Avviso di accertamento esecutivo Agenzia delle Entrate 2026: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’avviso di accertamento esecutivo è uno degli atti più temuti dai contribuenti italiani. Dal 2010, infatti, la legislazione ha attribuito all’avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo, eliminando la necessità della cartella di pagamento per attivare il recupero coattivo dei tributi. Questa riforma, nata con l’art. 29 del decreto‑legge 78/2010 e via via estesa alle entrate locali e a quasi tutte le imposte e tributi con il decreto legislativo 110/2024, ha accorciato drasticamente i tempi tra l’accertamento e l’esecuzione, facendo sì che l’atto di accertamento si trasformi automaticamente in ingiunzione se il contribuente non paga o non impugna nei termini . Per chi riceve un avviso di accertamento esecutivo nel 2026, le conseguenze di una mancata reazione tempestiva possono essere pesanti: si rischia l’affidamento del debito agli agenti della riscossione e l’avvio di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) entro pochi mesi, senza altri avvertimenti.

Per questo è fondamentale essere informati sui termini, sui diritti del contribuente e sulle strategie difensive. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, mette a disposizione la propria competenza per aiutare chi riceve un avviso di accertamento esecutivo. Oltre all’assistenza giudiziale (ricorsi contro avvisi di accertamento, eccezioni di nullità, domande di sospensione dell’esecuzione), il team dell’Avv. Monardo analizza l’atto, valuta la prescrizione, verifica eventuali violazioni procedimentali (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente, notifica irregolare) e propone soluzioni stragiudiziali o piani di rientro. In qualità di gestore della crisi (legge 3/2012) e esperto negoziatore della crisi d’impresa (art. 12 s.s. del codice della crisi, introdotto dal D.L. 118/2021), l’avvocato può accompagnare il contribuente anche in procedure di sovraindebitamento, accordi con i creditori e definizioni agevolate.

Prima di addentrarci nell’analisi normativa e giurisprudenziale, è opportuno chiarire che l’avviso di accertamento esecutivo non è una condanna inevitabile. Molti contribuenti commettono l’errore di ignorare l’atto o di pagare senza verificare la legittimità della pretesa. Al contrario, un controllo tempestivo e l’intervento di un professionista possono evitare errori irreparabili, sospendere l’esecuzione e ridurre o annullare il debito. Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo, non aspettare: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo: la nascita e l’evoluzione dell’avviso di accertamento esecutivo

Dalla cartella di pagamento all’avviso esecutivo: art. 29 D.L. 78/2010

Fino al 2010, il percorso tra l’accertamento di un tributo e la riscossione coattiva era scandito da due atti: l’avviso di accertamento, che quantificava l’imposta dovuta, e la cartella di pagamento, che costituiva il titolo esecutivo per iniziare la riscossione tramite gli agenti della riscossione. L’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) ha rivoluzionato il sistema: gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP devono ora contenere un’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso. Decorso tale termine senza pagamento, l’avviso diviene esecutivo e, trascorsi 30 giorni di ulteriore mora, l’ammontare non versato è affidato agli agenti della riscossione. La norma prevede anche la sospensione dell’esecuzione per 180 giorni dall’affidamento al concessionario, salvo casi di pericolo per la riscossione o di accertamenti definitivi .
Queste disposizioni eliminano la necessità della cartella di pagamento per le imposte interessate, snellendo le procedure ma riducendo i tempi di difesa per il contribuente.

Estensione alle entrate locali: legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 792, L. 160/2019) ha introdotto l’avviso di accertamento esecutivo per le entrate tributarie locali (IMU, TARI, TASI e altri tributi comunali) e per alcune entrate patrimoniali. Le amministrazioni locali devono notificare un avviso che costituisce titolo esecutivo e titolo idoneo all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo; esso deve contenere l’intimazione a pagare entro il termine per ricorrere e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà a riscossione coattiva senza necessità di ingiunzione fiscale o cartella . Questa riforma ha uniformato le procedure statali e locali, imponendo agli enti territoriali l’obbligo di redigere atti completi che contengano la motivazione, l’indicazione del responsabile del procedimento, i termini per impugnare e l’intimazione al pagamento.

La riforma 2024: generalizzazione dell’avviso esecutivo (D.Lgs. 110/2024)

La più grande espansione dell’istituto è avvenuta con il decreto legislativo 110/2024, adottato in attuazione della legge delega 111/2023. L’art. 14 di tale decreto estende l’avviso di accertamento esecutivo a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo: non solo i tributi erariali, ma anche gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti utilizzati in compensazione, gli atti per il recupero di contributi indebitamente percepiti, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli avvisi di rettifica e liquidazione per l’imposta di registro, successione e donazioni, gli avvisi di liquidazione per imposta ipotecaria, catastale, imposta di bollo, tassa automobilistica, addizionale erariale e altre imposte minori . Il nuovo art. 29 modificato prevede che l’avviso (o l’atto corrispondente per le entrate diverse) contenga l’intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso; allo scadere del termine, l’atto diviene esecutivo e, trascorsi 30 giorni senza pagamento, l’Amministrazione affida il debito alla riscossione coattiva .
Tra le novità si segnala anche la conferma della sospensione dell’esecuzione per 180 giorni dall’affidamento, salvo per i casi di periculum in mora o per gli accertamenti definitivi, nonché la facoltà di affidamento anticipato al concessionario in presenza di concreti indizi di pericolo . Con questa riforma, la cartella di pagamento diventa un documento residuale; quasi tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate e degli enti locali sono immediatamente esecutivi.

La generalizzazione del contraddittorio: art. 6‑bis dello Statuto del contribuente

Parallelamente alla riforma della riscossione, il legislatore ha potenziato i diritti procedimentali del contribuente. Il decreto legislativo 219/2023 ha introdotto nell’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) un nuovo art. 6‑bis, che impone l’obbligo di un contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. L’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema d’atto con le motivazioni e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni; la violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità dell’atto . Sono esonerati solo gli atti di controllo automatizzato o formale o i casi di particolare pericolo per la riscossione. Le nuove norme si applicano anche agli enti locali e richiedono la revisione dei regolamenti comunali .

Ulteriori norme rilevanti

  • Statuto del contribuente (L. 212/2000): oltre al nuovo contraddittorio, l’art. 7 impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e che, quando fanno riferimento a rapporti di altre amministrazioni, tali atti siano allegati o indicati. La giurisprudenza richiede che vengano allegati soltanto i documenti che integrano la motivazione, non i meri riferimenti .
  • D.Lgs. 546/1992: regola il processo tributario. L’art. 19 individua gli atti impugnabili (tra cui gli avvisi di accertamento) e i termini di impugnazione. L’art. 47 consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto in caso di grave e irreparabile danno.
  • L. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento): consente al debitore non fallibile di accedere a procedure di composizione della crisi con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un professionista nominato dal tribunale . L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può proporre accordi o piani del consumatore per sospendere o stralciare i debiti, compresi quelli fiscali.
  • D.L. 118/2021 (ora nel Codice della crisi e dell’insolvenza): introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa. Un imprenditore in difficoltà può richiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che lo assista nelle trattative con creditori e Agenzia delle Entrate . Questa procedura può evitare l’esecuzione su un avviso di accertamento per l’impresa.
  • Legge di bilancio 2026 e definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): la legge finanziaria 2026 ha previsto una nuova definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023, detta rottamazione‑quinquies. Consente di estinguere le cartelle senza interessi e sanzioni, pagando il solo capitale e un aggio ridotto. È prevista la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 54 rate bimestrali con un interesse del 3% . Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 e l’esecuzione è sospesa in attesa della definizione .

Come funziona l’avviso di accertamento esecutivo: procedura passo per passo

Per difendersi efficacemente è essenziale comprendere cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento esecutivo e quali sono i termini per agire. Di seguito analizziamo il percorso procedurale.

1. Notifica dell’avviso

L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente secondo le regole del codice di procedura civile e del D.P.R. 600/1973: tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, notifica a mezzo ufficiale giudiziario o messo comunale, oppure via PEC se il destinatario ha un indirizzo certificato registrato. La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa notifica dell’atto presupposto comporta la nullità dell’atto successivo (ad esempio, della cartella o del preavviso) e che questa nullità deve essere fatta valere impugnando il secondo atto . Le notifiche via PEC sono valide anche se l’indirizzo del mittente non è presente nei registri pubblici, salvo che il contribuente dimostri una lesione del diritto di difesa .

L’avviso deve contenere:

  • la motivazione, con esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche che giustificano la pretesa fiscale;
  • l’indicazione del responsabile del procedimento;
  • il termine e il giudice davanti al quale proporre ricorso;
  • l’intimazione ad adempiere entro il termine per l’impugnazione;
  • l’avvertimento che, decorso il termine, l’avviso diventerà esecutivo e che, trascorsi 30 giorni senza pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo e affidate alla riscossione.

Gli atti emessi dagli enti locali devono inoltre indicare l’autorità competente per il reclamo o la mediazione e l’eventuale possibilità di presentare istanze di autotutela.

2. Il termine per impugnare

Il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il termine è prorogato di 90 giorni in caso di tentativo obbligatorio di mediazione (per le controversie di valore fino a 50.000 euro) e di 120 giorni se è stato attivato il contraddittorio preventivo. In mancanza di impugnazione o pagamento, l’avviso diventa esecutivo. In caso di atti notificati tra il 1° agosto e il 31 agosto, opera la sospensione feriale dei termini (31 giorni) e il termine scade il 30 settembre.

3. Diventare esecutivo e affidamento del carico

Scaduto il termine per il ricorso senza che il contribuente abbia pagato, l’avviso diventa titolo esecutivo. L’avviso contiene l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione, l’Amministrazione affiderà il debito all’agente della riscossione. A questo punto non viene più emessa una cartella di pagamento: l’agente della riscossione iscrive a ruolo le somme e può avviare l’esecuzione. La norma prevede un periodo di sospensione di 180 giorni dalla data di affidamento, durante il quale non si può procedere a pignoramenti, salvo ipotesi di rischio per la riscossione . Questo periodo serve al contribuente per valutare la rateizzazione o la definizione agevolata.

4. Comunicazione di presa in carico e decorrenza dei termini di prescrizione

L’agente della riscossione, una volta ricevuto il carico, invia al debitore una comunicazione di presa in carico. La Cassazione ha precisato che questa comunicazione ha natura meramente informativa e non è un atto impugnabile; il contribuente deve eventualmente contestare direttamente l’avviso di accertamento . La notifica dell’avviso di accertamento interrompe il termine di prescrizione dell’imposta; per IRAP e IVA la prescrizione è decennale, mentre per le sanzioni è quinquennale .

5. Eventuale rateizzazione o definizione agevolata

Il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito agli agenti della riscossione; normalmente è concesso un piano fino a 72 rate mensili, salvo casi particolari. In alternativa, può aderire alla definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) se prevista, che permette di estinguere il debito senza interessi e sanzioni. Per i carichi 2000‑2023, la legge di bilancio 2026 consente di presentare istanza entro il 30 aprile 2026 e di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035 . L’istanza sospende l’esecuzione e il contribuente non subisce fermi o ipoteche per le somme incluse nel piano.

6. Avvio delle procedure esecutive

Decorso il termine di sospensione e in assenza di pagamenti o definizioni agevolate, l’agente della riscossione può attivare le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) e azioni esecutive (pignoramento immobiliare, mobiliare, presso terzi). Gli atti di pignoramento indicano gli estremi dell’avviso di accertamento e fanno riferimento all’affidamento del carico. Il contribuente può presentare opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario per eccepire l’illegittimità dell’atto esecutivo o la prescrizione del credito.

Difese e strategie legali

Il contribuente dispone di diversi strumenti per contestare un avviso di accertamento esecutivo o per attenuare le conseguenze economiche. Di seguito analizziamo le principali strategie difensive, ricorrendo alla normativa e alla giurisprudenza.

1. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

La strada principale è l’impugnazione dell’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria (C.G.T.), entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso occorre dedurre tutti i vizi dell’atto:

  • Vizi formali: mancanza di motivazione (o motivazione apparente), omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza dell’intimazione ad adempiere, mancata allegazione di documenti integrativi. La Cassazione ha stabilito che devono essere allegati soltanto i documenti che integrano la motivazione; se l’atto fa riferimento a documenti non allegati che non integrano la motivazione, non sussiste nullità .
  • Notifica irregolare: notifica eseguita a persona diversa dal destinatario, notifica tramite PEC da indirizzo non censito (salvo che non vi sia pregiudizio), notifica presso indirizzi errati. L’ordinanza 29100/2025 ha confermato la validità della notifica via PEC da indirizzo non iscritto nel registro, purché non sia violato il diritto di difesa .
  • Violazione del contraddittorio: se l’accertamento rientra tra quelli per i quali il contraddittorio preventivo è obbligatorio e l’amministrazione non ha inviato lo schema d’atto, l’atto è annullabile. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone 60 giorni per presentare osservazioni e consente l’annullamento dell’atto in caso di mancata interlocuzione . La Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che, prima della riforma del 2023, l’obbligo del contraddittorio esisteva solo per i tributi armonizzati o quando previsto dalla legge, e che la sua violazione comportava l’annullamento solo se il contribuente dimostrava quali argomentazioni avrebbe potuto presentare . Con la nuova norma, l’obbligo è generalizzato.
  • Vizi sostanziali: errata qualificazione dei redditi, inesistenza del presupposto impositivo, violazione del principio di capacità contributiva o di norme costituzionali. Nel ricorso è opportuno richiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, allegando il rischio di danno grave e irreparabile.
  • Prescrizione e decadenza: contestare la decadenza dell’Agenzia se l’atto è stato notificato oltre il termine (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le imposte dirette) o la prescrizione decennale/quinquennale a seconda dell’imposta .

2. Eccezioni relative alla comunicazione di presa in carico

Molti contribuenti tentano di impugnare la comunicazione con cui l’agente della riscossione informa dell’affidamento del carico. La Cassazione ha chiarito con ordinanza 4903/2025 che tale comunicazione non è autonomamente impugnabile, perché non contiene una pretesa tributaria e ha funzione meramente informativa . Tuttavia, se nella comunicazione vengono indicati importi diversi da quelli risultanti dall’avviso o se il contribuente non ha ricevuto l’avviso, si può impugnare il preavviso di fermo o l’atto esecutivo per eccepire la mancata notifica dell’atto presupposto.

3. Opposizione alle misure cautelari ed esecutive

Se, nonostante il ricorso, l’agente della riscossione iscrive fermo amministrativo o ipoteca, il contribuente può impugnare tali atti presso la Corte di giustizia tributaria, eccependo la mancata notifica dell’avviso, la decadenza dal termine di riscossione e la mancata motivazione dell’intimazione. In caso di pignoramenti, l’opposizione va proposta al giudice ordinario (giudice dell’esecuzione) con ricorso ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto dell’ente a procedere; tra i motivi si possono far valere la prescrizione del credito, la sospensione della riscossione (ad esempio, per richiesta di definizione agevolata) o l’omessa notifica dell’avviso.

4. Istanze di autotutela e accertamento con adesione

Anche dopo la notifica dell’avviso esecutivo, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio emittente per chiedere l’annullamento o la rettifica dell’atto per errori palesi (calcoli errati, errata individuazione del soggetto, doppia imposizione). L’autotutela è discrezionale, ma può essere utile per evitare il contenzioso.

Per gli avvisi emessi prima dell’affidamento, è ancora possibile definire la controversia con l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Tuttavia, la tempistica è stretta: il contribuente deve attivare la procedura entro 15 giorni dalla notifica e concluderla prima che l’avviso diventi esecutivo. L’adesione sospende il termine per impugnare per 90 giorni.

5. Pianificazione con il gestore della crisi e soluzioni negoziali

Qualora il debito fiscale sia solo una parte di una situazione di sovraindebitamento, il contribuente può avvalersi delle procedure previste dalla Legge 3/2012. L’articolo 7 consente al debitore, con l’assistenza di un OCC o di un professionista nominato dal tribunale, di proporre ai creditori un accordo di composizione o un piano del consumatore, che, se omologato dal giudice, consente la falcidia o la dilazione dei debiti . Le procedure sono avviate presso il tribunale del luogo di residenza e prevedono l’esdebitazione del debitore onesto. Gli atti dell’Agenzia delle Entrate inclusi nel piano sono sospesi fino all’omologazione e vengono soddisfatti secondo il piano omologato.

Per le imprese, il decreto legislativo 118/2021 (oggi parte del Codice della crisi) introduce la composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che lo assista a trattare con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori per trovare una soluzione che eviti l’insolvenza . Questa procedura può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato. L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore iscritto negli elenchi, può accompagnare l’imprenditore nella trattativa.

6. Adesione alla definizione agevolata

La legge di bilancio 2026 offre l’istituto della rottamazione‑quinquies per i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023. Possono aderire i contribuenti che non sono decaduti dalle precedenti definizioni agevolate o che sono decaduti dopo il 30 settembre 2025. L’agevolazione consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta o il tributo senza interessi, sanzioni e aggio. È prevista la possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (prime tre rate scadenti il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, le altre ogni due mesi fino a maggio 2035) con interessi al 3% . Per aderire occorre presentare la domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi per cui si richiede la definizione. In attesa dell’esito, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e non possono essere avviate nuove procedure esecutive . In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il contribuente decade dalla rottamazione e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto.

Strumenti alternativi e soluzioni per il debitore

Oltre alla difesa giudiziale contro l’avviso, esistono strumenti alternativi che possono consentire di ridurre o estinguere il debito senza ricorrere al contenzioso.

Rottamazione e saldo e stralcio

Le definizioni agevolate (rottamazione‑ter, rottamazione‑quater e ora rottamazione‑quinquies) consentono di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi. Il saldo e stralcio introdotto dalla legge 145/2018 per le persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica ha previsto l’estinzione pagando una percentuale del debito residuo. Questi istituti vengono riproposti periodicamente dal legislatore e rappresentano una via per chi non ha contestato l’avviso nei tempi ma vuole regolarizzare la posizione.

Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore (L. 3/2012)

Come già illustrato, la legge 3/2012 prevede tre procedure di sovraindebitamento: l’accordo di composizione (valido anche per imprenditori non assoggettabili a fallimento), il piano del consumatore (riservato ai consumatori) e la liquidazione del patrimonio. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere nella predisposizione del piano, nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate e nel deposito in tribunale. L’omologazione comporta la riduzione dei debiti fiscali e la sospensione di tutte le procedure esecutive, compresi gli avvisi di accertamento.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese, l’art. 12 e seguenti del Codice della crisi prevedono la composizione negoziata, nella quale un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a negoziare con creditori e fisco. Il procedimento si avvia mediante una piattaforma telematica della Camera di commercio e richiede la predisposizione di un piano di risanamento. Durante la trattativa, le azioni esecutive sono sospese; l’accordo può sfociare in un contratto di ristrutturazione o in un concordato semplificato .

Mediazione tributaria e conciliazione giudiziale

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro è obbligatoria la mediazione tributaria ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorso produce gli effetti della domanda di mediazione e sospende i termini. La mediazione può concludersi con l’accoglimento parziale dell’istanza e la riduzione delle sanzioni. In fase di giudizio, è possibile addivenire alla conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), che consente di definire la lite con sanzioni ridotte.

Ravvedimento operoso e istituti deflattivi

Se l’avviso non è ancora divenuto definitivo, il contribuente può evitare l’esecutività mediante il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando spontaneamente le imposte e le sanzioni ridotte prima dell’inizio delle verifiche. È anche possibile accedere all’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo. Entrambi gli istituti richiedono rapidità e collaborazione con l’ufficio.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Il ricevimento di un avviso di accertamento esecutivo spesso genera panico. Di seguito alcuni errori ricorrenti e consigli utili:

  1. Ignorare l’atto: pensare che si tratti di una semplice proposta di accertamento o confondere l’avviso con una cartella di pagamento. In realtà l’avviso è immediatamente esecutivo e deve essere impugnato tempestivamente.
  2. Pagare senza verificare: talvolta l’avviso presenta errori palesi o somme prescritte. È opportuno farlo analizzare da un professionista prima di versare.
  3. Non rispettare i termini: la decadenza dal diritto di impugnare avviene decorso il termine di 60 giorni; ricordati di calendarizzare le scadenze e di considerare la sospensione feriale.
  4. Non richiedere la sospensione: quando si presenta ricorso, richiedi sempre la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il danno grave che subiresti.
  5. Presentare motivi generici: il ricorso deve essere dettagliato; le eccezioni devono essere circostanziate (motivazione, contraddittorio, notifiche, prescrizione). Rivolgiti a professionisti esperti in diritto tributario.
  6. Dimenticare gli istituti deflattivi: se il contenzioso appare rischioso, valuta la definizione agevolata o l’accordo con l’ufficio per ridurre sanzioni e interessi.
  7. Non considerare la soluzione della crisi: se il debito fiscale fa parte di un indebitamento più ampio, è opportuno valutare la procedura di sovraindebitamento o la composizione negoziata, che consentono di ridurre e dilazionare globalmente i debiti.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i principali elementi normativi, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.

Principali norme di riferimento

NormaContenutoRiferimenti
Art. 29 D.L. 78/2010Avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP diventa titolo esecutivo con intimazione a pagare; 60 giorni per ricorso, 30 giorni per affidamento, sospensione di 180 giorni
Art. 1, comma 792, L. 160/2019Estende l’avviso esecutivo a tributi locali e patrimoniali; elimina cartella/ingiunzione; avviso esecutivo dopo termine di ricorso
D.Lgs. 110/2024 art. 14 e art. 29 modificatoAvviso esecutivo generalizzato a tutte le entrate riscuotibili a mezzo ruolo; include recupero crediti d’imposta, sanzioni, imposte di registro, successioni, bollo, tasse automobilistiche; conferma intimazione e sospensione di 180 giorni
Art. 6‑bis L. 212/2000Obbligo generalizzato di contraddittorio; schema d’atto e 60 giorni per osservazioni; annullabilità per violazione; deroghe per controlli automatizzati/formali
L. 3/2012Procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione); ruolo dell’OCC o del professionista; esdebitazione
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi d’impresa; nomina dell’esperto tramite Camera di commercio; sospensione delle esecuzioni
Legge di bilancio 2026Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) per debiti 2000‑2023; pagamento senza interessi e sanzioni; 54 rate bimestrali; sospensione delle procedure

Termini e scadenze principali

Fase/TermineDurataNote
Impugnazione avviso60 giorni (prorogato in caso di mediazione/contraddittorio)Presentare ricorso alla C.G.T.; sospensione feriale dal 1° al 31 agosto
Affidamento al concessionario30 giorni dopo scadenza del termine per ricorsoDopo tale termine l’avviso diventa esecutivo e il carico è trasferito
Sospensione dell’esecuzione180 giorni dal caricoConsente di rateizzare o chiedere definizione agevolata
Domanda di rottamazione‑quinquiesFino al 30 aprile 2026Presentazione telematica sul sito AdER
Pagamento rottamazione in unica soluzione31 luglio 2026Oppure prima rata (di tre) per i pagamenti rateali
Durata piano rottamazioneFino a 54 rate bimestrali (9 anni)Prime 3 rate luglio, settembre, novembre 2026; interessi 3%
Procedura di sovraindebitamentoVariaDeposito presso il tribunale competente; sospensione delle esecuzioni in corso

Strumenti di difesa e soluzioni

StrumentoDescrizioneVantaggi
Ricorso alla C.G.T.Impugnazione dell’avviso con eccezioni formali e sostanzialiPossibilità di annullamento o riduzione dell’imposta; sospensione dell’esecuzione
Sospensione giudizialeIstanza ex art. 47 D.Lgs. 546/1992Blocca l’esecuzione fino alla decisione del merito
AutotutelaIstanza all’ufficio per correggere errori evidentiRapida e gratuita, ma discrezionale
Accertamento con adesioneTrattativa con l’ufficio per definire l’accertamentoSanzioni ridotte a un terzo; evita il contenzioso
Definizione agevolata (rottamazione)Estinzione del debito senza interessi e sanzioniRateizzazione lunga; sospensione delle esecuzioni
Ravvedimento operosoPagamento spontaneo con sanzioni ridotteRiduce l’importo dovuto se effettuato tempestivamente
Accordi di sovraindebitamento (L. 3/2012)Piano del consumatore o accordo con i creditori omologato dal giudiceRiduzione e sospensione complessiva dei debiti
Composizione negoziataProcedure assistite per imprese in crisiPermette di trattare con l’Agenzia prima dell’insolvenza
Mediazione/conciliazioneRisoluzione della controversia in via amministrativa o giudizialeSanzioni ridotte; rapido accordo

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito presentiamo una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più ricorrenti in merito all’avviso di accertamento esecutivo e alle possibili difese.

1. Che cosa cambia tra un avviso di accertamento tradizionale e un avviso di accertamento esecutivo?

L’avviso di accertamento esecutivo, introdotto per la prima volta nel 2010 e progressivamente esteso, contiene un’intimazione a pagare e diventa titolo esecutivo decorso il termine per il ricorso. Ciò significa che non è più necessaria la cartella di pagamento per procedere alla riscossione; l’atto stesso consente all’Agenzia delle Entrate di affidare il debito all’agente della riscossione e di avviare le azioni esecutive .

2. Ricevere un avviso di accertamento esecutivo significa che devo pagare subito?

No, non necessariamente. Hai 60 giorni per impugnare l’atto o per pagare. Se ritieni che la pretesa sia infondata o che vi siano vizi (notifica irregolare, errata motivazione, prescrizione), è consigliabile presentare ricorso o chiedere la sospensione. Ignorare l’atto porta al suo consolidamento e alla riscossione coattiva.

3. È obbligatorio presentare ricorso tramite un avvocato?

Per le controversie di valore fino a 3.000 euro il ricorso può essere presentato personalmente; tuttavia è sempre consigliabile l’assistenza di un professionista per individuare correttamente i vizi dell’atto e formulare le eccezioni. Per la mediazione tributaria è necessaria la sottoscrizione di un intermediario abilitato.

4. Posso chiedere la rateizzazione del debito anche dopo che l’avviso è diventato esecutivo?

Sì. Una volta affidato il carico agli agenti della riscossione puoi presentare domanda di rateizzazione. In genere è concessa fino a 72 rate mensili; sono previste rateazioni più lunghe per importi elevati. L’accoglimento comporta la sospensione delle azioni esecutive, ma il ritardo nel pagamento di cinque rate (anche non consecutive) determina la decadenza.

5. Cos’è la comunicazione di presa in carico? Posso impugnarla?

È la comunicazione con cui l’agente della riscossione informa il debitore di aver ricevuto il carico dall’Agenzia delle Entrate. Ha solo funzione informativa e, secondo la Cassazione, non è impugnabile . Potrai impugnare gli atti successivi se ritieni che non sia stato notificato l’avviso presupposto.

6. Cosa succede se l’avviso di accertamento non mi è stato notificato ma ricevo una cartella o un preavviso di fermo?

Puoi impugnare la cartella o il preavviso davanti alla Corte di giustizia tributaria eccependo la mancata notifica dell’avviso presupposto. L’omissione rende nullo l’atto successivo .

7. L’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso via PEC da un indirizzo non registrato?

La Cassazione ha ritenuto valida la notifica via PEC anche se l’indirizzo del mittente non è presente negli elenchi pubblici, purché il destinatario non subisca un pregiudizio e la ricevuta di consegna attesti l’invio .

8. Posso contestare l’avviso perché non mi hanno dato la possibilità di fornire le mie difese prima dell’emissione (contraddittorio)?

Sì, se l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio ai sensi dell’art. 6‑bis. L’amministrazione deve inviarti un progetto di atto e concederti 60 giorni per le tue osservazioni. Se ciò non avviene e l’atto non rientra tra le eccezioni (controllo automatizzato, formale o pericolum), puoi eccepire la nullità . Tieni però conto che la giurisprudenza precedente al 2023 ammetteva la nullità solo se si dimostrava l’utilità delle difese omesse .

9. Come posso sospendere le procedure esecutive in attesa della decisione del giudice?

Puoi presentare un’istanza cautelare alla Corte di giustizia tributaria ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il danno grave e irreparabile che subiresti. In alternativa, la presentazione della domanda di definizione agevolata o di sovraindebitamento sospende le azioni sulla quota di debito oggetto dell’istanza .

10. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e accertamento esecutivo?

L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente al contribuente di concordare l’imposta con l’ufficio prima che l’accertamento diventi definitivo. Prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo ed evita il contenzioso. L’avviso di accertamento esecutivo, invece, è un atto già emesso dall’Agenzia che diventa esecutivo se non impugnato; può comunque essere definito con adesione entro 15 giorni dalla notifica.

11. Cosa accade se decado dalla rottamazione‑quinquies?

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dall’agevolazione: si perde il beneficio della cancellazione di sanzioni e interessi e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo . È quindi fondamentale rispettare il piano di pagamento.

12. La prescrizione dell’imposta interrotta dall’avviso riparte da zero?

La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione. Per i tributi principali (IRPEF, IVA, IRAP) il termine è decennale; per le sanzioni è quinquennale . La prescrizione riparte dalla data di notifica; successivamente, ogni atto di riscossione la interrompe nuovamente.

13. Gli enti locali devono adeguarsi alle nuove regole del contraddittorio?

Sì. Il nuovo art. 6‑bis si applica a tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, compresi quelli dei Comuni. Gli enti devono modificare i propri regolamenti per inviare lo schema d’atto e concedere 60 giorni per le osservazioni, salvo i casi di controllo automatizzato o pericolo per la riscossione .

14. Posso includere il debito dell’avviso in un piano di sovraindebitamento?

Il debito fiscale può essere incluso in un accordo di composizione o in un piano del consumatore con l’assistenza di un OCC o di un professionista abilitato. L’omologazione del piano comporta la sospensione delle procedure esecutive e la soddisfazione del debito secondo le percentuali concordate .

15. In caso di crisi d’impresa, l’avviso di accertamento può essere gestito nella composizione negoziata?

Sì. L’imprenditore che attiva la composizione negoziata della crisi può coinvolgere l’Agenzia delle Entrate nella trattativa. Con l’assistenza dell’esperto nominato dalla Camera di commercio, si possono concordare dilazioni o riduzioni del debito nell’ambito di un piano di risanamento .

16. Se decido di non impugnare l’avviso, ma presento domanda di rottamazione, devo comunque pagare gli importi contestati?

No. La presentazione della domanda di rottamazione sospende la riscossione per le somme indicate nella domanda. Se la tua domanda viene accolta e paghi regolarmente le rate, il debito sarà estinto senza sanzioni e interessi. Se la domanda viene respinta o decadi dal piano, tornerà l’esecutività dell’avviso.

17. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono sempre dovute?

Se non aderisci alla definizione agevolata o al ravvedimento, le sanzioni per omesso o tardivo versamento vengono iscritte nell’avviso insieme all’imposta e devono essere pagate. Tuttavia, se effettui il ravvedimento operoso prima della notifica, le sanzioni sono ridotte; se aderisci alla rottamazione, non sono dovute .

18. Cosa succede se l’Agenzia affida il carico prima della scadenza dei 30 giorni o senza rispettare i 180 giorni di sospensione?

La legge consente l’affidamento anticipato solo in caso di fondato pericolo per la riscossione (art. 29 modificato); tuttavia l’esecuzione resta sospesa fino alla scadenza dei 180 giorni, salvo i casi di accertamenti definitivi o di decadenza dalle rateazioni . Se l’agente procede alla riscossione anticipata senza i presupposti, puoi impugnare gli atti esecutivi per violazione di legge.

19. Posso chiedere il rimborso delle somme versate se il ricorso viene accolto?

Sì. Se il giudice annulla o riduce l’avviso, hai diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, oltre agli interessi legali. Puoi presentare istanza all’Agenzia o far valere il credito in compensazione con altri tributi.

20. Quanto tempo richiede la definizione di un ricorso contro un avviso di accertamento esecutivo?

La durata varia. In media, il giudizio di primo grado può richiedere dai 12 ai 24 mesi, mentre l’appello presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado può durare altri 12‑24 mesi. A ciò si aggiunge l’eventuale ricorso in Cassazione. È quindi opportuno valutare anche soluzioni alternative per evitare anni di contenzioso.

Simulazioni pratiche

Simulazione n. 1: Avviso esecutivo per omissione IRPEF di 30.000 euro

Un libero professionista riceve un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate per IRPEF 2023, con imposta accertata di 30.000 €, sanzioni del 30% e interessi. L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. Esaminiamo le possibili azioni:

  1. Analisi dell’avviso: tramite un professionista si verifica la motivazione (tabelle del contraddittorio, studi di settore), eventuali errori di calcolo e la presenza dell’intimazione. Si verifica anche la legittimità della notifica.
  2. Ricorso: entro 60 giorni si presenta ricorso alla C.G.T. eccependo la violazione del contraddittorio (se lo schema d’atto non è stato inviato), l’errata qualificazione dei redditi e la prescrizione di alcune componenti. Si chiede la sospensione dell’esecuzione.
  3. Rateizzazione: durante l’attesa del giudizio si richiede la rateizzazione del debito per evitare misure cautelari, avvalendosi della sospensione di 180 giorni.
  4. Definizione agevolata: se nel frattempo viene emanata una rottamazione‑quinquies, si valuta l’adesione per pagare solo l’imposta in forma dilazionata.
  5. Esito: il giudice può annullare l’avviso per violazione del contraddittorio o ridurre l’imposta; in caso positivo, l’Agenzia deve rimborsare le somme versate.

Simulazione n. 2: Avviso esecutivo comunale per TARI 2019

Un cittadino riceve dal Comune un avviso di accertamento esecutivo per TARI 2019, pari a 1.500 €. L’avviso indica che, trascorsi 60 giorni, sarà esecutivo e che il carico sarà affidato al concessionario. Possibili soluzioni:

  1. Verifica dei termini di decadenza: per i tributi locali, gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Si controlla se il Comune ha rispettato il termine.
  2. Analisi della motivazione: spesso gli avvisi TARI si basano su un calcolo presuntivo dei metri quadri; se non sono stati comunicati i dati catastali o non è stato applicato il contraddittorio, si può eccepire la nullità.
  3. Ricorso alla C.G.T.: impugnare l’atto entro 60 giorni e chiedere la sospensione. Si può eccepire l’assenza di contraddittorio (obbligatorio per gli atti non automatizzati), la mancata indicazione del responsabile del procedimento o l’omessa allegazione dei documenti.
  4. Definizione con il Comune: attraverso la mediazione tributaria o l’istituto del ravvedimento (se la notifica è stata effettuata in ritardo) si può trattare una riduzione delle sanzioni.

Simulazione n. 3: Debitore in sovraindebitamento con avvisi pendenti

Un imprenditore individuale ha accumulato debiti per 250.000 € tra fornitori, banche e Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento esecutivi per IVA e contributi). Le entrate dell’attività sono diminuite e il debitore non riesce a pagare né a impugnare tutti gli avvisi. Soluzioni:

  1. Valutazione complessiva: l’Avv. Monardo esamina i debiti e la fattibilità di procedere con la legge 3/2012. Poiché l’imprenditore è persona fisica e non assoggettabile a fallimento, può accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione.
  2. Proposta di piano: si predispone una proposta ai creditori per pagare il 40% dei debiti in 5 anni, con la liquidazione di alcuni beni. L’idea è includere gli avvisi in sospeso, chiedendo la falcidia delle sanzioni e degli interessi.
  3. Deposito presso il tribunale: il piano viene depositato presso il tribunale con l’assistenza dell’OCC; il giudice concede la sospensione delle azioni esecutive. Se omologato, il piano consente di chiudere i debiti fiscali al 40% senza ulteriori azioni.
  4. Esdebitazione: al termine del piano, il debitore è esdebitato per i debiti residui. La procedura evita pignoramenti e ipoteche derivanti dagli avvisi.

Conclusione

L’avviso di accertamento esecutivo, soprattutto dopo la riforma del 2024 e le novità della legge di bilancio 2026, rappresenta uno strumento potente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate e degli enti locali. Con l’eliminazione della cartella di pagamento e l’estensione dell’esecutività a quasi tutte le entrate riscuotibili a mezzo ruolo, i tempi di reazione del contribuente si sono ridotti al minimo. È quindi indispensabile agire con tempestività, analizzare attentamente l’atto e scegliere la strategia difensiva più adatta: ricorso, sospensione giudiziale, adesione con l’ufficio, definizione agevolata, sovraindebitamento o composizione negoziata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa e personalizzata per affrontare l’avviso di accertamento esecutivo: dall’analisi del documento alla predisposizione del ricorso, dalla gestione delle istanze di sospensione alle trattative con l’Agenzia delle Entrate. Grazie all’esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può valutare anche soluzioni alternative come la legge 3/2012 e la composizione negoziata, evitando i pignoramenti, le ipoteche e gli altri atti esecutivi.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo o se temi che la tua situazione debitoria possa sfociare in una riscossione forzata, non rimandare. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme potrai individuare la strada più efficace per tutelare i tuoi diritti, bloccare le azioni esecutive e costruire un piano di rientro sostenibile.

Approfondimento giurisprudenziale e diritti del contribuente

L’evoluzione normativa dell’avviso di accertamento esecutivo è stata accompagnata da un corpus di pronunce giurisprudenziali che ha chiarito numerosi aspetti procedurali e sostanziali. In questa sezione esaminiamo alcune sentenze significative, approfondendo i diritti del contribuente e le tutele che possono essere invocate. La conoscenza della giurisprudenza è fondamentale per costruire difese efficaci e comprendere l’orientamento dei giudici su temi quali la notifica, la motivazione dell’atto, la prescrizione e l’obbligo di contraddittorio.

Nullità per omessa notifica dell’atto presupposto: Cass. 12096/2025

Con l’ordinanza n. 12096 del 7 maggio 2025, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell’omessa notifica dell’atto presupposto in relazione a un avviso di accertamento e alla successiva cartella esattoriale. La massima precisa che l’omessa notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto successivo, ma tale nullità deve essere eccepita impugnando il secondo atto. In particolare, il contribuente non può limitarsi a contestare la cartella esattoriale richiamando un precedente avviso mai notificato; deve impugnare direttamente l’atto esecutivo e dedurre la mancata notifica dell’atto presupposto . La decisione ribadisce un principio consolidato: la nullità deriva dall’indebita progressione procedimentale ed è sanata solo se il contribuente accetta l’atto senza impugnarlo. L’ordinanza si sofferma anche sulla prescrizione, affermando che i crediti IRAP e IVA hanno un termine decennale, mentre le sanzioni si prescrivono in cinque anni . Questo dato è importante per eccepire in giudizio l’estinzione del credito.

Comunicazione di presa in carico non impugnabile: Cass. 4903/2025

L’ordinanza n. 4903 del 25 febbraio 2025 ha fornito chiarimenti sulla natura della comunicazione di presa in carico inviata dall’agente della riscossione dopo l’affidamento del debito. La Corte ha stabilito che tale comunicazione ha carattere meramente informativo e non determina né aggrava la posizione del contribuente. Pertanto, non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 . Questo principio è utile perché molti contribuenti confondono la comunicazione con un nuovo atto impositivo; in realtà, eventuali vizi dell’avviso devono essere fatti valere con l’impugnazione dell’avviso stesso o degli atti esecutivi (preavviso di fermo, pignoramento). La Corte evidenzia che la comunicazione può essere rilevante per la decorrenza della prescrizione e per la verifica del rispetto del termine di 180 giorni; tuttavia la sua impugnazione autonoma è inammissibile.

Necessità di un titolo esecutivo per le entrate patrimoniali: Cass. 7188/2022

La sentenza n. 7188 del 7 marzo 2022 (Sezione tributaria) ha riguardato una controversia inerente il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), un’entrata patrimoniale delle amministrazioni locali. La Cassazione ha affermato che, per procedere alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, è necessario un titolo esecutivo. Le amministrazioni non possono iscrivere a ruolo o affidare al concessionario somme patrimoniali senza aver emesso un atto di accertamento che costituisca titolo esecutivo . La pronuncia rafforza l’equiparazione tra tributi e entrate patrimoniali prevista dalla legge di bilancio 2020 e sottolinea che la procedura di riscossione deve sempre basarsi su un titolo legittimo.

Validità della notifica PEC e motivazione dell’intimazione: Cass. 29100/2025

L’ordinanza n. 29100 del 4 novembre 2025 ha toccato due questioni pratiche: l’uso della PEC per la notifica degli atti e l’adeguatezza della motivazione dell’intimazione di pagamento. La Corte ha chiarito che la notifica via PEC è valida anche quando l’indirizzo del mittente non risulta nei registri pubblici, purché l’atto arrivi nell’indirizzo PEC del destinatario e quest’ultimo non dimostri un reale pregiudizio . La decisione, pur contestata da alcuni, conferma l’orientamento favorevole all’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di notifica.
Quanto alla motivazione dell’intimazione, la Corte ha affermato che la cartella di pagamento (o l’avviso esecutivo) soddisfa l’obbligo di motivazione quando richiama l’atto presupposto e specifica l’ammontare degli interessi e delle sanzioni. Non è necessario allegare l’avviso di accertamento se questo è già stato notificato o se il contribuente lo possiede; basta un riferimento all’atto e la quantificazione degli accessori . Questa pronuncia è rilevante per respingere le eccezioni di nullità fondate sulla mancata allegazione degli atti precedenti.

Motivazione e allegazione degli atti: Cass. 24417/2018

Anche se meno recente, la sentenza n. 24417 del 2 ottobre 2018 rimane attuale per la disciplina della motivazione. La Corte ha statuito che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, la motivazione deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa; solo gli atti che integrano la motivazione devono essere allegati . Non vanno invece allegati i meri richiami a banche dati o a certificazioni, a meno che non contengano elementi indispensabili per comprendere le ragioni dell’ufficio. Questa distinzione è essenziale quando si contesta l’inesistenza o l’apparenza della motivazione.

Precedenti sul contraddittorio prima della riforma: Cass. Sezioni Unite 21271/2025

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, le Sezioni Unite hanno risolto contrasti giurisprudenziali sul contraddittorio con la sentenza n. 21271 del 21 luglio 2025. Hanno affermato che l’obbligo di contraddittorio non derivava da un principio generale ma da specifiche norme o dal diritto UE, e che la violazione comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava quali argomentazioni avrebbe potuto proporre . Questo orientamento è ora superato dal nuovo art. 6‑bis, che generalizza l’obbligo, ma è utile per comprendere come la giurisprudenza considerava il contraddittorio in epoche precedenti e per affrontare contenziosi relativi ad atti emessi prima del 2024.

La giurisprudenza sul termine di 60 giorni e sulle ferie giudiziarie

È frequente la domanda se il termine per impugnare un avviso di accertamento esecutivo si sospenda per ferie. La giurisprudenza ha stabilito che i termini per il ricorso in materia tributaria sono soggetti alla sospensione feriale di 31 giorni (dal 1° al 31 agosto). Se il termine iniziato prima del 1° agosto continua a decorrere dopo la sospensione, si sommano i giorni residui. Questa regola vale anche per la notifica degli atti dell’Agenzia, ma non proroga i termini di decadenza dell’amministrazione. Pertanto, un avviso notificato il 10 luglio avrà scadenza il 9 settembre (60 giorni) considerata la sospensione dal 1° al 31 agosto.

Prescrizione, decadenza e termini applicabili

La distinzione tra prescrizione e decadenza è essenziale nel contenzioso tributario. La decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione deve emettere l’avviso (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’anno cui si riferisce l’imposta). La prescrizione, invece, riguarda il diritto di riscuotere l’imposta dopo che l’atto è divenuto definitivo. Come già ricordato, per IRPEF, IVA e IRAP la prescrizione è decennale; per le sanzioni è quinquennale . Per le entrate locali può applicarsi la prescrizione quinquennale se l’entrata è assimilabile a un tributo periodico, mentre per le entrate patrimoniali la giurisprudenza applica il termine ordinario decennale.
In giudizio, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata in ogni stato e grado e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; la decadenza dell’amministrazione, invece, deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso introduttivo.

Esecuzione e tutela del patrimonio: ipoteca e fermo

Oltre alla notifica dell’avviso, molti contribuenti temono le misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) che l’agente della riscossione può iscrivere anche prima di procedere al pignoramento. L’ipoteca è un atto che grava sull’immobile e può essere iscritta se il debito supera i 20.000 euro (per i debiti inferiori è richiesta comunicazione preventiva). Il fermo può riguardare i veicoli e viene iscritto se il contribuente non paga entro 30 giorni dalla comunicazione. Queste misure possono essere contestate per mancanza di notifica dell’avviso presupposto, per l’esistenza di un piano di rateazione o di una definizione agevolata o per violazione dei limiti di legge. Per esempio, l’iscrizione ipotecaria su immobile adibito ad abitazione principale del debitore può essere illegittima se il valore del debito non supera il limite previsto dall’art. 76 D.P.R. 602/1973.

Diritti procedimentali del contribuente dopo la riforma dello Statuto

Il decreto legislativo 219/2023 ha rafforzato lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), introducendo il principio di proporzionalità nella riscossione e potenziando le garanzie. Oltre all’art. 6‑bis, il nuovo art. 1 afferma che il rapporto tra fisco e contribuente deve essere improntato a cooperazione e buona fede; l’art. 2 prevede l’obbligo di informare il contribuente dei propri diritti; l’art. 6 specifica che l’amministrazione deve garantire la riservatezza dei dati e usare un linguaggio chiaro; l’art. 7, come già ricordato, disciplina la motivazione degli atti.
La riforma istituisce anche il Garante nazionale del contribuente, organo indipendente che tutela i diritti e può intervenire in caso di condotte irregolari degli uffici. Conoscere e far valere questi diritti è fondamentale per contenere gli abusi e per invocare la nullità di atti che violano le norme dello Statuto.

Differenze tra avvisi nazionali e locali

Pur essendo simile nella struttura, l’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate e quello emesso dagli enti locali presentano differenze pratiche:

  • Normativa applicabile: l’avviso statale è disciplinato principalmente dall’art. 29 D.L. 78/2010 e dalle norme del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 602/1973; l’avviso locale è disciplinato dall’art. 1, comma 792, L. 160/2019 e dalle norme specifiche per i tributi locali (e.g. Regolamenti IMU, TARI).
  • Termini di decadenza: per le imposte statali l’amministrazione ha termini di accertamento variabili (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte sui redditi); per i tributi locali il termine è in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
  • Autorità competente per il ricorso: per gli avvisi statali la competenza è della C.G.T., mentre per gli avvisi locali può essere competente anche il giudice ordinario in caso di entrate patrimoniali; alcune controversie patrimoniali (canoni di concessione, COSAP) sono attribuite al giudice ordinario.
  • Procedura di riscossione: in entrambi i casi l’avviso diventa titolo esecutivo, ma per i tributi locali spesso la riscossione è affidata a concessionari privati convenzionati con il Comune; occorre controllare se sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione e se il concessionario ha i requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici.

Reati tributari e implicazioni penali

L’emissione di un avviso di accertamento esecutivo può accompagnarsi a risvolti penali nei casi di evasione fiscale di rilevante entità. Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute o IVA). In alcuni casi, la notifica dell’avviso costituisce presupposto per la contestazione del reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter) o di ritenute (art. 10‑bis). Il debito derivante dall’avviso esecutivo può quindi sfociare in un procedimento penale se l’imposta non viene versata entro i termini; di converso, la presentazione di un piano di rateazione o di una definizione agevolata non estingue automaticamente il reato, ma può costituire attenuante. È importante rivolgersi a professionisti che conoscano anche la materia penale per evitare di incorrere in sanzioni più gravi.

Analisi comparata con altri ordinamenti

Per completezza, è interessante osservare che la tendenza a rendere l’accertamento immediatamente esecutivo non è esclusiva dell’Italia. In Francia, ad esempio, l’“Avis de mise en recouvrement” prevede tempi relativamente brevi tra l’accertamento e la riscossione, ma è sempre possibile richiedere la sospensione presentando garanzie bancarie. In Germania, il “Steuerbescheid” è esecutivo immediatamente, ma la riscossione può essere sospesa con un’istanza di Aufschub. Tuttavia, l’ordinamento italiano presenta una peculiarità: la trasformazione del titolo di accertamento in titolo esecutivo senza neanche la formalità di una cartella, con un margine di difesa molto ridotto; in compenso sono stati introdotti strumenti come il contraddittorio preventivo e la definizione agevolata per bilanciare le esigenze di efficacia con i diritti del contribuente.

Ulteriori consigli pratici e casi particolari

  1. Avvisi su crediti d’imposta inesistenti o agevolazioni: con la generalizzazione prevista dal D.Lgs. 110/2024, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti (bonus edilizi, credito ricerca e sviluppo, ecc.) saranno esecutivi. In questi casi è fondamentale analizzare la disciplina del credito, verificare se l’Agenzia ha rispettato le procedure di controllo (art. 121 D.L. 34/2020 per i bonus edilizi) e se l’atto contesta correttamente l’infondatezza del credito. Spesso la contestazione coinvolge anche soggetti cessionari del credito; ognuno dovrà impugnare l’atto di accertamento a sé notificato.
  2. Avvisi con valore inferiore ai 3.000 €: per importi modesti il ricorso può essere presentato senza avvocato, ma è necessario allegare documenti e motivazioni. La mediazione tributaria è sempre obbligatoria se l’importo contestato è inferiore a 50.000 €.
  3. Riesame dell’accertamento in autotutela: anche se l’autotutela è discrezionale, l’amministrazione ha l’obbligo di valutarla in presenza di errori evidenti. È consigliabile presentare l’istanza in modo circostanziato, allegando prove, per consentire all’ufficio di decidere prima dell’esecutività.
  4. Ricorso cumulativo: se si ricevono più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità o alla stessa imposta, è possibile presentare un unico ricorso contro tutti gli atti, purché emessi dallo stesso ufficio. Ciò consente di risparmiare sulle spese di giustizia e di far valere eccezioni comuni.
  5. Attenzione alla notifica a eredi e società: in caso di decesso del contribuente o di trasformazione societaria, l’ufficio deve notificare l’avviso agli eredi o al soggetto subentrante. La notifica a persona non legittimata può essere contestata e comportare la nullità.

Ulteriore sezione di simulazioni avanzate

Per arricchire la comprensione dell’argomento, proponiamo altre simulazioni che affrontano casi complessi, come l’interazione tra avvisi esecutivi e procedure concorsuali, e la gestione delle imposte indirette.

Simulazione n. 4: Avviso esecutivo per imposta di successione (indiretta) dopo il D.Lgs. 110/2024

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di successione relativa al 2024. L’atto contesta la sottovalutazione di un immobile e richiede un’ulteriore imposta di 15.000 € più sanzioni. A differenza del passato, questo avviso è esecutivo grazie all’estensione prevista dall’art. 14 D.Lgs. 110/2024 .
Soluzioni:

  1. Verifica della correttezza della valutazione: l’erede può far predisporre una perizia per contestare la stima dell’ufficio. L’eventuale differenza può essere oggetto di reclamo e mediazione.
  2. Impugnazione: entro 60 giorni l’erede presenta ricorso, eccependo la violazione del contraddittorio se l’ufficio non ha inviato lo schema d’atto. Richiede la sospensione dell’esecuzione, evidenziando che l’imposta di successione è di difficile determinazione e che la vendita dell’immobile potrebbe subire pregiudizi.
  3. Rateizzazione: se non impugna, l’erede può chiedere la rateizzazione, ma deve considerare gli interessi. Può valutare la rottamazione‑quinquies se saranno incluse le imposte di successione nel perimetro delle definizioni agevolate.

Simulazione n. 5: Avviso esecutivo e procedura concorsuale

Una società di capitali viene dichiarata sottoposta a concordato preventivo. Prima della proposta di concordato, l’Agenzia notifica vari avvisi di accertamento esecutivi per IVA e IRES. Cosa succede?

  1. Sospensione del processo: L’apertura della procedura concorsuale comporta la sospensione delle azioni esecutive individuali; l’Agenzia deve insinuarsi al passivo del concordato. Gli avvisi diventano crediti prededucibili o chirografari a seconda del periodo di imposta.
  2. Impossibilità di agire esecutivamente: l’avviso, pur esecutivo, non può essere posto in esecuzione al di fuori della procedura concorsuale. Eventuali fermi o ipoteche iscritti devono essere rimossi.
  3. Opposizione al passivo: la società può impugnare l’insinuazione dell’Agenzia davanti al giudice delegato eccependo le stesse argomentazioni che avrebbe proposto in un ricorso tributario (prescrizione, errata valutazione, ecc.).
  4. Accordo con l’Agenzia: nel concordato preventivo è possibile proporre il pagamento integrale dei debiti IVA e l’abbattimento delle sanzioni; l’Agenzia può votare favorevolmente al concordato se convinta della convenienza.

Simulazione n. 6: Avviso esecutivo e crediti di imposta non spettanti

Un’impresa edile beneficia del credito d’imposta per ristrutturazioni e cede a un istituto finanziario il credito corrispondente. Nel 2026 riceve un atto di recupero del credito non spettante, che, in base al D.Lgs. 110/2024, è un avviso esecutivo. L’atto imputa la mancata tracciabilità dei bonifici.
Azioni possibili:

  1. Esame della documentazione: l’impresa verifica i bonifici parlanti e la conformità delle opere. Se i bonifici non sono in regola, può tentare di sanare la violazione con l’autotutela, dimostrando che l’intervento era comunque agevolabile.
  2. Implicazioni per il cessionario: il soggetto che ha acquistato il credito potrebbe ricevere un proprio avviso. Entrambi devono impugnare i rispettivi atti; la giurisprudenza riconosce che il cessionario risponde solo entro il limite del credito ricevuto.
  3. Difesa in giudizio: nel ricorso occorre eccepire l’eventuale decadenza (i termini per il recupero dei crediti non spettanti sono di otto anni) e la violazione del contraddittorio se non si è potuto fornire chiarimenti.
  4. Accordo transattivo: spesso l’Agenzia accetta la riduzione della sanzione se l’impresa dimostra la buona fede; l’accordo può avvenire in sede di adesione o conciliazione giudiziale.

Considerazioni finali

L’esame della disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo dimostra come il legislatore abbia privilegiato l’efficienza della riscossione a scapito, talvolta, dei tempi di difesa. Tuttavia, grazie all’intervento della giurisprudenza e alla riforma dello Statuto del contribuente, si è cercato di riequilibrare il rapporto fisco‑contribuente garantendo un contraddittorio preventivo e una maggior tutela procedimentale.
Il contribuente, per difendersi efficacemente, deve conoscere a fondo i termini, i diritti e le strategie disponibili. Il supporto di professionisti qualificati è cruciale: non solo per contestare gli avvisi dinanzi alle Corti di giustizia tributarie, ma anche per valutare soluzioni alternative come le definizioni agevolate, l’autotutela, la sovraindebitamento o la composizione negoziata.
Agendo con tempestività e consapevolezza, è possibile ridurre o annullare la pretesa, evitare l’affidamento del debito e preservare il proprio patrimonio. Il 2026 rappresenta un anno di importanti novità normative: l’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024 e la rottamazione‑quinquies offriranno nuove opportunità di difesa e di regolarizzazione.
Resta fondamentale l’impegno del professionista nel seguire l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, aggiornando costantemente le strategie difensive.

Approfondimenti sulla mediazione e sulla conciliazione

La mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale sono strumenti deflattivi che mirano a ridurre il carico delle controversie e a favorire una risoluzione rapida, evitando l’esecutività degli avvisi. Tuttavia, molti contribuenti non conoscono le differenze tra i due istituti e le relative procedure. In questa sezione illustreremo in dettaglio il funzionamento di questi istituti e forniremo consigli pratici per utilizzarli al meglio.

La mediazione tributaria

Introdotta nel 2011, la mediazione tributaria (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) è obbligatoria per le controversie aventi valore fino a 50.000 euro. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo di importo non superiore a tale soglia deve presentare il ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto, il quale assume anche valore di istanza di mediazione. La procedura si svolge in sede amministrativa e prevede:

  1. Presentazione dell’istanza: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente deposita il ricorso, indicando le ragioni di fatto e di diritto. Il termine per la costituzione del giudizio (deposito presso la C.G.T.) è sospeso per 90 giorni.
  2. Valutazione dell’ufficio: l’ufficio esamina l’istanza e può accettarla, formulare una proposta di riduzione delle sanzioni o rigettarla. Per le sanzioni amministrative, è prevista la riduzione fino al 35% se l’ufficio accetta la mediazione.
  3. Accettazione della proposta: se il contribuente accetta, la controversia si estingue e l’atto è definito; se rifiuta o l’ufficio non risponde nei 90 giorni, il contribuente può costituirsi in giudizio.

È importante predisporre un’istanza motivata, allegando documenti e comprovando eventuali vizi. L’Avv. Monardo, con la sua esperienza, può guidare il contribuente nella redazione della domanda e nella valutazione delle proposte dell’ufficio, evitando di perdere tempo e denaro con contenziosi lunghi. L’adesione alla mediazione consente anche di evitare la maggiorazione del 15% delle sanzioni che scatta in caso di soccombenza in giudizio.

La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale si svolge nell’ambito del processo tributario, davanti alla C.G.T. di primo o secondo grado. Le parti (contribuente e Agenzia) possono proporre la conciliazione in udienza o depositare una proposta scritta. Se la C.G.T. la ritiene ammissibile, redige il verbale di conciliazione che definisce la controversia con forza di sentenza. I vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo per le conciliazioni in primo grado e al 50% per quelle in secondo grado.
  • Definitività della soluzione: la conciliazione chiude definitivamente la controversia e non può essere impugnata.
  • Risparmio sui costi: si evitano ulteriori spese di giudizio e il rischio di soccombenza.

Il momento migliore per proporre la conciliazione è in udienza, dopo che il giudice ha esposto le questioni dirimenti. Il professionista può valutare se la proposta dell’ufficio è conveniente rispetto al rischio di una decisione sfavorevole.

Consigli pratici per la mediazione e la conciliazione

  • Preparazione degli atti: redigere il ricorso/istanza in modo preciso, indicando tutti i vizi dell’avviso e allegando la documentazione, facilita l’accoglimento in mediazione.
  • Dialogo con l’ufficio: spesso l’ufficio è disponibile a ridurre le sanzioni per chi dimostra buona fede e documenta la propria posizione. È opportuno instaurare un dialogo costruttivo, evitando atteggiamenti ostili.
  • Valutazione economica: confrontare l’importo da pagare in mediazione o conciliazione con quello che si dovrebbe versare in caso di soccombenza (sanzioni + interessi + spese) e con le possibilità di successo in giudizio.
  • Attenzione ai termini: la mediazione sospende i termini per la costituzione ma non quelli per l’impugnazione; è necessario depositare il ricorso in giudizio se la mediazione non si conclude entro 90 giorni.

Digitalizzazione, posta elettronica certificata e trasparenza

L’evoluzione tecnologica ha trasformato profondamente la fiscalità. L’Agenzia delle Entrate e gli enti locali utilizzano sempre di più strumenti digitali per notificare atti e comunicare con i contribuenti. Ciò comporta vantaggi in termini di rapidità e tracciabilità, ma anche nuove problematiche legate alla trasparenza e alla tutela dei dati personali.

La PEC come mezzo di notifica

Dal 2012 la posta elettronica certificata (PEC) è un mezzo valido per la notifica degli atti tributari alle imprese e ai professionisti iscritti in albi o registri. La normativa prevede che la notifica avvenga al domicilio digitale del contribuente risultante dagli elenchi pubblici (Indice PA, Registro imprese, INI‑PEC). La giurisprudenza, come visto, ha riconosciuto la validità della notifica anche se l’indirizzo del mittente non è iscritto nei registri pubblici, purché il destinatario riceva l’atto . Tuttavia, restano alcune criticità:

  • Cambio di domicilio digitale: è onere del contribuente mantenere aggiornato il proprio domicilio digitale. Se la casella PEC è cessata o inattiva, la notifica può essere comunque valida se la casella risulta attiva in base agli elenchi pubblici.
  • Ricevuta di consegna: la prova della notifica si ha con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Eventuali errori nella trasmissione possono rendere nulla la notifica; è quindi essenziale verificare la presenza della RAC in giudizio.
  • Conservazione dei messaggi: le PEC vanno conservate per dieci anni; la perdita dei messaggi può impedire al contribuente di dimostrare eventuali vizi di notifica.

Trasparenza e accesso agli atti

Il contribuente ha diritto a conoscere tutti gli atti del procedimento tributario che lo riguardano. Lo Statuto del contribuente garantisce il diritto di accesso e di copia dei documenti, con l’obbligo per l’amministrazione di fornire le informazioni entro 30 giorni. In caso di avviso esecutivo, è fondamentale richiedere copia del fascicolo, compresi gli atti istruttori, per verificare la correttezza della motivazione.
La digitalizzazione ha introdotto portali (come il cassetto fiscale) che permettono di consultare le cartelle, gli avvisi e i versamenti. Tuttavia, le informazioni non sempre sono complete o aggiornate; per questo è opportuno richiedere formalmente l’accesso agli atti in base alla legge 241/1990 o allo Statuto del contribuente.

Protezione dei dati personali

L’uso della PEC e dei sistemi informatici impone la tutela dei dati personali. L’amministrazione deve assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati; la diffusione non autorizzata di un avviso tramite PEC (ad esempio, invio a indirizzi errati) può costituire violazione del GDPR. Il contribuente può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per segnalare eventuali violazioni.

Il ruolo della pianificazione fiscale preventiva

Molti avvisi di accertamento derivano da errori nelle dichiarazioni dei redditi o da scelte gestionali improprie. Una corretta pianificazione fiscale può ridurre il rischio di ricevere un avviso esecutivo e consente di organizzare tempestivamente documentazione e difesa. Alcuni consigli:

  • Tenere una contabilità ordinata e aggiornata: avere registrazioni contabili precise e documenti giustificativi consente di rispondere alle richieste dell’ufficio e di dimostrare la correttezza delle operazioni.
  • Aggiornarsi sulle normative: le regole fiscali cambiano continuamente; professionisti e imprese devono seguire aggiornamenti normativi e rispettare le scadenze per ravvedimenti e versamenti.
  • Effettuare simulazioni periodiche: calcolare periodicamente le imposte dovute e verificare eventuali rischi di accertamento consente di intervenire prima della notifica. Gli studi di settore, gli ISA (indici sintetici di affidabilità) e i controlli incrociati dell’Agenzia devono essere monitorati.
  • Consulenza professionale continuativa: affidarsi a un commercialista o a un consulente legale per la gestione fiscale riduce gli errori e consente di valutare l’impatto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, cessione di azienda) sulle imposte.

Riflessioni sull’evoluzione futura della riscossione

L’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo è destinato a evolvere ulteriormente. Nei prossimi anni si prevedono nuovi decreti attuativi che daranno piena attuazione al D.Lgs. 110/2024, estendendo l’avviso a ulteriori entrate (come i contributi previdenziali) e disciplinando le procedure di cooperazione tra Agenzia delle Entrate e enti locali . Si discutono inoltre proposte per uniformare le procedure di notifica, inserendo l’obbligo di usare un’unica piattaforma nazionale, e per migliorare la tutela del contraddittorio tramite modulistica standard.
La riforma della giustizia tributaria, con la trasformazione delle Commissioni tributarie in Corti di giustizia e l’introduzione di nuovi magistrati tributari professionali, inciderà sulla qualità delle decisioni e sui tempi dei processi. La digitalizzazione dei fascicoli processuali consentirà un accesso più rapido agli atti e potrebbe favorire la conciliazione.
È possibile che, sulla scia di quanto avviene in altri Paesi europei, la legge introduca strumenti che consentano al contribuente di sospendere immediatamente la riscossione dietro presentazione di garanzie; oppure che si preveda un periodo più lungo di sospensione per favorire la definizione stragiudiziale. Tutte queste prospettive devono essere monitorate dagli operatori per adeguare le strategie difensive.

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