Introduzione: perché l’accertamento fiscale agli artigiani è un tema urgente
L’accertamento fiscale è una procedura con cui l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza dei redditi dichiarati e recupera le imposte dovute. Per artigiani e micro‑imprese questa esperienza può essere traumatica: arrivare improvvisamente un avviso di accertamento significa trovarsi ad affrontare richieste di pagamento spesso elevate, sanzioni e interessi e, nei casi più gravi, l’apertura di procedimenti penali per reati tributari. La situazione è aggravata da fattori tipici del settore artigiano:
- utilizzo frequente di contante e pagamenti frazionati;
- basse marginalità che rendono difficile accumulare liquidità di riserva;
- contabilità semplificata che può presentare errori formali o irregolarità;
- discontinuità dei flussi di lavoro, con periodi in cui gli incassi superano le spese e altri in cui accade l’opposto.
In questo quadro un accertamento fiscale può mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa. Gli errori più comuni sono ignorare l’atto o sottovalutarne l’importanza, pagare senza verificare la legittimità della pretesa o tentare di difendersi senza adeguata assistenza tecnica. Il tempo è un fattore decisivo: dalla notifica decorrono termini di decadenza e di impugnazione strettissimi. Occorre agire subito, valutando ogni opzione difensiva e sfruttando gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.
Anticipazione delle soluzioni legali
Nel corso di questo articolo approfondiremo il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al mese di gennaio 2026 e illustreremo le principali strategie che un artigiano può utilizzare per difendersi in modo efficace, tra cui:
- esercitare il diritto al contraddittorio preventivo introdotto dallo Statuto del contribuente (art. 6‑bis, D.Lgs. 219/2023) e ribadito dalle sentenze più recenti della Cassazione ;
- contestare l’accertamento evidenziando vizi di notifica, violazioni procedurali, insufficienza delle presunzioni o inidoneità degli indizi (art. 38 e 39 D.P.R. 600/1973) ;
- impugnare gli atti innanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) rispettando i termini di 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/1992, vigente fino al 2025) ;
- utilizzare strumenti deflativi come l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) , la conciliazione giudiziale, il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) e le definizioni agevolate (rottamazioni) per ridurre l’imposta e le sanzioni;
- in presenza di una situazione debitoria insostenibile, valutare la composizione della crisi da sovraindebitamento con piani del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con oltre vent’anni di esperienza in diritto bancario e tributario. È avvocato cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale e può assistere artigiani e imprenditori in ogni fase dell’accertamento fiscale. Le sue qualifiche includono:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (ora Codice della crisi), iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC – Organismo di composizione della crisi – che consente di gestire procedure di sovraindebitamento in modo rapido e vantaggioso;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, che supporta le imprese nella negoziazione assistita con i creditori;
Il suo staff offre servizi quali:
- analisi dell’atto di accertamento e valutazione della legittimità;
- elaborazione di ricorsi innanzi alle corti di giustizia tributaria;
- sospensione dell’esecuzione e impugnazione delle cartelle esattoriali;
- trattative con l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento con adesione o piani di pagamento rateali;
- predisposizione di piani del consumatore o concordati minori per l’esdebitazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: le regole dell’accertamento fiscale
1.1 Le fonti normative principali
L’ordinamento italiano prevede diversi strumenti normativi che disciplinano l’accertamento fiscale e i diritti del contribuente. Nel seguente sommario riportiamo gli articoli e i testi legislativi più rilevanti per gli artigiani, con indicazione sintetica dei contenuti.
| Norma/Articolo | Principali contenuti | Note per gli artigiani |
|---|---|---|
| D.P.R. 600/1973, art. 32 | L’Amministrazione può accedere ai conti correnti e utilizzare i dati bancari come elementi di accertamento; i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 mensili sono considerati ricavi se non giustificati . | Gli artigiani devono conservare prove documentali (fatture, contratti, bonifici) per dimostrare l’origine dei versamenti e contrastare le presunzioni sui prelevamenti. |
| D.P.R. 600/1973, art. 38 e 39 | Consentono la rettifica delle dichiarazioni quando il reddito dichiarato è inferiore a quello reale; l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti . L’art. 39 permette di discostarsi dalle scritture contabili e fondare l’accertamento su presunzioni semplici quando la contabilità è inattendibile . | Se la contabilità presenta irregolarità o mancanze, l’Ufficio può ricostruire il reddito con metodi analitico-induttivi; l’artigiano ha l’onere di dimostrare la correttezza dei dati. |
| D.P.R. 600/1973, art. 41 | Accertamento d’ufficio: quando la dichiarazione è omessa o nulla, l’Ufficio determina il reddito sulla base dei dati acquisiti e delle presunzioni . | Si applica nei casi di mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. |
| D.Lgs. 218/1997 | Disciplina l’accertamento con adesione, strumento deflativo che consente al contribuente di concordare con l’Ufficio il tributo e ottenere riduzioni delle sanzioni. L’invito a comparire deve indicare periodo, base imponibile e motivazioni ; se mancano meno di 90 giorni alla decadenza, il termine di notifica è prorogato di 120 giorni . | Opportunità per l’artigiano di ridurre le sanzioni ed evitare il contenzioso. |
| Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 6‑bis | Introdotto con D.Lgs. 219/2023, prevede il contraddittorio obbligatorio: l’Amministrazione deve comunicare al contribuente una bozza di accertamento e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni, salvo casi di particolare urgenza . | Il contraddittorio permette all’artigiano di esporre le proprie ragioni prima che l’avviso diventi definitivo. |
| D.Lgs. 108/2024 | Riforma il metodo di accertamento sintetico: l’Ufficio può determinare il reddito sulla base delle spese e degli indici di capacità contributiva se la differenza supera il 20% e almeno dieci volte l’assegno sociale. L’Ufficio deve inviare invito al contraddittorio e l’accertamento con adesione è obbligatorio . | Rilevante per gli artigiani che tengono contabilità semplificata; prevede soglie per l’uso del redditometro. |
| D.Lgs. 13/2024 – Concordato Preventivo Biennale (CPB) | Introduce un regime opzionale che consente di definire il reddito preventivamente per due anni. L’art. 34 esclude, per gli aderenti, gli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39 DPR 600/1973). Tuttavia l’Amministrazione può effettuare ispezioni e accertamenti per verificare la decadenza . | Il CPB può proteggere gli artigiani da accertamenti induttivi, ma richiede il rispetto degli obblighi e la regolarità contributiva. |
| D.Lgs. 175/2024 – Testo Unico della giustizia tributaria | Riordina la disciplina del processo tributario e, dal 1° gennaio 2026, introduce il giudice tributario monocratico per controversie fino a 50.000 euro; modifica l’organizzazione delle Corti di giustizia e riprende molte norme del D.Lgs. 546/1992 . | Le cause relative a piccoli accertamenti fiscali degli artigiani potranno essere decise da un giudice unico, con tempi più rapidi. |
| Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) | Introdotto l’istituto della Rottamazione‑quinquies: i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 possono essere estinti pagando solo capitale e spese, escludendo sanzioni e interessi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . | Permette agli artigiani di regolarizzare cartelle esattoriali pregresse senza ulteriori sanzioni. |
| Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e Legge 3/2012 | Disciplina le procedure di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente . | Consente all’artigiano sovraindebitato di liberarsi dai debiti attraverso un piano omologato dal tribunale. |
Questa tabella sintetizza le principali norme. Nei paragrafi successivi approfondiremo i punti cruciali e spiegheremo come interpretare correttamente le disposizioni per costruire una difesa efficace.
1.2 Le tipologie di accertamento e i poteri dell’amministrazione
L’Amministrazione finanziaria dispone di vari strumenti per ricostruire il reddito del contribuente. Per gli artigiani è fondamentale comprendere le tipologie di accertamento perché ciascuna presuppone tecniche di difesa diverse:
- Accertamento analitico (art. 39, comma 1, lettere b e c, D.P.R. 600/1973). L’Ufficio rettifica la dichiarazione se non sono state applicate correttamente le norme sul reddito d’impresa (TUIR) o se la falsità degli elementi emerge da documenti, verbali o questionari . Ad esempio, se l’artigiano detrae costi non inerenti o registra incassi inferiori ai prezzi medi di mercato, l’Ufficio può ricostruire il reddito.
- Accertamento analitico‑induttivo (art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973). L’Ufficio può desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati o l’inesistenza di costi attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ad esempio confrontando i margini con quelli di altre imprese o analizzando i prelievi bancari .
- Accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973). Se la dichiarazione manca, o le scritture contabili sono rifiutate all’ispezione, l’Ufficio determina il reddito sulla base di dati e notizie raccolti, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . Questa è la forma più invasiva e può essere contrastata solo dimostrando la correttezza delle operazioni.
- Accertamento sintetico o redditometro (art. 38 D.P.R. 600/1973). L’Ufficio ricostruisce il reddito in base alle spese sostenute o agli indici di capacità contributiva (es. proprietà immobiliari, auto di lusso). La riforma del D.Lgs. 108/2024 ha fissato che il metodo può essere utilizzato solo quando la differenza tra reddito presunto e dichiarato supera il 20% e almeno 10 volte l’assegno sociale; il contribuente può dimostrare che le spese sono sostenute con redditi esenti o risparmi accumulati .
- Accertamenti automatizzati e controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973). Riguardano il controllo delle liquidazioni e la verifica di errori materiali nelle dichiarazioni. Sono eseguiti senza contraddittorio ma possono essere contestati per iscritto.
1.3 Il contraddittorio obbligatorio e la tutela del contribuente
L’istituto del contraddittorio è divenuto centrale grazie alla riforma dello Statuto del contribuente introdotta dal D.Lgs. 219/2023. L’art. 6‑bis prevede che:
- tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento, che indichi i presupposti di fatto e di diritto e consenta al contribuente di presentare osservazioni entro almeno 60 giorni ;
- la comunicazione deve contenere il progetto di accertamento, i motivi, le prove e le modalità di calcolo;
- la mancata osservanza del contraddittorio comporta la nullità dell’atto, tranne per gli accertamenti automatizzati e per le ipotesi di pericolo per la riscossione;
- se il termine per notificare l’accertamento scade entro 60 giorni, il termine è prorogato di ulteriori 120 giorni per consentire il contraddittorio.
Questo diritto è stato rafforzato da numerosi interventi giurisprudenziali. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21271/2025) hanno precisato che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) e la violazione comportava nullità dell’atto solo se il contribuente provava che avrebbe potuto dedurre elementi fattuali decisivi . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis la tutela è estesa a tutti i tributi.
Un’altra pronuncia significativa (Cass. SU n. 29271/2025) ha chiarito che, in caso di accertamenti automatizzati privi di contraddittorio, il contribuente può dedurre solo i fatti che avrebbe fatto valere in sede amministrativa, non anche le questioni giuridiche non sollevate dal Fisco . Pertanto la difesa deve essere tempestiva e puntuale sin dal primo confronto.
1.4 Le presunzioni bancarie e l’onere della prova
Molti accertamenti a carico degli artigiani derivano dall’analisi dei conti correnti. L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di esaminare i movimenti bancari e stabilisce presunzioni legali relative:
- Prelevamenti superiori a 1.000 € al giorno o 5.000 € mensili sono considerati ricavi occultati se non giustificati ;
- Versamenti non giustificati si presumono ricavi o proventi non dichiarati.
La Cassazione ha più volte confermato che l’onere della prova ricade sul contribuente. La sentenza n. 35618/2023 ha stabilito che la presunzione si applica a tutti i contribuenti, non solo a imprenditori o professionisti; il contribuente deve fornire prova analitica circa l’origine delle somme e la loro irrilevanza fiscale . La presunzione sui prelevamenti, invece, è limitata ai titolari di reddito d’impresa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. In un caso del 2025 (ord. 27118/2025) la Cassazione ha ribadito che, qualora la contabilità sia inattendibile, l’Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni semplici e spetta al contribuente dimostrare la correttezza delle scritture .
1.5 Contributi previdenziali per artigiani e base imponibile
Un tema ricorrente è la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali degli artigiani. La Cassazione (ordinanza n. 20966/2025) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 3‑bis del D.L. 384/1992, la contribuzione INPS degli artigiani deve essere calcolata sul totale dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF e non solo sul reddito derivante dall’attività specifica . Se un artigiano partecipa a una società di persone, i redditi imputati in base alla sua quota rientrano nella base contributiva; non rientrano invece i redditi da capitale (dividendi) prodotti da società di capitali. Questo principio implica che un accertamento fiscale può determinare anche un aumento dei contributi dovuti.
1.6 Evoluzione del processo tributario: Testo Unico della giustizia tributaria
La legge delega n. 130/2022 ha avviato una riforma del processo tributario. Il D.Lgs. 175/2024 ha adottato il Testo Unico della giustizia tributaria, in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le novità illustrate dalla relazione ufficiale:
- consolidamento delle norme del D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario e del D.Lgs. 545/1992 sull’organizzazione delle commissioni tributarie ;
- introduzione del giudice tributario monocratico per le cause fino a 50.000 € e del giudice in composizione collegiale per quelle superiori ;
- ridefinizione dei poteri cautelari e della sospensione dell’esecuzione, con l’eliminazione del requisito del passaggio in giudicato ;
- immediata esecutività delle sentenze tributarie e rafforzamento dell’uso del processo telematico ;
- coordinamento con le norme sulla rappresentanza e assistenza del contribuente, incluse quelle contenute nel D.P.R. 600/1973.
Questa riforma comporterà una maggiore specializzazione della magistratura tributaria e tempi più rapidi; gli artigiani dovranno tuttavia familiarizzare con nuove regole processuali e soglie.
2. Procedura dell’accertamento: passo dopo passo
Per affrontare l’accertamento fiscale è fondamentale conoscere le fasi della procedura e i relativi termini di decadenza e impugnazione. Di seguito analizziamo il percorso tipico dell’accertamento a carico degli artigiani.
2.1 Ispezione, verifica e invito a comparire
- Accessi e ispezioni. L’Ufficio può effettuare accessi presso i locali dell’impresa, esaminare la contabilità e richiedere informazioni. La presenza del titolare o di un professionista è consigliata; eventuali irregolarità devono essere annotate nel verbale.
- Inviti a comparire e questionari. Ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 l’Ufficio può chiedere al contribuente di fornire dati e documenti; la mancata risposta o risposte incomplete possono costituire indizi a sfavore.
- Invito all’adesione. Quando l’Ufficio ritiene di avere elementi per un accertamento, può inviare un invito a comparire (art. 5 D.Lgs. 218/1997) indicando il periodo d’imposta, la maggiore imposta, le motivazioni, la data e il luogo dell’incontro . Durante l’incontro l’artigiano può discutere i rilievi e concordare una definizione.
2.2 Bozza di accertamento e contraddittorio (art. 6‑bis)
Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere una bozza di accertamento con la descrizione delle violazioni, dei conteggi e delle prove raccolte . Il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni e documenti, eventualmente assistito da un avvocato o commercialista. Se il termine finale dell’accertamento è prossimo, il termine è prolungato di 120 giorni. Durante il contraddittorio il contribuente può fornire giustificazioni sui versamenti bancari, correggere errori materiali, contestare le presunzioni e proporre un’adesione.
2.3 Notifica dell’avviso e termini di impugnazione
Se il contraddittorio non porta a un accordo, l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento. Fino al 31 dicembre 2025 il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) ; dal 1° gennaio 2026 si applicherà il Testo Unico della giustizia tributaria, che dovrebbe mantenere termini simili ma introdurrà il giudice monocratico per le cause di valore inferiore. Il ricorso deve essere depositato telematicamente presso la Corte di giustizia tributaria competente e notificato all’Ufficio.
In caso di omissione della notifica o violazioni formali (es. mancanza di firma o motivazione), l’avviso è nullo e può essere impugnato anche oltre il termine. È importante verificare con attenzione la regolarità della notifica (servizio postale, PEC, raccomandata).
2.4 La fase contenziosa
Il contenzioso tributario si svolge davanti alle Corti di giustizia tributaria (già Commissioni tributarie). I punti salienti:
- Ricorso: deve contenere i motivi specifici di opposizione e può essere integrato solo entro 30 giorni. Occorre allegare l’avviso impugnato, le prove e la documentazione.
- Istanza di sospensione: per evitare l’iscrizione a ruolo e l’azione dell’Agente della riscossione, è possibile chiedere la sospensione dell’atto al presidente della sezione (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La sospensione richiede motivare il periculum in mora (grave e irreparabile danno) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria).
- Discussione: la controversia può essere decisa sulla base degli atti o con discussione orale. Con la riforma processuale il giudice monocratico deciderà le cause fino a 50.000 € .
- Appello: la sentenza di primo grado può essere appellata entro 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione; la sospensione della riscossione può essere richiesta anche in appello.
- Ricorso per cassazione: l’ultima fase, possibile per vizi di legittimità. L’artigiano deve valutare i costi e i tempi.
2.5 La riscossione e i poteri dell’Agente della riscossione
Dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o prima se non è stata presentata istanza di sospensione) l’Ufficio iscrive le somme a ruolo e l’Agente della riscossione emette la cartella di pagamento. Se il contribuente non paga, l’Agente può avviare azioni esecutive:
- fermo amministrativo dei veicoli;
- iscrizione di ipoteca;
- pignoramento presso terzi o immobiliare;
- procedura esecutiva sui beni aziendali.
Anche in questa fase è possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione, presentare ricorso contro la cartella (qualora l’atto originario sia impugnabile) o accedere a forme di definizione agevolata.
3. Difese e strategie legali per artigiani
3.1 Verifica della legittimità dell’atto: vizi formali e sostanziali
La prima difesa consiste nel controllo accurato dell’avviso di accertamento per individuare eventuali vizi che rendano l’atto nullo o annullabile. Tra i più comuni:
- Difetto di motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro e intelligibile i fatti, le norme violati e i criteri di calcolo. Le presunzioni devono essere esplicitate e non basate su semplici sospetti. L’assenza della relazione con il contribuente in caso di contraddittorio rende l’atto nullo .
- Violazione del contraddittorio: se non è stata inviata la bozza di accertamento e concessi 60 giorni per le osservazioni (salvo casi di eccezionale urgenza), il contribuente può eccepire la nullità dell’avviso.
- Errata notifica o soggetto passivo: l’atto deve essere notificato al titolare dell’impresa o al legale rappresentante; eventuali errori possono determinarne l’annullabilità.
- Decadenza dai termini: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per le dichiarazioni omesse o infedeli il termine è di sette anni. Alcune normative (ad esempio l’art. 34 D.Lgs. 13/2024) prevedono proroghe di un anno o sospensioni; occorre verificare se il termine è rispettato.
3.2 Contestazione del metodo di accertamento
Accertamento analitico e analitico‑induttivo
Quando l’Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di presunzioni, il contribuente può contrastare l’accertamento dimostrando:
- la inattendibilità delle presunzioni: per essere gravi, precise e concordanti devono essere adeguatamente motivate. Ad esempio, i margini di profitto di altre imprese potrebbero non essere comparabili per dimensioni, ubicazione o specializzazione;
- la congruità degli studi di settore o ISA: se l’artigiano ha indicato correttamente i dati negli ISA e risulta congruo e coerente, l’Ufficio dovrebbe motivare in modo specifico le ragioni dello scostamento;
- la documentazione dei costi: esibire fatture, contratti e pagamenti per dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti;
- la prova contraria ai versamenti bancari: fornire l’elenco dei clienti e dei fornitori, i contratti di appalto, le ricevute e le movimentazioni tra conti per dimostrare la provenienza delle somme versate sul conto.
La Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni semplici anche senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza se la contabilità è inattendibile; tuttavia il contribuente può superarle fornendo prova documentale .
Accertamento sintetico (redditometro)
In caso di accertamento sintetico, la difesa può articolarsi su più livelli:
- contestare la non rilevanza o l’inesattezza delle spese considerate (ad esempio spese sostenute da familiari non a carico);
- dimostrare che le spese sono finanziate con redditi esenti o già tassati (es. eredità, donazioni, risparmi accumulati);
- far valere la soglia del 20% e dieci volte l’assegno sociale prevista dal D.Lgs. 108/2024 ;
- presentare documentazione bancaria e contratti che dimostrino la provenienza dei fondi.
3.3 Accertamento con adesione: perché conviene
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflativo che consente al contribuente e all’Ufficio di chiudere la lite in via amichevole. I principali vantaggi:
- Riduzione delle sanzioni: al 50% per le imposte dirette e al 1/3 per l’IVA;
- Possibilità di pagamento rateale;
- Definizione immediata e certezza dell’onere fiscale;
- Inibizione dell’iscrizione a ruolo durante le trattative.
Per attivare l’adesione:
- dopo aver ricevuto l’invito a comparire, il contribuente può presentarsi all’incontro e discutere i rilievi;
- se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive un atto di adesione che indica l’imposta concordata, sanzioni ridotte e interessi;
- è possibile pagare in un’unica soluzione entro 20 giorni o in un massimo di 8 rate trimestrali. Con la riforma del D.Lgs. 13/2024 (concordato preventivo biennale) sono previste ulteriori forme di definizione.
L’adesione è particolarmente utile per gli artigiani quando le contestazioni sono fondate ma è possibile ottenere una riduzione degli oneri e rateizzare il pagamento.
3.4 Concordato Preventivo Biennale e concordato minore
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate l’imponibile dei due anni successivi. I vantaggi:
- esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici per i periodi oggetto di concordato ;
- determinazione forfettaria del reddito che consente di pianificare le tasse;
- possibile riduzione dell’aliquota e alleggerimento degli obblighi dichiarativi.
Tuttavia, il CPB non esclude i controlli: l’Amministrazione può effettuare verifiche per accertare la decadenza dal regime e può procedere con accertamenti per IVA, redditi diversi o contributi . Inoltre, per aderire occorre essere in regola con i versamenti e presentare specifici requisiti. L’artigiano deve valutare attentamente convenienza e rischi.
Accanto al CPB, in situazioni di forte crisi di liquidità, gli artigiani possono ricorrere al concordato minore previsto dal Codice della crisi . Si tratta di una procedura di sovraindebitamento in cui il debitore propone ai creditori un piano di pagamento ridotto. È necessaria l’assistenza di un Gestore della crisi e l’approvazione del tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto all’OCC, può seguire gli artigiani in questa procedura, che consente di salvare l’impresa e sospendere le azioni esecutive.
3.5 Definizione agevolata dei ruoli: rottamazione‑quater e quinquies
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto più volte forme di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Dopo la Rottamazione‑quater (prorogata dalla legge 15/2025), la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies. Questa misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di procedura, con esclusione di sanzioni e interessi. Le scadenze principali:
- domanda entro il 30 aprile 2026;
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali: le prime tre scadenze cadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; per le rate successive si applica un interesse del 3% ;
- sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti formali e quelli relativi a imposte europee;
- i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni possono accedere alla nuova procedura.
La rottamazione rappresenta un’opportunità per gli artigiani che hanno ricevuto cartelle esattoriali negli anni passati di ridurre l’esposizione debitoria. Occorre tuttavia verificare la convenienza, in quanto l’adesione comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti.
3.6 Altre strategie: rateizzazione, sospensione e ravvedimento
- Rateazione dell’avviso: se l’accertamento diventa definitivo e non è stato impugnato, l’Agenzia delle Entrate può concedere la rateizzazione del debito fino a 8 rate trimestrali (art. 8 D.Lgs. 218/1997). In presenza di gravi difficoltà economiche, le rate possono essere aumentate.
- Sospensione giudiziale: nel contenzioso è possibile chiedere la sospensione dell’atto per evitare l’esecuzione. Occorre dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso.
- Ravvedimento operoso: prima della notifica dell’avviso l’artigiano può correggere spontaneamente la dichiarazione e versare l’imposta con sanzioni ridotte. Anche in pendenza di accertamento è possibile pagare l’imposta e ridurre le sanzioni.
- Verifica del calcolo delle sanzioni: le sanzioni devono essere proporzionate e rispettare i principi del D.Lgs. 472/1997. È possibile chiederne la riduzione in caso di attenuanti.
4. Strumenti alternativi e procedure per uscire dal debito
4.1 Composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando la situazione debitoria è insostenibile, l’artigiano può ricorrere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito in larga parte la Legge 3/2012. Le quattro procedure principali illustrate dalla Camera Arbitrale di Milano sono :
- Concordato minore: il debitore propone ai creditori un progetto di pagamento parziale. Il piano è approvato se votano favorevolmente creditori che rappresentano almeno il 50% dei debiti. È adatto alle imprese sotto soglia (attivo < €300.000, ricavi < €200.000, debiti < €500.000).
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservata al debitore persona fisica che non esercita attività d’impresa. Non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice valuta la fattibilità del piano.
- Liquidazione controllata: si procede alla liquidazione dei beni del debitore; il ricavato è distribuito ai creditori. È indicata quando non è possibile proporre un piano di rientro.
- Esdebitazione del debitore incapiente: permette di liberarsi dai debiti quando il soggetto non ha nulla da offrire. La procedura dura 4 anni e prevede il monitoraggio dei beni disponibili.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, accompagna l’artigiano nella scelta della procedura idonea, nell’elaborazione del piano e nella presentazione dell’istanza al tribunale.
4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
La composizione negoziata è una procedura introdotta nel 2021 per aiutare le imprese in difficoltà a ristrutturare il debito senza entrare in procedura concorsuale. Secondo il portale della Camera di commercio di Cosenza, l’imprenditore può accedere al servizio attraverso una piattaforma telematica, designando un esperto indipendente che assiste nelle trattative . Le caratteristiche principali:
- è una procedura stragiudiziale, volontaria e confidenziale;
- l’imprenditore deve presentare un piano di risanamento con misure per riequilibrare la situazione finanziaria;
- il tribunale può adottare misure protettive che sospendono le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative ;
- se le trattative hanno esito positivo, si stipula un accordo con i creditori o un piano di rientro.
Questa procedura è particolarmente utile per le imprese artigiane che affrontano una crisi temporanea e desiderano negoziare con i creditori (anche fiscali) senza formalizzare un concordato preventivo.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
5.1 Errori più frequenti
- Ignorare l’avviso di accertamento: molti artigiani, spaventati o convinti di non poter fare nulla, non reagiscono e lasciano decorrere i termini. Ciò comporta l’iscrizione a ruolo e l’esecuzione forzata.
- Pagare subito l’imposta senza contestare: talvolta l’atto contiene errori o presunzioni infondate che potrebbero essere annullate. Pagare senza verificare preclude la possibilità di difesa.
- Non documentare i movimenti bancari: la mancanza di contratti, fatture e ricevute rende difficile vincere contro le presunzioni dell’art. 32 DPR 600/1973 .
- Presentare ricorsi generici: un ricorso privo di motivazioni specifiche o di documenti di prova rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Confondere i termini: i termini per aderire, impugnare, rateizzare o rottamare sono diversi e vanno rispettati rigorosamente.
- Rivolgersi a professionisti non specializzati: il diritto tributario è complesso e in continua evoluzione; solo avvocati e commercialisti esperti possono individuare la strategia giusta.
5.2 Consigli pratici per l’artigiano
- Conserva sempre la documentazione: ogni pagamento, anche in contanti, deve essere giustificato con fatture, ricevute e contratti. Per i movimenti bancari annota la causale e conserva le mail o i messaggi che spiegano la transazione.
- Tieni la contabilità aggiornata: anche se utilizzi un regime semplificato, è importante registrare in maniera corretta tutti i costi e i ricavi. L’incompletezza della contabilità espone al rischio di accertamenti induttivi .
- Attiva la PEC e controlla le notifiche: molti atti vengono notificati via posta elettronica certificata; assicurati che l’indirizzo PEC sia attivo e monitora regolarmente la casella.
- Richiedi il contraddittorio: se non ricevi la bozza di accertamento, chiedi formalmente all’Ufficio di essere sentito. Puoi produrre documenti, memorie e argomentazioni giuridiche prima che l’avviso sia emesso.
- Valuta la convenienza dell’adesione o del concordato: non sempre conviene andare in giudizio; talvolta una definizione amichevole consente di ridurre il debito e ripartire con serenità. Tuttavia analizza le conseguenze in termini di imposizione e carico contributivo.
- Sfrutta le rottamazioni: se hai cartelle esattoriali pregresse, valuta l’adesione alle definizioni agevolate; sono occasioni irripetibili per azzerare interessi e sanzioni.
- Non aspettare l’ultimo momento: contatta subito un professionista quando ricevi l’invito o l’avviso; il tempo a disposizione per preparare la difesa è limitato.
6. FAQ – domande frequenti degli artigiani
6.1 Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia delle Entrate?
L’Ufficio può considerare la mancata risposta come indizio di evasione e utilizzare presunzioni per ricostruire il reddito. Rispondere è obbligatorio e consente di chiarire i dubbi dell’Amministrazione.
6.2 Posso ricevere l’avviso di accertamento senza un preventivo invito all’adesione?
Sì. L’invito all’adesione non è obbligatorio in tutti i casi, ma con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente l’Amministrazione deve sempre inviare una bozza di accertamento (salvo casi di urgenza) . L’invito all’adesione può essere contestuale alla bozza.
6.3 Quali sono i termini per presentare ricorso contro l’avviso di accertamento?
Fino al 31 dicembre 2025 il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Dal 1° gennaio 2026 il Testo Unico della giustizia tributaria manterrà termini simili ma introdurrà il giudice monocratico per cause fino a 50.000 euro .
6.4 Posso rateizzare le somme dovute dopo l’accertamento?
Sì. In caso di adesione le somme possono essere pagate in un massimo di 8 rate trimestrali. Se l’avviso diventa definitivo, l’Agenzia delle Entrate può concedere la rateizzazione; per le cartelle esattoriali l’Agente della riscossione può autorizzare un piano fino a 72 rate mensili.
6.5 L’accertamento può riguardare periodi prescritti?
No. L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza (di norma 5 anni, 7 in caso di dichiarazione omessa). La riforma D.Lgs. 13/2024 ha prorogato di un anno la decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2025. La rottamazione‑quinquies riguarda invece cartelle affidate alla riscossione fino al 31 dicembre 2023 .
6.6 L’onere di provare la provenienza dei versamenti bancari spetta sempre a me?
Sì. La Cassazione ha stabilito che l’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce valore presuntivo ai versamenti non giustificati e l’onere della prova grava sul contribuente . È necessario dimostrare analiticamente l’origine delle somme.
6.7 Posso impugnare un accertamento basato sul reddito presunto dal redditometro?
Certo. È possibile dimostrare che le spese sono sostenute con redditi esenti o già tassati e contestare la metodologia. Con la riforma D.Lgs. 108/2024 l’accertamento sintetico è consentito solo oltre determinate soglie .
6.8 Se aderisco al concordato preventivo biennale, l’Agenzia non potrà più farmi controlli?
No. L’art. 34 D.Lgs. 13/2024 esclude solo gli accertamenti basati su presunzioni semplici per i periodi di concordato . Restano possibili i controlli per IVA, redditi diversi o per verificare la decadenza dal regime.
6.9 La rottamazione‑quinquies conviene sempre?
La rottamazione permette di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese. Tuttavia occorre considerare che la domanda comporta la rinuncia a eventuali contenziosi pendenti e l’obbligo di pagare integralmente la quota capitale . È consigliabile valutare con un professionista la convenienza.
6.10 Quali tutele ho se l’avviso di accertamento contiene errori di calcolo?
Gli errori materiali possono essere contestati attraverso il contraddittorio preventivo o l’adesione. In giudizio, il giudice può rideterminare l’imposta. È importante verificare i conteggi e segnalare gli errori tempestivamente.
6.11 Cosa succede se durante il controllo emergono irregolarità minori?
L’Ufficio può emettere un processo verbale di constatazione con rilievi minori. In tal caso è possibile definire la violazione con il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta.
6.12 Gli accertamenti possono avere anche effetti previdenziali?
Sì. Un aumento del reddito imponibile può comportare l’aumento dei contributi INPS degli artigiani. La Cassazione ha affermato che la base contributiva comprende tutti i redditi d’impresa dichiarati .
6.13 L’adesione o il ricorso bloccano automaticamente l’esecuzione?
No. È necessario presentare istanza di sospensione. L’adesione sospende l’iscrizione a ruolo finché la procedura è in corso; il ricorso richiede la richiesta di sospensione al giudice (art. 47 D.Lgs. 546/1992). In mancanza, l’Agente può comunque procedere.
6.14 Posso chiedere un piano del consumatore se sono un artigiano?
Se l’attività è cessata o se i debiti sono misti (professionali e personali) e prevalgono quelli personali, si può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore . Se i debiti derivano principalmente dall’attività d’impresa, è necessario ricorrere al concordato minore.
6.15 In cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
È una procedura stragiudiziale prevista dal D.L. 118/2021 che consente di trattare con i creditori grazie all’intervento di un esperto indipendente. Durante le trattative le azioni esecutive sono sospese e se si raggiunge un accordo, l’impresa può evitare l’insolvenza .
6.16 Posso utilizzare la compensazione di crediti fiscali se ho debiti iscritti a ruolo?
Dal 1° gennaio 2026 il blocco della compensazione scatta per debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 €, riducendo la precedente soglia di 100.000 € . I crediti verso INPS e INAIL restano compensabili. È essenziale controllare la propria posizione debitoria prima di presentare modelli F24.
6.17 Che ruolo ha la prova testimoniale nel processo tributario?
Il processo tributario è prevalentemente documentale; la prova testimoniale non è ammessa. È quindi fondamentale reperire contratti, fatture e documenti che supportino le proprie dichiarazioni.
6.18 Le sentenze della Cassazione sono immediatamente esecutive?
Con il Testo Unico della giustizia tributaria, le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive indipendentemente dal passaggio in giudicato . Questo significa che l’esito del contenzioso potrà produrre effetti immediati sui pagamenti.
6.19 Posso impugnare l’accertamento anche se ho aderito alla rottamazione?
No. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia agli eventuali ricorsi relativi ai carichi iscritti a ruolo oggetto della definizione. Una volta pagata la prima rata, il contenzioso si estingue.
6.20 È possibile invocare la prescrizione decennale per le cartelle esattoriali?
La prescrizione delle cartelle varia in base alla natura del tributo: cinque anni per imposte dirette e contributi, dieci anni per l’IVA. La rottamazione interrompe la prescrizione. Occorre valutare caso per caso.
7. Simulazioni pratiche: come difendersi in casi concreti
Per meglio comprendere l’applicazione pratica delle norme, proponiamo alcune simulazioni numeriche e casi reali (i nomi sono di fantasia).
Caso 1 – Accertamento analitico‑induttivo su un laboratorio di falegnameria
Scenario: il Sig. M., falegname, riceve un invito all’adesione per l’anno 2023. L’Agenzia delle Entrate contesta un margine di profitto troppo basso rispetto agli ISA e rileva numerosi prelevamenti bancari senza giustificazione.
Azioni della difesa:
- Analisi delle presunzioni: viene verificato che l’Ufficio ha applicato margini riferiti a falegnamerie industriali, mentre l’attività del Sig. M. è artigianale con costi di manodopera elevati.
- Documentazione dei prelievi: il contribuente dimostra che i prelievi erano destinati a pagare fornitori che preferiscono il contante, producendo ricevute e contratti.
- Contraddittorio: entro 60 giorni presenta osservazioni articolate e produce la documentazione; chiede l’applicazione del regime premiale ISA.
- Accertamento con adesione: nell’incontro si concorda un maggiore imponibile inferiore rispetto alla proposta iniziale, con sanzioni ridotte del 50%.
Risultato: l’avviso viene definito con un pagamento rateale sostenibile; l’artigiano evita la causa e l’iscrizione a ruolo.
Caso 2 – Accertamento sintetico e redditometro su un estetista
Scenario: la Sig.ra L., titolare di un centro estetico in regime forfettario, riceve un avviso di accertamento sintetico perché l’Agenzia rileva che possiede una villa e due auto, spese che, secondo l’Ufficio, non trovano copertura nel reddito dichiarato.
Azioni della difesa:
- Ricostruzione del reddito familiare: dimostra che la villa e un’auto sono intestate al coniuge e che il reddito familiare complessivo (inclusi i redditi del coniuge, esenti e già tassati) giustifica le spese.
- Prova di redditi esenti: produce documentazione su una donazione ricevuta dai genitori e sulla vendita di un immobile ereditato.
- Analisi della soglia: la differenza tra reddito presunto e dichiarato non supera il 20% né l’importo corrispondente a 10 volte l’assegno sociale; l’accertamento è quindi illegittimo .
- Ricorso: l’avviso viene impugnato entro 60 giorni e il giudice annulla l’accertamento, riconoscendo l’insufficienza delle presunzioni.
Risultato: la contribuente ottiene l’annullamento dell’avviso e il riconoscimento delle spese sostenute con redditi non imponibili.
Caso 3 – Rottamazione‑quinquies di vecchie cartelle
Scenario: il Sig. R., artigiano idraulico, ha cartelle esattoriali riferite agli anni 2005–2018 per IVA e IRPEF non pagate. Nel 2026 vuole aderire alla Rottamazione‑quinquies.
Calcolo:
- Capitale dovuto: 25.000 €.
- Sanzioni e interessi: 15.000 € (cancellati grazie alla rottamazione).
- Spese di procedura: 1.000 €.
Opzioni di pagamento:
- Unica soluzione entro 31 luglio 2026: paga 26.000 €.
- Rateazione in 54 rate bimestrali: le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026) ammontano a 8.666,67 € ciascuna; per le restanti 51 rate si applica l’interesse del 3% annuo. Il costo complessivo sarà leggermente più alto.
Risultato: il Sig. R. estingue i debiti risparmiando 15.000 € tra sanzioni e interessi e può continuare la propria attività senza azioni esecutive.
Caso 4 – Concordato minore per un panificio in crisi
Scenario: la Ditta S., panificio familiare, accumula debiti fiscali e contributivi per 150.000 € a causa della diminuzione delle vendite post‑pandemia. L’impresa non ha più liquidità per pagare fornitori e fisco.
Soluzione:
- Composizione della crisi: l’Avv. Monardo, come gestore della crisi, predispone con l’imprenditore un concordato minore. Viene proposto ai creditori un piano di pagamento del 40% dei debiti in 5 anni.
- Sospensione delle azioni esecutive: il tribunale apre la procedura e concede la sospensione dei pignoramenti e delle ipoteche.
- Approvazione: i creditori che rappresentano oltre il 50% dei debiti approvano il piano. Il tribunale omologa la proposta.
- Esecuzione: l’impresa paga regolarmente le rate; dopo l’adempimento ottiene l’esdebitazione.
Risultato: il panificio salva l’attività, evita il fallimento e riacquista la solvibilità.
8. Conclusioni: agire subito, con il giusto professionista
L’accertamento fiscale non è una condanna inevitabile ma un procedimento che può essere contrastato efficacemente. Per gli artigiani, i rischi sono elevati perché la contabilità semplificata, l’uso del contante e le marginalità ridotte li espongono a presunzioni e ad accertamenti induttivi. Tuttavia, il nostro ordinamento mette a disposizione molte tutele: il contraddittorio preventivo obbligatorio , la necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti , gli strumenti deflativi come l’accertamento con adesione, il concordato preventivo biennale e le definizioni agevolate.
La giurisprudenza conferma che l’onere della prova delle presunzioni bancarie spetta all’Amministrazione e che il contribuente può vincere presentando documenti puntuali . Le riforme del processo tributario (D.Lgs. 175/2024) e della fiscalità (D.Lgs. 108/2024, D.Lgs. 13/2024) offrono nuove opportunità ma richiedono competenze aggiornate.
In definitiva, la tempestività e la competenza professionale sono determinanti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono:
- analizzare immediatamente l’atto e verificare eventuali vizi;
- attivare il contraddittorio e predisporre osservazioni e memorie;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione delle sanzioni;
- presentare ricorsi robusti presso le Corti di giustizia tributaria;
- accompagnare l’artigiano nelle procedure di sovraindebitamento e nelle definizioni agevolate.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Basta un clic per avviare la protezione della tua impresa.
