Introduzione
L’atto di pignoramento esattoriale è uno degli strumenti più invasivi che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) può utilizzare per recuperare crediti tributari. Dal 2026 le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e dagli ultimi decreti legislativi hanno reso la procedura ancora più rapida e sofisticata. L’AdER potrà accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse dai debitori nei sei mesi precedenti per individuare in tempo reale i crediti verso clienti e avviare pignoramenti mirati (“pignoramento sprint”) . Allo stesso tempo, la seconda aliquota IRPEF scenderà al 33 %, mentre s’intensificano i controlli automatizzati, l’obbligo di collegare POS e registratori telematici e la liquidazione «sprint» dell’IVA . In questo contesto, imprenditori, professionisti e privati rischiano blocchi del conto corrente, trattenute su stipendi e pensioni, sospensione di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e iscrizioni ipotecarie senza un’adeguata difesa.
Questo articolo offre una guida pratica e aggiornata (gennaio 2026) per comprendere:
- come funziona l’atto di pignoramento dell’AdER e quali sono i termini da rispettare;
- quali norme e sentenze recenti disciplinano la materia, con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e alle ultime modifiche legislative;
- come impugnare e sospendere l’esecuzione, anche attraverso opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. e ricorsi al giudice tributario;
- quali strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento) possono aiutare a ridurre o cancellare il debito;
- errori da evitare e consigli operativi per preservare patrimoni e liquidità.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex art. 2 D.L. 118/2021. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto tributario e bancario. Lo Studio offre assistenza per:
- analisi dell’atto (cartelle, accertamenti esecutivi, intimazioni);
- predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria e di opposizioni all’esecuzione;
- sospensioni e trattative con l’AdER;
- piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali (piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione);
- tutela patrimoniale contro fermi, ipoteche e pignoramenti.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Norme principali sulla riscossione e sul pignoramento
Il Testo Unico della riscossione (D.P.R. 602/1973) contiene le norme cardine per la riscossione esattoriale. Le disposizioni più rilevanti per il pignoramento sono:
| Normativa | Contenuto essenziale | Fonti e note |
|---|---|---|
| Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Se dopo la notifica della cartella o dell’avviso esecutivo l’espropriazione non inizia entro un anno, l’Agente della riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento al debitore, con l’ordine di pagare entro cinque giorni. L’intimazione ha efficacia un anno; se scade, va rinnovata . | L’intimazione è atto autonomamente impugnabile; la Corte di Cassazione (sentenza 6436/2025) ha stabilito che la mancata impugnazione entro 60 giorni cristallizza il debito, precludendo la possibilità di eccepire vizi e prescrizione . |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Consente all’AdER di emettere un atto di pignoramento presso terzi senza passare dal giudice: l’ordine è rivolto al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) che deve pagare all’Agente, entro 60 giorni, le somme già maturate e quelle che matureranno in futuro . Dal 2013 la competenza è estesa anche a funzionari non iscritti all’albo (comma 1‑bis) . | È una procedura “speciale” che si affianca al pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) e non richiede intervento del giudice salvo opposizioni. La banca deve bloccare anche i crediti futuri maturati entro 60 giorni dalla notifica . |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Fissa i limiti di pignorabilità per stipendi, salari e pensioni: 1/10 delle somme se l’importo mensile netto non supera € 2.500; 1/7 se è compreso tra € 2.500 e € 5.000; 1/5 oltre € 5.000 . L’ultima mensilità accreditata sul conto e la quota minima vitale prevista dall’art. 545 c.p.c. non sono pignorabili . | |
| Art. 29 D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (accertamento esecutivo) | L’avviso di accertamento delle imposte (IRPEF, IVA, IRAP) contiene l’intimazione ad adempiere; decorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’atto diventa esecutivo e, dopo ulteriori 30 giorni, la riscossione può iniziare senza cartella . | L’accertamento esecutivo consente all’AdER di pignorare direttamente i beni del contribuente. Se impugnato, occorre richiedere la sospensione al giudice; la sola proposizione del ricorso non blocca l’esecuzione . |
| Art. 1, comma 5‑bis D.Lgs. 127/2015 (modificato dalla Legge di Bilancio 2026) | Autorizza l’Agenzia delle Entrate a conservare i dati delle fatture elettroniche per otto anni. Dal 2026 l’AdER potrà accedere ai dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori nei sei mesi precedenti per avviare pignoramenti mirati . | La norma implementa il cosiddetto pignoramento sprint: i crediti verso clienti abituali potranno essere pignorati prima che le somme transitino sul conto corrente . |
| Legge 207/2024 (Bilancio 2025) | Dal 2026 le pubbliche amministrazioni e le società partecipate dovranno verificare se i dipendenti hanno debiti tributari superiori a € 5.000 prima di pagare stipendi sopra € 2.500; in caso positivo, applicano una ritenuta pari a 1/7 o 1/10 . | Si amplia il perimetro dei pignoramenti su retribuzioni, riducendo la soglia di tutela per i dipendenti pubblici. |
| Legge di Bilancio 2026 (art. 23, c.d. “rottamazione‑quinquies”) | Consente di definire i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023, pagando solo capitale e spese di procedura in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). La presentazione dell’istanza sospende automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi . | L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento della prima rata (31 luglio 2026) estingue la procedura . |
1.2 Giurisprudenza recente della Cassazione
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti rilevanti sulla procedura esecutiva, tutelando i diritti dei contribuenti.
- Notifica indispensabile dell’atto di pignoramento (Cass. ord. 6/2026) – La Corte ha stabilito che, anche nel pignoramento esattoriale semplificato ex art. 72‑bis, l’atto deve essere notificato al debitore oltre che al terzo. L’omessa notifica non determina una semplice nullità ma l’inesistenza giuridica del pignoramento . L’ingiunzione di astenersi da atti dispositivi (art. 492 c.p.c.) deve perciò essere portata a conoscenza del debitore, pena l’invalidità insuperabile dell’esecuzione.
- Estensione del vincolo ai crediti futuri (Cass. Sez. III n. 28520/2025) – Con una pronuncia innovativa la Suprema Corte ha stabilito che, nel pignoramento del conto corrente, la banca deve bloccare non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche i crediti futuri maturati entro 60 giorni. L’istituto non può compensare il proprio credito né utilizzare somme depositate successivamente: l’atto “cattura” tutte le entrate del periodo .
- Cristallizzazione del debito e intimazione (Cass. n. 6436/2025 e n. 20476/2025) – La Cassazione ha chiarito che l’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile. Se il contribuente non la impugna entro 60 giorni, non potrà più eccepire la prescrizione o altri vizi in sede di esecuzione . Questa “cristallizzazione” è stata confermata dalla sentenza 20476/2025, secondo cui il mancato ricorso trasforma un debito anche prescritto in credito esigibile .
- Competenza del giudice tributario vs giudice dell’esecuzione – Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 13913/2017) hanno stabilito che le questioni relative alla legittimità del titolo esecutivo (mancata notifica della cartella o dell’accertamento) appartengono al giudice tributario, mentre le questioni relative alla procedura esecutiva (pignorabilità, vizi formali dell’atto) sono devolute al giudice dell’esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c. Questa distinzione è stata ribadita da successive pronunce (Cass. 11481/2018, 17126/2018, 4526/2022, 28520/2025) .
Queste sentenze dimostrano l’importanza di contestare tempestivamente sia l’intimazione sia il pignoramento e di rivolgersi a professionisti esperti per individuare il giudice competente e le strategie difensive.
2. Procedura passo per passo: dalla notifica al pignoramento
2.1 Notifica della cartella, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito
- Emissione del ruolo o dell’avviso esecutivo – L’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.) iscrive il debito a ruolo o emette un avviso di accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010. L’avviso di addebito dell’INPS e l’accertamento esecutivo contengono già l’intimazione a pagare; decorso il termine, diventano titoli esecutivi .
- Notifica – La cartella è notificata tramite messo comunale, ufficiale giudiziario o posta. Gli avvisi esecutivi possono essere inviati via raccomandata A/R o PEC. È essenziale controllare l’indirizzo, la relata di notifica e la firma; eventuali vizi vanno contestati davanti al giudice tributario (non al giudice dell’esecuzione), poiché riguardano la validità del titolo .
- Termine di 60 giorni per pagare o ricorrere – Dalla notifica, il contribuente ha 60 giorni per pagare o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. In questo periodo l’AdER non può procedere ad azioni esecutive. Il ricorso deve essere accompagnato da un’istanza di sospensione per bloccare l’esecuzione; senza sospensione, l’AdER può pignorare anche con il contenzioso pendente .
- Decorso dei 30 giorni per gli avvisi esecutivi – Per gli accertamenti esecutivi, trascorsi 30 giorni dal termine dei 60 senza pagamento, la riscossione può iniziare. Il pignoramento può avvenire senza ulteriori avvisi .
- Notifica dell’intimazione (art. 50 D.P.R. 602/1973) – Se entro un anno dalla notifica della cartella l’Agente non ha avviato l’espropriazione, deve notificare l’intimazione di pagamento con l’ordine di pagare entro 5 giorni . L’intimazione serve ad aggiornare l’importo e costituisce atto impugnabile; la sua mancata impugnazione entro 60 giorni cristallizza il debito .
2.2 Avvio dell’espropriazione: precetto e pignoramento
- Pignoramento presso terzi – Quando il termine per pagare è scaduto e, se necessario, è stata notificata l’intimazione, l’AdER può emettere un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis. L’atto contiene:
- La somma dovuta (capitale, interessi, aggio, spese);
- L’ordine al terzo pignorato (banca, datore di lavoro, cliente) di versare entro 60 giorni le somme maturate e, a scadenza, quelle future ;
- L’avvertimento al debitore di non compiere atti dispositivi e di comunicare eventuali contestazioni.
- Notifica al debitore e al terzo – L’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. La mancata notifica al debitore rende inesistente il pignoramento .
- Congelamento delle somme – Dal momento della notifica, il terzo deve bloccare le somme disponibili fino a concorrenza del debito e accantonare anche le somme che matureranno nei 60 giorni successivi. Con la sentenza 28520/2025 la Cassazione ha chiarito che il vincolo si estende ai crediti futuri: la banca deve trasferire all’AdER anche gli importi accreditati dopo la notifica .
- Risposta del terzo – Il terzo deve dichiarare all’AdER, entro 15 giorni, l’esistenza o meno di crediti del debitore. In caso di inadempimento può essere sanzionato e ritenuto responsabile del pagamento.
- Pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione – Dal 2026 gli enti pubblici che devono pagare stipendi o compensi superiori a € 2.500 devono verificare se il percettore ha debiti oltre € 5.000; se sì, operano una trattenuta pari a 1/7 o 1/10, riducendo la disponibilità del debitore .
2.3 Termini e scadenze importanti
| Fase | Termine | Conseguenze |
|---|---|---|
| Impugnazione della cartella/accertamento | 60 giorni dalla notifica | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria; senza istanza di sospensione l’esecuzione può iniziare. |
| Pagamenti di avvisi esecutivi (accertamenti/avvisi di addebito) | 60 giorni per pagare; l’esecuzione può iniziare dopo ulteriori 30 giorni | Decorso il termine, l’AdER può pignorare anche senza cartella. |
| Impugnazione dell’intimazione di pagamento | 60 giorni | La mancata impugnazione cristallizza il debito . |
| Atto di pignoramento presso terzi (vizi formali) | 20 giorni per vizi formali (art. 617 c.p.c.); prima dell’ordinanza di vendita per opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Si impugna al giudice dell’esecuzione; l’istanza deve contenere richiesta di sospensione. |
| Pagamento al terzo pignorato | 60 giorni dalla notifica | Il terzo deve versare all’AdER le somme maturate e future . |
| Durata dell’intimazione | 1 anno | Se scade, l’AdER deve notificare nuova intimazione . |
2.4 Riscossione del saldo del conto e pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è la forma più frequente di esecuzione. La Cassazione ha stabilito che il vincolo di pignoramento esattoriale si estende alle somme future: durante i 60 giorni successivi alla notifica, la banca deve accantonare anche i bonifici in arrivo . Ciò significa che il debitore non può disporre dei nuovi accrediti e che il conto può restare scoperto. Solo la quota minima vitale (la somma pari al triplo dell’assegno sociale) non può essere pignorata .
Nell’atto di pignoramento la banca è terza obbligata e risponde in proprio se non congela le somme o non le trasferisce tempestivamente. Per contestare l’inesistenza del pignoramento (es. mancata notifica al debitore) si propone l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni . Se invece si contesta la pignorabilità delle somme (es. pensione superiore alla soglia, conto cointestato), si propone l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
2.5 Pignoramento di stipendi, pensioni e crediti professionali
Il legislatore limita la quota di stipendio o pensione che può essere trattenuta:
- Fino a € 2.500 mensili netti: 1/10;
- Tra € 2.501 e € 5.000: 1/7;
- Oltre € 5.000: 1/5 .
Il pignoramento avviene presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale. Per i dipendenti pubblici, la Legge 207/2024 prevede che l’amministrazione blocchi direttamente le somme se il dipendente ha debiti superiori a € 5.000 . L’ultima mensilità accreditata sul conto e la quota minima vitale non sono pignorabili .
2.6 Pignoramento di crediti verso clienti (fatture)
Con la Legge di Bilancio 2026, l’AdER potrà accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse dai debitori nei sei mesi precedenti per intercettare i crediti verso clienti abituali e bloccare i pagamenti prima che arrivino sul conto. La misura, descritta come “pignoramento sprint”, consente di agire anche su importi modesti e non prevede soglie di esenzione . Le modalità operative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge . Chi fattura alla Pubblica Amministrazione dovrà quindi monitorare attentamente la propria posizione debitoria per evitare blocchi improvvisi.
3. Difese e strategie legali per impugnare e sospendere il pignoramento
3.1 Verificare la notifica e i vizi del titolo
La prima verifica da effettuare riguarda la validità del titolo esecutivo (cartella, avviso di accertamento, avviso di addebito) e la regolarità della notifica. La mancanza di notifica della cartella o dell’accertamento rende inesistente il pignoramento e va eccepita con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Le Sezioni Unite n. 13913/2017 hanno chiarito che le contestazioni relative all’esistenza del credito (notifica, decadenza, prescrizione) rientrano nella competenza del giudice tributario .
3.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione si propone quando si contesta il diritto dell’AdER di procedere all’esecuzione (ad esempio perché il debito è prescritto o perché la somma è stata già pagata) o si contesta la pignorabilità dei beni. Può essere proposta:
- Prima che l’esecuzione inizi – mediante atto di citazione davanti al Tribunale competente; il giudice può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi.
- Dopo l’inizio dell’esecuzione – con ricorso al giudice dell’esecuzione, da depositare prima che sia emessa l’ordinanza di vendita o l’ordinanza di assegnazione. Il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto di esecuzione.
Per sospendere efficacemente il pignoramento occorre allegare la prova della mancata notifica del titolo, della prescrizione o dell’eccessiva onerosità. Il giudice valuta la serietà dei motivi e può ordinare la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.
3.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questo rimedio riguarda i vizi formali dell’atto di pignoramento (ad esempio: mancata notifica al debitore, errore nell’indicazione del terzo o nell’importo). Deve essere proposto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato o, se l’esecuzione è già iniziata, entro 20 giorni dal primo atto esecutivo . È un’azione tipica per contestare il pignoramento esattoriale non notificato. Il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità formale e può annullare l’atto.
3.4 Ricorso al giudice tributario
Per contestare la legittimità del debito (mancata notifica della cartella, vizi dell’accertamento, illegittimità delle sanzioni) si propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del titolo. Il ricorso deve essere accompagnato da un’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, evidenziando il danno grave e irreparabile derivante dalla riscossione. In mancanza di sospensione, l’AdER può proseguire l’esecuzione anche durante il contenzioso.
3.5 Chiedere la rateizzazione e le definizioni agevolate
L’AdER consente la rateizzazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (dieci anni), con possibilità di dilazione straordinaria in caso di comprovata temporanea difficoltà. La rateizzazione sospende le procedure esecutive purché tutte le cartelle siano inserite nel piano.
Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) consentono di pagare solo il capitale e una parte delle spese. La rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 consente di estinguere i debiti affidati all’Agente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando in massimo 54 rate bimestrali; l’istanza sospende i pignoramenti in corso . È fondamentale comunicare alla banca o al datore di lavoro l’avvenuta adesione per ottenere lo sblocco delle somme.
3.6 Strumenti della crisi da sovraindebitamento
La Legge 3/2012 (cosiddetta “Legge anti‑suicidi”) offre soluzioni per i debitori non soggetti a procedure fallimentari (consumatori, professionisti, start‑up, piccoli imprenditori). Con la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) le procedure sono state riordinate e potenziate :
- Piano del consumatore – Il debitore persona fisica può proporre un piano al giudice per pagare i debiti in modo sostenibile. La Cassazione (ord. 27544/2019) ha chiarito che il piano può avere durata superiore a 5 anni, in funzione della capacità di rimborso . Durante la procedura si sospendono le azioni esecutive.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – È un accordo con i creditori omologato dal tribunale; richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti. Consente di ridurre e rateizzare i debiti; gli atti esecutivi sono sospesi.
- Concordato minore – Riservato agli imprenditori non fallibili, prevede il pagamento parziale dei debiti e la liquidazione di eventuali beni; l’esdebitazione interviene a fine procedura. Anche questo strumento sospende i pignoramenti.
- Liquidazione del patrimonio – È la procedura residuale per liberarsi dai debiti attraverso la liquidazione controllata dei beni. Al termine si ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione definitiva di tutti i debiti residui .
Per avviare queste procedure è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che nomina un gestore incaricato di assistere il debitore e predisporre il piano. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto agli elenchi ministeriali, può assistere il contribuente in tutte le fasi.
3.7 Stralcio parziale e saldo e stralcio
Oltre alle rottamazioni, esistono strumenti straordinari per ottenere lo stralcio parziale delle cartelle di importo ridotto. Ad esempio, i provvedimenti del 2023 e del 2024 hanno cancellato automaticamente i carichi inferiori a € 1.000 affidati fino al 2015. Ulteriori misure possono essere introdotte nel corso del 2026; è opportuno monitorare i bandi e le circolari dell’AdER.
3.8 Errori da evitare e consigli pratici
- Ignorare cartelle o intimazioni – Lasciare scadere il termine di 60 giorni impedisce di contestare la prescrizione o la nullità del titolo .
- Confondere i giudici competenti – Le questioni sul merito del debito vanno al giudice tributario; quelle sui vizi formali del pignoramento vanno al giudice dell’esecuzione .
- Non richiedere la sospensione – Il ricorso o l’opposizione non sospendono automaticamente l’esecuzione: occorre chiedere la sospensione e allegare i gravi motivi (pericolo di danno grave e irreparabile).
- Non comunicare l’adesione alla rottamazione – Quando si aderisce a una definizione agevolata o a un piano di rientro, è indispensabile comunicare a banca, datore di lavoro o clienti la sospensione per ottenere il dissequestro delle somme.
- Sottovalutare la consulenza – Il pignoramento esattoriale richiede competenze specifiche in diritto tributario, procedura civile e sovraindebitamento. Rivolgersi a professionisti specializzati, come lo Studio dell’Avv. Monardo, consente di individuare vizi, proporre le giuste opposizioni e costruire un piano di rientro o di definizione.
4. Tabelle riepilogative
4.1 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Reddito mensile netto | Quota massima pignorabile | Note |
|---|---|---|
| Fino a € 2.500 | 1/10 (10 %) | Valida per stipendi e pensioni; si applica anche al TFR rateizzato. |
| € 2.501 – € 5.000 | 1/7 (≈14,29 %) | La Legge 207/2024 impone alle PA di verificare i debiti > € 5.000 e trattenere 1/7 sugli stipendi superiori a € 2.500 . |
| Oltre € 5.000 | 1/5 (20 %) | Le somme eccedenti il minimo vitale restano pignorabili fino a un quinto. |
| Ultima mensilità accreditata | Non pignorabile | L’ultima mensilità e la somma pari al triplo dell’assegno sociale sono impignorabili . |
4.2 Termini di impugnazione e procedura
| Atto | Termine per impugnare | Giudice competente | Effetto della mancata impugnazione |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento / Avviso di accertamento esecutivo | 60 giorni dalla notifica | Giudice tributario | Si consolida il debito; l’AdER può pignorare. |
| Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) | 60 giorni | Giudice tributario | Debito cristallizzato; non si possono più eccepire vizi . |
| Atto di pignoramento presso terzi (vizi formali) | 20 giorni dalla notifica | Giudice dell’esecuzione | L’atto diventa definitivo se non impugnato; il pignoramento prosegue. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Prima dell’ordinanza di vendita/assegnazione | Giudice dell’esecuzione | È l’unica via per far valere l’impignorabilità o la prescrizione dopo l’esecuzione. |
4.3 Principali strumenti per ridurre o eliminare il debito
| Strumento | Caratteristiche | Vantaggi |
|---|---|---|
| Rateizzazione ordinaria | Fino a 72 rate mensili; possibilità di dilazione straordinaria. | Sospende i pignoramenti se tutte le cartelle sono incluse; preserva la liquidità. |
| Rottamazione‑quinquies (Legge Bilancio 2026) | Definizione agevolata dei carichi dal 2000 al 2023; massimo 54 rate bimestrali . | Consente di pagare solo capitale e spese; sospende automaticamente l’esecuzione. |
| Saldo e stralcio | Stralcio parziale dei carichi di importo ridotto (misure straordinarie). | Cancellazione totale o parziale dei debiti di minore entità; applicabile solo a determinate annualità. |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012, art. 67 ss.) | Proposta al giudice di un piano di rientro sostenibile; riservata ai consumatori. | Sospende le azioni esecutive; durata flessibile (oltre 5 anni secondo Cass. 27544/2019) ; possibile esdebitazione. |
| Accordo di ristrutturazione | Accordo con i creditori (60 % dei crediti) omologato dal tribunale. | Sospende esecuzioni; prevede riduzione e rateizzazione del debito. |
| Concordato minore | Procedura per imprenditori non fallibili; prevede pagamento parziale e liquidazione di beni. | Consente di chiudere la posizione e ottenere l’esdebitazione; sospende i pignoramenti. |
| Liquidazione controllata | Liquidazione integrale del patrimonio sotto controllo giudiziario. | Cancella definitivamente i debiti residui; offre una “seconda chance”. |
5. FAQ – domande frequenti
- Cos’è l’atto di pignoramento dell’AdER?
- È un atto con cui l’Agente della riscossione ordina a un terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di pagare al Fisco le somme dovute dal contribuente. Si basa sull’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e non richiede autorizzazione del giudice.
- Serve sempre la cartella di pagamento?
- No. L’accertamento esecutivo e l’avviso di addebito INPS contengono già l’intimazione a pagare; dopo 60 giorni l’atto diventa esecutivo e, dopo altri 30 giorni, si può procedere al pignoramento senza cartella .
- Quando scatta il pignoramento del conto corrente?
- Dopo la scadenza dei termini (60 + 30 giorni) o dopo l’intimazione, l’AdER può notificare l’atto alla banca, che deve bloccare le somme disponibili e quelle che matureranno nei 60 giorni successivi .
- È necessario notificare il pignoramento al debitore?
- Sì. La Cassazione (ord. 6/2026) ha stabilito che l’omessa notifica al debitore rende l’atto inesistente; la procedura speciale non deroga all’obbligo di notificazione .
- Cosa succede se non impungo l’intimazione di pagamento?
- La mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito: non potrai più eccepire la prescrizione o altri vizi .
- Posso bloccare il pignoramento se faccio ricorso?
- Il ricorso non blocca automaticamente l’esecuzione. È necessario chiedere la sospensione al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, dimostrando il danno grave e irreparabile.
- Quali beni sono esclusi dal pignoramento?
- L’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata sul conto e la quota pari al triplo dell’assegno sociale non sono pignorabili . Alcuni beni mobili essenziali (vestiti, elettrodomestici di base) sono impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c.
- Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?
- Si applicano le percentuali previste dall’art. 72‑ter: 10 % per stipendi fino a € 2.500, 1/7 tra € 2.501 e € 5.000, 1/5 oltre € 5.000 . Ad esempio, su € 3.500 netti mensili la trattenuta massima è 1/7 (≈ € 500 al mese).
- Il pignoramento può colpire un conto cointestato?
- In linea generale il pignoramento esattoriale non può essere eseguito su conti cointestati se non si accerta la quota effettiva del debitore. Tuttavia, la banca potrebbe congelare il conto; occorre proporre opposizione dimostrando che le somme appartengono anche ad altri intestatari.
- Posso prelevare dal conto durante il pignoramento?
- No. Dal momento della notifica, la banca deve impedire qualsiasi operazione in uscita per le somme pignorate. È possibile utilizzare solo il saldo residuo non sottoposto a vincolo.
- Quanto dura il vincolo sul conto?
- La banca deve accantonare le somme maturate nei 60 giorni successivi alla notifica. Se, scaduto il termine, il terzo non paga, l’AdER può procedere in via ordinaria con il giudice (art. 72, comma 3, D.P.R. 602/1973).
- Che cosa cambia con il “pignoramento sprint” delle fatture?
- Dal 2026 l’AdER potrà accedere ai dati delle fatture elettroniche per intercettare i crediti verso clienti e bloccare i pagamenti prima che siano incassati . Le imprese devono monitorare la propria posizione per evitare il blocco delle fatture.
- Posso aderire alla rottamazione se c’è un pignoramento in corso?
- Sì. L’adesione alla rottamazione‑quinquies sospende le azioni esecutive; è necessario comunicare alla banca o al datore di lavoro l’avvenuta adesione, allegando la ricevuta dell’istanza .
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
- Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rottamazione e la riassegnazione del debito con sanzioni e interessi .
- Chi decide se accettare il piano del consumatore?
- Il tribunale competente, su proposta dell’OCC, valuta la fattibilità del piano e l’idoneità a soddisfare i creditori in modo equilibrato. Una volta omologato, il piano obbliga tutti i creditori e sospende le azioni esecutive .
- Posso pagare in compensazione se ho crediti fiscali?
- Dal 2026 la soglia per la compensazione orizzontale scende a € 50.000; sopra tale importo è vietato compensare crediti e debiti fiscali salvo si abbia una dilazione in essere .
- Esiste una procedura per le imprese in crisi non fallibili?
- Sì. Il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione sono procedure rivolte a imprenditori sotto soglia (società di persone, ditte individuali, start‑up) e consentono di ridurre i debiti, liquidare eventualmente parte del patrimonio e ottenere l’esdebitazione. Anche in questo caso è necessario rivolgersi all’OCC e ottenere l’omologazione del tribunale.
6. Simulazioni pratiche e numeriche
6.1 Esempio di pignoramento dello stipendio
Supponiamo che Luca, lavoratore dipendente, percepisca uno stipendio netto di € 3.000 mensili e abbia un debito fiscale di € 12.000. L’AdER gli notifica un atto di pignoramento presso il datore di lavoro. La quota pignorabile secondo l’art. 72‑ter è 1/7 perché il reddito rientra tra € 2.501 e € 5.000 . Il datore di lavoro tratterrà quindi circa € 428,57 al mese (€ 3.000 ÷ 7) fino a concorrenza del debito.
Se Luca aderisce alla rottamazione‑quinquies, la procedura si sospende; la trattenuta cessa dopo la comunicazione dell’adesione. In sede di definizione, Luca dovrà pagare solo il capitale e le spese di riscossione, ripartiti in rate bimestrali.
6.2 Esempio di pignoramento del conto corrente
Maria è un’imprenditrice individuale con un debito tributario di € 30.000 derivante da un accertamento esecutivo notificato a settembre 2025. Decorsi i 60 giorni e non avendo pagato, a dicembre l’AdER notifica alla banca l’atto di pignoramento. Il conto di Maria ha un saldo di € 5.000 al momento della notifica. La banca blocca i € 5.000 e, nei successivi 60 giorni, blocca anche gli incassi provenienti dai clienti (ad esempio, € 8.000 di bonifici). Con la pronuncia della Cassazione 28520/2025, la banca deve versare all’AdER anche gli € 8.000 incassati dopo la notifica . Maria propone ricorso al giudice tributario per contestare la legittimità dell’accertamento e chiede la sospensione; contestualmente chiede all’OCC di predisporre un piano del consumatore. Se il piano viene omologato, i pignoramenti si fermano e Maria potrà saldare il debito in modo sostenibile.
6.3 Simulazione di definizione agevolata
Giovanni ha tre cartelle per un totale di € 25.000 (capitale € 15.000, interessi e sanzioni € 10.000). Nel marzo 2026 presenta domanda di rottamazione‑quinquies. L’AdER calcola che dovrà pagare solo il capitale (€ 15.000) più le spese di notifica (ad esempio € 500) in 54 rate bimestrali. Ogni rata ammonterà a circa € 289 (€ 15.500 ÷ 54). L’adesione sospende immediatamente il pignoramento sul suo conto corrente; la banca, avuta notizia dell’istanza, sblocca le somme congelate.
7. Sentenze più aggiornate (fonti istituzionali)
| Provvedimento | Contenuto | Fonte |
|---|---|---|
| Cassazione, ordinanza n. 6/2026 | L’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore rende l’atto giuridicamente inesistente. La procedura semplificata di cui all’art. 72‑bis non deroga all’obbligo di notificare l’ingiunzione . | Corte di Cassazione – sezione tributaria. |
| Cassazione, sentenza n. 28520/2025 | Nel pignoramento del conto corrente, il vincolo si estende alle somme future accreditate nei 60 giorni successivi; la banca non può compensare crediti propri e deve versare i nuovi accrediti all’AdER . | Corte di Cassazione – terza sezione civile. |
| Cassazione, sentenze n. 6436/2025 e n. 20476/2025 | L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione entro 60 giorni determina la cristallizzazione del debito e preclude l’eccezione di prescrizione . | Corte di Cassazione – sezione tributaria. |
| Cassazione, Sezioni Unite n. 13913/2017 | Ha stabilito che le contestazioni sulla validità del titolo (notifica della cartella, decadenza) sono devolute al giudice tributario, mentre i vizi formali dell’atto di pignoramento sono di competenza del giudice dell’esecuzione . | Sezioni Unite della Corte di Cassazione. |
Conclusione
L’atto di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una minaccia concreta per il patrimonio e la liquidità dei contribuenti. Le riforme introdotte dalle ultime leggi di bilancio hanno reso la riscossione più veloce, consentendo all’AdER di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per pignorare crediti verso clienti e di agire senza cartella mediante l’accertamento esecutivo. La giurisprudenza ha però affermato principi fondamentali a tutela del debitore: la notifica dell’atto di pignoramento è imprescindibile, la banca deve rispettare la normativa sui limiti di pignorabilità e l’intimazione deve essere impugnata per evitare la cristallizzazione del debito.
Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: controllare la validità delle notifiche, proporre ricorsi e opposizioni entro i termini, richiedere la sospensione dell’esecuzione e valutare la rateizzazione o la definizione agevolata. In situazioni di sovraindebitamento, gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori) consentono di ridurre o cancellare i debiti e di ripartire.
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