Avviso Di Rettifica Agenzia Delle Entrate 2026 – Come Difendersi Subito E Bene Con L’Avvocato

Introduzione: perché l’avviso di rettifica è un passaggio cruciale

Ricevere un avviso di rettifica dall’Agenzia delle Entrate è un momento critico per imprenditori, professionisti e privati. Si tratta di un atto con cui l’ufficio contesta l’infedeltà della dichiarazione e richiede il versamento di maggiori imposte o la rideterminazione del valore di un bene. Una gestione superficiale può provocare sanzioni, iscrizioni a ruolo, pignoramenti e ipoteche. Le norme fiscali consentono tuttavia di opporsi o di definire la posizione con strumenti che possono azzerare o ridurre i debiti.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare – composto da avvocati tributaristi e commercialisti – sono esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina professionisti capaci di analizzare ogni avviso, verificare i presupposti, sospendere le richieste, instaurare ricorsi e avviare trattative con l’Amministrazione. Lo studio affianca il contribuente nella predisposizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare azioni esecutive.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Avvisi di rettifica IVA

L’art. 54 del DPR 633/1972 (Testo Unico IVA) attribuisce agli uffici il potere di rettificare la dichiarazione annuale quando ritengono che l’imposta dichiarata sia inferiore a quella dovuta o che l’eccedenza detraibile sia superiore a quella spettante. L’infedeltà va accertata confrontando i dati della dichiarazione con quelli dei registri IVA e con le fatture, i documenti e le informazioni raccolte durante le ispezioni. Le omissioni o inesattezze possono essere desunte mediante presunzioni gravi, precise e concordanti . Inoltre:

  • L’ufficio può rettificare senza previa ispezione se l’esistenza di operazioni imponibili o l’inesattezza delle operazioni detraibili risulta in modo certo e diretto da verbali, questionari o da atti e documenti in suo possesso .
  • In caso di accertamento parziale, l’Agenzia può notificare l’avviso con raccomandata A/R e deve annullarlo se la documentazione prodotta dal contribuente dimostra l’infondatezza della pretesa .

La giurisprudenza più recente ha ribadito che la motivazione dell’avviso deve esporre le ragioni di fatto e le norme applicate, ma l’obbligo di allegare i documenti richiamati sussiste solo se non sono già conosciuti dal contribuente. La Cassazione ha affermato che la motivazione per relationem è legittima quando si fa riferimento a verbali o atti previamente notificati al contribuente . Inoltre, l’ordinanza n. 8/2026 (Cassazione) ha chiarito che l’art. 15 del D.L. 41/1995 limita la rettifica del prezzo solo ai fini IVA e che non esiste un obbligo assoluto di allegare tutti i documenti: è sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa .

1.2 Rettifica delle dichiarazioni IRPEF e degli altri tributi diretti

Per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’art. 38 del DPR 600/1973 prevede che l’ufficio possa rettificare la dichiarazione quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o quando deduzioni e detrazioni non spettano. La rettifica deve essere contenuta in un unico atto e può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti . L’ufficio può determinare sinteticamente il reddito (redditometro) in base alle spese sostenute, ma deve invitare il contribuente a comparire e fornire dati e notizie .

Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, l’art. 39 del DPR 600/1973 elenca le ipotesi in cui l’ufficio procede alla rettifica: quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio o quando l’incompletezza risulta da verbali, questionari, ispezioni o altri atti. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . In alcune situazioni – ad esempio, omessa dichiarazione, omissione o irregolarità delle scritture contabili o mancato riscontro agli inviti – l’amministrazione può determinare il reddito sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità e precisione .

1.3 Avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro

Per l’imposta di registro, l’art. 52 del DPR 131/1986 (Testo Unico del Registro) stabilisce che l’ufficio può rettificare il valore dichiarato nei contratti di trasferimento immobiliare. L’avviso deve indicare il valore attribuito, gli elementi utilizzati per determinarlo, l’aliquota applicata e il calcolo della maggiore imposta. Deve inoltre contenere la motivazione con l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e fare riferimento agli atti e documenti conosciuti dal contribuente; quando si fa riferimento ad atti non conosciuti, essi devono essere allegati, pena la nullità dell’avviso . Dal 2025, per le cessioni di immobili ad uso abitativo tra privati si applica il meccanismo “prezzo-valore” che impedisce la rettifica del valore dichiarato; per altri immobili la rettifica è sempre possibile.

La Cassazione (ordinanza n. 24380/2025) ha chiarito che un avviso di rettifica e liquidazione è completo e legittimo se contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, in modo che il contribuente possa richiedere tali atti e contestarli . La stessa sentenza ha rilevato che il divieto di rettifica previsto per gli immobili abitativi con prezzo-valore non si applica agli immobili destinati ad attività d’impresa .

1.4 Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) impone che ogni atto impositivo sia motivato e che il contribuente sia informato dei dati e dei documenti acquisiti dall’ufficio (art. 7). Il contribuente può fornire chiarimenti e documentazione per evitare la rettifica (art. 10). Dal 30 aprile 2024, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, che istituisce il contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili. L’ufficio deve invitare il contribuente a fornire osservazioni entro 60 giorni e la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto . Restano esclusi i controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) e i casi di indifferibilità della riscossione.

La Cassazione ha sottolineato che la motivazione per relationem è valida se il contribuente ha già ricevuto o conosce gli atti richiamati e che la mancata allegazione degli atti non provoca nullità quando non pregiudica il diritto di difesa . Tali principi rafforzano l’obbligo dell’amministrazione di instaurare un contraddittorio effettivo prima di emettere l’avviso.

1.5 Sentenze recenti e trend giurisprudenziali

Nel 2025 e 2026 la Suprema Corte ha emesso numerose ordinanze sul tema:

Sentenza/ordinanzaPrincipio affermatoFonte
Cass. ord. 8/2026Per gli avvisi di rettifica IVA la prova per presunzioni deve essere valutata unitariamente; l’obbligo di allegare la documentazione sussiste solo se l’atto richiama documenti non conosciuti dal contribuente .Corte di Cassazione
Cass. ord. 25734/2025La motivazione dell’avviso è valida anche per relationem quando fa riferimento a documenti conosciuti; l’obbligo di allegare si applica solo ai documenti sconosciuti .Cass. 2025
Cass. ord. 24380/2025L’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è legittimo se indica gli atti specifici utilizzati e i riferimenti di registrazione; il divieto di rettifica prezzo‑valore riguarda solo gli immobili abitativi .Studio Cerbone – Cass. 2025
Cass. ord. 33761/2025 (procedura DOCFA)In tema di rendita catastale, l’avviso di rettifica deve motivare analiticamente i criteri adottati per il cambio di consistenza, non essendo sufficiente indicare i dati oggettivi .IlTributo.it
Cass. ord. 27499/2025La notifica degli atti tributari per raccomandata A/R è valida anche senza relata di notifica; l’avviso di ricevimento costituisce prova della consegna .Brocardi.it

Queste pronunce dimostrano l’orientamento della Suprema Corte verso una tutela crescente del contribuente sia nella fase procedimentale (contraddittorio) sia nella fase processuale (onere probatorio e motivazione).

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso

  1. Ricezione e termini per reagire. L’avviso di rettifica va notificato con raccomandata A/R, via PEC o tramite messo notificatore. La notifica si considera avvenuta alla data dell’avviso di ricevimento . Dal momento della notifica decorre un termine di 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria) o per aderire alla proposta dell’Ufficio mediante accertamento con adesione.
  2. Contraddittorio. Se l’avviso è preceduto dall’invito al contraddittorio, il contribuente può presentare memorie entro 60 giorni. L’Ufficio deve valutarle motivatamente e può emettere l’atto solo dopo la scadenza. L’assenza del contraddittorio rende nullo l’avviso .
  3. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Entro 60 giorni dall’avviso, il contribuente può presentare istanza di adesione per discutere con l’Ufficio e definire la maggiore imposta con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. La proposizione dell’istanza sospende i termini per il ricorso.
  4. Ricorso. Qualora non si trovi un accordo, si può proporre ricorso entro 60 giorni; la costituzione in giudizio richiede il pagamento del contributo unificato e la notifica dell’atto all’Ufficio. In questa sede è possibile eccepire vizi di motivazione, violazione di legge, decadenza, difetto di notifica o prescrizione.
  5. Istanza di autotutela. In presenza di errori evidenti, il contribuente può presentare una richiesta di annullamento in autotutela. L’Ufficio può annullare l’atto in tutto o in parte ma non è tenuto a provvedere; l’istanza non sospende i termini per il ricorso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Esame preliminare dell’atto

Alla ricezione dell’avviso è fondamentale effettuare un’analisi tecnica per verificare:

  • Legittimità della notifica. Controllare la data, il luogo e la modalità di notifica. Sentenze recenti affermano che la notifica con raccomandata è valida anche senza relata se corredata dell’avviso di ricevimento ; tuttavia restano invalide le notifiche effettuate a indirizzi errati o da indirizzi PEC non registrati .
  • Decadenza e prescrizione. Verificare se l’avviso è stato notificato nei termini: per l’IVA e le imposte dirette il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; per l’imposta di registro il termine è di tre anni (salvo casi di occultamento).
  • Motivazione e allegazioni. Accertare se l’avviso espone le ragioni di fatto e le norme applicate e se richiama documenti noti o allega quelli non conosciuti . In caso di motivazione apparente o mancanza di allegazioni necessarie l’atto è nullo.

3.2 Vizi formali e sostanziali

I principali vizi che possono essere fatti valere in ricorso sono:

  • Violazione del contraddittorio: l’omesso invito al contraddittorio preventivo comporta nullità .
  • Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare con chiarezza l’imposta dovuta, i calcoli e i presupposti; la semplice indicazione di valori OMI o di coefficienti senza motivazione analitica è insufficiente .
  • Superamento dei termini: la decadenza dal potere di accertamento rende l’atto inefficace.
  • Carente prova presuntiva: le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti per fondare l’accertamento ; in mancanza, la pretesa è illegittima.
  • Errore sul valore o sulla rendita: nel caso di imposta di registro o catastale, si può contestare la stima dell’ufficio tramite perizia tecnica e dimostrare il valore di mercato.
  • Inesistenza dei fatti: dimostrare che gli importi contestati sono stati già versati o non sono dovuti.

3.3 Strategie difensive in giudizio

Una strategia efficace richiede la collaborazione di avvocati e commercialisti:

  1. Raccolta documentazione. Fornire i registri contabili, fatture, contratti e ogni prova utile a confutare la pretesa fiscale.
  2. Prove testimoniali e perizie. Nei procedimenti sul valore degli immobili può essere utile produrre una perizia giurata che dimostri il valore reale; i testimoni possono confermare la veridicità dei dati contabili.
  3. Eccezioni preliminari. Sollevare vizi di notifica o di delega dell’ufficiale rogante; la Cassazione ha annullato avvisi quando l’Agenzia non ha prodotto la procura ad litem o la delega del funzionario .
  4. Contestazione delle presunzioni. Mostrare che i presunti maggiori ricavi derivano da finanziamenti dei soci, da mutui o da entrate esenti; le presunzioni possono essere superate con adeguata prova contraria .
  5. Richiesta di sospensione. In pendenza di ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’atto esecutivo per evitare pignoramenti.

3.4 Soluzioni stragiudiziali

  • Accertamento con adesione: definire la controversia con pagamento dell’imposta e sanzioni ridotte.
  • Ravvedimento operoso: prima della notifica, consente di regolarizzare errori pagando imposta e sanzioni ridotte; non è applicabile dopo l’emissione dell’avviso di rettifica.
  • Transazione fiscale nei procedimenti concorsuali: per imprese in crisi, è possibile proporre un accordo con il fisco nell’ambito di concordati e ristrutturazioni.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies delle cartelle: per i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, il contribuente può saldare versando solo imposta e spese esecutive, senza interessi e sanzioni, con pagamento fino a 54 rate bimestrali . Sono esclusi i debiti per avvisi di accertamento e quelli non collegati alle dichiarazioni .

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

4.1 Sovraindebitamento e piani del consumatore

La legge 3/2012 (riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) consente ai soggetti non fallibili (famiglie, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a procedure di composizione della crisi. La normativa, ispirata al “fresh start”, prevede diverse soluzioni:

  • Piano del consumatore: consente di proporre ai creditori (compreso il fisco) un piano di pagamento rinegoziato, con falcidia di interessi e sanzioni, omologato dal tribunale. Richiede che il debitore sia meritevole (assenza di colpa grave) e prevede la sospensione delle procedure esecutive.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato a imprenditori sotto soglia; necessita dell’accordo della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  • Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori; al termine può ottenere l’esdebitazione.

Le procedure di sovraindebitamento permettono l’esdebitazione del debitore incapiente, introdotta nel 2022, che consente di liberarsi dai debiti residui anche quando il patrimonio non consente un pagamento significativo . Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di proporre piani familiari e facilitano l’accesso alle procedure per i soggetti che hanno pagato i tributi ma non riescono ad onorare tutti i debiti .

4.2 Concordato preventivo biennale (concordato preventivo per imprese individuali)

Dal 2024 il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), che consente ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito e l’IVA per due periodi d’imposta, ottenendo certezza del carico fiscale e preclusione all’accertamento per i periodi concordati. Se il contribuente rispetta il concordato non può essere emesso avviso di rettifica o accertamento sugli stessi periodi, salvo i casi di frode.

4.3 Altre definizioni agevolate

  • Definizione agevolata delle liti pendenti: consente di chiudere i contenziosi con pagamento di una percentuale del tributo in base al grado di giudizio.
  • Conciliazione giudiziale: durante il giudizio, le parti possono conciliare con riduzione delle sanzioni e interessi.
  • Piani di rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede piani di pagamento fino a 10 anni in casi di difficoltà; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso. Non rispondere comporta la definitiva iscrizione a ruolo e l’avvio di pignoramenti. Occorre attivarsi subito, valutare l’adesione o il ricorso.
  2. Pagare senza verificare. A volte l’avviso contiene errori di calcolo o si basa su presunzioni deboli. Una verifica tecnica può ridurre o annullare il debito.
  3. Aspettare la cartella. I termini per impugnare decorrono dalla notifica dell’avviso; attendere l’emissione della cartella rende il ricorso inammissibile.
  4. Trascurare il contraddittorio. Fornire memorie e documenti durante il contraddittorio può convincere l’ufficio a rinunciare o ridurre la pretesa.
  5. Non documentare i finanziamenti. Per superare le presunzioni di maggior reddito occorre dimostrare l’origine dei fondi (es. mutui, prestiti dei soci, redditi esenti).
  6. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te. Le normative sono complesse e in continua evoluzione; un’analisi professionale evita errori e consente di scegliere lo strumento più vantaggioso.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di rettifica IVA?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’infedeltà della dichiarazione IVA e chiede il pagamento di un’imposta maggiore o la riduzione del credito. La rettifica si basa sull’art. 54 DPR 633/1972 .

  1. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso?

Sì, dal 2024 la legge impone il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi, salvo i controlli automatizzati . L’omissione comporta la nullità dell’atto.

  1. Quali sono i termini per il ricorso?

60 giorni dalla notifica dell’avviso. La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni.

  1. Posso evitare le sanzioni?

Con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo. Con la rottamazione quinquies si pagano solo imposta e spese esecutive per i carichi affidati alla riscossione .

  1. L’Agenzia può utilizzare presunzioni?

Sì, ma devono essere gravi, precise e concordanti . Il contribuente può superarle con prova contraria (es. dimostrando l’origine dei fondi).

  1. Cosa succede se l’avviso non contiene tutti i documenti?

Se i documenti richiamati sono già noti al contribuente, non è necessario allegarli. L’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti sconosciuti .

  1. È possibile chiedere l’annullamento in autotutela?

Sì, ma l’amministrazione non è obbligata a provvedere. Conviene presentare istanza solo in presenza di errori evidenti.

  1. Cosa succede se ricevo un avviso di rettifica mentre ho aderito al concordato preventivo biennale?

Per i periodi concordati l’Ufficio non può emettere avvisi, salvo in caso di frode. Se il periodo non è coperto dal concordato, l’avviso è legittimo.

  1. Posso rateizzare le somme dovute?

Sì, sia in adesione sia dopo la cartella l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani di rateizzazione fino a 72 o 120 mesi, in base all’importo e alla situazione economica.

  1. Cosa fare se la notifica è avvenuta via PEC da un indirizzo non registrato?
  • La notifica via PEC è valida se proveniente da un indirizzo dei pubblici registri; la Cassazione ha ritenuto valida la notifica anche da un indirizzo diverso se non vi sono pregiudizi per la difesa . Occorre valutare caso per caso.
  1. Se ricevo un avviso di rettifica per un errore formale (es. codice fiscale sbagliato), cosa posso fare?
  • Gli errori formali non incidono sulla validità dell’atto se non impediscono di individuare il destinatario e l’oggetto. Tuttavia, è consigliabile segnalare immediatamente l’errore per chiedere la correzione o l’annullamento.
  1. Qual è la differenza tra avviso di rettifica e avviso di accertamento?
  • L’avviso di rettifica corregge i dati della dichiarazione (imposte e valori) mentre l’avviso di accertamento accerta un reddito non dichiarato o un’operazione non registrata. Spesso l’avviso di rettifica è preliminare a un accertamento pieno.
  1. Posso impugnare l’avviso se ho già pagato l’imposta?
  • Sì. Il pagamento non implica accettazione; se si dimostra l’illegittimità dell’atto si può chiedere il rimborso entro due anni dal pagamento.
  1. Cosa succede se non presento ricorso nei termini?
  • L’avviso diventa definitivo e l’importo viene iscritto a ruolo. L’unico rimedio resta la definizione agevolata delle cartelle (rottamazione) se prevista dalla legge.
  1. L’avvocato può trattare direttamente con l’Agenzia?
  • Sì. L’avv. Monardo e il suo staff si interfacciano quotidianamente con gli uffici fiscali, presentano istanze, partecipano ai tavoli di adesione e negoziano piani di pagamento personalizzati per evitare contenziosi e bloccare azioni esecutive.

7. Simulazione pratica

Esempio: Un imprenditore riceve un avviso di rettifica IVA per l’anno 2023 in cui l’Agenzia contesta un maggior volume d’affari di €200 000, basandosi su presunzioni relative ai ricarichi medi di settore. L’imposta richiesta è di €44 000 con sanzione del 90% (€39 600) e interessi.

  1. Analisi dell’atto. L’avvocato verifica che l’avviso cita i verbali della Guardia di Finanza, già notificati, e che l’invito al contraddittorio è stato inviato 60 giorni prima (atto legittimo). Tuttavia, la motivazione si fonda su margini di ricarico generici senza confronto con i registri aziendali.
  2. Difesa. Si documenta che il maggior ricavo deriva da finanziamenti dei soci e da cessioni soggette a reverse charge. Si presentano bilanci, fatture e contabili e si chiede la sospensione della riscossione.
  3. Accertamento con adesione. In sede di adesione si dimostra che i ricarichi medi di settore non sono applicabili alla tipologia di prodotti venduti; l’Agenzia riconosce che il maggior imponibile è di soli €50 000. Si perfeziona l’accordo pagando l’imposta di €11 000 e sanzioni ridotte a €3 300.

L’esempio evidenzia come un approccio proattivo, supportato da professionisti, possa ridurre notevolmente gli importi richiesti.

Conclusione e call to action

L’avviso di rettifica è un atto tecnico che richiede competenze legali e tributarie. La normativa italiana – dagli articoli 38 e 39 del DPR 600/1973 all’art. 54 del DPR 633/1972, sino all’art. 52 del DPR 131/1986 – stabilisce condizioni rigorose per la rettifica e tutela il contribuente con l’obbligo di motivazione e di contraddittorio . La giurisprudenza recente ha rafforzato tali garanzie, ribadendo che l’avviso deve essere chiaro, completo e supportato da prove idonee .

Agire tempestivamente è fondamentale per evitare sanzioni e iscrizioni a ruolo. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto qualificato e personalizzato: analizza l’atto, individua i vizi, avvia il contraddittorio, presenta ricorsi, negozia con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, propone soluzioni di sovraindebitamento o ristrutturazione del debito. La sua esperienza come gestore della crisi e negoziatore della crisi d’impresa consente di proteggere il patrimonio del contribuente e di trovare la strategia più efficace.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, difenderti dagli avvisi di rettifica e definire soluzioni legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!