L’accertamento fiscale per “accantonamenti fittizi” è una delle contestazioni più gravi in materia di bilancio e reddito d’impresa, perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che gli accantonamenti iscritti a conto economico non corrispondano a rischi o oneri reali, ma siano stati creati artificialmente per ridurre l’imponibile fiscale.
In questi casi il Fisco:
- disconosce integralmente gli accantonamenti
- recupera a tassazione il reddito
- applica sanzioni elevate
- calcola interessi su più annualità
- può contestare profili di antieconomicità o abuso
Il rischio è concreto:
un accantonamento ritenuto “non genuino” può trasformarsi in un accertamento pesantissimo, con effetti diretti su imposte, liquidità e affidabilità aziendale.
Molti si chiedono:
- “Quando un accantonamento viene considerato fittizio?”
- “Qual è la differenza tra stima prudenziale e finzione?”
- “Serve una prova certa del rischio o basta la probabilità?”
- “Il Fisco può sindacare le scelte di bilancio?”
- “Come posso difendermi da un’accusa così grave?”
È fondamentale chiarirlo subito:
un accantonamento non è fittizio solo perché non si è poi verificato l’evento.
La valutazione va fatta ex ante, non col senno di poi.
Cosa si intende per “accantonamenti fittizi”
Per accantonamenti fittizi l’Agenzia delle Entrate intende, in genere:
- fondi rischi privi di un evento generatore concreto
- accantonamenti senza documentazione di supporto
- stime del tutto scollegate dalla realtà aziendale
- fondi creati in modo forfettario o ripetitivo
- accantonamenti non utilizzati e poi stornati senza spiegazione
- poste di bilancio ritenute meramente strumentali
Ma attenzione:
la mancata realizzazione del rischio non prova la fittizietà.
Cosa contesta il Fisco negli accantonamenti ritenuti fittizi
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- assenza di un rischio specifico e identificabile
- mancanza di documenti (contratti, diffide, pareri, contestazioni)
- accantonamenti non coerenti con l’attività svolta
- importi sproporzionati rispetto ai rischi dichiarati
- utilizzo sistematico dei fondi per ridurre il reddito
- incoerenza tra accantonamenti e fatti aziendali
Ma la valutazione prudenziale non è una prova di finzione.
Perché l’Agenzia delle Entrate parla di “fittizietà”
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’accantonamento è fittizio quando:
- il rischio non è attuale alla data di bilancio
- non è probabile, ma solo ipotetico
- non è stimabile in modo ragionevole
- manca qualsiasi riscontro oggettivo
- l’accantonamento appare costruito a tavolino
Tuttavia, il Fisco deve dimostrare la fittizietà, non limitarsi a sospettarla.
Il rischio più grave: recupero integrale e sanzioni aggravate
Il vero pericolo è che:
- l’accantonamento venga totalmente disconosciuto
- il reddito imponibile venga aumentato in modo rilevante
- vengano applicate sanzioni pesanti
- maturino interessi su più anni
- l’accertamento diventi definitivo
- si apra un contenzioso lungo e costoso
Anche quando l’accantonamento nasceva da una scelta prudenziale reale.
L’errore più comune: confondere prudenza con abuso
Molti contribuenti sbagliano quando:
- accettano l’accusa di fittizietà senza reagire
- non dimostrano il contesto decisionale dell’accantonamento
- non documentano le valutazioni fatte ex ante
- non distinguono tra rischio “non realizzato” e rischio “inesistente”
- rinunciano a una difesa tecnica strutturata
Nel diritto tributario, la discrezionalità non è arbitrio.
Accantonamenti e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
- un accantonamento è legittimo se il rischio è:
- attuale
- specifico
- probabile
- la valutazione va fatta al momento dell’iscrizione
- l’esito successivo non invalida automaticamente la stima
- la documentazione può essere anche:
- contrattuale
- legale
- tecnica
- interna, se coerente e dettagliata
- l’onere della prova è dell’Amministrazione
Se il rischio era reale e motivato, l’accertamento è contestabile.
Quando l’accertamento per accantonamenti fittizi è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
- esiste un evento generatore individuabile
- il rischio era concreto alla data di bilancio
- l’importo accantonato è coerente e spiegabile
- la documentazione esiste o è ricostruibile
- l’atto è generico o fondato su presunzioni
- il Fisco usa valutazioni retrospettive
- non emerge alcun intento elusivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridimensionato.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
- analisi approfondita dell’avviso di accertamento
- ricostruzione del contesto economico e decisionale
- individuazione del rischio alla data di bilancio
- raccolta di documenti, comunicazioni, pareri, verbali
- giustificazione della stima effettuata
- confronto con i principi contabili applicabili
- contestazione delle presunzioni automatiche
- argomentazioni giuridiche e tecniche puntuali
- impugnazione nei termini
È una difesa contabile, economica e giuridica insieme.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
- diventa definitivo
- il debito fiscale si consolida
- le sanzioni si cristallizzano
- partono azioni di riscossione
- il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è essenziale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per accantonamenti fittizi
Se ricevi un accertamento per accantonamenti ritenuti fittizi:
- non accettare automaticamente la contestazione
- non pagare senza un’analisi tecnica approfondita
- ricostruisci il rischio alla data di bilancio
- raccogli tutta la documentazione disponibile
- verifica la coerenza dell’importo accantonato
- valuta la proporzionalità delle sanzioni
- prepara una difesa specialistica
- valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore decisivo.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti fiscali per accantonamenti ritenuti fittizi, contrastando disconoscimenti automatici e recuperi a tassazione basati su valutazioni astratte o retrospettive.
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento
- dimostrare la concretezza dei rischi accantonati
- difendere la legittimità delle scelte di bilancio
- ridurre o annullare sanzioni e interessi
- bloccare la riscossione
- tutelare patrimonio e continuità aziendale
Agisci ora
Un accantonamento non è fittizio solo perché contestato dal Fisco.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta accantonamenti ritenuti fittizi,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una scelta prudenziale venga trasformata in un debito fiscale definitivo.
Introduzione
Con “accantonamenti fittizi” si intendono fondi per rischi o oneri iscritti in bilancio senza un’effettiva esigenza sottostante, con l’obiettivo (illegittimo) di ridurre artificialmente l’utile imponibile. Tipicamente si parla di fondi rischi/oneri generici creati in assenza di passività certe. Tali manovre sono vietate: il codice civile (art. 2424‑bis c.3 c.c.) stabilisce che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile…” . In altre parole, un fondo rischi può esistere solo per obbligazioni specifiche già in essere alla chiusura dell’esercizio (es. una causa legale avviata, un contratto con penali note ecc.) . Un “fondo generico” o “occulto” che maschera utili è espressamente vietato (OIC 31 e art. 2423 c.c.).
Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle Entrate segnala spesso gli “errati trattamenti” dei fondi rischi/oneri come rischio di accertamento . In caso di controllo, gli accantonamenti indeducibili o non giustificati verranno recuperati a tassazione, con possibili sanzioni pesanti. Le conseguenze possono essere gravi: «sul piano tributario si rischia il recupero a tassazione delle somme, con sanzioni amministrative»; sul piano civilistico può scattare l’impugnazione del bilancio (nullità per difetto di veridicità) ; sul piano penale si può contestare il reato di falsa comunicazione sociale o dichiarazione infedele . Questo profilo viene ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: ad esempio, la Cassazione nel 2018 ha confermato che la disciplina fiscale esclude la deduzione di accantonamenti non previsti espressamente dalla legge , con il chiaro intento di evitare “indebite diminuzioni del reddito imponibile” .
In questa guida (aggiornata al 12/1/2026) esamineremo le norme civili e fiscali sugli accantonamenti, le decisioni giurisprudenziali più recenti, le strategie difensive in fase di accertamento (contraddittorio, accertamento con adesione, autotutela) e in contenzioso tributario, il tutto con tabelle di sintesi, esempi pratici e una sezione FAQ. Il linguaggio è tecnico-giuridico, il livello avanzato, con taglio pratico rivolto a avvocati, imprenditori e contribuenti.
Quadro normativo e contabile di riferimento
- Codice Civile e Principi Contabili: L’art. 2423 c.c. richiede bilanci “veritieri e corretti”. L’art. 2424‑bis, c.3 c.c. dispone che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile…” . Ciò significa che si può stanziarli solo per obbligazioni specifiche già in atto alla chiusura del bilancio; non sono ammessi fondi per rischi generici o ipotetici. Anche i principi contabili (OIC 31) vietano di usare fondi in passivo per rettificare valori dell’attivo e confermano che i fondi rischi/oneri devono rispecchiare passività certe o probabili .
- Disciplina fiscale (TUIR): Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) fissa regole stringenti di deducibilità. In generale “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti” dall’art. 107 c.4 TUIR . Di fatto, la regola è l’indeducibilità salvo deroghe tassative. Vengono espressamente ammesse solo alcune tipologie di fondi:
| Tipo di fondo | Riferimento normativo | Deduzione fiscale |
|---|---|---|
| Fondo TFR (quiescenza/previdenza) | Art. 105 TUIR | Deducibile nella misura delle quote maturate annuali. |
| Fondo svalutazione crediti | Art. 106 TUIR | Deducibile al 0,50% del valore totale dei crediti, fino a un massimo del 5%; eccedenze tassate . |
| Fondo manutenzione ciclica di navi/aeromobili | Art. 107 c.1 TUIR | Deducibile fino al 5% del costo di ciascun bene (nave/aereo) . |
| Fondo ripristino beni concessi | Art. 107 c.2 TUIR | Deducibile fino al 5% del costo di ciascun bene (1% per autostrade) . |
| Fondo operazioni/concorsi a premio | Art. 107 c.3 TUIR | Deducibili al 30% o 70% degli impegni, in caso di oneri/concorsi a premio . |
| Qualsiasi altro fondo rischi/oneri (generico) | Art. 107 c.4 TUIR (clausola generale di esclusione) | Non deducibile in nessun caso . |
Tabella: Tipologie di accantonamenti e deducibilità fiscale (artt. 105-107 TUIR). Da notare che, anche quando fiscalmente deducibile, un fondo rischi può dar luogo a una sopravvenienza tassabile in futuro: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9899/2024, ha richiamato l’art. 109 TUIR, confermando che i componenti di reddito di importo incerto concorrano a formare il reddito nell’esercizio in cui emergono . Così, se un fondo rischi viene poi ridotto o azzerato, l’eventuale incremento (che in bilancio era solo potenziale) diventa un componente positivo di reddito tassabile .
- Altre norme rilevanti: Per le cause tributarie, ricordiamo il principio del contraddittorio (Statuto del Contribuente L. 212/2000, art. 6-bis DL. 219/2023), che dal 18/01/2024 rende obbligatorio il confronto preventivo con l’Amministrazione prima di notificare l’avviso di accertamento . In precedenza il contraddittorio era facoltativo in fase di verifica, salvo azioni specifiche. Inoltre, il contribuente può utilizzare l’accertamento con adesione (DLgs. 218/1997) per concordare le imposte in via amministrativa o l’autotutela dell’Agenzia (revoca/riduzione degli atti) in caso di errori. Le questioni risolte in accordo evitano il contenzioso; in alternativa si ricorre alle Commissioni tributarie, ricordando i termini di impugnazione (60 giorni dall’atto).
Principali contestazioni dell’Agenzia e vizi di accertamento
Quando il Fisco individua presunti accantonamenti fittizi:
- Contestazioni comuni: L’Agenzia contesta soprattutto i fondi rischi generici (ad es. “fondo altri rischi” senza motivazioni), i trasferimenti irregolari a fondi (giroconti da voci non inerenti), o l’uso del fondo rischi a copertura di spese già sostenute (che dà vantaggio fiscale doppio). In pratica, se l’Ufficio ritiene che un accantonamento non risponda ai requisiti di certezza o quantificazione, lo elimina fiscalmente. Ad esempio, la CTR può qualificare come indeducibile un “giroconto” da altri fondi al fondo svalutazione partecipazioni . In ogni caso l’onere di provare il fatto controverso (ad es. l’effettivo svolgimento del rischio o l’inerenza del costo) spetta di norma al contribuente, mentre l’Amministrazione deve dimostrare l’elemento materiale (ad es. che non esiste rischio sottostante) da cui è partita la pretesa. In giurisprudenza, l’interpretazione dell’art. 107 TUIR mira a circoscrivere “indebite diminuzioni” del reddito basate su fondi non previsti dalla legge .
- Vizi formali e procedurali: In ogni accertamento devono rispettarsi le garanzie: notifica dell’atto entro termini, contraddittorio (ora obbligatorio dal 2024) , motivazione adeguata. Se il contribuente non ha ricevuto il preventivo contraddittorio (per atti dal 18/1/2024), o se vi sono altri vizi, si può impugnare per nullità. Attenzione: fino al 2025 l’Agenzia non si appellava sulla decisione di illegittimità per difetto di contraddittorio precedente all’entrata in vigore della norma.
- Sanzioni e interessi: Se l’atto è definitivo e prevede imposte aggiuntive per accantonamenti ricondotti a imponibile, si applicano sanzioni da dichiarazione infedele (art. 5 DLgs. 74/2000) fino al 90%-180% delle maggiori imposte accertate (ridotte alla metà in adesione o con ravvedimento). Si aggiungono interessi legali sulle somme dovute . In casi estremi può configurarsi la frode fiscale o il falso in bilancio (penalmente perseguibili).
Difesa del contribuente e strategie
1. Documentazione esaustiva: Il contribuente deve mostrare il motivo concreto di ogni fondo rischi/oneri. Ciò significa allegare (in contraddittorio o giudizio) documenti probatori che giustifichino l’accantonamento: contratti, citazioni in giudizio, perizie, preventivi di spesa, regolamenti, delibere societarie, verbali di assemblea che illustrano la necessità dell’accantonamento. Ad es., un fondo legale va giustificato con l’esistenza di una controversia in corso (con copia atto introduttivo e valuta del consulente legale) . Tali elementi servono a dimostrare che il fondo rispondeva a un “onere certo o probabile” come richiede la legge .
2. Argomentazioni legali: Il difensore ricorda che il fondamento del fondo è civilistico: non basta la contabilità interna, ma serve che il presupposto sussista nella realtà (anche secondo interpretazioni dell’art. 109 TUIR ). Si può altresì far leva sui limiti di valutazione dell’Agenzia: ad esempio, qualora l’ufficio ritenesse l’accantonamento ingiustificato, spesso di fatto integra una sopravvalutazione degli utili; l’avvocato può far rilevare che la sola iscrizione contabile non integra un risparmio fiscale, a meno che il fondo non venga effettivamente dedotto da reddito (per i fondi generici non lo è ). In caso di contrasto contabile (giroconti tra fondi), va distintamente trattata la natura dell’operazione. Cassazione e Commissioni tributari hanno affermato che un semplice giroconto a fondo rischi produce una componente economica (cioè deve transitare dal CE) , poi disciplinata dall’art. 109 TUIR: l’imposta si applica al risultato quando l’evento si realizza .
3. Contraddittorio preventivo (fase amministrativa): Dal 2024 è obbligatorio prima di un nuovo accertamento . Il contribuente può quindi chiedere chiarimenti e produrre documenti in sede di contraddittorio, con l’assistenza del consulente fiscale e dell’avvocato. Un’efficace comunicazione scritta (Memoria difensiva) accompagnata da giustificativi può spingere l’Agenzia a modificare o ridurre le contestazioni prima della notifica dell’avviso (in teoria). È fondamentale fare istanze precise e puntuali: evidenziare l’inerenza e la congruità dei fondi, allegare ogni evidenza ed evidenziare eventuali profili di ambiguità nell’interpretazione dell’accertamento.
4. Accertamento con adesione: Fino al perfezionamento dell’atto, l’imprenditore può richiedere di definire la vertenza con l’Agenzia attraverso l’accertamento con adesione (DLgs. 218/1997). Questa procedura consente spesso di ottenere sconti sulle sanzioni (ridotte fino alla metà) e definire le somme dovute senza processo. È utile anche per evitare la prescrizione (l’adesione blocca i termini). In pratica, è un negoziato formale con l’ufficio: si può proporre di pagare le imposte dovute relative agli accantonamenti contestati (calcolando eventuali riduzioni di sanzioni) in cambio dell’abbandono del contenzioso. Conviene valutarla quando la prova è debole o le contestazioni particolarmente rischiose.
5. Autotutela dell’Agenzia: Se l’accertamento è definitivo ed è basato su elementi palesemente errati, il contribuente può chiedere all’Amministrazione (via istanza o reclamo) di rettificare l’atto (revoca o riduzione). Ad esempio, se emergono nuovi documenti che provano la fondatezza dell’accantonamento. L’Agenzia può accogliere la richiesta (autotutela) o respingerla (in quest’ultimo caso si passa al giudice).
6. Fase contenziosa: Se si ricorre alle Commissioni Tributarie, il contribuente deve dimostrare che l’accantonamento contestato: – Esisteva effettivamente la passività (deve essere circostanziata, esibendo contratti, cause, ecc.). – È ragionevole e conforme alla legge (ad esempio, non eccede i limiti civilistici e fiscali; per fondi deducibili deve rispettare importi e tempistica). – È stato contabilizzato correttamente (verificare che il giroconto o la scrittura siano sostanzialmente neutrali ai fini delle imposte).
Il giudice tributario esaminerà la documentazione, con un approccio economico-aziendale: spesso ammette perizie o consulenze tecniche sui fatti (es. stime di spesa). In sentenze recenti, i giudici danno peso anche all’effettivo comportamento del contribuente (es. se in passato ha sempre giustificato simili fondi o ha assunto comportamenti omissivi). L’obiettivo difensivo è convincerli che il fondo non era “fittizio” ma scaturiva da elementi oggettivi e documentati.
7. Tabelle riepilogative: Per chiarezza, ecco una tabella di sintesi dei possibili tipi di fondo e della loro deducibilità fiscale:
| Voce di bilancio | Descrizione | Deducibilità fiscale | Riferimento norm. |
|---|---|---|---|
| Fondo TFR (pensioni) | Accantonamento TFR per dipendenti | Deducibile nei limiti delle quote maturate | Art. 105 TUIR |
| Fondo svalutazione crediti | Copertura perdite crediti commerciali | Deducibile fino a 0,50% dei crediti (max 5%) | Art. 106 TUIR |
| Fondo manutenzioni cicliche | Lavori straordinari su navi o aeromobili | Deducibile fino al 5% del costo unitario | Art. 107 c.1 TUIR |
| Fondo ricostruzioni beni | Ripristino beni concessi (es. impianti) | Deducibile fino al 5% (1% per autostrade) | Art. 107 c.2 TUIR |
| Fondo concorsi a premio | Oneri da concorsi/promozioni | Deducibili al 30%-70% dell’impegno | Art. 107 c.3 TUIR |
| Fondi generici/altro | Fondi rischi/oneri non specificati | Non deducibile (c.4) | Art. 107 c.4 TUIR (“chiusura”) |
8. Esempio pratico (simulazione): Immaginiamo la Società ALFA S.r.l., esercizio 2024, iscrive in bilancio un “Fondo rischi legali” di €50.000, motivato come provision per cause in corso. In sede di verifica, l’Agenzia non convince della probabilità delle cause (non sono documentate e oltre i limiti di un concreto contenzioso) e riclassifica l’accantonamento come “fittizio”. L’atto di accertamento aggiunge così €50.000 al reddito imponibile IRES + IRAP. Se IRES 24%, imposte aggiuntive = €12.000, più interessi; e per l’IRAP (3,9%) altri €1.950. Sanzioni IRPEG (ora IRES) per dichiarazione infedele (90-180%) e IRAP (art.15 DPR 602/73), ad es. 90% su €12.000 = €10.800. Difesa: l’avvocato (supportato da consulenti legali) produrrà copia delle cause, pareri legali, descrizione degli eventi. Se convincenti, il giudice potrebbe considerare una parte del fondo deducibile (almeno secondo art.109, poiché la causa è reale), o comunque ridurre penalità per buona fede. Viceversa, in assenza di prove, il fondo è riconosciuto come non pertinente e tutte le somme restano imponibili .
Domande e Risposte (FAQ)
- D: Quali accantonamenti possono essere dedotti dalle tasse?
R: Solo quelli previsti dall’ordinamento. Ad es., i fondi TFR (art.105 TUIR), il fondo svalutazione crediti (art.106 TUIR, 0,5% fino a 5%), e alcuni fondi specifici (art.107 TUIR, c.1‑3) come manutenzioni navali, beni concessi, oneri per concorsi. Qualsiasi fondo diverso non è deducibile . - D: Quando un fondo rischi è “fittizio”?
R: Quando è iscritto senza il presupposto di un’obbligazione determinata già esistente al bilancio . Ad es. un generico fondo “altri rischi” con importo arbitrario, o un fondo usato per correggere la sopravvalutazione di un credito. In pratica, se manca un fatto concreto (controversia, garanzia da onorare) e la quantificazione è aleatoria, il fondo è illecito . - D: Cosa deve fare il contribuente se riceve un invito o un’accertamento sui fondi gonfiati?
R: Subito contattare il proprio consulente fiscale o avvocato per predisporre il contraddittorio. Raccogliere e inviare al Fisco tutta la documentazione giustificativa del fondo richiesto. Se l’avviso è già notificato, valutare un’eventuale adesione o prepararne il ricorso in Commissione tributaria, allegando prove e memorie legali. In ogni caso, è essenziale muoversi entro i termini (60 giorni per ricorso) . - D: Chi deve provare cosa?
R: Spetta all’Agenzia dimostrare l’esistenza del tributo (quindi, ad es., l’avviso deve motivare perché ritiene l’accantonamento illegittimo). Una volta che l’atto è presunto legittimo, nel processo tributario il contribuente deve provare l’effettiva esigenza del fondo e la correttezza contabile. Ad esempio, deve mostrare che il rischio esisteva (citazione in giudizio, perizie, delibere) e che l’importo è stato quantificato con criteri adeguati (Preventivi, perizie tecniche). Se può dimostrare tutto ciò, l’accantonamento può essere riconosciuto valido, perlomeno al CIVILE (ma ai fini fiscali, resta in ogni caso difficile superare i limiti formali della deducibilità tributaria). - D: Quali sono le sanzioni se il fondo è dichiarato fittizio?
R: Le somme “dedotte” indebitamente vengono riprese a tassazione. Per le imposte dirette si applica la sanzione per dichiarazione infedele (da 90% a 180% del tributo evaso) . Inoltre interessi di mora. In sede penale, se il reddito evaso supera certe soglie, scatta il reato (ad. es., dichiarazione fraudolenta). Nel bilancio civile, si rischia la nullità dell’assemblea che approva i conti (falso in bilancio) se la falsità è grave . - D: Posso richiedere la definizione in adesione degli accertamenti?
R: Sì, se l’avviso non è ancora definitivo si può proporre l’accertamento con adesione. Tramite questa procedura concordata si può ridurre notevolmente sanzioni e interessi e chiudere la vertenza senza andare in giudizio. Conviene comunque farlo con il supporto di professionisti che quantifichino l’offerta più conveniente (di solito parte delle imposte contestate).
Conclusioni
Accertamenti su fondi rischi e oneri gonfiati rappresentano un’area critica del diritto tributario. Da un lato le norme contabili richiedono chiarezza e prudenza ; dall’altro il TUIR limita fortemente la deducibilità fiscale delle riserve patrimoniali . L’Agenzia delle Entrate è molto attenta a questi aspetti, e le sanzioni possono essere pesanti . Il contribuente, con l’ausilio dell’avvocato tributario, deve documentare puntualmente le ragioni dei propri accantonamenti e usare tutti gli strumenti (contraddittorio, adesione, autotutela, giudizio) per far valere le proprie ragioni. Le sentenze più recenti (ad es. Cass. ord. 9899/2024) confermano che un fondo rischi legittimo non è in sé vietato, purché si applichi correttamente l’art. 109 TUIR (il fondo diventa rilevante solo quando l’evento si realizza) . In definitiva, la difesa deve dimostrare che il fondo non è fittizio, ma frutto di stima prudenziale di un onere reale, e che è stato gestito in modo trasparente e conforme alle norme contabili e tributarie.
Fonti e riferimenti: A corredo della trattazione, si rinviano le seguenti fonti normative e giurisprudenziali (consultate alle date indicate): DPR 917/1986 (TUIR, artt. 105‑107, 109), Codice Civile (art. 2424‑bis c.3, art. 2423), OIC 31, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), DLgs. 219/2023 (contraddittorio preventivo), Cass. civ. ord. n. 18719/2018 , Cass. ord. n. 9899/2024 , Cass. 25/03/2024 n. 7966 (contraddittorio) ; documenti Agenzia Entrate su controlli, circolari fiscali e sentenze citate nella guida . Ulteriori approfondimenti normativi e orientamenti sono disponibili nelle circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate e nelle massime di dottrina fiscale.
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Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su:
– accantonamenti ritenuti privi di giustificazione economica,
– fondi considerati simulati o strumentali,
– costi imputati senza obbligazioni reali,
– presunti artifici contabili per ridurre l’imponibile,
– operazioni giudicate elusive o non inerenti.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 disconoscimento totale dei costi,
👉 recupero a tassazione su più esercizi,
👉 sanzioni elevate,
👉 interessi e accessori,
👉 contestazioni a catena su bilancio e reddito.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per accantonamenti fittizi?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 “fittizio” non significa automaticamente illecito,
👉 il Fisco deve provare l’inesistenza del costo,
👉 la strategia difensiva va attivata immediatamente.
Cos’è l’Accertamento per Accantonamenti Fittizi
L’accertamento si fonda sull’assunto che il contribuente:
– abbia iscritto accantonamenti senza un rischio reale,
– abbia creato costi solo contabili,
– abbia anticipato spese inesistenti,
– abbia ridotto artificiosamente il reddito imponibile.
👉 Ma un accantonamento non è fittizio solo perché il rischio non si è poi verificato.
Gli accantonamenti riguardano:
– eventi futuri e incerti,
– obbligazioni potenziali,
– rischi stimati ex ante,
– valutazioni prudenziali.
Perché il Fisco Contesta gli Accantonamenti
Nel 2026 l’Amministrazione finanziaria contesta quando ritiene che:
– il rischio fosse solo teorico,
– mancasse un fatto generatore concreto,
– l’accantonamento fosse standardizzato o ripetitivo,
– non vi fosse documentazione formale,
– il fondo fosse usato per abbattere l’utile.
👉 Ma il Fisco non può qualificare come “fittizio” ciò che è semplicemente incerto.
Il Principio Chiave: Fittizio ≠ Incerto
Un principio fondamentale è questo:
👉 un accantonamento è fittizio solo se il rischio è inesistente, non se è incerto.
Questo significa che:
– il rischio può essere potenziale ma reale,
– la stima non richiede certezza assoluta,
– la valutazione va fatta ex ante,
– non è ammesso il giudizio ex post.
👉 Qui si gioca la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco confonde rischio con inesistenza,
– valuta l’accantonamento col senno di poi,
– ignora il contesto economico e operativo,
– presume la fittizietà senza prova concreta,
– applica sanzioni senza dimostrare dolo o colpa grave.
👉 La presunzione non basta: serve prova rigorosa dell’inesistenza del rischio.
Gli Errori Più Spesso Contestati nel 2026
Le contestazioni più frequenti riguardano:
– fondi rischi considerati “di comodo”,
– accantonamenti per contenziosi non ancora definiti,
– fondi per garanzie e responsabilità,
– accantonamenti pluriennali,
– costi stimati ritenuti non inerenti.
👉 Molti rilievi sono opinabili e tecnicamente difendibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Esistenza di un Rischio Reale
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 alla data di bilancio, il rischio esisteva concretamente?
È decisivo dimostrare:
– fatti generatori del rischio,
– contratti, clausole, obblighi potenziali,
– contenziosi, contestazioni o reclami,
– precedenti analoghi.
👉 Se il rischio esisteva, l’accantonamento non è fittizio.
🔹 2. Valorizzare la Valutazione Ex Ante
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può definire “fittizio” un accantonamento solo perché l’evento non si è verificato.
È possibile dimostrare:
– informazioni disponibili al momento,
– prudenza ragionevole,
– coerenza con i principi contabili.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare l’Automatismo “Accantonamento = Fittizio”
La legge distingue tra:
– accantonamenti realmente simulati,
– accantonamenti stimati su rischi reali.
👉 Solo i primi sono indeducibili.
🔹 4. Far Valere Buona Fede e Assenza di Intento Elusivo
La difesa può dimostrare che:
– non vi era volontà di creare costi inesistenti,
– non vi è stato vantaggio fiscale indebito,
– il comportamento è stato coerente e trasparente.
👉 La buona fede è decisiva sulle sanzioni.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare la natura degli accantonamenti,
– illustrare il rischio sottostante,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre bilanci, note integrative e documenti,
– ricostruire il contesto decisionale,
– smontare la presunzione di fittizietà.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accantonamento è disconosciuto senza prova,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la discrezionalità valutativa.
👉 Molti accertamenti per accantonamenti fittizi vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Accantonamento Stimato ≠ Costo Fittizio
Un principio essenziale è questo:
👉 un accantonamento stimato non è un costo fittizio se il rischio è reale e documentabile nel contenuto.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare l’inesistenza del rischio,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi repressivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accantonamenti è tecnica, contabile e giuridica.
L’avvocato:
– ricostruisce il contesto del rischio,
– verifica la coerenza dell’accantonamento,
– contesta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi indebiti.
👉 Qui la specializzazione è decisiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il disconoscimento di costi legittimi,
– ridurre o annullare sanzioni,
– difendere la correttezza del bilancio,
– mettere in sicurezza la gestione futura.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia di accertamenti fiscali richiede competenze avanzate.
Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità d’impresa e bilancio
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per accantonamenti fittizi:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.
La regola è chiara:
👉 dimostrare l’esistenza del rischio,
👉 valorizzare la valutazione ex ante,
👉 contestare presunzioni e automatismi,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per accantonamenti fittizi può fare la differenza tra una rettifica fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.
