L’accertamento fiscale per esterometro incompleto è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati dell’esterometro come strumento di controllo automatico delle operazioni con l’estero. La trasmissione parziale, inesatta o incompleta viene spesso trattata come una violazione rilevante, anche quando le operazioni sono reali, fatturate e correttamente contabilizzate.
In questi casi il Fisco sostiene che:
- le operazioni estere non siano state comunicate correttamente
- i dati trasmessi siano incompleti o incoerenti
- la violazione non sia meramente formale
- l’incompletezza ostacoli i controlli IVA
- siano applicabili sanzioni elevate
Con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative, talvolta cumulative per singola operazione, e con possibili riflessi indiretti su IVA e redditi.
Il rischio è concreto:
una comunicazione solo parzialmente errata può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti economici sproporzionati se non gestita correttamente.
Molti si chiedono:
- “L’esterometro incompleto è equiparato a quello omesso?”
- “Se l’operazione è reale e registrata, perché vengo sanzionato?”
- “Conta l’errore materiale o l’assenza di imposta evasa?”
- “Le sanzioni sono sempre dovute?”
- “Come difendersi da una contestazione automatica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’esterometro incompleto non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma se non viene difeso correttamente, può generare sanzioni molto pesanti.
Cos’è l’esterometro e perché l’incompletezza viene sanzionata
L’esterometro è una comunicazione obbligatoria relativa a:
- operazioni attive verso soggetti esteri
- operazioni passive da soggetti esteri
- cessioni e prestazioni transfrontaliere
- dati rilevanti ai fini IVA
Ha una funzione informativa e di controllo, non impositiva.
Serve a consentire controlli incrociati automatizzati, non a determinare l’imposta.
Proprio questa funzione spiega perché errori o omissioni parziali vengano intercettati dai sistemi dell’Amministrazione.
Cosa contesta il Fisco nell’esterometro incompleto
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- omissione di singole operazioni
- dati incompleti o errati (importi, codici, date)
- errata identificazione del soggetto estero
- mancata indicazione di alcune fatture
- trasmissione parziale su più periodi
- incoerenze con registri IVA e fatturazione elettronica
Ma non ogni incompletezza giustifica automaticamente sanzioni massime.
Perché l’Agenzia delle Entrate sanziona l’incompletezza
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’esterometro incompleto:
- compromette la tracciabilità delle operazioni estere
- ostacola i controlli IVA
- è rilevante anche senza evasione
- non può essere sempre considerato errore irrilevante
Tuttavia, la sanzione deve essere proporzionata alla gravità concreta della violazione.
Il rischio più grave: sanzioni cumulative e sproporzionate
Il vero pericolo è che:
- vengano applicate sanzioni elevate
- le sanzioni si cumulino per singola operazione
- l’incompletezza sia qualificata come sostanziale
- non venga riconosciuta la buona fede
- l’atto diventi definitivo ed esecutivo
Anche quando non vi è alcun danno erariale.
L’errore più comune: pensare che l’esterometro incompleto sia “indifendibile”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- pagano subito senza analizzare la violazione
- non distinguono tra violazione formale e sostanziale
- non dimostrano la correttezza delle operazioni
- non producono la contabilità IVA corretta
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, gli obblighi comunicativi vanno sempre contestualizzati.
Esterometro incompleto e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- l’esterometro ha funzione informativa
- l’incompletezza non genera automaticamente imposta dovuta
- l’operazione resta valida se correttamente fatturata
- l’assenza di danno erariale è rilevante
- la buona fede del contribuente conta
- le violazioni formali vanno sanzionate in modo proporzionato
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le sanzioni automatiche sono contestabili
Se l’operazione è reale e registrata, l’accertamento è ridimensionabile.
Quando l’accertamento per esterometro incompleto è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- le operazioni estere sono reali e documentate
- la contabilità IVA è corretta e coerente
- l’errore è materiale o parziale
- non vi è stato alcun vantaggio fiscale
- l’atto è standardizzato o automatico
- non emerge intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’atto di contestazione
- ricostruzione completa delle operazioni estere
- confronto tra esterometro, fatture e registri IVA
- dimostrazione dell’assenza di danno erariale
- qualificazione della violazione come formale
- contestazione della sproporzione sanzionatoria
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa tecnica, documentale e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’atto non viene contestato:
- diventa definitivo
- le sanzioni si consolidano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per esterometro incompleto
Se ricevi un accertamento per esterometro incompleto:
- non pagare immediatamente senza analisi
- non accettare automaticamente la sanzione
- ricostruisci tutte le operazioni estere
- raccogli fatture e documentazione contabile
- verifica se la violazione è solo formale
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e negli accertamenti legati a esterometro incompleto, contrastando sanzioni sproporzionate e contestazioni fondate su meri automatismi informativi.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la correttezza sostanziale delle operazioni
- far qualificare la violazione come formale
- ridurre o annullare le sanzioni
- bloccare la riscossione
- tutelare la posizione fiscale del contribuente
Agisci ora
Un esterometro incompleto
non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta un esterometro incompleto,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione informativa diventi definitiva.
Introduzione
Il “c.d. esterometro” è l’adempimento telematico introdotto dall’art. 1, co. 3‑bis, del D.Lgs. 127/2015 che obbliga i soggetti passivi IVA italiani a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere non documentate da bolle doganali o da fatture elettroniche emesse/ricevute tramite il Sistema di Interscambio . In pratica, fino al 30 giugno 2022 il contribuente doveva inviare mensilmente (poi trimestralmente) un file riepilogativo all’Entrate con le fatture emesse verso l’estero e ricevute dall’estero. Dal 1° luglio 2022 l’Esterometro tradizionale è stato sostituito dall’integrazione nel meccanismo di fatturazione elettronica: le fatture verso l’estero si emettono via SDI entro il termine ordinario di emissione (circa 12 giorni dall’operazione) e le autofatture d’acquisto (reverse charge) si trasmettono via SDI entro il 15° giorno del mese successivo .
Operazioni escluse. Non vanno comunicate le operazioni già soggette a bolletta doganale o fattura elettronica, né gli acquisti (beni e servizi) dall’estero inferiori a 5.000 € non rilevanti ai fini IVA in Italia . Dal luglio 2022 inoltre sono escluse le fatture elettroniche emesse/ricevute, fatte salve quelle relative a operazioni con San Marino. In sintesi, resta obbligatorio segnalare tutte le cessioni verso estero e acquisizioni dall’estero (persone fisiche o giuridiche), indipendentemente da regime fiscale (anche minimi o forfettari con partita IVA) . L’Agenzia ha infatti chiarito che i forfettari titolari di partita IVA sono compresi nell’obbligo, essendo anch’essi soggetti passivi IVA .
Sanzioni per mancata/comunicazione incompleta. La trasmissione tardiva, incompleta o omessa dell’esterometro configura violazione formale e comporta sanzioni amministrative pecuniarie. Fino al 30 giugno 2022 la norma applicava € 2 di sanzione per ciascuna fattura omessa (massimo € 1.000 per trimestre) . In caso di regolarizzazione spontanea entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si dimezza a € 1 per fattura (massimo € 500 per trimestre) . Dal 1° luglio 2022 le tariffe sono state modificate: € 2 per fattura, fino a un massimo di € 400 mensili, ridotti a € 1 e € 200 mensili se l’adempimento avviene entro 15 giorni . Nessuna sanzione fiscale ulteriore si applica: l’omessa comunicazione non incide sull’imposta dovuta né può dare origine a reati tributari, trattandosi di semplice adempimento formale . L’art. 11, co. 2‑quater del D.Lgs. 471/1997 prevede espressamente questi importi ; anzi, la nuova misura (DL 73/2022 conv. L.122/2022) ha espressamente confermato i limiti sanzionatori e l’entrata in vigore dal 1°/7/2022 . Si osservi che, a differenza di alcuni adempimenti (intrastat, spesometro), l’Esterometro non era originariamente soggetto a decorrenza di scadenze ridotte o raddoppio dei termini: i termini di decadenza per l’accertamento rimangono cinque anni dall’anno di ciascuna violazione.
| Periodo | Sanzione piena | Sanzione ridotta (ravvedimento entro 15 gg) |
|---|---|---|
| Fino al 30/06/2022 | € 2 per fattura (max € 1.000/trimestre) | € 1 per fattura (max € 500/trimestre) |
| Dal 01/07/2022 | € 2 per fattura (max € 400/mese) | € 1 per fattura (max € 200/mese) |
Ravvedimento operoso. È previsto il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 anche per l’esterometro . Ciò significa che il contribuente può regolarizzare volontariamente l’omissione (inviare il file mancante) e versare la sanzione ridotta applicando gli sconti proporzionali al ritardo (riduzione ad 1/9 se entro 90 giorni, a 1/8 se entro anno solare, e così via) . In particolare, se l’errata trasmissione viene sanata entro 15 giorni, si applica la metà della sanzione ordinaria (come da normativa) , mentre oltre tale termine la sanzione piena può essere ulteriormente frazionata con l’aliquota del ravvedimento. Ad esempio, l’istante che invia tardivamente l’esterometro con 80 fatture omesse deve pagare 80 € (1€/fattura×80) se “si ravvede” entro 15 giorni , oppure addirittura solo € 8,89 se lo fa il giorno 14 dopo la scadenza (1/9 della sanzione piena) . In ogni caso il ravvedimento è efficace anche solo inviando il file mancante e pagando subito la sanzione, senza dover attendere alcuna richiesta dell’Agenzia .
Nessuna rilevanza penale o IVA. La giurisprudenza tributaria ha costantemente affermato che le mancate comunicazioni formali (quadro RW, esterometro, ecc.) servono solo a fini di monitoraggio fiscale e non integrano reato di omessa dichiarazione né alterano la base imponibile . In particolare, la Cassazione (sent. n. 1311/2018 e s.m.) ha ribadito che l’obbligo di dichiarare investimenti e operazioni estere ha la sola finalità di controllare trasferimenti e liquidità estere come manifestazioni di capacità contributiva . Di conseguenza, anche l’omesso o incompleto invio dell’esterometro è considerato solo una violazione formale (come del resto confermato dalla stessa Agenzia con la Circolare n. 26/E/2022). Non scatta quindi alcuna conseguenza penale o accessoria (chiusura partita IVA, interdittive, ecc.): solo le suddette sanzioni amministrative devono essere versate.
Obblighi e scadenze: cosa controllare
- Chi deve trasmettere l’esterometro. L’obbligo grava sui soggetti passivi IVA (società, imprese, professionisti) che effettuano scambi con controparti estere non stabilite in Italia . Sono inclusi anche i contribuenti forfettari con partita IVA e i minimi (in quanto la norma si riferisce genericamente a “soggetti passivi” senza escludere regimi speciali). Non sono tenuti i soggetti non residenti che non svolgono alcuna attività in Italia (ad es. un’impresa straniera senza rappresentante fiscale) .
- Quali operazioni vanno comunicate. Vanno segnalati tutti i rapporti di cessione e prestazione (beni e servizi) attivi e passivi con esteri che non sono già coperti da fatture elettroniche attraverso SDI o da documenti doganali . In particolare, devono essere incluse le fatture emesse verso clienti extra-UE o UE, nonché le autofatture (reverse charge) ricevute da fornitori esteri, anche se nell’imponibile IVA tali operazioni si azzerano. Le operazioni infragruppo o con domiciliati a San Marino richiedono attenzione specifica: le fatture a San Marino (zona IVA particolare) non transitano più su SDI, per cui vanno normalemente comunicate via Esterometro anziché come e-fattura . In definitiva, ai fini del fisco il perimetro è ampio: tutte le transazioni con “estero” (una parte all’estero) rientrano nell’esterometro, inclusi i pagamenti di compensi a lavoratori o liberi professionisti esteri (prestazioni di servizio) e le cessioni di beni a consumatori finali esteri (B2C), purché esista un documento fiscale .
- Periodicità e termini di invio. Fino al 30/6/2022 la comunicazione era inviata con cadenza mensile/trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento . Ad esempio, per operazioni del I trimestre 2019 il file doveva essere trasmesso entro il 30 aprile 2019 ; dopo le proroghe iniziali il termine rimaneva a fine mese successivo a ciascun trimestre. Dal 1/7/2022, con il nuovo regime SDI, l’invio è contestuale all’emissione/ricezione fattura: le fatture emesse verso l’estero devono essere trasmesse via SDI entro il termine ordinario di emissione (generalmente 12 giorni dalla data dell’operazione) , mentre le fatture passive ricevute vanno autofatturate e trasmesse entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti .
- Scarto file SDI. L’Agenzia ha stabilito che in caso di rifiuto tecnico del file (es. errori XML), il contribuente ha 5 giorni lavorativi per ripresentarlo senza incorrere in sanzioni . Trascorso tale termine, s’applica l’ordinario ammontare della sanzione, ridotto se si regolarizza entro 15 giorni. È fondamentale salvare le ricevute SDI per dimostrare tempestività dell’invio e, in caso di scarto, della tempestiva correzione.
| **Fase/Termine** | **Azione** |
|————————————–|—————————————————————————————————–|
| Appena si effettua l’operazione | Emissione fattura elettronica (attiva) o autofattura (passiva) e invio via SDI entro i termini normativi . |
| Fine periodo (mensile o trimestrale) | Controllo e invio Esterometro (per operazioni non fatte via SDI prima) entro l’ultimo giorno utile . |
| Entro 15 gg successivi all’errore | Sanificazione tramite ravvedimento; riduzione sanzioni applicabili . |
| Controllo fiscale – richiesta motivata | Contraddittorio difensivo entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio verifica o di accertamento . |
| Notifica avviso di accertamento IVA | Ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni; eventuale appello in Cassazione con nuovi elementi. |
Strategie difensive e contenzioso
Quando l’Amministrazione finanziaria rileva anomalie nell’esterometro incompleto (ad esempio nel corso di una verifica o attraverso controlli automatici), invia al contribuente un verbale di constatazione o un invito al contraddittorio oppure direttamente un avviso di accertamento. L’interessato ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale (60 giorni) e, in seguito, al giudizio tributario. L’approccio difensivo deve essere immediato e documentale: il contribuente (o il proprio avvocato) deve innanzitutto raccogliere tutta la documentazione contabile (libri IVA, prima nota, contratti, prova di pagamenti) a conferma che tutte le operazioni transfrontaliere erano comunque state contabilizzate correttamente.
- Memoria difensiva e controdeduzioni. Se viene notificato un invito al contraddittorio (ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 218/1997), il contribuente può presentare controdeduzioni scritte. In esse va contestata la valutazione dell’ufficio e illustrato il caso concreto: ad esempio evidenziando la data di emissione delle fatture incriminate, dimostrando con documenti contabili che l’IVA era già stata assolta (autofattura e reverse charge), o segnalando errori di fatto nel calcolo delle sanzioni. Una memoria efficace dovrà seguire lo schema “fatti – diritto”:
- Fatti: elencare le operazioni coinvolte, spiegare come sono state gestite (es. “fattura n.X emessa via SDI il gg/mm/aa, registrata regolarmente nel registro vendite”);
- Normativa: citare le disposizioni di legge applicabili (art. 1, co. 3-bis DLgs. 127/2015; art. 11 D.Lgs. 471/1997; Circolari AE) spiegando eventuali controversie interpretative. Ad es., si può richiamare l’esclusivo carattere formale dell’obbligo , sostenendo che l’errore non ha pregiudicato l’IVA dovuta.
- Documenti allegati: fatture elettroniche, bolle doganali (se esistenti), note di credito che abbattano importi, estratti conto, attestazioni di pagamento, e soprattutto ricevute del Sistema Telematico (SDI) che dimostrino la data di invio e/o di scarto del file.
- Conclusioni: chiedere espressamente l’annullamento o la riduzione dell’imposta accertata, alleggerendo la sanzione in base al ravvedimento e alla mancata evasione d’imposta.
- Ricorso in Commissione Tributaria. Se l’ufficio notifica un avviso di accertamento IVA (normalmente per eventuale IVA dovuta sui reverse charge mancanti), il contribuente avverserà con ricorso presso la CTP competente entro 60 giorni . Nel ricorso si ribadiranno i punti di diritto sollevati in contraddittorio, eventualmente evidenziando vizi formali dell’atto (mancanza dei presupposti, errore nel calcolo), e si potranno inserire motivi aggiuntivi come l’applicazione sproporzionata di sanzioni (richiamando Cass. 28077/2024 e la nostra normativa) o la prescrizione dell’imposta. Il ricorso deve indicare chiaramente i fatti contestati, i riferimenti normativi e le prove (ad es. l’esterometro integrativo inviato, ricevute bancarie) a supporto. È prassi allegare schede sintetiche (tabelle) delle fatture o degli scomputi IVA in contestazione.
- Istanze amministrative e definizioni agevolate. In alcune ipotesi conviene tentare una definizione concordata. Il D.L. 193/2016 (istituto del “refund forfettario”) non si applica all’esterometro, ma si possono attivare:
- Autotutela (art. 2 D.P.R. 602/1973 o art. 21-bis D.P.R. 600/1973): si richiede all’Agenzia di riesaminare l’atto amministrativo, magari allegando nuova documentazione o rilevando errori nel procedimento.
- Accordo bonario (art. 1 L. 212/2000): avviando la procedura di accordo bonario nazionale o UE se l’errore riguarda una fattura intracomunitaria; questo permette di regolarizzare la posizione con sanzioni minori e tempi certi, se l’Agenzia accetta.
- Definizione agevolata 2023/2024: le recenti normative (cd. “tregua fiscale”) hanno introdotto la possibilità di rateizzare e ridurre del 40–60% alcune sanzioni tributarie. L’esterometro può rientrare sebbene non espressamente citato: in pratica si può definire in via agevolata l’IVA e la sanzione su fatture estere entro certi limiti (pagando un quinto se il fisco perde in primo grado, o 1/5 del dovuto se si vince, ecc.), approfittando delle norme emergenziali sul contenzioso.
- Mediazione tributaria: da poco introdotta, permette di definire bonariamente il contenzioso tributario dopo il primo grado di giudizio con un organismo terzo (organismi di mediazione finanziati dal MEF) riducendo sanzioni a carico del contribuente.
- Ruolo del consulente e responsabilità. Anche se spesso l’omissione è dovuta a disorganizzazione o negligenza dell’ente contabile, la responsabilità giuridica ricade sul contribuente (sia esso persona fisica o società). L’avvocato (o commercialista) potrà aiutare a ricostruire e integrare l’adempimento mancato, ma eventuali richieste di danni verso il consulente sono un discorso distinto. In ogni caso, è sempre opportuno documentare di aver delegato l’invio a un intermediario e di aver verificato la regolarità degli invii.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
- D: Chi è obbligato all’Esterometro?
R: Ogni soggetto passivo IVA (impresa, professionista, società) che effettua cessioni o acquisti verso/da controparti estere non stabilite in Italia . L’obbligo non richiede che ci sia IVA dovuta: conta la provenienza o destinazione estera delle merci/servizi. Attenzione: i soggetti non residenti senza partita IVA italiana sono esonerati , mentre un libero professionista forfettario con P.IVA in Italia è tenuto (in quanto soggetto passivo) a inviare l’esterometro se riceve fatture estere. - D: Cosa succede se manca un’operazione nell’Esterometro?
R: Se si scopre un’omissione, la prima misura da prendere è ravvedersi al più presto inviando l’esterometro integrativo. In questo modo si applicherà la sanzione ridotta (ad es. 1€/fattura entro 15 giorni) anziché quella piena . Se l’invio avviene dopo 15 giorni, si pagherà l’importo pieno (2€ per fattura), sempre potendolo scontare con il ravvedimento (riducendo ulteriormente la sanzione secondo l’aliquota del ritardo) . L’Agenzia raramente invia subito un avviso: molto più spesso contatta il contribuente per correttezza. Tuttavia, la sanzione di per sé resta dovuta anche in caso di errore comprensibile: l’unico modo per ridurla è regolarizzare spontaneamente (ravvedimento) o impugnare l’accertamento segnalando circostanze attenuanti (errore di compilazione, nessun danno all’Erario, proporzionalità). - D: L’esterometro è una dichiarazione IVA? Ci sono reati?
R: No. L’Esterometro è un mero adempimento formale di comunicazione all’Amministrazione e non è equiparato alla dichiarazione IVA o Redditi ai fini penali. In altre parole, un’omissione o un errore nell’esterometro NON costituisce reato tributario (art. 10 L.212/2000 e D.Lgs. 74/2000) . Non c’è alcun aggravante penale: l’eventuale illecito è soltanto amministrativo. Ciò detto, se dietro all’errata comunicazione ci fossero falsificazioni di fatture o reale evasione dell’imposta, potrebbero emergere reati a sé stanti, ma l’esterometro in sé rimane formale. Inoltre, la mancata comunicazione non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA, come confermato dall’Agenzia . - D: La contestazione riguarda solo l’Esterometro o può riguardare anche l’IVA?
R: Se l’omissione è meramente formale (ad es. si dimenticano 3 fatture passive) può scattare solo la sanzione amministrativa di cui all’esterometro . Tuttavia, il controllo fiscale può portare l’ufficio ad accertare anche l’IVA: ad esempio, se sono state ricevute fatture estere con IVA (o si doveva fare reverse charge) senza corretta registrazione, l’Agenzia potrebbe emettere un avviso di accertamento IVA (art. 54 D.P.R. 633/1972). In tal caso va preparata la difesa specifica (ad esempio dimostrando di aver già esposto l’IVA in autofattura o ottenuto nota di variazione). In sintesi: una violazione dell’esterometro espone a sanzioni formali, mentre omissioni effettive di IVA comportano anche contestazioni di imposta. - D: Quali sono i termini per agire?
R: Il termine decadenziale per notificare accertamenti relativo alla violazione formale è di 5 anni dall’anno in cui doveva essere effettuato l’adempimento . In pratica, se l’esterometro di gennaio 2019 non è stato inviato, l’atto potrà essere notificato entro il 31.12.2024 (5 anni dal 2019). Dopo tale termine la sanzione non può più essere richiesta. In caso di ricezione di un invito al contraddittorio o di un avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni per rispondere/ricorrere (termine previsto dalla procedura tributaria) . - D: In caso di errore del commercialista posso farmi rimborsare?
R: Purtroppo no: la responsabilità giuridica verso il Fisco resta in capo al contribuente. Se l’errore era imputabile a un professionista, è possibile intentare una causa di responsabilità verso di lui (ad es. per colpa professionale), ma ciò non esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni all’Erario. Si consiglia comunque di esibire la corrispondenza (email, incarichi) che prova l’affidamento dell’adempimento al consulente, per eventuali azioni di rivalsa, ma non come difesa diretta in sede tributaria.
Tabelle riepilogative
- Sanzioni per violazioni d’Esterometro:
| Violazione | Sanzione ordinaria | Sanzione con ravvedimento entro 15 gg | Riferimento normativo | |—|—|—|—| | Omissione/errori fino 30/06/2022 | € 2/fattura, max € 1.000/trimestre | € 1/fattura, max € 500/trimestre | D.Lgs. 471/1997, art.11(2‑quater); D.Lgs. 127/2015, art.1(6) | | Omissione/errori dal 01/07/2022 | € 2/fattura, max € 400/mese | € 1/fattura, max € 200/mese | Id. (comma modificato dal DL 73/2022) | | Invio scartato SDI | – (nessuna sanzione se reinvio entro 5 giorni) | – | D.Lgs. 472/1997, art.13 (ravvedimento); Circolare AE 26/E/2022 | - Termini di trasmissione Esterometro:
| Tipo di operazione estera | Termine di invio (adempimento Esterometro) | Note | |——————————-|————————————————————————————|—————————————————————-| | Cessione beni/servizi verso estero | Entro il termine di emissione della fattura (12 giorni dalla data operazione) | Dal 1/7/2022: invio tramite SDI immediato; prima del 1/7/22: trimestrale entro ultimo giorno mese successivo. | | Acquisto beni/servizi da estero | Entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione della fattura | Se IVA comunitaria: integrare l’IVA e indicare. Se IVA di fornitore UE presente, in alternativa chiedere nota di storno. | | Fatture doganali/bolle di import | Escluse da Esterometro (già monitorate dalle dogane). | Rilevanti solo per IVA; comunque invio solo nel quadro IVA annuale RW/Intrastat, non in esterometro. | - Azioni difensive e strumenti di definizione:
| Strumento | Effetto/Scopo | Note/Formalità | |————————–|————————————————————————————–|————————————————————————————| | Contraddittorio preventivo (218/97) | Permette al contribuente di esporre ragioni (per iscritto o udienza) prima dell’accertamento finale. | Solitamente avviato con invito ufficiale dell’Ufficio. Terminato il contraddittorio, l’Ufficio decide. | | Ricorso in commissione tributaria | Impugna l’avviso di accertamento (IVA e sanzioni Esterometro) entro 60 giorni dalla notifica . | Necessaria prova documentale e motivi di diritto. Possibilità di appello in Cassazione. | | Ravvedimento operoso | Regolarizzazione spontanea: invio file mancante + pagamento sanzione scontata. Riduce la sanzione secondaria in proporzione al ritardo . | Può essere effettuata in qualunque momento, anche dopo contestazione, purché prima della definizione in giudizio. | | Istanza di autotutela | Richiesta all’Ufficio di riesame sulla base di nuovi elementi (es. documenti che scagionano). | Nessun esito garantito; da preferire solo se si scoprono gravi errori formali dell’atto (es. calcolo). | | Accordo bonario | Definizione dell’accertamento (soprattutto intracomunitario) con pagamento IVA minore e sanzioni ridotte. | Richiesto nei casi consentiti (opera sotto commissione europea; serve parere UE). | | Mediazione tributaria | Mediazione post-primo grado per concordare la riduzione della sanzione e dell’imposta dovuta. | Solo dopo decisione CTR di primo grado; efficace se entrambe le parti sono d’accordo sulla transazione. |
Simulazioni pratiche
Caso 1 – Libero professionista forfettario: Mario, geometra in regime forfettario, emette una fattura di 2.000€ a un cliente in Germania nel marzo 2023. Dimentica di includerla nell’esterometro trimestrale. Viene contattato dall’Agenzia Entrate a settembre 2023. Mario può inviare immediatamente l’esterometro di Q1/2023 mancante con la fattura, e pagare € 2 di sanzione (1 fattura×2€) anziché l’intero massimo, grazie al ravvedimento (entro 15 giorni lo sanerebbe a € 1) . In sede difensiva potrà solo ribadire che l’operazione era già registrata (non era evasa); però non potrà evitare la mini-sanzione. Al massimo chiederà rateizzazione o definizione agevolata.
Caso 2 – Società di servizi: Una SRL milanese riceve da un fornitore francese fatture per consulenze 2021 per complessivi € 10.000 (IVA non applicabile, doveva autofatturare). L’ufficio nota che nei due periodi trimestrali di riferimento le fatture passive non sono state riportate nell’esterometro. La SRL ha già effettuato i reverse charge correttamente in contabilità e nell’IVA trimestrale, ma non aveva compilato l’esterometro. L’ufficio applica 20€ di sanzione (2€×10). In contraddittorio la società dimostra che l’IVA non è stata evasa (documentando i propri registri IVA), ottenendo così la conversione della sanzione in assolutamente formale. Sulla base di Cass. 28077/2024 si potrebbe chiedere l’annullamento della sanzione per eccesso (in quanto sanzione gravosa su violazione non sostanziale), ma di regola si pagano i 20€ (somma modesta). Rimane possibile il ravvedimento (se non già effettuato) oppure fruire di una definizione, considerando che la società è a regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia (potrebbe richiedere abbattimento del 40%).
Caso 3 – Impresa di commercio: La “XYZ S.p.A.” importa beni dalla Cina. Nei registri IVA l’IVA sulle importazioni è stata regolarmente liquidata tramite dogana e inserita nella liquidazione, ma nei trimestri 2021/2022 l’azienda non ha mai trasmesso l’esterometro poiché ignorava l’obbligo (pensando che bastasse la procedura doganale). L’Agenzia, avviato controllo fiscale per altre ragioni, scopre il mancato invio e invia un avviso di accertamento. La società invia subito i file di tutti i trimestri Omessi con ravvedimento, pagando la sanzione minima (equivalente all’aliquota ravvedimento di brevissimo termine). Nel ricorso spiega che i documenti di importazione (bolle doganali) erano già stati inviati al sistema doganale (dimostrando che non c’è alcuna IVA non pagata). Dal punto di vista tributario, XYZ evidenzia che l’omissione non ha alterato le sue imposte: la sua posizione IVA è risultata corretta. Poiché la somma della sanzione è modesta, l’Agenzia potrebbe ridurla o definirla favorevolmente. In ogni caso, grazie alla tempestiva regolarizzazione, la società evita ogni aggravio penale o maggiorazione di imposta.
Esempio di modello di atto difensivo (scheletrato)
Di seguito uno schema di massima di memoria difensiva/ricorso che un avvocato fiscale potrebbe predisporre:
Oggetto: Ricorso avverso avviso di accertamento n. XX/2025 – contestazione sanzioni Esterometro
Ill.mo Commissario,
la società [Nome] – in persona del legale rappresentante – interviene in giudizio avverso l’avviso di accertamento IVA e sanzioni emesso in data [gg/mm/2025], notificato il [gg/mm/2025], per l’anno 2023, depositato dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio di [Città]. Deduce quanto segue.
**1. Fatti di causa.** Nel periodo di imposta 2023 la contribuente ha effettuato operazioni transfrontaliere verso e da l’estero: in particolare, è stata emessa fattura n.123 del 15/4/2023 (per cessione beni ad azienda UE) e ricevuta autofattura del 20/6/2023 (per acquisto servizi da Paese UE). Tali operazioni sono state regolarmente registrate nei libri contabili (allegati doc. 1–3) e la relativa IVA è stata versata con il meccanismo del *reverse charge* nel mod. IVA 2023. Tuttavia, per una mera omissione formale gli stessi non sono stati inseriti nel modello Esterometro relativo al 2° trimestre 2023. La società, appreso dell’errore, ha provveduto a inviare il file integrativo in data 10/9/2024 (allegato doc.4) e a versare contestualmente la sanzione di € 2 (codice tributo 8911).
**2. Motivazione giuridica.** L’Avviso censura l’omessa comunicazione di tali due fatture estere imponendo la sanzione di € 4 (2€×2 fatture). Tuttavia, le ragioni difensive sono le seguenti:
– *Assenza di danno erariale:* come confermato dalla Cassazione e dalla prassi, l’Esterometro è un obbligo di natura formale (art.1, co.3‑bis D.Lgs.127/2015) la cui violazione non incide sull’imposta dovuta . Nel caso di specie non vi è alcun maggior reddito o IVA non versati, essendo tutte le operazioni già correttamente gestite ai fini IVA. L’art. 11, co.2‑quater, D.Lgs.471/97 prevede solo la sanzione amministrativa base (2€/fattura) senza ulteriore conseguenza.
– *Applicazione del ravvedimento:* la società ha sanato la violazione entro i termini del ravvedimento breve , ottenendo automaticamente la riduzione della sanzione a € 2 complessivi. Pertanto, ogni somma eccedente è indebita. D’altra parte, anche la sanzione residua (€ 2) risulta sproporzionata in concreto, considerato che l’adempimento era stato colto in ritardo per mera dimenticanza amministrativa e non per frode fiscale .
– *Vizi formali dell’atto:* l’avviso appare viziato ex art.42 D.P.R.600/73 per mancato rispetto di principi di proporzionalità e coerenza con i fatti. Segnaliamo, inoltre, che l’Ufficio avrebbe dovuto considerare le fatture invoicate non già come ipotesi di violazione sostanziale, ma come mera incompletezza formale sanabile con il ravvedimento .
**Conclusioni:** Alla luce di quanto sopra, si chiede che il Tribunale Tributario Voglia *accogliere* il presente ricorso, annullando integrale l’avviso di accertamento impugnato. In subordine, si riduca la sanzione irrogata a € 2 (importo già versato) in considerazione delle circostanze attenuanti. Si chiede inoltre di compensare le spese di giudizio.
Allega: documenti contabili (libri IVA, ricevute SDI, copia fatture e doc. legali).
[lì, data e firma dell’avvocato]
L’istanza in autotutela corrisponderebbe a un’analoga esposizione motivata all’Agenzia, allegando la documentazione ritenuta dirimente (ad es. ricevute SDI e registrazioni contabili), con domanda di riesame dell’atto. Invece le controdeduzioni a un invito al contraddittorio sarebbero schemi più sintetici, rivolti allo stesso Ufficio territorialmente competente, con la stessa struttura logico-argomentativa (fatti, diritto, istanza).
Fonti normative e giurisprudenza rilevante
- Normativa principale: D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, c. 3‑bis (obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con l’estero) ; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, co. 2‑quater (sanzioni amministrative per omessa/incompleta comunicazione) ; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso) ; D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (convertito L. 4/8/2022, n. 122) – art. 12 e 13 (modifiche Esterometro, nuove sanzioni) ; D.P.C.M. 27/2/2019 (proroga invii iniziali). Per il periodo dal 1° luglio 2022, nonché per modalità tecniche, si rimanda alla Circolare AE 26/E del 13.7.2022 e al Provv. AE 89757/2018 (formato fattura elettronica).
- Circolari e prassi AE: Circolare Ag. Entrate n. 26/E/2022 (chiarimenti sull’esterometro dopo L. 178/2020 e DL 73/2022) ; Risol. Ag. Entrate 28/7/2017, n. 104/E (spesometro; applicabile per analogia alle sanzioni Esterometro) ; Risposta AE n. 104/E/2019 (interpello sul fatto contabile di un rappresentante fiscale estero) .
- Giurisprudenza tributaria: Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza n. 1311 del 19/01/2018 (monitoraggio fiscale: obbligo RW sugli investimenti esteri) ; Corte di Cassazione, sentenza n. 28077 del 30/10/2024 (conferma la natura formale e la finalità di monitoraggio fiscale dell’obbligo di dichiarazione estera) . Queste pronunce sottolineano che le comunicazioni (quadro RW, esterometro, ecc.) hanno mera finalità statistico-informativa . Non risultano al momento decisioni della Cassazione specifiche sull’esterometro, ma i principi generali sopra citati si applicano analogamente alle omissioni formali.
- Dottrina e giurisprudenza secondaria: Tra gli studi di settore e riviste specializzate si segnalano approfondimenti dedicati all’esterometro . In particolare, la Rivista Fiscalità Internazionale ha evidenziato che la funzione di simili obblighi è solo di “manifestazione di capacità contributiva” , ribadendo l’orientamento della Suprema Corte. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito in diverse occasioni (risposte a interpelli e Q&A) che il ritardo nell’invio del file è semplice irregolarità formale, suscettibile di ravvedimento operoso .
Fonti: (D.Lgs. 127/2015, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, DL 73/2022); Circolari e provvedimenti Agenzia Entrate (26/E del 13.7.2022, 89757/2018, ecc.); Cass. n. 1311/2018 e n. 28077/2024 (sentenze depositate);
Il Fisco ti contesta un esterometro incompleto e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per esterometro incompleto sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta un esterometro incompleto e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi IVA)? Sai che molti accertamenti per esterometro incompleto sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– comunicazioni esterometro con dati mancanti o errati,
– omissioni parziali di operazioni estere,
– errori di compilazione dei campi obbligatori,
– disallineamenti tra fatture e comunicazioni,
– automatismi sanzionatori derivanti da controlli incrociati.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più periodi d’imposta,
👉 riflessi su IVA e detrazione,
👉 estensione dei controlli ad altri adempimenti.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per esterometro incompleto?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’esterometro è un adempimento informativo,
👉 l’incompletezza non equivale automaticamente a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Esterometro Incompleto
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– abbia comunicato dati esteri in modo incompleto,
– abbia omesso alcune informazioni obbligatorie,
– abbia trasmesso comunicazioni non conformi,
– abbia ostacolato i controlli automatici dell’Amministrazione.
👉 Ma l’esterometro ha natura informativa, non impositiva.
Le irregolarità possono riguardare:
– dati del fornitore o cliente estero,
– imponibile o imposta non correttamente indicati,
– date o numeri di documento errati,
– errata qualificazione UE o extra-UE.
Perché il Fisco Contesta l’Esterometro Incompleto
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– la comunicazione non sia completa o coerente,
– i dati non coincidano con le fatture,
– l’incompletezza comprometta i controlli IVA,
– vi sia un rischio fiscale potenziale.
👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente un errore informativo in evasione fiscale.
Il Principio Chiave: Incompletezza Informativa ≠ Evasione
Un principio fondamentale è questo:
👉 un esterometro incompleto non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Questo significa che:
– l’operazione può essere reale e correttamente tassata,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– l’errore può essere tecnico o procedurale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– ignora la natura meramente formale dell’errore,
– non dimostra un danno effettivo,
– trascura correzioni o ravvedimenti effettuati,
– non considera la buona fede del contribuente.
👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– omissione di singole fatture estere,
– errori nei dati anagrafici dei soggetti esteri,
– importi comunicati in modo errato,
– errata qualificazione dell’operazione,
– disallineamenti informatici tra sistemi.
👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Corretta Tassazione dell’Operazione
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 l’operazione estera era correttamente fatturata e tassata?
È decisivo dimostrare:
– corretta fatturazione elettronica o cartacea,
– corretta liquidazione IVA,
– corretta registrazione contabile,
– assenza di effetti evasivi.
👉 Se l’imposta è corretta, la sanzione va ridimensionata.
🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Errore
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’esterometro è un adempimento informativo.
È possibile dimostrare:
– errore materiale o tecnico,
– assenza di occultamento,
– trasparenza delle operazioni estere.
👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.
🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio
La legge distingue tra:
– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.
👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso
La difesa può dimostrare che:
– l’errore è stato corretto o integrato,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire l’origine dell’incompletezza,
– spiegare la gestione dell’esterometro,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e Inviti
Utile per:
– produrre fatture e registrazioni,
– dimostrare la correttezza fiscale delle operazioni,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale della violazione,
– non viene riconosciuta la buona fede.
👉 Molti accertamenti per esterometro incompleto vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Dato Mancante ≠ Violazione Grave
Un principio essenziale è questo:
👉 un esterometro incompleto è una violazione formale, non automaticamente grave.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’effettiva lesione,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per esterometro incompleto è tecnica, procedurale e giuridica.
L’avvocato:
– inquadra correttamente la violazione,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale del contribuente,
– tutela da sanzioni indebite.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione,
– regolarizzare la posizione senza effetti gravi,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle operazioni estere.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e adempimenti internazionali
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per esterometro incompleto:
👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la correttezza sostanziale delle operazioni,
👉 evidenziare la natura informativa dell’errore,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per esterometro incompleto può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale.
