Accertamento Fiscale Per Iva Su Nft E Digital Asset: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per IVA su NFT e digital asset è una contestazione in forte aumento, perché l’Agenzia delle Entrate tende a intervenire su operazioni digitali innovative applicando criteri IVA tradizionali a fenomeni economici nuovi e complessi.

In molti casi il Fisco contesta l’omessa applicazione dell’IVA, l’errata qualificazione dell’operazione o l’individuazione del luogo di tassazione, recuperando imposta, sanzioni e interessi anche su più annualità.

Il rischio è concreto:
operazioni su NFT e asset digitali correttamente gestite secondo l’interpretazione del contribuente possono essere riqualificate retroattivamente, con un impatto fiscale immediato e rilevante.

Molti si chiedono:
“La vendita di NFT è sempre soggetta a IVA?”
“Conta se l’NFT rappresenta un’opera d’arte, un diritto o un servizio?”
“Come si individua il luogo di imposizione?”
“Come posso difendermi da un accertamento su un settore così incerto?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’IVA sugli NFT e sui digital asset non è automatica né univoca.
L’accertamento deve essere motivato e può essere efficacemente contestato.


NFT e digital asset: perché l’IVA è così controversa

Le difficoltà nascono perché gli NFT e gli asset digitali:

• non rientrano facilmente nelle categorie IVA tradizionali
• possono rappresentare beni, servizi o diritti
• sono scambiati su piattaforme decentralizzate
• coinvolgono soggetti esteri
• utilizzano criptovalute come mezzo di pagamento
• generano dubbi su territorialità e soggettività

Questo rende l’inquadramento IVA estremamente delicato.


Cosa contesta il Fisco negli accertamenti su NFT

Le contestazioni più frequenti riguardano:

• errata qualificazione dell’operazione (bene vs servizio)
• omessa applicazione dell’IVA
• mancata identificazione come soggetto passivo
• territorialità IVA errata
• errata applicazione del reverse charge
• mancata fatturazione o registrazione
• errata detrazione dell’IVA

Ma non ogni interpretazione diversa giustifica un recupero fiscale.


Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica le operazioni digitali

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta se:

• l’operazione è qualificabile come prestazione di servizi
• il soggetto agisce con abitualità
• esiste un corrispettivo economico
• l’operazione è territorialmente rilevante in Italia
• l’attività è svolta nell’esercizio di impresa o professione

Ma ogni elemento va valutato caso per caso.


Il rischio più grave: recupero IVA e sanzioni elevate

Il vero pericolo è che:

• l’IVA venga recuperata integralmente
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• vengano colpiti conti e liquidità
• l’attività digitale venga compromessa

Anche quando il contribuente ha operato in buona fede in un contesto normativo incerto.


L’errore più grave: applicare schemi IVA tradizionali senza difesa

Molti operatori sbagliano quando:

• non contestano la qualificazione del Fisco
• accettano l’IVA come automaticamente dovuta
• non distinguono tra tipologie di NFT
• non documentano la natura dell’operazione
• rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario l’innovazione non può essere compressa da automatismi.


IVA e digital asset: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la qualificazione dell’NFT è decisiva
• non tutti gli NFT generano IVA
• la soggettività passiva va dimostrata
• la territorialità è un elemento centrale
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• l’incertezza normativa rileva ai fini sanzionatori

Se l’inquadramento del Fisco è errato, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento IVA su NFT è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’NFT rappresenta un diritto non imponibile
• l’operazione non è svolta con abitualità
• il soggetto non è un operatore IVA
• la territorialità è estera
• la qualificazione è controversa
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio utilizza criteri analogici

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una difesa efficace su NFT e IVA

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• qualificazione giuridica dell’NFT
• ricostruzione dell’operazione digitale
• verifica della soggettività IVA
• analisi della territorialità
• documentazione delle modalità operative
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini

È una difesa tecnica, innovativa e giuridica, non standard.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• l’IVA viene recuperata
• le sanzioni si consolidano
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• tassazione indebita di operazioni digitali
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• blocco della liquidità
• danni economici e reputazionali

Il danno è fiscale e imprenditoriale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento IVA su NFT

Se ricevi un accertamento per IVA su NFT o digital asset:

• non accettare automaticamente la riqualificazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la qualificazione dell’operazione
• ricostruisci il contesto digitale
• raccogli documentazione tecnica e contrattuale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa specialistica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità degli asset digitali, assistendo operatori, creator e investitori in accertamenti IVA su NFT e digital asset, contrastando riqualificazioni automatiche e recuperi fiscali non dovuti.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento IVA
• qualificare correttamente l’NFT
• dimostrare l’assenza dei presupposti IVA
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare l’attività digitale


Agisci ora

Un’operazione su NFT non diventa automaticamente imponibile IVA.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’IVA su NFT o digital asset,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che un’interpretazione analogica diventi definitiva.

Introduzione

I “Non-Fungible Token” (NFT) sono strumenti digitali unici che attestano la proprietà e l’autenticità di opere o beni digitali (o fisici) tramite tecnologia blockchain. Come rileva l’Agenzia delle Entrate, un NFT “rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico)” . I NFT non sono criptovalute: non sono sostituibili l’uno con l’altro e non hanno corso legale . Il recente intervento normativo italiano (Legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022 n.197) e la Circolare AdE 30/E/2023 hanno esplicitato il trattamento fiscale delle cripto-attività e degli NFT. In particolare, la Cassazione con la sentenza n.8269 del 28/2/2025 ha confermato che la cessione di un’opera digitale tramite NFT (compresa la ricezione di corrispettivo in criptovalute) costituisce reddito imponibile, equiparabile alla vendita di un’opera dell’ingegno . Ciò implica che, se effettuata nell’ambito di attività d’impresa o professionale, tale cessione è soggetta a IVA come normale operazione commerciale (conversamente alla tesi del contribuente che riteneva rilevante l’imposizione solo al momento della conversione in valuta fiat ).

In questa guida aggiornata (al 12 gennaio 2026) – di taglio pratico e avanzato, rivolta ad avvocati, professionisti, imprenditori e contribuenti – affronteremo la disciplina IVA degli NFT e degli altri digital asset, focalizzandoci su come gestire un eventuale accertamento fiscale IVA. Verranno illustrati, dal punto di vista del contribuente (il debitore tributario), i requisiti di imponibilità e territorialità delle operazioni NFT, gli adempimenti (fatturazione, dichiarazione, reverse charge, OSS/MOSS etc.), nonché le strategie difensive in caso di contestazioni (dati da esibire, calcolo dell’imposta, sanzioni applicabili e possibili rimedi). Il linguaggio sarà tecnico-giuridico ma accessibile, con tabelle riepilogative, esempi di calcolo e domande frequenti.

Quadro normativo di riferimento

La normativa italiana non definisce esplicitamente gli NFT, pertanto per l’IVA si applicano le regole generali sui beni e servizi. Si fa riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (TUIR IVA) e al Regolamento UE 282/2011 (definizione di servizi elettronici) . In ambito internazionale, la Direttiva 2006/112/CE stabilisce l’esenzione IVA per le operazioni di scambio di valute e strumenti finanziari (art.135) – cosa ribadita dalla Corte di Giustizia UE per i Bitcoin – ma gli NFT non rientrano in questa eccezione se qualificati come opere o servizi digitali. L’art. 3, comma 4, lett. a) del DPR 633/72 esclude dall’ambito IVA la cessione di diritti d’autore da parte dell’autore stesso, norma che troverà applicazione nei casi di opere d’arte digitali vendute dal loro creatore (mercato primario) .

Dal 2023 la L.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un regime fiscale delle cripto-attività; in particolare, il TUIR (art.67, c.1, lett. c-sexies) considera redditi diversi le plusvalenze e proventi da cessione di cripto-attività, incluso l’NFT “già emesso” . Tuttavia, tale disciplina colpisce le imposte dirette. Per l’IVA, la Circolare AdE 30/E del 27 ottobre 2023 applica il “look-through approach”: cioè stabilisce che l’operazione relativa a un NFT va inquadrata in base alla natura dell’asset sottostante e dei diritti trasferiti . A livello amministrativo e giurisdizionale nazionale vanno citati – oltre alla Cass. n.8269/2025 su indicata – i principi generali dell’accertamento tributario (D.P.R. 600/73 e 633/72, artt. 41-bis, 43, 54, ecc.) e la giurisprudenza sul carattere speciale dell’accertamento parziale IVA .

Natura delle operazioni NFT ai fini IVA

Secondo l’Agenzia delle Entrate, occorre distinguere in concreto due scenari: (1) operazioni su NFT “soli” (senza interesse diretto per un bene sottostante), e (2) operazioni su NFT con un bene o servizio sottostante.

  • NFT come bene digitale autonomo (on-chain). Se l’acquirente è interessato all’NFT in sé – ad esempio come oggetto da collezione o speculativo, privo di diritti materiali o ulteriori attribuzioni – la cessione assume natura di servizio elettronico. In altre parole, “il trasferimento dell’NFT è regolato dalle disposizioni relative ai servizi prestati per via elettronica” (art.7, reg. UE 282/2011) . Ciò significa che, fiscalmente, l’operazione è imponibile in Italia applicando l’aliquota ordinaria (22%), con determinazione del luogo di tassazione secondo le regole UE sui servizi digitali (in B2C l’IVA si applica nello Stato del consumatore – c.d. regime OSS/MOSS – mentre in B2B si applica il reverse charge nel Paese del cessionario) .
  • NFT che conferiscono diritti su un sottostante. Se l’NFT rappresenta o trasferisce diritti su un bene/servizio sottostante (“asset on-chain” oppure “off-chain”), l’Agenzia indica che prevale la disciplina IVA di quel bene/servizio . Con un “approccio look-through”, l’NFT diventa mero mezzo di trasferimento del diritto. In concreto:
  • Sottostante digitale (on-chain): ad esempio, un NFT che incorpora un file digitale di un’opera d’arte o software. La vendita dell’NFT è assimilata alla prestazione del bene/servizio digitale sottostante (che rimane su blockchain) e quindi segue le regole dei servizi elettronici (IVA digitale) .
  • Sottostante materiale (off-chain): ad es. un NFT collegato alla proprietà di un oggetto fisico (opera d’arte non registrata, bene mobile, ecc.). Qui l’NFT funge da “chiave” per trasferire il bene reale. In mancanza di una disciplina specifica, si considera la normale cessione di beni (art.2 e 7-bis DPR 633/72). Pertanto, la cessione dell’NFT si configura come cessione di un bene materiale: il momento impositivo si compie al passaggio del bene (consegna/possesso dell’NFT nel wallet) . Come nell’esempio di un dipinto venduto via NFT, si applicherà l’IVA sul prezzo del bene fisico al 22%.
  • Sottostante diritti intangibili: se l’NFT trasferisce diritti su un bene immateriale (es. licenza, diritto di sfruttamento di un’opera intellettuale), allora si tratterà di un servizio (prestazione di diritti) soggetto all’IVA come normale prestazione di servizi (ex art.3, 7-ter DPR 633/72) . Ad esempio un NFT che dà diritto a fruire di un video o software è un servizio digitale.

In sintesi, l’IVA si applica sulle operazioni NFT in base al “genere” del trasferimento: se inquadrato come cessione di bene fisico, si segue art.2/7-bis DPR 633; se è prestazione di servizi, si applicano art.7-ter/7-octies (servizi elettronici) del DPR 633/72 . La Circolare 30/E/2023 fornisce questa classificazione caso per caso, sintetizzata nella tabella sottostante.

ScenarioTipologia IVARiferimenti
NFT senza sottostante (solo token)Servizio elettronico (art.7 reg.282/2011) – IVA 22%AE 30/E 2023
NFT con sottostante digitale (on-chain)Servizio elettronico (art.7 reg.282/2011) – IVA 22%AE 30/E 2023
NFT con sottostante materiale (off)Cessione di beni (art.2, 7-bis DPR 633/72) – IVA 22%AE 30/E 2023
Opera d’arte digitale (NFT) – autoreFuori campo IVA (art.3(4)a DPR 633/72)AE 30/E 2023
Opera d’arte digitale (NFT) – mercato 2°Servizio elettronico (art.3, c.2 DPR 633/72) – IVA 22%AE 30/E 2023

Note: L’opera d’arte digitale primariamente ceduta dall’autore è esente IVA in quanto cessione di diritto d’autore (art.3(4)a), secondo la disciplina riservata alle arti (analoga alla vendita di un quadro dipinto dall’artista stesso) . Se invece l’opera digitale è rivenduta sul mercato secondario da altri soggetti, si applica normalmente l’IVA sui servizi elettronici .

Una nota importante: il pagamento in criptovaluta (es. Bitcoin, Ethereum) non modifica il trattamento IVA. Anche se la Cassazione ha affrontato l’incasso in crypto solo ai fini del reddito (in quanto valuta digitale), in ambito IVA il prezzo in criptovalute si considera come equivalente in euro al momento della transazione . La differenza fondamentale è che le criptovalute, pur essendo esenti ai sensi della Direttiva IVA come “mezzo di pagamento” (sent. CJUE 2015 Hedqvist ), servono solo da mezzo di scambio e non influenzano la qualificazione IVA dell’operazione che li riguarda. In pratica, si calcolerà l’IVA sul valore in euro equivalente al prezzo in crypto (sulla base dei tassi di cambio del giorno) .

Obblighi IVA dei soggetti (imprese/professionisti)

Se l’operazione di cessione di NFT rientra nell’attività di impresa o professione, il cessionario deve agire da soggetto passivo IVA. Ciò implica: apertura di partita IVA se non già esistente, emissione di fattura per ogni cessione imponibile di NFT (con aliquota e natura IVA corretti), annotazione nei registri IVA (vendite e corrispettivi). Anche se l’NFT è un bene immateriale, si seguono le normali regole di fatturazione (art.21 DPR 633/72): la fattura deve recare descrizione dell’operazione (ad es. “cessione NFT n.XXX”), prezzo in euro e aliquota applicata, anche se formalmente si riceve corrispettivo in criptovalute. Il pagamento in crypto non esonera dall’obbligo di fatturazione e dichiarazione.

Se invece la vendita è occasionale e non rientra in attività abituale, possono esserci dubbi sull’obbligo IVA. Tuttavia, la giurisprudenza interpreta ampiamente il concetto di “esercizio di arte o professione” (Cass. 8269/2025 ha considerato imponibile anche un singolo atto di cessione da parte di un artista), quindi di norma la cessione di NFT viene gestita come prestazione di impresa o lavoro autonomo, con conseguente obbligo IVA (se soggetto beneficiario ha partita IVA) . Da qui l’importanza, per chi opera in questo settore, di tenere una contabilità trasparente e documentazione completa (register blockchain, contratti NFT, estratti exchange) da esibire in caso di controllo.

Territorialità – In tema di operazioni internazionali, le regole di territorialità si applicano come per gli altri servizi digitali. In sintesi:
B2B UE: se un’impresa italiana cede NFT a un’impresa o professionista con partita IVA UE, l’operazione non è assoggettata ad IVA italiana; il cliente UE integra l’IVA con il meccanismo del reverse charge (art.7-ter, DPR 633/72). L’operazione è registrata come cessione intra-UE.
B2C UE: se la controparte è un consumatore UE, l’NFT (servizio elettronico) è tassato nello Stato di residenza del consumatore (regime OSS/MOSS). L’operatore italiano deve avvalersi del regime OSS per dichiarare l’IVA dovuta negli altri Paesi o, in alternativa, addebitare l’IVA italiana (ex art.7-octies DPR 633/72) se applicabile.
Extra UE (tutt’altra zona): le cessioni di servizi elettronici all’estero sono non imponibili in Italia (export di servizi non soggetti a IVA italiana). Analogamente, acquisti di NFT da fornitori extra-UE rientrano nel meccanismo del reverse charge, obbligando l’operatore italiano a esporre l’IVA in dichiarazione (art.17 c.2-bis lett. a) DPR 633/72).

Obblighi dichiarativi – Le operazioni NFT vanno indicate nei registri IVA e nella dichiarazione annuale IVA come le altre operazioni di servizi digitali. Se applicabile (B2B UE) vanno riportati negli elenchi INTRASTAT. Dal 2021, le vendite B2C di servizi elettronici verso consumatori UE sono dichiarate tramite l’OSS (art. 7-quinquies DPR 633/72). Non sussistono obblighi particolari ulteriori rispetto a qualsiasi altra operazione di servizi informatici.

Procedura di accertamento fiscale IVA

L’accertamento IVA è l’attività con cui l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza delle dichiarazioni e dei pagamenti. Nel caso di NFT e digital asset, l’amministrazione può avviare indagini (anche attraverso controlli incrociati come incrocio tra quadro RW, bonifici esteri, dati di intermediari finanziari) per individuare operazioni non dichiarate. Se rileva omissioni o errori, l’Agenzia emette un avviso di accertamento ai sensi degli artt. 41-bis e 54 del DPR 633/72.

Nel sistema italiano esistono due tipi principali di accertamento IVA: integrativo (art.43 DPR 600/73) e parziale (art.41-bis DPR 600/73 e art.54 DPR 633/72). In particolare, l’accertamento parziale IVA consente di rettificare la dichiarazione senza dover indicare “nuovi elementi sopraggiunti” (come invece previsto nell’accertamento integrativo) . La Cassazione ha ribadito che l’avviso parziale (art.54 c.5) serve a “perseguire la sollecita emersione della materia imponibile” e può seguire a un precedente accertamento generico senza necessità di specificare nuovi elementi . In pratica, anche se il contribuente ha già ricevuto un primo avviso IVA, l’Agenzia può emetterne un altro se individua nuove omissioni, purché non si vada a riprendere elementi già accertati. Da qui l’importanza di una risposta tecnica approfondita: ogni circostanza o documentazione che giustifichi il trattamento IVA deve essere immediatamente addotta.

In caso di controlli cronologici o redditometro, la scoperta di operazioni in NFT può arrivare in vari momenti: da una verifica preliminare (c.d. “richiesta dati” o questionario) fino all’avviso formale. Se si arriva al contenzioso, il contribuente ha diritto di difendersi presentando prove (perizie, documenti di transazione blockchain, contratti) e sollevando eccezioni tecniche (per es. indeterminabilità dell’imposta, su cui però la Cassazione è intervenuta rigettando la tesi del contribuente ). Se il contribuente è accusato di evasione di IVA, val la pena sapere che l’accertamento IVA si estende in genere fino a 5 anni (ordinari), prolungabili a 8 anni in caso di dichiarazione infedele o frode (artt.57-58 DPR 633/72, 43 DPR 600/73).

Principali violazioni e sanzioni IVA

Le contestazioni IVA legate agli NFT sono generalmente analoghe a quelle per qualsiasi cessione di beni o servizi: omessa fatturazione, omessa annotazione in registri IVA, omessa dichiarazione. Per esempio, se un soggetto passivo ha venduto NFT imponibili e non ha emesso fattura (o non ha applicato IVA), l’Ufficio può procedere con l’integrazione dell’imposta dovuta. In base all’art.54 DPR 633/72 e art.6 DPR 472/97, l’imposta non versata viene maggiorata di sanzioni pari fino al 90% dell’IVA dovuta (90% per fatture omesse emesse a persone obbligate; sanzione minore se l’errore non ha inciso sulla dichiarazione). L’interesse legale si applica sulle somme dovute a decorrere dalla data di liquidazione IVA.

In caso di omessa dichiarazione di operazioni NFT (implicanti IVA), scatta anche il regime penale: se si superano le soglie di punibilità del DLgs 74/2000, la condotta può configurare dichiarazione infedele. La Cassazione, nella stessa sentenza 8269/2025, ha ricordato che la mancata dichiarazione di un reddito derivante da NFT può integrare il reato di dichiarazione infedele, non attenuato dalla buona fede . Pur essendo questa un aspetto di diritto penale tributario, è indicativo della severità del rischio: in pratica, chi evade IVA su NFT rischia sanzioni amministrative molto elevate e, potenzialmente, conseguenze penali più gravi in caso di contestazione strutturata.

ViolazioneSanzione IVA
Omessa emissione fattura o bolletta (art.6 DPR 472/97)Sanzione dal 90% dell’IVA dovuta (minimo 500 € a nota)
Omessa indicazione operazione in dichiarazione IVA (art. 54 DPR 633/72)Sanzione del 90% dell’imposta non dichiarata (ridotta al 10%-30% se ravveduta entro 90 giorni)
Ritardo/inadeguate annotazioni (art.6 DPR 472/97)Se non incide su base imponibile: 250-2.000 €; se incide: 90% IVA
Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000)Pena fino a 3 anni (oltre sanzioni amministrative)

L’accertamento IVA può infine comportare il blocco di beni e crediti a favore del Fisco (pignoramenti presso terzi), benché la Cassazione penale recente (sent. 1760/2025) abbia stabilito che le criptovalute, non essendo valuta avente corso legale, non sono direttamente sequestrabili come provento di reato . Tuttavia, per difendersi dall’accertamento IVA è fondamentale affrontare subito la questione: come ammonisce la prassi, “difendersi bene all’inizio può evitare l’accertamento” .

Come prepararsi e difendersi in caso di accertamento

Raccolta documentale

  • Trasparenza contabile. È essenziale conservare tutte le evidenze delle operazioni NFT: fatture emesse o ricevute, contratti di compravendita smart contract, proof of transfer dalla blockchain, comunicazioni con marketplace NFT. Tali dati servono a dimostrare l’esatta natura della cessione (ad esempio documento che provi che si trattava di “digital artwork” di un autore o mero asset speculativo).
  • Prove sul prezzo. Se il prezzo è stato pagato in criptovalute, occorre documentare la valorizzazione in euro (es. estratti conto exchange e tassi di cambio ufficiali alla data dell’operazione) . Dal punto di vista difensivo, ciò è cruciale per calcolare correttamente l’IVA dovuta (va applicata sul corrispettivo in euro).
  • Contabilità congrua. Mantenere la coerenza tra registri IVA, fatturazione elettronica e dichiarazioni. Ad esempio, mostrare che gli importi dichiarati nella liquidazione IVA e nella dichiarazione corrispondono alle fatture registrate. Eventuali discrepanze devono essere giustificate: errori di calcolo o doppia contabilizzazione possono altrimenti essere utilizzati come presunzioni.

Argomentazioni legali

  • Verifica della qualificazione IVA. Il contribuente può spiegare all’Ufficio come l’operazione sia stata correttamente inquadrata. Ad esempio, se l’NFT cedeva diritti esclusivamente digitali sviluppati dall’autore, si sottolinei l’esenzione art.3(4)a DPR 633/72 . Se invece trattasi di servizio elettronico standard, bisogna dimostrare di aver applicato il reverse charge o OSS correttamente.
  • Confutazione delle presunzioni. Se l’Agenzia ipotizza un illecito (es. ricavi nascosti negli NFT), è possibile produrre prove contrarie: registrazioni blockchain certificano ogni transazione in modo immutabile. Il contribuente può anche sostenere che eventuali importi non fatturati siano già stati assoggettati ad imposte diverse (per esempio, come ricavi da cessione di opere – casistica Cass.8269/2025).
  • Richiesta di ravvedimento o definizione. Se emersa omissione poco prima dell’avviso, si può valutare di sanare spontaneamente con il ravvedimento operoso (art.13 DPR 472/97), versando IVA e interessi prima dell’atto: ciò riduce la sanzione minima al 15% anziché il 90%. In alternativa, in casi meno gravi, si può tentare una conciliazione fiscale o definizione agevolata (es. adesione per strutturare un pagamento rateale).

Dinamica contenziosa

Se il contribuente decide di impugnare l’avviso di accertamento IVA, occorre agire dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In giudizio si portano in evidenza tutte le circostanze: natura dell’asset, documenti di spesa/entrata, pagamenti, eventuali relazioni di esperti che valutino il carattere di opera d’ingegno dell’asset (per l’esenzione). In mancanza di intervento, l’accertamento diventerebbe definitivo (silenzio-rigetto). Durante la procedura, l’Agenzia deve dimostrare l’esistenza del debito (inversione dell’onere probatorio fino a un certo punto: il contribuente deve esibire i titoli validi, ma l’Amministrazione deve provare la mancata fatturazione/versamento).

Infine, è consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista specializzato. Come evidenziano studi legali del settore, “difendersi significa governare i dati, non subirli” : ossia predisporre subito la documentazione necessaria, essere proattivi nel dialogo con l’Ufficio (anche attraverso consulenze tecniche o tavoli di conciliazione) ed evitare ritardi che aggravino la posizione. Una strategia legale adeguata può portare all’annullamento totale o parziale dell’accertamento, o quantomeno alla riduzione delle sanzioni e degli interessi .

Aspetti internazionali (SVILUPPATO)

Gli NFT e i digital asset operano su reti globali: perciò assume rilievo il confronto internazionale delle norme IVA. L’Unione Europea ha inserito i servizi digitali in regole specifiche (art.7-ter, 7-octies DPR 633/72 – recepenti del Regolamento UE 282/2011). Nonostante ciò, non esistono oggi regole concorrenziali speciali per NFT: vengono trattati come qualsiasi servizio online. In Italia, se un’impresa vende NFT a un cliente estero, valgono le regole già richiamate su territorialità. Per quanto riguarda il concetto di “bene” o “servizio” digitale, si ricorda che l’UE considera esente dall’IVA la mera cessione/trasferimento di criptovalute (sent. Hedqvist ), ma gli NFT, in quanto natura di certificato su dati, non sono assimilati a valuta. In ambito extra-UE, le prassi penalizzanti sono limitate: come accennato, la Cassazione penale nega valore legale alle criptovalute , influenzando indirettamente anche la disciplina fiscale sui beni digitali.

Dal punto di vista dell’impresa italiana che opera sui mercati internazionali, il consiglio è di seguire diligentemente le norme UE sull’e-commerce. Ad esempio, un cedente italiano che presta servizi elettronici (inclusi NFT) a clienti consumer di altri Stati UE deve registrarsi al sistema OSS entro il 10 del secondo mese successivo all’inizio delle operazioni transfrontaliere. Viceversa, un cedente estero che vende a clienti italiani applicherà, in genere, il meccanismo dell’inversione contabile (il cessionario italiano si autofattura l’IVA) o l’obbligo di registrarsi in Italia per gli operatori extra-UE se le vendite superano le soglie stabilite. La libera circolazione nel mercato digitale europeo richiede attenzione ai codici di attività (flag “servizi elettronici”), all’imposta locale e alle procedure di rendicontazione. In ogni caso, anche su questo fronte, la lezione è che occorre predisporre in anticipo una corretta compliance fiscale transfrontaliera per evitare contestazioni su “territorialità” o “autofatturazione” di NFT.

Simulazioni pratiche di calcolo (esempi numerici)

  1. Esempio 1 – Vendita NFT nazionale imponibile: un artista (impresa individuale) cede un NFT collegato a una sua opera digitale sul mercato secondario per 10.000 EUR. L’operazione è un servizio elettronico imponibile al 22%. L’IVA da versare è 2.200 EUR. Se l’artista non emette fattura, l’Agenzia rettifica imponendo 10.000 EUR di base imponibile e 2.200 di IVA a debito. La sanzione per omessa fattura (art.6 DPR 472/97) è del 90% di 2.200 = 1.980 EUR, più interessi. In totale il debito IVA accertato sarà 2.200 + 1.980 + interessi. Se invece l’artista è l’autore originale dell’opera, secondo art.3(4)a la cessione sarebbe fuori campo IVA e non vi sarebbe imposta (caso in cui non si fattura IVA, come nel vendere un quadro proprio).
  2. Esempio 2 – Reverse charge intra-UE: una startup italiana vende un NFT con sottostante un’opera digitale a un’azienda francese con partita IVA. Si tratta di una prestazione di servizi elettronici B2B UE. In fattura l’italiana indica “IVA non applicabile – reverse charge (art.7-ter)”, e non addebita IVA. In dichiarazione l’operazione figura come cessione intra-UE con inversione contabile. Qui l’IVA non è versata in Italia, ma la società francese la versa in Francia.
  3. Esempio 3 – Servizio digitale extra-UE: una web-agency italiana fornisce ad un cliente al di fuori UE un NFT che dà accesso a un software. Poiché il cliente è non UE, il servizio è territorialmente non imponibile in Italia (esportazione di servizi) e il fornitore italiano emette fattura con dicitura “operazione non imponibile art.7-ter DPR 633/72”. Non si applica IVA italiana.
  4. Esempio 4 – Acquisto da estero: un professionista italiano acquista un NFT da un prestatore britannico (B2B) dopo la Brexit. L’operazione è assimilata a prestazione di servizi ricevuti e imponibile in Italia (reverse charge). Il professionista iscrive in autoliquidazione l’IVA italiana corrispondente (22% sul prezzo in euro), sia come debito che come credito (se ha diritto alla detrazione). Se, al contrario, l’acquirente fosse un consumatore privato italiano, il venditore estero avrebbe dovuto iscriversi all’OSS per addebitare l’IVA italiana.
  5. Esempio 5 – Correzione IVA per conversione in valuta: un’azienda italiana vende un NFT per 5 ETH, equivalenti a 7.000 EUR alla data del contratto. In fattura deve indicare 7.000 EUR come base imponibile e 1.540 EUR di IVA (22%). Anche se il pagamento finale in euro non è mai avvenuto, conta il valore convenuto in euro. All’accertamento l’Amministrazione verificherà i tassi di cambio e applicherà l’IVA su 7.000 EUR .

Domande frequenti (Q&A)

  • Domanda: Devo aprire partita IVA per vendere NFT?
    Risposta: Se l’attività di vendita NFT è occasionale (es. vendita sporadica di proprie opere da privato), non scatta obbligo IVA. Ma se l’NFT è ceduto nell’esercizio di un’attività economica abituale (impresa, arte o professione), allora sì, bisogna avere partita IVA e fatturare IVA. La Cassazione 8269/2025 ha trattato la cessione di opere digitali come normale attività professionale imponibile .
  • Domanda: Gli NFT sono esenti da IVA perché sono criptovalute?
    Risposta: No. Gli NFT non sono criptovalute ma token di autenticità. Mentre la Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli scambi di Bitcoin sono esenti IVA (perché considerati cambio valuta ), gli NFT sono tipicamente servizi o cessioni di beni digitali e quindi rientrano in ambito imponibile normale (22% salvo casi speciali come l’arte dell’autore). Il fatto che il corrispettivo sia in crypto viene trattato come pagamento “in natura” e bisogna comunque tradurlo in euro .
  • Domanda: Cosa succede se non emetto fattura per un NFT venduto?
    Risposta: Se l’NFT è imponibile e non si emette fattura, l’Agenzia delle Entrate può integrare l’imposta dovuta (art.54 DPR 633/72) e applicare le sanzioni per omessa fattura (art.6 DPR 472/97). La sanzione minima è del 90% dell’IVA dovuta . Ad esempio, su 1.000 € di IVA evasi la multa è 900 €. Per contenere la multa, è consigliabile sanare spontaneamente (ravvedimento), pagando IVA + interessi entro i termini di ravvedimento (riduce la sanzione al 15%-30%).
  • Domanda: Un pagamento in criptovalute cambia il momento impositivo IVA?
    Risposta: No. L’IVA si applica al momento della cessione del bene o del pagamento (art.6 DPR 633/72). Se si riceve crypto, si considera la data in cui viene assunta la prestazione. La Circolare e la Cassazione indicano che il valore delle crypto va convertito in euro al momento della vendita . Quindi l’IVA è calcolata sul corrispettivo in euro equivalente al prezzo in criptovalute.
  • Domanda: Il cliente NFT è all’estero: devo applicare l’IVA italiana?
    Risposta: Dipende dal tipo di cliente. Se è un’impresa europea con partita IVA, l’operazione non è soggetta a IVA in Italia e si applica il reverse charge (l’IVA va auto-fatturata dal cliente straniero). Se è un consumatore finale in un altro Paese UE, l’IVA spetta al Paese del consumatore (in Italia si applica l’IVA italiana nell’ambito dell’OSS/MOSS). Se il cliente è extra-UE, l’operazione è di regola non imponibile in Italia (export di servizi).
  • Domanda: Come determinare la base imponibile se l’NFT comprende diversi diritti?
    Risposta: In genere si valuta il prezzo complessivo dell’NFT. Se l’NFT include beni diversi (es. diritti su un video + licenza su software), può essere necessario scorporare i corrispettivi. L’imposta si calcola considerando la natura prevalente. Se parte del prezzo corrisponde a beni materiali (anche se irrintracciabili), si dovrebbero applicare le regole dei beni fisici. In ogni caso va evitato il “mix” non documentabile. Una consulenza fiscale specifica è consigliata per compilare correttamente la fattura.
  • Domanda: Cosa posso fare se mi arriva un avviso di accertamento sulle mie operazioni NFT?
    Risposta: Bisogna reagire tempestivamente: raccogliere tutta la documentazione (contratti, estratti blockchain), redigere una memoria difensiva con argomenti giuridici (es. evidenziare se l’operazione non era imponibile o già dichiarata diversamente) e valutare la possibilità di concordare un ravvedimento (per ridurre sanzioni). Se l’avviso accerta IVA dovuta, si può anche ricorrere alla procedura di accertamento con adesione (mediazione) per rateizzare il pagamento. Se l’atto è infondato (ad es. perché l’NFT era fuori campo IVA), occorre impugnarlo in Commissione Tributaria entro 60 giorni. In ogni caso, agire con l’assistenza di un professionista (avvocato tributarista) è fondamentale per evitare errori procedurali e difendersi efficacemente.

Conclusioni

Gli NFT e i digital asset introducono complessità nella fiscalità IVA, ma – come visto – la loro analisi segue i principi tradizionali dell’imposta sul valore aggiunto. Fondamentale è inquadrare correttamente l’operazione (bene o servizio, digitale o materiale) e seguire gli adempimenti (fattura, dichiarazione, regimi OSS/RC, ecc.). In caso di contestazione, il contribuente deve saper dimostrare la coerenza del proprio operato con le norme: la tecnologia blockchain può diventare un’arma a favore (certificando ogni trasferimento), purché integrata da una consulenza legale adeguata.

Ricordiamo infine alcune best practice per gli operatori: adottare policy interne di compliance IVA (formazione contabile sugli NFT), utilizzare contratti chiari di cessione che specificano la natura dell’asset, documentare i tassi di cambio usati nelle transazioni crypto, e controllare regolarmente la propria posizione IVA (liquidazioni, Elenchi Intra e OSS) per evitare sorprese in caso di accertamento . Agendo in modo proattivo si riduce al minimo il rischio fiscale.

Fonti e riferimenti

  • Agenzia Entrate, Circolare n.30/E del 27 ottobre 2023 – “Trattamento fiscale delle cripto-attività” (definizioni e chiarimenti sugli NFT e altri crypto-asset) .
  • Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n.8269 del 28/02/2025 – cessione di NFT come opera d’ingegno (reddito imponibile) .
  • Corte di Giustizia UE, sentenza del 22/10/2015 (causa C-264/14 Hedqvist) – operazioni di cambio Bitcoin esenti IVA .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (T.U. IVA) – arti. 2, 3(4)a, 7-ter, 7-octies e ss. (cessione beni, servizi elettronici, territorialità).
  • D.Lgs. 74/2000, art.4 (reati tributari: dichiarazione infedele).
  • Legge 29/12/2022 n.197 (Bilancio 2023), commi 126-147 – disciplina fiscale delle cripto-attività (art.67 TUIR).

Il Fisco ti contesta l’IVA su NFT o digital asset e sostiene che le operazioni siano state tassate in modo errato o non dichiarate? Sai che la disciplina IVA su questi strumenti è complessa, in evoluzione e spesso interpretata in modo eccessivo dall’Amministrazione?

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su NFT, token e digital asset, soprattutto quando ritiene che:

– le operazioni siano attività economiche rilevanti ai fini IVA,
– l’IVA non sia stata applicata o sia stata applicata in modo errato,
– non sia stata correttamente individuata la territorialità dell’operazione,
– vi sia confusione tra attività occasionale e attività d’impresa,
– manchi una qualificazione giuridica chiara del digital asset scambiato.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 recupero dell’IVA non applicata,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 contestazioni anche sul piano reddituale,
👉 rischi penali nei casi più gravi.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale sull’IVA applicata (o non applicata) a NFT e digital asset?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono spesso contestabili,
👉 l’IVA sugli NFT non è automatica né uniforme,
👉 la qualificazione giuridica dell’operazione è decisiva,
👉 la strategia difensiva va impostata subito con un avvocato esperto.


NFT e Digital Asset: Perché il Fisco Contesta l’IVA

Il problema nasce da un dato oggettivo:

👉 gli NFT e i digital asset non hanno una disciplina IVA univoca e definitiva.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta soprattutto quando ritiene che:

– la cessione di NFT sia una prestazione di servizi elettronici,
– l’operatore agisca in modo abituale e organizzato,
– l’attività sia svolta a fini economici,
– il soggetto sia passivo IVA, anche senza Partita IVA formale,
– l’IVA sia stata omessa, applicata in misura errata o territorialmente sbagliata.

👉 Ma queste conclusioni non sono automatiche né sempre corrette.


Il Nodo Centrale: Come Qualificare l’NFT ai Fini IVA

La difesa ruota attorno a una domanda chiave:

👉 che cos’è l’NFT dal punto di vista IVA?

A seconda dei casi, l’NFT può rappresentare:

– un bene digitale collegato a un’opera o a un diritto,
– una prestazione di servizi,
– un diritto di utilizzo,
– un mero certificato di autenticità.

👉 La qualificazione incide direttamente su:
– applicazione o meno dell’IVA,
– aliquota,
– territorialità,
– soggetto obbligato al versamento.

👉 Molti accertamenti sbagliano proprio su questo punto.


Quando l’IVA sugli NFT NON è Dovuta o è Contestabile

L’accertamento è difendibile se:

– l’attività è occasionale e non abituale,
– manca una struttura organizzata,
– il soggetto non è passivo IVA,
– l’NFT non integra una prestazione di servizi imponibile,
– l’operazione è fuori campo IVA per carenza di presupposti soggettivi o oggettivi,
– la territorialità è stata erroneamente attribuita all’Italia,
– l’operazione rientra in un regime di non imponibilità o esclusione.

👉 Non ogni vendita di NFT genera automaticamente IVA.


Il Principio Chiave: IVA Solo se C’è Attività Economica

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’IVA si applica solo se esiste un’attività economica svolta in modo abituale e organizzato.

Questo significa che:

– la semplice creazione o vendita sporadica di NFT non basta,
– occorre valutare continuità, organizzazione e finalità di lucro,
– il Fisco deve provare l’esistenza di un’attività d’impresa o professionale.

👉 Qui si vincono molte difese.


Territorialità IVA e Marketplace Digitali

Un altro punto critico riguarda:

👉 dove si considera effettuata l’operazione ai fini IVA.

Nel mondo NFT:

– il venditore può essere in un Paese,
– l’acquirente in un altro,
– la piattaforma (marketplace) in un terzo Stato,
– il pagamento avvenire in cryptoasset.

👉 Attribuire automaticamente l’IVA all’Italia è spesso sbagliato.

La difesa può dimostrare:

– errata individuazione della territorialità,
– applicazione di regole UE sui servizi elettronici,
– mancanza di stabile organizzazione in Italia.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento IVA su NFT è contestabile se:

– si basa su automatismi (“NFT = servizio IVA”),
– non analizza il caso concreto,
– ignora la natura occasionale dell’attività,
– non distingue tra creatore, intermediario e piattaforma,
– non prova la soggettività IVA,
– applica sanzioni senza valutare l’incertezza normativa.

👉 In presenza di incertezza interpretativa, le sanzioni sono spesso illegittime.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Qualificare Correttamente l’Operazione

La difesa parte dalla corretta qualificazione di:
– NFT,
– diritti ceduti,
– ruolo del soggetto (creatore, trader, collezionista).

👉 Una qualificazione giuridica corretta può escludere l’IVA.


🔹 2. Dimostrare l’Occasionalità o l’Assenza di Attività Economica

Un principio fondamentale è questo:

👉 senza abitualità e organizzazione non c’è IVA.

È decisivo dimostrare:
– numero limitato di operazioni,
– assenza di struttura,
– mancanza di professionalità.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare Territorialità e Soggettività IVA

Molti accertamenti:
– attribuiscono l’IVA all’Italia in modo automatico.

👉 La territorialità va dimostrata, non presunta.


🔹 4. Far Valere l’Incertezza Normativa

Nel 2026 la disciplina IVA su NFT:
– è in evoluzione,
– presenta zone grigie,
– non consente automatismi sanzionatori.

👉 L’incertezza normativa esclude o riduce le sanzioni.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

È un momento decisivo per:
– spiegare l’attività svolta,
– chiarire il ruolo del contribuente,
– evitare l’accertamento definitivo.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Serve per:
– fornire ricostruzione tecnica e giuridica,
– produrre documentazione su operazioni e flussi,
– smontare la tesi IVA dell’Ufficio.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:
– l’IVA è applicata in modo errato,
– l’attività non è imponibile,
– le sanzioni sono sproporzionate.

👉 Molti accertamenti IVA su NFT vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: NFT ≠ IVA Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 la fiscalità degli NFT non ammette automatismi.

Questo significa che:
– il Fisco deve provare i presupposti IVA,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– l’interpretazione deve essere coerente e proporzionata.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli NFT è tecnica, giuridica e strategica.

L’avvocato:
– qualifica correttamente i digital asset,
– individua il corretto regime IVA,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi e sanzioni indebite.

👉 Qui la differenza la fa la competenza specialistica.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare il recupero IVA illegittimo,
– ridurre o annullare sanzioni,
– correggere la qualificazione fiscale,
– mettere in sicurezza l’attività digitale futura.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa sulla fiscalità digitale richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità digitale, NFT e crypto asset
– Difensore di imprese, professionisti e creator digitali
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per IVA su NFT e digital asset:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e altamente specializzata.

La regola è chiara:

👉 qualificare correttamente l’NFT,
👉 contestare automatismi IVA,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento IVA su NFT può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività digitale.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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