Accertamento Fiscale A Agenti Di Viaggio: Come Difendersi Bene Nel Dettaglio

Introduzione

Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è caratterizzato da una normativa fiscale complessa, collegata alla disciplina speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), alla gestione dei pacchetti turistici e all’utilizzo di intermediari. I controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza negli ultimi anni hanno coinvolto numerose imprese del settore, con accertamenti che contestano l’applicazione del regime IVA speciale delle agenzie di viaggio (art. 74‑ter del d.P.R. 633/1972), l’omessa dichiarazione di ricavi e l’utilizzo improprio di pacchetti “tutto incluso”. Le conseguenze di un accertamento possono essere pesanti: recupero di imposte, sanzioni amministrative fino al 200 % delle somme dovute, interessi di mora e, nei casi più gravi, contestazioni penali. Per questo è fondamentale comprendere come funziona l’accertamento fiscale in questo settore e quali sono le strategie difensive a disposizione dei contribuenti.

In questo articolo – aggiornato a gennaio 2026 – analizziamo in dettaglio la disciplina dell’accertamento fiscale applicata alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Partendo dal quadro normativo e giurisprudenziale, illustreremo i diritti del contribuente, le garanzie procedurali, le scadenze da rispettare e gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione). Il taglio è giuridico‑divulgativo e orientato alla pratica: l’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e privati un vademecum per difendersi efficacemente, prevenire gli errori e scegliere la strategia più adatta al proprio caso.

Perché questo tema è importante

  • Controlli frequenti e mirati. L’amministrazione finanziaria concentra le verifiche su operatori del turismo perché la vendita di pacchetti turistici, spesso complessi e formati da componenti multiple (trasporto, soggiorno, servizi accessori), presta il fianco a contestazioni sull’applicazione del regime IVA speciale e sulla corretta registrazione dei ricavi. Le agenzie operano talvolta come mandatari con rappresentanza, talvolta in nome proprio: la distinzione influenza l’imposta dovuta e genera errori.
  • Sanzioni elevate e conseguenze penali. Le irregolarità fiscali nel settore turistico comportano non solo recupero d’imposta ma anche sanzioni amministrative rilevanti. Per somme superiori a 100 000 € può essere contestato il reato di dichiarazione infedele. Una gestione tempestiva dell’accertamento riduce il rischio di sanzioni e consente di accedere a procedure agevolate.
  • Novità normative. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto importanti modifiche: il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. 219/2023) impone all’amministrazione di comunicare lo schema di atto e concedere sessanta giorni per le osservazioni ; la definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies) permette di estinguere i ruoli senza interessi e sanzioni ; la Legge 3/2012 consente ai soggetti in sovraindebitamento di proporre un piano del consumatore . Dal 1° marzo 2026 è stata inoltre estesa la ritenuta d’acconto sulle provvigioni pagate alle agenzie di viaggio . Conoscere queste regole è essenziale per strutturare correttamente la propria difesa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è da oltre 16 anni un punto di riferimento nazionale nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con sedi in diverse regioni italiane e una rete di collaboratori che gli consente di assistere imprese turistiche su tutto il territorio. L’avvocato è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), autorizzato a elaborare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a condurre la composizione negoziata della crisi;

Lo studio Monardo offre assistenza completa nella gestione degli accertamenti fiscali: dalla lettura e analisi dell’atto alla redazione di ricorsi e memorie difensive, dalla richiesta di sospensione dell’esecuzione alle trattative per l’accertamento con adesione, fino alla presentazione di piani di rientro o al ricorso agli strumenti di sovraindebitamento. L’approccio è personalizzato: ogni pratica viene valutata da avvocati tributaristi in sinergia con commercialisti esperti del settore turistico. Per approfondire la tua situazione e ottenere una consulenza immediata, contatta ora l’Avv. Monardo tramite il modulo presente a fine articolo.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il regime IVA delle agenzie di viaggio (art. 74‑ter d.P.R. 633/1972)

L’art. 74‑ter del d.P.R. 633/1972 disciplina in modo speciale l’applicazione dell’IVA per le agenzie di viaggio e turismo. La norma stabilisce che le prestazioni rese dalle agenzie, quando agiscono in proprio nome, sono considerate un unico servizio anche se il pacchetto comprende più prestazioni (trasporto, alloggio, servizi turistici): in tal caso l’IVA si applica sul margine realizzato dal tour operator, ossia sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo delle prestazioni acquistate . Le principali caratteristiche del regime sono:

  • Unicità del servizio: le prestazioni rese nell’organizzazione di pacchetti turistici sono trattate come un’unica operazione, indipendentemente dalla pluralità di servizi (comma 1).
  • Base imponibile differenziale: l’IVA si calcola sulla differenza tra il prezzo pagato dal viaggiatore e i costi sostenuti dall’agenzia per l’acquisto dei servizi (c.d. margine) . Questa modalità evita la detrazione dell’IVA sugli acquisti; l’imposta è incorporata nella quota di margine.
  • Indetraibilità dell’IVA a monte: le agenzie non possono detrarre l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati per i pacchetti .
  • Applicazione quando l’agenzia opera in nome proprio: il regime si applica se l’agenzia o il tour operator agiscono come “organizzatori” o “venditori” in proprio nome (anche tramite mandatari con rappresentanza). Nei casi in cui l’agenzia opera come mandataria senza rappresentanza (riceve provvigioni per conto altrui), si applica il regime ordinario dell’IVA.

Il regime risponde a una logica di semplificazione: evita che le agenzie debbano gestire l’imposta su ogni singola prestazione inclusa nel pacchetto. Tuttavia, l’applicazione del margine richiede di verificare che i servizi siano preacquisiti nella disponibilità dell’agenzia prima della vendita. L’interpretazione di questa condizione è stata oggetto di numerose dispute.

Giurisprudenza recente sulla disponibilità dei servizi

Cassazione 8 febbraio 2022 n. 3857. La sentenza ha chiarito che per applicare il regime speciale non è necessario che l’agenzia acquisti anticipatamente i servizi; è sufficiente che ne abbia la disponibilità giuridica prima della vendita. La Corte ha affermato che l’agenzia deve aver ottenuto almeno un’opzione sull’acquisto dei servizi (ad esempio un blocco di camere in hotel) affinché questi siano considerati “precedentemente acquisiti” . Questa interpretazione è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 80 del 2025, secondo cui la “precedente disponibilità” può derivare anche da un diritto di opzione o da un accordo che garantisca l’accesso ai servizi prima di cederli ai clienti .

Cassazione 13 giugno 2024 n. 16480. Con riferimento ai pacchetti linguistici “tutto incluso”, la Corte ha stabilito che tali pacchetti non possono essere considerati esenti come servizi educativi; il pacchetto nel suo complesso è soggetto a IVA e rientra nel regime speciale, perché il trasporto, l’alloggio e i servizi accessori non sono accessori ma costitutivi dell’offerta . Di conseguenza, le agenzie devono applicare l’IVA sul margine anche per pacchetti formativi “all‑inclusive”.

Cassazione 2025 sulla prova della vendita di servizi singoli. In un’altra decisione del 2025 la Cassazione ha chiarito che, in caso di richiesta di rimborso dell’IVA da parte di un’agenzia non stabilita in Italia, spetta al contribuente dimostrare che le prestazioni vendute erano servizi singoli e non pacchetti turistici. La semplice emissione di fatture separate non basta; l’Amministrazione può basarsi su presunzioni e il contribuente deve fornire prove concrete della natura delle operazioni . Questo principio conferma l’onere probatorio a carico del soggetto che vuole sottrarsi al regime speciale.

Normative complementari

Oltre all’art. 74‑ter occorre citare:

  • Art. 57 del d.P.R. 633/1972 (Termine per gli accertamenti IVA). Gli avvisi di rettifica o accertamento in materia di IVA devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla il termine si estende al settimo anno . L’Agenzia può notificare nuovi avvisi in base a sopravvenute conoscenze di nuovi elementi, specificando gli elementi nell’atto .
  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973 (Termini accertamento imposte sui redditi). Dispone termini analoghi per le imposte dirette: l’avviso deve essere notificato entro cinque anni dalla dichiarazione , mentre in caso di dichiarazione omessa o nulla entro sette anni .
  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973 sulle caratteristiche dell’avviso di accertamento: l’atto deve contenere l’imponibile, l’aliquota, le imposte e gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la pretesa; se fa riferimento ad altri atti questi devono essere allegati . In mancanza di motivazione o di sottoscrizione l’atto è nullo .

1.2 Statuto dei diritti del contribuente e contraddittorio preventivo

Lo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) contiene le garanzie fondamentali durante le verifiche fiscali. L’art. 12 disciplina l’accesso, le ispezioni e le verifiche presso la sede dell’impresa, prevedendo che:

  • L’accesso deve essere autorizzato e motivato; il contribuente ha diritto a essere informato sulle ragioni e ad essere assistito da un difensore .
  • Le verifiche devono svolgersi durante l’orario di lavoro e con modalità tali da non pregiudicare l’attività economica.
  • Deve essere redatto un processo verbale di chiusura; dal rilascio della copia decorrono 60 giorni durante i quali il contribuente può presentare memorie e osservazioni . Solo dopo questo termine l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento.

Una delle novità più significative introdotte dalla riforma fiscale 2023‑2024 è il principio del contraddittorio preventivo generalizzato, codificato dall’art. 6‑bis della legge 212/2000. Il d.lgs. 219/2023 ha disposto che:

  • Tutti gli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo: l’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni .
  • L’obbligo non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di controllo formale e nei casi di fondato pericolo per la riscossione .
  • Se il contraddittorio sposta il termine di decadenza (quando tra la scadenza del contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni), quest’ultimo è posticipato di 120 giorni .

Questa disposizione rafforza significativamente le garanzie del contribuente, obbligando l’amministrazione a un confronto preventivo su tutte le pretese (salvo casi specifici). La giurisprudenza recente ha però stabilito che, per gli atti relativi ai tributi non armonizzati emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’obbligo generalizzato di contraddittorio non sussisteva; le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 25 luglio 2025 n. 21271) hanno precisato che, fino al 2024, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) e doveva essere dimostrata la prova di resistenza: il contribuente doveva indicare quali difese avrebbe potuto far valere . Dal 2024 l’obbligo è generalizzato in forza della nuova norma.

1.3 Accertamento con adesione e altre definizioni agevolate

Il d.lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, una procedura di definizione concordata dell’accertamento. Secondo l’art. 2, la procedura permette di definire con l’amministrazione le maggiori imposte accertate in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, calcolando l’IVA mediante l’aliquota media e riducendo le sanzioni a un terzo del minimo . L’accordo d’adesione non è impugnabile e vincola le parti, ma l’amministrazione può rettificare l’accertamento se emergono nuovi elementi o se l’adesione è stata determinata da condotte sanzionabili.

La procedura può essere attivata prima o dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Se l’avviso non è stato ancora emesso, il contribuente può presentare un’istanza di adesione spontanea; se l’avviso è stato notificato, l’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica. L’adesione comporta il versamento di un acconto del 20 % delle imposte dovute e consente di rateizzare il saldo (fino a 16 rate trimestrali). L’Ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni per la definizione.

Oltre all’adesione, esistono altri strumenti deflativi:

  • Mediazione tributaria (d.lgs. 546/1992, art. 17‑bis): per controversie fino a 50 000 €, il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione che consente di ridurre le sanzioni al 35 % e di definire il contenzioso senza giudizio.
  • Accertamento con acquiescenza (art. 15 d.lgs. 218/1997): il contribuente che non intende impugnare l’avviso può pagare l’imposta riducendo le sanzioni a un terzo.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) e la legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) hanno introdotto diverse opportunità per definire i contenziosi pendenti in Cassazione e in grado d’appello con il pagamento di percentuali ridotte del tributo.

1.4 Rottamazione‑quater e quinquies (definizione agevolata)

La Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252, ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione‑quater). La norma consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando soltanto l’importo capitale e le spese esecutive e di notifica, senza interessi e sanzioni . La definizione si applica anche ai debiti inclusi in precedenti rottamazioni decadute . Per aderire occorreva presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2023; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con interessi del 2 % annuo e tolleranza di 5 giorni . La mancata o tardiva corresponsione di una rata oltre 5 giorni comporta la decadenza e i versamenti effettuati sono considerati acconti .

La Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, estendendo la possibilità di definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e prorogando alcune scadenze. La nuova misura mantiene l’esclusione di interessi, sanzioni e aggio e prevede un massimo di 20 rate. La legge ha differito alcune scadenze di pagamento (ad es. la quinta rata del 2024 spostata a settembre 2024 ) e ha introdotto procedure di riammissione per i contribuenti decaduti dalle rate.

1.5 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 regola la composizione delle crisi da sovraindebitamento. È una legge pensata per persone fisiche e piccoli imprenditori esclusi dalle procedure concorsuali maggiori. L’art. 6 definisce sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà o l’impossibilità di adempiere regolarmente . Per “consumatore” si intende la persona fisica che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale .

Chi si trova in stato di sovraindebitamento può scegliere due principali procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore propone un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano deve assicurare il pagamento dei creditori muniti di privilegio in misura non inferiore al valore di realizzo e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, la dilazione dei pagamenti e la cessione dei beni . In ogni caso, per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate il piano può soltanto prevedere la dilazione del pagamento .
  2. Piano del consumatore: riservato al consumatore (persona fisica), consente di presentare un piano che il giudice può omologare anche senza l’assenso dei creditori, purché ne valuti la fattibilità. Il piano è efficace nei confronti di tutti i creditori e, una volta omologato, sospende le azioni esecutive e cautelari . Il diritto di accesso a tali procedure è fondamentale per chi, a causa di un accertamento fiscale, non riesce a far fronte ai debiti e rischia il pignoramento dei beni.

Dalla data di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali; i creditori devono attenersi al piano . La legge prevede inoltre la revoca o cessazione degli effetti del piano in caso di inadempimento o condotte dolose.

1.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, una procedura volontaria che mira a prevenire l’insolvenza mediante un confronto guidato tra l’imprenditore e i creditori. Il Ministero della Giustizia, con decreto 28 settembre 2021, ha definito la piattaforma telematica, le liste di controllo, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e il test pratico . Con questa procedura, l’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente che assista nelle trattative; il piano e le proposte sono pubblicate sulla piattaforma e possono prevedere misure di sospensione delle azioni esecutive e dell’iscrizione di privilegi. L’esperto verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento e favorisce un accordo con i creditori.

Per le agenzie di viaggio in difficoltà economica a causa di sanzioni o crisi di mercato, la composizione negoziata può rappresentare un’alternativa alla liquidazione: consente di negoziare con fornitori, banche e Fisco, proponendo moratorie e ristrutturazioni prima di ricorrere a procedure più onerose.

1.7 Ulteriori novità fiscali: ritenuta d’acconto sulle provvigioni (legge 199/2025)

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 140‑142) ha eliminato l’esenzione prevista dall’art. 25‑bis del d.P.R. 600/1973 e ha esteso alle agenzie di viaggio l’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni. Dal 1° marzo 2026 chi corrisponde provvigioni a un’agenzia di viaggio deve trattenere una quota e versarla all’Erario come acconto IRPEF/IRES. La novità si applica a tutte le commissioni e distingue due situazioni:

  • Agenzie con dipendenti o collaboratori abituali: la ritenuta è calcolata sul 20 % della provvigione, quindi l’effetto economico è pari al 4,6 % dell’intero importo .
  • Agenzie senza dipendenti o collaboratori: la ritenuta si applica sul 50 % della provvigione, con un prelievo effettivo dell’11,5 % .

Per ottenere la riduzione al 20 %, l’agenzia deve presentare al committente una dichiarazione attestante l’impiego di personale; in assenza della dichiarazione, il committente applica il regime ordinario . La ritenuta opera con il criterio di cassa: si applica alle provvigioni pagate dal 1° marzo 2026, anche se maturate prima . Questa misura, pur non costituendo un’imposta aggiuntiva, incide sulla liquidità delle agenzie e richiede di adeguare i processi amministrativi.

2. Tipologie di accertamento fiscale per agenzie di viaggio

Gli accertamenti fiscali possono essere “a tavolino” (analisi dei dati dichiarativi e dei flussi bancari) oppure “sul campo” con accessi presso la sede dell’agenzia. Di seguito sono descritte le principali tipologie e gli elementi di cui l’Amministrazione si avvale per ricostruire il reddito e l’IVA dovuta.

2.1 Accertamento analitico e analitico‑induttivo

L’accertamento analitico si basa sui dati forniti dal contribuente (dichiarazioni, registri IVA, libri contabili). L’Ufficio verifica la coerenza dei ricavi dichiarati con i contratti, i flussi bancari e i registri delle prenotazioni. Se emergono incongruenze o costi indeducibili, procede a rettificare il reddito.

L’accertamento analitico‑induttivo si utilizza quando i dati contabili presentano irregolarità o lacune che impediscono una ricostruzione puntuale. In questo caso, l’amministrazione ricorre a presunzioni e indicatori di settore (ISA) per stimare i ricavi: ad esempio, numero di pacchetti venduti, tasso di occupazione dei posti disponibili, margine medio, costi documentati vs. incassi. È molto frequente nel settore turistico perché l’agenzia può aver registrato solo una parte dei pagamenti (ad es. acconti) o aver imputato costi non pertinenti.

2.2 Accertamento induttivo puro

L’accertamento induttivo puro viene adottato in presenza di omessa contabilità, mancanza di libri e registri o gravi irregolarità che rendono inattendibile la contabilità. In tal caso l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il volume d’affari utilizzando dati esterni (ad esempio i report di piattaforme di prenotazione, i flussi dei fornitori, le movimentazioni bancarie) e applicando percentuali di ricarico. Per le agenzie di viaggio può derivare da incassi non tracciati (contanti), uso improprio di conti personali, mancate fatturazioni di commissioni.

2.3 Accertamento sintetico (redditometro)

L’accertamento sintetico o redditometro (art. 38 d.P.R. 600/1973) ricostruisce il reddito delle persone fisiche sulla base di indicatori di spesa (tenore di vita, immobili, autovetture, viaggi, ecc.). Anche i titolari di agenzie di viaggio, se persone fisiche, possono essere soggetti a questo metodo: ad esempio, se la spesa personale per viaggi, imbarcazioni, immobili di lusso è incompatibile con il reddito dichiarato, l’Agenzia può presumere ricavi non dichiarati. Il contribuente può opporsi dimostrando la diversa provenienza delle risorse (donazioni, risparmi, indennità).

2.4 Contestazioni tipiche per agenzie di viaggio

  1. Applicazione errata del regime 74‑ter: l’amministrazione contesta che i servizi non erano preacquisiti o che l’agenzia ha frazionato artificialmente il pacchetto per applicare il regime ordinario. È necessario dimostrare la disponibilità preventiva dei servizi o, al contrario, l’assenza di un pacchetto unico quando si vendono singoli servizi.
  2. Omessa o tardiva fatturazione di provvigioni: con l’introduzione della ritenuta d’acconto dal 2026, i controlli sui compensi per intermediazione aumenteranno; l’omessa certificazione delle provvigioni può dar luogo a recuperi.
  3. Incongruenze tra contratti e ricavi dichiarati: l’ufficio verifica gli accordi con tour operator e clienti, i modelli di prenotazione e i sistemi di gestione (GDS). Differenze tra incassi e registrazioni, cancellazioni non documentate o penali non contabilizzate sono considerati indizi di evasione.
  4. Contestazioni sul margine: l’Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione di costi non direttamente riferibili ai pacchetti (es. spese generali, costi di pubblicità) che non possono ridurre il margine imponibile. È importante documentare la correlazione dei costi ai singoli pacchetti.
  5. Utilizzo di conti personali: prelievi o versamenti sui conti dei soci o del titolare non giustificati sono presunzioni di ricavi non dichiarati.

3. Procedura dopo la notifica dell’atto: passo per passo

Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione non significa soccombere: esistono strumenti procedurali che consentono di difendersi, contestare le irregolarità formali o sostanziali e, se opportuno, definire la controversia evitando un giudizio prolungato. Di seguito una guida passo per passo.

3.1 Analisi immediata dell’atto

  1. Verificare la legittimità formale: accertarsi che l’avviso sia sottoscritto dal funzionario competente, indichi la base imponibile, le aliquote, le imposte e la motivazione (richiamo alle norme e ai fatti) . In mancanza di questi elementi l’atto è nullo.
  2. Controllare il rispetto dei termini: verificare l’anno d’imposta contestato e confrontare con i termini di decadenza (5 anni o 7 in caso di omissione) . Se il termine è scaduto, l’avviso è impugnabile per decadenza.
  3. Valutare l’allegazione degli atti richiamati: se l’avviso fa riferimento a documenti non conosciuti (processo verbale, comunicazioni), essi devono essere allegati . In assenza, l’atto può essere annullato.

3.2 Sfruttare il contraddittorio e le osservazioni (art. 12 L. 212/2000)

Se l’accertamento deriva da un accesso o ispezione presso l’agenzia, la procedura prevede la redazione di un processo verbale di chiusura. Dal rilascio della copia decorrono 60 giorni durante i quali il contribuente può inviare memorie e osservazioni . È fondamentale sfruttare questo termine per:

  • Produrre documentazione integrativa: contratti con clienti e fornitori, fatture, estratti conto bancari, registri di prenotazione, corrispondenza che dimostri annullamenti o modifiche.
  • Contestare le presunzioni: dimostrare che i costi sono pertinenti, che le somme contestate non sono ricavi ma depositi o anticipi, che le differenze derivano da errori formali.
  • Rilevare vizi procedurali: ad esempio, la mancanza di indicazioni nel verbale, l’omessa concessione del termine dilatorio, la violazione dell’orario di lavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24001/2024, ha ribadito che l’amministrazione deve redigere un verbale anche per accessi mirati alla raccolta documentale e che l’avviso può essere emesso solo dopo il decorso di 60 giorni .

3.3 Attivazione del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis)

Per gli avvisi notificati a partire dal 2024, l’amministrazione deve trasmettere lo schema dell’atto al contribuente, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni . La comunicazione deve essere inviata con modalità che garantiscano la conoscibilità (PEC o raccomandata). Il contribuente può:

  • Richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo (diritto di accesso codificato dall’art. 6‑bis); la giurisprudenza afferma che il diritto di accesso è strumentale alla difesa e che l’atto è nullo solo se la documentazione richiesta avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento .
  • Presentare memorie difensive contestando sia la quantificazione sia la legittimità, allegando perizie contabili e contratti.
  • Chiedere la proroga dei termini di decadenza se il termine di contraddittorio e quello di decadenza si sovrappongono (il d.lgs. 219/2023 prevede l’estensione di 120 giorni).

3.4 Valutare la procedura deflativa più idonea

Accertamento con adesione

Se l’avviso è stato emesso, la scelta più frequente è l’accertamento con adesione. Il contribuente presenta un’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica; l’amministrazione convoca le parti e, se raggiungono un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo . È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto fino alla conclusione dell’adesione. In mancanza di accordo, si può proporre ricorso.

Mediazione tributaria

Per gli avvisi di valore non superiore a 50 000 € (al lordo di interessi e sanzioni) occorre presentare un’istanza di mediazione presso l’Agenzia. Se la mediazione fallisce o l’Ufficio non risponde entro 90 giorni, il contribuente può proporre ricorso. La mediazione riduce le sanzioni al 35 %.

Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso tributario deve essere proposto, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, ma l’art. 6‑bis proroga di 120 giorni il termine se è stato attivato il contraddittorio preventivo. Dal 1° gennaio 2026 l’art. 21 del d.lgs. 546/1992 è stato abrogato, ma i termini di proposizione sono ora contenuti nell’art. 20 come modificato dalla riforma del 2023: la scadenza rimane 60 giorni (prorogati con il contraddittorio). Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se vi è grave e irreparabile danno.

Autotutela e annullamento

In qualsiasi momento il contribuente può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto per errori evidenti (esempio: errata persona, duplicazione, calcolo aritmetico). Sebbene la valutazione sia discrezionale, l’amministrazione è tenuta a rispondere; se accoglie l’istanza, annulla o riduce l’avviso.

3.5 Pagamento e rateazione

Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento, l’avviso di accertamento è rateizzabile fino a 8 rate trimestrali (16 per importi superiori a 50 000 €) con interessi legali. La definizione agevolata (rottamazione) consente un numero maggiore di rate (18 o 20) con un interesse del 2 %. È sempre consigliabile valutare la sostenibilità della rateazione rispetto alla propria liquidità e alla possibilità di accedere a piani di rientro più favorevoli (es. piani del consumatore).

3.6 Tutela cautelare: sospensione dell’esecuzione

L’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. Per evitare iscrizioni a ruolo, ipoteche o pignoramenti, il contribuente può:

  • Presentare istanza di sospensione in sede di ricorso, dimostrando il pericolo di danno grave e irreparabile. Il giudice decide sull’istanza con decreto; se accoglie, l’esecuzione è sospesa fino alla decisione di merito.
  • Pignoramenti e misure cautelari: in caso di riscossione coattiva, è possibile contestare la legittimità delle misure qualora il debito sia stato definito o sia pendente un giudizio con sospensione.

4. Difese e strategie legali per le agenzie di viaggio

Difendersi efficacemente da un accertamento fiscale richiede una strategia articolata. In questa sezione vengono illustrate le principali azioni difensive, distinte in difese di merito (contestazione della pretesa) e difese formali (vizi procedurali), con indicazioni pratiche su come predisporre la documentazione e quali argomentazioni giuridiche utilizzare.

4.1 Contestare la corretta applicazione del regime IVA

  1. Dimostrare la disponibilità preventiva dei servizi: se l’Agenzia contesta l’utilizzo del regime 74‑ter sostenendo che i servizi non erano preacquisiti, è necessario dimostrare la disponibilità. Si possono produrre contratti con fornitori che attestino un diritto di opzione, blocchi di camere o quote di volo. La Cassazione ha chiarito che l’opzione è sufficiente . La risposta all’interpello n. 80/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma che la disponibilità può essere anche giuridica .
  2. Provare la vendita di servizi singoli: se si applica il regime ordinario per singoli servizi (solo biglietteria, solo pernottamento), occorre dimostrare l’assenza di un pacchetto unitario. La Cassazione 2025 ha stabilito che spetta al contribuente dimostrare che non vendiva pacchetti; la semplice emissione di fatture separate non basta . È opportuno allegare contratti di mandato, evidenziare che l’agenzia agiva come mandataria con rappresentanza e che le provvigioni erano indicate distintamente.
  3. Corretto calcolo del margine: occorre documentare i costi direttamente imputabili ai pacchetti (costi dei servizi, costi di struttura, commissioni estere). I costi generali (es. pubblicità, spese amministrative) non riducono il margine. La documentazione deve essere conservata per 10 anni; la mancanza di documenti legittima la rettifica.
  4. Separa contabilità ordinaria e speciale: le agenzie che svolgono anche servizi soggetti al regime ordinario (es. vendita di biglietteria per conto altrui) devono tenere contabilità separata. La commistione può portare a riqualificazioni. L’adozione di sistemi informatici che tracciano separatamente i ricavi e i costi del regime speciale è consigliata.

4.2 Eccepire vizi di procedura e difetti di motivazione

  1. Mancanza di contraddittorio: prima della notifica dell’avviso, l’amministrazione deve comunicare lo schema dell’atto e consentire il contraddittorio (art. 6‑bis). L’omissione può comportare l’annullamento. Prima della riforma, il contraddittorio era obbligatorio per i tributi armonizzati e il contribuente doveva dimostrare la prova di resistenza .
  2. Violazione del termine di 60 giorni dopo il PVC: se l’avviso è emesso prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di chiusura, è nullo . Questo vale anche per gli accessi mirati per acquisizione documentale .
  3. Difetto di motivazione: l’avviso deve spiegare le ragioni della pretesa e, se fa riferimento a documenti esterni, deve allegarli . La motivazione apparente è motivo di nullità. La giurisprudenza ha evidenziato che la motivazione deve superare un “minimo costituzionale” .
  4. Uso di presunzioni illegittime: se l’amministrazione fonda l’accertamento su presunzioni di margine senza indicare gli elementi di fatto, è possibile contestarne la legittimità. È necessario dimostrare la inidoneità delle presunzioni (es. costo medio dei pacchetti non rappresentativo, parametri ISA non applicabili).

4.3 Difese legate al contraddittorio e all’accesso agli atti

  1. Chiedere e ottenere la documentazione: il contribuente ha diritto ad accedere agli atti del fascicolo amministrativo. La Cassazione, con sentenza 32432 del 13 dicembre 2024, ha affermato che il diritto di accesso è strumentale alla difesa e che la mancata ostensione è causa di nullità solo se la documentazione richiesta avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento . Pertanto è importante richiedere tempestivamente gli atti e motivare l’interesse alla difesa.
  2. Prova di resistenza: nei procedimenti instaurati prima del 2024 e per i tributi non armonizzati, il contribuente deve dimostrare concretamente quali argomentazioni avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Le Sezioni Unite 21271/2025 hanno ribadito che la mancanza di tale prova rende irrilevante la violazione del contraddittorio .

4.4 Strategia processuale: dal ricorso alla Cassazione

  1. Scrivere un ricorso solido: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi in diritto e in fatto, le prove e i documenti allegati. È consigliabile affidarsi a un professionista che conosce il regime 74‑ter e la più recente giurisprudenza.
  2. Domandare la sospensione: se l’esecuzione dell’avviso comporta un danno grave, è opportuno chiedere la sospensione immediata. La motivazione deve indicare la situazione economica e i possibili danni (pignoramento, reputazione).
  3. Preparare la Cassazione: in caso di soccombenza nei primi due gradi, è possibile proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Le questioni relative alla corretta applicazione del regime 74‑ter, al contraddittorio e alla motivazione sono tipicamente di legittimità e possono essere portate in Cassazione. Occorre però rispettare i termini (60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado) e affidarsi a un avvocato cassazionista.

4.5 Accordi e transazioni stragiudiziali

Oltre ai rimedi processuali, è possibile raggiungere accordi con l’amministrazione per definire il debito in modo più sostenibile:

  • Rateizzazione straordinaria: in caso di difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere rateazioni fino a 10 anni. È necessario dimostrare l’indice di solvibilità e presentare garanzie.
  • Transazione fiscale (procedura concorsuale): nell’ambito di concordati preventivi o della liquidazione controllata, è possibile proporre una transazione fiscale che prevede il pagamento parziale dei tributi. È uno strumento utile per le agenzie in crisi finanziaria.
  • Composizione negoziata della crisi: come illustrato al paragrafo 1.6, consente di negoziare con il Fisco e con gli altri creditori senza passare per il tribunale .

5. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore e soluzioni negoziate

Quando l’importo dovuto è elevato e il contribuente non può pagare immediatamente, è opportuno valutare strumenti alternativi alla mera rateizzazione ordinaria.

5.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

La definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies) consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo versando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Questa soluzione conviene quando le sanzioni rappresentano una quota importante del debito. Tuttavia occorre valutare la capacità di rispettare le rate: la decadenza fa perdere i benefici e comporta la ripresa delle azioni esecutive .

Per aderire alla rottamazione occorre presentare la domanda entro i termini previsti dalla legge; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18‑20 rate. È possibile richiedere la domiciliazione bancaria delle rate . I contribuenti decaduti possono presentare domanda di riammissione se la legge prevede tale possibilità .

5.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore consentono di ristrutturare i debiti con un approccio organico. Per le agenzie di viaggio gestite da persone fisiche o da soci che hanno garantito debiti fiscali, il piano può includere debiti verso l’erario e verso i fornitori. La procedura prevede:

  1. Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi che assegna un professionista (gestore) e assiste nella predisposizione del piano.
  2. Predisposizione del piano: si elencano tutti i debiti, si stabiliscono le modalità di soddisfacimento (pagamento a percentuale, dilazioni), si propone l’eventuale cessione di beni. Per i tributi armonizzati (IVA) e per le ritenute non versate, la legge permette soltanto la dilazione .
  3. Deposito e omologazione: il piano è depositato presso il tribunale; nel caso del consumatore, i creditori non sono chiamati a votare ma il giudice verifica la fattibilità e l’adeguatezza. Con l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese .
  4. Esecuzione del piano: l’adempimento avviene sotto la vigilanza del gestore; eventuali nuovi debiti vanno pagati regolarmente. La mancata esecuzione comporta la revoca e la conversione in liquidazione.

Questa procedura è utile quando il contribuente non può onorare i debiti fiscali e desidera un piano di lungo periodo con riduzione (o falcidia) dei debiti non privilegiati. La presenza di tributi privilegiati (IVA, ritenute) limita la riduzione ma consente comunque di allungare i pagamenti.

5.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Le agenzie di viaggio in forma societaria che si trovano in difficoltà economica possono attivare la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella redazione di un piano di risanamento; la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia fornisce check-list e un test pratico . Durante la composizione, l’imprenditore può chiedere misure cautelari come la sospensione delle azioni esecutive e il divieto di iscrizioni ipotecarie. Questo strumento consente di negoziare con l’Agenzia delle Entrate la dilazione dei debiti e la sospensione delle sanzioni, evitando il fallimento.

5.4 Transazione fiscale e concordato preventivo

Nel contesto di procedure concorsuali (concordato preventivo o liquidazione giudiziale), è possibile proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate, offrendo il pagamento parziale dei tributi. La transazione richiede l’approvazione dei creditori e può includere la falcidia di sanzioni e interessi. È uno strumento complesso ma utile per imprese strutturate che necessitano di un accordo globale con tutti i creditori.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molte contestazioni nascono da errori gestionali che possono essere prevenuti. Ecco gli sbagli più frequenti delle agenzie di viaggio e i consigli per evitarli:

Errore comuneRischio e conseguenzeConsiglio pratico
Assenza di documenti che attestano la disponibilità dei serviziL’Agenzia contesta l’applicazione del regime 74‑ter; calcolo IVA su tutti i ricavi con sanzioniConcludere contratti o opzioni con i fornitori e conservarli; allegare alla fattura l’indicazione dei servizi acquistati e preacquisiti
Commistione tra operazioni in regime speciale e ordinarioL’ufficio può presumere che tutte le vendite siano pacchetti e applicare l’IVA sul margine; confusione contabileTenere contabilità separata per i pacchetti (regime 74‑ter) e per i servizi singoli; utilizzare codici contabili distinti
Mancata verifica dei termini di decadenzaPagamento di imposte ormai prescritteControllare sempre l’anno di riferimento e calcolare il termine quinquennale o settennale
Omissione del contraddittorioPerdita della possibilità di far valere prove, mancanza di “prova di resistenza”Partecipare attivamente al contraddittorio; inviare osservazioni con documenti e calcoli; richiedere l’accesso agli atti
Affidarsi a consulenti non specializzatiDifese generiche, perdita di opportunità di definizione agevolataRivolgersi a professionisti esperti del settore turistico e tributaristi; valutare l’accertamento con adesione, mediazione e altre soluzioni
Trascurare le rottamazioni e le definizioni agevolatePagamento integrale di sanzioni e interessiMonitorare le leggi di bilancio; valutare l’adesione a rottamazione‑quater/quinquies; presentare la domanda entro i termini
Ignorare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni dal 2026Irregolarità nella certificazione delle provvigioni; contestazioni per mancata ritenutaInviare dichiarazione ai committenti per usufruire della ritenuta ridotta; aggiornare i sistemi contabili

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’accertamento fiscale per un’agenzia di viaggio e quali sono le principali ragioni che lo scatenano?

È la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la corretta applicazione dell’IVA e delle imposte dirette, ricostruendo il reddito e il volume d’affari sulla base dei documenti contabili, dei contratti e dei flussi bancari. Nel settore turistico le contestazioni riguardano spesso l’utilizzo errato del regime 74‑ter (mancanza di preacquisizione dei servizi), l’omessa fatturazione di provvigioni, incongruenze tra i contratti e i ricavi dichiarati, nonché l’applicazione di parametri presuntivi (ISA).

2. Quando si applica il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio?

Il regime 74‑ter si applica quando l’agenzia opera in nome proprio, vendendo pacchetti turistici che comprendono più servizi. In questo caso l’IVA si calcola sulla differenza tra il prezzo del pacchetto e i costi sostenuti . Il regime non si applica alle intermediazioni in nome e per conto altrui, per le quali l’agenzia percepisce una provvigione e addebita l’IVA ordinaria.

3. Per applicare il regime 74‑ter è necessario acquistare anticipatamente i servizi?

No. La Cassazione 2022 ha chiarito che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità giuridica dei servizi, anche tramite un’opzione su camere o posti; non è necessario il pagamento anticipato . La disponibilità deve essere acquisita prima della vendita .

4. Come distinguere un pacchetto turistico da un servizio singolo ai fini IVA?

Un pacchetto turistico è un insieme di servizi venduti a un unico prezzo; comprende almeno due servizi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici. Se l’agenzia si limita a intermediare singoli servizi (es. biglietti aerei, hotel) in nome e per conto altrui, percepisce una provvigione e applica il regime ordinario. La Cassazione 2025 ha affermato che il contribuente deve provare di aver venduto servizi singoli e che la fatturazione separata non basta .

5. Cosa accade se l’Agenzia contesta l’applicazione del regime 74‑ter?

L’ufficio può riqualificare le operazioni imponendo l’IVA ordinaria sull’intero corrispettivo, con conseguente recupero di imposta e sanzioni. La difesa dovrà dimostrare la disponibilità preventiva dei servizi, la natura di mandato con rappresentanza, l’assenza di pacchetto unitario e la corretta imputazione dei costi.

6. Quali sono i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento?

Per l’IVA e le imposte dirette gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla il termine è di sette anni . Per gli avvisi emessi in base a nuovi elementi, l’Agenzia può integrare o modificare l’accertamento entro la scadenza .

7. Cosa succede se l’avviso di accertamento non è motivato o manca di firma?

Secondo l’art. 42 del d.P.R. 600/1973 l’avviso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della pretesa e deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato . La mancanza di motivazione o di sottoscrizione comporta nullità assoluta .

8. Quanto tempo ho per presentare un ricorso contro un avviso di accertamento?

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se l’amministrazione ha attivato il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis) e il termine di decadenza si sovrappone, la scadenza è prorogata di 120 giorni . Durante i 60 giorni dal verbale di chiusura delle verifiche il contribuente può presentare osservazioni che devono essere valutate prima dell’emissione dell’avviso .

9. Che cos’è l’accertamento con adesione e quali sono i vantaggi?

È una procedura che consente di definire l’accertamento mediante un accordo con l’Agenzia delle Entrate; si può attivare prima o dopo la notifica dell’avviso. L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo , la certezza degli importi da pagare e la possibilità di rateizzare il debito fino a 16 rate trimestrali. Inoltre si evita il contenzioso e i costi del giudizio.

10. Qual è la differenza tra mediazione tributaria e ricorso?

La mediazione è obbligatoria per gli atti di valore non superiore a 50 000 € e costituisce un tentativo di conciliazione con l’amministrazione; se ha esito positivo, le sanzioni sono ridotte al 35 %. Il ricorso è l’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria; può essere proposto dopo la mediazione o per atti di valore superiore. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione.

11. Cosa prevede la rottamazione‑quater?

Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Le rate possono arrivare a 18 e sono dovuti interessi del 2 %. L’adesione richiedeva la presentazione di una dichiarazione entro il 30 aprile 2023; le prime due rate (10 % ciascuna) sono scadute nel 2023, le successive si pagano dal 2024 al 2026 .

12. Cos’è la rottamazione‑quinquies e come si differenzia dalla quater?

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, estende la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e prevede un massimo di 20 rate. Mantiene l’esclusione di interessi, sanzioni e aggio e introduce procedure di riammissione per i decaduti. Le scadenze sono differite rispetto alla quater (es. quinta rata prorogata al settembre 2024) .

13. Chi può accedere ai piani del consumatore?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali e si trovano in stato di sovraindebitamento . Consente di presentare un piano di rientro senza l’assenso dei creditori, che viene omologato dal giudice se giudicato fattibile . È utile per imprenditori individuali o per soci che hanno debiti personali connessi all’attività dell’agenzia.

14. Nel piano del consumatore posso falcidiare i debiti tributari?

Per i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione (es. IVA) e per le ritenute non versate, il piano può soltanto prevedere la dilazione del pagamento, non la riduzione . Per gli altri debiti tributari è possibile proporre una falcidia, sottoposta al vaglio del giudice. Gli interessi e le sanzioni possono essere abbattuti.

15. Cos’è la composizione negoziata della crisi e quando conviene?

La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è una procedura volontaria destinata alle imprese in stato di crisi. Un esperto indipendente assiste l’imprenditore nel predisporre un piano di risanamento; è prevista la sospensione delle azioni esecutive e l’accesso a misure protettive . Conviene quando l’agenzia di viaggio ha debiti significativi e vuole negoziare un accordo con l’Erario e con gli altri creditori senza ricorrere al tribunale.

16. Come funziona la ritenuta d’acconto sulle provvigioni dal 2026?

Dal 1° marzo 2026 chi paga provvigioni alle agenzie di viaggio deve trattenere una quota come acconto d’imposta. L’aliquota teorica è del 23 %, ma la base imponibile varia: per agenzie con dipendenti si applica sul 20 % della provvigione (trattenuta effettiva 4,6 %); per agenzie senza dipendenti sul 50 % (trattenuta 11,5 %) . Per ottenere la base ridotta l’agenzia deve inviare una dichiarazione al committente .

17. Posso compensare l’IVA a debito con l’IVA a credito derivante dal regime 74‑ter?

No. Il regime 74‑ter prevede che l’IVA a monte non sia detraibile e che l’imposta sia calcolata sul margine. Di conseguenza non si genera un credito d’IVA compensabile. Se la vendita riguarda servizi extra UE, il margine può essere non imponibile, ma non si genera una detrazione.

18. Cos’è la “prova di resistenza” e perché è importante?

È l’onere di dimostrare che la mancata attivazione del contraddittorio preventivo ha inciso concretamente sulla possibilità di difesa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, per gli accertamenti antecedenti alla riforma del 2023, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente indica quali argomentazioni avrebbe potuto far valere .

19. Se ricevo un preavviso di iscrizione ipotecaria o di pignoramento, cosa posso fare?

È possibile presentare un’istanza di sospensione all’Agente della Riscossione allegando la prova dell’impugnazione dell’atto o dell’adesione alla rottamazione. Se sussistono i presupposti (ad es. pagamento in corso delle rate), l’esecuzione deve essere sospesa. In caso di rigetto, si può impugnare l’iscrizione ipotecaria dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

20. Quando conviene rivolgersi a un professionista?

Fin dall’inizio. La normativa in tema di IVA speciale, contraddittorio e definizioni agevolate è complessa. Un professionista esperto può analizzare l’atto, individuare i vizi, predisporre la documentazione e assistere nelle trattative. Lo studio dell’Avv. Monardo offre un servizio integrato che comprende avvocati cassazionisti e commercialisti specializzati nel settore turistico; è in grado di valutare la convenienza di aderire a rottamazioni, accertamento con adesione o di proporre piani del consumatore.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio le dinamiche fiscali, proponiamo due simulazioni: una sul calcolo del margine e dell’IVA nel regime 74‑ter e una sulla convenienza della rottamazione‑quater rispetto al pagamento integrale.

8.1 Calcolo del margine nel regime 74‑ter

Esempio: l’agenzia Alfa vende un pacchetto turistico comprensivo di volo, hotel e escursioni al prezzo di 2 000 €. Ha stipulato un accordo con i fornitori che le garantisce la disponibilità dei servizi (contratti con diritto di opzione). I costi sostenuti sono:

  • Volo: 700 €
  • Hotel: 500 €
  • Escursioni: 200 €

Margine: 2 000 € – (700 € + 500 € + 200 €) = 600 €. L’IVA si applica sulla base imponibile di 600 €. Supponendo un’aliquota del 22 %, l’imposta dovuta è 600 € × 22 % = 132 €. L’agenzia incassa 2 000 € dal cliente e versa 132 € di IVA, senza possibilità di detrarre l’IVA a monte.

Contestazione: l’Agenzia delle Entrate contesta che le escursioni non erano preacquisite e che l’agenzia doveva applicare il regime ordinario. L’agenzia dimostra che aveva un contratto con il fornitore che le garantiva la disponibilità delle escursioni prima della vendita (diritto di opzione). La Cassazione riconosce la validità del regime .

8.2 Convenienza della rottamazione‑quater

Situazione: l’agenzia Beta ha un debito iscritto a ruolo di 40 000 € relativo a IVA e IRPEF, di cui 25 000 € di imposta, 10 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi. Valuta se aderire alla rottamazione‑quater.

Senza rottamazione: deve versare l’intero importo di 40 000 €, con possibilità di rateizzare in otto rate trimestrali. Le sanzioni (10 000 €) e gli interessi (5 000 €) rimangono dovuti.

Con rottamazione: pagherebbe solo il capitale (25 000 €) e le spese di notifica (es. 300 €); gli interessi e le sanzioni sarebbero annullati . Con rateizzazione in 18 rate, ogni rata sarebbe circa 1 400 € (al netto dell’interesse del 2 %), rendendo più sostenibile il pagamento. Tuttavia, se Beta salta una rata oltre i 5 giorni di tolleranza, perde il beneficio e torna a dover pagare l’intero debito .

Valutazione: la rottamazione conviene se l’agenzia è in grado di rispettare le scadenze; in caso contrario è preferibile valutare un piano del consumatore per dilazionare ulteriormente i pagamenti.

Conclusione

L’accertamento fiscale per le agenzie di viaggio è un procedimento complesso che richiede competenza tecnica e una conoscenza approfondita delle normative speciali. Il regime IVA previsto dall’art. 74‑ter consente di tassare il margine del pacchetto turistico, ma la sua corretta applicazione dipende dalla disponibilità preventiva dei servizi e dalla distinzione tra pacchetti e servizi singoli. La giurisprudenza recente ha confermato che la disponibilità può derivare da un diritto di opzione e che la prova della vendita di servizi singoli incombe sul contribuente . Le nuove norme sul contraddittorio preventivo (art. 6‑bis) impongono all’Amministrazione un confronto effettivo e rafforzano i diritti del contribuente ; chi riceve un avviso deve sfruttare questa opportunità per presentare osservazioni e far valere vizi procedurali.

Oltre alle difese di merito, esistono numerosi strumenti per definire o alleggerire il debito: l’accertamento con adesione riduce le sanzioni e consente rateizzazioni; la definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies) elimina interessi e sanzioni ; i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione offrono soluzioni a lungo termine per chi si trova in sovraindebitamento ; la composizione negoziata permette di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto . Dal 2026, inoltre, le agenzie devono adeguarsi alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni .

In questo contesto, agire tempestivamente è fondamentale: i termini per contestare l’avviso o aderire alle definizioni agevolate sono stringenti, e la mancata risposta comporta l’esecutività del debito. Rivolgersi a professionisti esperti consente di valutare tutte le opzioni e di costruire una difesa mirata.

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