Accertamento fiscale a Chiropratici: come difendersi bene e subito con l’avvocato

Introduzione

Negli ultimi anni gli accertamenti fiscali nei confronti dei chiropratici hanno assunto una rilevanza crescente. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sul corretto adempimento degli obblighi tributari da parte di queste figure sanitarie, spesso in assenza di un quadro normativo chiaro. Il rischio è di ritrovarsi con contestazioni di IVA e imposte dirette, recupero di contributi previdenziali, sanzioni pecuniarie e addirittura denunce per esercizio abusivo della professione. È perciò fondamentale conoscere le norme applicabili, le pronunce più recenti della giurisprudenza e soprattutto le strategie difensive per tutelarsi in modo efficace e tempestivo. Questo articolo affronta il tema offrendo una guida pratica dalla prospettiva del contribuente.

Fin dall’inizio verranno delineate le soluzioni legali principali: dal nuovo contraddittorio preventivo introdotto dal d.lgs. 219/2023 al ricorso in autotutela, dall’accertamento con adesione alla difesa in giudizio dinanzi alle corti di giustizia tributaria. Saranno illustrate le modalità per ottenere la sospensione dell’atto, ridurre le sanzioni tramite ravvedimento operoso o definizioni agevolate, nonché le alternative di rottamazione e i piani di sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012.

Presentazione dello Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. L’esperienza maturata consente allo Studio di offrire consulenza tecnica, predisporre ricorsi, condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate e formulare piani di rientro personalizzati. In qualità di cassazionista, l’avv. Monardo può inoltre patrocinare la difesa anche in sede di legittimità.

Il lettore è al centro dell’attenzione: lo Studio assiste i contribuenti nella valutazione dell’atto, nell’analisi della normativa applicabile, nella predisposizione di memorie difensive, nella richiesta di sospensione cautelare, nella definizione bonaria del debito o, quando necessario, nell’azione giudiziale per ottenere l’annullamento dell’accertamento. Per ogni caso viene fornito un piano su misura in sinergia con commercialisti e consulenti del lavoro.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina della professione di chiropratico in Italia

La disciplina italiana della chiropratica ha subito numerose evoluzioni e incertezze. La legge n. 244/2007, art. 2, comma 355 ha riconosciuto i chiropratici come professionisti sanitari e ha previsto l’istituzione di un registro presso il Ministero della Salute e la creazione di un corso di laurea magistrale. La norma ha stabilito che gli esercenti debbano essere in possesso di adeguate conoscenze di anatomia e fisiologia e ha previsto che, fino all’adozione del decreto ministeriale attuativo, l’esercizio sia consentito solo a chi avesse un titolo di studio estero riconosciuto . Tuttavia il decreto non è stato emanato e il registro non è mai stato istituito.

Successivamente la legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7, ha nuovamente inserito la chiropratica nell’elenco delle professioni sanitarie**, ma anche questa disposizione rimane in gran parte inattuata. Il legislatore ha demandato a successivi decreti la definizione della formazione universitaria, dei criteri di equivalenza dei titoli esteri e dei requisiti per l’iscrizione in elenchi speciali ad esaurimento, ma tali provvedimenti non sono stati ancora emanati . Di conseguenza, al momento i chiropratici possono svolgere l’attività in base ai titoli conseguiti all’estero e alle disposizioni generali in materia di esercizio delle arti sanitarie.

1.2 Esenzione IVA: art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972 e giurisprudenza

L’attività chiropratica è innanzitutto di natura sanitaria e, come tale, rientra tra le prestazioni che possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA. L’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ivi comprese le prestazioni di chirurgia estetica” . La norma, che recepisce la direttiva IVA dell’Unione Europea, mira a non gravare le prestazioni mediche di un’imposta che finirebbe per aumentare i costi per il paziente.

Per anni l’Amministrazione finanziaria e parte della giurisprudenza hanno negato l’esenzione ai chiropratici sostenendo che l’assenza del registro previsto dalla legge 244/2007 impedisse di considerare la professione come “soggetta a vigilanza”. Questa interpretazione è stata però superata da numerose pronunce della Corte di cassazione negli ultimi anni.

1.2.1 L’orientamento restrittivo precedente

Nel decennio successivo alla legge 244/2007, alcune sentenze (Cass. 11085/2016, Cass. 8145/2019) avevano negato l’esenzione IVA alle prestazioni chiropratiche per mancanza di vigilanza ministeriale. Secondo questi giudici, solo l’emissione del decreto attuativo e la creazione del registro avrebbero conferito il carattere di professione sanitaria soggetta a vigilanza, condizione necessaria per l’esenzione. Di conseguenza molti chiropratici sono stati assoggettati all’IVA al 22 %, con recuperi fiscali retroattivi e sanzioni.

1.2.2 La svolta europea: causa C‑597/17 e Cassazione 21108/2020

Il mutamento di orientamento nasce dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 27 giugno 2019 nella causa C‑597/17 “Belgisch Syndicaat van Chiropraxie”. La Corte ha affermato che l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie non può essere negata per il solo fatto che la professione non sia regolamentata dallo Stato: è sufficiente che il prestatore disponga di qualifiche riconosciute e che l’attività abbia finalità terapeutiche. In seguito, con Cass. 21108/2020, la Suprema Corte italiana ha recepito questo principio, stabilendo che la mancanza di registro non può ostacolare l’esenzione se il professionista dimostra l’adeguata formazione.

1.2.3 Cassazione 27549/2023 e 28512/2023

La vera svolta giurisprudenziale è arrivata con Cass. 27549/2023, la cui massima (sintesi ufficiale) afferma che l’esenzione IVA per i chiropratici dipende dalla qualità sanitaria del servizio e dal possesso di adeguata formazione, non dall’esistenza del registro. La Corte ha dichiarato “irragionevole subordinare l’esenzione alla emanazione di un regolamento ministeriale” e ha richiamato il principio secondo cui le prestazioni sanitarie devono essere esentate se svolte da soggetti professionalmente qualificati . In altre parole, l’assenza del registro non può essere utilizzata per negare l’esenzione.

Pochi mesi dopo, Cass. 28512/2023 ha ribadito questo orientamento, chiarendo che è sufficiente verificare se l’attività abbia finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e se il professionista possieda un titolo di studio idoneo, anche acquisito all’estero . La Corte ha anche ricordato che la legge 244/2007 riconosce esplicitamente i chiropratici come professionisti sanitari e che il ritardo nell’emanazione del decreto non può penalizzare il contribuente.

1.2.4 Cassazione 14157/2024 e ordinanze del 2024

L’orientamento favorevole è stato consolidato nel 2024 dalla ordinanza n. 14157 depositata il 21 maggio 2024. La Corte ha riaffermato che la verifica dell’esenzione deve basarsi su due elementi: (1) la natura sanitaria della prestazione, cioè la finalità di diagnosi o cura; (2) il possesso di un adeguato percorso formativo certificato. La mancanza di un registro o di un corso universitario nazionale non è rilevante . La Cassazione ha inoltre ricordato che tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza della CGUE ed è ormai pacifica .

1.2.5 Principi ricavabili

Da queste pronunce possiamo dedurre alcuni principi fondamentali:

  • L’esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche discende dalla natura sanitaria dell’attività e dal possesso di un titolo professionale idoneo (anche estero), non dalla presenza di un albo o di un registro.
  • Il professionista deve dimostrare, attraverso attestati, diplomi o iscrizioni a registri esteri, di aver seguito un percorso di studi di livello universitario e di essere in grado di fornire prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione.
  • La mancata emanazione del decreto ministeriale non può legittimare l’imposizione dell’IVA: ciò sarebbe in contrasto con la Direttiva comunitaria e con i principi di neutralità fiscale.
  • La giurisprudenza successiva al 2019 considera ormai superato l’orientamento restrittivo: la Cassazione richiede ai giudici di merito di valutare concretamente le qualifiche del chiropratico e la natura delle prestazioni rese.

1.3 Statuto dei diritti del contribuente e contraddittorio preventivo

Il contraddittorio è il cuore della fase pre‑contenziosa. L’art. 12, comma 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che, dopo la notifica del verbale di constatazione in seguito a un accesso, ispezione o verifica, l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima di sessanta giorni. Durante questo periodo il contribuente ha diritto di presentare osservazioni e richieste di chiarimenti, e l’Amministrazione deve prenderle in considerazione . La norma rappresenta la traduzione in diritto nazionale del principio del contraddittorio procedimentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 219/2023 (riforma fiscale), il contraddittorio è diventato obbligatorio per tutti gli atti impugnabili (non solo per quelli conseguenti a verifiche) e la sua mancanza comporta l’invalidità dell’atto. L’art. 6‑bis del decreto prevede che l’ufficio debba trasmettere un progetto di atto contenente i motivi e le prove a fondamento della pretesa, concedendo al contribuente almeno sessanta giorni per fornire memorie difensive . Se la scadenza del termine per l’emissione dell’atto cade durante i sessanta giorni, questo termine è prorogato di ulteriori 120 giorni. Sono escluse da questa procedura alcune categorie di atti (ad esempio, quelli totalmente automatizzati) elencate in un decreto ministeriale .

Queste regole rafforzano il diritto di difesa del contribuente, obbligando l’Amministrazione a un confronto preventivo prima di emettere l’avviso di accertamento. Un eventuale accertamento notificato senza contraddittorio (nei casi in cui è previsto) è nullo.

1.4 Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997)

Il d.lgs. 218/1997 ha introdotto la possibilità per il contribuente di definire l’accertamento in via bonaria. L’art. 6 prevede che il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, possa chiedere all’ufficio di formulare una proposta di definizione per aderire parzialmente o totalmente alla pretesa. Se l’ufficio notifica direttamente l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione entro il termine per proporre ricorso; la presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni il termine per impugnare . L’adesione comporta la riduzione di un terzo delle sanzioni e permette di rateizzare l’importo dovuto.

1.5 Termini per l’impugnazione e ricorso

Per impugnare un avviso di accertamento o un altro atto impositivo è necessario rispettare i termini stabiliti dal d.lgs. 546/1992. Fino al 31 dicembre 2025 l’art. 21 prevedeva che il ricorso dovesse essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e che, in caso di rifiuto tacito dell’autotutela, potesse essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta . Con l’entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 (riforma del processo tributario) il ricorso contro il rifiuto tacito può essere presentato trascorsi novanta giorni dalla domanda, mentre per i rifiuti espressi rimane il termine di sessanta giorni . Le nuove norme hanno ridefinito le competenze delle corti di giustizia tributaria e introdotto l’udienza in videoconferenza.

1.6 Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

Per le violazioni dichiarative e di pagamento, il contribuente può evitare l’accertamento e ridurre sensibilmente le sanzioni ricorrendo al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 472/1997. Recenti riforme hanno modificato le riduzioni applicabili. In particolare, il d.lgs. 87/2024 ha introdotto dal 1 settembre 2024 un nuovo sistema che prevede riduzioni proporzionali in base al momento della regolarizzazione. Ad esempio, se il contribuente regolarizza dopo l’avvio del contraddittorio e prima del verbale di constatazione, la sanzione è ridotta a un sesto; se regolarizza dopo il verbale ma prima della comunicazione di irregolarità, la riduzione è a un quinto; se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione ma prima dell’accertamento, la riduzione è a un quarto . Una tabella dettagliata illustra le percentuali applicabili prima e dopo il 1 settembre 2024 .

1.7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando la pretesa tributaria è insostenibile e il contribuente si trova in una situazione di grave squilibrio economico, può fare ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. L’art. 6 definisce lo scopo delle procedure: consentire a chi non è assoggettabile a procedure concorsuali tradizionali di concludere un accordo con i creditori o di proporre un piano del consumatore . Il sovraindebitamento è definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che rende difficile o impossibile pagare i debiti . Tra gli strumenti disponibili figurano:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), propone un piano ai creditori che stabilisce tempi e modalità di pagamento. Il piano può prevedere anche la dilazione del pagamento di tributi, IVA e ritenute . Una volta omologato dal tribunale, il piano è vincolante per tutti i creditori aderenti.
  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali e non professionali; prevede la presentazione di un piano di rientro con l’intervento dell’OCC e l’omologazione del tribunale.
  • Liquidazione del patrimonio: consiste nella vendita del patrimonio del debitore sotto la supervisione dell’OCC, con distribuzione del ricavato ai creditori.
  • Esdebitazione: al termine della liquidazione il debitore persona fisica può ottenere la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali purché siano soddisfatte determinate condizioni. L’art. 14‑terdecies della legge 3/2012 prevede che il beneficio sia concesso se il debitore ha cooperato al corretto svolgimento della procedura, non ha ritardato le operazioni, non ha beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni, non è stato condannato per reati gravi e ha svolto un’attività lavorativa idonea . L’esdebitazione è esclusa in caso di sovraindebitamento colposo o frode e non opera per debiti da mantenimento, sanzioni penali, danni extracontrattuali e alcune imposte sopravvenute .

L’art. 14‑terdecies rappresenta l’istituto del fresh start: una volta liberato dai debiti residui, il soggetto sovraindebitato può ripartire con la propria vita economica. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i debitori nella predisposizione della domanda di esdebitazione e nella gestione dei rapporti con l’OCC.

2. Procedura dell’accertamento fiscale: cosa succede dopo la notifica

2.1 L’avvio della verifica

L’accertamento fiscale si articola in diverse fasi. Per i chiropratici, spesso l’input arriva da controlli incrociati tra i compensi dichiarati, i pagamenti ricevuti dai pazienti, le fatture emesse e i dati raccolti dalle banche dati sanitarie (sistema TS). L’Amministrazione può procedere con:

  1. Invito al contraddittorio: la Direzione provinciale invia un invito (ex art. 5 ter d.lgs. 218/1997 o art. 6‑bis d.lgs. 219/2023) per anticipare gli elementi su cui intende basare l’accertamento. È un momento utile per chiarire eventuali errori di calcolo o giustificare spese e ricavi.
  2. Questionario: l’ufficio può chiedere informazioni su fatturato, costi, strumenti diagnostici utilizzati, titoli professionali e contratti di locazione dello studio.
  3. Accesso e ispezione presso lo studio: la Guardia di Finanza può recarsi nel luogo in cui si esercita l’attività per controllare registri, computer e contabilità. Deve rispettare i diritti di difesa, redigere un verbale e permettere la presenza di un professionista. Nel verbale vanno riportate tutte le operazioni compiute.

Durante l’accesso, l’operatore sanitario deve esibire diplomi e attestati che dimostrino il proprio percorso formativo. È essenziale conservare certificati di laurea, corsi esteri riconosciuti, iscrizioni a associazioni internazionali e documentazione che attesti l’aggiornamento professionale. Questi documenti saranno fondamentali per comprovare l’idoneità del servizio e ottenere l’esenzione IVA.

2.2 Redazione del verbale di constatazione e contraddittorio

Al termine delle operazioni l’organo di controllo redige il verbale di constatazione, che riporta i rilievi emersi. Conformemente all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di chiarimenti . Dal 2024, con l’art. 6‑bis d.lgs. 219/2023, questo contraddittorio preventivo è esteso a tutti gli atti impugnabili . L’ufficio deve rispondere motivando l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni prima di emettere l’atto definitivo. Se l’avviso è emesso senza attendere i 60 giorni (fuori dai casi di urgenza), l’accertamento è nullo.

2.3 Avviso di accertamento: contenuto e termini

L’avviso di accertamento è l’atto attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito o l’IVA dichiarata. Deve indicare:

  • i fatti contestati e le prove raccolte;
  • le norme violate;
  • l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi;
  • il termine per presentare l’istanza di accertamento con adesione (15 giorni) o il ricorso (60 giorni) con l’indicazione del giudice competente;
  • l’eventuale motivazione sulla mancata attivazione del contraddittorio.

L’avviso può essere emesso entro i termini di decadenza stabiliti dallo Statuto del contribuente e dal decreto IVA (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione per le imposte dirette e IVA). Per le violazioni penali l’Ufficio può notificare l’avviso entro il settimo anno.

2.4 Misure cautelari: fermi, ipoteche e pignoramenti

In presenza di crediti erariali iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può adottare misure cautelari come fermi amministrativi sui veicoli, iscrizioni ipotecarie sugli immobili e pignoramenti presso terzi. Queste azioni, benché volte a garantire il soddisfacimento del credito, devono essere proporzionate e precedute dalle comunicazioni previste dalla legge (preavviso di fermo, avviso di iscrizione ipotecaria). In caso di contestazioni sull’IVA, un fermo su veicolo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale può essere sospeso dal giudice tributario; analogamente, l’iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a 20.000 euro è illegittima.

2.5 Termini riepilogativi della procedura

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali termini da rispettare dopo la notifica di un atto:

Fase/AttoTermineRiferimento normativo
Presentazione memorie dopo il verbale di constatazione60 giorniArt. 12, comma 7, legge 212/2000
Richiesta di accertamento con adesioneEntro 15 giorni dalla notifica; sospensione di 90 giorni del termine per ricorrereArt. 6 d.lgs. 218/1997
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 21 d.lgs. 546/1992
Ricorso contro rifiuto tacito di autotutelaDopo 90 giorni dalla domanda e entro la prescrizioneArt. 21 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 220/2023
Presentazione domanda di esdebitazioneEntro un anno dalla chiusura della liquidazioneArt. 14‑terdecies legge 3/2012

3. Difese e strategie legali per i chiropratici

3.1 Preparare la documentazione e dimostrare la qualifica professionale

Alla luce della giurisprudenza favorevole, il primo passo per difendersi da un accertamento IVA è dimostrare la legittimità dell’attività professionale. Il chiropratico deve raccogliere e conservare:

  • Diplomi e certificati di laurea conseguiti presso università estere accreditate e riconosciute a livello internazionale. È utile allegare traduzioni giurate o attestati di equipollenza.
  • Attestati di iscrizione ad associazioni professionali internazionali, come la World Chiropractic Federation, e eventuali registrazioni in altri Paesi.
  • Documentazione che attesti l’attività sanitaria effettiva, ad esempio cartelle cliniche, anamnesi e piani terapeutici, per provare la natura di diagnosi, cura o riabilitazione.
  • Ricevute e fatture che dimostrino l’applicazione dell’esenzione IVA o l’eventuale addebito dell’imposta ai pazienti in passato.

Questi elementi saranno fondamentali nel corso del contraddittorio e dell’eventuale contenzioso per dimostrare il possesso di qualifiche idonee, così come richiesto dalla Cassazione . Senza un’adeguata prova della formazione, l’ufficio potrebbe sostenere che le prestazioni rese non sono sanitarie e applicare l’IVA.

3.2 Sfruttare il contraddittorio preventivo

Il contraddittorio è il momento in cui si può ribaltare la posizione dell’ufficio. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

  1. Presentare memorie dettagliate: esplicitare il percorso formativo, allegare i diplomi, spiegare l’attività svolta e citare la giurisprudenza favorevole (Cass. 27549/2023, Cass. 14157/2024, causa CGUE C‑597/17) che riconosce l’esenzione IVA per i chiropratici . È bene indicare anche la normativa primaria (art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972) e la legge 244/2007 .
  2. Richiedere la produzione di prove: se l’ufficio contesta ricavi non dichiarati, chiedere quali elementi concretamente supportano la maggiore imponibile (incroci telematici, segnalazioni, depositi bancari). La carenza di prove può portare all’annullamento dell’accertamento per difetto di motivazione.
  3. Rilevare eventuali vizi procedurali: la mancata consegna del PVC, l’assenza di contraddittorio laddove obbligatorio, la mancanza di autorizzazioni per l’accesso nello studio o la violazione del segreto professionale sono circostanze che comportano la nullità dell’atto.

Coinvolgere sin da subito un professionista esperto consente di individuare i punti deboli dell’avviso e di presentare una difesa solida. L’avv. Monardo, ad esempio, è in grado di redigere memorie tecniche che richiamano la normativa interna ed europea, predisponendo perizie di parte sulla natura sanitaria delle prestazioni.

3.3 Accertamento con adesione: valutare la convenienza

L’accertamento con adesione è uno strumento di definizione concordata del debito tributario. Per i chiropratici, aderire può essere vantaggioso nei seguenti casi:

  • Riduzione delle sanzioni: aderendo si ottiene una riduzione automatica di un terzo delle sanzioni. Se si regolarizza prima dell’emissione dell’avviso di accertamento grazie al contraddittorio, la riduzione può raggiungere un sesto (ravvedimento parziale) .
  • Possibilità di rateizzazione: l’adesione consente di rateizzare l’importo dovuto fino a otto rate trimestrali o più, in base al debito.
  • Certezza della pretesa: sottoscrivendo l’atto si chiude la controversia e si evita il contenzioso. Per alcuni contribuenti può essere la soluzione ottimale per riprendere l’attività professionale senza il peso di una lite.

Tuttavia occorre valutare attentamente la convenienza, soprattutto se l’accertamento si basa su presunzioni infondate o su un’errata applicazione dell’IVA. In tali casi è spesso preferibile impugnare l’atto, poiché la giurisprudenza attuale riconosce l’esenzione ai chiropratici e consente di ottenere la totale cancellazione del recupero.

3.4 Autotutela: annullamento in sede amministrativa

L’istituto dell’autotutela permette all’amministrazione di annullare o rettificare un atto illegittimo o infondato. Dal 2024, con l’introduzione dei nuovi art. 19‑bis e 19‑ter nel d.lgs. 546/1992, è possibile impugnare il rifiuto di autotutela (espresso o tacito) dinanzi al giudice tributario. Pertanto:

  • Se l’accertamento si fonda su errori di fatto evidenti (ad esempio, fatture che risultano già incluse nelle dichiarazioni), conviene presentare istanza di annullamento in autotutela. L’ufficio ha l’obbligo di rispondere e il silenzio oltre i 90 giorni si considera rifiuto tacito .
  • In caso di rifiuto, si può proporre ricorso entro 60 giorni (per rifiuto espresso) o dopo 90 giorni (per rifiuto tacito). L’udienza si svolgerà dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente.

3.5 Difesa in giudizio: ricorso, appello e Cassazione

Quando l’accertamento è infondato o sproporzionato, è opportuno promuovere un ricorso innanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie). La procedura prevede:

  1. Redazione del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica si deposita il ricorso con i motivi di doglianza e la documentazione probatoria, tramite il sistema telematico (processo tributario telematico). È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto (art. 47 d.lgs. 546/1992) se la riscossione arreca danni gravi e irreparabili.
  2. Udienza e sentenza: il processo si svolge davanti a un collegio di giudici tributari; dal 2024 è possibile la videoconferenza. Il contribuente può essere assistito da un difensore abilitato (avvocato o commercialista).
  3. Appello: entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, la parte soccombente può proporre appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
  4. Ricorso per cassazione: per violazione di legge o vizi di motivazione, è possibile ricorrere in Cassazione. La difesa in Cassazione richiede necessariamente un avvocato cassazionista. L’avv. Monardo, iscritto nell’albo speciale, può assistere i contribuenti in questa fase.

In giudizio, oltre a contestare i presupposti fattuali e giuridici dell’accertamento, il chiropratico può dedurre la violazione del diritto dell’Unione europea e la disapplicazione della norma interna in contrasto con la direttiva IVA. La Corte di cassazione ha chiarito che i giudici di merito devono valutare la qualità della prestazione e la qualifica professionale, disapplicando eventuali norme nazionali che subordina l’esenzione alla istituzione di un albo .

3.6 Strategie difensive specifiche per l’IVA

Nel merito del recupero dell’IVA, si possono adottare diverse strategie:

  • Dimostrare la natura sanitaria: depositare cartelle cliniche, diagnosi, piani di cura e testimonianze di pazienti per dimostrare che le prestazioni sono finalizzate al benessere e alla salute.
  • Provare la qualificazione professionale: esibire diplomi internazionali e certificati di associazioni riconosciute; eventuali corsi post‑laurea o specializzazioni.
  • Contestare la qualità delle prove: se l’ufficio utilizza parametri standardizzati (numero medio di pazienti, tariffari ipotetici), contestarne la attendibilità. Ad esempio, i ricavi non dichiarati desunti da prelievi bancari non giustificati possono essere esclusi se il contribuente dimostra la provenienza dei fondi.
  • Richiamare la giurisprudenza UE e nazionale: citare la causa C‑597/17, le sentenze Cass. 21108/2020, 27549/2023 e 14157/2024; chiederne l’applicazione; in caso di dubbio chiedere al giudice di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
  • Invocare il principio di neutralità dell’IVA: la direttiva prevede che l’imposta non possa incidere sui costi del paziente quando la prestazione ha scopo terapeutico. La Corte di giustizia ha stabilito che l’esenzione non può dipendere dall’esistenza di un regime nazionale di autorizzazione.

3.7 Strategie difensive relative alle imposte dirette (IRPEF e IRES)

Oltre all’IVA, l’accertamento può riguardare le imposte dirette sui redditi (IRPEF per i professionisti individuali o IRES per società). Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Ricavi non dichiarati: l’ufficio calcola un maggiore reddito sulla base del numero di pazienti, del fatturato medio, di conti correnti. Difendersi significa dimostrare la tracciabilità di tutte le entrate, la gratuità di alcune prestazioni (ad esempio visite di cortesia), la mancata percezione di pagamenti anticipati.
  • Indeducibilità dei costi: spesso l’Amministrazione contesta la deduzione di spese per corsi di formazione esteri o per l’acquisto di attrezzature sostenendo che non siano inerenti. È importante documentare la connessione tra la spesa e l’attività professionale.
  • Presunzione di redditi diversi: in caso di incassi in contanti o prelievi bancari non giustificati, l’ufficio presume ricavi non dichiarati. Il difensore deve dimostrarne la provenienza (ad esempio prestiti familiari, redditi già dichiarati, rimborsi di spese mediche).

Anche in questi casi, il contraddittorio preventivo consente di fornire chiarimenti e ridurre l’entità dell’accertamento. In sede contenziosa, l’onere della prova resta in capo all’Amministrazione, che deve dimostrare l’esistenza del reddito; il contribuente deve provare l’infondatezza delle presunzioni.

3.8 Strategie per le sanzioni e gli interessi

Le sanzioni possono raggiungere importi elevati, soprattutto se vengono contestate violazioni pluriennali. Per ridurle o eliminarle è possibile:

  • Ravvedimento operoso: come visto, consente di sanare spontaneamente le violazioni con riduzioni della sanzione variabili in base al momento del pagamento . Se la regolarizzazione avviene prima dell’inizio dell’accertamento, la sanzione può essere ridotta fino a un dodicesimo.
  • Adesione e conciliazione: l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale possono ridurre le sanzioni fino a un terzo. Nelle liti pendenti è prevista anche la definizione agevolata con il pagamento del solo tributo e di una sanzione ridotta.
  • Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza: la Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di norme oscure o in contrasto con il diritto dell’Unione, le sanzioni non sono dovute. Nel caso dei chiropratici, l’assenza di regolamentazione e il conflitto tra legge nazionale e direttiva IVA integrano un’obiettiva incertezza normativa che giustifica l’annullamento delle sanzioni.
  • Eccezione di proporzionalità: si può invocare il principio di proporzionalità per ridurre sanzioni eccessive rispetto alla violazione, soprattutto se il contribuente ha collaborato in modo leale.

3.9 Difesa in caso di esercizio abusivo della professione

In alcuni procedimenti l’Amministrazione ha trasmesso notitia criminis al Pubblico Ministero per presunto esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.). La Cassazione penale ha però chiarito che la chiropratica, pur non essendo regolamentata, non è riservata alla categoria dei medici e, se svolta da soggetti con adeguata formazione, non integra reato. La giurisprudenza di legittimità ritiene che l’ordinamento italiano, attraverso la legge 244/2007, abbia riconosciuto la chiropratica come professione sanitaria seppur priva di albo, e che l’attività esercitata in modo qualificato non costituisca esercizio abusivo. Per una difesa efficace occorre comunque allegare la documentazione professionale e, se necessario, richiedere la consulenza di esperti medici che attestino la natura non invasiva delle tecniche utilizzate.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate del debito

4.1 Definizioni agevolate delle cartelle e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle. Sebbene non specifiche per i chiropratici, possono essere utili per ridurre i carichi iscritti a ruolo derivanti da accertamenti tributari. In genere queste misure consentono di pagare solo l’imposta e una parte ridotta delle sanzioni e degli interessi di mora, dilazionando il debito in più rate. È importante controllare periodicamente la normativa vigente (ad esempio, la rottamazione‑quater del 2023) e verificare se rientrano i carichi contestati per IVA o imposte dirette. Lo Studio dell’avv. Monardo valuta caso per caso l’opportunità di aderire.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti e conciliazione giudiziale

Le liti pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria possono essere definite versando solo una percentuale del tributo, variabile a seconda del grado di giudizio (di solito 90 % in primo grado e 95 % in secondo grado). Nel 2023 e 2024 sono state adottate misure temporanee per la definizione agevolata delle liti fiscali. Inoltre, durante il processo, le parti possono concordare una conciliazione giudiziale, che comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la rateizzazione del dovuto. L’avvocato valuta se la definizione agevolata conviene rispetto alla possibilità di vittoria nel merito.

4.3 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore

Per i contribuenti che non sono in grado di pagare l’intero debito tributario, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento possono rappresentare una soluzione salvavita:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone ai creditori un piano di rientro che può prevedere il pagamento parziale e dilazionato anche dei debiti fiscali, purché venga garantita ai crediti privilegiati una soddisfazione non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione . Una volta omologato, l’accordo è vincolante per tutti i creditori e impedisce azioni esecutive individuali.
  2. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali. Il piano può prevedere la ristrutturazione o l’esdebitazione parziale dei debiti fiscali ed è concesso a chi dimostra buona fede e affidabilità. L’OCC svolge una funzione di garanzia e certifica la fattibilità del piano.
  3. Liquidazione del patrimonio: se il debitore non può proporre un piano sostenibile, può mettere a disposizione il proprio patrimonio per la vendita; il ricavato verrà distribuito ai creditori secondo il grado.
  4. Esdebitazione: al termine della liquidazione il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui, incluse le obbligazioni fiscali non completamente soddisfatte, a condizione di aver collaborato con l’OCC, non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli ultimi otto anni e non aver agito con dolo o colpa grave . Il giudice dichiara inesigibili i debiti residui con decreto .

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha successivamente armonizzato queste procedure con quelle riservate alle imprese, ma per le persone fisiche e i professionisti rimane applicabile la legge 3/2012. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di OCC, assiste i clienti nella predisposizione dei piani, nella raccolta della documentazione richiesta (bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco dei beni), nella trattativa con i creditori e nella redazione della domanda per l’omologazione.

4.4 Transazione fiscale e transazione previdenziale

La transazione fiscale è un istituto previsto dalla legge fallimentare e dal codice della crisi che consente di proporre all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e ad altri enti pubblici un pagamento parziale dei tributi nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Sebbene non accessibile ai professionisti non fallibili, è utile conoscerlo perché potrebbe rientrare in future riforme o per i chiropratici che esercitano attraverso società. La transazione fiscale permette la riduzione di sanzioni e interessi e la falcidia del tributo in determinati limiti, purché il piano offra ai crediti tributari un trattamento non inferiore a quello riservato agli altri chirografari.

4.5 Esempi di definizioni agevolate e piani del consumatore

Per comprendere l’utilità degli strumenti alternativi, si riportano due simulazioni:

  1. Accordo di ristrutturazione di un chiropratico individuale: il professionista ha debiti tributari per 150.000 euro (IVA, IRPEF e addizionali) e altri debiti verso fornitori per 50.000 euro. Attraverso l’OCC predispone un piano di rientro in 5 anni offrendo il pagamento del 50 % dei debiti fiscali e del 30 % di quelli commerciali, finanziato mediante cessione di un immobile non strumentale e pagamento rateizzato del residuo. L’Agenzia delle Entrate, ottenendo una somma superiore a quanto incasserebbe in caso di liquidazione, aderisce. Una volta omologato, l’accordo blocca pignoramenti e ipoteche e consente di proseguire l’attività.
  2. Piano del consumatore di una chiropratica: la professionista ha contratto debiti personali (mutuo, prestiti al consumo) per 100.000 euro e un debito IVA di 20.000 euro. Non è in grado di saldare integralmente. Con l’aiuto dell’OCC propone un piano quinquennale che prevede il pagamento del 40 % dei debiti mediante cessione del TFR, della previdenza integrativa e il versamento di un canone mensile. Il tribunale omologa il piano, disponendo l’esdebitazione del residuo al termine e la sospensione dei pignoramenti.

Questi casi dimostrano come gli strumenti di composizione della crisi possano rappresentare una vera via d’uscita per i professionisti che si trovano schiacciati dal debito fiscale. È fondamentale affidarsi a un esperto per valutare l’ammissibilità, predisporre la documentazione e negoziare con l’Amministrazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Numerosi contribuenti commettono errori che possono compromettere la difesa o aggravare la situazione. Ecco i principali e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate: non rispondere agli inviti e ai questionari è un errore grave; l’ufficio può ricostruire il reddito in via induttiva. Occorre contattare subito un professionista.
  2. Non conservare documentazione adeguata: la mancanza di certificati di laurea, attestati e documenti sanitari rende difficile dimostrare la qualifica e la natura terapeutica delle prestazioni. È consigliabile digitalizzare e archiviare tutto in ordine cronologico.
  3. Fidarsi di modelli standard: ogni caso è diverso. Copiare memorie generiche trovate online può essere controproducente. Uno studio legale specializzato analizza la specificità della posizione fiscale e costruisce la difesa su misura.
  4. Pagare le somme richieste senza valutare la fondatezza: spesso i chiropratici versano gli importi contestati per timore di sanzioni. In realtà, molte pretese sono illegittime e possono essere annullate. Anche i ravvedimenti devono essere ponderati: versare solo a fronte di un calcolo preciso e dopo aver verificato se la violazione rientra tra quelle sanabili.
  5. Ritardare il ricorso: i termini sono perentori; anche un giorno di ritardo comporta l’inammissibilità. È opportuno monitorare le scadenze con promemoria e affidarsi a un professionista che gestisca la pratica.
  6. Ignorare le opportunità di rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione concede dilazioni fino a 120 rate per debiti fino a 120.000 euro e fino a 72 rate per importi maggiori. Non chiedere la rateizzazione può portare a pignoramenti.
  7. Sottovalutare l’esdebitazione: molti contribuenti non sanno che al termine della procedura di liquidazione possono essere liberati dai debiti residui . Questo istituto rappresenta una seconda chance e dovrebbe essere valutato con attenzione.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono riassumono le principali norme, termini e strumenti difensivi trattati nell’articolo. Si tratta di quadri sintetici utili per una rapida consultazione.

6.1 Normativa fondamentale per i chiropratici

NormaContenuto essenzialeRilevanza per i chiropratici
Legge 244/2007, art. 2, comma 355Istituisce il registro dei chiropratici e un corso di laurea magistrale, riconoscendo la chiropratica come professione sanitaria. Il decreto attuativo non è stato emanato .Fornisce il primo riconoscimento legislativo, ma la mancata attuazione causa incertezza normativa.
Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7Inserisce la chiropratica tra le professioni sanitarie, demandando a decreti ulteriori la regolamentazione .Ribadisce il riconoscimento, ma rimane inattuata.
DPR 633/1972, art. 10, comma 1, n. 18Prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione .È la base normativa su cui si fondano le richieste di esenzione.
Cass. 27549/2023Stabilisce che l’esenzione IVA per i chiropratici dipende dalla natura sanitaria della prestazione e dalla qualifica professionale, non dall’esistenza di un registro .Ha segnato la svolta giurisprudenziale favorevole.
Cass. 14157/2024Conferma l’orientamento secondo cui il professionista deve possedere un’adeguata formazione e la mancanza di registro non può impedire l’esenzione .Consolidamento della giurisprudenza; guida per i giudici di merito.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000Garantisce 60 giorni di tempo al contribuente per presentare osservazioni dopo il verbale di constatazione .Fondamentale per esercitare il contraddittorio e annullare gli accertamenti emessi senza attesa.
Art. 6‑bis d.lgs. 219/2023Estende il contraddittorio obbligatorio a tutti gli atti impugnabili e introduce un termine minimo di 60 giorni .Rafforza i diritti del contribuente, rendendo nulle le notifiche senza contraddittorio.
Art. 6 d.lgs. 218/1997Disciplina l’accertamento con adesione e prevede la sospensione del termine per il ricorso .Consente una definizione bonaria con riduzione delle sanzioni.
Art. 21 d.lgs. 546/1992Fissa il termine di 60 giorni per proporre ricorso e la regola del rifiuto tacito .Regola i tempi per la tutela giudiziaria; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità.
Art. 13 d.lgs. 472/1997Prevede il ravvedimento operoso; modificato dal d.lgs. 87/2024 che introduce nuove riduzioni .Consente di ridurre le sanzioni prima dell’accertamento o successivamente.
Legge 3/2012, art. 6, art. 14‑terdeciesDefinisce le procedure di composizione della crisi e l’esdebitazione .Offre strumenti di ristrutturazione del debito e consente il fresh start al termine.

6.2 Scadenze e strumenti di difesa

StrumentoFunzioneQuando utilizzarlo
Contraddittorio preventivoPresentare memorie e documentazione per evitare l’emissione dell’accertamento; permette di chiarire gli importi o ottenere l’archiviazioneDopo il verbale di constatazione e prima dell’avviso; obbligatorio se l’atto è impugnabile
Accertamento con adesioneDefinire bonariamente il debito con riduzione di un terzo delle sanzioni; sospende i termini per impugnareDopo la notifica dell’avviso di accertamento o dell’invito al contraddittorio
Ravvedimento operosoRegolarizzare in autonomia violazioni dichiarative o omessi versamenti con sanzioni ridottePrima dell’avvio dell’accertamento o nelle fasi iniziali, in base alle scadenze
Ricorso tributarioOttenere l’annullamento dell’accertamento per vizi sostanziali o proceduraliEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; per il rifiuto tacito dopo 90 giorni
AutotutelaChiedere l’annullamento dell’atto in amministrazione per errori di fatto o di dirittoIn qualsiasi momento, preferibilmente prima del ricorso per sospendere la procedura
Definizioni agevolate (rottamazioni)Pagare solo l’imposta e parte delle sanzioni/ interessi per carichi iscritti a ruoloQuando il debito è già in riscossione e il legislatore apre finestre di rottamazione
Accordi di ristrutturazione / Piano del consumatoreRistrutturare o ridurre il debito totale tramite OCC e tribunaleIn caso di sovraindebitamento grave e impossibilità di far fronte ai debiti
EsdebitazioneLiberarsi dai debiti residui non soddisfatti dopo la liquidazioneAlla fine della procedura di liquidazione del patrimonio

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono chiropratico con titolo conseguito all’estero. Posso applicare l’esenzione IVA sulle mie prestazioni?

Sì, se la tua attività ha finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e sei in possesso di un titolo professionale adeguato, puoi beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972. La Cassazione ha chiarito che l’assenza del registro italiano non impedisce l’esenzione . È importante conservare e tradurre i diplomi esteri e, se possibile, ottenere attestati di equivalenza.

2. L’Agenzia delle Entrate mi contesta l’IVA su alcune prestazioni di benessere e rilassamento. Come posso difendermi?

La distinzione tra prestazioni sanitarie esenti e prestazioni di benessere imponibili è sottile. Occorre dimostrare che gli interventi avevano finalità terapeutiche (diagnosi, cura, riabilitazione), mediante anamnesi, cartelle cliniche e indicazioni del medico curante. Prestazioni meramente estetiche o di massaggio rilassante non rientrano nell’esenzione.

3. Ho ricevuto un verbale di constatazione: devo pagare immediatamente?

No. Il verbale non è ancora un atto impositivo; rappresenta l’esito della verifica. Hai 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Nel frattempo non devi versare alcunché. È il momento di consultare un avvocato per predisporre una memoria difensiva.

4. Come posso evitare l’emissione dell’avviso di accertamento?

Presentando memorie nel contraddittorio e fornendo prova della legittimità delle tue operazioni. In alcuni casi l’ufficio può archiviare l’accertamento o ridurre la pretesa. Se emergono errori di calcolo, è possibile proporre l’accertamento con adesione per chiudere la partita pagando il dovuto con sanzioni ridotte.

5. Cosa succede se non rispondo al questionario inviato dall’Agenzia?

Il mancato riscontro può essere interpretato come comportamento evasivo e consentire all’ufficio di procedere con accertamento induttivo, presumendo maggiori ricavi. È sempre consigliabile rispondere, anche chiedendo una proroga, e fornire i documenti richiesti.

6. Posso rateizzare le somme dopo l’adesione o l’accertamento?

Sì. Sia con l’adesione sia dopo un accertamento definitivo puoi chiedere la dilazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono previste rate trimestrali fino a 8 anni in presenza di gravi difficoltà economiche.

7. Se aderisco all’accertamento, posso impugnare successivamente?

No. La sottoscrizione dell’accertamento con adesione ha natura transattiva e non è più impugnabile, salvo vizi di legittimità relativi alla formazione della volontà. È quindi fondamentale valutare attentamente prima di aderire.

8. Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre presento il ricorso?

Sì. Con il ricorso puoi presentare un’istanza di sospensiva (art. 47 d.lgs. 546/1992) dimostrando che l’esecuzione immediata dell’atto arreca un danno grave e difficilmente riparabile. Il giudice può sospendere in tutto o in parte la riscossione.

9. Che differenza c’è tra autotutela e ricorso?

L’autotutela è una procedura amministrativa: presenti un’istanza all’ufficio chiedendo l’annullamento dell’atto per errori evidenti. Il ricorso, invece, è un atto giurisdizionale che introduce una controversia davanti al giudice tributario. Puoi proporre l’istanza di autotutela anche durante il processo, ma quest’ultima non sospende i termini di impugnazione.

10. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alla mia richiesta di autotutela?

Dal 2024 il silenzio dell’amministrazione oltre 90 giorni equivale a rifiuto tacito . Puoi dunque proporre ricorso entro 60 giorni dalla maturazione del silenzio. È consigliabile allegare all’atto la documentazione che dimostra l’invio dell’istanza e il decorso del termine.

11. Le sanzioni per omesso versamento IVA sono sempre dovute?

No. Nel caso dei chiropratici, l’oggettiva incertezza normativa sulla qualificazione dell’attività può giustificare l’esclusione delle sanzioni. Occorre dimostrare di aver agito in buona fede e di aver interpretato la norma conformemente alla giurisprudenza UE.

12. Posso ottenere il rimborso dell’IVA già versata in passato?

Sì, se dimostri che hai pagato l’IVA su prestazioni che avrebbero dovuto essere esenti. In tal caso puoi presentare istanza di rimborso entro due anni dal versamento o ricorrere per il diniego. La pratica richiede documentazione dettagliata delle fatture e dei pagamenti.

13. La procedura di esdebitazione cancella anche i debiti IVA?

In linea generale l’esdebitazione può riguardare anche debiti fiscali non soddisfatti, purché siano anteriori al decreto di apertura della procedura. Tuttavia non sono esdebitabili le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti . È quindi necessario analizzare l’origine del debito e verificare le esclusioni. L’OCC e l’avvocato sapranno indicare la strada migliore.

14. Se esercito la professione di chiropratico con una società di capitali, posso comunque beneficiare dell’esdebitazione?

No. L’esdebitazione prevista dall’art. 14‑terdecies riguarda solo i debitori persone fisiche . Le società possono accedere ad altri strumenti (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) previsti dal codice della crisi.

15. L’assenza del registro dei chiropratici può comportare l’esercizio abusivo della professione?

No, a condizione che tu disponga di una formazione adeguata. Secondo la Cassazione penale, l’assenza del registro non determina la riserva della professione ai medici. Tuttavia è essenziale poter provare il percorso formativo e l’adeguatezza delle prestazioni per evitare contestazioni.

16. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?

Dal 2024 il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili; sono esclusi solo gli atti automatizzati e quelli individuati da un decreto ministeriale . Se l’atto rientra tra quelli esclusi, l’ufficio può emetterlo senza contraddittorio. In ogni caso, è consigliabile presentare memorie anche in assenza di obbligo per ottenere la riduzione delle sanzioni.

17. Posso delegare il mio commercialista a rappresentarmi nel contraddittorio?

Sì. Il contribuente può farsi assistere da un professionista (commercialista, avvocato, consulente del lavoro). Tale delega deve essere conferita per iscritto e deve essere allegata al verbale. Tuttavia, nel caso di ricorso in Cassazione, occorre un avvocato iscritti all’albo speciale.

18. Cosa succede se ricevo un accertamento mentre ho già aderito a una rottamazione?

L’adesione alla rottamazione riguarda i carichi iscritti a ruolo. Se ricevi un nuovo avviso su periodi d’imposta successivi, devi valutarlo a parte. Non puoi inserire l’accertamento in corso nelle rottamazioni già perfezionate. Tuttavia, una volta che l’accertamento diventa definitivo ed è affidato alla riscossione, potrai eventualmente aderire a nuove definizioni agevolate se il legislatore le prevede.

19. Le visite gratuite rientrano nell’imponibile?

Le visite effettuate a titolo di cortesia o per motivi di promozione non generano ricavi imponibili se effettivamente gratuite e documentate. È consigliabile annotare le visite di cortesia in appositi registri, indicando che sono state eseguite pro bono.

20. Se ricevo contributi a fondo perduto o bonus dallo Stato, possono influire sull’IVA?

I contributi pubblici erogati a titolo di sostegno economico (bonus Covid‑19, contributi a fondo perduto) non costituiscono corrispettivi di prestazioni sanitarie e non incidono sul regime IVA delle prestazioni. Devono però essere indicati nella dichiarazione dei redditi tra i redditi diversi o gli aiuti di Stato.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere come applicare nella pratica le difese illustrate, è utile analizzare alcune simulazioni. I dati sono esemplificativi e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

8.1 Simulazione di accertamento IVA contestato

Scenario: Il dott. Alessio, chiropratico con titolo estero riconosciuto, non applica l’IVA alle sue prestazioni dal 2019, ritenendole esenti. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per l’anno 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate recupera 20.000 euro di IVA e irroga sanzioni pari al 60 % dell’imposta (12.000 euro), oltre a interessi.

Difesa:

  1. Contraddittorio: il dott. Alessio presenta memorie in cui dimostra di essere laureato presso una università statunitense accreditata, di aver frequentato corsi di aggiornamento annuali e di aver rilasciato cartelle cliniche a ogni paziente. Allega le sentenze della Cassazione e richiede l’archiviazione dell’accertamento.
  2. Accertamento con adesione (facoltativo): l’ufficio propone di ridurre la sanzione da 12.000 a 8.000 euro. Il contribuente valuterà se accettare o proseguire con il contenzioso.
  3. Ricorso: qualora l’ufficio non accolga le memorie, il dott. Alessio propone ricorso sostenendo la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 10 del DPR 633/72 e dell’art. 6‑bis d.lgs. 219/2023 (assenza di contraddittorio) . Chiede la sospensione della riscossione.
  4. Esito possibile: applicando la giurisprudenza favorevole, la Corte potrebbe annullare integralmente l’imposta e le sanzioni. In alternativa, potrebbe confermare la natura esente ma ridurre la sanzione per obiettiva incertezza, o riconoscere l’esenzione solo per alcune prestazioni e non per altre.

8.2 Simulazione di ricavi non dichiarati

Scenario: La signora Silvia, chiropratica e fisioterapista, dichiara un reddito imponibile di 30.000 euro nel 2022. La Guardia di Finanza accerta 50.000 euro di prelievi in contanti dal conto corrente e presume ricavi non dichiarati per la differenza. Viene notificato un avviso di accertamento IRPEF con maggiori imposte di 8.000 euro e sanzioni per 6.000 euro.

Difesa:

  1. Contraddittorio: la contribuente fornisce documentazione che dimostra che 15.000 euro provenivano da un prestito familiare e 10.000 da un premio assicurativo. Allega i bonifici e i contratti. Richiede lo sgravio totale.
  2. Accertamento con adesione: l’ufficio propone una riduzione del reddito imponibile riconoscendo le somme giustificate. La sanzione è ridotta di un terzo.
  3. Ricorso: in caso di mancato accordo, Silvia può impugnare l’avviso. Potrà dedurre la carenza di prova della maggiore redditività e la violazione del principio di capacità contributiva. Potrà richiamare la giurisprudenza secondo cui i prelievi bancari non sono prova di ricavi non dichiarati, salvo per gli imprenditori.
  4. Esito possibile: il giudice potrebbe annullare l’accertamento o ridurre l’importo imponibile. In alternativa, potrebbe applicare la presunzione sui prelievi ma ridurre le sanzioni per mancanza di dolo.

8.3 Simulazione di piano del consumatore

Scenario: Il sig. Marco, chiropratico libero professionista, ha accumulato debiti per 80.000 euro (di cui 30.000 euro IVA, 20.000 IRPEF, 10.000 INPS e 20.000 prestiti personali). A causa di un calo della clientela non è in grado di pagare. Inoltre ha un immobile del valore di 60.000 euro e un’auto usata.

Procedura:

  1. Sovraindebitamento e OCC: Marco si rivolge a un OCC tramite l’avv. Monardo, fornisce la documentazione di redditi e debiti e redige una relazione sull’origine del sovraindebitamento. L’OCC certifica la fattibilità del piano.
  2. Piano del consumatore: viene proposto un piano quinquennale che prevede la vendita dell’auto e la cessione del 50 % del valore dell’immobile (30.000 euro) con pagamento di 30.000 euro ai creditori. Il restante 50 % dell’immobile rimane a Marco, che verserà rate mensili da 500 euro al mese per 5 anni (30.000 euro). In totale i creditori riceveranno 60.000 euro (75 % del debito). Al termine la quota residua di 20.000 euro sarà esdebitata.
  3. Omologazione e attuazione: il tribunale omologa il piano, sospende le procedure esecutive e nomina un gestore. Marco paga le rate concordate. Al termine della procedura ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Benefici: il piano consente di continuare l’attività senza subire pignoramenti, riduce il debito complessivo, preserva parzialmente l’immobile e offre una prospettiva di ripartenza.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti dei chiropratici è una materia complessa e in continua evoluzione. Il quadro normativo – contraddistinto da leggi in parte inattuate come la legge 244/2007 e la legge 3/2018 – è stato ridefinito dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie erogate da professionisti qualificati e ha sancito l’obbligatorietà del contraddittorio. Oltre alle norme sull’IVA, i chiropratici devono fronteggiare accertamenti su imposte dirette, sanzioni e interessi, procedure esecutive e, nei casi peggiori, l’allegazione dell’esercizio abusivo della professione.

Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: preparare la documentazione professionale, rispondere ai questionari, sfruttare il contraddittorio, valutare l’accertamento con adesione, presentare eventualmente ricorso e considerare gli strumenti di composizione della crisi. Gli errori procedurali dell’Amministrazione (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente) costituiscono elementi decisivi per l’annullamento dell’atto. Nel contempo è indispensabile valutare la sostenibilità economica del debito e, quando necessario, ricorrere a piani di ristrutturazione e all’esdebitazione per ripartire senza il peso dei debiti residui .

Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una consulenza completa e personalizzata: analisi dei rilievi, predisposizione di memorie difensive, assistenza nel contraddittorio, richiesta di sospensione, definizione bonaria o giudiziale del debito, predisposizione di piani di ristrutturazione, accesso all’esdebitazione. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali, fornendo al cliente una difesa su misura.

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