Atto Di Recupero Agevolazioni Fiscali Agenzia Delle Entrate 2026: Come Difendersi Subito E Bene Con L’avv. Giuseppe Angelo Monardo

Introduzione

Nel 2026 molte imprese, professionisti e privati si trovano a ricevere atti di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate chiede la restituzione di agevolazioni fiscali e crediti d’imposta. Si tratta di un istituto particolarmente temuto: l’atto è immediatamente esecutivo, prevede sanzioni fino al 200 % e in caso di mancato pagamento consente all’erario di iscrivere a ruolo il debito avviando pignoramenti e ipoteche. Le novità normative introdotte con il decreto legislativo 13/2024, la Legge di Bilancio 2026 e la riforma del processo tributario rendono fondamentale comprendere come muoversi.

Le ragioni alla base di un atto di recupero possono essere molteplici: utilizzo di un credito non spettante o inesistente, fruizione indebita di contributi e agevolazioni, irregolarità nella compensazione in F24, violazioni formali nelle richieste di bonus o contributi. Le conseguenze, però, sono sempre severe: l’atto impone il pagamento integrale entro 60 giorni, senza possibilità di compensare, e solo un’azione rapida e ben fondata può evitare la definitività del debito.

La guida di un professionista esperto

Per affrontare al meglio questi procedimenti è essenziale affidarsi a un avvocato che conosca in profondità il diritto tributario e bancario e sappia costruire difese efficaci. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo risponde a questi requisiti. Cassazionista con tanti anni di esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’avvocato è noto per la sua capacità di leggere in modo analitico gli atti di recupero, evidenziarne vizi di notifica, errori di classificazione del credito e violazioni del contraddittorio e proporre ricorsi tempestivi.

In questa guida saranno illustrati:

  • il contesto normativo aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 e al decreto legislativo 13/2024;
  • la procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto;
  • le strategie di difesa per impugnare o sospendere l’atto, compresi i profili procedurali (contraddittorio, motivazione, onere della prova) e le tutele derivanti dalle ultime sentenze della Cassazione;
  • gli strumenti alternativi come la rottamazione “quinquies”, i piani del consumatore e la composizione negoziata della crisi;
  • le domande più frequenti e le simulazioni pratiche per comprendere concretamente come agire.

Alla fine troverete tutti i riferimenti per contattare direttamente l’Avv. Monardo, affinché possa esaminare la vostra posizione e individuare la strategia migliore.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il nuovo articolo 38‑bis DPR 600/1973: atto di recupero 2026

Il decreto legislativo 13/2024 ha introdotto il nuovo art. 38‑bis del DPR 600/1973 disciplinando in modo organico l’atto di recupero. La norma prevede che l’ufficio può emettere un atto motivato per recuperare:

  • crediti d’imposta non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, nonché imposte e contributi non versati;
  • agevolazioni fiscali, sovvenzioni e contributi a fondo perduto indebitamente percepiti.

L’atto deve indicare “la motivazione, le norme violate e i criteri di calcolo**” e può essere notificato mediante gli articoli 60 e 60‑ter del DPR 600/1973 . Il legislatore specifica che:

  • la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione per i crediti non spettanti e per le agevolazioni, mentre per i crediti inesistenti il termine si estende a otto anni ;
  • l’atto richiede il pagamento integrale entro il termine per proporre ricorso, senza possibilità di compensare né di rateizzare ;
  • il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo e l’avvio delle procedure esecutive;
  • l’ufficio competente è quello del domicilio fiscale del contribuente al momento della violazione .

Il nuovo art. 60‑ter disciplina la notifica telematica: l’atto può essere inviato alla casella PEC del contribuente, alla casella dell’ente di consulenza o depositato nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD). Se la casella è satura, dopo due tentativi l’atto si considera notificato depositandolo nel portale InfoCamere . È quindi fondamentale controllare regolarmente la PEC per evitare decadenze.

Differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

La distinzione fra crediti non spettanti e crediti inesistenti è essenziale per modulare le difese e calcolare la sanzione. Il D.Lgs. 87/2024, che integra la riforma dell’IRES e dell’IVA, chiarisce che:

TipologiaDefinizioneSanzioneTermine di recupero
Credito non spettantecredito utilizzato oltre il limite di legge o senza aver rispettato formalità (es. presentazione tardiva della dichiarazione), ma che si fonda su un presupposto esistente30 % dell’importo indebitamente compensato5 anni dal fatto
Credito inesistentecredito privo dei requisiti oggettivi o soggettivi o frutto di artifici fraudolenti; manca il presupposto costitutivo100–200 % dell’importo (sanzione minima pari al credito)8 anni dal fatto

Un atto di indirizzo del MEF specifica che i manuali tecnici (es. Manuale di Frascati per il credito R&S) non costituiscono fonte normativa e non possono essere usati per qualificare un credito come “inesistente” . Questo è rilevante nei contenziosi sui crediti per ricerca & sviluppo, dove l’amministrazione tende a qualificare come “inesistenti” crediti che in realtà sono “non spettanti”.

Diritto al contraddittorio: art. 6‑bis Statuto del contribuente

L’art. 6‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) rafforza il principio del contraddittorio. La disposizione, introdotta nel 2023, prevede che per tutti gli atti autonomamente impugnabili l’amministrazione deve inviare una bozza di provvedimento e concedere almeno 60 giorni per presentare memorie e documenti. L’ufficio non può emettere l’atto definitivo prima della scadenza e deve tenere conto delle osservazioni fornite . La violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità dell’atto, come confermato dalla giurisprudenza.

Procedura sanzionatoria: art. 16 D.Lgs. 472/1997

Quando l’amministrazione rileva una violazione fiscale irrogando una sanzione, deve notificare un atto di contestazione con indicazione dei fatti, delle prove e delle norme applicate . Il contribuente può definire la controversia versando un terzo della sanzione entro il termine per proporre ricorso. In mancanza di definizione, l’atto diventa esecutivo e la sanzione può essere iscritta a ruolo . Questa procedura si applica anche alle sanzioni contenute negli atti di recupero.

Onere della prova e motivazione

La riforma del processo tributario ha introdotto l’art. 7, comma 5‑bis, del D.Lgs. 546/1992 stabilendo che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. La norma, confermata dalla Corte di Cassazione, impone al giudice di annullare l’atto se l’ufficio non produce le prove o se la motivazione è contraddittoria . Numerose sentenze hanno ribadito che la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e contro dedurre efficacemente .

Giurisdizione e pronunce recenti

La Corte costituzionale con la sentenza n. 124/2025 ha dichiarato l’illegittimità delle norme che attribuivano alla giustizia tributaria la competenza sulle controversie relative alla restituzione dei contributi Covid‑19. Tali contributi hanno natura di aiuto economico e non di agevolazione fiscale, per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario . Di conseguenza, gli atti di recupero di “ristori” emessi dalle Agenzie devono essere impugnati davanti al tribunale civile .

La giurisprudenza di merito più recente (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sentenza 10223/2024) ha annullato un atto di recupero relativo a crediti R&S perché la motivazione non consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e l’ufficio aveva erroneamente qualificato il credito come inesistente . La CGT di Napoli (sentenza 5662/2025) ha ricordato che l’amministrazione deve produrre la documentazione comprovante i fatti e che, in caso contrario, il giudice deve annullare l’atto .

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione della notifica

L’atto di recupero può essere notificato a mezzo PEC o per posta con raccomandata A/R. Nel primo caso la notifica è valida anche se la casella di posta è satura: dopo due tentativi, l’atto è depositato nel portale InfoCamere e si considera perfezionato . È quindi fondamentale controllare regolarmente la propria PEC e mantenere attiva una casella capiente. La data di ricezione segna il dies a quo per tutti i termini successivi.

2. Verifica del termine di decadenza

Occorre subito controllare l’anno cui si riferisce la violazione. Se l’atto riguarda un credito “non spettante”, la notifica deve avvenire entro 5 anni dalla violazione; se si tratta di “credito inesistente”, entro 8 anni . La decadenza è rilevabile anche d’ufficio: se l’amministrazione notifica oltre il termine, il giudice deve annullare l’atto.

3. Contraddittorio preventivo

Se l’amministrazione non ha inviato la bozza di atto o non ha concesso 60 giorni per le osservazioni, la notifica dell’atto viola l’art. 6‑bis della legge 212/2000 . In tal caso si può eccepire l’illegittimità dell’atto per violazione del contraddittorio. Nel contraddittorio è opportuno presentare memorie difensive che dimostrino l’esistenza del credito o la buona fede, portando documenti tecnici e perizie.

4. Pagamento o definizione agevolata della sanzione

Se il contribuente riconosce l’errore e intende definire la sanzione, può pagare un terzo dell’importo entro il termine per il ricorso . Per i crediti non spettanti la sanzione è pari al 30 % del credito utilizzato in compensazione, quindi pagando un terzo (10 %) si chiude la posizione. Questa opzione non vale per i crediti inesistenti, dove la sanzione minima è pari all’importo stesso del credito (sanzione del 100 %), per cui il pagamento potrebbe non essere sostenibile.

5. Ricorso al giudice tributario

Se si ritiene illegittimo l’atto, bisogna proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica o dal decorso del contraddittorio. Il ricorso deve essere depositato telematicamente tramite il portale SIGIT allegando l’atto impugnato, la PEC di notifica e la prova del versamento del contributo unificato. È consigliabile articolare le censure su tutti i profili:

  1. Violazione di legge (es. mancata concessione del contraddittorio; notifica tardiva);
  2. Vizi di motivazione (indicazioni generiche, mancata distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti );
  3. Difetto di prova: l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi e la propria istruttoria ;
  4. Eccesso di potere: uso di manuali extra‑normativi per qualificare il credito .

Durante il processo può essere chiesta la sospensione dell’esecutività se esiste un danno grave e irreparabile o se il ricorso appare fondato. Presentare documentazione contabile, pareri peritali e sentenze di merito rafforza la richiesta.

6. Esito e ulteriori rimedi

La Corte può accogliere il ricorso e annullare l’atto totalmente o parzialmente, oppure rigettarlo. In caso di rigetto, si può appellare alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni. Le spese sono di regola compensate in presenza di obiettiva incertezza normativa .

Strategie legali e difensive

1. Contestare la qualifica del credito

Molti atti qualificano erroneamente come inesistente un credito semplicemente “non spettante”, applicando quindi sanzioni del 100–200 %. La difesa deve dimostrare che il credito esisteva (ad esempio perché basato su progetti reali nel caso dei crediti R&S) ma è stato fruito oltre i limiti. Le circolari dell’Agenzia non possono estendere la nozione di inesistenza, e il Manuale di Frascati non ha valore normativo .

2. Eccepire la tardiva notifica

Verificare l’anno di riferimento della violazione e confrontarlo con la data di notifica. Se sono trascorsi più di cinque o otto anni, l’atto è decaduto . La decadenza si applica anche ai contributi e alle agevolazioni diversi dai crediti d’imposta. La Cassazione ha più volte ribadito che il termine decorre dalla data di utilizzo in compensazione o di percezione del contributo.

3. Far valere la violazione del contraddittorio

L’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile. Per difendersi bisogna allegare la PEC o la raccomandata ricevuta e dimostrare che non si è ricevuta una bozza dell’atto, oppure che l’atto definitivo è stato notificato prima di 60 giorni dalla presentazione delle osservazioni .

4. Richiamare l’onere della prova

L’art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992 obbliga l’amministrazione a fornire le prove della violazione . In assenza di documenti puntuali (contratti, fatture, certificazioni), le contestazioni generiche devono essere rigettate. La sentenza della CGT di Napoli ricorda che il giudice deve annullare l’atto se l’amministrazione non dimostra le proprie affermazioni .

5. InvoCare la buona fede e l’obiettiva incertezza normativa

Quando le norme sono incerte o contraddittorie, l’art. 10 della legge 212/2000 e l’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 permettono di annullare le sanzioni . Ad esempio, nei primi anni di applicazione del credito R&S molti contribuenti hanno fatto riferimento a circolari contraddittorie; la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’obiettiva incertezza e ha annullato le sanzioni.

6. Chiedere la sospensione dell’esecutività

Se il pagamento immediato compromette la continuità aziendale, si può chiedere la sospensione della riscossione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. È necessario dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile (ad esempio, pignoramento dei conti correnti che impedirebbe il pagamento di stipendi) e la fondatezza del ricorso.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

1. Rottamazione “Quinquies” 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto la rottamazione “quinquies” che permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’importo residuo del capitale senza interessi e sanzioni. La procedura prevede:

  • Adesione entro il 30 aprile 2026 presentando domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 ;
  • Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata; nessuna tolleranza, salvo ritardo non superiore a cinque giorni ;
  • Esclusione dei debiti derivanti da sentenze definitive, recuperi di aiuti di Stato e atti di recupero d’imposta non spettante.

La rottamazione consente di estinguere anche cartelle derivanti da atti di recupero divenuti definitivi. Tuttavia, chi aderisce deve avere disponibilità delle somme entro le scadenze.

2. Definizioni agevolate “saldo e stralcio”

Nel corso degli anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (“rottamazione‑quater”, “saldo e stralcio”). È importante monitorare le eventuali riaperture: nel 2025 e 2026 potrebbero essere previste nuove sanatorie per i debiti contestati entro il 31 dicembre 2022. In tali casi si paga una percentuale del dovuto in base all’ISEE. Al momento della stesura della presente guida (gennaio 2026) non risultano nuove misure oltre la rottamazione quinquies.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)

Per i debitori non fallibili (consumatori e professionisti) esiste lo strumento del piano del consumatore. La legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di difficoltà che non consente di adempiere regolarmente i debiti . Il debitore, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre al tribunale un piano di rientro che ripartisce il pagamento in più anni e può prevedere la falcidia dei chirografari. Il piano deve assicurare il pagamento integrale dell’IVA, delle ritenute e dei debiti alimentari . Una volta omologato dal giudice, il piano consente di sospendere le azioni esecutive e di liberare il debitore dall’eccedenza non pagata.

4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Gli imprenditori in stato di difficoltà economica possono accedere alla composizione negoziata della crisi. Il D.L. 118/2021 prevede la possibilità di chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che assista l’imprenditore nelle trattative con i creditori . L’esperto verifica la sostenibilità dell’impresa e suggerisce accordi (ad esempio rimodulazione dei debiti tributari). Possono accedere alla procedura imprenditori individuali e società in possesso di regolari scritture contabili. L’elenco degli esperti è pubblico e richiede almeno 5 anni di esperienza in materia di crisi .

5. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 182‑ter della Legge fallimentare consente di proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate per ridurre o rateizzare tributi e sanzioni. Occorre presentare un piano attestato da un professionista e dimostrare che la transazione è più conveniente della liquidazione.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la PEC o la raccomandata: molti contribuenti scoprono un atto di recupero solo quando ricevono l’intimazione di pagamento. È indispensabile consultare costantemente la casella PEC e domiciliare le notifiche su un indirizzo aggiornato.
  2. Confondere crediti non spettanti e inesistenti: la corretta qualificazione è decisiva; un errore dell’ufficio può comportare sanzioni illegittime. Verificate sempre se il credito ha un presupposto economico.
  3. Non richiedere il contraddittorio: rispondere con una memoria difensiva prima della notifica dell’atto consente spesso di evitare il recupero; se l’ufficio non vi ha invitato, potete eccepire la violazione del contraddittorio .
  4. Pagare senza verificare i termini: prima di versare controllate la data della violazione; se l’atto è notificato oltre cinque/otto anni è nullo .
  5. Non produrre documenti: la difesa deve essere supportata da fatture, relazioni tecniche, pareri professionali. Il giudice valuta la fondatezza sulla base delle prove; l’assenza di documenti può essere fatale.
  6. Trascurare strumenti alternativi: rottamazione, piani del consumatore e composizione negoziata possono consentire una soluzione sostenibile. Rivolgetevi a un professionista per valutare tutte le opzioni.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un atto di recupero delle agevolazioni fiscali?
    È un provvedimento motivato con cui l’Agenzia delle Entrate richiede la restituzione di crediti, contributi o agevolazioni indebitamente utilizzati. È autonomamente impugnabile e comporta l’immediata esecutività.
  2. Quali sono i presupposti per emettere l’atto?
    Deve esistere una violazione (credito non spettante o inesistente, agevolazione non dovuta) e l’ufficio deve descrivere i fatti, le prove e le norme applicate .
  3. Che differenza c’è tra credito non spettante e inesistente?
    Il credito non spettante deriva da un presupposto esistente ma è utilizzato oltre i limiti o senza formalità; la sanzione è del 30 % . Il credito inesistente manca dei requisiti sostanziali o deriva da frode; la sanzione è dal 100 % al 200 % .
  4. Entro quanto tempo può essere notificato un atto?
    Per i crediti non spettanti il termine è di cinque anni, per i crediti inesistenti otto anni . Le agevolazioni e i contributi seguono il termine quinquennale.
  5. Cosa devo fare se ricevo l’atto?
    Controllate la data di notifica, i termini di decadenza e se vi è stata la fase del contraddittorio. Rivolgetevi immediatamente a un professionista per valutare se pagare, richiedere la definizione agevolata o impugnare.
  6. Posso rateizzare o compensare il debito?
    L’art. 38‑bis non consente la compensazione; il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione . La rateizzazione è possibile solo se l’atto è già iscritto a ruolo (tramite le ordinarie dilazioni con l’Agente della riscossione) o nell’ambito di rottamazioni.
  7. È possibile definire la sanzione con il pagamento di un terzo?
    Sì, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997 il contribuente può estinguere la sanzione pagando un terzo dell’importo entro il termine di ricorso . Attenzione: questa opzione vale solo per le sanzioni amministrative e non per la restituzione del credito.
  8. Cosa succede se l’atto non è motivato?
    L’atto deve indicare fatti e criteri di calcolo. Se la motivazione è generica o manca la distinzione tra credito non spettante e inesistente, è impugnabile per difetto di motivazione .
  9. L’amministrazione deve provare le sue pretese?
    Sì, l’onere della prova grava sull’ufficio. Il giudice deve annullare l’atto se l’amministrazione non produce prove idonee .
  10. Cosa si intende per obiettiva incertezza normativa?
    Quando le norme sono ambigue o la prassi amministrativa è confliggente, l’applicazione della sanzione può essere esclusa. In questo caso si può chiedere la disapplicazione della sanzione per mancanza di colpa .
  11. Posso impugnare l’atto davanti al giudice ordinario?
    Solo se riguarda contributi di natura non tributaria (es. ristori Covid). La Corte costituzionale ha stabilito che in questi casi la giurisdizione non appartiene al giudice tributario .
  12. Cosa succede se non impugno l’atto entro 60 giorni?
    L’atto diventa definitivo, il debito viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare pignoramenti e ipoteche.
  13. La rottamazione estingue anche gli atti di recupero?
    Sì, se l’atto è stato iscritto a ruolo ed è compreso nel perimetro temporale (affidamento dal 2000 al 2023), è possibile aderire alla rottamazione quinquies e pagare solo il capitale .
  14. Cosa prevedono i piani del consumatore?
    Permettono di dilazionare e ridurre i debiti di consumatori e professionisti non fallibili. L’intervento di un OCC e l’omologa del giudice consentono di proteggersi dalle azioni esecutive .
  15. In che cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
    È una procedura volontaria in cui un esperto assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori, compreso il fisco, per trovare soluzioni sostenibili . Il decreto richiede esperienza di almeno 5 anni per gli esperti .
  16. Cosa succede se pago solo una parte del credito?
    Il pagamento parziale non produce effetto estintivo e l’Agenzia iscriverà a ruolo il residuo. Per ridurre l’esposizione si può chiedere la definizione con pagamento del terzo della sanzione o aderire alla rottamazione.
  17. La notifica via PEC è sempre valida?
    Sì, la notifica telematica segue l’art. 60‑ter. Anche se la casella è satura, dopo due tentativi l’atto è depositato su un portale e si considera notificato .
  18. Posso ottenere la sospensione se non pago?
    Potete richiedere la sospensione della riscossione al giudice se dimostrate grave pregiudizio e fondatezza del ricorso.
  19. Come si calcolano gli interessi?
    Gli interessi decorrono dalla data di utilizzo del credito o di percezione del contributo. Nel caso di rottamazione, l’interesse del 3 % è applicato a partire dal 1° agosto 2026 .
  20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo?
    L’Avv. Monardo analizza l’atto, verifica il rispetto del contraddittorio, costruisce la difesa e propone ricorsi fondati. Coordina un team di avvocati e commercialisti per offrire soluzioni giudiziali e stragiudiziali, inclusi piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e trattative con l’erario.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Credito non spettante con sanzione ridotta

Fatti: un’azienda ha utilizzato in compensazione un credito d’imposta formazione 4.0 di 100 000 € oltre il limite consentito. Nel 2026 l’Agenzia notifica un atto di recupero qualificando il credito come non spettante.

Calcolo: la sanzione base è il 30 % di 100 000 € = 30 000 €. L’azienda può definire la sanzione pagando un terzo (10 000 €) entro 60 giorni . Se non impugna, dovrà restituire i 100 000 € più la sanzione integrale.

Strategia: verificare la data di utilizzo del credito; se la compensazione risale al 2019, l’atto notificato nel 2026 è tardivo (oltre 5 anni). Eccepire la decadenza e richiamare l’obiettiva incertezza normativa. Eventualmente aderire alla rottamazione quinquies per estinguere il debito residuale.

Simulazione 2 – Credito inesistente per R&S

Fatti: una start‑up ha fruito di un credito R&S di 80 000 € ma l’ufficio lo ritiene “inesistente” perché basato su spese non ammissibili secondo il Manuale di Frascati. L’atto di recupero, notificato nel 2025, richiede la restituzione dell’intero credito e applica una sanzione del 100 %.

Calcolo: il debito complessivo è 80 000 € + 80 000 € di sanzione = 160 000 € più interessi. Il termine di notifica è 8 anni, quindi se il credito è del 2016 l’atto del 2025 è tempestivo.

Strategia: sostenere che il credito è “non spettante”, non “inesistente”, perché i progetti esistono. Richiamare l’atto del MEF che nega valore normativo al Manuale di Frascati , chiedere la qualificazione corretta con sanzione al 30 % e invocare l’obiettiva incertezza normativa. In alternativa, valutare la rateazione in fase di riscossione o la rottamazione.

Simulazione 3 – Notifica oltre il termine

Fatti: un professionista ha percepito un contributo a fondo perduto Covid nel 2020. Nel novembre 2026 l’Agenzia invia un atto di recupero ritenendo che il contributo non spettava.

Calcolo: trattandosi di agevolazione non tributaria, il termine è quinquennale (scade il 31 dicembre 2025). L’atto notificato nel 2026 è tardivo. Inoltre, la giurisdizione potrebbe spettare al giudice ordinario .

Strategia: eccepire la tardività e la carenza di giurisdizione; la contestazione andrà proposta davanti al tribunale civile, non alla Corte di giustizia tributaria. Chiedere la sospensione immediata e l’archiviazione del fascicolo.

Sentenze recenti e fonti istituzionali (2024‑2025)

Per fornire uno strumento aggiornato, di seguito sono riportate alcune pronunce e atti ufficiali recenti utili nella difesa:

AnnoAutoritàRiferimentoContenuto
2024CGT primo grado Roma, sentenza n. 10223/2024Annulla atto di recupero per credito R&S poiché la motivazione non consente al contribuente di comprendere la pretesa; distingue tra crediti non spettanti e inesistenti.
2025CGT primo grado Napoli, sentenza n. 5662/2025Richiama l’art. 7, co. 5‑bis, D.Lgs. 546/1992: l’amministrazione deve fornire le prove della violazione; in mancanza l’atto è nullo.
2025Corte costituzionale, sentenza n. 124/2025Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme che devolvevano al giudice tributario le controversie sui ristori Covid; la giurisdizione è civile.
2024Cass., ordinanza n. 31878/2022 (richiamata)Ribadisce che l’onere della prova grava sull’amministrazione; il giudice deve annullare gli atti privi di prove.

Questi precedenti evidenziano che le corti sono sensibili al difetto di motivazione e alla mancanza di prova: due argomenti centrali da utilizzare nella difesa.

Conclusione e call to action

L’atto di recupero delle agevolazioni fiscali rappresenta una procedura complessa e potenzialmente devastante per imprese e privati. Le novità introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e dalla Legge di Bilancio 2026 impongono all’Agenzia delle Entrate obblighi stringenti: motivare le pretese, rispettare il contraddittorio e provare i fatti contestati. Allo stesso tempo, offrono ai contribuenti strumenti per difendersi efficacemente.

In sintesi:

  • Il termine di notifica è di cinque anni per i crediti non spettanti e otto anni per quelli inesistenti ; ogni atto tardivo è nullo.
  • L’amministrazione deve inviare una bozza di atto e concedere 60 giorni per le osservazioni ; la mancanza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
  • La qualificazione del credito (non spettante vs inesistente) incide sulla sanzione (30 % vs 100–200 %) ; il manuale di Frascati non è normativa .
  • Il contribuente può definire la sanzione pagando un terzo , aderire alla rottamazione quinquies o proporre piani di rientro tramite l’OCC .

Agire tempestivamente è fondamentale: ignorare l’atto comporta l’iscrizione a ruolo e l’avvio di procedure esecutive. Per questo è consigliabile affidarsi a professionisti con esperienza specifica in materia tributaria.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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