Avviso Di Accertamento Agenzia Delle Entrate 2026 – Come Difendersi Subito E Bene

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate è un momento delicato per qualsiasi contribuente. Il Fisco comunica la rettifica delle imposte dovute, contestando omissioni o irregolarità e pretendendo spesso cifre importanti che, se non contrastate tempestivamente, diventano definitive. Le modifiche normative introdotte negli ultimi anni – a partire dalla riforma dello Statuto del contribuente con il nuovo articolo 6‑bis (obbligo di contraddittorio preventivo) , passando per il decreto legge 39/2024, convertito in legge 67/2024 che ne ha chiarito l’ambito applicativo , fino al Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) – hanno riscritto la procedura di accertamento fiscale e rafforzato le tutele del contribuente. Nel 2026, quindi, affrontare un avviso di accertamento richiede consapevolezza delle novità e un approccio strategico.

Questa guida, illustra il quadro normativo aggiornato alla metà di gennaio 2026 e propone soluzioni operative dal punto di vista del debitore. Saranno analizzati i termini di notifica e di impugnazione, le tipologie di accertamento, l’importanza del contraddittorio preventivo e le principali sentenze intervenute nel 2025. Si passerà poi alla descrizione delle difese giurisdizionali e stragiudiziali, comprese le definizioni agevolate (rotte e rottamazioni), le procedure di sovraindebitamento e gli errori da evitare. Nel corso dell’articolo saranno presentate tabelle riepilogative e simulazioni pratiche utili a imprenditori, professionisti e privati cittadini.

Chi può aiutarti concretamente? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è alla guida di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Coordinando professionisti su tutto il territorio nazionale, l’Avv. Monardo assiste i contribuenti nel valutare la legittimità degli avvisi, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni, negoziare con l’amministrazione e proporre piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali . Se hai ricevuto un avviso di accertamento nel 2026 e non sai come muoverti, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Principi costituzionali e ruolo dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è un atto amministrativo impositivo con il quale l’Agenzia delle Entrate o un ente locale ridetermina l’imposta dovuta, indicando le norme violante e il metodo utilizzato. Lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) impone che l’atto sia motivato in modo chiaro, indicando le maggiori imposte accertate, le norme applicate e le ragioni della pretesa . La motivazione deve permettere al contribuente di comprendere le contestazioni e di difendersi efficacemente, in osservanza dell’articolo 24 della Costituzione, che proclama il diritto di difesa come «inviolabile» in ogni stato e grado del procedimento . La Carta fondamentale stabilisce inoltre, all’articolo 53, che ogni cittadino deve contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività . Questi principi costituzionali guidano l’interpretazione delle norme fiscali e legittimano il controllo dello Stato, ma impongono anche il rispetto di regole procedurali a garanzia del contribuente.

1.2 Termini di decadenza per notificare l’avviso

La legge stabilisce rigidi termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento. Se l’amministrazione notifica l’atto oltre i termini, esso è inefficace e deve essere impugnato per far valere la decadenza. I principali termini sono:

Tipo di accertamentoNormativa di riferimentoTermini di notifica
Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap)Art. 43 DPR 600/1973L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa o nulla dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno; in presenza di recupero di aiuti di Stato, entro l’ottavo anno .
IVAArt. 57 DPR 633/1972Anche per l’IVA l’avviso di rettifica deve essere notificato entro il quinto anno dalla dichiarazione o entro il settimo anno se la dichiarazione è omessa o inesistente. L’amministrazione può integrare o modificare l’avviso con nuovi elementi fino a tali scadenze .
Cartelle e ruoliArt. 25 DPR 602/1973 (non analizzato qui)Le cartelle di pagamento devono essere notificate entro tre anni dal momento in cui l’avviso diventa definitivo; per i ruoli relativi agli accertamenti esecutivi, l’iscrizione a ruolo avviene contestualmente all’avviso.

Nel 2026 resta valido il principio della progressiva riduzione dei termini previsto dalle riforme fiscali: per alcune categorie di contribuenti, in presenza di dichiarazioni fedeli e di adempimento collaborativo, i termini di accertamento possono ridursi a due anni, ma la misura non è ancora applicabile a tutte le imprese.

1.3 Atti impugnabili e ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

L’avviso di accertamento rientra fra gli atti autonomamente impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria. L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti che possono essere contestati: avvisi di accertamento e di liquidazione, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca, fermo dei veicoli, atti catastali, dinieghi di rimborso, dinieghi dell’autotutela e altri atti per i quali la legge prevede un autonomo ricorso . La stessa norma stabilisce che gli atti devono contenere l’indicazione del termine e del giudice competente.

Il ricorso deve essere notificato al Fisco entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; in caso di rifiuto tacito di rimborso, il termine decorre dal 90º giorno dalla domanda. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede infatti che il ricorso deve essere proposto «a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato» . Lo stesso decreto disciplina i termini per la costituzione in giudizio dell’ente resistente (60 giorni) e le modalità di proposizione dell’appello e del ricorso per cassazione .

1.4 Il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto del contribuente)

La riforma dello Statuto del contribuente operata dal D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’articolo 6‑bis, che estende in via generale il contraddittorio endoprocedimentale. La norma dispone che prima di emettere qualsiasi atto autonomamente impugnabile l’amministrazione deve instaurare un dialogo con il contribuente, inviando uno schema di atto o uno schema motivato e concedendo 60 giorni per presentare osservazioni. L’atto definitivo non può essere notificato prima della scadenza del termine, salvo casi di urgenza o atti totalmente automatizzati . Inoltre:

  • Se la scadenza del termine di decadenza dell’avviso dovesse ricadere durante il periodo di contraddittorio, il termine è prorogato di 120 giorni per consentire l’interlocuzione .
  • L’amministrazione ha l’obbligo di valutare specificamente le osservazioni del contribuente e, se decide di non accoglierle, deve motivare con argomentazioni «rafforzate» il mancato accoglimento . La mancata valutazione costituisce causa di annullabilità.
  • Le uniche eccezioni all’obbligo di contraddittorio riguardano gli accertamenti automatizzati e i casi di particolare urgenza (es. prevenzione di frodi), come specificato dall’art. 6‑bis comma 2 .

Il decreto‑legge 39/2024 – convertito nella legge 67/2024 – ha fornito un’interpretazione autentica del nuovo contraddittorio. L’articolo 7‑bis chiarisce che il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario e non agli atti per i quali la normativa prevede forme specifiche di interlocuzione o agli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti . La norma precisa inoltre che i decreti ministeriali indicheranno gli atti per i quali il contraddittorio non sussiste.

1.5 Novità del Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024 e destinato ad applicarsi pienamente dal 1 gennaio 2026, riunifica in un corpo unico le disposizioni sulla giurisdizione e sul processo tributario. Secondo la relazione illustrativa, il Testo Unico mira a sistematizzare la normativa vigente, facilitare la digitalizzazione del processo e prevedere norme sulla nullità degli avvisi di accertamento, sull’esecuzione delle sanzioni, sulle ipoteche e sui sequestri conservativi . Tra le innovazioni più rilevanti per il contribuente vi sono la telematizzazione integrale del processo, l’introduzione di magistrati tributari professionali e la razionalizzazione delle norme sulla sospensione cautelare e sulla conciliazione. Il nuovo testo entrerà a regime nel 2026 e andrà coordinato con il rinnovato Statuto del contribuente.

1.6 Giurisprudenza recente (2024‑2025)

Le corti di legittimità e di merito si sono espresse più volte sulla portata delle nuove norme. Di seguito alcune delle sentenze più significative:

Cassazione, sentenza n. 21271/2025 (25 luglio 2025) – La Corte ha confermato l’obbligo del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati (IVA) anche prima della riforma, ribadendo che l’omissione del contraddittorio determina l’annullamento dell’avviso se il contribuente dimostra che avrebbe addotto difese non meramente pretestuose (principio della prova di resistenza). La Corte ha evidenziato che l’amministrazione non può emettere avvisi «a tavolino» senza coinvolgere il contribuente e che la mancanza di motivazione rafforzata viola l’art. 6‑bis .

Cassazione, ordinanza n. 24783/2025 (settembre 2025) – Con riferimento alla stessa problematica, la Corte ha precisato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’annullabilità dell’atto solo quando il contribuente fornisce elementi che avrebbero potuto modificare la decisione dell’Ufficio, non essendo sufficiente una generica contestazione . Questa pronuncia conferma l’importanza di presentare memorie difensive circostanziate nel contraddittorio.

Cassazione, ordinanza n. 21323/2025 (25 luglio 2025) – I giudici hanno chiarito che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto per gli accertamenti svolti presso la sede del contribuente non si applica ai controlli “a tavolino”, ossia alle verifiche documentali condotte presso gli uffici dell’amministrazione. La natura espansiva del contraddittorio non implica, secondo la Corte, che l’Agenzia debba attendere 60 giorni in ogni caso .

Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, sentenza n. 1484/1/2025 (23 novembre 2025) – Il giudice di merito ha annullato un avviso di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo e mancanza di motivazione rafforzata. Dopo aver ricevuto lo schema di accertamento, il contribuente aveva depositato osservazioni che l’Ufficio non aveva considerato. La Corte ha ritenuto l’atto illegittimo perché l’amministrazione non aveva risposto puntualmente a ciascun rilievo, violando il comma 4 dell’art. 6‑bis . La sentenza sottolinea che il contraddittorio non è più una facoltà, ma un obbligo procedimentale esteso a tutti gli atti impugnabili .

Queste decisioni dimostrano come le nuove norme sul contraddittorio siano già applicate dai giudici e come la giurisprudenza richieda un’attività difensiva attenta sin dalla fase procedimentale.

2 Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso

Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento nel 2026, deve agire con metodo. Ecco i principali passaggi operativi:

  1. Verifica della notifica e raccolta della documentazione. Controlla che la notifica sia avvenuta nel rispetto delle formalità (PEC, raccomandata A/R, messo notificatore) e che l’atto indichi l’ufficio emittente, il numero di protocollo, le norme applicate e l’indicazione del termine per impugnare. Conserva busta, ricevute e copia conforme; servono per eventuali eccezioni di nullità.
  2. Analisi del contenuto. Esamina la contestazione: tipo di imposta, periodo d’imposta, metodo di determinazione (analitico-induttivo, sintetico, bancario, algoritmico), maggiore imposta richiesta, sanzioni e interessi. Verifica se l’atto deriva da controlli automatizzati (36‑bis e 54‑bis) o da veri e propri accertamenti “in sostanza” (accesso, ispezioni, questionari). Un avviso automatizzato può contenere errori di calcolo o duplicazioni e consente la definizione con sanzioni ridotte.
  3. Valutazione del contraddittorio. Se non hai ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento con concessione di 60 giorni per presentare osservazioni (schema di accertamento), verifica se l’accertamento appartiene alle categorie escluse dall’art. 6‑bis (controlli automatizzati o urgenze). In caso contrario, la mancanza di contraddittorio può essere eccepita come causa di nullità. Raccogli le prove delle osservazioni eventualmente presentate e del loro deposito.
  4. Raccolta prove difensive. In caso di contestazioni su ricavi non dichiarati o costi indeducibili, prepara i documenti giustificativi (registri contabili, fatture, estratti conto bancari, contratti, documentazione integrativa). Ricorda che l’art. 7‑quinquies dello Statuto vieta l’uso di elementi acquisiti in violazione di legge; pertanto, se l’Agenzia ha ottenuto dati senza rispettare le garanzie (es. accessi abusivi), potrai chiedere l’inutilizzabilità delle prove.
  5. Scelta della strategia. Le opzioni principali sono:
  6. Contraddittorio preventivo: presentare memorie, documenti e richieste di annullamento o riduzione della pretesa. È qui che si gioca la prova di resistenza: occorre dimostrare che le tue argomentazioni avrebbero potuto portare a un risultato diverso .
  7. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, riformato nel 2024): è una procedura alternativa all’avviso definitivo che consente di definire la lite prima della notifica dell’atto finale. Se l’ufficio propone un invito, puoi aderire entro 30 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo; i tempi e le modalità sono stati aggiornati dal D.Lgs. 13/2024 per coordinarsi con il contraddittorio.
  8. Ricorso alla Corte di Giustizia tributaria: se l’atto è definitivo o il contraddittorio non ha portato a un accordo, si può presentare ricorso entro 60 giorni. Nel ricorso si possono sollevare vizi formali (incompetenza, violazione di legge, difetto di motivazione) e vizi di merito (infondato accertamento, carenza di presupposti). Si può chiedere la sospensione cautelare della riscossione dimostrando il rischio di un danno grave e la fondatezza del ricorso.
  9. Definizioni agevolate o rottamazioni: se l’avviso è già iscritto a ruolo (cartella), è possibile aderire alle procedure di definizione agevolata previste dalla legge di bilancio (vedi paragrafo 4.1), che consentono di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica.
  10. Pagamenti e rateazioni. Valuta se conviene pagare o rateizzare. Nel caso di avvisi esecutivi, l’iscrizione a ruolo avviene contestualmente all’avviso; il pagamento entro 30 giorni evita l’addebito di interessi di mora. Per importi elevati è possibile richiedere la rateizzazione del debito tributario in 8 rate trimestrali o, in caso di definizione agevolata, in un numero maggiore di rate.
  11. Sorvegliare i termini. Ogni atto fiscale è soggetto a termini perentori: 60 giorni per ricorrere, 30 giorni per impugnare l’avviso di mora o l’iscrizione ipotecaria, 30 giorni per l’impugnazione dei fermi amministrativi. Il mancato rispetto dei termini comporta la definitività dell’atto e la preclusione di ogni difesa.

3 Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione e motivi di nullità

Nel ricorso contro un avviso di accertamento è possibile sollevare diversi motivi di nullità o annullabilità:

  • Violazione del contraddittorio: assenza o inadeguatezza del contraddittorio preventivo; motivazione insufficiente sull’esclusione delle osservazioni .
  • Difetto di motivazione: mancanza o incertezza delle ragioni alla base dell’atto; motivazione generica o riferita a normative errate. L’art. 7 dello Statuto impone trasparenza e chiarezza nell’indicazione delle ragioni .
  • Vizi di notifica: notifica a indirizzo errato, tramite PEC non valida o senza rispettare il domicilio digitale, notifica a persona diversa dal destinatario. Un vizio nella notifica comporta l’inefficacia dell’atto.
  • Incompetenza dell’ufficio: l’avviso può essere emesso solo dall’ufficio territorialmente competente (residenza del contribuente o sede dell’impresa). Gli atti provenienti da uffici diversi possono essere nulli.
  • Prescrizione e decadenza: accertamenti notificati oltre il quinto o settimo anno non sono validi .
  • Vizi di merito: erronea ricostruzione dei ricavi o dei costi, criteri induttivi illegittimi, applicazione di presunzioni non gravi e precise, violazione del principio di proporzionalità (art. 10‑ter dello Statuto) o del divieto di bis in idem (art. 9‑bis). Si può dimostrare che gli accertamenti bancari non sono supportati da prove, che l’analisi del tenore di vita (redditometro) non tiene conto di oneri familiari e spese deducibili, o che le presunzioni non superano la prova contraria.

3.2 Sospensione della riscossione

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’avviso. Occorre chiedere alla Corte di giustizia tributaria una sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando:

  • Periculum in mora: il rischio di un danno grave e irreparabile (ad esempio l’impossibilità di pagare fornitori, il blocco dei conti bancari, il fallimento o la perdita del posto di lavoro).
  • Fumus boni iuris: la ragionevole fondatezza del ricorso, mostrando vizi dell’atto o elementi difensivi validi. La giurisprudenza accorda la sospensione quando l’avviso presenta gravi difetti di motivazione o quando il contribuente dimostra di aver depositato documenti non valutati dall’Ufficio.

In caso di rigetto della sospensione, è possibile riproporre la richiesta in appello. La sospensione impedisce iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e fermi amministrativi fino alla decisione di merito.

3.3 Conciliazione giudiziale e mediazione

Durante il processo tributario è possibile aderire alla conciliazione giudiziale, che consente di chiudere la lite con un accordo sul tributo dovuto, con riduzione delle sanzioni. La richiesta può essere formulata prima della discussione e deve indicare l’importo proposto; la Corte di giustizia tributaria ratifica l’accordo. In alternativa, l’art. 17‑bis dello Statuto prevede la mediazione obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (limite aggiornato), da attivare entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto. La presentazione del reclamo sospende per 90 giorni i termini per impugnare e, se non si raggiunge un accordo, la mediazione costituisce condizione di procedibilità del ricorso.

3.4 Prova di resistenza e partecipazione attiva del contribuente

Le recenti sentenze della Cassazione richiedono al contribuente che contesti la violazione del contraddittorio di dimostrare quali argomenti avrebbe portato se avesse potuto partecipare al procedimento. È la cosiddetta prova di resistenza: occorre provare che le proprie osservazioni non erano pretestuose e avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto . Nella pratica si consiglia quindi di depositare nel contraddittorio osservazioni circostanziate, documentazione contabile, relazioni tecniche, bilanci e contratti. Qualora l’Ufficio non replichi puntualmente, l’atto potrà essere annullato in giudizio .

3.5 Accertamento con adesione e concordato preventivo biennale

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024) consente di definire l’accertamento prima della notifica dell’avviso definitivo. L’Ufficio invita il contribuente a presentarsi entro 30 giorni; si apre una trattativa che può condurre a un accordo sul reddito imponibile e sulle sanzioni (ridotte a un terzo). Questa procedura è alternativa al contraddittorio ex art. 6‑bis: se si raggiunge l’adesione, l’atto non sarà più impugnato; se si rifiuta l’accordo, l’Ufficio può emettere l’avviso che resta impugnabile. Nel 2024 è stato introdotto anche il concordato preventivo biennale: un istituto facoltativo riservato alle partite IVA di minori dimensioni che consente di concordare in anticipo, per due anni, il reddito imponibile sulla base degli indici sintetici di affidabilità (ISA). Chi aderisce al concordato non subisce accertamenti per il periodo concordato salvo casi di dichiarazioni omesse o infedeli.

3.6 Definizioni agevolate e rottamazione 2026

La legge di bilancio 2026 (bozza al 18 ottobre 2025) prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L’articolo 23 della bozza consente di estinguere i debiti affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio . Sono ammessi i debiti derivanti:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA non versate a saldo);
  • dai controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, e 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972) ;
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali INPS (non derivanti da accertamento) .

Restano esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento, i contributi INPS richiesti a seguito di accertamento, le somme per recupero di aiuti di Stato, i tributi locali non deliberati dall’ente e i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023 . La definizione non si applica alle posizioni incluse nella “rottamazione quater” se il contribuente è in regola con i pagamenti .

I contribuenti possono aderire alla rottamazione quinquies (nome provvisorio) presentando domanda entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interesse al 4 % . L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive; in caso di mancato pagamento di due rate, si decade dal beneficio e i versamenti effettuati sono considerati acconti.

3.7 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Per i contribuenti che non riescono a pagare il debito tributario perché eccessivamente oneroso, sono disponibili gli strumenti della legge 3/2012 (oggi integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Questa normativa, definita “anti‑suicidi”, consente ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di presentare:

  • un piano del consumatore, con cui il tribunale omologa un piano di rientro delle posizioni debitorie, compresi i debiti fiscali, prevedendo pagamenti proporzionati al reddito e all’eventuale liquidazione di beni;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, che richiede la maggioranza del 60 % dei crediti;
  • la liquidazione controllata del patrimonio (ex procedura di liquidazione del sovraindebitato) che comporta la cessione dei beni e consente, al termine, l’esdebitazione.

Queste procedure, come evidenzia la dottrina, rappresentano una “seconda chance” per il debitore onesto e mirano a evitare conseguenze estreme; la legge è stata confermata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) . L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi, assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate‑Riscossione), valutando l’eventuale falcidia dei tributi consentita dall’articolo 182‑ter della legge fallimentare e oggi dall’art. 63 del Codice della crisi.

4 Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione preliminare. Molti contribuenti non rispondono allo schema di accertamento perché lo confondono con una comunicazione generica. In realtà, il contraddittorio preventivo è la fase più importante: presentare memorie puntuali può evitare l’emissione dell’avviso o ridurre l’importo.
  2. Pagare senza verificare. Spesso l’avviso contiene errori materiali o presunzioni infondate. Pagare subito significa rinunciare ai propri diritti; è bene far analizzare l’atto da un professionista.
  3. Superare i termini perentori. L’art. 21 impone di presentare ricorso entro 60 giorni . Chi non rispetta i termini perde per sempre la possibilità di contestare l’avviso. Segna sul calendario tutte le scadenze, considerando la sospensione feriale (1° agosto – 31 agosto) e la proroga se il termine scade in giorno festivo.
  4. Presentare osservazioni generiche. La prova di resistenza richiede argomentazioni concrete. Occorre indicare le violazioni di legge, allegare documenti e prospettare correttivi contabili o ricostruzioni alternative. Osservazioni vaghe non sono idonee e non verranno considerate dai giudici .
  5. Affrontare da soli l’Agenzia delle Entrate. Il sistema tributario è complesso; un avvocato esperto, possibilmente cassazionista e coordinato con commercialisti, può individuare vizi procedurali e soluzioni che non sono immediatamente percepibili. L’Avv. Monardo e il suo team offrono questo tipo di assistenza qualificata .

5 Tabelle riepilogative

5.1 Riepilogo dei termini per l’accertamento

Tributo o proceduraBase giuridicaTermine di notifica dell’avvisoNote
Imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP)Art. 43 DPR 600/197331 dicembre del 5º anno successivo alla dichiarazione; 7º anno se la dichiarazione è omessaL’amministrazione può integrare l’accertamento fino alla scadenza.
IVAArt. 57 DPR 633/197231 dicembre del 5º anno successivo; 7º anno se la dichiarazione è omessaValido anche per la rettifica e integrazione dell’imposta.
Ricorso al giudice tributarioArt. 21 D.Lgs. 546/1992Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoTermine perentorio.
Contraddittorio preventivoArt. 6‑bis Legge 212/200060 giorni per presentare osservazioni; il termine di decadenza è prorogato di 120 giorniObbligatorio per gli atti con pretesa impositiva impugnabile; esclusi gli atti automatizzati .
Definizione agevolata 2026Art. 23 (bozza Legge di bilancio)Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestraliRiguarda carichi affidati dal 2000 al 2023 .

5.2 Strumenti difensivi e soluzioni alternative

StrumentoQuando usarloVantaggiSvantaggi/Limitazioni
Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis)Quando si riceve lo schema di accertamento prima dell’avvisoPresentare memorie e documenti per evitare o ridurre l’avviso; sospensione della decadenza; dialogo con l’UfficioRichiede una risposta tecnica entro 60 giorni; serve la prova di resistenza; non applicabile agli atti automatizzati .
Accertamento con adesioneDopo l’invito dell’Ufficio o su istanza del contribuente (anche successiva all’avviso)Possibile riduzione delle sanzioni a un terzo; sospensione del contenzioso; dilazione del pagamentoL’accordo è irrevocabile; l’Ufficio può non accettare; se si rinuncia, l’avviso diventa definitivo.
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaEntro 60 giorni dall’avvisoPuò portare all’annullamento totale o parziale dell’atto; possibilità di sospendere la riscossione; conciliazione giudizialeProcedura complessa; richiede un’avvocato abilitato; tempi lunghi; costi di contributo unificato e onorari.
Definizione agevolata 2026 (rottamazione)Per cartelle e carichi affidati dal 2000 al 2023Stralcio di sanzioni e interessi; possibilità di pagamento ratealeEsclude debiti derivanti da avvisi di accertamento; perdono il beneficio le posizioni non in regola con rottamazioni precedenti .
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneQuando il debitore è incapace di pagare e possiede una posizione debitoria complessaRiduce o azzera il debito con pagamento proporzionale alle risorse; consente l’esdebitazione finale; tutela il patrimonio necessario alla vitaRichiede l’intervento di un OCC; procedure giudiziali lente; necessità di consenso dei creditori o dell’omologa del tribunale .

5.3 Debiti ammessi alla definizione agevolata 2026 (schematico)

Tipologia di debitoPeriodo di affidamentoAmmissibile?Cosa si paga
Imposte da dichiarazioni annuali (IRPEF, IRES, IVA non versate a saldo)01/01/2000 – 31/12/2023✔ SìCapitale + spese notifica/esecutive
Imposte da controlli automatizzati/formali (36‑bis, 36‑ter, 54‑bis, 54‑ter)01/01/2000 – 31/12/2023✔ SìCapitale + spese
Contributi INPS (non da accertamento)01/01/2000 – 31/12/2023✔ SìCapitale + spese
Contributi INPS da accertamento01/01/2000 – 31/12/2023✘ NoEsclusi
Imposte da avvisi di accertamento01/01/2000 – 31/12/2023✘ NoEsclusi
Multe stradali01/01/2000 – 31/12/2023⚠ ParzialmentePagamento integrale della sanzione + spese; stralcio di interessi e aggio
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)01/01/2000 – 31/12/2023DipendeAmmessi solo se l’ente locale delibera l’applicazione

6 Domande e risposte frequenti

  1. Cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta dovuta, contestando errori o omissioni. L’atto deve essere motivato e indica l’importo richiesto, le sanzioni e gli interessi.
  2. Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?
    Devi presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il termine è sospeso dal 1º agosto al 31 agosto e prorogato se la scadenza cade in giorno festivo.
  3. Che differenza c’è tra avviso di accertamento e avviso bonario?
    L’avviso bonario deriva da controlli automatizzati o formali (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973) e invita a regolarizzare un versamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento è un atto impositivo formale, frutto di controlli sostanziali o ispezioni, e può essere impugnato entro 60 giorni.
  4. Quando scatta il contraddittorio preventivo?
    È obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili con pretesa impositiva. L’amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere 60 giorni per presentare osservazioni . Sono esclusi solo gli atti automatizzati o i casi di urgenza .
  5. Posso impugnare l’avviso se non mi è stato concesso il contraddittorio?
    Sì. La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto; tuttavia è necessario dimostrare quali difese concrete avresti portato (prova di resistenza) .
  6. Cosa succede se ricevo un avviso oltre i termini di decadenza?
    Puoi eccepire la decadenza. Per le imposte dirette e l’IVA, l’avviso deve essere notificato entro il 5º anno dalla dichiarazione o il 7º se la dichiarazione è omessa . Gli avvisi tardivi sono nulli.
  7. È obbligatoria la mediazione prima del ricorso?
    Per le controversie fino a 50.000 euro (importo che potrebbe essere aggiornato), la presentazione del reclamo/mediazione entro 30 giorni è condizione di procedibilità del ricorso. La mediazione sospende i termini per 90 giorni.
  8. Come funziona l’accertamento con adesione?
    L’Ufficio invita il contribuente a comparire per definire l’accertamento; se si raggiunge l’accordo, le sanzioni si riducono a un terzo e si può rateizzare il pagamento. In caso di mancato accordo, l’Agenzia emetterà l’avviso, che potrà essere impugnato.
  9. Che cos’è il concordato preventivo biennale?
    Introdotto nel 2024, consente a imprese e professionisti di concordare in anticipo il reddito su base biennale, evitando accertamenti per il periodo concordato. L’adesione è facoltativa e si basa sugli indici ISA.
  10. Quali debiti sono inclusi nella definizione agevolata 2026?
    Sono inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 relativi a imposte dichiarate ma non versate, controlli automatizzati e contributi INPS non da accertamento . Restano esclusi i debiti da avvisi di accertamento e i contributi INPS da accertamento .
  11. Posso aderire alla rottamazione 2026 se ho rate scadute della rottamazione quater?
    No. Le posizioni in regola con la rottamazione quater non possono essere incluse nella nuova definizione . In caso di decadenza dalla quater, la bozza prevede la riapertura dei termini.
  12. Cosa sono il piano del consumatore e la liquidazione controllata?
    Sono procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge 3/2012 e confermate dal Codice della crisi. Permettono a persone sovraindebitate di proporre un piano di rientro o di liquidare il patrimonio, ottenendo alla fine l’esdebitazione .
  13. Se non posso pagare, posso chiedere la rateizzazione dell’avviso?
    Sì. È possibile chiedere la rateazione del debito tributario in 8 rate trimestrali (o in 12 rate se si aderisce all’accertamento con adesione). In caso di cartelle, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate mensili, prorogabili a 120.
  14. L’avviso di accertamento è sempre preceduto da verifica in loco?
    No. Molti accertamenti sono “a tavolino”, ossia basati sui dati in possesso dell’amministrazione. In questi casi non si applica il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, ma resta l’obbligo di contraddittorio per gli atti impugnabili .
  15. Posso impugnare una cartella di pagamento senza impugnare l’avviso?
    In linea generale, i vizi propri della cartella (notifica, motivazione) possono essere contestati; tuttavia, se l’avviso è divenuto definitivo perché non impugnato, non si possono contestare i vizi dell’atto presupposto, salvo che la cartella non contenga elementi diversi (es. iscrizione a ruolo inesatta).
  16. Qual è la differenza fra nulla e annullabile?
    Un atto nullo è privo di effetti giuridici per mancanza dei requisiti essenziali (ad esempio incompetenza assoluta, mancanza della firma). Un atto annullabile è valido finché non viene impugnato; la violazione del contraddittorio ne determina l’annullabilità .
  17. Posso chiedere il risarcimento del danno per accertamento illegittimo?
    In linea di principio sì, ma occorre dimostrare l’errore dell’amministrazione e il danno patrimoniale effettivo (es. spese affrontate, interessi bancari). La responsabilità amministrativa è rigorosa e raramente riconosciuta.
  18. Le presunzioni bancarie possono essere contestate?
    Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale di ricavi; tuttavia il contribuente può dimostrare la provenienza dei fondi (es. prestiti da familiari, restituzioni di depositi, somme già tassate). È importante fornire prove documentali e contratti.
  19. Come incide la digitalizzazione?
    Dal 2024 il processo tributario è integralmente telematico: notifiche, depositi, udienze e sentenze avvengono tramite il portale SIGIT. Il Testo Unico del 2024 estende la digitalizzazione , riducendo tempi e costi e imponendo ai professionisti di dotarsi di firma digitale e PEC.
  20. Conviene aderire al concordato preventivo biennale?
    Dipende dal profilo di rischio e dalla capacità di previsione dei ricavi. Il concordato può garantire certezza fiscale per due anni ma vincola ad applicare l’aliquota concordata anche in caso di perdita. È opportuno analizzare la posizione con un commercialista.

7 Simulazioni pratiche

7.1 Esempio 1: avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Un artigiano riceve nel gennaio 2026 un avviso di accertamento per l’anno 2021 con cui l’Agenzia delle Entrate contesta ricavi non dichiarati pari a 30.000 euro e sanzioni per 18.000 euro. L’avviso è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento: l’artigiano, però, non ha risposto entro 60 giorni.

Passaggi consigliati:

  1. Verificare se l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre 2026 (quinto anno successivo alla dichiarazione) .
  2. Verificare la regolarità della notifica e la motivazione.
  3. Valutare la possibilità di proporre accertamento con adesione: l’artigiano potrebbe concordare un maggior reddito di 20.000 euro con sanzioni ridotte a un terzo (6.000 euro) e rateizzare l’importo su 8 rate trimestrali.
  4. In alternativa, presentare ricorso entro 60 giorni evidenziando la mancata prova dei ricavi o l’uso di presunzioni induttive non gravi e precise; chiedere la sospensione della riscossione, dimostrando che la pretesa tributaria mette a rischio l’attività.
  5. Valutare l’adesione alla definizione agevolata 2026 se l’avviso diventa cartella: pagherebbe solo il capitale (30.000 euro) senza sanzioni e interessi .

7.2 Esempio 2: definizione agevolata 2026

Una professionista ha diversi carichi iscritti a ruolo per omesso versamento di IVA degli anni 2017‑2018 (totale capitale 15.000 euro) e per contributi INPS non versati (5.000 euro). Nel febbraio 2026 decide di aderire alla definizione agevolata.

Calcolo:

  • Importo dovuto: 20.000 euro (capitale) + spese di notifica/esecutive (supponiamo 500 euro).
  • Sanzioni, interessi di mora e aggio (circa 12.000 euro) vengono stralciati grazie alla rottamazione .
  • Il pagamento può essere effettuato entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali da circa 380 euro ciascuna (calcolando un tasso del 4 % annuo ).

Effetti: la professionista estingue integralmente i carichi e ottiene il DURC regolare; eventuali procedure esecutive in corso vengono sospese.

7.3 Esempio 3: sovraindebitamento e piano del consumatore

Una famiglia accumula debiti per 150.000 euro tra mutuo, finanziamenti e cartelle esattoriali. Il capo famiglia perde il lavoro e non riesce più a pagare. Nel 2026 si rivolge all’Avv. Monardo, Gestore della crisi.

Soluzione:

  1. Presentazione di un piano del consumatore al tribunale, con durata di 5 anni, che prevede il pagamento del 30 % dei debiti (45.000 euro) in rate sostenibili grazie ai redditi da lavoro della moglie.
  2. Il tribunale omologa il piano; l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore e può opporsi solo se dimostra che il piano è iniquo. Dopo l’esecuzione del piano, la famiglia ottiene l’esdebitazione, liberandosi del residuo 70 % dei debiti .

Conclusione

L’avviso di accertamento non è un punto di arrivo ma l’inizio di un confronto con il Fisco. Le riforme fiscali del 2023‑2025 hanno rafforzato le garanzie del contribuente, introducendo il contraddittorio preventivo generalizzato e prevedendo la nullità degli atti viziati . Al tempo stesso, le nuove regole richiedono al contribuente una partecipazione attiva e consapevole: occorre presentare osservazioni puntuali, rispettare i termini perentori e utilizzare gli strumenti difensivi a disposizione. Le sentenze della Cassazione e dei giudici di merito nel 2025 hanno evidenziato che la mancata valutazione delle osservazioni comporta l’annullamento dell’atto , ma anche che la violazione del contraddittorio non produce effetti automatici se il contribuente non dimostra la prova di resistenza .

Per difendersi bene conviene affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare l’avviso, predisporre ricorsi e piani di rientro, richiedere la sospensione della riscossione e negoziare con l’Agenzia delle Entrate. Grazie alle competenze come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa , l’Avv. Monardo può offrire una strategia personalizzata che integra difesa tributaria e gestione del debito.

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