Accertamento Fiscale Per Errata Compilazione Quadro Rs: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per errata compilazione del quadro RS è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati contenuti in questo quadro come base informativa per controlli incrociati, analisi del rischio e ricostruzioni presuntive.

Quando il quadro RS risulta incompleto, errato o incoerente, il Fisco tende a ritenere che:

  • vi sia una violazione degli obblighi informativi
  • i dati economici e strutturali non siano affidabili
  • possano essere occultati redditi, costi o operazioni rilevanti
  • l’errore non sia meramente formale
  • siano applicabili sanzioni rilevanti e, in alcuni casi, accertamenti a cascata

Il rischio è concreto:
un errore nel quadro RS, anche senza effetti immediati sull’imposta, può trasformarsi in un accertamento oneroso se non viene inquadrato e difeso correttamente.

Molti si chiedono:

  • “Il quadro RS è solo informativo?”
  • “Un errore nel RS comporta sempre una sanzione?”
  • “Conta l’assenza di danno erariale?”
  • “Il Fisco può usare il RS per ricostruire il reddito?”
  • “Come difendersi da una contestazione automatica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’errata compilazione del quadro RS non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma se non viene difesa correttamente, può diventare il presupposto per sanzioni sproporzionate o controlli più invasivi.


Cos’è il quadro RS e perché è così controllato

Il quadro RS raccoglie una vasta serie di informazioni di natura statistica, strutturale e di monitoraggio, tra cui:

  • dati su soci e partecipazioni
  • finanziamenti e capitalizzazioni
  • operazioni straordinarie
  • costi, agevolazioni e indicatori
  • informazioni richieste per controlli fiscali e antielusivi

Il quadro RS non determina l’imposta, ma fornisce dati utilizzati dall’Amministrazione per analisi di coerenza e rischio.

Ed è proprio questo uso “indiretto” che genera molte contestazioni.


Cosa contesta il Fisco nelle errate compilazioni del quadro RS

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • omissione di dati obbligatori
  • indicazione di importi errati
  • incoerenza con altri quadri della dichiarazione
  • difformità rispetto a bilanci o scritture contabili
  • mancata indicazione di partecipazioni o finanziamenti
  • errori ritenuti “rilevanti” ai fini dei controlli

Ma non ogni errore nel quadro RS giustifica automaticamente una sanzione piena.


Perché l’Agenzia delle Entrate avvia l’accertamento

Secondo l’Amministrazione finanziaria, un quadro RS errato:

  • compromette l’affidabilità delle informazioni dichiarate
  • ostacola l’attività di controllo
  • può nascondere operazioni fiscalmente rilevanti
  • giustifica l’applicazione di sanzioni informative
  • può essere usato come indizio per accertamenti successivi

Tuttavia, il quadro RS non può essere utilizzato come prova diretta di evasione.


Il rischio più grave: sanzioni e controlli a catena

Il vero pericolo è che:

  • vengano applicate sanzioni amministrative elevate
  • l’errore venga qualificato come sostanziale
  • non venga riconosciuta la buona fede
  • l’atto diventi definitivo
  • si attivino accertamenti su redditi, soci o finanziamenti

Anche quando l’errore non ha inciso sull’imposta dovuta.


L’errore più comune: sottovalutare il quadro RS

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • considerano il RS un quadro “secondario”
  • non verificano la coerenza con bilancio e contabilità
  • accettano la sanzione senza analisi
  • non dimostrano l’assenza di danno erariale
  • rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario, gli obblighi informativi vanno sempre contestualizzati.


Quadro RS e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • il quadro RS ha funzione informativa
  • l’errore non genera automaticamente imposta dovuta
  • l’assenza di danno erariale è un elemento centrale
  • la buona fede del contribuente è rilevante
  • le violazioni formali devono essere sanzionate in modo proporzionato
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni automatiche sono contestabili

Se i dati sostanziali sono corretti, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per errata compilazione del quadro RS è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • i dati economici reali sono corretti
  • l’errore è materiale o formale
  • non vi è stato alcun vantaggio fiscale
  • la contabilità e il bilancio sono coerenti
  • l’atto è standardizzato o automatico
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’atto di contestazione
  • verifica della funzione del dato errato
  • confronto tra quadro RS, bilancio e contabilità
  • dimostrazione dell’assenza di effetti fiscali
  • qualificazione della violazione come formale
  • contestazione della sproporzione sanzionatoria
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa documentale e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’atto non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per errata compilazione del quadro RS

Se ricevi un accertamento per errata compilazione del quadro RS:

  • non pagare immediatamente senza analisi
  • non accettare automaticamente la sanzione
  • ricostruisci correttamente i dati omessi o errati
  • raccogli bilanci, scritture e documentazione di supporto
  • verifica se la violazione è solo formale
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e contribuenti in accertamenti fiscali per errata compilazione del quadro RS, contrastando sanzioni sproporzionate e contestazioni fondate su meri errori informativi.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare la correttezza sostanziale dei dati
  • qualificare l’errore come formale
  • ridurre o annullare le sanzioni
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione fiscale del contribuente

Agisci ora

Un’errata compilazione del quadro RS
non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta errori nel quadro RS,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione informativa diventi definitiva.

Introduzione

L’accertamento fiscale derivante da un’errata o omessa compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi è una problematica emersa negli ultimi anni, specialmente per i contribuenti in regime forfettario. Molti titolari di partita IVA forfettari hanno infatti trascurato l’indicazione nel quadro RS dei dati informativi obbligatori (come alcune spese e compensi erogati), ritenendolo un adempimento irrilevante ai fini del calcolo delle imposte. Questo comportamento ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad avviare campagne di compliance fiscale tramite l’invio di lettere PEC, segnalando l’anomalia e invitando i contribuenti a regolarizzare la propria posizione . In parallelo, il Fisco ha intensificato i controlli anche in altri ambiti: ad esempio, sono state inviate comunicazioni di compliance per anomalie ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) relative ai periodi d’imposta 2019-2021 .

In questa guida, aggiornata al 17 gennaio 2026, analizziamo in dettaglio come il contribuente – soprattutto se debitore in quanto destinatario di sanzioni – può difendersi con l’ausilio di un avvocato esperto in diritto tributario. Adotteremo un taglio tecnico-giuridico ma con un linguaggio divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a privati e imprenditori che vogliano comprendere i propri diritti e strumenti di tutela. Verranno esaminati:

  • Il quadro RS e i relativi obblighi informativi, con particolare attenzione al regime forfettario e alle implicazioni per chi applica gli ISA (ex studi di settore).
  • Le conseguenze di un’errata o omessa compilazione: natura formale della violazione, sanzioni amministrative previste e responsabilità del contribuente (anche in relazione al ruolo di eventuali consulenti, es. commercialisti).
  • Le strategie difensive nelle diverse fasi: dalla gestione della lettera di compliance (fase pre-accertativa bonaria) agli strumenti di tutela amministrativa (ravvedimento operoso, istanza di autotutela) e giurisdizionale (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, ex Commissioni Tributarie).
  • Modelli pratici di atti difensivi, con esempi di istanza di autotutela e ricorso, e indicazioni su come l’avvocato può assistere il contribuente.
  • Interazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa accade se la sanzione diventa definitiva (iscrizione a ruolo, cartella esattoriale) e quali rimedi restano.
  • Casi pratici, tabelle riepilogative, domande frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni – ad esempio: la mancata compilazione del quadro RS fa perdere il regime forfettario? (anticipiamo: no, è una violazione formale punita solo con multa ); conviene ignorare la lettera o aderire? come calcolare la sanzione ridotta col ravvedimento? etc.

L’obiettivo è fornire un quadro completo ed avanzato sulla materia, dal punto di vista del contribuente, mettendolo in grado di difendersi consapevolmente, eventualmente con l’assistenza di un legale. Vedremo anche come la normativa italiana vigente e la giurisprudenza più recente inquadra queste violazioni (richiamando sentenze e documenti ufficiali aggiornati), nonché le prospettive di semplificazione futura di tali obblighi informativi.

Quadro RS: finalità e obblighi informativi (regime forfettario e non solo)

Il Quadro RS è una sezione del modello di dichiarazione dei redditi dedicata a prospetti informativi di vario tipo. La sua composizione varia a seconda del contribuente (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) e del regime fiscale applicato. In generale, nel quadro RS trovano posto dati che non incidono sul calcolo dell’imposta, ma che il Fisco richiede per monitoraggio, fini statistici o per la concessione di benefici fiscali. Ad esempio, rientrano nel quadro RS informazioni su aiuti di Stato ricevuti, su perdite d’impresa riportabili, deduzioni Ace, nonché – nel caso dei forfettari – i famosi “elementi informativi relativi all’attività svolta” previsti dalla legge.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di compilare un prospetto nel quadro RS è stato introdotto dalla Legge n.190/2014 (legge di Stabilità 2015). In particolare, l’art.1 comma 73 di tale legge stabilisce che i forfettari devono fornire “specifici elementi informativi relativi all’attività svolta” in dichiarazione, secondo modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate . Ciò si traduce nella pratica in un riquadro ad hoc del modello Redditi (PF o SP), sezione RS, denominato ad esempio “Regime forfetario – Obblighi informativi”. Anche dopo le modifiche normative degli anni successivi (si pensi all’ampliamento del regime forfettario fino a 85.000 € di ricavi annui), tali obblighi informativi sono rimasti in vigore e sono confermati ad oggi.

Quali dati vanno indicati nel quadro RS?

Nel caso dei forfettari persone fisiche, devono essere riportati essenzialmente due categorie di informazioni :

  • Compensi erogati senza ritenuta d’acconto: il forfettario, non essendo sostituto d’imposta (ex art.1 c.69 L.190/2014), se paga compensi ad altri professionisti non applica ritenute. Deve però comunicare nel quadro RS i codici fiscali dei percettori di tali compensi e l’ammontare corrisposto a ciascuno . In tal modo il Fisco viene a conoscenza di redditi pagati senza ritenuta, che altrimenti non risultano nelle certificazioni uniche. Queste informazioni si indicano in appositi righi (es. RS371-373, uno per ogni percettore).
  • Dati contabili e altri elementi sull’attività: vanno indicati alcuni importi di spesa e dati quantitativi relativi all’anno, differenti a seconda che il forfettario sia un’impresa individuale o un lavoratore autonomo. Ad esempio, per le imprese vanno indicati: il numero dei mezzi di trasporto utilizzati nell’attività (rigo RS375) , il totale delle spese per materie prime e merci acquistate (rigo RS376) , i canoni per beni in leasing o affitto (rigo RS377) , le spese per carburante (rigo RS378) , ecc. Per i professionisti, invece, si richiedono i dati sulle spese telefoniche, consumi energia elettrica e spese carburante dell’anno . Inoltre sia imprese sia autonomi indicano se hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (entro il limite di legge, rilevante ai fini dell’accesso al regime forfettario).

Possiamo riassumere alcuni di questi campi in una tabella:

Righi Quadro RS (Mod. Redditi PF)Chi deve compilarloInformazione da indicare
RS371 – RS373Forfettari (tutti)Codice fiscale di ciascun soggetto a cui sono stati corrisposti compensi senza ritenuta d’acconto, e relativo ammontare . (Un rigo per ogni percettore; tali dati sostituiscono la Certificazione Unica che il forfettario normalmente non emette).
RS375Forfettari impreseNumero totale dei mezzi di trasporto posseduti o utilizzati a qualunque titolo al 31/12 dell’anno per l’attività .
RS376Forfettari impreseCosto totale materie prime, merci e semilavorati acquistati nell’anno (inclusi oneri accessori e lavorazioni di terzi) . In pratica, tutti i costi per acquisti di beni e servizi correlati ai ricavi.
RS377Forfettari impreseCosti per godimento beni di terzi: canoni di leasing o affitto di beni mobili/immobili, noleggi, affitto d’azienda, royalties, ecc. sostenuti nell’anno .
RS378Forfettari impreseSpese per carburante per i veicoli utilizzati nell’attività (acquisti di carburante nell’anno) .
RS379 – RS381Forfettari professionistiSpese per telefoni, energia elettrica e carburante relative all’attività professionale nell’anno . NB: secondo le istruzioni AE, vanno indicati importi al lordo IVA e solo se documentati da fattura; per beni/servizi a uso promiscuo personale e professionale, indicare il 50% della spesa .

Nota: I riferimenti esatti dei righi possono variare leggermente a seconda dell’anno d’imposta e del modello (PF vs SP), ma il contenuto richiesto rimane simile. Ad esempio, nei modelli Redditi PF 2022 e 2023 i righi indicati erano RS371-373 e RS375-381 per i forfettari.

Come si evince, si tratta di dati che non influenzano l’imposta dovuta dal forfettario, il cui reddito imponibile è calcolato in modo forfetario (applicando il coefficiente di redditività ai ricavi). Infatti, il forfettario non deduce analiticamente i costi, e l’IVA non è applicata. Di conseguenza, molti hanno considerato questi prospetti solo un onere “statistico”. L’utilità dichiarata dall’Amministrazione finanziaria è di monitorare l’attività dei forfettari, in particolare per individuare possibili anomalie. Ad esempio, come osservato in dottrina , i dati di costo nel quadro RS potrebbero teoricamente segnalare situazioni incoerenti: un forfettario con costi altissimi rispetto ai ricavi (attività forse in perdita) potrebbe destare sospetti di sotto-dichiarazione dei ricavi; viceversa, un forfettario con costi zero in un settore dove alcune spese sono fisiologiche potrebbe far pensare che operi in nero (acquistando beni/servizi senza fattura) . Tuttavia, come nota un’analisi critica, i tipi di costi richiesti (telefono, elettricità, carburante) non sono certamente esaustivi dei costi di un’attività, né probabilmente sufficienti da soli a provare evasioni . In più, l’Agenzia possiede già molte informazioni sulle transazioni (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, ecc.), per cui chiedere al contribuente dati “già a sistema” appare ridondante . Su questo punto si è evidenziata una contraddizione con i principi di semplificazione sanciti dallo Statuto del Contribuente e ribaditi nella recente legge delega di riforma fiscale (L.111/2023) che vieta espressamente di richiedere documenti o dati già in possesso dell’Amministrazione .

Altre sezioni del quadro RS: Oltre al caso dei forfettari, il quadro RS include prospetti per vari regimi e situazioni. Ad esempio:
– Il prospetto “Aiuti di Stato”, dove imprese e professionisti indicano gli aiuti fiscali ricevuti per trasparenza nel Registro degli Aiuti (un’errata compilazione qui può comportare comunicazioni di compliance e richiede eventuali correzioni) .
– I prospetti per il riporto delle perdite fiscali pregresse e per l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), obbligatori per monitorare tali agevolazioni. È importante notare che omissioni in questi prospetti non precludono il diritto sostanziale: ad esempio, la Cassazione ha chiarito che il mancato riporto di una perdita nel quadro RS non fa decadere dal diritto a compensarla negli anni successivi, in assenza di esplicita previsione normativa . La prassi ministeriale sin dagli anni ‘70 conferma che la decadenza dal riporto perdite, se il prospetto non è compilato, andrebbe espressamente prevista per legge – cosa che non è avvenuta . Dunque, pur restando la violazione formale sanzionabile, la perdita può essere ancora utilizzata (come anche in caso di omessa dichiarazione, purché sia provata) . Ciò ribadisce il principio generale: un adempimento dichiarativo mancante non dovrebbe mai privare il contribuente di un diritto sostanziale fiscale, se non è stabilita una sanzione così afflittiva in modo espresso.

In sintesi, il quadro RS rappresenta un insieme di comunicazioni formali al Fisco. Per un contribuente in regime semplificato (come il forfettario) può sembrare un controsenso dover raccogliere dati di costi e fatture, visto che la normativa gli consente di “disinteressarsi dei costi” ai fini del reddito imponibile . Non a caso, molti forfettari inizialmente hanno ignorato o compilato in modo approssimativo il quadro RS , talora perché non avevano conservato le pezze giustificative di spese per loro irrilevanti. L’Agenzia delle Entrate ha però qualificato tali omissioni come violazioni formali sanzionabili (art.8 D.Lgs.471/1997) e, a partire dal 2023, ha adottato un approccio di “compliance soft”: prima avviso bonario, poi eventuale multa. Vediamo ora nel dettaglio le conseguenze sanzionatorie e come difendersi.

Violazione formale e sanzioni per omessa/errata compilazione del quadro RS

Dal punto di vista giuridico, la mancata o incompleta indicazione dei dati richiesti nel quadro RS costituisce una violazione formale: cioè una violazione di un obbligo che non incide sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta . In altre parole, il contribuente ha comunque versato tutte le imposte dovute (essendo i dati in RS solo informativi) e l’Erario non subisce alcun danno finanziario. Proprio per questo la legge non prevede nessuna conseguenza sostanziale come la decadenza dal regime agevolato: un forfettario non perde il regime forfettario se dimentica il quadro RS , né subisce un ricalcolo delle imposte dovute fuori dal forfait. L’unica conseguenza è la sanzione amministrativa per l’omissione.

Base normativa della sanzione

La sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997: in generale, “fuori dei casi di dichiarazione infedele od omessa”, si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro se nella dichiarazione “non è indicato in modo esatto e completo ogni elemento prescritto ai fini dei controlli” . Questa è esattamente la fattispecie del quadro RS omesso o errato (elemento prescritto ai fini di controllo formale). Non essendoci particolari aggravanti, l’Agenzia delle Entrate tende normalmente a contestare il minimo edittale di €250 per ciascun periodo d’imposta . Dunque, se un contribuente ha omesso i dati in due annualità diverse, sono teoricamente due violazioni da €250 ciascuna (spesso le comunicazioni di compliance e le contestazioni hanno finora riguardato un anno per volta, iniziando dall’anno d’imposta 2021).

Riduzioni della sanzione: Trattandosi di sanzione amministrativa tributaria, il contribuente ha accesso a vari istituti deflativi che consentono di ridurre l’importo dovuto, in proporzione al comportamento collaborativo e ai tempi di reazione. In particolare: – Ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/1997): se il contribuente corregge spontaneamente l’errore prima di essere formalmente contestato, paga la sanzione in misura ridotta (vedremo a breve le percentuali in dettaglio). Più tempestivo è il ravvedimento, maggiore è lo sconto . – Oblazione 1/3 (art.16 c.3 D.Lgs.472/1997): se il contribuente riceve un atto di contestazione della sanzione, può definire la controversia pagando entro 60 giorni solo un terzo della sanzione irrogata. Questo meccanismo in teoria non si applicherebbe quando la sanzione è già al minimo di legge (non si può scendere sotto €250); tuttavia, in pratica l’Agenzia consente spesso il pagamento di circa €83 anche in questi casi , considerandolo come adesione del contribuente. – Cumulo giuridico (art.12 D.Lgs.472/1997): nel raro caso in cui si contestino più violazioni formali insieme come parte di un medesimo procedimento, può applicarsi un unico cumulo con aumento fino al doppio. Ma nel nostro contesto, le omissioni quadro RS sono tipicamente contestate singolarmente per ciascun anno, quindi €250 per anno. – Non punibilità per particolare tenuità: la normativa prevede che le violazioni formali che non pregiudicano il controllo e non incidono sul calcolo del tributo non siano sanzionabili (art.6 c.5-bis D.Lgs.472/97) . Tuttavia questa è una clausola di carattere generale la cui applicazione non è automatica: l’Amministrazione finanziaria, nella pratica, ritiene comunque punibile l’omissione del quadro RS. Sarà eventualmente il giudice tributario, in sede di contenzioso, a poter valutare la tenuità e magari annullare la sanzione in casi particolari – come vedremo, alcuni richiami giurisprudenziali vanno in questa direzione di irrilevanza delle violazioni meramente formali .

Importo finale da pagare: Di fatto, combinando i meccanismi sopra, il contribuente diligente può ridurre molto l’esborso. Ad esempio, se ci si ravvede entro 90 giorni dall’errore, la sanzione scende a €31,25 (cioè 1/8 di 250) ; se arriva una contestazione formale e si paga entro 60 gg, l’importo è circa €83 (1/3 di 250) . Ignorare del tutto il problema porta invece nel peggiore dei casi a dover pagare l’intero €250 (eventualmente maggiorato di interessi di mora e oneri di riscossione se finisce in cartella). Nel capitolo sul ravvedimento operoso forniremo una tabella riassuntiva delle riduzioni.

Nessuna decadenza dal regime né accertamento sul reddito

Come già accennato, nessuna norma prevede l’esclusione dal regime forfettario a causa dell’omessa compilazione del quadro RS . Il diritto alla flat tax non viene messo in discussione da questo inadempimento formale. Ciò è stato chiarito anche in articoli di dottrina e note dell’Amministrazione: la violazione è punita con la sanzione fissa, ma il regime agevolato rimane valido per l’anno in questione e per quelli successivi (salvo altre cause ostative). Dunque, il contribuente non subirà una “espulsione” dal forfait né un ricalcolo delle imposte con aliquota ordinaria come conseguenza diretta della mancata indicazione dei dati .

Un dubbio sorto tra gli operatori riguardava il metodo di accertamento: considerata la mancata tenuta di scritture contabili da parte dei forfettari e un quadro RS eventualmente inattendibile, l’Agenzia potrebbe essere tentata di utilizzare metodi induttivi “puri” per stimare il reddito (come fa con chi non tiene contabilità obbligatoria) . Tuttavia, ciò sarebbe illegittimo, come evidenziato dagli esperti: l’art.39 del DPR 600/1973 consente l’accertamento induttivo puro solo per redditi determinati in base a scritture contabili . Il forfettario per legge non ha scritture contabili obbligatorie – non è un evasore che le ha occultate, ma un contribuente che ne è esonerato. Dunque, contro di lui il Fisco non può applicare l’accertamento induttivo “classico” come se avesse distrutto i registri, ma al massimo un accertamento analitico-presuntivo ex art.38 o un induttivo basato su presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti) ex art.39 c.3 . In altri termini, l’omissione del quadro RS non legittima di per sé un accertamento sul reddito: rimane un elemento di rischio che può innescare verifiche, ma per rettificare il reddito il Fisco dovrà trovare prove di ricavi non dichiarati o altre irregolarità sostanziali. L’Agenzia stessa ha confermato che la “fedeltà compilativa del quadro RS… non decide il metodo di accertamento” adottabile . Ciò non toglie che, indirettamente, un quadro RS vuoto o anomalo possa stimolare controlli: ad esempio, come riportato, se l’omissione dei dati RS fa emergere incoerenze tra ricavi dichiarati e fatture d’acquisto note al Fisco, l’Agenzia potrebbe effettuare un “accesso breve” in sede o altre verifiche mirate sulla posizione . In ogni caso, un eventuale avviso di accertamento su ricavi non dichiarati seguirebbe le sue regole (contro cui ci si potrà difendere con gli strumenti ordinari, inclusa l’adesione o il ricorso nel merito).

Ruoli e responsabilità: contribuente, intermediario, coobbligati

La sanzione per il quadro RS ha natura amministrativa tributaria personale, dunque viene formalmente irrogata al soggetto obbligato alla dichiarazione (il contribuente). Se parliamo di una ditta individuale o professionista, la sanzione colpirà quella persona fisica; se parliamo di una società, la sanzione colpisce la società (che risponde con il proprio patrimonio), ed eventualmente in caso di omessi versamenti potrebbe scattare la responsabilità solidale dei soci o del rappresentante in altri contesti, ma non è questo il caso delle sole violazioni dichiarative formali.

Un tema frequente è la responsabilità del commercialista o intermediario che abbia eventualmente omesso di indicare il quadro RS pur avendo ricevuto i dati. In diritto tributario vige il principio per cui il contribuente è sempre responsabile verso il Fisco degli obblighi dichiarativi, anche se si affida a un professionista. Non è ammesso come esimente opporre “è colpa del commercialista”. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente deve vigilare sull’operato del professionista incaricato, e che eventuali errori di quest’ultimo non lo esimono dalle sanzioni, a meno che il contribuente provi di non aver potuto rilevare l’errore per la condotta fraudolenta del professionista stesso . In una recente ordinanza (Cass. 35811/2021) la Suprema Corte ha cassato una sentenza che aveva annullato un recupero d’imposta a favore del contribuente, affermando invece che “ove il contribuente si avvalga di un professionista per la dichiarazione… grava su di lui l’onere di provare l’assenza della propria colpa” . Solo dimostrando di aver esercitato la diligenza massima (ad es. chiedendo conferme, controllando ricevute di invio, ecc.) e che l’errore è dovuto a un comportamento fraudolento del consulente, si può escludere la colpa del contribuente . Pertanto, di fronte all’Agenzia delle Entrate la responsabilità rimane in capo al contribuente, che dovrà pagare la sanzione se dovuta. Ciò non toglie che egli possa poi rivalsa nei confronti del commercialista in sede civile, invocando la responsabilità professionale contrattuale per gli eventuali danni (sanzione, interessi, spese legali): è pacifico che “se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, ma si può invocare la responsabilità contrattuale” per farsi risarcire . In pratica, l’intermediario che commette errori dichiarativi può essere chiamato a rimborsare il cliente delle sanzioni pagate, se il cliente dimostra la colpa professionale. Un consiglio per i contribuenti è quindi di verificare personalmente la dichiarazione prima dell’invio, assicurandosi che tutti i quadri (incluso RS) siano compilati se dovuto, e di conservare copia di ciò che si consegna al professionista.

Nota: La presentazione della dichiarazione tramite intermediario abilitato non sposta la titolarità dell’obbligo. Va però ricordato che gli intermediari sono tenuti a rilasciare al cliente, entro 30 giorni dall’invio telematico, copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta . Questo obbligo serve proprio a permettere al contribuente di controllare ed eventualmente rimediare in tempo.

Regolarizzare l’omissione: ravvedimento operoso e integrativa

Quando un contribuente si accorge di non aver compilato (o di aver compilato in modo errato) il quadro RS, la strada più sicura per evitare sanzioni elevate è procedere con un ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa correttiva. Il ravvedimento operoso (ex art.13 D.Lgs.472/97) consente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di una sanzione ridotta in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione .

Cosa fare praticamente per ravvedersi?
1. Predisposizione della Dichiarazione Integrativa: Occorre compilare nuovamente il modello Redditi relativo all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione, barrando la casella di dichiarazione integrativa (presente nel frontespizio) e inserendo ora correttamente tutti i dati nel quadro RS. Andrà indicato anche l’anno o protocollo della dichiarazione originaria da rettificare, secondo le istruzioni ministeriali. L’integrativa va trasmessa telematicamente (dal contribuente abilitato o tramite intermediario) come di consueto . 2. Calcolo e pagamento della sanzione ridotta: Contestualmente alla trasmissione dell’integrativa, il contribuente deve versare la somma dovuta a titolo di sanzione in misura ridotta, usando il modello F24. Il codice tributo da indicare è “8911” (sanzioni pecuniarie da ravvedimento su tributi erariali), anno di riferimento quello dell’violazione (ossia l’anno d’imposta della dichiarazione integrata) . Non essendoci imposte o interessi da pagare (la violazione è formale e non incide sul tributo ), sull’F24 si indicherà solo l’importo sanzionatorio. Esempio: per ravvedersi dell’omessa compilazione RS nell’anno d’imposta 2022, Mario presenta nel febbraio 2024 la dichiarazione integrativa 2023 e versa €31,25 con F24 codice 8911 anno 2022 .

  1. Conservare documentazione: È importante conservare copia dell’F24 pagato e della ricevuta di presentazione telematica dell’integrativa. In caso di successiva contestazione erronea da parte dell’ufficio (può capitare che l’Agenzia invii comunque una sanzione se l’integrativa è stata elaborata dopo l’emissione automatica dell’avviso), questi documenti serviranno per provare di aver già regolarizzato entro i termini e chiedere l’annullamento in autotutela .

Entro quando ravvedersi? Non c’è un termine fisso unico: il ravvedimento è possibile finché l’Amministrazione non contesta la violazione o non avvia una verifica sul punto. In teoria, anche dopo aver ricevuto la lettera di compliance (che non è ancora una contestazione formale) ci si può ravvedere. Tuttavia, conviene farlo prima possibile. La legge prevede diverse soglie temporali con riduzioni graduate:

  • Entro 90 giorni dalla scadenza originaria della dichiarazione: sanzione ridotta a 1/8 del minimo . Per il quadro RS, 1/8 di €250 = €31,25 (spesso si arrotonda a €31). Esempio: Dichiarazione Redditi PF 2023 (per anno 2022) presentata il 30/11/2023 senza quadro RS; integrativa presentata entro fine febbraio 2024 ⇒ sanzione €31 circa .
  • Oltre 90 giorni ed entro 1 anno dall’omissione: sanzione ridotta a 1/7 del minimo , quindi circa €35,70. Esempio: integrativa presentata nel corso del 2024 (oltre 90 gg ma entro novembre 2024) per rimediare all’omesso RS 2022.
  • Oltre 1 anno ed entro 2 anni: sanzione ridotta a 1/6 del minimo, cioè circa €41,67 . Esempio: integrativa presentata nel 2025 per l’omissione in Redditi 2023 (dati 2022).
  • Oltre 2 anni: sanzione ridotta a 1/5 del minimo = €50 . Questa è l’ultima soglia prevista, purché si ravveda prima che l’irregolarità sia contestata dall’ufficio. Se ad esempio nel 2026 si vuole regolarizzare un quadro RS mancante del 2022 (dopo più di 2 anni), si pagherà €50, a condizione però che nel frattempo l’Agenzia non abbia già notificato nulla.

Oltre tali termini, il ravvedimento non è più ammesso perché la violazione sarà presumibilmente già stata accertata. Nel nostro caso specifico delle lettere RS, l’Agenzia ha iniziato a contestare il 2021 solo nel 2025 (dopo aver dato tempo fino a fine 2024 con la proroga), quindi chi non ha ancora ricevuto nulla per il 2022 nel gennaio 2026 potrebbe ancora ravvedersi per quell’anno, pagando 1/5 (€50) se sono trascorsi più di 2 anni dalla scadenza.

La tabella seguente riepiloga le principali situazioni per gli anni recenti, includendo anche la proroga eccezionale concessa per il 2021:

Anno d’impostaTermine per compilare il quadro RSRegime sanzionatorio e ravvedimento
202130 novembre 2024 (termine prorogato dall’art.6 DL 132/2023, conv. L.170/2023) – in concreto 2 dicembre 2024 per effetto del weekendNessuna sanzione se i dati informativi 2021 sono comunicati entro il termine prorogato (tramite dichiarazione integrativa Redditi PF 2022) . Dopo tale data, l’omissione diventa sanzionabile secondo le regole ordinarie (sanzione base €250) .
202230 novembre 2023 (termine ordinario di presentazione Redditi PF 2023)La mancata compilazione entro tale data è già una violazione consumata dal 1° dicembre 2023 . Si applica la sanzione formale (art.8 D.Lgs.471/97) con facoltà di ravvedimento: sanzione base €250 ridotta in base alla tempestività . Esempi: integrativa entro 24/02/2024 → sanzione 1/8 = ~€31; entro 30/11/2024 → 1/7 = ~€35; entro 30/11/2025 → 1/6 = ~€42; oltre (prima di contestazione) → 1/5 = €50 .
202330 novembre 2024 (termine ordinario Redditi PF 2024)Obbligo invariato: i dati 2023 andranno inseriti nella dichiarazione Redditi PF da presentare entro tale data. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni ordinarie (art.8 D.Lgs.471/97) con possibilità di ravvedimento analoghe a quelle del 2022 . N.B.: Il termine coincide con la scadenza della proroga per il 2021; chi deve regolarizzare il 2021 e contestualmente presentare la dichiarazione 2023 dovrà gestire entrambi entro 30/11/2024 .
2024 e seguenti30 novembre dell’anno successivo (salvo futuri cambiamenti di calendario fiscale)Gli obblighi informativi per i forfettari restano confermati salvo semplificazioni future. Le violazioni saranno sanzionate secondo il regime generale (art.8 D.Lgs.471/97) con facoltà di ravvedimento operoso in analogia ai precedenti. Si segnala che è in corso una riflessione normativa nell’ambito della riforma fiscale per integrare o semplificare questi adempimenti, ma ad oggi nulla è cambiato .

Come si vede, dopo la sanatoria straordinaria per il 2021, dal 2022 si è tornati alla normalità: chi non indica i dati nel quadro RS entro la scadenza della dichiarazione può rimediare col ravvedimento pagando una piccola multa ridotta; se non fa nulla, dopo un po’ di tempo riceverà la contestazione formale con sanzione piena (riducibile a 1/3 se pagata entro 60 gg) . In proposito, è bene ricordare che la Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto un “ravvedimento speciale” per errori dichiarativi con sanzioni ridotte a 1/18, ma tale istituto era stato escluso per gli obblighi informativi dei forfettari (il legislatore aveva volutamente non ricompreso l’omesso quadro RS tra le violazioni definibili in maniera agevolata) . Dunque l’unica via è il ravvedimento ordinario, salvo la proroga tecnica del 2021.

Costo vs beneficio: Ravvedersi conviene quasi sempre. Ad esempio, nel caso pratico visto prima, Mario con €31 ha chiuso la partita per il 2022, evitando problemi futuri . Chi invece ignora l’adempimento finirà come Giovanna, che ha ignorato la lettera per il 2021 e, scaduto il termine di proroga a fine 2024, nel 2025 si vedrà recapitare una sanzione di €250. A quel punto potrà ancora chiudere pagando €83 entro 60 giorni, ma avrà comunque pagato più del doppio rispetto a Mario (83 vs 31) e senza possibilità di ulteriori sconti . Inoltre, avrà attirato l’attenzione del Fisco inutilmente (Giovanna potrebbe subire controlli, specie se i suoi acquisti erano di entità significativa) . Insomma, il ravvedimento tempestivo è la soluzione più economica e prudente.

Gestire la lettera di compliance: aderire o ignorare?

La fase di “compliance” preventiva è stata introdotta per dare al contribuente la chance di correggersi prima che scatti l’accertamento formale. Ricevere una lettera di compliance sul quadro RS significa che l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato una possibile anomalia (quadro RS non compilato o incompleto) e, invece di inviare subito una sanzione, invita bonariamente a regolarizzare o a fornire chiarimenti . Questa comunicazione – inviata generalmente via PEC – non ha valore di atto impositivo: non è né un avviso di accertamento né una contestazione di sanzioni, non impone obblighi giuridici immediati, ma consiglia fortemente di porre rimedio .

Nella lettera viene indicato l’anno d’imposta per cui risultano mancanti i dati in quadro RS (ad esempio il 2021) e si suggerisce al contribuente di trasmettere una dichiarazione integrativa con i dati richiesti, avvalendosi del ravvedimento operoso (con sanzioni ridotte) . Spesso la lettera quantifica la sanzione piena (€250) minacciata in caso di inadempimento, senza però esplicitare chiaramente la possibilità di riduzione con ravvedimento – cosa che è stata criticata dalle associazioni di categoria, perché genera allarme nel contribuente inesperto. In ogni caso, il messaggio implicito è: “hai questa irregolarità, se pensi sia fondata ti conviene sistemarla subito pagando il minimo; se non fai nulla, potresti ricevere in futuro una sanzione piena”.

Di fronte a tale lettera, il contribuente ha due opzioni di massima: 1. Aderire all’invito e regolarizzare, se effettivamente riconosce di aver omesso dati dovuti. 2. Ignorare la lettera, se ritiene di essere in regola o se comunque decide di non aderire.

Vediamo le considerazioni da fare prima di decidere.

Devo rispondere obbligatoriamente?
Formalmente no. La lettera di compliance non è una contestazione che richiede risposta obbligata. La stessa Agenzia precisa nella lettera che “se il contribuente ritiene di non dover indicare nulla, può ignorare la comunicazione”. Quindi, nessuna sanzione scaturisce automaticamente dal mancato riscontro alla lettera in sé . Tuttavia, ignorare il campanello d’allarme comporta quasi certamente che, trascorso un certo tempo, l’Agenzia proceda a emettere l’atto di irrogazione sanzioni da €250 . Pertanto, è altamente consigliato non cestinare la lettera senza valutarne il contenuto.

Quando conviene aderire?
Conviene aderire (cioè presentare l’integrativa con ravvedimento) nella maggior parte dei casi pratici, in particolare se: – Effettivamente hai omesso dati obbligatori. Esempi tipici: nel 2021 o 2022 hai sostenuto spese riconducibili all’attività (materie prime, telefonia, energia, carburante, ecc.) documentate da fatture, oppure hai pagato compensi a collaboratori senza ritenuta, ma non li hai indicati in RS. In tal caso la lettera è fondata: quei dati andavano dichiarati . Non c’è motivo valido per non regolarizzare: il ravvedimento ti costerà circa €30–€50 come visto, e mostrando collaborazione eviterai sia la sanzione piena sia ulteriori attenzioni. Ignorare la lettera, avendo realmente un’omissione, significa quasi sicuramente ricevere poi la sanzione formale (riducibile a 1/3 pagando €83, ma pur sempre il doppio/triplo del ravvedimento) . Inoltre, mostrarsi inadempienti potrebbe innescare controlli più approfonditi sul tuo profilo, perché risulti meno “affidabile”. Aderire invece consente di sistemare tutto con un costo minimo e dimostrare buona fede collaborativa, riducendo la probabilità di ulteriori verifiche . – Hai già presentato la dichiarazione successiva. Un caso frequente: contribuenti che hanno omesso RS un anno, ma l’anno seguente (magari avvisati dal commercialista o dalla circolare stampa) hanno ripreso a compilare regolarmente. Ad esempio potresti non aver compilato i dati 2021, ma nel modello Redditi 2023 (redditi 2022) hai indicato tutto regolarmente. Ciò tuttavia non sana automaticamente l’anno precedente. Aderire ora per il 2021 ti mette al riparo da beghe su quell’anno pregresso e ti allinea completamente. – È la prima volta che ti contestano qualcosa. A maggior ragione, dimostrati collaborativo: l’Agenzia terrà traccia del comportamento. Un contribuente che alla prima anomalia regolarizza subito viene considerato “compliant” e probabilmente non verrà disturbato oltre (salvo altre irregolarità). Al contrario, un contribuente che ignora gli inviti viene classificato come meno affidabile e potrebbe finire in liste di controlli mirati.

Quando è possibile ignorare la lettera?
Potresti valutare di non aderire (quindi non fare nulla) in alcuni scenari limitati: – Se sei certo di non aver alcun dato da dichiarare e che l’omissione sia solo apparente. Ad esempio, se non avevi proprio spese tra quelle richieste nel quadro RS. Molti forfettari con quadro RS bianco in realtà erano in regola, perché un quadro RS vuoto può significare semplicemente che non c’erano costi o compensi da indicare. Esempio: un consulente che nel 2021 non ha sostenuto spese intestate alla P.IVA (usava il telefono personale, lavorava da casa senza utenze dedicate, nessun acquisto rilevante) – in tal caso il quadro RS vuoto equivale a “nessun dato da comunicare”, non a un’omissione colpevole. L’Agenzia ha inviato le lettere in modo massivo anche a chi aveva quadro RS bianco, senza distinguere se c’era effettivamente qualcosa da dichiarare . La stessa lettera di compliance ammette che se “ritieni di non essere tenuto all’adempimento” puoi non considerarla. Dunque, se ti riconosci in questo caso, puoi legittimamente ignorare la comunicazione, certo che non subirai sanzioni poiché non c’è stata omissione sostanziale di dati . Per ulteriore scrupolo, molti consigliano di comunicare comunque all’Agenzia (via mail PEC o tramite il proprio intermediario) una breve risposta informale: ad esempio, dichiarare “In riferimento alla Vs lettera Protocollo… segnalo che per l’anno 2021 il sottoscritto non ha sostenuto spese rientranti tra quelle oggetto dell’adempimento informativo, né erogato compensi senza ritenuta; l’eventuale quadro RS non compilato è dunque da imputarsi all’assenza di dati da dichiarare, come peraltro consentito dalla normativa”. Una comunicazione del genere potrebbe indurre l’ufficio a archiviare la posizione senza ulteriori conseguenze, eliminando il tuo nominativo dal novero di chi dovrà essere sanzionato . Non è obbligatoria, ma può dare tranquillità. – Se hai già regolarizzato prima di ricevere la lettera. Può capitare una sorta di “incrocio”: alcuni contribuenti, accortisi tardi dell’errore, hanno presentato la dichiarazione integrativa spontanea proprio nei mesi in cui l’Agenzia stava per inviare le PEC di compliance. Ad esempio, potresti aver integrato i dati 2021 a settembre 2023 pagando il ravvedimento, e poi ad ottobre 2023 ti arriva comunque la lettera (magari spedita a tappeto). In tal caso, hai già fatto tutto il necessario. La lettera in realtà non ti riguarderebbe più, ma è stata generata perché al momento dell’analisi (settembre 2023) la tua integrativa forse non era ancora nel database. Cosa fare? In genere nulla: conserva con cura la prova dell’integrativa inviata e dell’F24 pagato . Non occorre rispondere alla PEC (l’adempimento l’hai già effettuato). Se proprio vuoi, puoi inviare all’ufficio una copia dell’integrativa per segnalare che sei già “compliant”. Oppure semplicemente attendere. È possibile che nonostante tutto, per automatismo, l’Agenzia in futuro ti mandi lo stesso l’atto di irrogazione sanzione (perché la tua integrativa magari non è stata incrociata). In tal caso basterà presentare una istanza di autotutela allegando la documentazione, e l’atto verrà annullato d’ufficio . Questo ci porta al tema dell’autotutela, di cui diremo più avanti. – Dubbi sull’obbligo stesso? Alcuni contribuenti ritengono (non a torto) che la normativa fosse poco chiara o che addirittura l’obbligo informativo sia illegittimo (per i motivi visti: dati già in possesso del Fisco, ecc.). In sede di compliance però queste considerazioni contano poco: la lettera nasce proprio dal presupposto dell’obbligo, e l’Agenzia presume valida la norma. Se ti metti a contestare l’obbligo scrivendo al call center o all’ufficio locale, difficilmente otterrai qualcosa: ti risponderanno che “finché la legge lo prevede, va compilato”. Dunque, se ricevi la lettera, significa che per l’Agenzia in base alle regole attuali dovevi compilare. Potrai certo sostenere che c’era “obiettiva incertezza” o “inutilità dell’adempimento”, ma questi argomenti sarà possibile farli valere efficacemente solo in sede di ricorso, non nella fase bonaria. Il consiglio è: se hai omesso per errore o ignoranza, ravvediti (anche se pensi che l’obbligo sia sciocco, la legge c’è e prevede la sanzione). Potrai comunque un domani unirti alle istanze di categoria perché l’obbligo venga abolito, ma nel frattempo adeguati per evitare di fare da “martire” pagando 250 €. Se invece sei un soggetto istituzionale o vuoi fare una causa di principio, allora potresti ignorare la lettera e attendere la sanzione per impugnarla, sollevando tutte le questioni di legittimità. È una scelta però più costosa e incerta. Nel capitolo sul contenzioso vedremo i possibili argomenti difensivi.

In sintesi: nella quasi totalità delle situazioni, la scelta più prudente ed efficiente è aderire all’invito dell’Agenzia e sanare l’omissione in via agevolata . Ignorare la lettera è un tuo diritto, ma significa scommettere di pagare €83 l’anno prossimo anziché €31 oggi, un ragionamento meramente economico che però non considera il “costo” di un eventuale accertamento o di futuri attriti col Fisco . Le lettere di compliance offrono un periodo di tolleranza entro cui sistemare le cose senza sanzioni piene; approfittarne conviene quasi sempre .

Da ultimo, va detto che rispondere alla lettera di compliance non prevede un contraddittorio formale: non c’è un modulo di risposta specifico (a parte appunto l’integrativa se decidi di farla). L’Agenzia ha però messo a disposizione, per le anomalie ISA, un canale informatico per inviare chiarimenti testuali . Per i forfettari RS, al 2023 non risulta un analogo software dedicato; in genere si può comunicare via PEC o tramite Civis, oppure telefonare all’ufficio. In alternativa, come detto, ci si limita a regolarizzare senza ulteriori interazioni.

Focus: Esempio di risposta informale alla lettera. Supponiamo tu riceva la PEC di compliance per “omessa compilazione RS anno 2021” ma sai di non avere dati. Una risposta tipo potrebbe essere:

«In riferimento alla Vs comunicazione prot. n. XXX del //2023, il sottoscritto [Nome] codice fiscale [___], preso atto della segnalazione relativa alla mancata indicazione dei dati informativi del quadro RS per l’anno d’imposta 2021, comunica quanto segue. Nel periodo d’imposta in oggetto, la mia attività forfettaria non ha generato alcuna delle informazioni richieste dal prospetto (nessuna spesa rientrante tra quelle previste né compensi a terzi senza ritenuta). Pertanto l’omissione segnalata non configura un’inadempienza sostanziale, non essendovi dati da dichiarare. Resto a disposizione per ogni chiarimento e confidando che la presente comunicazione sia sufficiente a chiarire la posizione, porgo distinti saluti.»

Una tale risposta non è obbligatoria ma può essere utile a creare un riscontro scritto che l’ufficio possa agevolmente utilizzare per chiudere la segnalazione senza sanzione. Un avvocato tributarista può aiutare a redigere comunicazioni efficaci e sintetiche in questi termini.

Fase successiva: contestazione formale e strumenti di tutela

Se il contribuente non regolarizza (o se, ad esempio, la lettera di compliance è stata ignorata ritenendo di aver ragione), dopo qualche tempo l’Agenzia delle Entrate passa alla contestazione ufficiale della violazione. Operativamente, trascorsi alcuni mesi dalla lettera (o comunque dopo la scadenza data per ravvedersi, come nel caso del 2021 fissata al 30/11/2024), l’Ufficio elabora l’elenco di chi non ha adempiuto e procede con la notifica di un “Atto di contestazione e irrogazione sanzioni” ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.472/97 . Si tratta di un provvedimento che può essere notificato via PEC o raccomandata A/R, nel quale viene descritto il fatto (es: “omessa compilazione quadro RS anno X”) e viene applicata la relativa sanzione di legge (tipicamente €250) .

Questo atto costituisce a tutti gli effetti un provvedimento sanzionatorio impugnabile. Da qui in avanti, siamo nel campo del contenzioso tributario vero e proprio. Vediamo i passi e le opzioni che il contribuente ha quando riceve l’atto:

1. Pagare la sanzione con riduzione 1/3 entro 60 giorni – Come spiegato, l’art.16 c.3 D.Lgs.472/97 consente di chiudere il procedimento sanzionatorio pagando un terzo della sanzione entro 60 giorni dalla notifica . Nel nostro caso, essendo la sanzione di €250 (minimo), l’Ufficio per prassi indica comunque la possibilità di definire pagando circa €83 entro 60 gg . Effettuando il pagamento in misura ridotta, la questione si chiude: l’atto non verrà iscritto a ruolo e non avrai ulteriori conseguenze . Questa opzione è la più rapida e a basso rischio, ma comporta accettare la violazione (pagando, riconosci implicitamente di aver sbagliato) . Inoltre, la dichiarazione originaria resta “errata” formalmente – non potrai più presentare ravvedimento dopo la contestazione, quindi quei dati RS resterebbero non comunicati ufficialmente. L’Agenzia potrebbe in teoria (ma è raro) chiederti comunque di presentare un’integrativa a fini meramente statistici, pur non potendoti più sanzionare oltre . In sintesi, il pagamento chiude il contenzioso amministrativo, ma non cancella l’errore storico. Ciononostante, per importi così modesti molti preferiscono pagare e voltare pagina.

2. Contestare la sanzione (difesa in autotutela e/o ricorso) – Se ritieni la sanzione ingiusta, o vuoi far valere principi di legittimità, oppure semplicemente vuoi evitare di pagarla per motivi di principio o economici, hai la strada del ricorso in Commissione Tributaria (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di I grado) entro 60 giorni dalla notifica. Prima di ricorrere, o anche contestualmente, puoi anche tentare un’istanza di autotutela all’ufficio, sperando che annullino o riducano la sanzione senza dover andare dal giudice .

Vediamo nel dettaglio questi strumenti di difesa attiva.

Istanza di autotutela

L’autotutela è la richiesta rivolta direttamente all’ente impositore (in questo caso, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto) di riesaminare e annullare o correggere l’atto sanzionatorio senza necessità di giudice, evidenziando motivi di legittimità o di merito che lo giustificano . È una procedura discrezionale: l’ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza, ma se riconosce un errore o comunque ritiene fondate le argomentazioni, può procedere all’annullamento parziale/totale in via di autotutela.

Nel caso del quadro RS, quando può andare a buon fine l’autotutela? Alcuni esempi: – Errore palese dell’ufficio: ad es., ti viene contestato il quadro RS omesso ma tu lo avevi compilato regolarmente. Magari c’è stato un disallineamento nei dati o un errore informatico. Se puoi provare (esibendo copia della tua dichiarazione) che il quadro RS era stato compilato nei termini, l’ufficio annullerà la sanzione senza problemi in autotutela . Analogamente se l’atto fosse indirizzato alla persona sbagliata (scambio di codice fiscale). – Integrativa già presentata nei termini: se la sanzione ti è stata notificata malgrado tu avessi già integrato e pagato il dovuto entro i termini (come nell’esempio di prima con lettera incrociata), presentando le prove l’ufficio riconoscerà l’errore e annullerà l’atto . NB: in teoria, se hai integrato entro i 90 gg dalla scadenza originale, l’atto non sarebbe nemmeno dovuto partire. – Mancanza del presupposto sostanziale: se puoi dimostrare che non c’era nulla da dichiarare, potresti chiedere l’annullamento per insussistenza della violazione. Esempio: contesti che la tua attività non aveva costi da indicare, quindi il quadro RS bianco non era una dimenticanza ma il risultato corretto. Qui si entra in un terreno più sottile: formalmente la violazione c’è, perché le istruzioni dicono di barrare una casella se non si hanno dati (in effetti nei modelli più recenti è previsto un flag “assenza dati” che alcuni hanno trascurato di barrare, incorrendo comunque nella segnalazione ). L’ufficio potrebbe obiettare che avresti dovuto indicare “zero” o barrare la casella e non l’hai fatto. Tuttavia, in uno spirito collaborativo, se spieghi che la tua omissione era dovuta al fatto che non c’erano importi positivi da esporre, alcuni funzionari potrebbero archiviare per tenuità del fatto. In ogni caso, tentar non nuoce. – Motivazioni equitative e di buona fede: più difficile che l’ufficio accolga, ma puoi sempre invocare considerazioni come: “nessun dolo né vantaggio fiscale da parte mia, violazione meramente formale”; “incertezza normativa oggettiva, interpretazione confusa delle istruzioni”; “prima violazione in assoluto, contribuente corretto negli anni seguenti”; “l’Amministrazione stessa ha riconosciuto che l’obbligo era di scarsa rilevanza, concedendo proroga per il 2021” . Questi argomenti fanno leva sul principio di proporzionalità e buona fede, richiamando lo Statuto del Contribuente (art.10, c.3: non sanzionare chi ha commesso violazione per obiettiva incertezza) e il già citato art.6 c.5-bis D.Lgs.472/97 (violazioni formali senza pregiudizio) . L’esito è incerto, ma vale la pena provarci in autotutela poiché è gratuito e veloce. – Richiesta di riduzione sanzione: In autotutela l’ufficio potrebbe anche, pur non annullando integralmente, ridurre la sanzione applicando qualche circostanza attenuante interna (ad es. limitarsi al minimo €250 se avessero messo di più, o proporre una riduzione “equitativa”). Non c’è però una norma specifica che consenta all’ufficio di ridurre sotto il minimo legale, quindi se hanno già messo €250 non possono autonomamente chiederti di pagare meno (se non attraverso la definizione 1/3 che hai già come diritto).

Attenzione: l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso . Quindi se presenti autotutela dopo aver ricevuto la sanzione, conviene comunque predisporre il ricorso entro 60 giorni, a meno che l’ufficio non annulli nel frattempo. Una strategia comune è inviare subito l’istanza di autotutela e, se entro magari 30-40 giorni non si ottiene risposta positiva, presentare il ricorso entro la scadenza. In alternativa, presentare comunque ricorso (per non perdere il termine) e poi eventualmente rinunciare se l’autotutela va a buon fine.

Ricorso in Commissione Tributaria (Corte di Giustizia Tributaria)

Se si decide di impugnare la sanzione davanti al giudice tributario, si deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, depositandolo presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (dal 2023 rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) e notificandone copia all’Agenzia delle Entrate (di solito via PEC) . Trattandosi di una controversia di valore €250, rientra nelle liti di modico valore che seguono la procedura di reclamo/mediazione obbligatoria (per importi fino a €50.000) . In pratica, il ricorso iniziale vale anche come istanza di mediazione: l’ufficio legale dell’Agenzia, ricevuto il ricorso, ha 90 giorni di tempo per esaminare la questione e volendo può formulare una proposta di accordo o anche annullare l’atto se lo ritiene opportuno . Spesso negli atti di sanzione da €250 la stessa Agenzia in sede di mediazione potrebbe proporre una soluzione transattiva, come ad esempio ridurre la sanzione a metà (€125). Paradossalmente, però, pagare 125 € sarebbe peggio che pagare 83 € senza ricorrere . Quindi difficilmente il contribuente accetterebbe una mediazione del genere. Più realisticamente, l’ufficio potrebbe in taluni casi accogliere il ricorso in mediazione annullando la sanzione (soprattutto se si presentano buone argomentazioni di principio e il contribuente ha poi adempiuto) . Passati i 90 giorni, se non c’è accordo, il processo tributario prosegue e si andrà a sentenza.

Argomentazioni difensive di merito: Davanti alla Commissione, il contribuente (o il suo avvocato) potrà far valere vari motivi di ricorso, sia di legittimità che di merito equitativo. Eccone alcuni, emersi anche nel dibattito dottrinale: – Violazione dello Statuto del Contribuente (art.6 c.4 L.212/2000): Questa norma vieta all’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente informazioni già in suo possesso. Si può sostenere che nel caso del quadro RS i dati sui costi erano comunque ricavabili dalle banche dati del Fisco (Sistema di Interscambio per le fatture elettroniche, comunicazioni liquidazioni, ecc.), e che dunque sanzionare il contribuente per non averli ridichiarati sia in contrasto col principio di non duplicazione degli oneri . Certo, la Cassazione ha dato un’interpretazione restrittiva di questo articolo – dicendo che vale solo per documenti esistenti, non per elementi dichiarativi aggiuntivi – ma il difensore può comunque porre la questione: in sostanza la sanzione punisce un comportamento che non ha leso l’attività di controllo, visto che il Fisco quei dati poteva reperirli altrove. Si richiama anche il principio di collaborazione e buona fede (art.10 Statuto) e lo spirito di semplificazione che dovrebbe permeare il regime forfettario . – Obiettiva incertezza normativa (art.10 c.3 L.212/2000): Specie per i primi anni (2016-2017), molti forfettari ignoravano l’esistenza di questo obbligo; le istruzioni ministeriali non lo enfatizzavano molto fino a tempi recenti. Si può sostenere che vi fosse una incertezza diffusa sull’obbligo, tanto più che i dati richiesti erano irrilevanti fiscalmente (il che ha indotto molti a credere non fosse necessario indicarli). L’art.10, comma 3 Statuto stabilisce che “non sono irrogate sanzioni al contribuente che […] abbia commesso il fatto per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma”. Se si riesce a convincere la Commissione che l’errore del contribuente è scusabile per via dell’incertezza interpretativa (es. non era chiaro se bisognasse inserire zero oppure lasciare bianco), allora la sanzione andrebbe annullata . C’è da dire, però, che dal 2019 in poi l’obbligo era ben indicato e pubblicizzato; l’argomento dell’incertezza funziona più che altro per le prime annualità (es. omesso RS nel 2016 o 2017), mentre per il 2021-2022 potrebbe non essere accolto dai giudici. – Violazione formale di scarsa importanza (principio di proporzionalità): Si può insistere sul fatto che la violazione è meramente formale, non ha nascosto alcun reddito né ostacolato i controlli. Pertanto, punire con €250 appare contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza (art.3 Costituzione, art.10 Statuto). Si può citare la giurisprudenza di Cassazione secondo cui “sono irrilevanti le violazioni formali che non ledono diritti né interessi dell’Amministrazione” . In particolare Cass. n.11052/2018 (Sez.V) ha affermato che le violazioni formali prive di conseguenze sostanziali non dovrebbero essere sanzionate . Cass. n.34386/2022 ha confermato questo orientamento, pur ribadendo che il divieto di cui all’art.6 c.4 Statuto ha portata limitata . In sostanza, la difesa può argomentare che nessun pregiudizio è derivato dall’omissione, quindi la sanzione è inutilmente punitiva. – Buona fede del contribuente e assenza di evasione: Si può sottolineare che il contribuente ha sempre dichiarato correttamente i ricavi, ha pagato tutte le imposte e l’omissione del quadro RS non gli ha procurato alcun vantaggio indebito . In genere la “buona fede” non esonera da una sanzione oggettiva, ma può servire ad ammorbidire la valutazione del giudice. Qui però la sanzione è già al minimo legale (€250); il giudice non può ridurla ulteriormente se riconosce la violazione, può solo o confermarla o annullarla totalmente. Quindi la buona fede serve più come contorno a supporto degli altri motivi. – Proroga concessa dal legislatore come ammissione dell’eccesso di zelo: Si può far notare che lo stesso legislatore, con il DL 132/2023, ha prorogato il termine per il 2021 senza sanzioni, riconoscendo implicitamente che punire subito sarebbe stato eccessivo e che i contribuenti avevano avuto difficoltà pratiche . Dunque, per analogia equitativa, accanirsi su chi ha mancato per il 2022 appare iniquo. È un argomento di equità più che di diritto, ma potrebbe colpire la sensibilità del giudice (specie se nel frattempo il contribuente ha compilato regolarmente gli anni seguenti).

Ovviamente, la strategia difensiva andrà calibrata caso per caso. Ad esempio, se il contribuente effettivamente non aveva dati da indicare, il ricorso punterà tutto su quell’aspetto di inesistenza della violazione sostanziale. Se invece li aveva ma contesta il principio, si batterà sui profili giuridici generali (Statuto, proporzionalità, ecc.).

Esiti possibili nel merito: Essendo una materia nuova, la giurisprudenza specifica sul punto è scarsa. Non risultano ancora sentenze di Cassazione proprio sul quadro RS forfettari (al 2025) . Le Commissioni Tributarie (ora Corti Giustizia Trib.) potrebbero decidere in modo diverso a seconda dell’orientamento locale. Ci sono precedenti in situazioni analoghe di omesse comunicazioni formali dove alcune Commissioni hanno annullato le sanzioni ritenendole sproporzionate e prive di funzione deterrente (quando il contribuente non aveva avuto alcun beneficio e il Fisco alcun danno), mentre altre hanno applicato la linea dura del “dura lex sed lex” confermando la sanzione minima perché comunque prevista dalla legge . Dunque fare un ricorso su €250 può essere un terno al lotto.

Un contribuente deve anche valutare costi e benefici: per €250 in ballo (riducibili a 83€ in acquiescenza) ha senso affrontare un processo? Se agisce in proprio, la spesa monetaria è nulla (ci si può difendere personalmente per cause fino a €3.000), ma c’è l’impegno di tempo e studio. Se incarica un professionista, i costi legali potrebbero superare la sanzione stessa – anche se in caso di vittoria può chiedere la refusione delle spese, ma non è garantito che venga accordata per intero. Per questo, molti decidono di pagare e basta. Potrebbe però valere la pena ricorrere per motivi di principio: ad esempio uno studio professionale che assiste decine di forfettari può voler ottenere un precedente favorevole da usare in altre situazioni, oppure il contribuente per una questione di giustizia personale non accetta di pagare per un obbligo ritenuto assurdo .

Esempio pratico: Luca si vede notificare nel 2025 una sanzione di €250 per l’omesso quadro RS 2021. Poteva ravvedersi pagando €0 grazie alla proroga, ma l’ha ignorata. Ora, per evitare rogne, Luca paga entro 30 giorni €83 e archivia la faccenda . Marco, invece, forfettario più battagliero, riceve la stessa sanzione ma decide di fare ricorso da solo in Commissione, sostenendo l’incostituzionalità dell’obbligo e che il Fisco aveva già i dati (richiama art.6 c.4 Statuto). Se la Commissione gli dà ragione, ottiene l’annullamento e pone un precedente a cui potranno appellarsi altri – magari spingendo il legislatore a eliminare l’obbligo in futuro . Se perde, dovrà pagare €250 interi (ormai la chance dell’83€ sarà sfumata), salvo che il giudice, riconoscendo attenuanti, non applichi la disapplicazione per particolare tenuità (ma è teoricamente difficile, non avendo il giudice il potere di modulare l’importo sotto il minimo) . Inoltre, in caso di soccombenza, potrebbe dover pagare le spese di giudizio.

Mediazione e possibili accordi: Come detto, in mediazione l’ufficio potrebbe offrire soluzioni come uno sconto del 50% (125 €) . Il contribuente può controproporre magari il pagamento di 1/4 (€62,5) o l’annullamento. Dato il clamore sulla vicenda e le prese di posizione pubbliche (anche della Corte dei Conti e del MEF), non è escluso che l’Agenzia possa valutare positivamente l’annullamento in mediazione per chi presenta ricorso ben motivato – soprattutto se il contribuente nel frattempo ha comunque fornito i dati nelle dichiarazioni successive, dimostrando che ormai è allineato . L’Agenzia in questi casi evita un contenzioso e spegne sul nascere la questione.

In generale, riassumendo le opzioni del contribuente dopo la notifica dell’atto: – Pagare ridotto (chiudendo subito, sacrificando il principio ma risparmiando tempo/stress). – Autotutela (tentarla non costa nulla, specialmente in casi evidenti di errore – ma tenendo d’occhio i termini di ricorso). – Ricorrere (se si hanno basi solide o volontà di far valere un principio, valutando costi/benefici).

Spesso la scelta migliore per il singolo è chiudere col minimo esborso e guardare avanti , a meno che non vi siano motivi particolari per fare battaglia (es. un errore macroscopico dell’ufficio da far correggere, oppure l’intento di ottenere un precedente). In ogni caso, è sempre consigliabile farsi supportare da un avvocato tributarista almeno per valutare le chance di vittoria e impostare correttamente la difesa.

Esempio di ricorso (schema)

Di seguito forniamo uno schema semplificato di come potrebbe strutturarsi un Ricorso tributario contro l’atto di contestazione sanzioni quadro RS, da presentare in Commissione Tributaria:

  • Ricorrente: Sig. ABC, C.F. …, residente … (contribuente forfettario)
  • Resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di … (Ufficio X)
  • Atto impugnato: Atto di contestazione e irrogazione sanzioni n. … notificato via PEC il …, con cui è stata irrogata sanzione di €250 per omessa compilazione quadro RS anno d’imposta …
  • Oggetto del ricorso: Annullamento dell’atto impugnato per insussistenza della violazione e/o illegittimità della sanzione.
  • Fatti: Il ricorrente ha presentato dichiarazione dei redditi Mod. … per l’anno … omettendo il quadro RS (ovvero senza valorizzare i campi informativi) in quanto [motivazione fattuale: es. “non vi erano dati da indicare” oppure “per mero errore dovuto a incertezza sulle istruzioni”]. Riceveva in data … una lettera di compliance dall’Agenzia, alla quale [eventuale comportamento: es. “non rispondeva ritenendo di non avere dati da comunicare”]. In data … veniva notificato l’atto qui impugnato.
  • Motivi di diritto: (1) Violazione di legge – art.6 c.4 L.212/2000: la sanzione è illegittima in quanto sanziona l’omessa indicazione di dati che l’Amministrazione finanziaria possedeva già tramite altre fonti (fatture elettroniche, ecc.), in violazione del divieto di duplicazione di richieste informative al contribuente.
    (2) Violazione art.10 c.3 L.212/2000 – errore scusabile: il ricorrente ha omesso la compilazione in ragione di obiettiva incertezza sulla portata dell’obbligo, attesa la natura meramente statistica dei dati e la carenza di specifiche indicazioni nelle istruzioni ministeriali fino al 2022. Pertanto, ai sensi dell’art.10 co.3 Statuto, non doveva essere irrogata alcuna sanzione.
    (3) Violazione principi di proporzionalità e buona fede: la condotta omissiva non ha arrecato alcun pregiudizio all’attività di controllo (nessun imponibile occultato né impedimento a future verifiche) e non ha fruttato alcun vantaggio fiscale al ricorrente. Punire con sanzione pecuniaria risulta contrario ai principi generali (art.3 Cost.; art.6 co.5-bis D.Lgs.472/97) secondo cui le violazioni formali senza effetti sostanziali vanno considerate non punibili. Si richiama Cass. 11052/2018 che in tema analogo ha affermato l’irrilevanza delle violazioni formali innocue .
    (4) Eccesso di potere sanzionatorio – affidamento del contribuente: il ricorrente, vista anche la proroga concessa per l’anno 2021 dal DL 132/2023, ha confidato nella non immediata sanzionabilità dell’omissione, ritenendo che analogo trattamento di favore potesse essere applicato anche all’anno successivo in via equitativa. L’irrogazione della sanzione appare in contrasto con l’orientamento collaborativo mostrato dallo stesso legislatore.
    (Altri eventuali motivi: es. errore sui presupposti se il contribuente non aveva dati da dichiarare – “inesistenza del fatto contestato”; difetto di motivazione dell’atto se l’ufficio non ha spiegato perché i dati erano dovuti ecc.)
  • Richiesta: In via principale, annullare l’atto impugnato e la sanzione ivi comminata. In via subordinata, ridurre la sanzione ad equità ai sensi dell’art.7 D.Lgs.546/92 (anche se su €250 non c’è molto margine, si può chiedere l’applicazione dell’attenuante dell’art.6 co.5-bis D.Lgs.472/97 con annullamento totale). Con vittoria di spese a carico dell’ufficio.
  • Istanza di reclamo/mediazione: Si formula altresì istanza di mediazione, attesa la natura reclamabile della controversia, invitando l’Ufficio a riesaminare la questione e a disporre in autotutela l’annullamento della sanzione. (Qui il ricorrente può anche proporre come soluzione l’annullamento senza spese, oppure il pagamento di un importo simbolico se vuole transigere.)
  • Documenti allegati: copia dell’atto impugnato, copia dichiarazione integrale anno …, copia lettera di compliance ricevuta, eventuale documentazione integrativa (ricevute, ecc.), copia versamento se effettuato ravvedimento tardivo, ecc.
  • Data, firma del ricorrente (o del difensore se nominato).

(NB: trattandosi di schema semplificato, si raccomanda di rivolgersi a un professionista per redigere un ricorso completo e a norma. L’autodifesa è ammessa, ma un avvocato tributarista potrà valorizzare meglio gli aspetti giuridici e aumentare le chance di successo.)

Dopo la sanzione: ruolo, cartella e rapporti con Agenzia Entrate-Riscossione

Se il contribuente paga la sanzione ridotta entro 60 giorni, come detto la questione si chiude e nulla viene iscritto a ruolo . L’atto di contestazione si considera definito e non produrrà ulteriore azione esecutiva.

Se invece né paga né impugna entro 60 giorni, la sanzione diventa definitiva ed esecutiva. A quel punto l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo l’importo (verosimilmente €250 interi, poiché non pagato in misura ridotta), e dopo le procedure interne affiderà il carico all’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) per il recupero forzoso. Ciò tipicamente si concretizza nell’emissione di una Cartella di pagamento intestata al contribuente, recante il codice tributo della sanzione e l’anno, maggiorato di interessi di mora (dal 61° giorno di ritardo) e degli oneri di riscossione (aggi di legge, diritti di notifica). Dato l’importo modesto, gli interessi saranno pochi euro, ma l’aggio di riscossione aggiungerà un 6% circa. La cartella, una volta notificata, intima il pagamento entro 60 giorni, dopodiché si può procedere con azioni esecutive (fermo amministrativo, pignoramento, ecc.) – anche se per cifre così piccole di solito non si arriva a misure estreme subito.

A questo punto, le possibilità di difesa sono molto limitate. Se il contribuente non ha presentato ricorso nei 60 giorni dall’atto originario, non può più contestare nel merito la sanzione, perché quel termine è perentorio. L’unica via sarebbe tentare un’opposizione alla cartella per vizi formali della stessa o per intervenuta decadenza della pretesa, ma è improbabile in tempi così brevi. Ad esempio, si potrebbe eccepire la decadenza dell’atto di irrogazione se fosse stato notificato oltre i termini (per le dichiarazioni c’è un termine di decadenza per contestare le violazioni, generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo). Nel caso del 2021 la sanzione è arrivata nel 2025 quindi entro i termini; se arrivasse oltre, si potrebbe fare opposizione in tal senso. Ma scenari del genere sono rari in questa fattispecie.

Quindi, se ci si trova con la cartella in mano e non si è fatto ricorso, conviene pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella per evitare ulteriori aggravamenti. Si può eventualmente chiedere una rateizzazione ad AER (importo così piccolo è rateizzabile ma in 2-3 rate al massimo) se si preferisce.

Diverso è il caso in cui il contribuente ha presentato ricorso e perde in giudizio (o viene dichiarato inammissibile). La sentenza sfavorevole lo obbligherà a pagare la sanzione (salvo appello, ma per 250 € difficilmente si procede in secondo grado). Una volta definitiva la sentenza, se il pagamento non avviene volontariamente, l’Agenzia iscriverà a ruolo e manderà a riscossione. A quel punto, l’importo potrebbe essere anche superiore a €250 se il giudice ha eventualmente liquidato spese di lite a favore dell’Ufficio. In generale però, data la materia, spesso le commissioni in caso di rigetto del ricorso compensano le spese (ognuno paga le proprie).

Interazione con AER: La particolarità da sottolineare è che Agenzia Entrate-Riscossione entra in gioco solo nella fase coattiva post-iscrizione a ruolo. Non ha alcun potere di discutere del merito della sanzione. Se ci si rivolge a AER quando arriva la cartella, l’unica cosa che si può ottenere è una rateazione o, in casi eccezionali, un annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia originaria (ad esempio, se dopo la notifica dell’atto ma prima della cartella l’ufficio si fosse convinto ad annullare, potrebbe emettere uno sgravio del ruolo; ma è improbabile senza azione del contribuente).

Da compliance a cartella: tempi indicativi. Nel caso 2021, l’iter è stato: lettera di compliance a fine 2023, proroga fino a fine 2024, atti sanzione emessi metà 2025. Le cartelle (per chi non ha pagato né ricorso) potrebbero arrivare nel corso del 2026. I tempi possono variare: ad es., per il 2022, se l’Agenzia inviasse lettere di compliance nel 2025 (non confermato ufficialmente, ma probabile) e poi atti sanzione nel 2026, le cartelle per i refrattari arriverebbero nel 2027. In ogni caso, è un processo che dura qualche anno. Attendere passivamente tutta questa trafila solo per pagare poi la cartella maggiorata non è molto sensato economicamente.

Conciliazione in appello e definizioni agevolate: Per completezza, segnaliamo che se anche la controversia arrivasse in appello (Corte Giustizia di II grado) e fosse ancora pendente, il contribuente potrebbe sempre chiudere transattivamente con l’Agenzia mediante conciliazione (giudiziale o fuori udienza) pagando di solito l’intero tributo e riducendo sanzioni e interessi. Ma qui il “tributo” è solo la sanzione stessa. Ad esempio, in sede di conciliazione l’Agenzia potrebbe proporre di chiudere con pagamento di metà sanzione (125 €) e stop, oppure 100 € simbolici. Se il contribuente è arrivato fino all’appello, probabilmente però mira all’annullamento totale.

Riassumendo, il ruolo di Agenzia delle Entrate-Riscossione è secondario e interviene solo se il contribuente lascia che la sanzione diventi definitiva e non la paga spontaneamente. Il punto cruciale è agire prima: o col ravvedimento, o con il pagamento ridotto, o col ricorso. Se si arriva alla cartella esattoriale, vuol dire che tutte le occasioni di difesa bonaria e giurisdizionale sono state perse.

Domande Frequenti (FAQ)

D1: Che cos’è esattamente una “lettera di compliance” dell’Agenzia delle Entrate? Devo rispondere obbligatoriamente?
R: È una comunicazione informale con cui l’Agenzia segnala al contribuente una possibile anomalia (in questo caso la mancata compilazione del quadro RS) e lo invita a mettersi in regola spontaneamente . Non è un atto impositivo né una multa immediata. Non c’è obbligo legale di risposta, ma ignorare la lettera senza motivo espone quasi certamente a una successiva sanzione formale di €250 . Quindi, pur non essendo dovuta una risposta, è fortemente consigliato verificare la segnalazione e, se fondata, aderire (vedi D3).

D2: La mancata compilazione del quadro RS comporta la perdita del regime forfettario o altre sanzioni sul reddito?
R: No. La violazione è considerata formale e non incide sulla validità dell’opzione forfettaria né sul calcolo del reddito . Nessuna norma prevede la decadenza dal regime agevolato per tale motivo. Le uniche conseguenze sono la possibile sanzione amministrativa (da €250) e – al più – un maggiore rischio di controlli. Il tuo imponibile resta quello dichiarato, non ci sono imposte aggiuntive né perdi i benefici forfettari acquisiti.

D3: Ho scoperto di aver dimenticato di compilare il quadro RS nella dichiarazione dell’anno scorso. Cosa posso fare per rimediare?
R: Puoi presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in questione, compilando correttamente il quadro RS, e pagare contestualmente la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso . L’importo dipende da quanto tempo è passato: ad esempio ~€31 se fai tutto entro 90 giorni dal termine originario, ~€35 entro 1 anno, ~€42 entro 2 anni, €50 oltre 2 anni (prima però che ti contestino ufficialmente) . Questo risolve il problema senza strascichi. Usa il codice tributo 8911 in F24, anno di riferimento l’anno d’imposta omesso .

D4: È vero che c’è stata una proroga fino al 2024 per regolarizzare il quadro RS? Vale per tutti gli anni?
R: Sì e no. Il Decreto “Proroghe” 132/2023 ha disposto che i dati informativi del quadro RS relativi all’anno 2021 potevano essere comunicati fino al 30 novembre 2024 senza sanzioni . Ciò ha permesso ai ritardatari di sanare il 2021 a “sanzione zero”. Ma la proroga riguarda solo il 2021 (dichiarazione Redditi 2022) . Per gli anni 2022 e seguenti valgono le scadenze ordinarie (30 novembre dell’anno successivo) e, se superate, occorre il ravvedimento con sanzione ridotta (non c’è proroga analoga) . In altre parole, se hai omesso il quadro RS 2022 dovevi ravvederti entro novembre 2024 pagando la piccola sanzione; non aspettarti uno sconto legislativo come per il 2021 (al momento non previsto).

D5: Ho ricevuto la PEC di compliance per il quadro RS. In realtà nel mio caso non avevo nessun costo/compenso da dichiarare, il quadro vuoto era corretto. Cosa devo fare?
R: Se sei sicuro che nel periodo d’imposta indicato non rientravi in alcuna delle casistiche (nessuna spesa tra quelle richieste, nessun compenso pagato senza ritenuta), allora probabilmente il tuo quadro RS vuoto non costituisce un’omissione sostanziale. La lettera è stata inviata automaticamente a tutti i forfettari con quadro RS bianco. In questa situazione, la stessa lettera dice che puoi non considerarla. Per maggiore tranquillità, puoi inviare all’Agenzia una breve comunicazione (via PEC o tramite il tuo commercialista) spiegando che “non vi erano dati da indicare, quindi la dichiarazione era formalmente priva di valori RS in quanto non dovuti”. Spesso ciò porta l’ufficio ad archiviare la segnalazione . In ogni caso, se davvero non c’era nulla, non verrai sanzionato (e se per errore arrivasse comunque una sanzione, avresti ottime ragioni per annullarla in autotutela o ricorso).

D6: Ho già presentato una dichiarazione integrativa e pagato il ravvedimento, ma mi è arrivata lo stesso la lettera (o addirittura la sanzione). Cosa faccio?
R: Se hai regolarizzato prima e puoi provarlo, sei al sicuro. Probabilmente la lettera/comunicazione era stata predisposta prima che il sistema registrasse la tua integrativa. Non devi fare nulla di particolare: conserva i documenti (ricevuta Entratel integrativa e F24 pagato) . Se ti arrivasse comunque un atto di sanzione, ti basterà fare una istanza di autotutela allegando quelle prove, chiedendo l’annullamento perché hai già adempiuto nei termini . In genere l’ufficio annulla subito riconoscendo l’errore.

D7: Se ignoro la lettera di compliance, cosa succede in pratica?
R: Trascorso un po’ di tempo (variabile: per il 2021 hanno aspettato fine 2024 grazie alla proroga), l’Agenzia ti notificherà un atto di contestazione sanzioni da €250 . A quel punto avrai 60 giorni per pagare 1/3 (~€83) oppure presentare ricorso . Se non fai nulla neanche allora, dopo altri mesi la sanzione sarà iscritta a ruolo e ti arriverà una cartella di pagamento con €250 + oneri, da pagare entro 60 gg (pena ulteriori azioni esecutive). Insomma, ignorando tutto pagherai di più e più avanti, e avrai un procedimento aperto a tuo carico. È meglio affrontare la questione nella fase bonaria, quando costa molto meno.

D8: Mi conviene pagare subito la sanzione ridotta di €83 o fare ricorso per provare ad annullarla?
R: Dipende dalle tue motivazioni e convenienza. Pagare €83 entro 60 gg chiude tutto rapidamente senza incertezza, ma significa accettare di aver sbagliato (e spendere comunque dei soldi). Fare ricorso (eventualmente con l’aiuto di un avvocato) ti dà una chance di annullamento totale, ma comporta tempo, possibili spese legali e il rischio di dover poi pagare €250 interi se perdi . Per un importo così modesto molti optano per la soluzione pragmatica di pagare l’83 e finirla lì. Tuttavia, se hai solidi argomenti di principio (es. nessun dato da indicare, obbligo illegittimo, ecc.) o se ti importa stabilire un precedente, allora il ricorso può avere un senso. Considera che puoi sempre provare prima con un’istanza di autotutela all’ufficio: se te la rifiutano, puoi ancora pagare 83€ entro i 60 gg. Se invece decidi di ricorrere, valuta la possibilità di farlo da solo (è ammessa l’autodifesa sotto €3.000) per risparmiare sui costi – ma assicurati di saper impostare bene le argomentazioni. Un compromesso potrebbe essere: presentare ricorso per vedere se in sede di mediazione l’ufficio cede (magari annulla la sanzione) ; se non cede, potrai sempre rinunciare al ricorso pagando 83€ prima che si vada in sentenza (entro il termine di legge). Va detto che il 1/3 entro 60 gg è un termine per definire l’atto in via amministrativa; se presenti ricorso, quell’opzione si chiude, e ogni definizione successiva sarà oggetto di accordo o sentenza (a meno che tu non rinunci al ricorso e paghi volontariamente il 100% più tardi).

D9: Il mio commercialista non mi aveva informato di questo obbligo e ha preparato lui la dichiarazione. Posso far annullare la sanzione dicendo che è colpa sua?
R: Davanti al Fisco, no. L’Agenzia non sente ragioni: la dichiarazione è firmata dal contribuente (o presentata per suo conto) e quest’ultimo ne risponde in solido . La legge considera il commercialista un tuo ausiliario, e sei tenuto a vigilare sul suo operato . Ciò significa che la sanzione rimane a tuo carico; potrai successivamente agire contro il professionista per farti risarcire il danno (cioè la sanzione pagata) se effettivamente c’è stata negligenza da parte sua. In alcuni casi, se riesci a dimostrare che il professionista ha agito con dolo per nasconderti l’errore, potresti evitare la sanzione, ma è una prova molto difficile (si parla di comportamenti fraudolenti come falsificazione di F24, casi estremi) . Quindi nel concreto, paga la sanzione ridotta per evitare guai, e poi chiedi conto al tuo consulente: molti hanno polizze assicurative per coprire queste eventualità. Ricorda però che se non hai fornito al commercialista i dati (ad es. non gli hai detto di certi costi), la colpa non è sua. La responsabilità è del contribuente nel fornire tutti gli elementi al dichiarante.

D10: Se ometto il quadro RS per più anni di fila, la sanzione raddoppia?
R: La sanzione di €250 si applica per ciascun anno d’imposta in cui avviene l’omissione . Quindi, se ad esempio non hai compilato né per il 2021 né per il 2022, in teoria potresti ricevere due atti di contestazione separati, uno da €250 per il 2021 e uno per il 2022. Non c’è un “raddoppio automatico” a €500, ma due sanzioni distinte. In fase di irrogazione, l’ufficio potrebbe volendo emettere un unico atto con due violazioni (allora applicherebbe il cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs.472/97: una sanzione base di €250 aumentata fino al doppio, quindi max €500). Finora però si è proceduto annualmente. Se ti arrivano due atti separati, dovrai fare due ravvedimenti o due ricorsi, ecc., poiché sono autonomi. Per questo conviene regolarizzare tutti gli anni omessi insieme: se ad esempio oggi ti accorgi di non aver fatto RS per 2021 e 2022, fai integrative di entrambi e paghi due sanzioni ridotte (es. 0 per 2021 grazie alla proroga e €50 per 2022 se oltre 2 anni). Eviterai due contestazioni da 250 ciascuna.

D11: Questo obbligo informativo verrà eliminato in futuro? Ho sentito parlare di semplificazioni per i forfettari…
R: Molte associazioni di categoria lo auspicano. Nel 2023, di fronte alle proteste, il Governo ha concesso solo la proroga per il 2021, ma non ha eliminato l’obbligo. La Corte dei Conti stessa, nella relazione 2023, ha definito “perversa” la mole di comunicazioni generate da questo adempimento e ha invitato a valutarne l’utilità . La legge delega di riforma fiscale (L.111/2023) ha tra i principi il rafforzamento del divieto di chiedere dati già posseduti , il che farebbe pensare a un allineamento con lo Statuto del Contribuente. Inoltre si parla di un prossimo “concordato preventivo biennale” per i forfettari, dove il Fisco proporrà un forfait di reddito per due anni: in quel contesto, i dati del quadro RS potrebbero confluire in algoritmi per calibrare la proposta . È possibile che con la riforma fiscale alcuni obblighi formali vengano semplificati o assorbiti diversamente. Al momento però, quadro RS è ancora obbligatorio ogni anno. Fino a modifiche normative concrete, ti conviene continuare a compilarlo diligentemente. Se e quando verrà abolito o automatizzato, ne daremo certamente notizia.

D12: In conclusione, mi conviene rivolgermi a un avvocato per gestire questa faccenda?
R: Dipende dalla situazione. Per la fase di compliance (lettera bonaria) spesso non è necessario: puoi ravvederti da solo con l’aiuto magari del tuo commercialista. Se però il caso ha complicazioni (es. ricevi un avviso di sanzione nonostante credi di essere a posto, vuoi impostare una difesa scritta già in autotutela, o vuoi contestare per principio), consultare un avvocato tributarista è utile. Un legale esperto potrà: valutare la fondatezza della contestazione, redigere eventuali memorie e istanze efficaci, assisterti nel ricorso e rappresentarti in Commissione . Considera che, pur essendo ammessa l’autodifesa per importi bassi, il diritto tributario ha le sue insidie procedurali e sostanziali; un avvocato esperto del settore forfettari può farti risparmiare errori e magari riuscire a farti ottenere l’annullamento totale dove da solo avresti difficoltà. Inoltre, se dovessi affrontare un contenzioso completo, avere un avvocato aumenta le possibilità di successo (e in caso di vittoria potresti anche ottenere il rimborso delle spese legali). In definitiva: per 250 € forse non tutti ritengono conveniente pagare un legale, ma per importanza strategica (pensiamo a uno studio che deve difendere tanti casi analoghi) o per tranquillità personale, l’assistenza professionale è raccomandabile. Molti avvocati offrono una prima consulenza per inquadrare il caso; valuta con lui i costi/benefici.

Conclusioni

L’errata compilazione del quadro RS – tipicamente la sua omissione da parte dei contribuenti forfettari – si configura come un inadempimento formale che non incide sul debito d’imposta, ma che il legislatore ha deciso di sanzionare per garantire la completezza dei dati dichiarativi. Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura graduale: prima lettere di compliance, poi, per chi non si adegua, irrogazione di sanzioni fisse. Dal punto di vista del contribuente (debitore), difendersi significa soprattutto giocare d’anticipo: approfittare della fase bonaria per regolarizzare spontaneamente o per chiarire eventuali equivoci, evitando così il contenzioso. Se la sanzione viene comunque irrogata, esistono rimedi per attenuarne gli effetti: il pagamento ridotto, l’autotutela amministrativa e, in extrema ratio, il ricorso ai giudici tributari, invocando principi di buona fede, proporzionalità e i diritti sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Abbiamo visto che: – La normativa vigente (L.190/2014, D.Lgs.471/97) impone l’obbligo informativo e prevede sanzioni, ma la stessa ha conosciuto correttivi ed eccezioni (proroga 2024 per l’anno 2021) a riprova della consapevolezza istituzionale circa la natura poco sostanziale di tale adempimento. – Le strategie difensive possono far leva su lacune e incoerenze normative (divieto di richiesta di dati già disponibili, violazione formale senza pregiudizio) e su precedenti giurisprudenziali che affermano la non punibilità delle mere irregolarità formali . Pur non essendoci ancora sentenze definitive sulla questione RS, esistono principi generali utilizzabili. – Dal punto di vista pratico, spesso “il gioco non vale la candela” nel protrarre la battaglia legale per €250: conviene chiudere col minimo esborso e dedicarsi a prevenire futuri errori . Tuttavia, ogni situazione è a sé: abbiamo indicato come, in presenza di circostanze particolari (errore palese dell’ufficio, nessun dato da indicare, ecc.), esistano comunque rimedi (riduzioni, autotutela, ricorso) per attenuare o annullare la sanzione, invocando i principi di buona fede e proporzionalità. – È auspicabile una semplificazione normativa: molti autorevoli interventi (Corte dei Conti, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) hanno chiesto di eliminare o modificare questo obbligo eccessivamente formale . Se tali istanze verranno accolte, i contribuenti forfettari potrebbero in futuro essere sollevati da questa incombenza. Nel frattempo, però, bisogna attenersi alla legge vigente e affrontare con consapevolezza le eventuali conseguenze.

In conclusione, con l’assistenza di un avvocato specializzato o con la dovuta attenzione personale, il contribuente ha tutti gli strumenti per difendersi efficacemente: dal ravvedimento tempestivo (che nella maggior parte dei casi risolve il problema con costi minimi) fino al ricorso (qualora si ritenga di far valere un principio importante). L’importante è non sottovalutare le comunicazioni del Fisco: anche se si tratta “solo” di un quadro informativo, trascurarlo completamente può sfociare in un accertamento, sia pure solo sanzionatorio. Una gestione attenta e competente permette di chiudere la vicenda con esborso contenuto e senza strascichi, tutelando i propri diritti di contribuente onesto e in buona fede.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Legge 23 dicembre 2014 n.190, art.1 commi 54-89: Introduzione del regime forfettario. In particolare: comma 69 (forfettari non tenuti a fungere da sostituti d’imposta) e comma 73 (obbligo di indicare in dichiarazione specifici elementi informativi sull’attività svolta) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, art.8 comma 1: Sanzione amministrativa da €250 a €2.000 per omessa o infedele indicazione di dati obbligatori in dichiarazione (violazioni formali) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, art.13: Ravvedimento operoso (riduzione delle sanzioni in misura proporzionale al tempo trascorso); art.16 c.3: Definizione agevolata delle sanzioni (pagamento 1/3 entro 60 giorni dalla notifica dell’atto); art.6 c.5-bis: Principio di non punibilità delle violazioni formali che non pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo .
  • Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), art.6 c.4: Divieto per l’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti e dati già in suo possesso; art.10 c.3: Non irrogazione di sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa sulla portata degli obblighi .
  • Provvedimento ADE n. 325550 del 19/09/2023: Disposizioni per l’invio di lettere di compliance ai contribuenti in regime forfettario che hanno omesso il quadro RS nella dichiarazione Redditi PF 2022 (anno d’imposta 2021) .
  • Decreto-Legge 29/09/2023 n.132 (Decreto “Proroghe”), art.6 (conv. in L. 26/10/2023 n.170): Proroga al 30/11/2024 del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2021, senza applicazione di sanzioni .
  • Interrogazione parlamentare 5-10478 (17/10/2023) in Commissione Finanze Camera – Quesito sulle lettere di compliance ai forfettari: Risposta del MEF che motiva l’obbligo del quadro RS evidenziando che non tutti i dati sono acquisibili dall’Agenzia tramite fatture elettroniche (ad es. per ragioni di privacy, costi promiscui, acquisti da fornitori anch’essi forfettari fuori dal circuito e-fattura) .
  • Circolare AE 4/E del 4 aprile 2016, paragrafo 4.2.3: Chiarimenti sulla compilazione del prospetto per i forfettari – in particolare sull’indicazione delle spese promiscue al 50% (ad es. telefoniche) .
  • Circolari AE 10/E del 4 aprile 2016 e 24/E del 30 maggio 2016: Ulteriori istruzioni sugli obblighi informativi dei forfettari – ad es. precisazioni che vanno indicati solo i costi documentati da fattura, esposti al lordo dell’IVA, e che per beni/servizi a uso promiscuo va indicato il 50% del costo .
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n.11052/2018: Principio di diritto – le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo sono irrilevanti ai fini sanzionatori .
  • Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. V, n.34386/2022: Ribadisce un’interpretazione restrittiva dell’art.6 co.4 Statuto (il divieto riguarda dati documentali, non elementi dichiarativi), confermando comunque l’irrilevanza delle violazioni formali prive di lesività sostanziale, richiamando il precedente n.11052/2018 .
  • Corte dei Conti – Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, Sezione Entrate: Evidenziata la bassa adesione alla compliance sui forfettari quadro RS – dati: circa 505.000 comunicazioni inviate dall’Agenzia, a fronte di solo 22.127 dichiarazioni integrative presentate (pari al 4,4% di riscontro) . La Corte sottolinea l’opportunità di riflettere sull’utilità di un adempimento che ha generato tante comunicazioni con scarso esito.
  • Comunicati stampa CNDCEC (Consiglio Nazionale Commercialisti) e ADC (Associazione Dottori Commercialisti) – settembre 2023: Critiche all’obbligo informativo imposto ai forfettari, ritenuto un onere sproporzionato e duplicativo di informazioni già note al Fisco. In particolare, Comunicato ODCEC del 26/9/2023: apprezzamento per la proroga concessa per il 2021 e richiesta di eliminazione o semplificazione dell’adempimento per il futuro .

Il Fisco ti contesta l’errata compilazione del Quadro RS e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi indiretti)? Sai che molti accertamenti sul Quadro RS sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta l’errata compilazione del Quadro RS e applica sanzioni, interessi (e talvolta riflessi indiretti)? Sai che molti accertamenti sul Quadro RS sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– omissione o incompletezza dei dati nel Quadro RS,
– errori nei prospetti informativi obbligatori,
– disallineamenti tra RS e altri quadri dichiarativi,
– mancata indicazione di dati extracontabili richiesti,
– automatismi sanzionatori da controlli incrociati.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più annualità,
👉 estensione dei controlli ad altri adempimenti,
👉 riflessi indiretti su accertamenti reddituali o patrimoniali.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per errata compilazione del Quadro RS?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 il Quadro RS ha natura informativa,
👉 l’errore non equivale automaticamente a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Errata Compilazione del Quadro RS

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia compilato in modo errato o incompleto il Quadro RS,
– abbia omesso dati informativi obbligatori,
– abbia trasmesso informazioni non coerenti,
– abbia ostacolato i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

👉 Ma il Quadro RS è un adempimento informativo, non un quadro di determinazione dell’imposta.

Le irregolarità possono riguardare:

– dati extracontabili,
– informazioni su partecipazioni e operazioni particolari,
– prospetti richiesti a fini di monitoraggio,
– collegamenti informativi con altri quadri.


Perché il Fisco Contesta il Quadro RS

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– i dati RS siano incompleti o errati,
– vi siano incoerenze con altri quadri dichiarativi,
– l’omissione impedisca controlli automatizzati,
– vi sia un rischio fiscale potenziale.

👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente un errore informativo in evasione.


Il Principio Chiave: Errore Informativo ≠ Evasione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’errata compilazione del Quadro RS non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Questo significa che:

– l’imposta può essere stata correttamente determinata,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– l’errore può essere tecnico o procedurale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– ignora la natura meramente informativa del Quadro RS,
– non dimostra un danno effettivo,
– trascura correzioni o ravvedimenti,
– non considera la buona fede del contribuente.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– omissione di righi RS obbligatori,
– errata indicazione di dati informativi,
– incongruenze tra RS e altri quadri,
– errori di compilazione automatica,
– mancato aggiornamento di informazioni richieste.

👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Correttezza Sostanziale della Dichiarazione

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 l’errore nel Quadro RS ha inciso realmente sul tributo?

È decisivo dimostrare:

– corretta determinazione dell’imposta,
– coerenza dei dati contabili,
– assenza di effetti fiscali sostanziali.

👉 Se l’imposta è corretta, la sanzione va ridimensionata.


🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Errore

Un principio fondamentale è questo:

👉 il Quadro RS ha funzione informativa e di monitoraggio.

È possibile dimostrare:

– assenza di occultamento,
– errore materiale o procedurale,
– trasparenza dei dati rilevanti.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio

La legge distingue tra:

– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.

👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso

La difesa può dimostrare che:

– l’errore è stato sanato,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire l’origine dell’errore,
– spiegare la compilazione del Quadro RS,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e Avvisi

Utile per:

– produrre documentazione integrativa,
– dimostrare la correttezza sostanziale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale dell’errore,
– non viene riconosciuta la buona fede.

👉 Molti accertamenti per Quadro RS errato vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Errore RS ≠ Violazione Grave

Un principio essenziale è questo:

👉 l’errata compilazione del Quadro RS è una violazione formale, non automaticamente grave.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’effettiva lesione,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per Quadro RS è tecnica, procedurale e giuridica.

L’avvocato:

– inquadra correttamente la violazione,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale della dichiarazione,
– tutela il contribuente da sanzioni indebite.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione,
– regolarizzare la posizione senza conseguenze gravi,
– mettere in sicurezza la gestione futura del Quadro RS.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in adempimenti dichiarativi e controlli formali
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per errata compilazione del Quadro RS:

👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la correttezza sostanziale della dichiarazione,
👉 evidenziare la natura informativa dell’errore,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per Quadro RS errato può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale.

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