L’accertamento fiscale per IVA non versata a seguito di autofatturazione è una contestazione frequente e insidiosa, perché l’Agenzia delle Entrate tende a ritenere automaticamente dovuta l’IVA in tutti i casi di autofattura, qualificando come omissione grave qualsiasi errore di versamento, registrazione o tempistica.
In molti casi l’autofatturazione riguarda reverse charge, acquisti da soggetti esteri, operazioni irregolari o mancata fatturazione del fornitore, ambiti tecnicamente complessi in cui è facile commettere errori formali o temporali.
Il rischio è concreto:
errori di autofatturazione anche solo formali possono essere trattati come omesso versamento IVA, con recupero dell’imposta, sanzioni elevate e interessi, spesso su più periodi d’imposta.
Molti si chiedono:
“Quando devo autofatturare?”
“Se l’IVA è neutrale, perché mi contestano il mancato versamento?”
“Conta la registrazione o il pagamento?”
“Come posso difendermi da una contestazione così tecnica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’IVA in autofatturazione è soggetta al principio di neutralità.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.
Cos’è l’autofatturazione e quando è obbligatoria
L’autofatturazione è richiesta in presenza di:
• reverse charge interno o esterno
• acquisti da fornitori esteri
• mancata o irregolare fatturazione del fornitore
• operazioni imponibili senza documento valido
• specifiche ipotesi previste dalla normativa IVA
È uno strumento di regolarizzazione, non una sanzione.
Cosa contesta il Fisco negli accertamenti per autofatturazione
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• IVA indicata ma non versata
• errata tempistica di versamento
• mancata registrazione nei registri IVA
• autofattura emessa ma non contabilizzata correttamente
• errori di compilazione
• disallineamento tra IVA a debito e a credito
Ma non ogni irregolarità formale comporta evasione reale.
Perché l’Agenzia delle Entrate recupera l’IVA
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta se:
• l’autofattura genera IVA a debito
• il versamento non risulta effettuato
• la registrazione è tardiva o errata
• l’operazione è imponibile
• non è rispettata la sequenza normativa
Ma la valutazione deve considerare la neutralità dell’imposta.
Il rischio più grave: recupero IVA e sanzioni sproporzionate
Il vero pericolo è che:
• l’IVA venga recuperata integralmente
• si applichino sanzioni rilevanti
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa
Anche quando l’IVA sarebbe stata integralmente detraibile.
L’errore più grave: confondere errore tecnico con evasione
Molti contribuenti sbagliano quando:
• accettano il recupero senza valutare la neutralità
• non dimostrano l’assenza di danno erariale
• non distinguono tra errore formale e sostanziale
• non contestano l’automatismo sanzionatorio
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto IVA l’autofatturazione non genera gettito aggiuntivo se correttamente neutralizzata.
Autofatturazione e diritto IVA: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’IVA in autofatturazione è normalmente neutra
• l’errore temporale non sempre giustifica sanzioni piene
• l’assenza di danno erariale è rilevante
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le sanzioni devono essere proporzionate
• il principio di neutralità prevale
Se l’IVA è stata o sarebbe stata integralmente detraibile, l’accertamento è ridimensionabile.
Quando l’accertamento per IVA non versata è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’IVA è stata comunque detratta
• l’errore è solo temporale o formale
• non vi è stato vantaggio fiscale
• l’autofattura è stata emessa correttamente
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio applica automatismi
• non emerge intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o fortemente ridotto.
Come costruire una difesa efficace sull’autofatturazione
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica dell’obbligo di autofatturazione
• ricostruzione del ciclo IVA dell’operazione
• dimostrazione della neutralità dell’imposta
• verifica delle registrazioni contabili
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni applicate
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
È una difesa tecnica, IVA-centrica e sostanziale, non automatica.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• l’IVA viene recuperata
• le sanzioni si consolidano
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• blocco della liquidità
• aggravio finanziario
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per IVA non versata in autofattura
Se ricevi un accertamento per IVA non versata per autofatturazione:
• non accettare automaticamente il recupero
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica se l’errore è solo formale o temporale
• ricostruisci il ciclo IVA dell’operazione
• raccogli documentazione contabile e fiscale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa specialistica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese e professionisti in accertamenti per IVA non versata in autofatturazione, contrastando recuperi indebiti e sanzioni non proporzionate.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento IVA
• dimostrare la neutralità dell’imposta
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la liquidità
• difendere la corretta applicazione dell’autofatturazione
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Un errore nella gestione dell’autofatturazione
non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno economico.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato IVA non versata per autofatturazione,
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Introduzione e contesto operativo
L’autofatturazione (o reverse charge) è un meccanismo previsto dalla normativa IVA italiana per trasferire l’onere dell’emissione della fattura e del versamento dell’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente. In pratica, quando l’operatore italiano acquista beni o servizi da fornitori esteri o in alcune operazioni interne (es. subappalti edili, rottami, oro da investimento, ecc.), è il cliente italiano a dover emettere una fattura “a sé stesso” per assolvere l’IVA dovuta. Se questa autofattura non viene emessa, o è emessa tardivamente o in modo irregolare, l’amministrazione finanziaria può avviare un accertamento fiscale per contestare l’IVA non versata.
Questo approfondimento, aggiornato a gennaio 2026, spiega in dettaglio i profili normativi e giurisprudenziali della materia dal punto di vista del contribuente-debitore (avvocati, imprenditori, privati con partita IVA). Si illustrano gli obblighi documentali, le conseguenze fiscali e le sanzioni, con particolare attenzione alle novità normative (Riforma sanzioni tributarie 2024) e alle più recenti sentenze. Vengono inoltre presentati esempi pratici, tabelle riepilogative, check-list operative e una sezione di domande e risposte per orientarsi in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate su autofatturazioni mancate o irregolari.
Quadro normativo dell’autofatturazione e casi tipici
- Obbligo generale di fatturazione. Il DPR n.633/1972 stabilisce che ogni cessione di beni o prestazione di servizi imponibile debba essere documentata con fattura (art. 21). Normalmente spetta al fornitore emettere la fattura e addebitare l’IVA al cliente, che la versa all’Erario tramite liquidazione periodica. Tuttavia, la legge prevede eccezioni in cui l’IVA va assolta dal cliente stesso (inversione contabile o reverse charge). In tali casi, il cessionario/committente emette un documento interno per assolvere l’imposta: si tratta dell’autofattura o dell’integrazione della fattura ricevuta, da annotare sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti .
- Acquisti da fornitori esteri (reverse charge “esterno”). Se un soggetto IVA italiano acquista beni o servizi da operatori non residenti in Italia, l’IVA italiana è dovuta dal committente. In pratica:
- Acquisti intracomunitari di beni (fornitore UE): il cedente UE emette fattura senza IVA e il cessionario italiano integra l’imposta italiana (art. 46 D.L. 331/1993) .
- Prestazioni di servizi ricevute da UE: si applica il meccanismo del reverse charge ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972; il cliente italiano integri la fattura estera con IVA nazionale .
- Acquisti extra-UE (fornitore extra-UE): l’operazione si documenta con autofattura ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972 intestata al cliente stesso, con i dati del fornitore estero e applicazione dell’IVA italiana dovuta . L’autofattura va numerata, registrata tra le vendite e tra gli acquisti e trasmessa elettronicamente al Sistema di Interscambio (codici TD17/TD18/TD19). In tal modo l’operazione risulta neutra: l’IVA a debito e a credito si annulla (salvo limitazioni), ma è garantita la tracciabilità . L’eventuale mancata trasmissione dell’autofattura comporta una violazione amministrativa .
- Importazioni di beni extra-UE. Quando si importano beni da paesi extra-UE, l’IVA è normalmente assolta al momento dello sdoganamento, non richiedendo autofatturazione.
- Reverse charge interno. L’art. 17 del DPR 633/1972 disciplina operazioni interne in cui il cedente non addebita IVA e spetta al cliente effettuarne l’integrazione (“autofattura interna”). Esempi: subappalti edili, cessioni di rottami, oro da investimento, gas ed energia elettrica (es. impianto fotovoltaico con fornitore UE), ecc. Qui il fornitore emette fattura “inversione contabile” (indicando art. 17 comma di riferimento) senza IVA e il cliente:
- integra la fattura con l’IVA dovuta, indicando aliquota e imposta;
- registra entrambe le parti in vendite e acquisti.
Dal 2020 è possibile trasmettere al SdI anche l’integrazione elettronica (es. tipo documento TD16 per subappalto edile interno). In alternativa, si annota manualmente. In ogni caso l’IVA va a debito e a credito nello stesso periodo . L’omessa integrazione configura illecito amministrativo, pur senza immediato impatto sui flussi finanziari (in caso di piena detraibilità) . - Autofattura-denuncia (autofattura di regolarizzazione). Fino al 28/8/2024, la normativa tributaria imponeva al cliente che non riceveva la fattura entro 4 mesi dall’operazione (o la riceveva irregolare) di regolarizzare con un’autofattura “denuncia” . In particolare, l’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (testo previgente) prevedeva che entro 30 giorni dal termine stabilito il committente:
- emettesse autofattura di regolarizzazione (TD20) con i dati essenziali dell’operazione (art. 21 DPR 633/72) ;
- versasse l’IVA dovuta (o eventualmente integrasse la maggiore imposta dovuta) tramite F24;
- consegnasse l’autofattura all’ufficio Entrate (una volta SDI non era prevista, serviva ancora comunicazione cartacea o PEC) .
Annotava quindi l’autofattura nei registri IVA. Se il cliente ottemperava in tempo, assolveva comunque l’IVA e non subiva sanzione personale; la responsabilità primaria rimaneva tuttavia in capo al cedente/prestatore omissivo . In pratica l’autofattura-denuncia agiva da segnalazione al Fisco, assicurando comunque l’adempimento dell’imposta .
Normativa attuale. Dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024 (attuazione della riforma delle sanzioni tributarie ) ha innovato l’art. 6, c.8, D.Lgs. 471/1997. In particolare:
– la sanzione per omessa/irregolare fatturazione da parte del cedente (e quindi per mancata autofatturazione da parte del cessionario) è stata ridotta dal 100% al 70% dell’IVA dovuta (minimo 250 €) ;
– soppresso l’obbligo di emettere l’autofattura-denuncia, sostituito da una semplice comunicazione all’Agenzia Entrate (art. 2, co.1, lett. d), n.7, D.Lgs. 87/2024) .
Ciò significa che per fatture di fornitori italiani omesse o irregolari dal 1/9/2024: il cliente dovrà comunicare l’errore all’AE entro 90 giorni (senza versare IVA, poiché non c’è imposta da assolvere direttamente) ; la sanzione base applicabile scende dunque al 70% dell’IVA (minimo 250 €) anziché 100%. Tuttavia, per le violazioni commesse fino al 31/8/2024 si applica la disciplina previgente (100% con min. 500€), in base al principio del favor rei .
Violazioni d’autofatturazione e sanzioni IVA
- Natura della violazione – formale vs sostanziale. La Cassazione ha chiarito che l’omessa (o tardiva) emissione dell’autofattura non può considerarsi come un mero formalismo (che non incideva sulla determinazione del tributo), ma costituisce comunque una violazione formale rilevante ai fini sanzionatori . In un’inversione contabile l’operazione è neutra dal punto di vista IVA, perciò teoricamente non c’è alcun “omesso versamento effettivo” di imposta . Tuttavia, come spiegato dalla Corte, l’obbligo di autofatturazione serve a prevenire un pregiudizio all’azione di controllo: anche se l’imposta viene virtualmente compensata, la mancata autofattura ostacola la verifica e la tracciabilità delle operazioni. Di conseguenza, l’illecito non è solo meramente formale, ma rientra tra le violazioni formali connesse all’esercizio del diritto di controllo . In sintesi, l’IVA rimane neutra ma il mancato adempimento documentale configura sempre un’infrazione IVA perseguibile.
- Principio di neutralità e diritto alla detrazione. Particolarmente importante è il principio di neutralità fiscale. Anche in giurisprudenza si afferma che, nell’ambito del reverse charge, l’omessa autofatturazione da parte del cliente non gli fa perdere il diritto di detrarre l’IVA a monte, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali dell’operazione . In altre parole, il cliente può comunque detrarre l’imposta pagata in origine, anche se ha omesso la fattura formale; tale omissione non gli vieta il beneficio della detrazione . Tuttavia, per non subire sanzioni, era necessario ottemperare all’obbligo di regolarizzazione entro i termini previsti (ora contestati con sanzioni). Questo principio è stato sancito da Cass. n. 20486/2013 e conferma che il danno erariale effettivo è nullo se l’imposta è stata in realtà contabilizzata. Ne consegue che in sede di difesa si può sostenere di aver garantito comunque il saldo IVA dovuto, ridimensionando la presunta evasione.
- Sanzioni in vigore (modificate dal 2024). Prima del 1/9/2024, la violazione di cui all’ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 prevedeva una sanzione pari al 100% dell’IVA dovuta (con un minimo di 500.000 lire, ovvero 258 €) . Con il nuovo art. 6, c.8, dal 1/9/2024 la sanzione è ridotta al 70% dell’IVA (minimo 250 €) . Le modalità di riduzione saltuarie (ravvedimento operoso, adesione, acquiescenza) si calcolano su questi nuovi parametri . In particolare:
- Omessa o ritardata autofatturazione internazionale (reverse charge esterno). Anche in questo caso la violazione è sanzionata come omesso versamento IVA. Se non c’è tardività nei versamenti effettivi, la violazione è sempre formale . L’ammontare base rimane il 100% (o 70% dal 2024) dell’imposta che si sarebbe dovuta versare con l’autofattura. Ad esempio, se un professionista italiano acquista servizi per 10.000 € (IVA 22%) e omette di fare l’autofattura, la sanzione minima sarà su una base di 2.200 €: 1.100 € di imposta base (se la norma lo prevede) da sanzionare al 100% (1.100 €) oppure al 70% (770 €) in base al periodo.
- Violatione formale senza incidenza economica. Cass. 8283/2022 chiarisce che anche se non c’è alcun ritardo o mancato versamento reale, la sanzione va comminata (ex art. 13 D.Lgs. 471/97) in funzione della normativa di contrasto . Inoltre, se dalla tardiva autofatturazione deriva un ritardato versamento (ad es. saltano le scadenze periodiche IVA), questo aggravante va considerato nella graduazione della sanzione . In ogni caso la percentuale di sanzione deve restare proporzionale .
- Omessa fatturazione nazionale (autofattura denuncia). Per gli acquisti da fornitori italiani che non emettono fattura, dal 1/9/2024 non si parla più di autofattura ma di segnalazione. In passato, se un’impresa non “denunciava” il cedente inadempiente, incorreva nella stessa sanzione del 100% (o 70%) . Ora, il cliente ha 90 giorni per comunicare all’Agenzia la violazione; in caso contrario verrà sanzionato applicando comunque il 70% sulla base dell’IVA imponibile che sarebbe spettata. Nei fatti, per gli anni pregressi valgono ancora i vecchi parametri, mentre per i casi successivi all’1/9/24 si applica la disciplina “morbida” .
- Accertamento induttivo e altri profili. In sede di accertamento IVA induttivo (ex art. 39 D.P.R. 600/73), la Cassazione ha stabilito che la base imponibile rettificata comprenda l’IVA (Cass. n. 31406/2025), ribadendo che l’operazione di evasione totale deve valutare la presunzione anche sull’imposta . Tuttavia, queste regole generali sull’accertamento induttivo (ricostruzione dei ricavi con inclusione dell’IVA nel conteggio) afferiscono a contesti di evasione totale ben più gravi, e non modificano il trattamento sanzionatorio specifico dell’autofatturazione. Resta comunque sempre in capo all’ufficio il disclaimer del danno erariale: se il contribuente può dimostrare che, pur con violazioni formali, il debito IVA è stato comunque assolto (o avrebbero provveduto con ravvedimento), è possibile chiedere una riduzione della sanzione (Cass. 20486/2013 ).
Procedura di accertamento e contraddittorio tributario
Quando l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento per omessa autofatturazione, segnala al contribuente (notifica un avviso di accertamento) l’imponibile IVA presunto e la sanzione irrogata. L’ufficio fonda la propria pretesa sulla discrezionalità riconosciuta dall’art. 32 del D.P.R. 600/73 e dall’art. 51 del D.P.R. 633/72, ricorrendo talvolta a indagini basate su conti correnti o indici di capacità contributiva.
- Contraddittorio preventivo. Dal 2021 l’ordinamento ha introdotto (D.Lgs. 18/2021, c.d. “pacchetto del contenzioso”) un obbligo di contraddittorio preventivo facoltativo per i contribuenti. In pratica, entro un mese dalla notifica dell’avviso, il destinatario può chiedere di confrontarsi con l’ufficio prima di impugnare. Ciò consente di esporre memorie difensive o chiedere chiarimenti tecnico-amministrativi. Nel contesto di un’accertamento per autofatturazione mancante, l’utilizzo del contraddittorio consente di evidenziare subito eventuali vizi di forma nell’avviso (es. mancata motivazione, errori nei calcoli) o di prospettare di voler regolarizzare la posizione a condizioni favorevoli. In sede di contraddittorio l’ufficio può anche accordare il beneficio della definizione agevolata (sanzioni ridotte a un terzo) .
- Onere della prova. In caso di contestazione, l’Agenzia dovrà dimostrare l’effettiva omissione dell’autofattura entro i termini di legge (esibendo le registrazioni, le fatture passive ricevute, ecc.). Spetta all’ufficio anche individuare l’importo d’imposta in base all’operazione. Ad esempio, per acquisti intracomunitari l’ufficio può calcolare l’IVA dovuta determinando il valore dei beni come indicato nella dichiarazione riepilogativa INTRA o nella bolletta doganale. Per servizi dall’estero si può fare riferimento al corrispettivo convenuto. Tuttavia, il contribuente può fornire proprie controdeduzioni (es. prova di aver già eseguito un versamento volontario d’imposta, o di aver regolarizzato tramite adempimenti diversi).
- Accertamento con adesione e definizione agevolata. Se l’avviso è definitivo, il contribuente può aderire volontariamente entro 60 giorni (D.Lgs. 218/1997) e concordare con l’ufficio un pagamento ridotto. In caso di omessa autofattura, generalmente l’imposta è oggettivamente dovuta, ma si può negoziare l’entità delle sanzioni. Infatti, con adesione la sanzione ordinaria viene già ridotta ad un terzo del minimo edittale . Ad esempio, su una sanzione calcolata in 500€ la riduzione la porta a ~167€ . L’accordo di adesione sospende i termini per impugnare e consente di rateizzare i pagamenti (entro 8 rate trimestrali). È spesso consigliabile offrire tempestivamente i versamenti di imposta e interessi, chiedendo in cambio una sanzione simbolica minima (500€), con motivazione che l’Erario non ha subito perdita effettiva.
- Acquiescenza (pagamento senza ricorso). Se il contribuente non impugna l’avviso entro 60 giorni e accetta implicitamente l’atto (acquiescenza), ha comunque diritto per legge a riduzione delle sanzioni ad 1/3 (come nell’adesione). In pratica, pagando spontaneamente l’intero dovuto (imposta + interessi + sanzione) entro 60 giorni dall’avviso, la sanzione verrà ridotta a un terzo. Questo strumento è utile quando l’avviso è palesemente fondato e non si vogliono intraprendere ricorsi.
- Ricorso in Commissione tributaria. Se le vie stragiudiziali non risolvono il contenzioso, il contribuente può impugnare l’avviso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. In giudizio potranno essere esaminate questioni sia di fatto (es.: l’operazione era esente da IVA o inesistente?) sia di diritto (es.: violazione di termini, eccesso di potere motivazionale, illegittimità della sanzione). In questa fase vale il principio che in dubio pro reo: se il Fisco non prova pienamente la violazione formale o l’esatto importo dell’IVA, il ricorso può essere accolto. Ad esempio, se manca un documento o una prova chiara, si può opporre nullità dell’atto per violazione del giusto contraddittorio e difesa.
Come difendersi: check-list e strategie
Dal punto di vista del contribuente/debitore, in caso di accertamento per mancata autofatturazione è fondamentale muoversi su più fronti: da una parte ridurre le sanzioni e gli oneri tramite gli istituti agevolativi (ravvedimento, definizione agevolata, acquiescenza), dall’altra contestare l’accertamento nel merito ove possibile. Di seguito una guida operativa e strategica con consigli pratici:
- Controllo preliminare della documentazione:
- Verificare i registri IVA: controllare il registro degli acquisti per accertarsi se l’operazione contestata è stata annotata correttamente con o senza IVA. Spesso la contestazione nasce dal fatto che non risulta alcuna registrazione di autofattura nel registro vendite.
- Ricercare le fatture passive correlate: recuperare tutta la documentazione ricevuta (fatture fornitore, note spese, contratti) inerente alla fornitura contestata. Se si trattava di un acquisto UE o extra-UE, cercare conferma di eventuale integrazione manuale o comunicazione all’Erario (esterometro).
- Verificare adempimenti telematici: nel caso di acquisti da Paesi UE/extra-UE effettuati dopo il 2022, controllare se l’operazione è stata oggetto di comunicazione Esterometro (ormai gestito tramite SdI). In alcuni casi la comunicazione va considerata adempimento alternativo.
- Accertare la datazione esatta: chiarire entro quando doveva essere fatta l’autofattura (di regola entro 30 giorni dal termine dei 4 mesi dall’operazione). Ciò serve a determinare se l’omissione è effettivamente nei termini, o se l’avviso ha considerato erroneamente un termine già scaduto.
- Diritto alla detrazione: se l’operazione è conforme (reale e documentata per importo/soggetto), preparare gli elementi che dimostrano i requisiti del diritto alla detrazione (natura soggettiva e oggettiva, territorio, destinazione); questo è utile per sostenere che si tratta di violazione formale priva di danno erariale (Cass. 20486/2013 ).
- Ravvedimento operoso (quando ancora possibile):
Se la violazione non è ancora stata formalmente contestata (ad esempio, l’accertamento non è stato notificato), il contribuente dovrebbe sanare spontaneamente: - Emettere l’autofattura tardiva (o fare l’integrazione) e annotarla nei registri (TD17/18/19 o TD20 a seconda del caso).
- Versare l’IVA dovuta con codice tributo 9399 (o quello appropriato) e interessi legali dal giorno in cui sarebbe dovuta essere pagata.
- Applicare la sanzione ridotta secondo art. 13, co.1-bis, D.Lgs. 472/97. In concreto: entro 30 giorni dall’omissione la sanzione è pari a 1/10 del minimo edittale; entro 90 giorni 1/9; entro la dichiarazione annuale 1/8; oltre un anno 1/7 o 1/5, ecc. .
Ad esempio, se un’impresa scopre in ottobre 2025 di aver omesso l’autofattura di un servizio a luglio 2025 con IVA di 1.100 €, può ancora rettificare entro il termine della dichiarazione 2025. Versando 1.100 € + interessi e pagando una sanzione ridotta (p.es. 1/8 del minimo = 62,50 € per una sanzione base di 500 €), evita l’avviso di accertamento . Il ravvedimento dimostra buona fede e libera da maggiori accertamenti. - Verificare la possibilità di ravvedimento per fatture interne (“autofattura-denuncia”):
Dal 2024 è cambiata la procedura, ma se la contestazione riguarda operazioni precedenti: - Violazioni ante 1/9/24: la regolarizzazione tardiva (TD20) va comunque fatta, se possibile. Non cambia infatti la scadenza originaria dei 30 giorni dalla regola. L’ufficio non può rimandare l’emissione in quanto tempo per il ravvedimento può concretizzarsi nel semplice versare la sanzione piena ridotta (ad es. 100% ridotta a 1/8) e presentare l’autofattura in ritardo .
- Violazioni dal 1/9/24 in poi: l’obbligo di segnalare all’Agenzia entro 90 giorni la mancata fatturazione. Se il contribuente si accorge dopo tale termine, non c’è più IVA da versare, ma dovrà inviare comunque la comunicazione tardiva e pagare la sanzione applicabile (70%) in misura ridotta . Ad esempio, se invia la comunicazione dopo un mese di ritardo, verserà il 70% della sanzione base proporzionalmente ridotta (per es. 70% * 1/9) . Questo vale solo per le segnalazioni, non per i casi internazionali in cui l’IVA deve comunque essere pagata.
- Il ravvedimento è sempre consigliabile prima dell’inizio del contenzioso. Una volta notificato l’avviso o avviata verifica dei Carabinieri/Fisco, non è più ammesso. Il ravvedimento riduce subito l’esborso e documenta la volontà di regolarizzare.
- Accertamento con adesione e trattative col Fisco:
Se l’avviso è già pronto, il contribuente può usare la procedura di adesione (entro 60 giorni dall’avviso) . In tale sede: - Concordare le sanzioni: con adesione la sanzione viene ridotta a 1/3 del minimo (si aggiunge a quanto già ridotto da ravvedimento, se c’è stato). Si può argomentare che l’IVA è stata pagata (o verrà pagata con il ravvedimento) e richiedere l’ulteriore attenuazione. Spesso gli uffici riconoscono la detrazione già avvenuta e lasciano in piedi la sola minima fissa (500 €) .
- Rateizzazione: l’accordo consente di rateizzare l’importo dovuto oltre 60 giorni. Questo facilita il pagamento senza sanzioni aggiuntive per ritardo.
- Chiedere definizione agevolata: in genere l’adesione rende automatico il parametro di riduzione ad 1/3. Se le posizioni da regolarizzare sono più d’una (omesse fatture multiple), l’adesione può comunque far valere un’attenuazione complessiva. Se l’ufficio ha richiesto già il minimo, l’acquiescenza si rivela quasi analoga all’adesione.
- Domande e ricorsi tributari:
Se ritieni di avere ragioni fondate (vizi procedurali dell’avviso, mancanza di prova, scadenze alterate), è possibile impugnare. Domande tipiche: - “L’avviso è motivato correttamente?” Verificare che l’ufficio abbia calcolato bene l’IVA, che abbia individuato l’operazione esatta, e che abbia indicato il titolo legale di violazione.
- “Esistono vizi di forma?” Un difetto sostanziale è la mancata comunicazione del contraddittorio preventivo (se richiesto) o la mancata notifica nei termini.
- “Posso contestare il presupposto?” Se l’operazione era esente, fuori campo o inesistente, contesta il fatto stesso.
- “Ci sono ragioni per il favor rei?” Nel pregresso (fino al 31/8/1998) l’onere di versare l’imposta non era qualificato come sanzione , ma ora il favor rei si applica limitatamente. Si potrebbe richiamare la Cassazione su casi analoghi (sect. unite Cass. 2010, ecc.), ma attenzione: l’art.6/8 rubricato “Violazioni relative alla dichiarazione IVA” ha sempre previsto la sanzione come pena tributaria. Comunque, in caso di controversie pendenti l’Amministrazione è tenuta a riesaminare alla luce delle circolari favorevoli (cfr. circ. 23/E/1999, 52/E/2011) .
- “Il credito IVA c’era comunque?” Puoi sostenere (Cass. 20486/2013) che, in definitiva, l’Erario non ha subìto alcuna perdita perché l’IVA è stata virtualmente versata e detrattoria . Questo principio può essere usato per argomentare che la sanzione (commisurata all’imposta) è sproporzionata rispetto al danno.
- “Sono decaduto?” Ricorda i termini: 36 mesi dal giorno in cui l’IVA doveva essere versata (art. 57-bis, D.P.R. 633/72). Se l’avviso arriva dopo questo termine, l’atto è annullabile per decadenza.
In Commissione Tributaria potrai discutere tutti i punti di merito e controdedurre con memorie documentali (fatture, pagamenti, corrispondenza con il fornitore) per cercare di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’avviso.
Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche
Tabella 1 – Scadenze e adempimenti tipici
| Situazione | Azione richiesta | Termine | Nota |
|---|---|---|---|
| Acquisto da fornitore UE (beni) | Integrare fattura UE (TD18) con IVA italiana e registrare in vendite e acquisti | Entro 30 giorni dall’operazione | Su SDI tipicamente “integrazione” elettronica o manuale conservata . |
| Servizio da fornitore UE | Integrare fattura estera (TD17) con IVA italiana e registrare | Entro 30 giorni dall’operazione | Come sopra; l’IVA è soggetta a reverse charge (art.17 c.2 DPR 633/72) . |
| Acquisto da fornitore extra-UE | Emettere autofattura (TD17/TD19) intestata a sé, con dati fornitore e IVA dovuta | Entro 30 giorni dall’import (beni) o prestaz. | Inviare al SdI (TD17/18/19); operazione neutra IVA (debito=credito) . |
| Fornitore UE/extra-UE (fattura irregolare o mancante) | Autofatturare o integrare, versare IVA con F24, inviare copia a Entrate | Entro 30 giorni dal termine 4 mesi | Regolarizzazione obbligatoria ex art.6 c.8 (previgente) . |
| Fornitore nazionale (non emette fattura o la emette irregolare) | Autofattura denuncia (TD20), versare IVA, presentare all’Agenzia | Entro 30 giorni da 4° mese dall’operaz. | Procedura abolita dal 1/9/2024; oggi comunicazione entro 90 gg. . |
| Rettifica tardiva (ravvedimento) | Emettere autofattura tardiva e versare IVA + interessi + sanzione ridotta | – 30 gg: sanzione a 1/10 min. <br>- 90 gg: 1/9 min. <br>- Dichiarazione: 1/8 min. <br>- >anno: 1/7–1/5 min. | Esempio: su 500€ min. sanzione base:<br>entro 30gg = 50€; entro 90gg ≈55€; annuale ≈62,5€. |
Tabella 2 – Sanzioni IVA per autofatturazione (ex art.6, c.8 D.Lgs. 471/97)
| Periodo violazione | Sanzione base | Minimo edittale | Riduzione ravvedimento |
|---|---|---|---|
| Fino 31/8/2024 | 100% dell’IVA dovuta | 500 € (500.000 lire) | 1/10 del minimo (entro 30 gg); 1/9 (entro 90 gg); 1/8 (entro dich.); ecc. . |
| Dal 1/9/2024 | 70% dell’IVA dovuta | 250 € | 1/10 del minimo; 1/9; 1/8; etc., calcolate sul minimo 250 € . |
Esempi pratici (simulazioni)
- Acquisto UE senza IVA: Un’impresa italiana importa beni UE per 20.000 € (aliquota 22%, IVA = 4.400 €). Non emette autofattura entro 30gg. Sanzione base = 100% * 4.400 = 4.400 € (min 500 €), oggi applicabile al 70% se violazione post 1/9/24 → 3.080 € (min 250 €). Se il contribuente ravvede entro 90 giorni, paga 4.400 € + interessi + sanz. 1/9*500 ≈ 55,6 €.
- Servizio extra-UE non autofatturato: Studio professionale riceve consulenza extra-UE da 5.000 € (IVA 22% = 1.100 €). Omessa autofattura. Sanzione base = 1.100 € (dall’1/9/24: 770 €). Con ravvedimento entro 30 gg la sanz. = 500€/10 = 50 € (il minimo è 500€).
- Fornitore nazionale inadempiente: Azienda non riceve fattura da fornitore italiano entro 4 mesi. Ante riforma, avrebbe dovuto autofatturare in 30 gg per evitare sanzione. Se lo fa in ritardo, la sanzione è 100% IVA; con ravvedimento 1/8 di 100%. Oggi (dopo 1/9/24) invierebbe comunicazione tardiva senza versare IVA; dovrà pagare sanzione 70% ridotta se possibile.
Domande e Risposte (FAQ)
D1: Quali sono le conseguenze per chi omette un’autofattura obbligatoria?
L’omessa (o tardiva) autofatturazione configura una violazione IVA: il cliente è sanzionato per non aver assolto un adempimento formale dell’inversione contabile. A seconda dei casi l’ufficio calcolerà l’IVA presunta dovuta e applicherà la sanzione amministrativa (100% dell’IVA base, ridotta al 70% dal 1/9/2024) . La mancata autofattura non costituisce reato penale in sé (Cass. 41238/2024). Tuttavia, le sanzioni possono arrivare fino a un ammontare significativo e all’interesse legale va aggiunta la sanzione piena se non sanata.
D2: Posso detrarre l’IVA se non ho fatto l’autofattura?
Sì. La Corte Suprema ha stabilito che, nell’ambito del reverse charge, l’omissione degli obblighi formali (come l’autofattura) non priva il cessionario del diritto alla detrazione IVA . In altre parole, se l’operazione è stata effettivamente svolta e documentata (anche tardivamente), la detrazione a monte spetta comunque. Ciò significa che dal punto di vista economico il Fisco non ha perso l’imposta (principio di neutralità). Questo principio può essere utilizzato in difesa: si sostiene che il danno erariale è inesistente e la sanzione risulta eccessiva rispetto alla reale evasione.
D3: Cosa succede se ho emesso tardivamente l’autofattura?
La tardiva autofatturazione è comunque sanzionata come omissione formale (Cass. 8283/2022) . Se il ritardo comporta anche ritardato versamento dell’imposta, la sanzione può essere graduata tenendo conto del danno effettivo. In pratica, si paga l’IVA con interessi e la sanzione viene calcolata in base all’aliquota prevista dall’art. 6/471 (100% o 70%). È comunque possibile applicare il ravvedimento operoso (riduzione proporzionale) fintanto che non intervenga formale contestazione .
D4: Cosa vuol dire violazione “formale” e come mi tutela?
Una violazione formale (come l’omessa autofattura, senza danno erariale diretto) è quella che pregiudica il controllo ma non incide sulla determinazione dell’imposta . La Cassazione l’ha confermato: se l’IVA è neutra, l’inesistenza di un omesso versamento vero e proprio esclude la violazione sostanziale, restando solo la formale . Ciò significa che in teoria la sanzione è dovuta, ma si può discutere la sua proporzionalità. Ad esempio, facendo rilevare che la detrazione è stata praticata e l’unico “danno” è la mancata evidenza documentale. Alcuni uffici riconoscono che l’erario non subisce pregiudizio e possono applicare la sola minima fissa di 500€ (o addirittura favor rei nelle vecchie fattispecie pre-1998) .
D5: Quando conviene ravvedersi e come calcolare la sanzione ridotta?
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) è sempre consigliabile prima dell’avviso. Sanando spontaneamente si applicano riduzioni considerevoli: entro 30 giorni 1/10 del minimo, entro 90 giorni 1/9, entro dichiarazione annuale 1/8, e così via . Ad esempio, su un minimo sanzionatorio di 500 €, entro 30 giorni si paga solo 50 €. Importante: bisogna versare l’IVA dovuta (con interessi) e registrare l’autofattura. Il ravvedimento dimostra buona fede e spesso riesce a far evitare qualsiasi procedura accertativa . Se l’errore emerge dopo la notifica, si può valutare l’adesione (atto contraddittorio) per ottenere comunque la riduzione forfettaria (1/3 del minimo) e rateizzare, oppure l’acquiescenza (non impugnare e pagare subito entro 60 gg) per la riduzione a 1/3 delle sanzioni.
D6: Ho già ricevuto l’avviso di accertamento – come posso reagire?
1. Controllo formale dell’avviso: verificare che l’atto contenga tutti i requisiti (motivazione, calcolo dell’imposta, indicazione della norma violata). Se manca, proporre i ricorsi giusti. 2. Valutare le negoziazioni: prima del ricorso (entro 60 gg) si può fare contraddittorio o adesione. In adesione si negozia la riduzione delle sanzioni (automatica 1/3) e si definisce il pag. Parimenti, anche la sola acquiescenza (pagare senza impugnare) produce una riduzione a 1/3 delle sanzioni. 3. Proporre ricorso tributario: se ci sono profili di illegittimità o se riteniamo di aver diritto, si presenta ricorso al Giudice Tributario (Commissione). Qui si possono eccepire, ad esempio: la violazione è una formalità e non c’è stato effettivo omesso versamento; l’avviso ha errato nel calcolo dell’imposta dovuta; siamo decaduti (oltre 36 mesi); sono state violate le garanzie di difesa.
D7: Quali documenti e prove posso portare?
Conviene allegare al ricorso o alla trattativa: la ricevuta di versamento dell’IVA (se già fatto), copia delle autofatture tardive emesse, corrispondenza PEC con il fornitore, bilanci e registri IVA che dimostrano che l’operazione è stata contabilizzata. Fondamentali i registri IVA di acquisto, le dichiarazioni annuali presentate, e ogni comunicazione fatta all’Amministrazione (ad es. fatture estere inviate via SDI dall’estero o inviate alla SdI italiano). Tali elementi possono dimostrare che l’IVA è stata annotata e che il mancato pagamento effettivo è inesistente.
D8: L’impresa è “forfettaria” – cosa cambia?
Nel regime forfettario (soggetti esonerati dall’IVA), la tematica dell’autofatturazione non si pone normalmente, poiché non si detrae né versa IVA. Tuttavia, se un forfettario acquista all’estero e il fornitore europeo emette fattura con IVA (pratica scorretta), il cliente non è tenuto ad autofatturare (art. 17 DPR 633/72 non si applica ai forfettari) . In ogni caso, gli obblighi formali non ricadono sul forfettario (che non fa liquidazione IVA), quindi l’amministrazione non può sanzionare tale soggetto ai sensi dell’art. 6/471 (mancato pagamento IVA). Eventuali contestazioni di reverse charge su forfettari sarebbero infondate.
D9: Esempio operativo per l’imprenditore – check-list di difesa:
– Ricevuto avviso per autofattura mancata? Verificare subito scadenza: l’importo dell’IVA contestata e la percentuale sanzione.
– Calcolare il possibile ravvedimento residuo: se utile, pagare subito l’IVA + interessi + sanzione ridotta (art.13/472).
– Verificare termini: sono scaduti 36 mesi dalla violazione? Se sì, eccepire decadenza (art.57-bis DPR 633/72).
– Usare contraddittorio/adesione: entro 60 gg, proporre rettifica spontanea e chiedere riduzione sanzioni a 1/3 con pagamento rateale.
– In caso di ricorso: preparare una memoria tecnica (anche con assistenza legale) evidenziando le motivazioni (mancanza danno erariale, formalità, diritto alla detrazione) e depositare documenti comprovanti.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione e normativa italiana: DPR n. 633/1972 (T.U. IVA), artt. 17 (reverse charge), 21 (dati fattura) e 54-57-bis (liquidazione e versamento); D.L. 331/1993, art. 46 (acquisti intracomunitari); D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8 (sanzioni per omessa fatturazione/autofattura) e art. 13 (ravvedimento); D.Lgs. n. 87/2024 (riforma del sistema sanzionatorio IVA); circolari Agenzia Entrate n. 23/E/1999 e 52/E/2011 (orientamenti favor rei).
- Giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione): Sez. V, ord. 15/03/2022, n. 8283 (rinvio sull’obbligo di autofatturazione e imputazione sanzioni formali); ord. 27/09/2023, n. 27176 (inversione contabile: omessa integrazione = violazione formale sanzionabile); sent. 06/09/2013, n. 20486 (omessa autofattura non preclude detrazione IVA); (n. 41238/2024 – mancato versamento IVA non costituisce reato); (Cass. 31406/2025 – IVA inclusa negli accertamenti induttivi).
Il Fisco ti contesta IVA non versata per autofatturazione e sostiene che avresti dovuto integrare o emettere autofattura nei tempi corretti? Sai che molte contestazioni sono tecniche, sproporzionate e spesso difendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli su reverse charge e autofatturazione, soprattutto quando ritiene che:
– l’autofattura non sia stata emessa o sia stata emessa in ritardo,
– l’IVA non sia stata versata o sia stata versata fuori termine,
– vi sia errata qualificazione dell’operazione (interna/UE/extra-UE),
– non sia stata rispettata la tempistica di integrazione della fattura estera,
– il contribuente abbia neutralizzato l’IVA in modo non corretto.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 recupero dell’IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più periodi d’imposta,
👉 contestazioni anche sulle imposte dirette,
👉 effetti a catena su detrazione e liquidazioni.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per IVA non versata in regime di autofatturazione?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 molti accertamenti sono contestabili,
👉 l’autofatturazione è materia tecnica, non automatica,
👉 contano qualificazione, tempistiche e neutralità dell’imposta,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.
Autofatturazione: Cos’è e Quando si Applica (In Modo Chiaro)
L’autofatturazione è richiesta quando l’IVA non viene addebitata dal fornitore e l’obbligo d’imposta ricade sul cessionario/committente.
I casi tipici includono:
– reverse charge interno (specifici settori),
– acquisti di servizi da soggetti extra-UE,
– acquisti intracomunitari (integrazione/autofattura),
– operazioni con fornitori non stabiliti in Italia.
👉 Lo scopo è garantire la neutralità IVA, non creare doppia imposizione.
Perché il Fisco Contesta l’IVA per Autofatturazione
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta quando ritiene che:
– l’operazione fosse soggetta a reverse charge e non sia stata gestita,
– l’autofattura non sia stata emessa nei termini,
– l’IVA non sia confluita correttamente in liquidazione,
– vi sia stato un vantaggio finanziario temporaneo,
– la detrazione non fosse ammessa per vizi formali.
👉 Ma la contestazione deve essere tecnica e proporzionata, non punitiva.
Il Principio Chiave: Neutralità dell’IVA
Un principio fondamentale è questo:
👉 nelle operazioni in autofatturazione l’IVA è, di regola, neutra.
Questo significa che:
– l’IVA è contestualmente a debito e a credito,
– non c’è danno erariale se la detrazione è ammessa,
– gli errori formali o temporali non giustificano recuperi integrali,
– il Fisco deve provare un danno reale o l’indetraibilità.
👉 Qui si gioca la difesa principale.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco recupera IVA senza considerare la detrazione,
– applica sanzioni piene per meri ritardi formali,
– ignora la neutralità dell’imposta,
– confonde autofatturazione e reverse charge con operazioni imponibili ordinarie,
– non dimostra indetraibilità o danno erariale,
– trascura ravvedimenti o correzioni già effettuati.
👉 La presunzione non basta: serve prova rigorosa.
Gli Errori Più Spesso Contestati
Nel 2026 le contestazioni frequenti riguardano:
– mancata integrazione di fatture estere nei termini,
– autofattura emessa tardivamente,
– errata gestione dei codici IVA,
– detrazione anticipata o tardiva senza impatto reale,
– errori di qualificazione territoriale.
👉 Molti rilievi sono meramente temporali e correggibili.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Verificare la Corretta Qualificazione dell’Operazione
La difesa parte dalla domanda chiave:
👉 questa operazione era davvero soggetta ad autofatturazione?
È decisivo dimostrare:
– natura dell’operazione,
– residenza/stabilimento del fornitore,
– regime applicabile (reverse charge, integrazione, autofattura).
👉 Se la qualificazione è errata, l’accertamento cade.
🔹 2. Dimostrare la Neutralità dell’IVA
Un principio fondamentale è questo:
👉 se l’IVA era integralmente detraibile, il recupero è sproporzionato.
È possibile dimostrare:
– IVA a debito e a credito coincidenti,
– assenza di vantaggio economico,
– corretto utilizzo imponibile degli acquisti.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare Sanzioni per Errori Formali
La disciplina:
– distingue violazioni sostanziali da formali.
👉 Gli errori formali non giustificano sanzioni piene se non incidono sul gettito.
🔹 4. Far Valere Ravvedimenti e Correzioni
È decisivo verificare:
– se l’autofattura è stata emessa tardivamente ma prima del controllo,
– se sono stati effettuati ravvedimenti operosi,
– se l’errore è stato sanato spontaneamente.
👉 Questo incide su sanzioni e interessi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire la gestione dell’autofatturazione,
– spiegare la neutralità IVA,
– evitare l’atto definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre fatture, integrazioni e liquidazioni,
– dimostrare la corretta detrazione,
– smontare la tesi dell’Ufficio.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’IVA è recuperata in modo errato,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– il Fisco ignora la neutralità dell’imposta.
👉 Molti accertamenti per autofatturazione vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Autofatturazione ≠ IVA Persa
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’autofatturazione non è una “trappola fiscale”, ma un meccanismo di neutralità.
Questo significa che:
– il Fisco deve provare l’indetraibilità o il danno,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– non sono ammessi automatismi punitivi.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sull’autofatturazione è tecnica, giuridica e strategica.
L’avvocato:
– qualifica correttamente l’operazione,
– verifica esigibilità e detrazione,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi e sanzioni indebite.
👉 Qui la differenza la fa la competenza specialistica.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il recupero IVA illegittimo,
– ridurre o annullare sanzioni,
– correggere errori formali senza penalità eccessive,
– mettere in sicurezza la gestione IVA futura.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa in materia IVA richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA, reverse charge e autofatturazione
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per IVA non versata per autofatturazione:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e mirata.
La regola è chiara:
👉 qualificare correttamente l’operazione,
👉 dimostrare la neutralità dell’IVA,
👉 contestare automatismi e sanzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per autofatturazione può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela della tua attività.
