Questionario Fiscale Agenzia Delle Entrate 2026: Come Difendersi Subito E Bene Con L’Avvocato

Introduzione

Il questionario dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento istruttorio previsto dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973. Con esso l’amministrazione finanziaria può chiedere al contribuente di presentare documenti, dati e notizie rilevanti per l’accertamento. L’invio del questionario è spesso il preludio a un futuro controllo o accertamento: ignorarlo o rispondere in modo superficiale può avere conseguenze gravi, come sanzioni amministrative, preclusioni probatorie e, nei casi più gravi, avvisi di accertamento.

Dal 2026 il quadro normativo è cambiato: la Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies e potenziato l’obbligo di contraddittorio preventivo, mentre la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno chiarito i limiti della preclusione probatoria e i diritti del contribuente. Chi riceve un questionario deve quindi conoscere non solo le norme ma anche la giurisprudenza più recente per tutelare i propri diritti.

Questo articolo offre una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) su come difendersi: si analizzeranno le fonti normative, le sentenze più recenti, la procedura da seguire dopo la notifica, le difese possibili e gli strumenti alternativi per chi ha debiti fiscali. Il punto di vista è quello del debitore/contribuente, con un taglio pratico e orientato alle soluzioni.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. Oltre ad essere abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, vanta le seguenti qualifiche:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste i debitori nelle procedure di accordo con i creditori e nelle richieste di esdebitazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a guidare le imprese in difficoltà nella composizione negoziata;

L’Avv. Monardo e il suo staff supportano i contribuenti in tutte le fasi: analisi legale del questionario e degli atti, interlocuzione con l’ufficio per richiedere chiarimenti o proroghe, redazione di risposte puntuali e memorie difensive, impugnazione di avvisi di accertamento, sospensioni e piani di rientro, accesso a strumenti di definizione agevolata e a procedure di sovraindebitamento. La loro competenza multidisciplinare consente di combinare difese giudiziali e soluzioni stragiudiziali per ridurre il debito fiscale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Poteri istruttori dell’amministrazione: l’art. 32 D.P.R. 600/1973

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 disciplina i poteri degli uffici fiscali. Tra i poteri attribuiti agli uffici vi è anche quello di inviare ai contribuenti questionari con l’invito a restituirli compilati e firmati . La norma afferma che gli uffici possono:

  1. effettuare accessi, ispezioni e verifiche;
  2. invitare i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ;
  3. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento ;
  4. richiedere atti e documenti oppure informazioni ad altri enti (banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, ecc.) .

Il questionario è quindi uno strumento preliminare con cui l’Ufficio acquisisce dati per ricostruire la posizione del contribuente. Il contribuente ha il dovere di collaborare, ma la legge pone limiti e garanzie:

  • Termine per rispondere: l’invito deve essere notificato e deve assegnare un termine non inferiore a 15 giorni . Per le richieste di informazioni bancarie il termine minimo è 30 giorni. È possibile chiedere una proroga di 20 giorni per giustificati motivi.
  • Verbale: le richieste e le risposte devono risultare da verbale sottoscritto dal contribuente; in mancanza deve essere indicato il motivo .
  • Limiti quantitativi: per le presunzioni bancarie la norma considera prelevamenti superiori a 1.000 euro al giorno o 5.000 euro al mese .

In sintesi, l’amministrazione può chiedere dati e documenti, ma la richiesta deve essere motivata e circoscritta: la Corte costituzionale (sentenza n. 137/2025) ha ribadito che la preclusione probatoria prevista dall’art. 32 opera solo per i documenti favorevoli al contribuente; non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione, come le fatture elettroniche . Inoltre, la Consulta ha chiarito che la preclusione riguarda solo gli elementi informativi che avrebbero potuto evitare o ridurre l’accertamento .

Lo Statuto dei diritti del contribuente e il principio del contraddittorio

La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) contiene diverse garanzie procedurali. L’art. 6 tutela il diritto di conoscenza degli atti: l’amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati comunicandoli nel luogo di domicilio e con modalità idonee a garantirne la riservatezza . Deve inoltre informare il contribuente di ogni fatto o circostanza che possa comportare l’irrogazione di una sanzione e consentirgli di integrare o correggere gli atti .

Dal 20 dicembre 2025 è in vigore anche il nuovo art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che consacra il principio del contraddittorio. La norma stabilisce che tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ; l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto assegnando un termine complessivo non inferiore a sessanta giorni per consentire le controdeduzioni e l’accesso al fascicolo . Sono escluse solo alcune tipologie di atti automatizzati e i casi di pericolo per la riscossione .

Queste disposizioni rafforzano il diritto alla difesa: il contribuente deve essere posto in condizione di interloquire con l’Ufficio prima che venga emesso un atto impositivo. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto.

Preclusione probatoria: cosa succede se non si risponde al questionario

Il quarto comma dell’art. 32 prevede che i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa. Tale preclusione, tuttavia, è stata più volte attenuata dalla giurisprudenza:

  • Corte costituzionale n. 137/2025: ha dichiarato costituzionalmente legittima la preclusione, ma ha precisato che essa riguarda solo i documenti che hanno contenuto univocamente favorevole al contribuente; non possono essere richiesti documenti che l’amministrazione può acquisire da sé, come le fatture elettroniche .
  • Cassazione n. 11405/2021: ha sancito che l’invio del questionario assicura un dialogo preventivo tra fisco e contribuente; l’Ufficio deve fissare un termine minimo per la risposta e avvertire il contribuente delle conseguenze dell’inottemperanza. In mancanza, non è invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità .
  • Cassazione n. 14052/2025: ha ribadito che la mancata risposta al questionario comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti, salvo che il contribuente non dimostri di non aver potuto adempiere .
  • Cassazione n. 30847/2025: ha stabilito che la preclusione non opera automaticamente: l’Ufficio deve formulare richieste specifiche e avvertire il contribuente che la mancata esibizione comporterà la preclusione. In assenza di richiesta specifica o di avvertimento, il contribuente può produrre documenti anche in sede di ricorso .

Queste pronunce dimostrano che la preclusione non è un automatismo: se l’amministrazione non rispetta le forme (notifica con termine adeguato e specificità della richiesta) o se il contribuente non è stato informato delle conseguenze, la prova può essere utilizzata anche successivamente. Ciò rinforza la possibilità di difesa del contribuente che abbia conservato la documentazione ma non l’abbia prodotta per difendersi.

Sanzioni amministrative e responsabilità

Oltre alla preclusione probatoria, l’omissione o l’incompletezza della risposta al questionario comporta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. L’importo è raddoppiato se la violazione è commessa da soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Inoltre, il mancato invio dei questionari può costituire elemento presuntivo di evasione e portare a un accertamento induttivo.

La rottamazione quinquies e le definizioni agevolate 2026

La Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, denominata rottamazione quinquies. L’articolo 1, commi 231‑252, prevede che i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possano essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio , pagando solo il capitale e le spese di notifica. In particolare:

  • Possono essere “rottamate” le imposte da dichiarazioni e da attività di controllo (art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972) e i contributi previdenziali dovuti all’INPS .
  • Non sono ammesse le posizioni per le quali alla data del 30 settembre 2025 risultano pagate tutte le rate della precedente rottamazione quater .
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali, suddivise dal 2026 al 2035 . In caso di rateazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3 % annuo .
  • I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026, in modalità telematica . L’agente della riscossione mette a disposizione, nell’area riservata del proprio sito, i carichi definibili .

La rottamazione rappresenta un’opportunità per chi ha debiti iscritti a ruolo e desidera azzerare sanzioni e interessi. Tuttavia non blocca la pretesa principale: occorre valutare se aderire alla rottamazione convenga rispetto a un ricorso.

Sovraindebitamento e strumenti alternativi (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Per i debitori sovraindebitati, la legge 3/2012 ha introdotto tre strumenti di composizione della crisi: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio . Questi istituti permettono di superare situazioni di indebitamento eccessivo in favore di soggetti che non possono accedere al fallimento ordinario (persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori). Presupposto soggettivo è la qualità di soggetto non fallibile; presupposto oggettivo è il persistente stato di sovraindebitamento .

L’art. 6, comma 2, della legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché l’incapacità definitiva di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni . L’art. 13 del D.L. 83/2015 ha modificato l’art. 480, comma 2, del codice di procedura civile: l’atto di precetto deve avvertire il debitore che può ricorrere alla legge 3/2012 con l’ausilio di un OCC o di un professionista per concludere un accordo con i creditori o presentare un piano del consumatore . Questo avvertimento consente al debitore di bloccare l’esecuzione e di cercare una soluzione negoziata .

Il decreto di apertura della procedura di accordo prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e comporta la sospensione del decorso degli interessi . Tali misure offrono al debitore un “scudo” contro i pignoramenti, consentendogli di negoziare con i creditori. Per le persone fisiche, la liquidazione controllata e l’esdebitazione consentono di cancellare i debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio.

Procedura passo per passo dopo la notifica del questionario

  1. Ricezione e verifica della notifica. L’atto deve essere notificato nel rispetto delle regole del codice di procedura tributaria (art. 60 D.P.R. 600/1973). Verificare che contenga:
  2. i dati del funzionario e dell’ufficio;
  3. l’indicazione motivata dei dati/documenti richiesti;
  4. il termine per rispondere (non meno di 15 giorni, prorogabile a 20);
  5. l’avvertimento sull’eventuale preclusione probatoria in caso di mancata risposta.
  6. Controllare la legittimità della richiesta. Se la richiesta è generica o richiede documenti che l’amministrazione possiede (ad esempio fatture elettroniche o dati già inviati al Sistema di Interscambio), può essere contestata . La Cassazione impone che le richieste siano specifiche e l’avvertimento sia chiaro .
  7. Richiedere consulenza legale immediata. È consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato prima di rispondere: un professionista può valutare i profili di illegittimità, chiedere una proroga e preparare una risposta efficace. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono una analisi preliminare gratuita per impostare la strategia.
  8. Organizzare i documenti. Raccogliere documentazione contabile, contrattuale e bancaria relativa agli anni richiesti. È importante rispondere in modo puntuale: documenti inesatti o generici possono esporre a sanzioni. Se il questionario riguarda rapporti con terzi (clienti, fornitori, banche), verificare la normativa privacy.
  9. Redigere la risposta. La risposta deve essere chiara, numerata e riferirsi puntualmente alle richieste. È utile allegare un verbale o una dichiarazione riepilogativa firmata. Per ogni documento allegato, indicare perché è rilevante e come dimostra la regolarità fiscale.
  10. Spedire nei termini. Inviare il questionario compilato entro il termine tramite raccomandata A/R o PEC. Conservare le ricevute. In caso di impossibilità a rispondere entro i termini, inviare una richiesta motivata di proroga.
  11. Mancata risposta e preclusione. Se non si risponde, l’Ufficio può applicare la sanzione da 250 a 2.000 euro e utilizzare la preclusione probatoria. Tuttavia, in base alle pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione, la preclusione opera solo per i documenti favorevoli e solo se la richiesta era specifica e accompagnata dall’avvertimento .
  12. Esito: chiusura, accertamento o adesione. Dopo la risposta, l’Ufficio può archiviare la pratica, richiedere ulteriori chiarimenti, emettere un avviso di accertamento o proporre l’accertamento con adesione. In quest’ultimo caso il contribuente può definire la pretesa con riduzione delle sanzioni (1/3), valutando la convenienza con il proprio legale.

Difese e strategie legali

Contestare la legittimità del questionario

Una prima difesa consiste nel verificare la legittimità del questionario. Il questionario può essere impugnato se:

  • Mancanza di motivazione o specificità: se la richiesta è generica (“fornire tutta la documentazione utile”) e non individua i documenti, viola il principio di specificità sancito dalla Cassazione .
  • Mancanza di avvertimento sulla preclusione: la preclusione probatoria vale solo se l’Ufficio ha avvertito il contribuente delle conseguenze .
  • Richiesta di documenti già in possesso dell’amministrazione: le richieste relative a fatture elettroniche o dati trasmessi al Sistema di Interscambio sono illegittime .
  • Violazione del contraddittorio: l’assenza di contraddittorio preventivo o la mancata concessione del termine minimo di 15 giorni rende annullabile l’atto .

In presenza di vizi, si può presentare istanza di annullamento all’Ufficio, evidenziando l’illegittimità, oppure impugnare l’eventuale avviso di accertamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione dell’atto esecutivo.

Rispondere in modo strategico

Quando il questionario è legittimo, è consigliabile collaborare. Alcune strategie operative:

  1. Risposte puntuali e complete: fornire solo i documenti richiesti, senza eccedere (evitare di consegnare documenti che possano essere interpretati in modo sfavorevole). Se una richiesta è generica, chiedere chiarimenti o limitarne la portata.
  2. Documentare le ragioni: allegare spiegazioni che giustifichino eventuali operazioni contestate (es. originazione di movimenti bancari, contratti, corrispondenze). Eventuali presunzioni bancarie possono essere superate dimostrando l’inerenza dei movimenti.
  3. Richiedere la rateizzazione: se emerge un debito, negoziare un piano di pagamento o l’adesione all’accertamento con adesione; l’assistenza di un avvocato e di un commercialista è fondamentale.

Impugnare l’avviso di accertamento

Se l’Ufficio ritiene insufficienti le risposte, può emettere un avviso di accertamento. Prima di impugnarlo occorre valutare:

  • Notifica e motivazione: l’atto deve essere motivato e preceduto dal contraddittorio (art. 6‑bis Statuto) . In caso contrario è annullabile.
  • Regime sanzionatorio: l’adesione riduce le sanzioni a 1/3, ma potrebbe non convenire se l’accertamento è illegittimo. È quindi necessario analizzare la documentazione.
  • Termini di impugnazione: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica (per le cartelle di pagamento 60 giorni, per gli avvisi di accertamento 60 giorni nelle regioni a statuto speciale 90). Nel frattempo si può chiedere la sospensione del pagamento.

L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza cassazionista e alla collaborazione con commercialisti, esamina gli avvisi di accertamento individuando vizi formali e sostanziali. Nei contenziosi tributari assiste i clienti davanti alle Corti di giustizia tributaria e, se necessario, in Cassazione.

Strumenti alternativi e soluzioni concordate

Definizioni agevolate (rottamazione quinquies)

La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2023 senza sanzioni né interessi . È un’opportunità per chi non intende contestare il debito ma vuole ridurre l’esborso. Per aderire occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 ; la prima rata scadrà il 31 luglio 2026 .

La valutazione della convenienza dovrebbe considerare:

  • Importo del debito e riduzione delle sanzioni;
  • Possibilità di rateizzare in 9 anni, con interessi del 3 % ;
  • Esclusioni (debiti per imposte dichiarate ma non versate, contributi previdenziali, ecc.) ;
  • Effetto su ipoteche e fermi: la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive fino alla prima rata .

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per gli avvisi di accertamento, l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a 1/3 e beneficiare della rateizzazione. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. In sede contenziosa, la conciliazione giudiziale (artt. 48‑bis D.Lgs. 546/1992 e 17‑bis) permette di definire il contenzioso con riduzione delle sanzioni al 40 % in primo grado e al 50 % in appello.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e codice della crisi

Quando i debiti fiscali si sommano a debiti bancari e commerciali, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. A seconda della situazione:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: permette a professionisti, imprenditori agricoli e start‑up non fallibili di proporre un piano di pagamento ai creditori con falcidia dei debiti e moratoria . L’apertura della procedura sospende le azioni esecutive e il decorso degli interessi .
  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici; consente di proporre un piano di pagamento senza la necessità del consenso dei creditori (è il giudice a valutare la fattibilità). È particolarmente utile per debiti fiscali e bancari. Numerosi tribunali nel 2025 hanno omologato piani che prevedono dilazioni decennali e falcidia degli interessi.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: quando non si può sostenere un piano, il debitore può mettere a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori; al termine può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella scelta della procedura più adeguata, nella predisposizione delle relazioni e nella presentazione delle istanze al tribunale.

Negoziazione assistita della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: una procedura volontaria che consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore (qualifica posseduta dall’Avv. Monardo) per trattare con i creditori e trovare accordi di ristrutturazione assistiti da misure protettive. Questo strumento consente di negoziare piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, evitare l’insolvenza e salvare l’azienda.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare il questionario: non rispondere equivale a perdere la possibilità di spiegare la propria posizione e può portare all’applicazione di sanzioni e alla preclusione probatoria.
  2. Rispondere in modo frettoloso o generico: fornire risposte incomplete o documenti irrilevanti può indurre l’Ufficio a emettere un accertamento. Preparare la risposta con cura.
  3. Non controllare la legittimità della richiesta: spesso i questionari contengono richieste generiche o documenti già in possesso dell’amministrazione. Contestare tali richieste aiuta a limitare la portata del controllo .
  4. Omettere di chiedere una proroga: se non si riesce a rispondere nei termini, inviare una richiesta motivata di proroga. Il mancato rispetto del termine per causa non imputabile può escludere la preclusione.
  5. Trascurare i rimedi alternativi: valutare la convenienza di rottamazione, accertamento con adesione o procedure di sovraindebitamento può evitare contenziosi lunghi e costosi.
  6. Non farsi assistere da un professionista: la complessità delle norme fiscali e delle procedure consigliate richiede l’assistenza di avvocati e commercialisti esperti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme di riferimento sul questionario fiscale

NormaContenuto essenzialeRiferimento
Art. 32 D.P.R. 600/1973Poteri degli uffici fiscali. Consente di inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifici ; stabilisce i termini minimi (15 giorni) per rispondere e prevede la preclusione probatoria per i documenti non trasmessi .D.P.R. 600/1973
Art. 6 Statuto del contribuenteGarantisce la conoscenza degli atti e impone all’amministrazione di informare il contribuente circa i fatti che possono comportare sanzioni .L. 212/2000
Art. 6‑bis Statuto del contribuenteIntrodotto dal D.Lgs. 219/2023, sancisce il principio del contraddittorio: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo con termine non inferiore a 60 giorni .L. 212/2000
Cass. 11405/2021L’Ufficio deve fissare un termine minimo per rispondere e avvertire il contribuente delle conseguenze; in mancanza non opera la preclusione .Corte di cassazione
Cass. 30847/2025La preclusione non è automatica: opera solo se la richiesta è specifica e accompagnata dall’avvertimento .Corte di cassazione
Corte cost. 137/2025La preclusione ex art. 32 opera solo per i documenti favorevoli; l’amministrazione non può chiedere documenti già posseduti .Corte costituzionale

Tabella 2 – Termini e sanzioni

FaseTermine/SanzioneFonti
Risposta al questionarioTermine minimo 15 giorni (30 giorni per richieste bancarie), prorogabile di 20 giorni.Art. 32 D.P.R. 600/1973
Sanzione per mancata rispostaDa 250 a 2.000 euro; raddoppio per soggetti obbligati alla contabilità.Art. 11 D.Lgs. 471/1997
Domanda di rottamazione quinquiesPresentazione entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione in 54 rate bimestrali .Legge 199/2025

Tabella 3 – Strumenti di definizione e sovraindebitamento

StrumentoDestinatariVantaggi
Rottamazione quinquies (2026)Contribuenti con debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 .Estinzione dei debiti senza sanzioni e interessi, pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate con interessi 3 % .
Accertamento con adesioneContribuenti destinatari di avvisi di accertamento.Riduzione delle sanzioni a 1/3, rateizzazione, definizione extragiudiziale.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012)Debitori non fallibili con attività professionale o imprenditoriale.Presentazione di un piano concordato con i creditori; sospensione delle azioni esecutive e del decorso degli interessi .
Piano del consumatorePersone fisiche consumatrici.Il giudice può omologare il piano anche senza consenso dei creditori; possibili falcidie e moratorie.
Liquidazione controllata ed esdebitazioneDebitori incapaci di proporre un piano.Liquidazione del patrimonio con cancellazione dei debiti residui dopo la procedura.
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)Imprese in crisi.Nomina di un esperto negoziatore per trattare con i creditori e ottenere misure protettive.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il questionario dell’Agenzia delle Entrate?
    È un atto istruttorio previsto dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 con cui l’Agenzia delle Entrate chiede al contribuente di fornire dati, notizie o documenti rilevanti ai fini dell’accertamento .
  2. Quando arriva il questionario?
    Il questionario può essere inviato in qualsiasi momento in cui l’Ufficio ritenga necessario acquisire elementi. Spesso viene spedito dopo anomalie riscontrate nelle dichiarazioni, controlli formali, indagini bancarie o segnalazioni.
  3. Quanto tempo ho per rispondere?
    La legge prevede un termine minimo di 15 giorni, prorogabile a 20 su richiesta . Per richieste riguardanti rapporti bancari il termine è di almeno 30 giorni.
  4. Cosa succede se non rispondo al questionario?
    Il mancato invio della risposta comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro e può determinare la preclusione probatoria: i documenti non prodotti non potranno essere utilizzati a tuo favore in futuro. Tuttavia la Cassazione ha chiarito che la preclusione opera solo se la richiesta era specifica e l’Ufficio ti aveva avvertito .
  5. Posso consegnare i documenti in giudizio se non li ho inviati?
    Sì, se l’Ufficio non aveva indicato specificamente i documenti o non ti aveva avvertito della preclusione. La Cassazione n. 30847/2025 ha precisato che la preclusione non è automatica e che il contribuente può produrre in giudizio documenti non richiesti specificamente .
  6. L’Agenzia può chiedermi documenti che ha già?
    No. La Corte costituzionale n. 137/2025 ha stabilito che l’amministrazione non può chiedere al contribuente documenti già in suo possesso, come le fatture elettroniche .
  7. Posso chiedere una proroga?
    Sì, il termine può essere prorogato di 20 giorni per giustificati motivi. Presenta una richiesta motivata prima della scadenza.
  8. Quali sanzioni sono previste?
    La sanzione amministrativa per omessa o incompleta risposta va da 250 a 2.000 euro, raddoppiata per i soggetti obbligati alla contabilità. Puoi evitarla rispondendo correttamente o contestando il questionario se illegittimo.
  9. Che differenza c’è tra questionario e invito a comparire?
    Nel questionario l’Ufficio richiede dati e notizie da restituire per iscritto; l’invito a comparire, invece, è una convocazione presso l’ufficio per fornire verbalmente chiarimenti e documenti .
  10. Devo andare con l’avvocato quando ricevo l’invito a comparire?
    È consigliato farsi assistere da un professionista. L’avvocato può verificare le domande, impedire sconfinamenti e richiedere eventuali proroghe o verbalizzare riserve.
  11. Che cos’è il contraddittorio preventivo?
    È il diritto del contribuente a essere coinvolto prima dell’emissione di un atto impositivo. L’art. 6‑bis Statuto del contribuente impone all’amministrazione di comunicare lo schema di atto e assegnare un termine di almeno 60 giorni per controdedurre .
  12. Se non rispondo perché ero impossibilitato, posso evitare la preclusione?
    Sì. È necessario dimostrare l’impossibilità (ad esempio, documenti in possesso di terzi, malattia). La Cassazione ha escluso la preclusione quando l’omissione non era imputabile al contribuente .
  13. Cos’è la rottamazione quinquies?
    È la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2026 che consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza sanzioni né interessi, pagando solo il capitale .
  14. Posso aderire alla rottamazione se ho già usufruito della rottamazione quater?
    Sì, salvo che alla data del 30 settembre 2025 tu abbia pagato tutte le rate: in questo caso sei escluso .
  15. Se aderisco alla rottamazione posso bloccare l’azione esecutiva?
    Sì. La presentazione della domanda sospende le misure esecutive e i fermi fino alla scadenza della prima rata .
  16. Che cos’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti?
    È uno strumento della legge 3/2012 che consente al debitore non fallibile di proporre un piano concordato con i creditori per saldare il debito, con riduzioni e moratorie. L’apertura della procedura sospende le azioni esecutive e gli interessi .
  17. Cos’è il piano del consumatore?
    È un piano destinato a persone fisiche consumatrici che consente di proporre un programma di pagamento ai creditori senza bisogno del loro consenso. Il giudice valuta la fattibilità e può omologare il piano riducendo o cancellando i debiti.
  18. Quando conviene ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?
    Quando i debiti, inclusi quelli fiscali, sono tali da rendere impossibile la loro estinzione con gli strumenti ordinari. Se non si riesce a pagare cartelle, mutui e finanziamenti, la legge 3/2012 consente di azzerare i debiti residui attraverso la liquidazione controllata e l’esdebitazione.
  19. Qual è il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
    L’OCC verifica la documentazione e assiste il debitore nella predisposizione della proposta di accordo o del piano del consumatore. Il professionista fiduciario (come l’Avv. Monardo) redige la relazione che accompagna la proposta e vigila sull’esecuzione.
  20. Perché rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?
    Perché il suo team integra competenze legali e contabili, offre analisi personalizzate, individua vizi procedurali e supporta sia nella fase amministrativa che giudiziaria. Essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, può proporre soluzioni alternative come piani di rientro, accordi e rottamazioni.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Risposta al questionario e superamento delle presunzioni bancarie

Una società riceve un questionario che richiede di giustificare versamenti in contanti da 1.500 euro al giorno registrati in conto corrente. L’Ufficio presume maggiori ricavi ai sensi dell’art. 32, che considera prelevamenti o importi superiori a 1.000 euro al giorno e 5.000 euro al mese come presunzione di ricavi non dichiarati . La società, assistita dall’Avv. Monardo, raccoglie i documenti: contratti di vendita, fatture e ricevute relative ai giorni interessati. Nella risposta evidenzia che i versamenti derivano da incassi documentati e allega estratti cassa. L’Ufficio, verificata la congruità, archivia il controllo. Senza la risposta puntuale la presunzione avrebbe portato a un accertamento induttivo con sanzioni.

Esempio 2 – Questionario generico e illegittimo

Una professionista riceve un questionario che le chiede di inviare “qualsiasi documento utile” relativo agli anni 2022‑2024. L’atto non specifica quali documenti sono richiesti e non avverte della preclusione. La contribuente, tramite il proprio avvocato, presenta istanza di annullamento evidenziando la genericità della richiesta e la violazione dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente, che richiede contraddittorio preventivo . L’Ufficio, riconosciuta la fondatezza, annulla il questionario. Se avesse risposto genericamente o non avesse contestato, avrebbe rischiato la preclusione.

Esempio 3 – Adesione alla rottamazione quinquies

Un contribuente ha debiti iscritti a ruolo per 40.000 euro, di cui 20.000 di sanzioni e interessi. Valuta se aderire alla rottamazione quinquies. In base alla legge 199/2025, pagando solo il capitale (20.000 euro) e le spese di notifica, può estinguere il debito in 54 rate bimestrali (circa 370 euro a rata). In alternativa potrebbe contestare le cartelle, ma non ha elementi per impugnare. La rottamazione è quindi conveniente: aderisce entro il 30 aprile 2026 e paga la prima rata il 31 luglio 2026 .

Conclusione

Il questionario fiscale è un passaggio delicato che può influenzare l’esito di un controllo tributario. Conoscere le norme e la giurisprudenza è essenziale per tutelarsi: l’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di chiedere dati e documenti , ma obbliga anche a indicare termini e motivazioni, a rispettare il contraddittorio e a limitare le richieste a documenti specifici. Le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione del 2025 hanno ridimensionato la preclusione probatoria, tutelando i contribuenti che non sono stati adeguatamente informati .

Rispondere correttamente al questionario, contestare i vizi procedurali e valutare le soluzioni alternative (rottamazione, accordi, piani del consumatore, composizione negoziata) consente di ridurre o annullare il debito. È fondamentale agire tempestivamente con l’aiuto di professionisti esperti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono consulenze personalizzate, difese tecniche in giudizio e strategie negoziali che mettono al centro il contribuente.

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