L’accertamento fiscale per rimanenze gonfiate o sottostimate è una contestazione frequente e delicata, perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che la valutazione delle rimanenze di magazzino sia stata utilizzata per alterare il reddito d’esercizio, anticipando o rinviando l’imposizione.
In questi casi il Fisco sostiene che:
- le rimanenze finali siano state gonfiate per ridurre il reddito futuro
- oppure sottostimate per abbassare il reddito dell’anno
- i criteri di valutazione siano incoerenti o non documentati
- la contabilità non rappresenti la realtà economica
- vi sia una manipolazione del risultato fiscale
Con conseguente recupero di imposte, IVA (nei casi rilevanti), sanzioni e interessi, spesso su più periodi d’imposta.
Il rischio è concreto:
una contestazione sulle rimanenze può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti immediati su reddito, liquidità e affidabilità contabile.
Molti si chiedono:
- “Quando una rimanenza è considerata gonfiata o sottostimata?”
- “Conta il metodo di valutazione o il risultato finale?”
- “Il Fisco può sostituirsi all’impresa nella stima?”
- “Bastano differenze di valore per parlare di irregolarità?”
- “Come difendersi da una rettifica retroattiva?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la valutazione delle rimanenze non è matematica.
Ed una stima diversa da quella del Fisco non equivale automaticamente a violazione fiscale.
Cosa sono le rimanenze e perché incidono sul reddito
Le rimanenze comprendono:
- materie prime
- semilavorati
- prodotti finiti
- merci destinate alla vendita
Il loro valore incide direttamente sul reddito, perché:
- rimanenze più alte aumentano il reddito dell’anno successivo
- rimanenze più basse riducono il reddito dell’anno in corso
Proprio questo effetto temporale rende le rimanenze un punto sensibile nei controlli fiscali.
Cosa contesta il Fisco nelle rimanenze gonfiate o sottostimate
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- valori di rimanenza non coerenti con acquisti e vendite
- criteri di valutazione cambiati senza giustificazione
- assenza di documentazione a supporto della stima
- rimanenze sovrastimate per rinviare tassazione
- rimanenze sottostimate per abbattere l’utile
- incoerenze tra inventario fisico e valori contabili
- valutazioni non allineate alla reale utilità dei beni
Ma non ogni differenza di valore giustifica una rettifica fiscale.
Perché l’Agenzia delle Entrate interviene sulla valutazione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la valutazione è errata quando:
- non rispetta i criteri adottati negli esercizi precedenti
- non riflette il valore economico reale
- ignora obsolescenza, invendibilità o deterioramento
- appare strumentale alla riduzione del carico fiscale
- manca una motivazione tecnica della stima
Tuttavia, il Fisco non può limitarsi a dire che il valore “è troppo alto o troppo basso”:
deve dimostrare l’erroneità della valutazione.
Il rischio più grave: recupero di imposte su più anni
Il vero pericolo è che:
- il reddito venga rideterminato
- le imposte vengano recuperate su più esercizi
- si applichino sanzioni rilevanti
- maturino interessi pluriennali
- l’accertamento diventi definitivo
- partano azioni di riscossione
Anche quando la merce esiste realmente.
L’errore più comune: considerare la valutazione come “oggettiva”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- accettano la rettifica senza contestarla
- non difendono la discrezionalità della stima
- non documentano il criterio adottato
- non spiegano scostamenti o variazioni
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, la valutazione economica non è una formula rigida.
Rimanenze e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la valutazione delle rimanenze è una stima
- più criteri possono essere legittimi se coerenti
- conta la costanza del metodo
- la stima va motivata e documentata
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le rettifiche automatiche sono contestabili
Se la valutazione è ragionevole e spiegabile, l’accertamento è difendibile.
Quando l’accertamento per rimanenze è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- il metodo di valutazione è costante nel tempo
- esiste documentazione a supporto della stima
- le differenze sono giustificate da fattori economici
- l’inventario fisico è coerente
- la rettifica del Fisco è generica o presuntiva
- manca prova di intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’avviso di accertamento
- esame dei criteri di valutazione adottati
- ricostruzione delle rimanenze per esercizio
- confronto tra inventario fisico e contabile
- documentazione di obsolescenza o invendibilità
- contestazione delle presunzioni automatiche
- argomentazioni giuridiche e tecniche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa contabile, economica e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- il debito fiscale si consolida
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento
Se ricevi un accertamento per rimanenze gonfiate o sottostimate:
- non accettare automaticamente la rettifica
- non pagare senza un’analisi tecnica
- ricostruisci il metodo di valutazione
- raccogli documentazione di supporto
- verifica la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per rimanenze ritenute gonfiate o sottostimate, contrastando rettifiche automatiche e recuperi basati su valutazioni astratte.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- difendere i criteri di valutazione adottati
- dimostrare la correttezza della stima
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare liquidità e continuità aziendale
Agisci ora
Una rimanenza valutata diversamente dal Fisco
non è automaticamente una violazione fiscale.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta rimanenze gonfiate o sottostimate,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una stima legittima venga trasformata in un debito fiscale definitivo.
Introduzione
L’inventario di fine esercizio (rimanenze di magazzino) è un elemento cruciale nella determinazione del reddito d’impresa: eventuali errori, alterazioni o omissioni nelle rimanenze possono comportare significative rettifiche fiscali. Un accertamento fiscale basato su rimanenze gonfiate (sopravvalutate) o sottostimate può ribaltare i redditi dichiarati, generando accertamenti e sanzioni. In questa guida aggiornata (gennaio 2026) approfondiremo il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle rimanenze di magazzino, esaminando le tipologie di accertamenti possibili, le differenze tra contabilità ordinaria e semplificata, e soprattutto illustrando le strategie difensive del contribuente (imprenditore o professionista) con l’ausilio del proprio avvocato tributario. Saranno inclusi esempi pratici, tabelle riepilogative, sezioni domande/risposte e un focus sugli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, ravvedimento operoso, conciliazione).
1. Inquadramento delle rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono i beni (merci, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso, ecc.) esistenti alla chiusura dell’esercizio aziendale e non ancora consumati o venduti. Dal punto di vista contabile e fiscale, le rimanenze iniziali e finali di ciascun esercizio influenzano il reddito d’impresa secondo il principio dell’analiticità: secondo l’art. 92 del TUIR, “le variazioni delle rimanenze finali […] rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio” . In pratica, un aumento delle rimanenze finali (rispetto all’esercizio precedente) comporta un incremento di reddito imponibile, mentre una diminuzione delle rimanenze finali (rispetto all’iniziale) riduce il reddito.
Le modalità di valutazione delle rimanenze sono dettate dal TUIR (art. 92 e 93) e dal Codice Civile (art. 2426 n.11), stabilendo ad esempio che le rimanenze possano essere valorizzate a costo specifico, o secondo modalità contabili (FIFO, LIFO, costo medio ponderato), restando sempre osservati principi di razionalità e prudenza. Per taluni settori (opere, forniture e servizi ultrannuali), il TUIR (art. 93) prevede regole particolari legate agli stati di avanzamento dei lavori . In ogni caso, una valutazione artificiosa delle rimanenze (ad es. valore non congruo con il costo storico o col valore di mercato) può essere considerata elusiva della realtà economica, costituendo un presupposto di accertamento fiscale.
Esempio riassuntivo: Supponiamo che un’impresa dichiari a fine esercizio rimanenze finali per 10.000 € quando quelle reali sono 5.000 €. Poiché l’art.92 TUIR impone di portare in deduzione le rimanenze finali (maggiore valore comporta minor reddito), questo errore produce un effetto “tassativo”: il reddito imponibile risulta inferiore del valore della differenza (5.000 €) rispetto alla situazione reale. In sede di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate può quindi rettificare il reddito aggiungendo questo importo non effettivamente giustificato dalle scritture.
2. Quadro normativo di riferimento
Dal punto di vista fiscale, le regole sulle rimanenze sono contenute nel TUIR (D.P.R. 917/1986). In particolare:
- Art. 92 TUIR: stabilisce che “le variazioni delle rimanenze finali… rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio”, imponendo che le rimanenze finali siano valorizzate almeno secondo criteri minimi predeterminati . Il comma 1 di tale articolo dispone che, se la valutazione non è a costo specifico o secondo l’art.93 (commesse ultrannuali), il valore delle rimanenze finali non può essere inferiore a quello determinato raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore .
- Art. 93 TUIR: si applica alle “opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” (commesse pluriennali). Conferma che anche tali rimanenze finali concorrono al reddito dell’esercizio , e stabilisce che la valutazione si faccia in base ai corrispettivi pattuiti e agli stati di avanzamento (sottolineando come i ricavi realizzati definitivi, o in parte liquidati, vadano imputati a reddito quando stabiliti o liquidati definitivamente). Recenti sentenze hanno ribadito che in questi casi la valutazione delle rimanenze deve basarsi sul reale stato di avanzamento dei lavori .
- Art. 15 e 36, DPR 600/1973 (accertamenti): per i fini dell’accertamento fiscale, il DPR 600/1973 prevede che il contribuente in contabilità ordinaria tenga i libri contabili obbligatori (quaderno di magazzino, inventario, scritture contabili IVA, ecc.). In particolare l’art.14, comma 1, lett. d) (richiamato dal comma 36) impone la tenuta delle “scritture ausiliarie di magazzino” (ovvero, schede di dettaglio degli ingressi/uscite di magazzino) per le imprese che superano certi parametri dimensionali. La mancata tenuta o esibizione di tali scritture può legittimare l’accertamento induttivo (se la contabilità diventa inattendibile) .
- Art. 18 DPR 600/1973: disciplina il regime di contabilità semplificata per le piccole imprese. Anche in tale regime il contribuente è tenuto ad annotare “le variazioni delle rimanenze finali” nei registri IVA o acquisti, distinguendo le categorie merceologiche . Come ribadito dalla Cassazione, nelle imprese in contabilità semplificata l’obbligo di dettaglio delle rimanenze è tutt’altro che opzionale: ogni anno nel registro IVA bisogna indicare il valore delle rimanenze separatamente per categorie di beni .
- Art. 39 DPR 600/1973: (accertamento sintetico e induttivo) prevede i metodi legali di ricostruzione del reddito. In particolare il comma 1-ter (oggi comma 1-bis) stabilisce presunzioni fiscali di compensi/ricavi non dichiarati, mentre il comma 2 prevede che se la contabilità è ritenuta inattendibile, il reddito può essere determinato in via induttiva. Pertanto, se la Guardia di Finanza o l’Agenzia dubitano della correttezza delle rimanenze dichiarate (ad esempio perché prive di supporto contabile o fisico), si può scattare un accertamento induttivo basato su presunzioni (ad es. ricavi occulti).
Oltre alla normativa fiscale, il Codice Civile (art. 2426, n.11) impone principi di veridicità nella valutazione delle rimanenze, richiedendo di iscriverle in bilancio “al costo dei beni e delle materie, di cui si è sostenuto onere”. Anche gli OIC (Organi di Contabilità) e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) richiedono coerenza tra bilancio civilistico e imponibile fiscale. In pratica, una sopravvalutazione intenzionale delle rimanenze potrebbe anche configurare reati societari o fallimentari (bancarotta fraudolenta o false comunicazioni sociali), se posta in atto con dolo. Ad esempio, una pronuncia penale della Cassazione ha sancito che le rimanenze “gonfiate” possono dar luogo a bancarotta fraudolenta, poiché nascondono perdite aziendali .
3. Obblighi contabili e fiscali relativi alle rimanenze
3.1 Contabilità ordinaria vs semplificata
Il regime contabile dell’impresa determina gli obblighi di annotazione delle rimanenze:
- Contabilità ordinaria: impresa individuale, società di persone o di capitali obbligata per legge a tenere libri contabili. Deve redigere bilancio d’esercizio completo e registrare ogni operazione nei libri (giornale, prima nota, IVA, inventari). Le rimanenze iniziali devono essere registrate in apertura d’esercizio, e le finali al termine. In ogni caso, nel libro inventari è necessario riportare quantità e valore delle rimanenze, con schede di magazzino a supporto. L’Agenzia delle Entrate presume attendibili i dati contabili, salvo che non emergano incongruenze gravi. In questo regime, l’accertamento fiscale tende ad essere analitico-contabile: l’ufficio verifica ogni voce contabile e rettifica solo errori specifici (costi indeducibili, ricavi non annotati, rimanenze non coerenti, ecc.) . Solo in casi eccezionali (contabilità manomessa o gravemente lacunosa) si ricorre a metodi induttivi generali.
- Contabilità semplificata (art.18 DPR 600/1973): le imprese di minori dimensioni (fatturato annuo entro €500.000 per i servizi, €800.000 per gli altri) possono tenere contabilità semplificata. Non redigono il bilancio completo, ma registrano incassi/versamenti e spese e compilano il quadro dei redditi nelle dichiarazioni. Tuttavia, anche nel semplificato è obbligatorio annotare il valore delle rimanenze finali. In particolare, l’art.18 afferma che il contribuente deve indicare “ogni anno […] nel registro degli acquisti (AI fini IVA) il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee”. La giurisprudenza più recente sottolinea che la mancata compilazione di questi dettagli può portare a rendere inattendibile l’intera contabilità semplificata .
In entrambi i casi, il contribuente deve poter giustificare i valori delle rimanenze con elementi probatori (documenti di acquisto, schede di magazzino, giacenze di magazzino fisiche, ecc.). L’art. 2426 c.c. e le istruzioni del TUIR impongono che il valore delle rimanenze sia documentato, preferibilmente a costo di acquisto o di produzione. Per il regime semplificato si possono usare anche metodi forfetari (prezzo al dettaglio) a certe condizioni (cfr. comma 8 dell’art.92 TUIR) a patto di documentare i criteri applicati.
3.2 Registri e scritture obbligatorie
Registro delle rimanenze. Per le imprese in contabilità ordinaria l’ultima voce del bilancio di esercizio (inventario) deve riportare dettagli sulle rimanenze (Tipologia merceologica, quantità, valore unitario, valore totale). Le scritture ausiliarie di magazzino (art.14 lett.d DPR 600/73) consistono in schede/articoli che tengono traccia dei movimenti in entrata e uscita del magazzino (es. carichi/scarichi di merci). Tali scritture devono essere tenute a partire dal secondo anno in cui i ricavi e le rimanenze superano certi limiti (oggi circa €5,164 milioni di ricavi annui o €1,5 milioni di rimanenze ). L’obbligo cessa se nei due anni successivi si scende al di sotto di tali soglie. Anche le imprese in semplificato devono comunque annotare in un registro (ad es. nel registro IVA acquisti) il valore delle rimanenze finali, come dicevamo.
In sintesi, i contribuenti hanno l’onere di registrare i dati relativi al magazzino e di conservarne le evidenze contabili (ordini, ricevute di magazzino, bolle di consegna). In assenza di tali registri documentali, diventa difficile per il contribuente dimostrare la correttezza dei valori dichiarati. La mancanza o difformità delle scritture di magazzino può scatenare in sede di verifica l’applicazione di presunzioni fiscali (art.2729 c.c. e Statuto del Contribuente: se il contribuente non documenta i fatti, l’ufficio può presumere contrariamente ).
4. Accertamento fiscale sulle rimanenze gonfiate/sottostimate
Quando l’Amministrazione finanziaria effettua controlli, può scoprire che le rimanenze dichiarate non corrispondono alla realtà. Tipici scenari:
- Rimanenze sottostimate (infravalutate): l’imprenditore dichiara un valore di magazzino finale inferiore a quello reale (ad es. non registra merce effettivamente presente). Ciò fa apparire il reddito più basso di quello effettivo (poiché il costo delle merci vendute risulta maggiore, riducendo il reddito). Fiscalmente, si configura una diminuzione fittizia di reddito, cioè un’evasione: parte dei ricavi dell’esercizio non risulta dichiarata perché “impilata” erroneamente nelle rimanenze iniziali dell’anno successivo. L’Agenzia potrebbe contestare che la sottostima corrisponde a fatturati o vendite occultate, richiedendo una ricostruzione dei maggiori ricavi evasi .
- Rimanenze gonfiate (sopravvalutate): il contribuente dichiara un valore di magazzino superiore a quello reale (ad es. per nascondere costi occulti o creato inventario inesistente). Fiscalmente, ciò comporta un reddito apparente maggiore (se si finge di avere molta merce invenduta, riducendo il costo del venduto), paradossalmente con i soliti conti il contribuente pagherebbe più tasse. Tuttavia, se fatto intenzionalmente questo meccanismo è visto come occultamento di perdite o di altri movimenti finanziari irregolari (ad es. ruberie). Ad esempio, rimanenze gonfiate sono state riconosciute come causa di bancarotta fraudolenta in sede penale . In sede fiscale, l’ufficio può invece ritenere che il contribuente abbia registrato acquisti o costi fittizi (magazzino inesistente) e procedere a eliminare tali costi dal bilancio (aumentando il reddito) o ad applicare accertamento induttivo se ritiene la contabilità inattendibile 【27†L170-179】.
4.1 Metodi di accertamento e presunzioni
Accertamento analitico-contabile. In presenza di una contabilità ordinaria formalmente regolare, l’Agenzia innanzitutto tende ad utilizzare il metodo analitico. Ciò significa che, in primo luogo, verifica la correttezza delle rimanenze iscritte: chiede i documenti di supporto (es. schede di magazzino, fatture di acquisto, giacenze reali del magazzino); confronta l’andamento del margine lordo con gli anni precedenti; incrocia i dati con movimentazioni bancarie. Se il contribuente dimostra la genuinità dei valori o l’ufficio trova errori casuali, si procede eventualmente a semplici rettifiche contabili (ad esempio aggiustamenti formali di contabilità). Questo metodo permette al contribuente di essere difeso (almeno in sede istruttoria) facendo valere ogni documento giustificativo, mentre l’ufficio deve motivare dettagliatamente il motivo delle contestazioni.
Accertamento induttivo. Se il Fisco rileva indizi di inattendibilità (scritture incomplete, rifiuto di fornire dati, rimanenze non riconciliabili con i documenti) può optare per l’accertamento induttivo. Il criterio legale è l’art.39 DPR 600/1973: quando la contabilità è ritenuta inattendibile, l’ufficio può determinare il reddito con metodi presuntivi. In pratica, per le rimanenze, ciò significa ricostruire i ricavi in modo presuntivo: ad es. ipotizzare che la differenza tra valore dichiarato e reale delle rimanenze rappresenti una vendita non registrata. Non è raro che il Fisco applichi coefficienti medi di rotazione del magazzino o percentuali di rapporto tra vendite e magazzino: ad es., se un esercizio sembra aver un incremento di rimanenze sottostimate, l’ufficio potrebbe ricostruire un fatturato aggiuntivo sulla base di parametri di settore.
Attenzione: l’accertamento induttivo non è automatico semplicemente perché l’ufficio trova un errore. Se le scritture sono formalmente in regola e il contribuente ha correttezza di fondo, il contribuente potrebbe contrastare l’induttivo sostenendo che il metodo analitico, se utilizzato puntualmente, dimostra effettivamente i valori reali. Tuttavia, se il contribuente non coopera e non esibisce i dettagli del magazzino, la Cassazione ha stabilito che l’ufficio può legittimamente ritenere “inattendibile la contabilità” e proseguire con l’induttivo . In particolare, la Suprema Corte ha affermato:
“La mancata tenuta delle distinte inventariali legittima l’Ufficio a ricorrere all’accertamento induttivo per la ricostruzione dei ricavi del contribuente” .
In altre parole, se l’ufficio chiede le schede di magazzino e il contribuente non le fornisce (adducendo ad es. che il valore è basso e “non valeva la pena” di dettagliare), la Cassazione ritiene che l’assenza di prova documental legittima il sospetto che il dato dichiarato sia inventato. Proprio per questo è fondamentale collaborare in fase di verifica (soprattutto nel contraddittorio) fornendo ogni elemento a supporto del magazzino, pena appunto accertamenti induttivi più gravosi .
4.2 Presunzioni di ricavi occulti
Da un punto di vista fiscale, gli errori di magazzino possono tradursi in presunzione di ricavi occulti. Ad esempio, l’art. 39-ter (comma 1-bis) del DPR 600 stabilisce, come presunzione legale, che l’aumento delle rimanenze finali non giustificato con scritture idonee corrisponde a ricavi “non dichiarati”. Analogamente, nel silenzio delle scritture, un ammontare di rimanenze troppo basso può portare a ritenere che una parte dei ricavi (la parte mancante) non sia stata fatturata. In sede di contenzioso, a seguito di accertamento induttivo, il contribuente ha l’onere (art. 2697 c.c.) di provare il contrario, cioè di dimostrare la veridicità delle giacenze. Nel giusto contraddittorio, il contribuente può presentare prove integrative: elenchi di merci, giacenze fisiche, contratti di vendita, etc., che attestino l’esistenza delle rimanenze dichiarate. La dottrina consiglia inoltre di operare in buonafede durante la verifica: regolarizzare spontaneamente errori prima della chiusura, comunicare chiaramente le dinamiche contabili e, se serve, correggere con ravvedimento eventuali omissioni scoperte dal contribuente stesso .
5. Difesa del contribuente (strategie pratiche)
Dal punto di vista del contribuente/debitore, un accertamento sulle rimanenze gonfiate o sottostimate può generare ansia ma anche opportunità di difesa. Principali passi difensivi:
- Preparazione documentale: prima della verifica, è fondamentale che la contabilità di magazzino sia completa e corredata. Tenere aggiornati e ordinati i registri degli acquisti, le buste paga del magazzino, i contratti di acquisto o di commessa, e soprattutto un inventario fisico. In fase di accesso/visura, consegnare subito i prospetti di dettaglio (se esistono). Il contribuente deve poter esibire ogni fattura di acquisto collegata alle giacenze. Mantenere anche documenti ausiliari (fotografie del magazzino, liste d’inventario stampate a fine anno, rubriche di consegna).
- Collaborazione nel contraddittorio: la Cassazione ha affermato che “il contribuente, ove richiesto, può fornire i prospetti esplicativi delle rimanenze anche in sede di accesso o ispezione” . È quindi consigliabile cooperare con i funzionari fiscali, rispondendo ai questionari e integrando i verbali con osservazioni puntuali. Ad esempio, se l’ufficio sostiene che le rimanenze sembrano gonfiate, il contribuente può ribattere fornendo spiegazioni plausibili (magazzino esistente ma non contabilizzato per errata prassi, riscontri contabili alternativi, ecc.). Se necessario, far inserire osservazioni nel verbale di verifica, specificando che si fornirà documentazione a corredo in sede di contraddittorio .
- Memoria istruttoria: dopo la chiusura dell’accertamento (verbale di constatazione con rilievi), preparare una memoria di risposta dettagliata. Questa memoria deve articolare punto per punto le censure al verbale: contestare motivazioni generiche, integrare documenti mancanti (anche prodotti ex post se non preclusi), e, dove possibile, richiamare giurisprudenza favorevole. Ad esempio, se l’ufficio si basa sulla presunzione dei ricavi, si possono citare pronunce della Cassazione che limitano le presunzioni estreme e richiedono fondamento di fatto . Una memoria ben argomentata può spesso indurre l’ufficio a transigere riducendo rilievi e sanzioni.
- Contestazione delle sanzioni: le irregolarità in magazzino comportano sanzioni tributarie (omessa dichiarazione, omessi versamenti). Tuttavia, è possibile chiedere l’applicazione delle sanzioni ridotte per cooperazione, o ritenere applicabili sanzioni light (es. minimo del 100%, anziché il 200%), specialmente se l’errore è veniale e sanabile. Segnalare all’ufficio se si intende correggere spontaneamente la posizione (ravvedimento) può in molti casi attenuare le sanzioni.
- Stima di valore effettivo: in caso di accertamento induttivo, spesso l’ufficio ricostruisce un valore presunto delle rimanenze basandosi su parametri. Il contribuente può contrastare parametri irragionevoli proponendone di propri basati sui conti effettivi del magazzino. Ad esempio, se è contestato un margine lordo basso in ragione di “rimanenze iniziali gonfiate”, il contribuente può mostrare tabelle storiche dei margini o dei livelli di giacenze per dimostrare che la presunzione non corrisponde alla normale attività .
- Confronto con anni limitrofi: è spesso utile presentare i bilanci di più anni insieme, evidenziando la tendenza delle rimanenze, vendite e profitti. Un andamento costante nel tempo può convincere l’ufficio che non si è trattato di operazione fraudolenta isolata, bensì di un dato tipico (ad es. aziende stagionali presentano cicli regolari).
6. Settori a confronto: commercio, industria, servizi
Il fenomeno delle rimanenze coinvolge particolarmente il commercio e la manifattura, mentre ha minore rilevanza nelle attività di soli servizi.
- Commercio (dettaglio/grosso): in queste imprese la rimanenza più comune è la merce destinata alla vendita. Un commesso di scarpe, un supermercato, un’attività di elettrodomestici registrano ogni giorno entrate/uscite di magazzino. Qui il rischio di errore è elevato: ad esempio, un negoziante può porre in magazzino finale merce inevasa per ridurre tasse (sottostima) o dichiarare di più (gonfiamento) per altri scopi. Data l’elevato numero di piccoli movimenti, è facile per i verificatori confrontare il margine lordo medio di settore con quello dichiarato. Un valore anomalo può subito allertare l’ufficio. Gli ispettori potrebbero chiedere anche giacenze manuali (inventario fisico) o comparazioni con listini. Nei contrasti, il commerciante deve provare ogni lotto di merce esistente, allegando scontrini, DDT, resi e note di magazzino.
- Industria e manifattura: le imprese di produzione hanno rimanenze non solo di merci, ma anche di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Ad esempio, un’industria alimentare può avere rimanenze di farine, packaging, e prodotti finiti. Negli esempi pratici (simulazioni) è fondamentale considerare le diverse fasi: rimanenze iniziali di materie + acquisti – rimanenze finali = materiali consumati; prodotti finiti venduti + rimanenze finali = produzione del periodo. Le verifiche fiscali possono anche esaminare i cicli produttivi: ad esempio, le varianti di costo unitario se ci sono differenze di volume. Se si sospetta frode, l’ufficio può eseguire un inventario fisico straordinario. In riscontro, l’industriale deve dimostrare la coerenza tra quantità prodotte/vendute e giacenze di fine anno, attraverso bolle di produzione, registri di carico e scarico, schede di lavoro, ecc. Nota: le grandi industrie obbligate alla contabilità ordinaria non possono imputare variazioni di rimanenze direttamente al proprio reddito senza giustificato motivo; il mancato supporto documentale rende la contabilità inattendibile.
- Servizi: le imprese di servizi (ad es. consulenze, agenzie, software) in genere non hanno magazzino, o limitato (es. scorte di cancelleria). Qui le problematiche di magazzino sono minori. Tuttavia, servizi ultrannuali o commesse continuative (edilizia, impiantistica, manutenzione) utilizzano l’art.93 TUIR e rilevano come rimanenze i lavori in corso su ordinazione. Anche in questi casi i principi rimangono simili: lo stato di avanzamento dei lavori deve coincidere con i valori iscritti a magazzino e i ricavi maturati. È indispensabile un contabilizzazione per commessa, con situazioni periodiche di avanzamento lavori (SAL) firmate dal committente. In assenza di tale documentazione, la Cassazione recentissima ha stabilito che le rimanenze di commessa devono riflettere lo stato reale dei lavori . In pratica, un professionista che dichiara meno rimanenze di quelle effettive (diminuzione dei lavori in corso) può vedersi rettificare i ricavi sui SAL mancanti.
7. Aggiornamenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza tributaria più recente (Corte di Cassazione) si è spesso pronunciata sulle rimanenze, confermando criteri severi a tutela della veridicità contabile. Alcuni casi salienti:
- Cass. ord. 1861/2025: nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate contestava l’assenza dei prospetti di dettaglio delle rimanenze per un’impresa minore in contabilità semplificata. La CTR aveva annullato l’avviso, ritenendo l’importo modesto. La Cassazione ha ribaltato: ha affermato che, anche per imprese semplificate, “devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti… il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee” . In assenza di tale dettaglio (non prodotto nemmeno in contraddittorio), l’Amministrazione può ritenere inattendibile la contabilità e procedere a un accertamento induttivo. In altri termini, anche per i piccoli contribuenti il magazzino va documentato con categorie distinte: la mancata esibizione legittima il sospetto che il dato sia fittizio .
- Cass. n. 27592/2025 (16 ott. 2025): ha riguardato la valutazione delle rimanenze in commesse ultrannuali cedute in operazioni straordinarie. La Cassazione ha confermato che nelle commesse ultrannuali la determinazione delle rimanenze finali (opere in corso) deve basarsi sul reale stato di avanzamento dei lavori, escludendo valutazioni arbitrarie: in pratica, si deve allineare calcolo fiscale e contabile. La pronuncia segna un preciso cambio di passo: la Cassazione indica che la contabilità di commessa e i SAL sottoscritti dal committente hanno valore dirimente . In sostanza, non si può pianificare fiscalmente il risultato: se i lavori non sono stati eseguiti, non si possono iscrivere rimanenze corrispondenti.
- Cass. n. 23694/2007: già nel passato la Suprema Corte aveva stabilito che “l’inventario… deve indicare… valore di ciascun gruppo” e che, in mancanza di elementi nell’inventario, vanno tenute le distinte usate per la redazione . Ha confermato che l’omessa tenuta delle distinte di magazzino legittima l’uso dell’accertamento induttivo. Inoltre, la Cassazione ha precisato che l’art.15 DPR 600/73 (ex art.36 del nuovo codice) va letto con il D.P.R. 570/96: anche se l’art.15 menziona solo i criteri di valutazione, ciò non esclude l’obbligo di allegare le distinte inventariali come “naturale prodromo logico-contabile” . In conclusione, il contribuente deve conservare tutte le scritture che consentono di verificare l’esattezza del magazzino dichiarato.
- Cass. sez. trib., ord. 12127/2022 e Cass. n.8907/2018: anch’esse richiamano l’obbligo di dettaglio del magazzino in regime semplificato e la rigorosa applicazione dell’art.39 DPR 600/73. Esse confermano che un magazzino gestito “per ingrandimento” senza evidenza documentale è indizio grave di eccessiva semplificazione contabile, giustificandone l’annullamento e l’accertamento induttivo.
In sintesi, la giurisprudenza più recente ha chiarito che per le rimanenze non esistono deroghe alla regolarità contabile: mancanza di dettaglio, dati incoerenti o irregolari giustificano la presunzione di inesistenza e permettono all’erario di “ricostruire” i redditi secondo presunzioni . Chi si difende in giudizio su questioni di rimanenze deve tenere presente questi orientamenti, facendo leva su elementi concreti e puntuali, e citando le sentenze favorevoli ogni volta che possibile.
8. Strumenti deflattivi del contenzioso
Dopo un accertamento (o ancor prima, in via preventiva) il contribuente ha a disposizione strumenti deflattivi per evitare o limitare il contenzioso tributario:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è una procedura amministrativa di definizione degli accertamenti prima del contenzioso. Il contribuente può proporre un’adesione all’ufficio, concordando con i funzionari (e con l’eventuale assistenza di mediatori tributari) un atto di accertamento con aliquota ridotta e sconti di sanzioni. Questo strumento consente di “chiudere” l’evento impositivo (ivi compresi i maggiori redditi imputati su rimanenze) con minori sanzioni rispetto al contenzioso, pagando una somma concordata. Vantaggi: si evita la lite, si riduce la pretesa. Svantaggi: comporta comunque accettazione parziale o totale delle irregolarità contestate, e per alcuni vizi formali non è permesso (ad es. se emerge frode fiscale grave, l’adesione può essere preclusa). L’adesione va inoltrata entro i termini previsti (normalmente entro 270 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento). È consigliabile valutare l’adesione quando si è ragionevolmente certi di non poter contestare il fatto (p.es. omissione di vendite acclarata) e si vogliono sanzioni contenute.
- Conciliazione in Commissione Tributaria: dal 2013 l’ordinamento consente al contribuente di chiedere o proporre una definizione della controversia direttamente in sede di commissione tributaria (artt.48-bis e segg. del D.Lgs. 546/1992, normati da Leggi Finanziarie recenti). Questo vale una volta instaurato il giudizio presso la CTP. In sede di udienza camerale o fissata, le parti (contributore e Ufficio, anche tramite CTU) possono trovare un accordo transattivo. Vantaggio: consente una definizione parziale o totale della lite anche con criteri ragionevoli, riducendo tempi e costi del contenzioso. Ad esempio, si può definire l’accertamento sulle rimanenze riconoscendo solo parte delle pretese o stabilendo criteri alternativi di quantificazione. L’accordo deve essere omologato dal giudice tributario.
- Ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art.13): se il contribuente scopre di aver commesso errori (ad esempio, ha sottostimato le rimanenze, con conseguente evasione) prima che l’ufficio notifichi un accertamento, può regolarizzare spontaneamente la posizione pagando l’imposta omessa e le sanzioni in misura ridotta. Il ravvedimento breve (entro 30 giorni) o più lungo (fino a un anno o anni successivi) applica aliquote sanzionatorie molto basse (0,2% al giorno, fino al 5% del tributo dovuto, a seconda del tempo trascorso) anziché il 100% o 200% ordinario . In pratica, chi si rende conto di un errore formale sul magazzino può presentare un’istanza di ravvedimento pagando quanto dovuto con una penalità ridotta. Nota: il ravvedimento non è ammesso una volta notificato l’avviso di accertamento; in quel caso si può eventualmente valutare di proporre (definizione agevolata delle liti, se aperta, o aderire al 2° grado).
- Definizione agevolata delle controversie: la legislazione recente (ex art.6/7 L.212/2000 e successive, art. 48-bis D.Lgs.546/92) prevede particolari definizioni agevolate delle liti tributarie, come lo sconto sulle sanzioni e la possibilità di un piano di rientro. Ad esempio, alcune leggi hanno consentito di estinguere le liti pendenti pagando tributo + rimborso forfettario ridotto delle sanzioni. Sono opportunità da considerare caso per caso, soprattutto nei conflitti gravosi.
- Saldo e stralcio, rottamazione, condoni: in alcuni anni sono state introdotte misure “straordinarie” (ad es. rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio) che permettono di definire debiti tributari con forti riduzioni di sanzioni e interessi. Se alla base del contenzioso ci sono cartelle relative a rimanenze contestate e non ancora definite in giudizio, potrebbe convenire aderire a queste misure (ove disponibili) per estinguere l’obbligazione con lo Stato.
9. Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche
Per comprendere gli effetti, riportiamo di seguito alcuni esempi e tabelle esemplificative.
9.1 Effetti delle variazioni di magazzino sul reddito
| Esercizio X – Voce | Valore iniziale dichiarato | Acquisti | Valore finale dichiarato | Reddito (sempl.)/COGS (ordin.) |
|---|---|---|---|---|
| A) Scenario corretto (reale) | € 10.000 | € 100.000 | € 15.000 | Reddito = € (vendite – 95.000) |
| B) Rimanenze gonfiate | € 10.000 | € 100.000 | € 25.000 | Reddito fittizio = € (vendite – 85.000) (artificialmente +10k) |
| C) Rimanenze sottostimate | € 10.000 | € 100.000 | € 5.000 | Reddito fittizio = € (vendite – 105.000) (artificialmente –10k) |
- Colonna A: bilancio corretto. COGS = 10k (inizio) + 100k (acquisti) – 15k (fine) = 95k. Supponendo vendite per 150k, il reddito netto sarebbe 150k – 95k = 55k.
- Colonna B (gonfiato): se il contribuente sopravvaluta le rimanenze finali a 25k anziché 15k, il COGS risulta 85k e il reddito di esercizio 65k. Questi 10k in più di reddito sono fittizi; l’Agenzia può contestare che in realtà la merce finale era meno (scoprendo così un’eccedenza di reddito). A parità di imposte, l’imprenditore qui ha pagato tasse su +10k in più (anziché evaderle come accade nel caso inverso).
- Colonna C (sottostimato): se dichiara 5k invece di 15k, il COGS sale a 105k e il reddito scende a 45k. Ciò significa che 10k di reddito reale è stato occultato (fiscalmente evita di pagare tassa su 10k). L’Agenzia pretenderebbe di recuperare quei 10k in sede di accertamento fiscale.
Tabella: Impatto fiscale delle variazioni di rimanenze
| Variazione di magazzino | Effetto sul reddito imponibile | Rilevanza fiscale | |—————————–|————————————–|————————————————————————-| | Rimanenze finali ↑ (oggettive, rispetto a inizio) | Reddito ↑ (a parità di vendite) | L’art.92 TUIR include l’aumento di magazzino tra le variazioni a favore del reddito . | | Rimanenze finali ↓ | Reddito ↓ | Il minor valore di rimanenze è dedotto dalle vendite, riducendo l’imponibile. In caso di sottovalutazione fittizia, l’ufficio può accertare un “plusvalore occulto” come ricavo . | | Mancata registrazione inventario | Contabilità inattendibile | Se il registrato non corrisponde al reale e non vi è prova, scatta l’accertamento induttivo secondo art.39 DPR 600/73 . |
9.2 Strumenti deflativi a confronto
| Strumento | Quando usarlo | Vantaggi | Svantaggi / Condizioni |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Prima del contenzioso | Riduzione sanzioni (al 3%, 30% del dovuto), certezza fiscale, fine controversia | Nessuna ammissione di frode, limita potere di difesa giudiziale |
| Conciliazione giudiziale | Durante il contenzioso | Accordo transattivo con Cassazione tributaria, dimezzamento spese legali, soluzione rapida | Richiede disponibilità a ridimensionare le richieste |
| Ravvedimento operoso | Pre-accertamento (entro 90 gg/1 anno) | Sanzioni minime (0,2% al giorno, fino al 3-5%), interrompe decadenza | Scade con avviso di accertamento notificato; non applicabile a tutti i tributi |
| Definizione agevolata | Legge straordinaria (se vigente) | Permette saldo ridotto (ripresa forfettaria 5-10%) | Disponibile solo in finestra temporale limitata, richiede accordo con Agenzia |
| Pagamento agevolato ruoli (rottamazione) | Cartelle esattoriali pendenti | Riduce interessi/sanzioni e annulla la lite | Adesione volontaria, estingue posizione pagante l’intero dovuto |
9.3 Simulazione operativa
Consideriamo un esempio pratico in contabilità ordinaria:
- Dati iniziali:
- Rimanenze iniziali (anno 2024): €20.000
- Acquisti anno 2025: €150.000
- Rimanenze finali dichiarate (31/12/2025): €10.000
- Ricavi vendite anno 2025: €200.000
- Reddito dichiarato: il costo del venduto risulta 20k + 150k – 10k = 160k. Quindi il reddito (ricavi – costi) è 200k – 160k = €40.000.
- Caso di rimanenze sottostimate: se le rimanenze effettive erano €30.000 ma il contribuente dichiara 10k, in realtà COGS effettivo = 20 + 150 – 30 = 140k. Il reddito effettivo sarebbe stato 60k, ma il contribuente ha dichiarato solo 40k. L’Agenzia, se scopre l’errore, imputa 20k di reddito non dichiarato e sanziona su quel maggior reddito.
- Caso di rimanenze gonfiate: se invece le rimanenze effettive erano €5.000 ma dichiarate 10k, il COGS effettivo = 20 + 150 – 5 = 165k. Il reddito effettivo sarebbe stato 35k. Il contribuente ha dichiarato 40k, ovvero 5k in più. Normalmente questo non riduce il suo tributo (anzi, l’ha pagato in eccedenza), ma l’ufficio considera che un incremento ingiustificato delle rimanenze finali può nascondere altre anomalie. Potrebbe contestare false fatture di acquisto del magazzino inesistente e rettificare i costi di conseguenza, riallineando così la situazione a 35k come effettivo.
Queste simulazioni mostrano come sempre sia il dato reale sia quello dichiarato debbano essere ben documentati per consentire al contribuente di respingere l’accertamento.
10. Domande e risposte frequenti
D. Che cosa si intende per rimanenze gonfiate?
R. Le rimanenze gonfiate sono l’indicazione in dichiarazione di un valore di magazzino finale superiore a quello reale. Ciò può accadere per errore contabile oppure per simulare costi aggiuntivi (acquisti fittizi) o per occultare perdite/prelievi personali. In ogni caso, fiscalmente equivale a un costo falsamente alto o a un incremento artificiale del reddito. Attenzione: tale condotta può integrare reati (falso in bilancio o bancarotta fraudolenta) .
D. Che conseguenze ha avere rimanenze sottostimate?
R. Le rimanenze sottostimate (valore finale inferiore al reale) diminuiscono il reddito imponibile. Questo equivale a occultare una parte dei ricavi (venduti ma non registrati) o a riconoscere costi maggiori (merce effettivamente in giacenza non conteggiata). In sede di verifica, l’Agenzia potrebbe contestare ricavi non denunciati per i beni venduti fuori libro, applicando l’accertamento induttivo sui ricavi.
D. L’Agenzia può contestare a prescindere le rimanenze dichiarate?
R. Non senza motivo: la contabilità è presumibilmente attendibile finché non si dimostri il contrario. Tuttavia, se emergono elementi di dubbio (grandi oscillazioni di margine, domanda giustificata di giustificativi di magazzino inevasa, ecc.), l’ufficio può contestare le rimanenze anche senza immediatamente andare per l’induttivo. Spesso richiede chiarimenti o documentazione a campione. Solo in caso di omessa risposta o rilievi gravi si applica l’art.39 (induttivo) .
D. In contabilità semplificata devo compilare il prospetto rimanenze?
R. Sì. Anche le imprese con fatturato ridotto in regime semplificato devono ogni anno indicare il valore delle rimanenze finali nel registro IVA (art.18 DPR 600/73). La Cassazione ha ricordato che tale indicazione non è facoltativa: l’omissione o l’annotazione globale (senza dettaglio per categorie) consente all’Amministrazione di considerare inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo .
D. Come si calcola l’aumento di reddito per rimanenze finali ↑?
R. In sintesi: reddito = ricavi – costi, dove costi = acquisti + rimanenze iniziali – rimanenze finali. Quindi se le rimanenze finali aumentano, il denominatore costi diminuisce e il reddito aumenta. Questa variazione è tassata secondo l’aliquota IRES/IRPEF e IRAP, come per qualsiasi altra componente di reddito.
D. Si possono sanare errori tramite ravvedimento?
R. Sì, se l’errore viene scoperto prima dell’inizio di un accertamento formale (ovvero prima dell’invito alla verifica o del PVC). Il ravvedimento operoso consente di dichiarare spontaneamente la sanzione ridotta. Nel caso di rimanenze, però, non esiste un semplice modulo da inviare: bisogna integrare la dichiarazione (o preparare una dichiarazione sostitutiva) indicando la variazione di magazzino reale e pagando le maggiori imposte dovute con sanzioni ridotte. È un’operazione complessa da seguire col commercialista, ma può evitare contenzioso. Non è ammesso ravvedimento dopo l’atto di accertamento (in quel caso si può valutare adesione).
D. Quali sanzioni rischio sulle rimanenze?
R. Dipende. Se l’errore è considerato meramente formale (es. omissione senza dolo), le sanzioni per maggior reddito accertato possono essere ridotte fino al minimo (100% dell’imposta invece del 200% pieno) con ravvedimento. Se invece l’errore è giudicato serio (e.g. evasione di considerevoli ricavi nascosti), si applicano sanzioni ordinarie gravi (200% e misure penali possibili). In ogni caso, è sempre prevista la maggiorazione Irap e l’interesse legale. È opportuno far emergere ogni attenuante (mancanza di dolo, collaboratività, buona fede) per limitare l’importo totale delle sanzioni.
11. Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa principale: D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 92, 93; D.P.R. 600/1973, artt. 14, 15, 18, 36, 39; D.P.R. 695/1996, art.1 lett. d); D.Lgs. 472/1997, art.13 (ravvedimento); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); Codice Civile, art. 2426 n.11 (valutazione rimanenze).
Giurisprudenza: Cass. trib., ord. n.1861/2025; Cass. n.27592/2025; Cass. n.23694/2007; Cass. n.8907/2018; CTR Sicilia n.1055/2023; Cass. pen., 9 marzo 2023; Cass. n.19574/2025; Cass. cost. n.10/2023; altre pronunce recenti sui temi delle rimanenze e dei controlli fiscali.
Fonti istituzionali: circolari e pubblicazioni dell’Agenzia Entrate (portale Fisco Oggi), analisi della dottrina tributaria (Quotidiani professionali Info Fisco, Redazione Fiscale, ecc.) citati in nota come rif. esemplificative .
Nella difesa dell’imprenditore/debitore è cruciale fare leva sul dettaglio e sulla documentazione, citando ove possibile le sentenze che impongono prove concrete. Le fattispecie descritte mostrano come sia necessario combinare una strategia tecnica (es.: ravvedimento o adesione) con un’adeguata strategia processuale (contraddittorio puntuale, memoria difensiva completa). Seguendo le procedure corrette, è possibile affrontare l’accertamento sulle rimanenze gonfiate o sottostimate senza dover subire passivamente l’intero carico fiscale aggiuntivo.
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Il Fisco ti contesta rimanenze finali gonfiate o sottostimate e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle rimanenze sono tecnici, valutativi e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– rimanenze finali ritenute eccessive o incongrue,
– sottostima delle scorte per ridurre il reddito,
– sovrastima per spostare imponibile tra esercizi,
– criteri di valutazione ritenuti non corretti,
– presunti effetti elusivi sulla determinazione del reddito.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 rettifica del reddito imponibile,
👉 maggiori imposte dirette e IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 recuperi su più periodi d’imposta,
👉 effetti a catena su bilancio e liquidazioni.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per rimanenze gonfiate o sottostimate?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la valutazione delle rimanenze non è matematica,
👉 contano i criteri adottati e la coerenza nel tempo,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Rimanenze Gonfiate o Sottostimate
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– abbia attribuito alle rimanenze un valore non corretto,
– abbia alterato il risultato d’esercizio,
– abbia spostato imponibile tra annualità,
– abbia applicato criteri valutativi non coerenti.
👉 Ma le rimanenze sono una stima tecnico-contabile, non un dato certo.
La loro valutazione dipende da:
– costo di acquisto o produzione,
– valore di realizzo,
– obsolescenza e deterioramento,
– cicli produttivi e commerciali,
– informazioni disponibili alla data di bilancio.
Perché il Fisco Contesta le Rimanenze
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– i valori siano incoerenti con l’attività svolta,
– vi siano scostamenti rispetto agli anni precedenti,
– i criteri di valutazione non siano correttamente applicati,
– la stima abbia prodotto un vantaggio fiscale.
👉 Ma il Fisco non può sostituirsi automaticamente alla valutazione tecnica dell’impresa.
Il Principio Chiave: Valutazione ≠ Manipolazione
Un principio fondamentale è questo:
👉 una diversa valutazione delle rimanenze non equivale automaticamente a evasione o elusione.
Questo significa che:
– esistono margini di discrezionalità tecnica,
– la valutazione va fatta ex ante,
– non è ammesso il giudizio col senno di poi,
– conta la coerenza del metodo adottato.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco rivaluta le rimanenze ex post,
– ignora obsolescenza, scarti o invendibilità,
– disconosce criteri costanti e documentati,
– presume intenti elusivi senza prova,
– applica sanzioni piene su basi valutative.
👉 La presunzione non basta: serve una prova tecnica concreta.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– rimanenze finali ritenute troppo elevate,
– sottostima per beni obsoleti o a lento rigiro,
– cambi di criterio non riconosciuti,
– differenze tra magazzino contabile e fisico,
– valutazioni considerate “non prudenti”.
👉 Molti rilievi sono opinabili e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Correttezza dei Criteri di Valutazione
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 il criterio adottato era corretto e coerente alla data di bilancio?
È decisivo dimostrare:
– metodo di valutazione applicato,
– continuità nel tempo,
– coerenza con la natura dei beni,
– documentazione di supporto.
👉 Se il metodo è corretto, l’accertamento si indebolisce.
🔹 2. Valorizzare la Valutazione Ex Ante
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può giudicare una stima con dati successivi.
È possibile dimostrare:
– condizioni di mercato dell’epoca,
– difficoltà di vendita o obsolescenza,
– prudenza ragionevole adottata.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare lo Spostamento Automatico di Imponibile
La legge distingue tra:
– valutazioni tecniche legittime,
– manipolazioni artificiose.
👉 Non ogni variazione delle rimanenze giustifica una ripresa fiscale.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Fiscale
La difesa può dimostrare che:
– non vi era intento elusivo,
– la valutazione non ha prodotto vantaggi indebiti,
– il comportamento è stato coerente e trasparente.
👉 Questo incide soprattutto sulle sanzioni.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare i criteri di valutazione adottati,
– illustrare le caratteristiche delle scorte,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre inventari e prospetti di valutazione,
– dimostrare la correttezza delle stime,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la valutazione è disconosciuta senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la discrezionalità tecnica.
👉 Molti accertamenti sulle rimanenze vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Rimanenze Diverse ≠ Violazione Automatica
Un principio essenziale è questo:
👉 una diversa valutazione delle rimanenze non equivale automaticamente a violazione fiscale.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’errore sostanziale,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sulle rimanenze è tecnica, contabile e giuridica.
L’avvocato:
– analizza i criteri di valutazione adottati,
– verifica la coerenza delle stime,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o annullare le rettifiche fiscali,
– ottenere sanzioni ridotte o nulle,
– difendere la correttezza del bilancio,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle rimanenze.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità d’impresa e bilancio
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per rimanenze gonfiate o sottostimate:
👉 non va subito,
👉 è spesso valutativo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la correttezza dei criteri adottati,
👉 valorizzare la valutazione ex ante,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle rimanenze può fare la differenza tra una rettifica fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.
