Provvedimento Di Rimborso Agenzia Delle Entrate 2026 – Come Difendersi Subito E Bene Con L’Avvocato

Introduzione

Il provvedimento di rimborso emesso dall’Agenzia delle Entrate è un atto con cui l’Amministrazione restituisce – in tutto o in parte – somme versate dal contribuente. Può riguardare crediti IRPEF, IVA, imposte sostitutive o tributi locali e spesso viene adottato in seguito alla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) o a un’istanza di rimborso. Negli ultimi anni i rimborsi hanno assunto un peso crescente: secondo il CAF Centro Fiscale, da gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate paga i rimborsi delle dichiarazioni 730/2025 presentate entro maggio 2025, con erogazioni che proseguono fino a dicembre 2026 per le dichiarazioni tardive o senza sostituto d’imposta . Questa mole di rimborsi richiede attenzione alla corretta gestione delle domande e alle tempistiche; allo stesso tempo l’Amministrazione può disporre provvedimenti di rimborso parziale o dinieghi che devono essere impugnati entro termini rigorosi.

L’articolo ha l’obiettivo di spiegare come difendersi quando si riceve un provvedimento di rimborso (integrale o parziale) nel 2026 e quali strategie adottare per far valere i propri diritti. Useremo un linguaggio giuridico‑divulgativo e citeremo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione per chiarire quali atti sono impugnabili e quali termini rispettare. Illustreremo inoltre le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) – come la rottamazione‑quinquies dei carichi affidati alla riscossione e la liquidazione automatica dell’IVA – che incidono sulla gestione dei crediti tributari. Infine offriremo indicazioni su strumenti alternativi come la rottamazione delle cartelle, i piani del consumatore per il sovraindebitamento, l’esdebitazione e gli accordi di ristrutturazione.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario e tributario. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste qualifiche, l’avv. Monardo e i suoi collaboratori offrono:

  • Analisi dettagliata degli atti (provvedimenti di rimborso, cartelle, avvisi);
  • Ricorsi e sospensioni di provvedimenti illegittimi;
  • Trattative con gli uffici tributari per ottenere rimborsi o riduzioni del debito;
  • Piani di rientro e soluzioni stragiudiziali (rottamazione, saldo e stralcio);
  • Soluzioni giudiziali davanti alle Commissioni tributarie o in Cassazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Leggi e disposizioni generali

  • Art. 38 del D.P.R. 602/1973 – disciplina il rimborso dei versamenti diretti di imposte: la domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi dalla data del versamento; l’ufficio è tenuto a restituire l’indebito entro 90 giorni dalla richiesta.
  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992 – individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui il “rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi” . In pratica, il diniego espresso o il rimborso parziale sono atti autonomamente impugnabili; il silenzio-rifiuto diventa impugnabile dopo 90 giorni .
  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992 – stabilisce i termini di impugnazione: 60 giorni per il ricorso contro il diniego espresso; per il silenzio-rifiuto non opera questo termine decadenziale ma solo la prescrizione .
  • Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) – art. 6 obbliga l’amministrazione a motivare i provvedimenti di diniego; l’art. 7 impone la comunicazione dei dati a cui l’atto si riferisce. Queste disposizioni servono per contestare i provvedimenti non motivati o emanati in violazione di legge.

La giurisprudenza della Cassazione sul rimborso parziale

La Corte di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui il provvedimento di rimborso parziale costituisce un implicito rigetto della domanda per la parte non rimborsata e deve essere impugnato entro 60 giorni. Di seguito le pronunce più rilevanti:

  1. Cass. 10 giugno 2005 n. 12336 – la Suprema Corte ha stabilito che quando l’Agenzia dispone un rimborso parziale, l’atto è un provvedimento parzialmente reiettivo; la correlazione con la richiesta iniziale e l’assenza di riserve nel provvedimento inducono a qualificarlo come diniego . L’atto è impugnabile come rifiuto espresso; una seconda istanza di rimborso è improponibile perché non è ammessa dalla legge una nuova domanda per l’importo non accolto .
  2. Cass. 24 novembre 2010 n. 23786 – conferma che il provvedimento di rimborso parziale deve essere impugnato entro 60 giorni; in mancanza, il diritto a ottenere il residuo rimane precluso .
  3. Cass. 22 aprile 2015 n. 8195 – ribadisce che il rimborso parziale senza riserve è equiparabile a diniego e va impugnato entro 60 giorni; un successivo silenzio-rifiuto non è idoneo a far rinascere il termine.
  4. Cass. 18 giugno 2025 n. 16422 – ordinanza più recente: la Corte precisa che, nel contenzioso tributario, se l’Amministrazione emette comunicazioni di irregolarità che riducono l’importo da rimborsare, tali comunicazioni costituiscono provvedimenti di rimborso parziale; pertanto è legittimo il recupero del credito tramite controllo formale e il contribuente doveva impugnare tali provvedimenti entro 60 giorni . La Corte conferma che il rimborso parziale è atto impugnabile quale rifiuto espresso, mentre la seconda istanza di rimborso è inammissibile .
  5. Cass. 21 luglio 2023 n. 21915 e ordinanze 17252/2023, 20837/2023 – hanno stabilito che se il diniego esplicito interviene dopo 90 giorni dalla domanda, il contribuente deve impugnarlo entro 60 giorni; l’azione di annullamento sostituisce quella di accertamento relativa al silenzio-rifiuto . Inoltre, il rimborso parziale è considerato diniego espresso e la seconda domanda è improponibile .
  6. Cass. 33269/2025 – questa ordinanza ricorda che, nel contenzioso per il rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente; il provvedimento di diniego non contiene una pretesa tributaria e la sua motivazione non deve essere esaustiva, ma spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso .

Le novità della Legge di bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) introduce diverse misure fiscali che incidono su rimborsi e riscossione:

  • Rottamazione‑quinquies (commi 82 – 101) – consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di esecuzione; sono escluse le somme derivanti da accertamenti, mentre le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo .
  • Liquidazione automatica dell’IVA (comma 111) – inserisce il nuovo art. 54‑bis.1 nel D.P.R. 633/1972: se un contribuente omette la dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia potrà liquidare l’imposta dovuta usando i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni periodiche . La norma prevede che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definisca le modalità operative .
  • Novità per i lavoratori dipendenti e rottamazioni – la legge prevede agevolazioni sui premi di produttività (aliquota dell’1%) e istituisce nuovi incentivi per investimenti; la rottamazione-quinquies è particolarmente importante per i contribuenti con cartelle esattoriali.

Queste misure, seppur non legate direttamente al rimborso, influiscono sul calcolo dei debiti e dei crediti e possono permettere di chiudere posizioni debitorie o ottenere rimborsi più velocemente.

Procedura passo–passo dopo la notifica del provvedimento di rimborso

  1. Ricezione del provvedimento – Il provvedimento può essere notificato via PEC, raccomandata o reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. È fondamentale verificare la data di notifica, perché da essa decorrono i termini per l’impugnazione.
  2. Analisi del contenuto – Occorre leggere attentamente la motivazione e il calcolo delle somme. In caso di rimborso parziale, controllare se l’Agenzia ha indicato riserve o motivazioni che giustifichino la mancata restituzione; in assenza di riserve, la Cassazione considera il provvedimento un diniego implicito .
  3. Verifica dei termini – Per il diniego espresso (o rimborso parziale) il ricorso dev’essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ; per il silenzio-rifiuto occorre attendere 90 giorni dalla domanda e poi proporre il ricorso entro il termine di prescrizione (10 anni per i tributi). Se il diniego arriva dopo il 90° giorno, si applica comunque il termine di 60 giorni .
  4. Raccolta della documentazione – È necessario predisporre la domanda originaria di rimborso, la dichiarazione dei redditi, eventuali fatture e documenti giustificativi. In caso di diniego basato su ragioni tecniche (ad esempio mancanza di inerenza delle spese nel caso di IVA), il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso .
  5. Valutazione della strategia – Con l’aiuto di un professionista è opportuno valutare:
  6. se ricorrere contro il diniego o presentare un’istanza di autotutela; la Cassazione riconosce che la mancata impugnazione rende l’atto definitivo, ma l’autotutela può essere esercitata per errori manifesti ;
  7. se è possibile usufruire di rottamazioni o definizioni agevolate (commi 82–101 della legge di bilancio) per estinguere i debiti e compensare con i crediti.
  8. Presentazione del ricorso – Il ricorso va depositato presso la Commissione tributaria provinciale competente, indicando i motivi di diritto (omessa motivazione, violazione di legge, errore nel calcolo degli interessi) e allegando la documentazione. È possibile chiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento per evitare la compensazione di crediti con debiti.
  9. Udienza e decisione – Dopo il deposito, l’ufficio dovrà costituirsi e depositare le proprie difese. Il giudice fisserà un’udienza; se accoglie il ricorso, ordinerà il rimborso entro 90 giorni ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992. L’Agenzia può impugnare la sentenza in secondo grado e, successivamente, in Cassazione.

Difese e strategie legali

Impugnazione del rimborso parziale

La strategia principale consiste nell’impugnare il provvedimento parziale entro 60 giorni, sostenendo che l’Agenzia non ha motivato la mancata restituzione. Argomentazioni possibili:

  • Violazione degli art. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992 – La Cassazione ha chiarito che il rimborso parziale costituisce diniego ; se non è stato notificato, l’atto è inesistente; se notificato tardivamente, il termine decorre dalla notifica.
  • Violazione dell’art. 6 della L. 212/2000 – L’Amministrazione deve motivare l’atto; un rimborso parziale senza spiegazioni è illegittimo e deve essere annullato.
  • Omesso esame di elementi di prova – In sede di giudizio si può contestare la mancata considerazione dei documenti prodotti (ad esempio fatture che provano l’inerenza delle spese IVA) e chiedere l’annullamento del diniego per difetto di istruttoria.
  • Calcolo degli interessi – Spesso l’ufficio applica interessi inferiori o non considera la decorrenza corretta; la Cassazione (sentenza 11189/2023) ha censurato l’Agenzia che calcolava gli interessi dal saldo del debito anziché dalla data di versamento . È possibile chiedere il ricalcolo ex art. 44 D.P.R. 602/1973.

Sospensione della compensazione

Se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia può compensare i crediti da rimborso con le somme a debito. In tal caso è opportuno:

  1. Presentare istanza di sospensione all’agente della riscossione, dimostrando che il debito è contestato (ricorso pendente) e che l’automaticità della compensazione violerebbe il diritto di difesa.
  2. Richiedere la rateazione del debito o la rottamazione‑quinquies, che consente di pagare solo il capitale e le spese . In tal modo si può evitare che la compensazione azzeri il rimborso.
  3. Ricorrere al giudice tributario per ottenere la sospensione della compensazione in presenza di gravi e irreparabili danni.

Autotutela e tutela amministrativa

Quando il provvedimento presenta errori materiali (ad esempio importi sbagliati, dati anagrafici errati) o quando sopravvengono elementi favorevoli, è possibile presentare un’istanza di autotutela. La Cassazione ammette la revoca in autotutela in presenza di ragioni di interesse pubblico (ad esempio orientamenti giurisprudenziali favorevoli) . Tuttavia l’autotutela non sospende i termini di impugnazione: conviene quindi presentare l’istanza contestualmente al ricorso.

Ricorsi contro il silenzio‑rifiuto

Il silenzio-rifiuto si forma se l’ufficio non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso . In tal caso:

  • Il ricorso può essere proposto dopo il 90° giorno e non è soggetto al termine di 60 giorni . Si applica il termine di prescrizione (10 anni).
  • Se l’ufficio emette un diniego successivo, il contribuente deve impugnarlo entro 60 giorni, e il giudizio sul silenzio‑rifiuto si estingue .
  • È consigliabile richiedere l’integrazione istruttoria prima di ricorrere, per evitare l’inammissibilità.

Strumenti alternativi: rottamazioni, sovraindebitamento e transazione fiscale

Oltre all’impugnazione, esistono strumenti per gestire il debito e migliorare la posizione patrimoniale:

  1. Rottamazione‑quinquies 2026 – Come previsto dalla legge di bilancio, permette di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo capitale e spese . Può essere utile per azzerare debiti che altrimenti verrebbero compensati con i crediti.
  2. Definizioni agevolate e saldo e stralcio – Programmi occasionali di condono che consentono di pagare una percentuale del debito. Occorre monitorare i provvedimenti del 2026 per eventuali riaperture.
  3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione – Previsti dalla L. 3/2012, consentono al debitore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento omologato dal tribunale. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella redazione e nella presentazione.
  4. Concordato preventivo e transazione fiscale – Per le imprese in crisi è possibile accedere alla procedura di concordato con proposta di transazione fiscale, negoziando la riduzione del debito erariale; l’esperto negoziatore della crisi (D.L. 118/2021) può facilitare le trattative.
  5. Esdebitazione – In casi di particolare gravità (fallimento o liquidazione controllata), il debitore meritevole può ottenere la cancellazione dei debiti residui.

Errori comuni da evitare

  • Ignorare la notifica – Non aprire o non leggere il provvedimento comporta la perdita dei termini per impugnare.
  • Non impugnare il rimborso parziale – Molti contribuenti attendono un ulteriore provvedimento o presentano una seconda domanda; la giurisprudenza afferma che ciò è improponibile .
  • Sottovalutare l’onere della prova – Nel contenzioso di rimborso spetta al contribuente provare i presupposti della pretesa . Non fornire documenti o prove sulla deducibilità/inerenza delle spese rende il ricorso infondato.
  • Tralasciare la rottamazione o la rateazione – Compensare il rimborso con debiti iscritti a ruolo può essere evitato aderendo a rottamazioni o rateazioni che sospendono la riscossione.
  • Mancata indicazione del codice IBAN – Per i rimborsi senza sostituto d’imposta è necessario indicare l’IBAN; diversamente l’erogazione viene sospesa .

Tabelle riepilogative

Termini e atti impugnabili

Atto/Comportamento dell’AgenziaNorma di riferimentoTermine di impugnazioneNote
Rimborso parziale senza riserveArt. 19, co. 1 lett. g) D.Lgs. 546/1992; Cass. 12336/200560 giorni dalla notificaÈ un diniego implicito: non è ammessa una seconda istanza .
Diniego espresso di rimborsoArt. 19 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaIl ricorso deve essere proposto entro 60 giorni .
Silenzio‑rifiuto (mancata risposta oltre 90 giorni)Art. 21 D.Lgs. 546/1992Ricorso proponibile dal 91° giorno; nessun termine decadenzialeDopo la notifica del diniego successivo, occorre impugnare entro 60 giorni .
Rimborso automatico del Modello 730 (con sostituto d’imposta)Norme sui sostituti d’imposta e istruzioni 730Erogazione dal mese di luglio (dipendenti) o agosto (pensionati) dell’anno successivoL’Agenzia non notifica un provvedimento ma accredita il rimborso; eventuali irregolarità sono contestate tramite “comunicazioni di irregolarità”.
Rimborso senza sostituto d’imposta (autonomi)Art. 1, comma 4, D.L. 66/2014 e provvedimenti direttorialiPagamento da 6 a 8 mesi dopo la dichiarazioneNecessario indicare l’IBAN; il credito può essere compensato con debiti fiscali.

Strumenti difensivi e di definizione

StrumentoDescrizioneVantaggiRischi/limiti
Ricorso alla Commissione tributariaImpugnazione del provvedimento di rimborso parziale o diniego espresso; richiede motivi di diritto e di fatto.Possibilità di ottenere l’annullamento dell’atto e il rimborso; il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione.Costo e tempi del contenzioso; necessità di provare il diritto.
Istanza di autotutelaRichiesta all’ufficio di annullare o correggere il provvedimento per errori manifesti.Procedura amministrativa senza costi; può correggere errori materiali.Non sospende i termini per il ricorso; l’ufficio può rigettare l’istanza.
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Estinzione dei carichi affidati alla riscossione pagando solo il capitale e le spese .Sconto su sanzioni e interessi; sospensione delle procedure esecutive; possibilità di compensare i debiti.Non si applica ai debiti da accertamento; occorre pagare entro termini precisi; interessi al 3% sulle rate.
Accordi di ristrutturazione/Transazione fiscaleProcedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che permettono di negoziare il debito con il fisco.Riduzione del debito; effetto vincolante per i creditori; continuità aziendale.Necessità di piano attestato e dell’intervento di un esperto negoziatore; controllo del tribunale.
Piano del consumatore (L. 3/2012)Strumento per persone fisiche sovraindebitate con meritevolezza; consente la falcidia dei debiti e l’esdebitazione.Sospende le azioni esecutive; prevede l’esdebitazione finale; tutela la casa di abitazione.Richiede attestazione di fattibilità da parte di un OCC; il tribunale può rigettare la proposta.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il provvedimento di rimborso dell’Agenzia delle Entrate?
    È l’atto con cui l’Agenzia restituisce al contribuente somme versate in eccedenza, in seguito a una dichiarazione o a una domanda di rimborso. Può essere integrale o parziale.
  2. Cosa fare se il rimborso è solo parziale?
    Quando l’Agenzia rimborsa solo una parte dell’importo richiesto senza indicare riserve, il provvedimento è un diniego implicito per la parte restante ; il contribuente deve impugnarlo entro 60 giorni .
  3. È possibile presentare una seconda domanda di rimborso?
    No. La Cassazione ha escluso la possibilità di una seconda istanza di rimborso per l’importo non riconosciuto . In mancanza di impugnazione il provvedimento diventa definitivo.
  4. Come si calcolano i termini per impugnare?
    Dal giorno successivo alla notifica decorre il termine di 60 giorni. Nel periodo feriale (1° agosto – 31 agosto) il termine è sospeso.
  5. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alla domanda di rimborso?
    Dopo 90 giorni si forma il silenzio-rifiuto: il ricorso può essere proposto dal 91° giorno in poi . Non c’è un termine decadenziale ma il diritto si prescrive in 10 anni.
  6. Quali documenti servono per il ricorso?
    Copia della dichiarazione dei redditi, ricevute di versamento, documenti che provano le spese detraibili/deducibili, istanza di rimborso, provvedimento di diniego o rimborso parziale e prova della notifica.
  7. Posso chiedere gli interessi sul rimborso?
    Sì. Gli interessi decorrono dal giorno del versamento o dal 90° giorno dalla richiesta (art. 44 D.P.R. 602/1973). Nel ricorso si può contestare un calcolo errato degli interessi .
  8. È obbligatorio indicare l’IBAN?
    Per i rimborsi con sostituto d’imposta non serve, ma per i rimborsi senza sostituto occorre comunicare il codice IBAN; in mancanza il rimborso viene sospeso .
  9. Come evitare la compensazione dei crediti con debiti?
    Presentando un’istanza di sospensione e aderendo a rateazioni o rottamazioni; se il debito è contestato, si può chiedere al giudice tributario la sospensione della compensazione.
  10. Quando conviene l’autotutela?
    In presenza di errori evidenti (ad esempio errata trascrizione di importi o di date). L’autotutela non sospende i termini per l’impugnazione: conviene presentarla insieme al ricorso.
  11. Che differenza c’è tra diniego espresso e silenzio-rifiuto?
    Il diniego espresso è un provvedimento motivato; va impugnato entro 60 giorni. Il silenzio-rifiuto si forma per inerzia dell’ufficio dopo 90 giorni; non c’è un termine di 60 giorni ma il diritto si prescrive.
  12. Cosa succede se l’Agenzia emette un diniego dopo il silenzio-rifiuto?
    Il contribuente deve impugnare il diniego entro 60 giorni e il giudizio sul silenzio-rifiuto si estingue .
  13. È possibile rateizzare il rimborso?
    Il rimborso non è rateizzabile; è l’Agenzia che deve restituire le somme in un’unica soluzione. Tuttavia, se il contribuente ha debiti, può rateizzare tali debiti per evitare la compensazione.
  14. Posso usare il rimborso per compensare altri debiti?
    Sì. Il contribuente può utilizzare il modello F24 per compensare il credito con debiti tributari o contributivi, ma deve assicurarsi che il credito sia utilizzabile e non sospeso.
  15. Quali sono le novità della legge di bilancio 2026 per i rimborsi?
    La legge introduce la liquidazione automatica dell’IVA: in caso di omissione della dichiarazione, l’Agenzia può liquidare l’imposta d’ufficio usando i dati telematici . Inoltre è prevista una rottamazione‑quinquies con pagamento del solo capitale per i carichi affidati alla riscossione ; questa misura può influire sulla compensazione dei crediti.
  16. Se sono un lavoratore dipendente quando riceverò il rimborso IRPEF 2025?
    Secondo il CAF Centro Fiscale, i rimborsi 730/2025 vengono erogati a partire da gennaio 2026 per i dipendenti e pensionati che hanno presentato la dichiarazione entro maggio 2025 . I contribuenti senza sostituto d’imposta ricevono il rimborso entro 6–8 mesi, a condizione che abbiano indicato l’IBAN .
  17. Posso impugnare un “avviso bonario” che rettifica il rimborso?
    Sì. Se l’avviso comunica un importo minore da rimborsare e indica le ragioni, costituisce rimborso parziale e va impugnato entro 60 giorni. In mancanza, l’atto diventa definitivo (cfr. Cass. 16422/2025 ).
  18. Gli interessi di mora spettano sempre?
    Dipende. Gli interessi decorrono dal giorno di versamento e sono dovuti fino alla data di effettivo rimborso. Se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia può trattenere gli interessi a compensazione.
  19. Cosa succede se impugno oltre il termine?
    Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, l’atto può essere rimosso in autotutela se sussistono gravi vizi.
  20. Chi paga le spese del giudizio?
    In caso di soccombenza, il giudice condanna la parte perdente alle spese. Se l’ufficio perde, deve rimborsare anche le spese legali. Tuttavia la Cassazione può compensare le spese in presenza di novità giurisprudenziali .

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Rimborso IRPEF e rimborso parziale

Supponiamo che il sig. Luigi presenti la dichiarazione 730/2025 a maggio 2025, evidenziando un credito IRPEF di 2.000 €. L’Agenzia delle Entrate gli notifica a novembre 2025 una comunicazione di irregolarità (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973) e rimborsa 1.400 €, trattenendo 600 € perché alcune spese mediche risultano non documentate. La comunicazione non contiene riserve circa la possibilità di integrare la documentazione.

  • Provvedimento impugnabile – La comunicazione costituisce provvedimento di rimborso parziale ; Luigi deve impugnarla entro 60 giorni dalla notifica, allegando le ricevute delle spese mediche. Se non lo fa, non potrà più ottenere i 600 €.
  • Calcolo degli interessi – Gli interessi spettano sul credito riconosciuto (1.400 €) dal 1° luglio 2025 al giorno del pagamento. Luigi può chiedere la restituzione degli interessi sul residuo se vince il ricorso.

Esempio 2 – Silenzio‑rifiuto su rimborso IVA

La società Alpha S.r.l. presenta a settembre 2025 l’istanza di rimborso IVA per 10.000 € relativa al 2024. L’Agenzia non risponde per oltre 90 giorni. Il 1° gennaio 2026 si forma il silenzio-rifiuto. Alpha, fiduciosa, non presenta ricorso. A marzo 2026 riceve un diniego espresso motivato dall’insussistenza di alcuni presupposti.

  • Ricorso contro il silenzio-rifiuto – Alpha avrebbe potuto proporre ricorso a partire dal 30 novembre 2025 (90 giorni dopo la domanda). Tuttavia, dopo il diniego espresso di marzo 2026, deve impugnare l’atto entro 60 giorni .
  • Onere della prova – Nel ricorso dovrà dimostrare l’inerenza delle spese e l’esistenza del credito (fatture, registri). La Cassazione ricorda che l’onere probatorio grava sul contribuente .

Esempio 3 – Compensazione e rottamazione

Il signor Marco ha un credito IRPEF da rimborso di 3.000 € e debiti iscritti a ruolo per 4.000 € derivanti da cartelle del 2022. L’Agenzia intende compensare il credito con il debito. Marco decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.

  • Adesione alla rottamazione – Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali . In tal modo la procedura di riscossione è sospesa e l’Agenzia non può compensare il suo credito finché paga regolarmente.
  • Rimborso del credito – Con la sospensione, Marco ottiene il rimborso di 3.000 €; potrà utilizzarlo per pagare le prime rate della rottamazione.

Conclusione

I provvedimenti di rimborso dell’Agenzia delle Entrate, specie quelli emessi nel 2026, richiedono un’attenta analisi e un’azione tempestiva. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il rimborso parziale equivale a un diniego implicito: deve essere impugnato entro 60 giorni , altrimenti ogni ulteriore domanda è improponibile . Il silenzio-rifiuto nasce dopo 90 giorni e può essere impugnato senza limite decadenziale, ma l’eventuale diniego successivo deve essere contestato.

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies per estinguere i carichi iscritti a ruolo e la liquidazione automatica dell’IVA con un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia ; queste novità influiranno sul rapporto tra rimborsi e riscossione. Inoltre, l’erogazione dei rimborsi 730 a partire da gennaio 2026 e le tempistiche per i contribuenti senza sostituto d’imposta impongono di monitorare i propri crediti.

In questo contesto complesso, agire in modo tempestivo e con l’assistenza di un professionista è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre consulenza personalizzata: dall’analisi degli atti al ricorso, dalla sospensione della compensazione alla negoziazione con l’ufficio, fino alle procedure di sovraindebitamento e al concordato fiscale.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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