L’accertamento fiscale per omessa LIPE (comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA) è una contestazione molto frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza le LIPE come strumento di controllo automatico della corretta liquidazione e versamento dell’IVA.
Quando la LIPE non viene trasmessa, o viene trasmessa in modo incompleto, il Fisco tende a ritenere che:
- l’IVA non sia stata correttamente liquidata
- vi sia una violazione non meramente formale
- l’omissione ostacoli i controlli IVA
- possano emergere debiti IVA non versati
- siano applicabili sanzioni rilevanti
Con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative, spesso automatiche, e con possibili controlli a cascata su dichiarazione IVA, versamenti F24 e accertamenti sostanziali.
Il rischio è concreto:
un’omissione puramente comunicativa può trasformarsi in un accertamento oneroso, anche quando l’IVA è stata regolarmente liquidata e versata.
Molti si chiedono:
- “L’omessa LIPE equivale a IVA non versata?”
- “Se ho pagato l’IVA, perché vengo sanzionato?”
- “È una violazione formale o sostanziale?”
- “Conta l’assenza di danno erariale?”
- “Come difendersi da una contestazione automatica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’omessa LIPE non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma se non viene difesa correttamente, può generare sanzioni sproporzionate e presunzioni sfavorevoli.
Cos’è la LIPE e perché è così controllata
La LIPE è la comunicazione trimestrale con cui il contribuente trasmette:
- il riepilogo delle liquidazioni IVA periodiche
- l’IVA a debito o a credito del periodo
- l’eventuale IVA da versare o compensare
La LIPE ha funzione informativa, non impositiva.
Non determina l’imposta, ma consente all’Amministrazione finanziaria controlli incrociati automatici con:
- versamenti F24
- dichiarazione IVA annuale
- fatturazione elettronica
Ed è proprio questo utilizzo automatizzato che genera molte contestazioni.
Cosa contesta il Fisco nell’omessa LIPE
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- mancata trasmissione della LIPE
- omissione di uno o più trimestri
- trasmissione tardiva
- dati non coerenti con versamenti IVA
- presunta inattendibilità della liquidazione
- violazione considerata “rilevante”
Ma non ogni omissione LIPE giustifica automaticamente sanzioni massime.
Perché l’Agenzia delle Entrate avvia l’accertamento
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omessa LIPE:
- impedisce il controllo tempestivo dell’IVA
- ostacola la verifica dei versamenti
- è rilevante anche senza evasione
- giustifica l’applicazione di sanzioni automatiche
Tuttavia, la comunicazione omessa non può prevalere sulla realtà dei versamenti effettivamente eseguiti.
Il rischio più grave: sanzioni elevate anche senza IVA evasa
Il vero pericolo è che:
- vengano applicate sanzioni rilevanti
- l’omissione sia qualificata come sostanziale
- non venga riconosciuta la buona fede
- l’atto diventi definitivo
- partano azioni di riscossione
Anche quando:
- l’IVA è stata regolarmente versata
- la dichiarazione IVA è corretta
- non vi è alcun danno erariale
L’errore più comune: pensare che l’omessa LIPE sia “indifendibile”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- pagano subito senza analisi
- non producono i modelli F24
- non dimostrano l’assenza di debiti IVA
- non distinguono violazione formale e sostanziale
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, la sostanza del versamento prevale sulla comunicazione.
Omessa LIPE e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la LIPE ha funzione informativa
- l’omissione non genera automaticamente imposta dovuta
- conta se l’IVA è stata effettivamente liquidata e versata
- l’assenza di danno erariale è determinante
- la buona fede del contribuente è valutabile
- le sanzioni devono essere proporzionate
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le sanzioni automatiche sono contestabili
Se l’IVA è corretta, l’accertamento è ridimensionabile.
Quando l’accertamento per omessa LIPE è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- l’IVA risulta regolarmente versata
- i dati LIPE coincidono con la dichiarazione IVA
- l’omissione è dovuta a errore o disguido
- non vi è stato alcun vantaggio fiscale
- l’atto è fondato su automatismi
- non emerge intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’atto di contestazione
- ricostruzione delle liquidazioni IVA
- produzione dei modelli F24
- confronto tra LIPE, dichiarazione IVA e fatture
- dimostrazione dell’assenza di danno erariale
- qualificazione della violazione come formale
- contestazione della sproporzione sanzionatoria
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa IVA-centrica, documentale e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- le sanzioni si consolidano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per omessa LIPE
Se ricevi un accertamento per omessa LIPE:
- non pagare immediatamente senza analisi
- non accettare automaticamente la sanzione
- ricostruisci le liquidazioni IVA
- raccogli modelli F24 e dichiarazione IVA
- verifica se vi è stato effettivo danno erariale
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per omessa LIPE, contrastando sanzioni sproporzionate e contestazioni fondate su meri automatismi comunicativi.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la correttezza delle liquidazioni IVA
- qualificare l’omissione come violazione formale
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare la posizione fiscale del contribuente
Agisci ora
Un’omessa LIPE
non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta l’omessa presentazione della LIPE,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione comunicativa diventi definitiva.
Premessa e contesto normativo
La LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) è un adempimento formale introdotto dalla legge per riepilogare i dati contabili delle liquidazioni periodiche dell’IVA di ciascun trimestre . In pratica, ogni contribuente titolare di partita IVA che presenta la dichiarazione annuale o effettua liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) deve comunicare telematicamente l’IVA a debito o a credito risultante da ciascun trimestre . L’obbligo trova fondamento nell’art. 21‑bis del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) , con termini di invio fissati di norma entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (ad es. 30 settembre per il II trimestre) .
Aggiornamenti normativi (2025-2026): la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il nuovo art. 54‑bis.1 nel DPR 633/1972, che prevede una procedura di liquidazione IVA automatica in caso di omessa dichiarazione annuale, basata sui dati delle fatture elettroniche . Questa novità – che facilita all’Agenzia delle Entrate il recupero dell’IVA dovuta in mancanza di dichiarazione – non sostituisce l’obbligo delle LIPE, ma anzi sottolinea il maggior rigore dei controlli fiscali. In caso di LIPE omesse, l’Agenzia continua infatti a utilizzare i sistemi di controllo incrociato (ad esempio il Provvedimento AE 314644/2018) per individuare l’inadempimento .
Dal punto di vista del contribuente (debitore), è fondamentale conoscere con precisione obblighi, sanzioni e rimedi: tale conoscenza consente di reagire tempestivamente (spesso con il ravvedimento operoso) e di tutelarsi efficacemente in caso di contestazione formale. Questa guida – aggiornata al 17 gennaio 2026 – illustra il quadro normativo vigente, le tipologie di controlli e comunicazioni dell’Amministrazione, le possibili strategie difensive (in particolare il ravvedimento) e le modalità di contestazione giudiziale, con riferimenti a leggi, circolari e giurisprudenza recenti. In fondo sono riportate tabelle riepilogative, esempi pratici di calcolo delle sanzioni e una sezione di domande frequenti (FAQ), tutto dal punto di vista del contribuente.
Obblighi delle comunicazioni LIPE
Soggetti obbligati: Sono tenuti all’invio delle LIPE tutti i titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione IVA annuale o effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA (mensili o trimestrali) . In pratica, imprenditori individuali, società e professionisti con IVA ordinaria (o con regimi speciali che prevedono la dichiarazione annuale, come ad es. regime dei minimi o semplificato) devono trasmettere le LIPE nei termini stabiliti .
Esoneri: Sono invece esonerati i contribuenti che per l’intero anno non devono presentare né la dichiarazione annuale né effettuare alcuna liquidazione IVA – ad esempio chi non effettua operazioni imponibili o i soggetti che applicano regimi forfettari/di vantaggio senza obbligo IVA . In particolare, la legge prevede esoneri formali per chi è esonerato dalla dichiarazione annuale (ad es. i forfettari ex L. 190/2014, i minimi ex D.L. 98/2011, certi agricoli) . Se tali condizioni cessano nel corso dell’anno (ad es. nel trimestre compare un’operazione imponibile), l’esonero decade dal periodo di effettiva operatività. Notare infine che la LIPE è distinta dalla dichiarazione annuale: l’invio del modello LIPE serve al controllo periodico dei dati ed è obbligatorio anche se poi verrà presentata regolarmente la dichiarazione IVA .
Termini di invio: Le scadenze ordinarie di trasmissione delle LIPE sono indicativamente le seguenti (salvo proroghe):
| Trimestre di riferimento | Scadenza ordinaria LIPE |
|---|---|
| I (gen-mar) | 31 maggio dell’anno successivo |
| II (apr-giu) | 30 settembre |
| III (lug-set) | 30 novembre |
| IV (ott-dic) | 28 febbraio (o entro il termine di presentazione dichiarazione IVA) |
Esempio: per l’anno d’imposta 2025, i termini ordinari sarebbero (soggetti a proroghe) 31/5/2026, 30/9/2026, 30/11/2026 e 28/2/2027 (oppure nel quadro IVA annuale). In caso di regime di liquidazione mensile (ad esempio soggetti con volumi elevati), le scadenze coincidono con gli ultimi giorni dei mesi successivi. Vanno inoltre seguite le modalità tecniche telematiche (Servizio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia) come stabilito dal DPR 322/1998.
Sanzioni per omissioni o errori nelle LIPE
La violazione degli obblighi di invio delle LIPE è sanzionata in via amministrativo-tributaria. In base all’art. 11, comma 2‑ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (introdotto dal D.L. 193/2016), l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con una sanzione fissa da €500 a €2.000 per ogni trimestrale omesso o irregolare . In pratica, si considerano violate la LIPE non inviata entro i termini o inviata con dati errati. La sanzione è commisurata all’imponibile del trimestre e viene applicata per ciascun trimestre omesso (es.: fino a €2.000×4 trimestri = €8.000 per 4 trimestres omitted) . Si tratta di una sanzione di natura formale, che scatta anche in assenza di un effettivo danno erariale, essendo l’obbligo delle LIPE uno strumento di trasparenza informativa .
Di norma, il contribuente può regolarizzare spontaneamente l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) . In tal caso la sanzione si riduce secondo le aliquote progressive previste: se la LIPE viene trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria viene dimezzata (da €500‑€2.000 a €250‑€1.000) ; se la regolarizzazione avviene oltre 15 giorni, si applicano le percentuali del ravvedimento: ad es. entro 90 giorni si paga 1/9 della sanzione base, entro 1 anno 1/8, entro 2 anni 1/7, oltre 2 anni 1/6 (fino alla decadenza) . Gli interessi legali vanno calcolati a parte sull’eventuale imposta IVA dovuta, dal giorno di scadenza originario al versamento.
Riepilogo sanzioni (tabella):
| Violazione | Sanzione ordinaria | Ravvedimento (entro 15 gg) | Ravvedimento (oltre 15 gg) |
|---|---|---|---|
| Omessa/incompleta/infedele comunicazione LIPE | €500 – €2.000 per trimestrale | ½ della sanzione base (€250 – €1.000) | Aliquote ravvedimento (ad es. 1/9, 1/8, 1/7…) applicate alla sanzione dimezzata |
| Trasmissione tardiva (entro 15 gg dalla scadenza) | – | Sanzione dimezzata (vedi sopra) | – |
Nota: le riduzioni del ravvedimento sono quelle dell’art. 13 D.Lgs. 472/97; la riduzione al 50% entro 15 giorni è codificata al comma 1‑bis. In nessun caso sono previste ulteriori agevolazioni automatiche oltre a quanto indicato.
Osservazioni: L’Amministrazione ribadisce che “in assenza di specifica deroga” la disciplina sanzionatoria ammette il ravvedimento anche dopo l’avvio di controlli e “comunicazioni di irregolarità” da parte dell’Agenzia (finché non è notificato un formale avviso di accertamento) . Ciò significa che, a fronte di una segnalazione di irregolarità per LIPE omessa, il contribuente può sempre regolarizzare “spontaneamente” la posizione e chiudere la violazione con oneri molto contenuti prima che scatti una cartella di pagamento.
Allo stesso tempo va ricordato che l’omessa LIPE può generare effetti tributari ulteriori oltre alla sola sanzione: se l’omissione comporta inesattezze nel calcolo dell’IVA dovuta o detratta (o nel relativo versamento), l’Agenzia può procedere con accertamento induttivo ex DPR 633/1972 come se fosse una dichiarazione omessa o infedele . In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la violazione formale delle LIPE può sommarsi all’eventuale violazione della dichiarazione annuale (art. 5 D.Lgs. 471/97) . In ogni caso, il rimedio principale resta il ravvedimento e la regolarizzazione immediata della posizione (trasmettendo la LIPE omessa e versando la sanzione ridotta con i codici tributo appropriati) .
Controlli fiscali e fasi dell’azione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha implementato sistemi di controllo automatizzato per individuare i contribuenti che non trasmettono le LIPE dovute. Il Provvedimento AE 314644/2018 dispone un confronto incrociato tra i dati delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) e le comunicazioni LIPE . Se dal sistema emerge che il contribuente ha fatture attive/passive nel periodo ma non ha inviato la LIPE corrispondente, l’utente viene segnalato come “potenzialmente inadempiente”.
Comunicazione di irregolarità (lettera di compliance): In queste situazioni l’Agenzia invia in via telematica una lettera (comunicazione) di irregolarità o “compliance” . Tale lettera, disciplinata dall’art. 36‑bis DPR 600/73 (o 54‑bis DPR 633/72), non è un atto impositivo definitivo ma un atto endoprocedimentale informale . Essa indica i trimestri mancanti o i dati anomali, quantifica in via orientativa l’IVA e le sanzioni calcolate e invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente entro un termine prefissato (solitamente 30 giorni), approfittando di sanzioni ridotte tramite il ravvedimento . Non è impugnabile autonomamente, poiché finalizzata alla compliance cooperativa .
Differenza rispetto all’avviso di accertamento: È importante capire che la lettera di compliance (o avviso bonario) è ben diversa dall’avviso di accertamento vero e proprio. La lettera invita al dialogo: segnala una possibile anomalia, non accerta nulla in via definitiva e consente il ravvedimento . Invece, l’avviso di accertamento è un atto formale di imposizione, definitivo e impugnabile (entro 60 giorni dalla notifica) . Ricevuto l’avviso di accertamento, scattano le sanzioni piene (fino al 120% con la nuova legge 2026) e non è più consentito il ravvedimento operoso sulle somme dichiarate .
Tempistica e risposta: La lettera di compliance indica il termine per regolarizzarsi (ad es. “entro 30 giorni dalla data di comunicazione”) . Non esiste l’obbligo di risposta formale, ma ignorare la lettera è fortemente sconsigliato . In genere se il contribuente non fa nulla entro il termine, l’ufficio interpreta il silenzio come conferma dell’anomalia e procede a maggiori contestazioni (emissione di cartella o avviso di accertamento con sanzioni piene) . Pertanto, il contribuente ha tutto l’interesse a sfruttare la fase bonaria: se l’irregolarità è fondata, conviene regolarizzare subito (ravvedimento con sanzioni minime); se è infondata, si può segnalare l’errore tecnico e ottenere l’annullamento dell’irregolarità senza costi aggiuntivi . In breve: la compliance è una chance di regolarizzazione a costi contenuti, mentre l’accertamento è già conflittuale.
Strategie difensive del contribuente
Dal momento in cui si riceve una comunicazione o un avviso dall’Agenzia per LIPE omesse, il contribuente-debitore ha diverse possibilità di azione:
- Verifica preliminare: Controllare subito se le LIPE oggetto di contestazione siano effettivamente inviate. Talvolta l’agenzia segnala invii scartati a livello tecnico (mancato “ricevuta di consegna”) o problemi telematici. Se esistono ricevute o PEC di invio, conservarle come prova.
- Ravvedimento operoso: Se risulta effettivamente mancata l’invio, il primo rimedio concreto è sempre il ravvedimento operoso. Consiste nell’inviare la LIPE omessa anche dopo termine, e versare spontaneamente la sanzione ridotta (più eventuali interessi) entro i termini del ravvedimento . Ad esempio, entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione si dimezza ; entro 90 giorni si applica 1/9 e così via . I codici tributo da usare sono 6031-6034 per l’IVA (mensile/trimestrale), 8904 per la sanzione da ravvedimento su imposte, 8911 per la sanzione da LIPE omessa e 1991 per gli interessi . Il ravvedimento è quasi sempre conveniente: come calcolato in via esemplificativa, se per un’omissione la sanzione base fosse €500, pagando entro 90 giorni si verserebbero solo ≈€55,6 + interessi . In sintesi, prima si regolarizza, meno si paga.
- Ricorso tributario: Se l’Agenzia emette un atto di accertamento basato sull’omissione (o irrilevanza delle LIPE inviate), il contribuente può impugnare entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In giudizio si potrà contestare: la legittimità formale dell’atto (es. mancato rispetto dei termini di decadenza o vizi di notifica); l’effettivo obbligo di invio (es. dimostrando di rientrare tra gli esonerati) ; la congruità dell’ammontare richiesto; e – se rilevante – l’effettiva esistenza di IVA dovuta o crediti (si può invocare il principio che, in mancanza di dolo, i diritti sostanziali del contribuente non devono essere compromessi). È utile ricordare che, come afferma la Cassazione, il mero ritardo nell’adempimento non pregiudica i diritti d’imposta se il contribuente prova che l’obbligo è sostanzialmente ottemperato (ad es. i dati IVA coincidono tra LIPE e dichiarazione annuale) .
- Accertamento con adesione: In alternativa al contenzioso, si può aderire all’accertamento ai sensi dell’art. 6‑bis DPR 600/73, concordando con l’Ufficio una rideterminazione del tributo e delle sanzioni (di norma con uno sconto sul 30% di sanzione) . Questo strumento può essere valutato se i dati sono sostanzialmente corretti ma si vuole evitare il giudizio. Tuttavia, nel caso di LIPE omesse l’adesione non annulla sempre tutti i profili di incertezza: se permangono dubbi sulla correttezza del calcolo dell’IVA, si dovrà comunque fornire la prova documentale del diritto vantato (fatture, registri, corrispettivi).
- Altri rimedi: In casi particolari si potrebbe ricorrere anche all’autotutela (istanza di annullamento in autotutela di un’eventuale cartella) o alla conciliazione/reclamo tributario (strumento deflattivo ex art. 17‑ter D.Lgs. 546/92), ma in materia di IVA il ricorso diretto al Giudice Tributario è il più comune.
Domande e risposte (FAQ)
D: Che cosa sono le LIPE?
R: Le LIPE sono il modello “Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA” che riepiloga ogni trimestre l’IVA a debito o credito risultante dalle liquidazioni periodiche . Contengono i dati identificativi del contribuente, il trimestre di riferimento, l’ammontare dell’IVA dovuta o a credito, gli eventuali crediti pregresse e gli importi versati o compensati . L’obbligo d’invio è finalizzato a consentire all’Amministrazione di verificare preventivamente la corrispondenza tra dati fatture ed IVA dichiarata .
D: Chi deve inviare le LIPE?
R: Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA tenuti a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare liquidazioni IVA periodiche (mensili/trimestrali) . In pratica, imprese e professionisti in regime ordinario o regimi agevolati con obbligo IVA (minimi, semplificati, ecc.) . Sono invece esonerati i contribuenti che per tutto l’anno non hanno né obbligo di dichiarazione IVA né di liquidazioni (ad es. forfettari, chi non effettua operazioni IVA) .
D: Entro quando va inviata la LIPE?
R: Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento . Ad esempio, per il II trimestre 2024 la scadenza ordinaria era il 30/9/2024 . Eccezioni: il primo trimestre scade generalmente al 16 giugno (artificiosamente anticipato), e per il IV trimestre è possibile inviare i dati insieme alla dichiarazione annuale entro fine febbraio .
D: Cosa succede se ometto di inviare una LIPE?
R: In caso di mancato invio entro i termini, si applica la sanzione amministrativa di €500-2.000 per ciascun trimestre omesso . In pratica, l’Agenzia potrà contestare l’omissione tramite controlli automatizzati e inviare una comunicazione di irregolarità. È consigliabile regolarizzare subito (anche tardi) con il ravvedimento operoso . Se invece viene notificato un avviso di accertamento per LIPE omesse, il contribuente potrà impugnare entro 60 gg o definire con adesione l’accertamento .
D: Posso ravvedermi se invio in ritardo la LIPE?
R: Sì. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) si applica anche all’omessa comunicazione LIPE . Ciò significa che, anche dopo la scadenza, è possibile inviare i dati omessi pagando una sanzione ridotta (più interessi). Nel dettaglio: entro 15 giorni la sanzione si dimezza ; oltre 15 gg si applicano le aliquote progressive (ad esempio 1/9 se entro 90 gg, 1/8 entro 1 anno, 1/7 entro 2 anni, ecc.) . Gli interessi legali sono calcolati in base ai giorni di ritardo. In ogni caso, è quasi sempre conveniente ravvedersi subito piuttosto che attendere un accertamento .
D: Cosa posso contestare in un avviso di accertamento per LIPE omesse?
R: In giudizio si può impugnare qualsiasi aspetto dell’atto: ad esempio, si può sostenere che l’atto è nullo per vizi formali (notifica, tempi, mancato rispetto di preavvisi), che il contribuente non era realmente obbligato (ad es. prova di esonero IVA annuale) oppure che i dati fatture risultano già rettamente dichiarati . È possibile anche verificare se sono decorsi i termini di accertamento e, se presenti, chiederne la decadenza. In concreto, il contribuente può dimostrare di aver adempiuto tardivamente (giustificando con ravvedimento) e/o di non avere alcuna passività reale da dichiarare (es.: fatture per operazioni fuori campo). L’onere della prova in contenzioso spetta comunque al contribuente se contesta il tributo (ad es. dimostrare l’esonero o la mancanza di reddito IVA) .
D: Quali strumenti esistono per tutelarsi prima del contenzioso?
R: Oltre al ravvedimento operoso, esistono strumenti di autotutela e deflazione: l’accertamento con adesione (concordare l’atto con l’Agenzia ottenendo riduzioni di sanzione), il reclamo/mediazione (tentativo di conciliazione stragiudiziale con l’Agenzia o con il G.d.P. tributario), e, in casi molto limitati, l’istanza di annullamento in autotutela di atti esecutivi (poco usata nell’ambito IVA). Questi strumenti mirano a chiudere la vertenza senza ricorso, ma richiedono di solito un’ammissione di debito o un accordo con l’ufficio.
Esempi pratici e calcolo delle sanzioni
- Esempio 1 – Ravvedimento entro 15 giorni: Un contribuente si accorge il 2 luglio 2024 di non aver trasmesso la LIPE del II trimestre 2024 (scadenza 30/9/2024). Pur se fuori termine, invia la comunicazione il 10 luglio 2024, cioè entro 15 giorni di tolleranza . La sanzione ordinaria sarebbe di €500; con il ravvedimento entro 15 giorni la sanzione si dimezza a €250 . Gli interessi legali su ~12 giorni di ritardo (a tasso ≈2,5%) sono trascurabili (~€0,04). In questo modo il contribuente versa solo ≈€250 totali, invece di €500, chiudendo senza alcun contenzioso.
- Esempio 2 – Ravvedimento oltre 15 giorni: Stesso caso, ma il contribuente scopre l’omissione il 15 ottobre 2024 (a ca. 45 giorni dalla scadenza) . Invia la LIPE con ravvedimento operativo. La sanzione base (€500) non è più dimezzabile (oltre 15gg), ma si applica la percentuale 1/9 (entro 90 gg) sul valore dimezzato: €250×(1/9) ≈ €27,78 . A questa somma si sommano gli interessi legali (≈€1 su 45 giorni). In totale si versa meno di €30. Così l’omissione, pur sanzionata, si risolve con un costo veramente marginale, grazie alle aliquote ridotte del ravvedimento.
- Esempio 3 – Omissione pluriennale: Per un’omessa comunicazione LIPE entro il termine di decadenza (2 anni dall’omissione), si può applicare l’aliquota 1/6 della sanzione dimezzata (ossia 1/12 del minimo base). Ad esempio, per una sanzione base di €1.000, il ravvedimento oltre 2 anni scendono a circa €83,33 . In sintesi, con il ravvedimento anche tardivo le sanzioni possono ridursi drasticamente, confermando la convenienza ad adempiere spontaneamente.
| Scenari esemplificativi (sanzioni su LIPE) | Base sanzione ordinaria (€) | Sanzione ridotta (ravv. 15 gg) | Ravv. entro 90 gg | Ravv. oltre 2 anni |
|---|---|---|---|---|
| Esempio A (omessa LIPE) | 1.000 | 500 | ≈ 55,6 (1/9×500) | ≈ 83,3 (1/6×500) |
| Esempio B (omessa LIPE) | 2.000 | 1.000 | ≈ 111,1 (1/9×1.000) | ≈ 166,7 (1/6×1.000) |
Nota: queste simulazioni seguono i criteri del ravvedimento operoso: la colonna “ravv. 15 gg” mostra la sanzione dimezzata entro 15 giorni; “ravv. 90 gg” mostra la successiva riduzione al 1/9 di tale valore; “oltre 2 anni” riporta l’aliquota 1/6 della sanzione dimezzata . Gli interessi vanno calcolati a parte in base ai giorni di ritardo.
Tabelle riepilogative
Scadenze e soggetti esclusi
| Soggetti obbligati | Regimi esonerati |
|---|---|
| Tutti i titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione IVA o liquidano l’IVA (mensile/trimestrale) | Soggetti non obbligati a dichiarazione IVA o liquidazioni (es. forfettari , regime dei minimi, contribuenti senza operazioni) |
| Scadenze ordinarie LIPE | |
| I trim (gen-mar) entro 31/5 dell’anno succ. | |
| II trim (apr-giu) entro 30/9 | |
| III trim (lug-set) entro 30/11 | |
| IV trim (ott-dic) entro 28/2 (o dichiarazione annuale) |
Sanzioni e ravvedimento (schematizzato)
| Violazione | Sanzione ordinaria | Ravvedimento (entro 15 gg) | Ravvedimento (>15 gg) |
|---|---|---|---|
| Omessa/incompleta/infedele comunicazione LIPE | €500 – €2.000 per trimestre | €250 – €1.000 (metà della sanzione) | Riduzioni progressive (ad es. 1/9, 1/8, 1/7, …) applicate alla sanzione dimezzata |
| Tardiva (entro 15 giorni di tolleranza) | – | Sanzione dimezzata (vedi sopra) | – |
Strumenti di tutela del contribuente
| Strumento | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Ravvedimento operoso | Pagamento spontaneo di imposta + sanzione ridotta e interessi entro i termini del ravvedimento . Disponibile fino a notifica atto finale. |
| Accertamento con adesione | Definizione bonaria con l’Ufficio (riduce sanzioni) ai sensi art. 6-bis DPR 600/73. Richiede accordo di entrambe le parti. |
| Reclamo/Mediazione | Conciliazione preventiva con AE o con Commissione Tributaria (art. 17-ter D.Lgs. 546/92). Riduce il contenzioso. |
| Ricorso tributario | Impugnazione in Commissione (entro 60 gg da notifica) di avvisi e atti emessi, con deduzione di tutte le difese giuridiche. |
| Istanza di autotutela | Istanza formale all’Agenzia per annullare l’atto (es. cartella) ex art. 3 DPR 602/1973. Poco comune per IVA. |
Punti chiave per il contribuente debitore
- Puntualità: È fondamentale trasmettere le LIPE entro i termini. In caso di errore od omissione, agire subito con ravvedimento prima di ricevere un avviso formale .
- Documentazione: Conservare tutte le ricevute telematiche degli invii e i registri IVA. In giudizio servono le fatture e la contabilità complete per dimostrare i crediti o l’effettivo reddito dichiarato .
- Affidabilità fiscale: Regolarizzarsi prontamente (anche con ravvedimento) tutela l’affidabilità creditizia e l’accesso a regimi agevolati futuri .
- Risposta alla comunicazione: Anche se non obbligato a rispondere, è sempre meglio interloquire con l’Ufficio (chiarire o rettificare errori) . Non rispondere porta quasi sempre a un accertamento formale con sanzioni maggiorate .
- Ricorso come ultima spiaggia: Se si riceve un avviso di accertamento, valutare in sede giudiziaria tutte le possibili difese (esoneri, vizi procedurali, prova del credito) . Tuttavia, dimostrare di essersi immediatamente regolarizzati può rafforzare l’idea di buona fede e controdedurre l’imputazione di danno erariale .
In sintesi, nel sistema fiscale italiano l’omissione delle LIPE genera sanzioni importanti, ma sono previsti chiari meccanismi di regolarizzazione preventiva. Il contribuente-debitore deve muoversi con tempestività e competenza, privilegiando in primo luogo il ravvedimento operoso. Successivamente, se ricevuto un accertamento, occorre contestarne ogni illegittimità procedurale e sostanziale con prove e argomentazioni in Commissione Tributaria. Con un approccio corretto – supportato dall’assistenza legale specializzata – è possibile chiudere la vicenda con il minor danno economico e senza intaccare i diritti d’imposta (es. crediti IVA) del contribuente.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21‑bis (introduzione obbligo LIPE) .
- D.Lgs. 472/1997, art. 11, co. 2‑ter (sanzioni LIPE omesse) ; art. 13 (ravvedimento) .
- D.L. 193/2016 (collegato alla L. 232/2016), che ha modificato il comma 2‑ter dell’art. 11 D.Lgs. 472/1997 .
- DPR 633/1972, art. 5 (dichiarazione annuale IVA) e art. 21‑bis (LIPE) .
- D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010), art. 21‑bis (LIPE).
- Circolare Agenzia Entrate 104/E/2017, che esplicita il ravvedimento sulle LIPE e l’efficacia degli avvisi di irregolarità .
- Provvedimento Agenzia 314644/2018 (controlli automatici fatture vs LIPE) .
- Cass. SS.UU. 8 settembre 2016, n. 17757 (esercizio del diritto alla detrazione anche senza dichiarazione annuale, se risulta da registri e LIPE) .
- Cass. ord. 21 ottobre 2019, n. 25965 (accertamento induttivo in mancanza di dichiarazione, utilizzando solo i dati formali) .
- Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39181 (il contribuente deve produrre fatture e documenti completi per l’accertamento del credito IVA) .
- Cass. ord. 29 settembre 2020, n. 25511 (termine biennale per esercizio del diritto alla detrazione IVA) .
- Risoluzione Mef 7/E/2023 (estensione della definizione agevolata anche alle LIPE) – v. parte introduttiva .
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 339 (introduzione art. 54‑bis.1 DPR 633/72) .
Il Fisco ti contesta l’omessa presentazione della LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) e applica sanzioni, interessi (e talvolta recuperi IVA)? Sai che molti accertamenti per LIPE omessa sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta l’omessa presentazione della LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) e applica sanzioni, interessi (e talvolta recuperi IVA)? Sai che molti accertamenti per LIPE omessa sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– mancata trasmissione delle LIPE,
– invii tardivi o incompleti,
– disallineamenti tra LIPE, liquidazioni e dichiarazione IVA,
– automatismi sanzionatori basati su controlli incrociati,
– presunti omessi versamenti IVA.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più trimestri,
👉 riflessi sulla dichiarazione IVA annuale,
👉 estensione dei controlli ad altri adempimenti IVA.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per omessa LIPE?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la LIPE è un adempimento informativo,
👉 l’omissione non equivale automaticamente a evasione IVA,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Omessa LIPE
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– non abbia trasmesso una o più comunicazioni LIPE,
– abbia omesso un adempimento informativo obbligatorio,
– abbia impedito i controlli automatici sull’IVA,
– abbia generato incongruenze nei flussi informativi.
👉 Ma la LIPE è una comunicazione di monitoraggio, non un atto di liquidazione o di accertamento dell’imposta.
L’omissione riguarda:
– flussi informativi trimestrali,
– dati riepilogativi delle liquidazioni IVA,
– coerenza con registri e versamenti.
Perché il Fisco Contesta la LIPE Omessa
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– la comunicazione non risulti trasmessa,
– i dati IVA non siano monitorabili,
– l’omissione ostacoli i controlli automatizzati,
– vi sia un rischio fiscale potenziale.
👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente l’omessa LIPE in evasione IVA.
Il Principio Chiave: LIPE Omessa ≠ IVA Evasa
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’omessa presentazione della LIPE non equivale automaticamente a evasione dell’IVA.
Questo significa che:
– l’IVA può essere stata correttamente liquidata e versata,
– l’omissione può essere solo informativa,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora i versamenti IVA effettivamente eseguiti,
– applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– non distingue tra omissione formale e violazione sostanziale,
– trascura invii tardivi o ravvedimenti,
– non considera la buona fede del contribuente.
👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– LIPE omesse ma IVA versata,
– invii tardivi non considerati,
– errori tecnici di trasmissione,
– disallineamenti informatici,
– sovrapposizioni con la dichiarazione IVA.
👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare il Corretto Versamento dell’IVA
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 l’IVA è stata correttamente liquidata e versata?
È decisivo dimostrare:
– modelli F24 pagati,
– registri IVA corretti,
– coerenza con la dichiarazione annuale.
👉 Se l’IVA è corretta, la sanzione va ridimensionata.
🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Omissione
Un principio fondamentale è questo:
👉 la LIPE è un adempimento informativo e di controllo.
È possibile dimostrare:
– assenza di occultamento,
– errore tecnico o organizzativo,
– trasparenza della gestione IVA.
👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.
🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio
La legge distingue tra:
– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.
👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso
La difesa può dimostrare che:
– l’omissione è stata sanata,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire l’origine dell’omissione,
– spiegare la gestione delle liquidazioni IVA,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e Avvisi Bonari
Utile per:
– produrre documentazione IVA,
– dimostrare la correttezza sostanziale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale dell’omissione,
– non viene riconosciuta la buona fede.
👉 Molti accertamenti per LIPE omessa vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Omissione LIPE ≠ Violazione Grave
Un principio essenziale è questo:
👉 l’omessa LIPE è una violazione formale, non automaticamente grave.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’effettivo danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per omessa LIPE è tecnica, procedurale e giuridica.
L’avvocato:
– inquadra correttamente l’obbligo LIPE,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale del contribuente,
– tutela da sanzioni indebite.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione IVA,
– regolarizzare la posizione senza effetti gravi,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle LIPE.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e adempimenti periodici
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per omessa LIPE:
👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare il corretto versamento dell’IVA,
👉 evidenziare la natura informativa dell’adempimento,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per omessa LIPE può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione IVA.
