Accertamento Fiscale Per Note Di Credito Non Giustificate: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per note di credito non giustificate è una contestazione frequente nelle verifiche fiscali, perché l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere gli effetti fiscali delle note di credito quando ritiene che manchi una causa reale, documentata e coerente con l’operazione originaria.

In questi casi il Fisco sostiene che:

  • la nota di credito sia priva di valida giustificazione
  • lo storno dei ricavi sia indebito
  • l’IVA sia stata rettificata senza presupposti
  • la contabilità sia stata alterata a fini fiscali
  • l’operazione sia strumentale alla riduzione dell’imponibile

Con conseguente recupero di imposte, IVA, sanzioni e interessi, spesso su più periodi d’imposta.

Il rischio è concreto:
una nota di credito ritenuta “non giustificata” può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti immediati su reddito, IVA e liquidità.

Molti si chiedono:

  • “Quando una nota di credito è legittima?”
  • “Serve sempre una prova documentale specifica?”
  • “Il Fisco può ignorare uno storno già contabilizzato?”
  • “Conta l’errore formale o la sostanza dell’operazione?”
  • “Come posso difendermi da un disconoscimento automatico?”

È fondamentale chiarirlo subito:
una nota di credito non è illegittima solo perché contestata dal Fisco.
Ma la sua causa economica deve essere dimostrabile.


Cosa sono le note di credito e perché sono controllate

Le note di credito servono a:

  • stornare fatture precedentemente emesse
  • correggere errori di fatturazione
  • ridurre il corrispettivo per resi, sconti o abbuoni
  • rettificare operazioni non concluse
  • adeguare il valore di una prestazione o cessione

Hanno effetti diretti su:

  • ricavi
  • IVA a debito o a credito
  • risultato economico

Proprio per questo sono spesso oggetto di contestazioni.


Cosa contesta il Fisco nelle note di credito non giustificate

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • assenza di documentazione a supporto
  • mancanza di un evento che giustifichi lo storno
  • note di credito generiche o cumulative
  • incoerenza con il rapporto contrattuale
  • sfasamenti temporali sospetti
  • utilizzo delle note per ridurre i ricavi
  • recupero IVA ritenuto indebito

Ma non ogni irregolarità formale rende la nota fiscalmente illegittima.


Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce le note di credito

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la nota di credito è indebita quando:

  • non è collegata a un fatto reale
  • non esiste prova del reso, dello sconto o dell’errore
  • l’operazione originaria resta valida ed efficace
  • la nota appare costruita solo per fini fiscali
  • manca coerenza tra fattura, nota e rapporto sottostante

Tuttavia, il Fisco deve dimostrare l’inesistenza della causa, non limitarsi a contestare la nota in astratto.


Il rischio più grave: recupero di ricavi, IVA e sanzioni

Il vero pericolo è che:

  • le note di credito vengano disconosciute
  • i ricavi originari vengano ripristinati
  • l’IVA venga recuperata
  • si applichino sanzioni rilevanti
  • maturino interessi pluriennali
  • l’accertamento diventi definitivo

Anche quando la rettifica riflette un fatto realmente avvenuto.


L’errore più comune: pensare che la nota di credito “si giustifichi da sola”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • emettono note di credito senza documentazione
  • non collegano la nota a un evento specifico
  • non conservano prove di resi o accordi
  • accettano il disconoscimento senza difesa
  • rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario, la nota di credito va spiegata e dimostrata.


Note di credito e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • la nota di credito deve avere:
    • una causa reale
    • una coerenza economica
  • la prova può derivare da:
    • contratti
    • accordi commerciali
    • resi documentati
    • corrispondenza con il cliente
    • contestazioni o reclami
  • la sostanza dell’operazione prevale sulla forma
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione, ma il contribuente deve fornire riscontri

Se la rettifica è reale e spiegabile, l’accertamento è contestabile.


Quando l’accertamento per note di credito è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • esiste un evento oggettivo che giustifica lo storno
  • la nota è coerente con il rapporto contrattuale
  • la documentazione è disponibile o ricostruibile
  • non vi è vantaggio fiscale indebito
  • l’atto è generico o presuntivo
  • non emerge intento elusivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • ricostruzione dell’operazione originaria
  • individuazione della causa della nota di credito
  • raccolta di documentazione giustificativa
  • verifica della coerenza contabile e temporale
  • contestazione delle presunzioni automatiche
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa documentale e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • il debito fiscale si consolida
  • le sanzioni si cristallizzano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è fondamentale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento

Se ricevi un accertamento per note di credito non giustificate:

  • non accettare automaticamente il disconoscimento
  • non pagare senza un’analisi tecnica
  • ricostruisci la causa delle note di credito
  • raccogli tutta la documentazione disponibile
  • verifica la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore decisivo.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per note di credito ritenute non giustificate, contrastando disconoscimenti automatici e recuperi indebiti di ricavi e IVA.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare la causa reale delle note di credito
  • difendere la correttezza delle rettifiche contabili
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare liquidità e continuità aziendale

Agisci ora

Una nota di credito
non è illegittima solo perché contestata dal Fisco.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta note di credito ritenute non giustificate,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una rettifica contabile legittima venga trasformata in un debito fiscale definitivo.

Introduzione

L’autofatturazione è l’obbligo del cessionario/committente di emettere e registrare una fattura “verso se stesso” per alcune operazioni particolari (acquisti da estero, forniture interne con reverse charge, ecc.). Quando questa autofattura manca o contiene errori, l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono contestare al contribuente un mancato versamento di IVA, applicando sanzioni ed accertamenti. La guida spiega, dal punto di vista del debitore/contribuente, come prevenire e difendersi da un accertamento tributario per autofatture errate. Vengono analizzati:

  • Il quadro normativo dell’autofatturazione (art. 17 DPR 633/1972, art. 6 D.Lgs. 471/1997, ecc.) e i casi tipici di obbligo di autofattura (acquisti intra-UE, extra-UE, servizi da estero, reverse charge interno come edilizia, rottami, ecc.).
  • Le conseguenze della mancata o irregolare autofatturazione: controlli di Agenzia e Guardia di Finanza (analisi conti, incrocio dati fatture elettroniche, esterometro, segnalazioni), recupero IVA, perdita del diritto alla detrazione, ecc.
  • Le sanzioni amministrative applicabili al cessionario/committente in caso di omissione o ritardo nell’autofatturazione (art. 6 D.Lgs. 471/1997). Viene descritto il regime precedente al 2024 (sanzione al 100% dell’IVA, min. €250) e le novità dal 1° settembre 2024 con il D.Lgs. 87/2024 (sanzione fissa di €500–€10.000 per ciascuna autofattura omessa , ossia dimezzata rispetto al passato). Vengono inoltre ricordate le penalizzazioni per le fatture “false” o non inerenti (art. 10, D.Lgs. 74/2000) e la responsabilità solidale del cessionario (art. 6 DPR 633/72).
  • Le misure difensive preventive: il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97, sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo ), l’uso della comunicazione al fisco (dal 1° aprile 2025 tramite il nuovo codice TD29 per segnalare fatture mancanti o irregolari ), la collaborazione con il fornitore (es.: sollecitare la regolarizzazione, conservare prove di contatto), l’accordo di adesione o definizione agevolata (D.Lgs. 218/1997 e legge di stabilità).
  • Le strategie difensive in sede di contenzioso tributario: formulazione di ricorsi presso Commissione tributaria / Corte di Cassazione, con argomenti basati su onere della prova (la “pretesa” dell’Erario deve essere provata e non sussume sempre dolo del contribuente ), distinzione tra violazioni formali e sostanziali (la giurisprudenza ha riconosciuto che le violazioni formali di registrazione non incidono sull’imposta ; tuttavia la Cassazione ha precisato che anche omissioni formali quali la mancata autofattura sono comunque sanzionabili ), possibilità di ottenere attenuanti (circostanze attenuanti generali, ordine alla sanzione minima ).
  • Un focus su settori a rischio: edilizia (reverse charge interne sugli appalti edili), commercio di materiali da costruzione, servizi professionali (attività di subappalto, importazioni di beni per professionisti), omaggi e regali aziendali (questioni di IVA) e operazioni estere.
  • Un’accenno alla responsabilità penale: solo nei casi di frode fiscale grave (fatture oggettivamente inesistenti, frodi carosello, ecc.) l’errore di autofatturazione può sfociare in reati tributari (D.Lgs. 74/2000, artt. 2-5). La Cassazione ha precisato che, per escludere il diritto alla detrazione IVA, non serve dimostrare pienamente la partecipazione consapevole dell’acquirente alla frode, ma è sufficiente l’indicazione di elementi che facciano presumere la sua consapevolezza .
  • Un’ultima nota sulle verifiche fiscali: dalla seconda metà del 2025 la normativa (art. 12 bis Statuto del Contribuente) impone che gli atti di accesso, ispezione e controllo (redatti da 3 agosto 2025) siano adeguatamente motivati, recependo il richiamo della Corte EDU (sentenza Italgomme 6 feb. 2025) . Ciò rafforza le tutele del contribuente nelle fasi di verifica.

Seguono domande e risposte frequenti e tabelle riassuntive che sintetizzano i punti principali (quando scatta l’obbligo di autofattura, termini e sanzioni, ecc.), oltre a casi pratici simulati di accertamenti e difesa, per vedere concretamente come operare nella prassi.

1. Normativa di riferimento e casi tipici di obbligo di autofattura

In Italia tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) vanno documentate con fattura, di norma emessa dal fornitore (legge IVA: DPR 633/1972). Tuttavia alcuni acquisti fanno scattare l’inversione contabile (reverse charge): il cliente (cessionario/committente) assume l’onere di fatturare l’IVA e versarla, poiché il fornitore non la addebita. L’obbligo di autofatturazione sorge in particolare per:

  • Acquisti da fornitori UE (intra-comunitari): il fornitore UE emette fattura senza IVA. L’azienda italiana committente integra la fattura con l’IVA nazionale (reverse charge intracomunitario, art. 46 D.L. 331/1993) e annota l’IVA a debito e a credito.
  • Servizi ricevuti da fornitori UE (B2B): l’IVA va assolta dal committente italiano per reverse charge (art. 17, comma 2, DPR 633/1972). Normalmente si integra la fattura estera aggiungendo IVA.
  • Acquisti da fornitori extra-UE: se il fornitore (no partita IVA UE) non ha sede in Italia, il committente italiano deve emettere autofattura (art. 17, co.2, DPR 633/1972). Ad esempio, l’impresa acquista beni o servizi da un soggetto extra-UE: il cliente italiano emette fattura “a sé stesso”, con i dati del fornitore estero e l’IVA italiana dovuta, usando i codici TD17/TD18/TD19 per l’invio allo SDI.
  • Operazioni interne soggette a reverse charge (inversione interna): alcune cessioni interne sono esentate dall’IVA in fattura e l’imposta viene autoassolta dal cliente. Esempi comuni: subappalti nel settore edile (art. 17, co. 6, DPR 633/72), cessioni di rottami o materiali ferrosi (art. 74, DPR 633/72), forniture di oro da investimento, cessioni di telefoni cellulari o console (settore elettronico), ecc. In questi casi il fornitore nazionale emette fattura “senza IVA” e il cliente la integra con aliquota e imposta . Anche questa integrazione costituisce un’autofattura.

Il legislatore ha inoltre previsto specifiche fatture per altri casi: ad esempio, le autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa (tipologia TD27) per documentare gratuitamente beni aziendali, e l’autofattura di regolarizzazione (prima TD20, ora abolita/diminuite) per fatture mancanti o irregolari. Dal 1° sett. 2024 non esiste più l’obbligo di versare l’IVA in capo al cliente in via preventiva; dal 1° apr. 2025 la regolarizzazione delle fatture irregolari si effettua con la sola comunicazione TD29 allo SDI .

Note operative: in pratica, quando si riceve da un fornitore estero o si partecipa a una delle reverse-charge di cui sopra, il cliente italiano deve eseguire subito l’integrazione/autofattura. Adempimenti dimenticati o ritardati comportano rischi di accertamento.

2. Mancata o irregolare autofatturazione: scenari di accertamento

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza svolgono controlli fiscali approfonditi. Nel caso di autofatture omesse o errate, tipicamente l’accertamento scatta quando:

  • Coordinamento dati e incroci: il sistema delle fatture elettroniche, dell’esterometro e delle liquidazioni periodiche consente di individuare operazioni senza documentazione corrispondente. Ad esempio, l’Agenzia può verificare che un contribuente ha registrato un acquisto estero nelle dichiarazioni o liquidazioni, senza aver emesso autofattura.
  • Verifiche nei controlli: in caso di ispezione contabile o indagine (in loco o a distanza), i funzionari verificano i libri IVA. La Cassazione ha stabilito che anche le omissioni formali (mancata registrazione di autofatture dovute) sono sanzionabili . Se durante la verifica si scopre che l’imposta non è stata assoluta, scatta la contestazione.
  • Segnalazioni di terzi: in alcuni casi, segnalazioni o attività sinergiche (GdF-Agenzia in conflitti o appalti ad alto rischio di evasione) portano alla luce fatture inesistenti. In presenza di false fatture, possono essere svolti accertamenti penali per fatture soggettivamente inesistenti.

Conseguenze per il contribuente (soggetto passivo): in caso di mancata autofattura, l’Amministrazione contesta: – IVA evasa: l’imposta dovuta per l’operazione (che il cedente non ha versato) è recuperata dal cessionario. – Perdita detrazione: se l’IVA non è stata dichiarata, il diritto alla detrazione può essere revocato (addebito e detrazione si annullano). – Sanzioni amministrative: come vedremo nel prossimo paragrafo, la violazione dell’obbligo di autofatturazione è sanzionata. Se l’accertamento contesta anche fatture false o importi non inerennti, si applicano sanzioni aggiuntive e si possono avviare reati tributari (art. 4, 5 D.Lgs. 74/2000 per la frode delle fatture).

La responsabilità solidale: l’art. 6 del DPR 633/72 stabilisce che, se il cedente non versa l’IVA, l’imposta è dovuta in solido dal cessionario/committente. In pratica, in caso di evasione da parte del fornitore, l’acquirente rischia comunque il recupero. Ciò vale anche per autofatture: se il cliente non regolarizza, può subire la sanzione “in solido” per l’omessa imposta, salvo che dimostri la propria estraneità o integri spontaneamente.

3. Sanzioni per omissione o ritardo nell’autofattura

La mancata emissione o registrazione dell’autofattura costituisce violazione di norme IVA e può essere sanzionata secondo il D.Lgs. 471/1997 (riforma sanzioni IVA). I profili essenziali sono:

  • Normativa previgente (fino al 31/08/2024): l’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 puniva l’omissione dell’autofattura con una sanzione pari al 100% dell’IVA relativa, con minimo €250, per ciascuna operazione non regolarizzata. Ad esempio, se l’IVA dovuta era €1.000, la sanzione base sarebbe €1.000 (min €250) . La sanzione era parametrata all’imposta non dichiarata.
  • Novità dal 1° sett. 2024 (D.Lgs. 87/2024): la riforma sanzionatoria ha introdotto l’art. 6, comma 9-bis, ridimensionando il regime sanzionatorio per il reverse charge. Ora, chi omette l’integrazione/autofattura (interna o esterna) paga una sanzione fissa da €500 a €10.000 per ciascuna operazione omessa . In pratica, la sanzione minima resta €500, mentre il massimo è dimezzato (10.000 anziché 20.000) . Rimane ferma anche l’eventuale sanzione del 90% sull’IVA illecitamente detratta, se applicabile (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997).
  • Termini di regolarizzazione: prima del 2024 il cliente doveva emettere l’autofattura entro 1 mese dall’omissione; ora la norma prevede che la regolarizzazione (con comunicazione all’ADE) vada fatta entro 90 giorni dal termine entro cui avrebbe dovuto emettere la fattura (o da quella irregolare già ricevuta) . Trascorsi i 90 giorni, se non si è provveduto, scatta la sanzione ridotta al 70% dell’imposta (min €250) anziché il 100% . Ciò significa che, entro 3 mesi, si può sanare l’omissione con penalità minori.
  • Sanzioni per fatture soggettivamente inesistenti: se l’autofattura è emessa per documentare un’operazione inesistente, si applicano le regole delle fatture false (art. 10, comma 1, D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni molto più gravi, fino al 180% dell’imposta evasa ). È un tema penale/fiscale a parte.

In breve, oggi un contribuente che non emette autofatture rischia, per ogni operazione: – Omessa autoffattura (art.6, c.9-bis): sanzione fissa €500–10.000 , oltre recupero IVA. – Ritardo oltre 90 gg (art.6, c.8): sanzione al 70% dell’IVA, min €250 (anziché il 100%). – Mancata registrazione in contabilità: sanzione ulteriore 5% dell’imponibile (min €1.000) . – Altre violazioni cumulative: attenzione: l’art. 472/97 consente il cumulo giuridico solo per violazioni in progressione . La Cassazione ha escluso che l’omessa autofattura si possa unificare con altre violazioni, trattandosi di violazione distinta .

Tabella: Evoluzione delle sanzioni per autofatturazione (c. 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/97)

Violazione e periodoFino al 31/08/2024 (vecchia legge)Dal 01/09/2024 (nuovo art.6, 9-bis)
Omessa autofattura/inversione100% dell’IVA dovuta, minimo €250 per operazioneSanzione fissa €500–€10.000 per operazione (IVA comunque dovuta ma da versare)
Ritardo oltre termini100% dell’IVA, min €250 (se oltre 4+1 mesi)70% dell’IVA, min €250 (se oltre 90 gg)
Operazione non registrata(non specifico)5% dell’imponibile, min €1.000
Detrazione indebitamente operata90% sull’IVA indebitamente detratta (se contestata)

4. Esempi settoriali di accertamenti

  • Edilizia e subappalti: nel settore edile è frequente la consegna di beni (es. materiali da cantiere) o servizi di subappalto in cui scatta l’autofattura interna (art.17, c.6, DPR 633/72). Un caso tipico: l’impresa A subappalta opere edili a B. B emette fattura senza IVA (reverse charge); A deve integrare con IVA. Se A omette, l’Agenzia contesterebbe l’omessa autofattura su ogni fattura ricevuta da B. La sanzione fissata è quella fissa (500–10.000) moltiplicata per numero di fatture . Si può ovviare regolarizzando con ravvedimento (vedi oltre).
  • Commercio di materiali esteri: un’impresa acquista materiali di importazione (ad es. arredi dall’Estremo Oriente). Se il fornitore non ha P.IVA UE, scatta l’autofattura estera (TD17/TD19). Se viene commesso un errore di calcolo dell’IVA o non si emette nulla, alla scadenza l’AdE notifica l’accertamento con recupero IVA non versata e applicazione della sanzione percentuale (o fissa) sopra indicata.
  • Servizi professionali dall’estero: ad esempio, una SRL affidacon un architetto spagnolo (reverse charge UE). Beni o servizi, il principio è simile: integrazione o autofattura. Spesso i professionisti dimenticano di integrarsi, e subiscono l’accertamento per IVA mancante.
  • Fatture per omaggi o campioni gratuiti: l’autofattura si utilizza anche per operazioni senza corrispettivo (TD27). Se si omette questa fattura (che è comunque richiesta nei registri), può incorrere sanzione analoga.
  • Esterometro e fatturazione elettronica: dal 2022 molte fatture estere passano per il Sistema di Interscambio; l’Agenzia incrocia i dati con le registrazioni dei clienti. Errori di codice documento o mancati invii vengono segnalati automaticamente. L’acquirente deve controllare l’esterometro e le notifiche di scarto del SDI per correggere prima degli accertamenti.

In questi casi, prevenzione e regolarizzazione spontanea sono cruciali. Ad esempio, se manca una fattura, il contribuente può utilizzare da subito il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97): emette tardivamente l’autofattura e versa l’IVA dovuta, beneficiando di sanzioni ridotte (ad esempio, entro 30 giorni la sanzione è solo 1/9 del 70% ). Se non ci si è accorti subito, si può comunque procedere con il ravvedimento entro un anno (sanzione ridotta al 1/10 del minimo), e così via. Tutto ciò prima della notifica dell’avviso di accertamento: in caso contrario si può valutare l’adesione o la definizione agevolata (se prevista dalla legge di stabilità) per ridurre ulteriormente le sanzioni.

5. Strategie difensive in contenzioso

Quando arriva un avviso di accertamento o un verbale di constatazione (anche fiscale penale) che contesta l’autofatturazione omessa/errata, l’avvocato/contribuente può articolare la difesa in vari modi:

  • Verifica formale dell’atto: controllare che l’accertamento sia corretto nei dati (tipologia di violazione, norme citate, periodi, calcoli). Gli atti di verifica del 2025 in poi devono essere motivati (nuovo statuto contrib.) : se mancano motivazioni sui fatti, si può impugnare per difetto di motivazione.
  • Prova dei presupposti fatturazione: come ha stabilito la Cassazione (ord. 13268/2024), l’obbligo di emettere autofattura nasce con il fatto generatore dell’imposta (es: il pagamento del corrispettivo) . Se il contribuente dimostra che non era scattato il presupposto IVA (ad es. non è stato pagato il servizio e quindi l’operazione non era perfezionata), può escludere la violazione. Nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto che senza pagamento non sussisteva l’obbligo di fatturazione .
  • Distinzione violazioni formali/sostanziali: l’orientamento giurisprudenziale recente ritiene che il ravvedimento tardivo è possibile anche dopo la scadenza (Cass. 28938/2020 ha detto che il semplice ritardo nell’autofatturazione è sanzionabile ), ma dal nuovo regime D.Lgs.87/2024 all’interno della stessa violazione esiste “solo” la sanzione ridotta al 70% (anziché 100). L’acquirente può sostenere che, essendo l’IVA dovuta comunque, ha già assolto l’imposta (detraendola) e dunque la riduzione sanzionatoria dovrebbe applicarsi. Tuttavia, la legge 2024 non esonera il cessionario dal versamento dell’imposta se non vuole la sanzione: l’IVA resta a carico del fornitore .
  • Circostanze attenuanti: la determinazione finale della sanzione è rimessa all’ufficio o al giudice. Si può contestare l’entità della sanzione (ad es. l’ufficio mette 8.000€ su range 500–10.000), argomentando che la violazione è di lieve entità o senza dolo e chiedere di ridurla al minimo (500€). Il giudice (e la Cassazione) possono valutare circostanze attenuanti (D.Lgs. 472/97, art. 7) e ridurre l’importo .
  • Onere della prova: la Cassazione ha affermato che spetta al fisco dimostrare che sia avvenuta l’omissione e che il contribuente non vi abbia posto rimedio . Il contribuente può produrre documenti contabili (estratti) in cui risulti l’effettivo acquisto e viceversa protestare che l’operazione non è stata completata (come visto). In caso di contestazione penale (fattura falsa), si applica il principio per cui serve prova specifica della conoscenza/dolo (Cass. 8130/2025) .
  • Rimedi deflativi: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso l’imprenditore può chiedere un incontro con l’ufficio tramite accertamento con adesione (art. 6, D.Lgs. 218/1997). In pratica si negozia la riduzione delle sanzioni in cambio dell’accettazione del tributo (IVA dovuta). Se il contribuente ammende l’omissione pagando l’IVA e una sanzione (ridotta), ottiene una pace fiscale sul punto. Quando disponibile, può valutare la definizione agevolata (è una possibilità introdotta dalle leggi di bilancio per definire le violazioni al 6% dell’imponibile annuo senza applicare sanzioni aggiuntive), che prevede spesso percentuali molto favorevoli (es. 3–6%). Tuttavia, queste opzioni vanno valutate caso per caso.

Ad ogni modo, la difesa deve puntare a dimostrare che: (1) l’IVA dovuta è effettivamente stata assolta (per cui l’importo non sia “evaso”); (2) l’errore è formale e il contribuente non ha tratto vantaggio; (3) si è tentato il ravvedimento. Se nessuna di queste linee è percorribile, è spesso meglio sanare l’IVA e accettare la sanzione minima, piuttosto che protrarre il contenzioso.

Domande e risposte frequenti

1. Quando devo emettere l’autofattura?
L’autofattura si emette subito se si acquistano beni o servizi da un soggetto UE o extra-UE senza fattura con IVA. Ad es., entro 15 giorni dal ricevimento o entro il mese. Dopo la riforma del 2024, il termine per “segnalare” l’omissione è di 90 giorni dalla scadenza per emettere la fattura . In pratica, meglio agire subito (e versare l’IVA) che attendere il termine legale.

2. Cosa succede se non emetto l’autofattura?
La violazione porta a una contestazione dell’IVA non versata e a sanzioni: oggi si applica la sanzione fissa €500–10.000 per ogni autofattura omessa . Fino al 31/08/2024 si sarebbe applicata l’aliquota al 100% (minimo €250) dell’IVA non assolto. Inoltre, senza autofattura si perde il diritto di detrarre l’IVA (se già erroneamente detratta dovrà essere versata).

3. Come fa il fisco a “scoprire” la mia omissione?
Con vari strumenti: incrociando le fatture elettroniche (il sistema segnalerebbe acquisti senza corrispondenti autofatture), controllando le dichiarazioni IVA e i registri contabili, utilizzando il Cerved, segnalazioni di terzi o la Guardia di Finanza in caso di indagini su fatture estere. Ad esempio, se dichiari un acquisto intra-UE in dichiarazione senza aver integrato la fattura, sorge un “incongruenza” monitorata centralmente. Gli estratti conto e l’esterometro aiutano l’Amministrazione a individuare operazioni non fatturate.

4. Posso sanare dopo l’accertamento?
Sì, ma solo con modalità limitate. Se arrivi prima del ricorso, puoi fare ravvedimento entro 90 giorni dalla liquidazione del periodo (sanzione 70% IVA) . Dopo l’avviso, si può pagare l’imposta e la metà della sanzione (definizione agevolata) o avviare l’adesione con l’Ufficio. In ogni caso, una volta notificato l’atto non è più possibile il ravvedimento classico (che richiede violazione non ancora “estin­ta” dall’atto impositivo). Meglio quindi sanare spontaneamente in anticipo.

5. Cosa succede se l’autofattura è errata (es.: aliquota sbagliata o dati incompleti)?
In questi casi si parla di irregolare fatturazione. Dal 2025 si comunica l’irregolarità con TD29 entro 90 giorni . Si perde il diritto alla detrazione se l’errore riguarda dati essenziali (aliquota, imponibile, ecc.), ma non serve più pagare l’IVA in via preventiva. Si applica comunque la sanzione al 70% sul tributo se non si corregge entro i termini (prima era al 100%). In ogni caso, conservare ogni documento (estratti conto, email di sollecito) può aiutare a dimostrare la regolarizzazione tempestiva o la buona fede.

6. E se non pago mai il fornitore estero, devo fare l’autofattura?
No. Come sottolineato dalla Cassazione (ord. 13268/2024), l’obbligo di autofattura nasce solo se l’operazione si perfeziona (di norma al pagamento) . Se provi che il servizio/fornitura non è stata pagata e quindi non eseguita, non sussiste obbligo di fatturazione. In pratica, la domanda è se c’è un “fatto generatore” IVA: in mancanza, non si applica la sanzione.

7. Esistono strumenti per segnalare prima le anomalie?
Sì. A partire dal 2024 la prassi AdE ha introdotto la comunicazione TD29 (con caratteristiche diverse dall’autofattura) per le fatture non ricevute o irregolari . Inoltre, con la nuova legge di delega fiscale (2025) si punta a semplificare i controlli, ad es. permettendo al contribuente di effettuare autocontrolli con procedure online. Infine, un buon professionista può pianificare periodici audit interni di contabilità IVA per intercettare errori prima di un controllo esterno.

8. Qual è la differenza tra sanzione e recupero IVA?
La sanzione è la multa amministrativa che il contribuente deve pagare per la violazione (calcolata come visto). Il recupero IVA invece è l’imposta che il fisco dice manchi. Ad esempio, se dovevi versare €1.000 di IVA ma non l’hai fatto, l’accertamento pretenderà quella cifra più la sanzione correlata. L’obiettivo è far sì che il fisco ottenga l’IVA dovuta indipendentemente dalla multa. Va chiarito che l’IVA in realtà rimane a carico del cedente (il soggetto che avrebbe dovuto versarla), ma il cessionario è tenuto per legge a risponderne se il fornitore non adempie (art.6 DPR 633/72).

Tabelle riepilogative

Quando scatta l’obbligo di autofattura?NormativaAzione richiesta
Acquisti intracomunitari (beni/servizi UE)Art. 46 D.L. 331/1993; art. 17 DPR 633/72Integrare fattura UE con IVA italiana nel registro vendite e acquisti (reverse charge).
Acquisti extra-UE (beni/servizi UE privo di P.IVA)Art. 17, co.2, DPR 633/72Emettere autofattura verso sé stessi (TD17/TD19) con IVA italiana, inviarla allo SDI.
Reverse charge interno (es. appalti edili, rottami, elettronica…)Art. 17 DPR 633/72 (comma 6, etc.)Registrare l’IVA come cessionario: integrare la fattura ricevuta con IVA e annotare.
Fatture non ricevute o irregolari (prima “autofattura denuncia”)Art. 6, c.8 D.Lgs. 471/97 (prev.); art. 1 DLgs. 87/24Dal 1/9/2024: comunicazione all’Agenzia (TD29) entro 90 gg, senza obbligo pagamento IVA .
Acquisti professionali da UE (B2B servizi)Art. 17, co. 2, DPR 633/72Se fattura UE priva di IVA, va integrata.
Omaggi e autoconsumo (senza corrispettivo)Art. 2 DPR 633/72 (cessioni gratuite)Autoconsumo/TD27, no IVA ma con obbligo di fattura interna.
Sanzioni (per il cessionario/committente)Fino al 31/8/2024Dal 1/9/2024 (D.Lgs. 87/2024)
Omissione/integr. non effettuata (art.6, c.9-bis)100% IVA dovuta, min €250 per operaz. (art. 6, c.8)Sanzione fissa €500–€10.000 per operazione (art. 6, c.9-bis)
Registrazione tardiva/omessa (art.6, c.8)100% IVA dovuta (min €250) per ogni operazione non reg. (anche ritardi)70% IVA dovuta (min €250) se oltre 90 giorni; 100% fino a 31/8/24.
Omissione totale fattura (TD29)70% IVA (min €250) oltre 90 gg , qualora non corretta.
Mancata detrazione IVA90% sull’IVA indebitamente detratta (se contestata) .

Simulazioni pratiche

  1. Caso A – Acquisto da UE senza autofattura: Mario Srl importa materiali da una ditta tedesca. Il fornitore emette fattura senza IVA (reverse). Mario dimentica di integrare entro fine mese. A fine anno l’Agenzia intercetta l’operazione: contesta €2.000 di IVA non versata e applica sanzione del 70% (obbligo tardivo) pari a €1.400 . Difesa: Mario prova di aver prontamente emesso autofattura appena scoperta l’omissione (ravvedimento). Sanzione ridotta al 0,1% al giorno (entro 1 mese sarebbe solo €70). Se la difesa fallisce, l’errore rimane, ma Mario può aderire al concetto e versare sanzioni minime (poi 70%).
  2. Caso B – Servizio professionale estero non pagato: Un’impresa acquista consulenza da un avvocato britannico. Nessuna autofattura è stata emessa. Arriva l’avviso di accertamento per IVA omessa, sanzione €500–10.000 . L’avvocato sostiene che la parcella non è stata pagata, quindi il servizio non si è considerato eseguito. Secondo Cass. 13268/2024 , poiché manca il presupposto (pagamento), il cliente non aveva obbligo di fatturare. Il ricorso ottiene l’annullamento dell’avviso.
  3. Caso C – Omessa autofattura in edilizia: La SRL EdilCasa ha subappaltato lavori per €50.000 (senza IVA). Avrebbe dovuto emettere autofattura con IVA (€10.000) entro fine mese. Non l’ha fatto. L’Agenzia contesta €10.000 di IVA più sanzione (es. 100% = €10.000, o 70% con ravvedimento tardivo). L’impresa regolarizza immediatamente emettendo autofattura e pagando IVA e metà sanzione. Da settembre 2024, la sanzione sarebbe stata fissa (min. €500), ma la regolarizzazione precoce conviene comunque.
  4. Caso D – Fattura irregolare e comunicazione TD29: Luca srl riceve da un fornitore estero una fattura sbagliata: aliquota IVA omessa nel file XML. Invece di autofatturare, dal 1° apr. 2025 invia un file TD29 per comunicare l’errore . Segnala il problema all’Agenzia e paga l’IVA entro 90 giorni senza sanzione amministrativa aggiuntiva (la comunicazione basta a evitare la multa, poiché è “mera comunicazione”).
  5. Caso E – Operazione inesistente (penale): Un’azienda riceve fatture “false” da un venditore estero inesistente. In sede di accertamento penale (GdF), si contestano i reati tributarî. L’impresa si avvale dell’avvocato per dimostrare di aver sempre registrato correttamente l’IVA e di non aver coscientemente partecipato alla frode. Secondo l’orientamento Cass., in caso di fatture soggettivamente false è necessario dimostrare che il cliente avrebbe dovuto sospettare la fittizietà con la diligenza professionale richiesta . Se tale prova non sussiste, l’azienda può evitare pene più gravi (Cass. 8130/2025).

Questi esempi mostrano come ogni situazione richieda analisi puntuale: la regolarizzazione tempestiva (ravvedimento, TD29) riduce i danni, ma la difesa in giudizio può sollevare questioni di presupposto, onere di prova e proporzionalità della sanzione.

Conclusione

Un accertamento per autofatture errate è complesso ma affrontabile con la giusta strategia. Le norme italiane offrono strumenti di regolarizzazione e attenuazione delle sanzioni (ravvedimento, adesione, definizione), mentre la giurisprudenza fornisce argomenti per contestare l’abuso dell’Amministrazione sui controlli formali . È fondamentale agire in anticipo: emettere/integrare le fatture necessarie, conservare documenti probanti (email, prove di pagamento, estratti conto) e, in caso di notifica, preparare una difesa solida. L’assistenza di un avvocato tributario permette di bilanciare le conseguenze fiscali e, se del caso, evitare profili penali.

Conoscere in dettaglio norme, scadenze e giurisprudenza aggiornata (anche UE e CEDU) è la chiave per limitare i rischi finanziari e patrimoniali legati a un controllo fiscale sulle autofatture. Il debitore-contribuente informato e preparato ha maggiori chance di trasformare l’accertamento in un problema gestibile, anziché in un esborso incontrollato.

Fonti normative e giurisprudenziali: DPR 633/1972 (art. 17 e segg. sul reverse charge), D.L. 331/1993 (art. 46, acquisti intracomunitari), D.Lgs. 471/1997 (art. 6 commi 1, 8, 9-bis sulle sanzioni IVA), D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie), D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie), D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), L. 212/2000 art.12 (Statuto del contribuente); Corte di Cassazione (sez. trib.): sent. 17.12.2020 n.28938 ; ord. 22.09.2023 n.27176 ; ord. 14.05.2024 n.13268 ; ord. 27.03.2025 n.8130 ; sent. 20.12.2022 n.37255 ; Corte EDU, Italgomme e altri c. Italia, 6.2.2025 (n.36617/18) .

Il Fisco ti contesta note di credito ritenute non giustificate e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle note di credito sono tecnici, presuntivi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta note di credito ritenute non giustificate e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulle note di credito sono tecnici, presuntivi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– note di credito emesse senza adeguata motivazione,
– storni di ricavi ritenuti indebiti,
– rettifiche IVA considerate illegittime,
– documentazione di supporto giudicata insufficiente,
– presunti utilizzi strumentali delle note di credito.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero di ricavi,
👉 recupero dell’IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni a cascata su liquidazioni e bilancio.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per note di credito non giustificate?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la nota di credito non è di per sé sospetta,
👉 conta la causa economica dell’emissione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Note di Credito Non Giustificate

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia emesso note di credito senza valido presupposto,
– abbia ridotto indebitamente ricavi o IVA,
– non abbia documentato la causa della rettifica,
– abbia alterato il risultato fiscale.

👉 Ma la nota di credito è uno strumento fisiologico dell’attività d’impresa, utilizzato per correggere operazioni già fatturate.

Può derivare da:

– resi di merce,
– sconti o abbuoni successivi,
– errori di fatturazione,
– contestazioni del cliente,
– risoluzioni o modifiche contrattuali.


Perché il Fisco Contesta le Note di Credito

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– manchi una giustificazione economica adeguata,
– la nota di credito sia generica o standardizzata,
– non vi sia collegamento con la fattura originaria,
– la rettifica abbia prodotto un vantaggio fiscale.

👉 Ma il Fisco non può disconoscere una nota di credito solo per carenze formali.


Il Principio Chiave: Nota di Credito ≠ Rettifica Illegittima

Un principio fondamentale è questo:

👉 una nota di credito non è illegittima solo perché riduce ricavi o IVA.

Questo significa che:

– conta la causa economica reale,
– rileva il collegamento con l’operazione originaria,
– la prova può essere anche indiretta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora le ragioni economiche della rettifica,
– disconosce resi o contestazioni reali,
– presume la fittizietà senza prova,
– confonde carenze formali con inesistenza sostanziale,
– applica sanzioni piene senza dimostrare dolo o colpa grave.

👉 La presunzione non basta: serve prova concreta dell’inesistenza della rettifica.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– note di credito per resi non formalizzati,
– sconti post-fatturazione non contrattualizzati,
– rettifiche IVA tardive,
– documentazione ritenuta incompleta,
– note di credito considerate “di comodo”.

👉 Molti rilievi sono opinabili e tecnicamente difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Causa Economica della Nota di Credito

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 perché è stata emessa la nota di credito?

È decisivo dimostrare:

– il collegamento con la fattura originaria,
– la causa della rettifica,
– l’effettività del reso o della contestazione,
– la coerenza economica dell’operazione.

👉 Se la causa è reale, la nota di credito è legittima.


🔹 2. Utilizzare Documentazione Alternativa di Supporto

Un principio fondamentale è questo:

👉 la giustificazione della nota di credito non si esaurisce in un solo documento.

È possibile utilizzare:

– corrispondenza commerciale,
– reclami o contestazioni del cliente,
– documenti di reso o logistica,
– accordi successivi,
– evidenze contabili e finanziarie.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare l’Automatismo “Nota di Credito = Ricavo Occultato”

La legge distingue tra:

– rettifiche reali e fisiologiche,
– operazioni simulate o fittizie.

👉 Solo le seconde possono essere disconosciute fiscalmente.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Fiscale

La difesa può dimostrare che:

– non vi era intento evasivo,
– la nota di credito non ha prodotto vantaggi indebiti,
– il comportamento è stato coerente e trasparente.

👉 La buona fede incide soprattutto sulle sanzioni.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– spiegare le ragioni dell’emissione,
– illustrare la documentazione disponibile,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre prove documentali,
– dimostrare la legittimità delle rettifiche,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– le note di credito sono disconosciute senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora le spiegazioni fornite.

👉 Molti accertamenti sulle note di credito vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Nota di Credito Reale ≠ Strumento Elusivo

Un principio essenziale è questo:

👉 una nota di credito reale, motivata e coerente non è uno strumento elusivo.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare la fittizietà,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sulle note di credito è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:

– ricostruisce l’operazione originaria,
– verifica la correttezza della rettifica,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero di ricavi e IVA indebiti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– regolarizzare la posizione senza danni eccessivi,
– mettere in sicurezza la gestione futura delle rettifiche.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e operazioni di rettifica
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per note di credito non giustificate:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la causa economica delle note di credito,
👉 utilizzare tutta la documentazione disponibile,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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