L’accertamento fiscale su marketplace digitali è una delle contestazioni più attuali e complesse, perché l’Agenzia delle Entrate tende a verificare vendite online, flussi finanziari, ruoli delle piattaforme e corretto assolvimento degli obblighi fiscali, spesso riqualificando le operazioni in modo penalizzante per venditori e operatori digitali.
Nel contesto dei marketplace (e-commerce, piattaforme di intermediazione, app di vendita), il Fisco può contestare IVA, redditi non dichiarati, errata qualificazione del ruolo del venditore o della piattaforma, con recupero di imposte, sanzioni e interessi anche su più annualità.
Il rischio è concreto:
attività digitali gestite in modo informale o con regole poco chiare possono essere ricostruite fiscalmente in modo presuntivo, generando accertamenti molto onerosi.
Molti si chiedono:
“Chi è il soggetto fiscalmente responsabile: venditore o marketplace?”
“Le piattaforme comunicano i dati al Fisco?”
“Quando scatta l’obbligo IVA o dichiarativo?”
“Come posso difendermi da un accertamento basato sui dati digitali?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’attività sui marketplace non è automaticamente irregolare, ma è soggetta a regole fiscali specifiche.
L’accertamento deve essere motivato e può essere efficacemente contestato.
Marketplace digitali: il quadro normativo generale
Il quadro normativo sui marketplace riguarda:
• obblighi IVA sulle vendite online
• qualificazione del ruolo della piattaforma
• vendite a distanza e territorialità
• regimi speciali (OSS/IOSS)
• obblighi di comunicazione dei dati
• tracciabilità dei pagamenti digitali
• cooperazione amministrativa UE
Il sistema è complesso e in continua evoluzione, con ampi margini interpretativi.
Cosa contesta il Fisco negli accertamenti sui marketplace
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• ricavi non dichiarati da vendite online
• errata applicazione dell’IVA
• omesso utilizzo del regime OSS/IOSS
• errata territorialità delle operazioni
• qualificazione del venditore come abituale
• presunta interposizione della piattaforma
• incongruenze tra flussi finanziari e dichiarazioni
Ma non ogni vendita online implica automaticamente evasione fiscale.
Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati dei marketplace
Il Fisco utilizza:
• dati trasmessi dalle piattaforme
• flussi di pagamento digitali
• informazioni bancarie e PSP
• cooperazione internazionale
• controlli automatizzati
• ricostruzioni induttive del reddito
Tuttavia, i dati digitali devono essere interpretati correttamente, non applicati in modo meccanico.
Il rischio più grave: accertamento presuntivo su larga scala
Il vero pericolo è che:
• tutte le vendite vengano considerate imponibili
• si applichino IVA e imposte su importi lordi
• si ignorino costi, commissioni e resi
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
Anche quando l’attività è marginale, occasionale o già tassata.
L’errore più grave: sottovalutare il ruolo del marketplace
Molti contribuenti sbagliano quando:
• non distinguono tra piattaforma e venditore
• non ricostruiscono i flussi reali
• accettano l’automatismo dei dati
• non documentano la natura dell’attività
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario la qualificazione giuridica è decisiva.
Marketplace digitali e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• i dati delle piattaforme non sono prove assolute
• l’attività può essere occasionale o abituale
• l’IVA dipende da territorialità e soggettività
• i ricavi vanno determinati al netto dei costi
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le presunzioni devono essere motivate
• il contribuente può fornire prova contraria
Se manca un reale reddito imponibile, l’accertamento è illegittimo.
Quando l’accertamento su marketplace è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’attività è occasionale
• i ricavi sono già dichiarati o tassati
• le vendite sono sporadiche
• la territorialità non è italiana
• i dati sono incompleti o errati
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio utilizza automatismi
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace: quadro operativo
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione dell’attività sui marketplace
• distinzione tra ruolo del venditore e della piattaforma
• verifica dei flussi finanziari reali
• dimostrazione dei costi e delle commissioni
• analisi della soggettività IVA
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
È una difesa digitale, fiscale e giuridica, non improvvisata.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• le imposte vengono recuperate
• le sanzioni si consolidano
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• tassazione indebita delle vendite online
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• blocco della liquidità
• danni economici e reputazionali
Il danno è fiscale e imprenditoriale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento su marketplace digitali
Se ricevi un accertamento per attività su marketplace digitali:
• non accettare automaticamente la ricostruzione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica i dati utilizzati dal Fisco
• ricostruisci le vendite reali
• raccogli documentazione della piattaforma
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità dell’e-commerce, assistendo venditori e operatori digitali in accertamenti su marketplace, contrastando ricostruzioni automatiche e recuperi fiscali non dovuti.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• qualificare correttamente l’attività digitale
• dimostrare l’assenza di redditi imponibili
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare l’attività online
Agisci ora
Un’attività svolta su marketplace digitali
non è automaticamente evasione fiscale.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un danno molto grave.
Se l’Agenzia delle Entrate ha avviato un accertamento sulla tua attività su marketplace digitali,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una ricostruzione automatica diventi definitiva.
Introduzione
Panoramica. Negli ultimi anni l’IVA sulle vendite online è stata radicalmente riformata in sede comunitaria e nazionale. In particolare, con le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 (recepite in Italia dal D.Lgs. n. 83/2021 ) sono stati introdotti nuovi regimi speciali (OSS e IOSS) e il concetto di “fornitore presunto” per i marketplace. Contemporaneamente la direttiva DAC7/2021/514 ha imposto obblighi di reportistica alle piattaforme digitali, intensificando i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate sui venditori online . In questo contesto, il contribuente – dal privato al professionista – si trova oggi ad affrontare un rischio accertativo elevato quando vende abitualmente tramite piattaforme come Amazon, eBay, Etsy, anche straniere che operano in Italia. La guida che segue analizza norme, prassi e giurisprudenza aggiornata (Cass. 2024-2025), illustrando come difendersi con un avvocato tributario in ciascuna fase del procedimento fiscale. Saranno incluse tabelle riassuntive, domande frequenti e simulazioni pratiche in ambito italiano, dal punto di vista del contribuente (debitor).
Quadro Normativo e Regolamentazione EU
- Direttiva IVA comunitaria. La direttiva madre 2006/112/CE – art. 14 e ss. – disciplina l’IVA sulle prestazioni e vendite a distanza. Le cessioni di beni a consumatori (vendite a distanza) seguono le regole generali salvo deroghe introdotte dalle direttive successive. A seguito della Direttiva UE 2017/2455 (entrata in vigore 2018) sono state modificate le regole per l’e-commerce e il commercio elettronico, in particolare eliminando le esenzioni per importazioni di basso valore e introducendo nuovi obblighi per i marketplace .
- Marketplace come “fornitore presunto” (art. 14-bis Dir. IVA). La direttiva 2017/2455 ha inserito nell’art. 14-bis della Dir. 2006/112 il principio che, in certi casi, il gestore della piattaforma digitale (marketplace) è considerato “fornitore” dei beni venduti a distanza. In particolare :
- Par.1: se il marketplace facilita vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco ≤ €150 (ossia l’operatività IOSS), la piattaforma si considera aver ricevuto e ceduto i beni (marketplace assume gli obblighi IVA).
- Par.2: se il marketplace facilita vendite intra-UE di beni effettuate da un fornitore extra-UE a consumatori UE, la piattaforma si considera aver ricevuto e ceduto i beni (analoga logica di assunzione d’imposta).
. Questo “sdoppiamento” giuridico fa gravare sul marketplace la responsabilità di riscuotere e versare l’IVA dovuta sulle operazioni di importazione di piccoli beni (IOSS) o sulle vendite B2C con fornitore extra-UE. - Regimi OSS e IOSS. Le novità UE sono state recepite in Italia col D.Lgs. n. 83/2021 (attuativo delle direttive 2017/2455 e 2019/1995) . Sono stati introdotti tre regimi opzionali di “sportello unico” per l’IVA:
- OSS (One Stop Shop) UE e non-UE per vendite a distanza intracomunitarie di beni (e alcune prestazioni di servizi) a consumatori. Permette di applicare l’IVA del Paese di destinazione e versarla con unica dichiarazione nazionale.
- IOSS (Import OSS) per le cessioni di beni importati da paesi terzi, di modico valore unitario (unità di misura <€150). Con lo IOSS l’IVA viene assolta al momento della vendita anziché in dogana.
In pratica, il venditore EU che effettua vendite B2C in UE si può registrare all’OSS per semplificare la dichiarazione e il versamento dell’IVA, mentre chi importa beni (anche attraverso marketplace) di valore ridotto usa l’IOSS . - Obblighi delle piattaforme (DAC7). Con la direttiva UE 2021/514 (DAC7), recepita in Italia col D.Lgs. n. 32/2023, tutte le piattaforme digitali (even extra-UE) che facilitano vendite online sono obbligate a comunicare annualmente all’Agenzia Entrate i dati dei venditori (superamento soglie: >30 transazioni o €2.000 annui) . Queste informazioni sono poi scambiate tra fisco europei, permettendo controlli incrociati (incrocio banche dati, carte, ecc.) . Molte piattaforme hanno anticipato le segnalazioni interne (ad es. i venditori con fatturato >€1.000 o >5 oggetti/anno) .
- Normativa IVA italiana. Sul fronte interno, rilevano soprattutto il DPR 633/1972 (artt. 4 e 5: definizioni di “cessione di beni”, “esportazioni”, ecc.), e le norme sul contraddittorio (D.Lgs. 218/1997, art. 5-ter) e sui termini di accertamento (artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972). Si ricorda anche l’art. 6 c.8 D.Lgs. 471/1997 (autofatturazione per acquisti non documentati). Queste disposizioni fanno da cornice al controllo fiscale delle vendite online.
Vendite Online: responsabilità IVA di venditore e marketplace
Obblighi del venditore. Qualsiasi venditore (privato o professionista) che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA (vendite di beni a distanza o servizi a non imponibili) deve determinare correttamente l’IVA dovuta. In particolare, in regime ordinario: – Vendite B2C in Italia: il venditore nazionale applica l’IVA secondo aliquota ordinaria sulle cessioni di beni a consumatori (22% per la generalità dei beni). Se il venditore è privato “occasionale” (cessioni di beni personali), l’operazione è tecnicamente fuori campo IVA. Se però queste vendite sono frequenti o organizzate, la Cassazione le considera attività d’impresa e richiede l’IVA.
– Vendite B2C UE (cd. vendite a distanza intracomunitarie): dal 2021, con OSS non esistono più le vecchie soglie nazionali (es. 10.000 €). Ogni cessione UE ad un consumatore UE è soggetta a IVA dello Stato di destinazione; il venditore può optare per il regime OSS per dichiarare tutto in un’unica sede. In mancanza di OSS, avrebbe dovuto aprire partita IVA IVA nel paese cliente e compilare VIES. .
– Vendite B2B UE: cessioni intracomunitarie non imponibili (l’IVA è assolta dal cliente UE con meccanismo di inversione contabile).
– Vendite in esportazione (extra-UE): le cessioni verso consumatori non UE sono trattate da esportazioni, di solito fuori campo IVA in Italia.
– Vendite di beni importati (extra-UE) a consumatori UE: qui entrano in gioco OSS/IOSS e marketplace. Se il venditore è extra-UE, il marketplace che facilita la vendita (art.14-bis) viene considerato fornitore presunto ed è tenuto a riscuotere l’IVA (in base all’OSS/IOSS) . Per le vendite di beni importati a basso valore (≤150€) si deve applicare l’IOSS; se il fornitore extra-UE non è registrato a IOSS, il marketplace sarà comunque considerato il “venditore” e dovrà applicare l’IVA .
– Obblighi del marketplace. Se l’operazione rientra nelle fattispecie di cui all’art. 14-bis, la piattaforma agisce come “fornitore presunto” e assume tutti gli obblighi IVA (inclusa fatturazione, registrazione e versamento) come se fosse essa stessa la parte venditrice . Il marketplace deve inoltre verificare la validità dei dati del venditore (partita IVA, residenza) e trattenere l’IVA all’origine, se richiesto dalla normativa (p.es. vendite extra-UE). Al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, la piattaforma è semplicemente un intermediario tecnico e non è soggetto passivo IVA sulle cessioni: l’imposta resta dovuta dal venditore. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, se la piattaforma svolge un vero ruolo di commissionario o agente su beni del venditore, si crea una duplice cessione (committente→piattaforma→cliente), e il commissionario è soggetto passivo IVA .
Esempio tabellare – Ricapitolazione dei principali scenari IVA:
| Caso | Venditore / Residenza | Destinatario | Regime IVA | Chi versa l’IVA | |——————————-|—————————|————————|—————————————————–|—————————-| | Vendita nazionale B2C | Italia | Privato/consumatore IT | IVA ordinaria (22%) | Venditore | | Vendita nazionale B2B | Italia | Impresa IT | Intra-UE supply (0%), inversione contabile cliente | Cliente (reverse charge) | | Vendita UE B2C senza OSS | Italia | Privato UE | IVA destinazione UE; rischio di contabilità in multistato | Venditore, con possibili ademp. pluristato | | Vendita UE B2C con OSS | Italia | Privato UE | IVA dello Stato di destinazione, dichiarata e versata con OSS UE | Venditore (tramite OSS) | | Vendita UE B2B | Italia | Impresa UE | Cessione intracomunitaria non imponibile (0%) | Cliente (reverse charge) | | Vendita extra-UE B2C (OSS) | Italia/UE | Privato UE | IVA destinazione UE, auto-dichiarata con OSS | Venditore | | Vendita extra-UE B2C (no OSS) | Italia | Privato UE | IVA destinazione UE, dichiarata Paese-client | Venditore | | Vendita extra-UE B2C (IOSS) | Extra-UE | Privato UE (spedito da extra-UE, <€150) | IVA paese destinatario, pagata con IOSS (se aderisce) | Venditore (tramite IOSS) | | Vendita extra-UE B2C (>150) | Extra-UE | Privato UE | Importazione da assoggettare a IVA in dogana | Importatore / consumatore | | Marketplace come agente | Italia/UE | Privato UE | Doppio passaggio IVA: commissionario (“fornitore presunto”) | Marketplace (in delega) |
Quando il venditore diventa «impresa» (Cass. 2025)
La Cassazione ha chiarito che l’abitualità e la continuità delle vendite online sono di per sé sufficiente a configurare attività d’impresa, anche in assenza di una struttura organizzata o di partita IVA . Con la sentenza n. 7552/2025 , i giudici hanno stabilito che un privato che effettua centinaia di transazioni tramite eBay/ricambi su più anni genera un reddito d’impresa (art. 55 Tuir) e non redditi diversi (art. 67 Tuir). Ciò comporta: – Apertura di partita IVA: il contribuente deve iscriversi come soggetto passivo IVA e dichiarare i redditi d’impresa. – Obbligo di fatturazione e registrazione: ogni operazione di vendita va documentata (fattura o ricevuta fiscale) e registrata nei libri IVA (registro vendite). – Versamento IVA sulle vendite (salvo le eventuali esenzioni per esportazioni, OSS, ecc.). – Obblighi contabili e dichiarativi (contabilità semplificata/ordinaria, dichiarazione IVA e modello Redditi).
In sintesi, “chi supera anche solo alcuni parametri di frequenza (30 operazioni/anno), volumi di fatturato (€2.000/anno) e utilizzo di conti e strumenti professionali” non può considerarsi occasionalmente venditore: per il fisco è imprese . L’onere probatorio di dimostrare la natura occasionale delle vendite ricade sul contribuente : deve produrre documenti che attestino l’assenza di abitualità (ad es. riconsegna di beni personali, vendite saltuarie non organizzate, ecc.). In mancanza di prova convincente, si attivano i meccanismi di accertamento.
Esempio (simulazione). Un privato vende su eBay scarpe e abiti usati per 4.000€ l’anno, con 40 transazioni annuali. Anche se non ha partita IVA, l’Agenzia può presumere attività d’impresa (superando soglie DAC7) e calcolare i ricavi da banche/PayPal . Se il contribuente tenta di qualificarsi come vendita privata, spetterà a lui documentare che si tratta solo di beni personali (fatture di acquisto e uso occasionale). Altrimenti l’Agenzia può ritenere i ricavi come reddito d’impresa, intimando l’apertura di partita IVA e il versamento dell’IVA non assolte. Come sancito dalla Cassazione, non conta il “magazzino” formalmente allestito: anche un “armadio digitale” con vendite continuative è imprenditorialità .
Accertamento IVA: metodi e controlli (incrociati e IA)
L’Agenzia delle Entrate dispone di vari strumenti per ricostruire i volumi di vendita online del contribuente:
- Controlli induttivi e analitici. Se il contribuente non tiene contabilità attendibile, il fisco può ricostruire i ricavi tramite presunzioni legali (art. 51 DPR 633/72) . Ad esempio, può basarsi sui pagamenti ricevuti su conti bancari o PayPal, sulle fatture degli acquisti di merce (vedi art.6 c.8 D.Lgs.471/97) o su dati dichiarati da altri soggetti (B2B/fornitori). Se il contribuente ha registrazioni incomplete, si può procedere induttivamente, calcolando un’IVA presunta e applicando sanzioni.
- Spesometro e fatturazione elettronica. Dal 2019 in Italia tutte le fatture emesse/passive sono trasmesse telematicamente. L’Agenzia dispone quindi di un flusso dati costante che evidenzia incassi e spese. Le transazioni via POS e i flussi di prelievo contribuiscono al “redditometro” fiscale. Per il venditore online questo significa che mancati incassi dichiarati (ad es. su account marketplace) possono facilmente emergere dal confronto con versamenti sui conti correnti.
- DAC7 e dati di piattaforma. Come detto, marketplace e piattaforme sono obbligate a segnalare i venditori redditometo soglie. L’Agenzia incrocia questi file con le dichiarazioni del contribuente, individuando discordanze. Anche le operazioni di dropshipping o arbitraggio tra paesi UE vengono tracciate tramite OSS e codici fiscali.
- Intelligenza artificiale e data analytics. L’Agenzia ha esplicitamente dichiarato di utilizzare sistemi di analisi predittiva e machine learning per gestire enormi volumi di dati . Algoritmi “scovano” comportamenti fiscali anomali (es. confronto fra vendite dichiarate e movimenti conto). Tuttavia, l’atto impositivo finale rimane una decisione umana: le informazioni tratte da AI sono supporto investigativo, non prova autonoma . In pratica, l’Agenzia può individuare automaticamente contribuenti a rischio ma ogni atto formale (avviso, invito, ecc.) è motivato dall’ufficio e passa al vaglio della valutazione umana. Fonti web e social fungono solo da indizio (alert) .
Fasi del controllo fiscale e strategie di difesa
Il procedimento di accertamento IVA segue varie fasi: pre-accertamento (verifiche informali), atto formale di accertamento e contenzioso tributario. In ogni fase il contribuente ha mezzi di difesa:
- Contraddittorio endoprocedimentale (fase pre-accertamento). Prima di notificare l’accertamento, l’Agenzia invia spesso: 1) invito a fornire chiarimenti (ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97), 2) lettera di compliance sui redditi di e-commerce, o 3) questionario (es. sui volumi di vendita). Qui il contribuente deve reagire fornendo documenti e spiegazioni precise : estratti conto, report vendite dal marketplace, ricevute d’acquisto della merce, prove dell’eventuale natura occasionale dei beni. È consigliabile rispondere per iscritto in modo ragionato, evidenziando ogni elemento che contrasti le “presunzioni” del fisco. Ad esempio, dimostrare che si trattava di beni personali o vendite a titolo non professionale, se applicabile. In alcuni casi può avere senso effettuare ravvedimento operoso immediato (autocorreggere dichiarazioni omesse, pagando IVA e sanzioni ridotte) per attenuare le sanzioni . Se l’ufficio lo consente, si può anche tentare una definizione bonaria prima dell’atto formale (p.es. concordare con l’Ufficio una sistemazione su basi condivise). In questa fase è fondamentale un supporto legale: l’avvocato può redigere memorie tecniche e rappresentare il contribuente nei colloqui, riducendo le contestazioni prima di arrivare al contenzioso definitivo.
- Notifica dell’avviso di accertamento IVA. Se non si giunge a un accordo, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento (atto formale) con l’indicazione di imposte, interessi e sanzioni. Qui scadono (in 60 giorni) termini di reazione. Le opzioni sono:
- Acquiescenza semplice: pagare subito entro 60 gg, beneficiando di sanzioni ridotte (1/3) e sospensione di sanzioni penali. Utile solo se si riconosce l’errore e si vuole chiudere rapidamente.
- Accertamento con adesione: proporre entro 60 gg all’Ufficio (ex art. 6 DPR 600/73) una conciliazione fiscale . In pratica il contribuente presenta un’istanza motivata, sospendendo i termini di ricorso e trattando con il fisco un importo e sanzioni più basse. Spesso conviene in caso di controversie non chiare, per negoziare un compromesso. Anche l’avvocato può condurre queste trattative, trovando un giusto accordo transattivo, magari riducendo drasticamente le sanzioni (fino al 40-50% in sede di transazione ).
- Ricorso in Commissione Tributaria: se non si raggiunge accordo o il contribuente rifiuta l’adesione, va predisposto ricorso (entro 60 gg dall’avviso) davanti alla Commissione Tributaria provinciale . Il ricorso deve essere approfondito e tecnico. Con l’avvocato si individuano possibili vizi del provvedimento: errori di calcolo (ignoranza di costi deducibili), vizi procedurali (mancato contraddittorio, termini scaduti), violazioni di legge (ad es. applicazione errata del diritto tributario). Si allegano prove: fatture, documenti bancari, corrispondenza con il marketplace per ridurre l’imponibile o dimostrare la natura personale delle vendite . Si può inoltre chiedere sospensione dell’efficacia dell’avviso se il pagamento immediato arrecasse grave danno (p.es. ipoteca o sequestro incombenti). In udienza è spesso prevista la possibilità di una conciliAzione giudiziale: l’avvocato può proporre al giudice un accordo transattivo con l’Agenzia (pagamento parziale, sanzioni ridotte) e risolvere la lite in via concordata .
- Appello e Cassazione: se la Commissione di primo grado accerta l’imposta, l’avvocato può appellare in secondo grado (successivamente, se necessario, ricorso per cassazione). In appello si ripropone il caso, evidenziando gli errori dei giudici di prime cure . In Cassazione si affrontano solo profili di legittimità (violazioni di legge sostanziale o procedurale).
In ogni fase, l’assistenza dell’avvocato tributario è cruciale: prepara i ricorsi, rappresenta il contribuente, impugna i vizi di diritto e cerca soluzioni negoziate. Il consulente fiscale interno allo studio può curare documentazione ed esibizioni, ma l’avvocato garantisce la tutela legale nei tempi stretti del processo tributario. In particolare, va sempre verificato il rispetto dei termini di decadenza (norma 5 anni/7 anni: art. 43 DPR 600/73, art. 57 DPR 633/72) . Se l’atto di accertamento viola i termini legali, si hanno solide ragioni per annullarlo. Altro profilo da osservare è il contraddittorio: dal 2022 il preavviso è obbligatorio (salvo casi di controllo automatizzato), quindi l’avviso deve menzionare le risultanze del contraddittorio o l’eventuale esonero .
Domande frequenti (FAQ) e chiarimenti
D: Quando devo aprire la partita IVA vendendo su marketplace?
R: L’obbligo di partita IVA scatta quando l’attività è abituale e lucrativa . In pratica, se vendi saltuariamente oggetti tuoi (“pulizie di armadio”) in modo occasionale e limitato (€<2.000 e <30 vendite/anno), sei normalmente fuori campo IVA (cessione beni personali). Ma al minimo superamento di soglie di frequenza o fatturato l’Agenzia può ritenere l’attività imprenditoriale . La Cassazione lo conferma: centinaia di transazioni in un biennio costituiscono impresa fiscale, anche senza negozio fisico . In caso di dubbio, è bene consultare un commercialista o avvocato tributario, aprendo preventiva posizione IVA anziché rischiare accertamenti pesanti.
D: Cosa succede se venditore e marketplace non adempiono l’IVA?
R: Se il venditore non versa l’IVA dovuta, l’Agenzia può recuperarla in accertamento, con sanzioni e interessi. Se il marketplace è “fornitore presunto” (art.14-bis) non adempie, l’Amministrazione può pretendere l’IVA direttamente dal marketplace stesso . Tuttavia, l’Agenzia può anche rivalersi sul venditore estero come debitore “solidale” ai fini IVA. Il contribuente (venditore o marketplace) deve sempre dimostrare di aver rispettato gli obblighi di fatturazione; l’onere di prova grava su chi contesta l’operazione non imponibile .
D: Che differenza c’è tra OSS e IOSS?
R: L’OSS è per le vendite intracomunitarie a distanza (UE→UE). Ad esempio, un italiano che vende a clienti privati in Spagna può versare l’IVA spagnola attraverso l’OSS italiano . Lo IOSS riguarda le importazioni di beni di valore unitario inferiore a €150 da Paesi terzi. Con l’IOSS, l’IVA viene riscossa al momento della vendita e non in dogana. In pratica, se un marketplace vende al cliente UE un bene importato piccolo, e il venditore/marketplace aderisce all’IOSS, il consumatore paga subito IVA inclusa. Se il venditore non è registrato IOSS, il marketplace assume l’obbligo di riscuotere l’IVA (art.14-bis) . Se il valore supera €150, IOSS non si applica e l’IVA si paga in dogana.
D: Cosa prevede l’“accertamento induttivo” per le vendite online?
R: In presenza di contabilità insufficiente, l’Agenzia può usare presunzioni “super-semplici” (art. 51 DPR 633/72) basate, ad es., sui flussi bancari o dati delle piattaforme . Per un venditore online, questo significa che il fisco può sommare tutti gli importi incassati su PayPal/conti correnti e considerarli ricavi, a meno che si dimostri la natura personale dei beni o altre giustificazioni. Le sanzioni sono elevate (oltre il 90% dell’IVA non versata), per cui è fondamentale conservare ogni documento di vendita e acquisto. Se l’accertamento stima i ricavi senza considerare i costi (tipico nell’induttivo), il contribuente deve inserire fatture di acquisto e altri costi documentabili per limitare l’imposta dovuta .
D: Quali azioni difensive posso fare prima del contenzioso?
R: Oltre alle risposte al contraddittorio, si può valutare l’accertamento con adesione (negoziare con il fisco entro 60 gg) o addirittura l’adempimento collaborativo (if feasible) con l’Agenzia. In alcuni casi il contribuente scopre autonomamente errori (es. mancata dichiarazione) e può presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento: pagando IVA e sanzioni ridotte, mette a posto la posizione senza contestazioni. Nei casi in cui l’atto è già notificato, è invece possibile presentare istanza di adesione.
D: Cosa succede in commissione tributaria?
R: Nell’udienza di primo grado, il contribuente (o il proprio avvocato) espone le ragioni tecniche: impugna l’avviso per vizi di diritto e i conteggi per errori di valutazione, allegando prove (report di vendita, estratti conto, dichiarazioni dei fornitori) . Se il giudice accoglie (in tutto o in parte) i motivi, ottieni l’annullamento dell’accertamento. Se la pronuncia è parziale o negativa, puoi appellare in secondo grado. In Commissione può anche concludersi un accordo transattivo, riducendo definitivamente le sanzioni. Solo in Cassazione si dibatte infine di questioni giuridiche di principio.
Tabelle Riassuntive
Tabella 1 – Confronto vendite occasionali vs attività d’impresa
| Criterio | Vendita occasionale (no IVA) | Attività d’impresa (con IVA) |
|---|---|---|
| Frequenza | Sporadica, saltuaria | Continuativa, regolare |
| Organizzazione | Nessuna struttura dedicata | Uso di strumenti, promozioni, magazzino |
| Finalità | Vendita di beni personali usati | Compravendita con intento di lucro |
| Quantità/Valore | Limitato (soglie €2.000 / 30 operazioni) | Elevato (oltre soglie DAC7) |
| Canali di vendita | Canali non professionali, mancata tracciabilità | Piattaforme digitali, pagamenti tracciati |
In mancanza di precisi “quantitativi” minimi, si considera impresa chi supera anche solo alcuni di questi parametri .
Tabella 2 – Fasi del controllo IVA e contromisure
| Fase | Atto/Evento | Azioni difensive possibili |
|---|---|---|
| Pre-accertamento | Lettera compliance, invito a comparire | Esporre i fatti; fornire estratti conto, report vendite, ricevute; presentare memorie scritte; opzione ravvedimento; concordare definizione agevolata con l’Ufficio |
| Notifica avviso di accert. | Avviso di accertamento IVA (maggiori imposte, sanzioni) | Valutare acquiescenza (pagamento entro 60 gg con sanzioni ridotte) oppure adesione (negociare importi e sanzioni con l’ufficio entro 60 gg) ; preparare ricorso |
| Commissione Trib. (1° grado) | Deposito ricorso motivato entro 60 gg | Allegare prove (contratti, report, fatture di spese) per ridurre imponibile o dimostrare natura non imponibile; eccepire errori di diritto/procedura; chiedere sospensione dell’atto se urgenti; proporre conciliazione giudiziale (transazione) |
| Appello/Cassazione | Impugnazione sentenze | In appello ricalibrare difese evidenziando errori di primo grado; in Cassazione limitarsi a motivi di legittimità (violazione di legge); anche in questi gradi è possibile concordare transazione con riduzione ulteriore di sanzioni |
Simulazioni Pratiche (solo Italia)
- Caso “Mario il venditore occasionale”. Mario, pensionato privato, vende su eBay alcuni oggetti di antiquariato per guadagnarsi un extra. Nel 2024 ha fatturato €3.500 totali suddivisi in 20 vendite. Riceve un invito di compliance dall’Agenzia. Come deve rispondere?
- Difesa: Mario raccoglie le ricevute di acquisto originali degli oggetti (attestando che erano di sua proprietà), i pagamenti dal marketplace, e redige una memoria tecnica in cui spiega che si è trattato di beni personali venduti saltuariamente. Con il suo avvocato valuta anche di presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento (pagando IVA e sanzioni ridotte) se il fisco insiste nel considerarli redditi diversi. Se invece il fisco insiste ad accertare IVA (sostenendo attività continuativa), si valuterà l’adesione o il ricorso in Commissione.
- Outcome: Se Mario dimostra che si avvicina alle soglie DAC7 (solo 20 vendite e €3.500, sotto €2.000/30 trans.) e che gli oggetti erano suoi, può evitare l’IVA. Al contrario, l’Agenzia potrebbe calcolare un’imposta presunta su €3.500 (IVA 22% = €770), cui aggiungere sanzioni. Mario sceglierà se chiudere per acquiescenza o contestare giudizialmente, sempre con assistenza legale.
- Caso “Azienda A & Marketplace”. L’impresa Alfa S.r.l. vende prodotti elettronici su Amazon.it. L’ufficio rileva che Alfa non ha fatturato alcuna vendita IVA in Italia, ma riceve da Amazon l’importo totale (che include IVA). Amazon, come noto, ha accettato un accordo extra-giudiziale con il fisco italiano (cd. “accordo da €723mln” del 2025) per regolarizzare passati inadempimenti. Alfa riceve ora un avviso di accertamento per IVA non versata negli anni precedenti (gli importi VAT versati da Amazon sono stati contestati).
- Difesa: L’avvocato di Alfa analizza il contratto con Amazon: in che veste (committente, commissionario, spedizioniario) venivano gestite le vendite? Verifica anche se Alfa abbia subito doppia imposizione (IVA già versata da terzi) o se le operazioni fossero effettivamente all’esportazione. Alfa può proporre l’adesione all’accertamento, chiedendo di far valere i versamenti di IVA già effettuati (tramite Amazon IOSS) e limitare l’esposizione fiscale. In alternativa preparerà ricorso puntando su vizi di calcolo o sulle condizioni contrattuali che escludano responsabilità diretta di IVA.
- Outcome: Se Alfa dimostra di aver operato correttamente (pagando l’IVA dovuta tramite i regimi speciali), può ridurre o azzerare l’addebito IVA. In caso contrario, dovrà regolarizzare (possibilmente beneficiando delle sanzioni minime tramite adesione e deposito ravvedimento).
- Caso “Vendite intra-UE & OSS”. La Ditta Beta S.a.s., con sede in Italia, vende calzature a consumatori privati in Germania e Francia per €15.000/anno. Utilizzava per errore regole vecchie, dichiarando IVA in Italia solo fino a €10.000. Riceve un’accertamento per l’IVA sulle vendite superflue (extralimite).
- Difesa: Beta illustra all’avvocato le fatture di vendita e adesione. Può calcolare l’IVA dovuta nei paesi clienti (ad esempio 19% in Germania) su €5.000 eccedenti. Se il fisco italiano insiste con illecito, Beta potrà “adempiere collaborativamente” versando l’IVA dovuta (sanzioni ridotte). Meglio ancora, con il regime OSS poteva evitare aperture IVA multiple. In presenza dell’avviso, Beta potrà controdedurre esibendo le fatture estere, dimostrando l’IVA già autofatturata, e di fatto pagare solo l’interesse di mora sulla cifra contesta.
Conclusioni e Consigli Operativi
La vendita online su marketplace, specie se regolare e internazionale, comporta oggi precisi obblighi IVA e un elevato rischio di controllo. Il legislatore comunitario ha voluto garantire la tassazione a destinazione delle merci, colpendo quindi sia venditori che intermediari digitali. Per il contribuente (privato o imprenditore) la parola d’ordine è trasparenza preventiva: tenuta corretta della contabilità, tempestiva apertura di posizioni IVA dove serve, uso di regimi semplificati (OSS/IOSS) quando possibile, e supporto professionale. In caso di accertamento, è determinante un’azione difensiva attiva e documentata: fornire prova dell’occasionalità/nessun intento di lucro, invocare vizi di forma (tempi e contraddittorio), e valutare sempre la convenienza dell’adesione.
La digitalizzazione fiscale (report delle piattaforme, fatturazione elettronica, big data) rende obsoleti comportamenti vaghi o non tracciati. Oggi anche una piccola attività online è immediatamente visibile al fisco, che dispone di algoritmi per individuare discrepanze . L’obiettivo per il contribuente è dunque adeguarsi in via preventiva, o difendersi con strumenti legali solidi appena si intuiscono contestazioni. L’avvocato tributario, in team con il commercialista, deve guidare il contribuente in ogni fase: dalla risposta al questionario fino al ricorso in cassazione, passando per l’eventuale adesione e ravvedimento. Una strategia difensiva ben pianificata può ridurre sanzioni, salvaguardare l’atto e, soprattutto, evitare contenziosi prolungati.
Fonti Normative e Giurisprudenziali
- Normativa IVA UE e recepimenti: Direttiva (UE) 2006/112/CE (art. 14 e ss.), Direttiva (UE) 2017/2455 (e-commerce), Direttiva (UE) 2019/1995 (OMOnibus), Direttiva (UE) 2021/514 (DAC7); Regolamento (UE) 282/2011 e n.1042/2013 (vigilanza OSS/IOSS).
- Normativa italiana: DPR n. 633/1972 (artt. 4, 5, 6, 14-bis, 51 e 57); DPR n. 600/1973 (art. 32, 43); D.Lgs. n. 83/2021 (recepisce Dir. 2455/2017 e 1995/2019); D.Lgs. n. 32/2023 (recepisce Dir. 2021/514); D.Lgs. n. 218/1997 (art. 5-ter contraddittorio); D.Lgs. n. 471/1997 (art. 6 c.8, autofattura); Legge n. 190/2014, n. 145/2018 e altre disposizioni collegato Bilancio (adempimenti digitali).
- Giurisprudenza (principali decisioni recenti): Cass. Civ., 26 agosto 2024 n. 23084 (vendite online con contratto di commissione ); Cass. Civ., 21 marzo 2025 n. 7552 (vendite abituali su eBay, presunzione impresa ); Cass. Civ. su cartelle elettroniche e atti digitali (es. ordinanza 12 giugno 2024 n. 16293 sulla validità degli avvisi firmati digitalmente); Cass. Civ. 16 giugno 2023 n. 16410 (ulteriori principi su impresa e fatture). Vedere inoltre Cass. civ. 25/5/2023 n. 6874 (ribadita la non necessità di struttura organizzativa per l’imprenditore fiscale).
Il Fisco ti contesta operazioni svolte tramite marketplace digitali e sostiene che ricavi, IVA o obblighi dichiarativi siano stati gestiti in modo errato? Sai che il quadro normativo è complesso e che molti accertamenti sono tecnici e contestabili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli su vendite e servizi intermediati da marketplace digitali (piattaforme di e-commerce, app, portali di intermediazione), soprattutto quando ritiene che:
– i ricavi non siano stati correttamente dichiarati,
– l’IVA sia stata applicata nel Paese sbagliato o non applicata,
– il ruolo del soggetto (venditore, intermediario, “deemed supplier”) sia erroneamente qualificato,
– vi siano errori OSS/IOSS,
– manchi una ricostruzione affidabile dei flussi.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 rettifica dei ricavi,
👉 recupero IVA e imposte dirette,
👉 sanzioni e interessi,
👉 contestazioni su più annualità,
👉 rischio di doppia imposizione.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale sui marketplace digitali?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 il ruolo sul marketplace va qualificato correttamente,
👉 la prova non può basarsi su automatismi di piattaforma,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Quadro Normativo Essenziale sui Marketplace Digitali
Il regime fiscale dei marketplace coinvolge più piani:
– IVA UE (territorialità, OSS/IOSS, “deemed supplier”),
– imposte dirette (qualificazione dei ricavi, competenza),
– obblighi di rendicontazione e tracciabilità dei flussi,
– ruolo giuridico del soggetto (venditore vs intermediario).
👉 La normativa è multilivello e non ammette semplificazioni automatiche.
Perché il Fisco Contesta le Operazioni sui Marketplace
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta soprattutto quando ritiene che:
– il contribuente sia il venditore effettivo e non un mero intermediario,
– la piattaforma configuri un fornitore presunto (deemed supplier),
– l’IVA sia stata versata nello Stato errato,
– i dati di piattaforma non coincidano con la contabilità,
– i ricavi siano sottodichiarati per errori di riconciliazione.
👉 Molte contestazioni nascono da una errata qualificazione del ruolo.
Il Principio Chiave: Ruolo sul Marketplace ≠ Tassazione Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 la tassazione dipende dal ruolo reale svolto sul marketplace.
Questo significa distinguere tra:
– venditore diretto (ricavi propri),
– intermediario (commissioni),
– fornitore presunto ai fini IVA,
– terzo prestatore di servizi.
👉 Sbagliare il ruolo significa sbagliare imposte e IVA.
IVA sui Marketplace: I Punti Critici
Le contestazioni IVA riguardano spesso:
– territorialità (Paese del cliente vs del venditore),
– OSS/IOSS applicati in modo errato,
– vendite B2C vs B2B,
– resi, rimborsi e note di credito,
– commissioni della piattaforma.
👉 L’IVA non segue il marketplace, ma la natura dell’operazione.
Imposte Dirette: Ricavi, Commissioni e Competenza
Sul piano delle imposte dirette, il Fisco contesta quando:
– i ricavi lordi di piattaforma sono tassati come ricavi propri,
– non si distingue tra incassi per conto terzi e ricavi,
– la competenza temporale è errata,
– i costi di piattaforma non sono correttamente dedotti.
👉 Incassare ≠ guadagnare: la distinzione è decisiva.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– si basa su dati di piattaforma non riconciliati,
– applica automatismi (“sei sul marketplace = ricavi tuoi”),
– ignora contratti e termini di servizio,
– non prova la soggettività IVA o il ruolo presunto,
– genera doppia imposizione (IVA o dirette),
– non valuta correzioni già effettuate.
👉 La prova deve essere concreta, non algoritmica.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Qualificare Correttamente il Ruolo sul Marketplace
La difesa parte da:
– contratti con la piattaforma,
– termini e condizioni,
– flussi di incasso e commissioni.
👉 Venditore, intermediario o fornitore presunto: qui si decide tutto.
🔹 2. Riconciliare Dati di Piattaforma e Contabilità
Un principio fondamentale è questo:
👉 i dati del marketplace vanno riconciliati, non assunti come verità assoluta.
Serve:
– analisi analitica dei flussi,
– distinzione tra incassi per conto terzi e ricavi,
– coerenza con IVA e imposte dirette.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Difendere Territorialità e Regimi IVA
È decisivo dimostrare:
– corretta applicazione OSS/IOSS,
– corretta localizzazione del cliente,
– assenza di stabile organizzazione dove contestata.
👉 La territorialità non si presume.
🔹 4. Contestare Automatismi e Sanzioni
Molti accertamenti:
– applicano sanzioni piene in presenza di incertezza normativa.
👉 L’incertezza riduce o esclude le sanzioni.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Fondamentale per:
– spiegare il modello di business,
– chiarire ruoli e flussi,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre contratti e riconciliazioni,
– smontare la tesi dell’Ufficio,
– dimostrare la correttezza tecnica.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il Fisco ignora la qualificazione reale,
– applica presunzioni automatiche,
– genera doppia imposizione.
👉 Molti accertamenti su marketplace vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Marketplace ≠ Prova di Evasione
Un principio fondamentale è questo:
👉 operare su un marketplace non è prova di evasione fiscale.
Questo significa che:
– conta il ruolo reale,
– contano i flussi effettivi,
– il Fisco deve provare l’errore sostanziale.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sui marketplace digitali è giuridica, tecnica e internazionale.
L’avvocato:
– qualifica correttamente il ruolo sul marketplace,
– ricostruisce flussi e territorialità,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela da recuperi e sanzioni indebite.
👉 Qui la differenza la fa la strategia, non il dato grezzo della piattaforma.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o annullare l’accertamento,
– evitare doppie imposizioni,
– mettere in sicurezza IVA e imposte dirette,
– prevenire contestazioni future.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa sui marketplace richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA UE, OSS/IOSS e marketplace digitali
– Difensore di imprese e venditori online
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale sui marketplace digitali:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e strutturata.
La regola è chiara:
👉 qualificare correttamente il ruolo,
👉 riconciliare i flussi,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui marketplace digitali può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività online.
