Atto Di Recupero Crediti D’imposta Agenzia Delle Entrate 2026: Come Difendersi Subito E Bene Con L’Avvocato

Introduzione

L’atto di recupero di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti è diventato uno degli strumenti principali con cui l’Agenzia delle Entrate recupera crediti agevolativi utilizzati indebitamente in compensazione. La riforma fiscale avviata negli ultimi anni e culminata con l’entrata in vigore dell’art. 38‑bis del D.P.R. 600/1973, inserito dal D.L. 13/2024, ha trasformato l’atto di recupero in una sorta di “avviso di accertamento” speciale: esso consente all’Ufficio di iscrivere a ruolo in maniera rapida le somme indebitamente fruite, applicando sanzioni più elevate e imponendo al contribuente un termine ridottissimo per pagare o impugnare .

Ricevere un atto di recupero nel 2026 significa affrontare un procedimento complesso che, se non gestito correttamente, può comportare:

  • il pagamento del credito d’imposta utilizzato in modo non spettante o inesistente;
  • l’applicazione di sanzioni amministrative elevate (dal 25 % al 70 % o addirittura fino al 200 % prima della riforma) ;
  • la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e conseguenti pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi ;
  • la possibilità di denunce penali se il credito utilizzato è qualificato come “inesistente” e ricorrono i presupposti del reato di indebita compensazione.

Evitare questi rischi richiede tempestività e competenza. In questa guida illustriamo il quadro normativo vigente a gennaio 2026, le sentenze più recenti, i diritti del contribuente e le strategie difensive. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto di diritto tributario e bancario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza offre:

  • analisi preventiva dell’atto di recupero e valutazione della legittimità;
  • assistenza nei ricorsi davanti alle corti di giustizia tributaria e nella presentazione dell’istanza di sospensione;
  • trattative con l’Ufficio per riduzioni, definizioni agevolate o piani di rientro;
  • soluzioni giudiziali e stragiudiziali, comprese le procedure di sovraindebitamento.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione dell’atto di recupero

L’art. 38‑bis del D.P.R. 600/1973 disciplina l’atto di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. La disposizione, in vigore dal 13 giugno 2025 a seguito del D.Lgs 13/2024, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in deroga alle norme ordinarie, può emanare un atto di recupero motivato per recuperare i crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997 . Tra le principali novità della riforma:

  • Emissione del provvedimento: l’Ufficio può notificare un atto di recupero motivato, con cui richiede la restituzione del credito indebitamente compensato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo se il credito è non spettante, e entro il trentuno dicembre dell’ottavo anno se il credito è inesistente ;
  • Effetti immediati: il pagamento delle somme dovute deve avvenire per intero entro il termine per proporre ricorso, senza poter utilizzare altri crediti in compensazione ; in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo e riscosse coattivamente ;
  • Applicabilità dei poteri di accertamento: si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973 (ispezioni e verifiche) e gli articoli 51 e seguenti del D.P.R. 633/1972 per l’IVA .

Questa disciplina sostituisce la precedente prassi di recupero mediante avviso di accertamento. L’atto di recupero, pur ricalcando l’atto impositivo, non richiede la previa liquidazione con procedura di controllo formale, ma si fonda sull’accertata indebita fruizione di un credito.

1.2 Differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

La distinzione tra credito d’imposta non spettante e credito inesistente è fondamentale perché determina diversi termini decadenziali e sanzioni. La riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs 87/2024 ha chiarito i concetti:

  • Crediti non spettanti: crediti utilizzati in compensazione in violazione delle modalità di impiego previste dalla legge (es. superamento del tetto massimo, mancata comunicazione) o in mancanza dei requisiti formali, ma il credito esiste dal punto di vista sostanziale. Per questi crediti la sanzione è pari al 25 % del credito utilizzato . L’atto di recupero deve essere notificato entro il quinto anno e il contribuente può beneficiare di forme di definizione agevolata (es. ravvedimento operoso);
  • Crediti inesistenti: crediti per i quali manca in tutto o in parte il presupposto costitutivo oppure la loro inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati o formali . In questo caso la sanzione è più grave: 70 % del credito (aumentata da metà al doppio se il credito inesistente dipende da condotte fraudolente) . L’atto di recupero può essere notificato fino all’ottavo anno .

La qualificazione del credito è al centro di numerosi contenziosi. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 4303 del 31 ottobre 2025, ha ribadito che la sanzione del 100 %–200 % (previgente) per crediti inesistenti può essere applicata solo se manca completamente il presupposto e se l’inesistenza non è rilevabile con i controlli automatizzati . Nella stessa decisione la Corte ha precisato che i crediti R&S contestati devono essere valutati alla luce della normativa vigente nel periodo d’imposta, non delle regole successive come il Manuale di Frascati .

1.3 Il principio del contraddittorio (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente)

Dal 18 gennaio 2024 è entrato in vigore l’art. 6‑bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che introduce l’obbligo per l’Amministrazione di instaurare un contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozione di ogni atto autonomamente impugnabile. La norma stabilisce che:

  • tutti gli atti impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono preceduti da un contraddittorio, a pena di annullabilità ;
  • per consentire il contraddittorio, l’Ufficio deve comunicare al contribuente uno schema di atto concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per formulare controdeduzioni e richiedere l’accesso agli atti ;
  • l’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine; se la scadenza del contraddittorio è successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto, il termine è posticipato al 120° giorno successivo ;
  • l’atto finale deve essere motivato con riferimento alle osservazioni del contribuente .

L’art. 38‑bis, comma 1, lett. a) richiede che l’atto di recupero sia motivato . Omissis del contraddittorio può comportare l’annullabilità dell’atto.

1.4 Compensazione e limiti (art. 17 D.Lgs 241/1997)

L’art. 17 del D.Lgs 241/1997 regola la compensazione “orizzontale” dei crediti. I contribuenti possono eseguire versamenti unitari delle imposte e contributi “con eventuale compensazione dei crediti” risultanti dalle dichiarazioni . La compensazione dei crediti annuali o infrannuali dell’IVA e delle imposte sui redditi oltre i 5.000 euro è ammessa solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione . L’uso improprio di crediti in compensazione può integrare violazione sanzionabile ex art. 13 D.Lgs 471/1997 e dà luogo all’atto di recupero.

1.5 Atti impugnabili e procedimento (D.Lgs 546/1992)

Il D.Lgs 546/1992 disciplina il processo tributario. L’art. 19, vigente sino al 31 dicembre 2025, elenca gli atti impugnabili: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca o fermi, rifiuti di rimborso e altri atti per i quali la legge prevede l’autonoma impugnabilità . Ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri e deve indicare il termine per ricorrere e l’organo competente .

L’atto di recupero è espressamente impugnabile davanti alle corti di giustizia tributaria; il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica e può essere richiesta la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 546/1992.

1.6 Certificazione del credito (art. 23 D.L. 73/2022)

Per il credito ricerca, sviluppo e innovazione, l’art. 23 del D.L. 73/2022 (convertito dalla L. 122/2022) consente alle imprese di ottenere una certificazione da soggetti qualificati, attestante la qualificazione degli investimenti . La certificazione:

  • può essere richiesta sia per il credito R&S disciplinato dal D.L. 145/2013 sia per i crediti innovazione tecnologica, design e transizione 4.0 ;
  • è vincolante per l’Amministrazione finanziaria, salvo il caso di falsa rappresentazione ;
  • gli atti impositivi o sanzionatori contrari a quanto attestato sono nulli .

Il decreto del presidente del Consiglio ha istituito un albo di certificatori; le linee guida del MIMIT del 2023 definiscono i criteri tecnici. La recente giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 15039/2025) ha annullato un diniego del MIMIT perché fondato sul Manuale di Frascati applicato retroattivamente e ha stabilito che, per le annualità 2017‑2019, il perimetro delle attività ammissibili è definito solo dall’art. 3 del D.L. 145/2013 e dal decreto attuativo del 27 maggio 2015 .

1.7 Giurisprudenza recente

Le corti tributarie si sono pronunciate frequentemente sugli atti di recupero.

  • CGT Viterbo, sentenza 23 settembre 2025 n. 431: la Corte ha annullato alcuni atti di recupero relativi al credito R&S perché l’Agenzia aveva utilizzato il Manuale di Frascati (criteri novità, creatività, sistematicità) per disconoscere il credito. La Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero vincolanti per le annualità antecedenti all’entrata in vigore della L. 160/2019 e che l’ufficio avesse violato l’art. 3 D.L. 145/2013 . La sentenza ha richiamato l’obbligo del contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000 .
  • CGT Milano, sentenza 31 ottobre 2025 n. 4303: il Collegio ha accolto il ricorso di una società informatica contro atti di recupero per crediti R&S, rilevando che la definizione di “crediti inesistenti” deve essere strettamente interpretata e che la sanzione si applica solo se l’inesistenza non è rilevabile con controlli ordinari . Ha inoltre richiamato la sentenza d’appello n. 883/2025 della CGT Lombardia, evidenziando che la novità dell’investimento va valutata con riferimento al periodo d’imposta .
  • TAR Lazio, sentenza 29 luglio 2025 n. 15039: il tribunale amministrativo ha annullato il diniego di certificazione del credito R&S, affermando che il Manuale di Frascati non può essere applicato retroattivamente. Ha chiarito che, per le annualità 2015‑2019, il perimetro delle attività agevolabili è definito dall’art. 3 D.L. 145/2013 e dal decreto attuativo del 27 maggio 2015 . La decisione rappresenta un precedente rilevante in quanto rafforza la linea giurisprudenziale che esclude l’utilizzo di criteri sopravvenuti per contestare crediti “non spettanti” .
  • Corte costituzionale, sentenza n. 124/2025: la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale il trasferimento alla giurisdizione tributaria delle controversie relative al recupero di contributi a fondo perduto erogati durante la pandemia. La Corte ha ritenuto che l’art. 1, comma 10 del D.L. 137/2020 (decreto “Ristori”) violasse gli artt. 3 e 102 Cost., poiché istituiva un nuovo giudice speciale per controversie non tributarie . Questa decisione delimita l’ambito di applicazione degli atti di recupero ai soli crediti d’imposta propriamente detti.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di recupero

Quando si riceve un atto di recupero, è essenziale agire tempestivamente seguendo una serie di passaggi per tutelare i propri diritti.

2.1 Analisi dell’atto

  1. Verifica della notifica: controllare la data e le modalità con cui l’atto è stato notificato (PEC, raccomandata A/R o ufficiale giudiziario). La notifica avvia il termine di 60 giorni per proporre ricorso. .
  2. Controllo della motivazione: l’atto deve contenere l’indicazione delle norme violate e delle ragioni del recupero. L’art. 38‑bis richiede una motivazione puntuale . Verificare se il credito è qualificato come non spettante o inesistente e se vi è stata una precedente comunicazione ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000.
  3. Esame dei calcoli: controllare l’ammontare del credito recuperato, la sanzione applicata, gli interessi e i termini di pagamento. In caso di crediti non spettanti la sanzione dovrebbe essere del 25 %; per i crediti inesistenti del 70 % .

2.2 Diritti del contribuente

  • Richiesta di accesso agli atti: ai sensi dell’art. 6‑bis, il contribuente può richiedere copia del fascicolo e le prove su cui l’Ufficio fonda il recupero .
  • Contraddittorio preventivo: se non è stato ricevuto lo schema di atto, è possibile eccepire la violazione del principio del contraddittorio e chiedere l’annullamento dell’atto.
  • Autotutela: prima di ricorrere, si può presentare istanza di annullamento in autotutela facendo rilevare eventuali errori evidenti (es. prescrizione, credito certificato ex art. 23 D.L. 73/2022).

2.3 Termini e modalità di pagamento

L’atto di recupero richiede il versamento entro il termine per presentare ricorso (60 giorni). Il pagamento deve essere effettuato per intero e senza compensazione . Se si paga, l’atto diviene definitivo e non è più possibile impugnare; se non si paga, le somme sono iscritte a ruolo e gravate di interessi e aggio della riscossione .

2.4 Presentazione del ricorso e sospensione

  1. Redazione del ricorso: il ricorso va depositato presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Deve contenere i motivi specifici (vizi formali, prescrizione, errata qualificazione, insussistenza del credito, violazione del contraddittorio, etc.) .
  2. Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso si può presentare istanza di sospensione dell’atto, motivando il grave danno che deriverebbe dall’esecuzione immediata. L’art. 47 D.Lgs 546/1992 consente al giudice di sospendere l’atto fino alla sentenza; la decisione sulla sospensione è urgente (in genere entro 30 giorni).
  3. Discussione e decisione: il processo tributario prevede un contraddittorio in camera di consiglio o in udienza pubblica; la sentenza di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica della legittimità formale

  • Prescrizione: controllare che l’atto sia stato notificato entro i termini. Per i crediti non spettanti, l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo ; per i crediti inesistenti entro l’ottavo anno .
  • Contraddittorio e motivazione: invocare la violazione dell’art. 6‑bis se non è stato inviato lo schema di atto o se l’Ufficio non ha motivato sulle controdeduzioni. Alcune pronunce hanno annullato l’atto di recupero per mancanza di contraddittorio .
  • Competenza territoriale: l’atto deve essere emesso dall’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente al momento dell’utilizzo del credito . Atti emessi da ufficio incompetente sono nulli.

3.2 Contestazione del merito

  • Esistenza e spettanza del credito: produrre documentazione che dimostri la sussistenza del credito (contratti, fatture, relazione tecnica R&S, documenti di spesa). Nel credito R&S, richiamare la normativa vigente nel periodo d’imposta (art. 3 D.L. 145/2013 e decreto 27 maggio 2015) e, se possibile, ottenere la certificazione tecnica ex art. 23 D.L. 73/2022. Il Tar Lazio ha stabilito che il Manuale di Frascati non può essere applicato retroattivamente .
  • Qualificazione del credito: contestare la qualificazione “inesistente” se il credito è semplicemente non spettante. La giurisprudenza richiede la mancanza totale del presupposto e la non rilevabilità con i controlli automatici .
  • Buona fede e incertezza normativa: invocare l’esimente dell’incertezza normativa per ridurre o annullare le sanzioni. L’art. 6 del D.Lgs 472/1997 prevede l’esclusione della sanzione quando l’inosservanza dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma.

3.3 Strumenti deflattivi

  • Definizione agevolata delle sanzioni: l’art. 16, comma 3 del D.Lgs 472/1997 consente, in sede di acquiescenza, di ridurre le sanzioni a un terzo. In base all’art. 38‑bis, lett. b), tale facoltà è applicabile anche agli atti di recupero .
  • Ravvedimento operoso: se la violazione non è ancora stata constatata con processo verbale, è possibile regolarizzare la posizione versando il credito indebitamente compensato e la sanzione ridotta.
  • Accertamento con adesione: pur non espressamente previsto per l’atto di recupero, la procedura di adesione può essere promossa per definire controversie relative ai crediti agevolativi; consente la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione.
  • Autotutela: presentare istanza di annullamento o revoca in autotutela evidenziando errori macroscopici (es. credito già oggetto di altro atto, errata quantificazione, certificazione vincolante).

4. Strumenti alternativi per gestire i debiti

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto più volte definizioni agevolate (“rottamazioni”) delle cartelle e delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Queste procedure permettono di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Per il futuro sono attese nuove edizioni, ma occorre attendere il provvedimento legislativo:

RottamazionePeriodo interessatoCaratteristiche principali
Rottamazione quater (Legge 197/2022)Cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 30/06/2022Pagamento dell’imposta e interessi, sanzioni annullate, possibilità di rateizzazione fino a 18 rate; presentazione domanda entro 30/06/2023; in vigore nel 2023‑2024
Saldo e stralcioDebitori con ISEE basso (massimo 20.000 €) e carichi affidati fino al 2017Stralcio totale di sanzioni e interessi e pagamento di una percentuale del capitale

Chi ha ricevuto un atto di recupero e possiede anche cartelle di pagamento può valutare la rottamazione dei ruoli, ma l’atto di recupero in sé non è rottamabile; occorre prima impugnarlo o attendere che diventi definitivo e sia iscritto a ruolo.

4.2 Piani di rientro e rateizzazione

Se il debito derivante dall’atto di recupero diviene definitivo, è possibile chiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione fino a 72 o 120 rate. L’istanza deve essere motivata; in caso di decadenza, si perde il beneficio della rateizzazione e riprendono le azioni esecutive.

4.3 Procedure di crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs 14/2019) consente a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori in situazione di sovraindebitamento di accedere a strumenti quali:

  • Piano del consumatore: proposta al giudice per la ristrutturazione dei debiti. Il debitore offre il pagamento parziale dei crediti in base alle proprie capacità reddituali, con falcidia anche dei debiti tributari (l’adesione dell’Agenzia non è indispensabile);
  • Accordo di composizione della crisi: negoziazione con i creditori, comprese banche e fisco, con il supporto dell’OCC. Può prevedere la falcidia e la rateizzazione del debito tributario;
  • Esdebitazione del debitore incapiente: per soggetti senza patrimonio né reddito sufficiente; consente di liberarsi integralmente dai debiti previa autorizzazione del giudice.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione del piano, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella presentazione al giudice.

4.4 Accordi di ristrutturazione e strumenti concorsuali

Per le imprese è possibile ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis L.F.) o al concordato preventivo. Questi strumenti permettono di:

  • ristrutturare l’indebitamento aziendale, inclusi i debiti fiscali;
  • negoziare la falcidia delle pretese dell’Erario, subordinata al voto dell’Amministrazione;
  • sospendere le azioni esecutive durante la procedura.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’atto: molti contribuenti non comprendono la gravità dell’atto di recupero e attendono le cartelle. Questo comportamento può comportare la perdita del diritto di difesa. È fondamentale agire entro i termini.
  2. Pagare senza verificare: pagare immediatamente per evitare il contenzioso può essere un errore se il credito è legittimo. Occorre prima valutare la legittimità del recupero.
  3. Confondere credito non spettante e inesistente: la qualificazione incide su sanzioni e termini; un errore può costare migliaia di euro.
  4. Non documentare correttamente le spese: nel credito R&S è essenziale conservare relazioni tecniche, contratti e documentazione contabile; l’onere della prova spetta al contribuente.
  5. Trascurare il contraddittorio: non rispondere allo schema di atto inviato dall’Ufficio significa rinunciare a far valere argomenti che potrebbero evitare l’emissione dell’atto.
  6. Fidarsi di modelli standard: ogni caso è diverso; affidarsi a professionisti esperti consente di individuare la strategia adeguata.

6. Tabelle di sintesi

6.1 Norme principali

NormaOggettoSpunti essenziali
Art. 38‑bis D.P.R. 600/1973Atto di recuperoL’Agenzia emette un atto motivato per recuperare crediti non spettanti/inesistenti. Notifica entro 5 o 8 anni; pagamento senza compensazione .
Art. 6‑bis L. 212/2000Principio del contraddittorioGli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio informato ed effettivo; lo schema di atto deve essere inviato con termine di 60 giorni .
Art. 17 D.Lgs 241/1997CompensazioneI versamenti unitari possono essere compensati; la compensazione oltre i 5.000 € è ammessa solo dopo la presentazione della dichiarazione .
Art. 13 D.Lgs 471/1997Sanzioni per ritardati versamenti e compensazioniSanzione del 25 % per crediti non spettanti; 70 % per crediti inesistenti con aumento fino al doppio .
Art. 19 D.Lgs 546/1992Atti impugnabiliElenca gli atti impugnabili, tra cui ruoli, cartelle e atti di recupero; gli atti devono indicare il termine e l’organo competente .
Art. 23 D.L. 73/2022Certificazione del credito ricerca e sviluppoLe imprese possono richiedere la certificazione che attesta la qualificazione degli investimenti; la certificazione è vincolante per l’Erario .

6.2 Termini e adempimenti

EventoTermine/condizioneRiferimento
Notifica dell’atto di recupero (credito non spettante)Entro 31 dicembre del 5° anno successivo all’utilizzo del creditoArt. 38‑bis, comma 1, lett. c)
Notifica dell’atto di recupero (credito inesistente)Entro 31 dicembre dell’8° anno successivo all’utilizzoArt. 38‑bis, comma 1, lett. c)
Termine per proporre ricorso60 giorni dalla notificaArt. 19 e art. 20 D.Lgs 546/1992
Pagamento richiestoEntro il termine per proporre ricorso, senza compensazioneArt. 38‑bis, lett. d)
Contraddittorio preventivoAlmeno 60 giorni per controdedurreArt. 6‑bis L. 212/2000
Sanzione per credito non spettante25 % del creditoArt. 13, commi 4-bis e 4‑ter D.Lgs 471/1997
Sanzione per credito inesistente70 % (aumentata se fraudolento)Art. 13, commi 5 e 5‑bis D.Lgs 471/1997
Tempi di rateizzazioneFino a 72/120 rate dopo iscrizione a ruoloDPR 602/1973

6.3 Differenze tra crediti non spettanti e inesistenti

AspettoCredito non spettanteCredito inesistente
DefinizioneCredito utilizzato oltre i limiti o senza rispettare i requisiti formali, ma esistente nel presuppostoCredito privo del presupposto costitutivo o non rilevabile con controlli automatizzati
Termine per l’atto5 anni8 anni
Sanzione25 %70 % (fino al doppio)
Compatibilità con ravvedimentoNo o limitata
Possibilità di certificazione ex art. 23Sì, la certificazione può attestare la spettanzaPuò dimostrare l’esistenza del credito; in presenza di certificazione l’atto è nullo

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un atto di recupero?
    È un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate recupera crediti d’imposta non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, applicando sanzioni e interessi .
  2. In cosa si distingue dall’avviso di accertamento?
    L’avviso di accertamento mira a liquidare un’imposta dovuta, mentre l’atto di recupero riguarda l’utilizzo indebito di un credito d’imposta. L’atto di recupero ha termini decadenziali diversi (5 o 8 anni) e prevede l’obbligo di pagamento immediato senza compensazione.
  3. Quali crediti possono essere oggetto di recupero?
    Tutti i crediti d’imposta agevolativi utilizzati in compensazione (R&S, investimenti, bonus edili, transizione 4.0, ecc.).
  4. Come posso sapere se il mio credito è “non spettante” o “inesistente”?
    La distinzione dipende dalla presenza o assenza del presupposto. Se il credito esiste ma è utilizzato in misura o con modalità non conformi, è “non spettante”; se manca totalmente il presupposto, è “inesistente” .
  5. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare l’atto?
    Cinque anni per i crediti non spettanti e otto anni per i crediti inesistenti .
  6. Posso pagare in compensazione?
    No. L’art. 38‑bis, lett. d) impone il pagamento per intero e vieta la compensazione .
  7. Posso presentare ricorso?
    Sì. L’atto di recupero è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni .
  8. Posso chiedere la sospensione dell’atto?
    Sì. Occorre presentare un’istanza motivata di sospensione insieme al ricorso. Il giudice decide sulla sospensione valutando il fumus boni iuris e il pericolo nel ritardo.
  9. Cosa succede se non pago né ricorro?
    Le somme vengono iscritte a ruolo e il debito è riscosso mediante cartella; seguono eventuali ipoteche, fermi o pignoramenti .
  10. È obbligatorio il contraddittorio?
    Sì, l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’Ufficio di instaurare un contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili .
  11. La certificazione R&S è sufficiente a evitare l’atto?
    La certificazione ex art. 23 D.L. 73/2022 vincola l’Amministrazione; un atto di recupero contrario alla certificazione è nullo .
  12. Posso ravvedermi dopo aver ricevuto lo schema di atto?
    Se la violazione non è stata ancora constatata con processo verbale, è possibile regolarizzarsi versando il dovuto e la sanzione ridotta (ravvedimento operoso). Dopo la notifica del processo verbale la facoltà è limitata.
  13. Esistono sanatorie per gli atti di recupero?
    Attualmente (gennaio 2026) non è prevista una sanatoria specifica. Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) riguardano solo le cartelle esattoriali; l’atto di recupero va impugnato o deve diventare definitivo per essere incluso nella rottamazione.
  14. Posso rateizzare le somme contenute nell’atto?
    No, l’atto deve essere pagato integralmente entro il termine. La rateizzazione è possibile solo dopo l’iscrizione a ruolo.
  15. Le sanzioni sono riducibili?
    Sì, in sede di acquiescenza o adesione le sanzioni possono essere ridotte a un terzo; la sanzione per crediti non spettanti è del 25 %, quindi la riduzione può portarla all’8,3 %. La sanzione per crediti inesistenti è più elevata e difficilmente riducibile .
  16. Cosa accade se vi è un errore formale (es. codice tributo errato)?
    Se l’errore è meramente formale e non comporta indebita fruizione del credito, l’atto può essere contestato in autotutela; la sanzione potrebbe essere ridotta a 250 € ai sensi dell’art. 13, comma 4‑ter D.Lgs 471/1997 .
  17. Come si calcola il termine di 60 giorni?
    Il termine decorre dalla data di ricezione dell’atto (notifica a mezzo PEC o consegna). Se l’ultimo giorno cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile successivo.
  18. Posso chiedere all’Agenzia di revocare l’atto?
    È possibile presentare un’istanza in autotutela. L’Agenzia può annullare o revocare l’atto se riconosce l’errore; tuttavia, la presentazione dell’istanza non sospende i termini per il ricorso.
  19. È necessario l’avvocato per il ricorso?
    L’assistenza tecnica è obbligatoria per importi superiori a 3.000 €, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 546/1992. In ogni caso è consigliabile rivolgersi a un professionista per la complessità della materia.
  20. Quali documenti servono per la difesa?
    Oltre all’atto di recupero, servono le dichiarazioni fiscali, i modelli F24, la documentazione contabile e tecnica relativa al credito (es. contratti, certificazioni, relazioni di ricerca). È utile predisporre una relazione tecnica che dimostri la spettanza del credito.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Recupero credito R&S di 100.000 €

Una società ha fruito, nel 2020, di un credito d’imposta ricerca e sviluppo di 100.000 € compensandolo con F24. Nel 2025 riceve un atto di recupero che qualifica il credito come non spettante perché i costi non sono considerati ammissibili.

  • Termine di notifica: l’atto è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto anno (2025), quindi è tempestivo .
  • Sanzione: essendo credito non spettante, la sanzione è del 25 % ossia 25.000 € .
  • Importo dovuto: 100.000 € (credito) + 25.000 € (sanzione) + interessi (supponiamo 5.000 €) = 130.000 €.
  • Difesa possibile: la società può dimostrare che le attività sono effettivamente R&S e che l’Ufficio ha applicato retroattivamente il Manuale di Frascati; può produrre la certificazione ex art. 23 D.L. 73/2022 che vincola l’Amministrazione .

Se il ricorso è accolto, l’atto viene annullato. In alternativa, la società può aderire e ridurre le sanzioni a un terzo (da 25.000 € a circa 8.333 €), pagando il resto.

8.2 Credito bonus edilizio non spettante

Un privato ha utilizzato un credito d’imposta per ristrutturazioni edilizie di 10.000 € compensandolo nel 2022 senza presentare la comunicazione prevista. Nel 2026 riceve un atto di recupero che qualifica il credito come non spettante.

  • Sanzione: 25 % del credito (2.500 €).
  • Termine di notifica: entro 31 dicembre 2027 (quinto anno).
  • Difesa: è possibile regolarizzare la comunicazione mancante entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale successiva; in tal caso la sanzione può essere ridotta a 250 € ai sensi dell’art. 13, comma 4‑ter D.Lgs 471/1997 .
  • Opzioni: il contribuente può presentare ricorso per dimostrare l’adempimento tardivo o può aderire al ravvedimento operoso.

8.3 Credito inesistente e sanzione aggravata

Un’impresa dichiara nel 2018 un credito d’imposta formazione 4.0 di 50.000 € ma non effettua le attività formative. Nel 2026 riceve un atto di recupero che qualifica il credito come inesistente.

  • Termine di notifica: entro l’ottavo anno (2026) .
  • Sanzione: 70 % del credito = 35.000 €, aumentata perché il credito inesistente dipende da condotte fraudolente (ipotizziamo 100 %). Totale sanzione: 70.000 € .
  • Importo dovuto: 50.000 € (credito) + 70.000 € (sanzione) + interessi.
  • Difesa: l’impresa può dimostrare l’esistenza di attività formative o l’incertezza normativa. Tuttavia, la contestazione è difficile perché il credito non ha presupposto. Si può valutare un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore per gestire il debito.

Conclusione

L’atto di recupero dei crediti d’imposta è uno strumento particolarmente incisivo della riforma fiscale. Nel 2026 le regole sono più chiare, ma anche più stringenti: i termini di notifica sono lunghi (5 o 8 anni), le sanzioni sono elevate e l’obbligo di pagamento senza compensazione rende immediata la riscossione . La distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti introdotta dal D.Lgs 87/2024 incide in modo determinante sulla difesa .

Agire tempestivamente è essenziale: verificare la notifica, esaminare la motivazione, controllare i termini, avviare il contraddittorio e predisporre un ricorso motivato consente di far valere i propri diritti. La giurisprudenza più recente (CGT Viterbo, CGT Milano, TAR Lazio) dimostra che molti atti di recupero sono stati annullati per applicazione retroattiva di criteri non vigenti, mancanza di contraddittorio o errata qualificazione del credito . Anche la Corte costituzionale ha limitato l’ambito applicativo degli atti di recupero in materia di contributi a fondo perduto .

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