L’accertamento fiscale per omessa indicazione delle ritenute subite è una contestazione frequente, soprattutto nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi, perché l’Agenzia delle Entrate, incrociando Certificazioni Uniche, modello 770 e dichiarazioni dei redditi, rileva che le ritenute operate dai sostituti d’imposta non sono state correttamente indicate in dichiarazione.
In questi casi il Fisco sostiene che:
- le ritenute non siano state legittimamente scomputate
- il credito d’imposta non spetti
- l’imposta dichiarata sia inferiore al dovuto
- vi sia una indebita riduzione del debito fiscale
- l’errore non sia meramente formale
Con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi, anche quando le ritenute sono state effettivamente operate e versate dal sostituto.
Il rischio è concreto:
un errore dichiarativo può trasformarsi in un accertamento oneroso, incidendo direttamente sull’imposta dovuta dal contribuente.
Molti si chiedono:
- “Se la ritenuta è stata subita, perché viene disconosciuta?”
- “Conta di più la CU o la dichiarazione dei redditi?”
- “Posso dimostrare di aver subito la ritenuta anche se non l’ho indicata?”
- “È un errore formale o sostanziale?”
- “Come difendersi da una rettifica automatica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’omessa indicazione delle ritenute subite non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma se non viene difesa correttamente, può portare al disconoscimento del credito e a sanzioni sproporzionate.
Cosa si intende per omessa indicazione delle ritenute subite
L’omissione si verifica quando:
- il contribuente non indica in dichiarazione le ritenute operate
- le ritenute sono indicate in misura inferiore a quelle effettive
- vi è incoerenza tra dichiarazione e Certificazione Unica
- il credito da ritenute non viene correttamente riportato
- la compilazione dei quadri dichiarativi è errata
Il problema non è la ritenuta in sé, ma la sua mancata corretta esposizione.
Cosa contesta il Fisco in questi casi
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- disconoscimento del credito per ritenute
- rideterminazione dell’imposta dovuta
- applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele
- mancato coordinamento tra CU e dichiarazione
- presunta indebita compensazione
- utilizzo non legittimo delle ritenute
Ma non ogni errore dichiarativo giustifica automaticamente il recupero dell’imposta.
Perché l’Agenzia delle Entrate recupera l’imposta
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la ritenuta non è scomputabile quando:
- non è indicata in dichiarazione
- manca prova documentale
- il dato dichiarato non coincide con quello comunicato dal sostituto
- la dichiarazione risulta formalmente errata
Tuttavia, la ritenuta subita è un fatto sostanziale, che può essere dimostrato anche successivamente.
Il rischio più grave: disconoscimento del credito e sanzioni
Il vero pericolo è che:
- il credito per ritenute venga integralmente disconosciuto
- l’imposta venga ricalcolata al rialzo
- si applichino sanzioni rilevanti
- maturino interessi pluriennali
- l’atto diventi definitivo
- partano azioni di riscossione
Anche quando la ritenuta è stata realmente subita e versata dal sostituto.
L’errore più comune: pensare che l’errore sia “irrecuperabile”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- accettano il disconoscimento senza contestarlo
- non producono le Certificazioni Uniche
- non dimostrano l’effettiva ritenuta subita
- non distinguono errore formale e violazione sostanziale
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, la realtà sostanziale prevale sulla forma dichiarativa.
Ritenute subite e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la ritenuta è un credito d’imposta sostanziale
- il diritto allo scomputo nasce dal prelievo subito
- la dichiarazione è uno strumento, non la fonte del diritto
- la prova può essere fornita con CU e documentazione
- l’assenza di danno erariale è rilevante
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le sanzioni devono essere proporzionate
Se la ritenuta è reale e documentata, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento per omessa indicazione delle ritenute è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- le ritenute risultano da Certificazione Unica
- il sostituto ha versato correttamente le ritenute
- l’errore è meramente dichiarativo
- non vi è stato alcun vantaggio fiscale indebito
- l’atto è basato su controlli automatizzati
- non emerge intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’avviso di accertamento
- verifica delle ritenute effettivamente subite
- produzione delle Certificazioni Uniche
- confronto tra CU e dichiarazione dei redditi
- dimostrazione dell’assenza di danno erariale
- qualificazione dell’errore come formale
- contestazione delle sanzioni applicate
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa documentale e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- l’imposta si consolida
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per omessa indicazione delle ritenute subite
Se ricevi un accertamento per omessa indicazione delle ritenute:
- non accettare automaticamente il disconoscimento
- non pagare senza un’analisi tecnica
- raccogli tutte le Certificazioni Uniche
- verifica i versamenti del sostituto
- ricostruisci correttamente il credito
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo professionisti e contribuenti in accertamenti fiscali per omessa o errata indicazione delle ritenute subite, contrastando disconoscimenti automatici di crediti d’imposta e sanzioni sproporzionate.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare l’effettiva ritenuta subita
- recuperare il credito disconosciuto
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare la posizione fiscale del contribuente
Agisci ora
Un’omessa indicazione delle ritenute subite
non equivale automaticamente a un credito inesistente.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta l’omessa indicazione delle ritenute subite,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che un errore dichiarativo diventi un debito fiscale definitivo.
Introduzione
L’omessa indicazione delle ritenute subite in dichiarazione dei redditi è un errore formale che può avere conseguenze sostanziali importanti per il contribuente. In termini semplici, si tratta della mancata indicazione nel modello fiscale (es. Modello Redditi o 730) delle imposte già trattenute a titolo di acconto da parte di un sostituto d’imposta (come un cliente, datore di lavoro o istituto finanziario) sui compensi o redditi percepiti. Dal punto di vista del contribuente – che in questo contesto è il sostituito, ossia colui che ha subito la ritenuta – questa omissione può originare un accertamento fiscale o, più frequentemente, una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) da parte dell’Agenzia delle Entrate . Questo avviso segnala un’imposta apparentemente non versata e invita a regolarizzare la posizione.
Le ritenute d’acconto rappresentano una forma di prelievo anticipato dell’imposta dovuta: il sostituto d’imposta trattiene una percentuale sul compenso dovuto al contribuente e la versa al Fisco a titolo di acconto sull’imposta del beneficiario. Pertanto, il contribuente ha diritto di scomputare (detrarre) tali somme dall’imposta lorda nella propria dichiarazione annuale . L’ordinamento tributario italiano (art. 22 del TUIR, DPR 917/1986) prevede infatti che “le ritenute d’acconto operate dal sostituto d’imposta sui redditi del contribuente sono detratte dall’imposta dovuta”, subordinando il diritto allo scomputo alla sola condizione che le ritenute siano state effettivamente operate . In altre parole, ciò che conta è che la ritenuta sia stata trattenuta, non necessariamente che il contribuente sia in possesso della certificazione formale del sostituto.
Quando però il contribuente dimentica di indicare in dichiarazione le ritenute subite (magari perché non ha ricevuto la relativa certificazione, ha commesso un errore nella compilazione o non ha ben compreso dove riportarle), il risultato contabile della dichiarazione potrebbe indicare un debito d’imposta più elevato del dovuto. Due scenari tipici possono verificarsi:
- Omissione con eccedenza di versamento: il contribuente, non avendo scomputato le ritenute, finisce per pagare imposte doppie su quei redditi (una volta tramite ritenuta e una seconda volta versando l’imposta risultante dalla dichiarazione). In tal caso, l’omissione genera un credito a favore del contribuente, che potrebbe essere richiesto a rimborso o portato in compensazione negli anni successivi, se riconosciuto entro i termini di legge.
- Omissione con versamento insufficiente: il contribuente, pur avendo dimenticato di indicare le ritenute in dichiarazione, non versa l’intera imposta teoricamente dovuta (ad esempio paga solo l’importo al netto delle ritenute pensando che queste verranno comunque considerate). In questo caso si crea un’apparente omissione di versamento: la dichiarazione, non riportando le ritenute, mostra un debito d’imposta che non risulta interamente versato. È lo scenario più frequente in cui interviene l’Agenzia delle Entrate, segnalando un importo non pagato pari proprio alle ritenute non dichiarate.
Per il Fisco, l’omessa indicazione delle ritenute subite rientra tra le irregolarità rilevabili automaticamente o tramite controlli formali incrociando i dati dichiarativi del contribuente con quelli comunicati dai sostituti d’imposta (es. nei modelli 770 o Certificazioni Uniche) . Fortunatamente, dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), esistono strumenti di difesa efficaci, soprattutto se egli può dimostrare l’effettiva esistenza di quelle ritenute. In questa guida approfondiremo come difendersi, con l’ausilio di un avvocato tributarista, da un accertamento fiscale legato a ritenute d’acconto non indicate in dichiarazione. Esamineremo sia la procedura degli accertamenti automatizzati (art. 36-bis DPR 600/1973) e controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973) – tipicamente coinvolti in tali casi – sia l’eventuale accertamento ordinario, fornendo riferimenti normativi aggiornati, giurisprudenza recente, tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte. Il taglio sarà operativo e avanzato, con un linguaggio giuridico accessibile, rivolto sia ai professionisti (avvocati, dottori commercialisti) sia ai contribuenti privati o imprenditori coinvolti in prima persona.
Importante: Questa guida è aggiornata al 17 gennaio 2026, tenendo conto delle ultime novità normative (come le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n.108 in tema di sanzioni e termini per gli avvisi bonari) e delle più recenti sentenze in materia tributaria. Al termine, nella sezione Fonti e Giurisprudenza, troverete l’elenco delle principali norme e pronunce giurisprudenziali citate, provenienti da fonti istituzionali autorevoli, così da poter approfondire ulteriormente ogni aspetto trattato.
Ritenute d’Acconto: cosa sono e perché indicarle in dichiarazione
Prima di addentrarci nelle procedure di accertamento, è utile chiarire il concetto di ritenuta d’acconto e perché la loro corretta indicazione in dichiarazione dei redditi sia cruciale. La ritenuta d’acconto è un meccanismo fiscale in base al quale un soggetto (detto sostituto d’imposta – tipicamente un datore di lavoro, un cliente che paga un compenso a un professionista, un condominio che paga un appaltatore, una banca che paga interessi, etc.) trattiene una percentuale dell’importo dovuto al percettore del reddito (detto sostituito) e la versa allo Stato come acconto delle imposte dovute da quel percettore.
Esempi comuni di ritenute sono:
- La ritenuta IRPEF sui redditi di lavoro dipendente: il datore di lavoro trattiene mensilmente una quota dell’imposta dovuta dal dipendente sullo stipendio e la versa all’Erario.
- La ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo: un cliente (sostituto) paga il compenso al professionista (sostituito) decurtato generalmente di una ritenuta del 20% (per i professionisti in regime ordinario) o altra aliquota prevista, versandola a titolo di acconto IRPEF/IRES dovuto dal professionista.
- Le ritenute sugli interessi, dividendi e altre rendite finanziarie: banche e intermediari applicano ritenute sugli interessi attivi, cedole o utili pagati, versandole come acconto (o in taluni casi a titolo d’imposta).
- Le ritenute sui compensi a collaboratori occasionali, agenti, mediatori, ecc., analoghe a quelle sui professionisti.
Queste ritenute hanno una duplice rilevanza in dichiarazione per il contribuente che le “subisce” (il sostituito): da un lato costituiscono un reddito percepito al lordo (poiché il contribuente ha diritto all’intero importo, comprensivo della parte trattenuta dal sostituto); dall’altro, l’importo trattenuto è un credito d’imposta per il contribuente, poiché ha già assolto (per il tramite del sostituto) una parte della sua imposta. Pertanto, il contribuente deve indicare in dichiarazione sia il reddito lordo (comprensivo della ritenuta) sia la ritenuta subita come credito che riduce l’imposta da versare.
Omettere di indicare le ritenute significa presentare una dichiarazione che, sulla carta, espone un debito d’imposta troppo elevato, non tenendo conto delle imposte già pagate a titolo di acconto. Questo può far apparire il contribuente come debitore inadempiente verso il Fisco, quando in realtà ha già versato (indirettamente) una parte di quelle imposte. Allo stesso tempo, dal punto di vista formale, l’omissione di tale dato è un errore che l’Agenzia delle Entrate può rilevare e sanzionare.
Va ricordato che fino al 1994 era obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta attestanti le ritenute operate. Tale obbligo è stato soppresso dall’art. 3 del DPR 600/1973 (modificato dall’art.1 D.L. 330/1994 conv. in L. 473/1994) . Oggi, dunque, non è più necessario inviare fisicamente i certificati di ritenuta con la dichiarazione; tuttavia, il contribuente deve conservare tali documenti ed esibirli su richiesta in sede di controllo (accertamento) . L’Agenzia delle Entrate, d’altra parte, riceve dai sostituti d’imposta i dati delle ritenute mediante la Certificazione Unica (CU) annuale e il Modello 770: queste informazioni confluiscono nell’Anagrafe Tributaria e sono utilizzate per i controlli incrociati.
Riassumendo, indicare correttamente le ritenute subite in dichiarazione permette di evitare:
- Doppia tassazione dei redditi: grazie allo scomputo, il contribuente paga solo l’imposta al netto delle ritenute, evitando di versare due volte sullo stesso reddito. Il divieto di doppia imposizione emerge anche dal combinato disposto dell’art. 22 TUIR e dell’art. 67 DPR 600/1973 , nonché dai principi generali dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).
- Irregolarità formali: la dichiarazione risulta completa e coerente con i dati fiscali in possesso dell’Amministrazione, evitando controlli e contestazioni.
- Perdite finanziarie: se non indica le ritenute, il contribuente può trovarsi ad aver pagato più imposte del necessario, e il recupero di tale eccedenza non è sempre automatico (richiede istanze di rimborso entro 48 mesi dal pagamento o l’utilizzo in compensazione in dichiarazioni successive, se consentito).
Nel prossimo paragrafo vedremo quali tipi di controlli e accertamenti il Fisco pone in essere per intercettare l’omessa indicazione delle ritenute e quali sono le differenze procedurali tra accertamento automatizzato, controllo formale e accertamento ordinario. Comprendere queste differenze è fondamentale per scegliere la strategia difensiva corretta.
Tipologie di accertamento: automatizzato, formale e ordinario
Il sistema tributario italiano prevede varie tipologie di controllo sulle dichiarazioni dei redditi e, più in generale, sull’adempimento degli obblighi fiscali. Nel contesto delle ritenute d’acconto non indicate, assumono rilievo principalmente:
- l’accertamento automatizzato della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973, detto anche liquidazione automatica);
- il controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter DPR 600/1973);
- l’accertamento “ordinario” o di merito (effettuato ai sensi degli artt. 37 e segg. DPR 600/1973, con emissione di avviso di accertamento ex art. 42 DPR 600/1973).
Vediamo in cosa consistono questi procedimenti, come differiscono tra loro e come si inseriscono nei casi di omessa indicazione delle ritenute.
Accertamento automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973)
L’accertamento automatizzato è un controllo meramente cartolare e informatico sui dati dichiarati. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza formale delle dichiarazioni dei redditi, IVA e altri tributi immediatamente dopo la presentazione. In particolare, attraverso l’art. 36-bis DPR 600/1973, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo (quindi di regola entro l’anno successivo a quello di presentazione, anche se poi gli esiti vengono comunicati nei termini di decadenza sotto indicati) l’Amministrazione procede a liquidare le imposte dovute in base alla dichiarazione, controllando ad esempio :
- la correttezza degli importi dichiarati e dei calcoli effettuati (rilevando, ad esempio, errori aritmetici);
- la rispondenza dei versamenti effettuati (acconti, saldo) a quanto dichiarato;
- eventuali omissioni o incongruenze evidenti (quali il mancato versamento di imposte risultanti dovute, la duplicazione di detrazioni o crediti d’imposta, ecc.).
In questa sede, il sistema può facilmente accorgersi se la dichiarazione indica un debito d’imposta non interamente versato. Ed è esattamente ciò che accade quando il contribuente dimentica di indicare le ritenute: la dichiarazione, non scomputando quei crediti, presenta un saldo a debito più alto, che formalmente risulta scoperto (non pagando l’intero importo, il contribuente risulta aver versato meno di quanto dichiarato dovuto). Il controllo automatizzato quindi segnala una differenza a debito corrispondente alle ritenute non indicate.
Esempio: un professionista avrebbe dovuto dichiarare €10.000 di reddito con €2.000 di ritenute subite. Se indica solo il reddito ma non le ritenute, la dichiarazione calcola poniamo €2.500 di IRPEF dovuta. Senza considerare i €2.000 già pagati a titolo di acconto, il prospetto di liquidazione mostra €2.500 come debito. Se il contribuente versa solo €500 (ritenendo erroneamente di dover pagare la differenza al netto delle ritenute), dal controllo automatizzato emergerà un’imposta non versata di €2.000.
In caso di rilievi, l’esito del controllo automatizzato viene comunicato al contribuente tramite la “comunicazione di irregolarità” (spesso chiamata avviso bonario). Questa comunicazione elenca le differenze riscontrate e quantifica le maggiori imposte dovute, gli interessi calcolati al tasso legale per il ritardo e le sanzioni ridotte. Non si tratta di un atto impositivo definitivo, ma di un invito a regolarizzare la posizione entro un termine (ora 60 giorni, come vedremo) pagando quanto dovuto o segnalando all’Ufficio eventuali elementi in grado di rettificare l’esito . Nel caso di ritenute omesse, ad esempio, il contribuente può fornire la prova di aver effettivamente subito quelle ritenute, chiedendo di rettificare la liquidazione senza imporre il pagamento (perché il debito è solo apparente).
Termini: l’avviso bonario da controllo automatizzato deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . (Ad es., per una dichiarazione presentata nel 2022 riferita al periodo d’imposta 2021, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025). Se la comunicazione viene inviata oltre tale termine, è decaduta e le somme non sono più dovute. In tal caso, l’eventuale successiva iscrizione a ruolo (cartella) sarebbe impugnabile per tardività .
Sanzioni: in sede di comunicazione di irregolarità per controllo automatizzato, la legge prevede un forte incentivo alla definizione spontanea: la sanzione per omesso versamento, ordinariamente pari al 30% dell’imposta non versata (poi 25% per violazioni dal 2024, come vedremo), è ridotta ad 1/3. Fino al 2024 tale riduzione portava la sanzione al 10% dell’imposta dovuta; per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con l’abbassamento della sanzione base al 25%, la sanzione ridotta è 8,33% . In pratica, pagando entro i termini dell’avviso bonario, il contribuente può sanare la posizione con una penalità minima (oltre agli interessi). Dal 1° gennaio 2025, inoltre, il termine per pagare o impugnare bonariamente la comunicazione è stato esteso da 30 a 60 giorni , e altrettanto a 60 giorni è esteso il termine per presentare eventuali osservazioni o richieste di correzione (ad esempio per segnalare che si dispone delle certificazioni di ritenuta) . Questo dà più respiro al contribuente (anche per organizzare la difesa con l’aiuto di un avvocato o del commercialista) e si applica alle comunicazioni elaborate dall’Agenzia a partire dal 2025 .
Da notare che il controllo automatizzato non prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio: trattandosi di meri riscontri aritmetici/documentali, la legge e la giurisprudenza ritengono legittimo l’automatismo senza bisogno di invitare il contribuente a un confronto prima dell’emissione della comunicazione. In altre parole, l’avviso bonario è esso stesso il momento di confronto, mentre non è previsto (né necessario) un invito precedente . La Corte di Cassazione ha anche affermato che, se l’errore è palese dai dati, non servono ulteriori spiegazioni e l’atto non è nullo per mancato contraddittorio . Tuttavia, come vedremo, nel caso del controllo formale (36-ter) la comunicazione preventiva assume un ruolo più vincolante.
In sintesi, l’accertamento automatizzato è spesso la prima linea di contatto tra Fisco e contribuente in caso di ritenute non dichiarate: ricevendo l’avviso bonario, il contribuente ha l’opportunità di spiegare l’equivoco o di versare con sanzioni ridotte. Solo se ignora o contesta senza successo la comunicazione, si passerà alla fase successiva, ovvero all’iscrizione a ruolo e notifica di una cartella di pagamento per le somme dovute. La cartella in questi casi costituisce atto impugnabile innanzi al giudice tributario, ma implica già l’applicazione della sanzione piena (30%, o 25% se nuova disciplina) oltre interessi.
<small>Tabella 1: Differenze tra controllo automatizzato e formale (36-bis vs 36-ter) in sintesi</small>
| Caratteristica | Controllo automatizzato (36-bis) | Controllo formale (36-ter) |
|---|---|---|
| Oggetto del controllo | Errori materiali, versamenti mancanti, incongruenze aritmetiche o formali evidenti dalla dichiarazione . Esempio: omesso/tardato versamento di imposte dovute, calcoli sbagliati, crediti di imposta non indicati ma usati in compensazione . | Verifica documentale su elementi non verificati in sede automatizzata, secondo criteri di rischio . Controllo di sostenibilità e spettanza di oneri dedotti/detratti, riscontro di dati con documenti esterni o dichiarazioni dei sostituti . |
| Procedura | Interamente automatizzata tramite sistemi informatici; non richiede intervento umano se non per la fase di eventuale riesame delle risposte del contribuente. | Può coinvolgere richiesta di documenti al contribuente (es. ricevute oneri, certificazioni); verifica “manuale” da parte del funzionario dei documenti forniti. |
| Comunicazione al contribuente | Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) inviata obbligatoriamente se emergono differenze a debito . Scopo: evitare errori reiterati e consentire la regolarizzazione spontanea . Non è un atto impugnabile. | Comunicato di richiesta documenti (durante il controllo) ed eventuale comunicazione esito controllo formale se emergono differenze . Anch’essa non impugnabile direttamente, ma necessaria per evitare cartella “a sorpresa”. |
| Contraddittorio preventivo | Non previsto un contraddittorio “prima” dell’avviso bonario (il bonario stesso è occasione di contraddittorio scritto) . L’eventuale omissione dell’avviso bonario non comporta nullità della successiva cartella se l’errore è oggettivo e il contraddittorio non obbligatorio (in casi di urgenza o per altri atti) . | Obbligatorio: l’art. 36-ter impone di notificare l’esito del controllo formale e attendere 30 giorni prima di iscrivere a ruolo . La mancata comunicazione al contribuente rende nulla la cartella di pagamento successiva per violazione del diritto di difesa (differenze rispetto al 36-bis sottolineate anche dalla giurisprudenza di merito). |
| Termine di decadenza per l’atto | Notifica comunicazione entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla presentazione della dichiarazione . (Ad es. dichiarazione 2021 presentata nel 2022 → entro 31/12/2025). | Notifica comunicazione esito controllo formale entro il 31 dicembre del 4° anno successivo . (Ad es. dichiarazione 2021 → entro 31/12/2026). Se oltre tale termine, decadenza dell’azione formale (si potrà agire solo con accertamento ordinario nei termini di legge). |
| Sanzioni in caso di regolarizzazione | Ridotte a 1/3 della sanzione base (oggi 8,33% o 10% a seconda del periodo violazione) se si paga entro 30 giorni (ora 60 giorni dal 2025) . Rateazione ammessa fino a 20 rate trimestrali. | In genere si contestano detrazioni/crediti non spettanti, soggetti a sanzione da infedele dichiarazione (base 90%); l’Agenzia applica spesso una sanzione pari a 20% (ora 16,67%) se paga entro termini . Rateazione ugualmente ammessa. |
| Esito in caso di mancata regolarizzazione | Iscrizione a ruolo e Cartella di pagamento con imposta, interessi e sanzione piena (30% o 25%). La cartella è impugnabile entro 60 giorni. | Iscrizione a ruolo e Cartella di pagamento con imposta e sanzione infedele (90%, ridotta 2/3 se definibile). Impugnabile entro 60 giorni. Se manca comunicazione preventiva, cartella nulla! |
Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)
Il controllo formale costituisce un livello successivo di controllo, più approfondito, che l’Amministrazione finanziaria può effettuare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine poi prorogato di fatto al quarto anno per la comunicazione degli esiti, come visto) . Si tratta di verifiche mirate, eseguite su un campione di dichiarazioni selezionate in base a criteri di rischio, con lo scopo di controllare la correttezza sostanziale di alcune voci dichiarate. In sede di controllo formale, gli uffici finanziari possono richiedere al contribuente documenti giustificativi e informazioni aggiuntive.
L’art. 36-ter del DPR 600/1973 elenca specificamente le operazioni che gli uffici possono compiere in questa fase. Tra queste, quella che più ci interessa è la facoltà di escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti . In altre parole, se dal confronto con i dati in possesso del Fisco emerge che un contribuente ha indicato in dichiarazione delle ritenute d’acconto che:
- Non trovano riscontro nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta (Mod. 770) né nelle certificazioni esibite dal contribuente, oppure
- Risultano di importo superiore a quanto comunicato dal sostituto,
gli uffici, in sede di controllo formale, possono disconoscere (non ammettere) in tutto o in parte tali crediti per ritenute . Questa previsione è stata spesso utilizzata dall’Amministrazione in modo rigido: se il contribuente non riusciva a presentare la certificazione ufficiale del sostituto d’imposta attestante la ritenuta, l’ufficio tendeva ad escludere lo scomputo, richiedendo quindi al contribuente il pagamento di quell’imposta come se la ritenuta non fosse mai avvenuta.
Esempio tipico: Un professionista indica in Unico €5.000 di ritenute subite, ma il sostituto (il cliente) non gli ha mai inviato la certificazione e magari non ha neppure incluso quelle ritenute nel proprio 770. Il controllo formale rileva che queste ritenute “non risultano” e le disconosce: il contribuente riceverà quindi una contestazione per imposte non versate su quei €5.000 di reddito.
Procedura: In caso di controllo formale sulle ritenute, l’iter prevede anzitutto che l’Ufficio invii al contribuente una comunicazione (spesso anticipata da una richiesta documentale) con l’esito del controllo: ad esempio, “sono state escluse ritenute per €X in quanto non risultanti da certificazione del sostituto”. A differenza del controllo automatizzato, qui c’è un obbligo stringente di comunicare il risultato e attendere 30 giorni prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute . Il contribuente in questo intervallo può:
- Fornire i documenti richiesti (ad esempio, esibire la certificazione di ritenuta se nel frattempo ottenuta, oppure altri documenti equivalenti per dimostrare la ritenuta, come vedremo).
- Segnalare eventuali errori dell’ufficio (es. se i dati del sostituto erano errati o incompleti).
- Chiedere il riesame in autotutela, adducendo motivazioni (ad esempio, che il recupero comporterebbe doppia imposizione, citando magari risoluzioni o sentenze).
- Pagare quanto richiesto, beneficiando di una sanzione ridotta (di solito nelle comunicazioni di esito del 36-ter l’Agenzia applica direttamente la sanzione ridotta al 20%, ora 16,67%, del tributo, in analogia all’avviso bonario ).
Se il contribuente non risponde o le sue controdeduzioni non vengono accolte, l’Ufficio procede ad iscrivere a ruolo le somme contestate. In pratica, senza ulteriore avviso, verrà notificata una cartella di pagamento per le imposte “recuperate” e le relative sanzioni e interessi. È fondamentale notare che, se l’ufficio non avesse inviato la comunicazione dell’esito del controllo formale (violando quindi la procedura di cui all’art. 36-ter), la cartella sarebbe nulla. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la funzione di garanzia di questa comunicazione è essenziale: ad esempio, una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) di Avellino del 2023 ha annullato una cartella ex 36-ter proprio per mancata comunicazione preventiva, distinguendo questo caso dal 36-bis dove invece l’avviso bonario ha natura diversa .
Termini: come detto, il controllo formale sulle dichiarazioni deve concludersi (con eventuale comunicazione delle irregolarità) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Anche qui, decorso inutilmente tale termine, l’azione basata sul 36-ter decade. Se poi vengono iscritti a ruolo importi derivanti da controllo formale dopo la decadenza, il contribuente potrà far valere l’intervenuta decadenza impugnando la cartella.
Sanzioni: le contestazioni in sede di controllo formale riguardano spesso indebite detrazioni o crediti d’imposta non spettanti (incluso il credito da ritenute indebitamente scomputato). Queste situazioni integrano gli estremi della dichiarazione infedele, punita dal D.Lgs. 471/1997 con sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta. Tuttavia, nelle comunicazioni bonarie da controllo formale l’Agenzia applica di prassi la sanzione minima ridotta ad un terzo. Tradizionalmente era il 30% di 90%, quindi il 30% dell’imposta recuperata (ossia una sanzione del 27% circa dell’imposta). In anni recenti, le comunicazioni di esito formale indicavano una sanzione pari al 20% dell’imposta, in caso di pagamento entro 30 giorni. Con la riforma del 2024, per violazioni post 1/9/2024 si scende a 16,67% . Se non si paga nei termini e si va in cartella o accertamento, però, la sanzione applicata tornerà ad essere quella ordinaria (90%, salvo eventuali riduzioni in giudizio).
In definitiva, il controllo formale è il terreno in cui il contribuente deve dimostrare la spettanza dei suoi diritti. Nel caso di ritenute subite non risultanti, il fulcro è provare che quelle ritenute sono state effettivamente operate e quindi il credito d’imposta era legittimo. Vedremo più avanti come la normativa e la giurisprudenza consentano di provare l’avvenuto assoggettamento a ritenuta anche senza la certificazione del sostituto, tramite documentazione alternativa . Un contributo importante in tal senso è arrivato dalla Cassazione (sentenze dal 2017 in poi) e da una Risoluzione ministeriale del 2009, che hanno aperto alla possibilità di mezzi di prova alternativi, in nome del principio di capacità contributiva e divieto di doppia imposizione. Approfondiremo questo aspetto nella sezione dedicata alla difesa.
Accertamento ordinario (avviso di accertamento)
L’accertamento ordinario è il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito o l’imposta dovuta quando ritiene che quanto dichiarato dal contribuente non sia completo o veritiero. Si concretizza nell’emissione di un avviso di accertamento motivato (ex art. 42 DPR 600/1973) notificato al contribuente, col quale si determinano maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Nei casi di ritenute d’acconto, l’accertamento ordinario potrebbe entrare in gioco in alcune ipotesi particolari, ad esempio:
- Omessa dichiarazione del reddito a cui la ritenuta si riferiva: se il contribuente non ha proprio dichiarato il compenso su cui erano state operate ritenute (magari perché ha dimenticato sia il reddito lordo che la ritenuta), l’Agenzia, tramite incrocio dati (es. vede nel 770 del sostituto un pagamento verso il contribuente non dichiarato da quest’ultimo), può emettere un accertamento per redditi non dichiarati. In tale sede rettificherà il reddito imponibile aggiungendo quello omesso e calcolando l’imposta relativa. Attenzione: in questi casi, se il Fisco è a conoscenza di ritenute su quel reddito (ad esempio perché il sostituto le ha dichiarate nel 770), dovrà tenerne conto in diminuzione dell’imposta accertata, per non tassare due volte lo stesso reddito. In pratica l’avviso di accertamento dovrebbe riconoscere il credito per le ritenute (si veda art. 67 DPR 600/73 sul divieto di doppia imposizione). Se ciò non avvenisse, costituirebbe un motivo di impugnazione dell’accertamento per violazione di legge .
- Mancato versamento di imposta dichiarata: potrebbe accadere che l’Agenzia, non avendo effettuato in tempo il controllo automatizzato, tratti la vicenda come un omesso versamento da accertare. Tuttavia, questo è meno comune: di norma gli omessi versamenti da dichiarazione sono gestiti via 36-bis (o direttamente da Agente della Riscossione). Un avviso di accertamento per omesso versamento avrebbe senso solo se, decaduti i termini del 36-bis, l’Ufficio volesse comunque recuperare le imposte non pagate (cosa possibile entro i termini di decadenza dell’accertamento, che sono più lunghi, ossia generalmente il 5° anno successivo). In tal caso, l’avviso di accertamento contesterebbe la violazione di omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, applicando la sanzione del 30%. Sarebbe una forzatura procedurale, ma non impossibile. Anche in questo scenario, se il mancato versamento era dovuto a ritenute non scomputate, il contribuente in sede di difesa potrà evidenziare che l’imposta era stata in parte assolta tramite ritenuta e chiedere il riconoscimento di quel credito.
- Accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973): trattandosi di una forma di accertamento veloce per singole fattispecie, potrebbe astrattamente essere usato se il fisco rileva una sola irregolarità (ad esempio, un’unica anomalia relativa a ritenute non dichiarate) oltre i termini del 36-bis ma entro quelli dell’accertamento. In pratica comunque i controlli sulle ritenute avvengono per lo più con 36-bis o 36-ter; l’accertamento parziale viene usato tipicamente per redditi finanziari esteri, conti esteri non dichiarati, o simili.
Termini: l’avviso di accertamento (ordinario o parziale) deve essere notificato, per le annualità più recenti (dichiarazioni dal 2016 in poi), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero entro il 7° se la dichiarazione fu omessa) . Ad esempio, per una dichiarazione presentata nel 2022 (anno d’imposta 2021) il termine è il 31 dicembre 2027. Questi termini si allungano di un biennio in caso di omessa dichiarazione fiscale.
Sanzioni: negli avvisi di accertamento, le sanzioni applicate sono quelle “piene” previste dalla legge, salvo riduzioni in caso di adesione del contribuente o conciliazione. Nel contesto delle ritenute, le possibili sanzioni sono: – Omessa dichiarazione di redditi: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta su quei redditi (minimo €250) . – Dichiarazione infedele (se i redditi erano dichiarati ma il credito ritenute indebitamente scomputato viene visto come infedele dichiarazione): sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta o minor credito . – Omesso versamento (di imposta dichiarata): sanzione del 30% dell’imposta non versata (25% se violazione dal 2024 in poi) . Questa in genere non richiede avviso di accertamento perché è formalmente dovuta per effetto della dichiarazione stessa.
Nell’ambito di un accertamento ordinario c’è spazio per il contraddittorio anticipato (incontri col fisco, istanza di adesione per ridurre sanzioni, ecc.), soprattutto se l’importo è rilevante o se si procede tramite accertamento con adesione. È altamente consigliabile, in tali frangenti, farsi assistere da un professionista (avvocato tributarista o commercialista esperto) per evidenziare all’Ufficio elementi difensivi: ad esempio, presentare in sede di contraddittorio i documenti che provano le ritenute subite, chiedendo il riesame dell’atto prima della definizione.
Conclusione di questa sezione: l’accertamento ordinario è meno frequente per le mere omissioni di ritenute, ma resta il canale residuale per il Fisco se, per qualsiasi motivo, non si è intervenuti in via automatizzata o formale entro i termini brevi. Dal punto di vista del contribuente, affrontare un avviso di accertamento è più gravoso (anche psicologicamente ed economicamente) rispetto a gestire un avviso bonario: le sanzioni sono maggiori e si entra in un contenzioso vero e proprio. Per questo è fondamentale prevenire l’evoluzione a tale stadio, reagendo tempestivamente già alle prime comunicazioni bonarie.
Nei prossimi capitoli ci concentreremo su come difendersi concretamente in caso di contestazione per ritenute non indicate, soprattutto nelle fasi di accertamento automatizzato e controllo formale. Analizzeremo gli strumenti a disposizione (rettifica della dichiarazione, autotutela, ricorso in Commissione tributaria), il ruolo dell’avvocato, e approfondiremo la giurisprudenza chiave che tutela il contribuente da pretese illegittime (come la duplicazione d’imposta).
Omessa indicazione delle ritenute: cause e conseguenze per il contribuente
Prima di passare alle strategie difensive, è utile comprendere perché avvengono queste omissioni e quali effetti immediati producono per il contribuente. Le principali cause di omessa indicazione delle ritenute subite in dichiarazione sono:
- Mancata ricezione della certificazione dal sostituto d’imposta: se il sostituto (es. cliente o datore di lavoro) non invia la Certificazione Unica o la invia in ritardo, il contribuente potrebbe non conoscere (o ricordare) l’ammontare delle ritenute entro la scadenza della propria dichiarazione. Ciò avviene non di rado per i liberi professionisti verso fine anno: può capitare che qualche cliente non trasmetta la certificazione delle ritenute operate. Pur essendo un obbligo di legge per il sostituto (da assolvere entro il 16 marzo dell’anno successivo), l’inadempienza di quest’ultimo ricade sul sostituito, che rischia di compilare la dichiarazione senza quel dato. La Cassazione ha definito “non decisiva” la mancanza di certificazione ai fini del diritto allo scomputo , ma è certamente una concausa frequente di omissione (non si dichiara ciò che non si sa con certezza).
- Errore materiale o di compilazione: il contribuente potrebbe semplicemente dimenticare di riportare le ritenute nel quadro apposito. Ad esempio, nei modelli Redditi per persone fisiche, le ritenute vanno indicate nel quadro RN (per IRPEF) o CM (per addizionali), oppure nel quadro RU per crediti d’imposta particolari. Un contribuente non esperto o che compila autonomamente la dichiarazione può sbagliare riga o non riportare il dato (specie se ad esempio riceve una CU unica con più redditi e focus differenti). Anche un errore del CAF o professionista che presta assistenza fiscale può capitare, sebbene sia raro perché i software di controllo segnalano generalmente incongruenze (ad esempio, se c’è un reddito di lavoro autonomo spesso suggeriscono di inserire anche la ritenuta).
- Interpretazione sbagliata delle regole: alcuni contribuenti, in particolare se non seguiti da un fiscalista, potrebbero erroneamente pensare che, se non hanno la certificazione o se il sostituto non ha versato la ritenuta, non possano indicarla. È un malinteso: la norma consente di indicare comunque la ritenuta subita, purché effettivamente trattenuta, indipendentemente dall’avvenuto versamento da parte del sostituto . Chi non è a conoscenza di ciò potrebbe astenersi dall’indicare la ritenuta “per scrupolo”, temendo problemi, e finire invece per auto-infliggersi una doppia tassazione.
- Ritenute pregresse o eccedenti: un caso un po’ diverso è quando il contribuente ha un credito per ritenute relative ad anni precedenti (ad esempio ritenute dichiarate ma non utilizzate per capienza). In teoria può riportarlo in avanti come eccedenza. Se omette di farlo, perde il credito e l’Agenzia non glielo contesta (perché un credito non utilizzato è un regalo allo Stato). Questo caso non genera accertamento a debito, semmai potrebbe emergere se il contribuente poi tenta di recuperare quell’eccedenza in seguito (istanza di rimborso, ecc.), dovendo spiegare l’omissione originaria.
Le conseguenze immediate per il contribuente che non indica ritenute subite dipendono dallo scenario:
- Se ha versato come se le ritenute fossero state scomputate (versamento insufficiente): come spiegato, riceverà probabilmente una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento. Questa può arrivare tipicamente entro un anno o due dalla presentazione della dichiarazione (a volte anche pochi mesi dopo, grazie alle procedure telematiche). Ad esempio, chi presenta la dichiarazione a settembre 2024 e non versa quanto dovuto per via di ritenute non indicate, potrebbe ricevere un avviso bonario già entro metà 2025. Nella comunicazione verrà richiesto l’importo “mancante” (pari alle ritenute dimenticate), con interessi e sanzione ridotta al 10% o 8,33%. Se il contribuente non fa nulla entro 30/60 giorni, le somme saranno iscritte a ruolo e notificate con cartella di pagamento (con sanzione piena 30%/25%). Ciò comporta anche l’addebito di ulteriori oneri (spese di notifica, compensi di riscossione). Inoltre, un omesso pagamento non regolarizzato potrebbe, col tempo, sfociare in misure esecutive (fermo amministrativo, pignoramenti) se trascurato del tutto. Dunque è fondamentale non ignorare l’avviso bonario.
- Se ha versato per intero (doppio pagamento): paradossalmente, se il contribuente versa l’intera imposta lorda (non detraendo le ritenute, quindi pagando anche la parte già trattenuta), non riceverà richieste di pagamento dal Fisco – anzi, potrebbe risultare un credito a suo favore. Tuttavia, l’Amministrazione non sempre attiva automaticamente un rimborso. Alcune comunicazioni di irregolarità “a credito” possono essere emesse per informare il contribuente dell’esistenza di un maggior credito o minor debito . Ad esempio, l’Agenzia può inviare una comunicazione dove segnala che risultano ritenute pagate dai sostituti e non scomputate, invitando il contribuente a presentare dichiarazione integrativa a favore o a richiedere rimborso. Tali comunicazioni non richiedono pagamenti ma servono a mettere a conoscenza il contribuente di un suo possibile diritto . Se non arriva nulla, il contribuente ha comunque la possibilità di presentare egli stesso una dichiarazione integrativa a favore (entro il termine di decadenza dell’accertamento, ossia il quinto anno successivo) per rettificare l’errore e richiedere il credito spettante. In alternativa, può presentare una formale istanza di rimborso al competente ufficio entro 48 mesi dal pagamento eccedente (ex art. 38 DPR 602/1973). Va però considerato che spesso la via del rimborso è lunga e può richiedere anche un contenzioso per essere ottenuta, mentre l’integrativa consente di usare quel credito in compensazione più rapidamente (ad esempio per pagare imposte di anni successivi).
- Se il sostituto non ha versato le ritenute: qui il problema si sdoppia. Il contribuente potrebbe non indicare la ritenuta perché teme che, non essendo stata versata dal sostituto, non gli venga riconosciuta. In realtà, come anticipato, la legge tutela il sostituito in buona fede. L’art. 35 DPR 602/1973 stabilisce che il sostituito (contribuente percipiente) è responsabile in solido con il sostituto solo se “non sono state effettivamente eseguite le ritenute”, condizionando cioè la solidarietà al fatto materiale del mancato prelievo . Se invece la ritenuta è stata operata (il contribuente ha percepito il compenso al netto), il sostituito non è chiamato a risponderne in sede di riscossione . Sarà il sostituto inadempiente a doverne rispondere (anche penalmente, essendo l’omesso versamento di ritenute una violazione punibile in certe soglie ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Tuttavia, in sede di controllo formale, l’ufficio tende comunque a disconoscere la ritenuta non versata se il contribuente non presenta la certificazione. Quindi il contribuente può trovarsi contestata la ritenuta non versata dal sostituto. In questo scenario la conseguenza è una duplicazione d’imposta potenziale: il Fisco potrebbe pretendere dal sostituito quell’imposta già trattenuta sul suo compenso, rischiando di tassarlo due volte (una per mano del sostituto, che però ha trattenuto e non versato, e un’altra direttamente a lui). È una situazione ingiusta che il contribuente potrà contestare fermamente, forte anche di importanti pronunce giurisprudenziali che gli danno ragione (le vedremo nella sezione difensiva). Sin da ora possiamo citare la Cassazione n. 2490/2019 e n. 17471/2021, secondo cui se il contribuente prova che la ritenuta è stata subita (ad esempio tramite quietanza bancaria che dimostra il pagamento al netto), l’Ufficio non può esigere di nuovo l’imposta, a maggior ragione considerando la previsione del citato art. 35 DPR 602/73 . Quindi, se arriva una contestazione del genere, il contribuente dovrà reagire fornendo prove e, se necessario, impugnando l’atto per far valere il principio del divieto di doppia imposizione.
In generale, l’omessa indicazione delle ritenute è un problema che si può correggere con gli strumenti previsti dall’ordinamento, purché il contribuente agisca con diligenza e tempestività. Le conseguenze economiche (sanzioni, interessi) tendono ad aggravarsi se non si interviene subito. Ad esempio, rispondere all’avviso bonario entro i 60 giorni permette di evitare il salto al 30% di sanzione e l’iscrizione a ruolo. Lasciare decadere il termine comporta la cartella con sanzione piena e la necessità di un formale ricorso in Commissione Tributaria (oggi rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Nel prosieguo, ci focalizzeremo sulle strategie di difesa disponibili. In particolare:
- Come regolarizzare spontaneamente l’errore (ravvedimento operoso, dichiarazione integrativa) se ci si accorge prima dell’intervento del Fisco;
- Come interloquire con l’Agenzia a seguito di un avviso bonario per far valere le proprie ragioni (esibendo documenti, chiedendo annullamento in autotutela);
- Come gestire un eventuale ricorso tributario, qualora si arrivi a un atto impositivo formale (cartella o avviso di accertamento), indicando quali eccezioni sollevare e quali prove portare;
- Quali sono i precedenti giurisprudenziali più favorevoli al contribuente in questa materia, in modo da poterli invocare a sostegno (ad es. sentenze di Cassazione che legittimano lo scomputo anche senza certificato, o che annullano atti per vizi procedurali).
Come difendersi: strategie legali e procedurali
Vediamo ora come reagire passo per passo a un accertamento fiscale o a una comunicazione legata a ritenute subite non indicate. Il percorso difensivo può articolarsi in diverse fasi, dall’intervento preventivo spontaneo fino all’eventuale contenzioso davanti al giudice tributario. Analizzeremo ciascuna fase, evidenziando il ruolo che può avere l’avvocato tributarista nell’assistere il contribuente e gli strumenti da utilizzare.
Prima mossa: ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa
Se il contribuente si accorge autonomamente dell’errore (ovvero di non aver indicato le ritenute in dichiarazione) prima che l’Agenzia delle Entrate glielo contesti, è possibile agire in maniera proattiva per sanare la situazione minimizzando le conseguenze. Le opzioni principali sono:
- Ravvedimento operoso: istituto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta, proporzionale al tempo del ravvedimento. Nel nostro caso, però, la violazione è atipica: se il contribuente ha omesso di indicare una ritenuta ma non ha versato l’imposta corrispondente, tecnicamente la violazione è un “omesso versamento” dell’importo in questione. Egli potrebbe quindi ravvedersi versando l’importo non versato (pari alla ritenuta) più interessi e sanzione ridotta (ad esempio, se paga entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/10 del 30%, quindi 3%). Ma attenzione: pagando così, il contribuente sta sostanzialmente rinunciando al credito da ritenuta, pagando di tasca propria ciò che il sostituto aveva già trattenuto. Questa soluzione ha senso solo se, per qualche motivo, il contribuente non può provare la ritenuta o preferisce evitare qualsiasi contenzioso, rivalendosi magari successivamente sul sostituto per farsi restituire l’importo. In generale, non è la strada preferibile, perché significa pagare due volte l’imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore: prevista dall’art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, consente al contribuente di presentare, entro determinati termini, una dichiarazione rettificativa quando dall’errore commesso deriva un minor debito o un maggior credito d’imposta per il contribuente. Omessa indicazione di ritenute rientra proprio in questa casistica: correggendo l’errore, l’imposta dovuta cala e si genera un credito (o si annulla un debito). Dal 2016 in poi, la normativa consente di presentare integrativa a favore entro il termine di decadenza per l’accertamento (quindi fino al quinto anno successivo) e di utilizzare l’eventuale credito emergente in compensazione ovvero chiederlo a rimborso. Dunque, se ci accorgiamo dell’errore ad esempio entro il 2026 riferito alla dichiarazione 2022, possiamo inviare un Modello Redditi Integrativo 2022 indicando correttamente le ritenute. In tal modo risulterà un credito d’imposta (o una riduzione dell’imposta dovuta). L’Agenzia delle Entrate potrà compensare tale credito con l’eventuale importo iscritto a ruolo oppure accreditare il rimborso, evitando che proceda con un accertamento. Nota bene: se al momento dell’integrativa l’avviso bonario fosse già stato emesso, la situazione si complica un po’. L’Agenzia potrebbe eccepire che, essendo già iniziato il controllo, l’integrativa “tardiva” non impedisce l’iscrizione a ruolo (questione dibattuta). Tuttavia, presentare l’integrativa a favore è sempre consigliabile per mettere agli atti la propria posizione e costituire base per un’eventuale autotutela o difesa in giudizio (mostrando che l’imposta corretta è inferiore).
- Richiesta di annullamento in autotutela: anche prima di ricevere atti formali, un contribuente che scopre un errore può segnalare la cosa all’Agenzia (ad esempio recandosi allo sportello o via PEC all’ufficio competente) chiedendo un intervento in autotutela. Nel caso di ritenute, può informare che intende inviare integrativa o che comunque l’imposta è stata assolta tramite ritenute, allegando la documentazione. L’autotutela però è totalmente discrezionale per l’Ufficio – non vi è obbligo di annullare un debito ancorché evidente. Conviene quindi comunque formalizzare l’integrativa, che è un atto dovuto e con effetti giuridici.
In sintesi, se si interviene prima dell’avviso bonario: – Integrativa a favore: è la via maestra per correggere l’errore e ripristinare i propri diritti, specialmente se si è entro pochi anni dal fatto. – Ravvedimento: da valutare solo se si preferisce chiudere la partita pagando (magari in attesa poi di rivalsa sul sostituto). In genere meno conveniente, a meno che l’importo sia basso e non si voglia avere più pensieri.
Un avvocato tributarista può consigliare la mossa migliore valutando il caso concreto. Ad esempio, se il sostituto non ha versato la ritenuta e i rapporti con esso sono tesi, si potrebbe decidere di non pagare al posto suo e affrontare invece la questione giuridicamente, forti del principio che il contribuente non deve subire pregiudizio da inadempienze altrui . Se invece l’importo è modesto e l’obiettivo è evitare qualunque seccatura, si potrebbe ravvedere. Ogni scelta ha implicazioni: l’integrativa rende ufficiale un credito d’imposta che però potrebbe dover essere riconosciuto dall’Agenzia (non sempre immediatamente), il ravvedimento chiude la posizione col Fisco ma lascia aperta la questione verso il sostituto.
Nei paragrafi che seguono considereremo che l’omissione non sia stata sanata anticipatamente e ci si trovi di fronte a un atto dell’Agenzia (comunicazione o atto di accertamento). È in quelle fasi che tipicamente entra in gioco l’attività difensiva “con l’avvocato”, ovvero assistita, per far valere le ragioni del contribuente.
Difendersi in fase di comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
Quando arriva un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate relativo a ritenute non indicate, la parola d’ordine è tempestività. Come visto, dal 2025 si hanno 60 giorni di tempo (anziché 30) per reagire . In questo lasso di tempo il contribuente, preferibilmente con l’ausilio del suo avvocato o consulente fiscale, dovrebbe:
- Analizzare attentamente la comunicazione: verificare l’anno d’imposta a cui si riferisce, l’importo della maggiore imposta richiesta, il calcolo degli interessi e delle sanzioni ridotte. Spesso nella comunicazione viene esplicitamente indicato che trattasi di ritenute non versate o non dichiarate. Ad esempio, può comparire una dicitura tipo “maggiori imposte da controllo automatizzato su ritenute non dichiarate euro X”.
- Riconciliare i dati con la propria situazione: risalire a quali ritenute si tratta. Può essere utile recuperare le Certificazioni Uniche di quell’anno (o documenti equivalenti: fatture emesse con indicazione della ritenuta, bonifici ricevuti). Bisogna capire: l’importo contestato corrisponde effettivamente a ritenute subite e non dichiarate? In quasi tutti i casi è così. Se invece risultasse un errore diverso (ad es. l’importo è sbagliato, o la ritenuta era stata indicata ma in un quadro diverso), occorre individuarlo.
- Verificare se la pretesa è fondata o se sussistono errori dell’Agenzia: potrebbe capitare, sebbene raro, che la comunicazione sia errata (ad esempio, le ritenute erano state regolarmente indicate ma per un disallineamento di codici fiscali il sistema non le ha riconosciute, o l’Agenzia ha conteggiato due volte lo stesso reddito). In caso di errori, vanno evidenziati immediatamente.
- Decidere la linea d’azione: a) Pagare quanto richiesto (integralmente o eventualmente chiedendo rateazione) sfruttando la sanzione ridotta, chiudendo la partita; oppure b) Non pagare e fornire chiarimenti/prove all’Ufficio entro i 60 giorni, cercando di ottenere l’annullamento o la rettifica in autotutela della comunicazione. La scelta dipende da quanto è forte la posizione del contribuente:
- Se effettivamente le ritenute furono subite ed egli ha le prove (es. certificati, documenti bancari), la via consigliabile è presentare tali prove e chiedere che non venga iscritto nulla a ruolo perché l’imposta è stata già assolta mediante ritenuta. Come supporto legale, si possono citare le risoluzioni dell’Agenzia e la giurisprudenza che riconoscono tale diritto .
- Se il contribuente non ha alcuna prova (ad es. il sostituto non ha dato certificazione, magari il pagamento fu in contanti), la situazione è delicata. In mancanza di riscontri, l’Ufficio difficilmente annullerà il rilievo. Si potrebbe chiedere una proroga (non sempre concessa) per procurarsi la documentazione, oppure valutare di pagare per poi eventualmente rivalersi sul sostituto o chiedere la restituzione in sede civile.
- Se il contribuente sa che il sostituto non ha versato le ritenute, può comunque far presente che lui le ha subìte e che esiste un principio di non esigibilità nei suoi confronti. L’Agenzia tuttavia in sede di liquidazione automatica non entra in queste considerazioni: il computer vede solo “tasse dichiarate non pagate” e tira dritto. Sarà molto probabile dover discutere più avanti questa ragione (in fase di ricorso). Nell’immediato si potrebbe tuttavia comunicare all’ufficio che la pretesa è illegittima perché quell’importo è già stato trattenuto al contribuente, citando magari Cass. 21130/2019 o Cass. 17471/2021 che lo confermano , allegando copia delle fatture e delle prove di pagamento netto.
- Inviare una risposta scritta all’Agenzia: la comunicazione di irregolarità di solito indica le modalità per contestare i risultati (ad es. tramite il servizio online Civis, oppure presentando istanza di autotutela all’ufficio competente, o tramite PEC). È fondamentale rispondere per iscritto, conservando prova dell’invio entro i 60 giorni. Nella risposta occorre:
- Riferire i dati della comunicazione (protocollo, riferimento, ecc.).
- Spiegare in modo chiaro la situazione: es. “Le maggiori imposte richieste derivano da ritenute d’acconto per €XX relative ai redditi di … anno…, che non erano state indicate in dichiarazione per mero errore. Si allegano le copie delle certificazioni/un’auto-dichiarazione del sostituto/estratti conto bancari da cui risulta che tali somme sono state effettivamente trattenute. Pertanto l’imposta risulta già assolta e nulla è dovuto, chiedendosi l’annullamento in autotutela della comunicazione”.
- Allegare tutta la documentazione probatoria disponibile: certificazione del sostituto d’imposta (se pervenuta dopo, o tardiva), copia delle fatture con indicazione della ritenuta, estratto conto bancario o ricevuta bonifico che mostri l’importo netto incassato corrispondente al lordo meno la ritenuta , eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente attesta che quel pagamento si riferisce alla fattura tal dei tali e che la differenza corrisponde alla ritenuta applicata . Questa dichiarazione sostitutiva è consigliata dalla stessa Agenzia delle Entrate (Risoluzione 68/E 2009) e dalla Cassazione come elemento di raccordo probatorio .
- Citare, se del caso, riferimenti normativi e giurisprudenziali: ad esempio, “Ai sensi dell’art. 22 DPR 917/86 il diritto allo scomputo delle ritenute è condizionato unicamente al fatto che siano state effettuate; la Cassazione (sent. 14138/2017) ha affermato che la certificazione del sostituto non è requisito essenziale, potendo la ritenuta essere provata con mezzi equivalenti. Imporre il pagamento al sostituito in presenza di ritenute subite ma non certificate equivarrebbe a una duplicazione d’imposta vietata per legge”.
- Richiedere esplicitamente l’annullamento o correzione dell’esito: “Si chiede pertanto di voler rideterminare l’imposta dovuta tenendo conto delle ritenute in parola, annullando la presente comunicazione di irregolarità”.
- Follow-up: inviata la risposta, l’Ufficio potrebbe:
- Accettare le ragioni e non iscrivere a ruolo (in genere lo comunica con una lettera di sgravio o nel cassetto fiscale la partita viene chiusa).
- Oppure, se silenzio, può darsi che non abbia accolto ma non abbia nemmeno risposto. In tal caso, trascorsi i 60 giorni, se il contribuente non ha pagato, potrebbe arrivare una cartella di pagamento. È importante monitorare: se l’Ufficio ha respinto l’istanza, sarebbe opportuno venga comunicato (magari con una sintetica risposta tipo “istanza rigettata perché… manca documentazione sufficiente”).
- Se c’è tempo (ad esempio se hanno risposto negativamente entro i 60 giorni), nulla vieta di fare un secondo tentativo se si ottengono nuovi documenti (ad esempio, si rintraccia il sostituto e ci si fa dare una dichiarazione firmata che attesta la ritenuta effettuata).
In questa fase bonaria, l’avvocato può fare la differenza nell’impostare correttamente la difesa scritta. Spesso, un’istanza ben argomentata giuridicamente e supportata da prove induce l’ufficio locale a soprassedere dall’iscrivere a ruolo (anche perché sa che in caso di ricorso il contribuente avrebbe buone chance e l’ufficio rischierebbe condanna alle spese).
C’è da dire che negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate mostra una certa sensibilità sul tema: la Risoluzione 68/E del 2009 aveva già aperto alla possibilità per il contribuente di dimostrare le ritenute con fatture e movimenti bancari . La Cassazione ha più volte richiamato tale Risoluzione come corretta interpretazione . Quindi l’ufficio, ricevendo tali prove, dovrebbe utilizzarle in autotutela, anziché chiudersi su posizioni formali.
Ovviamente, se invece il contribuente non riesce a fornire nulla, l’esito probabile è che la somma contestata resti dovuta. In tal caso potrebbe valutare di pagare con sanzione ridotta entro i 60 giorni, per poi successivamente – magari con più calma – reperire elementi e chiedere un rimborso di quanto pagato indebitamente. Questa è una strategia alternativa: pagare subito per evitare l’aggravio, e poi presentare istanza di rimborso per duplicazione di imposta allegando prove. Se l’istanza viene negata, si può impugnare il rifiuto di rimborso in Commissione Tributaria, e a quel punto portare le prove. Il rischio però è di anticipare denaro e dover attendere molto per rivederlo.
Riassumendo i punti chiave di difesa nella fase bonaria: – Non ignorare l’avviso bonario, ma reagire entro i termini con pagamento o istanza. – Raccogliere tutte le prove disponibili delle ritenute subite (certificazioni, estratti conto, ecc.). – Coinvolgere il sostituto d’imposta: se possibile, contattare chi ha effettuato la ritenuta e sollecitargli almeno una dichiarazione scritta o tardiva CU. In alcuni casi, se il rapporto è buono, il sostituto può persino procedere a un ravvedimento operoso tardivo versando la ritenuta omessa (sgravando così la posizione del sostituito); questo comporterebbe poi che l’Agenzia vedrebbe il versamento e potrebbe chiudere la questione. – Presentare un’istanza di autotutela motivata in fatto (prove) e in diritto (norme e sentenze). – Valutare il pagamento ridotto vs. rischio contenzioso: se la documentazione è debole e la somma non troppo alta, talvolta pagare con 8,33% di sanzione può essere la scelta pragmatica. Se invece c’è di mezzo un principio (es. sostituto infedele) o somme importanti, conviene prepararsi ad andare avanti.
Fase successiva: impugnazione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento
Se la fase bonaria non risolve la questione – ad esempio l’Agenzia non accoglie l’istanza, oppure il contribuente non ha potuto attivarsi in tempo e riceve direttamente una cartella di pagamento – allora si entra nel territorio del contenzioso tributario vero e proprio. In questi casi l’assistenza di un avvocato tributarista è altamente raccomandata, poiché occorre predisporre un ricorso secondo le regole processuali e sostenere la propria posizione di fronte ai giudici.
Scenario tipico 1: Cartella di pagamento ex controllo automatizzato (36-bis). Ciò avviene se il contribuente non ha pagato né ottenuto sgravio in sede di avviso bonario. La cartella conterrà le stesse somme dell’avviso bonario (imposta, interessi e sanzione, ma questa volta intera al 30% o 25% a seconda del periodo, diminuite degli eventuali pagamenti parziali fatti). La cartella è notificata dall’Agente della Riscossione (es. Agenzia Entrate Riscossione) e può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (ora CGT primo grado).
I motivi di ricorso potranno essere: – Il merito della pretesa: ossia ribadire che l’imposta non era dovuta in quanto le ritenute erano state effettivamente subite. Qui si ripropongono in sostanza gli argomenti già visti: violazione dell’art. 22 DPR 917/86, violazione del divieto di doppia imposizione ex art. 67 DPR 600/73 , travisamento dei fatti (il contribuente ha già assolto quell’imposta mediante ritenuta), erronea applicazione dell’art. 36-bis che non può trasformare un credito in un debito. Si allegano nuovamente le prove documentali. Si può citare giurisprudenza: es. Cass. 2490/2019 ha sancito che il percipiente non deve essere pregiudicato dall’omesso versamento del sostituto purché provi la ritenuta; Cass. 21130/2019 simile; Cass. 14138/2017 e 18910/2018 sul fatto che la certificazione non è unica prova necessaria . – Vizi procedurali: anche se l’avviso bonario nel 36-bis non è formalmente obbligatorio a pena di nullità, si può eccepire, qualora l’Agenzia non l’avesse inviato, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10 Statuto Contribuente) e del diritto di difesa. Alcune Commissioni hanno ritenuto nulla la cartella se non preceduta da avviso bonario, ma la Cassazione è altalenante su questo: di recente appare più orientata a ritenere legittima la cartella se l’errore è oggettivo, pur senza avviso, salvo che non vi fossero incertezze sui dati . Nel nostro caso, però, considerato che il contribuente avrebbe potuto fornire documenti chiarificatori, si potrebbe sostenere che l’omesso contraddittorio ha inciso. In pratica è un motivo da aggiungere, che può far presa in alcune Corti di merito. Va segnalato che per i controlli formali (36-ter) invece la Cassazione ha affermato chiaramente la nullità della cartella senza previa comunicazione , mentre per 36-bis tende a escluderla. – Sanzioni e interessi: qualora, ad esempio, la cartella avesse applicato il 30% pieno, ma il contribuente rientrava in un caso da 25%, o se ci fossero errori di calcolo negli interessi, vanno contestati. Dal 2024, la sanzione “piena” per omesso versamento è scesa a 25% (per violazioni post 1/9/24), quindi un avviso su 2024 notificato con cartella nel 2025 dovrebbe applicare 25% e non 30%. Bisogna verificare che l’abbiano fatto.
Una volta presentato ricorso, se l’importo supera €3.000 di imposte, è previsto il procedimento di mediazione/reclamo obbligatorio (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) – soglia attualmente €50.000 dal 2023. In sede di reclamo si può nuovamente prospettare all’ufficio legale dell’Agenzia la situazione chiedendo l’annullamento in autotutela o una conciliazione. Spesso, di fronte a cause palesemente a favore del contribuente (ad es. documenti chiari di ritenute subite), l’Agenzia preferisce evitare la causa e annulla la cartella in autotutela durante la fase di reclamo, oppure propone una conciliazione (ma qui non ci sarebbe nulla da conciliare se davvero l’imposta non è dovuta; semmai potrebbe proporre di togliere sanzioni se contestano la mancanza di certificato, ma oggi è difficile che vadano in conflitto con la Cassazione su questo).
Scenario tipico 2: Cartella di pagamento ex controllo formale (36-ter). Se l’istanza di esibizione documenti e la comunicazione d’esito formale non hanno portato a nulla (ad es. il contribuente non è riuscito a provare in sede amministrativa), arriva una cartella con il recupero delle imposte e sanzione da infedele dichiarazione (90% ridotto a 1/3 se era stata proposta in bonario, quindi 30% in cartella se non definito prima – attenzione a distinguere: spesso in cartella da 36-ter si vede applicato direttamente il 30%, che è la “sanzione residua” dopo la mancata definizione dell’avviso bonario formale dove era 20%). Anche qui, ricorso entro 60 giorni. I motivi di difesa sono analoghi al caso sopra, con in più: – Nullità della cartella per difetto di notifica della comunicazione d’esito del controllo formale: se l’Agenzia non ha mai inviato l’avviso al contribuente prima della cartella (o non prova di averlo inviato), la cartella è annullabile. Ci sono pronunce favorevoli, e la stessa Agenzia spesso evita di saltare questo passaggio ormai . – Merito: provare che le ritenute erano state subite e quindi l’imposta non è dovuta. In giudizio contano solo le prove che si riescono a presentare al giudice: se non si ha la certificazione, si presentino fatture, estratti conto, email con il cliente, qualunque elemento per convincere il giudicante che “sì, questa persona ha effettivamente incassato 100 invece di 120 perché 20 gli sono stati trattenuti come ritenuta”. In mancanza di meglio, ci si può anche far rilasciare una dichiarazione testimoniale scritta dal sostituto (non ha valore di prova legale, ma come elemento indiziario può aiutare). Il legale dovrà eventualmente chiedere al giudice di esercitare i poteri istruttori ufficiosi (ad esempio ordinare all’Agenzia di esibire il modello 770 del sostituto, dove potrebbe emergere la ritenuta). – Doppia imposizione e buona fede: sottolineare come si creerebbe una duplicazione d’imposta e come il contribuente ha agito in buona fede (se applicabile, citare art. 6 comma 2 del D.Lgs. 472/97 che consente l’esclusione di sanzioni in caso di errore scusabile, anche se la portata è limitata).
In giudizio spesso si afferma un principio equitativo: “il contribuente non può essere chiamato a pagare due volte per colpa di un terzo, né gli si può richiedere una probatio diabolica”. Su questo ci sono frasi di sentenze interessanti: ad esempio la CTP Bologna (caso di un notaio contro una cartella) parlò proprio di “probatio diabolica” chiedere al contribuente qualcosa che solo il sostituto poteva certificare . La Cassazione, nel caso di quel notaio (sent. n. 17471/2021), poi ha rigettato il suo ricorso perché pare non avesse fornito prova bancaria, ma il principio di diritto rimane favorevole se le prove ci sono. Anzi, la stessa Cassazione 17471/21 chiarisce che la “certificazione del sostituto” non è l’unico mezzo, ma servono comunque documenti come la fattura con indicazione ritenuta e la prova del pagamento al netto . Se il notaio avesse prodotto l’estratto conto, forse avrebbe vinto. Dunque è fondamentale avere almeno la traccia del pagamento netto.
Quando la ritenuta contestata è molto elevata, può essere utile anche un’altra mossa: citare in giudizio (contestualmente o separatamente in sede civile) il sostituto d’imposta inadempiente. Non è parte del processo tributario, ma sapere di poter recuperare da lui le somme aiuta. In alcuni casi, inoltre, si potrebbe valutare una “chiamata di terzo” nel processo tributario (anche se formalmente non prevista, alcuni avvocati l’hanno tentata per chiamare in causa il sostituto). La Commissione non è tenuta a farlo partecipare, ma come escamotage a volte si produce una dichiarazione del sostituto che ammette l’errore e magari che ha versato tardivamente con ravvedimento. Questo potrebbe portare l’Agenzia a desistere in giudizio (perché se il sostituto ha pagato, non c’è più imposta da pretendere dal sostituito).
Va anche considerato il profilo delle spese legali: se il contribuente vince in giudizio, l’Agenzia può essere condannata a rifondere le spese. Data la chiarezza di taluni principi, oggi è più probabile che l’ufficio molli la presa prima di arrivare alla sentenza se vede che il giudizio gli è sfavorevole, magari annullando in autotutela durante il processo (cosa che di norma comporta cessazione materia del contendere e spesso un accordo sulle spese).
Prova delle ritenute: come documentarle efficacemente
Un capitolo fondamentale della difesa è la prova. Ripetiamolo: non basta avere ragione in astratto, occorre dimostrarlo in concreto. Vediamo quali sono i mezzi di prova riconosciuti o riconoscibili per attestare l’avvenuto assoggettamento a ritenuta:
- Certificazione del sostituto d’imposta (CU o dichiarazione equipollente): è la prova regina, perché è il documento ufficiale previsto dalla legge. Se disponibile, risolve quasi ogni questione: se la CU riporta la ritenuta di importo X, l’Agenzia non può che prenderne atto (purché il documento sia autentico). Anche se il sostituto non l’ha inviata a suo tempo, può sempre rilasciarla tardivamente o fornire una dichiarazione su carta intestata firmata che attesti “abbiamo applicato ritenuta di €… sul compenso di €… pagato il …, versata con F24 il… o non versata per errore ma in corso di ravvedimento”. Tale dichiarazione, pur non essendo la formale CU, in genere è accettata dagli uffici come riscontro, specie se accompagnata magari dalla copia del versamento F24 (nel caso di ravvedimento). In giudizio, una lettera del sostituto è valutata liberamente dal giudice: se non contestata, può fare piena prova.
- Fatture emesse con indicazione della ritenuta d’acconto: le parcelle dei professionisti riportano spesso la dicitura “Ritenuta d’acconto 20% €…”. Questo documento, firmato dal professionista e accettato dal cliente, è già un indizio importante che quella ritenuta doveva esserci. La Cassazione lo considera prova tipica “ancorché non esclusiva” . Da solo però non basta: potrei aver scritto la ritenuta ma il cliente potrebbe non averla trattenuta davvero (magari pagandomi il lordo). Quindi serve altro.
- Documentazione bancaria: è probabilmente l’elemento più decisivo. Se il pagamento è tracciato (bonifico, assegno, transazione su conto), solitamente risulta l’importo accreditato. Confrontandolo con la fattura si vede che è esattamente il netto dopo la ritenuta. Ad esempio, fattura €1.000 con ritenuta €200, bonifico ricevuto €800. Questo è un riscontro oggettivo dell’avvenuta trattenuta . La Cassazione e la prassi richiedono proprio questo: fattura + prova del pagamento netto . In mancanza di bonifico, vanno bene anche estratti conto che mostrino incassi ricorrenti al netto di percentuali tonde (es. ripetuti accrediti di €800 quando le fatture erano da €1.000). Se i pagamenti erano in contanti, la prova è difficile, ma a volte nella fattura si fa menzione del pagamento netto e dell’importo trattenuto. Non ideale, ma qualcosa.
- Registri contabili: per esempio, il registro incassi del professionista, o il libro giornale di una società, dove si annota “incassato €800 per fattura €1.000 con €200 di ritenuta”. Non ha valore di prova legale (sono scritture di parte), ma sempre indizi.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente: come accennato, si può produrre una dichiarazione (ex art. 47 DPR 445/2000) in cui il contribuente stesso attesta che determinati documenti bancari si riferiscono a quel pagamento e quella fattura . Serve a “collegare” formalmente i pezzi, ed ha valore di dichiarazione extraprocessuale che, se non smentita, può essere considerata. La falsità in atto notorio avrebbe rilevanza penale, quindi è una dichiarazione fatta sotto responsabilità.
- Dati dell’Anagrafe tributaria (770 del sostituto): sarebbe il top, perché se il sostituto ha dichiarato al fisco la ritenuta, allora il fisco ne è già a conoscenza. Ai sensi dell’art. 6, c.4, Statuto Contribuente (L.212/2000), l’Agenzia non può chiedere al contribuente documenti già in suo possesso . Quindi uno potrebbe dire: “Caro fisco, tu hai il modello 770 del mio cliente; guardalo e vedrai che c’è la ritenuta per me”. Purtroppo spesso l’ufficio locale non fa questa verifica di sua iniziativa e preferisce chiedere a te la certificazione (più semplice per loro). Ma in giudizio si può ottenere. La Cassazione con ordinanza n. 23666 del 3/8/2023 ha proprio ricordato che il Fisco deve acquisire d’ufficio i documenti sui versamenti già in suo possesso, specie nei giudizi di rimborso . È un principio di civiltà amministrativa: non si può pretendere dal contribuente prove che l’Amministrazione ha già o potrebbe ottenere dalle proprie banche dati. Dunque, nel ricorso un buon avvocato può scrivere: “L’ufficio era ed è nella possibilità di verificare presso l’Anagrafe Tributaria (dichiarazione 770 del sostituto Sig. XYZ, p.iva…) l’avvenuta indicazione delle ritenute in oggetto. Ai sensi dell’art. 6 co.4 L.212/2000, tale ricerca è onere dell’Amministrazione finanziaria prima di avanzare pretese impositive”. Ciò risuona bene soprattutto con giudici sensibili ai diritti del contribuente.
In base a quanto sopra, si può costruire una sorta di scala di robustezza delle prove: Certificazione ufficiale (forte) > Fattura + bonifico corrispondente (forte) > Fattura + altri riscontri bancari (buona) > Altri documenti non ufficiali (media/debole) > Sola parola del contribuente (debole).
L’ideale è presentare un insieme di elementi concordanti: fattura, estratto conto, autodichiarazione, ecc., così da formare un quadro logico completo. La Cassazione ha incoraggiato questo approccio equipollente, dicendo che l’art. 36-ter va letto con i principi generali della prova e che gli uffici “possono apprezzare prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti” . Addirittura ha affermato che l’assenza di certificato “non può esporre il contribuente a preclusioni difensive o duplicazioni d’imposta” . Parole importanti che un avvocato non mancherà di citare nella propria memoria difensiva.
Infine, un consiglio pratico: conservare sempre tutte le Certificazioni Uniche ricevute e, in mancanza, farsi almeno dare via email una conferma scritta dei clienti sui pagamenti netti. Molti professionisti adottano l’abitudine di allegare in contabilità la copia del bonifico alla fattura, proprio per avere prova immediata della ritenuta. Queste piccole accortezze possono evitare grane anni dopo.
Casi pratici e simulazioni (solo Italia)
Per dare concretezza a quanto esposto, analizziamo qualche caso pratico simulato, concentrandoci sul punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) e sulle possibili soluzioni. I casi riguardano situazioni reali che spesso si presentano, adattate a scopo illustrativo.
Caso 1: Professionista con ritenute omesse in dichiarazione
Scenario: Marco è un avvocato che nel 2023 ha emesso parcelle per €50.000. I suoi clienti hanno applicato ritenute per €10.000 complessivi. Per un disguido con lo studio che gli tiene la contabilità, nella dichiarazione Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) le ritenute subite non vengono indicate. Marco risulta quindi con un’imposta lorda di circa €13.000 e, non avendo ritenute a credito nel modello, viene fuori un saldo da versare di €13.000. Marco però si accorge dell’errore dopo aver inviato la dichiarazione, quando il commercialista gli chiede dove siano finite le certificazioni. Avendo già versato in acconto €3.000 e nulla in sede di saldo (pensando erroneamente di aver compensato i 10.000), si profila un mancato versamento di €10.000.
Conseguenze: Entro l’estate 2025, l’Agenzia delle Entrate invia a Marco una comunicazione di irregolarità per l’anno d’imposta 2023 segnalando un omesso versamento di €10.000. Nella comunicazione vengono richiesti: imposta €10.000, interessi legali (circa €150) e sanzioni ridotte al 8,33% (€833) se paga entro 60 giorni . Totale circa €10.983.
Difesa: Marco, assistito da un collega tributarista, raccoglie le prove: ha tutte le parcelle del 2023 con indicazione delle ritenute e ha le Certificazioni Uniche di tutti i clienti (essendo avvocato, i clienti gliele hanno inviate per tempo, era stato l’errore del commercialista a non riportarle). Inoltre i movimenti bancari mostrano esattamente incassi al netto. Marco predispone quindi un’istanza di autotutela all’Agenzia allegando le CU per €10.000 e i prospetti di calcolo, chiedendo l’annullamento del debito in quanto già assolto dai sostituti. Entro un mese, l’ufficio accolta l’istanza e invia via PEC un provvedimento di sgravio: la comunicazione di irregolarità è annullata in autotutela. Esito: Marco non deve pagare nulla e la sua posizione fiscale risulta regolare (anzi, potrà utilizzare quei €10.000 come credito per ridurre le imposte dell’anno successivo, presentando magari dichiarazione integrativa). Nessuna sanzione perché l’errore non ha portato a evasione effettiva.
Commento: Questo caso mostra la situazione ideale – contribuente diligente con documenti in mano e ufficio collaborativo. La chiave è stata fornire subito le prove. Se Marco non avesse avuto le CU (poniamo che un cliente non gliel’avesse mandata), avrebbe comunque potuto allegare fattura e bonifico, e probabilmente l’esito sarebbe stato lo stesso. In extremis, se l’ufficio avesse insistito per pagamento, Marco avrebbe potuto impugnare e avrebbe quasi sicuramente vinto in giudizio, con spese a carico dell’Agenzia.
Caso 2: Sostituto inadempiente – ritenute non versate dal cliente
Scenario: Lucia è una consulente informatica. Nel 2022 presta servizi a una SRL, che le paga compensi per €20.000 applicando una ritenuta d’acconto di €4.000 (20%). La SRL però entra in crisi finanziaria e non versa all’Erario quei €4.000 di ritenute, né invia a Lucia la Certificazione Unica nel 2023. Lucia, ignara dell’omesso versamento (ma consapevole di aver subito la ritenuta perché ha incassato €16.000 netti), indica comunque in dichiarazione 2023 (redditi 2022) il reddito lordo €20.000 e la ritenuta subita €4.000 a credito. Di conseguenza, sulle sue imposte personali utilizza quel credito per pagare meno. A fine 2024, Lucia riceve una comunicazione ex art. 36-ter dall’Agenzia delle Entrate: l’ufficio, controllando la sua dichiarazione, contesta quello scomputo di €4.000 perché “non risultante dal 770 del sostituto né da certificazione”. Le chiedono di inviare eventuali documenti entro 30 giorni.
Conseguenze: Lucia contatta subito la SRL ma questa è ormai fallita e il liquidatore non ha documentazione ordinata. Nessuna certificazione ufficiale è disponibile. Lucia però ha la fattura emessa e il relativo estratto conto con bonifico di €16.000. Prepara quindi una risposta all’Agenzia, allegando questi documenti e una propria dichiarazione sostitutiva in cui attesta che il bonifico X del giorno Y di €16.000 si riferisce alla fattura tal dei tali da €20.000 con ritenuta €4.000. Fa presente che la società potrebbe non aver versato, ma ciò è indipendente dalla sua volontà e chiede di considerare la ritenuta subita.
L’Agenzia però adotta una linea rigida: risponde che senza certificazione non può accogliere lo scomputo. Dopo qualche mese, notifica a Lucia una cartella di pagamento per €4.000 di IRPEF, più €360 di sanzione (90% ridotto a 1/2 in adesione, non avendo pagato il 20% in bonario) e €200 di interessi. Totale ~€4.560.
Difesa: Lucia, col suo avvocato, presenta ricorso alla Commissione Tributaria contro la cartella. Motivi: (i) ha già pagato quell’imposta mediante ritenuta – allega di nuovo fattura e bonifico; (ii) l’omesso versamento è colpa del sostituto e per legge (art.35 DPR 602/73) lei non ne risponde ; (iii) l’ufficio violando art. 6 c.4 Statuto ha chiesto a lei prove mentre doveva reperire il 770 della SRL (che peraltro non l’aveva presentato, essendo fallita); (iv) invoca Cass. 21130/2019 e Cass. 1024/2020 che in casi simili hanno dato ragione al contribuente. Chiede annullamento integrale della cartella.
In pendenza di giudizio, l’Avvocatura dello Stato propone una mediazione/conciliazione: vista la documentazione di Lucia, offrono di annullare imposta e interessi, ma di farle pagare una sanzione ridotta simbolica, ad esempio €100, giusto per chiudere. Lucia, per principio, rifiuta: è questione di giustizia, perché dovrebbe pagare se ha ragione? Si va a sentenza. La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso di Lucia: annulla la cartella, riconoscendo che la ritenuta c’è stata (anche se non versata) e che altrimenti Lucia subirebbe doppia imposizione . Condanna l’Agenzia a rifonderle €1.000 di spese legali.
Esito: Lucia non paga i €4.560. La decisione passa in giudicato perché l’Agenzia non appella (anche per evitare un pessimo precedente in appello). Lucia ha difeso con successo il suo diritto. Resta però il danno: i €4.000 sono stati trattenuti dal cliente e mai versati; lei tecnicamente li ha “persi” (ma almeno non li ha pagati una seconda volta). Potrà insinuarsi al passivo fallimentare della SRL per quei €4.000 come creditore verso il fisco? Teoricamente sì, potrebbe subentrare al fisco nel credito, ma in pratica sarà difficile recuperare molto dal fallimento.
Commento: Questo caso illustra una situazione di conflitto più spinto. L’Agenzia, vedendo mancare il versamento, ha tentato di riscuotere dal sostituito. Grazie alla documentazione e alla giurisprudenza favorevole, il contribuente ha prevalso. Non sempre però va così liscio: se Lucia non avesse avuto traccia del bonifico (es. pagamento in contanti senza prove), avrebbe perso la causa per insufficienza di prova. Inoltre va rimarcato come l’assistenza legale è stata determinante: Lucia da sola magari non avrebbe saputo citare leggi e sentenze a suo favore, o avrebbe ceduto pagando per evitare guai. L’intervento di un avvocato le ha permesso di affermare un principio corretto. Resta l’amarezza che il sistema costringa a volte il contribuente a queste battaglie per colpe altrui.
Caso 3: Società con ritenute non indicate su interessi attivi
Scenario: La Beta Srl ha in banca investimenti finanziari che nel 2021 hanno fruttato interessi per €100.000. La banca ha applicato una ritenuta fiscale sugli interessi del 26%, pari a €26.000, a titolo di acconto sull’IRES dovuta dalla Beta. Tuttavia, per un errore interno, nella dichiarazione dei redditi 2022 (anno imposta 2021) Beta Srl indica gli interessi lordi tra i proventi finanziari, ma dimentica di indicare il credito per ritenuta di €26.000. Beta risulta pertanto con un reddito maggiore (comunque dichiara il reddito giusto) ma con più imposte da pagare, e versa l’IRES senza considerare i 26.000. In pratica versa €26.000 in più (duplicando l’imposta già trattenuta dalla banca). Nel 2023, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità “a credito”: dai loro dati risulta che Beta ha versato €26.000 in eccesso, non avendo detratto la ritenuta banca. Suggeriscono di presentare dichiarazione integrativa o chiederne il rimborso.
Soluzione: Beta Srl, su consiglio del proprio consulente fiscale, presenta immediatamente una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2021, inserendo il credito di imposta di €26.000. Dal modello integrativo risulta ora un credito IRES di €26.000. Beta decide di compensare tale credito con i versamenti di IRES dovuti per l’anno successivo, anziché chiederlo a rimborso, così da recuperarlo più rapidamente. L’Agenzia, visti i dati collimanti (banca e integrativa corrispondono), registra la cosa e non emette alcun accertamento (d’altronde sarebbe a favore del contribuente). Beta recupera così i €26.000 nell’arco di un anno, riducendo i F24.
Commento: Questo caso evidenzia un aspetto positivo: l’Amministrazione a volte aiuta il contribuente segnalando anomalie che favoriscono il contribuente (versamenti non dovuti, crediti non utilizzati). Non sempre avviene, ma in un’ottica collaborativa capita. La chiave è stata l’incrocio dati: la banca aveva comunicato la ritenuta all’Erario, per cui l’Agenzia sapeva di quei €26.000. Vedendo che Beta non li aveva usati, ha preferito informarla. La società, essendo strutturata, ha subito saputo come rimediare (integrativa). Nessuna sanzione si applica in questi casi perché non c’è danno erariale, anzi c’era un indebito pagamento a favore dello Stato.
Da questi esempi traspare come ogni situazione abbia sfaccettature diverse, ma una costante rimane: documentazione e reattività sono le armi migliori. Nel dubbio, è sempre consigliabile consultare un esperto: nei casi di errori “a favore” (come Beta Srl) per non perdere diritti; nei casi di errori “a sfavore” (come Marco e Lucia) per non pagare oltre il dovuto.
Domande frequenti (FAQ) su accertamenti e ritenute non indicate
D: Cosa significa esattamente “omessa indicazione delle ritenute subite” in dichiarazione?
R: Significa non aver riportato nella propria dichiarazione dei redditi l’ammontare delle ritenute d’acconto che sono state trattenute sui propri redditi da parte di terzi (sostituti d’imposta). In pratica, il contribuente ha subìto durante l’anno trattenute fiscali su compensi, salari, interessi, ecc., ma quando ha compilato la dichiarazione non le ha indicate nel quadro dei crediti d’imposta. Questo genera un errore perché l’imposta dovuta andava calcolata al netto di quelle ritenute. Omessa indicazione equivale a non utilizzare un credito spettante e, se contestata dal Fisco, può risultare in una richiesta di pagamento come se il contribuente non avesse versato a sufficienza.
D: Quali controlli fa l’Agenzia delle Entrate per scoprire che non ho dichiarato le ritenute?
R: L’Agenzia incrocia i dati della tua dichiarazione con quelli forniti dai sostituti d’imposta. Ci sono due livelli di controllo principalmente: – Il controllo automatizzato (36-bis): il sistema informatico verifica se l’imposta calcolata nella dichiarazione risulta interamente versata. Se hai omesso di indicare ritenute e quindi risulta un debito non coperto da versamenti, il sistema lo rileva automaticamente . Ad esempio, vede che hai dichiarato €100 di IRPEF dovuta ma hai versato solo €80: questo scarto può corrispondere a ritenute per €20 non dichiarate. – Il controllo formale (36-ter): in una fase successiva, un funzionario può confrontare la tua dichiarazione con le Certificazioni Uniche e i modelli 770 dei sostituti. Se hai indicato delle ritenute a credito ma non risultano dalle certificazioni del sostituto, te le contesteranno . Viceversa, se i sostituti hanno dichiarato ritenute a tuo nome e tu non le hai messe, potrebbe emergere un’anomalia (spesso a tuo favore, come credito non usato). In entrambi i casi, comunque, la scoperta avviene tramite le banche dati incrociate. Ormai tutti questi modelli sono telematici e collegati all’Anagrafe Tributaria.
D: Che differenza c’è tra un avviso bonario (comunicazione di irregolarità) e un avviso di accertamento?
R: L’avviso bonario è una comunicazione informale (non impugnabile) che l’Agenzia invia al contribuente per segnalare un’irregolarità riscontrata automaticamente o formalmente e invitarlo a sistemare la cosa . Nel nostro contesto, il bonario ti dice ad esempio: “risultano €X di imposta non versata, paga entro 30/60 giorni con sanzione ridotta”. Non è un atto “perentorio”: se paghi, chiudi la questione con sanzioni ridotte; se ritieni sia sbagliato, puoi segnalarlo e chiedere rettifica. L’avviso di accertamento, invece, è un atto formale e impugnabile con cui l’Agenzia rettifica la tua dichiarazione, determinando un maggior tributo. Viene emesso di solito dopo controlli più approfonditi (non automatizzati) o quando non si è risolto bonariamente. È motivato, reca l’intestazione formale, e se lo ricevi devi entro 60 giorni pagare o presentare ricorso. In materia di ritenute, è raro ricevere direttamente un avviso di accertamento a meno di situazioni particolari (es. dichiarazione omessa, o redditi non dichiarati su cui c’erano ritenute). Più frequente è il percorso: avviso bonario → cartella di pagamento. La cartella di pagamento (emessa dall’Agente della Riscossione) è un atto esecutivo come l’accertamento e va impugnata entro 60 giorni anch’essa, con la differenza che deriva da un controllo 36-bis/36-ter già avvenuto. In sintesi: bonario = avviso preliminare non definitivo; accertamento/cartella = atto impositivo definitivo contro cui fare ricorso.
D: Entro quando l’Agenzia Entrate può inviarmi comunicazioni o accertamenti per queste cose?
R: I termini di decadenza variano a seconda del tipo di controllo: – Per gli avvisi bonari da controllo automatico, devono inviarteli entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione . Esempio: dichiarazione presentata nel 2023 → avviso bonario 36-bis entro fine 2026. – Per gli esiti del controllo formale, il termine è il 31 dicembre del 4° anno successivo . Ad esempio dichiarazione 2023 → comunicazione 36-ter entro fine 2027. – Per un avviso di accertamento ordinario, il termine è il 31 dicembre del 5° anno successivo (se hai presentato dichiarazione) . Se non l’hai presentata affatto (dichiarazione omessa), hanno tempo fino al 7° anno successivo . Se ti inviano qualcosa oltre questi termini, di regola l’atto è nullo per decadenza. Ad esempio, se ti arriva un avviso bonario tardivo puoi far notare che è decaduto e non dovuto . In ogni caso, è sempre bene controllare la data della tua dichiarazione e la data di notifica di qualsiasi atto per verificare se rientra nei termini. Occhio inoltre che dal 2025 i termini per pagare le comunicazioni bonarie si allungano (60 gg) , ma quelli per l’emissione rimangono quelli detti sopra.
D: Se ricevo un avviso bonario per ritenute non dichiarate, mi conviene pagare subito o contestare?
R: Dipende dalla situazione: – Se la pretesa è corretta e non hai modo di opporre nulla, ad esempio hai effettivamente dimenticato di indicare ritenute e non hai prove, allora pagare entro i 30/60 giorni conviene, perché benefici della sanzione ridotta (un terzo). Pagando, chiudi la questione a costi minimi e eviti la cartella futura col 30% pieno. Puoi anche chiedere una rateizzazione (fino a 8 rate se importo < €5.000, o 20 rate trimestrali se superiore). – Se ritieni la pretesa infondata o vuoi far valere diritti, allora conviene contestare. Ad esempio, se hai documenti che provano che quell’imposta era già stata trattenuta, o se c’è un palese errore del Fisco, è giusto rispondere all’avviso bonario allegando le prove e chiedendo l’annullamento. In questo modo potresti non dover pagare nulla. Anche se l’ufficio non accoglie, avrai comunque un secondo momento (ricorso) per far valere le tue ragioni. – Opzione intermedia: puoi anche pagare parzialmente e contestare il resto. Ad esempio, se nell’avviso ci sono 3 ritenute e tu riesci a provarne solo 2, potresti pagare la parte relativa alla terza (su cui hai torto) e chiedere sgravio per le due su cui hai ragione. Ricorda che contestare un avviso bonario non comporta alcuna sanzione aggiuntiva, semplicemente se l’ufficio non è d’accordo poi emetterà la cartella e lì deciderai se pagare o impugnare. Se invece paghi subito, la vicenda finisce ma hai rinunciato a far valere eventuali ragioni. Quindi, in sintesi: paga se sai di avere torto o non vuoi controversie; contesta (con l’aiuto magari di un consulente) se hai elementi validi per opporre.
D: Ho scoperto solo ora di non aver indicato delle ritenute due anni fa. Posso ancora rimediare senza aspettare l’accertamento?
R: Sì. Se ti sei accorto spontaneamente di un errore a tuo sfavore (non hai detratto ritenute, quindi hai pagato più imposte di quanto dovuto), puoi presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza (5 anni). Ad esempio, hai dimenticato ritenute nel 2021, hai tempo fino al 31/12/2026 per presentare integrativa 2021. In tal modo recuperi il credito di quelle ritenute. Potrai usarlo in compensazione o chiederlo a rimborso. Alternativamente, se l’errore ti ha fatto pagare meno imposte (ad esempio hai detratto ritenute non avendo la certificazione), potresti ravvederti, ma quello è raro nel caso di ritenute perché di solito l’errore è a tuo discapito, non a tuo vantaggio. In breve: sì, presenta un’integrativa a favore. È la via ufficiale per correggere dichiarazioni passate e farti riconoscere ciò che ti spetta. Non c’è sanzione nel farlo se non comporta minori imposte versate allo Stato (anzi, nel tuo caso c’erano maggiori imposte versate, quindi figuriamoci). Se invece l’integrativa comportasse tu debba pagare di più (non questo caso, ma poniamo avessi indicato troppe ritenute e correggi al ribasso), allora sarebbe integrativa dovuta con sanzioni da ravvedimento.
D: Il sostituto non mi ha dato la certificazione delle ritenute. Posso comunque indicarli in dichiarazione o rischio sanzioni?
R: Puoi e devi indicarle se sai che le hai subite. La normativa (art. 22 TUIR) dice che hai diritto allo scomputo se le ritenute sono state effettuate , non cita affatto l’obbligo di certificazione. Quindi la mancanza della CU non ti toglie il diritto. Certo, se poi ti chiedono la prova dovrai trovarne altri (bonifici ecc.). Ma è meglio indicarle, perché così non paghi imposta due volte. Se non le indichi per scrupolo e poi il sostituto non versa, rischi di perdere quei soldi definitivamente. Quanto alle sanzioni: la legge prevedeva una sanzione amministrativa da €250 a €2.000 per chi non esibiva o allegava documenti richiesti (in passato la certificazione era da allegare, ora no). Oggi questo aspetto si è molto attenuato. Se tu indichi una ritenuta e poi non riesci a documentarla, al massimo ti contesteranno la maggiore imposta (con sanzione per infedele dichiarazione, 90%). Ma se hai effettivamente ragione, non incorrerai in sanzioni. In pratica: segnalare il vero (ho avuto tot ritenute) non è mai sanzionabile di per sé. È omettere redditi o indicare crediti falsi che è punito. Se tu il credito ce l’avevi perché ti han trattenuto i soldi, l’hai indicato in buona fede. Se il sostituto non ti dà certificato, non sei punibile tu per colpa sua. La Cassazione ha detto chiaramente che non deve esserci pregiudizio per il contribuente se il sostituto non certifica . Quindi, meglio indicarle e casomai poi provare con altri mezzi, piuttosto che auto-censurarsi.
D: Che cosa devo fare se ricevo una comunicazione di controllo formale (36-ter) che mi chiede le certificazioni delle ritenute e non le ho?
R: Non ignorarla! Hai 30 giorni per rispondere. In mancanza di certificazioni tradizionali, puoi inviare all’ufficio altri documenti: – Copie delle fatture in cui risultano le ritenute. – Estratti conto bancari o ricevute di bonifici da cui si evinca il netto corrispondente. – Una tua dichiarazione sostitutiva spiegando che, ad esempio, “il cliente XY ha operato la ritenuta ma non l’ha certificata, ecco la prova del pagamento netto”. – Eventuali email o lettere in cui il cliente ammette la cosa. Insomma, qualcosa manda. L’ufficio potrebbe ancora non accontentarsi, ma almeno risulti collaborativo. In parallelo, prova a contattare il sostituto e insisti per farti avere la certificazione, magari spiegandogli che se no avrai problemi. A volte il semplice sollecito li smuove. Se proprio non ottieni nulla, rispondi comunque magari citando la Risoluzione 68/2009 e la Cassazione 2018 che ammettono prove alternative . L’obiettivo è evitare che iscrivano a ruolo. Se poi malauguratamente ignorano le tue spiegazioni e ti mandano la cartella, allora seguirai la strada del ricorso, dove farai valere le stesse prove davanti al giudice (che è più terzo e potrebbe considerarle sufficienti). In sintesi: rispondi entro 30 giorni con tutto quello che hai. Se non lo fai, dopo arriverà la cartella e sarà più difficile persuadere retroattivamente l’ufficio (dovrai persuadere un giudice a quel punto).
D: In caso di contestazione di ritenute non indicate, devo per forza farmi assistere da un avvocato?
R: Diciamo che nella fase di avviso bonario o di risposta al controllo formale puoi agire anche da solo, se la situazione è semplice e disponi delle prove. Molte persone risolvono scrivendo direttamente all’Agenzia (anche via CIVIS online) e allegando i documenti, senza bisogno di un legale. L’importante è rispettare i termini e fornire documenti chiari. Se però la cosa si complica – ad esempio l’Agenzia non accoglie le tue ragioni e emette un atto formale (cartella/accertamento) – a quel punto è altamente consigliabile farsi assistere da un professionista esperto in diritto tributario. Questo perché occorre impostare un ricorso con motivi di diritto, citazioni di sentenze, rispetto di formalità procedurali. Un avvocato tributarista saprà enfatizzare i punti a tuo favore (ad esempio vizi procedurali come la mancata comunicazione nel 36-ter, o principi giuridici come la non debenza per ritenuta già subita) e citare precedenti utili . Inoltre, se l’importo contestato supera una certa soglia (attualmente €3.000 di imposta), il ricorso richiede l’assistenza tecnica di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro) per legge. Quindi, in breve: non devi per forza avere un avvocato per parlare col Fisco in fase iniziale, ma se la questione arriva al contenzioso, è fortemente raccomandato. Considera che spesso, già far capire all’ufficio che sei seguito da un legale preparato, induce a più prudenza nel portare avanti pretese infondate.
D: Quali sono le sanzioni previste in questi casi e si possono ridurre?
R: Le sanzioni dipendono dal tipo di violazione: – Se non hai indicato ritenute e di conseguenza non hai versato imposta dovuta, la violazione principale è omesso versamento. Sanzione base: 30% dell’imposta non versata (ridotta a 25% per violazioni dal 2024) . Questa sanzione però viene ridotta a 1/3 (quindi 10% o 8,33%) se paghi entro il termine dell’avviso bonario . Con ravvedimento spontaneo, può essere ridotta ancor di più (se paghi entro 90 giorni era 15%, entro 1 anno 20%, ma tanto conviene sfruttare il bonario). – Se hai indicato ritenute che poi ti disconoscono (quindi hai “pagato meno imposte del dovuto” usando un credito non spettante secondo loro), la violazione viene vista come dichiarazione infedele (dichiarazione con indicazione di un credito non spettante equivale a ridurre indebitamente l’imposta). Sanzione base: 90% della differenza d’imposta. Anche qui però, se definisci con la comunicazione, l’Agenzia applica di solito una sanzione ridotta al 20% o 16,67% . Se vai in cartella/accertamento, torna il 90% pieno (o 60% in adesione). – Ci sono poi sanzioni “fisse” per violazioni formali (tipo mancata esibizione di documenti), ma nel contesto odierno, se tu collabori e presenti ciò che hai, difficilmente applicano quelle. La buona notizia è che tutte queste sanzioni sono definibili in modo agevolato: – In sede di avviso bonario (come detto, 1/3 della sanzione). – In sede di accertamento con adesione o acquiescenza (riduzione delle sanzioni a 1/3). – Nel 2023-2024 c’erano anche norme di definizione agevolata (condoni) che permettevano di pagare cartelle da controlli automatici con sanzioni dimezzate o persino solo imposte, ma parliamo di misure straordinarie. Va anche detto: se riesci a dimostrare che effettivamente non c’era imposta da pagare (perché la ritenuta c’era), la sanzione viene meno totalmente. Non è che c’è una sanzione per aver compilato male di per sé: se l’imposta finale dovuta risulta zero (perché avevi credito), la sanzione va su zero. Ad esempio nel caso di Marco (sopra, Caso 1), lui non ha pagato €10.000 ma erano ritenute: riconoscendogliele, la sua imposta netta dovuta era zero, quindi niente sanzioni. Quindi, far valere le proprie ragioni non solo ti toglie il tributo ma annulla anche le sanzioni collegate, perché non c’è più violazione. Infine, tieni presente che dal 2025 i termini di pagamento più lunghi (60gg) e le sanzioni ridotte (25% base) rendono meno onerose queste situazioni rispetto al passato .
D: Quali sono le principali norme e sentenze da conoscere in materia?
R: Sul piano normativo italiano: – Art. 22 del DPR 917/1986 (TUIR): disciplina lo scomputo delle ritenute d’acconto subite, condizionandolo al fatto che siano state “operated” (effettuate) . – Art. 36-bis DPR 600/1973: controllo automatizzato delle dichiarazioni, consente di recuperare imposte non versate e di ridurre i crediti d’imposta non spettanti . – Art. 36-ter DPR 600/1973: controllo formale, permette di escludere lo scomputo di ritenute non risultanti da certificazioni dei sostituti . – Art. 35 DPR 602/1973: responsabilità del sostituto e sostituito, stabilisce che il sostituito è responsabile in solido solo se le ritenute non sono state effettuate, quindi se furono effettuate non è responsabile del mancato versamento . – Art. 6 comma 4 L.212/2000 (Statuto del Contribuente): divieto per l’Amministrazione di chiedere al contribuente documenti già in suo possesso (tipo i modelli 770 dei sostituti) . – D.Lgs. 471/1997 art. 13 (sanzione omesso versamento 30% poi modificata a 25%), e D.Lgs. 472/1997 art. 13 (ravvedimento). – D.Lgs. 158/2015: ha modificato alcune sanzioni (ridotto a 15% se ritardo <90gg, introdotto 25% post 2024 ecc.). – D.Lgs. 108/2024: ha esteso a 60gg i termini delle comunicazioni e ridotto sanzioni bonario al 8.33/16.67% . Sul fronte giurisprudenziale, alcune pronunce importanti: – Cassazione SS.UU. 8053/2014: sul valore delle dichiarazioni tardive (omesse) come titolo per riscuotere ma considerazioni su doppia imposizione (caso diverso ma rileva). – Cassazione 14138/2017: afferma che la certificazione non è indispensabile, ritenuta provabile con mezzi equivalenti . – Cassazione 18910/2018: ribadisce che il contribuente non può essere tassato due volte solo perché manca la certificazione, richiamando la Risoluzione 68/2009 . – Cassazione 17471/2021: caso del notaio, conferma la tesi ma rigetta ricorso del contribuente per mancanza di prova bancaria; sottolinea necessità di documentazione adeguata (fatture+movimenti) . – Cassazione 23666/2023: sottolinea l’onere dell’Amministrazione di cercare nei propri archivi (770, ecc.) le prove prima di negare rimborsi; dice che il 730 del contribuente è prova sufficiente per ritenute subite (nel contesto di un rimborso) . – Cassazione 29152/2023: legittima recupero in 36-bis di crediti d’imposta non indicati (questo nel caso di crediti d’imposta diversi, ma per analogia mostra come errori formali in dichiarazione possano essere corretti in automatismo) . – Molte Commissioni Tributarie e alcune Cassazioni minori hanno trattato casi di ritenute non versate dal sostituto: es. Cass. 21130/2019, Cass. 1024/2020, Cass. 12438/2022, etc., tutte favorevoli al contribuente a patto di provare la ritenuta. Conoscere queste norme e sentenze aiuta a capire i propri diritti e a impostare la difesa (meglio se con un professionista). In fondo a questa guida trovi un elenco di fonti e giurisprudenza citate che potrai consultare per approfondire.
Tabelle riepilogative finali
Di seguito proponiamo due tabelle di riepilogo che condensano le informazioni chiave per una rapida consultazione.
Tabella 2: Termini e atti nell’accertamento per ritenute omesse
| Fase/Atto | Descrizione | Termine emissione | Impugnabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione di irregolarità<br>(Avviso bonario 36-bis) | Esito controllo automatico: richiede versamento differenze o spiegazioni . | Entro 31 dic 3° anno succ. a dichiarazione . | No (fase bonaria) | Sanzione 1/3 (8.33%/10%). 60 gg per pagare dal 2025 . Ignorare → cartella. |
| Comunicazione esito controllo<br>(Avviso bonario 36-ter) | Esito controllo formale: dettaglia disconoscimenti (es. ritenute escluse) . | Entro 31 dic 4° anno succ. a dichiarazione . | No (fase bonaria) | Obbligatoria prima di iscrivere a ruolo . 30 gg per chiarimenti. |
| Cartella di pagamento<br>(da 36-bis o 36-ter) | Atto dell’Agente Riscossione che ingiunge il pagamento delle somme non regolate in sede bonaria. | Entro 31 dic 3° anno succ. a dichiarazione (36-bis) ; 4° anno (36-ter) . | Sì (ricorso entro 60 gg) | Per 36-ter, nulla se mancata comunicazione preventiva . Sanzione piena (25/30% o 90%). |
| Avviso di accertamento<br>(ordinario) | Atto impositivo per maggiori imposte (es. redditi non dichiarati). | Entro 31 dic 5° anno succ. (dich. presentata) ; 7° anno (omessa). | Sì (ricorso entro 60 gg) | Può includere recupero ritenute non dichiarate come parte dell’accertamento. Contraddittorio anticipato previsto. |
<small>Tabella 3: Mezzi di prova delle ritenute d’acconto subite</small>
| Prova | Valore ai fini dello scomputo | Riferimenti |
|---|---|---|
| Certificazione del sostituto d’imposta (CU) | Prova tipica e incontrovertibile della ritenuta operata. Se esibita, l’Ufficio deve ammettere lo scomputo. | – (prevista da art. 4 DPR 322/98) |
| Fattura con indicazione della ritenuta | Prova presuntiva: indica l’intenzione di applicare ritenuta. Da sola non basta, ma è un elemento essenziale. | Cass. 14138/2017: prova equipollente ammessa . |
| Quietanza di pagamento / Bonifico bancario (importo netto) | Prova oggettiva dell’avvenuta trattenuta: se l’incasso è pari al netto dopo ritenuta, dimostra che la ritenuta è stata effettivamente sottratta all’avente diritto. | Cass. 17471/2021: necessaria doc. bancaria idonea . Ris. AE 68/2009: fattura + bonifico equivalgono a certificazione . |
| Dichiarazione sostitutiva dell’interessato | Conferma formale, con responsabilità penale in caso di falsità, che i documenti prodotti si riferiscono a ritenute subite su redditi dichiarati. | Ris. AE 68/2009: suggerita allegazione di autodichiarazione . |
| Dati forniti dal sostituto (mod. 770) | Se il sostituto ha dichiarato la ritenuta nel suo 770, il Fisco ne è già a conoscenza. Costituisce prova a favore del contribuente (e implicitamente del versamento, se effettuato). | Statuto contrib. art.6 c.4: l’Ufficio deve utilizzare i propri dati . Cass. 23666/2023: onere AF acquisire documenti sui versamenti . |
| Altri documenti (es. libro paga, registro contabile, comunicazioni del sostituto) | Elementi indiziari che rafforzano la tesi (es. annotazioni interne coerenti). Non decisivi isolatamente, ma utili insieme ad altre prove. | Cass. 14138/2017 cita anche registro movimenti finanziari come elemento considerato dai giudici di merito . |
Conclusioni
Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), affrontare un accertamento fiscale per omessa indicazione di ritenute subite può sembrare un paradosso: ci si trova a doversi difendere pur avendo, in sostanza, già pagato (tramite ritenuta) l’imposta contestata. Tuttavia, come abbiamo visto, l’ordinamento offre tutti gli strumenti per evitare che il contribuente subisca una duplicazione d’imposta o un aggravio ingiusto a causa di un errore formale o dell’inadempimento altrui. Le chiavi del successo in questi casi sono:
- Conoscere i propri diritti: sapere che se hai subìto una ritenuta, hai diritto a non essere tassato nuovamente su quella parte di reddito ; sapere che l’assenza di certificazione non preclude il tuo diritto allo scomputo ; sapere che il Fisco ha termini e procedure da rispettare (ad es. nel controllo formale deve ascoltarti prima di esigere) .
- Agire tempestivamente: non lasciare scadere i termini degli avvisi bonari, non mettere da parte le lettere sperando scompaiano. Utilizza i 60 giorni (ora) di tempo per chiarire la situazione o per pagare con sanzioni ridotte.
- Documentare tutto: fin dal primo momento, fornisci all’Agenzia delle Entrate la documentazione disponibile. Se non l’avevi, attivati per procurartela (contatta il sostituto, cerca estratti conto, ecc.). Nel dubbio, meglio troppa documentazione che poca.
- Chiedere aiuto a professionisti: un avvocato tributarista o un fiscalista possono guidarti nella comunicazione con il Fisco e, se necessario, nel contenzioso. Ad esempio, possono individuare vizi formali (come una notifica tardiva o una cartella emessa senza avviso bonario obbligatorio) e farteli valere , oppure possono citare la giurisprudenza più aggiornata che rafforzi la tua posizione (mostrando al Fisco che insistere vorrebbe dire perdere in giudizio) .
- Evitare l’errore alla radice: questa è prevenzione, ma fondamentale. Se gestisci da solo le tue dichiarazioni, presta la massima attenzione alle sezioni delle ritenute d’acconto. Se ti affidi a un CAF o commercialista, comunica loro tutte le certificazioni ricevute e verifica il modello prima dell’invio. Un rapido controllo finale (es. “ho 3 CU per totali €X, vediamo se in dichiarazione trovo quel €X di ritenute”) può scongiurare il problema a monte.
Infine, va sottolineato che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni si muove in direzione di una maggiore collaborazione e ragionevolezza: lo Statuto del Contribuente e varie sentenze promuovono il principio sostanziale che ogni imposta va pagata una volta sola e che gli oneri formali non devono diventare trappole punitive quando la sostanza economica è chiara . Certo, può servire l’intervento di un giudice per affermarlo in casi estremi, ma la direzione è tracciata.
Nel titolo di questa guida si chiede “come difendersi con l’Avvocato”: ebbene, un buon avvocato tributarista adotterà una strategia difensiva calibrata sul tuo caso, ma soprattutto cercherà, se possibile, di risolvere la questione prima che diventi un lungo contenzioso. Ciò può voler dire dialogare con l’ufficio in autotutela, proporre soluzioni (ad esempio il pagamento del solo tributo senza sanzioni se c’è stata buona fede), o evidenziare quelle piccole grandi violazioni procedurali dell’Erario che possono portare all’annullamento dell’atto (costringendolo magari a un accordo).
Dunque, difendersi è possibile e spesso doveroso: nessuno vuole incentivare errori dichiarativi, ma se un errore c’è stato ed è formale, l’importante è che non si traduca in un ingiusto esborso. Con le informazioni, i consigli pratici e i riferimenti normativi contenuti in questa guida, speriamo di aver fornito agli avvocati, ai professionisti e ai contribuenti interessati un valido strumento per orientarsi in questa materia specifica.
Come ultimo suggerimento, se ti trovi in questa situazione: mantieni la calma, raccogli i documenti, fai valere i tuoi diritti (anche citando le fonti autorevoli che trovi di seguito) e non esitare a farti assistere – la legge è dalla parte di chi ha agito correttamente e ha solo commesso una svista burocratica, non dalla parte di chi vorrebbe esigere due volte la stessa imposta.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2026)
- DPR 22/12/1986 n.917 (TUIR) – art. 22, comma 1 lett. c): disciplina lo scomputo delle ritenute d’acconto subite, subordinandolo alla sola condizione che siano state effettivamente operate dal sostituto .
- DPR 29/09/1973 n.600 – art. 36-bis: controllo automatizzato delle dichiarazioni; art. 36-ter: controllo formale delle dichiarazioni (prevede che gli uffici possano escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti da certificazioni) ; art. 42: obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento.
- DPR 29/09/1973 n.600 – art. 67: divieto di doppia imposizione sui redditi già assoggettati a ritenuta (principio richiamato come combinato disposto per tutelare il sostituito) .
- DPR 29/09/1973 n.602 – art. 35: responsabilità del sostituto d’imposta; il sostituito non è responsabile in solido se le ritenute sono state effettuate (solidarietà condizionata al caso in cui non siano state operate) .
- Legge 27/07/2000 n.212 (Statuto del Contribuente) – art. 6, comma 4: divieto per l’amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso o ottenibili da altre amministrazioni (es. dati mod.770) ; art. 6, comma 5: obbligo di comunicare al contribuente le risultanze del controllo automatico/formale se vi sono incertezze su dati, prima di iscrivere a ruolo (base normativa degli avvisi bonari).
- D.Lgs. 18/12/1997 n.471 – art. 13: sanzione per omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazione (30% ridotto a 15% se versato entro 90 gg; dal 2024, D.Lgs. 158/2015 e D.Lgs. 108/2024 hanno ridotto a 25% la sanzione base per omessi versamenti successivi al 1/9/2024, con corrispondente riduzione a 8,33% in caso di definizione bonaria) .
- D.Lgs. 31/12/1992 n.546 – art. 17-bis: reclamo e mediazione obbligatoria per controversie di valore fino a €50.000 (utile per risolvere in fase pre-contenziosa eventuali ricorsi su cartelle/accertamenti).
- Risoluzione Agenzia Entrate 19/03/2009 n. 68/E – importante documento di prassi che chiarisce che, ai fini dello scomputo delle ritenute, il contribuente può fornire prova dell’avvenuto assoggettamento a tassazione anche in assenza della certificazione del sostituto, mediante documenti equivalenti (fattura, documenti bancari) accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio .
- Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 07/06/2017 n. 14138 – Pronuncia storica che ha sancito che “lo scomputo delle ritenute d’acconto non necessita della relativa certificazione”, essendo sufficiente provare che la ritenuta è stata operata, anche con mezzi equipollenti . Ha innovato la giurisprudenza precedente e integrato l’interpretazione dell’art. 36-ter DPR 600/73 secondo i principi generali della prova .
- Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 17/07/2018 n. 18910 – Conferma il principio che la mancanza della certificazione non può comportare una doppia tassazione a carico del contribuente, richiamando la Risoluzione ADE 68/2009 . In pratica tutela il sostituito in caso di inadempienza formale del sostituto.
- Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 30/08/2019 n. 21130 – Ha stabilito che, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia operato la ritenuta ma omesso il versamento, il sostituito (contribuente) non può essere tenuto a versarla una seconda volta, purché provi l’effettivo assoggettamento a ritenuta. Tale principio discende anche dall’interpretazione dell’art. 35 DPR 602/73 (condizione di solidarietà) .
- Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 17/06/2021 n. 17471 – Caso di ritenute non certificate (notaio): la Corte ha riconosciuto la legittimità dello scomputo delle ritenute subite se il contribuente documenta in modo inequivoco l’avvenuta trattenuta (nel caso specifico fatture + documenti bancari) . Ha ribadito che l’ufficio non può pretendere dal contribuente ciò che può reperire dai modelli 770, in ossequio allo Statuto (art.6 co.4) . Il ricorso del contribuente è stato rigettato perché ritenuto non pienamente provato nei fatti, ma il principio di diritto conferma la tutela del sostituito.
- Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 03/08/2023 n. 23666 – Ha affermato il principio per cui, se un contribuente agisce per il rimborso di imposte non dovute risultanti dalla dichiarazione (es. eccedenze da ritenute non utilizzate), l’Amministrazione finanziaria deve acquisire d’ufficio i documenti relativi ai versamenti già in suo possesso, non potendo richiedere al contribuente ciò che risulta dalle proprie banche dati . Nel caso specifico (rimborso ritenute da 730), la Corte ha considerato che la stessa dichiarazione del contribuente, unita ai modelli 770 dei sostituti, fosse prova sufficiente del credito.
- Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 19/10/2023 n. 29152 – Riguarda il recupero automatizzato di un credito d’imposta utilizzato ma non indicato formalmente in dichiarazione (quadro RU). La Cassazione ha ritenuto legittimo il recupero via 36-bis in quanto trattasi di irregolarità meramente cartolare rilevabile oggettivamente . La pronuncia, per analogia, evidenzia come errori formali in dichiarazione (come l’omessa indicazione di un credito spettante) possano essere corretti in sede di controllo automatizzato senza necessità di un accertamento vero e proprio.
- Corte di Giustizia Tributaria di I grado Avellino, sentenza 07/06/2023 n. 564 – Pronuncia di merito (post-riforma) che ha ribadito la nullità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale (36-ter) se non preceduta dalla comunicazione di irregolarità al contribuente . La sentenza rimarca la funzione di garanzia di tale comunicazione e distingue la posizione più rigorosa sul 36-ter rispetto al 36-bis, dove l’omissione dell’avviso bonario (in assenza di incertezze) non inciderebbe sul diritto di difesa .
- Altre sentenze di interesse: Cass. 12438/2022, Cass. 1024/2020, Cass. 27126/2019 – tutte in linea con il riconoscimento al contribuente della possibilità di scomputare ritenute non certificate se provate aliunde; Cass. SS.UU. 9558/2018 – (sul tema dichiarazioni omesse, in parte tangente perché afferma che anche dichiarazioni tardive costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dichiarate, dunque se anche tardivamente indichi ritenute, l’Amministrazione ne deve tenere conto).
Il Fisco ti contesta l’omessa indicazione delle ritenute subite in dichiarazione e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per ritenute non indicate sono tecnici, formali e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta l’omessa indicazione delle ritenute subite in dichiarazione e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per ritenute non indicate sono tecnici, formali e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– ritenute d’acconto non indicate in dichiarazione,
– disallineamenti tra CU e modello Redditi,
– mancato riconoscimento del credito per ritenute,
– presunte imposte non versate,
– automatismi sanzionatori derivanti dai controlli incrociati.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 recupero dell’imposta ritenuta non riconosciuta,
👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 contenziosi anche con il sostituto d’imposta.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per omessa indicazione delle ritenute subite?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’omissione è spesso formale o dichiarativa,
👉 la ritenuta può essere stata effettivamente subita,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Omessa Indicazione delle Ritenute Subite
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– non abbia indicato correttamente le ritenute d’acconto subite,
– abbia chiesto un credito non riconosciuto,
– abbia determinato un’imposta inferiore al dovuto,
– abbia commesso un errore dichiarativo.
👉 Ma l’omessa indicazione non significa che la ritenuta non sia stata applicata o versata.
Le ritenute:
– sono operate dal sostituto,
– risultano dalle Certificazioni Uniche,
– possono essere state regolarmente versate all’Erario.
Perché il Fisco Contesta le Ritenute Non Indicate
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– la ritenuta non risulti dalla dichiarazione,
– vi sia incoerenza tra CU e Redditi,
– il credito non sia dimostrato,
– l’indicazione incompleta alteri il calcolo dell’imposta.
👉 Ma il Fisco non può negare il credito se la ritenuta è stata effettivamente subita.
Il Principio Chiave: Ritenuta Non Indicata ≠ Ritenuta Non Subita
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’omessa indicazione della ritenuta non equivale alla sua inesistenza.
Questo significa che:
– conta la realtà sostanziale della ritenuta,
– il credito può essere provato con documentazione,
– l’errore può essere meramente dichiarativo,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora le CU rilasciate,
– non considera i versamenti effettuati dal sostituto,
– applica sanzioni piene per errore formale,
– non distingue tra credito non indicato e credito inesistente,
– trascura dichiarazioni integrative o ravvedimenti.
👉 La presunzione non basta: serve una valutazione concreta e documentata.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– ritenute indicate in CU ma non in dichiarazione,
– errori di compilazione del quadro RN o LM,
– disallineamenti informatici,
– CU tardive o sostitutive,
– errata imputazione temporale delle ritenute.
👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare che la Ritenuta è Stata Effettivamente Subita
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 la ritenuta risulta da CU valide ed è stata versata?
È decisivo dimostrare:
– Certificazione Unica rilasciata,
– pagamento del compenso al netto,
– versamento della ritenuta da parte del sostituto,
– tracciabilità dell’operazione.
👉 Se la ritenuta è reale, il credito va riconosciuto.
🔹 2. Evidenziare la Natura Dichiarativa dell’Errore
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’errore di indicazione è un errore dichiarativo, non sostanziale.
È possibile dimostrare:
– assenza di occultamento,
– errore materiale o tecnico,
– correzione tramite integrativa.
👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.
🔹 3. Contestare il Disconoscimento Automatico del Credito
La legge distingue tra:
– credito inesistente,
– credito non indicato o indicato male.
👉 Solo il primo giustifica il recupero pieno e le sanzioni gravi.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Collaborazione
La difesa può dimostrare che:
– il contribuente ha agito in buona fede,
– non vi è stato vantaggio fiscale indebito,
– l’errore è stato sanato o chiarito.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire l’origine dell’omissione,
– produrre le CU corrette,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e Avvisi Bonari
Utile per:
– dimostrare l’effettiva ritenuta subita,
– correggere errori dichiarativi,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il credito è disconosciuto senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la sostanza dell’operazione.
👉 Molti accertamenti per ritenute non indicate vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Errore di Indicazione ≠ Credito Inesistente
Un principio essenziale è questo:
👉 una ritenuta non indicata non è una ritenuta inesistente.
Questo significa che:
– il Fisco deve valutare la realtà della ritenuta,
– il contribuente ha diritto al riconoscimento del credito,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per ritenute subite non indicate è tecnica, dichiarativa e giuridica.
L’avvocato:
– analizza CU e dichiarazioni,
– ricostruisce il credito effettivo,
– contesta il disconoscimento automatico,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ottenere il riconoscimento delle ritenute,
– ridurre o annullare sanzioni,
– correggere la dichiarazione senza penalità gravi,
– mettere in sicurezza la gestione fiscale futura.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in ritenute, CU e crediti d’imposta
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per omessa indicazione delle ritenute subite:
👉 non va subito,
👉 è spesso dichiarativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare che la ritenuta è stata effettivamente subita,
👉 evidenziare la natura formale dell’errore,
👉 contestare sanzioni automatiche e disconoscimenti indebiti,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per ritenute non indicate può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela del tuo credito d’imposta.
