il nuovo redditometro 2024 richiede che il reddito presunto superi quello dichiarato di almeno il 20 % e 10 volte l’assegno sociale .
- Come funziona la procedura di sovraindebitamento?
La Legge 3/2012 permette alle persone e alle piccole imprese sovraindebitate di proporre un piano per pagare una parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione . Il piano viene predisposto con l’assistenza di un gestore della crisi e approvato dal giudice. È uno strumento prezioso per chi non riesce a pagare i debiti fiscali con altri mezzi.
- Quali sono i rischi di non regolarizzare le differenze inventariali?
Le erboristerie spesso gestiscono un magazzino complesso (tisane, integratori, prodotti cosmetici). Se la contabilità delle rimanenze non è aggiornata, l’Agenzia può presumere vendite in nero e ricavi non dichiarati. Occorre effettuare inventari periodici e giustificare le differenze con documentazione (es. note di reso, donazioni, prodotti scaduti).
- Posso dedurre le rimanenze deteriorate o invendute?
Sì, ma solo se documentate. La perdita per deterioramento deve essere provata con perizie o verbali di distruzione; in caso contrario, potrebbe essere contestata come vendita occulta. Conservare le prove aiuta a evitare presunzioni.
- Cosa comporta una verifica dell’ASL in erboristeria?
Le ASL verificano il rispetto delle norme sanitarie e la corretta etichettatura dei prodotti. Sebbene non sia un controllo fiscale, eventuali sanzioni amministrative (per prodotti non autorizzati o modalità di conservazione errate) possono indurre l’Agenzia a sospettare carenze gestionali e ad approfondire gli aspetti fiscali.
- L’uso del contante è vietato?
Il limite all’uso del contante varia nel tempo (5 000 € nel 2023, 4 999 € per il 2024–2025). Tuttavia, per le erboristerie è consigliabile incentivare i pagamenti elettronici: le transazioni tracciate rendono più facile dimostrare i ricavi. Pagamenti in contanti frequenti e di importo elevato possono generare sospetti di evasione.
- Qual è la differenza tra scontrino parlante e fiscale?
Lo scontrino parlante riporta i dati del cliente e la descrizione del prodotto necessario per la detrazione fiscale (ad esempio, integratori, prodotti fitoterapici). Lo scontrino fiscale è generico. Le erboristerie devono emettere scontrini parlanti quando il prodotto è detraibile ai fini sanitari, e conservare i dati nel rispetto della privacy.
- Le vendite online sono soggette a controlli diversi?
Sì. Le erboristerie che vendono tramite e-commerce devono emettere fattura elettronica o scontrino telematico e comunicare l’inventario aggiornato del magazzino. Le piattaforme di pagamento trasmettono i dati all’Agenzia, che può incrociarli con le dichiarazioni. È essenziale registrare tutte le vendite online e conservare le transazioni.
- Quando si applica la confisca per equivalente in caso di reati fiscali?
In presenza di reati tributari (dichiarazione infedele oltre determinate soglie, omesso versamento IVA o ritenute, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) il giudice penale può disporre la confisca dei beni per un importo equivalente all’imposta evasa. Anche se rara per le erboristerie, la confisca è un rischio per chi nasconde grandi volumi di ricavi o falsifica la contabilità.
- Perché è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato?
Un avvocato esperto in diritto tributario conosce le normative, le scadenze e la giurisprudenza e può individuare i vizi dell’atto, proporre le strategie difensive più efficaci, negoziare con l’Agenzia e rappresentare il contribuente in giudizio. L’assistenza di un professionista riduce il rischio di errori e aumenta le possibilità di successo.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio le dinamiche dell’accertamento, presentiamo alcune simulazioni basate su casi tipici. I nomi e i dati sono di fantasia.
Caso 1: erboristeria con ricavi in nero e magazzino non gestito
Situazione: L’erboristeria “Erba Viva” dichiara un fatturato di 100 000 €, ma l’ISA DM35U restituisce un punteggio di 4 (su 10) a causa di margini lordi inferiori alla media e di un magazzino sovrastimato. La Guardia di Finanza effettua un accesso, verifica che mancano registrazioni per alcune vendite di cosmetici e trova 20 000 € di versamenti in contanti sul conto del titolare non giustificati.
Procedura: Gli agenti redigono il PVC, contestando ricavi non dichiarati per 30 000 €. La bozza di avviso di accertamento invita l’erborista a presentare osservazioni entro 60 giorni. L’erborista si rivolge all’Avv. Monardo, che richiede l’accesso agli atti. Analizzando la contabilità, il professionista dimostra che 10 000 € dei versamenti derivavano da un finanziamento familiare (con relative ricevute) e che 5 000 € riguardavano la vendita di beni personali. Inoltre, il magazzino sovrastimato conteneva prodotti scaduti per 5 000 € (con verbali di distruzione).
Esito: Nel contraddittorio l’Agenzia accoglie parzialmente le argomentazioni e riduce il recupero a 15 000 €. Viene presentata istanza di accertamento con adesione e la controversia si definisce con il pagamento delle imposte sul recupero, di sanzioni ridotte e con rateizzazione in 8 rate. L’intervento tempestivo del professionista evita la riscossione coattiva.
Caso 2: erboristeria con punteggio ISA alto ma redditometro del titolare
Situazione: La titolare della “Herbal Wellness” dichiara 70 000 € di reddito d’impresa e ottiene un punteggio ISA di 9. Tuttavia, il redditometro 2024 segnala che le spese personali (auto di lusso, viaggi all’estero, mutuo per villa al mare) non sono compatibili con il reddito dichiarato. L’Agenzia avvia un accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 600/1973.
Procedura: La bozza di avviso di accertamento indica una differenza di 40 000 € e concede 60 giorni per il contraddittorio. La contribuente fornisce documenti che dimostrano che parte delle spese è stata sostenuta dal coniuge e che l’auto è stata acquistata con un finanziamento personale. Tuttavia, non riesce a giustificare i viaggi.
Esito: L’Agenzia riduce la ripresa a 20 000 € e la titolare aderisce all’accertamento con pagamento rateale. Nonostante il punteggio ISA positivo, le spese personali hanno generato una verifica: il caso evidenzia l’importanza di tenere separati i conti dell’impresa e quelli personali e di documentare l’origine delle risorse.
Caso 3: erboristeria in crisi e ricorso al piano del consumatore
Situazione: La “Natura e Salute” ha accumulato debiti per 150 000 € tra imposte, contributi e fornitori, a causa della pandemia e di lavori di ristrutturazione. Nonostante gli sforzi di pagamento, l’impresa non riesce a far fronte ai debiti e riceve un avviso di accertamento per ulteriori 50 000 €.
Procedura: Il titolare, assistito dall’Avv. Monardo, decide di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. Viene nominato un gestore della crisi che redige un piano del consumatore: pagamento del 30 % del debito fiscale e del 40 % dei debiti verso i fornitori, rateizzati in 5 anni, con l’impegno a proseguire l’attività. L’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori vengono convocati davanti al giudice.
Esito: Il tribunale omologa il piano. Dopo il pagamento delle rate, il residuo dei debiti viene cancellato. L’erboristeria prosegue l’attività senza il peso dei debiti pregressi e senza rischio di pignoramenti.
Conclusioni
Il sistema di accertamento fiscale in Italia è complesso e, negli ultimi anni, oggetto di continue riforme. Per le erboristerie, che spesso operano con margini ridotti e con una gestione del magazzino difficile, la probabilità di incorrere in un controllo non è trascurabile. Tuttavia, la normativa vigente – dallo Statuto del contribuente al nuovo Testo unico della giustizia tributaria – offre strumenti efficaci per difendersi, purché vengano utilizzati tempestivamente e con competenza.
Le parole chiave sono informazione, collaborazione e preparazione. Informazione perché è fondamentale conoscere i propri diritti (contraddittorio, motivazione, accesso agli atti). Collaborazione perché la Corte costituzionale e la Cassazione insistono sul dovere di buona fede e sull’importanza del dialogo . Preparazione perché la difesa richiede documenti, analisi contabili, conoscenza dei parametri ISA e della normativa processuale.
In questo contesto l’assistenza di un professionista specializzato fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono supporto in tutte le fasi dell’accertamento: dalla lettura del PVC, alla redazione delle osservazioni, all’adesione, alla mediazione, al ricorso giudiziale, fino alla proposta di piani di rientro o di procedure di sovraindebitamento. Agire subito significa evitare che gli atti divengano definitivi, ridurre le sanzioni e tutelare il patrimonio.
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