Accertamento Fiscale Per Mancata Iscrizione Vies: Come Difendersi Bene

L’accertamento fiscale per mancata iscrizione VIES è una contestazione frequente nelle operazioni intra-UE, perché l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere il trattamento IVA applicato quando il contribuente non risulta iscritto al VIES al momento dell’operazione.

In questi casi il Fisco sostiene che:

  • il soggetto non fosse legittimato a effettuare operazioni intracomunitarie
  • la cessione o prestazione non potesse beneficiare del regime intra-UE
  • l’operazione fosse imponibile in Italia
  • l’IVA sia stata omessa
  • la fatturazione senza IVA sia irregolare

Con conseguente recupero di IVA, sanzioni e interessi, spesso su più annualità.

Il rischio è concreto:
una mera irregolarità formale può trasformarsi in un accertamento IVA oneroso, con effetti immediati sulla liquidità e sulla continuità aziendale.

Molti si chiedono:

  • “La mancata iscrizione VIES rende l’operazione automaticamente imponibile?”
  • “Conta l’iscrizione o la realtà dell’operazione?”
  • “Se il cliente estero è valido, perché devo pagare l’IVA?”
  • “La mancata iscrizione è una violazione sostanziale?”
  • “Come posso difendermi da una riqualificazione automatica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la mancata iscrizione VIES non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma se non viene difesa correttamente, può produrre effetti fiscali pesanti.


Cos’è il VIES e a cosa serve

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema che consente:

  • l’identificazione dei soggetti IVA che operano a livello intracomunitario
  • il controllo incrociato delle operazioni tra Stati membri
  • la verifica della validità della partita IVA UE

L’iscrizione al VIES è richiesta per:

  • cessioni intracomunitarie di beni
  • prestazioni di servizi B2B intra-UE
  • applicazione del regime di non imponibilità o del reverse charge

Proprio questa funzione “abilitante” è alla base di molte contestazioni.


Cosa contesta il Fisco nella mancata iscrizione VIES

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • fatture emesse senza IVA verso soggetti UE
  • mancata iscrizione VIES al momento dell’operazione
  • disconoscimento della non imponibilità
  • recupero dell’IVA come se l’operazione fosse nazionale
  • applicazione di sanzioni per omessa o errata fatturazione

Ma non ogni irregolarità VIES giustifica il recupero automatico dell’IVA.


Perché l’Agenzia delle Entrate recupera l’IVA

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta quando:

  • il cedente/prestatore non risultava iscritto al VIES
  • il regime intra-UE è stato applicato senza requisiti formali
  • la mancata iscrizione compromette la tracciabilità dell’operazione
  • l’operazione è ritenuta territorialmente imponibile in Italia

Tuttavia, la valutazione deve tener conto della sostanza economica e della buona fede.


Il rischio più grave: IVA a carico del fornitore e sanzioni

Il vero pericolo è che:

  • l’IVA venga recuperata in capo al fornitore
  • l’imposta non sia più riversabile al cliente
  • si applichino sanzioni rilevanti
  • maturino interessi pluriennali
  • l’atto diventi esecutivo
  • la liquidità venga compromessa

Anche quando l’operazione è reale e il cliente UE è correttamente identificato.


L’errore più comune: pensare che la mancata iscrizione VIES sia “fatale”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • accettano la riqualificazione senza analisi tecnica
  • non dimostrano la realtà dell’operazione intra-UE
  • non distinguono violazione formale e sostanziale
  • non provano l’assenza di vantaggio fiscale
  • rinunciano a una difesa IVA-specialistica

Nel diritto IVA, la sostanza dell’operazione prevale sulla forma, se adeguatamente dimostrata.


Mancata iscrizione VIES e diritto IVA: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • l’iscrizione VIES è un requisito formale
  • la sua mancanza non annulla automaticamente l’operazione intra-UE
  • l’operazione deve essere valutata nella sua realtà economica
  • l’errore formale è rilevante ai fini sanzionatori
  • l’assenza di danno erariale è un elemento difensivo
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni devono essere proporzionate

Se l’operazione è reale, documentata e correttamente eseguita, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per mancata iscrizione VIES è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • l’operazione intra-UE è reale e documentata
  • il cliente/fornitore UE è soggetto passivo IVA valido
  • l’errore è formale o temporaneo
  • l’IVA non ha prodotto danno erariale
  • la motivazione dell’atto è generica
  • l’Ufficio utilizza automatismi
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • verifica della realtà dell’operazione intra-UE
  • controllo della posizione IVA del partner estero
  • ricostruzione della catena documentale
  • dimostrazione della buona fede
  • prova dell’assenza di vantaggio fiscale
  • contestazione delle sanzioni automatiche
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa IVA-centrica, tecnica e sostanziale, non automatica.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • l’IVA viene recuperata
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per mancata iscrizione VIES

Se ricevi un accertamento per mancata iscrizione VIES:

  • non accettare automaticamente la riqualificazione
  • non pagare senza un’analisi tecnica
  • ricostruisci correttamente l’operazione intra-UE
  • verifica la posizione IVA del soggetto estero
  • raccogli contratti e documentazione
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per mancata iscrizione VIES, contrastando recuperi indebiti e riqualificazioni automatiche delle operazioni intracomunitarie.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento IVA
  • ricostruire correttamente l’operazione intra-UE
  • dimostrare la natura formale della violazione
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare liquidità e continuità aziendale

Agisci ora

La mancata iscrizione VIES
non equivale automaticamente a evasione IVA.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta operazioni intracomunitarie per mancata iscrizione VIES,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione formale diventi definitiva.

Introduzione

L’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System) è requisito formale previsto dalla normativa IVA italiana (art. 35 DPR 633/1972) per effettuare operazioni intracomunitarie senza applicazione dell’IVA. In linea di principio, il VIES è un sistema informatico che consente agli Stati membri di verificare i numeri di partita IVA degli operatori comunitari . La mancata iscrizione di un soggetto IVA italiano nell’archivio VIES può far scattare verifiche fiscali o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni intra-UE effettuate. In questa guida rivolta ad avvocati, imprenditori e contribuenti, analizziamo i profili giuridici, procedurali e sanzionatori connessi al “mancato VIES” nel settore intracomunitario, esaminando strategie difensive basate sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza più recente. Non tratteremo operazioni fuori dall’ambito IVA intracomunitario (es. doganali permanenti), ma concentreremo l’attenzione sulle cessioni e prestazioni B2B tra soggetti UE, illustrando gli obblighi formali, i rischi in caso di omissioni, le possibili sanzioni e i rimedi processuali (avvisi bonari, accertamenti, ricorsi). Al termine della guida si riportano tabelle riepilogative e domande/risposte frequenti, nonché un elenco di fonti normative e giurisprudenziali italiane aggiornate a gennaio 2026.

Cos’è il VIES e quando serve

Il VIES non è una banca dati autonoma, ma un motore di ricerca che collega i registri IVA nazionali . Per operare legalmente intracomunitariamente, il soggetto passivo IVA italiano deve manifestare la volontà di effettuare tali operazioni all’Agenzia delle Entrate (DPR 633/1972, art. 35, comma 7‑bis), partecipando al sistema VIES. Secondo il provv. Direttore AdE 29 dicembre 2010, n. 188376, i titolari di partita IVA che intendono scambiare beni o servizi con soggetti UE presentano apposita istanza presso l’ufficio periferico, mentre i nuovi imprenditori lo dichiarano in sede di apertura attività . Decorsi 30 giorni senza diniego espresso, la registrazione VIES si perfeziona automaticamente . Durante la procedura, fino a iscrizione avvenuta, non si può emettere fattura intracomunitaria in regime di esenzione IVA (né adottare il reverse-charge in acquisto). In sintesi, il VIES è requisito formale: la mancanza di iscrizione non impedisce di effettuare fisicamente consegne intra-UE, ma può influire sulla qualificazione fiscale dell’operazione .

Gli obblighi formali di fatturazione e comunicazione derivano dalla normativa europea (Direttiva IVA 2006/112/CE) e dalla sua normativa di recepimento italiana. Il codice IVA (DPR 633/1972) all’art. 41 elenca le condizioni di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie, mentre gli elenchi INTRASTAT (art. 50 DPR 633/1972) riassumono mensilmente le operazioni verso/da altri Stati UE. Dal 2022 l’Italia ha recepito le “quick fixes” comunitarie (D.Lgs. 5/11/2021, n. 192), che hanno rafforzato la rilevanza formale di numerosi requisiti: ad esempio, ora l’art. 41, comma 2‑ter, richiede che il cessionario UE “abbia comunicato il numero di identificazione” (VAT ID) assegnatogli nel proprio Paese e che il cedente compili correttamente l’Intrastat . Ciò significa che, per le operazioni effettuate dal 1° 2022 in poi, l’assenza di un corretto numero IVA del cliente o di Intrastat può far decadere l’esenzione, a meno di regolarizzazioni.

Tuttavia, come vedremo, la giurisprudenza italiana pregressa (Cassazione e CGUE) ha ritenuto il requisito del VIES “mero formale” per le cessioni intra-UE reali: finché le condizioni di sostanza sono dimostrate, la non-inclusione VIES non deve automaticamente negare l’esenzione IVA . Questa tesi si applica soprattutto al periodo precedente al recepimento dei quick fixes, mentre dopo il 2022 conviene fare estrema attenzione ai nuovi obblighi legislativi.

Conseguenze della mancata iscrizione al VIES

Le implicazioni fiscali del mancato VIES dipendono principalmente dalla tipologia di operazione IVA intracomunitaria:

  • Cessioni intracomunitarie di beni (B2B): se un soggetto italiano vende beni a un’impresa UE fornendo fattura con IVA 0% (come previsto dall’art. 41 DL 331/1993) ma non è iscritto al VIES, l’Amministrazione potrebbe considerare l’esenzione come non applicabile. In teoria, secondo l’Agenzia Entrate, l’operazione andrebbe tassata in Italia (come cessione nazionale) con possibile recupero IVA e sanzioni. Tuttavia, la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di elementi di frode, la mancata iscrizione al VIES non costituisce indizio d’inesistenza dell’operazione intracomunitaria . In pratica, per i fatti anteriori al 2022, i giudici hanno confermato che “ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dell’IVA rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvo casi di frode” . Perciò, se il venditore italiano dimostra di aver trasferito effettivamente la merce in altro Stato membro a titolo oneroso verso un soggetto passivo UE (con prova di trasporto e pagamento), l’IVA rimane 0% anche se non era in VIES .
  • Acquisti intracomunitari di beni (reverse charge): se un’impresa italiana acquista beni da un fornitore UE senza essere iscritta al VIES, secondo le Agenzia Entrate l’operazione non si configura come intracomunitaria: l’IVA non è dovuta in Italia ma nel Paese del fornitore . In concreto, l’acquirente italiano non può applicare il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) e non annota l’operazione né nelle vendite né negli acquisti . Se lo facesse erroneamente (annotando l’acquisto come esente e detraendo l’IVA), commetteva un’azione sanzionata come “doppia annotazione” illegittima (art. 6, co. 6, d.lgs. 471/1997) . In buona sostanza, finché il fornitore UE emette fattura senza IVA, l’effetto è comunque che l’imposta si versa all’estero; in Italia non si genera debito/credito d’imposta, ma l’errore contabile di usare il reverse-charge potrebbe comportare sanzioni se accertato.
  • Prestazioni di servizi B2B intracomunitarie: analogamente alle cessioni di beni, i servizi tra soggetti passivi UE (art. 7‑ter DPR 633/1972) si considerano effettuati nel Paese del committente. Il prestatore italiano emette fattura 0% (indicando il meccanismo di reverse charge del committente UE). Anche qui la partita IVA dell’acquirente UE deve essere valida; in passato la sua mancata indicazione era considerata irregolarità formale. Con i quick fixes (art. 44 Dir. IVA/2010 recepito nel nostro ordinamento), l’assenza di un numero IVA valido del cliente comunitario oggi costituisce condizione sostanziale per il regime di non imponibilità , di fatto inasprendo gli effetti di eventuali omissioni. Tuttavia, fino al 2022 la Cassazione aveva comunque distinto il caso di mero errore formale (numero errato o non comunicato) da frodi reali: se il prestatore prova che il committente è soggetto passivo e il servizio si considera territorialmente nel Paese UE, la prestazione rimane non imponibile anche se il registro VIES non era stato aggiornato .

In sintesi, senza VIES il contribuente rischia che l’Amministrazione riveda la qualificazione fiscale delle sue operazioni intra-UE: può essere ridichiarato IVA imponibile in Italia (con recupero d’imposta e sanzioni) oppure, nel caso degli acquisti, semplicemente scongiurata un’equa detrazione. La giurisprudenza pre-2022 è generalmente favorevole al contribuente sulla forma: “la mera omissione della partita IVA comunitaria costituisce violazione formale e non incide sulla non imponibilità” , a patto di provare le condizioni sostanziali (trasporto, cessionario attivo, scambio a titolo oneroso).

{% embed_image 45†embed_image %} Tabella 1: Riepilogo conseguenze fiscali del mancato VIES. (Fonte: elaborazione propria su normative IVA intracomunitarie e giurisprudenza )

Operazione IVASituazione VIESEffetti IVANote e Riferimenti
Cessione intracomunitaria (beni)Venditore non in VIES (ante 2022)Esenzione valida se provata l’effettivo trasferimento UE; VIES omesso considerato mero vizio formale .Cass. 10006/2018, 25651/2018: niente indizio di inesistenza se mancata iscrizione . Caso Germanica/Ricarda (CJ 2017).
Venditore non in VIES (post 2022)Esenzione condizionata al rispetto quick fix: il cessionario UE deve avere VAT ID comunicato e Intrastat compilato .D.Lgs. 192/2021 (nuovo art. 41, c.2-ter) ; regolarizzazioni possibili (art. 6 Dir. 2006/112).
Acquisto intracomunitario (beni)Compratore non in VIESL’operazione non è “intracomunitaria”: non si applica reverse-charge; l’IVA è dovuta nel Paese del venditore .Nessuna IVA da versare in Italia; annotazioni contabili non doppie. Sanzioni: art.6, co.6, d.lgs. 471/1997 per detrazioni illegittime .
Prestazione di servizi B2B UECommittente UE privo di VAT ID o omesso in fattura (pre-2022)Esenzione (reverse-charge del committente) se provate le condizioni di sostanza, VIES non era obbligatorio .Cass. 4662/2020, 4398/2020: omessa partita IVA del cessionario UE rilevanza solo formale ; CGUE 563/12.
Committente UE senza VAT ID (post 2022)Il cedente italiano rischia di perdere il trattamento non imponibile: la direttiva quick fixes lo prevede come requisito sostanziale.Reg. UE 2018/1912 recepito; controllo VIES obbligatorio. Tuttavia, diritti di regolarizzazione (art.6 Direttiva 112/2006).

Sanzioni e profili correlati

In caso di contestazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate può applicare varie sanzioni in base alle violazioni riscontrate. Il profilo sanzionatorio più grave deriva dalla riqualificazione delle operazioni come imponibili: ciò comporta calcolo di IVA non versata (per le cessioni) e possibili maggiorazioni per ritardato pagamento (interessi e sanzioni da 30% a 60% sul tributo, art.13 DPR 633/1972). Oltre a questo, la normativa di settore prevede sanzioni specifiche per irregolarità formali:

  • Sanzioni IVA/D.Lgs. 471/1997: L’art. 6, co. 6, del d.lgs. 471/1997 prevede una sanzione pari al 30% dell’IVA indebitamente detratta in caso di annotazione illegittima di un’operazione non imponibile. Nel contesto VIES, ciò si applica se l’acquirente italiano inserisce nel registro IVA un acquisto estero come intra-UE (con inversione contabile) nonostante non fosse in VIES. Analogamente, se il cedente italiano non VIES indicasse erroneamente i dati intracom (o omettesse l’Intrastat), potrebbe scattare la sanzione ex art. 6 per violazioni formali. Tuttavia, la giurisprudenza mitiga questo rigore: in diverse sentenze si afferma che l’omessa o errata comunicazione di un numero IVA comunitario costituisce mero vizio formale, sanzionabile solo se c’è frode .
  • Sanzioni tributarie accessorie: Se il contribuente non era correttamente iscritto al VIES e ciò comporta la tassazione nazionale della cessione, si applicherà la sanzione per omessa dichiarazione o per operazione non registrata (d.lgs. 471/1997, art. 1, co. 2, con riduzioni possibili in caso di collaborazioni o ravvedimento). L’avviso di accertamento stesso può essere integrato da sanzioni di omissione in base all’art. 5 o art. 4 (p.es. 90% per operazione simulata o 30% per irregolarità formale).
  • Sanzioni doganali: Pur non essendo “doganali” nel senso stretto (poiché non si parla di import/export extra-UE), le operazioni intracomunitarie transitano spesso con documenti di trasporto internazionali (CMR). Se un’azienda effettua cessioni intra-UE senza VIES e ciò viene scoperto, potrebbe subire verifiche doganali di coerenza (p.e. autorità UE in cooperazione) o contestazioni sulla valenza fiscale della spedizione. In alcuni casi, se gli organi comunitari non rilevano un effettivo passaggio al di fuori dello Stato, anche i documenti di trasporto possono non essere ritenuti validi ai fini fiscali, aggravando la posizione del venditore.
  • Accertamenti e accertamento con adesione: La normativa tributaria prevede, accanto all’avviso di accertamento, anche strumenti conciliativi come l’accertamento con adesione (D.Lgs. 546/1992, art. 6), utile per definire consensualmente la controversia riducendo sanzioni. Il contribuente potrebbe valutare l’opportunità di questi istituti in caso di contestazioni VIES. In ogni caso, la scelta migliore spesso rimane il ricorso giurisdizionale, supportato dagli indirizzi giurisprudenziali favorevoli.

Ricordiamo infine che in tutti i casi l’Agenzia Entrate deve notificare gli atti secondo i termini di decadenza (in genere entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Se questi termini sono scaduti, l’accertamento è annullabile d’ufficio . D’altro canto, dal 2022 occorre fare attenzione anche a possibili incentivi per la compliance: ad esempio, il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare errori formali (come mancate comunicazioni IVA intra-UE) con sanzioni ridotte se si procede spontaneamente entro termini stabiliti.

Come contestare l’accertamento (strategia difensiva)

Se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità basata sulla mancata iscrizione al VIES, il contribuente deve reagire con cautela ma decisione. Di seguito i passi chiave per costruire la difesa:

  • Analisi dell’atto impositivo: leggere attentamente la motivazione (l’Agenzia dovrebbe indicare esplicitamente l’articolo di legge o principio contestato) e verificare la correttezza formale dell’avviso (notificazione, termine, firma, ecc.). Spesso l’ente contesta l’applicazione di esenzione o reverse-charge per violazione formale di VIES (art. 35 DPR 633/72).
  • Raccolta delle prove sostanziali: preparare tutti i documenti che dimostrino l’effettivo svolgimento delle operazioni intracomunitarie in buona fede. In particolare:
  • Fatture e contratti di vendita/fornitura datate, con indicazione del soggetto estero (CFR identificativo del committente UE valido).
  • Documenti di trasporto internazionale (CMR, DDT intracom, polizze, guide di trasporto) che attestano l’uscita dei beni dal territorio italiano verso l’altro Stato membro.
  • Prove di consegna e pagamento (ricevute bancarie, bonifici, tracciati degli incassi) che dimostrino l’effettivo trasferimento della proprietà e del denaro.
  • Estratti VIES: effettuare ora una verifica formale sul sito VIES per tutti i clienti comunitari interessati. Anche se il cliente non risultava registrato al tempo, l’estratto attuale può attestare la sua validità o l’insorgenza di disallineamenti, utile a mostrare la buona fede di chi emetteva la fattura.

La giurisprudenza (Cass. 4662/2020, 4398/2020, 20079/2022) sottolinea che l’onere della prova dei requisiti della deroga al regime IVA ordinario è a carico del contribuente . Dunque è cruciale dimostrare “in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali” (vendita a titolo oneroso, acquirente soggetto passivo, merce effettivamente uscita in altro Stato) . La Cassazione 15552/2023 ha ribadito che spetta al cedente provare l’effettivo trasporto fuori dall’Italia; in mancanza di prova certa, il cedente deve dimostrare almeno la propria buona fede (di non sapere di frodi e di avere adottato misure ragionevoli) .

  • Argomentazioni giuridiche: elaborare un memoriale difensivo basato sulle risultanze probatorie e sui principi legislativi/giurisprudenziali. Si può far leva su:
  • Normativa europea: richiamare l’art. 138, par. 1, Direttiva IVA 2006/112/CE (da recepire in art.41) che elenca solo le condizioni sostanziali; evidenziare che la Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 2017) ha chiarito che l’iscrizione al VIES è mero requisito formale .
  • Giurisprudenza Cassazione: citare le massime ormai consolidate secondo cui “la mancata iscrizione al VIES non costituisce di per sé ostacolo all’esenzione IVA” . Si possono menzionare Cass. 10006/2018, 25651/2018, 12822/2021, 20079/2022 e soprattutto la recente 7404/2025 che, rigettando un ricorso dell’Agenzia per operazioni 2011, ha ribadito che la violazione formale del VIES non incide sui presupposti sostanziali . Riportare testualmente le frasi principali di tali sentenze (tramite citazioni) rafforza la difesa.
  • Principi generali di diritto: insistere sul principio di proporzionalità del diritto UE: una norma nazionale che precluda automaticamente l’esenzione per semplice errore formale sarebbe illegittima . Si può inoltre evocare il favor rei proprio degli orientamenti UE, secondo cui le sanzioni IVA devono essere applicate nel rispetto del principio di fiducia legittima e non se l’atto era antecedente ad una circolare o norma (ad es. la Circolare 39/E/2011 non applica sanzioni per fatti anteriori alla sua pubblicazione ).
  • Strumenti processuali: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (nel contenzioso tributario) si presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Il ricorso deve elencare le ragioni di diritto e fatto (fattuale: prova dei requisiti sostanziali; legale: norma violata). I motivi di ricorso più efficaci saranno quelli basati sulla irregolare interpretazione della norma (art. 41 DL 331/1993), o sulla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva, se la contestazione appare ingiusta. Se nel frattempo si è perfezionata l’iscrizione al VIES o presentata istanza validamente, questo fatto può essere segnalato al giudice come prova di mancanza di dolo. In appello e in Cassazione, è possibile insistere sugli stessi argomenti e, se necessario, contestare l’errata motivazione della sentenza di primo grado (ad es. se il giudice ha dato peso eccessivo alla mancata VIES anziché verificare il trasporto materiale).
  • Ricorso per Cassazione: se si giunge all’ultimo grado, il ricorso in Cassazione va fondato sulla violazione di norme del diritto tributario e sul vizio di motivazione. Le recenti ordinanze citate forniscono ampio supporto. Se il caso riguarda operazioni ante-2022, si rimarca che la disciplina italiana prima dell’attuazione quick fixes (art. 41 fino al 2021) non prevedeva l’iscrizione VIES come condizione sostanziale. Se invece la controversia verte su operazioni post-2021, va valutato l’impatto del D.Lgs. 192/2021: anche qui può convenire sostenere che una qualificazione automatica non rispetti il principio di proporzionalità del diritto UE (art. 138 Dir. IVA) e richiedere l’eventuale applicazione dell’istituto mitigatore della rettifica ex post (art. 6 della Direttiva 112/2006).

In affiancamento al contenzioso, è utile informare il cliente che in vista di un accertamento futuro può regolarizzarsi volontariamente. Ad esempio, compilare un intrastat integrativo o correggere la fatturazione (anche fuori tempo massimo) può ridurre sanzioni. Nel caso di omissioni formali, l’Agenzia può ammettere la ravvedimento operoso con pagamento di interessi ridotti e sanzioni in misura minima. Inoltre, la tempestiva iscrizione al VIES e la corretta tenuta dei registri IVA saranno fattori che testimoniano la diligenza del contribuente in futuro.

Domande e Risposte (FAQs)

  • D: Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento IVA che contesta le cessioni intracomunitarie per mancata iscrizione VIES?
    R: Innanzitutto non c’è ancora una “pena automatica”: l’accertamento è motivato, ma in sede di ricorso si può far valere che, a parità di requisiti sostanziali (vera vendita, trasporto avvenuto, committente UE attivo IVA), la mera violazione formale del VIES non legittima la sottrazione dell’esenzione IVA . È importante rispondere puntualmente all’atto, illustrando con documenti la sostanza delle operazioni e citando la giurisprudenza che si oppone alle posizioni più rigide dell’Amministrazione.
  • D: Quali sanzioni concreto mi possono venire addebitate?
    R: Se le cessioni vengono riequiparate a vendite nazionali, l’IVA non versata viene recuperata con sanzioni e interessi (es. sanz. 100% o 30% a seconda del caso). Se si contesta la mancata applicazione del reverse charge sugli acquisti, in Italia non si verserà alcuna IVA ma una violazione formale del meccanismo contabile può essere sanzionata (30% dell’IVA che si è indebitamente detratta, art. 6, d.lgs. 471/1997). Comunque, le sentenze limitano tali sanzioni: per le cessioni intracom, la Cassazione ha affermato che l’errore VIES costituisce mero vizio formale senza effetti fiscali se non si prova frode . In pratica, le maggiorazioni collegate all’omissione del reverse charge sono applicate solo se il contribuente ha già detratto l’IVA indebitamente (caso acquirente italiano in VIES).
  • D: Posso usare l’estratto del VIES per difendermi?
    R: Sì. Anche se il VIES è un registro “live”, un estratto scaricato oggi per il cliente comunitario può servire a dimostrare che il suo numero era regolare al momento dei fatti (o che il rifiuto sul VIES era solo temporaneo o tecnico). In certi casi la controparte comunitaria stessa può produrre conferme (interrogazioni ufficiali al proprio fisco). Inoltre, l’italiano può mostrare di aver seguito la procedura (ad esempio avere ricevuto comunicazione dell’iscrizione postuma) per attestare buona fede.
  • D: Cosa succede per le operazioni intra-UE effettuate da un professionista o impresa individuale (non società)?
    R: Le regole sono analoghe. Il contribuente professionista deve comunicare in dichiarazione di inizio attività la volontà di operazioni intra-UE (mod. AA9), e rispettare gli stessi obblighi di fatturazione e Intrastat. In un contesto di accertamento, la distinzione tra impresa individuale e società non cambia i diritti difensivi: anch’egli può citare la giurisprudenza e, se dimostra i requisiti sostanziali, l’esenzione vige come per gli altri. Va, tuttavia, verificato anche l’eventuale regime forfettario o franchigia IVA applicato, che esclude dall’assoggettamento a vendite intra-UE (art. 38-bis D.lgs. 331/93); se il professionista era in franchigia, non poteva nemmeno operare intra-UE esenti, e l’accertamento potrebbe concentrarsi su altra fattispecie.
  • D: Esistono casistiche particolari come le triangolazioni intracomunitarie?
    R: Nelle triangolazioni comunitarie pure, si applica la regola semplificata del D.L. 331/1993 art. 58. Pur essendo un caso complesso (tre soggetti in tre Stati UE), anche qui la Cassazione ha confermato che conta la volontà originaria delle parti di destinare i beni all’estero . Di conseguenza, se il cedente italiano prova tale volontà condivisa e il trasporto intermedio era documentato, la prima cessione rimane non imponibile a prescindere da VIES . In pratica, l’approccio difensivo è simile: esibire fatture e prove di trasporto e citare l’orientamento della Cassazione (che equipara la prima vendita a parte di un’operazione unica verso estero) per evitare che venga riqualificata come cessione interna.
  • D: Posso correggere l’errore iscrivendomi ora al VIES?
    R: Certamente l’iscrizione tardiva al VIES può essere utile a prevenire futuri controlli, ma non azzera automaticamente l’avviso di accertamento già emesso. Tuttavia, mostra l’intenzione a regolarizzarsi e rafforza la buona fede: si può allegare in memoria probatoria la ricevuta di iscrizione VIES successiva alla chiusura del periodo contestato per sostenere che non c’era volontà di eludere l’IVA. Dal punto di vista pratico, dopo il 30° giorno dalla richiesta l’iscrizione VIES è “di diritto” , ma ciò non rileva retroattivamente per operazioni già fatturate. L’azione da compiere subito è invece rettificare le dichiarazioni Intrastat mancanti e correggere eventuali fatture integrate: tali interventi riducono notevolmente le sanzioni, grazie anche al ravvedimento operoso.

Tabelle riepilogative e checklist

Per agevolare la comprensione dei profili esaminati, riportiamo di seguito alcune tabelle sintetiche.

  • Tabella 2: Adempimenti formali per operazioni intracomunitarie
AdempimentoDescrizioneNorme
Iscrizione VIESRichiedere all’Agenzia Entrate l’inclusione nell’archivio VIES prima di operare intra-UE.DPR 633/1972, art. 35 co.2‑bis; D.L. 331/1993, art. 50
FatturazioneEmissione di fattura senza IVA con indicazione del riferimento di esenzione (art. 41 DL 331/93) e del VAT ID del cliente UE.DPR 633/1972, art. 21, co. 6-b; 41 co.1 lett. a (DL 331/93)
Comunicazioni IntrastatPresentazione telematica mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti intra-UE.DPR 633/1972, art. 50; Regolam. UE 1172/2011
Verifica partita IVAControllo preventivo della validità del VAT ID dell’acquirente UE tramite il sistema VIES (soprattutto post‑2020).D.Lgs. 192/2021 (art. 41, c.2-ter); Reg. UE 2018/1912
Documenti di trasportoConservazione dei documenti che provano la spedizione (CMR, polizza doganale NAFTA, ecc.).DPR 633/1972, art. 39
  • Tabella 3: Sentenze chiave sulla mancata iscrizione VIES
SentenzaAnnoPrincipio espresso
CGUE C-21/162017La mancata iscrizione al VIES del cessionario non ostacola l’esenzione IVA, se sussistono le condizioni sostanziali dell’operazione (salvo frode) .
Cass. n. 10006/20182018Conferma che l’errore nel VAT ID costituisce solo violazione formale, non incide sull’esenzione intracomunitaria se l’acquirente UE è effettivamente soggetto passivo .
Cass. n. 25651/20182018Ribadisce che l’omessa comunicazione del codice IVA UE è vizio meramente formale e non invalida la non imponibilità IVA tra operatori comunitari .
Cass. n. 12822/20212021Ancora: l’inesatta comunicazione dell’ID IVA dal cedente è difetto formale, non incide sull’esenzione se l’acquirente UE è confermato soggetto passivo .
Cass. n. 20079/20222022(C.T.R. Basilicata) Pro conferme Cass. 2018 e CGUE: anomalia VIES non preclude l’esenzione ove provate le condizioni di fatto dell’operazione.
Cass. n. 7404/2025 (ordinanza)2025Con riguardo ad acquisti italiani (AN 2011): ha respinto l’appello dell’AdE confermando che l’omessa iscrizione VIES non indiziava l’inesistenza delle operazioni .
Cass. n. 15552/2023 (ord.)2023In tema di esenzione intracomunitaria: confermato onere del cedente di dimostrare il trasporto UE e buona fede in mancanza di prove certe .

Queste tabelle e le checklist degli adempimenti possono essere utilizzate come riferimento pratico per preparare la difesa e verificare la regolarità delle proprie operazioni intracomunitarie.

Fonti normative e giurisprudenza

  • Normativa principale: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 35, 38, 39, 41, 47, 50 e ss.); D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (art. 41 e 50); D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 (attuazione direttiva UE 2018/1910, c.d. Quick Fixes) ; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni tributarie); Legge 6 agosto 1992, n. 340 e D.M. 14 dicembre 1994 (esportatori abituali). Circolari AdE (39/E del 2011 in particolare) e provvedimenti del Direttore AdE del 29/12/2010 n.188376 e del 12/6/2017 n.110418 (istruzioni VIES). Risoluzione AdE 42/E/2012.
  • Giurisprudenza e interpretazione autorevole: Cassazione (Sez. Trib.) a sezioni unite e semplice: in particolare Cass. n. 10006/2018, n. 25651/2018, n. 12822/2021, n. 20079/2022, Cass. Ordinanze nn. 7404/2025, 15552/2023. Corte di Giustizia UE (sent. 9/2/2017, C‑21/16 e altre sul regime di non imponibilità intracomunitaria). Commissione Tributaria Provinciale e Regionale (Potenza 2020, Basilicata 2022, ecc.) favorevoli ai contribuenti.

Il Fisco ti contesta la mancata iscrizione al VIES e recupera IVA, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per omessa iscrizione VIES sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta la mancata iscrizione al VIES e recupera IVA, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti per omessa iscrizione VIES sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– operazioni intracomunitarie effettuate senza iscrizione VIES,
– cessioni e acquisti UE qualificati come irregolari,
– disconoscimento della non imponibilità IVA,
– presunti obblighi IVA in Italia,
– vantaggi fiscali ritenuti indebiti.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero dell’IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni sulla detrazione,
👉 effetti a catena su liquidazioni e imposte dirette.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per mancata iscrizione VIES?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’iscrizione VIES è un adempimento formale,
👉 la sua assenza non equivale automaticamente a evasione IVA,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Mancata Iscrizione VIES

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia effettuato operazioni intracomunitarie senza essere iscritto al VIES,
– abbia applicato la non imponibilità IVA senza titolo,
– abbia violato obblighi formali,
– abbia ridotto indebitamente l’imposta dovuta.

👉 Ma l’iscrizione al VIES è un requisito formale, non sostanziale.

La disciplina IVA intracomunitaria si fonda su:

– effettività dell’operazione,
– qualifica soggettiva delle parti,
– reale movimentazione dei beni o servizi,
– rispetto delle condizioni sostanziali.


Perché il Fisco Contesta la Mancata Iscrizione VIES

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– la non imponibilità IVA non fosse applicabile,
– il soggetto non fosse legittimato a operare in ambito UE,
– l’operazione non fosse correttamente documentata,
– vi sia stata una perdita di gettito.

👉 Ma il Fisco non può fondare l’accertamento solo sull’assenza dell’iscrizione VIES.


Il Principio Chiave: Mancata Iscrizione ≠ IVA Evasa

Un principio fondamentale è questo:

👉 la mancata iscrizione al VIES non equivale automaticamente a evasione IVA.

Questo significa che:

– l’errore può essere formale,
– l’operazione può essere reale e correttamente documentata,
– l’IVA può essere neutra o recuperabile,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco ignora l’effettività delle operazioni intracomunitarie,
– disconosce la non imponibilità senza valutare gli elementi sostanziali,
– recupera IVA senza considerare la detraibilità,
– applica sanzioni piene per violazioni formali,
– non dimostra un danno erariale effettivo.

👉 La presunzione non basta: serve un’analisi giuridica completa.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– cessioni intracomunitarie senza iscrizione VIES,
– acquisti UE effettuati prima dell’iscrizione,
– iscrizione tardiva al VIES,
– errata gestione documentale delle operazioni UE,
– disconoscimento automatico della non imponibilità.

👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Effettività dell’Operazione Intracomunitaria

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 l’operazione intracomunitaria era reale e sostanzialmente corretta?

È decisivo dimostrare:

– movimentazione effettiva dei beni,
– qualifica IVA del cliente o fornitore UE,
– documentazione di trasporto,
– fatturazione corretta.

👉 Se l’operazione è reale, l’accertamento si indebolisce.


🔹 2. Valorizzare la Natura Formale dell’Iscrizione VIES

Un principio fondamentale è questo:

👉 il VIES è un adempimento formale, non un requisito sostanziale di imponibilità.

È possibile dimostrare:

– iscrizione successiva,
– assenza di intento evasivo,
– comportamento diligente del contribuente.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare il Recupero Automatico dell’IVA

La legge distingue tra:

– violazioni formali,
– violazioni sostanziali.

👉 Non ogni irregolarità VIES giustifica il recupero pieno dell’IVA.


🔹 4. Far Valere la Neutralità dell’IVA

La difesa può dimostrare che:

– l’IVA sarebbe stata comunque detraibile,
– non vi è stato un reale danno per l’Erario,
– l’operazione è fiscalmente neutra.

👉 La neutralità IVA è spesso decisiva.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire la natura dell’operazione UE,
– spiegare la mancata o tardiva iscrizione,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre documentazione intracomunitaria,
– dimostrare la sostanza economica dell’operazione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’IVA è recuperata senza corretta analisi sostanziale,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora buona fede e neutralità.

👉 Molti accertamenti per mancata iscrizione VIES vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Violazione Formale ≠ Evasione Automatica

Un principio essenziale è questo:

👉 la mancata iscrizione al VIES è una violazione formale, non automaticamente evasiva.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare il danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti VIES è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:

– ricostruisce correttamente le operazioni UE,
– verifica i presupposti della non imponibilità,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero IVA ingiustificato,
– ridurre o annullare sanzioni,
– regolarizzare la posizione senza danni eccessivi,
– mettere in sicurezza le operazioni intracomunitarie future.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti IVA richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e operazioni intracomunitarie
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per mancata iscrizione VIES:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’effettività delle operazioni UE,
👉 valorizzare la natura formale dell’iscrizione VIES,
👉 contestare automatismi e sanzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per mancata iscrizione VIES può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!