Introduzione
L’accertamento fiscale è uno degli eventi più temuti da chi svolge un’attività imprenditoriale o professionale. La notifica di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento o di un avviso di contestazione può infatti comportare richieste di denaro elevate, l’imposizione di sanzioni amministrative e interessi di mora, fino ad arrivare a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Oltre all’impatto economico diretto, l’esposizione a un contenzioso tributario può generare timori e indecisioni che inducono molti contribuenti a pagare immediatamente quanto richiesto senza verificare la legittimità dell’atto.
Questa guida è dedicata a imprenditori, professionisti, artigiani e privati che si trovano a fronteggiare un accertamento fiscale e desiderano conoscere in modo chiaro e completo come difendersi bene e subito con l’aiuto di un avvocato. L’obiettivo è fornire un’analisi approfondita e aggiornata della normativa italiana in materia di accertamento, indicando le tecniche difensive più efficaci, le procedure da seguire, le alternative per definire il debito e gli errori da evitare. Ogni sezione è corredata da riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti (Cassazione, Corte costituzionale, leggi, decreti legislativi e circolari) per offrire un quadro il più possibile completo e affidabile.
Perché leggere questa guida
- Rischi economici: un accertamento non contestato in modo puntuale può sfociare in importi molto maggiori di quelli dovuti. Le sanzioni e gli interessi di mora possono incidere pesantemente sui conti dell’impresa o del professionista.
- Errori frequenti: molti contribuenti ignorano i termini di decadenza dell’accertamento o i motivi di nullità dell’atto. Altri pagano subito per paura di maggiori sanzioni senza prima analizzare le irregolarità formali e sostanziali.
- Urgenza: i termini per opporsi sono molto stringenti (spesso 60 giorni) e la tempestività è fondamentale. Attendere anche pochi giorni può compromettere la possibilità di presentare ricorso o chiedere la sospensione.
Anticipazione delle soluzioni trattate
Nel corso dell’articolo verranno analizzate:
- Le norme e le sentenze di riferimento: dalla Statuto del contribuente (art. 6‑bis, 7, 7‑bis, 7‑ter) alle disposizioni del DPR 600/1973 e 602/1973, ai nuovi decreti legislativi emanati nel 2024–2025 (D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 219/2023), fino alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione .
- La procedura di accertamento: cosa succede dopo la notifica, quali sono i termini per contestare, come si instaura il contraddittorio e quali difese è possibile opporre.
- Le strategie legali e difensive: impugnazioni in commissione tributaria, sospensione dell’atto, istanze in autotutela, accertamento con adesione e concordato preventivo biennale.
- Gli strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, rateizzazioni, procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e concordato preventivo per le imprese.
- Gli errori comuni da evitare: ritardare la reazione, ignorare la motivazione “per relationem”, sottovalutare l’obbligo del contraddittorio, dimenticare la distinzione tra decadenza e prescrizione.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Oltre a rappresentare i contribuenti davanti agli organi giurisdizionali, l’Avv. Monardo:
- Coordina un network nazionale di professionisti esperti nel contenzioso tributario e nella gestione delle crisi d’impresa.
- È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- È esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per assistere le aziende nelle procedure di composizione negoziata e di ristrutturazione dei debiti.
Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, l’Avv. Monardo e i suoi collaboratori sono in grado di:
- Analizzare l’atto di accertamento per individuare eventuali errori formali o sostanziali.
- Presentare istanze di autotutela o ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
- Ottenere la sospensione dell’atto o la riduzione delle somme dovute tramite accertamento con adesione o accordi transattivi.
- Assistere il contribuente nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e nell’accesso alle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio).
- Predisporre piani di rientro sostenibili e soluzioni giudiziali (ricorsi, istanze di sospensione, impugnazioni in Cassazione) e stragiudiziali (transazioni fiscali, concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata).
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Lo Statuto dei diritti del contribuente e l’obbligo di contraddittorio
Il decreto legislativo 219/2023 ha modificato radicalmente lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) introducendo l’art. 6‑bis, che stabilisce un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato. Prima di tali modifiche, il contraddittorio era obbligatorio solo per le imposte armonizzate (IVA, accise) sulla base della giurisprudenza europea e della Corte di Cassazione . Con l’art. 6‑bis, invece, tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo” .
Le principali caratteristiche di questa norma sono:
- Ambito di applicazione: riguarda “tutti gli atti impositivi impugnabili”, senza distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Sono escluse solo le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatizzati o formali (ex art. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973), gli atti di recupero di crediti non impugnabili e gli atti per i quali sussiste un “pericolo per la riscossione” come definito dal MEF .
- Bozza dell’atto e termine per le osservazioni: l’amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente una bozza di avviso di accertamento, concedendogli almeno 60 giorni di tempo per presentare memorie e documentazione difensiva . La mancata osservanza di questo termine rende l’atto annullabile.
- Obbligo di motivazione: il provvedimento finale deve contenere una motivazione adeguata che tenga conto delle osservazioni del contribuente. L’amministrazione è tenuta a motivare la mancata accettazione delle argomentazioni sollevate .
- Entrata in vigore graduale: il legislatore ha previsto un periodo transitorio. Il decreto legislativo 13/2024 ha sospeso l’operatività del contraddittorio generalizzato fino al 30 aprile 2024, in attesa di un decreto ministeriale che indichi gli atti esclusi e le modalità operative . Fino a tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente (obbligo di contraddittorio solo per le imposte armonizzate e nei casi previsti da norme speciali). Un documento del MEF ha confermato che l’obbligo non si applica agli atti automatizzati e che il contraddittorio non è un principio assoluto, ma opera solo nei casi previsti dal decreto .
Articoli 7, 7‑bis e 7‑ter: motivazione e invalidità degli atti
Il legislatore ha rafforzato l’obbligo di motivazione degli atti impositivi inserendo nell’art. 7 dello Statuto del contribuente ulteriori obblighi e sanzioni. Questi articoli si collegano al principio costituzionale di difesa (art. 24 Cost.) e all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi (art. 3 della Legge 241/1990).
- Art. 7 (motivazione): stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e amministrative. La motivazione per relationem è ammessa solo se l’atto richiama documenti già conosciuti o allegati. La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la motivazione non può essere integrata successivamente (divieto di “post‑motivation integration”); in una ordinanza del 2025 la Suprema Corte ha precisato che i motivi devono essere contestuali all’atto e non possono essere arricchiti in sede giudiziale .
- Art. 7‑bis (annullabilità): introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che gli atti impositivi sono annullabili se affetti da vizi di violazione di legge, incompetenza, violazione del contraddittorio o carenza di motivazione . Tali vizi devono essere eccepiti in primo grado, pena la decadenza.
- Art. 7‑ter (nullità): gli atti sono nulli (e quindi impugnabili in ogni tempo) se manca la giurisdizione, se sono stati emanati in violazione di un giudicato o per altri casi di nullità espressamente previsti . La nullità può essere rilevata d’ufficio e comporta la restituzione delle somme indebitamente versate .
Termini di decadenza e prescrizione per gli accertamenti
La tempistica è un elemento essenziale per valutare la legittimità di un avviso di accertamento. Le norme principali sono:
| Normativa | Descrizione sintetica | Termini di notifica |
|---|---|---|
| Art. 43 DPR 600/1973 | Riguarda le imposte sui redditi; stabilisce che l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno e in certi casi (recupero di aiuti di Stato) al 31 dicembre dell’ottavo anno . | 5 anni (dichiarazione presentata); 7 anni (omessa/nulla); 8 anni (aiuti di Stato). |
| Art. 57 DPR 633/1972 | Disciplina i termini per l’IVA: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, salvo omessa dichiarazione (7 anni). | 5 anni; 7 anni (omessa). |
| Art. 56 e 60 DPR 600/1973 | Richiedono che la notifica avvenga a mezzo ufficiale giudiziario o posta con raccomandata; le modalità e la regolarità della notifica sono essenziali per la validità dell’atto. | |
| Art. 42 DPR 600/1973 | L’atto di accertamento deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato con indicazione dei motivi e, se fondato su documenti non conosciuti dal contribuente, deve allegarli o riprodurne il contenuto sostanziale . | |
| Art. 25 DPR 602/1973 | Disciplina l’avviso di pagamento: la cartella di pagamento va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’ultima rata per le dichiarazioni rateizzate; per le somme derivanti da liquidazioni da controllo formale entro il 31 dicembre del quarto anno; per gli accertamenti esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività . | |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Fissa il termine per proporre ricorso in Commissione tributaria: 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inammissibilità del ricorso . |
È importante distinguere tra decadenza (termine entro cui l’amministrazione deve emettere l’atto) e prescrizione (termine entro cui lo Stato può esigere il credito). La decadenza opera sull’atto di accertamento; se superata, l’atto è nullo. La prescrizione riguarda invece l’azione per la riscossione: per i tributi locali si applica generalmente la prescrizione quinquennale (altri tributi possono avere prescrizioni diverse, ad esempio 10 anni per le imposte dirette). La verifica dei termini è la prima difesa da attivare.
Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione
Le sentenze di Cassazione costituiscono un’importante guida interpretativa. Di seguito alcune pronunce rilevanti degli ultimi anni:
- Contraddittorio e validità degli atti: una sentenza del 2025 (Cassazione, ord. n. 21271/2025) ha precisato che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per le imposte armonizzate. Tuttavia, se il contribuente prova che avrebbe potuto presentare elementi difensivi rilevanti, la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto .
- Motivazione e divieto di integrazione successiva: la Cassazione ha ribadito che la motivazione dell’accertamento non può essere integrata in giudizio; gli elementi essenziali (documenti, presupposti) devono essere richiamati e allegati nell’atto. Un’ordinanza del 2025 ha rigettato un ricorso dell’amministrazione in cui si tentava di integrare in sede processuale la motivazione di un avviso TARI . La Corte ha richiamato gli art. 1, comma 162, L. 296/2006 e l’art. 7, comma 1‑bis dello Statuto del contribuente, evidenziando che la motivazione non può essere arricchita successivamente .
- Motivazione per relationem: un’altra ordinanza del 2025 (Cass. 25734/2025) ha affermato che la motivazione per relationem è valida solo se le certificazioni o gli atti richiamati sono stati resi noti al contribuente o allegati; in caso contrario, l’atto è nullo . La motivazione non può limitarsi a un generico rinvio a documenti detenuti dall’ufficio; occorre che tali documenti siano allegati o riprodotti, in linea con l’art. 7 dello Statuto del contribuente.
- Obbligo di allegazione di documenti sconosciuti: la Corte ha confermato che, ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972, quando l’accertamento si fonda su documenti non conosciuti dal contribuente, essi vanno allegati o ne vanno riprodotti i contenuti essenziali, pena nullità .
- Nullità per difetto di motivazione: Cassazione 2024/2025 ha più volte ribadito che la motivazione dell’atto deve essere completa e intellegibile; se mancano i presupposti o non si comprendono le ragioni dell’imposta, l’atto è nullo per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) .
- Termini processuali e decadenza: numerose pronunce confermano che il mancato rispetto dei termini (60 giorni per il ricorso; 5‑7 anni per la notifica dell’accertamento) comporta l’invalidità dell’atto e l’estinzione del credito tributario .
Queste sentenze rafforzano l’importanza di un’analisi tempestiva dell’atto, verificando la presenza di vizi formali (notifica, firma, motivazione) e sostanziali (calcolo errato, applicazione di norme sbagliate), per eccepire la nullità o l’annullabilità fin dall’inizio del contenzioso.
Decreti legislativi del 2024–2025: D.Lgs. 13/2024 e riforma del contraddittorio
Nel 2024 il governo ha emanato il D.Lgs. 13/2024, che integra e coordina le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023. I punti salienti della riforma sono:
- Coordinamento con il contraddittorio generalizzato: il D.Lgs. 13/2024 si propone di armonizzare il contraddittorio (art. 6‑bis) con la disciplina dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), l’accertamento esecutivo e il nuovo concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni .
- Sospensione dell’obbligo di contraddittorio: il decreto ha fissato una moratoria fino al 30 aprile 2024, durante la quale continuano ad applicarsi le norme previgenti; per i nuovi atti, l’Agenzia delle Entrate invierà comunque la bozza e inviterà il contribuente al contraddittorio solo dopo l’entrata in vigore definitiva .
- Accertamento con adesione: il decreto ha introdotto significative novità alla procedura di adesione. In particolare, quando l’Agenzia invia la bozza per contraddittorio, il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione. In assenza di contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo. L’istanza sospende il termine per ricorrere, che passa da 60 a 90 giorni quando vi è l’invito a comparire . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 8 rate trimestrali (16 se l’imposta supera i 50 000 €) .
- Reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione (PVC): con la riforma è stata reintrodotta la possibilità per il contribuente di aderire al verbale di constatazione dell’Agenzia (ad esempio per accessi e verifiche fiscali) entro 30 giorni, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo .
- Concordato preventivo biennale (CPB): per i contribuenti in regime di contabilità semplificata o forfettaria e le piccole imprese, è stato introdotto un concordato preventivo biennale, che permette di concordare il reddito imponibile per due anni anticipando l’importo delle imposte dovute. Il CPB è facoltativo ma può offrire certezza e riduzione del contenzioso.
Definizioni agevolate: rottamazione e ravvedimento
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Il 2023 ha visto la cosiddetta “rottamazione‑quater”, prorogata e modificata nel 2024 e 2025:
- Ambito oggettivo: possono essere definiti i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere il carico pagando solo la quota capitale e le spese di notifica; sanzioni, interessi di mora e aggio vengono condonati .
- Termini di pagamento: l’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) o mediante 18 rate (due nel 2023, le successive con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024). È previsto un margine di tolleranza di 5 giorni; per la rata del 28 febbraio 2026, il pagamento entro il 9 marzo 2026 è considerato tempestivo .
- Riammissione per i decaduti: la Legge 15/2025 (conversione del DL 202/2024) consente di essere riammessi alla rottamazione se il contribuente era decaduto dalle rate entro il 31 dicembre 2024. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2025 e la prima rata (o l’unica) deve essere pagata entro il 31 luglio 2025. La riammissione riguarda esclusivamente i carichi già inclusi nella rottamazione originaria; non è possibile inserire nuovi debiti .
- Sospensione delle azioni esecutive: la presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive e i termini di prescrizione; tuttavia, se la prima asta di un pignoramento immobiliare è andata deserta, l’azione prosegue .
Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa
Il crescente ricorso alle procedure di sovraindebitamento rappresenta una soluzione per i contribuenti incapaci di pagare i propri debiti fiscali. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), più volte modificato, disciplina vari strumenti che consentono di ristrutturare o cancellare i debiti anche nei confronti dell’Erario. Tra i principali vi sono:
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori (soggetti che hanno contratto debiti per esigenze personali e non professionali), consente di proporre un piano di rientro senza bisogno di consenso dei creditori. Il piano è sottoposto al giudice, che lo omologa se ritiene che il debitore abbia agito con correttezza e non vi siano frodi. Il debitore può ottenere l’esdebitazione al termine dell’esecuzione .
- Concordato minore: rivolto a imprenditori commerciali e professionisti non soggetti a fallimento, consente di proporre ai creditori un concordato che può prevedere la prosecuzione dell’attività e il pagamento parziale dei debiti. La proposta può essere suddivisa in classi e deve rispettare il principio della parità di trattamento; è ammessa solo se fornisce un’utilità maggiore rispetto alla liquidazione. La norma di riferimento (art. 74 del Codice) prevede che le risorse esterne siano dirette all’incremento dell’attivo .
- Liquidazione controllata: procedure liquidatoria per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli), equivalente alla liquidazione giudiziale per le imprese fallibili. Il tribunale nomina un liquidatore, l’attivo viene venduto secondo modalità simili alle procedure concorsuali, e i crediti fiscali vengono soddisfatti secondo la graduazione. Il giudizio di apertura della procedura è pubblicato e il liquidatore redige un programma .
- Composizione negoziata e negoziazione della crisi: introdotte dal D.L. 118/2021, consentono alle imprese in difficoltà di avviare trattative con i creditori (incluso il Fisco) sotto la supervisione di un esperto negoziatore. L’obiettivo è evitare l’insolvenza e trovare un accordo che consenta la continuità aziendale. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere le imprese in questa fase delicata.
Le procedure di sovraindebitamento sono complementari alle difese tradizionali contro l’accertamento: se la situazione economica non consente di pagare il debito neppure in seguito a una definizione agevolata, il ricorso a un OCC e alla procedura di liquidazione controllata o al piano del consumatore può rappresentare l’unica soluzione per evitare misure esecutive.
Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto
Affrontare un accertamento fiscale richiede un approccio metodico. Di seguito un schema pratico delle principali fasi e azioni difensive da compiere.
1. Ricezione dell’avviso di accertamento o dell’atto esecutivo
L’avviso di accertamento viene notificato mediante raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. È fondamentale verificare subito:
- Completezza dell’atto (motivazione, riferimenti normativi, firma del funzionario legittimato, allegati).
- Regolarità della notifica: se la notifica avviene a mezzo posta, si deve accertare che l’indirizzo sia corretto, che vi sia la relazione di notifica e che la raccomandata sia stata ritirata da persona legittimata (o depositata correttamente in caso di irreperibilità relativa).
- Termine di decadenza: confrontare la data della notifica con il periodo d’imposta accertato; se l’atto arriva dopo il termine quinquennale o settennale previsto, si può eccepire la decadenza .
2. Analisi della motivazione
L’atto deve esporre in modo chiaro i presupposti di fatto, i calcoli e la normativa applicata. In particolare, occorre verificare:
- Presenza di allegati: se la motivazione rimanda a una verifica o ad atti dell’ufficio (per esempio, PVC), tali documenti devono essere allegati o riprodotti nei contenuti essenziali .
- Motivazione per relationem: è valida solo se si riferisce a documenti già conosciuti; in caso contrario, l’atto è nullo .
- Completezza del calcolo: controllare la base imponibile, le aliquote, la quantificazione di sanzioni e interessi.
Se la motivazione è insufficiente, è possibile eccepire la nullità o l’annullabilità in giudizio .
3. Verifica del contraddittorio endoprocedimentale
Quando il procedimento è avviato dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis (dal 30 aprile 2024), occorre accertare che l’Agenzia abbia inviato la bozza e abbia concesso i 60 giorni per presentare osservazioni . In mancanza, l’atto sarà annullabile. Prima di tale data, per le imposte non armonizzate il contraddittorio non è obbligatorio, ma è opportuno contestare l’atto se si dimostra che la mancata interlocuzione ha impedito di presentare elementi rilevanti .
4. Predisposizione dell’istanza in autotutela o delle memorie difensive
Quando si riceve la bozza di avviso o l’invito a contraddittorio:
- Memorie difensive: il contribuente può produrre documenti, fatture, conti correnti, per dimostrare l’infondatezza dell’accertamento. È consigliabile predisporre una memoria articolata, eventualmente con una perizia di parte.
- Istanza di autotutela: si può presentare anche dopo la notifica dell’atto definitivo, chiedendo all’ufficio di annullare o correggere l’avviso per vizi di legittimità, errori materiali, violazioni della legge. L’istanza non sospende i termini per ricorrere, ma se accolta consente di evitare il contenzioso.
5. Scelta tra accertamento con adesione e ricorso
Dopo aver esaminato l’atto e presentato eventualmente osservazioni, il contribuente deve decidere se aderire o contestare.
Accertamento con adesione
- Si richiede entro 30 giorni dalla bozza se è stato avviato il contraddittorio, oppure entro 15 giorni dall’atto definitivo se non vi è contraddittorio .
- La presentazione dell’istanza sospende i termini per il ricorso per 90 giorni (o 30 giorni nel regime transitorio). L’ufficio fissa un incontro per la discussione; l’atto viene definito con una riduzione delle sanzioni (1/3 del minimo se si sigla l’adesione). Le imposte devono essere versate entro 20 giorni; è ammessa la rateazione (8 rate trimestrali o 16 se l’importo supera i 50 000 €) .
- Vantaggi: minor importo da pagare, certezza del debito, risparmio sui costi processuali. Svantaggi: si rinuncia a contestare l’imposta nel merito.
Ricorso in Commissione tributaria
- Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica . La costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante deposito del ricorso e dei documenti presso la segreteria della Commissione tributaria o tramite PEC.
- Il contribuente può chiedere in via cautelare la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) se l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile; il giudice si pronuncia entro 30 giorni.
- L’atto di appello deve essere notificato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado; la pronuncia in secondo grado può essere impugnata in Cassazione entro 60 giorni dalla notifica o 6 mesi in difetto di notifica .
6. Definizioni agevolate e rateizzazione
Se il ricorso non è presentabile o se conviene evitare il contenzioso:
- Rottamazione: valutare se l’avviso rientra nei carichi affidati all’agente della riscossione (Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione). Se sì, è possibile presentare la domanda di rottamazione secondo le regole vigenti (cfr. sezione definizioni agevolate). La rottamazione sospende gli atti esecutivi .
- Ravvedimento operoso: prima che l’avviso diventi definitivo, il contribuente può sanare le violazioni spontaneamente con il ravvedimento, pagando l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. La sanzione varia in funzione del tempo trascorso (ravvedimento sprint, breve, medio, lungo); la normativa di riferimento è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
7. Ricorso alla procedura di sovraindebitamento
Se i debiti fiscali sono insostenibili nonostante la definizione agevolata o la rateazione, si può ricorrere a:
- Piano del consumatore: il consumatore deposita un piano di rientro presso l’OCC. L’organo valuta la meritevolezza e predispone una relazione. Il giudice omologa il piano senza consultare l’Erario se la proposta è congrua .
- Concordato minore: l’imprenditore non fallibile presenta un piano con proposta di pagamento ai creditori. È necessario che il piano offra un risultato migliore rispetto alla liquidazione e garantisca la par condicio creditori .
- Liquidazione controllata: applicabile ai debitori non imprenditori. Un liquidatore vende i beni e distribuisce il ricavato secondo la graduazione dei crediti .
8. Ultima difesa: giudizio di Cassazione
Se la Commissione tributaria regionale conferma l’accertamento, è possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge o nullità della sentenza entro 60 giorni dalla notifica. La Suprema Corte esamina solo questioni di diritto; non valuta il merito. Affidarsi a un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo garantisce la corretta impostazione del ricorso e la tutela dei diritti del contribuente.
Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire l’avviso
La difesa contro l’accertamento fiscale deve essere pianificata in base ai vizi riscontrati. Di seguito sono elencate le principali strategie, con indicazioni operative.
Eccezione di decadenza e prescrizione
Quando utilizzarla: se l’atto è stato notificato oltre i termini previsti dagli art. 43 e 57 DPR 600/1973, e 25 DPR 602/1973. La decadenza può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma è consigliabile eccepirla specificamente.
Come procedere:
- Calcolare il termine di decadenza (5 o 7 anni) partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al periodo d’imposta accertato .
- Confrontare la data di notifica: se l’avviso arriva dopo la scadenza, eccepire la decadenza in ricorso. È opportuno allegare documenti probatori (ricevute di notifica, copie della dichiarazione).
- Eccepire anche la prescrizione del credito se l’atto di riscossione (cartella o avviso di pagamento) è notificato dopo 5 o 10 anni, a seconda della natura del tributo.
Vantaggio: fa decadere l’intero accertamento senza entrare nel merito del tributo.
Eccezione di nullità per difetto di contraddittorio
Quando utilizzarla: per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 senza bozza né contraddittorio; o per atti antecedenti se la mancata interlocuzione ha impedito al contribuente di fornire documenti determinanti .
Come procedere:
- Verificare se l’atto rientra tra quelli soggetti a contraddittorio (esclusi gli atti automatizzati).
- Indicare in ricorso che l’Agenzia non ha inviato la bozza, non ha concesso 60 giorni e non ha motivato l’eventuale rigetto delle osservazioni .
- Dimostrare concretamente quali elementi difensivi si sarebbero potuti presentare. La giurisprudenza richiede infatti che la violazione sia “decisiva” ai fini del contraddittorio .
Nullità per difetto di motivazione
Quando utilizzarla: se l’avviso non spiega le ragioni della ripresa a tassazione, se richiama documenti non allegati o se la motivazione è generica.
Come procedere:
- Analizzare la motivazione e l’eventuale relazione allegata. Verificare se l’atto richiama verbali, perizie, rimborsi o comunicazioni non allegate.
- Contestare la mancanza degli allegati (art. 42 DPR 600/1973) .
- Citare l’art. 7 dello Statuto e la giurisprudenza Cassazione 25734/2025 per sostenere che la motivazione per relationem senza allegati è nulla .
- Evidenziare l’impossibilità di esercitare il diritto di difesa a causa della carenza di motivazione .
Vizi di notifica o di sottoscrizione
Notifica: la notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste (posta, PEC, messo notificatore, agenti della riscossione). Se l’avviso è notificato a un indirizzo errato o non vi è relata di notifica, l’atto è nullo. Eventuali irregolarità nella notifica devono essere eccepite in ricorso.
Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato. In assenza di firma o con firma digitale non valida, l’atto è nullo.
Eccesso di potere e abuso del diritto
Il contribuente può eccepire l’eccesso di potere quando l’amministrazione utilizza il potere impositivo con finalità diverse da quelle previste. L’abuso del diritto (art. 10‑bis dello Statuto del contribuente) richiede una motivazione specifica da parte dell’ufficio; se non viene motivato, l’accertamento è nullo .
Istanza di sospensione cautelare
Durante il contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione arrecarebbe un danno grave e irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/1992). È necessario dimostrare sia il fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso) sia il periculum in mora (pericolo nel ritardo), ad esempio con documentazione contabile che evidenzi la difficoltà a sostenere il pagamento immediato.
Transazioni fiscali e transazione ex art. 182‑ter L.F.
Per le aziende in crisi, è possibile proporre transazioni fiscali nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’agenzia delle Entrate può accettare riduzioni dei tributi e delle sanzioni se la proposta permette di ottenere un maggior recupero rispetto alla procedura liquidatoria. Anche i piani di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) prevedono l’inclusione dei debiti fiscali con falcidia.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concordate
Rottamazione‑quater e riammissione
Dal 2023 è in vigore la “rottamazione‑quater”, che consente di pagare il debito iscritto a ruolo riducendo notevolmente l’esborso. In sintesi:
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Periodi interessati | Debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . |
| Somme da pagare | Solo quota capitale e spese di notifica; sanzioni, interessi di mora e aggio sono azzerati . |
| Rate | Fino a 18 rate: 2 rate nel primo anno (2023), poi 4 rate all’anno (febbraio, maggio, luglio e novembre). Tolleranza di 5 giorni . |
| Riammissione | Domanda entro il 30 aprile 2025 se si è decaduti entro il 31 dicembre 2024; prima rata da pagare entro il 31 luglio 2025 . |
| Effetti | Sospensione delle procedure esecutive e dell’obbligo di versamento fino alla scadenza delle rate; decadenza se salta una rata oltre 5 giorni . |
| Normativa | Art. 1, commi 231‑241, L. 197/2022 e successive modifiche; DL 202/2024 convertito in Legge 15/2025. |
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente la posizione prima che l’accertamento sia notificato. Le principali caratteristiche sono:
- Sanzioni ridotte: variano in base al tempo trascorso dall’omissione (sprint entro 14 giorni con sanzione pari a 1/15 dell’importo minimo; breve entro 30 giorni; lungo oltre un anno; ultralong fino alla contestazione).
- Interessi legali: calcolati giornalmente.
- Regolarizzazione: si applica anche ai versamenti tardivi di tributi locali, IVA e ritenute.
Definizione agevolata delle liti pendenti
Anche nel 2023 e 2024 il legislatore ha previsto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (in analogia con le liti pendenti del 2019). Il contribuente può pagare il 100 % dell’imposta se la causa è in primo grado, il 40 % se ha vinto in primo grado e l’agenzia ha appellato, o il 15 % se ha vinto in secondo grado. I vantaggi sono la chiusura immediata della lite e l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi.
Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB è un accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di determinare ex ante il reddito imponibile per due anni. È rivolto alle piccole imprese e ai professionisti. La procedura prevede la presentazione di indicatori di affidabilità e di un prospetto di fatturato; l’Agenzia propone un reddito concordato. Se accettato, il contribuente non subirà controlli analitici per il biennio. Il CPB riduce l’incertezza, ma implica l’obbligo di versare l’imposta anche se il reddito effettivo fosse inferiore.
Piani del consumatore, concordati minori e liquidazione controllata
Abbiamo già illustrato le procedure di sovraindebitamento. Di seguito una tabella riassuntiva delle loro caratteristiche principali:
| Procedura | Soggetti | Tipologia | Durata/Esito |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori | Ristrutturazione del debito con omologazione giudiziale. Non richiede consenso dei creditori | Piano di massimo 5 anni; esdebitazione al termine |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, agricoli | Proposta ai creditori con eventuale divisione in classi. Richiede votazione o adesione per classi | Durata variabile; proseguimento dell’attività; richiede apporto di risorse esterne |
| Liquidazione controllata | Debitori non fallibili (consumatori, professionisti, agricoli) | Liquidazione dell’intero patrimonio con nomina di un liquidatore | Cessazione della procedura quando l’attivo è realizzato e distribuito; eventuale esdebitazione residuale |
Errori comuni e consigli pratici
Di seguito un elenco di errori frequenti riscontrati nell’ambito dell’accertamento fiscale e i relativi consigli pratici per evitarli:
- Ignorare la notifica: molti contribuenti non ritirano la raccomandata o la lasciano giacere in posta. Il mancato ritiro non evita la notifica: dopo l’avviso di giacenza, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza. Consiglio: ritirare sempre gli atti e conservarli; la data di perfezionamento è essenziale per calcolare i termini.
- Pagare senza verificare: pagare subito l’importo richiesto può impedire l’accesso a difese efficaci. In caso di errore dell’ufficio, la restituzione delle somme richiede tempi lunghi. Consiglio: consultare un professionista prima di effettuare il pagamento; analizzare la legittimità dell’atto.
- Confondere decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda l’emissione dell’atto, la prescrizione la riscossione. Ignorare la distinzione può portare a impugnazioni tardive o basate su motivi errati. Consiglio: verificare sempre entrambi i termini.
- Non presentare memorie nel contraddittorio: ritenere inutile il contraddittorio e non presentare documenti può precludere future eccezioni. Consiglio: sfruttare i 60 giorni per fornire prove e chiarimenti che potrebbero evitare o ridurre la pretesa fiscale.
- Ricorso generico o poco articolato: un ricorso privo di motivazioni precise rischia di essere dichiarato inammissibile. Consiglio: indicare puntualmente i vizi dell’atto (decadenza, motivazione, contraddittorio, notifica, calcolo), allegare documenti e fornire prova di quanto sostenuto.
- Tralasciare la sospensione: non chiedere la sospensione può costringere a pagare immediatamente le somme dovute. Consiglio: se il pagamento comporta danno grave, presentare istanza cautelare evidenziando la fondatezza del ricorso.
- Sottovalutare la procedura di sovraindebitamento: molti contribuenti non considerano l’accesso a piani di rientro giudiziali (piano del consumatore, concordato minore). Consiglio: valutare sempre con un professionista se vi sono i requisiti per accedere alle procedure, che permettono di rimodulare o cancellare i debiti fiscali.
- Affidarsi a consigli improvvisati: la materia tributaria è complessa e in continua evoluzione. Consiglio: rivolgersi a professionisti (avvocati e commercialisti) con esperienza in contenzioso tributario, come l’Avv. Monardo e il suo team.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica del reddito o dell’IVA dichiarata, richiedendo il pagamento di maggiori imposte, sanzioni e interessi. L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, la base imponibile, le aliquote e il termine per presentare ricorso . - Quali sono i termini per opporsi a un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Tale termine è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto (periodo di sospensione feriale). Nel caso di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni dalla richiesta . - L’Agenzia delle Entrate è sempre obbligata al contraddittorio?
Dal 30 aprile 2024 gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio endoprocedimentale (art. 6‑bis Statuto del contribuente), salvo gli atti automatizzati e i casi di pericolo per la riscossione . Prima di tale data, l’obbligo riguarda solo tributi armonizzati o casi previsti da norme specifiche . - Cosa succede se l’avviso non è firmato?
L’assenza di firma del capo ufficio o di un delegato rende l’atto nullo. La Cassazione ha affermato che la firma è elemento essenziale dell’accertamento; se mancante, non può essere sanata in giudizio. - È possibile contestare l’avviso se manca l’allegato richiamato?
Sì. Se l’atto motiva la pretesa rinviando a documenti non allegati né conosciuti, è nullo per violazione dell’art. 7 dello Statuto e dell’art. 42 DPR 600/1973 . - Posso aderire all’accertamento e poi contestarlo?
No. L’accertamento con adesione comporta l’accettazione della pretesa; una volta sottoscritto l’accordo e pagato quanto dovuto, l’avviso non è più impugnabile. Prima di aderire, conviene valutare se le eccezioni (decadenza, nullità) consentono di ottenere l’annullamento. - Che cosa accade se non pago una rata della rottamazione?
La mancata corresponsione della rata oltre il termine di tolleranza di 5 giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata; le somme dovute tornano a essere riscuotibili senza sconti e con applicazione di sanzioni e interessi . - Quando conviene ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?
Se l’ammontare dei debiti fiscali e commerciali è insostenibile e il contribuente non è in grado di pagarli neppure con la rateizzazione o la rottamazione, le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) consentono di dilazionare o falcidiare i debiti, salvaguardando beni essenziali e ottenendo l’esdebitazione . - Cos’è la riammissione alla rottamazione-quater?
È la possibilità, prevista dalla Legge 15/2025, di rientrare nella definizione agevolata se si è decaduti per mancato pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024. Occorre presentare l’istanza entro il 30 aprile 2025 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . - È possibile pagare la rottamazione tramite F24?
No. Le rate vanno pagate con i bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (online, in banca, posta o tramite pagoPA). È possibile attivare la domiciliazione bancaria per le rate future . - Se l’atto è nullo, devo comunque ricorrere?
È consigliabile impugnare l’atto per far dichiarare la nullità dal giudice; in alcuni casi la nullità può essere rilevata d’ufficio, ma non è garantito che l’ufficio si attivi spontaneamente per annullarlo. - La sospensione feriale vale per tutti i termini?
La sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto si applica ai termini processuali (ricorso, appello); non si applica ai termini decadenziali per l’emissione dell’accertamento né a quelli per la rottamazione. - Cosa significa “motivazione per relationem”?
Si tratta di una motivazione che rinvia a un altro atto o documento. È ammessa solo se il documento è già stato notificato al contribuente o è allegato all’avviso . In caso contrario, il contribuente non è in grado di conoscere le ragioni della pretesa e l’atto è nullo. - Quali sono i costi del ricorso tributario?
Il contribuente deve versare il contributo unificato proporzionale all’importo della causa (es. 30 € fino a 1 100 €, 60 € da 1 100 € a 5 200 €, ecc.) e le spese per la notifica. In caso di vittoria, l’Agenzia può essere condannata alle spese; viceversa, il contribuente può essere condannato a un importo pari a quello impugnato in caso di soccombenza. - È possibile impugnare l’iscrizione ipotecaria?
Sì. Il contribuente può impugnare l’ipoteca se l’iscrizione avviene senza il previo invio della comunicazione di preavviso (art. 50 DPR 602/1973), se il debito non è definitivo o se l’importo è inferiore a 20 000 € (soglia minima per l’iscrizione). L’ipoteca iscritta per importi inferiori è nulla. - Come si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora sugli accertamenti derivano dal tasso legale, determinato annualmente con decreto ministeriale. Per le cartelle iscritte a ruolo, il tasso di interesse di mora è fissato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione; decorrono dal 61° giorno successivo alla notifica della cartella. - Cosa succede se non presento ricorso e non pago?
L’avviso diventa definitivo e l’Agenzia può emettere la cartella o l’avviso di presa in carico. Trascorsi i termini, l’Agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti. Per evitarlo, occorre attivarsi tempestivamente. - Quali documenti servono per la procedura di sovraindebitamento?
È necessario fornire l’elenco dei debiti, l’elenco dei beni, i redditi, la situazione familiare, gli estratti conto, la documentazione fiscale, i contratti e le eventuali garanzie. L’OCC redige una relazione e propone un piano. - Sono un professionista: posso accedere al piano del consumatore?
No. I professionisti rientrano nel concordato minore perché i debiti derivanti dall’attività professionale li escludono dalla categoria dei consumatori. Tuttavia, possono accedere alla liquidazione controllata. - Posso negoziare il debito senza ricorrere alle procedure ufficiali?
Sì. È possibile proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento rateale o un piano personalizzato. Tuttavia, l’accordo informale non sospende le procedure esecutive, che possono essere interrotte solo con la rateizzazione o la definizione agevolata.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni con valori ipotetici.
1. Simulazione: Contestazione dell’avviso di accertamento con nullità per carenza di motivazione
Scenario: la ditta Alfa riceve un avviso di accertamento per IRES 2021 pari a 50 000 € di imposta più 15 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi. L’atto riporta una motivazione per relationem a un PVC non allegato.
Azioni:
- Calcolo dei termini: la dichiarazione 2021 è stata presentata il 10 ottobre 2022; il termine per notificare l’accertamento è il 31 dicembre 2027 . L’atto è notificato il 20 dicembre 2025, quindi è tempestivo.
- Valutazione della motivazione: l’avviso richiama un verbale di constatazione non allegato. Secondo Cassazione 25734/2025, l’atto è nullo .
- Ricorso: si propone ricorso eccependo la nullità per carenza di motivazione e mancata allegazione. La Commissione tributaria, rilevando la violazione dell’art. 42 DPR 600/1973, annulla l’atto.
Risultato: annullamento integrale. La ditta non paga nulla.
2. Simulazione: Adesione e rateizzazione
Scenario: un professionista riceve un avviso di accertamento IRPEF 2022 per 30 000 € di imposta e 6 000 € di sanzioni. Dopo l’invito al contraddittorio, decide di presentare istanza di accertamento con adesione. L’Ufficio concorda l’imposta a 25 000 € e riduce le sanzioni a 2 000 € (un terzo del minimo).
Pagamenti:
- Totale dovuto: 27 000 € (25 000 + 2 000).
- Acconto: 5 400 € entro 20 giorni.
- Rate: le restanti 21 600 € in 8 rate trimestrali (2 700 € ciascuna) .
Vantaggio: riduzione del debito di 9 000 € (rispetto ai 36 000 € originari), tempo per il pagamento, cessazione della controversia.
3. Simulazione: Rottamazione e riammissione
Scenario: un contribuente ha un debito di 20 000 € affidato alla riscossione nel 2018, di cui 15 000 € capitale e 5 000 € tra sanzioni, interessi e aggio. Presenta domanda di rottamazione-quater nel 2023 e versa due rate da 3 000 € ciascuna ma non paga la terza rata del 2024.
Riammissione:
- Può presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 .
- Dovrà pagare 15 000 € (quota capitale) in 10 rate: due rate all’anno (luglio e novembre 2025, 2026, 2027). La prima rata (1/10) è pari a 1 500 € da pagare entro il 31 luglio 2025.
- Se rispetta le scadenze, si estingue il debito; altrimenti, decade definitivamente.
4. Simulazione: Procedura di sovraindebitamento
Scenario: una famiglia con debiti complessivi pari a 200 000 € (di cui 70 000 € verso il Fisco) e reddito annuale netto di 25 000 € non riesce più a far fronte ai pagamenti.
Soluzioni possibili:
- Piano del consumatore: presenta all’OCC un piano che prevede il pagamento di 20 000 € complessivi (a fronte di un valore immobiliare di 50 000 € e di redditi futuri), da versare in 5 anni. Il giudice omologa il piano ritenendo che i creditori riceveranno più di quanto otterrebbero da una liquidazione. L’Erario accetta implicitamente. Al termine, la famiglia ottiene l’esdebitazione, con stralcio di 180 000 € .
- Liquidazione controllata: se il piano non è praticabile, si opta per la liquidazione. La casa viene venduta, i creditori fiscali vengono soddisfatti secondo la graduazione, e gli eventuali debiti residui sono cancellati al termine della procedura .
Conclusione
L’accertamento fiscale non deve essere affrontato con rassegnazione né con superficialità. Come abbiamo visto, la normativa offre una serie di tutele importanti: il contraddittorio endoprocedimentale, l’obbligo di motivazione completa, i termini di decadenza e di prescrizione, la possibilità di accedere all’accertamento con adesione, alle definizioni agevolate e alle procedure di sovraindebitamento. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha rafforzato questi diritti, ribadendo la nullità degli atti che non rispettano la normativa o che violano i principi costituzionali .
Altrettanto importante è la tempestività: i termini per ricorrere sono stretti e la mancata reazione può comportare l’irrevocabilità dell’atto. Per questo motivo è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati che possano analizzare l’accertamento, individuare i vizi e adottare la strategia più adeguata.
L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono una tutela completa e personalizzata. Grazie alla sua esperienza di avvocato cassazionista e gestore della crisi, l’Avv. Monardo può:
- Verificare la legittimità dell’atto e i termini di notifica.
- Presentare ricorsi e istanze in autotutela, ottenendo la sospensione o l’annullamento dell’atto.
- Avviare l’accertamento con adesione o una transazione fiscale per ridurre le somme dovute.
- Assistere nella rottamazione e nelle definizioni agevolate, evitando le misure esecutive.
- Guidare l’impresa o il privato nella composizione negoziata della crisi, nel concordato minore o nel piano del consumatore, con il supporto di commercialisti e consulenti contabili.
In ogni fase, l’obiettivo è trovare la soluzione migliore per bloccare azioni esecutive, ipoteche, pignoramenti e minimizzare l’esborso economico, nel pieno rispetto della legge.
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