Accertamento Sui Fondi Rischi Non Documentati: Contesto E Come Difendersi

L’accertamento sui fondi rischi non documentati è una contestazione frequente in sede di verifica fiscale, perché l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere gli accantonamenti quando ritiene che manchi una base documentale concreta o che il rischio non sia attuale, specifico e probabile.

In questi casi il Fisco considera il fondo come indebitamente dedotto, recupera a tassazione il relativo importo e applica sanzioni e interessi, spesso su più esercizi.

Il rischio è concreto:
un accantonamento prudenziale, se ritenuto “generico” o “non provato”, può trasformarsi in un accertamento oneroso con effetti immediati sul reddito imponibile e sulla liquidità.

Molti si chiedono:

  • “Quando un fondo rischi è fiscalmente deducibile?”
  • “Serve una causa già in corso o basta un rischio concreto?”
  • “Quanto deve essere dettagliata la documentazione?”
  • “Il Fisco può disconoscere una valutazione prudenziale?”
  • “Come difendersi da una contestazione retroattiva?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la mancanza di documentazione non equivale automaticamente a illegittimità dell’accantonamento.
Ma l’onere probatorio diventa decisivo.


Cosa sono i fondi rischi e perché attirano controlli

I fondi rischi sono accantonamenti effettuati per far fronte a:

  • passività potenziali
  • obbligazioni probabili ma non ancora certe
  • costi futuri stimabili con ragionevolezza

Esempi tipici:

  • contenziosi legali e tributari
  • garanzie su prodotti
  • penali contrattuali
  • rischi ambientali
  • contenziosi con dipendenti
  • passività derivanti da contratti onerosi

La loro funzione è prudenziale, ma proprio questa natura estimativa li rende oggetto di contestazione.


Cosa contesta il Fisco nei fondi rischi “non documentati”

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • assenza di documentazione a supporto del rischio
  • accantonamenti ritenuti generici o forfettari
  • mancanza di un evento generatore identificabile
  • rischio considerato meramente eventuale
  • importo accantonato giudicato sproporzionato
  • utilizzo del fondo per ridurre artificialmente il reddito

Ma non ogni fondo privo di una “causa in giudizio” è automaticamente illegittimo.


Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce il fondo

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’accantonamento non è deducibile quando:

  • il rischio non è attuale alla data di bilancio
  • non è specificamente individuabile
  • manca una probabilità concreta di manifestazione
  • non esiste documentazione idonea (contratti, contestazioni, pareri, comunicazioni)
  • l’accantonamento appare strumentale alla riduzione dell’imponibile

Tuttavia, il Fisco non può limitarsi a un giudizio astratto:
deve dimostrare perché il rischio non sarebbe reale o probabile.


Il rischio più grave: recupero a tassazione e sanzioni

Il vero pericolo è che:

  • il fondo venga integralmente disconosciuto
  • il reddito imponibile venga aumentato
  • le imposte vengano recuperate su più anni
  • si applichino sanzioni rilevanti
  • maturino interessi
  • l’accertamento diventi definitivo

Anche quando il rischio, a posteriori, si è effettivamente manifestato.


L’errore più comune: considerare il fondo come “libero”

Molti contribuenti sbagliano quando:

  • accantonano senza lasciare traccia documentale
  • non motivano il rischio nelle note interne o nel bilancio
  • non conservano comunicazioni, pareri, diffide
  • non collegano il fondo a un evento concreto
  • rinunciano a una difesa tecnica, accettando il disconoscimento

Nel diritto tributario, la prudenza va dimostrata, non solo dichiarata.


Fondi rischi e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

  • il fondo rischi è deducibile solo se il rischio è:
    • attuale
    • specifico
    • probabile
  • l’importo deve essere ragionevolmente stimabile
  • la documentazione può essere:
    • contrattuale
    • legale
    • tecnica
    • interna (se coerente e circostanziata)
  • l’onere della prova è dell’Amministrazione, ma il contribuente deve collaborare
  • la valutazione non è matematica, ma argomentabile

Se il rischio è reale e spiegabile, l’accertamento è contestabile.


Quando l’accertamento sui fondi rischi è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

  • esiste un evento generatore identificabile
  • il rischio era concreto alla data di bilancio
  • l’importo è coerente con il rischio stimato
  • la documentazione esiste, anche se non “formale”
  • l’atto è generico o presuntivo
  • il Fisco usa criteri retrospettivi
  • non emerge intento elusivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

  • analisi dell’avviso di accertamento
  • ricostruzione del contesto economico e giuridico
  • individuazione dell’evento generatore del rischio
  • raccolta di documenti (contratti, email, diffide, pareri, atti)
  • giustificazione della stima effettuata
  • confronto con principi contabili applicabili
  • contestazione delle presunzioni automatiche
  • argomentazioni giuridiche puntuali
  • impugnazione nei termini

È una difesa tecnica, contabile e giuridica insieme.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

  • diventa definitivo
  • le imposte si consolidano
  • le sanzioni si cristallizzano
  • partono azioni di riscossione
  • il danno economico diventa irreversibile

Agire tempestivamente è fondamentale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui fondi rischi

Se ricevi un accertamento per fondi rischi non documentati:

  • non accettare automaticamente il disconoscimento
  • non pagare senza un’analisi tecnica
  • ricostruisci il rischio alla data di bilancio
  • raccogli tutta la documentazione disponibile
  • verifica la coerenza dell’importo accantonato
  • valuta la proporzionalità delle sanzioni
  • prepara una difesa specialistica
  • valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore decisivo.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali sui fondi rischi non documentati, contrastando disconoscimenti automatici e recuperi a tassazione basati su valutazioni astratte.

Può intervenire per:

  • contestare l’accertamento
  • dimostrare la concretezza del rischio
  • difendere la correttezza dell’accantonamento
  • ridurre o annullare sanzioni e interessi
  • bloccare la riscossione
  • tutelare patrimonio e continuità aziendale

Agisci ora

Un fondo rischi non è illegittimo solo perché contestato.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno economico.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta fondi rischi ritenuti non documentati,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che un accantonamento prudenziale diventi un debito fiscale definitivo.

Introduzione

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato le verifiche contabili sulle imprese, concentrandosi in particolare sui fondi rischi e oneri iscritti in bilancio. Tali accantonamenti sono spesso contestati quando risultano “non documentati” o generici, cioè privi di adeguata motivazione civilistica e contabile. L’ipotesi tipica è che l’ufficio ritenga il fondo rischi “gonfiato” per occultare utili o ottenere un vantaggio fiscale illecito . In tale guida – aggiornata a gennaio 2026 e scritta dal punto di vista del contribuente – analizziamo la disciplina italiana dei fondi rischi, i profili di deducibilità fiscale, le prassi dell’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza più recente e le strategie difensive per il contribuente (persona fisica o giuridica) in sede di verifica e contenzioso tributario. Sono inclusi esempi pratici con tabelle riepilogative e domande/risposte frequenti per aiutare imprese e professionisti a orientarsi.

Quadro normativo civilistico e contabile sui fondi rischi e oneri

Il Codice civile detta rigidi requisiti per i fondi rischi e oneri: essi coprono perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio rimangono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza . In altre parole, si possono costituire solo fondi puntuali relativi a passività potenziali già sorte ma non ancora materializzate (ad es. spese di contenziosi in corso). Non sono ammessi accantonamenti generici o futuri : ogni fondo deve riferirsi ad un obbligo oggettivo esistente a bilancio (c.d. principio di esistenza della passività). L’OIC 31, principio contabile nazionale, precisa questi concetti distinguendo – come da prassi – tra fondi rischi (passività probabili ma non certe) e fondi oneri (obbligazioni certe di importo o data futura indeterminati) . L’OIC vieta esplicitamente di utilizzare i fondi per rettificare poste dell’attivo: ad es. se un credito è incerto, si deve svalutare il credito stesso, non creare un fondo rischi generico sul lato passivo .

Il codice civile impone poi trasparenza: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e veridicità (art. 2423 c.c.), sotto la vigilanza degli amministratori. Un fondo rischi illegittimo – perché costituito senza i presupposti legali – può addirittura portare alla nullità del bilancio , con pesanti conseguenze patrimoniali e persino penali (false comunicazioni sociali). L’Agenzia delle Entrate e i revisori contabili richiedono quindi che ogni fondo rischi sia supportato in assemblea da documentazione scritta (verbali, studi di fattibilità, perizie tecniche, pareri legali, ecc.) che dimostri l’esistenza del debito e l’ammontare probabile. In sintesi, sostanza economica e documentazione oggettiva determinano la legittimità del fondo: un capitolo di passività deve riflettere la realtà contrattuale o fattuale del soggetto (principio di prevalenza della sostanza sulla forma) .

Tabella 1: Requisiti civilistici dei fondi rischi e oneri (art. 2424-bis c.c. e OIC 31)
| Requisiti fondamentali | Fondi rischi | Fondi oneri | Esempio | |:———————————|:——————————-|:—————————————|:—————-| | Natura della passività | Determinata e probabile | Determinata e certa | Rischi: causa legale in corso; Oneri: manutenzione programmata | | Esistenza dell’obbligo | Presente a bilancio | Presente a bilancio | Fondi rischio: contenzioso aperto | | Ammontare o data incerti | Sì (stimabili con attendibilità) | Sì (stimabili con attendibilità) | Entrambi richiedono stima ragionevole | | Ammissibilità di fondi generici | No | No | Non si può accantonare “rischi generici” | | Divieto di copertura attivo | Sì (vietato) | Sì (vietato) | Non rettificare un attivo con fondo |

Disciplina fiscale: principio di derivazione rafforzata e deducibilità

Dal punto di vista tributario, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono in genere indeducibili. Il TUIR prevede il principio di derivazione rafforzata, secondo il quale le regole del bilancio (artt. 2423-2427 c.c., OIC) incidono direttamente sul reddito imponibile . Tuttavia l’art. 107, comma 4, del TUIR stabilisce esplicitamente che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del TUIR” (oggi artt. 105-107 TUIR) . In pratica la regola generale è che non si deduce nulla anticipatamente per i fondi rischi, se non nei casi espressamente previsti (pensioni, TFR, spese cicliche di manutenzione su navi/areomobili, ecc.).

Di conseguenza, per prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 12/E/2008, DM 38/2005, DM 3/8/2017) gli accantonamenti a fondi rischi (voci B.12 e B.13 del CE) “non concorrono alla formazione della base imponibile” ai fini IRES e IRPEF . Ciò non significa che le future spese non saranno dedotte, ma che occorre dedurle nel momento di effettivo sostenimento: ad es., se si sostiene la spesa per una causa coperta dal fondo, questa andrà dedotta in quell’anno, non con la costituzione del fondo. In altre parole, il legislatore “neutralizza” fiscalmente gli accantonamenti finché non si consumano le perdite reali. L’Amministrazione finanziaria ribadisce che quando i fondi rischi sono contabilizzati in contropartita a poste di costo indeducibili (come i fondi riserve o altri oneri astratti), essi “costituiscono contropartita di un costo non ammesso dalle norme fiscali” e pertanto verranno contestati . Un principio generale è che se nel bilancio annuale il costo da coprire era già fiscalmente indeducibile, la sua cancellazione non genera alcuna sopravvenienza attiva tassabile (art. 88 TUIR) . Al contrario, se il fondo rischi era stato dedotto fiscalmente, la sua eliminazione produce una sopravvenienza attiva nel periodo di utilizzo .

In sede IRAP, analogamente, gli accantonamenti ai fondi rischi in CE (voci B.12-B.13) sono esclusi dalla base imponibile (art. 5, D.Lgs. 446/1997). Le Circolari 26/E/2012 e successive hanno precisato che le spese effettivamente sostenute saranno dedotte quando realizzate, a condizione che siano imputabili al valore della produzione netta . Restano tuttavia evidenziate nelle dichiarazioni IRAP entro i limiti di legge. In pratica, anche l’IRAP segue il principio di competenza: il costo si deduce quando concreti, non con l’accantonamento generico.

Tabella 2: Principi fiscali chiave
| Aspetto | Normativa di riferimento | Effetti | |:———————————————|:——————————————|:———————————| | Principio di derivazione rafforzata (bilancio → fiscale) | DM 38/2005 (2.7), DM 03/08/2017, artt. 2423-bis, 2426 c.c. | Bilancio civilistico vincola il reddito fiscale . | | Deduzione accantonamenti | Art. 107 c.4 TUIR; artt. 105-107 TUIR | No deduzione anticipata di fondi rischi; deducibili solo casi espressi (pensioni, manutenzione, ecc.) . | | Sopravvenienze attive | Art. 109 TUIR c.1 | Fondo rischi (non dedotto prima) genera sopravvenienza attiva quando azzerato/riedotto . | | IRAP | Art. 5 D.Lgs. 446/1997; Circ. 26/E/2012 | Fondi rischi CE esclusi dalla base IRAP; costi dedotti a manifestazione effettiva . |

Contestazioni fiscali e accertamento: profili di rilievo

Presunzioni dell’Amministrazione finanziaria

Nell’accertamento dei redditi d’impresa, gli uffici utilizzano spesso presunzioni tributarie basate sull’antieconomicità degli accantonamenti ai fondi rischi. Ad esempio, se una società apposta in bilancio un fondo generico (privo di giustificativi chiari), l’agenzia può sostenere che non esiste un vero debito da coprire e che l’accantonamento rappresenta un utile occultato. In concreto, vengono adottati due metodi di verifica:

  • Accertamento analitico-induttivo: l’ufficio ricostruisce il reddito su base contabile, ma integra presunzioni per eliminare gli elementi negativi non ammessi. In un accertamento analitico, si parte dal bilancio della società e si procede alla variazione in aumento delle voci contestate (fondi rischi non dedotti) .
  • Accertamento induttivo puro: l’agenzia ricorre a studi settoriali, rapporti bancari, capacità di spesa, per stimare i redditi. In casi estremi di fondi non documentati, potrebbe ipotizzare una congruità di reddito e ritenere che ogni costo occulto (tra cui fondi “fittizi”) sia inesistente.

In entrambi i casi grava sul contribuente il compito di fornire la prova contraria. Ad esempio, in caso di contestazione induttiva, spetterà all’impresa dimostrare la realtà economica dell’operazione che ha dato luogo al fondo rischi. In ogni caso, la contestazione deve essere adeguatamente motivata; non è sufficiente un mero rilievo generico sulla genericità del fondo. La giurisprudenza sottolinea che l’esistenza del fondo non può essere disconosciuta automaticamente ma deve essere esaminata caso per caso, con verifica dei documenti e dei criteri contabili adottati .

Motivazione dell’accertamento

Se l’ufficio ritiene illegittimo un fondo rischi, indicherà nella contestazione il difetto di requisito (ad es. natura generica del rischio, mancanza di evento obbligatorio, uso “finanziario” del fondo) e procederà alla rettifica in aumento del reddito. Nella comunicazione dell’avviso di accertamento dovrà precisare le norme di riferimento (art. 107 c.4 TUIR, art. 109 TUIR, art. 2424-bis c.c., ecc.) e le ragioni del disconoscimento. È bene ricordare che l’amministrazione può agire entro 4 anni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Se il fondo veniva contabilizzato in esercizi oltre il termine, potrebbe nascere la questione della decadenza dell’accertamento .

Effetti fiscali e sanzioni

Quando un fondo rischi viene disconosciuto, le somme accantonate vengono assoggettate a imposta come se costi mai sostenuti: si genera in pratica una rivalutazione fiscale dell’utile che era stato occultato. Per il contribuente ciò comporta:
Maggiore imposta e interessi sulle somme del fondo ritenute indeducibili (ai fini IRES/IRPEF e, se rilevanti, IRAP), con applicazione della maggiorazione dello 0,40% mensile per ritardato pagamento.
Sanzioni tributarie : in assenza di buona fede e presupposti per l’errore scusabile, si applicano sanzioni da omessa dichiarazione o dichiarazione infedele (massimo 90% o 180% delle imposte dovute sulla rettifica).

Se l’accertamento contesta anche la correttezza della contabilità (ad es. riclassificazione di fatture false nei costi che hanno dato origine al fondo), possono scattare sanzioni penali (falso in bilancio, dichiarazione fraudolenta). L’attenzione del contribuente e dell’avvocato difensore deve dunque focalizzarsi su ogni aspetto procedurale e probatorio, onde ridurre al minimo il contenzioso e gli oneri aggiuntivi.

Strategie di difesa: documentazione e ricorsi

Prima del contenzioso: verifiche e chiarimenti

Durante la verifica fiscale (accesso e contraddittorio), il contribuente assistito dall’avvocato deve provare la veridicità del fondo rischi contestato. In pratica occorre fornire all’ufficio:

  • Contratti e documenti di fatto che dimostrino l’obbligo concreto all’origine del fondo (es. estratti di atti giudiziari, corrispondenza con controparti, delibere assembleari, perizie tecniche, pareri legali).
  • Delibere assembleari di approvazione del bilancio che illustrino le motivazioni dell’accantonamento (obblighi insorti, quantificazione del rischio).
  • Dettaglio contabile del fondo (voce di P.D.C.) e sua destinazione: in quale periodo e per quale spesa è stato utilizzato, eventualmente con quadrature bancarie.

Se la documentazione è incompleta, si può valutare un ulteriore accantonamento suppletivo o una rettifica in diminuzione (se già tassato). L’avvocato può sollecitare l’ufficio a integrare il contraddittorio con nuovi elementi, esaminare reciprocamente le carte e, se necessario, siglare verbali di incontro. In questa fase conviene anche proporre istanze di accertamento con adesione o altre forme di composizione (entro i termini di notifica) se si ritiene difficile ottenere ragione interamente: una transazione può ridurre sanzioni e chiudere la vicenda.

Ricorso alle Commissioni tributarie

Se l’avviso diventa definitivo, il contribuente deve impugnare davanti alla Commissione tributaria provinciale (CTP). Il ricorso deve contestare punto per punto le motivazioni fiscali: si delineano quindi argomentazioni giuridiche e fattuali quali:

  • Prescrizione: se l’accertamento si basa su situazioni già interdette dal termine, il ricorso può essere inammissibile.
  • Assenza di motivazione idonea: bisogna evidenziare se l’ufficio non ha identificato chiaramente la fattispecie contestata.
  • Onere della prova: in tema di fondi rischi l’onere spesso ricade sull’ufficio, che deve provare che il fondo non fosse giustificabile. Si può quindi chiedere alla CTP di accertare se siano state acquisite tutte le controdeduzioni possibili.
  • Applicazione normativa errata: ad es. l’avvocato potrà sostenere che, sebbene il fondo non sia fiscalmente dedotto, la sopravvenienza attiva nasce al momento dell’effettivo utilizzo (art. 109 TUIR) e non nell’anno di costituzione ; quindi non si dovrebbero contestare esercizi diversi da quelli di effettiva estinzione del fondo.
  • Contenzioso collegiale e prova testimoniale: in casi complessi conviene chiedere prove orali (ad es. testimonianze di amministratori o legali dell’impresa) per rendere chiaro il contesto dei fondi.

L’assistenza dell’avvocato è cruciale anche per sostenere che i fondi rischi, se iscritti in un bilancio redatto secondo i principi contabili vigenti, si basano su situazioni economiche reali: se un fondo rischi nascesse da un contratto stipulato, dal Registro delle Imprese o da una obbligazione documentata, tale “passività probabile” è riconosciuta anche fiscalmente come onere futuro .

Nel motivare il ricorso, si possono richiamare precedenti giurisprudenziali favorevoli; ad esempio la Cassazione con l’Ordinanza n. 9899/2024 ha ribadito che le somme iscritte in un fondo rischi generano sopravvenienze attive tassabili solo al momento del loro effettivo utilizzo o riduzione . Altro esempio: la Cassazione ha confermato che un fondo rischi da scissione non dedotto in partenza era già tassato e quindi non può essere tassato nuovamente al momento della scissione . Tali pronunce possono essere allegate come massime in favore del contribuente per affermare la liceità dell’accantonamento o per negare l’imposta aggiuntiva.

Appello e Cassazione

Se la CTP respinge il ricorso, si può proseguire davanti alla Commissione tributaria regionale (CTR) e infine alla Corte di Cassazione tributaria. Nei gradi successivi vanno sottolineate le questioni di diritto suscettibili di rilevanza generale, ad es.:

  • Violazione di legge (p.es. art. 107 TUIR, art. 109 TUIR, art. 2424-bis c.c., art. 55/88 TUIR) o mancanza di motivazione delle commissioni di merito.
  • Incongruenza delle conclusioni dell’ufficio rispetto alla documentazione contabile realmente prodotta.
  • Richiesta di nullità dell’avviso per difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000), quando l’atto non spieghi in modo compiuto la tesi dell’ufficio sulla violazione delle regole contabili e tributarie relative al fondo.

È utile allegare ai ricorsi le pronunce più aggiornate delle Corti superiori: oltre a quelle citate, vanno menzionate eventuali decisioni recenti delle commissioni tributarie superiori che hanno accolto argomenti analoghi. In caso di esito favorevole, la Cassazione può inoltre condannare l’Agenzia al risarcimento delle spese legali (la prassi più recente lo sta facendo sistematicamente quando non v’è ragione fondata dell’Erario).

Domande e risposte comuni (FAQ)

D: Un fondo rischi generico senza documentazione viene sempre contestato?
R: Nella prassi sì. I fondi non giustificati da alcun obbligo specifico (ad es. un contenzioso individuato) sono considerati per se non conformi ai requisiti civilistici (art. 2424-bis c.c.) . L’Agenzia delle Entrate li considera quindi indeducibili e li contesterà. Tuttavia l’ufficio deve motivare chiaramente perché ritiene che nel caso concreto non vi fossero passività certe o probabili: non basta un rilievo generico. Se il contribuente dimostra l’esistenza di situazioni reali (anche senza documenti formali), potrebbe ottenere l’annullamento dell’avviso.

D: Se il fondo rischi era già stato tassato nel passato, si deve pagare di nuovo?
R: No. Se la società non aveva dedotto fiscalmente quei costi all’origine, vuol dire che il fondo era già “tassato” (ossia costi tassati) e quindi non dà luogo a ulteriore imposta. Cassazione 22805/2025 ha confermato che, in una scissione d’azienda, i fondi rischi non dedotti in precedenza non generano plusvalenza tassabile . In pratica, l’Erario non può pretendere le imposte su una posta che non era stata dedotta dal reddito d’impresa.

D: Cosa comporta la riduzione del fondo rischi in bilancio?
R: La legge (art. 109 c.1 TUIR) stabilisce che se un fondo rischi viene “azzerato” (p.es. perché si è manifestato il debito e pagata la spesa), l’importo residuo diventa una sopravvenienza attiva. In concreto, quell’importo entra a tassazione come componente di reddito nell’anno in cui viene cancellato il fondo . Ciò succede perché in precedenza quel costo non era stato riconosciuto dal Fisco; la sopravvenienza è la “ritrattazione” del beneficio fiscale prima concesso. Di conseguenza, è fondamentale quantificare con precisione le quote di fondo non più necessarie e autodenunciarle se applicabile.

D: Quali prove servono per un fondo rischi?
R: Occorre dimostrare la fonte giuridica del rischio e stimare con criteri oggettivi il relativo ammontare. Ideali sono: verbali di contratti o di assemblee che riferiscono il contenzioso o l’obbligo assunto; documenti giuridici o assicurativi che evidenziano la responsabilità; stime di esperti o consulenti che motivano la dimensione del rischio . In mancanza, vanno utilizzati parametri documentali (statistiche di contenzioso, cause simili ecc.) per argomentare. Ad ogni modo il contribuente deve poter far emergere almeno un’ipotesi probabile e la relativa misura; in caso contrario rischia la ripresa della somma “a tassazione”.

D: Posso contestare subito l’accertamento con un reclamo?
R: Sì. In base all’art. 19 D.Lgs. 546/1992, il reclamo e la mediazione (art. 17 DL 124/2019) consentono un tentativo di conciliazione con l’ufficio tributario prima di andare in giudizio. Non richiedono formalità particolari oltre al termine (30 giorni dalla notifica). Conviene sempre provare questa strada per ottenere eventuali riduzioni di sanzioni o altri benefici di equità. Tuttavia non sono obbligatori per procedere in Commissione.

Simulazioni pratiche (casi esemplari)

Caso A (accantonamento giustificato): una S.r.l. iscrive in bilancio un fondo rischi di €100.000 nel 2022 per coprire una causa legale già avviata. La società produce in CTP copia dell’atto di citazione e parere legale che stima la perdita probabile attorno a €90.000, e delibera assembleare di accantonamento. Il fisco contesta l’indeducibilità ex art. 107 TUIR. Soluzione: la difesa motiva che il fondo rappresenta un costo non certo nell’esercizio 2022 ma deducibile al momento dell’effettivo esborso. Nel frattempo si predispone un risconto fiscale (trasformazione in fondo fiscalmente indeducibile) utilizzando l’art. 109 c.4 TUIR, anziché subirne una penalizzazione immediata. Se la CTR accoglie, la società non pagherà imposte aggiuntive; in caso di esito sfavorevole, le imposte saranno applicate solo quando si verificherà il pagamento della causa, con possibili sanzioni ridotte poiché il contribuente ha provato buona fede contabile.

Caso B (fondo generico non giustificato): una società industriale registra nel 2023 un fondo rischi di €200.000 “per spese future generiche” senza specificare altra motivazione. Durante la verifica, l’ufficio contesta il fondo come “finto”: afferma che non esiste alcun obbligo certo sottostante e reintroduce €200.000 di reddito. In CTP la società non può produrre alcuna documentazione reale (non c’erano cause pendenti). Soluzione: difficile difendere il fondo. L’avvocato potrebbe negoziare con l’ufficio un ricalcolo limitando la somma contestata (ad esempio, ammettendo parte come generic reserves in passato con volontà rinuncia fiscale), oppure impugnare insistendo su assenza di dolo e proponendo integrative di reddito graduali. In caso di vittoria al contenzioso, il contribuente comunque dovrà pagare l’imposta su €200.000 (poiché rimossi i costi), ma potrà sperare in una riduzione delle sanzioni mostrando la “non intenzionalità” della violazione.

Tabella 3: Sintesi delle azioni difensive
| Situazione | Azioni consigliate | Possibili esiti favorevoli | |:———————————————-|:——————————————————————-|:———————————————————-| | Fondo documentato con causa esistente | Prod. atti giudiziari, perizia legale; istituire riserva fiscale (art. 109) | Fondi legittimati, tassazione solo al pagamento (Cass. 9899/2024) . | | Fondo iscrizione in scissione societaria | Verificare decorrenza e deduzione pregressa; ricordare tassazione neutra (art. 173 TUIR) | Fondi “già tassati”: la Cassazione annulla la pretesa (Cass. 22805/2025) . | | Fondo generico senza supporto | Cercare elementi di fatto alternativi; lim. disc. con ufficio; considerare integrazione volontaria | Potenziale contrattazione di sanzioni moderate, ma imposta comunque dovuta. | | Mancata iscrizione di fondo quando dovuto | Omissione (es. fondi TFR, cessazione agenti) può comportare accertamento sulla base di omissioni precedenti . | Risvolto opposto: ribadire obblighi contabili e chiedere applicazione principio di veridicità. |

Conclusioni

L’accertamento fiscale sui fondi rischi non documentati è uno dei profili più delicati nel contenzioso tributario avanzato. La complessità nasce dall’intersecarsi di regole civilistiche, principi contabili e norme fiscali: se da un lato il bilancio deve essere veritiero secondo il codice civile (e gli OIC), dall’altro il legislatore fiscale impone rigide limitazioni alla deduzione degli accantonamenti . In pratica, l’apparenza contabile può essere soggetta a revisione fiscale: un fondo legalmente fondato rischia di essere comunque disconosciuto se non sorretto da adeguata documentazione . Tuttavia, gli avvocati specializzati possono contrastare tali contestazioni mostrando che la componente negativa iscritta era legittima o, se indebitamente utilizzata, che la tassazione va applicata solo in sede di manifestazione effettiva (conseguentemente all’evento, e non a posteriori).

I punti chiave per difendere il contribuente sono quindi: (i) disporre di un supporto documentale e giuridico robusto per l’esistenza di ogni fondo rischi; (ii) contestare la motivazione dell’atto, richiedendo che l’ufficio provi l’antieconomicità dei costi; (iii) fare leva su principi tributari quali l’art. 109 TUIR e la neutralità in operazioni straordinarie (quando applicabili) . In sede di contenzioso, è utile citare le più recenti pronunce favorevoli al contribuente e svolgere ogni attività istruttoria possibile (perizie, testimoni). In ultima analisi, l’obiettivo è tutelare la posizione del debitore evitando di tramutare inete attenzioni fiscali i corretti criteri civilistici adottati nel bilancio.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile, artt. 2423, 2424-bis, 2425, 2426, 2427 (norme sul bilancio e fondi rischi) .
  • Principi contabili nazionali (OIC), in particolare OIC 31 (fondi per rischi e oneri) e OIC 13 (fondo rischi su crediti).
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), artt. 105-107 (deducibilità accantonamenti), 109 (sopravvenienze attive) .
  • D.Lgs. 446/1997, art. 5 (indeducibilità fondi rischi ai fini IRAP) .
  • Sentenza Corte di Cassazione, Ord. 9899/2024 – conferma l’applicazione dell’art. 109 TUIR: la riduzione/azzeramento del fondo rischi genera sopravvenienza attiva tassabile nell’anno in cui si verifica .
  • Sentenza Corte di Cassazione, n. 22805/2025 – in caso di scissione, i fondi rischi non dedotti in capo alla società scissa sono da considerare già tassati; il loro trasferimento alla beneficiaria non genera imposizione aggiuntiva .
  • Circolari e Risposte Agenzia delle Entrate: es. Risposta 64/2023 (Accantonamenti “minerari” e fondi ripristino ), Circolare 26/E/2012 (chiarimenti sul trattamento IRAP) , Circolare 12/E/2008 (princìpi generali di indeducibilità degli accantonamenti) .
  • Massime di giurisprudenza tributaria: CTP/CTR in materia di fondi rischi; Ordinanza Cass. 11/10/2017 n. 23812 (accantonamenti rischio su causa personale) ; Cass. 12/07/2023 n. 19945 (costi non documentati e sopravvenienze) .

Il Fisco ti contesta fondi rischi accantonati ma ritenuti non documentati e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui fondi rischi sono tecnici, discrezionali e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il Fisco ti contesta fondi rischi accantonati ma ritenuti non documentati e recupera imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui fondi rischi sono tecnici, discrezionali e spesso difendibili?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:

– accantonamenti a fondi rischi ritenuti generici,
– mancanza di documentazione probatoria,
– rischi futuri non considerati “certi o determinabili”,
– presunti utilizzi strumentali dei fondi,
– riduzione dell’imponibile giudicata indebita.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 disconoscimento del costo,
👉 recupero a tassazione,
👉 maggiori imposte dirette,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più esercizi.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento sui fondi rischi non documentati?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 i fondi rischi non richiedono certezza assoluta,
👉 conta la probabilità del rischio, non l’evento finale,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cos’è l’Accertamento sui Fondi Rischi Non Documentati

L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:

– abbia accantonato fondi rischi senza adeguata prova,
– non abbia dimostrato l’esistenza del rischio,
– abbia anticipato indebitamente un costo,
– abbia alterato il risultato fiscale.

👉 Ma il fondo rischi è per definizione legato a eventi futuri e incerti.

Non richiede:

– certezza dell’esborso,
– quantificazione definitiva,
– evento già verificato.

Richiede invece:

– probabilità del rischio,
– ragionevolezza dell’accantonamento,
– coerenza con il contesto aziendale.


Perché il Fisco Contesta i Fondi Rischi

Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:

– il rischio non sia sufficientemente dimostrato,
– l’accantonamento sia generico o standardizzato,
– manchi documentazione formale,
– il fondo sia usato per ridurre l’utile,
– non vi sia collegamento con fatti concreti.

👉 Ma il Fisco non può pretendere una prova impossibile di eventi futuri.


Il Principio Chiave: Probabilità del Rischio ≠ Certezza dell’Evento

Un principio fondamentale è questo:

👉 per i fondi rischi conta la probabilità del rischio, non la certezza dell’evento.

Questo significa che:

– il rischio può essere solo potenziale,
– la stima è necessariamente prospettica,
– la valutazione va fatta ex ante,
– non è ammesso il giudizio col senno di poi.

👉 Qui si costruisce la difesa principale.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco pretende la certezza del danno,
– valuta il fondo ex post,
– ignora il contesto economico e operativo,
– disconosce accantonamenti coerenti e prudenziali,
– applica sanzioni senza dimostrare dolo o colpa grave.

👉 La presunzione non basta: serve una valutazione concreta.


Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026

Le contestazioni più frequenti riguardano:

– fondi rischi legali,
– fondi per contenziosi in corso,
– fondi per garanzie e responsabilità,
– accantonamenti per passività potenziali,
– fondi ritenuti “non documentati”.

👉 Molti rilievi sono opinabili e difendibili.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Esistenza del Rischio alla Data di Bilancio

La difesa parte dalla domanda chiave:

👉 alla data di bilancio, il rischio era concreto e probabile?

È decisivo dimostrare:

– fatti generatori del rischio,
– contenziosi o contestazioni in atto,
– lettere, diffide, reclami,
– precedenti analoghi.

👉 Se il rischio esisteva, l’accertamento si indebolisce.


🔹 2. Valorizzare la Valutazione Ex Ante

Un principio fondamentale è questo:

👉 il Fisco non può giudicare un fondo rischi sulla base di ciò che è successo dopo.

È possibile dimostrare:

– informazioni disponibili al momento,
– prudenza ragionevole,
– coerenza con le prassi aziendali.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare il Disconoscimento Automatico del Fondo

La legge distingue tra:

– accantonamenti generici (non deducibili),
– accantonamenti specifici e motivati.

👉 Un fondo rischi documentato nel contenuto, anche se non “chiuso”, è legittimo.


🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Finalità Elusive

La difesa può dimostrare che:

– non vi era intento di ridurre artificiosamente il reddito,
– il fondo non ha prodotto vantaggi indebiti,
– il comportamento è stato coerente e prudente.

👉 La buona fede incide soprattutto sulle sanzioni.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

Serve per:

– spiegare la natura del fondo,
– illustrare il rischio sottostante,
– evitare l’atto definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Utile per:

– produrre bilanci, note integrative e documenti,
– ricostruire il contesto del rischio,
– smontare le presunzioni dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il fondo è disconosciuto senza adeguata motivazione,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la discrezionalità valutativa.

👉 Molti accertamenti sui fondi rischi vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Fondo Rischi ≠ Costo Arbitrario

Un principio essenziale è questo:

👉 un fondo rischi non è un costo arbitrario, ma una stima prudenziale di un rischio concreto.

Questo significa che:

– il Fisco deve dimostrare l’inesistenza del rischio,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sui fondi rischi è tecnica, contabile e giuridica.

L’avvocato:

– ricostruisce il contesto del rischio,
– verifica la coerenza dell’accantonamento,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.

👉 Qui la specializzazione è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il disconoscimento di costi legittimi,
– ridurre o annullare sanzioni,
– difendere la correttezza del bilancio,
– mettere in sicurezza la gestione futura dei fondi.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità d’impresa e bilancio
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento sui fondi rischi non documentati:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’esistenza e la probabilità del rischio,
👉 valorizzare la valutazione ex ante,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui fondi rischi può fare la differenza tra una rettifica fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!