Accertamento Fiscale Per Errata Territorialità Iva: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per errata territorialità IVA è una contestazione frequente e particolarmente insidiosa, perché riguarda il luogo di tassazione dell’operazione e può colpire operazioni transfrontaliere, servizi internazionali, e-commerce, rapporti con soggetti esteri o triangolazioni.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate sostiene che:

  • l’operazione sia stata erroneamente considerata non imponibile o fuori campo
  • l’IVA avrebbe dovuto essere applicata in Italia
  • il meccanismo di reverse charge o non imponibilità sia stato utilizzato impropriamente
  • l’imposta sia stata omessa
  • la fatturazione sia fiscalmente scorretta

Con conseguente recupero di IVA, sanzioni e interessi, spesso su più periodi d’imposta.

Il rischio è concreto:
un errore di qualificazione territoriale può trasformarsi in un accertamento IVA oneroso, con effetti immediati sulla liquidità e sulla continuità aziendale.

Molti si chiedono:

  • “Quando un’operazione è territorialmente rilevante in Italia?”
  • “Conta la sede del cliente o il luogo di esecuzione?”
  • “Servizi e cessioni seguono le stesse regole?”
  • “Se l’IVA è stata assolta all’estero, perché viene recuperata?”
  • “Come difendersi da una riqualificazione automatica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’errata territorialità IVA non equivale automaticamente a evasione.
Ma se non viene difesa correttamente, può produrre effetti fiscali molto pesanti.


Cos’è la territorialità IVA

La territorialità IVA stabilisce dove un’operazione è imponibile, distinguendo tra:

  • cessioni di beni
  • prestazioni di servizi
  • operazioni nazionali
  • operazioni intra-UE
  • operazioni extra-UE

Il luogo di tassazione dipende da molteplici fattori:

  • natura dell’operazione
  • tipologia del servizio
  • qualità del cliente (soggetto passivo o privato)
  • luogo di stabilimento
  • presenza di stabile organizzazione

Proprio questa complessità è all’origine di molti accertamenti.


Cosa contesta il Fisco nei casi di errata territorialità

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • operazioni considerate non imponibili ma ritenute imponibili
  • errata applicazione delle regole B2B / B2C
  • servizi resi a soggetti esteri riqualificati come territoriali in Italia
  • utilizzo improprio del reverse charge
  • errata qualificazione di servizi “generici” o “specifici”
  • confusione tra luogo di stabilimento e luogo di esecuzione
  • fatture emesse senza IVA ritenute irregolari

Ma non ogni errore interpretativo giustifica il recupero automatico dell’imposta.


Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica la territorialità

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta in Italia quando:

  • il servizio è territorialmente rilevante in Italia
  • il cliente non ha i requisiti per lo spostamento della territorialità
  • il prestatore ha una stabile organizzazione in Italia
  • la regola applicata è stata interpretata in modo estensivo
  • la documentazione è ritenuta insufficiente

Tuttavia, la territorialità IVA è materia interpretativa, non automatica.


Il rischio più grave: recupero IVA e sanzioni elevate

Il vero pericolo è che:

  • l’IVA venga recuperata integralmente
  • si applichino sanzioni rilevanti
  • maturino interessi pluriennali
  • l’atto diventi esecutivo
  • la liquidità aziendale venga compromessa

Anche quando l’imposta è stata assolta all’estero o l’operazione non ha prodotto danno erariale.


L’errore più comune: trattare la territorialità come una questione “formale”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • accettano la riqualificazione senza analisi tecnica
  • non ricostruiscono correttamente la natura dell’operazione
  • non distinguono tra errore interpretativo e violazione sostanziale
  • non dimostrano l’assenza di vantaggio fiscale
  • rinunciano a una difesa specialistica IVA

Nel diritto IVA, la sostanza economica e la corretta qualificazione sono decisive.


Territorialità IVA e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • le regole di territorialità sono complesse e stratificate
  • l’errore interpretativo è frequente e fisiologico
  • l’assenza di danno erariale è un elemento rilevante
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione
  • le sanzioni devono essere proporzionate
  • le riqualificazioni automatiche sono contestabili

Se l’operazione è stata gestita in buona fede e correttamente documentata, l’accertamento è ridimensionabile.


Quando l’accertamento per errata territorialità IVA è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • l’operazione è reale e documentata
  • la qualificazione è frutto di un’interpretazione ragionevole
  • l’IVA è stata assolta in altro Stato
  • non vi è stato vantaggio fiscale
  • la motivazione dell’atto è generica
  • l’Ufficio utilizza automatismi
  • non emerge intento evasivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • ricostruzione della natura dell’operazione
  • verifica delle regole di territorialità applicabili
  • analisi del rapporto contrattuale
  • esame della posizione del cliente/fornitore
  • verifica della documentazione IVA
  • dimostrazione dell’assenza di danno erariale
  • contestazione delle presunzioni automatiche
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa IVA-centrica, tecnica e sostanziale, non automatica.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • l’IVA viene recuperata
  • le sanzioni si consolidano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per errata territorialità IVA

Se ricevi un accertamento per errata territorialità IVA:

  • non accettare automaticamente la riqualificazione
  • non pagare senza un’analisi tecnica
  • ricostruisci correttamente l’operazione
  • verifica le regole di territorialità applicabili
  • raccogli contratti e documentazione
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per errata territorialità IVA, contrastando recuperi indebiti e riqualificazioni automatiche delle operazioni internazionali.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento IVA
  • ricostruire correttamente la territorialità
  • dimostrare l’assenza di evasione
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare liquidità e operatività aziendale

Agisci ora

Un errore di territorialità IVA
non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’errata territorialità IVA di una tua operazione,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una violazione solo interpretativa diventi definitiva.

Introduzione

L’accertamento IVA per errata territorialità si verifica quando l’Amministrazione finanziaria contesta la territorialità di un’operazione (vendita di beni o prestazione di servizi) ritenendola imponibile in Italia, mentre il contribuente ritiene che sia effettuata al di fuori del territorio italiano (o viceversa). Tali errori possono insorgere, ad esempio, in operazioni B2B transfrontaliere, e-commerce o forniture nel settore edile. L’IVA, infatti, è un’imposta neutrale ma altamente tracciata: ogni fattura elettronica, dichiarazione e flusso finanziario è analizzato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate . Pertanto, anche un semplice errore nel luogo di effettuazione può tradursi in pesanti contestazioni fiscali (richiesta di IVA non versata o detraibile indebitamente). Il contribuente deve difendersi tempestivamente e in modo tecnico, documentato e strategico . In questa guida aggiornata a gennaio 2026 approfondiremo il quadro normativo nazionale ed europeo sulla territorialità IVA, i casi pratici più frequenti (e-commerce B2C, servizi transfrontalieri B2B, settore edile, consulenze internazionali), le criticità dell’accertamento (onere della prova, principio di neutralità, errori formali) e le strategie difensive. Il punto di vista sarà sempre quello del contribuente-debitore, con linguaggio giuridico ma divulgativo, integrando tabelle riepilogative, domande e risposte e simulazioni pratiche. In appendice forniremo schemi di atti difensivi (memorie o istanze) e, al termine, un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali più aggiornate.

Quadro normativo sull’IVA e territorialità

  • Principio di base – L’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972 fissa il regime generale di territorialità dell’IVA: i beni ceduti sono imponibili in Italia se la cessione avviene nel territorio dello Stato (art. 7, co.1) . Le prestazioni di servizi seguono la regola generale dell’art. 7-ter: il luogo di tassazione, per servizi resi a soggetti passivi (B2B), è il luogo in cui il committente ha la sede dell’attività economica . In sintesi, una impresa italiana che acquista servizi da un fornitore estero (o viceversa) deve generalmente applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile): il committente italiano integra in contabilità la fattura ricevuta senza IVA, liquidando l’IVA a debito e allo stesso tempo computandola in detrazione .
  • Eccezioni – Alcuni servizi ed operazioni godono di regole speciali (artt. 7-ter ss. del DPR 633/72, recepiti dalla Direttiva 2006/112/CE). Ad esempio, i servizi immobiliari (art. 7-quater) sono territorialmente determinati in base alla location dell’immobile, e i servizi culturali, di trasporto persone, telecomunicazioni (art. 7-quinquies) in base a criteri specifici. Anche le cessioni intracomunitarie di beni (art. 8) sono soggette a prove di uscita dall’Italia (es. copia CMR, DDT). Tuttavia, nelle cessioni intracomunitarie vige la presunzione di trasferimento: per applicare l’esenzione, il cedente nazionale deve provare di avere spedito la merce in altro Stato UE (Cass. n. 8477/2024) .
  • Regime OSS/IOSS – Dal 2021 sono in vigore procedure semplificate (Mini One-Stop-Shop per servizi digitali UE ed Extra-UE, Regime One-Stop-Shop per vendite a distanza di beni intra-UE e vendite di beni importati di basso valore). Queste non modificano i principi di territorialità, ma alleggeriscono gli adempimenti (registrazione unica, dichiarazione unica). Un errore nella scelta o gestione del regime OSS/IOSS (es. mancata registrazione nonostante soglie superate) può generare contestazioni di territorialità.
  • Penali e abusi – Il contribuente che scarica indebitamente IVA in seguito a un errore di territorialità rischia sanzioni amministrative. Il D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione fissa da €500 a €10.000 l’omessa integrazione/autofatturazione in caso di operazioni intracomunitarie non soggette a IVA . Dal 2024 è stata introdotta (art. 6, co.12 D.Lgs. 471/97) una sanzione ridotta (da €250 a €10.000) quando il fornitore estero ha erroneamente versato l’IVA . L’Agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che, anche in questi casi, il cessionario italiano non deve versare l’imposta ma rimane sanzionabile . Resta valido il principio di neutralità: in base all’art. 60 del DPR 633/72 il cessionario può pretendere rivalsa dell’IVA accertata verso il cedente errante, e l’art. 30-ter consente il rimborso dell’IVA “non dovuta” . Tuttavia, una recente ordinanza della Cassazione (n. 24507/2023) ha chiarito che “l’IVA applicata senza territorialità non può essere chiesta a rimborso” quando l’operazione in realtà è fuori campo (manca il requisito territoriale) . Ciò significa che, in caso di errata applicazione (es. azienda estera che monta insegne in Italia), l’IVA versata in più non è rimborsabile, perché l’imposta non sorgeva in capo all’operatore estero .

In definitiva, le norme italiane e UE richiedono attenzione nelle operazioni internazionali: l’impresa deve verificare con precisione il luogo di effettuazione e la corretta IVA applicabile. Un errore può dare origine a un accertamento IVA. Tuttavia, come evidenziano gli esperti, l’accertamento fiscale non è una condanna automatica. Molte contestazioni nascono da automatismi informatici e possono essere contrastate con una difesa tecnica e puntuale .

Casi Pratici di Errata Territorialità IVA

Gli “errori di territorialità” sorgono quando si collocano impropriamente nello spazio territoriale sbagliato le operazioni. Alcuni scenari tipici:

  • Vendita di beni on line (e-commerce B2C): un’impresa italiana vende beni a consumatori in altri Paesi UE. Se non supera le soglie di vendita (o prima del 1/7/2021) poteva applicare l’IVA italiana; oltre la soglia o nel nuovo regime OSS avrebbe dovuto applicare l’IVA del Paese di destinazione. Un errore consisterebbe nell’applicare l’IVA italiana nonostante si dovesse usare OSS (UE) o IOSS (extra-UE). Allo stesso modo, un negozio on-line estero che vende in Italia senza regolare registrazione mini one-stop può incorrere in contestazioni sulla territorialità.
  • Servizi professionali B2B tra UE ed Extra-UE: ad esempio, un consulente italiano presta servizi a una società francese. Ai sensi dell’art. 7-ter, la prestazione è imponibile in Francia (luogo del committente) e l’italiano non deve addebitare IVA . Se però il consulente emette fattura con IVA italiana (magari per distrazione), il committente italiano che riceve il servizio in realtà deve integrare in reverse charge. Errore grave è detrarre quest’IVA italiana: l’Agenzia considererà la detrazione indebitamente effettuata.
  • Acquisto da fornitori esteri (B2B): imprese italiane che comprano beni o servizi dall’estero (UE o extra-UE) devono spesso applicare il reverse charge. Se il fornitore estero (non stabilito in Italia) eroga una prestazione, non va addebitata IVA estera al cliente italiano. Se la fattura estera reca per errore IVA italiana, il cessionario italiano non deve versarla: al massimo emetterà autofattura per il solo imponibile ai sensi dell’art. 17 (reverse) . Un rischio ricorrente è proprio la non integrazione/autofatturazione: il cessionario si trova a detrarre indebitamente l’IVA “erroneamente” addebitata, subendo le relative sanzioni (art.6 co.9-bis1 D.Lgs. 471/97) .
  • Settore edile: nei cantieri transfrontalieri o subappalti (ad es. impresa italiana austriaca subappalta a un italiano), vige spesso l’inversione contabile (art. 17 co.6 e segg. DPR 633/72). Errori comuni sono: applicare l’IVA sulla prestazione di manodopera estera quando invece va fatta dallo stesso committente; contabilizzare male le prestazioni frazionate. La Corte di Cassazione ha sottolineato che per il reverse charge edile la fattura deve indicare entità, natura e data dei lavori : fatture vaghe o generiche non provano l’esistenza reale dei lavori e possono portare a contestazioni.
  • Consulenze transfrontaliere: simile al caso generale B2B. Se un professionista italiano lavora su commesse straniere (es. un avvocato tedesco che riceve consulenza da un italiano), non deve applicare l’IVA italiana (nesso di territorialità). Se lo fa per errore, l’operazione risulta fuori campo e può dar adito a critiche di indebita detrazione da parte del cliente italiano (che, essendo sostanzialmente un soggetto stabile in Italia, avrebbe dovuto autofatturare).
  • Operazioni combinate o “tie-in”: attenzione speciale va data a casi complessi (pacchetto unico non scomponibile di prestazioni, beni con installazione nel Paese del cliente, ecc.). Ad esempio, nel caso delle insegne pubblicitarie, la Cassazione ha distinto se le insegne sono parte integrante dell’immobile (eventualmente imponibili ai sensi del reverse edile) oppure beni mobili a sé stanti (fuori campo IVA se installati per committente estero) . In ogni caso l’onere di provare i presupposti di esenzione o non imponibilità (deroghe al regime ordinario) ricade sul contribuente .

Nella pratica, una tabella riepilogativa chiarisce i principali casi di errata territorialità, la condotta corretta e le possibili sanzioni :

ScenarioCondotta correttaSanzione
Acquisto estero (UE/extra-UE) senza IVA (reverse correct)Integrazione o autofattura in reverse charge– Nessuna (operazione regolare)
Acquisto estero con IVA italiana erronea, ma cessionario non paga l’IVAAnnotazione fattura, integrazione (reverse)€250–€10.000 (art.6 co.9-bis1 DLgs.471/97)
Acquisto estero con IVA italiana erronea, cedente sbaglia ma cessionario non integraCessionario integra regolarmente in reverse charge€500–€10.000 (art.6 co.11 DLgs.471/97)
Operazione “inesistente” fatturata come esente (reverse inesistente)Annullamento autofattura, fattura estera espunta (2%)5% del valore dell’operazione (art.6 co.14 DLgs.471/97)

(Fonte: elaborazione su )

L’accertamento fiscale: procedura e onere della prova

Quando l’Amministrazione sospetta un’errata territorialità IVA, attiva un controllo fiscale (verifica o accertamento). Può trattarsi di controlli automatici sui flussi dati (lipe, fatture elettroniche, esterometro), di riscontri documentali o di ispezioni in loco. In sede di contraddittorio formale, l’Agenzia emette un verbale di constatazione o un avviso di accertamento notificato al contribuente. Le contestazioni possono riguardare: omissioni di IVA a debito, detrazioni indebitamente esercitate, inesistenza dell’operazione ai fini IVA, errori nei registri o inesattezze sui dati finanziari . Tra gli errori più frequenti figurano proprio quelli di territorialità e applicazione scorretta del reverse charge .

Al contribuente è riconosciuto il diritto di difendersi presentando osservazioni e memorie difensive prima dell’atto definitivo, nonché ricorrendo in commissione tributaria se necessario . Il principio fondamentale è che l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria: essa deve dimostrare l’esistenza di violazioni e il danno erariale. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che il contribuente che invoca l’esclusione o deroga al regime di territorialità ha l’onere di provare i presupposti che giustificano questa deroga . In altre parole, se un’impresa sostiene che una prestazione sia fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, dovrà fornire elementi probatori (contratti, DDT, dichiarazioni doganali, documenti di trasporto) che comprovino il trasferimento effettivo della merce o l’assenza di “nexus” in Italia.

In particolare, la Cass. n. 8477/2024 ha chiarito che “l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialità IVA è a carico del contribuente” . Ciò vale soprattutto per le cessioni intracomunitarie esenti: l’impresa deve documentare e dimostrare la spedizione dei beni fuori dall’Italia (via CMR, DDT, pacchi con etichette internazionali, ecc.). Se questa prova manca o è debole, l’IVA intracomunitaria può essere recuperata in Italia.

Parallelamente, è bene ricordare che il sistema IVA è neutrale per il contribuente: come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale IVA erroneamente versata o indetraibile grava di fatto sul consumatore finale . L’art. 60 del DPR 633/72 consente al cessionario di rivalsa verso il cedente estero per l’IVA che gli è stata addebitata in eccesso, e l’art. 30-ter prevede il rimborso dell’imposta versata indebitamente. Tuttavia, dopo la sentenza n. 24507/2023, se l’operazione è irrilevante per carenza di territorialità, quel versamento è considerato inesistente e non rimborsabile .

In ogni caso, un elemento che può penalizzare il contribuente è la forma del documento ricevuto. La Cassazione n. 3225/2025 ha sottolineato che, per usufruire della detrazione o applicare il reverse charge, la fattura deve essere completa: indicare entità, natura e data delle prestazioni . Una fattura estera vaga o generica non prova la reale sussistenza dell’operazione e può indurre l’Amministrazione a disconoscere la detrazione.

Sintesi strategica: L’accertamento su errata territorialità può includere contestazioni sia di imponibile non dichiarato sia di detrazione indebita. Il contribuente deve prepararsi con una difesa tecnica, basata su documentazione contrattuale e contabile, principi di neutralità e buone prassi contabili . L’assistenza dell’avvocato tributarista è essenziale per impostare la strategia: dalla tempestiva verifica dei conti alla produzione di memorie articolate, fino all’eventuale ricorso.

Come difendersi: strategie e strumenti

In caso di accertamento, l’avvocato deve guidare il contribuente attraverso una difesa articolata. I punti chiave emersi dalla dottrina e dalla prassi sono i seguenti:

  • Dimostrare l’erroneità involontaria – Il contribuente deve evidenziare che l’errore di territorialità non è stato doloso, ma involontario. Ad esempio, se la fattura estera contiene IVA italiana per errore del fornitore (come nella Risoluzione Agenzia Entrate 21/E/2015), bisogna sottolineare che il documento è “falso” ai fini IVA e che il reverse charge era dovuto . Se possibile, mostrare che al ricevimento della fattura il contribuente ha prontamente cercato di regolarizzare (richiesta nota di variazione, emissione di autofattura o TD28) .
  • Principio di neutralità IVA – Richiamare che l’IVA è neutra e che il contribuente non subisce alcun vantaggio economico dall’errore: se l’imposta viene poi recuperata tramite rimborso (art.30-ter) o rivalsa (art.60), essa grava solo sull’utilizzatore finale . In pratica, difendere che l’eventuale IVA versata al fornitore potrà essere poi recuperata senza danno definitivo.
  • Validità formale della documentazione – Se la fattura o il documento ricevuto è incompleto o generico, ribadire che esso non prova un’operazione rilevante ai fini IVA . È possibile sostenere che, in base alla Cass. 3225/2025, la fattura dev’essere dettagliata: se così non è, l’IVA contestata non poteva essere né obbligatoriamente versata né detratta dal contribuente .
  • Collaborazione con il Fisco – Dimostrare di aver agito in buona fede. Per esempio, l’art. 6, co.11 D.Lgs. 471/97 (primo periodo) prevede sanzioni mitigate se il cessionario informa l’Ufficio entro 90 giorni dall’errore e integra/autofattura al più presto . Quindi è utile evidenziare nel contraddittorio che si è comunicato immediatamente l’errore (anche via email o trasmissione dati) e che si è proceduto con ravvedimento operoso (sanzione ridotta di €250) prima ancora di qualsiasi rilievo formale .
  • Affidamento sul documento – Argomentare il principio di affidamento: il contribuente ha fatto affidamento su un documento apparentemente regolare (fattura con partita IVA valida) . Fino a prova contraria, si può sostenere che colui che emette fattura in apparenza corretta in buona fede induce il cessionario a ritenerla valida. Si possono citare circolari (es. 35/E/2013) e, come osservato da Cass. 3225/2025, il contribuente aveva l’onere di dimostrare la regolarità formale e sostanziale dell’operazione .

In sintesi, la difesa deve concentrarsi su: (i) l’assenza di dolo o colpa grave del contribuente, (ii) l’esatto inquadramento normativo (art. 17, art.6 DLgs. 471/97, circ. 35/E/2013) e (iii) la documentazione correttiva (autofatture, note di variazione, attestazioni di ravvedimento). Il modello di lettera difensiva tipo è strutturato come segue : dopo l’intestazione all’Ufficio locale e il riferimento all’avviso di accertamento, si espongono i fatti (ricezione della fattura estera con IVA errata) e i richiami normativi. Ad esempio:

“In data … è stata ricevuta fattura dal fornitore estero [dati], con erroneo addebito IVA italiana di €… (per prestazione svolta in Italia). Secondo la Ris. AE 21/E/2015 tale fattura è considerata inesistente ai fini IVA, poiché l’operazione in esame era da assoggettare a inversione contabile (art.17 DPR 633/72). Conseguentemente, il contribuente ha emesso immediatamente autofattura integrativa, registrando l’operazione in contabilità ai fini IVA in reverse charge e versando l’imposta nel modello di dichiarazione. L’IVA indebitamente versata al fornitore estero potrà essere recuperata mediante rimborso ex art.30-ter oppure tramite rivalsa secondo art.60 DPR 633/72, come è noto. In particolare, si ricorda che la sanzione di cui al D.Lgs.471/97, comma 12, gravante sul cessionario in questa ipotesi è già minima (250–10.000 €). Data la natura non dolosa dell’errore (il contribuente ha semplicemente seguito quanto da lui ritenuto corretto al momento), nonché l’adozione di tutte le misure correttive possibili (autofattura, ravvedimento, comunicazioni), si chiede, se del caso, una riduzione delle sanzioni applicate, in conformità al principio di ragionevolezza. Rimane comunque che la posizione IVA è stata regolarizzata mediante ravvedimento operoso (ricevuta allegata) ai sensi della normativa vigente”.

Memorie difensive e ricorsi – Al modello di lettera come sopra illustrato (da adattare caso per caso) vanno poi allegate copia di tutti i documenti (autofatture, registri IVA, ricevute di pagamento delle sanzioni ridotte) e, se disponibili, corrispondenza con il fornitore estero (credit note, riscontri). Nella successiva fase processuale (ricorso in Commissione tributaria) l’avvocato potrà argomentare più diffusamente sulla giurisprudenza e sulla necessità di rispettare i principi generali. Ad esempio, può essere utile citare la sentenza Cass. n. 8477/2024 secondo cui il mancato possesso di prove da parte del contribuente è un limite alla sua difesa (sostanzialmente, senza i documenti di trasporto è difficile contestare la territorialità). D’altra parte, si insisterà sul fatto che il contribuente ha comunque ottemperato alla normativa IVA possibile (art.17 DPR 633/72, art.6 D.Lgs. 471/97) e che non esistono profili di mala fede.

  • Istanze aggiuntive – In alcuni casi conviene considerare strumenti supplementari: accertamento con adesione (se è economico chiudere una lite con un accordo, ad esempio riducendo la mora), istanza di sospensione esecutività (se le sanzioni aggravano la continuità aziendale), istanza di autotutela all’Agenzia (se emergono fatti nuovi). Ogni opzione va valutata con cautela e preferibilmente non dopo scadenze imminenti (in primo luogo si risponde alla contestazione).

In generale, come sottolineano gli esperti, è fondamentale che la difesa non sia generica: ogni contestazione deve essere confutata con riferimento preciso alla norma, al contratto, al conteggio IVA . Ad esempio, se l’accertamento lamenta la detrazione di IVA indebitamente versata, la difesa dovrà dettagliare quali fatture hanno subito ravvedimento, come è stato modificato il registro IVA e come è stato calcolato il diritto alla detrazione residua.

Domande frequenti (FAQ)

D: Devo versare l’IVA se il fornitore estero me l’ha addebitata per errore?
R: No. Se si tratta di una prestazione B2B, l’IVA è territorialmente dovuta in Italia tramite inversione contabile. Il committente italiano deve integrare in contabilità la fattura estera (o emettere autofattura) senza effettuare alcun versamento all’estero . L’IVA indicata dal fornitore straniero deve essere trattata come imposta pagata “indebitamente” e non versata di fatto. È importante non pagare né detrarre quell’IVA erronea: al suo posto, il cedente dovuto (il committente) liquiderebbe comunque l’imposta nel proprio Paese.

D: Quali sanzioni rischio se ho detratto o versato quell’IVA straniera?
R: In caso di detrazione indebita l’Agenzia applica la sanzione fissa minima (500 €) fino al massimo (10.000 €) . Tuttavia è possibile ridurla tramite ravvedimento operoso: versando volontariamente la sanzione ridotta di 250 € (art.6, co.9-bis1 D.Lgs.471/97) contestualmente alla dichiarazione IVA. In pratica, se scoprite l’errore, il consiglio è regolarizzare con ravvedimento, e allegare la ricevuta in sede di contraddittorio .

D: Posso inviare la comunicazione con il nuovo documento TD28 (fatturazione elettronica) per sanare l’errore?
R: Sì, il modello TD28 (ad uso fatture transfrontaliere irregolari) serve a registrare in Sdi la ricezione di fattura estera con IVA. Tuttavia l’Agenzia ha chiarito che l’invio del TD28 è solo adempimento formale: non sostituisce il ravvedimento. In sostanza va mandato il TD28 per correttezza contabile, ma il contribuente deve comunque versare la sanzione ridotta per regolarizzare .

D: Posso chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata al fornitore estero?
R: Teoricamente sì, entro 2 anni dall’operazione, secondo l’art.30-ter DPR 633/72. Nella prassi, però, l’Agenzia può richiedere documentazione extra. Recentemente è intervenuta anche una Risposta dell’Agenzia Entrate n. 20/2024 che precisa i tempi entro cui può essere richiesto il rimborso in seguito alla definizione degli accertamenti. Attenzione: se però la cessione non era imponibile in Italia (fuori campo), come detto la Cassazione 24507/2023 ha espresso il principio negativo sul rimborso . In ogni caso, la difesa deve sottolineare il diritto alla restituzione o compensazione dell’imposta in eccesso secondo normativa vigente .

D: Che tipo di memoria o istanza devo preparare?
R: È necessario predisporre una memoria difensiva articolata (o lettera formale di osservazioni) in risposta all’avviso di accertamento. Questa memoria deve citare la normativa di riferimento (DPR 633/72, D.Lgs. 471/97, risoluzioni AE) e motivare ogni punto. L’elenco delle azioni di regolarizzazione (autofattura, ravvedimento, note di variazione) va documentato e allegato . Se l’Agenzia sollecita la restituzione dell’IVA già versata, nella memoria si può chiedere di applicare il principio di neutralità e, se del caso, di ridurre le sanzioni per buona fede e cooperazione (art. 6 co.1 DLgs. 471/97). In alternativa al contraddittorio, si può valutare anche la presentazione di un ricorso tributario entro 60 giorni (o 40 in Regioni speciali), con successiva memoria tecnica da depositare in Commissione Tributaria. Il ricorso deve contenere i motivi (errata territorialità dell’operazione, illegittimità delle sanzioni, ecc.) e richiedere l’accoglimento delle eccezioni.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la lettura, di seguito due tabelle sintetiche:

  • Normalizzazione contabile (regolarizzazione tecnica): azioni da compiere per correggere l’errore «sul campo»:
AzioneDescrizione
Richiesta rettifica al fornitoreChiedere al venditore estero una nota di variazione o una nuova fattura senza IVA .
Emissione autofatturaSe non ottengo correzione, emettere autofattura (art.17 DPR 633/72) per il solo imponibile estero, escludendo l’IVA .
Invio TD28Con la fattura elettronica, inviare il documento TD28 per comunicare l’operazione errata .
Ravvedimento operosoVersare la sanzione ridotta (€250) con F24 (art.6 co.9-bis1 D.Lgs.471/97) in prossimità della dichiarazione IVA .
Annotazioni nei registriAnnotare in contabilità IVA acquisti e vendite (o IVA acquisti) la fattura estera e l’eventuale autofattura .
Controlli interniVerificare di non aver detratto l’IVA estera erronea; se sì, correggere tramite nota integrativa o dichiarazione rettificativa .
Diritto al rimborsoSe IVA è stata pagata, valutare il rimborso (art.30-ter DPR 633/72). Attenzione ai termini (2 anni) .
  • Verifica della detraibilità (pro-rata): se l’azienda effettua sia operazioni imponibili che esenti, il pro-rata può limitare la detrazione. Controllare attentamente l’imponibile prevalente e applicare il pro-rata vigente .

Simulazioni pratiche

Di seguito riportiamo casi esemplificativi (solo in Italia) con applicazione della strategia corretta:

  • Esempio 1: Servizi UE non soggetti a IVA. Un’impresa italiana acquista servizi da un fornitore tedesco già identificato per IVA in Italia. Il fornitore, per errore, emette fattura 1.000 € + 22% IVA = 1.220 €. In realtà, trattandosi di prestazione B2B, l’IVA non va applicata sulla fattura estera: il cliente italiano avrebbe dovuto integrare la fattura per 1.000 € + 220 € IVA a debito/credito (reverse-charge).
    Regolarizzazione: l’azienda italiana contatta il fornitore per ottenere una nota di credito o fattura corretta. In mancanza di risposta, procede autonomamente: emette un’autofattura per 1.000 € con IVA 22% a debito (e a pari credito) in contabilità, e versa la sanzione ridotta di 250 € (art.6 co.9-bis1). In partita, registra Acquisti = 1.000 €, IVA a debito = 220 €, IVA a credito = 220 €. L’IVA inizialmente versata (€220) non viene detratta. Con questa procedura, l’IVA è stata regolarmente assolta in Italia e le sanzioni restano minime .
  • Esempio 2: Acquisto di beni extra-UE con IVA applicata erroneamente. Un’azienda italiana importa merci dagli USA (fornitore con rappresentante fiscale in Italia). Il venditore emette fattura italiana di 1.000 € + 22% IVA (€220) per errore.
    Regolarizzazione: il compratore non paga quella IVA al venditore. Chiede chiarimenti: il venditore riconosce l’errore e non rettifica tempestivamente. Il cliente italiano emette autofattura sull’intera operazione: in contabilità registra imponibile 1.000 € e IVA 220 € (a debito e a credito), come in caso di importazione B2B (reverse). Contemporaneamente, calcola e versa la sanzione minima di 250 €. Poiché l’IVA straniera non è stata pagata né detratta, la posizione risulta regolare; potrà detrarre l’IVA solo secondo il pro-rata. Se invece l’IVA fosse stata pagata e detratta, avrebbe dovuto trattarla come spesa non deducibile e versare comunque la sanzione (ossia sarebbe rientrato nella medesima procedura di ravvedimento).
    (Dal punto di vista dell’esempio: l’IVA straniera viene considerata solo “onere accessorio” e non detratta.)
  • Esempio 3: Acquisto di servizi digitali minori (e-commerce B2C). Un professionista italiano acquista servizi digitali (licenze software) da un fornitore estero per 80 € + IVA italiana 22% (17,60 €), non dovuta perché persona fisica UE. Il pro-rata non si applica (non detrae normalmente), ma il rischio è comunque una sanzione di 250 €. Scoperto l’errore, il professionista emette autofattura per 80 € imponibile e decide di assolvere volontariamente 25 € di IVA (cioè il 22% di 80, simile all’inversione) e versa la sanzione di 250 €. In questo modo avrebbe dovuto pagare 17,60 € di IVA (22% di 80), ma il venditore ha già incassato 97,60 € (80 + 17,60). Il professionista contabilizza quindi: Autofattura 80 € + IVA 17,60 €; e versa sul F24 IVA 25 €. Alla fine, versa 25 € di IVA contro i 17,60 € già incassati dal fornitore estero, evitando la sanzione piena.
    (Questo caso illustra che, nelle operazioni di modesta entità, si può anche decidere di sopportare una parte di IVA per semplificare la regolarizzazione, sempre tenendo conto del principio di neutralità e del limite di 250 € di sanzione)*.

Questi esempi mostrano come, agendo rapidamente e seguendo le regole (autofattura/inversione, ravvedimento, annotazione corretta), il contribuente assolve l’IVA dovuta in Italia minimizzando l’impatto sanzionatorio .

Conclusioni

L’errata territorialità IVA crea una situazione complessa per il contribuente italiano, ma non insormontabile. La chiave della difesa è agire prontamente: non pagare né detrarre l’IVA erronea, regolarizzare tramite autofattura o integrazione e pagare la sanzione ridotta . In caso di contestazione, si deve articolare una memoria difensiva accurata, puntando su documentazione contrattuale, neutralità IVA e corretto inquadramento normativo (art.17 DPR 633/72, art.6 D.Lgs. 471/97, circ. 35/E/2013, Ris. 21/E/2015) . La giurisprudenza più recente ribadisce l’importanza della correttezza formale della fattura (Cass. 3225/2025) e della prova del concreto trasferimento (Cass. 8477/2024) . Osservando scrupolosamente le regole IVA, il contribuente minimizza i rischi di sanzioni e garantisce il rispetto del principio di neutralità: l’imposta deve gravare solo sul consumatore finale.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) – artt. 7, 7-ter, 7-quater, 8, 17, 30-ter, 60 e ss.
  • Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA (art. 44 e segg.).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sanzioni IVA) – artt. 6, 9-bis1.
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, co. 154-155: Regime OSS).
  • Circolare Agenzia Entrate 35/E/2013 (istruzioni contrasto evasione IVA).
  • Risoluzione Agenzia Entrate 21/E/2015 (fatture estere con IVA).
  • Cass. SS.UU. n. 3225/2025 (completezza fattura per detrazione/reverse charge) .
  • Cass. n. 8477/2024 (onere della prova per esenzione intracomunitaria) .
  • Cass. ord. n. 24507/2023 (Iva non dovuta per errata territorialità, impossibilità di rimborso) .
  • Cass. n. 22644/2019 (contratto preliminare e IVA intracomunitaria).
  • Agenzia Entrate – Risposta n. 549/2021 (interpello reverse charge estero).

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Il Fisco ti contesta una errata applicazione della territorialità IVA e recupera imposta, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sulla territorialità IVA sono tecnici, interpretativi e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– operazioni ritenute erroneamente non imponibili in Italia,
– servizi qualificati come “estero” ma considerati territorialmente rilevanti,
– cessioni e prestazioni transfrontaliere,
– errata individuazione del luogo di tassazione,
– presunti vantaggi fiscali derivanti dall’errata applicazione dell’IVA.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero dell’IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni su detrazione e liquidazioni,
👉 effetti a catena su imposte dirette.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per errata territorialità IVA?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la territorialità IVA è materia complessa e tecnica,
👉 errori interpretativi non equivalgono automaticamente a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento per Errata Territorialità IVA

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia escluso erroneamente l’IVA italiana,
– abbia applicato una regola di territorialità non corretta,
– abbia qualificato in modo errato l’operazione o il soggetto,
– abbia omesso il versamento dell’imposta.

👉 Ma la territorialità IVA non è un automatismo: dipende da molteplici elementi giuridici e fattuali.

La valutazione riguarda:

– natura dell’operazione,
– tipologia di servizio o bene,
– qualifica delle parti,
– luogo di stabilimento,
– regole speciali e deroghe.


Perché il Fisco Contesta la Territorialità IVA

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il luogo di tassazione sia stato individuato erroneamente,
– il servizio fosse territorialmente rilevante in Italia,
– l’operazione non rientrasse tra le esclusioni,
– vi sia stata una perdita di gettito IVA.

👉 Ma il Fisco non può ignorare la complessità normativa della territorialità.


Il Principio Chiave: Errore di Territorialità ≠ IVA Evasa

Un principio fondamentale è questo:

👉 un errore nella territorialità IVA non equivale automaticamente a evasione dell’imposta.

Questo significa che:

– l’errore può essere interpretativo,
– l’IVA può essere neutra o recuperabile,
– va valutata la buona fede del contribuente,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco applica regole generali ignorando le deroghe,
– non considera la qualificazione reale dell’operazione,
– ignora la prassi e l’incertezza normativa,
– recupera IVA senza valutare la detraibilità,
– applica sanzioni piene per errori interpretativi.

👉 La presunzione non basta: serve un’analisi tecnica rigorosa.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– servizi internazionali,
– consulenze transfrontaliere,
– prestazioni digitali,
– operazioni con soggetti non residenti,
– errata applicazione di regole speciali.

👉 Molti rilievi sono tecnici e difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Ricostruire Correttamente la Natura dell’Operazione

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 che tipo di operazione era realmente?

È decisivo dimostrare:

– natura del servizio o del bene,
– ruolo delle parti,
– luogo di utilizzo effettivo,
– inquadramento normativo corretto.

👉 Se la qualificazione è errata, l’accertamento si indebolisce.


🔹 2. Dimostrare l’Incertezza Normativa e la Buona Fede

Un principio fondamentale è questo:

👉 la territorialità IVA presenta ampie zone grigie interpretative.

È possibile dimostrare:

– complessità della disciplina,
– prassi non univoche,
– comportamento diligente del contribuente.

👉 Qui si vincono molte difese, soprattutto sulle sanzioni.


🔹 3. Contestare il Recupero Automatico dell’IVA

La legge distingue tra:

– evasione sostanziale,
– errore tecnico di inquadramento.

👉 Non ogni errata territorialità giustifica il recupero pieno dell’imposta.


🔹 4. Far Valere la Neutralità dell’IVA

La difesa può dimostrare che:

– l’IVA sarebbe stata detraibile,
– non vi è stato danno erariale,
– l’operazione è fiscalmente neutra.

👉 La neutralità IVA è spesso decisiva.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– chiarire la qualificazione dell’operazione,
– spiegare il criterio di territorialità adottato,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre contratti e documentazione,
– dimostrare la correttezza dell’impostazione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’IVA è recuperata senza corretta analisi tecnica,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora buona fede e neutralità.

👉 Molti accertamenti per errata territorialità IVA vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Territorialità Errata ≠ Evasione Automatica

Un principio essenziale è questo:

👉 un errore sulla territorialità IVA non equivale automaticamente a IVA evasa.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare il danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sulla territorialità IVA è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:

– ricostruisce correttamente l’operazione,
– individua la regola IVA applicabile,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero IVA ingiustificato,
– ridurre o annullare sanzioni,
– regolarizzare la posizione senza danni eccessivi,
– mettere in sicurezza le operazioni future.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti IVA richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
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Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per errata territorialità IVA:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.

La regola è chiara:

👉 ricostruire correttamente l’operazione,
👉 dimostrare l’errore interpretativo e la buona fede,
👉 contestare automatismi e sanzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per errata territorialità IVA può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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