Accertamento Fiscale Per Cu Omesse: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per CU omesse è una contestazione molto frequente, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza le Certificazioni Uniche come strumento centrale di controllo incrociato tra compensi corrisposti, ritenute operate, versamenti effettuati e dichiarazioni dei percettori.

Quando la CU non viene trasmessa, o viene trasmessa in modo incompleto, il Fisco tende a ritenere che:

  • i compensi non siano stati correttamente dichiarati
  • le ritenute non siano state operate o versate
  • vi sia una violazione sostanziale, non solo formale
  • i dati fiscali siano inattendibili
  • possano emergere redditi non dichiarati

Con conseguente applicazione di sanzioni elevate, e in alcuni casi recuperi d’imposta, anche se i compensi sono stati regolarmente pagati e contabilizzati.

Il rischio è concreto:
una omissione comunicativa può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti immediati sulla posizione fiscale del sostituto d’imposta.

Molti si chiedono:

  • “L’omissione della CU equivale a evasione?”
  • “Se il professionista ha dichiarato il reddito, perché vengo sanzionato?”
  • “La CU è un obbligo formale o sostanziale?”
  • “Le sanzioni sono sempre dovute?”
  • “Come difendersi da una contestazione automatica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la CU omessa non equivale automaticamente a evasione fiscale.
Ma se non viene difesa correttamente, può generare sanzioni sproporzionate e contestazioni a cascata.


Cos’è la Certificazione Unica e perché è così rilevante

La Certificazione Unica (CU) serve a comunicare all’Amministrazione finanziaria:

  • compensi corrisposti
  • ritenute operate
  • contributi previdenziali
  • dati del percettore

La CU è uno strumento informativo, non un atto impositivo.
Il suo scopo è consentire controlli automatici e incrociati.

Ed è proprio questo utilizzo automatizzato che genera molti accertamenti.


Cosa contesta il Fisco nelle CU omesse

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • mancata trasmissione della CU
  • omissione di singole certificazioni
  • CU non inviate per errore o disguido
  • omissioni relative a compensi correttamente fatturati
  • incongruenze tra CU, modello 770 e F24
  • presunta mancata applicazione delle ritenute

Ma non ogni CU omessa giustifica automaticamente un recupero d’imposta.


Perché l’Agenzia delle Entrate avvia l’accertamento

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la CU omessa:

  • impedisce il controllo dei compensi
  • rende opaca la posizione fiscale
  • può nascondere compensi non dichiarati
  • giustifica l’applicazione di sanzioni

Tuttavia, la CU non può sostituire la realtà contabile e fiscale effettiva.


Il rischio più grave: sanzioni elevate anche senza evasione

Il vero pericolo è che:

  • vengano applicate sanzioni significative
  • la violazione sia qualificata come sostanziale
  • non venga considerata la buona fede
  • l’atto diventi definitivo
  • partano azioni di riscossione

Anche quando:

  • il compenso è stato pagato
  • la ritenuta è stata versata
  • il percettore ha dichiarato il reddito

L’errore più comune: pensare che la CU sia “prova assoluta”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • accettano l’accertamento basato solo sull’omissione
  • non dimostrano che l’imposta è stata assolta
  • non producono contabilità e versamenti
  • non distinguono violazione formale e sostanziale
  • rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario, la sostanza prevale sulla comunicazione.


CU omesse e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • la CU è un adempimento informativo
  • l’omissione non crea automaticamente imposta dovuta
  • conta se vi è stato danno erariale
  • la buona fede del contribuente è rilevante
  • le sanzioni devono essere proporzionate
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni automatiche sono contestabili

Se l’imposta è stata correttamente assolta, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per CU omesse è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • i compensi sono stati regolarmente fatturati
  • le ritenute sono state versate
  • il percettore ha dichiarato il reddito
  • l’omissione è dovuta a errore materiale
  • non vi è stato alcun vantaggio fiscale
  • l’atto è basato su automatismi
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’atto di contestazione
  • confronto tra fatture, F24, dichiarazioni e 770
  • dimostrazione dell’assenza di danno erariale
  • qualificazione dell’omissione come violazione formale
  • contestazione della sproporzione delle sanzioni
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa documentale e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per CU omesse

Se ricevi un accertamento per CU omesse:

  • non pagare immediatamente senza analisi
  • non accettare automaticamente la sanzione
  • ricostruisci compensi e ritenute
  • raccogli fatture, F24 e dichiarazioni
  • verifica se la violazione è solo formale
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e sostituti d’imposta in accertamenti fiscali per CU omesse, contrastando sanzioni sproporzionate e recuperi basati su meri errori comunicativi.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare l’assenza di evasione
  • ridurre o annullare le sanzioni
  • bloccare la riscossione
  • tutelare la posizione fiscale del contribuente
  • prevenire contestazioni a catena

Agisci ora

Una CU omessa
non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta CU omesse,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione formale diventi definitiva.

Introduzione

L’accertamento fiscale per Certificazioni Uniche (CU) omesse è una procedura avviata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei sostituti d’imposta (tipicamente datori di lavoro o committenti) che non abbiano provveduto a rilasciare o trasmettere la Certificazione Unica dovuta. In altre parole, se un datore di lavoro omette di consegnare al percipiente o di inviare al Fisco la CU attestante i redditi pagati e le ritenute effettuate, può incorrere in sanzioni amministrative ed eventualmente in un atto di accertamento formale . Dal punto di vista del debitore – ossia il soggetto a cui viene richiesto il pagamento (sia esso il datore di lavoro sanzionato o, in alcuni casi, il contribuente percettore) – è fondamentale conoscere gli strumenti di difesa, le normative vigenti aggiornate al 17 gennaio 2026 e le più recenti pronunce giurisprudenziali. Questa guida, pensata per avvocati, privati cittadini e imprenditori, utilizza un linguaggio giuridico ma accessibile, fornendo un quadro avanzato delle norme italiane in materia, corredato di sentenze aggiornate, tabelle riepilogative, domande e risposte e casi pratici. Il taglio è quello del difensore del contribuente: esamineremo come muoversi, anche con l’assistenza di un avvocato, per far valere i propri diritti e contestare eventuali addebiti ingiusti.

In particolare, vedremo cosa si intende per “CU omessa”, quali obblighi gravano sul datore di lavoro (sostituto d’imposta), quali sono le sanzioni previste e come funzionano gli istituti del ravvedimento operoso e dell’acquiescenza per ridurre le penalità. Analizzeremo inoltre le possibili ripercussioni per il lavoratore o collaboratore che non riceve la CU (come ad esempio le difficoltà nel dichiarare i redditi o le contestazioni di imposta non versata) e quali tutele l’ordinamento gli riconosce. Saranno illustrate le fasi del procedimento: dalle comunicazioni di anomalia (lettere di compliance) agli avvisi bonari, fino all’atto di contestazione delle sanzioni o all’avviso di accertamento vero e proprio, con le relative strategie difensive in sede amministrativa e in sede contenziosa. Verranno citate le normative chiave – ad esempio il D.P.R. 322/1998, il D.Lgs. 472/1997 e i decreti attuativi del 2015 – e le sentenze più autorevoli, come la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2019 che ha chiarito la posizione del lavoratore rispetto alle ritenute non versate .

Al termine della guida, una sezione di FAQ (domande frequenti) fornirà risposte concise ai quesiti più comuni (ad esempio: “Cosa succede se la CU non viene inviata?”, “Come può difendersi il contribuente da un avviso di accertamento per CU omessa?”, “Il lavoratore deve pagare le imposte se il datore non le versa?”), mentre apposite tabelle riepilogative aiuteranno a fissare i concetti chiave, come il quadro delle sanzioni e i termini da rispettare. Infine, tutte le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate saranno elencate in una sezione dedicata, così da garantire la massima trasparenza e permettere approfondimenti ulteriori . Prepariamoci dunque ad esaminare nel dettaglio come difendersi da un accertamento fiscale per CU omesse, con l’ausilio di strumenti legali aggiornati al 2026 e con il supporto di un avvocato tributarista quando necessario.

La Certificazione Unica (CU) e gli obblighi del sostituto d’imposta

Per comprendere le conseguenze di una “CU omessa” è necessario partire dalla definizione e funzione della Certificazione Unica (CU). La CU è il documento attraverso il quale il sostituto d’imposta certifica ai percipienti (lavoratori dipendenti, collaboratori, professionisti, ecc.) i redditi corrisposti e le ritenute fiscali operate nell’anno precedente . Introdotta nel 2015 in sostituzione del vecchio CUD, la Certificazione Unica unifica in un unico modello sia i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia quelli su alcuni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi soggetti a ritenuta . In pratica, per ciascun percipiente la CU indica: i compensi o stipendi pagati, le ritenute IRPEF trattenute (a titolo di acconto o d’imposta) e i contributi previdenziali versati agli enti previdenziali . Si tratta di un documento cruciale sia per il contribuente, che lo utilizza per presentare correttamente la propria dichiarazione dei redditi (direttamente o tramite il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate), sia per il Fisco, che grazie alle CU può incrociare i dati e verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dai contribuenti e quanto comunicato dai sostituti d’imposta .

Base normativa: l’obbligo di rilascio e invio della Certificazione Unica è stabilito dall’art. 4, comma 6-ter del D.P.R. 322/1998 . Tale norma impone ai sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, enti pensionistici, committenti) di rilasciare una certificazione unica per attestare: i redditi pagati, le ritenute operate, le eventuali detrazioni d’imposta applicate e i contributi dovuti . La certificazione va consegnata al percipiente e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro precisi termini annuali. Le scadenze ordinarie (aggiornate al 2025-2026) sono le seguenti:

  • Consegna al lavoratore/percipiente: entro il 16 marzo dell’anno successivo (termine che slitta al primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade di festivo; ad es. nel 2025 la scadenza è stata 17 marzo) . Questo termine è unico per tutti i destinatari, indipendentemente dalla tipologia di reddito, salvo eccezioni per cessazione anticipata del rapporto di lavoro (vedi infra). Dunque il datore di lavoro deve fornire la CU cartacea (o elettronica) al dipendente, collaboratore o altro percipiente entro tale data, affinché questi possa poi predisporre la dichiarazione dei redditi. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno (es. licenziamento o termine di un contratto a metà anno), il percipiente ha diritto – su richiesta – a ricevere la propria CU in anticipo, entro 12 giorni dalla richiesta . Ciò tutela l’ex lavoratore o collaboratore permettendogli di disporre tempestivamente dei dati fiscali senza attendere marzo dell’anno successivo.
  • Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate: i sostituti d’imposta devono inviare il flusso delle CU per via telematica al Fisco entro i termini fissati di anno in anno, che attualmente distinguono in parte per tipologia di reddito. In generale, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i redditi di lavoro autonomo occasionale (non esercitato abitualmente) e per i redditi diversi, la scadenza è il 16 marzo di ogni anno (o giorno successivo non festivo) . Recenti novità hanno invece riguardato le CU relative a redditi di lavoro autonomo esercenti arte o professione abituale (professionisti con Partita IVA) e alle provvigioni da agenti e intermediari: fino al 2024 tali certificazioni potevano essere inviate entro il termine del modello 770 (31 ottobre), ma a partire dalle certificazioni dei redditi 2024 (CU 2025) questa possibilità è stata eliminata . Inizialmente, il D.Lgs. 108/2024 ha fissato per queste CU il termine del 31 marzo dell’anno successivo . Successive indicazioni per il 2026 hanno esteso tale termine al 30 aprile 2026 (per le CU 2026 relative ai redditi 2025) , uniformando di fatto a fine aprile la scadenza 2026 per le certificazioni dei professionisti con P.IVA. Rimane infine un termine diverso per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata (ad es. redditi già tassati alla fonte a titolo d’imposta, redditi esenti): in questo caso l’invio telematico può avvenire entro il termine di presentazione del modello 770, ovvero 31 ottobre (per il 2026, essendo il 31/10 un sabato, slitta al 2 novembre 2026) . In ogni caso, indipendentemente dal termine previsto per l’invio telematico, la legge impone che la consegna al percipiente avvenga entro il 16 marzo .

Esempio: la società Alfa S.r.l. nel 2025 ha corrisposto compensi a un consulente con Partita IVA in regime ordinario. Per tale collaborazione, la CU 2026 (redditi 2025) doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2026 (in quanto reddito da lavoro autonomo abituale), ma Alfa S.r.l. doveva comunque consegnare al consulente la copia della CU entro il 16 marzo 2026. Se il consulente cessava la collaborazione già a giugno 2025 e ne faceva richiesta, Alfa S.r.l. avrebbe dovuto rilasciargli la CU 2025 (reddituale 2024) entro 12 giorni dalla richiesta, senza aspettare marzo 2025.

  • Casistiche particolari: come anticipato, in caso di rapporti cessati prima di fine anno, il percipiente può chiedere la CU anticipata entro 12 giorni dalla richiesta . Il datore può consegnarla a mano, via PEC, raccomandata A/R o altro mezzo tracciabile. Inoltre, anche soggetti non formalmente “dipendenti” possono ricevere la CU se chi li paga agisce da sostituto d’imposta: ad esempio collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società per i compensi amministratore, lavoratori autonomi occasionali (con ritenuta d’acconto), agenti di commercio per provvigioni, ecc. . In tutti questi casi, l’obbligo di certificazione scatta quando c’è stata una ritenuta fiscale operata dal sostituto: la CU attesterà i compensi pagati e le ritenute trattenute (ad es. ritenuta 20% su lavoro autonomo occasionale) .

Infine, recenti interventi normativi hanno introdotto semplificazioni: dal 2024, i sostituti d’imposta non sono tenuti ad emettere la CU per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario o di vantaggio. Il D.Lgs. 1/2024 ha infatti inserito il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/1998, prevedendo che nessuna CU va rilasciata ai contribuenti forfettari o “minimi” per i redditi da loro percepiti . Ciò perché tali contribuenti non subiscono ritenute d’acconto (sono esonerati dall’applicazione della ritenuta) e la CU sarebbe dunque superflua. Resta comunque la consuetudine che molti committenti emettano ugualmente una dichiarazione di pagamento ai forfettari per mera completezza, ma formalmente la legge ora li esonera.

Perché è importante la CU? Omettere la Certificazione Unica o commettere errori nella stessa può generare seri problemi: da un lato il percipiente potrebbe trovarsi senza la documentazione necessaria per dichiarare correttamente i redditi (rischiando errori o omissioni in dichiarazione, o la mancata attribuzione del credito d’imposta per le ritenute subite) ; dall’altro lato il Fisco potrebbe non disporre di informazioni fondamentali per i controlli incrociati, vedendo un “buco” nei dati. Il risultato? Disallineamenti e anomalie che spesso danno luogo a comunicazioni e accertamenti. Ad esempio, se un dipendente non riceve la CU e di conseguenza non indica quel reddito nella sua dichiarazione, l’Agenzia potrà rilevare l’anomalia (reddito da lavoro risultante altrove ma non dichiarato) e notificare un avviso di accertamento per redditi non dichiarati. Viceversa, se il dipendente dichiara comunque il reddito ma il datore non ha trasmesso la CU telematicamente, l’Agenzia riscontrerà un 730 con ritenute a credito che non trovano riscontro nei flussi: potrebbe quindi iniziare verifiche sia verso il datore (per omissione della CU e forse omissione del versamento) sia verso il lavoratore (chiedendo prove delle ritenute subite). In sintesi, la CU è un ingranaggio centrale nel sistema tributario: la sua mancanza o irregolarità costituisce una violazione che, come vedremo, è soggetta a sanzione anche se dal punto di vista fiscale sostanziale non vi è evasione (si parla infatti di violazione formale, punita a prescindere dall’eventuale pagamento delle imposte) .

Sanzioni amministrative per omessa, tardiva o errata Certificazione Unica

La legge italiana prevede sanzioni specifiche a carico del sostituto d’imposta in caso di mancato adempimento relativo alla Certificazione Unica. Tali sanzioni sono state ridefinite nell’ambito della riforma del sistema punitivo tributario operata con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e con i decreti legislativi nn. 158/2015 e 151/2015 . Attualmente (aggiornamento 2025/2026), il quadro sanzionatorio è il seguente :

  • Omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica: sanzione amministrativa fissa di 100 euro per ogni certificazione non presentata, presentata oltre il termine o contenente dati inesatti. È previsto un limite massimo di 50.000 euro di sanzione per periodo d’imposta e per ciascun sostituto d’imposta . Importante sottolineare che questa sanzione opera in deroga al cumulo giuridico ordinariamente previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 . Ciò significa che, ad esempio, se un datore di lavoro omette 600 CU, in teoria la somma delle sanzioni (600 × 100 €) sarebbe 60.000 €, ma il massimo applicabile è comunque 50.000 € per quell’anno. Viceversa, se omette 3 CU, la sanzione sarà 300 € (non c’è una riduzione ulteriore per il fatto che sono più violazioni: il cumulo giuridico che normalmente limiterebbe la sanzione totale qui è stato sostituito dal tetto di 50.000 € annui) .
  • Trasmissione di CU con dati errati: se il sostituto trasmette una certificazione contenente errori, la sanzione di 100 € si applica come visto sopra, ma vi sono due importanti cause di non punibilità che evitano la sanzione in caso di correzione rapida. In particolare, la norma (art. 4, co. 6-quinquies DPR 322/98) prevede che nessuna sanzione sia dovuta se la certificazione corretta è inviata entro 5 giorni dalla scadenza originaria . Ad esempio, se la scadenza di invio è il 16 marzo, una CU inviata con dati errati il 16 marzo potrà essere rettificata entro il 21 marzo senza incorrere in alcuna multa, purché il nuovo invio corretto avvenga entro quei 5 giorni di “tolleranza”. Questa regola vale sia in caso di invio errato rettificato spontaneamente sia in caso di invio scartato dal sistema (se l’Agenzia delle Entrate scarta il file, dal momento della comunicazione di scarto decorrono 5 giorni per ritrasmettere) .
  • Correzione entro 60 giorni: se la certificazione unica errata (o omessa) viene comunque sanata con invio corretto entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione originaria è dovuta ma ridotta a 1/3, ossia 33,33 euro per ciascuna certificazione corretta . In tal caso anche il massimale per anno si riduce di conseguenza a 20.000 euro (1/3 di 50.000) . Ad esempio, un datore di lavoro che si accorge di aver omesso l’invio di 10 CU entro 60 giorni dal 16 marzo, trasmettendole comunque entro metà maggio, si vedrà applicare una sanzione di 33,33 € × 10 = 333,30 €, anziché 1.000 € . Questa riduzione vale esclusivamente se la correzione/invio avviene entro 60 giorni; oltre tale termine, si ricade nella sanzione piena di 100 € per ciascuna CU.

Le sanzioni sopra descritte, essendo di natura amministrativa-tributaria, vengono irrogate dall’Agenzia delle Entrate e sono riscosse tramite modello F24 con il codice tributo specifico 8906 (sezione Erario) . Il destinatario tipico di queste sanzioni è il sostituto d’imposta (es. il datore di lavoro), in quanto è lui a violare l’obbligo di certificazione. Va evidenziato che la sanzione per “omessa CU” è configurata come violazione formale: viene applicata anche se il reddito in questione è stato comunque dichiarato dal percipiente o le imposte dovute sono state versate . Ad esempio, se un’azienda dimentica di inviare la CU per un compenso pagato a un collaboratore occasionale ma quel collaboratore autonomo dichiara regolarmente il compenso nella sua dichiarazione dei redditi, ciò non esime l’azienda dalla sanzione di 100 € per la mancata certificazione (anche se non c’è stato alcun danno erariale). In tali casi potrà eventualmente essere valutato un ricorso invocando la tenuità e la mancanza di evasione (principio di proporzionalità), ma formalmente la violazione sussiste .

Di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni attualmente previste in materia di Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, come da art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998:

FattispecieSanzione prevista
CU omessa, tardiva o errata (violazione base)€ 100 per ciascuna certificazione violata, fino a max € 50.000 per anno per sostituto d’imposta . Nessun cumulo giuridico applicabile.
CU errata ma corretta entro 5 giorni dalla scadenzaNessuna sanzione (invio tempestivo della certificazione corretta annulla la penalità).
CU errata/omessa, sanata entro 60 giorni dalla scadenzaSanzione ridotta a € 33,33 (1/3 di 100) per ciascuna certificazione ; massimo € 20.000 annui per sostituto.
Omessa/errata CU anni d’imposta 2015-2017 (sanatoria)Non punibile se riferita ai primi anni di introduzione (prevista deroga per violazioni 2015-2017) (norma transitoria di favore).

Nota: l’ultima riga della tabella fa riferimento a una disposizione transitoria (art. 4, comma 6-quinquies.1 DPR 322/98) inserita per sanare le violazioni commesse nei primi anni di applicazione dell’obbligo (periodi d’imposta 2015-2017), in cui è stato stabilito che per quei anni non si applichino le sanzioni in caso di ritardo/errore . Attualmente, per le annualità dal 2018 in poi, valgono invece le regole ordinarie illustrate.

Come ridurre o evitare la sanzione? Oltre ai casi di esonero per correzione entro 5 giorni o 60 giorni (già previsti dalla legge come visto), il sistema offre al contribuente la possibilità di attivarsi in prima persona per regolarizzare la violazione ed ottenere una riduzione significativa della sanzione: è il cosiddetto ravvedimento operoso. Introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento è applicabile in generale a tutte le violazioni tributarie amministrative (salvo eccezioni esplicite) e consente di sanare spontaneamente l’irregolarità pagando una sanzione ridotta, proporzionata alla tempestività con cui ci si ravvede. In passato, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento per l’invio tardivo delle CU, ritenendo i tempi stretti incompatibili con la disciplina del ravvedimento stesso . In particolare, con la Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 l’Amministrazione aveva escluso la possibilità di ravvedersi per le certificazioni inviate oltre il 7 marzo, poiché tali dati servono per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile . Tale interpretazione restrittiva è stata superata nel 2024: la Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 ha chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, deve ritenersi ammissibile il ravvedimento operoso anche per l’invio tardivo delle CU . Dunque oggi il sostituto d’imposta che abbia trasmesso in ritardo (o non trasmesso affatto) una CU può comunque procedere a regolarizzarla pagando la sanzione ridotta in misura ravveduta, purché lo faccia prima che l’ufficio gli notifichi un formale atto di contestazione.

Il ravvedimento operoso: come funziona e quanto si risparmia

Il ravvedimento operoso è uno strumento chiave di difesa preventiva, che consente di ridurre drasticamente la sanzione dovuta per la violazione commessa, incentivando il contribuente a correggere spontaneamente il proprio errore. Per il caso di omessa/tardiva CU, il ravvedimento si sostanzia in due azioni: inviare la certificazione mancante o corretta e pagare la sanzione in misura ridotta. Vediamo i dettagli:

  • Termini per ravvedersi: il ravvedimento può essere effettuato fino a quando non intervenga un atto formale dell’Amministrazione che contesti la violazione. Nel caso delle CU, significa che si può ravvedere anche oltre i 60 giorni, purché l’ufficio non abbia ancora notificato un atto di contestazione delle sanzioni (art. 13 D.Lgs. 472/97) . Non c’è più un limite stringente legato alla dichiarazione precompilata: ovviamente, prima ci si ravvede meglio è per ridurre la sanzione.
  • Modalità operative: il datore di lavoro che si accorge dell’omissione o del ritardo deve presentare la CU mancante o rettificare quella errata appena possibile. Se è entro 60 giorni dalla scadenza, beneficerà già della riduzione a 1/3 (33 €) come visto. In ogni caso deve predisporre il file telematico come “Dichiarazione tardiva” (se dopo i 60 giorni) oppure come “Correttiva nei termini” (se ancora entro 60 giorni e sta rettificando dati) . Se l’errore o omissione impatta anche sul modello 770 (dichiarazione annuale del sostituto), dovrà eventualmente inviare anche un 770 integrativo coerente . Parallelamente, occorre versare la sanzione ridotta tramite F24 (codice tributo 8906) . L’importo da versare si calcola applicando al minimo edittale dovuto (100 € o 33,33 € per CU, a seconda dei casi) la percentuale di riduzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. 472/97 in base al momento in cui si effettua il pagamento.
  • Misura della sanzione ridotta: le riduzioni del ravvedimento sono proporzionali alla tempestività. Senza entrare in tecnicismi eccessivi, riportiamo alcuni scaglioni rilevanti:
  • Ravvedimento effettuato entro 90 giorni dalla violazione: pagamento di 1/9 della sanzione minima . Nel nostro caso, se oltrepassati i 5 giorni di tolleranza ma siamo entro 90 giorni, la sanzione base è 100 € (omessa CU) e 1/9 di essa è circa 11,11 € per certificazione . Se invece si era nei 60 giorni, la base era 33,33 € e 1/9 di tale importo è circa 3,70 €.
  • Ravvedimento entro 1 anno (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione): pagamento di 1/8 della sanzione. Ad esempio ~12,50 € per ogni CU omessa se la base è 100 € .
  • Ravvedimento oltre l’anno ma entro 2 anni: 1/7 della sanzione.
  • Ravvedimento oltre 2 anni: 1/6 della sanzione.
  • Ravvedimento dopo constatazione (es. dopo PVC) ma prima della notifica dell’atto di contestazione: 1/5 della sanzione (caso residuale, perché di solito per le CU la contestazione arriva senza un PVC formale).

In pratica, se il datore di lavoro si attiva molto presto (entro 90 giorni), ogni CU omessa può costargli solo 11,11 € invece di 100 € . Questo rappresenta un risparmio enorme (quasi l’89% in meno). Anche intervenire entro un anno comporta pagare solo il 12,5% della sanzione base. Ovviamente, al crescere del ritardo la riduzione diminuisce, ma resta sempre vantaggioso ravvedersi rispetto ad attendere l’irrogazione della sanzione piena. Da sottolineare che con la circolare 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente incoraggiato il ricorso al ravvedimento, superando i precedenti dubbi: “in assenza di espressa previsione contraria, è ammissibile il ravvedimento operoso per le CU inviate oltre i termini” . Dunque il consiglio pratico per il sostituto d’imposta è: se ricevi una segnalazione di CU omessa/errata e ti rendi conto che l’errore c’è, procedi immediatamente a regolarizzare inviando i dati corretti e versando la sanzione ridotta. Così facendo, spesso si riesce ad evitare fasi successive di accertamento e a chiudere la questione con costi molto contenuti .

Va ricordato infine che il ravvedimento operoso estingue la violazione dal punto di vista sanzionatorio: se il contribuente paga la sanzione ridotta e comunica la CU mancante, l’Agenzia non avrà motivo di emettere un atto di contestazione (o se avesse avviato un procedimento, questo potrà essere archiviato mostrando la prova del ravvedimento). In caso di eventuale successiva contestazione erroneamente emessa, il contribuente potrà far valere di aver già pagato quanto dovuto in ravvedimento, eccependo l’infondatezza dell’atto .

Sanzioni per il percipiente? Normalmente, la mancata o tardiva consegna della CU non comporta sanzioni a carico del lavoratore o percettore. L’obbligo legale grava sul sostituto, e solo a quest’ultimo è destinata la multa di cui sopra. Tuttavia, per il percipiente possono sorgere conseguenze indirette: se a causa dell’omessa CU egli omette di dichiarare un reddito (ritenendo magari che non serva, o per semplice mancanza del documento), potrà essere sanzionato per dichiarazione infedele od omessa a seconda dei casi, con sanzioni ben più elevate (del 90-180% dell’imposta evasa) . Esamineremo più avanti la posizione del contribuente percettore e come può difendersi in tali situazioni. In ogni caso, nessuna sanzione formale è prevista direttamente per il dipendente in relazione al fatto “non ho ricevuto la CU”; le sue eventuali sanzioni derivano dalla violazione degli obblighi dichiarativi propri, se commessa.

Conseguenze dell’omessa CU per il lavoratore o percipiente: tutele e difese

Dal punto di vista del contribuente percettore (lavoratore dipendente o autonomo), l’omissione della CU da parte del sostituto d’imposta può creare notevoli disagi. È fondamentale chiarire che, in base alla normativa italiana, il lavoratore non è tenuto in prima battuta a pagare due volte le imposte qualora il datore di lavoro abbia operato le ritenute ma non le abbia versate allo Stato. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12 aprile 2019 n. 10378, ha sancito un principio di diritto importantissimo: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione” . In sostanza, se il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto le imposte dalla busta paga del dipendente (o dal compenso del collaboratore), il debito verso l’Erario ricade solo sul sostituto, non sul sostituito. L’Agenzia delle Entrate non può pretendere nuovamente quelle imposte dal dipendente, perché l’obbligo di versamento grava esclusivamente sul sostituto (art. 23 DPR 600/1973) e il dipendente ha diritto allo scomputo delle ritenute subite indipendentemente dall’avvenuto versamento . Questo principio, ora consolidato, ha superato un precedente orientamento che ammetteva una “responsabilità solidale” del sostituito in caso di mancato versamento (orientamento abbandonato dalla Cassazione proprio nel 2019) .

Cosa significa in termini pratici? Significa che il lavoratore non deve rimetterci di tasca propria le imposte già trattenute in busta paga. Se, poniamo, nel 2025 il Sig. Rossi ha ricevuto uno stipendio netto di €1.500 mensili con €300 di ritenute IRPEF operate ogni mese, ma il datore in crisi non ha mai versato quelle ritenute allo Stato, il Sig. Rossi comunque può considerare pagate le imposte per €3.600 annuali. In dichiarazione dei redditi (730), il Sig. Rossi indicherà il suo reddito e dovrà poter detrarre quei €3.600 di ritenute, anche se il datore non li ha versati. La legge lo tutela: l’art. 22 del TUIR (DPR 917/1986) prevede che il contribuente ha diritto allo scomputo delle ritenute subite dal suo debito d’imposta, senza che sia richiesto il versamento all’Erario da parte del sostituto come condizione . Dunque l’eventuale controllo fiscale non può addebitare al dipendente quelle imposte, purché egli dimostri che furono effettivamente trattenute.

Tuttavia, quando la CU manca, il lavoratore si trova privo del certificato ufficiale che attesta reddito e ritenute. Ciò comporta alcune situazioni possibili:

  • Il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi perché pensa di non doverlo fare. Ricordiamo che chi ha solo redditi di lavoro dipendente tassati alla fonte (senza altri redditi) spesso non è obbligato a presentare la dichiarazione (art. 1, co.4, lett. b DPR 600/73 esonera i percettori di soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta) . Se il datore ha trattenuto correttamente le imposte, il dipendente potrebbe rientrare in questa casistica e legittimamente non presentare il 730. Ma attenzione: se il datore non ha versato le ritenute, l’Agenzia potrebbe comunque accorgersene (ad esempio incrociando i flussi 770 o altri dati) ed emettere un avviso di accertamento formale art. 36-ter DPR 600/73 per recuperare le ritenute non versate. In passato l’Agenzia procedeva talvolta direttamente verso il dipendente, ritenendolo coobbligato, ma come detto questa prassi è stata sconfessata dalla Cassazione . Dunque oggi, se un lavoratore dipendente senza altri redditi non presenta dichiarazione e l’unica anomalia è il mancato versamento delle ritenute da parte del datore, l’accertamento verso il dipendente è illegittimo e può essere annullato in autotutela o dal giudice tributario, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 10378/2019 .
  • Il contribuente presenta la dichiarazione ma omette di indicare un reddito perché non ha la CU. Questo avviene tipicamente se il lavoratore ha altri redditi per cui è obbligato a dichiarare, oppure vuole presentare il 730 per ottenere detrazioni/rimborsi, ma non avendo ricevuto la CU di un certo rapporto di lavoro (magari temporaneo) pensa di poterlo tralasciare. Si tratta di un errore grave: la legge obbliga comunque il contribuente a dichiarare tutti i redditi percepiti, a prescindere dall’avvenuta consegna della CU. In caso di omessa indicazione di redditi imponibili, il contribuente rischia un accertamento per infedele dichiarazione (sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) e il recupero dell’imposta evasa . Ad esempio, la Sig.ra Bianchi nel 2024 ha due lavori: uno principale da dipendente (CU regolarmente ricevuta) e un secondo lavoro breve da cui però il datore non le consegna mai la CU. Se la Sig.ra Bianchi, non avendo il dato, omette quel secondo reddito nella dichiarazione 2025, l’Agenzia – incrociando i versamenti contributivi o altri indizi – potrebbe scoprirlo e sanzionarla. Come difendersi? In sede di contraddittorio o ricorso la Sig.ra Bianchi potrebbe evidenziare di non aver agito con dolo, essendo stata ostacolata dall’altrui inadempimento (mancata consegna del modello). Potrebbe invocare l’errore incolpevole o le obiettive condizioni di incertezza, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/97, per chiedere l’esclusione delle sanzioni . Se ad esempio vi era incertezza sul fatto che quel reddito andasse dichiarato (caso raro), o se il contribuente può mostrare di aver richiesto invano la CU confidando fino all’ultimo di riceverla, qualche giudice potrebbe riconoscere la non punibilità o quantomeno la riduzione della sanzione per buona fede. Non è garantito – l’onere di dichiarare spetta comunque al contribuente – ma far emergere la propria buona fede può portare almeno a circostanze attenuanti (ad es. riduzione al minimo della sanzione). In generale, è consigliabile che il lavoratore, pur senza CU, cerchi di dichiarare i redditi basandosi sulle buste paga o altri documenti: ciò lo mette al riparo dalle sanzioni per infedele dichiarazione, e poi in caso di controllo potrà fornire le prove delle ritenute subite per non pagare due volte le imposte.
  • Il contribuente presenta la dichiarazione includendo il reddito, ma senza la CU ufficiale. Questa è l’ipotesi virtuosa: ad esempio un collaboratore autonomo che non ha ricevuto la CU da un committente inserisce comunque la fattura incassata come reddito, indicando anche la relativa ritenuta d’acconto. Oppure un dipendente che non ha la CU usa le buste paga di dicembre per ricavare il totale annuo imponibile e le ritenute IRPEF totali, e compila così il suo 730. In tal caso il dichiarativo del contribuente sopperisce (per il Fisco) alla mancanza della CU: il reddito è dichiarato e le imposte sono contabilizzate. Può però succedere che, in sede di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73), l’Agenzia noti l’assenza di una CU corrispondente alle ritenute dichiarate a credito. Infatti, quando un contribuente indica crediti per ritenute subite, l’AdE di solito verifica i flussi delle certificazioni: se manca il flusso, inizialmente potrebbe non riconoscere il credito e notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità chiedendo il pagamento di quelle imposte (come se le ritenute non fossero mai esistite). Ecco perché spesso chi non riceve la CU si preoccupa: “Come faccio a dimostrare le ritenute?”. La buona notizia è che il sistema normativo e la prassi ammettono mezzi alternativi di prova. Non serve la CU in originale per vedersi riconosciuto il credito d’imposta, se si hanno altri documenti equivalenti. L’art. 22 del TUIR stesso – come già detto – dice che il contribuente può scomputare le ritenute subite; la Cassazione n. 18910/2018 ha confermato che la mancata certificazione non impedisce lo scomputo, a patto che il contribuente provi che la ritenuta è stata effettivamente effettuata . Quali prove? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione 68/E del 2009 che sono validi documenti alternativi come :
  • la fattura o la busta paga dove sia evidenziata la ritenuta d’acconto applicata;
  • la quietanza di pagamento (estratto conto bancario, ricevuta bonifico) da cui risulti che l’importo pagato è al netto della ritenuta ;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il sostituto (o lo stesso percettore) attesti che il pagamento è stato effettuato al netto e che non ci sono stati ulteriori compensi oltre a quelli noti .

Se il contribuente fornisce tali evidenze in risposta a una comunicazione di irregolarità, l’Agenzia non può legittimamente pretendere l’imposta già trattenuta . In caso estremo, se l’Agenzia emettesse comunque un avviso di accertamento richiedendo le imposte già trattenute (magari perché non convinta dalle prove), il contribuente potrà far valere in ricorso il principio sopra enunciato delle Sezioni Unite 2019 e la violazione dell’art. 22 TUIR, ottenendo con ogni probabilità l’annullamento dell’atto .

Strumenti di tutela per il lavoratore che non riceve la CU: È bene che il percettore non rimanga passivo in attesa di problemi. Se entro il 16 marzo la CU non arriva, si suggerisce di attivarsi. Ecco le azioni consigliate : – Sollecito formale al sostituto d’imposta: inviare al datore/committente una richiesta scritta (meglio se con mezzi tracciabili: PEC o raccomandata A/R) intimando la consegna della CU omessa entro un termine breve (es. 7 o 10 giorni) . Nella lettera vanno indicati i propri dati, il periodo di lavoro di riferimento e la diffida a consegnare entro la data indicata, avvisando che in mancanza verrà segnalato alle autorità competenti . Questo passaggio crea una traccia documentale dell’avvenuta richiesta. – Assistenza sindacale (per dipendenti): se si lavora in un’azienda di grandi dimensioni o con rappresentanza sindacale, ci si può rivolgere al sindacato di categoria per fare pressione sull’azienda e ottenere quanto dovuto . A volte l’intervento del sindacato risolve situazioni di inadempienza senza dover procedere legalmente. – Denuncia alle autorità: in caso di persistente inadempimento, il lavoratore può sporgere denuncia alla Guardia di Finanza o segnalazione all’Agenzia delle Entrate . Il mancato rilascio della CU potrebbe configurare violazioni amministrative e, se associato a mancati versamenti, anche potenziali reati tributari (ad es. omesso versamento di ritenute, vedi infra). Le autorità competenti possono avviare controlli sull’azienda.

Sebbene denunciare il proprio datore sia un passo gravoso, in situazioni gravi (imprese che stanno fallendo, evidenti evasioni) è opportuno tutelare i propri diritti. Segnalando il fatto, si tutela il proprio futuro scenario fiscale e si contribuisce a far emergere l’irregolarità. Esempio pratico: Mario, ex dipendente di una ditta in difficoltà, a marzo non riceve la CU 2025. Sa che l’azienda ha saltato diversi pagamenti di tasse. Mario invia una PEC di sollecito entro fine marzo; non ottenendo risposta, a inizio aprile si reca alla Guardia di Finanza con copia della PEC e delle buste paga, sporgendo formale segnalazione di mancato rilascio di CU e verosimile omesso versamento di ritenute. Nel frattempo, Mario nel suo 730/2025 dichiara comunque i redditi percepiti utilizzando le buste paga, per evitare sanzioni a suo carico. In sede di controllo, l’Agenzia gli chiederà conto delle ritenute: Mario esibirà le prove (cedolini e ricevuta denuncia) dimostrando di aver subito le ritenute. L’Agenzia dunque dovrà rivalersi sulla ditta (già peraltro attenzionata dalla GdF) e non su Mario.

Procedura di scomputo delle ritenute senza CU: come accennato, per i lavoratori autonomi la mancanza di CU è particolarmente critica perché rischiano di non vedersi riconosciuto il credito per le ritenute subite. Oltre alle indicazioni già fornite (fatture, estratti conto, dichiarazione sostitutiva), c’è una procedura di “scomputo” formalizzata dalla Risoluzione ministeriale 68/E/2009 . In pratica, in sede di controllo, il contribuente dovrà presentare: – Fattura con indicazione della ritenuta d’acconto (es. fattura da €1000 con ritenuta 20% evidenziata). – Documentazione bancaria che provi che l’incasso è stato di €800 (netto dopo la ritenuta). – Eventuale dichiarazione sostitutiva in cui attesta che quei documenti si riferiscono a operazioni registrate contabilmente e che non vi sono altri pagamenti per quella prestazione . Se la documentazione convince l’ufficio, questo riconoscerà le ritenute come “effettuate” e quindi correttamente detratte dal professionista . A quel punto, come nota la stessa Risoluzione, l’Agenzia sposterà il tiro e attiverà un accertamento fiscale nei confronti del committente, per contestargli l’omessa certificazione e il mancato versamento . Ciò libera il professionista da ulteriori oneri.

Riassumendo, dal punto di vista del lavoratore o collaboratore che non riceve la CU: – Non è automaticamente in torto: la legge lo tutela, e se ha subìto ritenute non dovrà ripagarle . – Deve però agire con diligenza: dichiarare comunque i redditi, farsi valere con il datore e raccogliere prove delle ritenute. – In caso di contestazioni fiscali, potrà difendersi efficacemente mostrando le evidenze documentali e richiamando i principi di legge e giurisprudenza citati (art. 22 TUIR, Cass. 10378/2019, Cass. 18910/2018) . – Può anche valutare azioni legali civili contro il datore inadempiente (per recuperare eventuali trattenute non versate qualora si traducessero in un danno, anche se come visto il Fisco non dovrebbe rivalersi su di lui, ma ad es. per danno da mancato rilascio documento, più teorico) o segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro se pertinente.

Nel complesso, il punto di vista del “debitore” qui inteso come contribuente percettore è di cercare di non subire passivamente gli effetti dell’omissione altrui. Con un minimo di iniziativa e con l’assistenza di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati) quando serve, il lavoratore può far valere i propri diritti e non essere chiamato a pagare colpe non sue.

Accertamento fiscale e fasi del procedimento: lettere di compliance, avvisi e contestazioni

Passiamo ora alle procedure di controllo che possono scaturire da anomalie relative alle Certificazioni Uniche, e a come difendersi in ciascuna fase. In genere, il percorso inizia in modo “soft” con una segnalazione informale e può culminare, se non si interviene, in un vero e proprio avviso di accertamento o in un atto di contestazione sanzioni. Vediamo le fasi principali:

Lettera di compliance (“Comunicazione di anomalie”)

Spesso il primo segnale è rappresentato da una comunicazione di anomalie inviata dall’Agenzia delle Entrate al sostituto d’imposta. Si tratta di una sorta di avviso bonario preliminare, che non è un atto impositivo né una sanzione, ma un invito a verificare e, eventualmente, a correggere spontaneamente l’irregolarità riscontrata . Ad esempio, l’Agenzia può inviare una lettera (via PEC o nel “cassetto fiscale” online) in cui segnala: “dal confronto dei dati risulta mancante la CU per il codice fiscale XY” oppure “risultano discordanze in alcune CU inviate”. In questa fase, l’atteggiamento consigliato è collaborativo e tempestivo. Le opzioni del datore di lavoro destinatario della comunicazione sono principalmente due, a seconda del caso :

  1. Verificare l’eventuale errore e ravvedersi se necessario. La prima cosa da fare è controllare accuratamente la segnalazione confrontandola con la propria documentazione interna . Ad esempio, verificare se effettivamente manca la CU indicata o se magari era stata inviata ma scartata per errore tecnico senza che ce ne si accorgesse. Spesso è utile coinvolgere il proprio consulente del lavoro o commercialista in questa verifica. Se si scopre che l’anomalia segnalata è reale (ad es. ci si è davvero “dimenticati” di una CU, oppure c’è un errore palese nei dati trasmessi), conviene immediatamente procedere con il ravvedimento operoso come descritto sopra . Ciò comporta: inviare la CU mancante o corretta ai canali telematici dell’Agenzia, versare le eventuali ritenute omesse con sanzioni ridotte, e versare la sanzione per la certificazione tardiva in misura ridotta (esempio: 100 € ridotti a 11 € circa se entro 90gg) . In tal modo si chiude la pendenza prima che diventi un atto formale. L’Agenzia, vedendo la regolarizzazione, solitamente non procederà oltre. Il ravvedimento in fase di compliance è estremamente vantaggioso: si evitano le sanzioni piene (che in accertamento sarebbero ben maggiori, ad es. una dichiarazione infedele comporta minimo il 90% dell’imposta non versata, mentre col ravvedimento si può pagare solo il 15% se ci si muove subito ). Dunque, se “ho davvero sbagliato”, ravvedersi è di gran lunga la strategia migliore.
  2. Se ritieni di essere in regola, rispondi e chiarisci. Se dalle verifiche interne risulta che l’anomalia segnalata non sussiste – ad esempio la CU era stata regolarmente inviata entro i termini e magari l’errore è del Fisco o un disallineamento di database – allora è importante rispondere per iscritto alla comunicazione spiegando la situazione . Nella risposta (inviata tramite il canale indicato nella lettera stessa, spesso via servizio online Civis o PEC all’ufficio) bisogna:
  3. Spiegare perché non c’è irregolarità, indicando ad esempio gli estremi della trasmissione già effettuata (protocollo telematico e data) e allegando la ricevuta di avvenuto invio .
  4. Allegare tutta la documentazione di supporto: copia delle CU, screenshot delle ricevute, eventuali prove che smentiscono l’anomalia .
  5. Richiamare, se opportuno, la normativa a proprio favore. Ad esempio: “La CU per il sig. Rossi non era dovuta in quanto trattavasi di compenso a soggetto in regime forfettario senza ritenuta, come da art. 4 co.6-septies DPR 322/98”.
  6. In sostanza, fornire ogni chiarimento utile a far capire all’ufficio che la segnalazione è infondata o già risolta .

Una risposta completa e puntuale spesso induce l’Agenzia ad archiviare la segnalazione senza ulteriori azioni . Infatti, se dalle spiegazioni il contribuente risulta in regola, non vi è ragione di procedere ad un accertamento formale. È importante inviare la risposta entro il termine indicato nella comunicazione (generalmente 30 giorni dal ricevimento) : ciò dimostra collaborazione e buona fede.

È fortemente sconsigliato ignorare la comunicazione di anomalia . Il silenzio viene interpretato dall’Ufficio come mancanza di obiezioni: l’Agenzia presumerà che l’anomalia sia fondata e, trascorso il tempo, attiverà quasi certamente controlli più incisivi . In pratica, si passa dal “warning” all’accertamento vero e proprio, perdendo la chance di sistemare bonariamente. Inoltre, ignorare il contraddittorio preventivo può essere controproducente anche in un futuro ricorso: il giudice potrebbe vedere negativamente il fatto che non si è fornita alcuna spiegazione quando si poteva . Dunque, anche se si è incerti, meglio rispondere (fosse anche per dire: “Sto verificando e provvederò al ravvedimento entro pochi giorni”). L’importante è non lasciare cadere la cosa.

Possiamo sintetizzare la gestione ottimale di una lettera di compliance in questa tabella:

Comunicazione di anomalia – Guida praticaDettagli operativi
NaturaSegnalazione non impositiva (lettera di “compliance” o avviso bonario di anomalia). Serve a invitare il contribuente a verificare e correggere volontariamente.
Termine per reagireCirca 30 giorni dall’invio (indicato nella lettera stessa). Entro questo periodo conviene ravvedersi o fornire chiarimenti .
Opzioni per il contribuenteRavvedimento operoso: se l’errore c’è, correggere la CU e pagare sanzioni ridotte.<br>– Chiarimenti/documenti: se si è in regola, inviare risposta motivata con prove .
Conseguenze se non si rispondeProbabile passaggio a un accertamento formale con sanzioni piene . Trascorsi i 30 gg, l’Agenzia procederà ritenendo valida l’anomalia (iscrizione a ruolo, ecc.).
Consiglio praticoNon ignorare la lettera. Verifica i dati segnalati, collabora col Fisco: correggi se hai sbagliato o spiega se hai ragione . Dimostrare buona fede può spesso evitare guai peggiori.

Avviso di irregolarità (c.d. avviso bonario ex art. 36-bis)

Un gradino sopra la semplice comunicazione di anomalia c’è l’avviso di irregolarità emesso ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 (controlli automatici). Questo è il classico “avviso bonario” che segue la liquidazione automatica delle dichiarazioni. Può riguardare il sostituto d’imposta o il sostituito, a seconda dei casi. Ad esempio: – Il sostituto d’imposta potrebbe ricevere un avviso di irregolarità sul modello 770 se risultano differenze tra le ritenute dichiarate e quelle effettivamente versate . Questo avviso indicherà l’importo di imposte non versate (ritenute mancanti) e proporrà il pagamento con sanzioni ridotte. – Il lavoratore dipendente o collaboratore potrebbe ricevere un avviso bonario sulla propria dichiarazione (730/Redditi) se risultano ritenute d’acconto non versate dal datore e dunque l’Agenzia, in sede di controllo formale, non riconosce il credito per tali ritenute . Questo secondo caso, come visto, è in realtà controverso alla luce della giurisprudenza: l’Agenzia non dovrebbe chiedere al dipendente quelle somme, ma in passato lo ha fatto e potrebbe ancora farlo nei controlli automatizzati (salvo poi fare marcia indietro in giudizio). Comunque, l’avviso bonario al dipendente tipicamente direbbe: “dalle verifiche risulta che il sostituto non ha versato €X di ritenute sul suo reddito, pertanto Lei deve €X di IRPEF + interessi e sanzione 30% (ridotta a 10%)”.

In generale, l’avviso di irregolarità non è un atto impositivo definitivo, ma una proposta di pagamento: se il contribuente paga entro 30 giorni, beneficia di sanzioni ridotte a 1/3 (ossia 10% anziché 30% sull’imposta non versata) . Se non paga né contesta, dopo 30 giorni l’importo viene iscritto a ruolo e diventa una cartella esattoriale .

Come comportarsi di fronte a un avviso bonario? Anche qui ci sono varie opzioni : – Verificare l’esattezza: prima di tutto controllare se l’addebito è corretto. Se sei il datore di lavoro e effettivamente non hai versato quelle ritenute, oppure se sei il dipendente e riconosci che il datore non le ha versate e non hai altra difesa in quel frangente, potrebbe convenire pagare entro 30 giorni così da chiudere la partita con sanzione ridotta al 10% . Ad esempio, su €1.000 di ritenute non versate pagheresti €100 di sanzione invece di €300. – Segnalare errori evidenti: se l’avviso contiene un errore (magari l’Agenzia non ha considerato un F24 che invece è stato pagato, o c’è uno scambio di codici fiscali), si può contattare l’ufficio – anche telefonicamente o via servizio online – per far rettificare senza bisogno di ricorso . Spesso gli avvisi bonari prevedono istruzioni per comunicare eventuali elementi in contrario. – Istanza di autotutela: se si hanno prove che nulla è dovuto (es. il pagamento c’è stato ma non risulta, oppure per il dipendente: si eccepisce che la richiesta è illegittima in quanto le ritenute furono operate, richiamando magari la Cassazione SU 2019), si può presentare una richiesta di annullamento in autotutela all’Agenzia allegando i documenti . L’autotutela non sospende formalmente i termini, ma se l’ufficio riconosce l’errore può chiudere lì la vicenda. – Non ignorare: come detto, se non fai nulla, allo scadere dei 30 giorni l’importo va a ruolo e diventa esecutivo . Quindi se non si è convinti di pagare, bisogna almeno prepararsi a un ricorso (entro 60 giorni dalla successiva notifica della cartella). – Ravvedimento su avviso bonario? Tecnicamente, una volta emesso l’avviso non si parla più di ravvedimento spontaneo. Tuttavia, pagando entro 30 giorni si ottiene comunque la sanzione ridotta al 10%, che è di fatto analoga a un ravvedimento sprint . Dunque, se ci si è lasciati sfuggire la fase spontanea, l’avviso bonario offre un’ultima chance di pagamento agevolato.

N.B.: Nel caso di avviso bonario al dipendente per ritenute non versate dal datore, occorre valutare attentamente. Sulla base della normativa e delle SU 2019, quel debito non sarebbe esigibile dal dipendente . Tuttavia, il consiglio pratico è: prima di pagare, si può scrivere all’Agenzia evidenziando la sentenza e dichiarando di aver subìto la ritenuta. In molti casi l’ufficio annulla l’addebito. Se ciò non avvenisse, il dipendente può proporre ricorso, certo di avere solide basi giuridiche.

Atto di contestazione delle sanzioni (omessa/errata CU)

Quando l’irregolarità riguardante le Certificazioni Uniche viene accertata formalmente e si decide di sanzionarla, l’Agenzia delle Entrate emette un Atto di contestazione (o irrogazione) di sanzioni specifico. Questo è l’atto con cui si ingiunge al contribuente il pagamento, ad esempio, di €X a titolo di sanzioni per aver omesso/inviato in ritardo tot certificazioni. Può essere emesso come atto autonomo (sanzione “formale” pura) oppure congiuntamente a un avviso di accertamento (se ci sono anche imposte da recuperare). Spesso, nel caso delle CU, si vede un atto dedicato alle sanzioni da 100 € ciascuna . Ad esempio, un provvedimento che dice: “Irrogazione sanzioni per omessa certificazione unica anno 2024 – €100 per ciascuna di n.5 certificazioni, totale €500, codice tributo 8906, pagamento entro 60 giorni”.

Di fronte a un atto di contestazione delle sanzioni, il sostituto d’imposta ha le seguenti possibilità : – Acquiescenza con riduzione: pagando entro 60 giorni dalla notifica, si beneficia di una riduzione della sanzione contestata pari a 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/1997) . Ciò significa che se l’atto intima €500, pagando entro 60 giorni se ne possono pagare € ~333 e chiudere la questione definitivamente. L’atto stesso di solito indica l’importo ridotto per l’acquiescenza. Questa scelta conviene quando si riconosce la propria responsabilità e non ci sono appigli per contestare: si ottiene uno sconto sostanzioso (il 33% in meno) e si evita il contenzioso. – Autotutela: se l’atto contiene errori (es. include una sanzione per una CU che in realtà era stata inviata regolarmente, o calcoli sbagliati), si può presentare un’istanza all’ufficio chiedendone la rettifica o l’annullamento parziale . Però attenzione: l’autotutela non sospende i termini di ricorso. Quindi, se si è prossimi alla scadenza dei 60 giorni e l’ufficio non ha risposto, è prudente comunque presentare ricorso per non perdere il diritto. – Ricorso alla Giustizia Tributaria: è il mezzo di difesa giurisdizionale. L’atto di contestazione delle sanzioni è impugnabile entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle ex Commissioni Tributarie Provinciali) . Se l’importo della controversia (sanzioni) non supera €50.000, la proposizione del ricorso apre automaticamente anche la fase di reclamo/mediazione (ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92), in cui l’ufficio può eventualmente formulare una proposta di conciliazione (ad esempio riducendo la sanzione del 40%) . In mancanza di accordo, il ricorso segue il suo iter in Commissione.

Nel ricorso contro la sanzione, le possibili linee difensive “di merito” e “formali” includono : – Vizi formali dell’atto: verificare innanzitutto che l’atto sia stato notificato regolarmente (consegna a soggetto giusto, rispetto delle norme sulla notifica a mezzo PEC o posta) e tempestivamente. Le sanzioni tributarie infatti devono essere notificate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 D.Lgs. 472/97). Per esempio, una sanzione su CU 2019 doveva essere notificata entro il 31/12/2024 . Se arriva nel 2025 è decaduta e tale eccezione in giudizio porta all’annullamento integrale. Altri vizi formali possibili: difetto di motivazione (l’atto deve spiegare chiaramente i fatti contestati e le norme violate), errata intestazione, ecc. – Insussistenza della violazione: portare prove o argomentazioni che mostrino che in realtà non c’è stata alcuna infrazione delle norme. Ad esempio, se l’Agenzia multa perché “omessa CU per un percipiente”, ma si dimostra che quel percipiente era un soggetto per cui la CU non era dovuta (es. una società di capitali fornitrice di servizi a cui era stata erroneamente associata una CU), allora la sanzione cade per inesistenza del fatto illecito . Oppure dimostrare che la CU era stata inviata nei termini (magari con ricevuta di invio) – in tal caso l’atto è basato su un errore di fatto. – Errore scusabile e buona fede (esimente): questa è una difesa più complessa ma in alcuni casi invocabile. L’art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/97 prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. In altre parole, se il contribuente prova che l’errore è dipeso da una confusione normativa non imputabile a negligenza, può andare esente da sanzione . Ad esempio, la novità sulle CU dei lavoratori autonomi inviate non più a ottobre ma entro marzo 2025: un sostituto d’imposta poco informato potrebbe aver erroneamente inviato a ottobre 2025 come faceva in passato. In casi simili si potrebbe sostenere che la novità normativa e la prassi pregressa abbiano creato un’incertezza tale da rendere scusabile l’errore . Non è facile ottenere l’esimente, ma se ci sono circolari contraddittorie, comunicazioni poco chiare o cambi repentini di regole, val la pena tentare questa carta. – Principio di proporzionalità e violazione meramente formale: la giurisprudenza tributaria negli ultimi anni è sempre più sensibile al principio per cui le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e all’effettivo pregiudizio arrecato . Se ci troviamo di fronte a una violazione meramente formale, priva di conseguenze sul gettito e sull’attività di controllo, si può invocare l’art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e lo stesso art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97, secondo cui le violazioni formali senza impatto sostanziale non sono sanzionabili. Nel caso della CU omessa, l’amministrazione spesso obietta che la violazione non è innocua perché impedisce il controllo incrociato. Tuttavia, ci sono casi limite: ad esempio, mancata CU per un reddito piccolissimo già dichiarato dal percettore. In uno scenario del genere, si può sostenere che punire con 100 € una dimenticanza che non ha provocato alcun danno (tasse pagate integralmente dal contribuente) sia irragionevole e sproporzionato . Già commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché la Corte di Giustizia UE (sentenza C-524/15) hanno affermato che le sanzioni eccessivamente punitive in assenza di evasione concreta possono violare il principio di proporzionalità . Non c’è garanzia di successo, ma invocare la proporzionalità può portare in alcuni casi alla riduzione o annullamento della sanzione. – Cause di forza maggiore o non imputabilità: se l’omessa trasmissione è dipesa da un evento eccezionale fuori dal controllo del contribuente, lo si deve evidenziare. Esempi estremi: un incendio o un alluvione che ha distrutto gli archivi proprio nei giorni di scadenza, oppure un grave malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Agenzia (documentato) che ha impedito l’invio . In tali casi, l’art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/97 esclude la sanzione se il contribuente prova che il fatto è avvenuto per forza maggiore. – Ravvedimento già effettuato: se il datore di lavoro si era già accorto e ravveduto prima che l’atto fosse emanato, ma l’ufficio non ne ha tenuto conto, occorre mostrarlo subito. Ad esempio, se l’atto arriva ma tu hai la ricevuta di aver inviato la CU mancante e pagato la sanzione con F24 un mese prima, presentando queste prove il giudice annullerà la sanzione (perché il debito sanzionatorio era già estinto col ravvedimento) .

È bene sottolineare che, nella fase di ricorso, se l’importo in contestazione rientra nella soglia di €50.000, si è in reclamo/mediazione obbligatoria . Ciò offre un’ulteriore opportunità: l’Agenzia potrebbe, in sede di mediazione, riconoscere ad esempio l’errore o la particolarità del caso e proporre una riduzione sanzione (spesso al 40% del contestato). Valutare caso per caso se accettare un’eventuale mediazione dipende dalla bontà delle proprie ragioni e dalla convenienza economica.

Avviso di accertamento per imposte non versate (ritenute)

Finora abbiamo parlato della sanzione formale per la CU. Ma vi è un altro possibile fronte: se l’omessa CU si accompagna a omessi versamenti di ritenute (cioè il datore non solo non ha certificato, ma nemmeno versato le imposte dovute su quei redditi), l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un vero e proprio avviso di accertamento a carico del datore di lavoro, con cui recupera le imposte non versate, oltre interessi e sanzioni per il mancato versamento . Questo avviso è un atto più sostanziale: ad esempio, contesterà che per l’anno X il datore ha operato €10.000 di ritenute e non le ha versate, chiedendo il pagamento di €10.000 + sanzione 30% (ossia €3.000) + interessi. In tali casi, le strategie difensive includono:

  • Accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il datore può presentare istanza di adesione (D.Lgs. 218/97) . Questo sospende i termini del ricorso e apre una negoziazione con l’ufficio. Nel merito, col funzionario si può discutere di eventuali errori nel calcolo, duplicazioni, o chiedere l’applicazione di sanzioni al minimo. Se si arriva a un accordo, l’imposta dovuta si paga (rateizzabile) e le sanzioni vengono automaticamente ridotte di 1/3 per legge . Ad esempio, da 30% a 20%. L’adesione è utile se c’è materia per trovare un compromesso (es. l’azienda riconosce di dover pagare ma vuole evitare il contenzioso e ottenere un piccolo sconto).
  • Acquiescenza: analogamente a quanto visto per le sanzioni, pagando integralmente quanto richiesto entro 60 giorni, si ottiene la riduzione di 1/3 delle sanzioni accertate . Ciò non tocca l’imposta (che va pagata tutta) ma riduce ad esempio la sanzione dal 30% al 20%. Se il datore sa di non avere margini di difesa sul merito (imposta dovuta) e preferisce chiudere, questa è un’opzione.
  • Ricorso tributario: se si contesta l’accertamento (perché magari si ritiene che l’imposta non sia dovuta o la si è versata in parte, etc.), si procede col ricorso entro 60 giorni . Anche qui, se sotto €50k, c’è la mediazione. Nel ricorso si possono far valere:
  • Eccezioni procedurali: notifica invalida, vizio di motivazione, decadenza dei termini (il termine di decadenza per accertare imposte sui redditi è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione, o sesto se dichiarazione omessa) .
  • Contestazione di merito: dimostrare che l’imposta richiesta non è dovuta o è minore. Ad esempio, provare che in realtà alcune ritenute sono state versate (allegando i modelli F24 pagati) ; oppure contestare la quantificazione (magari l’ufficio ha considerato imponibili somme che non lo erano). Se l’accertamento riguarda ritenute su redditi che il percettore ha dichiarato e su cui ha pagato le imposte autonomamente, farlo presente: il fisco non sta perdendo gettito (anche se ciò non esime il datore dal pagamento, può aiutare a chiedere indulgenza sulle sanzioni).
  • Applicazione principi Cassazione SU 2019: questo punto si ricollega al discorso di prima, ma qui in genere l’accertamento per imposte non versate è emesso verso il datore, non verso il dipendente. Tuttavia, è buona difesa segnalare se il percettore ha comunque dichiarato e assolto le imposte. Ad esempio, se il datore non ha versato €10k di ritenute su compensi a un professionista, ma quel professionista ha pagato l’IRPEF su quei compensi (senza scomputare la ritenuta perché non avendo CU non l’ha detratta), siamo in una situazione in cui lo Stato ha già incassato l’IRPEF da qualcun altro. Potrebbe sembrare strano, ma può accadere. In tal caso, evidenziare ciò potrebbe indurre l’ufficio o il giudice a ridurre le sanzioni per il datore, riconoscendo che non c’era volontà evasiva (nessuno ha evaso in sostanza). Si tratta di equità più che di diritto stretto, ma qualche Commissione potrebbe tenerne conto .
  • Sanzioni: anche nell’accertamento d’imposta, il datore può chiedere di applicare la sanzione nella misura minima laddove non l’abbiano fatto, o invocare le stesse attenuanti viste prima (buona fede, proporzionalità). Ad esempio, se l’ufficio ha contestato infedele dichiarazione con sanzione del 120% dell’imposta, senza considerare attenuanti, si può chiedere al giudice di ridurla al minimo (90%) per mancanza di occultamento doloso, ecc. .

Prescrizione e decadenza: come ricordato, l’atto di contestazione sanzioni va notificato entro 5 anni dall’anno della violazione . L’avviso di accertamento per imposte segue invece le regole delle imposte (in genere 5 anni dall’anno in cui si doveva dichiarare, o 7 se dichiarazione omessa). Quindi, controllare sempre le date: – CU omessa marzo 2019 → sanzione notificabile fino al 31/12/2024 . – Ritenute non versate 2019 (dichiarazione 770 omessa 2020) → accertamento IRPEF notificabile fino al 31/12/2025 (quinto anno dopo il 2020) se 770 presentato, o 2026 se 770 omesso come dich. omessa.

Se l’Agenzia agisce fuori tempo, il contribuente ha pieno diritto di eccepire la decadenza e far annullare l’atto.

Altri strumenti: autotutela e interpello

Oltre al ricorso giurisdizionale, esistono strumenti amministrativi che il contribuente può utilizzare a proprio favore.

Autotutela: consiste nel chiedere all’amministrazione finanziaria di correggere o annullare un atto che presenti evidenti errori o illegittimità, senza bisogno di giudice. L’istanza di autotutela può essere proposta in qualsiasi momento – anche oltre i termini di ricorso – ma non sospende né riapre detti termini . Nell’ambito delle CU, l’autotutela è particolarmente efficace quando la violazione contestata non sussiste o è già stata sanata. Ad esempio, se si riceve una cartella per omessa CU ma si dispone della ricevuta che prova l’invio telematico della CU nei termini, si può inviare tale documentazione all’ufficio chiedendo l’annullamento in autotutela della sanzione . Oppure, se l’atto di contestazione conteggia due volte la stessa CU omessa, lo si fa presente. Gli uffici delle Entrate, di fronte a errori palesi, sono in genere disponibili ad accogliere l’autotutela (anche perché evitano di andare in causa e perdere). È importante allegare tutte le prove e magari citare la norma pertinente. Esempio: “Chiedo l’annullamento dell’atto in quanto la CU in oggetto risulta regolarmente trasmessa, come da ricevuta prot. n… allegata. Ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1, D.Lgs. 564/94, si richiede l’annullamento in autotutela dell’atto illegittimo”. Pur non essendo un “diritto” esigibile (l’ufficio potrebbe anche ignorare l’istanza), tentare l’autotutela è sempre consigliabile quando si è certi dell’errore: potrebbe risolvere la questione più rapidamente e senza costi, oppure quantomeno facilitare poi il ricorso (dimostrando la nostra buona fede: abbiamo segnalato subito l’errore) .

Interpello: è uno strumento preventivo, più che difensivo a posteriori. Si tratta di formulare un quesito all’Agenzia delle Entrate quando si hanno dubbi interpretativi su una norma fiscale (art. 11 L. 212/2000). Nel contesto delle CU, l’interpello potrebbe essere utilizzato, ad esempio, da un sostituto d’imposta che non è sicuro se debba o meno emettere la certificazione in una situazione particolare. Poniamo il caso di un nuovo tipo di compenso atipico: il datore può chiedere all’Agenzia “devo considerare questo importo soggetto a ritenuta e quindi certificabile in CU oppure no?”. L’Agenzia risponderà con una soluzione interpretativa che vincola quel caso. In pratica, l’interpello serve ad evitare a monte le contestazioni. Tuttavia, per la materia specifica delle CU, le situazioni sono abbastanza delineate nelle istruzioni ministeriali, quindi l’interpello è raramente impiegato . Potrebbe essere utile in scenari molto particolari (ad esempio datori di lavoro esteri con lavoratori in smartworking in Italia, ecc.). Ad ogni modo, l’interpello non è uno strumento utilizzabile dopo che l’errore è stato commesso (in quel caso subentra l’autotutela o il ricorso). Serve solo prima, per ottenere una sorta di “benestare” ufficiale su come comportarsi ed evitare errori.

Casi pratici di difesa dall’accertamento per CU omesse

Per rendere più concreta la trattazione, esaminiamo brevemente alcuni scenari esemplificativi e come sono stati affrontati, alla luce di quanto detto:

Caso 1: Piccola impresa omette una CU – ravvedimento e niente sanzioni piene.
La ditta individuale XYZ, con un dipendente e qualche collaboratore occasionale, per distrazione non invia la CU 2024 a un collaboratore pagato 500€ netti con ritenuta 20%. A ottobre 2024 riceve una lettera di compliance dall’Agenzia che segnala l’anomalia (“manca CU per codice fiscale…”). XYZ verifica e si accorge dell’errore. Entro pochi giorni, prepara e invia telematicamente la CU mancante e contestualmente versa con F24 la sanzione di ravvedimento: trattandosi di invio oltre 60 giorni (scadenza era marzo 2024, siamo ad ottobre), la sanzione base è 100€, ridotta a 1/8 perché siamo oltre 90 giorni ma entro l’anno: 100 * 1/8 = 12,50€. L’F24 viene pagato per 12,50€ utilizzando il codice tributo 8906. XYZ risponde anche alla PEC dell’AdE allegando la ricevuta di invio CU e il modello F24 pagato, dichiarando di aver regolarizzato con ravvedimento. Esito: l’Agenzia delle Entrate archivia l’anomalia. Nessun ulteriore atto viene emesso e la vicenda si chiude con soli 12,50€ di esborso e senza sanzioni aggiuntive . Se XYZ avesse ignorato la lettera, probabilmente mesi dopo sarebbe arrivato un atto di contestazione per 100€; inoltre, il collaboratore avrebbe potuto avere problemi a farsi riconoscere la ritenuta. Invece così entrambi sono al sicuro (il collaboratore riceve la CU e userà quella per il suo 730).

Caso 2: Lavoratore dipendente senza CU – accertamento a suo carico annullato in giudizio.
Il Sig. Verdi nel 2023 lavora 8 mesi per l’azienda Alfa, poi cambia lavoro e non riceve mai la CU da Alfa (che è fallita a fine 2023). Avendo poi un altro datore, Verdi fa il 730 nel 2024 inserendo solo i redditi del secondo datore (perché non ha dati certi di Alfa, e spera nella CU che però non arriva). Nel 2025 l’Agenzia rileva dal suo CUD INPS (disoccupazione) che c’era un rapporto con Alfa e contesta a Verdi omessa dichiarazione di €X redditi con avviso di accertamento (trattandolo come dichiarazione infedele/omessa per quella parte). Verdi si rivolge a un avvocato. In giudizio, il difensore dimostra che Verdi aveva subìto ritenute per quei redditi (presenta le buste paga dove risultano le trattenute IRPEF). Richiama la pronuncia delle Sez. Unite 10378/2019 e l’art. 22 TUIR, sostenendo che l’accertamento verso il sostituito è nullo perché il debito d’imposta è del sostituto . Inoltre, eccepisce l’assenza di dolo del contribuente: Verdi si trovava nell’oggettiva impossibilità di conoscere l’ammontare esatto imponibile (l’azienda era fallita e nessuno ha fornito documenti). La Commissione Tributaria accoglie il ricorso: annulla l’avviso ritenendo che l’amministrazione doveva semmai rivalersi sul datore inadempiente, non sul dipendente, il quale non può essere punito per la condotta altrui. Esito: Verdi non deve nulla; l’Agenzia attiverà la procedura a carico del curatore fallimentare di Alfa per insinuare il credito delle imposte non versate. Questo caso riflette esattamente il principio di tutela del sostituito innocente consolidato in giurisprudenza .

Caso 3: Avviso di accertamento per ritenute non versate – difesa parziale e conciliazione.
La società Beta S.p.A. non ha versato nel 2022 circa €200.000 di ritenute sui dipendenti (causa crisi di liquidità), pur avendo rilasciato le CU. L’Agenzia nel 2024 notifica a Beta un avviso di accertamento recuperando €200.000 di IRPEF + €60.000 di sanzioni (30%) + interessi. Beta presenta istanza di accertamento con adesione. Durante il contraddittorio, Beta esibisce documenti da cui risulta che una parte di quelle ritenute erano in realtà relative a un dipendente per il quale l’IRPEF era stata trattenuta in eccesso ed è stata rimborsata l’anno dopo (situazione complessa): di fatto €10.000 dell’importo non erano dovuti. Inoltre fa presente di aver già iniziato a versare una parte del dovuto tramite ravvedimento operoso (dopo la notifica, dunque tecnicamente un pagamento spontaneo tardivo di €50.000). Raggiunge un accordo con l’ufficio: l’imposta accertata viene ridotta a €150.000 (tenendo conto di alcuni versamenti e del fatto che €10k non erano dovuti), le sanzioni sono ricalcolate sul nuovo importo e ridotte di 1/3 per adesione (quindi 20% di 150k = 30k invece di 60k su 200k) . Beta accetta e firma l’atto di adesione, impegnandosi a pagare il dovuto in rate trimestrali. Esito: Beta evita il processo, ottiene uno sconto non trascurabile (tra imposta ridotta e sanzioni ridotte ha “risparmiato” circa 80k rispetto all’atto iniziale). Certo, ha dovuto comunque sborsare il grosso delle imposte, ma essendo in ripresa ha preferito dilazionare e chiudere la pendenza. Se Beta avesse fatto ricorso, forse poteva invocare il principio di non cumulabilità tra datore e dipendenti, ma in questo caso i dipendenti avevano avuto stipendio netto e non potevano pagare doppio: la responsabilità era effettivamente di Beta, dunque una difesa sul merito sarebbe stata debole. La scelta dell’adesione è stata sensata per contenere danni e costi.

Questi casi mostrano come, a seconda delle circostanze, la strategia difensiva cambi: ravvedimento tempestivo per le piccole dimenticanze, contestazione decisa dell’errato bersaglio se il Fisco colpisce il contribuente sbagliato (dipendente invece che datore), e soluzioni negoziali quando il debito c’è ma si può mitigare. Il ruolo di un avvocato tributarista è spesso cruciale, specie nei casi complessi: un professionista sa individuare i punti di diritto (ad es. la non debenza per il sostituito) e gestire le procedure di accertamento con adesione o il contenzioso, evitando passi falsi e massimizzando le chance di successo . Il punto di vista del debitore deve sempre essere proattivo: conoscere i propri diritti, rispettare i termini e usare gli strumenti normativi a disposizione può trasformare un accertamento fiscale da evento rovinoso a questione gestibile e risolvibile con danni limitati.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa significa “Certificazione Unica omessa”?
R: Si intende la mancata presentazione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta nei termini previsti. Può trattarsi di omessa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza (di solito 16 marzo) e/o omessa consegna al percipiente entro la stessa data. Anche l’invio effettuato ma oltre il termine è considerato “omesso (tardivo)” ai fini sanzionatori, così come l’invio con dati incompleti o errati . In pratica, ogni CU non regolarmente inviata nei termini di legge costituisce una violazione.

D: Quali sanzioni rischio se non invio (o invio in ritardo) le CU?
R: La sanzione è di 100 € per ogni CU omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 € per anno per ciascun sostituto d’imposta . Tuttavia, se correggi entro 5 giorni non paghi nulla, e se invii entro 60 giorni paghi un terzo (33,33 € a CU, massimo 20.000 €) . Queste sanzioni possono essere ulteriormente ridotte tramite ravvedimento operoso (vedi sotto). Le sanzioni sono a carico del datore di lavoro/committente, non del dipendente.

D: Se mi accorgo di aver dimenticato una CU, posso rimediare?
R: Sì, assolutamente. Puoi utilizzare il ravvedimento operoso. Significa inviare subito la CU omessa e pagare la sanzione in misura ridotta (ad esempio 11,11 € anziché 100 € se ravvedi entro 90 giorni) . Dal 2024 l’Agenzia Entrate ha confermato che il ravvedimento è ammesso per le CU tardive . Quindi anche dopo la scadenza puoi sanare spontaneamente: prima lo fai, meno paghi di multa. Se ravvedi prima che ti contestino ufficialmente la violazione, eviti le sanzioni piene e spesso chiudi lì la faccenda.

D: Il lavoratore va incontro a sanzioni se il datore non rilascia la CU?
R: In linea di principio no. La legge punisce il sostituto d’imposta (datore) per l’omessa CU, non il percettore. Il lavoratore non viene multato per il solo fatto di non aver ricevuto il modello. Tuttavia, attenzione: il lavoratore deve comunque dichiarare i redditi percepiti. Se, fidandosi, non li dichiara, rischia sanzioni per dichiarazione infedele a suo carico . Inoltre potrebbe ricevere comunicazioni dall’Agenzia riguardo a ritenute non versate dal datore. Ma tali imposte – se erano state trattenute – non deve pagarle lui, come stabilito dalla Cassazione (SU 2019) . Quindi, riepilogando: nessuna sanzione diretta per “mancata CU” al lavoratore, ma deve stare attento a dichiarare tutto e a difendersi mostrando che le imposte le ha già subite.

D: Cosa devo fare se sono un lavoratore e non ricevo la CU dal datore?
R: Innanzitutto, sollecita formalmente il tuo datore con lettera raccomandata o PEC, chiedendo la CU entro pochi giorni . Se non ottieni risposta, puoi rivolgerti a un sindacato (se dipendente) o direttamente segnalare la cosa alla Guardia di Finanza o all’Agenzia Entrate . Nel frattempo, per sicurezza, utilizza le buste paga o le fatture per calcolare da solo i redditi e le ritenute e inseriscili comunque in dichiarazione. In questo modo non avrai omissioni. Se poi il Fisco ti chiederà conto delle ritenute, fornirai le prove (cedolini, contabili bancarie) che attestano le trattenute subite . In ultima analisi, potrai far valere la normativa che ti tutela: art. 22 TUIR e la giurisprudenza, per non pagare doppio. In sintesi: sollecita, denuncia se necessario e comunque dichiara i redditi usando i documenti a disposizione.

D: Ho ricevuto una lettera dall’Agenzia che dice che manca una CU: è una multa? Devo pagarla?
R: Se è una semplice “comunicazione di anomalie” (spesso definita avviso bonario di anomalia), non è ancora una multa, è un invito a sistemare . Leggi bene il contenuto: di solito ti dicono cosa risulta mancante o errato. In questa fase non devi pagare nulla immediatamente. Devi però verificare: se hanno ragione, provvedi a inviare la CU mancante e fai ravvedimento pagando la sanzione ridotta. Se ritieni di essere in regola, rispondi all’Agenzia spiegando e inviando le prove . Non ignorare la lettera: se non rispondi, poi potrebbe arrivare un vero atto di accertamento con sanzione.

D: Mi è arrivato un “atto di contestazione” con sanzione per CU omesse, come posso difendermi?
R: L’atto di contestazione è formale (tipicamente una lettera raccomandata/PEC dall’Agenzia che intima il pagamento di €X di sanzioni entro 60 giorni). Le opzioni sono: – Se riconosci l’errore e l’importo è corretto, valutare di pagare entro 60 giorni con acquiescenza, sfruttando lo sconto di 1/3 (paghi circa il 66% del totale) . – Se ci sono errori nell’atto (ad es. ti contestano CU che avevi inviato), puoi presentare un’istanza in autotutela all’ufficio con le prove, chiedendo l’annullamento . – Puoi fare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria. Nel ricorso potrai far valere motivi come la prescrizione (5 anni dalla violazione) , l’assenza di violazione (CU non dovuta o inviata), l’errore scusabile se applicabile , la sproporzione della sanzione se il fatto è formale , ecc. Se la cifra in contestazione è sotto 50.000 €, il tuo ricorso sarà anche un reclamo: l’Agenzia potrebbe offrire una mediazione riducendo la sanzione (tipicamente al 40%).

È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista almeno per valutare i motivi di ricorso e la convenienza delle varie strade. Non lasciar decorrere i 60 giorni senza far nulla, altrimenti l’atto diventa definitivo.

D: Qual è il termine entro cui l’Agenzia può sanzionarmi per una CU omessa?
R: Hanno tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno in cui avresti dovuto inviare la CU . Esempio: CU 2021 omessa (termine 16 marzo 2021), l’atto sanzionatorio può esserti notificato entro il 31/12/2026. Se arriva dopo, è fuori termine e potrai farlo annullare per decadenza . Per sicurezza conserva le ricevute di invio delle CU per almeno 6 anni. Nel dubbio, in ricorso eccepisci sempre la verifica dei termini.

D: L’omessa CU può portare conseguenze penali?
R: Di per sé, l’omessa certificazione in ambito fiscale è un illecito amministrativo, non un reato. Tuttavia, dietro una CU omessa spesso c’è il mancato versamento di ritenute. Se un datore di lavoro non versa le ritenute certificate per un ammontare superiore a una certa soglia, scatta un reato tributario: l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). La soglia attualmente è €150.000 di ritenute non versate entro la scadenza del versamento dovuto (di solito 30 settembre dell’anno successivo) . Quindi, se ad esempio un datore non versa €200.000 di ritenute risultanti dalle CU rilasciate, commette reato, punibile con la reclusione. Se addirittura omette le CU per non far emergere le ritenute, la giurisprudenza considera comunque configurabile il reato (l’omissione della certificazione non lo esclude, è un artificio). In sintesi: la mancata consegna/invio della CU in sé non è penale, ma il fatto che spesso ciò si accompagni a imposte non versate può mettere nei guai penali il datore se supera le soglie. Per il lavoratore invece non ci sono implicazioni penali legate a questo.

D: In caso di controversia, chi è competente a decidere?
R: Tutte le cause relative a sanzioni tributarie e avvisi di accertamento rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni tributarie). Il primo grado è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (provinciale) del luogo dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. Ad esempio, se l’atto viene dalla Direzione Provinciale di Milano, la competenza è della CGT primo grado di Milano. Eventuali appelli andranno alla CGT di secondo grado (regionale) e poi è ammesso ricorso in Cassazione. È opportuno farsi seguire da un professionista abilitato (avvocato o commercialista) se la questione è complessa o l’importo significativo. Per controversie di valore fino a €3.000 era possibile stare in giudizio personalmente, ma oltre tale soglia è obbligatorio il difensore tecnico.

D: Vale la pena fare ricorso o mi conviene pagare con lo sconto?
R: Dipende. Se la sanzione è chiaramente legittima e non hai elementi di difesa forti, pagare con lo sconto dell’acquiescenza (1/3 in meno) conviene per chiudere subito . Se invece ci sono errori nell’atto o principi a tuo favore (es. sanzione tardiva, fatti non violativi, ecc.), il ricorso può portare all’annullamento totale o a una riduzione superiore. Considera anche i costi del ricorso (spese di difesa, contributo unificato) e il rischio di dover pagare le spese se perdi. Spesso, per importi piccoli, conviene ravvedersi prima o chiudere con acquiescenza, mentre per sanzioni grandi (migliaia di euro) vale la pena approfondire la difesa. In sede di mediazione, potresti comunque ottenere una riduzione. Ogni caso va valutato: un avvocato potrà stimare le chance. Ricorda: se paghi in acquiescenza poi non puoi più ricorrere, quindi valuta bene prima di pagare.

D: Dopo il ravvedimento o dopo aver pagato l’avviso bonario, devo fare qualcos’altro?
R: In genere no, se hai fatto tutto correttamente. Se ravvedi una CU omessa, assicurati di aver conservato la ricevuta di invio e la quietanza F24 del pagamento sanzione. L’Agenzia potrebbe inviarti comunque una comunicazione se i tempi si sono sovrapposti, ma tu avrai le prove per dimostrare che hai già provveduto (in tal caso basterà inviarle e l’atto verrà annullato). Dopo il pagamento di un avviso bonario, l’atto si considera definito. Tieni solo monitorata la tua posizione fiscale (ad es. scarica dal cassetto fiscale l’“estratto di ruolo” ogni tanto) per verificare che non risultino iscrizioni a ruolo indebite. Se dovesse arrivare per errore una cartella su qualcosa che hai regolarizzato, presentare un’istanza di sgravio allegando le prove di pagamento risolverà.

D: Le sanzioni per omessa CU sono deducibili fiscalmente per l’azienda?
R: No, le sanzioni amministrative tributarie non sono deducibili dal reddito d’impresa (né detraibili in IVA ecc.). Sono costi a carico definitivo. Anzi, sarebbe un vantaggio indebito dedurle. Quindi l’azienda che paga €1000 di multe per CU omesse non può scaricarle dal reddito. Ciò detto, spesso l’ammontare in sé è contenuto (grazie a ravvedimento o definizioni), per cui l’impatto fiscale è limitato al fatto che escono soldi che potevano restare.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4 (commi 6-ter e 6-quinquies) – Disciplina l’obbligo per i sostituti d’imposta di rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica e prevede la sanzione fissa per omessa/tardiva/errata CU (100 € per ciascuna, max 50.000 €) e relative riduzioni .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 6, 13 e 15 – Principi generali sulle sanzioni tributarie: cause di non punibilità per errore scusabile (art.6 c.2) ; disciplina del ravvedimento operoso (art.13) ; definizione agevolata delle sanzioni mediante acquiescenza (art.15) .
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ha introdotto la sanzione fissa di 100 € per singola CU (in deroga al cumulo giuridico ex D.Lgs. 472/97 art.12) e i limiti massimo 50.000/20.000 € , riformando il previgente regime.
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – Decreti attuativi della riforma sanzionatoria 2015: hanno modificato, inter alia, l’apparato sanzionatorio in materia di CU e ravvedimento .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015, §2.6 – Interpretazione (oggi superata) che escludeva il ravvedimento operoso per l’invio tardivo delle CU, ritenendo incompatibili i tempi con la precompilata .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 31 maggio 2024 – Chiarimento ufficiale che ammette il ravvedimento operoso per le Certificazioni Uniche trasmesse oltre il termine. Testualmente afferma che, in mancanza di divieto, si considera applicabile il ravvedimento, superando le indicazioni della circ. 6/E/2015 .
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 25 settembre 2009 – Documento di prassi che legittima lo scomputo delle ritenute d’acconto in assenza della CU, a condizione che il contribuente fornisca documentazione idonea (fatture lorde, prove di pagamento netti, dichiarazione sostitutiva) .
  • Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12 aprile 2019, n. 10378 – Principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido al versamento”. Esclude la responsabilità solidale del percettore se la ritenuta è stata effettuata, in quanto l’obbligo di versamento grava solo sul sostituto (art. 23 DPR 600/73) . Conferma il diritto del contribuente allo scomputo delle ritenute subite (art. 22 TUIR) anche se il sostituto non le ha versate .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18910 – Stabilisce che la mancata certificazione della ritenuta d’acconto non preclude al percettore il diritto di detrarre quella ritenuta dalla propria imposta, purché provi documentalmente che la ritenuta è stata effettivamente operata . Riconosce quindi la validità di mezzi di prova alternativi alla CU.
  • Cassazione Civile, Sez. V, 23 dicembre 2021, n. 37149 – (Richiamata in dottrina ) Ha ribadito che se il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione (perché ha altri redditi oltre a quelli da CUD) e non lo fa, l’accertamento ricade nel termine lungo da omessa dichiarazione, indipendentemente dal fatto che il datore abbia presentato il CUD. Conferma che il CUD non equivale a dichiarazione ai fini dei termini di decadenza .
  • Corte di Giustizia UE, causa C-524/15 (“Menci”, sent. 20 marzo 2018) – Rilevante per il principio di proporzionalità delle sanzioni: sebbene riguardi il ne bis in idem, afferma che le sanzioni amministrative tributarie non devono essere eccessive rispetto alla gravità del fatto. Citata in contenziosi per sostenere la riduzione di sanzioni sproporzionate .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 10, c.3 – Prevede che le violazioni formali senza incidenza sul calcolo del tributo non sono sanzionabili. Principio di tutela dell’affidamento e buona fede del contribuente (art.10, c.2) invocabile in caso di comportamenti dovuti a incertezza normativa.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64 c.2 e art. 23 – Definiscono la figura del sostituto d’imposta e l’obbligo di operare e versare le ritenute. Utili per inquadrare la responsabilità esclusiva del sostituto nel versamento delle ritenute (interpretati dalle SU 10378/2019) .
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis – Norma penale tributaria sull’omesso versamento di ritenute dovute o certificate: punisce con la reclusione fino a 3 anni chi non versa, entro il termine previsto, ritenute risultanti dalla certificazione per un importo superiore a €150.000 . (Rileva per le conseguenze penali in caso di mancato versamento abbinato o successivo alla CU).

Il Fisco ti contesta Certificazioni Uniche (CU) omesse e applica sanzioni, interessi (e talvolta recuperi di ritenute)? Sai che molti accertamenti per CU omesse sono formali, sproporzionati e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta Certificazioni Uniche (CU) omesse e applica sanzioni, interessi (e talvolta recuperi di ritenute)? Sai che molti accertamenti per CU omesse sono formali, sproporzionati e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– omessa trasmissione delle CU,
– mancata consegna ai percipienti,
– disallineamenti tra CU, F24 e dichiarazioni,
– presunte ritenute non operate o non versate,
– automatismi sanzionatori.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 sanzioni amministrative,
👉 interessi,
👉 contestazioni su più annualità,
👉 riflessi su ritenute e dichiarazioni,
👉 effetti anche sul percipiente.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per CU omesse?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’omissione della CU è spesso una violazione formale,
👉 non ogni omissione implica evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per CU Omesse

L’accertamento si fonda sull’idea che il sostituto d’imposta:

– non abbia trasmesso una o più CU nei termini,
– non abbia consegnato la certificazione al percipiente,
– abbia omesso un adempimento informativo obbligatorio,
– abbia generato disallineamenti nei controlli automatizzati.

👉 Ma la CU è un adempimento informativo, non un atto impositivo.

L’omissione riguarda:

– flussi informativi,
– completezza e tempestività dei dati,
– coerenza con fatture, compensi e ritenute.


Perché il Fisco Contesta le CU Omesse

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– la CU non sia stata inviata o consegnata,
– i dati non risultino nei sistemi,
– l’omissione ostacoli i controlli,
– vi sia un rischio fiscale potenziale.

👉 Ma il Fisco non può trasformare automaticamente un’omissione informativa in evasione.


Il Principio Chiave: CU Omessa ≠ Evasione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’omissione della CU non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Questo significa che:

– il compenso può essere stato correttamente pagato e tassato,
– le ritenute possono essere state regolarmente versate,
– non vi è necessariamente un danno erariale,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco applica sanzioni massime senza valutazione concreta,
– ignora la natura meramente formale dell’omissione,
– non dimostra un danno effettivo,
– trascura correzioni o ravvedimenti,
– non considera la buona fede del sostituto.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione proporzionata.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– omissioni parziali o tardive,
– CU non inviate per errori tecnici,
– duplicazioni o sostituzioni non riconosciute,
– disallineamenti con F24 e dichiarazioni,
– mancata consegna al percipiente.

👉 Molti rilievi sono formali e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Corretta Tassazione del Compenso

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 il compenso è stato correttamente pagato, tassato e dichiarato?

È decisivo dimostrare:

– pagamenti effettuati,
– ritenute operate e versate,
– coerenza con contabilità e F24.

👉 Se la sostanza è corretta, la sanzione va ridimensionata.


🔹 2. Evidenziare la Natura Formale dell’Omissione

Un principio fondamentale è questo:

👉 la CU è un adempimento informativo.

È possibile dimostrare:

– assenza di occultamento,
– errore tecnico o procedurale,
– trasparenza dei flussi.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare l’Automatismo Sanzionatorio

La legge distingue tra:

– violazioni sostanziali,
– violazioni formali senza danno.

👉 Le violazioni formali non giustificano sanzioni sproporzionate.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Ravvedimento Operoso

La difesa può dimostrare che:

– l’omissione è stata sanata,
– il contribuente ha collaborato,
– non vi è stato intento evasivo.

👉 Questo incide fortemente su sanzioni e interessi.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire l’origine dell’omissione,
– spiegare la gestione delle CU,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre documentazione contabile e fiscale,
– dimostrare la correttezza sostanziale,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la natura formale della violazione,
– non viene riconosciuta la buona fede.

👉 Molti accertamenti per CU omesse vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Omissione Informativa ≠ Violazione Grave

Un principio essenziale è questo:

👉 la CU omessa è una violazione formale, non automaticamente grave.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’effettiva lesione,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti per CU omesse è tecnica, procedurale e giuridica.

L’avvocato:

– inquadra correttamente la violazione,
– contesta la sproporzione delle sanzioni,
– valorizza la correttezza sostanziale,
– tutela il sostituto e il percipiente.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare le sanzioni,
– dimostrare l’assenza di evasione,
– regolarizzare la posizione senza effetti gravi,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle CU.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in ritenute, CU e sostituti d’imposta
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per CU omesse:

👉 non va subito,
👉 è spesso formale,
👉 può e deve essere contestato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la correttezza sostanziale dei compensi,
👉 evidenziare la natura formale dell’omissione,
👉 contestare sanzioni automatiche e sproporzionate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per CU omesse può fare la differenza tra una sanzione ingiusta e la piena tutela della tua posizione fiscale.

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