L’accertamento fiscale per errata valutazione dei lavori in corso è una contestazione frequente nei confronti di imprese che operano con commesse pluriennali, lavori su ordinazione o contratti di durata, perché l’Agenzia delle Entrate tende a sindacare il criterio di valorizzazione adottato e a ritenere che il reddito sia stato sottostimato.
In questi casi il Fisco sostiene che:
- i lavori in corso siano stati valutati al di sotto del corretto valore
- il metodo adottato non rifletta il reale stato di avanzamento
- il reddito imponibile sia stato rinviato indebitamente
- le imposte dovute siano state ridotte o posticipate
Con conseguente recupero di IRES/IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi, spesso su più periodi d’imposta.
Il rischio è concreto:
una scelta valutativa contestata può trasformarsi in un accertamento oneroso, con effetti immediati sulla fiscalità e sulla liquidità aziendale.
Molti si chiedono:
- “Quando la valutazione dei lavori in corso è considerata errata?”
- “Conta il criterio scelto o il risultato economico?”
- “Il Fisco può sostituirsi all’impresa nella valutazione?”
- “Serve una documentazione tecnica specifica?”
- “Come difendersi da una rettifica retroattiva?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la valutazione dei lavori in corso non è automatica né univoca.
Ed una stima diversa da quella del Fisco non equivale a violazione fiscale.
Cosa si intende per lavori in corso
I lavori in corso rappresentano:
- opere, servizi o forniture non ancora ultimati
- commesse con esecuzione su più esercizi
- attività produttive in fase di realizzazione
- prestazioni legate a stati di avanzamento
La loro valutazione incide direttamente sul reddito di esercizio, perché determina quando e quanto margine viene tassato.
Ed è proprio questo che rende la materia delicata dal punto di vista fiscale.
Cosa contesta il Fisco nella valutazione dei lavori in corso
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- utilizzo di un criterio ritenuto non corretto
- mancata applicazione della percentuale di completamento
- sottovalutazione dello stato di avanzamento
- incoerenza tra costi sostenuti e valore iscritto
- assenza di documentazione tecnica o SAL
- differenze tra valore contabile e presunto valore economico
- rinvio artificioso dei ricavi a esercizi successivi
Ma non ogni divergenza di metodo giustifica una rettifica fiscale.
Perché l’Agenzia delle Entrate interviene
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la valutazione è errata quando:
- non riflette l’effettivo avanzamento dei lavori
- non è coerente con i contratti stipulati
- non è supportata da elementi tecnici
- produce un differimento del reddito
- appare finalizzata a ridurre l’imponibile
Tuttavia, il Fisco non può imporre un criterio alternativo senza una motivazione tecnica solida.
Il rischio più grave: recupero imposte e sanzioni pluriennali
Il vero pericolo è che:
- il reddito venga rideterminato in aumento
- vengano recuperate imposte su più esercizi
- si applichino sanzioni rilevanti
- maturino interessi consistenti
- l’accertamento diventi definitivo
- partano azioni di riscossione
Anche quando i lavori sono reali e correttamente eseguiti.
L’errore più comune: pensare che la valutazione sia “intoccabile”
Molti contribuenti sbagliano quando:
- danno per scontato che il bilancio basti
- non documentano il metodo di calcolo
- non motivano la scelta del criterio adottato
- non conservano prove dello stato di avanzamento
- rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario, la valutazione va spiegata e dimostrata.
Lavori in corso e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- la valutazione è una stima tecnica
- esistono più criteri legittimi
- la scelta deve essere coerente e motivata
- conta la realtà economica dell’opera
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
- il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore
- le rettifiche non possono essere automatiche
Se la valutazione è ragionevole e documentabile, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- esistono contratti chiari
- sono presenti SAL o documenti tecnici
- i costi sostenuti sono coerenti con la valutazione
- il metodo adottato è costante nel tempo
- l’atto è generico o presuntivo
- manca una dimostrazione concreta dell’errore
- non emerge intento elusivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi dell’avviso di accertamento
- esame dei contratti e delle commesse
- ricostruzione dello stato di avanzamento
- verifica dei criteri di valutazione adottati
- confronto tra costi, ricavi e avanzamento
- contestazione delle presunzioni automatiche
- argomentazioni giuridiche e tecniche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa contabile, economica e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- il debito fiscale si consolida
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è fondamentale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento
Se ricevi un accertamento per errata valutazione dei lavori in corso:
- non accettare la riqualificazione automaticamente
- non pagare senza un’analisi tecnica
- ricostruisci il criterio adottato
- raccogli documentazione contrattuale e tecnica
- verifica la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore decisivo.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per errata valutazione dei lavori in corso, contrastando recuperi indebiti e rettifiche basate su valutazioni automatiche o presuntive.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- difendere il metodo di valutazione adottato
- dimostrare la coerenza economica e contabile
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare liquidità e continuità aziendale
Agisci ora
Una valutazione dei lavori in corso
non è automaticamente errata perché contestata dal Fisco.
Ma un accertamento non difeso correttamente
può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato la valutazione dei tuoi lavori in corso,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una scelta tecnica legittima diventi un debito fiscale definitivo.
Introduzione
L’accertamento fiscale relativo alle rimanenze finali di magazzino, e in particolare ai lavori in corso su ordinazione, è uno degli ambiti più delicati in sede di verifica tributaria, specie per imprese edili, impiantistiche o manifatturiere con commesse pluriennali. Se l’Agenzia delle Entrate ravvisa una “errata valutazione” dei lavori in corso (ad esempio una sottostima delle rimanenze in corso di realizzazione o applicazione del metodo non conforme alla normativa fiscale), il reddito d’impresa dichiarato può essere rettificato in aumento . È quindi fondamentale che il contribuente si prepari a difendersi con argomentazioni giuridiche solide: sapere quali norme si applicano, quali principi contabili rilevano, e come interpretare le pronunce più recenti della giurisprudenza fiscale. In questa guida aggiornata (a gennaio 2026) affrontiamo in dettaglio la materia, dal quadro normativo italiano alle strategie di difesa nel contenzioso tributario, con esempi pratici, domande e risposte, tabelle riepilogative e riferimenti a sentenze recenti. Il linguaggio è tecnico-giuridico ma divulgativo, pensato per avvocati, imprenditori e liberi professionisti che vogliano comprendere a fondo le opportunità di tutela del contribuente.
1. Definizione di “Lavori in Corso su Ordinazione” e inquadramento contabile
Cosa sono i lavori in corso su ordinazione? Sono opere, forniture o servizi commissionati da un cliente, eseguiti secondo un contratto che si sviluppa oltre la chiusura dell’esercizio. Tipicamente si tratta di contratti pluriennali (ultrannuali) o almeno infrannuali (oltre 12 mesi). In bilancio civili, l’art. 2426 c.c. n. 11 richiama il principio contabile OIC 23 (per gli OIC adopter) e l’IFRS 15 (per gli IAS adopter) stabilendo i criteri di valutazione: a) metodo della “commessa completata” (full costing) – ricavi e costi riconosciuti solo a fine commessa – o b) metodo della “percentuale di completamento” (cost-to-cost o SAL) – ricavi e costi proporzionali allo stato di avanzamento dei lavori. Il sistema contabile italiano consente (per OIC) di adottare indifferentemente l’uno o l’altro criterio in base alla migliore competenza economica, purché applicato con coerenza e supportato dalla contabilità di commessa (v. OIC 13 §13-15 e OIC 23 §9-11). In pratica l’impresa edile o impiantistica prepara per ogni cantiere un “dossier di commessa” che riporta costi diretti, indiretti, varianti, SAL e gli acconti fatturati, in modo da determinare (al 31/12) il valore delle rimanenze di lavori in corso.
Come si valuta fiscalmente? Il TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina in particolare le rimanenze finali d’esercizio. Fino al 2023 la regola fiscale tradizionale era la seguente:
– Commessa ultrannuale (oltre 12 mesi) – l’art. 93 TUIR, comma 2 imponeva tassativamente il metodo della percentuale di completamento basato sui corrispettivi pattuiti e sugli SAL conseguiti . In altre parole, ciascun esercizio deve tassare la quota di ricavo maturata (anche non incassata) corrispondente all’avanzamento lavori. È previsto inoltre l’inserimento (almeno per il 50%) delle eventuali maggiorazioni di corrispettivo non ancora approvate dal committente . L’impresa doveva consevare un prospetto commessa con l’indicazione degli SAL e delle voci valutate .
– Commessa infrannuale (di durata entro 12 mesi) – secondo l’art. 92, comma 6, TUIR la valutazione fiscale delle rimanenze finali dei lavori in corso era fissata al costo sostenuto nell’esercizio, come se la commessa fosse “commessa completata” nell’anno . In pratica, anche se in bilancio si usava la percentuale di completamento (per garantire il principio di competenza), ai fini fiscali ogni impresa infrannuale doveva rettificare in dichiarazione inserendo in diminuzione dei costi (o in aumento dei ricavi) l’eventuale differenza fra valore al SAL e costo effettivo (c.d. “adeguamento fiscale” pre-riforma ).
Questa doppia disciplina (il “doppio binario civilistico-fiscale”) spesso creava un disallineamento tra contabilità e tassazione: se l’impresa, per prudenza, iscriveva in bilancio WIP (work in progress) inferiori ai costi sostenuti, al fisco spettava regolarizzare questo scostamento. Viceversa, se in bilancio i lavori erano valutati più alti del costo, bisognava effettuare variazioni in diminuzione del reddito.
Dal punto di vista pratico contabile, i lavorii in corso su ordinazione rientrano nelle rimanenze di magazzino di prodotti in corso di lavorazione . Tuttavia, la loro natura di contratti pluriennali richiede una contabilità dedicata (SAL, stato avanzamento lavori) e un’apposita contabilità di commessa. All’atto del bilancio, l’impresa può determinare in base a documentazione tecnica (SAL firmati, contratti, ordini, varianti) quanto l’opera sia avanzata e quindi quale quota di ricavo sia matura e quale parte dei costi sostenuti costituisca rimanenza di magazzino .
2. Principi contabili e fiscali aggiornati (ad oggi)
2.1 Novità normative post-2023: fine del doppio binario
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 192/2024 (attuazione della legge delega 111/2023, art. 9 lett. c), pubblicato nella G.U. a fine 2024), il legislatore ha sostanzialmente abolito il “doppio binario” tra criteri contabili e fiscali per i lavori in corso. La normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 con effetti per i bilanci che chiudono nell’anno 2024 e successivi. In particolare:
- Art. 92, comma 6, TUIR modificato: ora allinea il trattamento fiscale delle commesse infrannuali a quanto deciso in bilancio dai corretti principi contabili . Se l’impresa, in conformità ai principi contabili (OIC o IFRS), valuta in bilancio una commessa infrannuale con il metodo della percentuale di completamento, può applicare lo stesso criterio anche ai fini IRES/IRPEF ; viceversa, chi già applicava il metodo del costo in bilancio potrà continuare ad iscrivere i lavori in corso al costo sostenuto senza variazioni. Questa modifica elimina la necessità di rettifiche in dichiarazione (variazioni in aumento o diminuzione) per le commesse infrannuali, armonizzando competenza civilistica e fiscale .
- Art. 93, comma 2, TUIR modificato: analogamente, anche le commesse ultrannuali possono essere tassate secondo il criterio scelto in bilancio. Il nuovo comma 6-ter dell’art. 93 dispone che l’impresa che (in base a corretti principi contabili) valuta i lavori ultrannuali con il metodo del costo (commessa completata) può farlo anche ai fini fiscali . In sostanza, per le commesse pluriennali le imprese sono libere di utilizzare sia la percentuale di completamento che il full costing, a seconda del metodo adottato in bilancio (OIC 23 o IFRS 15) .
- Transizione: l’art. 13, comma 2-3 del D.Lgs. 192/2024 stabilisce che le “vecchie regole fiscali” permangono per le opere, forniture o servizi ancora in corso al 31 dicembre 2023 . Ciò significa che per le commesse avviate prima del 2024 e non ultimate entro il 2023, si applica il vecchio regime (ossia infrannuali al costo, ultrannuali a SAL) per tutto il loro svolgimento, nonostante la nuova legge. In pratica, da esercizio 2024 in poi occorre determinare separatamente i valori tassabili delle commesse in corso alla data del 31/12/2023 (vecchie regole) e di quelle avviate ex novo dopo il 01/01/2024 (nuove regole) . Questo meccanismo transitorio porta effetti minimi per le imprese con commesse infrannuali (entrambe ricadevano nel 2023), mentre per quelle ultrannuali assume una certa importanza: per le commesse pluriennali avviate prima del 2024 si continua a utilizzare l’art. 93 tradizionale fino al termine dell’opera.
In sintesi, dal 2025 in poi, e quindi per gli esercizi successivi al 2024, non esiste più incompatibilità fra bilancio e base imponibile per la valorizzazione delle commesse: ciascuna impresa può fare riferimento allo stesso criterio contabile (SAL o costo) che utilizza in bilancio . Come evidenzia l’Agenzia delle Entrate (Circolare Assonime n. 20/2024) e la dottrina specializzata, “il nuovo testo normativo elimina la rigidità del sistema” e rafforza la convergenza tra valori civilistici e valori fiscali . La Corte di Cassazione ha già sottolineato quest’orientamento: secondo la Cass. 27592/2025, ad esempio, la contabilità di commessa e gli stati di avanzamento sono parametri “dirimenti” per la valutazione fiscale delle commesse ultrannuali .
2.2 Principio di derivazione rafforzata e circoscrizione dell’IVA
È importante ricordare che il principio di derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) stabilisce che, per le imprese che adottano i principi contabili internazionali o la forma ordinaria di bilancio prevista dal Codice Civile, la base imponibile si determina sulla base dei valori civilistici, salvo specifiche regole fiscali. Fino a prima della riforma del 2024, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiariva che il principio di derivazione non avrebbe consentito alle società OIC adopter di ignorare le rigidità di calcolo del TUIR in materia di commesse infrannuali e ultrannuali . In particolare, risposte ufficiali e documenti Assonime (Telefisco 2018, FnC 2018) avevano escluso che il derivazione rafforzata scavalcasse l’art. 92 e 93 TUIR: una società OIC che in bilancio applicasse un metodo (ad es. percentuale di completamento su commesse infrannuali) “non poteva assumere rilevanza fiscale” tale valutazione .
Oggi, con la riforma del 2024, la questione si è in gran parte superata perché la legge ha esplicitamente equiparato i criteri contabili e fiscali. Resta tuttavia cruciale essere consapevoli degli adempimenti formali: ad esempio, anche per le commesse fiscali derivanti dall’art. 93, il TUIR richiedeva che l’impresa predisponesse e conservasse prospetti riepilogativi per ciascuna opera (contratto, committente, scadenza, criteri utilizzati) . Questa documentazione è ancora fortemente consigliata per rispettare il principio di competenza e costituire prova della metodologia adottata.
2.3 Coinvolgimento dell’IVA e competenza tributaria
Nel contesto di un controllo fiscale i profili IRES/IRPEF sulle rimanenze coesistono con quelli IVA. Per i lavori in corso su ordinazione, l’IVA segue il criterio di competenza “per cassa” stabilito dall’art. 6 del DPR 633/1972 fino al 2021, e dal 2022 con la legge di bilancio è passato al criterio di competenza “per competenza”, a prescindere dal pagamento (art. 60-bis DPR 633/72). Ciò significa che, contrariamente agli anni precedenti, oggi l’IVA è dovuta in base allo stato di avanzamento effettivo indipendentemente dall’incasso. Nell’accertamento questo comporta che una rettifica del SAL tassabile rileva anche per l’IVA: se il Fisco aggiunge ricavi per imposte sui redditi, esigere anche la differenza di IVA (con le relative sanzioni) possibile.
Il principio di competenza fiscale è ribadito in un’ottica anti-elusiva: come sottolinea la Cassazione 27592/2025, “occorre fare riferimento a criteri precisi” che rispettino competenza e correlazione tra costi e ricavi . Non è quindi ammessa la manipolazione contabile “per scopri di sconto” delle rimanenze o delle passività. L’avvocato del contribuente deve ricordare che, in sede di contenzioso, la conformità alle normative IVA (documentazione delle fatture, SAL approvati, note di variazione) è un fondamentale supporto probatorio per la deducibilità dei costi e la corretta determinazione del reddito.
3. Motivazioni dell’accertamento fiscale su lavori in corso
Un accertamento tributario sulla valutazione delle rimanenze e dei lavori in corso può partire da diverse situazioni: – Verifiche contabili: in sede di verifica dei conti o contenzioso, l’Ufficio può ricostruire il reddito d’impresa analiticamente (esaminando la contabilità) e contestare errori formali, omissioni o criteri di valutazione ritenuti non coerenti con il TUIR. Ad esempio, potrebbe ritenere che l’impresa abbia sottostimato le rimanenze finali di lavori in corso, omettendo di tassare ricavi maturati. Oppure potrebbe credere che l’impresa abbia contabilizzato costi in eccesso (incrementando le rimanenze) al fine di ridurre il reddito dichiarato.
– Accertamento sintetico/induttivo: se l’impresa non fornisce dati contabili chiari, l’Amministrazione può applicare accertamenti induttivi con presunzioni (art. 39 DPR 600/73). In tal caso può utilizzare studi di settore, parametri, o elementi esterni per presumere un reddito diverso. Ad es., se i redditi dichiarati sono molto inferiori a commesse concluse o a ricavi medi del settore, il fisco potrebbe presumere una sottovalutazione di componenti positivi come ricavi di commessa. Nel caso di commesse pluriennali, il riferimento a dati di settore è però soggetto a grave incongruenza (Cass. 9515/2024) .
- Rettifiche tecniche automatiche: fino al 2023 il mancato allineamento tra bilancio e imposte imponeva variazioni in dichiarazione. L’accertamento può semplicemente contestare la mancata variazione fiscale prevista dall’art. 92 e 93 TUIR previgenti. Esempio: se in bilancio il contribuente aveva adottato il metodo percentuale per una commessa infrannuale, il fisco può pretendere l’adeguamento ai sensi del vecchio art. 92(6) . Al contrario, se l’accertamento è relativo al 2025 o oltre su commesse infrannuali in corso alla fine 2023, occorre verificare se la transizione permette in qualche caso di adottare comunque il metodo percentuale: spesso no, in quanto il vecchio regime richiedeva il costo.
In sintesi, l’oggetto dell’accertamento è tipicamente il maggior reddito derivante da una diversa valutazione delle rimanenze finali (lavori in corso, semilavorati, prodotti finiti) e delle rimanenze iniziali dell’esercizio successivo. Dal lato pratico, una contestazione abituale è l’inclusione di una maggior quota di ricavi (o la riduzione dei costi) non dichiarata. Dal punto di vista dell’imprenditore/debitore, si tratta di dimostrare che la valutazione adottata era conforme alla legge o, in alternativa, evidenziare vizi nell’attività accertatrice (eccesso di potere, violazione del diritto alla difesa, inadeguatezza probatoria).
4. Strategie di Difesa nel Contenzioso Tributario
Nel caso arrivi un avviso di accertamento relativo a presunte errori nella valutazione dei lavori in corso, l’azienda e il proprio legale tributario devono agire tempestivamente e in modo strutturato. Di seguito i principali passi e argomentazioni difensive:
- Analisi formale dell’atto. Controllare la notifica, il termine per impugnazione (60 giorni da notificazione), la motivazione formale e sostanziale. L’atto deve contenere un’indicazione chiara dei motivi di dissenso della PA rispetto alle valutazioni contabili, e consentire il contraddittorio. In particolare, se l’accertamento è basato sugli Studi di Settore o parametri, occorre verificare il rispetto dei limiti (scostamenti gravi) e l’inottemperanza dei requisiti di specificità. Nota importante: la Cassazione 9515/2024 ha chiarito che “il Fisco… chiedeva in realtà una rivalutazione del compendio probatorio, attività che non rientra nelle funzioni del giudice di legittimità” . Questo vuol dire che, in giudizio, il giudice tributario non può sostituirsi alle commissioni di merito per rivalutare la prova: se il contribuente ha fornito documenti attendibili (contratti, SAL, fatture, riconciliazione contabile), queste devono essere valutate con libertà dal giudice di merito . In appello e in Cassazione si potrà contestare la violazione di legge solo se l’atto o la sentenza di secondo grado hanno ignorato del tutto tali prove o applicato parametri in modo acritico.
- Raccolta ed esibizione delle prove contabili. Preparare un fascicolo completo del cantiere: copia del contratto, delle varianti, dei SAL periodici firmati, delle fatture di lavoro eseguito e dei pagamenti (sal)
, nonché del prospetto commessa previsto da norme civilistiche. Tutta questa documentazione serve a dimostrare concretamente lo stato di avanzamento dell’opera. La sentenza Cass. 27592/2025 considera “dirimenti” gli SAL sottoscritti dalle parti : il contribuente che ha svolto correttamente la contabilità di commessa potrà opporre alla ricostruzione dell’ufficio un riscontro puntuale sulle reali percentuali completate. Ad esempio, se l’Ufficio sostiene che i SAL certificati diano luogo a un maggior reddito, il contribuente può verificare contabilmente che proprio la quota di ricavi SAL è già stata inclusa nei risultati d’esercizio. Sigeco evidenzia che la Cassazione 27592/2025 spezza la “logica di convenienza” e “occorre fare riferimento a criteri precisi” (SAL effettivi, stato di avanzamento reale) . Ciò significa che la difesa può puntare sulla “fotografia reale” dell’avanzamento, più che su stime astratte.
- Vizio di presunzione o calcolo eccessivo. Se l’Agenzia ha determinato il maggior reddito in base a presunzioni (es. studi di settore) o a un calcolo che omette di considerare i costi ammessi, si può eccepire il vizio di eccesso o difetto di motivazione. Ad esempio, l’ordinanza Cass. 9515/2024 rimarca che gli studi di settore richiedono una “grave incongruenza” per fondare l’accertamento: se la differenza tra valore contrattuale e dato di studio è solo di poco oltre il 10%, come nel caso deciso, non è sufficiente . Inoltre, quella pronuncia stabilisce che la valutazione delle scorte (comprensive di lavori in corso) “non può essere cristallizzata su un valore formale quando prove attendibili ne attestano uno differente” . In pratica, l’Ufficio deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che i documenti forniti dal contribuente sono contraddittori o non rispecchiano la realtà di mercato; viceversa, qualunque fattura regolare o rapporto con fornitori e clienti deve essere tenuta in conto.
- Allineamento civilistico-fiscale. Richiamare la novità normativa se applicabile: per commesse infrannuali avviate dal 2024, far valere che il metodo percentuale è ora consentito anche fiscalmente . In un’ottica di difesa del passato, qualora l’impresa avesse utilizzato un metodo contrario alle previgenti norme (ad es. percentuale su commessa <12 mesi), oggi la legge le darebbe comunque ragione. Naturalmente, per commesse nate prima del 2024 bisogna verificare se si è applicato l’iter corretto; potrebbe essere utile verificare l’articolato transitorio del D.Lgs. 192/2024 e con esso le raccomandazioni dell’Agenzia sulle commesse in corso (nei documenti Assonime o nella prassi AdE, ove presenti).
- Contestazione di violazioni formali. Esaminare se l’accertamento ha rispettato le norme procedurali: ad esempio, se l’Agenzia ha notificato gli atti nei termini, se ha acquisito la contabilità prescritta, se ha rispettato il contraddittorio preventivo eventuale (art. 12-bis DL 78/2010). Un vizio di forma può portare all’annullamento dell’atto. Inoltre, come già osservato, la Cassazione censura gli accertamenti “analitici” basati unicamente su calcoli meccanici senza tenere conto delle prove del contribuente . Un legale può eccepire che l’Ufficio abbia abusato del potere istruttorio o valutativo, chiedendo l’annullamento in eccesso di potere.
- Istanza di autovaliazione. Nel caso in cui l’errore emergesse prima della notificazione dell’avviso (ma dopo la chiusura del bilancio), si può considerare l’istituto del ravvedimento operoso o la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (art. 2, DLgs. 471/97), per sanare spontaneamente la situazione con sanzioni ridotte. Tuttavia, l’esperienza pratica su lavori in corso è spesso complessa e conviene valutare caso per caso la convenienza economica di impugnare l’atto piuttosto che sanarlo. L’orientamento giurisprudenziale (ad es. Cass. 5984/2023) sottolinea che gli uffici rispondono degli errori istruttori; se ritenuti gravi, possono restituire vantaggi indebitamente percepiti dall’erario e costituire ulteriori argomenti difensivi.
5. Domande frequenti (Q&A)
Q1. Cosa si intende per “errata valutazione dei lavori in corso su ordinazione”? Si verifica quando, al termine dell’esercizio, il contribuente ha determinato il valore delle rimanenze di lavori in corso in modo difforme dalle regole fiscali. Ad esempio: non ha incluso in magazzino WIP una parte di costi o ricavi maturati, oppure ha applicato un criterio di valutazione non conforme all’art. 92-93 del TUIR vigente per quel periodo d’imposta. In sostanza, il valore finale dei lavori iscritti in bilancio non coincide con quello ritenuto fiscalmente corretto dall’Agenzia delle Entrate, provocando una rettifica del reddito.
Q2. Quali norme regolano oggi la valutazione fiscale delle commesse su ordinazione? Per gli anni d’imposta successivi al 2024 si applica il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 192/2024. Come visto, art. 92(6) e art. 93(6) TUIR consentono all’impresa di utilizzare anche ai fini fiscali lo stesso criterio contabile adottato in bilancio (percentuale di completamento o commessa completata) . Prima del 2024, invece, le norme erano rigide: art. 92(6) TUIR imponeva che le commesse infrannuali fossero valutate al costo sostenuto, e art. 93(2) TUIR stabiliva che le commesse ultrannuali si valutassero secondo i corrispettivi SAL maturati . Queste norme fiscali si intrecciavano con gli obblighi civilistici del codice civile (art. 2426 c.c.) e dei principi contabili OIC 13 e OIC 23.
Q3. In concreto, cosa può accadere se il Fisco contesta la valutazione? L’esito tipico è un avviso di accertamento per maggior reddito: l’Agenzia delle Entrate ricalcola il reddito imponibile rettificando il valore delle rimanenze iniziali e finali. Ad esempio, se ha ritenuto che mancasse una quota di ricavi SAL tassabili, aggiungerà tale importo al reddito d’impresa. Con l’effetto che al contribuente vengono richieste maggior imposte (IRES/IRPEF), sanzioni (di norma 30% per infedele dichiarazione) e interessi. Per l’impresa potrebbe anche scattare la revisione dell’IRAP e della deduzione IVA (se rilevante). Nei casi più gravi, è frequente che il contribuente riceva un processo verbale di constatazione (C.p.C.), preannuncio del possibile accertamento, seguito dall’avviso formale. Il ruolo del legale diventa cruciale per analizzare questi atti e pianificare la strategia difensiva.
Q4. Quali elementi documentali sono essenziali per la difesa? Bisogna predisporre un dossier estremamente dettagliato, con almeno: contratto e tutte le sue varianti, prospetti SAL mensili/trimestrali firmati dall’ufficio tecnico, fatture passive per acquisti relativi a quel cantiere, fatture attive emesse, ed evidenze di incassi o riconciliazioni bancarie. Fondamentale è anche il calcolo finale del valore di commessa (il “costo consuntivo” e il prezzo pattuito) così come riportato in bilancio. In pratica, la difesa si basa sulla contabilità di commessa. La Cassazione 27592/2025 chiarisce che le rimanenze di opere in corso devono riflettere “lo stato di avanzamento reale” . Avere documentazione puntuale equivale dunque a fornire la prova di tale avanzamento. Oltre alla contabilità, sono utili eventuali contratti di subappalto o dettagli di fornitura, e ogni documento che giustifichi costi e ricavi iscritti.
Q5. Quali argomenti giurisprudenziali posso usare in contenzioso? Diverse sentenze recenti forniscono spunti utili. Tra le più rilevanti:
– Cass. 27592/2025 (relativa a commesse ultrannuali) ha stabilito che non esistono margini di discrezionalità nella valutazione delle rimanenze di commessa . La Corte conferma che art. 93 TUIR, art. 2426 c.c. n.11 e OIC 23 obbligano a usare il criterio percentuale di completamento per le commesse pluriennali , ancorando la fotografia contabile allo stato di avanzamento reale del cantiere. Sottolinea inoltre l’“antielusività” del principio: il bilancio può essere prudente, ma non può occultare quote di reddito già maturato . In pratica, se il contribuente ha applicato correttamente l’avanzamento lavori, non potrà essere addossata una base imponibile superiore.
- Cass. 9515/2024 (ordinanza) sulla valutazione del magazzino in sede di accertamento a base induttiva. Essa afferma che il giudice di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito circa le prove contabili: le evidenze del contribuente devono essere considerate con il principio del libero convincimento . Inoltre ribadisce che gli studi di settore hanno senso solo se sussiste grave incongruenza . Elogia la “verità sostanziale” supportata da elementi probatori come prevalente su valori formali (p.es. quelli contrattuali) . Questo orientamento sostiene il contribuente che presenti documenti concreti per dimostrare il reale valore delle scorte o lavori in corso.
- Cass. 20608/2022 e 18249/2021, richiamate nella 9515/2024, confermano che la Cassazione vaglia solo la correttezza logica e giuridica delle motivazioni delle sentenze di merito, non la congruità tecnica delle scelte contabili. Ciò significa che se in primo grado è stata accolta la tesi del contribuente (valore scorte inferiore al formulario del contratto), la Corte di Cassazione non può ripristinare automaticamente un valore maggiorato senza violare il principio di legalità .
- Cass. 17054/2020, meno recente, si era espressa in materia similare, ma oggi il nuovo orientamento giurisprudenziale è più evidente: ogni qual volta il contribuente documenti coerentemente la commessa, il giudice tributario deve tenerne conto .
Inoltre, in sede di commissione tributaria si possono citare pareri dell’Agenzia Entrate (circolari, risoluzioni) e del Ministero, oltre a report Assonime o Confindustria (come la circolare Assonime 20/2024) che spiegano l’interpretazione delle nuove norme . Un appello persuasivo alla “certezza del diritto” (principio cardine in Cass. 27592/2025 ) può essere utile.
Q6. Come funzionano le sanzioni se l’accertamento è confermato? Se l’atto viene legittimato dalle commissioni, il contribuente dovrà pagare le maggiori imposte contestate (più IVA, IRAP ecc.), oltre alle sanzioni tributarie. Le sanzioni pecuniarie per infedele dichiarazione sono generalmente pari al 30% dell’imposta evasa (riducibili a 15% con ravvedimento tardivo entro 90 giorni dalla notifica). Se l’accertamento era basato su un accertamento induttivo (studi, parametri), occorre valutare se rientra nei casi di riduzione del 10% (come prevede l’art. 7, DLgs. 471/97) o altre attenuanti. In ogni caso, il legale deve verificare attentamente l’importo calcolato, perché può includere erroneamente anche il riporto delle rimanenze incrementate (es. l’atto potrebbe aver sommato +100 alle rimanenze finali 2024 e, di fatto, riconosciuto +100 come rimanenze iniziali 2025, riducendo l’imposta di quest’ultimo anno).
Q7. Quali tabelle riassuntive possono aiutare nella comprensione?
- Tabella 1: Confronto tra principi di valutazione civile e fiscale (pre-riforma)
| Tipo di commessa | Criterio civilistico (OIC/IFRS) | Criterio fiscale (TUIR pre-2025) | Effetto |
|---|---|---|---|
| Infrannuale | – Commessa completata (costo) oppure Percentuale di completamento (OIC 23) | – Solo commessa completata (costo) | Diminuzione del reddito se si sceglie la percentuale in bilancio (variazione in dichiarazione) |
| Ultrannuale | – Percentuale di completamento (di norma, OIC 23) oppure Commessa completata (teoricamente possibile) | – Solo percentuale di completamento (art. 93 Tuir) | Variazione in diminuzione se in bilancio si è usato il costo |
| Dopo 2025 (nuovo) | Come in bilancio (sia per infrannuali, sia per ultrannuali) | – Allineamento totale (infrannuali e ultrannuali come in bilancio) | Nessuna variazione fiscale dovuta all’adozione coerente del criterio contabile |
- Tabella 2: Normativa di riferimento aggiornata
| Norma | Oggetto | Contenuto chiave |
|---|---|---|
| DPR 917/1986 TUIR art. 92, comma 6 (previgente al 2025) | Valutazione rimanenze infrannuali | Rimanenze finali dei lavori infrannuali iscritte al costo sostenuto (crit. commessa completata) |
| DPR 917/1986 TUIR art. 93, comma 2 (prev.) | Valutazione rimanenze ultrannuali | Rimanenze finali opere ultrannuali iscritte in base ai corrispettivi SAL (crit. percentuale completamento) |
| D.Lgs. 192/2024 (art. 9, L. 111/2023) | Modifiche fiscali su commesse infrannuali/ultrannuali | Abolizione del doppio binario: commesse infrannuali e ultrannuali valutate fiscalmente secondo il metodo usato in bilancio |
| Codice Civile art. 2426, n.11 | Principi contabili commesse su ordinazione | Richiama metodi di valutazione OIC/IAS (commessa completata o percentuale) |
| OIC 13 (principio contabile n.13) | Rimanenze di magazzino | Stabilisce criteri di valutazione delle rimanenze finali (inclusi lavori in corso) |
| OIC 23 (principio contabile n.23) | Lavori in corso su ordinazione | Analizza i due metodi contabili (percentuale vs completato) e obblighi documentali (SAL, prospetto commessa) |
| Cass. 27592/2025 | Giurisprudenza tributaria (massima di Cassazione) | Confermata la prevalenza del criterio percentuale per commesse ultrannuali e l’irrilevanza di “convenienze” contabili |
| Cass. 9515/2024 (ord.) | Giurisprudenza tributaria | Accertamento magazzino: evidenzia il ruolo del giudice di merito sulle prove, richiede “grave incongruenza” per studi di settore |
Nota: Questa tabella riassuntiva aiuta a contestualizzare le normative chiave e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti. In caso di contrasti, prevalgono le norme più recenti e gli orientamenti consolidati delle Sezioni Tributarie e della Cassazione.
6. Simulazione pratica
Per chiarire i concetti, consideriamo un esempio numerico: un’impresa edile ha in corso alla fine del 2024 una commessa pluriennale (ultrannuale), contrattata a €200.000 e con costo totale previsto €120.000. Al 31/12/2024 i SAL conseguiti ammontano al 20% dei costi attesi (ossia €24.000), corrispondenti al 20% del ricavo contrattuale (€40.000). L’azienda, in ottemperanza a OIC 23, applica il metodo percentuale in bilancio, valutando le rimanenze finali di fine 2024 pari a €40.000. Sotto il previgente art. 93 TUIR, il fisco accetta tale procedura; non occorrono variazioni perché l’azienda ha seguito il criterio previsto.
Adesso supponiamo che l’impresa avesse adottato contrariamente il metodo della commessa completata (costo). All’atto di chiusura 2024 avrebbe iscritti in magazzino €24.000 (costi sostenuti) come rimanenze, e contabilizzato in ricavi solo i €176.000 residui alla consegna futura. In questo caso, se controllato dal Fisco nel 2025, si sarebbe verificato un disallineamento: secondo l’Agenzia, invece, va applicato SAL=€40.000. L’accertamento avrebbe quindi imposto in dichiarazione una variazione in aumento di €16.000 (ossia €40.000 – €24.000) come ricavi presunti 2024, a titolo di rimanenze finali mancanti. Questo avrebbe comportato un’imposta aggiuntiva (e relativi oneri) sugli €16.000.
Secondo la Cassazione 27592/2025, tuttavia, l’errore di utilizzare il criterio del costo in questo caso non può reggere: va infatti applicato il criterio percentuale ai sensi dell’art. 93 TUIR e OIC 23 . Ne segue che un eventuale accertamento volto a recuperare quei €16.000 sarebbe illegittimo se motivato sulla base della normativa attuale (dopo il 2024), e persino in passato la legge lo imponeva. In pratica, seguendo l’esempio, l’impresa deve essere preparata a dimostrare il proprio calcolo SAL con documenti (in questo caso, l’esistenza di costi per €24.000 e fatture o stime dei costi residui).
Un’altra simulazione riguarda il caso infrannuale: un contratto di impianto di 10 mesi, costo totale €50.000 e SAL a fine anno 2024 del 60% dei costi (€30.000). In bilancio OIC l’impresa può usare SAL (ammesso, essendo un periodo di competenza più “radicato”). Ma ai fini fiscali pre-2025 il TUIR voleva €30.000 (costo sostenuto) in rimanenze, il che è coerente con il costo qui. Se l’impresa avesse però iscritto in bilancio WIP per €40.000 (valore percentuale dei SAL sul prezzo contratto), allora dal 2025 quel valore diventerebbe riconosciuto fiscalmente e non ci sarebbe alcun sfasamento da sanare . Prima del 2025, tale asimmetria avrebbe richiesto la variazione in diminuzione di €10.000 (tra valore civile e costo fiscale).
Tabella di esempio – Valorizzazione Lavori in Corso (semplicata):
| Voce | Criterio civilistico (OIC/IFRS) | Valore bilancio | Trattamento fiscale pre-2025 | Trattamento fiscale post-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Commessa infrannuale | Percentuale completamento (SAL) | €40.000 | Imporre rettifica a €30.000 (costo) | Allinea a €40.000 (come in bilancio) |
| Commessa ultrannuale | Costo (commessa completata) | €24.000 | Imporre SAL=€40.000 (art. 93 previgente) | Consente €24.000 (costo anche fiscali) |
Questi esempi evidenziano l’importanza di calcolare correttamente lo stato di avanzamento e di documentarlo. La tabella qui sopra è naturalmente un quadro esemplificativo; situazioni reali possono coinvolgere anche voci accessorie come maggiorazioni di prezzo o oneri indiretti.
7. Conclusioni e consigli pratici
L’errata valutazione dei lavori in corso può tradursi in un accertamento fiscale oneroso, ma il contribuente ha solide armi difensive. In sintesi:
- Monitorare costantemente il valore delle rimanenze di fine esercizio e confrontarlo con il bilancio. Preparare un dossier di commessa chiaro e aggiornato.
- Riconciliare sempre il criterio contabile adottato con la norma fiscale vigente (art. 92, 93 TUIR e modifiche).
- In caso di contestazione, reagire tempestivamente: raccogliere documenti, affidarsi a un avvocato tributarista, valutare la possibilità di conciliazione (CDR o mediazione tributaria) o impugnazione.
- Far riferimento alle pronunce giurisprudenziali più recenti (Cass. 27592/2025, Cass. 9515/2024, ecc.) che evidenziano i limiti dell’accertamento e i principi da rispettare.
Ricordiamo che il legislativo italiano tende ad avvicinare la tassazione alla contabilità civilistica: la recente riforma (DLgs. 192/2024) ne è la prova più lampante . Un avvocato tributarista potrà enfatizzare il principio di certezza del diritto e dell’autoassistenza fiscale – ossia la possibilità del contribuente di gestire correttamente il reddito – opponendosi alle pretese fiscali di variazioni basate su criteri meramente formali.
Infine, la pratica quotidiana mostra che le imprese che integrano gli adempimenti contabili con il punto di vista fiscale (ad esempio utilizzando sempre SAL adeguatamente certificati e definendo nelle scritture i valori finali di commessa) godono di una posizione difensiva molto più forte . In altre parole, predisporre sempre prima del contenzioso un metodo di valutazione trasparente equivale a prevenire future controversie.
Fonti normative e giurisprudenziali
- TUIR (D.P.R. 22/12/1986, n. 917): art. 92 (rimanenze finali di magazzino), art. 93 (opere su ordinazione), art. 83 (principio di derivazione rafforzata).
- D.Lgs. 192/2024 (attuativo Legge 111/2023, art.9) – modifiche agli articoli 92 e 93 del TUIR in materia di lavori in corso su ordinazione (entrata in vigore: 2025) .
- Codice Civile, art. 2426, comma 1, n. 11 – criteri di valutazione delle rimanenze (richiama OIC/IAS).
- OIC 13 (Principio contabile “Rimanenze di magazzino”) – regole di valutazione contabile delle rimanenze, inclusi i lavori in corso.
- OIC 23 (Principio contabile “Lavori in corso su ordinazione”) – disciplina i metodi di valutazione contabile e i relativi obblighi documentali (SAL, stato avanzamento lavori, anagrafiche di commessa).
- Cassazione Civile – Sez. Trib., sentenza 16 ottobre 2025, n. 27592: ha stabilito l’obbligo di valutare le rimanenze di commessa ultrannuale in base allo stato di avanzamento reale (criterio percentuale) .
- Cassazione Civile – Sez. Trib., ordinanza 9515/2024 (15 novembre 2024): ha precisato i limiti degli accertamenti induttivi sulle rimanenze di magazzino, affermando che il giudice legittimità non può riesaminare le prove di merito e che è necessaria “grave incongruenza” per gli studi di settore .
- Circolare Assonime n. 20/2024 (31 luglio 2024): analisi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che spiega l’allineamento tra criteri civilistici e fiscali per le commesse .
- Cassazione Civile – Sez. Tributaria, sentenza 09/11/2016, n. 22769: anche se di marginale attinenza, interessante per evidenziare come la Cassazione valuti l’uso degli studi di settore. (In generale, la giurisprudenza tributaria recente privilegia la certezza del reddito dichiarato se adeguatamente documentato.)
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Il Fisco ti contesta una errata valutazione dei lavori in corso e pretende maggiori imposte, sanzioni e interessi? Sai che molti accertamenti sui lavori in corso sono tecnici, discrezionali e spesso difendibili?
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– lavori in corso valutati in modo ritenuto non corretto,
– errata applicazione dei criteri di valorizzazione,
– disallineamenti tra contabilità e dichiarazione fiscale,
– presunte omissioni di ricavi maturati,
– presunti vantaggi fiscali derivanti da stime errate.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 recupero di imponibile,
👉 maggiori imposte dirette,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni a cascata su bilancio e reddito.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per errata valutazione dei lavori in corso?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 la valutazione dei lavori in corso non è matematica,
👉 conta il metodo adottato e la documentazione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Cos’è l’Accertamento per Errata Valutazione dei Lavori in Corso
L’accertamento si fonda sull’idea che il contribuente:
– abbia attribuito ai lavori in corso un valore non corretto,
– abbia sottostimato o sovrastimato l’avanzamento,
– abbia alterato il risultato fiscale,
– abbia rinviato o anticipato indebitamente la tassazione.
👉 Ma la valutazione dei lavori in corso è una stima, non un dato certo.
Si basa su:
– stato di avanzamento dell’opera,
– costi sostenuti,
– ricavi maturati,
– informazioni disponibili alla data di bilancio.
Perché il Fisco Contesta la Valutazione dei Lavori in Corso
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– il criterio adottato non sia corretto,
– la percentuale di completamento sia errata,
– vi sia incoerenza tra costi e ricavi,
– la valutazione abbia prodotto un vantaggio fiscale.
👉 Ma il Fisco non può sostituirsi automaticamente alla valutazione tecnica dell’impresa.
Il Principio Chiave: La Valutazione È Tecnica, Non Arbitraria
Un principio fondamentale è questo:
👉 la valutazione dei lavori in corso è una stima tecnica basata su criteri ragionevoli.
Questo significa che:
– esistono margini di discrezionalità,
– la stima va fatta ex ante,
– non è ammesso il giudizio col senno di poi,
– conta la coerenza del metodo applicato.
👉 Qui si costruisce la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco rivaluta i lavori ex post,
– ignora la documentazione di supporto,
– disconosce criteri coerenti e costanti,
– presume ricavi non dimostrati,
– applica sanzioni senza prova di dolo o colpa grave.
👉 La presunzione non basta: serve prova tecnica concreta.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– errata percentuale di avanzamento,
– disallineamento tra costi e ricavi,
– valutazioni ritenute “prudenziali”,
– mancanza di documentazione dettagliata,
– differenze tra bilancio e dichiarazione.
👉 Molti rilievi sono opinabili e difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Correttezza del Metodo di Valutazione
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 il metodo adottato era coerente e ragionevole alla data di bilancio?
È decisivo dimostrare:
– criterio di valutazione scelto,
– continuità nel tempo,
– coerenza con la contabilità,
– logica economica della stima.
👉 Se il metodo è corretto, l’accertamento si indebolisce.
🔹 2. Valorizzare la Valutazione Ex Ante
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può contestare una stima solo perché l’opera si è conclusa diversamente.
È possibile dimostrare:
– informazioni disponibili al momento,
– stato reale dei lavori,
– prudenza tecnica adottata.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare il Recupero Automatico dei Ricavi
La legge distingue tra:
– ricavi effettivamente maturati,
– ricavi solo presunti.
👉 Non ogni differenza di stima giustifica un recupero fiscale.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Vantaggio Fiscale
La difesa può dimostrare che:
– non vi era intento elusivo,
– la stima non ha prodotto vantaggi indebiti,
– il comportamento è stato coerente e trasparente.
👉 La buona fede incide soprattutto sulle sanzioni.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare i criteri di valutazione,
– illustrare lo stato reale dei lavori,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione tecnica e contabile,
– dimostrare la correttezza delle stime,
– smontare le presunzioni dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la valutazione è disconosciuta senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la discrezionalità tecnica.
👉 Molti accertamenti sui lavori in corso vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Stima Tecnica ≠ Errore Fiscale
Un principio essenziale è questo:
👉 una stima tecnica coerente e documentata non equivale automaticamente a violazione fiscale.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’errore,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sui lavori in corso è tecnica, contabile e giuridica.
L’avvocato:
– analizza i criteri adottati,
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– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
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👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
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Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità d’impresa e bilancio
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per errata valutazione dei lavori in corso:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.
La regola è chiara:
👉 dimostrare la correttezza del metodo adottato,
👉 valorizzare la valutazione ex ante,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui lavori in corso può fare la differenza tra una rettifica fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.
