Atto Di Irrogazione Sanzioni Agenzia Delle Entrate 2026: Come Difendersi Subito E Bene

Introduzione

L’atto di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un momento critico per aziende, professionisti e privati. A partire dal 1° settembre 2024 la riforma delle sanzioni tributarie (d.lgs. n. 87/2024) ha rimodulato profondamente l’apparato sanzionatorio, con ulteriori correttivi doganali nel d.lgs. 141/2024 e nel d.lgs. 81/2025 e con circolari attuative che entreranno a regime il 1° gennaio 2026 . Le norme prevedono termini decadenziali e prescrizionali stringenti, riduzioni del 30–70 % delle pene e nuovi obblighi di contraddittorio con il contribuente. Chi riceve un atto di irrogazione spesso non conosce queste opportunità, paga immediatamente la somma richiesta o lascia trascorrere i termini, rischiando di consolidare un debito ingiusto.

Per questo motivo è fondamentale comprendere:

  • cos’è un atto di irrogazione e quali differenze lo distinguono dall’avviso di accertamento e dal precedente atto di contestazione;
  • le novità normative dal 2024 al 2026 che hanno ridotto le sanzioni e introdotto nuovi termini e modalità di pagamento;
  • le possibili difese: deduzioni, definizione agevolata, ricorso tributario, autotutela, ravvedimento operoso e strumenti di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nella tutela del contribuente contro atti di contestazione e irrogazione. Cassazionista, l’avvocato coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di:

  • analizzare l’atto di contestazione/irrogazione e verificare vizi di notifica, motivazione o prescrizione;
  • predisporre deduzioni difensive o istanze di autotutela;
  • impugnare tempestivamente l’atto innanzi al giudice tributario o avviare procedure di definizione agevolata;
  • negoziare sospensioni, rateazioni e piani di rientro;
  • proporre soluzioni di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione) quando il debito tributario minaccia l’insolvenza.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Principi generali delle sanzioni tributarie

Il testo unico delle sanzioni amministrative tributarie (d.lgs. n. 472/1997) costituisce la cornice di riferimento. La norma stabilisce il principio di legalità (art. 3: nessuna sanzione senza legge), la personalità e colpevolezza dell’autore dell’illecito (art. 5 e 6) e la proporzionalità della pena, con facoltà per il giudice di ridurre la sanzione quando il fatto è lieve.

Le sanzioni sono pecuniarie e si distinguono in:

  • principali (art. 1, co. 2), sempre collegate a una violazione tributaria;
  • accessorie (art. 21), come la sospensione di licenze o l’interdizione dagli appalti.

L’art. 2, co. 2 prevede che la sanzione si riferisca alla persona fisica che ha commesso la violazione; la Corte di cassazione ha confermato che le sanzioni non si trasferiscono agli eredi .

Le sanzioni possono essere fisse (importo predeterminato) o proporzionali (percentuale della maggiore imposta). La riforma del 2024 ha ridotto sensibilmente molte aliquote: ad esempio le sanzioni per infedele dichiarazione sono scese dal 90–180 % al 70 % dell’imposta dovuta , mentre l’omesso versamento dell’IVA passa dal 30 % al 25 % e può essere definito con il pagamento di un terzo .

2. Procedimento di irrogazione: art. 16 d.lgs. 472/1997

L’atto di contestazione avvia il procedimento sanzionatorio. L’ufficio deve indicare i fatti, le prove, le norme violate e l’entità della sanzione; in mancanza di motivazione l’atto è nullo. Il contribuente può pagare un terzo della sanzione (beneficio di definizione) oppure presentare deduzioni difensive entro il termine per proporre ricorso (60 giorni) . Se presenta deduzioni, non può impugnare subito l’atto di contestazione; dovrà attendere il successivo atto di irrogazione .

L’ufficio, valutate le deduzioni, emana un atto di irrogazione (ordine di pagamento definitivo) entro un anno, motivando anche sulle difese. In assenza di deduzioni, l’atto di contestazione si trasforma automaticamente in atto di irrogazione . Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire entro il termine per impugnare l’atto (60 giorni) e può essere rateizzato.

3. Procedimento accelerato: art. 16‑bis

Per alcune violazioni di modesta entità (ricevute fiscali, scontrini, corrispettivi telematici) è previsto un procedimento accelerato: l’atto di contestazione deve essere notificato entro 90 giorni (180 se il contribuente è non residente) e l’ufficio dispone di soli 6 mesi per l’irrogazione . L’obiettivo è evitare che piccole violazioni restino pendenti per anni.

4. Irrogazione immediata: art. 17

Quando la violazione emerge in sede di accertamento, l’ufficio può procedere con irrogazione immediata: l’atto di irrogazione accompagna l’avviso di accertamento o di rettifica. Il contribuente ha la facoltà di pagare un terzo della sanzione entro il termine di impugnazione e beneficiare della definizione agevolata . Se la violazione riguarda l’omesso o tardivo versamento, la sanzione può essere iscritta direttamente a ruolo senza contestazione, ma in questo caso non sono previsti i benefici della definizione .

5. Decadenza e prescrizione: art. 20

L’atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo termini diversi previsti per singoli tributi . Se l’atto viene notificato a uno dei coobbligati, il termine è prorogato di un anno per gli altri. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni; l’impugnazione dell’atto interrompe la prescrizione . La Corte costituzionale ha ribadito che la notificazione tardiva comporta la decadenza del potere di irrogare .

6. Obbligo di motivazione e contraddittorio: Statuto del contribuente

L’art. 7 della legge 212/2000 impone che gli atti del fisco siano motivati, riportino fatti, prove e norme applicate e, se richiamano altri atti non comunicati, li alleghino . L’art. 6‑bis, inserito nel 2023, ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo e informato per tutti gli atti autonomamente impugnabili, incluso il procedimento sanzionatorio. Ciò significa che la contestazione deve essere preceduta dalla comunicazione dello schema di atto, ossia di un provvedimento preliminare che consenta al contribuente di prendere posizione. Se l’atto di contestazione non è preceduto da questa comunicazione, potrebbe essere annullabile . L’inosservanza priva il contribuente della possibilità di fruire delle nuove riduzioni da ravvedimento .

7. Riforma delle sanzioni (d.lgs. 87/2024) e correttivi 2025/2026

Il d.lgs. 87/2024 ha ridotto drasticamente molte sanzioni e introdotto la regola del favor rei: le disposizioni più favorevoli si applicano retroattivamente alle violazioni non ancora definitive . Fra le principali novità:

  • Omessa dichiarazione: sanzione del 120 % dell’imposta dovuta con minimo 250 € (era 120–240 %);
  • Infedele dichiarazione: sanzione del 70 % dell’imposta con minimo 150 €; maggiorazione al 100 % per documenti falsi ;
  • Omissione di versamenti: sanzione fissa del 25 % dell’imposta omessa (era 30 %);
  • Indebite compensazioni: sanzione uniforme al 70 % al posto del 100–200 % .

Il decreto ha previsto inoltre la non punibilità quando il contribuente si conforma a circolari, risoluzioni o risposte a interpelli dell’amministrazione (art. 3 d.lgs. 472/1997 come modificato), rafforzando la tutela dell’affidamento.

Successivamente il d.lgs. 141/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio doganale, recependo i principi del testo unico tributario; il d.lgs. 81/2025 (primo correttivo) e un secondo correttivo in discussione hanno ulteriormente modificato soglie e procedure .

8. Circolare ADM 38/2025 e ravvedimento operoso doganale (dal 2026)

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dettato le regole operative del ravvedimento operoso per violazioni doganali, in vigore dal 1° gennaio 2026. Le novità principali sono:

  • possibilità di pagare contestualmente tributo e sanzione ridotta direttamente nella dichiarazione di rettifica, utilizzando i codici tributo 430 e 432 e ripartendo la sanzione al 50 % ;
  • ammissione del ravvedimento frazionato: si può regolarizzare la violazione con pagamenti non contestuali a condizione che il tributo sia pagato prima e la sanzione sia calcolata al momento del pagamento ;
  • applicazione del tasso BCE maggiorato di due punti per i diritti di confine e del tasso legale per altri diritti ;
  • il ravvedimento è possibile solo se l’atto di irrogazione della sanzione non è già stato notificato ; il contribuente deve inviare una PEC con il modello allegato alla circolare .

9. Giurisprudenza recente (2024–2025)

La giurisprudenza ha fornito chiarimenti essenziali sul procedimento di irrogazione:

  • Cassazione n. 33702/2025: se il contribuente presenta deduzioni contro l’atto di contestazione, non può ricorrere subito; deve attendere l’atto di irrogazione . Tuttavia, se l’avviso di accertamento che fonda la sanzione è annullato, anche l’atto di irrogazione perde efficacia .
  • Cassazione n. 29337/2025: ha affermato che l’atto di irrogazione può essere emesso anche separatamente dall’avviso di accertamento; non è necessario che le sanzioni siano indicate contestualmente, purché siano motivate e riferite allo stesso avviso .
  • Cassazione n. 22476/2025: ribadisce che le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi .
  • Cassazione n. 23099/2024: conferma che la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni è quinquennale ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 472/1997 .
  • Corte costituzionale ord. n. 221/2025: sottolinea che l’atto di irrogazione deve essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni; in caso contrario il potere sanzionatorio si estingue .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di contestazione/irrogazione

1. Ricezione della contestazione e verifica preliminare

L’atto di contestazione è il primo documento che indica i fatti e le norme violate. Appena ricevuto bisogna verificare:

  • Data e modalità di notifica: la notifica deve rispettare i termini di decadenza dell’art. 20 . Notifiche tardive o a domicilio errato sono impugnabili.
  • Motivazione: l’atto deve riportare i fatti, le prove e la normativa; se richiama altri atti, deve allegarli . La mancanza di motivazione integra vizio di nullità.
  • Contraddittorio preventivo: verificare se è stato inviato lo schema di atto ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000. L’assenza di contraddittorio può rendere l’atto annullabile .

2. Valutare l’opzione di definizione agevolata (un terzo)

In sede di contestazione l’ufficio indica la possibilità di definire la violazione pagando un terzo della sanzione, ridotta del 30–70 % in base alla riforma. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni e può essere rateizzato; questa scelta impedisce ogni successivo ricorso. Ad esempio:

ViolazioneSanzione ordinaria dopo la riforma 2024Definizione agevolata (1/3)
Infedele dichiarazione (imposta accertata 10.000 €)7.000 €2.333 €
Omesso versamento IVA 20.000 €25 % = 5.000 €1.667 €
Omessa dichiarazione con debito 20.000 €120 % = 24.000 € (minimo 250 €)8.000 €

La definizione è conveniente quando la sanzione è certa e non esistono motivi validi di contestazione. Tuttavia chi paga un terzo rinuncia al giudizio; occorre valutare con il professionista la convenienza.

3. Presentare deduzioni difensive

Entro il termine di 60 giorni il contribuente può depositare deduzioni difensive presso l’ufficio che ha emesso la contestazione. Le deduzioni devono esporre fatti, documenti e norme a sostegno della non punibilità: errori materiali, incertezza normativa, buona fede o irrilevanza della violazione.

Attenzione: chi presenta deduzioni non può impugnare subito l’atto di contestazione. Lo conferma la Cassazione: occorre attendere l’atto di irrogazione definitivo . L’amministrazione dovrà pronunciarsi entro un anno; se non lo fa, la contestazione si considera decaduta e non può procedere con misure cautelari .

4. Attendere o ricevere l’atto di irrogazione

Se l’ufficio ritiene fondate le deduzioni, può archiviare la contestazione. In caso contrario emette l’atto di irrogazione, un provvedimento motivato che stabilisce definitivamente l’ammontare della sanzione e i termini di pagamento. Da questo momento decorrono:

  • 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
  • 30 giorni per chiedere la sospensione dell’esecutività (in caso di pericolo di danno grave e irreparabile);
  • il termine di 5 anni per la prescrizione del diritto alla riscossione .

5. Valutare altre definizioni agevolate (conciliative)

Oltre al pagamento di un terzo, il contribuente può accedere a forme di definizione agevolata previste da leggi speciali. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini della rottamazione‑quater consentendo ai contribuenti decaduti di rientrare nei piani di dilazione entro il 30 aprile 2025 e di pagare in un’unica soluzione o in rate distribuite tra il 2025 e il 2027 . La norma sospende il pagamento delle rate scadute in attesa della nuova definizione . È probabile che nel 2026 il legislatore introduca nuove sanatorie o definizioni agevolate; occorre verificare anno per anno.

6. Presentare ricorso

Se l’atto di irrogazione è illegittimo, conviene impugnarlo davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica; il contribuente può chiedere la sospensione e presentare memorie. Le principali eccezioni sono:

  • Incompetenza territoriale dell’ufficio;
  • Violazione del contraddittorio (mancata comunicazione dello schema di atto );
  • Motivazione insufficiente o mancante ;
  • Vizio di notifica (indirizzo errato, mancanza di relata);
  • Prescrizione o decadenza (violazione notificata oltre i 5 anni );
  • Errore sul merito (la violazione non sussiste o la sanzione è stata calcolata male).

Il ricorso sospende la riscossione e interrompe la prescrizione . In appello la definizione agevolata è possibile con riduzioni del 50 % (primo grado) o del 40 % (secondo grado).

7. Riscossione e dilazione

Divenuto definitivo, l’atto di irrogazione dà luogo all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia Entrate‑Riscossione. Il debito può essere rateizzato; per il 2026 la circolare ADM del 7 gennaio 2026 ha fissato al 2,15 % il tasso di interesse sulle rate relative alle dogane . Per i tributi interni il tasso legale per il 2026 è pari al 2 %, salvo successive modifiche.

Difese e strategie legali

1. Verifica della legittimità dell’atto

La difesa inizia con un’analisi scrupolosa dell’atto di contestazione/irrogazione:

  • Controllo della notifica: un atto notificato oltre i termini decadenziali o tramite posta ordinaria è nullo. Verificare la relata di notifica, l’ufficiale notificante, la data e il luogo.
  • Motivazione e allegati: l’atto deve illustrare in maniera specifica fatti e prove; se richiama altri documenti, essi devono essere allegati . In mancanza, l’atto è annullabile.
  • Contraddittorio: controllare che sia stato inviato il preavviso (schema di atto) prima dell’atto di contestazione. L’assenza di contraddittorio preventivo viola l’art. 6‑bis dello Statuto e rende l’atto annullabile .
  • Vizio di motivazione dell’accertamento: se l’avviso di accertamento è stato annullato, anche l’atto di irrogazione cade .
  • Errori nel calcolo della sanzione: verificare la corretta applicazione delle percentuali ridotte introdotte dal d.lgs. 87/2024 e la corretta quantificazione dell’imposta.

2. Errori formali e buona fede

La legge e la giurisprudenza prevedono che l’assenza di dolo o colpa grave, l’errore scusabile o l’incertezza normativa possano escludere la punibilità. Il giudice può disapplicare o ridurre la sanzione se la violazione è meramente formale, non ha arrecato danno all’Erario e il comportamento del contribuente è stato improntato alla buona fede.

3. Ravvedimento operoso

Per le violazioni non ancora contestate o non ancora oggetto di atto di irrogazione, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997). Consiste nel regolarizzare spontaneamente la posizione pagando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta in rapporto al tempo trascorso. Le riduzioni variano da 1/9 (entro 90 giorni) a 1/6 o 1/5 (entro il termine di accertamento).

Nel settore doganale, a partire dal 2026, è possibile indicare la sanzione ridotta direttamente nella dichiarazione di rettifica; la regolarizzazione resta però preclusa se è già stato notificato l’atto di irrogazione .

4. Autotutela

L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare i propri atti quando risultano viziati da errori evidenti. L’art. 7 l. 212/2000 consente al contribuente di presentare un’istanza di autotutela anche dopo la notifica dell’atto di irrogazione. È utile in presenza di errori materiali (duplicità di calcolo, violazioni prescrittive) e consente di evitare il giudizio. Tuttavia l’amministrazione non è obbligata ad accoglierla; per questo è consigliabile comunque prepararsi al ricorso entro i termini.

5. Conciliazione giudiziale e definizione agevolata

In giudizio il contribuente può proporre la conciliazione con l’Ufficio. La conciliazione in primo grado consente la riduzione del 60 % delle sanzioni; in secondo grado la riduzione è del 50 %. L’accordo deve essere omologato dal giudice e prevede il pagamento delle somme in un’unica soluzione o in rate.

6. Rottamazione e definizioni speciali

Il legislatore ha introdotto in vari anni rottamazioni (definizione agevolata delle cartelle) e saldo e stralcio (pagamento ridotto per contribuenti in difficoltà). Nel 2023 la rottamazione quater consentiva il pagamento del solo tributo e di una parte delle sanzioni e interessi in 18 rate. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto, prevedendo domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento entro luglio o in dieci rate fino al 2027 . I contribuenti devono monitorare eventuali nuove definizioni nel 2026.

7. Sovraindebitamento e procedure concorsuali

Quando i debiti tributari sono ingenti e il contribuente versa in stato di crisi o insolvenza, è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento della Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi d’impresa). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di:

  • Piano del consumatore: consente alle persone fisiche non imprenditori di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, incluso il fisco, con riduzione di interessi e sanzioni.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti, imprese minori e società, permette di raggiungere un accordo con la maggioranza dei creditori, ottenendo lo stralcio di parte del debito tributario.
  • Liquidazione controllata: consente di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura, cancellando i debiti residui.

Queste procedure sospendono le azioni esecutive e permettono di trattare le sanzioni nell’ambito di un piano di rientro sostenibile.

Errori comuni da evitare

  1. Pagare immediatamente senza verifica: molte sanzioni sono illegittime o eccessive; pagare comporta la rinuncia a qualsiasi difesa.
  2. Ignorare i termini: i 60 giorni per deduzioni o ricorso decorrono dalla notifica. Un ritardo rende l’atto definitivo e inoppugnabile.
  3. Confondere tributo e sanzione: l’imposta può essere dovuta, ma la sanzione può essere contestata o ridotta. Occorre analizzare separatamente le due componenti.
  4. Presentare ricorso contro l’atto di contestazione: chi propone deduzioni non può ricorrere contro la contestazione, ma solo contro l’atto di irrogazione .
  5. Non richiedere il contraddittorio: se lo schema di atto non è stato comunicato, occorre eccepire la violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto .
  6. Sottovalutare la prescrizione: l’atto notificato oltre il quinto anno è decaduto .
  7. Non valutare le sanatorie: la riapertura delle rottamazioni o altre definizioni agevolate possono ridurre sensibilmente il debito; occorre informarsi tempestivamente.
  8. Attendere la cartella: impugnare l’atto di irrogazione è più efficace che contestare una cartella emessa successivamente.
  9. Accettare rate non sostenibili: concordare rate troppo elevate può portare a nuove sanzioni per inadempimento. Meglio negoziare piani compatibili con la propria capacità di pagamento.

Tabelle riepilogative

Principali termini e sanzioni dopo la riforma

ViolazioneSanzione ordinaria (post‑riforma)Riduzione 1/3Decadenza notificaNote
Omessa dichiarazione120 % dell’imposta (min. 250 €)40 %5 anniNon più 240 %; si può ravvedere prima dell’atto di irrogazione.
Infedele dichiarazione70 % (100 % con documenti falsi)23,3 %5 anniRiduzione retroattiva; definizione agevolata in 60 giorni.
Omissione versamenti25 %8,3 %n/a (irrogazione immediata)Si iscrive a ruolo senza contestazione.
Indebita compensazione70 %23,3 %5 anniCumulabile con sanzioni penali se frode.
Violazioni doganaliVaria secondo l’allegato 1 al d.lgs. 141/20241/9 o 1/6 con ravvedimento5 anniDal 2026 sanzioni pagabili in dichiarazione .

Termine per impugnare

AttoTermine per ricorsoEffetti
Avviso di accertamento con irrogazione immediata60 giorni dal ricevimentoÈ possibile pagare 1/3 della sanzione ; l’impugnazione sospende l’iscrizione a ruolo.
Atto di contestazione60 giorni per deduzioni o definizioneLe deduzioni precludono il ricorso immediato .
Atto di irrogazione60 giorni per ricorsoSi può chiedere la sospensione e proporre conciliazione.
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaSi contestano eventuali vizi residui; prescrizione quinquennale .

FAQ: domande e risposte frequenti

  1. Che differenza c’è tra atto di contestazione e atto di irrogazione?
    L’atto di contestazione avvia il procedimento sanzionatorio; descrive fatti, prove e contiene la proposta di sanzione. Il contribuente può pagare un terzo o presentare deduzioni . Se presenta deduzioni, l’ufficio emetterà successivamente l’atto di irrogazione, che è un ordine di pagamento definitivo e può essere impugnato .
  2. L’atto di irrogazione può essere notificato separatamente dall’avviso di accertamento?
    Sì. La Cassazione ha chiarito che l’atto di irrogazione può seguire l’avviso, purché sia motivato e si riferisca alle violazioni accertate . Tuttavia, per gli omessi versamenti la sanzione può essere iscritta direttamente a ruolo .
  3. Se ricevo lo schema di atto, posso ignorarlo?
    No. La comunicazione dello schema di atto consente di partecipare al contraddittorio. Rispondere permette di evidenziare errori o circostanze attenuanti e di ottenere un provvedimento più favorevole. L’assenza di contraddittorio può essere motivo di impugnazione .
  4. Quali sono i termini per l’azione dell’Agenzia?
    L’atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato entro 5 anni dalla violazione . Dopo l’irrogazione, l’esattore ha altri 5 anni per riscuotere .
  5. Posso pagare la sanzione in rate?
    Sì. La definizione agevolata consente rate mensili. Una volta iscritto a ruolo, il debito può essere rateizzato fino a 72 rate; in caso di comprovata difficoltà la rateizzazione può arrivare a 120 rate. Per i tributi doganali il tasso di interesse nel primo semestre 2026 è fissato al 2,15 % .
  6. Il ravvedimento operoso è sempre possibile?
    No. Il ravvedimento è ammesso finché non sia stato notificato l’atto di irrogazione . Per le violazioni doganali dal 2026 si può pagare la sanzione ridotta direttamente in dichiarazione .
  7. Le sanzioni si trasmettono agli eredi?
    No. Secondo l’art. 8 d.lgs. 472/1997 e la Cassazione (ord. 22476/2025), la morte del contribuente estingue il debito per sanzioni e non è trasmissibile agli eredi .
  8. In quali casi la sanzione può essere annullata?
    Quando manca la colpevolezza (errore scusabile, buona fede), quando la violazione è formale e non incide sul tributo, quando l’atto è stato notificato oltre i termini o presenta vizi di motivazione . Anche l’annullamento dell’avviso di accertamento comporta l’annullamento della sanzione .
  9. Cosa succede se non presento deduzioni né pago entro 60 giorni?
    L’atto di contestazione diventa automaticamente atto di irrogazione . Il contribuente potrà solo ricorrere contro quest’ultimo entro 60 giorni dalla notifica.
  10. È possibile ridurre la sanzione tramite conciliazione?
    Sì. La conciliazione giudiziale in primo grado consente la riduzione del 60 % della sanzione; in secondo grado la riduzione è del 50 %. È necessario un accordo con l’ufficio e l’omologazione del giudice.
  11. Che differenza c’è tra definizione agevolata e rottamazione?
    La definizione agevolata (un terzo) è prevista dal d.lgs. 472/1997 e consente di chiudere la violazione all’inizio del procedimento. Le rottamazioni sono provvedimenti straordinari che consentono di pagare cartelle esattoriali con abbattimento di interessi e sanzioni; sono previste da leggi speciali (es. Legge 15/2025) e soggette a termini e requisiti specifici .
  12. Se l’atto di irrogazione riguarda un tributo pagato, posso contestare solo la sanzione?
    Sì. La sanzione e l’imposta sono su piani diversi. Anche se l’imposta è dovuta, si può chiedere l’annullamento o la riduzione della sanzione per vizi procedurali, errori di calcolo, buona fede o incertezza normativa.
  13. Il preavviso è obbligatorio anche per le cartelle?
    Per l’iscrizione a ruolo non è obbligatorio inviare un preavviso, ma l’ente della riscossione deve indicare i termini per impugnare e la motivazione. Tuttavia se la sanzione deriva da violazioni contestate dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la fase del contraddittorio preventivo è necessaria .
  14. Posso contestare il ruolo per sanzioni se l’atto è stato notificato oltre cinque anni fa?
    Sì. È possibile eccepire l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione .
  15. Esistono strumenti per chi non riesce a pagare?
    Oltre alla rateizzazione e alle definizioni agevolate, le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) consentono di ridurre o cancellare le sanzioni e i debiti tributari, ottenendo una ripartizione sostenibile nel tempo. L’Avv. Monardo, gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di queste soluzioni.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Infedele dichiarazione (anno d’imposta 2024, contestazione nel 2026)

Scenario: un professionista ha dichiarato redditi inferiori di 10.000 €. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento il 20 febbraio 2026 con contestuale irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.

  • Calcolo sanzione: con la riforma 2024 la sanzione è del 70 % dell’imposta evasa . Se l’aliquota IRPEF media è del 30 %, l’imposta dovuta è 3.000 €. La sanzione è 2.100 €.
  • Definizione agevolata: pagando un terzo, la sanzione si riduce a 700 €. Il professionista deve pagare: 3.000 € (imposta), 700 € (sanzione), interessi legali dal 2024 (circa 120 €) e il contributo unificato se decide di impugnare.
  • Deduzioni: se il contribuente ritiene che l’errore sia dovuto a incertezza normativa o a un’interpretazione dell’Agenzia successivamente superata, può presentare deduzioni allegando documenti e risoluzioni; l’ufficio dovrà valutare se archiviare o ridurre la sanzione.

Simulazione 2 – Omesso versamento IVA (anno d’imposta 2025)

Scenario: una società omette il versamento dell’IVA per 20.000 € relativa al primo trimestre 2025. La violazione viene rilevata in sede di liquidazione automatizzata e l’Agenzia iscrive a ruolo direttamente la sanzione.

  • Calcolo sanzione: per l’omesso versamento l’art. 13 del d.lgs. 471/1997 prevede una sanzione pari al 25 % dell’imposta non versata (5.000 €) . Non è prevista la fase di contestazione; l’atto di irrogazione è immediato .
  • Definizione agevolata: pagando entro 30 giorni dalla notifica della cartella il contribuente può beneficiare della riduzione a un terzo, ossia 1.667 €.
  • Ravvedimento operoso: se il versamento viene effettuato spontaneamente entro l’anno con ravvedimento (entro 90 giorni), la sanzione si riduce a 1/9, cioè 2.222 €, ma rimane più elevata del terzo nel caso di definizione; conviene quindi definire in sede di irrogazione.

Simulazione 3 – Violazione doganale (infedele dichiarazione di import) nel 2026

Scenario: un importatore dichiara un valore doganale inferiore e, a seguito di verifica nel febbraio 2026, viene avviato un procedimento sanzionatorio.

  • Calcolo sanzione: in base al d.lgs. 141/2024 la sanzione è proporzionale al 30 % dei diritti di confine evasi. Se i diritti evasi ammontano a 10.000 €, la sanzione è 3.000 €.
  • Ravvedimento operoso: se l’importatore si ravvede prima della notifica dell’atto di irrogazione, può indicare la sanzione ridotta direttamente nella dichiarazione di rettifica; con la riduzione a 1/9 pagherà circa 333 € di sanzione . Il tributo e gli interessi devono essere versati per intero e la sanzione sarà ripartita nei codici tributo 430 e 432 .
  • Deduzioni e contraddittorio: se l’atto di contestazione viene notificato senza che sia stato comunicato lo schema di atto, l’importatore potrà eccepire la violazione del contraddittorio preventivo .

Conclusione

L’atto di irrogazione delle sanzioni è uno strumento incisivo con il quale l’Agenzia delle Entrate impone al contribuente il pagamento delle penalità per violazioni tributarie. Le riforme del 2024–2025 e le circolari per il 2026 hanno introdotto sanzioni più basse, termine di notifica quinquennale e obblighi di contraddittorio e motivazione. Queste innovazioni aprono spazi difensivi importanti: il pagamento di un terzo della sanzione, il ravvedimento operoso, le deduzioni difensive, la conciliazione giudiziale, le definizioni agevolate (rottamazioni) e, per chi versa in stato di crisi, le procedure di sovraindebitamento.

Per tutelare i propri diritti è essenziale agire tempestivamente: verificare la regolarità dell’atto, valutare la convenienza della definizione agevolata, depositare deduzioni, impugnare entro i termini o aderire a sanatorie. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare errori nella motivazione, eccepire la violazione del contraddittorio o della prescrizione e negoziare soluzioni sostenibili.

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