Accertamento Fiscale Per Esterometro Omesso: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per esterometro omesso è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza l’esterometro come strumento di controllo automatico delle operazioni con soggetti esteri. La sua omissione, totale o parziale, viene spesso trattata come una violazione rilevante, anche quando le operazioni sono reali, fatturate e correttamente contabilizzate.

In questi casi il Fisco sostiene che:

  • le operazioni con l’estero non siano state comunicate
  • vi sia una violazione degli obblighi informativi
  • l’omissione ostacoli i controlli IVA
  • la violazione non sia meramente formale
  • siano applicabili sanzioni elevate

Con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative, talvolta cumulative su più periodi d’imposta, e con possibili riflessi indiretti su IVA e redditi.

Il rischio è concreto:
una violazione puramente comunicativa può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti economici sproporzionati se non gestita correttamente.

Molti si chiedono:

  • “L’esterometro è un obbligo sostanziale o solo informativo?”
  • “Se l’operazione è regolare, perché vengo sanzionato?”
  • “Posso rimediare all’omissione?”
  • “Le sanzioni sono sempre dovute?”
  • “Come difendersi subito per ridurre il danno?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’omissione dell’esterometro non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma se non viene difesa correttamente, può generare sanzioni molto pesanti.


Cos’è l’esterometro e a cosa serve

L’esterometro è una comunicazione obbligatoria che riguarda:

  • operazioni attive verso soggetti esteri
  • operazioni passive da soggetti esteri
  • cessioni e prestazioni transfrontaliere
  • dati rilevanti ai fini IVA

La sua funzione è informativa e di controllo, non impositiva.
Non determina l’imposta, ma serve a consentire controlli incrociati automatici.

Ed è proprio questa natura “tecnica” che spesso viene trascurata.


Cosa contesta il Fisco nell’esterometro omesso

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • mancata trasmissione dell’esterometro
  • omissione di singole operazioni
  • invio incompleto o errato dei dati
  • errori nei codici del soggetto estero
  • tardiva comunicazione
  • reiterazione dell’omissione su più periodi

Ma non ogni omissione giustifica automaticamente sanzioni massime.


Perché l’Agenzia delle Entrate sanziona l’omissione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omissione dell’esterometro:

  • compromette la tracciabilità delle operazioni estere
  • ostacola l’attività di controllo IVA
  • è rilevante anche senza evasione
  • non può essere sempre qualificata come violazione formale

Tuttavia, la sanzione deve essere proporzionata alla gravità concreta della violazione.


Il rischio più grave: sanzioni sproporzionate e cumulative

Il vero pericolo è che:

  • vengano applicate sanzioni elevate
  • la violazione sia considerata sostanziale
  • non venga riconosciuta la buona fede
  • le sanzioni si cumulino per ogni operazione
  • l’atto diventi definitivo ed esecutivo

Anche quando non vi è alcun danno erariale.


L’errore più comune: pensare che l’esterometro sia “indifendibile”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • pagano subito senza valutare la violazione
  • non distinguono tra violazione formale e sostanziale
  • non dimostrano che l’operazione è regolare
  • non producono la contabilità corretta
  • rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario, gli obblighi comunicativi vanno contestualizzati.


Esterometro e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • l’esterometro ha funzione informativa
  • l’operazione resta valida anche se non comunicata
  • l’assenza di danno erariale è rilevante
  • la buona fede del contribuente conta
  • le violazioni formali vanno sanzionate in modo ridotto
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni automatiche sono contestabili

Se l’operazione è reale e correttamente registrata, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per esterometro omesso è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • le operazioni estere sono reali e documentate
  • la contabilità IVA è corretta
  • l’omissione è meramente formale
  • non vi è stato alcun vantaggio fiscale
  • l’atto è standardizzato o automatico
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’atto di contestazione
  • ricostruzione delle operazioni estere
  • dimostrazione della corretta fatturazione
  • prova dell’assenza di danno erariale
  • qualificazione della violazione come formale
  • contestazione della sproporzione sanzionatoria
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa tecnica, informativa e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’atto non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per esterometro omesso

Se ricevi un accertamento per esterometro omesso:

  • non pagare immediatamente senza analisi
  • non accettare automaticamente la sanzione
  • ricostruisci tutte le operazioni estere
  • raccogli fatture e documentazione contabile
  • verifica se la violazione è solo formale
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e negli accertamenti legati a omissioni dell’esterometro, contrastando sanzioni sproporzionate e contestazioni fondate su meri automatismi.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare la natura formale della violazione
  • ridurre o annullare le sanzioni
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione fiscale
  • prevenire effetti a catena su IVA e redditi

Agisci ora

Un esterometro omesso
non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta l’omissione dell’esterometro,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione informativa diventi definitiva.

Introduzione

L’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotta per tracciare fatture verso o da soggetti esteri in aggiunta all’obbligo di fattura elettronica nazionale . Omettere o ritardare questo adempimento costituisce una violazione formale che può far scattare sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate . Dal punto di vista del contribuente (debitore), ricevere un accertamento fiscale per esterometro omesso può destare preoccupazione: pur trattandosi di irregolarità “formali” che non incidono direttamente sul pagamento dell’IVA dovuta, le conseguenze non vanno sottovalutate .

Questa guida avanzata – aggiornata al 17 gennaio 2026 – spiega in linguaggio giuridico ma chiaro come funziona oggi l’esterometro (dopo la sua abolizione “classica” e l’integrazione con la fattura elettronica), quali sanzioni si rischiano in caso di omissione e, soprattutto, come difendersi efficacemente con l’ausilio di un avvocato. Verranno illustrati i riferimenti normativi chiave, le strategie difensive concrete (come il ravvedimento operoso, le istanze di autotutela e il ricorso tributario), affiancati da esempi pratici italiani, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. L’obiettivo è fornire a professionisti, imprenditori e privati una visione completa dei propri diritti e doveri in materia, dal punto di vista del contribuente, in modo da affrontare un eventuale accertamento per esterometro omesso con consapevolezza e gli strumenti giuridici adeguati.

Prima di addentrarci nei dettagli, ricordiamo in breve cos’è l’esterometro e come la sua disciplina è cambiata negli ultimi anni.

Cos’è l’Esterometro e come è cambiato dal 2022

L’esterometro, in origine, era una comunicazione trimestrale introdotta a gennaio 2019 con cui i soggetti passivi IVA italiani trasmettevano all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse verso l’estero o ricevute dall’estero . Questo adempimento nacque contestualmente all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni interne, per colmare un vuoto: le fatture verso o da operatori esteri (non transitando per il Sistema di Interscambio) dovevano essere comunicate separatamente all’Agenzia . Inizialmente, nel 2019 l’esterometro era stato concepito con cadenza mensile, ma si passò quasi subito al trimestre per semplificazione . Dunque, fino al 2021 compreso, i contribuenti IVA inviavano ogni trimestre i dati delle operazioni transfrontaliere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (es: il 1º trimestre andava trasmesso entro il 30 aprile) .

Abolizione “classica” dell’esterometro – Una svolta normativa è arrivata con la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che, da un lato, ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero e, dall’altro, ha modificato il regime sanzionatorio dall’anno d’imposta 2022 . In pratica il legislatore aveva disposto che dal 1º gennaio 2022 sarebbe stato abolito il “vecchio” esterometro trimestrale, sostituito dall’obbligo di trasmettere ogni singola operazione estera tramite Sistema di Interscambio (SDI) in formato XML (lo stesso delle fatture elettroniche), entro termini brevi analoghi a quelli delle normali fatture . Ciò significava integrare l’esterometro nel flusso di fatturazione elettronica: per ogni fattura estera emessa o ricevuta, il contribuente avrebbe dovuto inviare un file XML allo SDI, indicando un apposito codice destinatario convenzionale. Ad esempio, per le fatture attive verso clienti esteri si utilizza il codice “XXXXXXX” (sette X) nel campo destinatario, che segnala allo SDI e all’Agenzia che la controparte è estera . Analogamente, per le fatture estere ricevute (ad esempio da un fornitore UE o extra-UE) è previsto l’invio tramite SDI di un documento di integrazione/autofattura con codici tipo documento specifici (es. TD17, TD18, TD19) per comunicare i dati di queste operazioni .

Proroga al 1º luglio 2022 – A ridosso dell’entrata in vigore, però, questa novità è stata posticipata di sei mesi. Il Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/2022, art. 13, convertito in L.122/2022) ha differito l’avvio del nuovo esterometro al 1º luglio 2022 , per dare più tempo ai contribuenti di adeguare i software e le procedure. Fino al 30 giugno 2022, dunque, si è continuato con la comunicazione trimestrale tradizionale per le operazioni del primo semestre 2022, mentre dal 1º luglio 2022 è entrato in vigore il sistema attuale: niente più un modello Esterometro periodico, ma invio “operazione per operazione” tramite file XML allo SDI . In sostanza, da luglio 2022 l’esterometro come adempimento a sé stante è stato formalmente abolito. Oggi si parla ancora di “esterometro” per consuetudine, ma in realtà non esiste più un distinto modulo di comunicazione: i dati delle operazioni con l’estero vengono acquisiti in tempo reale dall’Agenzia attraverso le fatture elettroniche o autofatture inviate al Sistema di Interscambio .

Normativa di riferimento: i principali riferimenti normativi sull’esterometro sono:

  • Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015 n.127: istitutivo dell’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), come modificato dalla L. 178/2020 e dalla L. 215/2021 (che ne ha differito l’abolizione al 1/7/2022) . Esso ora prevede che, per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia, i dati vadano trasmessi via SDI entro i termini di emissione della fattura (operazioni attive), mentre per le operazioni ricevute da non residenti la trasmissione va fatta entro il 15º giorno del mese successivo alla ricezione del documento . Sono escluse da obbligo le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle per cui sia già stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SDI . In pratica oggi ogni operazione estera rilevante IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi da/verso soggetti esteri, anche privati) va comunicata, salvo i casi di duplicazione con dogana o fattura elettronica già esistente .
  • Provvedimento AE n. 89757 del 30/04/2018: definisce le specifiche tecniche del vecchio esterometro (come la “data” da indicare: data del documento per operazioni attive, data di registrazione ai fini IVA per le passive) . Le nuove regole dal 1/7/2022 sono state adeguate con Provvedimento AE 23/12/2021 n. 374343, dopo lo slittamento normativo .
  • Circolare AE 13 luglio 2022, n. 26/E: fornisce chiarimenti sul “nuovo esterometro” via SDI. Importante, conferma che la mancata trasmissione dei file XML delle operazioni transfrontaliere costituisce violazione formale, da sanzionare ai sensi dell’art. 11 D.Lgs.471/1997, ma distinta dagli obblighi di integrazione/autofattura per le operazioni estere ai fini IVA . In altre parole, non inviare i dati allo SDI è un illecito formale (sanzionabile in misura fissa), mentre omettere l’integrazione contabile o l’autofattura per acquisti da estero è un illecito sostanziale sanzionato separatamente (di regola con le sanzioni sul mancato assolvimento dell’IVA, art. 6 o 13 D.Lgs. 471/97) .
  • Art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 18/12/1997 n.471: è la disposizione che stabilisce le sanzioni per omessa, tardiva o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) . Introdotta e modificata dalla L.178/2020, tale norma prevede sanzioni fisse (2 euro a fattura) con tetti massimi periodici e riduzioni se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni (vedremo dettagliatamente nella sezione sulle sanzioni) . Importante: la norma esclude espressamente il “cumulo giuridico” delle sanzioni (art. 12 D.Lgs. 472/97) per violazioni ripetute, il che significa che ogni fattura non comunicata costituisce violazione a sé, anche se poi l’importo totale per periodo è cappato da un limite .
  • Art. 13 D.L. 21/10/2021 n.146 (conv. L.215/2021) e art. 13 D.L. 21/06/2022 n.73 (conv. L.122/2022): interventi normativi che hanno rispettivamente rinviato l’abolizione dell’esterometro “classico” prima al 1/1/2022 e poi al 1/7/2022 , allineando le scadenze tecniche. Di fatto, hanno fatto slittare l’entrata in vigore dei nuovi termini di invio via SDI e l’applicazione del correlato regime sanzionatorio.

In sintesi, oggi l’obbligo di comunicare le operazioni con l’estero vige per praticamente tutti i titolari di Partita IVA (imprese, professionisti, società di persone e di capitali, enti, ecc.), indipendentemente da dimensioni o regime fiscale. Dal 1º luglio 2022, infatti, anche i contribuenti forfettari e in regimi agevolati – prima esonerati dall’e-fattura – sono rientrati nell’obbligo di trasmissione dati delle operazioni estere (sebbene per i forfettari “minimi” sotto 25.000 € annui l’obbligo di fattura elettronica sia scattato solo da gennaio 2024) . In pratica, chiunque effettui operazioni cross-border (cessioni di beni o prestazioni di servizi da o verso soggetti non stabiliti in Italia, compresi i privati esteri) deve inviare i relativi dati via SDI . L’esterometro copre infatti anche, ad esempio, la fattura di un professionista italiano emessa verso un cliente privato residente in Svizzera: pur non essendo un soggetto IVA attivo il cliente, l’operazione coinvolge un soggetto estero e va comunicata tramite SDI . Le uniche operazioni escluse sono quelle già monitorate da altri canali (bollette doganali per import/export e fatture transitate su SDI).

Ora che abbiamo chiaro il quadro dell’obbligo, vediamo cosa accade se tale obbligo non viene rispettato e l’Agenzia delle Entrate procede con un accertamento o una contestazione verso il contribuente.

Violazione dell’esterometro: omessa comunicazione e accertamenti del Fisco

Dal momento che l’esterometro è considerato un adempimento formale, l’omessa o tardiva trasmissione dei dati non incide, di per sé, sul calcolo dell’imposta dovuta né genera un’evasione IVA diretta. Tuttavia, la normativa prevede sanzioni amministrative specifiche per chi non rispetta l’obbligo di comunicazione . Inoltre, la mancata comunicazione può indurre l’Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli più approfonditi: l’Agenzia delle Entrate considera infatti il mancato (o errato) invio dei dati esterometro come un segnale di irregolarità, che può portare a verifiche incrociate sulle operazioni internazionali del contribuente .

Vediamo innanzitutto quali sanzioni sono previste e in quali casi scattano, per poi esaminare le possibili strategie di difesa.

Sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione: cosa si rischia?

Le sanzioni relative all’esterometro sono fissate dall’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 . Si tratta di sanzioni amministrative tributarie di natura pecuniaria (non penali), applicate in misura fissa a ciascuna fattura non comunicata (o comunicata con errori), con un tetto massimo per periodo di riferimento. In particolare, il regime sanzionatorio distingue due periodi temporali, a seguito della modifica normativa introdotta dalla L.178/2020:

  • Operazioni fino al 31/12/2021 (esterometro trimestrale “vecchio”): sanzione di 2 euro per ogni fattura non comunicata (o comunicata con dati inesatti/tardivi), con un massimale di 1.000 euro per ciascun trimestre . Se però il contribuente effettua la trasmissione mancante (o invia i dati corretti) entro 15 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta alla metà (quindi 1 euro a fattura), entro il limite massimo di 500 euro per trimestre . In pratica, per un lieve ritardo (entro 15 giorni) o un errore subito sanato, si applica una penalità dimezzata. Oltre i 15 giorni, invece, scatta la sanzione piena. Esempio: se Tizio non trasmette l’esterometro del 1º trimestre 2021 (scadenza 30 aprile 2021) ma lo invia entro il 15 maggio 2021, le eventuali multe sono calcolate in misura ridotta .
  • Operazioni dal 1º gennaio 2022 in poi (nuovo esterometro tramite SDI, periodicità mensile): sanzione di 2 euro per ogni fattura omessa o errata, con limite massimo di 400 euro per ciascun mese . Anche in tal caso è prevista la riduzione alla metà se la comunicazione è effettuata (o corretta) entro 15 giorni dal termine previsto, con massimo di 200 euro per ciascun mese . Poiché con il nuovo sistema l’invio dei dati avviene su base continuativa (ogni fattura), i tetti mensili corrispondono a un massimo teorico di 1.200 € a trimestre (ridotti a 600 € se rettificato entro 15 gg) . Ad esempio, per operazioni di luglio 2022 inviate oltre i termini, la sanzione non potrà eccedere 400 € (200 € se il ritardo è entro due settimane).

Queste sanzioni si applicano anche in caso di dati incompleti o inesatti nell’invio, non solo per omissione totale . Va sottolineato che non si applica il principio del cumulo giuridico: ciò significa che ogni fattura costituisce un’autonoma violazione, sebbene l’importo totale sia limitato dal tetto mensile/trimestrale . In altri termini, un contribuente con 500 fatture estere di un mese, se le omette tutte, non si vedrà comminare 1.000 € (2 € x 500) ma 400 € per quel mese di violazione (il cap mensile) . Questo sistema di massimali attenua il cumulo eccessivo, ma resta il fatto che in assenza di quel tetto sanzioni anche modeste (2 € a fattura) su tante operazioni avrebbero prodotto importi enormi. Il legislatore ha quindi previsto un limite per evitare sproporzioni evidenti .

Di seguito uno schema riepilogativo delle sanzioni previste:

Periodo operazioniSanzione base per omissione/erroreRiduzione se trasmissione entro 15 gg
Fino al 31/12/2021 (invio trimestrale)€ 2 per ogni fattura omessa/errata (max € 1.000 a trimestre)€ 1 per fattura (max € 500 a trimestre)
Dal 1/1/2022 (invio tramite SDI, mensile)€ 2 per ogni fattura omessa/errata (max € 400 per mese)€ 1 per fattura (max € 200 per mese)

Nota: La decorrenza “dal 1/1/2022” va intesa alla luce del rinvio al 1/7/2022 dell’obbligo: per le operazioni del primo semestre 2022 si è continuato col regime trimestrale, mentre per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2022 si applica il regime mensile. In ogni caso la legge ha uniformato le sanzioni edittali a partire dall’anno 2022 secondo i valori in tabella.

La sanzione va versata tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie IVA) e indicando l’anno in cui è avvenuta la violazione . Se il contribuente si accorge autonomamente di non aver inviato i dati (o di averli trasmessi con errori) può provvedere a sanare l’irregolarità versando la sanzione dovuta con F24 e presentando eventualmente i dati omessi/corretti: ciò costituisce il cosiddetto ravvedimento operoso, di cui parleremo a breve nel dettaglio.

Violazioni ripetute e cumulo – Come accennato, ogni periodo (mese o trimestre) è sanzionato a sé, senza “sconto” per continuazione. Tuttavia, la normativa generale prevede una possibile maggiorazione per recidiva: se un soggetto, già sanzionato in via definitiva per esterometro omesso, ricade nella stessa violazione in un periodo d’imposta successivo, l’ufficio può aumentare la nuova sanzione fino a metà (art. 7, D.Lgs.472/97) per tenere conto della reiterazione. Questo aspetto, se applicato, va motivato nell’atto. In pratica, se la ditta Alfa Srl viene sanzionata oggi per omessi esterometri 2021 e in futuro omette anche quelli del 2023, l’Ufficio potrebbe contestare una sanzione base maggiorata, ritenendo le violazioni “reiterate”. La difesa potrà comunque opporsi sostenendo l’irragionevolezza di un tale aggravio se le omissioni sono frutto di errori formali e non di volontà dolosa.

Interessi e conseguenze sull’IVA – Trattandosi di violazioni formali, non vi è un’imposta evasa su cui calcolare interessi moratori; quindi, l’atto di contestazione per esterometro omesso di per sé non comporta interessi da pagare (diverso sarebbe se dall’omissione emergesse un’imposta non versata). Tuttavia, attenzione: se l’omessa comunicazione va di pari passo con l’omessa integrazione contabile o, peggio, con l’omessa dichiarazione IVA di quell’operazione, allora l’Agenzia contesterà separatamente la violazione sostanziale (mancato versamento IVA, imponibile non dichiarato, ecc.) con relative sanzioni e interessi. In quel caso l’esterometro mancante sarebbe solo un indizio di un’irregolarità più grave. Esempio: Beta Srl acquista servizi da un fornitore svizzero per 100.000 € + IVA reverse charge. Se non effettua l’integrazione/autofattura né versa l’IVA dovuta, oltre alla sanzione fissa di €2 a fattura per l’esterometro omesso, rischia la sanzione del 90% sull’IVA non assolta (art. 6, c.9-bis D.Lgs.471/97) più interessi, a meno che non regolarizzi spontaneamente. In sintesi: l’esterometro mancante in sé comporta solo la sanzione fissa sopra descritta , ma può segnalare violazioni IVA sostanziali ben più onerose se le operazioni estere non sono state contabilizzate correttamente.

Intrastat e altre comunicazioni – L’esterometro non sostituisce gli elenchi Intrastat (richiesti per finalità statistiche/doganali su cessioni/acquisti intracomunitari). Quindi, dimenticarsi di inviare sia l’Intrastat sia l’esterometro espone a sanzioni cumulative: ad esempio, 500-1.000 € a trimestre per omesso Intrastat (art. 11, c.4, D.Lgs.471/97) in aggiunta alle sanzioni da esterometro . In un caso simile, in sede difensiva si potrebbe sostenere che la duplicazione di sanzioni per la medesima omissione informativa sia eccessiva; tuttavia, formalmente i due obblighi perseguono scopi diversi (statistico-fiscale l’Intrastat, fiscale l’esterometro) e la legge punisce entrambi. Sarà eventualmente il giudice a valutare la proporzionalità complessiva della sanzione.

Conclusione: omettere l’esterometro comporta multe pecuniarie fisse (di entità modesta per singola fattura, ma che possono sommarsi) e non implica reati penali (non essendo dichiarazione fraudolenta o altro). Ad ogni modo, il contribuente ha a disposizione vari strumenti per rimediare o difendersi da queste contestazioni – vediamoli nelle sezioni seguenti, a partire dalle azioni preventive (ravvedimento) fino alle difese postume (ricorsi, eccezioni sulle sanzioni).

Come si viene a sapere della violazione: comunicazioni e accertamenti

Spesso il contribuente si accorge di aver dimenticato l’esterometro solo quando riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate. La prassi operativa del Fisco, in caso di omissioni esterometro, è di solito la seguente:

  • Lettera di compliance / Avviso bonario: prima di emettere una sanzione formale, l’Agenzia può inviare (via PEC o raccomandata) una “comunicazione di irregolarità” in cui segnala la mancata ricezione dei dati di una o più operazioni estere e invita il contribuente a mettersi in regola. Queste segnalazioni possono derivare da controlli incrociati (ad esempio, l’Agenzia vede da VIES, dogane o altre fonti che la ditta ha effettuato operazioni estere ma non risultano file SDI né esterometri). La comunicazione normalmente offre la possibilità di inviare i dati mancanti entro un certo termine e pagare una sanzione ridotta, evitando il provvedimento sanzionatorio pieno . È quindi un’occasione preziosa per ravvedersi: se si riceve un avviso del genere, conviene aderire immediatamente, trasmettendo quanto richiesto e versando la sanzione base (spesso già calcolata nell’avviso stesso) in misura ridotta . Ad esempio, a fronte di 10 fatture non comunicate, la lettera potrebbe indicare “Si invita a comunicare i dati entro 30 giorni e pagare €20 di sanzioni” (invece di 40 €) – applicando di fatto la riduzione.
  • Atto di contestazione (o irrogazione) delle sanzioni: se il contribuente ignora l’avviso bonario o se l’ufficio adotta direttamente un approccio più immediato, viene emesso un atto sanzionatorio formale. Si tratta di un provvedimento amministrativo, notificato al contribuente, in cui si contesta la violazione (omessa/irregolare comunicazione esterometro per determinati periodi) e si irroga la sanzione corrispondente. Nell’atto devono essere elencate le fatture/operazioni ritenute non comunicate, o quantomeno devono essere indicati elementi essenziali (periodo, controparti, importi) tali da permettere al contribuente di identificare cosa avrebbe omesso . In mancanza di tale dettaglio, l’atto potrebbe essere viziato per difetto di motivazione – un primo profilo di difesa. Ad ogni modo, di solito l’Agenzia allega un prospetto delle operazioni contestate .
  • Avviso di accertamento: nel caso in cui l’omessa comunicazione sia rilevata nell’ambito di un controllo fiscale più ampio (es. una verifica IVA), la contestazione dell’esterometro omesso potrebbe confluire in un avviso di accertamento unico, assieme ad altre violazioni (ad esempio recupero di IVA non versata su operazioni estere, ecc.). In tal caso l’atto avrà natura di accertamento misto (imposte e sanzioni). La difesa dovrà considerare entrambe le componenti.

Quando viene notificato un atto di contestazione delle sanzioni esterometro, esso generalmente offre due opzioni al contribuente:

  1. Acquiescenza agevolata: se il contribuente non impugna l’atto e paga entro 60 giorni, ha diritto a uno sconto del 1/3 sulla sanzione irrogata (art. 16, D.Lgs.472/97) . In pratica pagherà solo 2/3 del totale. Questa è una forma di definizione agevolata prevista per molte sanzioni tributarie, utile se si riconosce l’errore e si vuole chiudere subito la questione con uno sconto. Attenzione: pagando si rinuncia al ricorso, quindi valutare bene prima di aderire.
  2. Difesa (ricorso): se si ritiene la sanzione ingiusta o eccessiva, si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso sospende l’obbligo di pagamento immediato oltre eventuali importi indicati ex lege (per gli atti di sole sanzioni, normalmente non è dovuto alcun versamento provvisorio fino alla sentenza di primo grado; dopo, in caso di esito sfavorevole, può essere iscritto a ruolo 1/3 della sanzione ). Nel ricorso si potranno far valere tutte le ragioni difensive, come vedremo in seguito.

Tempistiche – L’Agenzia delle Entrate ha un termine di decadenza per contestare queste violazioni? Trattandosi di violazioni “formali” non collegate a un tributo specifico da accertare, valgono i termini generali: la prassi è contestare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, analogamente ai termini di accertamento IVA. Ad esempio, un esterometro omesso nel 2021 potrebbe essere contestato fino al 31/12/2026. Oltre, la pretesa sanzionatoria sarebbe tardiva (eccezione da sollevare in giudizio). In caso di ravvedimento operoso, però, la regolarizzazione volontaria “cristallizza” la violazione e la chiude, quindi l’ufficio di norma non procederà ad alcun atto per quei periodi regolarizzati.

Cause di forza maggiore e tolleranze tecniche – Un aspetto importante: se l’omissione o il ritardo nella trasmissione non è dipeso dal contribuente (es. problemi tecnici del sistema SDI, indisponibilità dei servizi, casi fortuiti), non si applicano sanzioni per mancanza di colpevolezza. Il diritto tributario sancisce il principio di non punibilità in caso di forza maggiore o errore incolpevole (art. 6, c.5 D.Lgs.472/97). Ad esempio, se la piattaforma Fatture e Corrispettivi non era funzionante a ridosso della scadenza e l’invio è avvenuto appena ripristinato il servizio, eventuali sanzioni andrebbero annullate in autotutela. L’Agenzia stessa, in passato, ha spesso escluso sanzioni per adempimenti tardivi causa problemi tecnici generalizzati, comunicandolo con circolari o FAQ . Anche a regime esiste una tolleranza tecnica: quando un file XML viene scartato dallo SDI, il contribuente ha 5 giorni dalla notifica di scarto per trasmetterlo nuovamente corretto, mantenendo la validità originaria (come se fosse inviato nei termini) . Quindi, un “errore tecnico” che generi uno scarto non provoca sanzione se l’utente rimedia entro 5 giorni. È buona norma controllare sempre le ricevute dello SDI dopo un invio: se c’è uno scarto per errori formali (p. es. partita IVA inesistente, duplicazione ID, ecc.), si è ancora in tempo per correggere senza incorrere in violazione . Se invece l’errore è sottile e il file viene accolto dallo SDI ma contiene dati errati (codici, importi, ecc.), allora bisogna trasmettere un documento di annullo o rettifica appena possibile; un lieve ritardo potrebbe essere comprensibile e giustificato, ma formalmente sarebbe sanzionabile (anche se di gravità minore rispetto a un’omissione totale prolungata) . In caso di contestazione, comunque, documentare le cause di un eventuale ritardo involontario (es. allegando screenshot dell’errore SDI o certificati di blackout) potrà essere decisivo per ottenere l’annullamento della sanzione in via amministrativa o giudiziale.

Strategie di difesa: come reagire a un accertamento per esterometro omesso

Passiamo ora al punto di vista del contribuente che si vede contestare un esterometro omesso o errato: quali strumenti ha a disposizione per difendersi e, possibilmente, evitare o attenuare la sanzione? In questa sezione analizziamo le strategie difensive più efficaci, dall’autocorrezione spontanea fino al ricorso in Commissione Tributaria, con un focus sulle azioni concrete che un avvocato tributarista può mettere in campo per tutelare il cliente.

Ravvedimento operoso: prevenire è meglio che curare

Il ravvedimento operoso è senza dubbio la prima linea di difesa, da attuare prima che il Fisco contesti formalmente la violazione. Consiste nella regolarizzazione spontanea dell’omissione, tramite invio dei dati mancanti e pagamento di una sanzione ridotta in misura proporzionale al ritardo. In base all’art. 13 D.Lgs. 472/97, il ravvedimento consente di beneficiare di forti riduzioni delle sanzioni se si provvede entro determinati termini. Nel caso dell’esterometro, il ravvedimento è espressamente ammesso dalla prassi dell’Agenzia (Circolare AE 14/E del 17.6.2019 lo ha chiarito) .

Vediamo come funziona concretamente:

  • Se il ritardo è entro 15 giorni dalla scadenza: in realtà la norma sull’esterometro già prevede che l’invio entro 15 giorni comporti la sanzione dimezzata (1 € a fattura, v. tabella sopra). In pratica, in questo brevissimo periodo, più che di ravvedimento si può parlare di tolleranza legale. Pagare entro 15 giorni l’importo ridotto “mette a posto” la situazione senza altre penalità. Ad esempio, se una comunicazione doveva essere fatta entro il 31 luglio ma viene effettuata il 10 agosto, basterà versare la sanzione ridotta (1€ a fattura, max 200 € mensili) per chiudere la questione . Nota: Il pagamento va fatto con modello F24 e codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento l’anno della violazione.
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): se ci si accorge oltre i 15 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza, la riduzione prevista dall’art.13, c.1, lett. a) D.Lgs.472/97 è a 1/10 della sanzione minima. Occorre un chiarimento: qual è la “sanzione minima” in questo caso? Considerato che la sanzione per esterometro omesso è fissa (2 € per fattura), la minima coincide con quella. Dunque, 1/10 di 2€ è €0,20 per fattura. Tuttavia, poiché c’è il tetto, conviene calcolare sul massimo: ad es. se in un mese si sono omesse 50 fatture (100 € di sanzione base), 1/10 di 100€ = 10€. Se invece ne hai omesse 300 (600 € base ma cappato a 400€), 1/10 di 400€ = 40€. In ogni caso importi irrisori. Esempio pratico: scadenza 31 luglio, ravvedimento effettuato il 20 agosto (20 giorni di ritardo) – supponiamo 10 fatture omesse (€20 sanzione base). Con ravvedimento breve pagherà ~€2 anziché €20.
  • Ravvedimento entro 90 giorni: riduzione a 1/9 del minimo (art.13, c.1, lett. a-bis). Proseguendo l’esempio: se la regolarizzazione avviene entro 90 gg (es. entro fine ottobre per la scadenza di luglio), pagherà ~€2,22 su 20€ (cioè 1/9). Naturalmente non si pagano centesimi: in F24 si arrotonda all’unità di euro per eccesso.
  • Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (o entro 1 anno se non c’è dichiarazione periodica pertinente): riduzione a 1/8 della sanzione . Per semplificare, l’anno della violazione per l’esterometro è lo stesso anno solare. Quindi, di norma, ravvedendo entro il 31 dicembre (o comunque prima che si presenti la dichiarazione IVA annuale, che scade l’anno successivo ad aprile) si applica 1/8. Nel nostro esempio: 20€ base diventano €2,50.
  • Ravvedimento oltre l’anno ma entro 2 anni: riduzione a 1/7 (nuova previsione introdotta dal 2019). E oltre i 2 anni, fino a che l’ufficio non contesta, si può teoricamente ravvedere a 1/6 (art.13, c.1, lett. b-bis e b-ter). In pratica, anche a distanza di anni, il contribuente può sempre “mettersi in regola” spontaneamente pagando una frazione minima della sanzione. Ad esempio, per un esterometro del 2021 mai inviato, nel 2025 potrebbe ravvedersi pagando 1/6 del dovuto.

Come fare operativamente il ravvedimento: bisogna trasmettere i dati mancanti (ad esempio, inviare tramite SDI le fatture estere emesse non ancora comunicate, oppure le autofatture per gli acquisti esteri ricevuti) e contestualmente versare la sanzione ridotta con F24 (codice 8911) . Nella sezione “Anno di riferimento” dell’F24 indicheremo l’anno in cui si sarebbe dovuto effettuare l’invio. Ad esempio: se ravvedo un esterometro omesso relativo a operazioni del 2023 (che andavano trasmesse via SDI entro 2023), nell’F24 metterò codice 8911, anno 2023, importo sanzione calcolato ridotto. L’F24 va poi effettivamente pagato (non è compensabile, trattandosi di sanzione). La circolare 14/E 2019 dell’Agenzia ha confermato l’applicabilità del ravvedimento anche a questo tipo di violazioni e la modalità di compilazione del modello.

Vantaggi del ravvedimento: si beneficia di riduzioni enormi della sanzione (spesso si paga il 10% o meno del dovuto) e si chiude la posizione senza ulteriori conseguenze. Inoltre il ravvedimento dimostra la buona fede del contribuente, che potrebbe rivelarsi utile nel caso l’ufficio avesse già aperto un’istruttoria: dimostrare di aver sanato prima della contestazione infatti potrebbe indurre a chiudere lì la questione o quantomeno potrebbe essere considerato positivamente (cooperazione). La Corte Costituzionale ha di recente sottolineato che se il contribuente attenua o elimina le conseguenze dell’illecito, ciò è un fattore che deve essere preso in considerazione ai fini sanzionatori .

Limiti del ravvedimento: non è più ammesso una volta che la violazione è già stata contestata ufficialmente (notifica di atto di contestazione) o se sono iniziati accessi/verifiche sullo specifico adempimento. Se arriva la lettera bonaria, invece, si può ancora ravvedere (in quel caso l’Agenzia spesso indica direttamente l’importo ridotto da pagare, assimilabile a un ravvedimento concordato). Inoltre, il ravvedimento non cancella l’illecito in senso storico, ma estingue la sanzione: l’Agenzia potrebbe comunque tener conto dell’errore per monitorare la recidiva (anche se poi non ci sarà sanzione aggiuntiva perché già pagata).

Esempio pratico di ravvedimento: La Alfa Srl si accorge ad agosto 2025 di non aver trasmesso i dati di alcune fatture estere relative a marzo 2025 (termine originario 15 aprile 2025). Nessun controllo è in corso. Alfa invia subito (agosto 2025) i file XML di queste operazioni allo SDI. Calcola la sanzione: supponiamo 5 fatture omesse, base 10€ mensili. Essendo trascorsi più di 90 giorni ma meno di un anno, applica 1/8: 10€ * 1/8 = 1,25€, arrotonda a €2 in F24 (importo minimo 1€ per fattura, ma col tetto così basso non fa differenza). Paga con F24 €2, codice 8911, anno 2025. Risultato: la violazione è regolarizzata, se anche l’Agenzia in futuro avesse riscontrato quei dati mancanti, vedrà che sono stati inviati e la sanzione versata; non avrà motivo di contestare ulteriormente. Costo totale: 2 euro, contro i 10 euro (o più) che avrebbe rischiato attendendo l’accertamento.

Autotutela: far correggere o annullare la sanzione dall’ufficio

Se la violazione è già stata contestata con un atto ufficiale, o se comunque il contribuente ritiene l’addebito infondato, si può ricorrere all’autotutela amministrativa. L’istanza di autotutela è una richiesta rivolta direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, affinché lo riesamini e annulli (in tutto o in parte) il provvedimento sanzionatorio qualora riconosca errori o motivi di illegittimità.

L’autotutela non ha termini perentori (può essere presentata anche oltre i 60 giorni, sebbene sia preferibile farlo tempestivamente) e non sospende di per sé i termini di ricorso. È quindi consigliabile utilizzarla in aggiunta, non in sostituzione, del ricorso: si può presentare l’istanza di autotutela subito dopo aver ricevuto l’atto, magari sperando in un annullamento rapido, ma senza fare affidamento esclusivo su di essa. In parallelo, se i giorni passano, è prudente predisporre il ricorso giurisdizionale, nel caso l’ufficio non accolga l’autotutela.

Quando invocare l’autotutela? Nei casi in cui l’atto di contestazione presenti errori evidenti o violazioni di legge. Ad esempio:

  • Violazione inesistente o già regolarizzata: capita che il contribuente abbia effettivamente inviato i dati, ma per problemi tecnici o disallineamenti risultino non pervenuti all’Agenzia. Se si hanno le ricevute di avvenuta trasmissione allo SDI, le si allega a dimostrazione che l’esterometro non era omesso, chiedendo l’annullamento totale della sanzione. Analogamente, se il contribuente ha già effettuato ravvedimento prima dell’atto (ma l’ufficio non ne ha tenuto conto), si produce la prova del versamento effettuato e si chiede l’annullamento perché la violazione risulta già definita.
  • Errore sui calcoli o doppi conteggi: ad esempio l’ufficio applica 2 € a fattura senza rispettare il tetto mensile, irrogando importi superiori a quelli consentiti. Oppure conteggia come separate violazioni fatture che in realtà erano state comunicate (magari con un mese di ritardo, già sanzionato, e poi erroneamente contestate di nuovo). Questi errori tecnici vanno evidenziati; l’ufficio in autotutela può rettificare l’atto riducendo la sanzione al corretto importo.
  • Omissione dovuta a causa di forza maggiore: come detto, se il contribuente documenta che il ritardo fu dovuto a cause non imputabili (guasti, malattia grave, incidente, calamità naturali, errori bloccanti di sistema), c’è spazio per chiedere l’annullamento perché manca l’elemento soggettivo della colpa (art. 6, co.5 D.Lgs.472/97). In questi casi l’autotutela viene spesso accolta, soprattutto se l’adempimento è stato effettuato non appena possibile.
  • Violazione minimale e principio di non punibilità delle violazioni formali: c’è un principio generale (art. 6, co.5-bis D.Lgs.472/97 e art. 10 Statuto del Contribuente) secondo cui “le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo non sono punibili” se non arrecano pregiudizio all’attività di controllo. Un contribuente potrebbe far valere questo concetto in autotutela sostenendo che, avendo comunque dichiarato e versato correttamente l’IVA (e magari avendo comunicato l’operazione in altri modi, es. in dichiarazione annuale), l’omessa comunicazione esterometro non ha arrecato danno e quindi la sanzione potrebbe essere archiviata. Difficilmente l’ufficio accoglierà integralmente questa tesi, ma potrebbe indurre a una maggiore clemenza (es. riduzione sanzione al minimo, invito a una definizione bonaria).
  • Vizi formali dell’atto: se l’avviso di contestazione presenta vizi di notifica, mancanza di motivazione sufficiente, omessa indicazione del responsabile del procedimento, o altre irregolarità formali, si possono far presenti. L’ufficio raramente annulla per questi motivi (di solito li fa valere il giudice eventualmente), ma se l’errore è macroscopico (es. atto intestato a soggetto sbagliato, notifica fuori termine, ecc.) potrebbe riconoscerlo.

L’istanza va redatta in carta libera, indirizzata alla Direzione/ufficio locale che ha emesso l’atto (indicando numero e protocollo dell’atto, oggetto: istanza di annullamento in autotutela), e deve esporre sinteticamente i motivi e la richiesta (annullamento totale o parziale). È utile allegare copia dell’atto impugnato e ogni documentazione probatoria (ricevute SDI, F24 di ravvedimento, certificati medici, screenshot errori, ecc.). L’autotutela non sospende i termini di pagamento o ricorso, quindi è un tentativo bonario. Se l’ufficio accoglie, comunicherà un provvedimento di annullamento/sgravio; se non risponde in tempo o rigetta, occorrerà procedere con il contenzioso.

Probabilità di successo: per errori “di fatto” (dati inviati ma non risultanti, pagamenti già eseguiti, ecc.) l’autotutela è spesso risolutiva. Per questioni “di diritto” (chiedere indulgenza per buona fede o sproporzione) è meno efficace, salvo casi clamorosi. In ogni caso tentare l’autotutela è a costo zero e può anche servire a chiarire la posizione con l’ufficio, a volte portando a soluzioni intermedie (ad esempio, l’ufficio potrebbe proporre di ricalcolare la sanzione al minimo invitando il contribuente a pagare quell’importo in cambio dell’archiviazione del ricorso, formalizzando magari una conciliazione).

Esempio: La Gamma Spa riceve un atto di contestazione per esterometro omesso su operazioni 2022, sanzione 600€. Si accorge però che quelle operazioni erano state tutte fatturate elettronicamente in formato XML già all’epoca (opzionalmente) e quindi la comunicazione non era dovuta. Invia istanza di autotutela allegando le copie delle e-fatture con codice destinatario XXXXXXX relative alle operazioni contestate. L’ufficio verifica e riconosce l’errore: annulla in autotutela la sanzione, scusandosi per il disturbo. Risultato: contribuente sollevato, nessuna spesa. (Questo scenario non è inventato: nei primi mesi di esterometro alcune aziende avevano già emesso fatture elettroniche verso l’estero – pur non obbligate – e si son viste recapitare lettere automatiche di mancato esterometro, poi annullate con spiegazioni).

Il ricorso tributario: difendersi in Commissione (Corte di Giustizia Tributaria)

Qualora non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, o se si ritiene comunque ingiusta la sanzione, lo strumento finale è il ricorso alla giustizia tributaria. Si tratta di presentare un ricorso scritto presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado a seguito della riforma 2022), entro 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. Nel caso di una sanzione esterometro, l’atto impugnabile è tipicamente l’atto di contestazione/irrogazione sanzioni.

Procedura in breve: va predisposto un ricorso in carta libera (oggi telematico via PEC nel processo tributario), indicando il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso (le nostre argomentazioni giuridiche), le conclusioni (richiesta di annullamento totale o parziale della sanzione) e allegando eventuali documenti di prova. Se l’importo della controversia (ammontare della sanzione contestata) non supera €50.000, il ricorso costituisce automaticamente anche istanza di reclamo/mediazione: ciò significa che prima di arrivare davanti al giudice, l’Agenzia delle Entrate (diverso ufficio “legale” interno) esaminerà il ricorso e potrà eventualmente proporre un accordo di mediazione, ad esempio riducendo la sanzione. In sede di mediazione, accettando l’accordo, si paga il 100% dell’imposta e il 35% delle sanzioni (riduzione del 65% di queste) – qui però abbiamo solo sanzioni in ballo, quindi verosimilmente la mediazione potrebbe proporre un pagamento ridotto (spesso anche 50%) per chiudere. Se la mediazione fallisce entro 90 giorni, il processo va avanti in Commissione.

Motivi di ricorso (difese giuridiche): Contestare una sanzione formale come l’esterometro omesso può sembrare arduo – la norma è oggettiva (“non hai inviato, paghi X”) – ma in realtà esistono diversi filoni di difesa. Eccone alcuni:

  • Errori procedurali dell’ufficio: come detto, vizi di notifica, difetto di motivazione (es. atto che non specifica quali operazioni sarebbero omesse), violazione del diritto di difesa (se ad es. non è stato inviato l’invito bonario obbligatorio in certi casi – anche se per queste sanzioni non c’è obbligo di contraddittorio preventivo, essendo importi modesti e atto sanzionatorio specifico). Se si individua un vizio formale, lo si solleva: a volte i giudici annullano l’atto per questo, evitando di entrare nel merito.
  • Insussistenza della violazione: dimostrare che, contrariamente a quanto sostiene l’ufficio, l’obbligo era stato assolto oppure non era dovuto. Ad esempio: l’Agenzia contesta la mancata comunicazione di fatture emesse verso San Marino, ma quelle erano transitate regolarmente su SDI (oggi San Marino scambia e-fatture con Italia); dunque nessun obbligo di esterometro. Oppure contesta operazioni con fornitore UE che però era identificato in Italia con partita IVA italiana – quindi tecnicamente non un soggetto estero; l’esterometro non serviva. In giudizio, se si prova queste circostanze, la sanzione va annullata perché il fatto non sussiste.
  • Violazione già sanata dal contribuente: se il contribuente, prima dell’accertamento, aveva fatto ravvedimento ma l’ufficio non l’ha considerato e ha sanzionato lo stesso. In tal caso si chiede l’annullamento perché c’è stata “violazione del principio di non duplicazione sanzionatoria”: non si può punire due volte lo stesso fatto. Si esibisce la quietanza F24 del ravvedimento, e spesso l’ufficio in sede processuale prenderà atto rinunciando alla pretesa (in tal caso si può chiudere con cessata materia del contendere).
  • Applicazione erronea della norma sanzionatoria: verificare se l’ufficio ha applicato la norma giusta. Ad esempio, un possibile (anche se raro) errore potrebbe essere l’applicazione di un cumulo giuridico o di sanzioni diverse da quelle previste. Se, ipoteticamente, avessero applicato l’art. 11 c.1 (sanzione per altre comunicazioni) invece del 2-quater, si eccepisce errore di diritto. Oppure se hanno ignorato il tetto mensile, chiedendo più di €400 per un mese: anche questo è motivo di annullamento parziale.
  • Discrezionalità nella quantificazione – principio di proporzionalità: questo è il punto chiave e innovativo. Tradizionalmente, per le sanzioni fisse come queste non c’era margine di discrezionalità al giudice: la legge dice 2 euro a fattura, punto. Tuttavia, recenti sviluppi giurisprudenziali hanno aperto la strada a una riduzione delle sanzioni in base alla gravità concreta della violazione. La Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2023, ha affermato che le sanzioni tributarie devono essere ragionevoli e proporzionate alla gravità del comportamento e alle conseguenze arrecate . In particolare, ha “letto” in modo combinato l’art. 7 del D.Lgs.472/97 (che al comma 1 elenca criteri di graduazione della sanzione in base anche alla condotta del contribuente e alle sue iniziative per attenuare le conseguenze, e al comma 4 prevede la possibilità di ridurre alla metà la sanzione quando risulti manifestamente sproporzionata rispetto al tributo) . La Consulta ha concluso che anche fuori dai casi di ravvedimento operoso, se il contribuente ha successivamente adempiuto o cooperato riducendo il danno, si può applicare il dimezzamento della sanzione . Questo dimezzamento può essere deciso d’ufficio dall’Amministrazione o dal giudice, oppure richiesto dal contribuente in sede di impugnazione . Insomma, il giudice tributario oggi ha il potere di modulare la sanzione in base alla condotta: se la violazione è formale, di lieve entità e magari il contribuente ha poi inviato i dati (fosse anche in ritardo), punirlo con la sanzione piena potrebbe violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso il giudice può ridurre la sanzione, anche sotto i minimi, purché motivi la presenza di circostanze attenuanti rilevanti .

Nel nostro caso specifico (esterometro): non c’è un tributo evaso e la sanzione è già di per sé bassa, ma immaginiamo una piccola impresa che per un disguido ometta di inviare 1000 fatture di un anno. Teoricamente avrebbe 4800 € di multa. Se però quell’impresa ha regolarmente pagato tutta l’IVA, fornito su richiesta i dati, insomma ha solo commesso errori formali, €4800 potrebbe essere ritenuta una sanzione “draconiana” rispetto alla gravità effettiva (nessun danno erariale) . Il difensore potrà invocare la sentenza 46/2023 e anche un importante precedente della Corte di Giustizia UE (causa C-788/19 del 2022) che ha censurato sanzioni sproporzionate per omesse comunicazioni fiscali all’estero (il caso spagnolo del Modelo 720, dove le penali del 150% furono giudicate eccessive) . La Cassazione stessa, con sentenza n.28077/2024, ha affrontato il tema delle sanzioni da monitoraggio fiscale estero, distinguendo il sistema italiano (sanzioni dal 5% al 25% nel caso RW) come più proporzionato rispetto a quello spagnolo bocciato dalla CGUE , ma resta il principio che sanzioni meramente formali non vanno applicate in modo ottuso. Dunque, il ricorso può essere impostato chiedendo al giudice in subordine di ridurre la sanzione al minimo o a un importo equo, qualora ritenga che la violazione sia di scarsa gravità o sia stata sanata. Molti giudici tributari, confortati dalla Consulta, sono oggi sensibili a questi argomenti e mirano a punire il dolo grave, non l’errore innocuo. Si cita ad esempio una Commissione Tributaria Regionale che già nel 2023, anticipando la Consulta, ha ritenuto che il giudice possa ridurre d’ufficio la sanzione per ricondurla a equità considerando il comportamento post-violazione del contribuente .

  • Circostanze attenuanti specifiche: collegato al precedente, si può far leva su elementi particolari: primo errore commesso, contribuente di piccole dimensioni senza assistenza fiscale strutturata, comportamento collaborativo (ha subito fornito i dati mancanti non appena richiesti), ecc. Tutto ciò dipinge la violazione come frutto di negligenza lieve, che meriterebbe clemenza. Citare lo Statuto del Contribuente: “le sanzioni non sono irrogate se la violazione è dovuta a obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma” (art.10, c.3 L.212/2000) – ad esempio nei primi mesi del nuovo esterometro ci potevano essere dubbi applicativi, o ancora oggi qualcuno potrebbe non aver chiaro che va inviato anche per operazioni con privati esteri. Se si dimostra una “scusabilità” dell’errore, alcuni giudici annullano per inesigibilità della pretesa.

Riassumendo, nel ricorso bisognerà personalizzare la difesa sul caso concreto, unendo aspetti tecnici (errori dell’ufficio) ad aspetti equitativi (sproporzione, buona fede). È fondamentale allegare le prove: copie delle fatture, ricevute di invio in ritardo, stampa di normative o circolari se utili, etc., per convincere il giudice.

Esito e post-sentenza: se il ricorso viene accolto, la sanzione viene annullata (o ridotta secondo quanto stabilisce la sentenza). Se invece viene respinto, il contribuente può appellarsi alla Commissione Regionale (Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado) entro 60 giorni. Durante la pendenza del giudizio, come detto, non si è obbligati a pagare la sanzione (a meno di importi eventualmente iscritti provvisoriamente dopo primo grado, che però per atti di sole sanzioni è generalmente il 30% dopo la sentenza di primo grado sfavorevole ). Si può anche chiedere al giudice una sospensione cautelare dell’atto se si dimostra un danno grave dall’esecuzione (in verità, per importi piccoli è difficile parlare di danno grave, ma per sanzioni cumulativamente alte si può tentare).

È bene sapere che se la Commissione respinge e non si appella, la sanzione diventa definitiva e, trascorsi i tempi, l’Agenzia incaricherà l’Agente della Riscossione di riscuoterla (tramite cartella esattoriale). La cartella potrà aggiungere interessi dal 60º giorno dalla notifica iniziale dell’atto, quindi conviene non far passare troppo tempo se si sa di dover pagare comunque (interessi legali e moratori aumentano col tempo). Se invece si vince, l’incubo è finito – e se si era pagato qualcosa in pendenza (raro in questa materia) va chiesto il rimborso.

Esempi pratici di difesa

Per comprendere meglio come applicare queste strategie, consideriamo qualche scenario tipico:

  • Caso 1: Micro-impresa ignara dell’esterometro. La ditta individuale Rossi, forfettario nel 2022, non sapeva di dover inviare le fatture emesse a clienti svizzeri via SDI. Nel 2025 riceve un avviso di irregolarità dall’Agenzia che segnala l’omessa comunicazione di 3 fatture 2022, chiedendo 6 € di sanzioni se paga entro 30 giorni. Il sig. Rossi, sorpreso, si rivolge a un avvocato. Soluzione: l’avvocato verifica che effettivamente Rossi, essendo forfettario sopra soglia, era tenuto all’esterometro dal 1/7/22. Consiglia di aderire subito all’invito: trasmettono le fatture allo SDI (per regolarizzare i dati) e pagano i 6 €. Data la modica entità, non conviene ricorrere. Si poteva provare a far annullare perché Rossi non ha evaso nulla? Probabilmente no, essendo palese la violazione (anche se in buona fede). La strategia migliore è chiudere con la sanzione minima. Risultato: questione risolta con spesa minima, cliente istruito per il futuro.
  • Caso 2: Azienda che dimentica un intero trimestre. Beta Srl, obbligata all’esterometro trimestrale nel 2021, non ha inviato la comunicazione del 4º trimestre 2021 (scadenza 31/01/2022) per un disguido interno. Nel 2023 riceve un atto di contestazione: 20 fatture omesse x 2 € = 40 €, ridotto a 20 € perché inviate con 10 giorni di ritardo (in realtà Beta le aveva inviate in data 10/02/2022, fuori tempo). Ma Beta non aveva neanche versato la sanzione ridotta. Ora l’Agenzia chiede 40 € interi più interessi di mora (poca cosa) perché il 15 gg era scaduto. Difesa: Beta, tramite l’avvocato, presenta ricorso eccependo che: (a) la trasmissione è avvenuta il 10/2 quindi il ritardo era lieve, la sanzione andava già dimezzata per legge (cosa che l’ufficio infatti non ha fatto, erroneamente chiedendo 40); (b) in subordine, anche se fossero 40 per formalismo, appare sproporzionato sanzionare pienamente un ritardo di pochi giorni su dati peraltro già nella loro disponibilità (Beta allega la ricevuta PEC del file spedito il 10/2). Si invoca il principio di proporzionalità chiedendo almeno la riduzione. Possibile esito: L’Agenzia in mediazione riconosce l’errore sul dimezzamento automatico, offrendo di chiudere a 20 €. Beta potrebbe accettare e fine. Alternativamente, se si va a sentenza, probabile che il giudice applichi la sanzione dimezzata (20 €) – in base alla legge stessa – e magari ulteriormente ridotta del 50% ex art.7, c.4 D.Lgs.472/97 visti i soli 10 gg di ritardo. Quindi potrebbe scendere a 10 €. Morale: Beta con una difesa puntuale ottiene quantomeno il dimezzamento dovuto e forse un’ulteriore riduzione.
  • Caso 3: Società con omissioni multiple e nessuna evasione. Gamma Srl opera molto con l’estero, centinaia di fatture. Nel passaggio al nuovo esterometro 2022, per problemi software non ha inviato alcun file SDI per le operazioni da luglio a dicembre 2022, pur avendo registrato tutte le fatture e versato regolarmente l’IVA. Nel 2024 arriva un maxi-provvedimento che contesta 6 mesi di omissioni: 400 € x 6 mesi = 2.400 € di sanzioni. Gamma si oppone perché la ritiene esagerata, dato che non c’è alcun danno erariale e l’errore è dovuto al software. Difesa: l’avvocato presenta ricorso sottolineando: (a) che la violazione è formale e priva di conseguenze sul gettito; (b) che il contribuente ha agito senza dolo, anzi è vittima di problemi tecnici, con immediata attivazione per porvi rimedio (infatti allegano che appena ricevuto l’atto, hanno già trasmesso tutti i file arretrati via SDI e chiesto scusa); (c) il principio di proporzionalità: citata la Consulta 46/2023 e CGUE, sostenendo che una sanzione di 2.400 € per un fatto del genere è punitiva oltre misura e andrebbe ridotta almeno del 50% . Possibile esito: La Commissione potrebbe riconoscere che la sanzione edittale è applicata correttamente ma, valutate le circostanze attenuanti (assenza di evasione, riparazione spontanea), dispone la riduzione a 1.200 € (applicando quell’interpretazione adeguatrice dell’art.7 D.Lgs.472/97). In alcuni casi, i giudici hanno addirittura annullato totalmente sanzioni formali quando il contribuente aveva fatto tutto il resto correttamente, invocando l’art. 6, c.5-bis (violazione formale non punibile). Dipende dalla sensibilità del Collegio.
  • Caso 4: Contribuente recidivo e “testardo”. Delta Sas, mal consigliata, decide di ignorare sistematicamente l’obbligo esterometro nel 2021-2022 perché “tanto sono fatture senza IVA, che gliene importa al Fisco”. Riceve vari avvisi, non aderisce, infine colleziona atti di contestazione per ogni trimestre/mese con sanzioni che sommate arrivano a 3.000 €. L’avvocato qui ha margini stretti: l’errore è ripetuto, non ravveduto, difficilmente difendibile. Difesa tentata: in giudizio si cerca almeno di far valere eventuali vizi (magari alcuni atti notificati fuori termine) e di giocare la carta della cumulo materiale: poiché si tratta della stessa condotta protratta (stessa norma violata più volte), si chiede l’applicazione analogica del cumulo giuridico (che la legge ha escluso, ma si prova a dire che la reiterazione della sanzione produce un importo complessivo eccessivo rispetto alla condotta, in parte già disapprovata al primo errore). Forse si ottiene poco, però si potrebbe mirare a una conciliazione: proporre di pagare 1.500 € totali e stop. L’Agenzia, vista la recidiva, potrebbe anche accettare per chiudere.

Considerazione finale sulle strategie: ogni caso è a sé, ma un buon avvocato valuterà sempre costo-beneficio: se la sanzione in ballo è piccola (pochi euro o decine di euro), conviene ravvedersi o pagare con sconto; se invece c’è di mezzo una cifra consistente o un principio importante (es. l’azienda rischia sanzioni di migliaia di euro per errori non suoi), allora il ricorso è opportuno, magari sfruttando i nuovi orientamenti giurisprudenziali che proteggono il contribuente “non evasore”.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte comuni in materia di esterometro omesso e difesa del contribuente, utili per chiarire ulteriormente i punti chiave:

D: L’esterometro esiste ancora o è stato abolito?
R: Dal 1º luglio 2022 l’esterometro come comunicazione trimestrale separata è stato abolito. Tuttavia permane l’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere, semplicemente ora ciò avviene fattura per fattura tramite il Sistema di Interscambio e il formato della fattura elettronica . In pratica oggi si parla di “nuovo esterometro” riferendosi all’invio dei singoli file XML allo SDI per ogni operazione estera. Quindi l’obbligo non è scomparso, è solo cambiata la modalità.

D: Chi è obbligato a questo adempimento? Anche i forfettari e le società?
R: Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano operazioni verso o da soggetti esteri . Ciò include ditte individuali, professionisti, società di persone e di capitali, enti con attività commerciale, indipendentemente dal regime (ordinario, semplificato, forfettario). Dal 2022 anche i contribuenti in regime forfettario sono stati inclusi (con partenza dal 1/7/22 per la maggior parte, ed estensione definitiva dal 2024 anche ai minimi) . L’unico caso di esclusione è per chi non compie affatto operazioni estere: se non hai mai transazioni con l’estero, ovviamente non hai nulla da comunicare.

D: Quali operazioni devo comunicare esattamente?
R: Vanno comunicati i dati relativi a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia (UE o extra-UE) e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia . In pratica: vendite a clienti esteri (sia titolari di P.IVA estera sia privati esteri), acquisti di beni da fornitori esteri, acquisti di servizi da fornitori esteri. Sono escluse le operazioni per cui c’è una bolletta doganale (import/export) e quelle per cui è già transitata una fattura elettronica tramite SDI . Ad esempio, se importo merce extra-UE c’è la bolla doganale – niente esterometro; se emetto fattura elettronica a cliente UE con codice XXXXXXX, quella già vale come comunicazione – niente duplicato. Ma se un fornitore tedesco mi manda fattura cartacea PDF, devo emettere autofattura/integrazione via SDI (per assolvimento IVA) e così comunico i dati. Riassunto: qualsiasi operazione con estero non intercettata da dogane o e-fatture va comunicata.

D: Cosa succede se dimentico di inviare l’esterometro o i file SDI esteri?
R: Se dimentichi o ometti di trasmettere i dati di un’operazione estera entro i termini, sei passibile di una sanzione amministrativa di importo fisso: 2 € per ciascuna fattura, con un massimale (1000 € a trimestre fino al 2021, 400 € al mese dal 2022) . Nessuna conseguenza penale, ma l’Agenzia può inviarti un avviso di irregolarità e poi un atto di contestazione per riscuotere queste sanzioni. Inoltre, l’omissione potrebbe portare il Fisco a guardare con attenzione la tua posizione: ad esempio, potrebbero chiedersi se quell’operazione estera l’hai correttamente registrata a fini IVA. In sé, comunque, l’omesso esterometro è una violazione formale, quindi non comporta un accertamento di imposta evasa a meno che non emergano altre irregolarità.

D: Posso rimediare spontaneamente se mi accorgo di aver saltato una comunicazione?
R: Sì. Puoi utilizzare il ravvedimento operoso: invii subito i dati mancanti (tramite SDI, anche se in ritardo) e paghi la sanzione in forma ridotta. Più velocemente lo fai, minore sarà l’importo dovuto grazie alle riduzioni previste (fino a un decimo o un nono della sanzione base se fatto entro 30-90 giorni, ecc.) . Se ravvedi entro 15 giorni, la sanzione è dimezzata per legge . Oltre i 15 giorni, applichi le percentuali di riduzione del ravvedimento (1/10, 1/9, 1/8, ecc. a seconda del tempo trascorso). L’importante è ravvedersi prima che l’Agenzia ti contesti formalmente la violazione. Una volta notificato l’atto, non è più ammesso il ravvedimento ordinario.

D: Ho ricevuto una PEC dall’Agenzia che mi segnala esterometro non inviato e mi chiede di regolarizzare: è un atto formale? Devo pagare subito?
R: La PEC di solito è una comunicazione di compliance (avviso bonario), quindi non è un atto impositivo formale. Significa che l’Agenzia ti sta dando la possibilità di sistemare le cose bonariamente. In genere la lettera indica quali operazioni risultano mancanti e ti invita a inviarle e pagare una certa somma ridotta entro tot giorni . Se segui le istruzioni e paghi quanto indicato, la vicenda si chiude lì (l’Agenzia non emetterà la sanzione piena). Non sei obbligato a pagare se non condividi, ma allora dovrai aspettarti un successivo atto di contestazione formale, contro cui eventualmente fare ricorso. Quindi, valuta: se effettivamente avevi omesso per errore, conviene aderire all’avviso bonario. Pagare in questa fase non pregiudica eventuali impugnazioni future su altre questioni e spesso comporta uno sconto sulla sanzione . Ricorda però di conservare copia di tutto (PEC ricevuta, F24 pagato) per prova.

D: La sanzione per esterometro omesso può sommarsi ad altre sanzioni per la stessa fattura?
R: Sì, in certi casi una stessa operazione può generare più obblighi e quindi più sanzioni se non rispettati. Ad esempio, una cessione intracomunitaria non dichiarata né in Intrastat né comunicata via SDI comporterà sia la multa da 2 € a fattura per l’esterometro omesso, sia una multa separata (fino a 1000 € a trimestre) per l’omesso elenco Intrastat . Questo non è considerato doppio punire lo stesso fatto perché, formalmente, sono due adempimenti diversi verso due enti (dogana/ISTAT e Agenzia Entrate). Tuttavia, in sede di ricorso, si potrà far presente al giudice la somma delle sanzioni per chiedere una riduzione equitativa: ad esempio se uno prende 600€ di sanzioni esterometro e 1000€ di Intrastat per le stesse fatture, totale 1600€, si può invocare un riequilibrio perché l’errore è uno (dimenticanza generale). Non c’è garanzia, ma alcuni giudici tengono conto della sproporzione complessiva.

D: In caso di ricorso, devo pagare la sanzione intanto?
R: No, presentando ricorso nei termini, l’atto sanzionatorio non diventa definitivo e la riscossione resta sospesa. Nel processo tributario, per le sole sanzioni non collegate ad un tributo, la legge prevede che dopo una sentenza di primo grado sfavorevole si potrebbe dover pagare intanto il 30% in attesa dell’appello . Ma fino alla sentenza non paghi nulla (salvo tu voglia fare acquiescenza per sconto). Inoltre, puoi chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare della sanzione se hai motivi urgenti (ad es. importo altissimo che metterebbe in crisi la tua attività); il giudice valuta se ci sono fumus boni iuris (motivi validi) e periculum in mora (danno grave dal pagamento immediato). Francamente, per l’esterometro le sanzioni normalmente non sono così elevate da giustificare sospensive – diversa sarebbe una disputa su centinaia di migliaia di euro di IVA evasa. Quindi, nel pratico, paghi solo alla fine se perdi il ricorso (con eventuali interessi). Se vinci, ovviamente non paghi nulla e se avevi eventualmente versato in parte (acconto), ti viene rimborsato.

D: Serve un avvocato per queste vicende? Posso fare da solo?
R: Dipende dall’importo e dalla complessità. Per piccoli importi (entro 3.000 € di valore in contestazione) potresti anche proporre ricorso senza assistenza tecnica (la legge lo consente sotto quella soglia). Tuttavia, le questioni normative e procedurali – come avete visto – possono essere tecniche: un avvocato tributarista esperto saprà impostare le difese migliori (ad esempio invocare la recente giurisprudenza sulla proporzionalità , o controllare vizi formali dell’atto). Inoltre, se si arriva a discutere in Commissione, avere un legale esperto di diritto tributario aiuta a rispondere a eventuali eccezioni dell’ufficio e a interloquire col giudice. Considera anche che l’avvocato può assisterti nella fase iniziale di interlocuzione con l’Agenzia (compliance, autotutela) per cercare di evitare il contenzioso. Insomma, per somme modeste potresti ravvederti o pagare lo sconto senza troppi formalismi; ma se decidi di combattere la sanzione, fatti affiancare da un professionista: spesso riesce a ottenere risultati (riduzioni, annullamenti) che da soli sarebbe difficile ottenere.

D: Qual è la tempistica di prescrizione delle sanzioni tributarie?
R: Una volta divenuta definitiva (perché non impugnata o dopo sentenza passata in giudicato), la sanzione si “cristallizza” in un credito per l’erario. La riscossione coattiva (tramite cartella esattoriale o ingiunzione) si prescrive in 5 anni , salvo atti interruttivi. Ciò significa che se l’Agenzia (o Agenzia Riscossione) non ti notifica nulla per 5 anni dopo che la sanzione è definitiva, quel debito non è più esigibile. Tuttavia, è raro arrivare a 5 anni di silenzio: generalmente la cartella arriva entro pochi mesi dalla definitività, e ogni atto (es. un sollecito) interrompe il termine.

D: In futuro l’esterometro verrà reintrodotto o ci saranno novità?
R: Difficile prevedere il futuro normativo, ma al momento l’Italia si sta muovendo verso la digitalizzazione completa dei flussi IVA. Già dal 2024 l’obbligo di e-fattura copre praticamente tutti, quindi l’esterometro come lo conoscevamo non tornerà: lo scambio di dati via SDI per l’estero è destinato a restare. Una possibile novità potrà essere l’adesione dell’Italia al sistema europeo di reporting transfrontaliero (DAC7 etc.), ma per ora nulla cambia sul fronte interno. Quindi è importante abituarsi a usare il Sistema di Interscambio anche per le operazioni estere. In termini di sanzioni, con la delega fiscale in discussione, potrebbe esserci in futuro una rivisitazione generale del sistema sanzionatorio verso criteri ancor più proporzionali e orientati al rischio (come auspicato dalla Corte Costituzionale ). Ciò potrebbe comportare, chissà, un alleggerimento per le mere violazioni formali come queste, magari prevedendo l’archiviazione se il contribuente sana spontaneamente. Al momento, però, sono ipotesi. Allo stato attuale, le regole descritte in questa guida (e le relative sanzioni) sono pienamente in vigore.

Conclusioni

Affrontare un accertamento per esterometro omesso richiede sì attenzione, ma non panico. Abbiamo visto che si tratta di violazioni formali, per cui il legislatore ha previsto sanzioni tutto sommato contenute e che spesso possono essere regolarizzate dal contribuente senza attendere la contestazione . La chiave sta nel muoversi con tempestività e cognizione di causa:

  • Prevenire con il ravvedimento operoso, approfittando delle riduzioni massime quando ci si accorge dell’errore . Questo è sempre il consiglio numero uno: meglio pagare pochi euro spontaneamente, che esporsi a un procedimento di accertamento.
  • Dialogare con l’Agenzia in fase di compliance: se arriva un avviso bonario, prenderlo sul serio e valutare di aderire per chiudere in modo semplice, salvo si sia certi di avere ragione (in tal caso, interloquire spiegando magari l’equivoco).
  • Contestare con ragioni solide: qualora l’ufficio proceda sordo alle giustificazioni, ricordare che il contribuente ha diritti e possibilità di difesa. Un avvocato preparato saprà individuare i punti deboli dell’accertamento e far leva sui principi di legge (proporzionalità, buona fede, abuso di potere se del caso). Le recenti aperture giurisprudenziali sul tema sanzioni offrono argomenti validi per evitare punizioni eccessive in presenza di mere irregolarità formali .

In conclusione, dal punto di vista del contribuente/debitore, è fondamentale non sottovalutare gli obblighi di comunicazione con l’estero (oggi integrati nella fatturazione elettronica): instaurare procedure interne per non commettere omissioni è il primo passo. Ma se l’errore avviene, niente panico: si può rimediare con costi limitati o, in caso di contestazione, far valere le proprie ragioni anche in giudizio, sapendo che la legge e i giudici riconoscono differenza tra un evasore e un contribuente onesto che ha fatto un errore burocratico. Come si suol dire, “la forma è importante, ma la sostanza conta”: se la sostanza (imposte pagate) c’è, la forma (comunicazione) può essere sistemata con collaborazione e buon senso, evitando sanzioni inutilmente punitive . Un buon avvocato tributarista sarà al tuo fianco per assicurarsi che venga applicata la giusta misura e che tu paghi solo il dovuto – nulla di più – tutelando i tuoi diritti di contribuente anche di fronte al Fisco.

Fonti

  • Agenzia Entrate – Provvedimento 30/04/2018 n.89757, Specifiche tecniche esterometro (e successive modifiche del 23/12/2021).
  • D.Lgs. 5 agosto 2015 n.127, art.1 c.3-bis: obbligo comunicazione operazioni transfrontaliere (esterometro).
  • Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), commi 1103-1104: estensione fattura elettronica estero dal 2022 e modifica sanzioni.
  • D.L. 21 ottobre 2021 n.146, art.5 comma 14, conv. L.215/2021: proroga abolizione esterometro al 1/7/2022.
  • D.L. 21 giugno 2022 n.73, art.13, conv. L.122/2022: differimento entrata in vigore nuovo esterometro e conferma sanzioni mensili da luglio 2022.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, art.11 c.2-quater: sanzioni per omissione/errata comunicazione esterometro .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, art.7 commi 1 e 4: criteri di proporzionalità sanzioni; art.6 commi 5 e 5-bis: non punibilità violazioni formali senza danno erariale; art.13: ravvedimento operoso.
  • Corte Costituzionale, sentenza 17 marzo 2023 n.46, red. Antonini: principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie, possibilità di riduzione in caso di condotta collaborativa .
  • Corte di Giustizia UE, causa C-788/19 (Commissione UE c. Spagna) – Sentenza del 27/01/2022: sanzioni sproporzionate per omissione di comunicazioni fiscali (caso “modello 720”).
  • Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n.28077/2024 (dep. 30/10/2024): obbligo monitoraggio fiscale estero, sanzioni e principio di proporzionalità .
  • Informazione Fiscale, articolo “Le sanzioni in caso di esterometro tardivo, errato ovvero omesso”, 22/02/2022 .

Il Fisco ti contesta l’omissione dell’esterometro e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per esterometro omesso sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta l’omissione dell’esterometro e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per esterometro omesso sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– mancata trasmissione dei dati delle operazioni estere,
– invii incompleti o errati,
– disallineamenti tra fatture e comunicazioni,
– errori di qualificazione delle operazioni UE/extra-UE,
– automatismi sanzionatori.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più periodi d’imposta,
👉 riflessi su IVA e detrazione,
👉 estensione dei controlli ad altri adempimenti.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per esterometro omesso?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’esterometro è un adempimento informativo,
👉 l’omissione non equivale automaticamente a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Esterometro Omesso

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– non abbia comunicato operazioni con l’estero,
– abbia omesso o trasmesso dati inesatti,
– abbia violato obblighi informativi,
– abbia ostacolato l’attività di controllo.

👉 Ma l’esterometro ha natura informativa, non impositiva.

La violazione riguarda:

– flussi informativi,
– completezza e correttezza dei dati,
– tempistiche di invio,
– coerenza con fatturazione e registrazioni.


Perché il Fisco Contesta l’Esterometro

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– l’adempimento sia mancante o incompleto,
– i dati non coincidano con le fatture,
– l’omissione abbia impedito controlli automatizzati,
– vi sia un rischio fiscale potenziale.

👉 Ma il Fisco non può trasformare un’omissione formale in evasione automatica.


Il Principio Chiave: Omissione Informativa ≠ Evasione

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’omesso esterometro non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Questo significa che:

– l’operazione può essere reale e correttamente tassata,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– l’errore può essere tecnico o procedurale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– ignora la natura meramente formale dell’errore,
– non dimostra un danno effettivo,
– trascura correzioni o ravvedimenti,
– non considera la buona fede del contribuente.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– omissioni parziali di dati,
– errori di compilazione,
– ritardi nell’invio,
– operazioni correttamente fatturate ma non comunicate,
– sovrapposizioni con altri adempimenti.

👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Corretta Tassazione delle Operazioni

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 le operazioni estere erano correttamente contabilizzate e tassate?

È decisivo dimostrare:

– corretta fatturazione,
– corretta liquidazione IVA,
– corretta dichiarazione dei redditi,
– assenza di effetti evasivi.

👉 Se l’imposta è corretta, la sanzione va ridimensionata.


🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Errore

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’esterometro è un adempimento informativo.

È possibile dimostrare:

– assenza di occultamento,
– errore tecnico o procedurale,
– trasparenza delle operazioni.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio

La legge distingue tra:

– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.

👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso

La difesa può dimostrare che:

– l’errore è stato sanato,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire la natura dell’omissione,
– spiegare l’adempimento mancato,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre documentazione completa,
– dimostrare la correttezza fiscale delle operazioni,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale della violazione,
– non viene riconosciuta la buona fede.

👉 Molti accertamenti per esterometro omesso vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Esterometro Omesso ≠ Violazione Grave

Un principio essenziale è questo:

👉 l’omesso esterometro è una violazione formale, non automaticamente grave.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’effettiva lesione,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per esterometro è tecnica, procedurale e giuridica.

L’avvocato:

– inquadra correttamente la violazione,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale del contribuente,
– tutela da recuperi e sanzioni indebite.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione,
– regolarizzare la posizione senza effetti gravi,
– mettere in sicurezza gli adempimenti futuri.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA ed adempimenti internazionali
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per esterometro omesso:

👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la correttezza sostanziale delle operazioni,
👉 evidenziare la natura formale dell’errore,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per esterometro omesso può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale.

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