L’accertamento per esterovestizione societaria e sede amministrativa è una delle contestazioni più gravi e complesse, perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che una società formalmente residente all’estero sia in realtà fiscalmente residente in Italia, con conseguente assoggettamento a tassazione integrale italiana su redditi, IVA e imposte accessorie.
In questi casi il Fisco afferma che:
- la sede dell’amministrazione è in Italia
- le decisioni strategiche sono assunte sul territorio nazionale
- gli amministratori esteri sono meramente formali
- la società estera è una struttura artificiosa
- la residenza estera è stata scelta per finalità elusive
Con conseguente recupero di imposte dirette, IVA (se rilevante), sanzioni molto elevate e interessi, spesso su più periodi d’imposta, e con possibili riflessi penali.
Il rischio è concreto:
una contestazione di esterovestizione può trasformarsi in un accertamento devastante, incidendo su liquidità, continuità aziendale e responsabilità personali degli amministratori.
Molti si chiedono:
- “Quando una società estera è considerata residente in Italia?”
- “Conta la sede legale o la sede amministrativa effettiva?”
- “Basta che gli amministratori siano italiani?”
- “Le riunioni e le decisioni dove devono avvenire?”
- “Come difendersi subito da una contestazione così grave?”
È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni società estera controllata o gestita da italiani è esterovestita.
Ma se l’accertamento non viene contrastato tecnicamente, le conseguenze fiscali sono estremamente pesanti.
Cos’è l’esterovestizione societaria
L’esterovestizione ricorre quando una società:
- ha sede legale all’estero
- ma ha sede dell’amministrazione in Italia
- oppure ha in Italia l’oggetto principale dell’attività
- oppure è di fatto diretta e gestita dall’Italia
Il punto centrale non è la forma giuridica, ma la realtà sostanziale della gestione.
Cosa si intende per sede amministrativa
La sede dell’amministrazione è il luogo in cui:
- si assumono le decisioni strategiche
- si definiscono le politiche aziendali
- si esercita il potere direttivo effettivo
- operano gli amministratori di fatto
Non coincide necessariamente con:
- la sede legale
- l’indirizzo di una fiduciaria
- un ufficio di rappresentanza estero
Conta dove si governa realmente la società.
Cosa contesta il Fisco negli accertamenti per esterovestizione
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- amministratori residenti in Italia
- consigli di amministrazione solo formali
- decisioni prese in Italia
- contabilità gestita dall’Italia
- mancanza di struttura operativa estera
- dipendenti o uffici esteri fittizi
- continuità gestionale con società italiane
- utilizzo di società estere come “scatole vuote”
Ma non ogni collegamento con l’Italia prova l’esterovestizione.
Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica la residenza
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la residenza è italiana quando:
- la sede amministrativa è di fatto in Italia
- l’attività è diretta da soggetti italiani
- l’organizzazione estera è solo apparente
- la residenza estera è funzionale al risparmio d’imposta
- manca una reale autonomia decisionale all’estero
Tuttavia, l’esterovestizione deve essere provata, non presunta.
Il rischio più grave: tassazione integrale e sanzioni elevate
Il vero pericolo è che:
- la società venga considerata fiscalmente residente in Italia
- tutti i redditi vengano tassati in Italia
- si applichino sanzioni molto elevate
- maturino interessi pluriennali
- l’accertamento diventi definitivo
- emergano profili penali tributari
- vengano coinvolti amministratori e soci
Anche quando la società è regolarmente costituita all’estero.
L’errore più comune: confondere controllo con gestione
Molti contribuenti sbagliano quando:
- confondono il controllo societario con la gestione operativa
- non documentano le decisioni assunte all’estero
- mantengono in Italia la direzione effettiva
- non dimostrano l’autonomia della società estera
- rinunciano a una difesa specialistica immediata
Nel diritto tributario, il controllo non equivale alla residenza.
Esterovestizione e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la sede legale non è decisiva
- conta la sede dell’amministrazione effettiva
- la residenza va valutata anno per anno
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
- l’organizzazione estera deve essere reale
- la pianificazione internazionale lecita è consentita
Se la gestione è realmente estera, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento per esterovestizione è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- le decisioni sono assunte all’estero
- gli amministratori esteri esercitano poteri reali
- esiste una struttura organizzativa autonoma
- la contabilità e i flussi decisionali sono esteri
- l’attività economica è effettivamente svolta fuori dall’Italia
- l’atto è fondato su presunzioni generiche
- non emerge un disegno elusivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una strategia di difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi approfondita dell’avviso di accertamento
- ricostruzione della governance societaria
- prova della sede decisionale estera
- documentazione di consigli, deleghe e poteri
- dimostrazione dell’autonomia organizzativa
- analisi dei flussi decisionali e operativi
- contestazione delle presunzioni dell’Ufficio
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa giuridica, organizzativa e fattuale insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- le imposte si consolidano
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per esterovestizione
Se ricevi un accertamento per esterovestizione societaria:
- non accettare automaticamente la riqualificazione
- non pagare senza un’analisi tecnica approfondita
- ricostruisci la reale sede amministrativa
- raccogli tutta la documentazione societaria
- verifica la motivazione dell’Ufficio
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità internazionale, assistendo imprese e gruppi societari in accertamenti per esterovestizione e sede amministrativa, contrastando riqualificazioni automatiche e presunzioni non dimostrate.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la residenza fiscale estera
- difendere la struttura internazionale
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare amministratori e continuità aziendale
Agisci ora
Una società estera
non è automaticamente esterovestita perché collegata all’Italia.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico e giuridico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta l’esterovestizione e la sede amministrativa,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una presunzione diventi una residenza fiscale definitiva.
Introduzione
L’esterovestizione societaria si riferisce alla fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di un’impresa, mentre in realtà la gestione amministrativa e le decisioni strategiche vengono assunte in Italia . In pratica si crea una dissociazione tra la sede formale (legale) della società – collocata in un paese estero generalmente a fiscalità privilegiata – e la sede effettiva di direzione, che rimane sul territorio italiano. Lo scopo tipico di tale pratica è sottrarsi al regime impositivo nazionale più oneroso, beneficiando indebitamente di un trattamento fiscale estero più favorevole.
Dal punto di vista giuridico-fiscale italiano, l’esterovestizione viene considerata una forma di evasione fiscale (o elusione fraudolenta) perseguibile: se l’Agenzia delle Entrate accerta che una società, pur formalmente estera, ha in Italia il proprio centro effettivo di amministrazione, essa verrà riqualificata come residente in Italia ai fini tributari . Ciò comporta l’assoggettamento a tassazione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti (principio del worldwide taxation) e l’irrogazione di sanzioni e interessi per le imposte non versate. In casi gravi, possono emergere anche profili di responsabilità penale (ad es. per omessa dichiarazione dei redditi).
Non tutte le contestazioni di esterovestizione, tuttavia, risultano fondate. È possibile opporsi con successo a un accertamento dimostrando che la sede estera dell’impresa ha una sostanza economica reale e che la gestione societaria non avviene dall’Italia. Questa guida, rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, consulenti fiscali), imprenditori e privati, offre un’analisi avanzata del fenomeno dell’esterovestizione dal punto di vista del contribuente (debitore). Verranno esaminate in dettaglio la normativa vigente (aggiornata a dicembre 2025), le più recenti pronunce giurisprudenziali italiane ed europee, e soprattutto le strategie difensive efficaci per contrastare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di residenza fiscale delle società.
Nel prosieguo tratteremo: i criteri legali di individuazione della residenza fiscale di società ed enti (compresi gli aggiornamenti introdotti dalla riforma fiscale 2023/2024), le presunzioni anti-elusive applicabili (come la presunzione di residenza ex art. 73, co.5-bis TUIR), l’onere della prova e gli strumenti a disposizione del contribuente. Saranno fornite tabelle riepilogative sulle differenze normative pre e post riforma, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. L’obiettivo è offrire un quadro completo – con linguaggio tecnico ma di taglio divulgativo – delle strategie di difesa che un soggetto può adottare per evitare o contestare con successo un’accusa di esterovestizione della propria società da parte del Fisco italiano.
Quadro normativo sulla residenza fiscale delle società
Criteri di residenza fiscale delle società (art. 73 TUIR)
La normativa italiana individua precisi criteri di collegamento che determinano quando una società debba considerarsi fiscalmente residente in Italia, venendo così tassata sui redditi ovunque prodotti. L’art. 73, comma 3 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce – nella versione vigente dal 2024 – che sono considerate residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la sede di gestione ordinaria in via principale . Questi tre criteri sono alternativi: è sufficiente che uno solo sia soddisfatto per radicare la residenza fiscale in Italia .
- Sede legale: corrisponde al domicilio legale risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto societario. È un criterio formale di collegamento. Se la sede legale è in Italia per oltre metà dell’anno, la società è residente (anche se operativamente fosse altrove).
- Sede di direzione effettiva: introdotta espressamente dal 2024 (in sostituzione del previgente concetto di “sede dell’amministrazione”), indica il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso . In altri termini, è il place of effective management, ossia il luogo dal quale gli amministratori dirigono effettivamente l’attività sociale e convocano le assemblee e riunioni di consiglio. La giurisprudenza italiana ha chiarito che tale nozione coincide con la “sede effettiva” della tradizione civilistica, intesa come luogo dove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell’ente e si manifesta l’impulso alla gestione . Ad esempio, se una SRL ha sede legale a Londra ma le decisioni operative e finanziarie vengono prese stabilmente in Italia (riunioni del CdA in Italia, amministratori residenti in Italia, etc.), la sede di direzione effettiva è in Italia e la società sarà considerata residente in Italia . Questo criterio riveste carattere sostanziale e prevale sulla forma: serve a individuare il centro reale di comando della società, a prescindere da dove sia registrata la sede legale.
- Sede di gestione ordinaria: anche questo è un criterio nuovo, in vigore dal 2024, definito come il luogo in cui si svolge il continuo e coordinato compimento degli atti di gestione corrente dell’azienda . In pratica, è dove si esercita la normale attività operativa e amministrativa quotidiana dell’ente (produzione, amministrazione ordinaria, operazioni commerciali di routine). È un criterio che sostituisce il previgente concetto dell’“oggetto principale” (prima del 2024 si guardava al luogo in cui la società svolgeva prevalentemente la propria attività economica). Ad esempio, una società che abbia il centro effettivo delle proprie operazioni commerciali in Italia (personale, uffici e attività produttiva collocati prevalentemente in Italia) avrà in Italia la sede di gestione operativa principale, anche se la sede legale fosse all’estero .
Entrata in vigore: i nuovi criteri si applicano dal 1° gennaio 2024 (in forza del D.lgs. 209/2023) e sostituiscono i precedenti. In sostanza, la “sede dell’amministrazione” in senso generico viene ora distinta nelle due figure della direzione effettiva e della gestione operativa; inoltre viene eliminato l’“oggetto principale” come criterio a sé stante . Resta invariato il criterio della sede legale. È importante sottolineare che tali criteri sono anche in linea con la prassi internazionale OCSE e UE: il concetto di “place of effective management” è utilizzato comunemente nei trattati contro le doppie imposizioni, e il nuovo riferimento alla gestione ordinaria mira a ancorare la residenza ai luoghi di effettivo svolgimento dell’attività economica. In caso di doppia residenza (ossia se anche un altro Stato rivendica la residenza fiscale della società secondo le proprie norme), si farà riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni: molti trattati seguono il modello OCSE che prevedeva, fino a modifiche recenti, il tie-breaker della sede di direzione effettiva per decidere quale Stato ha la potestà impositiva . Da notare che a seguito delle novità introdotte dall’MLI (Multilateral Instrument OCSE) alcuni trattati bilaterali potrebbero demandare la risoluzione dei casi di doppia residenza a una procedura amichevole tra Stati (Mutual Agreement Procedure), anziché applicare automaticamente il criterio del place of effective management. In ogni caso, ai fini interni l’art. 73 TUIR rimane la norma cardine.
Residenza fiscale delle persone fisiche e collegamento con le società
Sebbene questa guida sia focalizzata sulle società, è utile un breve cenno alla residenza fiscale delle persone fisiche e al suo collegamento con il fenomeno dell’esterovestizione. L’art. 2 del TUIR (come modificato dal D.lgs. 209/2023) considera residente in Italia la persona fisica che, per la maggior parte dell’anno, alternativamente: (i) è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) ha in Italia la residenza civile (ai sensi dell’art. 43 Cod. civ.) o (iii) ha in Italia il domicilio (ora inteso dal legislatore delegato come il centro delle relazioni personali e familiari) . Inoltre è stato introdotto un terzo criterio basato sulla presenza fisica: si considera residente chi è presente in Italia per più di 183 giorni l’anno . L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) da sola è divenuta mera presunzione relativa di residenza estera, superabile con prova contraria . In passato, specialmente per chi trasferiva la residenza in paradisi fiscali, operava una presunzione legale di residenza in Italia (art. 2 co.2-bis TUIR, ora abrogato); oggi invece prevalgono i criteri effettivi e, in presenza di una convenzione, le regole tie-breaker.
Perché è rilevante citare la disciplina delle persone fisiche? Perché spesso l’esterovestizione societaria è accompagnata dal trasferimento fittizio all’estero anche degli imprenditori o amministratori. Ad esempio, un imprenditore italiano potrebbe spostare la propria residenza anagrafica in un paese estero e aprire lì una società, mantenendo però il centro dei propri interessi in Italia. In tali casi l’Agenzia delle Entrate può contestare sia la residenza estera della persona (se i legami familiari, personali ed economici restano in Italia) sia quella della società. La Cassazione ha affermato che persino il trasferimento in un “paradiso fiscale” può essere neutralizzato applicando i criteri convenzionali: ad esempio la sentenza n. 35284/2023 ha riconosciuto che un contribuente emigrato negli Emirati Arabi Uniti poteva dimostrare, tramite le tie-breaker rules del trattato bilaterale, di avere il center of vital interests effettivamente all’estero, vincendo così la presunzione interna di residenza in Italia . In altre parole, la presenza in uno Stato a fiscalità privilegiata non rende ipso facto residente in Italia una persona, se questa prova che la sua vita personale e lavorativa si svolge davvero fuori (il che evidenzia l’importanza di prove sostanziali, di cui diremo oltre). Questo principio per le persone fisiche è analogo a quello applicabile alle società: conta la sostanza economico-personale, non la mera forma.
Presunzioni legali di esterovestizione (art. 73 comma 5-bis TUIR)
Accanto ai criteri generali di collegamento visti sopra, l’ordinamento italiano prevede presunzioni legali relative volte a contrastare specifici schemi di esterovestizione. In particolare, l’art. 73, co. 5-bis del TUIR – introdotto nel 2006 (DL 223/2006 conv. in L. 248/2006, cosiddetto “Visco-Bersani”) e poi ritoccato nel 2018 e da ultimo dal 2023 – stabilisce che si presumono fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, quelle società ed enti formalmente esteri che presentino determinati legami con l’Italia . In sintesi: la norma si applica a società ed enti con sede legale all’estero che:
- Detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia (cioè la società estera funge da holding di società italiane); e contemporaneamente
- sono a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia oppure hanno un organo amministrativo composto in prevalenza da residenti in Italia .
Se ricorrono queste condizioni, scatta la presunzione che la società estera abbia in Italia la propria “sede dell’amministrazione” (concetto ora da leggersi come sede di direzione effettiva) e dunque sia residente in Italia ai fini fiscali . Tale presunzione è iuris tantum: può essere superata dal contribuente fornendo prova contraria, cioè dimostrando che la direzione effettiva dell’ente si trova all’estero nonostante le apparenze. In pratica, l’onere della prova viene invertito: l’Agenzia delle Entrate beneficia di un vantaggio probatorio iniziale (non deve provare dall’inizio la gestione italiana, potendo presumere la residenza in base ai legami di controllo societario), mentre il contribuente deve attivarsi per smentire la presunzione con adeguate evidenze.
Esempio tipico: un imprenditore italiano costituisce una holding in Lussemburgo o in Svizzera che detiene le quote di una sua società operativa italiana. La holding ha amministratori italiani. In tal scenario, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare l’esterovestizione applicando l’art. 73 co.5-bis: formalmente la holding è estera, ma data la combinazione holding di società italiane + controllo/gestione italiana, si presume che essa sia in realtà residente in Italia . Spetterà all’imprenditore dimostrare che la holding è davvero gestita all’estero (ad esempio provando che dispone di una sede operativa e di manager effettivamente presenti e operanti in Lussemburgo, che le decisioni non sono assunte in Italia, ecc.).
Limiti di applicazione: la presunzione del comma 5-bis si attiva solo in presenza di partecipazioni di controllo in società italiane. Se una società estera non possiede partecipazioni in Italia (né altri elementi espressamente previsti dalla norma), il semplice fatto che sia controllata da italiani non fa scattare questa presunzione legale. In tal caso, l’eventuale esterovestizione potrà essere contestata dall’Agenzia in via ordinaria, ossia provando caso per caso che la sede di direzione effettiva è in Italia, ma senza beneficio di un’inversione automatica dell’onere della prova . Ad esempio, una società estera priva di partecipazioni in Italia ma amministrata di fatto dall’Italia potrà comunque essere considerata residente in base all’art. 73 co.3 (criterio della direzione effettiva), però il Fisco dovrà fornire esso stesso sufficienti elementi indiziari a supporto, non potendo invocare la presunzione de iure. Su questo punto la Cassazione ha precisato che, in assenza dei requisiti del 5-bis, l’accertamento della residenza in Italia di una società estera richiede al Fisco di provare i fatti indicativi della sede amministrativa in Italia in modo chiaro, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (come stabilito dall’art. 2729 c.c.) . In altre parole, senza presunzioni legali, l’Amministrazione finanziaria deve costruire un quadro probatorio concreto della gestione italiana; solo dopo tale prova, spetta al contribuente eventualmente controbattere.
Vale la pena notare che l’ambito di applicazione del comma 5-bis riguarda sia le ipotesi di controllo diretto sia indiretto di società italiane. Inoltre, è sufficiente che il board (Consiglio di Amministrazione) estero sia composto in maggioranza da residenti in Italia per soddisfare l’alternativa del controllo amministrativo italiano (anche se i soci non fossero tutti italiani). Questa norma fu concepita per colpire le cosiddette società esterovestite di comodo, in particolare holding costituite in paradisi fiscali o giurisdizioni off-shore allo scopo di interporre uno schermo societario estero al Fisco italiano. È un’applicazione del principio sostanzialistico: conta chi guida effettivamente la società e dove questa guida viene esercitata.
Aggiornamento normativo 2024: il D.lgs. 209/2023 ha leggermente modificato il testo del comma 5-bis, coordinandolo con i nuovi criteri del comma 3. In particolare, ha espunto il riferimento alla “sede dell’amministrazione” (non più presente nel comma 3) e sostituito con “si considerano altresì residenti le società ed enti che…” , mantenendo però immutati i presupposti sostanziali (controllo di società italiane e controllo/gestione da parte di italiani). In pratica, l’impianto anti-esterovestizione rimane quello delineato sopra. Resta fermo che il contribuente, per evitare l’applicazione della presunzione, dovrà dimostrare una effettiva autonomia e presenza all’estero della società. Più avanti vedremo quali prove sono ritenute idonee in giurisprudenza a tal fine.
Obblighi formali in caso di trasferimento all’estero
Una corretta pianificazione fiscale internazionale richiede attenzione anche agli aspetti formali. Sul piano anagrafico e civilistico, chi trasferisce all’estero la propria residenza personale deve comunicare la cancellazione dall’anagrafe italiana e iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) entro 90 giorni. La mancata iscrizione all’AIRE non impedisce di per sé il riconoscimento di residenza estera (oggi come detto è solo un elemento presuntivo), ma costituisce un illecito amministrativo. Dal 2024, la L. 213/2023 ha introdotto una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per anno per chi ometta di iscriversi all’AIRE nei termini . Questa novità sottolinea l’importanza di adempiere alle formalità: un contribuente che rivendica la residenza estera dovrebbe sempre poter esibire la prova di essersi cancellato dall’anagrafe italiana e iscritto a quella estera.
Per le società, oltre all’obbligo civilistico di iscrivere la sede legale estera nei registri previsti (es. registro imprese locale) e di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale trasferimento della sede all’estero, è cruciale mantenere le scritture contabili e i libri sociali presso la sede effettiva. In sede di verifica fiscale, la mancanza di riscontro di una reale organizzazione amministrativa all’estero (ad es. se i libri contabili sono tenuti in Italia, o se l’indirizzo estero risulta essere un mero ufficio virtuale) rappresenta un pesante indizio di esterovestizione. Dunque, adempiere correttamente alle formalità (comunicazioni, iscrizioni, tenuta delle scritture nel luogo dichiarato) non elimina il rischio di un controllo, ma aiuta a presentare un quadro di coerenza formale con la sostanza che si vuole dimostrare. In caso di contenzioso, poter dimostrare di aver rispettato tutti gli adempimenti (civili, fiscali e amministrativi) relativi al trasferimento all’estero costituisce un elemento a favore della buona fede del contribuente.
Libertà di stabilimento nell’UE e norme anti-abuso
Il tema dell’esterovestizione societaria si colloca al confine tra la libertà di stabilimento garantita dall’Unione Europea e la legittima repressione degli abusi fiscali. Da un lato, infatti, l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’UE tutela il diritto delle imprese di stabilirsi in qualsiasi Stato membro e di scegliere liberamente la forma giuridica e la sede più opportuna. Ciò significa che costituire o trasferire una società in un altro Stato membro per beneficiare di condizioni normative o fiscali più vantaggiose è lecito, purché l’operazione abbia sostanza economica reale. Dall’altro lato, gli Stati (Italia inclusa) hanno il diritto-dovere di contrastare le costruzioni artificiali volte unicamente a eludere il fisco nazionale. L’equilibrio tra questi due poli è stato delineato dalla giurisprudenza comunitaria: la Corte di Giustizia UE ha affermato che restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate solo per prevenire comportamenti abusivi consistenti nel creare entità puramente fittizie prive di attività economica effettiva, finalizzate a evitare il normale prelievo fiscale nello Stato di origine . In particolare, nella celebre sentenza Cadbury Schweppes (C-196/04 del 2006) la Corte UE ha statuito che uno Stato membro può ignorare la residenza estera di una società controllata (applicando norme anti-elusive, in quel caso sulle Controlled Foreign Companies) solo se risulta, da elementi oggettivi, che si tratta di una società artificiosa, costituita senza una genuina attività economica nello Stato estero di stabilimento e allo scopo essenziale di ottenere un risparmio d’imposta . In altre parole, la mera ricerca di un vantaggio fiscale non priva l’impresa del diritto di stabilirsi altrove, finché l’insediamento è effettivo. Ma se quell’insediamento estero è solo di carta, allora le autorità nazionali possono ignorarlo e tassare come se la società fosse domestica, senza violare il diritto UE .
La Corte di Giustizia ha anche chiarito che il concetto comunitario di stabilimento implica “l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata indeterminata, mediante un’installazione stabile in un altro Stato membro” . Ciò presuppone un insediamento reale nello Stato ospite e lo svolgimento di attività economiche autentiche, anche se la scelta è motivata da considerazioni fiscali. Quindi, un trasferimento all’estero che mantenga un livello minimo di presenza verificabile (uffici, personale, attività sul posto) rientra nella libertà di stabilimento, mentre uno schema puramente cartolare (come una società schermo gestita interamente dall’Italia) può essere qualificato come abuso di diritto. Lo stesso principio è richiamato dalla Cassazione italiana: la Corte ha riconosciuto che la lotta all’esterovestizione societaria trova fondamento nei principi unionali, ma rappresenta il contraltare della libertà di stabilimento, entrambi funzionali a garantire una leale concorrenza fra imprese . Un’impresa non può trarre indebiti vantaggi competitivi da operazioni elusive (come localizzarsi fittiziamente in un paradiso fiscale) perché ciò altera la concorrenza; parimenti però la repressione fiscale non deve comprimere la scelta imprenditoriale di stabilirsi dove si preferisce, se tale scelta è autentica .
In concreto, nelle controversie su esterovestizione in ambito UE, le Commissioni Tributarie e la Cassazione valutano con estrema attenzione il profilo dell’effettività dell’insediamento estero. Vengono spesso citate le pronunce UE sopra menzionate (Cadbury, nonché Test Claimants C-201/05 del 2008, etc.), a conferma che la restrizione imposta dalle norme anti-abuso nazionali è lecita solo se mirata a casi di trasferimenti fittizi privi di sostanza . Ad esempio, se una società italiana trasferisce la sede legale in un altro Stato membro e l’Agenzia contesta l’esterovestizione, si andrà a verificare se all’estero esiste una struttura operativa minima (ufficio, attività, dipendenti) e se la società vi esercita realmente la propria impresa. In assenza di qualsiasi presenza reale, l’operazione verrà considerata un abuso della libertà di stabilimento e la società tassata come residente in Italia . Viceversa, se l’azienda dimostra di essere realmente insediata nello Stato estero (anche se attratta dalla minor tassazione), la contestazione fiscale non potrà reggere, alla luce dei principi UE.
Va segnalato che nell’evoluzione normativa recente, l’Italia ha cercato di allineare i propri criteri interni ai concetti internazionali: lo stesso art. 73 TUIR, come detto, ora utilizza espressamente la “sede di direzione effettiva” e il principio della “gestione operativa” proprio per cogliere meglio l’effettività della presenza all’estero, in sintonia con le pratiche OCSE e la definizione di stabile organizzazione. L’obiettivo dichiarato (vedi Relazione illustrativa alla riforma 2023) è rendere il sistema più coerente con i principi UE, OCSE e con le Convenzioni internazionali , evitando incertezze applicative. Resta però centrale l’attività interpretativa di giudici e Amministrazione nel bilanciare caso per caso la libertà di stabilimento con la prevenzione degli abusi.
Accertamento dell’esterovestizione: indici sintomatici e onere della prova
Quando l’Agenzia delle Entrate sospetta un caso di esterovestizione, avvia di norma una verifica fiscale approfondita per raccogliere elementi utili a dimostrare che la società apparentemente estera ha in realtà il proprio centro di interessi in Italia. Gli indici sintomatici più comunemente ricercati dai verificatori includono: la presenza di amministratori o soci residenti in Italia; il luogo in cui si tengono le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee; il luogo di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali; l’esistenza (o meno) di uffici, dipendenti e strutture operative proprie nello Stato estero; i flussi finanziari e decisionali tra la società estera e eventuali società italiane del gruppo; la localizzazione effettiva di beni aziendali (es. immobili, macchinari) e attività produttive. Anche elementi come l’IP dei computer utilizzati per gestire contabilità o home banking, o la provenienza delle email di gestione, possono venire analizzati. In sostanza, il Fisco cerca prove concrete che la gestione dell’ente sia accentrata in Italia.
Un esempio reale: in un caso riguardante una società immobiliare con sede legale in un paese estero, la Guardia di Finanza ha evidenziato che tutti gli immobili erano situati in Italia e che la gestione degli affitti e dei pagamenti veniva curata da persone in Italia; inoltre gli amministratori di diritto risultavano meri prestanome esteri, mentre l’amministratore di fatto era un familiare in Italia. Questi indizi hanno portato a contestare l’esterovestizione. In altri casi, le autorità hanno esaminato le spese aziendali: estratti carta di credito mostranti che i dirigenti teoricamente all’estero spendevano la maggior parte del tempo e del denaro in Italia (alberghi, ristoranti, utenze domestiche in Italia), contratti stipulati in Italia a nome della società estera, ecc. . Tali elementi, se gravi, precisi e concordanti, costituiscono presunzioni semplici sufficienti a ritenere la società esterovestita, anche in mancanza di una prova diretta (“fumante”) della decisione in Italia.
Riparto dell’onere della prova
In materia di residenza fiscale, il riparto dell’onere probatorio assume particolare rilievo. In assenza di presunzioni legali specifiche, l’onere iniziale grava sul Fisco: spetta all’Ufficio che contesta l’esterovestizione fornire almeno un quadro indiziario robusto che la sede effettiva è in Italia . È necessario cioè che l’Agenzia produca elementi idonei a dimostrare, anche solo in via presuntiva, che uno dei criteri di cui all’art. 73 co.3 TUIR ricorre nel territorio dello Stato (tipicamente la direzione effettiva). Solo a fronte di indizi qualificati scatta in capo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (ad esempio esibendo documentazione che attesti la gestione estera). La Cassazione ha più volte affermato che la residenza fiscale è un fatto complesso la cui dimostrazione può avvenire tramite presunzioni semplici, purché aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge . Dunque l’Ufficio non è tenuto a provare in modo diretto ogni singolo atto di gestione in Italia (spesso impossibile), ma deve mettere insieme un insieme coerente di indizi.
Quando però ricorre la presunzione legale ex art. 73 co.5-bis TUIR (discussa sopra), il quadro iniziale è diverso: la legge stessa presume la residenza italiana al ricorrere dei requisiti di controllo societario, e quindi l’onere della prova si inverte a monte. In tali ipotesi l’Agenzia può limitarsi a dimostrare la struttura di controllo (socio/i italiani a capo della società estera e società controllate in Italia) per fondare l’accertamento, mentre toccherà al contribuente provare che malgrado tali elementi la sede effettiva è all’estero . La presunzione è comunque iuris tantum, quindi se il contribuente fornisce prove contrarie credibili, l’Ufficio dovrà a sua volta confutarle o vedrà cadere la propria pretesa. In giudizio, il giudice tributario è chiamato a valutare tutte le risultanze documentali e fattuali in modo organico, senza attribuire valore assoluto a nessun elemento isolato (come ad esempio un certificato di residenza estero, che da solo non è risolutivo, come vedremo).
La giurisprudenza ha delineato con chiarezza questi principi. Ad esempio, in una controversia la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente basandosi unicamente sul certificato di residenza fiscale estero rilasciato dall’autorità straniera, senza considerare altri indizi che suggerivano la permanenza in Italia. La Cassazione ha cassato quella decisione, affermando che “il certificato di residenza all’estero è solo un elemento formale e marginale” se i fatti concreti indicano diversamente . Ciò significa che un attestato formale (pur utile ai fini convenzionali per evitare doppie imposizioni) non esaurisce la prova: conta di più la realtà sostanziale evidenziata da contratti, spese, abitazioni, famiglia, ubicazione della gestione, ecc. In un’altra pronuncia, la Suprema Corte ha ricordato che il contribuente in fase di accertamento deve collaborare attivamente, fornendo tutte le evidenze a supporto della residenza estera effettiva: solo così potrà vincere le presunzioni a suo carico . In particolare, se l’Ufficio indica una serie di elementi che fanno pensare all’esterovestizione (es. amministratori e soci in Italia, nessuna struttura all’estero, ecc.), il contribuente non può limitarsi a negare, ma deve controprovare con documenti e fatti concreti la genuinità del proprio trasferimento. Questa dinamica probatoria – dove si passa dalla presunzione dell’Ufficio alla prova contraria del contribuente – è stata paragonata a un “ping-pong” in cui ogni parte è chiamata, via via, a sostenere le proprie affermazioni con elementi oggettivi.
Un elemento peculiare del procedimento tributario italiano è l’istituto del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, c.7 L. 212/2000, ora trasfuso nell’art. 6-bis Statuto del Contribuente): in alcuni casi, prima di emettere un avviso di accertamento l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti. Tuttavia, per gli accertamenti “a tavolino” (ossia senza accessi o ispezioni in loco) relativi a periodi precedenti il 2022, la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse obbligo di contraddittorio preventivo . Ad esempio, nella sent. n. 2458/2025 la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia osservando che l’assenza di un verbale di ispezione (PVC) escludeva l’obbligo di contraddittorio secondo la norma allora vigente . In ogni caso, è sempre consigliabile per il contribuente cogliere ogni occasione di confronto (inviti, questionari, etc.) per fornire la propria versione e documenti prima che l’accertamento venga emesso, così da influire sulla valutazione e magari evitare il contenzioso.
Elementi chiave valutati dal Fisco (red flags)
Riassumendo i principali indicatori di esterovestizione che l’Amministrazione finanziaria ricerca durante gli accertamenti:
- Residenza dei decisori: se gli amministratori (o il management di fatto) risiedono in Italia, è forte l’indizio che qui avvengano le decisioni di gestione . Anche la presenza di procure o deleghe operative a soggetti italiani pesa in tal senso.
- Luogo delle riunioni sociali: se le assemblee dei soci e le riunioni del CdA si tengono in Italia (anche informalmente, via videoconferenza con partecipanti tutti in Italia), ciò suggerisce che la sede amministrativa effettiva è italiana . Al contrario, verbali di assemblee regolarmente svolte all’estero sono elementi a favore del contribuente.
- Tenuta dei libri e uffici amministrativi: si verifica dove sono custoditi libri sociali, bilanci, documentazione contabile. Se tutto è presso uffici in Italia (ad es. studio del commercialista italiano), è un sintomo di gestione italiana . Viceversa, libri e conti tenuti nella sede estera, magari da un revisore locale, depongono per l’effettività dell’insediamento estero .
- Struttura operativa estera: l’esistenza di un ufficio reale all’estero, con personale impiegato, utenze attive intestate alla società, contratti locali (affitto, forniture) è un segnale di sostanza economica fuori Italia . Al contrario, l’assenza totale di dipendenti e di un vero ufficio (es. società registrata presso uno studio di consulenza che fa da domiciliatario per decine di entità) è tipico delle esterovestizioni.
- Attività economica e clienti: se l’attività caratteristica della società si svolge di fatto in Italia – ad esempio la società vende principalmente a clienti italiani, o i beni/servizi vengono prodotti in Italia – ciò evidenzia un legame economico con l’Italia. Un caso esemplare fu quello di un gruppo in cui la filiale estera (in Francia) vendeva carne ma uno degli amministratori operava costantemente sul mercato francese ed esisteva un accordo di riparto costi colla capogruppo italiana: in quel caso fu riconosciuta la genuinità del business locale, nonostante la controllante fosse italiana . Se invece la società estera non ha propri clienti o operazioni nel paese di costituzione, ma serve solo da schermo per affari condotti in Italia, l’esterovestizione è evidente.
- Flussi finanziari: l’analisi dei conti correnti può rivelare dove si movimentano capitali. Se i bonifici, i pagamenti dei fornitori, la gestione della liquidità avvengono tramite conti bancari italiani (magari intestati a delegati italiani), oppure se i ricavi della società estera provengono in gran parte da pagatori italiani, ciò suggerisce che il baricentro economico è in Italia.
- Controllo gestionale da parte di società italiane: se la società estera è eterodiretta da un’impresa italiana (che ne impartisce istruzioni, attraverso direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.), occorre distinguere tra coordinamento fisiologico e eterodirezione patologica. La Cassazione ha infatti chiarito che il normale esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di una capogruppo italiana verso una controllata estera non implica automaticamente l’esterovestizione, finché la controllata mantiene una propria autonomia gestionale . Solo se la capogruppo si sostituisce agli amministratori della controllata, riducendo quest’ultima a mero involucro privo di indipendenza (c.d. amministrazione di fatto integralmente italiana), si configura l’esterovestizione. Questo aspetto è fondamentale nelle difese: dimostrare che la società estera, pur controllata, prendeva decisioni operative proprie nel paese estero (anche nel contesto di linee guida di gruppo) aiuta a escludere la natura fittizia.
- Documentazione fiscale: un altro elemento controllato è la coerenza nelle dichiarazioni fiscali. Una società esterovestita spesso omette di presentare la dichiarazione in Italia (rischiando poi sanzioni per omessa dichiarazione). Il Fisco verifica quindi se la società ha presentato dichiarazioni all’estero e con quali importi. Dichiarazioni estere a zero o minimali, a fronte di attività consistente, sono un campanello d’allarme. Inoltre, se la società estera operava con l’Italia, si controlla se ha applicato eventuali ritenute o IVA come soggetto non residente: ad esempio, se incassava dividendi da società italiane e figurava come beneficiario estero (senza ritenute o con ritenute ridotte da trattato). A volte l’Agenzia incrocia questi dati per individuare situazioni anomale.
In tutti i casi, l’accertamento dell’esterovestizione avviene con un’analisi globale di questi elementi. Non esiste una regola rigida: i giudici tributari valuteranno il peso combinato degli indizi pro Fisco e delle prove pro contribuente. Si tratta in effetti di decidere dov’è il centro di gravità della vita sociale dell’ente: se i vari indici (luogo di amministrazione, operatività, interessi) puntano sull’Italia, verrà dichiarata la residenza in Italia; se la bilancia pende verso l’estero (ad esempio amministratori e riunioni all’estero, uffici e personale all’estero, solo limitati collegamenti con l’Italia), l’accertamento fiscale sarà annullato per insussistenza dell’esterovestizione.
Giurisprudenza recente in materia di esterovestizione
La giurisprudenza tributaria degli ultimi anni ha prodotto numerose sentenze di rilievo che affinano i principi applicabili all’esterovestizione e offrono spunti difensivi utili. Di seguito sintetizziamo alcuni orientamenti chiave emersi dalle pronunce più aggiornate di Corti italiane (Corte di Cassazione in primis) e della Corte di Giustizia UE:
- Esterovestizione come evasione, non come abuso del diritto: La Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione dell’esterovestizione non rientra nella categoria dell’elusione fiscale/abuso del diritto, bensì configura un’ipotesi di evasione vera e propria. In particolare, la sentenza Cass. sez. trib. n. 34723/2022 ha affermato che per considerare una società residente in Italia è sufficiente accertare la presenza di uno dei criteri di collegamento di cui all’art. 73 co.3 TUIR, indipendentemente dal motivo per cui la sede è stata formalmente spostata all’estero . Non occorre dunque indagare sul fine esclusivamente fiscale (dolo o intenzione di eludere): se in fatto la gestione non è realmente emigrata, la società va tassata in Italia. Questo orientamento ha implicazioni importanti: le norme procedurali speciali sull’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000, che prevede espressamente l’irrilevanza penale dell’elusione) non trovano applicazione diretta nell’esterovestizione. In pratica l’Agenzia può procedere con un normale accertamento per violazione delle norme dichiarative, e in caso di conferma non si avrà l’annullamento delle sanzioni per “abuso di diritto” (che la legge esclude siano punibili penalmente), poiché qui si tratta di mancata dichiarazione di materia imponibile in Italia, ossia evasione tout court. Pertanto, come evidenziato anche dalla dottrina, l’esterovestizione si pone fuori dall’alveo dell’elusione “legittima ma abusiva” e viene trattata come un’inadempienza sostanziale alle norme fiscali .
- Principio generale applicabile anche alle imposte indirette: Tradizionalmente l’esterovestizione è discussa in ambito imposte sui redditi (IRES in primis). Tuttavia, in una pronuncia innovativa la Cassazione ne ha esteso la portata. Con la sentenza Cass. sez. V n. 3386 del 7 febbraio 2024, la Corte ha stabilito che il contrasto all’esterovestizione ha valore di principio generale dell’ordinamento tributario, applicabile anche ad altre imposte, come l’imposta di registro . Il caso riguardava il conferimento di immobili siti in Italia a favore di una SRL con sede legale nel Regno Unito: formalmente, essendo società UE, l’atto era stato registrato con imposta fissa agevolata, ma l’Agenzia contestò che la società conferitaria fosse esterovestita e pretendette l’imposta proporzionale. Ebbene, la Cassazione ha avallato l’impostazione del Fisco, affermando che se una società è di fatto residente in Italia, tale qualificazione vale a tutti gli effetti fiscali, non solo per i redditi ma anche, ad esempio, per determinare la corretta imposta di registro su atti che la coinvolgono . Nella massima ufficiale si legge che il contrasto all’esterovestizione trova fondamento nel diritto tributario europeo e nel dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche, e i criteri di art.73 TUIR sono norme di derivazione UE/OCSE applicabili trasversalmente . In sostanza, non è possibile “approfittare” della qualifica estera fittizia di una società per godere di trattamenti fiscali di favore in altri ambiti (come il registro o le imposte ipocatastali): se emergono gli indizi di residenza in Italia, quell’ente verrà trattato come italiano a 360 gradi. Questo precedente costituisce un monito: operazioni societarie che coinvolgono entità esterovestite possono subire riqualificazioni ben oltre l’IRES (ad esempio per l’IVA, l’imposta di successione/donazione, etc.).
- Centralità della “sede di direzione effettiva” nelle verifiche: Molte decisioni recenti ribadiscono che l’elemento decisivo per individuare la residenza di una società è il luogo di direzione effettiva. Già prima della riforma 2024, la giurisprudenza equiparava la “sede dell’amministrazione” alla “sede effettiva” intesa civilisticamente . Con l’introduzione ufficiale della definizione in TUIR, le Corti hanno ancor più enfatizzato tale concetto. Ad esempio, Cass. n. 16697/2019 e Cass. n. 15424/2021 (Sez. Trib.) hanno descritto la sede di amministrazione come luogo in cui si svolge l’accentramento degli organi decisionali e degli uffici societari per il compimento degli affari . Più di recente, Cass. n. 23150/2022 ha ribadito che una società che formalmente trasferisce la sede all’estero in ambito UE viene comunque considerata residente in Italia se “il luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali per la vita dell’impresa” è rimasto in Italia . Tale pronuncia sottolinea come il criterio internazionale del place of effective management si applichi anche in caso di trasferimenti intracomunitari: un trasferimento fittizio può costituire abuso della libertà di stabilimento se volto solo al vantaggio fiscale illegittimo . L’orientamento è confermato dalla successiva Cass. n. 17289/2024, dove la Suprema Corte – in una vicenda riguardante addirittura l’imposta di registro – ha puntualizzato che la residenza effettiva va individuata valutando la realtà sostanziale oltre le apparenze, soprattutto dopo la riforma normativa che parla di direzione effettiva e gestione operativa . In quella sede la Corte (con sent. 32743/2025, di cui infra) ha addirittura accolto la decisione di merito che, bilanciando tutti gli indici, aveva ritenuto la società realmente residente in Lussemburgo, in base a elementi come: locali e uffici in Lussemburgo, residenza e cittadinanza lussemburghese degli amministratori, luogo di tenuta delle assemblee e dei libri contabili estero, etc. . Questi fattori in concreto avevano prevalso su altri indizi (ad es. corrispondenza intercorsa con la controllata italiana), convincendo i giudici che si trattava di un insediamento genuino all’estero e non di uno schermo . Di conseguenza, è stato respinto il ricorso dell’Agenzia, con affermazione implicita che non sussiste esterovestizione quando si prova che la direzione effettiva è all’estero. Questo esito – favorevole al contribuente – dimostra che una strategia difensiva ben documentata può avere successo: la Cassazione 32743/2025 ha creato un importante precedente, attestando che la presenza di amministratori all’estero e l’effettivo svolgimento colà delle funzioni gestorie esclude la residenza in Italia .
- Eterodirezione di gruppo e autonomia gestionale: Un filone giurisprudenziale molto rilevante riguarda gruppi societari internazionali. La domanda è: il fatto che una società estera sia controllata da una società madre italiana (che esercita direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.) implica di per sé esterovestizione? La risposta, fornita da diverse pronunce, è negativa se il controllo rientra nella fisiologia dei gruppi. La Cass. n. 15444/2023 (ordinanza) e la recente Cass. n. 20002/2024 hanno affermato un principio: la sede dell’amministrazione di una controllata estera non coincide automaticamente col luogo da cui la capogruppo italiana la dirige e coordina, poiché questo esercizio di controllo societario, quando avviene nei limiti fisiologici, non fa venir meno l’indipendenza gestionale e operativa della partecipata estera . Solo se la controllante assume il ruolo di vero e proprio amministratore di fatto della controllata (usurpandone l’autonomia decisionale) si verifica un’esterovestizione. Questo principio – confermato anche da Assonime nella circolare n. 15/2024 – implica che la semplice appartenenza a un gruppo italiano non basta a contestare la residenza estera: bisogna provare un eccesso patologico di eterodirezione. Nella pratica, quindi, la difesa di una società controllata potrà focalizzarsi sul dimostrare che il management locale prendeva decisioni operative in loco, che la capogruppo si limitava a direttive generali come da normali logiche di gruppo, e che non c’è stata sostituzione totale della volontà decisionale. Se tale prova riesce, l’accusa di esterovestizione decade perché si riconosce che la società estera rispondeva a esigenze di business locali e non era una scatola vuota . Un esempio illuminante è offerto da una sentenza della Commissione Tributaria di Milano (n. 2439/25/23) citata nella dottrina: in un gruppo del settore alimentare, la controllata francese era stata accusata di esterovestizione ma i giudici hanno appurato che essa operava effettivamente in Francia (aveva amministratori in loco, spese in Francia, un revisore locale, ecc.) e che l’impulso proveniente dalla capogruppo italiana rientrava nell’esercizio dei normali poteri di coordinamento senza annullare l’indipendenza della filiale . Di conseguenza, nessuna esterovestizione: la residenza fiscale rimane estera perché l’organizzazione è genuina e non fittiziamente duplicata dall’Italia.
- Valore del certificato di residenza fiscale estero: Come accennato, la Cassazione ha ridimensionato il peso probatorio del tax residence certificate rilasciato da autorità straniere. In una ordinanza del 2021 (Cass. 21694/2021) e in altre pronunce, si è affermato che tale certificato ha un valore meramente formale: serve per ottenere benefici convenzionali (es. esenzioni o riduzioni di ritenute) ma non vincola affatto il Fisco italiano nella qualificazione domestica . Ne è esempio Cass. 32255/2018, in cui una CTR aveva erroneamente basato la sua decisione pro contribuente unicamente sul certificato estero di residenza, senza considerare che il contribuente in realtà manteneva famiglia e affari in Italia. La Cassazione ha annullato ricordando che si deve guardare ai fatti sostanziali. Dunque, in sede contenziosa, esibire il certificato estero è opportuno ma non sufficiente: esso va corroborato con ulteriori prove di effettività (utenze, contratti, vita personale) che attestino la veridicità di quella residenza estera . Analogamente, un certificato che attesti la residenza fiscale italiana (ad esempio rilasciato dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del soggetto, magari per reclamare un credito estero) potrebbe essere usato come indizio dal Fisco, ma nemmeno questo è decisivo se il contribuente dimostra che, malgrado l’attestazione, aveva spostato all’estero il centro dei propri interessi. In definitiva, i giudici valutano concretamente il centro vitale della società o persona, al di là delle attestazioni burocratiche.
- Paradisi fiscali e convenzioni internazionali: La Corte di Cassazione ha mostrato un certo bilanciamento nel valutare i trasferimenti verso paesi a bassa tassazione. Se in passato vigeva una rigida presunzione contro chi emigrava in blacklist, oggi – complice l’abrogazione di quella norma e la stipula di trattati anche con Stati un tempo non collaborativi – si tende a riconoscere l’efficacia delle tie-breaker rules convenzionali. Lo abbiamo visto con Cass. 35284/2023 sul trasferimento in Emirati Arabi: la Corte ha applicato i criteri della convenzione (centro degli interessi vitali) per stabilire la residenza, superando la presunzione interna . Ciò è in linea con l’orientamento espresso anche in Cass. 11239/2019 riguardo a trasferimenti a Montecarlo. Questo trend giurisprudenziale va tenuto presente, perché se da un lato conferma che l’esterovestizione “non guarda in faccia nessuno” (anche chi va a Dubai può essere considerato residente italiano se mantiene qui i legami), dall’altro lato dà al contribuente uno strumento ulteriore: l’invocazione delle Convenzioni bilaterali. In concreto, un soggetto accusato di residenza fittizia in uno Stato a fiscalità favorevole potrà difendersi sostenendo che, applicando i criteri del trattato contro le doppie imposizioni, risulta residente all’estero (tipicamente per via del center of economic interests o habitual abode fuori d’Italia). Se ciò è documentabile, la presunzione nazionale viene vinta. Questo approccio è stato definito un “controlimite convenzionale” alla presunzione di residenza: il diritto convenzionale prevale sulla norma interna in caso di conflitto, secondo il principio del pacta sunt servanda e il rango sovraordinato delle convenzioni rispetto alla legge ordinaria (a parità di materia). Quindi, nella cassetta degli attrezzi del difensore c’è anche la possibilità di far valere direttamente la convenzione per evitare la doppia tassazione, costringendo il giudice nazionale a una valutazione conforme al diritto internazionale .
In sintesi, le pronunce più recenti delineano un quadro in cui: (a) l’esterovestizione viene trattata come questione di fatto, da accertare al di là dei formalismi, e sanzionata come evasione se confermata; (b) i criteri di collegamento (specialmente la direzione effettiva) sono determinanti e vanno verificati con attenzione caso per caso; (c) esistono margini difensivi solidi per il contribuente che può far leva sia su prove fattuali (sostanza economica all’estero) sia su strumenti giuridici (norme convenzionali, inesistenza dei presupposti della presunzione) per far valere la legittimità del proprio operato.
Strategie di difesa del contribuente contro l’accertamento
Dal punto di vista del contribuente (società o persona coinvolta nell’accertamento), predisporre una valida strategia difensiva in materia di esterovestizione significa essenzialmente dimostrare la realtà del trasferimento all’estero o, in alternativa, evidenziare lacune e vizi nell’operato dell’Ufficio accertatore. Qui di seguito esponiamo le principali linee difensive emerse nella prassi e riconosciute dalla giurisprudenza, molte delle quali possono essere combinate fra loro per rafforzare la posizione del contribuente:
- Raccolta di documentazione e prove fattuali: è cruciale sin da subito raccogliere ogni documento che testimoni la reale operatività all’estero della società. Ad esempio: contratti di locazione di uffici all’estero (con relative bollette e utenze intestate alla società); contratti di lavoro o consulenza con personale locale; corporate documents come verbali di assemblea e consiglio tenuti all’estero (meglio se con evidenze fisiche, es. biglietti aerei per i partecipanti, ricevute di riunioni); copie dei libri sociali custoditi presso la sede estera; estratti conto bancari che mostrino spese e pagamenti effettuati nel paese estero; eventuali licenze o autorizzazioni amministrative ottenute localmente; bilanci certificati da revisori nel paese estero; corrispondenza aziendale che parta dall’estero. Più la traccia cartacea/digitale conferma una presenza all’estero, più difficile sarà per il Fisco sostenere che la società era una semplice letterbox company. Per le persone fisiche correlate (es. amministratori): iscrizione all’AIRE, contratto di affitto o titolo di proprietà di un’abitazione estera, iscrizione dei figli a scuole all’estero, tessere sanitarie o assicurative estere, estratti conto bancari esteri, ricevute di spese quotidiane all’estero, attestati di lavoro o studio. L’insieme di queste prove deve disegnare un quadro coerente di vita e attività fuori dall’Italia. È bene preparare un dossier organizzato da esibire già in fase di contraddittorio, perché mostrare immediatamente solidità probatoria può indurre l’Ufficio a più miti consigli o comunque mettere buone basi per un ricorso vincente .
- Contestazione degli indizi del Fisco e contro-deduzioni: parallelamente a fornire le proprie prove, occorre smontare o minimizzare i singoli elementi accusatori portati dall’Agenzia. Ad esempio, se l’Ufficio segnala che l’amministratore è residente in Italia, si potrà replicare che però questi viaggia frequentemente presso la sede estera (documentando i viaggi) e che nell’era digitale parte delle decisioni possono essere prese da remoto senza inficiarne la localizzazione (questo argomento è menzionato anche nella Circolare AdE 20/E/2024, riconoscendo che lo sviluppo tecnologico può “scindere” il luogo di attività dal luogo decisionale) . Se viene contestato che i clienti sono italiani, si potrà sottolineare che l’attività è comunque svolta all’estero (es. merci prodotte fuori e spedite) e che in UE la provenienza della clientela non è rilevante per la residenza. Se l’Agenzia enfatizza la mancanza di dipendenti esteri, si potrebbe eccepire che la società utilizza outsourcing locale o amministratori operativi in loco. Insomma, per ogni “red flag” sollevata dal Fisco è opportuno fornire una spiegazione alternativa o dimostrare che non è incompatibile con una gestione estera. Ad esempio, la presenza di frequenti comunicazioni con società italiane controllate può essere normale in un gruppo multinazionale e non prova affatto la gestione italiana (come riconosciuto in Cass. 32743/2025) . L’importante è affrontare sistematicamente ogni indizio per evitare che il giudice formi il proprio convincimento su elementi non confutati.
- Dimostrare la sostanza economica della sede estera: spesso la linea di difesa vincente consiste nel provare la genuinità dell’insediamento all’estero, e quindi ribaltare l’accusa di schermo fittizio. Questo significa evidenziare tutti quei fattori che non avrebbero senso se la società fosse una scatola vuota. Ad esempio, se la società ha investito in attrezzature o immobili nel paese estero, o ha usufruito di agevolazioni locali, o ha assunto personale qualificato locale, o ancora se interagisce regolarmente con autorità estere (es. ispezioni, audit fiscali subiti all’estero), tutti questi elementi la ancorano al territorio estero in modo sostanziale. Un caso di successo in giurisprudenza ha visto la difesa dimostrare che una holding olandese accusata di esterovestizione in realtà svolgeva vere funzioni di finanziamento infragruppo con tanto di ufficio ad Amsterdam e impiegati locali: la presenza di una reale treasury company con attività quotidiana ha convinto i giudici a respingere l’accertamento. Di contro, se la società estera non mostra alcuna ragion d’essere se non eludere il fisco (ad es. è una holding passiva senza uffici né dipendenti, creata da un giorno all’altro prima di un’operazione fiscale), sarà molto arduo difenderla. È quindi fondamentale, laddove possibile, creare e documentare “sostanza”. Nel prossimo paragrafo dedicato alle strategie preventive elencheremo alcune best practice in tal senso.
- Utilizzo delle norme convenzionali (trattati) e arbitrati internazionali: come accennato, qualora l’accertamento coinvolga uno scenario transnazionale coperto da Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente può far valere i criteri della Convenzione. In giudizio si può invocare direttamente l’art. sulla residenza del trattato: ad esempio, il trattato Italia-Svizzera stabilisce che in caso di doppia residenza di società la questione si risolve con procedura amichevole fra Stati (dopo l’MLI), mentre molti trattati più vecchi prevedono ancora la regola della sede di direzione effettiva. Se il proprio caso soddisfa il criterio convenzionale a favore dell’estero, lo si deve evidenziare. Ancor prima, in pendenza di accertamento o successivamente, esiste la possibilità di attivare una Mutual Agreement Procedure (MAP) tra le autorità competenti dei due Stati, ai sensi dell’art. di riferimento nella Convenzione e della Convenzione arbitrale UE 90/436 (se applicabile). Si tratta di procedure diplomatiche per evitare la doppia imposizione: in sostanza, se l’Italia e l’altro Stato concordano su dove risiede la società, l’altro Stato dovrà rinunciare a tassare. Questi strumenti non sono di per sé una “difesa” in giudizio (il giudice italiano decide secundum legem italiana, tenendo conto del trattato se invocato), ma possono risolvere extragiudizialmente il conflitto. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate insiste nel tassare una società che però ha già pagato imposte all’estero, avviare una MAP potrebbe portare a un accordo (magari di split di imponibile) che eviti il peggio. In ogni caso, nel ricorso tributario è buona norma menzionare il trattato e, se del caso, chiedere la disapplicazione della norma interna contrastante per far valere il diritto internazionale.
- Vizi procedurali e di motivazione dell’accertamento: sul piano strettamente difensivo processuale, non va trascurato l’esame della legittimità formale dell’atto impositivo. Come per ogni avviso di accertamento, si possono eccepire eventuali vizi di notificazione, il difetto o l’insufficienza di motivazione, la mancata osservanza del contraddittorio laddove dovuto (ad esempio, dopo il 2022, l’art. 6-bis Statuto richiede il contraddittorio per gli accertamenti a tavolino in molti casi: se l’atto è stato emesso senza invito al contraddittorio quando doveva, potrebbe esserne inficiata la validità). Si pensi anche al caso in cui l’accertamento applichi la presunzione 5-bis ma non indichi specificamente su quali elementi fattuali si basi il controllo e la partecipazione italiana: una motivazione generica potrebbe essere contestata. Oppure, se l’Ufficio non ha tenuto conto di memorie e documenti presentati dal contribuente in fase pre-contenziosa, si può lamentare un vizio di istruttoria. Certo, queste eccezioni procedurali non riguardano il merito dell’esterovestizione, ma in un giudizio tributario è sempre opportuno farle valere: un vizio formale può portare all’annullamento dell’atto senza neppure entrare nel merito. Bisogna valutare caso per caso: ad esempio, Cass. 2458/2025 ha deciso che nel caso specifico non era obbligatorio il contraddittorio perché non vi erano accessi, ma se invece c’è stato un PVC a seguito di verifica in azienda, allora l’omessa attesa dei 60 giorni prima dell’accertamento (violazione dell’art.12 c.7 L.212/2000) risulta vizio procedurale da far valere. In conclusione, il contribuente deve approntare una difesa a tutto campo: sia sostanziale, fornendo le prove di merito della residenza estera effettiva, sia formale, individuando ogni eventuale irregolarità nell’operato del Fisco.
- Interpello e ruling preventivo: Molti si chiedono se sia possibile prevenire a monte l’accusa di esterovestizione chiedendo un parere all’Amministrazione finanziaria. Purtroppo, l’interpello ordinario/disapplicativo non è ammesso in materia di residenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (Risp. interpello n. 27/2022, n. 164/2023, ecc.) che non è possibile ottenere un “nulla osta” preventivo sulla residenza di una società . Ciò perché la residenza è questione di fatto, non una norma anti-elusiva specifica da disapplicare. In sostanza, se si invia un interpello chiedendo “la mia società X trasferisce la sede in Bulgaria, potete confermare che non sarà considerata residente in Italia?”, l’Agenzia dichiarerà inammissibile la richiesta. L’unico strumento di interlocuzione preventiva in ambito internazionale è il ruling per investimenti esteri (art. 31-ter DPR 600/73), ma si tratta di procedure complesse riservate a piani di investimento molto rilevanti (generalmente non applicabili al semplice caso di delocalizzazione di PMI). Anche l’adesione al regime di cooperative compliance (D.Lgs.128/2015) – riservata a grandi contribuenti – potrebbe offrire un dialogo preventivo col Fisco su vari aspetti, ma la soglia di accesso è elevata e non è pensata specificamente per dirimere questioni di residenza. Dunque, il contribuente deve essere consapevole che non esiste un bollino “pre-clearance” di non esterovestizione: la questione potrà essere eventualmente valutata solo in sede di controllo e contenzioso. Questo aumenta l’importanza di autovalutare ex ante il proprio posizionamento di residenza e porre in essere tutte le cautele documentali del caso.
- Best practice di tax planning e prevenzione: Il modo migliore per difendersi da un’accusa di esterovestizione è non dare adito alla stessa. Ciò significa che chi intende trasferire all’estero una società (o costituirne una nuova all’estero pur operando anche in Italia) dovrebbe pianificare accuratamente l’operazione per dotare la struttura estera della necessaria sostanza. Alcune best practice riconosciute includono: (i) stabilire un ufficio vero nel paese estero, con spazi adeguati all’attività (non solo una casella postale); (ii) assumere almeno un paio di dipendenti locali, o comunque servirsi di professionisti del luogo per le funzioni chiave, così da non accentrare tutto su persone in Italia ; (iii) nominare nel Consiglio di Amministrazione alcuni membri residenti nel paese estero o in paesi terzi, evitando CdA composti esclusivamente da italiani ; (iv) tenere sistematicamente i verbali delle riunioni societarie e conservarli presso la sede estera, facendo risultare che le decisioni cruciali vengono adottate in quelle riunioni (anche se partecipano membri dall’Italia in conference call, assicurarsi che la convocazione e l’ordine del giorno indichino la sede estera come luogo di riunione, e che qualcuno sia fisicamente presente lì); (v) evitare per quanto possibile intrecci azionari con società italiane (se fattibile): ad esempio, se l’esterovestizione è rischiosa perché la società estera controlla società italiane, valutare assetti alternativi (gruppi paralleli, o cessioni di partecipazioni a una holding italiana separata) per non ricadere nel 5-bis; (vi) se i soci della società estera sono persone fisiche italiane, valutare se è opportuno trasferire anche la residenza personale all’estero, così da allineare la situazione (pur sapendo che ciò comporta la necessità di trasferire realmente la propria vita); (vii) mantenere la contabilità in ordine e depositarla secondo le regole locali, preferibilmente facendola certificare da un auditor nel paese estero (un bilancio revisionato localmente dà credibilità alla tesi che la società operi come un’entità normale in quel contesto); (viii) stipulare contratti con fornitori e clienti locali, in modo da avere un giro d’affari estero autentico; (ix) dotarsi di un conto corrente bancario nel paese estero e utilizzarlo per la maggior parte delle transazioni, evitando di operare da conti italiani; (x) per le persone, oltre alle ovvie iscrizioni anagrafiche, attivare utenze domestiche e servizi (telefono, assicurazione sanitaria, automobile immatricolata localmente, ecc.) che dimostrino presenza stabile. Tutte queste accortezze, oltre a ridurre il rischio di accertamento, in caso di verifica forniranno alla difesa munizioni solide. In altre parole, bisogna agire come farebbe qualsiasi azienda realmente radicata nel paese estero, in modo che la scelta di stabilimento appaia genuina e giustificata da esigenze operative, non solo da motivi fiscali .
- Assistenza legale e tecnica specializzata: data la complessità della materia (che intreccia diritto tributario interno, internazionale, societario e anche profili penali), è fondamentale avvalersi di professionisti esperti. Coinvolgere sin dall’inizio un avvocato tributarista e un commercialista esperto di fiscalità internazionale consente di strutturare al meglio la difesa. Gli specialisti potranno redigere memorie difensive dettagliate, evidenziando non solo i fatti a favore ma anche interpretando correttamente le norme e la giurisprudenza applicabile (ad esempio citando i precedenti favorevoli, come abbiamo fatto qui, per sostenere la propria tesi di diritto). Inoltre potranno individuare eventuali profili di nullità dell’atto o errori procedurali. In taluni casi, l’assistenza legale può aiutare a negoziare con l’Ufficio un eventuale accertamento con adesione o una definizione agevolata (se appare opportuno transigere), oppure a gestire richieste di ruling internazionale per investimenti di grandi dimensioni. Un aspetto da tenere presente è anche il potenziale penale: se l’esterovestizione ha portato ad omettere dichiarazioni per importi rilevanti, potrebbe scattare una denuncia. Avere un legale consente di muoversi con cautela anche in relazione a questo, magari evitando affermazioni o comportamenti che possano aggravare la posizione. In breve, la strategia difensiva efficace è frutto di un lavoro di squadra tra contribuente e consulenti, dove ogni dettaglio (fattuale e legale) viene curato. D’altronde, come recita un motto caro ai tributaristi, “taxes follow substance”: se si riesce a mostrare la sostanza economica e la buona fede, la difesa avrà ottime chance di successo.
Conseguenze in caso di accertamento: sanzioni fiscali e penali
Le conseguenze di un accertamento fiscale che conferma l’esterovestizione di una società (o di una persona fisica) possono essere molto gravose, sia sul piano finanziario sia su quello penale. È importante che amministratori e imprenditori siano consapevoli dei rischi in gioco, così da valutare con attenzione costi/benefici di eventuali pianificazioni spregiudicate. Ecco un quadro delle principali sanzioni ed effetti:
- Recupero di imposte e interessi: in primo luogo, se una società formalmente estera viene dichiarata residente in Italia, il Fisco procederà a recuperare tutte le imposte nazionali dovute sui redditi ovunque prodotti dalla società per gli anni non prescritti. Ciò generalmente include l’IRES (24% sugli utili) eventualmente non pagata sugli utili esteri, l’IRAP (se applicabile, ad es. se c’è attività produttiva in Italia) e anche l’IVA sulle operazioni compiute, qualora la società avrebbe dovuto identificarsi come soggetto IVA italiano. Ad esempio, se una società in Slovenia vendeva beni in Italia senza applicare IVA ritenendosi non residente, l’accertamento la qualificherà come soggetto passivo IVA italiano e recupererà l’IVA dovuta sulle vendite domestiche. Inoltre, potrebbero essere recuperate le ritenute non operate (su dividendi, interessi, royalties) che la società avrebbe dovuto applicare se fosse stata considerata italiana. Il tutto maggiorato degli interessi moratori. Questo può portare a cifre molto elevate, coprendo magari più anni di imposta. Da sottolineare che, se la società ha già pagato imposte all’estero su quegli stessi redditi, potrà in sede di accertamento o successivamente chiedere il credito per le imposte estere (art. 165 TUIR) per evitare doppia imposizione, ma dovrà fornire prova dei tributi pagati fuori (es. presentando modelli di dichiarazione estera e ricevute di versamento). Il credito è limitato all’imposta italiana corrispondente al reddito estero, per cui se all’estero ha pagato molto meno, dovrà comunque integrare la differenza . Se, ad esempio, la società ha pagato 10.000 € di tasse all’estero ma l’Italia ne richiede 50.000 €, dovrà versare la differenza di 40.000 € (oltre sanzioni e interessi). Questo scenario di doppia tassazione economica è comune nei casi di paradisi fiscali, dove la società magari non pagava quasi nulla localmente e si ritrova a dover pagare tutto in Italia.
- Sanzioni amministrative tributarie: sul piano amministrativo, l’esterovestizione comporta tipicamente la contestazione di dichiarazione omessa o infedele. Infatti, la società esterovestita non ha presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia (configurando omessa dichiarazione, punita con sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, minimo 250 €) oppure, se le ha presentate (ad esempio come stabile organizzazione), sono risultate infedeli (sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta). Nella prassi, in caso di esterovestizione si contesta l’omessa dichiarazione dei redditi (art. 1 D.Lgs. 471/97) per la società estera, in quanto avrebbe dovuto dichiarare in Italia e non l’ha fatto . La sanzione base è molto alta (120-240%), ma può essere ridotta se il contribuente definisce in acquiescenza o adesione. Ad esempio, in adesione si applica 1/3 del minimo, dunque 40% dell’imposta. Ci sono poi le sanzioni IVA (omessa dichiarazione IVA, dal 120% al 240% dell’IVA dovuta) e sanzioni per omessa presentazione del modello degli intermediari se applicabile. Da segnalare inoltre la nuova sanzione per omessa iscrizione AIRE citata prima: 200-1000 € per anno di ritardo , che sebbene modesta, può sommarsi. In casi di contestazioni su aspetti formali (es. errata indicazione della residenza nel quadro RS della dichiarazione), l’Agenzia potrebbe applicare sanzioni minori, ma normalmente l’esterovestizione viene trattata come violazione sostanziale. Non ultimo, se l’accertamento riguarda più periodi, la sommatoria delle sanzioni può risultare molto impattante. Occorre considerare che esistono strumenti deflativi: ad esempio, pagando entro 60 giorni dall’avviso (acquiescenza) c’è la riduzione a 1/3 delle sanzioni; in caso di soccombenza in giudizio si applica una sanzione ridotta del 60% se ci sono le condizioni dell’art.15 D.Lgs. 218/97. È comunque una leva di pressione notevole.
- Sequestro preventivo per equivalente: quando dall’esterovestizione deriva un’evasione d’imposta penalmente rilevante, la Procura può richiedere e ottenere il sequestro preventivo dei beni (fino a concorrenza delle imposte evase). Nella pratica, se viene contestato il reato di omessa dichiarazione dei redditi, l’autorità giudiziaria può sequestrare conti correnti, immobili o altri beni sia della società sia dell’amministratore ritenuto responsabile, fino all’importo delle imposte non versate . Questo rappresenta un serio rischio patrimoniale: si pensi a un amministratore italiano che si vede congelare il conto corrente o ipotecare la casa perché accusato di aver omesso di far dichiarare alla società estera (esterovestita) i redditi al Fisco italiano. Tali misure cautelari sono state applicate in vari casi di esterovestizione qualificata come fraudolenta.
- Responsabilità penale tributaria: la sfera penale entra in gioco quando l’ammontare delle imposte evase supera le soglie di rilevanza penale previste dal D.Lgs. 74/2000. Nel caso dell’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), la soglia è imposta evasa > €50.000 per periodo d’imposta. Nel caso di dichiarazione infedele (art. 4), soglie di €100.000 di imposta evasa e 10% di elementi attivi non dichiarati. Spesso, l’esterovestizione comporta omessa dichiarazione di ingenti redditi, superando facilmente €50.000 di IRES evasa. Dunque scatta il reato, punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La giurisprudenza penale ha stabilito che l’amministratore (o il dominus effettivo) della società esterovestita risponde penalmente poiché “ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per la società falsamente estera, che invece doveva essere assoggettata al regime italiano” . In altre parole, creare una società fittizia all’estero e non dichiararne i redditi in Italia equivale a occultare materia imponibile, con responsabilità penale personale di chi ha orchestrato il meccanismo. Oltre all’omessa dichiarazione, potrebbero configurarsi altri reati: la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) se si sono usati mezzi fraudolenti per far apparire la residenza estera; o, se vi sono fatture false, il reato di emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8). Nei gruppi, l’amministratore della capogruppo italiana che beneficia dei profitti non tassati può essere co-indagato. Da notare: la legge di riforma dei reati tributari (D.Lgs. 158/2015) ha escluso la punibilità penale per i casi di abuso del diritto già accertati in sede tributaria (art. 10-bis L. 212/2000 prevede l’irrilevanza penale dell’elusione). Ma, come detto, l’orientamento è di non classificare l’esterovestizione come semplice abuso bensì come evasione, perciò tale scudo non si applica . Quindi, chi effettua esterovestizione deve mettere in conto un eventuale procedimento penale con tutte le sue implicazioni (indagini della Guardia di Finanza, spese legali, possibile rinvio a giudizio). Anche se non sempre si arriva a condanna (vi sono stati casi archiviati per mancanza di dolo specifico), la sola pendenza penale è un problema serio per l’imprenditore.
In sintesi, un accertamento per esterovestizione cambia radicalmente lo scenario fiscale: la società viene considerata “rinata” fiscalmente in Italia, con obbligo di pagare imposte arretrate, sanzioni salatissime e con il rischio di misure cautelari e penali a carico dei responsabili. Questo giustifica perché convenga investire in una buona difesa e, ancor prima, in una buona compliance per evitare di incorrervi. Come abbiamo sottolineato, la strategia migliore è sempre quella di prevenire tali contestazioni dando sostanza reale alle proprie scelte di delocalizzazione (o, se ciò non è possibile, valutare seriamente se il risparmio fiscale vale il rischio).
Domande e risposte (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni sul tema dell’esterovestizione societaria, con relative risposte sintetiche dal taglio pratico, per chiarire i dubbi frequenti di imprenditori e professionisti.
- D: Una società estera con amministrazione di fatto in Italia può essere accusata di esterovestizione anche se non possiede partecipazioni in Italia?
R: Sì, è possibile. In tal caso non si applica la presunzione automatica dell’art. 73 co.5-bis (che richiede il controllo di società italiane), ma l’Agenzia delle Entrate può comunque accertare la residenza di fatto in Italia utilizzando i criteri ordinari di collegamento (sede di direzione effettiva, gestione operativa) . In assenza di presunzione, il Fisco deve però fornire elementi indiziari concreti che la gestione avviene in Italia (ad esempio: amministratore unico residente qui che prende tutte le decisioni, mancanza di ufficio all’estero, etc.). Se riesce a farlo, spetterà poi al contribuente fornire la prova contraria. Quindi, anche senza partecipazioni italiane, una società estera “vuota” con mente in Italia rischia l’accertamento, solo che l’onere della prova iniziale è a carico dell’Ufficio (senza inversione). - D: Posso presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere in anticipo se la mia società estera sarà considerata residente in Italia?
R: In generale no. L’Agenzia ha chiarito di considerare inammissibili gli interpelli mirati a definire preventivamente la residenza fiscale . Questo perché la residenza non è una disposizione agevolativa o anti-abuso disapplicabile, ma è frutto di situazioni di fatto complesse, che l’Amministrazione non può “cristallizzare” a priori. L’unico strumento di ruling preventivo teoricamente utilizzabile sarebbe quello per nuovi investimenti (per importi molto elevati), ma non esiste un interpello specifico per chiedere un “nulla osta” sulla residenza. In pratica, il contribuente deve autovalutare la propria situazione e assumersi il rischio: solo in sede di eventuale verifica si avrà un giudizio ufficiale. Questo ovviamente non è soddisfacente per il contribuente, ma è la realtà normativa attuale. - D: Un certificato di residenza fiscale rilasciato dal paese estero mi protegge dall’accertamento italiano?
R: No, non automaticamente. Come detto, un certificato di residenza estero attesta soltanto che secondo le regole di quel paese la tua società (o tu stesso) siete lì residenti, ma non vincola affatto il Fisco italiano . La Cassazione ha definito tali certificazioni elementi “formali e marginali” se tutti gli altri indizi indicano che la gestione è in Italia . In pratica, il certificato estero può aiutare ai fini delle Convenzioni (per ottenere benefici fiscali all’estero), ma in sede di accertamento in Italia vale poco da solo. Dovrai comunque affiancarlo con prove sostanziali: ad esempio contratti di affitto all’estero, spese, attività economiche reali nel paese estero, e così via. Solo così puoi convincere che quella residenza estera sul certificato corrisponde a una situazione reale e non di comodo. - D: Se la mia società straniera viene considerata fiscalmente residente in Italia, rischio una doppia tassazione sugli utili (Italia ed estero)?
R: L’ordinamento prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione giuridica, ma nella sostanza potresti pagare di più. Mi spiego: l’Italia, una volta che ritiene la società residente, tasserà i suoi redditi mondiali; tuttavia, se su quegli stessi redditi la società ha già versato imposte all’estero, ha diritto al credito d’imposta per le imposte estere pagate (nei limiti dell’imposta italiana sul medesimo reddito) . Quindi, formalmente, la doppia tassazione non dovrebbe avvenire: l’Italia ti accredita quanto pagato fuori. In pratica però spesso chi esteroveste sceglie paesi a tassazione molto bassa o nulla, quindi arriva in Italia e deve comunque pagare quasi per intero. Ad esempio: utile €100, tassazione in paradiso fiscale 0%, tassazione in Italia 24% = dovrai pagare 24. Se invece la società aveva pagato un 10% all’estero, l’Italia chiederà il restante 14%. Inoltre, potrebbe volerci tempo e documentazione per farsi riconoscere il credito. In casi complessi, se ci sono due Stati che pretendono di tassare (doppia residenza riconosciuta in entrambi), bisognerà attivare la procedura amichevole tra Stati per decidere chi rinuncia. In sintesi, la doppia imposizione giuridica completa è evitabile, ma la doppia imposizione economica (cioè pagare qualcosa in entrambi i paesi) è frequente. Di solito chi fa esterovestizione paga poco o nulla fuori, quindi poi l’Italia recupera quasi tutto con pochi crediti da scalare. Viceversa, se avevi scelto un paese con tasse comparabili (cosa rara, perché non avresti molto vantaggio a trasferirti), allora potresti quasi azzerare il conguaglio in Italia. - D: Quali pratiche sono consigliate per evitare contestazioni di esterovestizione?
R: Come discusso, l’importante è dare sostanza reale al trasferimento estero. Alcuni consigli concreti: (a) predisponi un vero ufficio operativo nel paese estero, intestando a nome della società le bollette e il contratto di affitto, e facendolo risultare anche sul sito web e carta intestata ; (b) assumi personale locale (anche part-time o come consulenti) e inseriscili nell’organigramma, evitando che tutti i dipendenti siano in Italia; (c) nomina amministratori locali o comunque non tutti residenti in Italia ; (d) fai deliberare le decisioni importanti in riunioni all’estero e conserva evidenza (minuta) che tali incontri sono avvenuti nel paese estero; (e) evita che la società estera abbia troppi legami finanziari con l’Italia: ad esempio, non lasciarla come pura holding di asset italiani, ma falle svolgere magari attività anche su mercati esteri, o diversifica gli investimenti; (f) mantieni la contabilità e i libri sul posto e incarica un commercialista/revisore locale per gli adempimenti, in modo da poter esibire documenti con timbri e firme locali; (g) se possibile, chiedi una certificazione di residenza fiscale estera ogni anno dall’autorità estera (serve comunque ai fini convenzionali); (h) non amministrare di fatto tutto da computer in Italia con token di home banking italiano: meglio aprire conti bancari nel paese estero e impartire disposizioni attraverso quelli. In sintesi, ogni scelta che radica la presenza all’estero è benvenuta. Ovviamente questo implica costi: mantenere struttura e personale all’estero può essere oneroso. Bisogna valutare se il risparmio d’imposta giustifica tali costi e complessità. Se il risparmio fiscale è marginale, spesso è meglio non rischiare affatto. Se invece è significativo, allora occorre investire in sostanza per mettersi al riparo dal Fisco. - D: La contestazione di esterovestizione può portare a sanzioni penali per l’imprenditore?
R: Sì, se l’ammontare delle imposte evase supera le soglie di punibilità, può configurarsi il reato di omessa o infedele dichiarazione dei redditi a carico di chi ha gestito la società esterovestita. Nella pratica, quasi sempre si contesta l’omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) perché la società estera non ha presentato dichiarazione in Italia, e tale reato scatta se l’imposta evasa > €50.000 annui. Le pene vanno da 2 a 5 anni di reclusione. Viene ritenuto responsabile l’amministratore di fatto o di diritto che ha diretto la costruzione evasiva . Inoltre si può aggiungere il reato di omesso versamento IVA se c’era IVA non versata oltre €250k (art.10-ter) o altri se sono state usate fatture false. In diversi casi noti (es. vicende Dolce & Gabbana qualche anno fa, o altre di cronaca) gli imprenditori sono stati indagati e processati per esterovestizione; a volte assolti per mancanza di dolo, ma con anni di vicissitudini giudiziarie. Quindi il rischio penale è concreto. Per di più, come evidenziato, la Cassazione non considera l’esterovestizione un “abuso” non punibile penalmente, bensì evasione, dunque non c’è scappatoia dell’art. 10-bis Statuto Contribuente . Infine, sul versante penale, attenzione: scattano spesso i sequestri preventivi dei beni personali in attesa del giudizio, a garanzia delle somme evase . Il che può bloccare conti e proprietà anche prima di una sentenza definitiva. Insomma, è un esito da evitare con ogni mezzo lecito.
Esempi pratici di esterovestizione e relative difese
Per illustrare come si applicano i principi esposti, consideriamo alcuni scenari ipotetici (ma realistici) di esterovestizione, analizzando l’accusa del Fisco e la possibile difesa del contribuente:
Caso 1 – Holding in paese a fiscalità privilegiata: Tizio, residente in Italia, costituisce la Alfa Ltd alle Isole Cayman e vi conferisce le quote della sua società italiana Beta Srl. Alfa Ltd non ha uffici né dipendenti alle Cayman; il CdA è composto da Tizio stesso e un suo familiare (entrambi in Italia). Tutte le decisioni riguardanti Beta Srl continuano a essere prese da Tizio in Italia. – Contestazione: l’Agenzia delle Entrate presume ai sensi dell’art. 73 co.5-bis TUIR che Alfa Ltd sia residente in Italia, essendo controllata da un italiano e controllante di una società italiana. Ne consegue la tassazione in Italia di Alfa (es. sugli utili di Beta imputati per trasparenza o dividendi) e l’eventuale contestazione a Tizio di omessa dichiarazione per Alfa. – Difesa: questo scenario è difficile da difendere, essendo quasi da manuale di esterovestizione. Tizio potrebbe tentare di sostenere che Alfa Ltd ha davvero sede alle Cayman perché magari si appoggia a un service locale per alcune funzioni, ma senza sostanza (ufficio, riunioni, etc.) la presunzione è difficilmente superabile. L’unica difesa concreta sarebbe dimostrare che Beta Srl è gestita in modo indipendente e che Alfa non interferisce (ma essendo Alfa proprietaria, questa tesi è debole). Probabilmente l’obiettivo in casi così sarebbe limitare i danni (es. chiedere adesione con sanzioni ridotte) più che vincere. Se però Tizio avesse – in variante – anche spostato la sua residenza personale alle Cayman (con reale trasferimento), la difesa potrebbe complicarsi meno: resterebbe la presunzione ma Tizio potrebbe invocare la Convenzione (se esistesse) o comunque sostenere che l’intero centro decisionale (lui) è fuori. Resta comunque scenario ad alto rischio, sconsigliabile.
Caso 2 – Società operativa trasferita nell’UE: Caio è titolare di un’azienda manifatturiera in Italia. Nel 2025 decide di trasferire la società in Slovacchia per ridurre il carico fiscale (IRES 15%). Sposta la sede legale a Bratislava, dove affitta un piccolo ufficio presso un business center. Mantiene però lo stabilimento produttivo in Italia (di proprietà di una società immobiliare di Caio) e gran parte dei dipendenti in Italia con contratti in distacco alla nuova società slovacca. Caio stesso resta residente in Italia e supervisiona la fabbrica giornalmente. – Contestazione: l’Agenzia potrebbe sostenere che la società è esterovestita, poiché la gestione operativa (produzione, personale) è rimasta in Italia e Caio la dirige da qui. Anche senza applicare l’art. 5-bis (la società slovacca forse non controlla società italiane, è essa stessa la ex società italiana trasferita), l’Ufficio porterebbe vari indizi: stabilimento in Italia, decisioni prese in Italia, amministratore (Caio) in Italia, etc. – Difesa: Caio potrebbe replicare che la sede di direzione effettiva è invece in Slovacchia se, ad esempio, dimostra che ha nominato un direttore locale che prende le decisioni di gestione corrente sul posto. Potrebbe evidenziare che i contratti di fornitura sono stati spostati in Slovacchia, che l’azienda compra materie prime tramite il suo ufficio di Bratislava e vende a clienti internazionali da lì. Se però queste cose non sono state fatte e l’unico cambiamento è la sede legale, la difesa è debole: la Slovacchia risulta un “guscio vuoto” mentre l’attività materiale e direzionale è rimasta dove prima, in Italia. In tal caso Caio rischia di perdere la causa. Questo esempio mostra che trasferire solo la scatola societaria senza spostare l’attività è facilmente smontabile dal Fisco. Caio avrebbe dovuto almeno trasferirsi lui in Slovacchia o assumere un management locale e gradualmente decentrare parte della produzione lì. Senza sostanza, l’esterovestizione verrebbe quasi certamente accertata.
Caso 3 – Società estera con attività mista e gruppo internazionale: Delta S.p.A. è una società italiana che nel 2024 costituisce una consociata in Spagna (Delta SL) per espandersi sul mercato iberico. I dirigenti italiani di Delta S.p.A. inizialmente seguono il lancio aprendo un ufficio a Madrid e assumendo 5 venditori locali. Dopo due anni, il business spagnolo cresce; Delta SL però rimane formalmente controllata al 100% dalla società italiana e ha un CdA con 2 italiani (dirigenti di Delta S.p.A.) e un manager spagnolo. – Contestazione: l’Agenzia italiana potrebbe guardare a Delta SL e notare che è controllata interamente da italiani e ha organi amministrativi a maggioranza italiani. Ci sarebbero le premesse per la presunzione di residenza (holding italiana che controlla Delta SL, quest’ultima controllata da italiani). Tuttavia, Delta SL ha clienti propri in Spagna, uffici e dipendenti lì, e paga le imposte in Spagna. – Difesa: Delta S.p.A. potrebbe difendersi sostenendo che non c’è alcuna esterovestizione: Delta SL è una società costituita per reali esigenze commerciali, con sede di direzione effettiva in Spagna. Potrebbe provare che le decisioni operative sul mercato spagnolo sono prese dal manager locale (membro del CdA) e che i consiglieri italiani si limitano a funzioni di controllo di gruppo. Inoltre, i meeting del CdA magari si tengono a Madrid. Il fatto che la capogruppo dia linee strategiche rientra nella fisiologia dei gruppi (come riconosciuto da Cassazione) e non annulla l’autonomia di Delta SL . In questo scenario, la difesa ha buone chance: portando evidenze di autonoma operatività (contratti spagnoli, spese, marketing locale, ecc.), si può convincere che Delta SL è realmente residente in Spagna e la presunzione 5-bis, pur tecnicamente applicabile, viene vinta dalla prova contraria. Un accorgimento potrebbe essere modificare leggermente il CdA portandolo in parità tra italiani e spagnoli o nominando un presidente spagnolo, per allentare l’indizio formale. In conclusione, questo caso mostra che quando c’è una ragione economica legittima dietro la presenza estera, la difesa può articolare in modo convincente che non si tratta di un artificio elusivo bensì di una scelta imprenditoriale lecita, seppur fiscalmente conveniente.
Caso 4 – Trasferimento personale e d’impresa contestuale: Esempio di una persona fisica, Mario, che trasferisce la propria residenza in Portogallo (iscrivendosi all’AIRE) e contesta l’esterovestizione come persona. Mario chiude la ditta individuale italiana e apre una società unipersonale in Portogallo che fattura consulenze. Dopo due anni, l’Agenzia gli contesta che in realtà vive ancora principalmente in Italia (lo vedono spesso qui, la famiglia è rimasta in Italia) e che la società portoghese serve solo a far pagare meno tasse a lui. – Contestazione: qui è doppia: per Mario come persona (presunzione che è rimasto residente in Italia, vista la famiglia) e per la sua società estera (ritenuta esterovestita e in realtà stabile organizzazione di Mario in Italia). – Difesa: Mario potrebbe difendersi mostrando di aver rispettato più requisiti possibili: affitta casa stabilmente in Portogallo, ci passa almeno 7-8 mesi l’anno (documentando le presenze), ha trasferito la moglie con lui (se possibile), ha chiuso tutte le utenze in Italia e le ha aperte in Portogallo. Inoltre, la sua società portoghese ha ufficio e clienti anche al di fuori dell’Italia. Se riesce a provare che il centro dei suoi interessi personali e professionali si è spostato (il che richiede coerentemente di fare scelte di vita vere, non solo di comodo), allora potrà far valere il proprio caso. Magari citerà la Convenzione Italia-Portogallo che in caso di dubbio privilegia la residenza dove la persona ha l’abitazione permanente o legami familiari. In parallelo, per la società punterà sul fatto che Mario operava effettivamente dal Portogallo (esibendo contratti locali, registro presenze). Se invece, come spesso accade, Mario ha passato troppo tempo in Italia o ha mantenuto legami forti (es. figli a scuola in Italia, ecc.), la difesa farà fatica. In tal caso, per mitigare, potrebbe appellarsi a un eventuale regime favorevole (in Portogallo c’è il regime non-habitual resident con 0% su alcune pensioni/redditi) e dire: guardate che ho seguito le regole di quel paese. Ma ciò non vincola l’Italia. Quindi l’esito dipenderà molto dalle prove fattuali: l’esperienza insegna che se una persona davvero si trasferisce (vendendo casa in Italia, portando la famiglia e trascorrendo la maggior parte del tempo fuori), vince la contestazione; se resta a metà, perde. Lo stesso per la società unipersonale: se è stata una shell company, verrà ignorata e si tasserà Mario direttamente. Se ha vita propria (anche minima), potrà essere considerata entità estera legittima.
Queste simulazioni confermano che la linea di demarcazione fra pianificazione lecita e esterovestizione illecita sta tutta nella concretezza degli elementi: quanto più “esteri” sono i fatti, tanto più solida la posizione del contribuente; se invece tutto resta “italiano” salvo l’indirizzo, l’Agenzia delle Entrate avrà gioco facile. Ogni caso reale naturalmente presenta sfumature uniche, ma gli schemi di base tendono a ripetersi come negli esempi sopra.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo due tabelle che riassumono, rispettivamente, i criteri di collegamento pre e post riforma 2024 e gli indicatori contrapposti di residenza estera genuina vs esterovestizione fittizia, allo scopo di facilitare una visione d’insieme.
Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale delle società: confronto prima e dopo il 2024
| Criterio di collegamento | Fino al 2023 (vecchio art. 73 co.3) | Dal 2024 (art. 73 co.3 come modificato dal D.lgs. 209/2023) |
|---|---|---|
| Sede legale | Luogo indicato nell’atto costitutivo o statuto (criterio formale). Sufficiente per considerare la società residente se presente in Italia >183 giorni. | Invariato: rimane uno dei criteri alternativi. La sede legale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta comporta residenza fiscale italiana . |
| Sede dell’amministrazione | Luogo di esercizio delle funzioni amministrative e direttive (equiparato alla sede effettiva). Previsto espressamente fino al 2023. | Sostituito da: Sede di direzione effettiva, definita come luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche aziendali . Corrisponde alla “sede effettiva” in senso sostanziale . |
| Oggetto principale (attività principale) | Luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività economica della società (criterio residuale, talora di difficile applicazione). | Sostituito da: Sede di gestione ordinaria in via principale, ossia luogo in cui si compiono in modo continuativo gli atti di gestione corrente dell’ente . Rappresenta il centro operativo quotidiano (produzione, amministrazione ordinaria). |
| Nota: criteri alternativi | Era sufficiente uno solo (sede legale o sede amm. o oggetto principale) per la residenza. | Rimangono alternativi e paritetici: basta uno dei tre (sede legale o direzione effettiva o gestione ordinaria) in Italia > 6 mesi per attrarre la residenza . |
| Entrata in vigore | – | Nuovi criteri applicabili dall’esercizio 2024 (periodo d’imposta in corso al 1/1/2024) . Transitoriamente, per esercizi a cavallo del 2023, valgono dal successivo. |
Tabella 2 – Indicatori di residenza estera genuina vs indicatori di esterovestizione (gestione in Italia)
| Indicatori di sostanza estera genuina (a favore del contribuente) | Indicatori di esterovestizione (a favore del Fisco) |
|---|---|
| Struttura locale effettiva: ufficio vero nel Paese estero, con targa societaria, arredi, linee telefoniche, etc. Personale locale assunto o collaboratori stabilmente operativi lì. | Assenza di base estera reale: sede estera puramente formale (ufficio di comodo o domiciliazione presso terzi); nessun dipendente o presenza fisica permanente nello Stato dichiarato. |
| Amministratori e dirigenti in loco: presenza nel CdA di membri residenti all’estero che partecipano attivamente alla gestione. Riunioni del CdA e assemblee tenute prevalentemente all’estero (verbali che lo provano). | Governo societario accentrato in Italia: amministratore unico o maggioranza del CdA residente in Italia; decisioni societarie sempre prese su suolo italiano; verbali assenti o tutti firmati in bianco; deleghe operative conferite a persone in Italia. |
| Documentazione amministrativa tenuta all’estero: libri sociali, scritture contabili, fatture emesse e archiviate presso la sede estera; utilizzo di professionisti locali (commercialista, avvocato) per adempimenti. | Accentramento documenti in Italia: contabilità tenuta presso uno studio in Italia; libri sociali custoditi in Italia; documentazione fiscale gestita da consulenti italiani; eventuali controlli fiscali esteri non trovano documenti in sede. |
| Attività economica nel Paese estero: clientela locale o internazionale servita dalla sede estera; contratti stipulati e eseguiti all’estero; fornitori locali; conto bancario locale movimentato per pagare spese e incassare ricavi. | Attività rivolta all’Italia o transitante per l’Italia: fatture emesse quasi solo verso soggetti italiani (specie parti correlate); beni prodotti/venduti in Italia; la società estera funge solo da filtro fatturazione; pagamenti effettuati da conti italiani o con fondi provenienti dall’Italia. |
| Autonomia gestionale comprovata: esistenza di management locale che prende decisioni day-by-day (es. direttore di stabilimento estero, responsabile vendite estero); politiche commerciali adattate al mercato estero; spese di gestione sostenute in loco (marketing, affitti, utilities) che indicano operatività reale. | Eterodirezione integrale dall’Italia: la società estera esegue pedissequamente le istruzioni della casa madre italiana; i contratti più importanti vengono in realtà negoziati da dirigenti italiani; e-mail e corrispondenza mostrano che ogni decisione passa per l’Italia; i rappresentanti esteri hanno ruolo meramente formale. |
| Vita personale spostata (per persone fisiche): il titolare o i dirigenti si sono trasferiti stabilmente all’estero (iscrizione AIRE, famiglia al seguito, abitazione estera permanente, ecc.), indicando un effettivo cambio di residenza. | Legami personali rimasti in Italia: l’imprenditore o amministratore continua a risiedere principalmente in Italia (famiglia non trasferita, presenza >183 giorni in Italia, interessi personali concentrati qui); iscrizione AIRE mancante o tardiva; utilizzo di immobili in Italia come base. |
| Posizione fiscale coerente all’estero: la società presenta dichiarazioni fiscali complete nello Stato estero, paga lì le imposte sui propri redditi, eventualmente è soggetta a revisione o controlli fiscali locali senza rilievi. | Disallineamento fiscale: la società dichiara pochissimo o nulla nel Paese estero pur avendo operazioni consistenti (indice che i redditi sono altrove); oppure, in caso di controlli esteri, viene riscontrata inattività; la società esterovestita gode di regimi di favore non giustificati dalla sostanza (es. residenza in zona offshore ma business in Italia). |
| Prova di motivazioni extra-fiscali: documentazione o contesto che spiegano perché la presenza all’estero è giustificata (mercati esteri, vicinanza a materie prime, manodopera locale specializzata, ecc.), rendendo plausibile la scelta al di là del solo risparmio d’imposta. | Mera convenienza fiscale come driver: scelta del Paese estero unicamente per il basso carico fiscale senza legami economici reali; coincidenza temporale tra introduzione di normative sfavorevoli in Italia e trasferimento immediato all’estero; mancanza di studi o piani industriali sul mercato estero (trasferimento improvviso). |
(Legenda: colonna di sinistra = elementi che supportano la tesi del contribuente di un trasferimento genuino; colonna di destra = elementi che supportano la tesi dell’Agenzia delle Entrate di un trasferimento fittizio con gestione rimasta in Italia. In sede di giudizio, il bilanciamento di questi fattori determinerà l’esito.)
Conclusione
In conclusione, l’esterovestizione societaria rappresenta una tematica complessa in cui il confine tra lecito arbitraggio fiscale e illecito spostamento fittizio di imponibile risulta spesso sottile. La normativa italiana aggiornata al 2025, in armonia con i principi UE, fornisce strumenti robusti all’Amministrazione finanziaria per individuare i casi di residenza di facciata all’estero (in primis attraverso i criteri della sede di direzione effettiva e le presunzioni legali anti-elusive). D’altro canto, le recenti pronunce giurisprudenziali evidenziano che non ogni trasferimento viene bollato come abusivo: quando il contribuente riesce a dimostrare una reale consistenza economica e organizzativa all’estero, i giudici tributari sono pronti a riconoscere la legittimità della scelta imprenditoriale, tutelando la libertà di stabilimento.
Dal punto di vista del debitore (contribuente), risulta essenziale adottare un approccio proattivo: pianificare con cura la struttura estera dotandola di sostanza fin dall’inizio; mantenere traccia documentale di ogni elemento a supporto della residenza estera; agire in compliance con gli obblighi formali (anagrafici, contabili, fiscali) sia in Italia che nel paese estero; e, in caso di verifica, predisporre una difesa tecnica dettagliata, basata sui fatti e sul diritto (anche internazionale). Le strategie difensive discusse – dalla produzione di prove contrarie alla confutazione delle tesi del Fisco, fino all’utilizzo delle Convenzioni e all’eccezione di vizi procedurali – costituiscono un bagaglio fondamentale per l’avvocato tributarista che assista un cliente accusato di esterovestizione.
Va ricordato che le conseguenze di un’accertata esterovestizione possono essere molto pesanti: recupero di imposte pregresse con interessi, sanzioni pecuniarie elevatissime e possibili implicazioni penali per frode fiscale. Pertanto, la decisione di localizzare all’estero un’attività deve essere ponderata attentamente. Se la scelta è supportata da valide ragioni economiche e viene implementata in modo genuino, esistono gli strumenti per difenderla e far valere i propri diritti. Se invece il trasferimento è meramente artificioso, la probabilità di soccombere all’accertamento è alta, con costi finali ben superiori al risparmio sperato.
In definitiva, in materia di residenza fiscale “forma e sostanza” devono andare di pari passo: solo assicurando coerenza sostanziale alle operazioni transfrontaliere l’imprenditore potrà dormire sonni tranquilli e neutralizzare sul nascere eventuali pretese del Fisco. Nel dubbio, il consiglio è di consultare specialisti e di non sottovalutare gli indizi che possono essere lasciati. Come abbiamo visto, con preparazione e rigore è possibile difendersi efficacemente dall’accusa di esterovestizione e continuare a operare in ambito internazionale nel rispetto delle norme tributarie italiane ed europee.
Fonti
- Normativa nazionale: D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2 e art. 73, come modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (riforma fiscale internazionale) . D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 248/2006 (introduzione art. 73 co.5-bis TUIR) . D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (decreto internazionalizzazione). L. 24 dicembre 2022 n. 213 (delega fiscale 2023). D.Lgs. 29 ottobre 2021 n. 151 (abrogazione art. 2 co.2-bis TUIR).
- Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate: Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024 – Chiarimenti sulla residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ; Risposte a interpello AdE n. 27/2022 e n. 164/2023 (inammissibilità interpello su residenza fiscale) ; Relazione Illustrativa MEF alla riforma fiscale (bozza 2023) .
- Giurisprudenza nazionale recente: Corte di Cassazione, Sez. Trib., sent. n. 32743/2025 (depositata 16 dicembre 2025) – conferma criteri sede effettiva post-riforma, caso di società lussemburghese non esterovestita . Cass. Sez. V, sent. n. 2458/2025 (2 febbraio 2025) – presunzione ex art.73 co.5-bis applicata anche senza partecipata italiana (società olandese eterodiretta) . Cass. Sez. V, sent. n. 3386/2024 (7 febbraio 2024) – principio generale di contrasto all’esterovestizione esteso all’imposta di registro . Cass. Sez. V, sent. n. 17270/2024 (24 giugno 2024) – ribadisce che se gli amministratori risiedono all’estero e lì svolgono l’amministrazione sociale, non c’è esterovestizione . Cass. Sez. V, sent. n. 20002/2024 (19 luglio 2024) – su gruppo italiano con controllata rumena: la sede dell’amministrazione non coincide col luogo di direzione di gruppo se la controllata mantiene indipendenza (no esterovestizione in caso di direzione e coordinamento “fisiologico”) . Cass. Sez. Trib., sent. n. 34723/2022 – qualifica l’esterovestizione come evasione, non come abuso del diritto (basta la presenza di un criterio di collegamento in Italia per fondare la residenza, senza necessità di prova del motivo fiscale) . Cass. Sez. V, sent. n. 23150/2022 – sull’importanza del place of effective management anche in trasferimenti intracomunitari (abuso di stabilimento se trasferimento fittizio) . Cass. Sez. V, ord. n. 15424/2021 – definisce sede dell’amministrazione = sede effettiva (richiama precedenti in motivazione) . Cass. Sez. V, sent. n. 16697/2019 – localizzazione estera come schermo formale se centro decisionale resta in Italia . Cass. Sez. III Pen., sent. n. 50151/2018 – conferma configurabilità del reato di omessa dichiarazione per amministratore di società esterovestita (gestione di fatto in Italia).
- Giurisprudenza UE: Corte di Giustizia UE, sent. Cadbury Schweppes plc, 12 settembre 2006, causa C-196/04 – definisce i limiti all’intervento anti-abuso degli Stati membri: restrizioni ammesse solo contro costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica, create per eludere il fisco . Corte di Giustizia UE, sent. Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, 23 aprile 2008, causa C-201/05 – ribadisce che lo stabilimento implica un’insediamento reale con esercizio effettivo di attività economica; concetto di durata indeterminata e presenza stabile . Altre: sent. Commissione vs UK (C-246/89, 1991) sul concetto di stabilimento; sent. Polbud (C-106/16, 2017) su trasferimento sede sociale (non fiscale) nell’UE; sent. ECTHK (C-110/99, 2001) su abuso di diritto fiscale.
Il Fisco ti contesta una esterovestizione societaria, sostenendo che la sede amministrativa effettiva della società sia in Italia, e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per esterovestizione sono complessi, presuntivi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta una esterovestizione societaria, sostenendo che la sede amministrativa effettiva della società sia in Italia, e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per esterovestizione sono complessi, presuntivi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– società formalmente estere ma ritenute gestite dall’Italia,
– sedi legali all’estero considerate solo “di facciata”,
– decisioni strategiche assunte in Italia,
– amministratori e strutture operative localizzate nel territorio nazionale,
– presunti risparmi d’imposta indebiti.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 riqualificazione della residenza fiscale in Italia,
👉 recupero delle imposte dirette,
👉 recupero IVA,
👉 sanzioni elevate e interessi,
👉 riflessi anche penali nei casi più gravi.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per esterovestizione societaria basato sulla sede amministrativa?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la sede amministrativa non si presume,
👉 conta la gestione effettiva, non solo la residenza formale,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Esterovestizione Societaria
L’accertamento si fonda sull’idea che la società:
– sia formalmente residente all’estero,
– ma amministrata e diretta di fatto dall’Italia,
– con conseguente tassazione integrale nel territorio italiano.
👉 Ma l’esterovestizione non è automatica: deve essere dimostrata con elementi concreti e concordanti.
La verifica riguarda in particolare:
– sede della direzione effettiva,
– luogo in cui si assumono le decisioni strategiche,
– operatività degli amministratori,
– struttura organizzativa reale,
– autonomia della sede estera.
Perché il Fisco Contesta la Residenza Estera
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– le decisioni chiave siano prese in Italia,
– gli amministratori operino stabilmente dall’Italia,
– la sede estera sia priva di reale autonomia,
– l’organizzazione estera sia meramente formale,
– vi sia un risparmio fiscale indebito.
👉 Ma il Fisco non può basarsi su indizi isolati o su mere presunzioni geografiche.
Il Principio Chiave: Sede Amministrativa ≠ Presunzione Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 la sede amministrativa va provata in modo rigoroso, non presunta.
Questo significa che:
– non basta la presenza di soci o amministratori in Italia,
– non basta un collegamento economico con il territorio nazionale,
– serve dimostrare dove si svolge la gestione effettiva,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora l’autonomia decisionale della sede estera,
– valorizza solo elementi formali o secondari,
– trascura la documentazione societaria estera,
– presume l’esterovestizione senza prova unitaria,
– applica sanzioni piene su basi presuntive.
👉 La presunzione non basta: serve una prova complessiva e coerente.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– consigli di amministrazione “cartolari”,
– amministratori residenti in Italia,
– società holding estere,
– strutture operative leggere all’estero,
– attività di coordinamento svolte dall’Italia.
👉 Molti rilievi sono interpretativi e giuridicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Direzione Effettiva all’Estero
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 dove vengono realmente assunte le decisioni strategiche?
È decisivo dimostrare:
– riunioni effettive degli organi sociali all’estero,
– verbalizzazioni coerenti e puntuali,
– autonomia decisionale degli amministratori esteri,
– operatività reale della struttura locale.
👉 Se la direzione è estera, l’esterovestizione cade.
🔹 2. Dimostrare l’Autonomia Organizzativa della Sede Estera
Un principio fondamentale è questo:
👉 la sede estera deve essere autonoma, non fittizia.
È possibile dimostrare:
– presenza di personale,
– uffici e mezzi propri,
– conti correnti esteri,
– gestione operativa indipendente.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Presunzione di Residenza Fiscale in Italia
La legge distingue tra:
– collegamenti economici leciti,
– gestione effettiva localizzata in Italia.
👉 Il Fisco deve provare la gestione italiana, non presumere la colpa.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Intento Elusivo
La difesa può dimostrare che:
– la struttura estera ha valide ragioni economiche,
– non vi è stato intento di sottrarre base imponibile,
– il comportamento è stato trasparente e coerente.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e conseguenze penali.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare l’organizzazione societaria,
– illustrare la governance estera,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione societaria estera,
– dimostrare l’effettiva sede amministrativa,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accertamento è fondato su presunzioni deboli,
– manca una prova unitaria della gestione italiana,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti per esterovestizione vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Società Estera ≠ Esterovestizione
Un principio essenziale è questo:
👉 una società estera non è esterovestita solo perché collegata all’Italia.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare la gestione effettiva italiana,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sull’esterovestizione è giuridica, fiscale e strategica.
L’avvocato:
– analizza la governance societaria,
– ricostruisce la direzione effettiva,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare la riqualificazione della residenza fiscale,
– ridurre o annullare imposte e sanzioni,
– prevenire conseguenze penali,
– mettere in sicurezza la struttura internazionale.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di fiscalità internazionale richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in esterovestizione e residenza fiscale
– Difensore di imprese e gruppi internazionali
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento per esterovestizione societaria e sede amministrativa:
👉 non va subito,
👉 è spesso presuntivo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la direzione effettiva all’estero,
👉 provare l’autonomia organizzativa,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per esterovestizione può fare la differenza tra una riqualificazione fiscale devastante e la piena tutela della tua struttura internazionale.
