L’accertamento fiscale per prelievi ingiustificati dei soci è una contestazione particolarmente delicata, perché l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare i prelievi di denaro effettuati dai soci come utili occulti o ricavi non dichiarati, quando non risultano adeguatamente giustificati dal punto di vista contabile e giuridico.
In questi casi il Fisco sostiene che:
- i prelievi non siano collegati a utili regolarmente distribuiti
- manchi una causa economica documentata
- le somme rappresentino redditi sottratti a tassazione
- la contabilità non rifletta la reale movimentazione finanziaria
- vi sia stata una occultazione di base imponibile
Con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi, spesso tramite presunzioni bancarie e accertamento induttivo.
Il rischio è concreto:
un prelievo non spiegato può trasformarsi in un accertamento molto oneroso, con effetti diretti sulla società e sui soci.
Molti si chiedono:
- “Quando un prelievo del socio è considerato ingiustificato?”
- “Serve sempre una delibera o un documento scritto?”
- “Il Fisco può presumere automaticamente redditi in nero?”
- “Conta la provenienza delle somme o solo il prelievo?”
- “Come difendersi da una riqualificazione automatica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
un prelievo dei soci non è automaticamente un reddito imponibile.
Ma se non viene spiegato e documentato, può essere utilizzato come base per presunzioni fiscali molto gravose.
Cosa si intende per prelievi ingiustificati dei soci
I prelievi ingiustificati si verificano quando:
- il socio preleva denaro dai conti societari
- il prelievo non è collegato a utili deliberati
- non esistono delibere assembleari o accordi formali
- manca la registrazione contabile coerente
- non è chiara la causa del trasferimento di denaro
Dal punto di vista fiscale, il problema non è il prelievo in sé, ma l’assenza di una giustificazione certa.
Cosa contesta il Fisco nei prelievi dei soci
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- prelievi ricorrenti e non documentati
- utilizzo personale delle somme sociali
- assenza di delibere di distribuzione utili
- mancata restituzione delle somme prelevate
- incoerenza tra prelievi e risultati di bilancio
- soci privi di redditi dichiarati compatibili
Ma non ogni prelievo è automaticamente illegittimo.
Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica i prelievi
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i prelievi sono imponibili quando:
- non risultano giustificati da utili o rimborsi
- non sono qualificabili come anticipazioni o prestiti
- non esiste documentazione a supporto
- la movimentazione appare strumentale
- il socio non ha capacità finanziaria apparente
Tuttavia, la riqualificazione deve essere provata, non semplicemente presunta.
Il rischio più grave: utili occulti e tassazione ai soci
Il vero pericolo è che:
- i prelievi vengano considerati utili extracontabili
- il reddito societario venga rideterminato
- i soci vengano tassati direttamente
- si applichino sanzioni rilevanti
- maturino interessi pluriennali
- l’accertamento diventi definitivo
Anche quando le somme non rappresentano reddito, ma semplici movimentazioni finanziarie.
L’errore più comune: sottovalutare la prova della causa del prelievo
Molti contribuenti sbagliano quando:
- non formalizzano i prelievi
- non documentano la natura delle somme
- non distinguono tra utili, anticipazioni e rimborsi
- accettano la presunzione del Fisco
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, la causa del movimento finanziario è centrale.
Prelievi dei soci e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- il prelievo non è automaticamente reddito
- conta la causa giuridica ed economica
- le anticipazioni possono essere lecite
- la documentazione può essere anche successiva, se coerente
- la capacità finanziaria del socio è rilevante
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
Se il prelievo è reale e spiegabile, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento per prelievi dei soci è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- esistono utili effettivi distribuibili
- i prelievi sono qualificabili come anticipazioni
- le somme sono state restituite
- esiste documentazione contabile coerente
- i soci hanno redditi compatibili
- l’atto è basato su presunzioni generiche
- non emerge intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’avviso di accertamento
- ricostruzione dei flussi finanziari
- individuazione della causa dei prelievi
- raccolta di delibere, verbali e documenti contabili
- prova della capacità finanziaria dei soci
- contestazione delle presunzioni bancarie
- argomentazioni giuridiche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa finanziaria, contabile e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- il debito fiscale si consolida
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per prelievi ingiustificati
Se ricevi un accertamento per prelievi dei soci:
- non accettare automaticamente la riqualificazione
- non pagare senza un’analisi tecnica
- ricostruisci l’origine e la causa delle somme
- raccogli documentazione contabile e societaria
- verifica la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo società e soci in accertamenti fiscali per prelievi ritenuti ingiustificati, contrastando presunzioni automatiche e riqualificazioni di utili occulti.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la legittimità dei prelievi
- difendere la corretta qualificazione delle somme
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare patrimonio e continuità aziendale
Agisci ora
Un prelievo del socio
non è automaticamente un reddito imponibile.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta prelievi ingiustificati dei soci,
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Introduzione
l’accertamento sui prelievi ingiustificati riguarda tipicamente imprese, professionisti e società che effettuano prelievi di denaro dai conti aziendali senza adeguata giustificazione contabilistica. In particolare, nelle S.r.l. a base ristretta (società di capitali con pochi soci legati da rapporti personali o familiari) il fisco presume che qualsiasi utile “extra-contabile” scoperto in capo alla società sia stato automaticamente distribuito pro quota ai soci . Ciò può determinare una doppia imposizione: la società paga l’IRES e l’IRAP sui maggiori utili non dichiarati, e i soci pagano l’IRPEF su tali “utili occulti” come se fossero dividendi ricevuti . Questa presunzione non è assoluta, ma se l’Amministrazione finanziaria non dimostra il contrario spetta al socio fornire prova efficace di aver effettivamente non percepito quelle somme . La guida che segue (aggiornata a gennaio 2026) esamina la normativa e la giurisprudenza più recente sul tema, con consigli pratici per il socio/socio-amministratore difendersi in giudizio tributario (CTP/CTR) o nel contraddittorio preventivo.
- Normativa chiave: DPR 600/1973 (art. 32 in tema di indagini bancarie e art. 39 sull’accertamento analitico-induttivo), DPR 633/1972 (art. 51 sulle presunzioni IVA), TUIR (art. 47, art. 44, art. 89 e art. 5 per la trasparenza fiscale), Codice civile (art. 2729 sulle presunzioni semplici).
- Fonti giurisprudenziali aggiornate: sentenze della Corte costituzionale, ordinanze della Corte di Cassazione (anche sez. tributarie e penali) e decisioni delle Corti tributarie (oggi CGT) .
Quadro normativo sulle presunzioni bancarie
In base alla legge fiscale italiana (art. 32 del DPR 600/1973 e art. 51 del DPR 633/1972), i movimenti bancari non giustificati sono puniti da presunzioni legali relative . In pratica, versamenti ingiustificati sul conto aziendale sono presumibilmente ricavi non dichiarati dell’impresa e prelievi ingiustificati sono considerati come costi in nero (ad es. acquisti o pagamenti non fatturati) . In entrambi i casi si tratta di presunzioni superabili dal contribuente che fornisca prova contraria. La Corte Costituzionale ha di recente confermato la legittimità di queste norme per gli imprenditori commerciali : ha respinto le censure costituzionali sull’art. 32 DPR 600/73, ribadendo che “i prelievi dal conto corrente, qualora non risultino dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore” . Rimane comunque l’onere del fisco di dimostrare in giudizio il nesso tra movimenti bancari e ricavi imponibili , ossia di fornire indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. .
Presunzione nelle società di persone vs capitali: l’art. 5 del TUIR stabilisce la trasparenza fiscale nelle società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.): i redditi della società sono imputati direttamente ai soci, indipendentemente da effettiva distribuzione . Ne consegue che nelle società di persone non si applica alcuna presunzione automatica di utili occulti, poiché qualsiasi utile non dichiarato finisce comunque nel reddito personale dei soci. Invece, nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.), che hanno tassazione separata (IRES sulla società e IRPEF solo sugli utili effettivamente distribuiti), il fisco presume che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci . In particolare, come previsto dall’art. 47, co. 4 del TUIR (richiamato dal DPR 600/73), gli utili non distribuiti “formalmente” possono comunque essere imputati ai soci come percepiti a titolo di dividendo . Di conseguenza, alla scoperta di utili “in nero” la prassi fiscale utilizza questa presunzione di distribuzione pro quota, modificando il reddito imponibile dei soci come se quei profitti fossero stati incassati .
Presunzioni processuali: va ricordato infine che l’accertamento sui prelievi (o sugli utili occulti ai soci) rimane presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., e pertanto deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti . Ad esempio, non basta la base ristretta della compagine sociale: la Corte di Cassazione ha precisato che la mera ristrettezza dei soci, senza ulteriori elementi (movimenti bancari anomali, mancanza di contabilità, ecc.), “non costituisce elemento indiziario sufficiente” per fondare la presunzione . Il contribuente può quindi contestare l’accertamento denunciando carenze motivazionali o di prova, e chiedere che ogni indizio sia adeguatamente documentato.
Società a base ristretta: definizione e presunzione di distribuzione
Una società a base ristretta è tipicamente una S.r.l. (o S.p.A.) con pochi soci collegati da legami personali, familiari o contrattuali e con gestione condivisa. Non esiste una soglia fissa di legge: la giurisprudenza ha considerato “ristretta” anche compagini di 3-5 soci se ci sono stretti rapporti tra loro . In questi casi, il fisco presume un vincolo solidale tra i soci: se la società realizza utili non dichiarati, è probabile – a loro giudizio – che i soci ne siano stati consapevoli e ne abbiano goduto. Pertanto, in presenza di base ristretta, la Corte di Cassazione riconosce validità alla presunzione di distribuzione automatica degli utili occulti: una volta accertati i maggiori redditi societari (ex art. 39 DPR 600/73), si presume che essi siano stati ripartiti ai soci in proporzione alle quote. Tale orientamento è ormai consolidato ed è stato ribadito più volte anche recentemente .
Tuttavia, si tratta di presunzione relativa, superabile in giudizio dal contribuente. I soci possono fornire prova contraria, dimostrando ad esempio che gli utili sono rimasti nell’azienda (reinvestiti o destinati a riserve), che sono stati utilizzati per coprire perdite o debiti sociali, o che non sono mai stati effettivamente percepiti in proprio . La Corte ha anzi ricordato che spetta ai soci dimostrare di non aver mai incassato quegli utili . Va inoltre evidenziato che l’eventuale incasso posteriore del dividendo non giustifica retroattivamente la presunzione: conta la situazione di fatto nell’anno dell’accertamento, non del rendiconto approvato l’anno successivo .
Socio estraneo alla gestione (“socio tiranno”)
Un orientamento più recente ha introdotto la figura del “socio tiranno” (o socio di facciata). Con l’ordinanza n. 32451/2022 la Cassazione ha stabilito che, se in una società formale pluripatneriale uno o pochi soci esercitano da soli il controllo effettivo (amministrano e gestiscono concretamente l’azienda), la presunzione di utili occulti riguarda solo questi ultimi. Gli altri soci “passivi” (che non partecipano all’attività operativa né controllano la gestione) possono escludere che i proventi siano stati accreditati anche a loro carico . In pratica, un socio minoritario di mera partecipazione può difendersi distinguendosi dai soci “titolari” delle decisioni aziendali. Ciò significa che, quando sussiste il caso del “socio tiranno”, il carico probatorio sul reddito contestato può gravare solo sui soci effettivamente coinvolti .
Società di persone e altri soggetti
Sottolineiamo che nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) non esiste la presunzione di utili occulti come nei capitali: gli utili scoperti vengono imputati pro quota ai soci per trasparenza (art. 5 TUIR) senza ulteriori contestazioni specifiche . Allo stesso modo, i soggetti non imprenditori (es. pensionati che percepiscono solo reddito di capitale) non sono assoggettati alla presunzione sui prelievi . In tali casi le indagini bancarie seguono logiche ordinarie: ad esempio, se un prelievo non giustificato interessa il conto personale di un socio non titolare di reddito d’impresa, esso non viene automaticamente qualificato come ricavo d’impresa .
L’accertamento sui prelievi e sugli utili occulti
In una verifica fiscale le indagini bancarie (art. 32 DPR 600/73) possono riguardare sia il conto dell’impresa sia i conti personali dei soci. Tipicamente, l’Ufficio procede come segue:
- Fase 1 – Accertamento aziendale: l’attenzione iniziale è rivolta alla società stessa. Tramite un controllo (Guardia di Finanza o Agenzia Entrate) possono emergere maggiori ricavi non dichiarati o costi fittizi dedotti. In base all’art. 39 DPR 600/73 l’amministrazione calcola il reddito d’impresa rettificato su indizi (controlli incrociati, bilanci, conti bancari non registrati, studi di settore, ecc.). Ad esempio, può rilevare vendite “in nero” non fatturate o fatture false scaricate come costi. Se ne deduce un utile “occulto” complessivo. La società riceve un avviso di accertamento per le maggiori imposte dovute (IRES/IRAP su quell’utile extra) . Il contribuente ha diritto di impugnare subito quel provvedimento dinanzi alla CTP, dimostrando gli errori o presentando le giustificazioni possibili.
- Fase 2 – Accertamento riflesso ai soci: se la società ha base ristretta, l’Amministrazione non si limita all’atto societario. Solitamente, contemporaneamente all’avviso alla S.r.l. o subito dopo averlo reso definitivo, vengono notificati avvisi separati ai singoli soci. In questi atti il fisco contesta a ciascun socio di aver percepito un reddito di capitale non dichiarato corrispondente alla sua quota di utili extrasocietari. Ad es., se dai controlli emerge un utile occulto di €100.000 e la società ha due soci al 50%, a ciascun socio si imputa un “utile da partecipazione” di €50.000 per l’anno. Su questa base ciascun socio deve pagare IRPEF (o imposta sostitutiva) al 26% e sanzioni per omessa dichiarazione . In altre parole, il reddito è “traslato” sui soci come dividendo presunto.
Questo sistema crea il rischio di doppia imposizione fiscale: la S.r.l. subisce la tassazione IRES/IRAP su redditi maggiorati, e i soci subiscono l’IRPEF sullo stesso ammontare attribuito a titolo di utili (con ritenuta obbligatoria del 26%) . La Cassazione ha confermato che ciò non viola il divieto di doppia imposizione, poiché la società e i soci sono soggetti diversi e tassati su fatti impositivi distinti (reddito d’impresa vs reddito di capitale) . Rimane tuttavia essenziale che l’avviso ai soci sia adeguatamente motivato: l’atto deve specificare gli elementi che giustificano la presunzione (es. “S.r.l. con 2 soci, utile accertato €X in nero, nessun investimento, nessun flusso verso i soci nel periodo”…). In mancanza di motivazione puntuale, le Commissioni tributarie hanno già annullato avvisi personali generici .
Tabella 1: Principali contesti di accertamento e relative presunzioni.
| Situazione | Effetto fiscale sui prelievi/utili | Riferimenti giurisprudenziali |
|---|---|---|
| Socio di S.r.l. con base ristretta | Se la società realizza utili in nero, si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci: ciascun socio verrà tassato sui dividendi “presunti” in proporzione alle quote . Spetta al socio provare di non averli percepiti. | Cass. n. 2288/2025 ; Cass. 19272/2024, 24621/2024 |
| Socio di S.r.l. (reddito di capitale) | Se al socio è imputato il maggior reddito come reddito di capitale (dividendo presunto), la presunzione sui prelievi bancari non opera . In pratica, senza prova di incasso, il prelievo non diventa automaticamente reddito d’impresa. | Cass. n. 34209/2019 |
| Socio unico-amministratore (comminstione) | Socio e società sono identici: l’indagine può estendersi anche ai conti personali del socio. I prelievi non giustificati (soci>azienda) possono essere imputati a costi o utili occulti della società . Richiede attenzione estrema nella difesa personale. | Cass. ord. n. 17108/2025 |
| Prelievi da conti di terzi/familiari | In genere la pretesa dell’Erario non può automaticamente riguardare somme movimentate su conti intestati a parenti o terzi. L’Agenzia deve provare la disponibilità effettiva del socio sui fondi e fornire indizi di intestazione fittizia . | Cass. ord. 5529/2025; Cass. ord. 7583/2025 |
Giurisprudenza di legittimità aggiornata
La disciplina delle presunzioni bancarie è stata più volte confermata o precisata dalla Corte di Cassazione e dalla Consulta. Di seguito alcuni orientamenti recentissimi (2023-2025):
- Consulta 31/01/2023 (n. 10/2023): ha respinto le censure costituzionali sull’art. 32 DPR 600/73. Secondo la Corte Costituzionale, la presunzione che “i prelievi dal conto corrente non giustificati siano considerati ricavi dell’imprenditore” non violerebbe il principio di capacità contributiva . La presunzione, essendo relativa, ammette prova contraria.
- Cass. Civ., ord. 20/12/2019, n. 34209: nel caso di socio di S.r.l., se il fisco imputa a lui il maggior reddito come reddito di capitale, la presunzione su versamenti/prelievi bancari “non opera” . Ciò è coerente con il precedente CC 228/2014: i prelievi hanno valore presuntivo di maggior reddito solo per titolari di reddito d’impresa . In sostanza, se gli utili emergenti dalla società sono considerati redditi finanziari (dividendi) del socio, non possono essere ulteriormente equiparati a ricavi di impresa nel suo caso.
- Cassazione, ord. 6/06/2024, n. 15919: (interessante ma in contesto di società di persone, qui citato a titolo informativo) i prelievi dei soci che eccedono gli utili maturati possono configurare compensi di lavoro autonomo occasionale . Sebbene riguardi Snc/Sas, evidenzia come la Cassazione in quell’occasione ritenesse i prelievi eccezionali come redditi soggetti a tassazione personale.
- Cass. Civ. (n. 2288) – Sez. Trib., 31/01/2025: ha ribadito che la presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle S.r.l. a base ristretta “non ha base in una legge specifica” ma è frutto di giurisprudenza consolidata e armonica con i principi generali . In altre parole, pur non esistendo una norma del TUIR che lo preveda espressamente (comma abrogato dell’art.47), il ragionamento è ritenuto applicabile analogicamente: ciò significa che è legittimo spostare l’onere probatorio sul socio.
- Cass. Sez. Trib., ord. 25/06/2025, n. 17108: in caso di società mono-socio (socio unico-amministratore), i giudici hanno autorizzato esplicitamente l’Agenzia a estendere l’accertamento anche ai conti personali del socio. I movimenti finanziari del suo conto privato possono essere imputati alla società se vi sono “presunzioni gravi, precise e concordanti” di collegamento con l’attività d’impresa . Questo implica che nel caso di commistione totale (socio unico) il Fisco può seguire il denaro anche fuori dai conti aziendali ufficiali .
- Cass. Sez. Trib., ord. 7/10/2025, n. 26996: su indagini bancarie ha precisato il perimetro probatorio: gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 prevedono una presunzione legale a favore dell’Erario che non richiede i normali requisiti di gravità e precisione dell’art. 2729 c.c. . Essa può essere superata solo da prova analitica del contribuente, ossia con l’indicazione precisa della destinazione di ogni singolo versamento o prelievo . In pratica la Suprema Corte ha stabilito che in giudizio il socio dovrà dettagliare operazione per operazione come quei movimenti non attengano a ricavi tassabili .
- Cass. Sez. Trib., sent. 12/07/2024, n. 19272 e Cass. Sez. Trib., sent. 13/09/2024, nn. 24621/24688: due sentenze “gemelle” che confermano la presunzione di distribuzione nelle S.r.l. a base ristretta. Ribadiscono che in presenza di pochi soci si presume automaticamente che gli utili extra-contabili siano pro quota attribuiti ai soci, salvo prova contraria . Quindi, ancora onere in capo al socio di dimostrare di non aver ricevuto quell’utile.
- Cass. Sez. Trib. 32451/2022: introduzione del concetto di “socio tiranno” (si veda sopra). In tal caso la presunzione può riguardare solo i soci che esercitano il controllo operativo .
- Cass. Sez. Trib. 5925/2015: principio del divieto di doppia presunzione. La Corte ha stabilito che non può farsi derivare l’imputazione di utili occulti su soci da un’altra presunzione interna (per esempio, i prelievi riconosciuti come costi non deducibili), se non esiste un fatto noto indipendente. In sostanza, il “fatto noto” deve essere la ristrettezza della compagine, non l’utile occulto già presunto . Questo orientamento viene spesso invocato in ricorso per contestare l’assenza di presupposti oggettivi a sostegno.
- Cass. Penale, sent. 2/11/2023, n. 41579: in ambito penale la Cassazione ha ritenuto che il socio occulto che omette di dichiarare utili extracontabili (presunti dall’Erario) commetta reato di dichiarazione infedele se supera le soglie d’imposta . Tale pronuncia conferma che le imputazioni fiscali possono avere riflessi penali: se il Fisco considera quei redditi percepiti dal socio, il loro omesso inserimento in dichiarazione (superati i limiti) integra il delitto tributario di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 . Ciò sottolinea l’importanza di difendere attivamente tali accertamenti anche per evitare conseguenze penali, soprattutto in caso di evasione di elevata entità.
- Corti tributarie di merito: alcune decisioni di Commissione hanno già riconosciuto in situazioni specifiche l’illegittimità di prese automatismi. Ad esempio, la CTP di Caserta (27/03/2024, n. 3374/2024) ha annullato un avviso ai soci affermando che “la presunzione non è automatica” e che l’Erario deve fornire prove rafforzate dell’effettiva distribuzione . Analoghi orientamenti più garantisti appaiono nelle pronunce di merito, che spesso esaminano dettagliatamente i flussi finanziari.
Strategie difensive e contraddittorio
Il debitore (socio/S.r.l.) può reagire efficacemente all’accertamento sui prelievi/compensi occulti attraverso due fasi principali:
- Contraddittorio preventivo: entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio verifica o dalla contestazione formale, il contribuente può partecipare al contraddittorio con l’Agenzia. In questa fase è fondamentale chiedere accesso agli atti e presentare una memoria difensiva dettagliata. Bisogna raccogliere e allegare tutta la documentazione possibile: estratti conto, registri contabili, ricevute di spese personali, fatture, scritture di prestiti e rimborsi, delibere assembleari, ecc. L’obiettivo è dimostrare la reale destinazione delle somme prelevate : ad esempio, che il denaro è servito a sostenere spese aziendali legittime (acquisto di beni strumentali), a rimborsare finanziamenti dei soci, o a coprire bisogni personali (che non rappresentano reddito d’impresa). L’avvocato deve contestare subito l’automatismo della presunzione e richiedere che l’Ufficio specifichi i presupposti dell’accertamento. Se l’atto è motivato in modo generico (ad es. “utili extracontabili presunti distribuibili ai soci”), si può anticipare che in fase contenziosa sarà impugnato per difetto di motivazione . È consigliabile far annotare nel verbale (o nella lettera difensiva) eventuali errori palesi di calcolo e richiedere la rettifica. Un contraddittorio ben gestito può far emergere nuove prove in proprio favore o almeno fissare una traccia dell’assenza di percezione di utili da parte dei soci.
- Ricorso tributario (CTP/CTR): se l’avviso di accertamento personale ai soci viene notificato, occorre impugnarlo entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente . Nel ricorso bisogna articolare tutti i motivi di censura: far valere la carenza di presupposti giuridici (richiamando la giurisprudenza favorevole), contestare gli errori logici e contabili, evidenziare eventuali vizi procedurali e difetti di motivazione. Particolarmente importante è la raccolta di prove documentali: estratti conto originali, memorie contabili, bilanci sociali e delibere che dimostrino che i soci non hanno incassato fondi personali dall’azienda. Ad esempio, si possono produrre contratti di prestito tra socio e società, dimostrazioni bancarie di riaccredito dei fondi in azienda, attestazioni di spesa per immobilizzazioni, ecc. L’onere è di dettagliare voce per voce le motivazioni di ciascun prelievo contestato .
La Corte di Cassazione richiede infatti una prova analitica specifica: il socio deve indicare puntualmente in che misura ciascun movimento bancario non rileva come ricavo o compenso . Ad esempio, se il fisco contesta un prelievo di €10.000, il socio deve dimostrare (con documenti) che quei €10.000 sono serviti a pagare un acquisto documentato o a rimborsare un prestito. Se l’accertamento ha stimato un utile di €100.000, il socio può calcolare e dedurre i relativi costi proporzionali sostenuti (ad es. determinare il margine di profitto medio) , allegando perizia o perimetri di settore. La CTP/CTR valuterà poi con rigore queste prove .
In sede contenziosa, è opportuno invitare il giudice a considerare i principi di ragionevolezza e capacità contributiva: la Cassazione (n. 26996/2025) ha infatti sottolineato che l’applicazione della presunzione fiscale deve essere sempre compatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva . Ciò significa che è lecito richiamare l’art. 3 Cost., argomentando che presupposti estesi ingiustamente la tassazione, soprattutto se i prelievi erano finalizzati a operazioni imprenditoriali lecite (es. pagamento fornitori con contante). Tuttavia, va notato che i giudici superiori ritengono in genere congruente la doppia presunzione (che dai prelievi si deducono costi occulti e quindi uguali ricavi non dichiarati) . Dunque in giudizio l’onere permane sul socio di allegare prove oggettive.
Contromosse specifiche: se la presunzione si basa su movimenti su conti bancari, il socio può dimostrare di non aver dismesso disponibilità finanziarie personali verso la società. In particolare:
– Mettere in luce eventuali versamenti di capitale o rientri di fidi (che riducono i prelievi effettivi dalla società).
– Dimostrare che le somme contestate restavano comunque a disposizione della società (ad es. confluite in fatture emesse).
– Utilizzare la figura del “socio tiranno” (Cass. 32451/2022): se il socio dimostra di non partecipare alla gestione, può limitare la contestazione solo ai soci realmente coinvolti .
– Far rilevare l’inapplicabilità della presunzione: ricordare che, come dice Cass. 34209/2019, un socio imputato come percettore di redditi di capitale (dividendi) non si vede automaticamente “equiparato” ad imprenditore . Se quindi i maggiori redditi erano stati attribuiti a carico della società, le motivazioni degli avvisi ai soci devono essere riviste alla luce di quella sentenza.
Tabelle riepilogative e casi pratici
Tabella 2. Procedura dell’accertamento e possibili reazioni del contribuente
| Fase | Azione del contribuente (debitore) |
|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Presentare memoria difensiva (o istanza di autotutela) entro i termini, fornendo prove (documenti contabili, fatture, ricevute, estratti conto) che giustifichino i movimenti contestati . Segnalare vizi di motivazione o calcolo. |
| Accertamento a società (IRES/IRAP) | Impugnare l’avviso societario nei termini. Dimostrare errori nell’accertamento analitico-induttivo: provare il reale valore delle vendite/documenti mancanti o contestare i criteri induttivi. |
| Accertamento riflesso ai soci (IRPEF) | Impugnare l’avviso personale in Commissione Tributaria. Dimostrare carenza di percezione di dividendi contestati: ad es. mostrare che quelle somme sono rimaste impiegate nella società (acquisto impianti, reinvestimenti). |
| Giudizio di secondo grado (CTR) | Ribadire e integrare le prove analitiche (perizie, consulenze tecniche) a supporto delle ragioni già esposte. Sollevare questioni di legittimità di applicazione della presunzione (es. violazione art. 3 Cost.) e di motivazione insufficiente. |
| Cassazione | Su questioni di diritto (es. ammissibilità della presunzione, competenza del giudice), chiedere un’attenta interpretazione della giurisprudenza consolidata (es. utilizzo di pronunce come 34209/2019 o 5925/2015). |
Esempio pratico (caso ipotetico): la S.r.l. “Alfa”, partecipata da due coniugi al 50%, dichiara per il 2023 un reddito zero. Un controllo bancario scopre ricavi in nero per €200.000 e costi fittizi per €50.000, per un utile occulto complessivo di €250.000. L’Ufficio emette un avviso alla società rialzando il reddito di €250.000 (richiedendo l’IRES con sanzioni, circa €60.000 di imposte aggiuntive) e simultaneamente invia due avvisi ai soci. Ad entrambi i soci viene imputato un “utile da partecipazione non dichiarato” di €125.000. Sui €125.000 ciascuno si applica l’IRPEF del 26% (≈€32.500) e la sanzione del 90% (≈€29.250), per un totale imposte+sanzioni intorno a €61.750 a socio .
Difesa: i soci fanno valere che quei €250.000 non sono mai finiti alle loro casse personali. Per prima cosa, producono prove del reinvestimento delle somme nell’impresa: mostrano il rogito di un immobile acquistato con quei fondi e le fatture di ristrutturazione saldate con contanti prelevati. In subordine, i soci rilevano che solo il marito-amministratore gestiva l’attività, mentre la moglie non era coinvolta nell’operatività. Citando Cass. 2464/2025 (confermata da Cass. 2288/2025), la moglie potrà difendersi opponendo la propria estraneità alla gestione quotidiana . Se il giudice ritiene credibili questi elementi (reinvestimento e estraneità), l’avviso personale potrebbe essere annullato in tutto o in parte, evitando la doppia tassazione sui soci. Al contrario, senza adeguate prove, i soci rischierebbero di pagare complessivamente oltre €120.000 di imposte + sanzioni da questa sola verifica.
Altro esempio (S.n.c. vs S.r.l.): nella società di persone “Beta” (S.n.c. con 2 soci 50%), se emergono €50.000 di ricavi non fatturati, non si emetterebbero avvisi ai soci per dividendi: la trasparenza fiscale fa confluire automaticamente quei €50.000 nel reddito personale dei soci in proporzione . Questo a differenza della S.r.l.: nelle società di capitali i soci dovranno invece ricevere l’accertamento pro quota come visto. Questo caso dimostra che la qualifica giuridica della società condiziona pesantemente il risultato fiscale.
Domande e risposte (FAQ)
- Cosa si intende per “prelievi ingiustificati” nel contesto di una S.r.l.? Si tratta di somme prelevate (in contanti o bonifico) dal conto della società che non trovano riscontro nella contabilità né in documenti giustificativi validi. Ad es., riscossioni di fatture mai emesse o pagamenti ai soci non contabilizzati. Nella S.r.l., tali prelievi vengono considerati indici di utili societari “in nero” sottratti al fisco, presumendo che quei soldi siano stati distribuiti ai soci come dividendi occulti .
- Quando scatta l’accertamento fiscale sui prelievi ingiustificati dei soci? Tipicamente quando il fisco rileva anomalie nei flussi bancari: prelievi frequenti di importo rilevante senza giustificativi, o discrepanze tra conti e dichiarazioni. Se la società è a “base ristretta” di pochi soci, l’amministrazione presume che tali somme costituiscano utili distribuiti non dichiarati . Inoltre, se emergono costi societari indeducibili (fatture false) il fisco può considerare che l’eliminazione di quei costi (ricavi maggiorati) sia stata distribuita ai soci . Anche i versamenti ingiustificati sul conto societario vengono ipotizzati come ricavi non dichiarati.
- Quali conseguenze comporta per i soci una contestazione di prelievi ingiustificati? Il principale effetto è la doppia imposizione: la società deve pagare le maggiori imposte sui redditi accertati (IRES/IRAP), e i soci si vedono recapitare un avviso in cui un importo corrispondente ai dividendi presunti viene imputato a ognuno ai fini IRPEF. Su quella quota i soci pagheranno imposta (attualmente al 26%) e sanzioni per omessa dichiarazione . Se l’accertamento fosse confermato, il socio rischia inoltre atti esecutivi (pignoramenti) e riflessi penali qualora le cifre in rosso superino le soglie di evasione.
- Come posso difendermi in fase di contraddittorio con l’Agenzia? Subito dopo la notifica dell’avviso o della lettera di verifica, è consigliabile riunire i documenti che provano la destinazione degli importi contestati (es. ricevute, contratti, estratti conto, documenti di spesa). Preparare una memoria difensiva chiara e precisa, contestando l’automatismo della presunzione e chiedendo all’Agenzia di dettagliare le ragioni dell’accertamento. Ad es., chiedere di motivare esplicitamente quali spese o investimenti quei prelievi avrebbero finanziato. Dimostrare che i soci non hanno mai incassato quelle somme può essere decisivo. Eventuali carenze motivazionali o irregolarità procedurali vanno fatte notare fin d’ora, poiché si possono impugnare successivamente.
- Quali prove devo fornire in giudizio tributario? Devono essere analitiche: per ogni voce contestata, il socio deve dimostrare l’assenza di correlazione con ricavi imponibili . Ad esempio, se viene contestato un prelievo di €8.000 senza giustificativo, il socio dovrà produrre un documento (fattura, bolla, ricevuta) che mostri che quegli €8.000 sono serviti a uno scopo legittimo (pagamento di un bene, di un servizio, rientro di un prestito, ecc.). Se è il fisco a imputare un utile occulto di €100.000 all’esercizio, il socio può allegare documentazione che attesti i costi aziendali sostenuti (anche genericamente attraverso bilanci, perizie fiscali o studi di settore) in modo da ridurre il reddito contestato. Ogni prova deve essere coerente e ben motivata.
- Cosa succede se l’atto di accertamento non nomina la società (o il socio) in modo corretto? Gli avvisi di accertamento verso i soci sono atti autonomi rispetto a quello societario e non richiedono litisconsorzio necessario . Tuttavia, se ad un socio viene notificato un atto generico – ad esempio “ai soci di X S.r.l.” senza specificare conti o utili assegnati – tale atto può essere impugnato per difetto di motivazione o di competenza. È fondamentale che l’avviso personale menzioni esplicitamente cifre, esercizio di imposta e riferimenti all’atto dell’azienda. In mancanza, la difesa può ottenere l’annullamento per mancanza di specificità.
- Posso contestare l’atto della società e quello personale contemporaneamente? Sì, ma vanno trattati separatamente. L’atto societario (IRES/IRAP) e quello personale (IRPEF sui soci) sono autonomi. Anche se collegati nei fatti, vanno impugnati distintamente entro i rispettivi termini. Attenzione: la Cassazione ha chiarito che la sospensione automatica del giudizio sul secondo atto (socio) vale solo se il primo grado del giudizio societario è pendente . Quindi, se la società ha già concluso il proprio ricorso (o è in grado di appello/Cassazione), non c’è automatismo di attesa; il socio deve attivarsi subito. In ogni caso, l’avvocato tributario tende a gestire entrambi i contenziosi in parallelo, coordinando le strategie difensive.
- Qual è il ruolo dell’avvocato e del commercialista? Nel contraddittorio l’esperto contabile (commercialista) analizza i registri, prepara bilanci e schemi per giustificare le operazioni, mentre l’avvocato redige le memorie legali e cura l’impugnazione formale. In giudizio, l’avvocato tribunale dialoga con il giudice tributario, seleziona la giurisprudenza rilevante (ad es. Cass. 34209/2019, Cass. 2288/2025, Cass. 19272/2024, Cass. 17108/2025, ecc.), e guida la strategia processuale (magari affidando incarichi perizie o consulenze). In ogni caso, una difesa efficace richiede l’integrazione di elementi fattuali (documenti contabili) e argomenti giuridici mirati, con una preparazione meticolosa dell’intera documentazione e delle posizioni soggettive dei soci .
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 600/1973 (art. 32, 39, 47) – Disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, art. 32 (indagini bancarie) e art. 39 (accertamento analitico-induttivo) sono stati confermati dalla Corte Costituzionale . L’art. 47 c.4 TUIR (richiamato nel DPR) consente di imputare ai soci utili di S.r.l. non formalmente distribuiti .
- D.P.R. 633/1972 (art. 51) – Previsioni parallele in materia IVA sui prelievi e versamenti non giustificati .
- TUIR (D.P.R. 917/1986) – Art. 5 (trasparenza fiscale società di persone), art. 44-47-89 (utili da partecipazione e dividendi) .
- Codice Civile (art. 2729) – Requisiti delle presunzioni semplici (gravi, precisi, concordanti) ; artt. 2433 e segg. (delibere e limiti di distribuzione utili).
- Corte Costituzionale, sent. 10/2023 (31 gen. 2023) – Legittimità dell’art. 32 DPR 600/73: i prelievi bancari ingiustificati sono ricavi, a meno che il contribuente provi il contrario .
- Cassazione (sez. trib.): ord. 5529/2025, 7583/2025 (onere prova conti terzi/familiari) ; ord. 17108/2025 (estensione indagini a conti socio unico) ; ord. 26996/2025 (onere prova analitica sui versamenti/prelievi) ; ord. 2288/2025 (presunzione distribuzione utili consolidata) ; sent. 34209/2019 (socio S.r.l.: reddito di capitale vs impresa) ; sent. 19272/2024, 24621/2024, 24688/2024 (conferma presunzione pro quota; onere del socio) ; sent. 32451/2022 (socio tiranno) ; sent. 5925/2015 (no doppia presunzione; fatto noto = base ristretta) .
- Cassazione (sez. pen.): sent. 41579/2023 (socio “occulto” e dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000) .
- Commissioni tributarie: CTP/CTR vari, tra cui la CTR Campania 3374/2024 (salva prova rafforzata dell’Erario, anullato avviso a soci).
Il Fisco ti contesta prelievi dei soci ritenuti ingiustificati e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui prelievi dei soci sono presuntivi, tecnici e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il Fisco ti contesta prelievi dei soci ritenuti ingiustificati e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui prelievi dei soci sono presuntivi, tecnici e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– prelievi di denaro dai conti societari,
– movimentazioni finanziarie non giustificate,
– somme prelevate dai soci senza causale chiara,
– presunta distribuzione occulta di utili,
– utilizzo personale delle risorse della società.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero a tassazione degli importi,
👉 maggiori imposte dirette (e talvolta IVA),
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni anche in capo ai soci.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per prelievi ingiustificati dei soci?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 il prelievo del socio non è automaticamente reddito,
👉 servono presunzioni gravi, precise e concordanti,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Prelievi Ingiustificati dei Soci
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– abbia effettuato prelievi senza giustificazione,
– abbia sottratto risorse alla società,
– abbia percepito utili non dichiarati,
– abbia alterato il risultato fiscale.
👉 Ma il prelievo del socio non è di per sé illecito né automaticamente imponibile.
Può infatti derivare da:
– restituzione di finanziamenti soci,
– anticipazioni o rimborsi spese,
– compensazioni di crediti vantati dal socio,
– errori di imputazione contabile,
– movimentazioni temporanee di cassa.
Perché il Fisco Contesta i Prelievi dei Soci
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– manchi una causale documentata,
– il prelievo non sia deliberato formalmente,
– le somme non risultino restituite,
– il socio abbia beneficiato di risorse societarie,
– vi sia una distribuzione occulta di utili.
👉 Ma il Fisco non può presumere automaticamente l’esistenza di utili non dichiarati.
Il Principio Chiave: Prelievo ≠ Utile Occulto
Un principio fondamentale è questo:
👉 un prelievo del socio non equivale automaticamente a distribuzione di utili.
Questo significa che:
– la natura dell’operazione va verificata concretamente,
– la presunzione deve essere supportata da prove,
– la contabilità ha valore se coerente,
– non sono ammessi automatismi accertativi.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco presume utili senza prova,
– ignora crediti del socio verso la società,
– disconosce restituzioni di finanziamenti,
– confonde irregolarità formali con evasione,
– applica sanzioni piene su basi presuntive.
👉 La presunzione non basta: serve prova concreta e coerente.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– prelievi senza causale contabile,
– movimenti bancari non spiegati,
– mancanza di delibere formali,
– prelievi ripetuti nel tempo,
– assenza di immediata documentazione giustificativa.
👉 Molti rilievi sono opinabili e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Causale Lecita del Prelievo
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 perché il socio ha prelevato queste somme?
È decisivo dimostrare:
– esistenza di un credito del socio,
– precedenti finanziamenti o anticipazioni,
– rimborsi di spese sostenute,
– coerenza con la gestione societaria.
👉 Se la causale è lecita, l’accertamento si indebolisce.
🔹 2. Dimostrare l’Assenza di Distribuzione di Utili
Un principio fondamentale è questo:
👉 la distribuzione di utili richiede presupposti precisi.
È possibile dimostrare:
– assenza di utili distribuibili,
– mancanza di volontà distributiva,
– natura finanziaria e non reddituale del prelievo.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare la Presunzione di Reddito Imponibile
La legge distingue tra:
– presunzioni qualificate,
– semplici sospetti.
👉 Un sospetto non giustifica un recupero a tassazione.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Fiscale
La difesa può dimostrare che:
– non vi era intento evasivo,
– il prelievo non ha prodotto vantaggi indebiti,
– il comportamento è stato trasparente e collaborativo.
👉 Questo incide fortemente su sanzioni e imposte.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare la natura dei prelievi,
– chiarire la causale economica,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione contabile e bancaria,
– dimostrare la correttezza delle operazioni,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accertamento è fondato su presunzioni deboli,
– mancano prove di utili occulti,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti sui prelievi dei soci vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Prelievo del Socio ≠ Evasione Fiscale
Un principio essenziale è questo:
👉 un prelievo del socio non equivale automaticamente a evasione o reddito imponibile.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare la natura reddituale,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sui prelievi dei soci è tecnica, contabile e giuridica.
L’avvocato:
– ricostruisce le movimentazioni finanziarie,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– valorizza la documentazione contabile,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il recupero di utili presunti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– difendere la correttezza della contabilità,
– mettere in sicurezza i rapporti futuri tra soci e società.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità d’impresa e accertamenti presuntivi
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per prelievi ingiustificati dei soci:
👉 non va subito,
👉 è spesso presuntivo,
👉 può e deve essere contestato.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la causale lecita dei prelievi,
👉 escludere la distribuzione occulta di utili,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui prelievi dei soci può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.
