L’accertamento fiscale per IVA su criptovalute è una contestazione in crescita, perché l’Agenzia delle Entrate tende ad applicare regole IVA tradizionali a operazioni basate su tecnologie decentralizzate, spesso in un contesto normativo non perfettamente definito.
In molti casi il Fisco contesta l’omessa applicazione dell’IVA, l’errata qualificazione dell’operazione o la soggettività passiva, procedendo al recupero dell’imposta, oltre a sanzioni e interessi, anche su più annualità.
Il rischio è concreto:
operazioni su criptovalute gestite in buona fede possono essere riqualificate retroattivamente come imponibili IVA, con un impatto fiscale immediato e molto rilevante.
Molti si chiedono:
“Le criptovalute sono sempre soggette a IVA?”
“Conta se si tratta di scambio, intermediazione o mining?”
“Quando si diventa soggetti IVA?”
“Come posso difendermi in un quadro normativo incerto?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’IVA sulle criptovalute non è automatica né uniforme.
L’accertamento deve essere motivato e può essere efficacemente contestato.
Criptovalute e IVA: perché l’inquadramento è complesso
Le difficoltà nascono perché le criptovalute:
• non sono moneta legale ma mezzi di scambio
• possono essere oggetto di scambio, intermediazione o servizio
• sono negoziate su piattaforme decentralizzate
• coinvolgono operatori esteri
• utilizzano wallet e smart contract
• pongono problemi di territorialità e soggettività
Questo rende l’inquadramento IVA particolarmente delicato.
Cosa contesta il Fisco negli accertamenti IVA sulle criptovalute
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• errata qualificazione dell’operazione (cessione vs servizio)
• omessa applicazione dell’IVA
• qualificazione del soggetto come operatore abituale
• territorialità IVA ritenuta italiana
• errata applicazione del reverse charge
• mancata fatturazione o registrazione
• indebita detrazione dell’IVA
Ma non ogni operazione in criptovalute è imponibile IVA.
Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica le operazioni crypto
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta se:
• l’operazione è una prestazione di servizi
• esiste un corrispettivo economico
• l’attività è svolta con abitualità
• il soggetto agisce come operatore economico
• l’operazione è territorialmente rilevante in Italia
Ma ogni elemento deve essere valutato caso per caso.
Il rischio più grave: recupero IVA e sanzioni elevate
Il vero pericolo è che:
• l’IVA venga recuperata integralmente
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• vengano colpiti conti e liquidità
• l’operatività in criptovalute venga compromessa
Anche quando il contribuente ha agito in buona fede.
L’errore più grave: considerare l’IVA sempre dovuta
Molti operatori sbagliano quando:
• applicano automaticamente l’IVA
• non distinguono tra tipologie di operazioni
• non analizzano la soggettività IVA
• non documentano la natura dell’attività
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario l’innovazione non può essere trattata con automatismi.
Criptovalute e diritto IVA: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• non tutte le operazioni crypto sono imponibili IVA
• la qualificazione dell’attività è decisiva
• la soggettività passiva va dimostrata
• la territorialità è un elemento centrale
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• l’incertezza normativa incide sulle sanzioni
Se manca uno dei presupposti IVA, l’accertamento è illegittimo.
Quando l’accertamento IVA sulle criptovalute è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’attività non è svolta con abitualità
• l’operazione è uno scambio non imponibile
• il soggetto non è un operatore IVA
• la piattaforma è estera
• la territorialità non è italiana
• la qualificazione è controversa
• la motivazione dell’atto è generica
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace sull’IVA crypto
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• qualificazione giuridica delle operazioni
• ricostruzione dell’attività svolta
• verifica della soggettività IVA
• analisi della territorialità
• documentazione dei flussi e delle piattaforme
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
È una difesa tecnica, digitale e giuridica, non standardizzata.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• l’IVA viene recuperata
• le sanzioni si consolidano
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• tassazione indebita delle operazioni crypto
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• blocco della liquidità
• danni economici e reputazionali
Il danno è fiscale e imprenditoriale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento IVA su criptovalute
Se ricevi un accertamento per IVA su criptovalute:
• non accettare automaticamente la riqualificazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la qualificazione dell’operazione
• ricostruisci l’attività crypto svolta
• raccogli documentazione tecnica e operativa
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa specialistica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità delle criptovalute, assistendo investitori, trader e operatori digitali in accertamenti IVA, contrastando riqualificazioni automatiche e recuperi fiscali non dovuti.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento IVA
• qualificare correttamente le operazioni crypto
• dimostrare l’assenza dei presupposti IVA
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare l’attività digitale
Agisci ora
Un’operazione in criptovalute non è automaticamente soggetta a IVA.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’IVA sulle tue operazioni in criptovalute,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che un’interpretazione rigida diventi definitiva.
Introduzione
Le criptovalute (ad es. Bitcoin, Ethereum) costituiscono “rappresentazioni digitali di valore” non emesse da alcuno Stato, utilizzate come mezzo di scambio o investimento . Dal punto di vista dell’IVA, la normativa italiana non prevede una disciplina specifica; pertanto si applicano per analogia le norme già esistenti per le valute e i servizi finanziari. In particolare, l’articolo 135(1)(e) della Direttiva IVA (2006/112/CE) esenta “le operazioni relative a divise, banconote e monete aventi corso legale” , disposizione recepita in Italia dal DPR 633/72 (cfr. operazioni su valute estere ). In linea con la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza UE (Causa C‑264/14, Hedqvist), l’attività di conversione tra criptovalute e valuta legale è stata interpretata come esente da IVA . Viceversa, la cessione di beni o servizi pagati in criptovaluta assume carattere di vendita di beni/servizi ordinaria: l’IVA si calcola sul prezzo espresso in euro e si applica l’aliquota ordinaria (22%), come se il pagamento fosse avvenuto in valuta fiat.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
L’ordinamento IVA non definisce espressamente le “criptovalute”. Tuttavia la direttiva UE 2006/112/CE considera le criptovalute analoghe alle valute straniere. In base all’art. 135(1)(e) “sono esenti da IVA le operazioni, comprese negoziazioni, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” . Tale esenzione include – per analogia – anche la conversione di criptovalute in euro (e viceversa), in quanto assimilata a cambio valuta . La Circolare 72/E/2016 dell’Agenzia Entrate, ad esempio, conferma il principio applicando l’esenzione IVA alle attività di cambio bitcoin/euro: “ai fini dell’IVA, va applicato il regime di esenzione in quanto si tratta di operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” (Dir. 2006/112, art. 135(1)(e)). La Cassazione UE (sentenza Hedqvist C-264/14) ha affermato che il trading di bitcoin è «prestazione di servizi» collegata a valute, esente da IVA ai sensi di tale disposizione . In assenza di disciplina specifica, anche la prassi italiana (interpelli e risoluzioni) equipara di fatto le criptovalute alle valute estere .
Dal lato italiano, l’art. 10 co.1 n.9 del DPR 633/72 esenta alcune prestazioni relative alle valute estere (comprese banche e Ufficio cambi) . Sebbene il testo non nomini i bitcoin, questa disposizione consolida l’analogia: “le operazioni aventi ad oggetto valute virtuali risultano in generale disciplinate come le valute estere” . Il D.Lgs. 90/2017 (attuazione Direttiva antiriciclaggio) ha inserito nel TUIR le criptovalute tra i “trasferimenti da e per l’estero” e ribadito che il loro possesso è rilevante ai fini RW; il D.Lgs. 125/2019 (AMLD5) ha definito “moneta virtuale” come rappresentazione digitale di valore (cfr. art. 1, lett. 2, D.Lgs. 231/2007, come modificato). In sede civilistica e penale, infine, la Cassazione ha individuato i crypto-asset come strumenti finanziari/di pagamento (es. Cass. pen. 44378/2022) e ribadito che non sono valuta avente corso legale.
Riassunto normativo: pur senza intervento legislativo specifico, il cambio cripto↔valuta è considerato esente (cambio valute), mentre la cessione di beni/servizi in cambio di crypto segue le regole ordinarie IVA (imponibile). Le interpretazioni A.E. sono coerenti con i principi UE .
2. Principali operazioni con criptovalute e regime IVA
Le operazioni tipiche da esaminare sono:
- Cambio cripto → valuta (Euro) (attività di exchange). Generalmente svolta da imprese (B2B/B2C). Equiparata a un cambio valuta esente IVA . Il fornitore (crypto-exchange) non addebita IVA sulle commissioni; non sussiste IVA a debito né detraibile. L’adempimento principale è solo contabile (e.g. emissione di fattura con IVA a “0” se richiesta dal cliente).
- Cambio valuta (Euro) → criptovaluta. Stessa analisi: operazione di acquisto di crypto con euro. Anche questa è esente da IVA per analogia (come conversione di valuta) .
- Cessione di beni o servizi – Pagamento in criptovaluta. Dal punto di vista IVA, si tratta di una vendita di beni (o prestazione di servizi) regolare: l’IVA si calcola sull’equivalente prezzo in euro. Se un cliente paga in Bitcoin, il venditore emette fattura con l’ammontare del corrispettivo espresso in euro al tasso di cambio del giorno, applicando l’aliquota ordinaria prevista . L’utilizzo di crypto è mero mezzo di pagamento: non comporta di per sé esenzioni o marginali, e il pagamento con valuta virtuale non esonera dall’imposta dovuta. Esempio: un commerciante vende un computer a 1220 € IVA inclusa (22%). Se il cliente paga in Ethereum, occorre indicare in fattura il controvalore in euro (europeo) e dichiarare l’IVA sul prezzo in euro. In sintesi, la “moneta” utilizzata non muta l’obbligo IVA se la cessione è imponibile.
- Scambio tra criptovalute (cryptocurrency for cryptocurrency). Ad es., cliente dà 1 BTC e riceve ETH: tale permuta potrebbe essere inquadrata come baratto di beni finanziari. La dottrina prevalente tende a considerarla esente (equiparabile a cambio valuta parallelo) o, in subordine, assimilabile a conversione esente . Se però a tale baratto corrispondeva un dato valore economico (es. cambi tra token/utility token), l’operazione va valutata caso per caso sotto il profilo IVA.
- Operazioni tra privati (P2P). Se entrambe le parti sono consumatori o privati, si presuppone l’assenza di attività professionale continuativa. In tal caso, non si configura un’operazione “a titolo oneroso” IVA (mancanza di soggetto passivo) e non si applica IVA . Ad esempio, un privato che compra/sell bitcoin nel proprio interesse non effettua cessione di beni imponibile. L’Agenzia Entrate si è limitata a inquadrare tali scambi come redditi diversi ai fini IRPEF (monitoraggio quadro RW, tassazione flat o plusvalenze) , senza riferimento all’IVA. Analogamente, il contrabbando o mining domestico tra utenti individuali non costituisce attività commerciale IVA.
- Mining e attività accessorie. L’estrazione (mining) di criptovalute genera ricavi in bitcoin. La Corte UE non ha affrontato questa ipotesi, ma l’Agenzia Entrate (Interpello 508/2022) ha ritenuto che il “reward” da mining non costituisce prestazione di servizio con controprestazione, essendo privo di destinatario diretto: pertanto non soggetto a IVA . Nel complesso, l’attività di mining è trattata come fatto produttivo non sinallagmatico (quindi fuori campo IVA); i bitcoin ottenuti non scontano IVA. Di conseguenza, le spese sostenute per mining non godono di detrazione IVA.
- Prestazioni di servizi correlati (wallet, piattaforme, consulenza). Un operatore che fornisce servizi di gestione wallet, piattaforma di scambio o analisi blockchain verso clienti (imprese o consumatori) applica IVA ordinaria sul corrispettivo come per qualsiasi altro servizio, a meno che non rientri in un’esenzione specifica del TUIR (cfr. servizi finanziari, ma la natura di “servizio di portafoglio” su cripto è controversa). In generale, laddove il servizio non sia un’operazione assimilata a valuta, vale il regime di base: IVA al 22% (o aliquota ridotta se prevista).
Tabella 1 – Trattamento IVA delle principali operazioni con criptovalute
| Operazione | IVA applicabile | Riferimenti normativi e dottrina |
|---|---|---|
| Conversione cripto ↔ € (exchange) | Esente (art.135(1)(e) Dir. IVA) | CGUE C-264/14 (Hedqvist) , Ris. 72/E/2016 AE, prassi generale |
| Vendita di beni/servizi pagati in crypto | Imponibile (aliquota ordinaria, 22%) | Art. 10 DPR 633/72 (cessioni ordinarie) ; principio di equivalenza di corrispettivo |
| Scambio crypto ↔ crypto (baratto token) | Solitamente Esente (analogia cambio valuta) | Interpretazione prassi/principio Hedqvist |
| Operazioni P2P fra privati | Fuori campo IVA (assenza di impresa) | Regole IVA generali (nessun soggetto passivo); in ogni caso non imponibile |
| Mining di criptovalute | Fuori campo IVA (no sinallagmatica) | Risposta AE 508/2022: no fornitore/beneficiario ⇒ fuori campo IVA |
| Servizi su wallet/piattaforme cripto | Imponibile (22% o ridotto se previsto) | Prestazioni di servizi generiche (DPR 633/72 art. 3, art. 7) |
3. Procedura di accertamento IVA e possibili contestazioni
In caso di indagini fiscali l’Agenzia delle Entrate può emettere accertamenti aggiuntivi IVA se ritiene che il contribuente non abbia applicato correttamente l’imposta sulle operazioni in criptovalute. Le contestazioni più frequenti riguardano: (i) mancato accredito dell’IVA su cessioni di beni o servizi pagati in crypto; (ii) errata applicazione (o mancata segnalazione) dell’esenzione per operazioni di cambio; (iii) omissione di fatture o registrazioni relative a transazioni crypto.
Nei confronti di imprese B2B o B2C, l’accertamento segue i normali termini di decadenza (in genere 4 anni da dichiarazione non successiva), e può essere notificato con richiesta di pagamento di IVA non versata, interessi e sanzioni. Se è in gioco la diversa qualificazione (imponibile vs esente), il contribuente deve produrre documentazione contabile e contrattuale (fatture, contratti, estratti conto crypto) che dimostri la natura dell’operazione. Ad esempio, per far valere l’esenzione (crypto↔€) possono essere prodotti report di transazione o documenti dell’exchange; per disconoscere la base imponibile su una transazione (es. vendita di gadget per crypto) si evidenzia che si tratta di vera cessione di bene tassabile come tale.
Nel caso di scambi tra privati il Fisco ha meno strumenti, ma anche qui in teoria potrebbe chiedere quadro RW o delibere antiriciclaggio. Tuttavia tali operazioni non generano imponibile IVA; l’accertamento sarebbe errato su questa base. Più comunemente, l’accertamento chiederebbe il recupero delle imposte sulle plusvalenze IRPEF non su IVA.
Consigli difensivi preliminari:
- Documentazione: conservare prova di data/valore delle transazioni, tassi di cambio, fatture in euro equivalenti. La regolarità formale (fatture, registri IVA) è cruciale per respingere contestazioni formali.
- Contraddittorio Preventivo: prima di avviare il contenzioso, l’Agenzia consente il contraddittorio endoprocedimentale durante l’accertamento (art. 5, DLgs 218/1997). Un avvocato tributarista può partecipare al confronto con gli ufficiali, presentando argomenti giuridici (es. esenzione ai sensi del Dir. 2006/112 ) e documenti.
- Conformità alle norme antiriciclaggio: dimostrare l’osservanza degli obblighi di tracciabilità e comunicazione (MLD5) può rafforzare la posizione.
4. Strumenti deflattivi del contenzioso
Se l’accertamento è notificato, il contribuente dispone di strumenti deflattivi (ovvero che evitano il contenzioso), oltre alla difesa giurisdizionale:
- Ravvedimento operoso: se si scopre un’omissione (ad es. non si è versata IVA su una vendita crypto), si può sanare pagando autonomamente l’IVA (più interessi ridotti e sanzione ridotta). Il ravvedimento spontaneo ante-notifica interrompe i termini per l’accertamento. È fattibile per errori formali o omessi versamenti entro il termine di presentazione dichiarazione oppure entro 90 giorni.
- Accertamento con adesione (ACA): previsto dall’art. 6, DLgs 218/1997, consente di chiudere la controversia prima o dopo avviso accertamento. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione (tempi stretti, solitamente 60 giorni dalla notifica), proponendo una sorta di transazione fiscale. Un accordo definisce le imposte su cui il contribuente è d’accordo di adeguarsi (normalmente una parte di quelle contestate), con sanzioni ridotte e versamento immediato. Può essere utile quando la maggior parte dei punti è contestabile, ma il contribuente vuole chiudere velocemente. È gestito dalla stessa Agenzia secondo norme di prassi.
- Accertamento in rettifica/contraddittorio: se l’errore è evidente (ad es. un’esenzione mal applicata), l’Agenzia può emettere un atto di rettifica IVA (art. 21 DPR 600/1973) prima ancora del formale accertamento, sanando la posizione. Il contribuente può anche chiedere all’Agenzia un riesame (istituto dell’autotutela – art. 2, lett. a) DPR 602/1973) qualora ritenga palesemente errato l’avviso; l’Agenzia potrà annullare o modificare il proprio atto senza contenzioso.
- Rottamazione ter (definizione agevolata): se l’accertamento è divenuto definitivo (o in adesione/acerto alla fine del 2018), si può valutare l’adesione alla definizione agevolata che prevede sgravio di interessi e riduzione delle sanzioni su cartelle anche tributarie.
Questi strumenti richiedono comunque la negoziazione con l’Agenzia; avere una consulenza legale evita di compiere concessioni indebite. In particolare, nel caso criptovalute, può valere la pena contestare fermamente l’IVA laddove si ritenga di diritto l’esenzione, evitando accordi che vadano a perdere tale beneficio.
5. Azioni in contenzioso
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può impugnare l’atto di accertamento davanti alle Commissioni tributarie (PT e RT). I termini ordinari di ricorso sono 60 giorni dalla notifica. Una difesa solida si fonda sui seguenti punti giuridici:
- Qualificazione giuridica dell’operazione: dimostrare che l’operazione contestata rientra nella tipologia esente (es. cambio valute) o, se imponibile, che il calcolo IVA è corretto secondo legge. Occorre un’argomentazione che richiami la disciplina comunitaria e nazionale (art. 10 DPR 633/72 e art. 135 Dir. 2006/112) nonché la giurisprudenza europea .
- Mancanza del presupposto impositivo: evidenziare che, per quel tipo di operazione, l’imposta non sorge (es. per il mining non c’è prestazione, per il baratto crypto-crypto non c’è reddito IVAabile). Il principio della sinallagmaticità del servizio deve essere applicato caso per caso.
- Limiti formali: verificare che l’avviso rispetti forma e termini; errori procedurali (calcolo errato dell’imponibile, omissione di deduzioni, mancata motivazione) possono portare all’annullamento parziale o totale dell’atto.
- Onere probatorio: una volta notificato l’accertamento, l’Agenzia deve provare l’insorgenza dell’imposta e la mancata dichiarazione. Se il contribuente ha fatture, documenti e la contabilità in ordine, può onere ribaltato al Fisco.
- Diritto europeo: sostegno fondamentale viene dal diritto UE: la Corte di Giustizia ha escluso l’IVA per le “monete virtuali” in scambio con valuta legale . Tale principio comunitario vige direttamente in Italia e supera norme interne contrarie. Si può prospettare che l’accertamento violi il diritto UE se obbliga all’IVA sulle transazioni esenti.
Di regola, poiché l’IVA è di derivazione comunitaria, il giudice tributario applicherà la direttiva UE direttamente in caso di contrasto con il diritto nazionale, come già avvenuto per Hedqvist.
In caso di ricorso, si utilizzerà il Codice del Processo Tributario (d.lgs. 546/92) per le udienze. È consigliabile rivolgersi a un avvocato tributarista per redigere ricorso e memorie, e difendere la posizione fino alla Commissione Tributaria Regionale (e in seguito alla Corte di Cassazione, se necessario).
6. Domande e Risposte (FAQ)
D1. Devo pagare l’IVA se vendo un bene e ricevo bitcoin come pagamento?
Sì. La vendita di beni o servizi è normalmente imponibile a IVA se effettuata nell’esercizio d’impresa. Il fatto di ricevere bitcoin invece di euro non influenza l’imposizione: occorre computare l’IVA sul corrispettivo in euro (al tasso di cambio del giorno) come previsto dall’art. 6 DPR 633/72. Non si applica alcuna esenzione particolare per il semplice uso di valuta virtuale.
D2. Cambiare bitcoin in euro da privato genera IVA?
No. Se l’operazione è svolta a titolo personale e non professionale, non rientra nel campo IVA (manca soggetto passivo). Anche se un privato vende bitcoin e realizza plusvalenza, questo entra nel quadro “redditi diversi” IRPEF, non in IVA. L’unico obbligo fiscale potrebbe essere il monitoraggio fiscale (quadro RW), non l’IVA.
D3. Un cambio bitcoin → euro fatto da una mia società è soggetto a IVA?
No, se si configura come servizio di exchange. Sulla base di Hedqvist (C‑264/14) e orientamenti A.E., l’attività di cambio valuta (bitcoin→euro e viceversa) è esente da IVA . La società operante come “exchanger” quindi non deve fatturare IVA sulle commissioni di cambio.
D4. Se non dichiaro criptovalute nella dichiarazione IVA cosa succede?
Le criptovalute di per sé non vanno dichiarate separatamente nell’ambito IVA. Vanno invece registrate nelle fatture o bollate come mezzi di pagamento. L’accertamento può emergere se il Fisco scopre operazioni non registrate correttamente. In sede reddituale, il contribuente deve comunque segnalare in RW il possesso crypto e tassare eventuali plusvalenze IRPEF (aliquota sostitutiva). Ma in campo IVA, ogni operazione va trattata come sopra indicato.
D5. Quali sono gli obblighi di documentazione/iva per le transazioni in criptovalute?
Quanto a fatturazione, valgono le regole ordinarie. Se si tratta di operazioni soggette a IVA, si emette fattura (in euro) con annotazione dell’importo in valuta virtuale. Per le operazioni esenti, di solito il documento deve richiamare l’esenzione (e.g. “operazione esente ai sensi art. 10 n.9 DPR 633/72 per operazioni cambi” ) e potrebbe necessitare una nota in contabilità. È buona prassi convertire sempre in euro per certezza degli importi.
D6. Come faccio a calcolare l’IVA se il cambio crypto/€ è in perdita o guadagno?
Non conta: l’IVA si calcola sul prezzo pattuito per il bene/servizio (o sulle commissioni nel cambio). Eventuali fluttuazioni di valore dopo la vendita non incidono sull’IVA già calcolata al momento della transazione.
D7. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento IVA su operazioni con criptovalute?
Innanzitutto, contesta puntualmente le ragioni. In via stragiudiziale, partecipa al contraddittorio o chiedi un ricalcolo in autotutela. Se l’atto è confermato, valuta l’accertamento con adesione per chiudere in via negoziale (con sconto di sanzioni) oppure impugna in sede tributaria, fondando la difesa sulla normativa e giurisprudenza di cui sopra .
7. Simulazioni Pratiche (casi esemplificativi)
- Caso 1: Vendita B2B in criptovaluta. La SRL Alfa vende merci a un’altra azienda, che paga in Litecoin. Alfa fattura l’importo di €1.000 (pari al controvalore dei Litecoin a data operazione), applica IVA 22% su €820 (prezzo base). L’Agenzia contesta per presunta esenzione “moneta elettronica”. La difesa di Alfa mostra il contratto di vendita e il faitale pagamento; argomenta che la cessione di beni resta imponibile IVA indipendentemente da mezzo di pagamento. L’operazione di cambio in sé è stata svolta dal cliente privato e non rientra nell’imposta.
- Caso 2: Exchange aziendale B2C. Un’azienda di Milano è exchange autorizzato e fattura commissioni per conversione BTC/EUR a clienti consumatori. In base all’orientamento UE/AE, tali commissioni non dovrebbero avere IVA. L’Agenzia emette accertamento richiedendo IVA sui corrispettivi. La difesa (e.g. in commissione tributaria) citerà Hedqvist e la risoluzione 72/E, evidenziando che l’attività è esente . Se necessario, si può proporre un accordo con adesione sulle contestazioni formali minori, ma rifiutare di pagare l’IVA principale.
- Caso 3: Transazione privata (P2P). Un contribuente (non impresa) acquista e vende crypto nel proprio portafoglio per investimento personale. Non effettua alcuna dichiarazione IVA, poiché la sua attività non rientra in un’impresa continuativa. Se il Fisco apre indagini (ad es. per controlli antiriciclaggio), il contribuente può dimostrare che non è un soggetto IVA e che ogni plusvalenza andrà valutata ai fini Redditi (imp. sostitutiva del 26%). In assenza di un’attività commerciale, non scatta alcuna IVA.
- Caso 4: Mining e acquisto di beni con ricavi crypto. Un’impresa fa mining e ottiene Bitcoin, vendendoli per finanziare l’acquisto di macchinari. L’Agenzia contesta IVA sui macchinari pensando a un “ricavo” nascosto. La difesa mostra la documentazione: il pagamento in bitcoin è un provento da mining. Il mining stesso non è soggetto a IVA (nesso di servizio), pertanto l’utilizzo dei bitcoin per l’acquisto è fuori campo IVA (trasferimento di ricchezza, non di servizio). In pratica, l’impresa dovrà assolvere IVA su entrambi gli acquisti (in euro e in bitcoin) secondo le normali regole, ma non vedrà un’imposta addizionale sui bitcoin ricevuti.
Questi esempi illustrano come le regole generali IVA si applichino anche ai casi pratici con criptovalute. La chiave difensiva è dimostrare la corretta qualificazione giuridica di ogni transazione.
8. Strategie Contenziose e Deflattive
Nella difesa di un contribuente soggetto a controllo IVA su criptovalute, l’avvocato analizza attentamente: (i) la documentazione contrattuale e contabile; (ii) la normativa e giurisprudenza rilevanti; (iii) le opportunità di chiudere il contenzioso. In pratica, il legale può:
- Richiedere chiarimenti motivati all’Agenzia prima del contenzioso (interpello disapplicativo o accertamento con adesione).
- Supportare il contribuente nel contraddittorio (art. 5 DLgs 218/1997) presentando memoria difensiva scritta sulle operazioni in questione.
- Impugnare l’atto in Commissione Tributaria, predisponendo un ricorso solido con riferimenti giurisprudenziali (incluso il diritto UE) e proponendo consulenze tecniche se necessario (es. stima di valori di mercato).
- Valutare quando converrà ricorrere in Cassazione per questioni di diritto (ad es. interpretazione uniforme delle esenzioni IVA su crypto).
Nel contenzioso è essenziale far comprendere che le criptovalute non sono “merce” nel senso tradizionale ma moneta digitale: ogni volta che il Fisco pretende IVA su un’operazione di cambio, l’avvocato può richiamare il principio comunitario di esenzione . Allo stesso modo, se il Fisco scambia la cessione di beni per crypto con un’operazione esente, si ribalta la prospettazione. Il confronto normativo e dottrinario svolto nell’istanza (esempio, evidenziando l’orientamento dell’Agenzia e della Cassazione UE) è spesso decisivo.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Direttiva 2006/112/CE (art. 135(1)(e)): definisce l’esenzione IVA per il cambio valute .
- DPR 633/1972, art. 10 c.1 nn.7-bis,9: normativa IVA nazionale sulle esenzioni (valute estere) .
- D.Lgs. 90/2017 (attuazione direttiva AML5): inserisce “monete virtuali” negli obblighi di monitoraggio fiscale.
- D.Lgs. 125/2019 (AMLD5): definisce “virtual currency” e dispone regole antiriciclaggio.
- Legge di Bilancio 2023 (artt. 1, c.126-147, L. 197/2022): modifica la tassazione di plusvalenze crypto (imposta sostitutiva 26% o 3,5% al 2026).
- Regolamento UE 2023/1114 (MiCA): quadro regolamentare sui mercati crypto-asset (inserito come riferimento di cornice).
- Corte di Giustizia UE, sent. 22 ott. 2015, C‑264/14 (Skatteverket v. Hedqvist): transazioni Bitcoin/valuta tradizionale esenti IVA .
- Tribunale Regionale Lazio, 27 gen. 2020, n. 1077/2019: ha affermato che l’utilizzo di criptovalute rileva ai fini del TUIR (IRPEF/RW), ma non riguarda IVA (modello Unico e quadro RW).
- Cass. Pen., sez. V, 22 nov. 2022, n. 44378: ha qualificato le criptovalute come strumenti finanziari/di investimento, inserendo gli “utility token” nel novero degli asset regolamentati.
- Cass. Pen., sez. II, 27 set. 2023, n. 35953 (o Cass. 27023/2022): su autoriciclaggio legato a proventi crypto (orientamenti penal-tributari).
- AE Risoluzione 72/E del 2 set. 2016: chiarimenti IVA sui servizi in valuta virtuale (applica esenzione per cambio) .
- AE Interpello 507/2022 e 508/2022: temi IVA (token utility) e mining; in particolare riconosce esenzione IVA per il mining (mancanza di rapporto di scambio) .
- Cass. Civ., sez. III, 30 ott. 2018, n. 29971 (o simili): in materia fallimentare, le criptovalute sono “beni fungibili” analoghi a valuta, sul cui valore occorre attenzione.
- Eventuali ulteriori sentenze e provvedimenti AE aggiornati all’anno 2026 (es. circolari, leggi di bilancio, Regolamenti) devono essere considerati per analizzare il quadro attuale.
L’Agenzia delle Entrate ti contesta l’IVA sulle criptovalute sostenendo che le operazioni siano imponibili? Sai che la disciplina IVA sulle crypto è complessa, non automatica e spesso interpretata in modo eccessivo dal Fisco? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su Bitcoin, criptovalute e crypto asset, soprattutto quando ritiene che:
– le operazioni integrino una attività economica rilevante ai fini IVA,
– il contribuente agisca come operatore professionale o abituale,
– l’IVA non sia stata applicata o sia stata applicata in modo errato,
– vi sia confusione tra detenzione, trading e intermediazione,
– i flussi crypto siano collegati ad attività organizzate o continuative.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero dell’IVA ritenuta non versata,
👉 sanzioni e interessi,
👉 accertamenti estesi a più annualità,
👉 rettifiche anche sul piano reddituale,
👉 rischi penali nei casi più gravi.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per IVA sulle criptovalute?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono spesso contestabili,
👉 l’IVA sulle criptovalute non è automatica,
👉 la qualificazione dell’attività è il punto decisivo,
👉 la strategia difensiva va impostata subito con un avvocato esperto.
Criptovalute e IVA: Perché il Fisco Contesta
Il nodo centrale è uno solo:
👉 le criptovalute non hanno una disciplina IVA uniforme e semplice.
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA quando ritiene che:
– il soggetto svolga attività economica abituale,
– le operazioni vadano oltre la mera gestione del patrimonio personale,
– vi sia intermediazione, cambio o servizi crypto resi a terzi,
– l’attività sia organizzata e continuativa,
– le crypto siano utilizzate come mezzo di pagamento o strumento di scambio professionale.
👉 Ma queste conclusioni non sono automatiche né sempre corrette.
Il Principio Chiave: IVA Solo se C’è Attività Economica
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’IVA si applica solo se esiste un’attività economica svolta in modo abituale e organizzato.
Questo significa che:
– la detenzione di criptovalute non è soggetta a IVA,
– il trading occasionale non comporta automaticamente IVA,
– l’IVA può rilevare solo se il soggetto opera come impresa o professionista,
– il Fisco deve provare l’esistenza dell’attività economica.
👉 Qui si vincono molte difese.
Quando l’IVA sulle Criptovalute NON È Dovuta
L’accertamento è difendibile se:
– le operazioni sono personali e non professionali,
– manca una struttura organizzata,
– non vi è abitualità,
– il soggetto non presta servizi crypto a terzi,
– non svolge attività di intermediazione o cambio per conto altrui,
– l’attività rientra nella gestione del patrimonio personale.
👉 Non ogni operazione in crypto genera IVA.
I Casi Più Spesso Contestati dal Fisco
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate concentra i controlli su:
– trading frequente di criptovalute,
– attività di crypto exchange o conversione,
– servizi di custodia, staking, lending,
– operazioni svolte tramite piattaforme estere,
– utilizzo di wallet collegati ad attività economiche,
– flussi rilevanti senza chiara qualificazione.
👉 Molti accertamenti confondono frequenza con professionalità.
Territorialità IVA e Operazioni in Criptovalute
Un altro punto critico riguarda:
👉 dove si considera effettuata l’operazione ai fini IVA.
Nel mondo crypto:
– l’utente può essere in Italia,
– la piattaforma all’estero,
– i server in Paesi terzi,
– le transazioni decentralizzate.
👉 Attribuire automaticamente l’IVA all’Italia è spesso errato.
La difesa può dimostrare:
– errata individuazione della territorialità,
– assenza di stabile organizzazione in Italia,
– applicazione scorretta delle regole UE.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento IVA su criptovalute è contestabile se:
– si basa su automatismi (“crypto = IVA”),
– non analizza il caso concreto,
– ignora la natura personale dell’attività,
– non prova l’abitualità,
– applica sanzioni nonostante l’incertezza normativa,
– confonde profili IVA con quelli reddituali.
👉 In presenza di incertezza interpretativa, le sanzioni sono spesso illegittime.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Qualificare Correttamente l’Attività in Criptovalute
La difesa parte dalla distinzione tra:
– detenzione,
– investimento personale,
– attività professionale.
👉 Una qualificazione corretta può escludere l’IVA.
🔹 2. Dimostrare l’Assenza di Attività Economica Abituale
Un principio fondamentale è questo:
👉 senza organizzazione e abitualità non c’è IVA.
È decisivo dimostrare:
– assenza di struttura,
– mancanza di clienti,
– operazioni non sistematiche.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare Territorialità e Soggettività IVA
Molti accertamenti:
– attribuiscono l’IVA all’Italia in modo automatico.
👉 La territorialità va dimostrata, non presunta.
🔹 4. Far Valere l’Incertezza Normativa
Nel 2026 la disciplina IVA sulle crypto:
– è ancora in evoluzione,
– presenta zone grigie,
– non consente automatismi sanzionatori.
👉 L’incertezza normativa esclude o riduce le sanzioni.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– spiegare l’attività svolta,
– chiarire il ruolo del contribuente,
– evitare l’accertamento definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– ricostruire le operazioni crypto,
– fornire spiegazioni tecniche,
– smontare la tesi IVA dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’IVA è applicata in modo errato,
– l’attività non è imponibile,
– le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Molti accertamenti IVA sulle criptovalute vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Criptovalute ≠ IVA Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 le criptovalute non generano IVA per definizione.
Questo significa che:
– il Fisco deve provare i presupposti IVA,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– l’interpretazione deve essere coerente e proporzionata.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sulle criptovalute è tecnica, giuridica e strategica.
L’avvocato:
– qualifica correttamente l’attività crypto,
– individua il corretto regime IVA,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi e sanzioni indebite.
👉 Qui la differenza la fa la competenza specialistica.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il recupero IVA illegittimo,
– ridurre o annullare sanzioni,
– chiarire definitivamente la posizione fiscale,
– mettere in sicurezza l’attività futura.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa sulla fiscalità delle criptovalute richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità crypto e digital asset
– Difensore di investitori, professionisti e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per IVA su criptovalute:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e altamente specializzata.
La regola è chiara:
👉 qualificare correttamente l’attività crypto,
👉 contestare automatismi IVA,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento IVA sulle criptovalute può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela dei tuoi diritti.
