L’accertamento fiscale per errata applicazione dei regimi OSS/IOSS è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate tende a verificare in modo rigoroso le operazioni e-commerce e digitali transfrontaliere, riqualificando errori formali o interpretativi come violazioni sostanziali IVA.
In questi casi il Fisco contesta l’uso improprio del regime OSS o IOSS, l’errata individuazione del luogo di tassazione, l’aliquota applicata o la tipologia di operazione, procedendo al recupero dell’IVA, oltre a sanzioni e interessi, spesso su più periodi d’imposta.
Il rischio è concreto:
operazioni correttamente gestite dal punto di vista commerciale possono essere riqualificate fiscalmente, con un accertamento IVA immediato e molto oneroso.
Molti si chiedono:
“Quando posso applicare OSS o IOSS?”
“Un errore di classificazione fa perdere tutto il regime?”
“Il Fisco può recuperare l’IVA in Italia se l’ho già versata all’estero?”
“Come posso difendermi da una riqualificazione retroattiva?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’errata applicazione di OSS/IOSS non comporta automaticamente evasione IVA.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.
Cosa sono i regimi OSS e IOSS e perché generano accertamenti
I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) servono a:
• semplificare gli adempimenti IVA
• evitare registrazioni IVA in più Paesi
• centralizzare il versamento dell’imposta
• gestire vendite a distanza intra-UE ed extra-UE
• ridurre il rischio di doppia imposizione
Proprio per la loro complessità tecnica, sono spesso oggetto di interpretazioni divergenti.
Cosa contesta il Fisco negli accertamenti OSS/IOSS
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• errata qualificazione della vendita (beni vs servizi)
• applicazione del regime OSS a operazioni escluse
• uso dell’IOSS fuori dai limiti previsti
• territorialità IVA errata
• aliquota applicata non corretta
• omessa o errata dichiarazione OSS/IOSS
• disallineamento tra piattaforma e fornitore
Ma non ogni errore operativo giustifica il recupero integrale dell’IVA.
Perché l’Agenzia delle Entrate riqualifica le operazioni e-commerce
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’IVA è dovuta diversamente se:
• il regime OSS/IOSS non è applicabile
• l’operazione non rientra nelle vendite a distanza
• il soggetto non è correttamente identificato
• la piattaforma è considerata fornitore “presunto”
• la territorialità è stata individuata in modo errato
Ma ogni elemento va valutato caso per caso, non per automatismi.
Il rischio più grave: recupero IVA e doppia imposizione
Il vero pericolo è che:
• l’IVA venga recuperata integralmente in Italia
• non venga riconosciuta l’IVA già versata
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa
Anche quando il contribuente ha versato correttamente l’imposta secondo la propria interpretazione.
L’errore più grave: pensare che OSS/IOSS siano regimi “automatici”
Molti operatori sbagliano quando:
• applicano OSS/IOSS senza analisi puntuale
• accettano la riqualificazione senza contestarla
• non documentano la struttura dell’operazione
• non distinguono ruolo del venditore e della piattaforma
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto IVA la semplificazione non elimina la necessità di corretta qualificazione.
OSS/IOSS e diritto IVA: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• OSS e IOSS sono regimi opzionali e speciali
• l’operazione va qualificata correttamente
• la territorialità è decisiva
• la doppia imposizione deve essere evitata
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• l’incertezza normativa rileva ai fini sanzionatori
Se l’IVA è stata assolta correttamente, l’accertamento può essere illegittimo.
Quando l’accertamento per errata applicazione OSS/IOSS è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’operazione rientra sostanzialmente nel regime
• l’IVA è stata comunque versata
• l’errore è interpretativo o formale
• la piattaforma ha gestito parte degli adempimenti
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio utilizza criteri astratti
• non emerge un intento evasivo
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace su OSS/IOSS
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• qualificazione giuridica delle operazioni
• verifica dell’applicabilità del regime OSS/IOSS
• ricostruzione dei flussi IVA
• dimostrazione dell’IVA già assolta
• analisi della territorialità
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
È una difesa tecnica, IVA-centrica e internazionale, non standard.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• l’IVA viene recuperata
• le sanzioni si consolidano
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• doppia imposizione IVA
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• blocco della liquidità
• danni economici e operativi
Il danno è fiscale e imprenditoriale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento OSS/IOSS
Se ricevi un accertamento per errata applicazione OSS/IOSS:
• non accettare automaticamente la riqualificazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la qualificazione dell’operazione
• ricostruisci i flussi IVA
• raccogli documentazione e-commerce e piattaforme
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa specialistica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella fiscalità IVA internazionale, assistendo operatori e-commerce e digitali in accertamenti per errata applicazione dei regimi OSS/IOSS, contrastando recuperi IVA indebiti e sanzioni non proporzionate.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento IVA
• qualificare correttamente le operazioni OSS/IOSS
• evitare la doppia imposizione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare l’attività e-commerce
Agisci ora
Un errore interpretativo su OSS/IOSS
non equivale automaticamente a evasione IVA.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’errata applicazione di OSS o IOSS,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una riqualificazione IVA diventi definitiva.
Introduzione al regime OSS/IOSS
Dal 1° luglio 2021 l’Unione Europea ha introdotto il “pacchetto e-commerce” che ha riformato radicalmente la tassazione IVA delle vendite B2C (Business-to-Consumer) transfrontaliere. L’Italia ha recepito tali novità con il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 (G.U. 15.6.2021), integrando il D.Lgs. 331/93 e il DPR 633/72 per estendere il precedente MOSS (Mini One Stop Shop) al nuovo regime OSS (One Stop Shop) e istituire il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop) per i beni importati di basso valore . In pratica, l’OSS semplifica l’assolvimento dell’IVA per le vendite a distanza intra-UE imponendo l’imposta nel Paese di destinazione del cliente, mentre l’IOSS consente ai venditori extra-UE di applicare l’IVA direttamente all’acquirente UE per spedizioni di beni di valore ≤150€ . Questi regimi sono opzionali e integrativi rispetto al regime ordinario, ma la loro errata applicazione può comportare avvisi di accertamento per IVA non versata in Italia.
Il Provvedimento n. 168315 del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative in Italia: esso conferma che l’adesione all’OSS/IOSS è volontaria e disciplina chi può accedervi. In particolare, con il nuovo art. 38-bis del D.L. 331/1993 l’Italia definisce le “vendite a distanza intracomunitarie di beni” e le “vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi” , introducendo così in modo chiaro il perimetro soggettivo e oggettivo dei nuovi regimi. In sintesi: – OSS UE: regime previsto dall’art. 74-sexies DPR 633/1972, per soggetti UE (stabiliti o con stabile organizzazione in Italia) che vendono B2C beni in altri Stati membri senza superare le vecchie soglie o con opzione (tra cui cessioni facilitate via marketplace) . – OSS non-UE: regime ai sensi dell’art. 74-quinquies DPR 633/1972, riservato a venditori di Paesi extra-UE (non identificati in UE) che prestano servizi B2C nell’UE . – IOSS (Import Scheme): regime dell’art. 74-sexies1 DPR 633/1972, per soggetti UE o extra-UE (con o senza rappresentante) che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco ≤150€ (no accise) da territori terzi verso consumatori UE .
I regimi OSS/IOSS semplificano la gestione dell’IVA, ma presentano vincoli rigorosi: l’IVA deve essere calcolata e versata secondo le aliquote del Paese di destinazione, con adempimenti telematici dedicati. Inoltre, le vendite fuori dall’ambito OSS/IOSS (es. vendite intracomunitarie tradizionali soggette a soglie o opzioni, vendite a consumatori in USA, UK o Svizzera, etc.) seguono le regole ordinarie (registrazione IVA estera, fatturazione italiana, ecc.). Qualsiasi errata applicazione – ad esempio, utilizzare l’OSS per operazioni non ammissibili o non optare per l’OSS quando obbligatorio – espone il contribuente a un accertamento fiscale IVA con sanzioni.
Operazioni ammissibili ed esclusioni
Ai fini pratici, i regimi OSS e IOSS coprono le seguenti categorie di operazioni B2C (come sintetizza l’Agenzia delle Entrate) : 1. Cessioni a distanza intra-UE di beni (ex art. 38-ter, co. 1 e 3, DL 331/93): vendite di beni inviati da un membro UE all’acquirente in un altro Stato UE. 2. Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi (art. 38-ter, co. 2 e 3, DL 331/93): beni spediti da Paesi extra-UE con arrivo nel paese dell’acquirente UE (regolati tramite IOSS se ≤150€). 3. Cessioni di beni tramite piattaforme elettroniche (marketplace): cessioni domestiche facilitate dall’interfaccia web, sia da soggetti UE che extra-UE (per OSS UE). 4. Servizi TTE B2C (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici) da soggetti UE o extra-UE verso consumatori non soggetti passivi in altri Stati membri (già nel vecchio MOSS, ora nel regime OSS).
L’elenco delle operazioni esclusive per OSS/IOSS esclude alcune fattispecie particolari, analogamente alle norme ante(ES: veicoli nuovi, beni da installare dal cedente, cessioni interne a soggetti non passivi, ecc.). Ad esempio, le vendite di mezzi di trasporto nuovi o di beni da montare non possono usufruire dei regimi speciali . Anche per le soglie di esonero intra-UE il meccanismo è stato ricalibrato: dal 1° luglio 2021 la soglia nazionale del venditore è stata uniformata a 10.000€ annui per tutte le vendite intra-UE di beni e servizi (oltre la quale l’IVA si applica nel Paese cliente) . Le vendite da extra-UE fino a 150€ erano in precedenza esenti dall’IVA UE, ma ora sono sempre tassabili e possono essere gestite con IOSS (o tramite importazione ordinaria) .
Infine, le piattaforme di marketplace hanno assunto un ruolo chiave: secondo la riforma dell’IVA del 2021, Amazon, eBay e analoghi sono responsabili IVA per le vendite di beni di soggetti terzi extra-UE che importano merci nell’UE . Ciò significa che, se il venditore non è stabilito nell’UE, il marketplace diviene sostanzialmente il fornitore ai fini IVA e deve adempiere per conto dell’utente extra-UE. Per i venditori UE su marketplace, invece, il marketplace non sostituisce il cedente ai fini IVA (rispondono da sé). Questa novità obbliga a valutare con attenzione il regime di responsabilità IVA nel caso di vendite online tramite terzi.
Adempimenti formali e dichiarativi
I contribuenti che aderiscono ai regimi OSS/IOSS devono registrarsi telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine fissato (ad es. per operare da 1° luglio 2021 è bastata iscriversi entro il 30 giugno 2021). L’iscrizione avviene online nel portale “Comunicazione Unica – Fisco” con funzionalità specifiche messe a disposizione dall’Agenzia (dal 1° aprile 2021 sono già attive) . All’atto dell’adesione si sceglie lo Stato membro di identificazione: gli operatori italiani (o con sede in Italia) di solito si identificano in Italia, mentre i venditori extra-UE possono nominare un intermediario IVA nell’UE oppure identificarsi in uno Stato membro a scelta (Italia compresa).
Una volta iscritti, gli obblighi dichiarativi sono rigorosi. Come previsto dal Provvedimento AE del 25/6/2021 (punti 8.1–8.3) : – I soggetti OSS (UE o non-UE) presentano dichiarazioni trimestrali IVA entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (anche in assenza di operazioni) . Devono indicare nei modelli specifici (allegati D/E del Provvedimento) tutte le operazioni B2C gestite in regime OSS nel trimestre. – I soggetti IOSS presentano dichiarazioni mensili entro fine mese successivo al mese di riferimento , riepilogando le vendite importate effettuate nell’intervallo. – I versamenti IVA avvengono in capo allo Stato di identificazione, che raccoglie i dati e ripartisce l’imposta tra gli Stati di consumo. L’IVA dovuta negli altri Paesi UE si versa infatti allo Stato di identificazione usando codici tributo dedicati (ad es. il 4572 per OSS UE, 7446 per OSS non-UE, 8904 per IOSS in Italia) tramite modello F24. Il termine di versamento segue le scadenze trimestrali o mensili sopra descritte. L’intermediario IOSS (se nominato) è responsabile per l’adempimento fiscale nel regime IOSS.
Importante: il rispetto di scadenze e corretta compilazione è essenziale per evitare sanzioni. Gli operatori devono anche trasmettere all’Agenzia ogni variazione che comporti perdita dei requisiti o cessazione del regime speciale (es. superamento soglia, cambio giuridico, cessione attività, ecc.), secondo le regole di comunicazione telematica previste .
Errori tipici di applicazione e conseguenze
Molte controversie in materia riguardano la errata applicazione dell’OSS/IOSS da parte del contribuente. Alcuni errori frequenti includono: – Uso improprio dell’OSS: ad esempio, un venditore italiano applica l’OSS UE per vendite verso consumatori italiani o senza aver superato il limite di 10.000€ (dovrebbe invece fatturare con IVA italiana). Oppure applica OSS a cessioni di beni soggette a regime ordinario (nuovi veicoli, beni istallati). – Applicazione indebita dell’IOSS: ad esempio, venditore extra-UE che dichiara con IOSS spedizioni oltre 150€ di valore (il regime IOSS vale solo fino a 150€). Oppure un soggetto extra-UE che applica IOSS senza avere intermediario e senza qualificarsi per il regime. – Omissione di OSS/IOSS quando dovuto: venditore UE o extra-UE che non usa l’OSS/IOSS pur essendo obbligato (o avendone interesse), sottovalutando l’IVA dovuta nello Stato consumatore. Ad esempio, un venditore francese online che supera 10.000€ di vendite a distanza verso l’Italia ma non si registra all’OSS e quindi non versa l’IVA italiana. – Fatturazione scorretta nei marketplace: venditore non stabilito in UE che assume di poter vendere via Amazon senza adempimenti IVA, mentre in realtà il marketplace è responsabile e l’IVA va versata per conto del venditore (o venditore dovrebbe usare IOSS/applicare IVA). – Irregolarità dichiarative: errori nella compilazione dei quadri OSS/IOSS, omissione di dati (aliquote, importi), calcolo errato dell’IVA dovuta in ciascuno Stato. Dichiarazioni mancate o tardive.
Tali errori possono generare accertamenti IVA molto onerosi: in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate potrà ricostruire l’Iva dovuta nei vari Paesi UE e contestare l’IVA non versata in Italia. Poiché l’IVA prevista per le vendite verso consumatori UE deve essere versata al Paese di destinazione, in caso di errata applicazione chi vende con OSS/IOSS indebitamente “salta” il versamento nella fisiologica sede di imposta. Ciò comporta un debito IVA tributario in Italia (più sanzioni e interessi), dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria italiana.
Conseguenze pratiche dell’errata applicazione: se ad esempio un venditore italiano ha indebitamente applicato OSS a una vendita italiana o ha omesso di versare l’IVA, l’Agenzia accerterà: – Imposta dovuta: l’importo di IVA che sarebbe stato dovuto (o esente indebitamente) nello Stato di consumo, rivalutandolo secondo il regime ordinario (ad es. imponibile in Italia con aliquote italiane). – Sanzioni amministrative: per omissione o infedele dichiarazione (D.Lgs. 472/1997), generalmente 30% dell’imposta non versata (art. 13, D.Lgs. 471/97) con possibilità di riduzione se sanata tramite ravvedimento. – Interessi di mora: sanzione accessoria divenuta obbligatoria (art. 6, D.L. 471/97) calcolata sui giorni di ritardo nel pagamento. – Sanzione per infedele/incompleta comunicazione IVA: ad es. violazione nell’omessa correzione dei quadri OSS, art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/97 (3% dell’imposta inesatta).
È cruciale notare che, come chiarito dalla prassi, l’Agenzia permette comunque di rimediare volontariamente a questi errori tramite ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative prima di ricevere l’atto di accertamento . In casi analoghi al vecchio MOSS, la Risposta n. 246/E/2021 ha indicato la procedura per sanare errori di regime: il contribuente deve ricalcolare il debito IVA normale (includendo le vendite indebitamente dichiarate a OSS), versare la differenza con interessi e sanzioni ridotte (ravvedimento operoso) e rettificare la dichiarazione OSS pubblicando la correzione. Se la rettifica OSS avviene prima che l’imposta sia ripartita all’UE, il rimborso dell’eccedenza avviene dallo Stato d’identificazione; altrimenti lo Stato consumatore (o l’Italia) restituisce l’eccedenza . Questa impostazione conferma il principio: chi fa errori può sanare pagando l’IVA mancante con sanzioni ridotte, ma deve darne tempestiva evidenza e non può usare l’OSS/IOSS ex-post per “saltare” tributi pregressi .
Accertamento fiscale e difesa del contribuente
Quando l’Agenzia delle Entrate ravvisa violazioni nei regimi OSS/IOSS, avvia una procedura di accertamento fiscale. L’ufficio competente in Italia per le attività di controllo e accertamento è il Centro Operativo di Pescara (COP) . Infatti, il Provvedimento 25/6/2021 assegna al COP tutte le funzioni relative a registrazione, liquidazione, dichiarazione, rimborso e accertamento IVA dei soggetti OSS/IOSS, mentre il contenzioso tributario è demandato alla Commissione Tributaria di Pescara . Qualsiasi atto derivante dai controlli dell’OSS/IOSS (ad es. avviso di accertamento) deve quindi essere impugnato di norma in CTP Pescara.
In sede di accertamento il contribuente sarà tenuto a fornire la propria documentazione commerciale e contabile integrale (fatture, contratti, estratti conto, report di piattaforme, ecc.) per dimostrare le operazioni effettuate. Può essere utile disporre di: – Libro IVA e registri di fatturazione elettronica. – Dettaglio vendite con alias cliente/mercato e aliquote applicate. – Dichiarazioni OSS/IOSS presentate. – Eventuali prove di consegna merce (resoconti spedizione, ecc.). – Comunicazioni fiscali (es. comunicazione polivalente con i dati di riepilogo corrispettivi).
Durante l’accertamento (art. 31 DPR 600/73) il contribuente ha diritto al contraddittorio, ossia al contraddittorio preventivo e alle comunicazioni dell’ufficio, prima dell’adozione dell’avviso definitivo. In particolare, a norma dell’art. 31 e 32 DPR 600/73 (codice IVA), l’Agenzia deve motivare gli elementi di fatto e di diritto su cui basa l’accertamento e consentire al contribuente di osservare e produrre memorie. Dal 2016 in poi è previsto anche un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in alcuni casi, con inviti scritti prima dell’atto impositivo. Un avvocato fiscalista può assistere il contribuente in questo colloquio per chiarire giuridicamente i punti controversi e ridurre il contenzioso.
Se non si giunge ad un accordo, l’Agenzia emette un avviso di accertamento IVA. Contro tale atto il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (già di Pescara nel caso OSS/IOSS ). Il consulente legale può contestare sia i fatti (ad es. che le vendite incriminate non rientrano in OSS/IOSS ma erano già tassate) sia la legittimità delle pretese (es. calcolo delle imposte). È fondamentale predisporre una memoria difensiva dettagliata, allegando ogni prova utile (estratti dei sistemi informatici, fornitori, corrispettivi, ragionamenti giuridici).
Sanzioni e interesse di mora
Le violazioni nel regime OSS/IOSS sono sanzionate, in generale, secondo le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie) “in quanto compatibili” . In particolare: – Sanzione per omesso/tardivo versamento IVA: 30% dell’imposta non versata (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/97). Se si ricorre al ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta (es. 3% con ravvedimento entro 90 gg). – Sanzione per omessa o infedele comunicazione/indicazione liquidazioni periodiche OSS: art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/97 (sanzione del 30% di IVA non dichiarata nel quadro OSS). – Interessi legali: calcolati ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 471/97, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino al saldo. Anche l’IVA dovuta su operazioni OSS/CES deve essere integrata con interessi se versata in ritardo . – Eventuali sanzioni penali: in caso di evasione significativa (oltre 100.000€ IVA) o frode organizzata, può scattare la rilevanza penale per IVA (art. 3 D.Lgs. 74/2000).
La Circolare AE 22/E/2016 (applicabile per OSS anche ai tempi di MOSS) prevedeva già che il contribuente non residente potesse usare il ravvedimento per sanare tardivamente l’omissione della dichiarazione e del versamento IVA (pagando l’imposta allo Stato identificato e interessi/sanzioni ridotte in Italia) . Il principio è stato ribadito: il ravvedimento operoso si applica alle situazioni infrannuali di OSS/IOSS (pagando meno sanzioni ) e anche alla presentazione tardiva della dichiarazione trimestrale .
Regolarizzazione volontaria (Ravvedimento operoso e Dichiarazioni integrative)
Un’arma fondamentale del contribuente è il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Se ci si accorge dell’errore prima di un controllo, è possibile autonomamente:
- Calcolare l’Iva esatta dovuta: determinare il maggiore debito IVA (o l’imposta sottratta dall’errore OSS/IOSS) per i periodi in questione.
- Versare l’imposta con ravvedimento: effettuare i pagamenti integrativi tramite F24, utilizzando i codici tributo ordinari per IVA dovuta in Italia (es. 6099 per differenza IVA a debito, anno/regime di riferimento) e separatamente i codici per interessi e sanzioni (art. 13 D.Lgs. 472/97).
- Versare sanzioni ridotte: per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro 90 gg dalla scadenza originaria), la sanzione si riduce al 3% (1,5% se entro 30 gg). Anche le sanzioni “OSS” (incompleta infedele) sono ridotte con ravvedimento (30% → 1/15 della sanzione dovuta).
- Rettifica dichiarazioni OSS/IOSS: se necessario, correggere i modelli OSS/IOSS già presentati. Ad esempio, come nel vecchio MOSS, è possibile rettificare online una dichiarazione MOSS/OSS per eliminare operazioni inserite impropriamente . Nel regime attuale, le funzionalità telematiche permettono di presentare dichiarazioni integrative (annullare la precedente e caricare i dati corretti).
Infine, va notificato il ravvedimento all’Agenzia, di solito con un’annotazione in dichiarazione annuale o con comunicazione autonoma, per evitare che l’ufficio invii un accertamento dal nulla. Se il contribuente è residente all’estero, dopo il ravvedimento dovrà comunque pagare allo Stato di identificazione l’IVA dovuta e in Italia solo gli interessi e la sanzione ridotta .
Interpelli e chiarimenti preventivi
Quando sorgono dubbi sull’applicazione dei regimi speciali, il contribuente può usufruire dello strumento dell’interpello tributario (art. 11, L. 212/2000). Ad esempio, se un venditore non è certo se le proprie vendite rientrino o meno nell’OSS, può rivolgersi all’Agenzia con quesiti specifici. L’Agenzia rilascia risposte vincolanti (come la già citata risposta n. 246/E/2021, del 14/4/2021), chiarendo i criteri di applicazione dei regimi OSS/IOSS e le modalità di correzione . In particolare, la risposta ad interpello 253/E/2022 ha precisato che l’adesione all’OSS produce effetti solo dal trimestre successivo alla registrazione (salvo la prima operazione) e che non è consentito “retroagire” nell’OSS per regolarizzare IVA di anni precedenti . Ciò significa che non è possibile dichiarare retroattivamente vendite passate nel nuovo regime OSS: se si voleva l’OSS, bisognava registrarsi per tempo. Per regolarizzare attività pregresse, l’Agenzia ha consigliato di valutare il ravvedimento o la tardiva registrazione all’OSS (tramite Stato membro d’identificazione) .
Un avvocato specializzato può supportare il contribuente nella predisposizione degli interpelli e nella gestione delle risposte dell’Agenzia, prevenendo così future contestazioni.
Contenzioso tributario: come difendersi
Se l’accertamento diventa atto formale, il contribuente dovrà costituirsi in Commissione Tributaria. La competente è la Commissione Provinciale di Pescara per gli atti del COP (ad esempio Avviso di Accertamento IVA OSS/IOSS) . In questa fase l’assistenza legale è cruciale per: – Impugnare formalmente l’atto nei termini (60 giorni dall’atto), con memorie dettagliate. – Ingiustificato arricchimento e interpretazioni: ricordare che in IVA non vale il concetto di “arricchimento a danno dell’Erario” (art. 39 TUIR); si tratta di accertare l’imposta effettivamente dovuta. Si può contestare che, se ad es. le vendite si sono svolte in territorio italiano, l’operazione non rientra nell’OSS e quindi l’IVA doveva essere italiana (o viceversa). – Accertamento induttivo e conti di GdF: la Cassazione ha ammesso che anche i dati informatici (es. liste carte di credito) possono fondare accertamenti IVA e-commerce . Un avvocato deve esaminare i mezzi di prova dell’ufficio (dati forniti da piattaforme, Comunicazione EUROFIR osv.) per verificarne la regolarità e la riferibilità. – Clausole comunitarie: in alcuni casi rileva la normativa UE, ad es. quando si contesta la territorialità di una prestazione di servizi (Corte di Giustizia ha indicato test per stabilire se un servizio è in regime OSS/ordinario). Un difensore potrebbe sollevare questione di legittimità comunitaria se l’interpretazione italiana fosse in contrasto con la direttiva UE IVA.
In appello e Cassazione, le argomentazioni possono spingersi a questioni generali di principio, tuttavia serve sempre evidenza fattuale. Fondamentale è la documentazione contabile e di trasporto: senza prova certa dell’arrivo del bene all’estero, l’amministrazione può presumere imponibilità in Italia. Viceversa, una prova di consegna estera entro UE può indebolire l’accertamento. Il contenzioso può durare anni, perciò di norma conviene evitare il ricorso quando possibile, cercando di chiudere con accordo (accertamento con adesione) o sanamento bonario (ravvedimento) prima dell’atto.
Esempio di domande frequenti (FAQ): – Cosa fare se ho applicato oss/ioss per errore? Bisogna correggere tempestivamente con dichiarazioni integrative e ravvedimento. – Quali sanzioni rischio? In generale 30% su IVA non versata e interessi, ma con ravvedimento notevolmente ridotti . – Posso utilizzare l’OSS per annullare imposte pregresse? No: l’OSS/IOSS non ha effetto retroattivo . Si risolve con ravvedimento o registrazioni tardive. – Che ruoli hanno marketplace e rappresentante fiscale? Se vendi su Amazon come extra-UE, Amazon assolve l’IVA; se vendi come UE, occorre gestire tu l’IVA (magari tramite OSS). Chi ha fiduciario: l’intermediario IOSS adempie in nome del contribuente.
Tabelle riepilogative e casi pratici
Tabella 1: Differenze principali tra regimi IVA per vendite B2C (in Italia, per soggetto UE e non-UE):
| Caratteristica | Regime Ordinario | OSS UE / non-UE | IOSS |
|---|---|---|---|
| Oggetto | Vendite in UE/Extra UE con B2C senza OSS | Tutte vendite a distanza intra-UE B2C e servizi TTE da soggetti UE/non-UE non stabili in UE (OSS UE) *; servizi B2C da non-UE (OSS non-UE) | Vendite a distanza di beni importati (≤150€) da extra-UE a UE (oltre le esenzioni IVA ) |
| Chi può aderire | Cessionario con obbligo d’identificazione locale se IVA dovuta nel Paese consumatore | Soggetti stabiliti in Italia o extra-UE (con SO in Italia o senza) per vendite intra-UE (OSS UE) **; Soggetti extra-UE senza stanziamento in UE per servizi nell’UE (OSS non-UE) | Soggetti UE o extra-UE (con o senza SO) – molti nominano intermediario UE; attivo per beni importati di valore ≤150€ |
| Ambito soggettivo vendite | Es: vendite online UE a consumatori UE al di sopra soglia 10K (se UE venditore); import <150€ extra-UE | OSS UE: vendite e-services B2C e beni a distanza intra-UE solo B2C; OSS non-UE: servizi vari B2C UE da non-UE | Vendite a privati UE di beni importati da extra-UE (direct shipping) ≤150€ |
| Registro / liquidazioni IVA | Registrazione ordinaria in ogni UE dove dovuta; liquidazioni separate | Nessuna registrazione multipla: si dichiara e versa in Italia via unico modello OSS; liquidazione trimestrale | Dichiarazioni mensili IOSS in Italia tramite portale; versamenti mensili allo Stato di identificazione |
| Modello fiscale | IVA ordinaria nazionale o UE | Dichiarazione OSS trimestrale (mod. specifico); Italia invia ripartizione UE | Dichiarazione IOSS mensile; Italia versa e ripartisce l’IVA UE |
| Contenzioso | CTP locale (es. IVA Estera all’estero; IVA Italia se venditore italiano) | CTP di Pescara per atti OSS/IOSS ; contraddittorio con COP | CTP di Pescara (fatti dell’IOSS gestiti da COP) |
| Sanzioni | Ordinarie: art. 13 e art. 11-2ter D.Lgs. 471/97 | Sono applicate le stesse sanzioni IVA generali | Idem OSS |
| Es. errore comune | Non identificazione UE al superamento soglia 10K; applicazione IVA errata tra UE; mancata fatturazione (evasione totale) | Uso OSS per vendite esenti in Italia; non utilizzo OSS pur obbligatorio; dichiarazioni incomplete | Applicazione IOSS oltre 150€; non applicazione IVA su beni importati di sotto-soglia dichiarati inferiori |
(※ OSS non-UE: per servizi elettronici/altro B2C di extra-UE; OSS UE include anche cessioni a distanza intra-UE non oltre soglie o con opzione).
Caso pratico 1: Vendita intra-UE con errata applicazione OSS.
Una S.r.l. italiana vende su Amazon prodotti B2C a clienti privati in Francia per €50.000 nel 2023. Pensando che il regime MOSS fosse già esteso alle vendite a distanza, l’imprenditore ha aderito all’OSS dal 2023 e ha presentato trimestralmente la dichiarazione OSS, versando l’IVA alle aliquote francesi. In realtà, nel 2023 la Francia aveva soglia di €35.000 e il venditore non aveva optato; pertanto avrebbe dovuto applicare l’IVA italiana fino a €35.000, versando oltre tale soglia l’IVA francese.
Errore: ha utilizzato l’OSS per cessioni che erano già imponibili in Italia, sottostimando l’IVA italiana fino a €35.000 (e forse in surplus se non ha superato soglia e non si è staccato).
Conseguenze: Agenzia può contestare che fino a €35K l’operazione era imponibile in Italia con IVA italiana. Dovranno essere pagate in Italia le differenze d’imposta (aliquota italiana) su quell’importo.
Regolarizzazione preventiva: si può versare con ravvedimento l’IVA mancante (codici tributo IVA versata in ritardo, art. 6 D.Lgs.471/97) e correggere le dichiarazioni trimestrali presentate (annullare l’OSS e inserire nel “canale nazionale” le vendite effettive). Verranno anche sanate le sanzioni (art. 13) con aliquota ridotta (3%). La residua parte di vendite >35K in realtà erano imponibili in Francia; su quelle non si può tornare indietro perché l’OSS è entrato in vigore solo dal periodo successivo all’adesione.
Caso pratico 2: Vendite import da extra-UE con IOSS inadeguato.
Un venditore in Cina spedisce in Italia beni per un totale di €20.000 nel 2023, con singoli invii da €100 ciascuno. Egli ritiene erroneamente che, essendo ogni colli < €150, possa usare l’IOSS. In realtà l’IOSS si applica per vendite aggregate mensili fino a €150 per singola spedizione. Qui però tutte le vendite importate sono liberalizzate (per ogni invio l’IVA sarebbe dovuta in Italia) e per legge, ove il valore intrinseco è <150€, l’operazione è sempre imponibile in Italia e tassabile attraverso IOSS o procedura import standard.
Errore: il venditore non era registrato IOSS (e i marketplace extra-UE non possono impersonarlo). I beni transitano con esenzione sotto €22 fino al 2021, ma ora oltre €0 sono imponibili.
Conseguenze: L’Agenzia può accertare in Italia l’IVA sulla base delle vendite totali perché le spedizioni con arrivo in Italia sono territorialmente rilevanti (D.L. 331/93 art.38-ter). Dovrà pagare l’IVA italiana (europarlorino del periodo) con sanzione ridotta per ravvedimento. Poiché però l’operazione IOSS non poteva essere utilizzata d’ufficio per regolarizzare il debito pregresso , il venditore dovrà identificarsi in Italia (o nominare un rappresentante fiscale) per saldare gli adempimenti, oppure verificare se nel proprio Stato d’identificazione (es. Germania) era possibile una tardiva registrazione IOSS per sanare il debito italiano . In ogni caso, prima dell’accertamento conviene farsi assistere per un ravvedimento operoso (versando l’IVA dovuta in Italia e le minori sanzioni).
Rapporti con Agenzia delle Entrate e prassi
Oltre alle risposte agli interpelli citate (nn. 246/E/2021 e 253/E/2022), l’Amministrazione fornisce istruzioni e FAQ sui regimi speciali. Sul sito AE è disponibile una sezione dedicata OSS/IOSS con chiarimenti sui vantaggi, le condizioni di accesso e le procedure . Ad esempio, le FAQ ufficiali chiariscono che l’OSS non si applica per vendite in UK/Norvegia/Svizzera (non UE) e ribadiscono che è facoltativa . In caso di dubbi interpretativi o di mancanza di prassi, l’Agenzia incoraggia a inviare quesiti via interpello oppure a contattare i Centri di Assistenza Multicanale (C.A.M.) dedicati (indirizzi e-mail come ossitaly@agenziaentrate.it e cop.pescara.oss@agenziaentrate.it sono stati indicati per OSS/IOSS ).
Per un contribuente che si sente ingiustamente accertato è utile chiedere il contraddittorio con l’ufficio, produrre chiarimenti tecnici (ad es. estratti di database che mostrano il flusso di merci, conferme elettroniche, le etichette doganali, ecc.) e mettere in luce eventuali errori formali del procedimento. Se l’atto è già notificato, l’Avvocato potrà valutare la possibilità di un’accertamento con adesione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) per chiudere la lite pagando metà delle sanzioni applicabili (senza procedere al contenzioso), oppure di un riesame amministrativo (istanza di autotutela) se vi sono errori palesi nella motivazione.
Domande e risposte frequenti
- D: Posso usare il regime OSS/IOSS in modo retroattivo per regolarizzare IVA non versata?
R: No. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 253/E/2022, l’adesione all’OSS produce effetti dal trimestre successivo alla registrazione , e non si può applicare l’OSS per sanare operazioni già effettuate in passato. Se si vuole regolarizzare IVA pregressa, occorre versare l’imposta tramite la normale identificazione IVA (o mediante ravvedimento) e non attraverso l’OSS come se fosse un’autocorrezione fiscale. - D: Che sanzioni rischio se dichiaro operazioni inesistenti in OSS?
R: Sanzioni ordinarie IVA (art. 13 D.Lgs. 471/97) per versamento omesso di imposta, oltre a quelle per dichiarazioni infedeli (art. 11 D.Lgs. 471/97). Tuttavia, come visto, con ravvedimento la sanzione minima è il 3% dell’IVA dovuta . - D: E se ero convinto che il MOSS coprisse già le vendite di beni UE nel 2020?
R: Il MOSS (vecchio regime) copriva solo servizi TTE. Dal 1/7/2021 è entrato l’OSS per i beni. Se nel 2020 hai presentato per errore dichiarazioni MOSS per vendite di beni, devi ricalcolare l’IVA secondo le regole ordinarie e versare la differenza con sanzioni ridotte (ravvedimento) . L’Agenzia ha dimostrato con una FAQ (14/4/2021) che ciò è possibile. - D: Come mi difendo in contenzioso se l’Agenzia contesta l’assenza di imposta?
R: Devi dimostrare le modalità di vendita: luogo di partenza delle merci, residenza dei clienti (B2C o B2B), e avere documenti probatori. Può essere utile richiedere il contraddittorio endoprocedimentale. In giudizio, l’onere della prova non cade sul contribuente nel senso di “accumulo di imposte”, ma si valuta se le vendite rientrino nel regime contestato o no. Un Avvocato tributarista analizzerà la normativa applicabile per confutare l’azione dell’Agenzia, evidenziando eventuali errori procedurali o illegittimità della pretesa tributaria. - D: Ho venduto tramite piattaforme con logistica estera. Chi versa l’IVA?
R: Se sei venditore italiano, tu resti soggetto passivo IVA in Italia (OSS può semplificare i versamenti). Se sei extra-UE, la piattaforma (es. Amazon Europa) sarà considerata fornitore ai fini IVA UE . In pratica, il marketplace si assume la responsabilità di riscuotere e versare l’IVA italiana per vendite da venditori non stabiliti nell’UE. L’operatore extra-UE non deve registrarsi in Italia, salvo casi particolari. Ciononostante, il venditore extra-UE risponde comunque di veridicità e correttezza dei dati trasmessi alla piattaforma, che dovrà riportare tali vendite nei suoi modelli OSS/IOSS (secondo l’assetto europeo). - D: Se ho dimenticato di presentare la dichiarazione OSS trimestrale?
R: Puoi sanare con ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/97) anche le tardive comunicazioni delle liquidazioni (OSS) . In altre parole, versi l’IVA dovuta con codice tributo IVA e i codici per interessi e sanzioni di ravvedimento (1,5% o 3% secondo i termini). Inoltre, presenta la dichiarazione OSS dimenticata mettendo tutte le operazioni d’ufficio. Questo eviterà ulteriori sanzioni per omessa dichiarazione.
Fonti normative e prassi
- Direttiva 2006/112/CE (T.U. IVA UE) e direttive di modifica 2017/2455/UE, 2019/1995/UE, 2020/1109/UE.
- D.Lgs. 331/1993 (salvo tributi e vendite a distanza, art. 38-ter).
- D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA): artt. 7-bis, 38-ter, 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies1 ecc.
- D.Lgs. 83/2021 (attuazione e-commerce package; G.U. 15.6.2021) .
- D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie) e D.Lgs. 471/1997 (penali IVA).
- D.Lgs. 546/1992 (codice della procedura tributaria).
- Provv. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021, n. 168315 (Individuazione uffici OSS/IOSS) .
- Circolare AE 22/E/2016 (principi su sanzioni e ravvedimento MOSS/OSS).
- Interpello AE 246/E/2021 (14/4/2021): istruzioni su rettifica errori MOSS/OSS .
- Interpello AE 253/E/2022: decorrenza OSS e impossibilità di retrodatazione .
- Agenzia Entrate – FAQ OSS/IOSS (portale AE) e Comunicazioni del MEF (es. Comunicato 29/3/2021).
Fonti giurisprudenziali
- Corte di Giustizia UE (sentenze interpretative delle direttive IVA e-commerce).
- Corte di Cassazione (ordinanze/ sentenze in materia IVA e vendite e-commerce, es. Cass. 26/08/2024, n. 23084 – trattamento IVA per vendite online ).
- Tribunali Tributari competenti (in particolare CTP Pescara per OSS/IOSS ).
- Eventuali decisioni amministrative o pareri dell’Agenzia (es. Risposte ad interpello citate).
- Normativa comunitaria applicabile (Reg. UE 282/2011, 904/2010, Reg. UE 2018/1909 ecc.).
L’Agenzia delle Entrate ti contesta l’errata applicazione del regime OSS o IOSS e sostiene che l’IVA sia stata liquidata nel modo sbagliato? Sai che questi regimi sono complessi e che molti accertamenti sono tecnici e contestabili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su e-commerce e vendite transfrontaliere, soprattutto quando ritiene che:
– il regime OSS o IOSS sia stato applicato in modo non corretto,
– l’IVA sia stata dichiarata nello Stato sbagliato,
– vi siano errori di territorialità,
– il contribuente abbia confuso OSS, IOSS e regime interno,
– siano state incluse o escluse operazioni non ammissibili.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 recupero dell’IVA,
👉 sanzioni e interessi,
👉 contestazioni su più periodi,
👉 rischio di doppia imposizione,
👉 blocco o esclusione dai regimi speciali.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per errata applicazione del regime OSS o IOSS?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono spesso difendibili,
👉 OSS e IOSS sono regimi opzionali e tecnicamente complessi,
👉 un errore applicativo non equivale automaticamente a evasione,
👉 la strategia difensiva va attivata subito con un avvocato esperto.
Cosa Sono i Regimi OSS e IOSS (In Modo Chiaro)
🔹 OSS – One Stop Shop
Consente di dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE tramite un’unica dichiarazione nello Stato di identificazione.
Si applica a:
– vendite a distanza intracomunitarie di beni,
– servizi B2C resi a consumatori UE.
🔹 IOSS – Import One Stop Shop
Riguarda:
– vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE,
– valore intrinseco ≤ 150 euro,
– IVA riscossa al momento della vendita.
👉 Sono regimi di semplificazione,
👉 non strumenti automatici e privi di rischi.
Perché il Fisco Contesta l’Applicazione di OSS/IOSS
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta quando ritiene che:
– l’operazione non rientrasse nell’ambito OSS/IOSS,
– il contribuente abbia applicato il regime sbagliato,
– la territorialità IVA sia stata individuata in modo errato,
– siano state incluse vendite B2B o operazioni escluse,
– l’IVA sia stata versata in uno Stato diverso da quello competente,
– vi siano errori di fatturazione o rendicontazione.
👉 Molti accertamenti nascono da errori interpretativi, non da frodi.
Il Principio Chiave: OSS/IOSS ≠ IVA Automatica
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’adesione a OSS o IOSS non rende automaticamente corretto ogni trattamento IVA.
Questo significa che:
– l’IVA dipende dalla natura dell’operazione,
– conta chi vende, a chi e da dove,
– la territorialità va verificata caso per caso,
– il Fisco deve dimostrare l’errore sostanziale, non solo formale.
👉 Un errore tecnico non è automaticamente evasione.
Gli Errori Più Spesso Contestati dal Fisco
Nel 2026 le contestazioni più frequenti riguardano:
– applicazione OSS a operazioni fuori campo,
– uso di OSS anziché identificazione IVA locale,
– errata gestione di resi e note di credito,
– inclusione di vendite B2B nel regime OSS,
– superamento o errata gestione delle soglie,
– utilizzo scorretto dell’IOSS per beni > 150 euro,
– errata imputazione temporale dell’IVA.
👉 Sono errori tecnici, spesso sistemici, non condotte fraudolente.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco non dimostra il reale errore di territorialità,
– confonde violazioni formali con violazioni sostanziali,
– ignora la buona fede del contribuente,
– applica sanzioni automatiche in presenza di incertezza normativa,
– genera doppia imposizione IVA,
– non tiene conto delle correzioni già effettuate.
👉 La disciplina OSS/IOSS è recente e complessa: l’errore va valutato con proporzionalità.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Ricostruire la Natura delle Operazioni
La difesa parte dalla verifica di:
– tipo di operazione (beni/servizi),
– rapporto B2C o B2B,
– luogo di partenza e di arrivo dei beni,
– valore e modalità di vendita.
👉 Una corretta qualificazione può escludere l’errore IVA.
🔹 2. Dimostrare la Corretta Territorialità o l’Errore Scusabile
Un principio fondamentale è questo:
👉 la territorialità IVA non è intuitiva, ma normativa.
È decisivo dimostrare:
– perché l’IVA è stata dichiarata tramite OSS/IOSS,
– oppure perché l’errore è scusabile per incertezza interpretativa.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare Automatismi e Sanzioni
Molti accertamenti:
– applicano sanzioni piene anche in assenza di danno erariale.
👉 Le sanzioni sono riducibili o annullabili se:
– l’IVA è stata comunque versata,
– non vi è stato intento evasivo,
– la normativa era incerta.
🔹 4. Evitare la Doppia Imposizione
È essenziale verificare:
– se l’IVA è già stata pagata in un altro Stato UE,
– se è possibile chiederne il riversamento o la compensazione.
👉 Il sistema IVA non ammette doppia imposizione.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
Serve per:
– chiarire subito l’errore applicativo,
– spiegare la struttura dell’e-commerce,
– evitare l’accertamento definitivo.
🔹 Risposta a Questionari e PVC
Utile per:
– produrre documentazione tecnica,
– ricostruire flussi OSS/IOSS,
– dimostrare la correttezza o l’errore scusabile.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il Fisco insiste su una lettura errata,
– le sanzioni sono sproporzionate,
– l’accertamento viola i principi IVA UE.
👉 Molti accertamenti OSS/IOSS vengono ridotti o annullati.
Il Punto Chiave: OSS/IOSS Sono Regimi di Semplificazione, Non Trappole
Un principio fondamentale è questo:
👉 i regimi OSS e IOSS servono a semplificare, non a penalizzare chi sbaglia in buona fede.
Questo significa che:
– il Fisco deve provare l’errore sostanziale,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta,
– l’incertezza normativa incide su sanzioni e responsabilità.
👉 Dove il Fisco semplifica in modo eccessivo, la difesa può vincere.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa su OSS/IOSS è tecnica, giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza le operazioni e i flussi IVA,
– qualifica correttamente il regime applicabile,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela il contribuente da recuperi e sanzioni indebite.
👉 Qui la differenza la fa la competenza specialistica.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il recupero IVA illegittimo,
– ridurre o annullare sanzioni,
– prevenire l’esclusione dai regimi OSS/IOSS,
– mettere in sicurezza l’e-commerce per il futuro.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa nella fiscalità dell’e-commerce richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA, OSS/IOSS ed e-commerce
– Difensore di imprese digitali e venditori online
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per errata applicazione del regime OSS o IOSS:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e altamente specializzata.
La regola è chiara:
👉 qualificare correttamente le operazioni,
👉 contestare automatismi e sanzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento OSS/IOSS può fare la differenza tra una ripresa IVA ingiusta e la piena tutela della tua attività di e-commerce.
