Introduzione
L’accertamento fiscale è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria ricostruisce i redditi del contribuente quando ritiene che le imposte dichiarate non siano corrette. Negli ultimi anni i controlli su piccole attività artigianali, come le botteghe dei calzolai, sono aumentati sensibilmente. L’Agenzia delle Entrate incrocia le ricevute telematiche, i movimenti bancari e i dati degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) con gli importi dichiarati; qualora rilevi scostamenti significativi o irregolarità contabili può emettere un avviso di accertamento. Per il calzolaio si tratta di un evento critico: le contestazioni possono generare imposte recuperate, sanzioni fino al 180 % e interessi di mora, oltre a eventuali segnalazioni penali in caso di presunta evasione.
Di fronte a un accertamento, è essenziale non farsi prendere dal panico e reagire tempestivamente. Il contribuente ha diritti procedimentali – come il contraddittorio con l’Amministrazione, il diritto di difesa e di impugnazione – che se conosciuti e fatti valere possono condurre all’annullamento o alla riduzione della pretesa tributaria. Inoltre il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diversi strumenti deflattivi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani di pagamento), meccanismi di riconoscimento dei costi nelle ricostruzioni induttive e un nuovo principio del contraddittorio endoprocedimentale che impone all’ufficio di ascoltare il contribuente prima di emettere l’atto.
In questa guida aggiornata a gennaio 2026, spiegheremo come funzionano gli accertamenti fiscali nei confronti dei calzolai, quali sono le norme di riferimento, le recenti sentenze di Cassazione e Corte costituzionale, come si sviluppa la procedura e quali difese si possono attivare. Il taglio sarà pratico e orientato alla tutela del debitore, con suggerimenti utili per evitare gli errori più frequenti. Il capitolo finale raccoglie una serie di FAQ e simulazioni numeriche per chiarire gli aspetti più ricorrenti.
Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché rivolgersi a lui
Il prof. avv. Giuseppe Angelo Monardo opera da anni nel diritto tributario e bancario. È avvocato cassazionista, abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono clienti su tutto il territorio nazionale. Oltre all’attività contenziosa, l’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo studio può assistere i calzolai e le micro‑imprese artigiane nelle seguenti attività:
- Analisi dell’atto: verifica di errori formali (notifica, motivazione, competenza) e sostanziali (vizi di calcolo, presunzioni errate, decadenza).
- Contraddittorio preventivo: preparazione di memorie difensive e partecipazione ai colloqui con l’Ufficio per far valere gli argomenti del contribuente.
- Ricorsi tributari: redazione e deposito del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria provinciale) entro i termini di legge con richiesta di sospensione della riscossione.
- Definizioni agevolate: valutazione della convenienza di aderire alle varie rottamazioni e definizioni agevolate (quater, quinquies), predisposizione delle domande online e gestione dei piani di pagamento.
- Sovraindebitamento e accordi: predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti ex Legge 3/2012, assistenza nella composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021.
- Trattative stragiudiziali: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione per ottenere riduzioni, sospensioni o rateizzazioni oltre i limiti ordinari.
Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata: un intervento tempestivo può evitare pignoramenti, fermi amministrativi o la perdita dei regimi agevolati.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 I tipi di accertamento e le basi normative
Il D.P.R. 600/1973 disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate accerta i redditi delle persone fisiche e delle società. Le principali categorie di accertamento sono:
| Tipo di accertamento | Normativa di riferimento | Caratteristiche principali | Contraddittorio |
|---|---|---|---|
| Analitico‑contabile | Art. 36–39 D.P.R. 600/1973 | Parte dalle scritture contabili e, se emergono irregolarità o incongruenze, ricostruisce il reddito sulla base di elementi certi e presunzioni semplici | Obbligatorio: l’Ufficio deve invitare il contribuente al contraddittorio prima di emettere l’avviso |
| Induttivo “puro” | Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 | Scatta quando la contabilità è assente o inattendibile; l’Ufficio può stimare i ricavi con presunzioni non qualificate (percentuali di ricarico, parametri medi) ma deve riconoscere i costi di produzione in misura forfettaria | Non prevede contraddittorio formale ma, secondo la giurisprudenza, il contribuente può presentare prove contrarie e l’Ufficio deve considerarle |
| Sintetico (redditometro) | Art. 38 D.P.R. 600/1973; art. 38‑bis per il c.d. redditometro | Determina un reddito presunto sulla base delle spese sostenute (acquisti, consumi energetici, investimenti) confrontato con quello dichiarato; se l’eccedenza supera il 20 % scatta la rettifica | Il contribuente può fornire prova che le spese sono sostenute con redditi esenti o non imponibili; non c’è un contraddittorio formale preventivo |
| Parziale/automatizzato | Art. 41‑bis D.P.R. 600/1973 per l’IRPEF, art. 54‑bis D.P.R. 633/1972 per l’IVA | Controlli su singole voci (detrazioni, crediti, fatture) e sulle incongruenze nei dati comunicati; l’avviso è esecutivo e impugnabile | Non è previsto un contraddittorio preventivo; il contribuente può ricorrere entro 60 giorni |
| Accertamenti da ISA e parametri | Art. 38 D.P.R. 600/1973 (studi di settore) e Decreto M.E.F. 23 marzo 2018 per gli ISA | Basati su indici statistici di affidabilità; se i ricavi dichiarati sono inferiori ai parametri medi del settore (ad esempio per i calzolai) scatta un accertamento analitico‑induttivo | È sempre necessario un contraddittorio “effettivo e completo”, come confermato dalla Cassazione |
Articolo 39 D.P.R. 600/1973 – Ricostruzione induttiva del reddito
L’art. 39 consente all’Agenzia delle Entrate di determinare sinteticamente il reddito quando la contabilità del contribuente è inattendibile. La norma, nel testo vigente al 2026, prevede che:
- l’Ufficio può discostarsi dai dati contabili quando questi sono incompleti, inesatti o non consentono la ricostruzione dei redditi;
- in caso di mancanza delle scritture o di tenuta irregolare, l’Agenzia può determinare il reddito “anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”, cioè ricorrendo a parametri medi di redditività ;
- la norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il contribuente ha comunque diritto a far valere costi e deduzioni anche in assenza di contabilità. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel cosiddetto accertamento induttivo puro, l’amministrazione deve sempre riconoscere una deduzione forfettaria dei costi di produzione (solitamente il 50 % dei ricavi presunti) per evitare la violazione del principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione . Le sentenze Cass. 19191/2019, 13199/2020 e 14559/2021 ribadiscono questo obbligo.
Articolo 43 D.P.R. 600/1973 – Termine di decadenza per l’accertamento
Un punto cruciale nelle difese degli artigiani riguarda il termine entro il quale l’Agenzia deve notificare l’avviso. L’art. 43 stabilisce che gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine sale al settimo anno successivo . Per il recupero di aiuti di Stato e altre ipotesi particolari, la norma prevede termini più lunghi (otto anni) . L’Ufficio può integrare o modificare l’accertamento fino alla scadenza di questi termini notificando nuovi avvisi, ma deve indicare i nuovi elementi su cui si fonda .
Articolo 12 dello Statuto del contribuente – Diritti durante la verifica
Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) tutela i diritti del cittadino durante le verifiche fiscali. In particolare l’art. 12 prevede che:
- gli accessi e le ispezioni devono essere autorizzati e motivati; il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso ;
- la verifica deve svolgersi durante l’orario di apertura dell’esercizio e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile ;
- il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia e può chiedere che l’esame dei documenti si svolga nel suo studio professionale ;
- la durata della verifica presso i locali dell’impresa non può, di regola, superare 30 giorni lavorativi ;
- al termine è redatto un Processo verbale di constatazione (PVC) e il contribuente può presentare osservazioni che l’ufficio deve valutare.
Articolo 6‑bis dello Statuto – Principio del contraddittorio (novità 2023)
Il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto il nuovo art. 6‑bis, in vigore dal 18 gennaio 2024. Esso stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili (come gli avvisi di accertamento) devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo: l’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni . L’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare il mancato accoglimento . Il diritto non si applica agli atti automatizzati e di pronta liquidazione, né quando vi è pericolo per la riscossione . Se il termine per la risposta scade oltre il termine di decadenza per l’accertamento, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
Termini per il ricorso – Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Contro l’avviso di accertamento il contribuente può proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria (ex commissione) entro 60 giorni dalla notifica. La dottrina e la giurisprudenza precisano che il termine decorre da quando il contribuente ha piena conoscenza dell’atto e chi eccepisce la tardività del ricorso deve dimostrarne la conoscenza .
1.2 Giurisprudenza recente
Cassazione n. 14559/2021 – Deducibilità dei costi nell’accertamento induttivo
La Corte di Cassazione ha affermato che, anche nei controlli induttivi puri, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a considerare i costi sostenuti dal contribuente. Non è legittima una ricostruzione basata solo sui ricavi presunti. La Corte richiama i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’equità: la determinazione deve tenere conto dei costi correlati al reddito presunto . Un avviso che ometta del tutto i costi è annullabile.
Cassazione n. 27118/2025 – Presunzioni semplici e inversione dell’onere della prova
Nell’ordinanza 27118/2025 la Cassazione ha ribadito che, se i registri contabili sono inattendibili o inesistenti, l’Ufficio può ricostruire i redditi con presunzioni anche semplici e può utilizzare parametri medi senza doverli provare in modo “grave, preciso e concordante”. In tal caso l’onere della prova si inverte: è il contribuente che deve dimostrare l’infondatezza delle presunzioni . La decisione sottolinea però che le presunzioni devono comunque essere ragionevoli, coerenti e specifiche; l’avviso deve spiegare i criteri usati .
Cassazione n. 16873/2024 – Contraddittorio endoprocedimentale per l’IVA
Con l’ordinanza 16873/2024 la Corte di Cassazione ha precisato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale esisteva solo per i tributi armonizzati (come l’IVA) e la sua violazione comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava quali elementi avrebbe potuto far valere se fosse stato sentito . Per i tributi non armonizzati (IRPEF, IRES) non vi era un obbligo generalizzato, salvo specifiche previsioni di legge . La sentenza evidenzia l’importanza della cosiddetta “prova di resistenza”: per ottenere l’annullamento bisogna dimostrare che la mancata interlocuzione ha impedito la difesa.
Cassazione SS.UU. n. 21271/2025 – Contraddittorio pre‑riforma e prova di resistenza
Le Sezioni Unite hanno fatto chiarezza sul regime previgente. La sentenza 21271/2025 stabilisce che, in assenza dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati e solo se il contribuente dimostrava in concreto quali deduzioni avrebbe potuto presentare . Secondo la Corte, la violazione comporta la nullità dell’avviso quando le argomentazioni che il contribuente avrebbe portato in sede di contraddittorio non sono meramente pretestuose e avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Questa pronuncia uniforma l’interpretazione e rafforza l’importanza di partecipare al contraddittorio per i contribuenti.
Cassazione n. 26618/2024 – Accertamento con adesione
La Corte ha chiarito che l’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997) è un accordo e, una volta perfezionato, non può essere impugnato: firmando l’atto il contribuente rinuncia al ricorso . Perciò è fondamentale verificare la legittimità delle contestazioni prima di sottoscrivere l’adesione.
Altre pronunce rilevanti
- Cass. n. 29323/2018: l’Ufficio deve motivare specificamente l’avviso in caso di contraddittorio; è nullo se si limita a respingere genericamente le osservazioni del contribuente.
- Sentenza n. 21271/2025 (SS.UU.): vedi sopra sulla prova di resistenza.
- Decisioni della Corte costituzionale: nel 2024 la Consulta ha confermato la legittimità del principio del contraddittorio generalizzato, ritenendolo conforme agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha però rinviato al legislatore la disciplina dei casi esclusi. Tali pronunce rafforzano il quadro di garanzie.
2. Procedura passo‑passo: dalla notifica all’impugnazione
Ricevere un avviso di accertamento è un momento delicato. Comprendere la procedura aiuta a evitare errori e a sfruttare tutte le opportunità difensive. Di seguito un percorso dettagliato per il calzolaio che riceve un avviso.
2.1 Notifica dell’avviso di accertamento
- Come avviene la notifica: l’avviso può essere notificato tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, tramite ufficiale giudiziario o via PEC (posta elettronica certificata). È essenziale verificare la corretta intestazione e l’indicazione dei motivi.
- Verifica del termine di decadenza: controllare la data di ricezione e confrontarla con l’anno d’imposta contestato. Se l’avviso arriva oltre il termine previsto dall’art. 43 (5°, 7° o 8° anno secondo il caso), si può eccepire la decadenza del potere di accertare .
- Controllo formale: un avviso privo di motivazione, che non indica i fatti contestati o i criteri di calcolo, è nullo. È necessario che l’ufficio alleghi il processo verbale di constatazione e indichi i nuovi elementi eventualmente scoperti .
- Documentazione: conservare la busta e l’avviso di ricevimento; fotografare la data di ritiro. In caso di consegna a mani, farsi rilasciare copia firmata.
2.2 Contraddittorio preventivo
Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis L. 212/2000, l’Agenzia delle Entrate deve anticipare lo schema di atto al contribuente e concedergli almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni . Il contraddittorio è informato ed effettivo: ciò significa che l’ufficio deve valutare le osservazioni, dare risposta motivata e non può emettere l’avviso prima dello scadere del termine. Se l’ufficio ritiene urgente emettere l’atto, deve dimostrarne il fondato pericolo per la riscossione (ad esempio, rischio di dissipazione dei beni).
In questa fase il contribuente dovrebbe:
- analizzare lo schema di atto con un professionista; verificare le presunzioni, i calcoli e i riferimenti normativi;
- raccogliere prove documentali: registri dei corrispettivi telematici, fatture, scontrini, estratti bancari, contratti di fornitura di materiali (pelli, colle, suole), canoni di affitto del laboratorio;
- dimostrare i costi di produzione: anche se la contabilità è incompleta, fornire ricevute di spese per giustificare i margini. La Cassazione richiede che l’Ufficio riconosca almeno una deduzione forfettaria ;
- proporre una ricostruzione alternativa: spiegare eventuali cali di ricavi (stagionalità, clienti locali, riparazioni gratuite). Se l’accertamento si basa su parametri medi (ISA), mostrare perché non si è raggiunto l’indice (es. zona con minor traffico, concorrenza elevata, attività part‑time).
Il verbale di contraddittorio e le memorie devono essere firmati e protocollati; conservare copia di tutta la corrispondenza.
2.3 Emissione dell’avviso definitivo
Se, dopo aver valutato le osservazioni, l’Agenzia ritiene infondate le eccezioni, emette l’avviso definitivo. L’atto deve contenere:
- la descrizione dei fatti contestati;
- i riferimenti normativi (art. 39, art. 38, art. 41‑bis ecc.);
- l’indicazione della base imponibile ricostruita e delle imposte dovute;
- le sanzioni applicate e la loro misura (in genere dal 100 % al 180 % delle imposte recuperate);
- l’indicazione del termine per il ricorso (60 giorni) e dell’organo competente.
Se l’avviso viene emesso in violazione del contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis), il contribuente può eccepirne l’annullabilità nel ricorso. In base alle decisioni della Cassazione, la nullità sussiste se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto far valere (prova di resistenza) .
2.4 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica (o dalla conoscenza effettiva) e deve contenere:
- Generalità del contribuente e dell’Ufficio emittente.
- Indicazione dell’atto impugnato e dei motivi di illegittimità (violazione di legge, difetto di motivazione, errata ricostruzione dei ricavi, mancato riconoscimento dei costi, decadenza, vizio di notifica, violazione del contraddittorio, incompetenza, ecc.).
- Prova documentale: allegare la contabilità, le giustificazioni dei costi, la corrispondenza con l’Ufficio, il PVC, eventuali perizie contabili.
- Istanza di sospensione: chiedere la sospensione della riscossione in attesa della decisione, motivando l’irrevocabilità del danno che la riscossione produrrebbe.
Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato mediante PEC o in forma cartacea. È obbligatorio il patrocinio di un difensore tecnico (commercialista o avvocato) solo per cause di valore superiore a 3.000 €, ma è sempre consigliato avvalersi di un professionista.
2.5 Eventuali gradi successivi
Se la corte di giustizia tributaria (ex commissione provinciale) accoglie il ricorso solo parzialmente o lo respinge, è possibile appellare la decisione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Il giudizio di appello si svolge innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex commissione regionale). Avverso la sentenza di appello, entro 90 giorni, si può proporre ricorso per Cassazione limitato alle questioni di diritto. È quindi indispensabile evidenziare i vizi di motivazione e le violazioni normative in modo puntuale già nei primi gradi.
3. Difese e strategie legali
La difesa del calzolaio non si esaurisce nell’impugnazione. Esistono vari strumenti, sia giudiziali sia stragiudiziali, che consentono di ridurre il debito, sospendere la riscossione o definire l’accertamento in maniera agevolata. Di seguito alcune strategie efficaci.
3.1 Contestare la motivazione e la prova
L’avviso deve essere motivato in modo chiaro: deve indicare le ragioni per cui l’Ufficio ritiene inattendibile la contabilità e deve spiegare come ha determinato i ricavi. La Corte di Cassazione richiede che l’amministrazione esponga i criteri applicati e, in caso di contraddittorio, indichi perché ha respinto le giustificazioni del contribuente . Qualora l’avviso si limiti a riportare un riepilogo statistico o a richiamare il PVC senza illustrare i calcoli (motivazione “per relationem”), può essere annullato.
È inoltre possibile eccepire:
- Difetto di presupposti: se non vi sono indizi gravi di evasione o se i presupposti dell’accertamento induttivo non sussistono (contabilità regolare, indici ISA nella norma).
- Errata qualificazione: l’ufficio può aver confuso ricavi professionali con versamenti personali (es. movimenti bancari derivanti da prestiti familiari o da vendite di beni personali).
- Mancato riconoscimento dei costi: la Cassazione ha stabilito che l’Ufficio deve sempre riconoscere i costi correlati ai ricavi presunti . Se l’avviso non considera nemmeno i costi minimi (pelli, suole, colle, affitto, energia), si può chiedere l’annullamento o la riduzione.
3.2 Far valere il contraddittorio generalizzato
Con l’art. 6‑bis l’Ufficio è obbligato a instaurare un contraddittorio prima di emettere l’avviso. Qualora l’ufficio non abbia inviato lo schema di atto o abbia concesso meno di 60 giorni per replicare, l’avviso è annullabile. La violazione produce nullità solo se il contribuente dimostra quali argomentazioni avrebbe potuto far valere (prova di resistenza) . È quindi fondamentale documentare in ricorso le osservazioni che non sono state valutate.
3.3 Accertamento con adesione
Il D.Lgs. 218/1997 offre la possibilità di definire l’accertamento mediante accordo con l’Ufficio. L’adesione può essere richiesta prima o dopo l’emissione dell’avviso. In caso di accordo:
- le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge;
- il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di otto rate trimestrali;
- una volta firmato l’accordo, l’avviso non è più impugnabile .
L’adesione conviene quando le contestazioni sono fondate e il contribuente intende evitare il contenzioso. Tuttavia, prima di accettare, è opportuno valutare se esistono vizi che potrebbero portare all’annullamento completo. Lo studio dell’avv. Monardo assiste i clienti nelle trattative, verificando la correttezza del calcolo delle imposte e proponendo eventuali riduzioni.
3.4 Autotutela
L’Amministrazione può annullare o modificare in autotutela gli atti illegittimi o infondati su richiesta del contribuente. L’istanza si presenta all’ufficio competente, allegando la documentazione che dimostra l’errore (es. doppia imposizione, notifica inesistente, decadenzia). Non esiste un termine per la risposta ma, se l’ufficio riconosce l’errore, revoca l’atto e chiude il contenzioso.
3.5 Accordi transattivi e mediazione
Per importi fino a 50.000 € è prevista la mediazione obbligatoria: prima di ricorrere in tribunale, il contribuente deve presentare un’istanza di mediazione all’ufficio accertatore. La mediazione può concludersi con un accordo che riduce le sanzioni e definisce il debito. Anche in questa fase lo studio Monardo cura la negoziazione, valorizzando la debolezza dell’atto e proponendo soluzioni eque.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, ravvedimento, sovraindebitamento
Quando l’importo dell’avviso è elevato, può essere conveniente utilizzare strumenti deflattivi e procedure speciali che consentono di estinguere il debito o pagarlo a condizioni più favorevoli. Di seguito quelli più importanti, aggiornati al 2026.
4.1 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
Prima che l’Agenzia notifiche un avviso, il contribuente può regolarizzare spontaneamente le omissioni mediante il ravvedimento operoso. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede la riduzione delle sanzioni proporzionale al ritardo con cui si regolarizza la violazione. Secondo la tabella pubblicata dal Comune di Empoli (basata su norme vigenti al 2026), le sanzioni sono:
| Tempo dalla violazione | Sanzione ridotta |
|---|---|
| Entro 30 giorni | 1/10 della sanzione (3 %) |
| Entro 90 giorni | 1/9 della sanzione (3,33 %) |
| Entro 1 anno | 1/8 della sanzione (3,75 %) |
| Entro 2 anni | 1/7 della sanzione (4,29 %) |
| Oltre 2 anni | 1/6 della sanzione (5 %) |
| Dopo constatazione | 1/5 della sanzione (6 %) |
Per usufruire del ravvedimento bisogna versare il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione ridotta. È opportuno verificare con il proprio consulente se l’irregolarità è ancora sanabile; in molti casi un ravvedimento tempestivo evita l’avviso di accertamento.
4.2 Definizione agevolata (“rottamazione”) 2023‑2026
La definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio. Negli ultimi anni il legislatore ha emanato diverse rottamazioni. Le due misure ancora operative nel 2026 sono la Rottamazione‑quater (legge 197/2022, come modificata nel 2024) e la Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge 199/2025.
Rottamazione‑quater
La Rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La misura permette di pagare solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni, interessi e aggio. Secondo l’approfondimento di Confcommercio aggiornato al 2026 :
- Scadenze: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in massimo 18 rate in 5 anni; le prime due rate sono scadute il 31 ottobre e 30 novembre 2023, le successive scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2026 . È prevista una tolleranza di 5 giorni. Al 2026 restano da pagare le rate con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
- Riammissione: chi è decaduto per non aver pagato le rate 2023 o 2024 può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare le rate arretrate .
- Benefici: durante la definizione l’Agente della riscossione non avvia nuove procedure esecutive, non iscrive fermi o ipoteche e non considera il debitore inadempiente ai fini del DURC .
- Differimenti speciali: nei comuni colpiti dall’alluvione (Decreto 61/2023) i termini sono prorogati di tre mesi ; altre proroghe sono state disposte dalla Legge 18/2024 e dal D.Lgs. 108/2024 .
Rottamazione‑quinquies
La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata. Secondo la guida dell’E.P.P.I. (Ente di previdenza dei periti industriali) :
- Ambito di applicazione: carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate (art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/73, art. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/72) e da contributi INPS, esclusi quelli derivanti da accertamento .
- Soggetti ammessi: anche chi ha aderito a precedenti rottamazioni ed è decaduto può partecipare, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo . Sono esclusi i debiti inclusi in piani della Rottamazione‑quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultano pagate tutte le rate scadute .
- Domanda e scadenze: la domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026. Si può optare per il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % a decorrere dal 1° agosto 2026 .
- Decadenza: la definizione decade se non si paga l’unica rata o se si omettono o si riducono due rate anche non consecutive .
- Sospensioni: aderendo alla rottamazione‑quinquies si sospendono le procedure esecutive, i termini di prescrizione e decadenza, l’iscrizione di fermi o ipoteche e il debitore non è considerato inadempiente .
Attenzione: la rottamazione riguarda solo i carichi affidati all’Agente della riscossione. Gli avvisi di accertamento non ancora cartolarizzati devono essere prima iscritti a ruolo (con eventuale ricorso) per poter essere inclusi nella definizione.
4.3 Saldo e stralcio (Legge 145/2018 e ss.)
Il saldo e stralcio, introdotto dalla Legge 145/2018, consente ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €) di estinguere i debiti tributari pagando una percentuale del dovuto (16 %, 20 % o 35 % a seconda dell’ISEE) senza sanzioni né interessi. Nel 2025 non sono stati riaperti termini ma il legislatore potrebbe reintrodurre la misura; è opportuno verificare eventuali nuove norme. Chi avesse presentato domanda entro il 30 aprile 2019 può continuare a pagare le rate residue.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per i calzolai che operano in forma d’impresa e si trovano in situazione di squilibrio finanziario è disponibile la composizione negoziata. Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021 e modificato dal D.Lgs. 83/2022, consente all’imprenditore di chiedere la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori. L’esperto è nominato da una commissione costituita presso le camere di commercio, composta da un magistrato, un rappresentante della camera di commercio e un rappresentante della prefettura . Tra i benefici:
- Protezione del patrimonio: durante le trattative sono sospese le azioni esecutive dei creditori;
- Ristrutturazione agevolata: si possono negoziare piani di rientro e ridurre i carichi fiscali; in alcuni casi vi è la riduzione o esenzione delle sanzioni e degli interessi ;
- Supporto pubblico: l’esperto assiste l’imprenditore nell’esame della situazione, nella predisposizione del piano e nella negoziazione.
L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può proporre la composizione a favore delle botteghe artigiane indebitate con l’Erario, garantendo una trattativa equa con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori.
4.5 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 (come riformata dal Codice della crisi d’impresa) offre tre procedure per i soggetti che non possono accedere al fallimento: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio. Per i calzolai con debiti tributari non gestibili, queste procedure permettono di ottenere la esdebitazione (liberazione dai debiti residui) previa omologazione del tribunale.
Piano del consumatore
È una procedura riservata al consumatore (persona fisica non imprenditore) sovraindebitato. L’art. 12‑bis L. 3/2012 dispone che il giudice, dopo aver verificato la meritevolezza del debitore, fissa un’udienza, ordina la comunicazione della proposta ai creditori e, se il piano è fattibile, lo omologa . Il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori e può prevedere la falcidia delle imposte e la rateizzazione. Il giudice può sospendere le procedure esecutive pendenti e deve omologare entro sei mesi . Il creditore che ha concorso a creare la situazione di sovraindebitamento non può opporsi . L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre il piano e assistere il calzolaio dinanzi al tribunale.
Accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo è aperto anche a imprenditori sotto soglia. Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC) o di un professionista nominato dal tribunale, presenta ai creditori un piano che prevede il soddisfacimento di almeno il 60 % dei crediti. La circolare del Ministero della Giustizia ricorda che l’art. 7 della L. 3/2012 consente al debitore di proporre l’accordo ai creditori tramite l’OCC; l’accordo deve essere deliberato dalla maggioranza dei crediti e omologato dal tribunale . Durante la procedura possono essere sospese le esecuzioni e l’omologazione rende l’accordo vincolante per i creditori dissenzienti. Questa procedura è indicata per il calzolaio che ha debiti verso fornitori, banche e fisco e vuole continuare l’attività.
Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Quando il piano o l’accordo non sono praticabili, il debitore può optare per la liquidazione controllata del patrimonio: il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni e soddisfa i creditori. Al termine, il debitore può ottenere la esdebitazione dei debiti residui. Anche questa procedura è disciplinata dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi; è un rimedio estremo ma permette di ripartire.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare l’avviso o rispondere tardi: superare i termini (contraddittorio, ricorso, pagamenti rottamazioni) comporta la perdita di diritti. Occorre segnare subito le scadenze.
- Non raccogliere le prove: un’accertamento induttivo può essere ribaltato dimostrando con documenti i costi e i ricavi reali. Conservare sempre scontrini, fatture, contratti con fornitori e estratti bancari.
- Affidarsi a parametri medi: l’Agenzia utilizza gli ISA per stimare il reddito di attività come i calzolai. Tuttavia ogni bottega ha caratteristiche uniche (ubicazione, clientela, stagionalità). Preparare una relazione con dati reali per confutare gli indici.
- Sottovalutare il contraddittorio: partecipare attivamente al contraddittorio consente di chiarire anomalie e, se l’Ufficio non risponde adeguatamente, di invocare la nullità dell’atto .
- Accettare l’adesione senza valutazione: una volta firmato l’accertamento con adesione non si può più ricorrere . È consigliabile analizzare l’atto con un professionista per comprendere se conviene.
- Rinunciare agli strumenti deflattivi: rottamazioni e definizioni agevolate permettono di estinguere debiti con forte sconto su sanzioni e interessi. Verificare sempre se il debito rientra nei carichi affidati e rispettare i termini per l’adesione .
- Non pianificare la liquidità: i piani di pagamento (rottamazioni, adesioni) prevedono rate; la decadenza scatta con il mancato pagamento di due rate . È necessario programmare i flussi di cassa per onorare le scadenze.
- Tralasciare la crisi d’impresa: se i debiti sono ingenti, valutare la composizione negoziata o le procedure di sovraindebitamento per ottenere una ristrutturazione o l’esdebitazione.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per notificare un avviso di accertamento?
– L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine sale a sette anni .
- Ho perso il termine di 60 giorni per fare ricorso. Posso fare qualcosa?
– La legge prevede un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto. È possibile chiedere la rimessione in termini solo in casi eccezionali (forza maggiore). In alternativa si può tentare l’autotutela, ma l’Ufficio non ha l’obbligo di accogliere l’istanza.
- L’Agenzia mi ha notificato l’avviso senza invitarmi al contraddittorio. È nullo?
– Dal 18 gennaio 2024, l’art. 6‑bis Statuto del contribuente impone il contraddittorio per gli atti impugnabili . Se l’ufficio omette il contraddittorio, l’avviso è annullabile, ma occorre dimostrare quali difese non sono state valutate (prova di resistenza) .
- Il calzolaio è obbligato a dotarsi di registratore telematico?
– Sì, la normativa sui corrispettivi telematici prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione per quasi tutte le attività al dettaglio. Alcune prestazioni artigianali sono esonerate se rese in luoghi determinati (caserme, ospedali) sulla base di convenzioni con la pubblica amministrazione, ma i calzolai che operano in laboratorio aperto al pubblico devono emettere ricevuta o scontrino elettronico.
- Se l’accertamento è induttivo, l’Ufficio deve riconoscere i costi?
– Sì. La Cassazione ha stabilito che nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione deve sempre considerare i costi, anche in assenza di contabilità, per rispettare il principio di capacità contributiva .
- Cosa succede se ho un contenzioso in corso e aderisco alla rottamazione?
– La legge prevede che chi aderisce alla definizione agevolata deve dichiarare la rinuncia ai contenziosi relativi ai carichi indicati . Il giudice dichiara l’estinzione della causa e le spese restano a carico delle parti.
- Quante rate posso chiedere con la rottamazione‑quinquies?
– Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % . Il pagamento rateale decade con due rate non pagate .
- Posso includere nell’accordo di ristrutturazione i debiti verso fornitori?
– Sì. L’accordo di ristrutturazione dei debiti della L. 3/2012 prevede il pagamento parziale di tutti i debiti, comprese imposte e fornitori. Occorre la maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale .
- Se aderisco all’accertamento con adesione, posso poi ricorrere?
– No. L’adesione comporta la rinuncia al ricorso . È quindi decisivo valutare la fondatezza dell’avviso prima di firmare.
- È possibile rateizzare le imposte accertate senza aderire?
– Dopo l’emissione dell’avviso, se non si ricorre o se il ricorso è respinto, l’Agenzia concede la rateizzazione delle somme dovute fino a 72 rate mensili (8 anni). Tuttavia, le sanzioni restano intere. Una migliore alternativa può essere l’adesione (sanzioni ridotte a 1/3) o le definizioni agevolate.
- Cosa devo fare se non riesco a pagare le rate della rottamazione?
– È possibile chiedere la riammissione (per la rottamazione‑quater) entro i termini stabiliti . Per la rottamazione‑quinquies la decadenza scatta con due rate omesse ; in quel caso le somme versate restano a titolo di acconto e riprendono le procedure esecutive. Si può valutare la composizione negoziata o il sovraindebitamento.
- Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
– Il piano del consumatore riguarda le persone fisiche non imprenditrici e viene approvato dal giudice anche senza l’assenso dei creditori . L’accordo è aperto anche a imprenditori sotto soglia e richiede la maggioranza dei creditori .
- Cosa succede se l’Ufficio non allega il PVC all’avviso?
– La mancata allegazione del processo verbale di constatazione può comportare la nullità dell’avviso se la motivazione non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. La Cassazione richiede che l’avviso indichi i fatti e i documenti su cui si basa .
- Posso chiedere la sospensione della riscossione durante il ricorso?
– Sì. Nel ricorso si può chiedere la sospensione, allegando la grave e irreparabile dannosità dell’esecuzione. La corte valuterà la fondatezza dei motivi e la situazione patrimoniale.
- Quali vantaggi offre la composizione negoziata rispetto al concordato o al fallimento?
– La composizione negoziata è meno invasiva: non comporta l’apertura di una procedura concorsuale, non toglie l’amministrazione del patrimonio all’imprenditore e consente di proseguire l’attività con l’assistenza di un esperto .
- Cosa devo fare se ricevo un controllo della Guardia di Finanza?
– Fornire tutta la documentazione richiesta, verificare che l’accesso sia giustificato e che gli agenti rispettino i limiti dell’art. 12 Statuto (orari, durata) . Annotare le osservazioni nel PVC e farsi assistere da un professionista.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Ricostruzione induttiva con costi dedotti
Scenario: un calzolaio individuale dichiara nel 2021 ricavi per 30.000 €. L’Agenzia, basandosi su parametri ISA e sui corrispettivi telematici, ritiene che i ricavi effettivi siano almeno 50.000 € e notifica un avviso induttivo per recuperare 20.000 € di imponibile.
Calcolo dell’Ufficio: ricavi presunti (50.000 €) × aliquote IRPEF progressive + IVA + IRAP + sanzioni (120 %) = debito complessivo di 18.000 €.
Difesa: si dimostra che il laboratorio è aperto solo 4 ore al giorno e che in determinati periodi (agosto, dicembre) è chiuso per ferie; si presentano fatture di acquisto di materiali (15.000 €), bollette e affitto (6.000 €). La Cassazione impone che l’Ufficio deduca i costi di produzione . Applicando una deduzione del 50 %, il reddito presunto si riduce a 25.000 €: la differenza rispetto ai 30.000 € dichiarati è quasi nulla; l’avviso viene annullato per mancanza di base imponibile.
7.2 Rottamazione‑quater
Scenario: il calzolaio ha una cartella esattoriale del 2018 per 5.000 € (capitale 3.000 €, sanzioni 1.500 €, interessi e aggio 500 €). Adesione alla rottamazione‑quater.
Calcolo: paga solo il capitale e le spese (3.000 €); le sanzioni e gli interessi sono azzerati. Opta per il piano in 18 rate: le prime due rate (10 % ciascuna) sono di 300 €, le successive 16 rate sono di 168,75 € ciascuna. Gli interessi sul rateizzo sono al 2 %. Il risparmio rispetto al pagamento integrale (5.000 €) è di 2.000 € più interessi.
7.3 Rottamazione‑quinquies
Scenario: il calzolaio ha debiti iscritti a ruolo per 12.000 € (capitale 6.000 €, sanzioni e interessi 6.000 €) relativi a IVA e contributi del 2022. Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.
Calcolo: paga solo il capitale di 6.000 €. Se sceglie il pagamento in 9 anni, l’importo viene diviso in 54 rate bimestrali di circa 111 € più interessi al 3 % annuo. Gli interessi aggiuntivi in nove anni ammontano a circa 900 €, quindi il costo totale sarà 6.900 €. Anche in questo caso risparmia 5.100 € rispetto al debito originario.
8. Sentenze aggiornate e note normative
Per completezza, si riportano le principali sentenze e normative citate in questo articolo (aggiornate al 19 gennaio 2026) con indicazione dell’ente emittente e dell’argomento trattato:
| Provvedimento | Ente/Corte | Oggetto | Principio | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Art. 39 D.P.R. 600/73 | Presidente della Repubblica | Accertamento induttivo | L’ufficio può utilizzare presunzioni semplici se la contabilità è inattendibile; deve comunque considerare i costi di produzione | D.P.R. 600/1973 |
| Art. 43 D.P.R. 600/73 | Presidente della Repubblica | Termini di decadenza | Avvisi notificati entro il 31 dicembre del quinto anno dalla dichiarazione, settimo anno se omessa | D.P.R. 600/1973 |
| Art. 12 L. 212/2000 | Parlamento | Diritti del contribuente durante le verifiche | Accessi motivati, assistenza del professionista, durata massima di 30 giorni | Statuto del contribuente |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Parlamento (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) | Principio del contraddittorio | Gli atti impugnabili devono essere preceduti dal contraddittorio; l’ufficio invia lo schema e concede 60 giorni | Statuto del contribuente |
| Cass. 14559/2021 | Corte di Cassazione | Accertamento induttivo puro | Necessità di dedurre i costi nella ricostruzione presunta | Sez. tributaria |
| Cass. 27118/2025 | Corte di Cassazione | Presunzioni semplici e onere della prova | Inversione dell’onere della prova; l’Ufficio può utilizzare presunzioni semplici se la contabilità è inattendibile | Sez. tributaria |
| Cass. 16873/2024 | Corte di Cassazione | Contraddittorio endoprocedimentale (IVA) | Obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati; necessità di prova di resistenza | Sez. tributaria |
| Cass. 21271/2025 (SS.UU.) | Sezioni Unite | Contraddittorio pre‑riforma | Il contraddittorio era obbligatorio solo per tributi armonizzati; nullità solo se il contribuente prova quali difese avrebbe potuto proporre | Sezioni Unite |
| Cass. 26618/2024 | Corte di Cassazione | Accertamento con adesione | L’accordo preclude il ricorso | Sez. tributaria |
| Legge 197/2022, Legge 18/2024, D.Lgs. 108/2024 | Parlamento | Definizione agevolata (rottamazione‑quater) | Pagamento del solo capitale per i carichi affidati fino al 30/06/2022; scadenze e proroghe | G.U. 2022‑2024 |
| Legge 199/2025 (Bilancio 2026) | Parlamento | Rottamazione‑quinquies | Estingue i carichi affidati 2000‑2023 senza sanzioni; domanda entro 30/04/2026 e pagamento in 9 anni | G.U. 30/12/2025 |
| Legge 3/2012 art. 12‑bis | Parlamento | Piano del consumatore | Il giudice omologa il piano, sospende esecuzioni e rende obbligatorio il piano per tutti i creditori | L. 3/2012 |
| Circolare Ministero Giustizia 20/12/2017 | Ministero della Giustizia | Accordo di ristrutturazione | Il debitore può proporre ai creditori un accordo tramite l’OCC; il professionista può essere nominato dal tribunale | Circolare ministeriale |
| D.L. 118/2021 | Governo | Composizione negoziata | Introduce un esperto per facilitare le trattative con i creditori e prevede benefici e sospensioni | G.U. 2021 |
Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti dei calzolai non è una condanna inevitabile. La normativa italiana offre tutele significative: l’obbligo del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis), termini di decadenza precisi per l’emissione degli avvisi (art. 43), la possibilità di dedurre i costi anche nelle ricostruzioni induttive e numerosi strumenti deflattivi (ravvedimento, rottamazioni, piani del consumatore). La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione dell’avviso deve essere puntuale e che l’ufficio deve considerare le circostanze specifiche dell’attività artigianale e le giustificazioni del contribuente .
Per difendersi efficacemente è fondamentale agire immediatamente: verificare la legittimità dell’atto, raccogliere le prove, partecipare al contraddittorio e scegliere la strategia più idonea (ricorso, adesione, rottamazione, procedure di sovraindebitamento). Un professionista esperto può fare la differenza tra subire un debito insostenibile e ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assistere i calzolai e le micro‑imprese artigiane in tutte le fasi della difesa: dall’analisi dell’atto alla redazione del ricorso, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di rientro o piani del consumatore. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può individuare la soluzione più adeguata alla situazione di ogni contribuente.
Call to action finale
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, non aspettare: ogni giorno di ritardo può comportare la perdita di un termine o l’aumento del debito. Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Lui e il suo staff sapranno analizzare la tua posizione, evidenziare i vizi dell’atto e proporre la strategia migliore per proteggere la tua bottega e i tuoi risparmi.
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