Come Posso Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Utilizza Gli Isa Come Unico Elemento Probatorio Dell’Accertamento

L’accertamento fiscale fondato esclusivamente sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) è una delle contestazioni più controverse, perché l’Amministrazione finanziaria tende a trasformare un indicatore statistico in una prova di evasione, rettificando il reddito sulla base di scostamenti numerici.

In questi casi il Fisco procede a recuperi di imposte, applicazione di sanzioni e interessi, senza supportare l’accertamento con elementi concreti diversi dal punteggio ISA o dallo scostamento rispetto ai valori medi.

Il rischio è concreto:
una semplice anomalia statistica può essere trattata come prova di maggiori ricavi, con un accertamento immediato e oneroso.

Molti si chiedono:
“Gli ISA possono essere usati da soli per accertare?”
“Un punteggio basso equivale a evasione?”
“Il Fisco deve provare altro oltre agli indici?”
“Come posso difendermi da un accertamento solo statistico?”

È fondamentale chiarirlo subito:
gli ISA non sono uno strumento probatorio autonomo.
Un accertamento basato solo sugli ISA è illegittimo e contestabile.


Cosa sono gli ISA e qual è la loro funzione reale

Gli ISA sono strumenti che servono a:

• misurare l’affidabilità fiscale
• orientare l’attività di controllo
• selezionare le posizioni a rischio
• favorire la compliance spontanea

Gli ISA non sono nati per determinare il reddito reale, ma come indicatori di rischio.


Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza gli ISA negli accertamenti

Le contestazioni fondate sugli ISA derivano spesso da:

• punteggi di affidabilità bassi
• scostamenti dai ricavi stimati
• incongruenze statistiche
• anomalie settoriali
• confronti con medie di settore
• automatismi nei controlli

Ma la statistica non sostituisce la prova.


Il rischio più grave: accertamento fondato solo su numeri

Il vero pericolo è che:

• il reddito venga rettificato senza prove concrete
• i ricavi presunti siano scollegati dalla realtà
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• l’atto diventi esecutivo
• l’attività subisca un danno economico serio

Anche quando la gestione aziendale è corretta e documentata.


L’errore più grave: accettare gli ISA come prova definitiva

Molti contribuenti sbagliano quando:

• non contestano la natura statistica degli ISA
• accettano lo scostamento come colpa
• non spiegano le peculiarità dell’attività
• non documentano la situazione reale
• rinunciano a una difesa tecnica

Gli ISA non provano l’evasione.


ISA e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• gli ISA sono presunzioni semplici
• non sono prove gravi, precise e concordanti
• non possono fondare da soli un accertamento
• il Fisco deve fornire ulteriori elementi
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• il contribuente può dimostrare la realtà economica

Se mancano riscontri concreti, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento basato sugli ISA è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• gli ISA sono l’unico elemento contestato
• non esistono indagini bancarie o documentali
• l’attività ha caratteristiche particolari
• vi sono eventi straordinari o crisi
• i costi sono reali e documentati
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio applica automatismi

In questi casi l’accertamento può essere annullato.


Come costruire una difesa efficace contro gli ISA

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica della motivazione
• dimostrazione della natura statistica degli ISA
• ricostruzione dell’attività reale
• spiegazione degli scostamenti
• documentazione delle peculiarità aziendali
• contestazione dell’assenza di prove concrete
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini

È una difesa economica e giuridica, non solo numerica.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• il reddito presunto si consolida
• le sanzioni diventano esigibili
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• tassazione di redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento basato sugli ISA

Se ricevi un accertamento fondato solo sugli ISA:

• non accettare automaticamente la rettifica
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica se esistono altri elementi probatori
• ricostruisci la situazione economica reale
• documenta le cause degli scostamenti
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti basati sugli ISA, contrastando l’uso improprio degli indici come unico elemento probatorio.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare l’assenza di prove concrete
• spiegare le peculiarità dell’attività
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale


Agisci ora

Uno scostamento ISA non è una prova di evasione.
Ma un accertamento non difeso correttamente può trasformarsi in un danno fiscale molto grave.

Se l’Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento basato esclusivamente sugli ISA,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una presunzione statistica diventi definitiva.

Introduzione

L’uso degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) come base esclusiva per un avviso di accertamento è una questione complessa e delicata. Gli ISA sono algoritmi statistici che assegnano a imprese e professionisti un punteggio di affidabilità da 1 a 10 in base a parametri medi di settore (normativa di riferimento: art. 9-bis D.L. 50/2017 e decreti ministeriali annuali). Un punteggio basso segnala anomalie rispetto alle medie di settore, ma – come chiarito dalla giurisprudenza – non costituisce di per sé prova di evasione . In pratica, gli ISA fungono da indice di anomalia: possono far scattare un controllo o un invito al contraddittorio, ma non possono sostituire l’accertamento fiscale basato su prove concrete.

Nella guida di seguito affronteremo in modo esaustivo come difendersi da un accertamento basato “solo sugli ISA”, secondo la prospettiva del contribuente (debitori d’imposta), con livello giuridico avanzato e orientamento pratico. Vedremo la normativa chiave, la prassi e la giurisprudenza aggiornata (inclusi recenti orientamenti del 2024-2025), oltre a suggerire strumenti alternativi di difesa (contraddittorio, autotutela, mediazione, ricorsi presso le Commissioni/Corti tributarie). Non mancheranno tabelle riassuntive, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni. Il taglio è tecnico-divulgativo: si assume che il lettore (avvocato, consulente, imprenditore o contribuente) abbia conoscenze giuridiche di base.

Punto di partenza: gli ISA servono a misurare la “coerenza” di un’attività con i parametri di settore. Un basso punteggio può portare a un accertamento “analitico-induttivo” basato su parametri statistici anziché sulla contabilità. Tuttavia, secondo consolidati principi normativi e giurisprudenziali, nessun accertamento tributario può fondarsi su presunzioni statistiche isolate senza il necessario contraddittorio e senza motivare adeguatamente le ragioni dell’ufficio . Gli ISA costituiscono infatti semplici presunzioni: ne va dimostrata la fondatezza con elementi concreti aggiuntivi . Nel contesto attuale – anche dopo le novità del 2024/2025 (art. 6-bis Statuto del Contribuente, Cass. ord. 9554/2024, 19669/2024, 19574/2025, ecc.) – il contribuente ha ampi margini di difesa se l’accertamento è fondato “solo sugli ISA” senza prove integrative.

1. Cosa sono gli ISA e come funzionano

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) sono stati introdotti con il decreto legge 50/2017 (convertito in legge 96/2017) e successive modifiche, a partire dal periodo d’imposta 2018. L’obiettivo del legislatore è sostituire gradualmente gli “studi di settore” con indici basati su modelli econometrici più complessi. Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) approva con decreto i modelli ISA per i vari settori economici (identificati per codice ATECO). Tali modelli raccolgono vari indicatori elementari (ricavi, costi di produzione, addetti, investimenti, ecc.) e li combinano statistico-economicamente per calcolare un reddito normale atteso e un punteggio di affidabilità (da 1 a 10) per ogni contribuente.

  • Dati di input: gli ISA si basano sui dati di bilancio o di contabilità (ricavi, compensi, costi rilevanti, ecc.) dichiarati dal contribuente e su indicatori settoriali forniti dall’Istat. Vengono elaborati algoritmicamente tramite software ministeriale.
  • Punteggio di affidabilità: il risultato è un valore sintetico da 1 (affidabilità molto bassa) a 10 (molto alta). Un contribuente con ISA basso (es. punteggio 1-3) ha scostamenti marcati rispetto allo “standard” del settore. Questo genera solitamente una segnalazione di anomalia (lettera di compliance o invito al contraddittorio).
  • Regime premiale: chi ottiene punteggi elevati gode di semplificazioni (minore verifica formale, termini di decadenza ridotti, ecc.) come incentivo all’emersione fiscale.

Gli ISA non sono una norma impositiva autonoma: la loro funzione è meramente descrittiva e selettiva, non creativa di nuove obbligazioni. L’art. 9-bis D.L. 50/2017 stabilisce la disciplina generale: gli ISA si fondano su elaborazioni statistiche e devono rispettare criteri di affidabilità scientifica; inoltre escludono dal calcolo i soggetti non confrontabili (nuove imprese, regimi speciali, ecc.).

Attenzione: a differenza degli ISA, gli accertamenti tributari devono poggiare su norme ordinarie (DPR 600/1973 e 633/1972 per redditi e IVA). Quindi, quando l’Amministrazione intende utilizzare gli ISA, lo fa nell’ambito di un accertamento induttivo o analitico-induttivo, applicando le regole generali (art. 39 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972, ecc.). Gli ISA servono a indicare aree di potenziale evasione, ma in concreto l’ufficio deve dimostrare le maggiori imposte basandosi su ulteriori elementi (presunzioni, documenti, interviste, ecc.). Come vedremo, la Cassazione sottolinea ripetutamente che i risultati degli ISA sono meri indizi statistici e non sostituiscono la prova del fatto .

2. Normativa di riferimento

Per comprendere le opportunità difensive, è utile riepilogare le norme principali:

  • Art. 39 DPR 600/1973 (com.1 lett.d, com.2): disciplina l’accertamento analitico-induttivo e l’induttivo puro per imposte dirette. Il comma 1, lett. d), permette al Fisco di rettificare il reddito sulla base delle contabilità esistenti integrate con presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti) se le scritture sono solo parzialmente inattendibili . Il comma 2 consente l’accertamento induttivo puro (tutta la contabilità inattendibile) con qualsiasi dato di fatto. Le prescrizioni parallel del DPR 633/1972 (artt. 54-55) coprono l’IVA.
  • Presunzioni semplici: l’art. 39, co.1, lett. d) stabilisce che l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . Ciò conferma che anche indizi statistici (come gli ISA) possono essere usati, ma restano presunzioni semplici. In tal senso, la Cassazione afferma che gli studi di settore (e per analogia gli ISA) “fanno parte di un sistema di presunzioni semplici” la cui fondatezza deve essere confermata o contestata in contraddittorio .
  • Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente): all’art. 7 riconosce il diritto del contribuente a un contraddittorio preventivo nei casi di verifica fiscale. La legge 30/12/2023 n.228 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’art. 6-bis, rendendo obbligatorio il contraddittorio per ogni atto tributario impositivo (in genere con almeno 60 giorni per osservazioni), pena nullità . In precedenza, l’art. 12, co.7, sanciva (per i casi di visita fisica) la comunicazione con 60 giorni per controdeduzioni. La nuova disciplina (L.228/2023 e succ.) estende formalmente il contraddittorio anche agli accertamenti “a tavolino” basati su indici statistici come gli ISA.
  • Modifiche recenti (2024/2025): la legge di bilancio 2024 (L.228/2023) e il decreto-legge 1/2024 (conv. L. 39/2024) hanno chiarito l’obbligo del contraddittorio (esclusi alcuni atti automatizzati) . La giurisprudenza (Cass., ord. 9554/2024) ha ribadito che un avviso basato solo su parametri standardizzati è nullo se manca il contraddittorio . Altre disposizioni (es. D.Lgs. 156/2015) regolano la mediazione tributaria; il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati fiscali, da menzionare se c’è rischio penale.

Riassumendo, il Fisco può usare gli ISA nell’ambito degli accertamenti analitico-induttivi, ma deve sempre rispettare il principio di legalità sostanziale e i diritti del contribuente : onere di prova a carico dell’amministrazione, contraddittorio effettivo, motivazione analitica dell’atto.

3. Natura giuridica degli ISA e limiti probatori

Gli ISA – analogamente agli studi di settore – sono presunzioni semplici statistiche. Ciò significa che, in sé, i loro risultati non hanno valore probatorio vincolante. Cassazione e dottrina hanno chiarito che gli ISA forniscono solo un indicatore di anomalia: spetta all’Agenzia delle Entrate portare ulteriori elementi concreti per giustificare l’accertamento. Se l’ufficio si limita a dire “lo studio/ISA segnala questo scostamento”, la motivazione è superficiale e l’atto rischia l’annullamento .

  • La Cassazione (Sezioni Unite 23723/2018) ha stabilito che gli studi di settore – e per analogia gli ISA – “fanno parte di un sistema di presunzioni semplici” . In pratica, l’Amministrazione può usarli anche se la contabilità è regolare, ma l’onere della prova contraria ricade sul contribuente: spetta a lui dimostrare con prova idonea che gli indici statistici non riflettono la sua situazione .
  • Niente presunzione legale: contrariamente al redditometro (art. 38 DPR 600/1973) dove alcuni indici di spesa producono una presunzione legale invertita, per studi/ISA il giudice tributario valuta liberamente se applicarli. La Corte (Ordinanza Cass. 26357/2024) ha sintetizzato: “L’accertamento tributario standardizzato mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento in sé, ma nasce solo in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente.” . In altri termini, uno scostamento ISA non è automaticamente “grave, preciso e concordante”: lo diventa solo dopo un contraddittorio che confermi l’anomalia con elementi obiettivi.
  • Onere probatorio: nei giudizi tributari, l’ufficio deve comunque dimostrare l’effettivo reddito eccedente o le poste contabili false . Se il contribuente fornisce documenti e spiegazioni plausibili sul proprio reddito, l’atto che non li prenda in considerazione può essere annullato (Cass. 19669/2024 ). Il semplice dato numerico dello scostamento ISA non basta come base motivazionale.

In sintesi: gli ISA sono un indizio, non la prova. Il contribuente può contestare: – l’applicabilità dell’algoritmo (es. attività esente, regimi forfettari, attività “anormali” escluse, ecc.); – la mancanza di contraddittorio obbligatorio (vedi infra); – la motivazione stereotipata (solo “scostamento”); – l’inesistenza di ulteriori prove di evasione.

Ne risulta che un avviso fondato unicamente sul punteggio ISA o sul differenziale statistico è giuridicamente fragile. Se l’Agenzia non aggiunge dati contabili anomali, documenti inattesi o presunzioni gravi (ad es. basate su flussi bancari, dati di terzi, ecc.), il contribuente potrà ottenere l’annullamento sia in sede di contraddittorio che in sede giudiziaria.

4. Contraddittorio preventivo e motivazione dell’atto

Uno dei punti cruciali è il contraddittorio preventivo (endoprocedimentale). Anche prima del 2024 l’art. 7 Statuto del Contribuente riconosceva il diritto a un contraddittorio nei controlli fiscali; ora la legge 228/2023 (art. 6-bis) rende obbligatorio il contraddittorio per ogni atto tributario impositivo, salvo casi ben limitati (controlli automatizzati, atti vincolati, accertamenti con regime sanzionatorio ridotto). In pratica, per un accertamento basato sugli ISA è obbligatorio che sia preceduto da un invito al contribuente a partecipare (art. 5 D.Lgs. 218/1997 in base agli studi di settore e art. 6‑bis L.212/2000 ora esteso agli ISA) .

Cassazione (9554/2024): l’avviso di accertamento basato esclusivamente su studi di settore (parametri) è nullo se privo del contraddittorio preventivo. La motivazione dell’atto finale deve indicare le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente e spiegare perché gli indicatori statistici siano considerati gravemente fondati . Per gli ISA vale lo stesso principio.

Durante il contraddittorio (di norma 60 giorni per scrivere memorie e produrre documenti ), il contribuente deve analizzare gli scostamenti ISA segnalati e fornire tutte le giustificazioni possibili. Ad esempio: – Eventuali errori materiali (codice ATECO, periodo errato, omissione di dati corretti) – evidenziarli subito all’ufficio. – Documentazione di giustificazione: contratti, fatture, estratti conto, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, relazioni tecniche, prospetti di costo analitico, ecc., che dimostrino l’attività reale svolta e i costi sostenuti. Ad es., se l’ISA prospetta ricavi maggiori, si possono esibire prove di spese straordinarie, donazioni, investimenti che riducono il margine effettivo. – Cause di esclusione/dispense: far valere clausole normative che escludono gli ISA (attività non normale, nuovi investimenti, ristori Covid, ecc.). – Richiedere chiarimenti: porre quesiti precisi all’ufficio su come ha calcolato lo scostamento, perché ha trascurato certi dati contabili.

La non partecipazione al contraddittorio può costare cara. Se l’Agenzia delle Entrate procede all’avviso senza aver svolto il confronto doveroso, l’atto è impugnabile per nullità formale. La Corte ha sottolineato che senza contraddittorio non si giunge alla presunzione “grave, precisa e concordante”: dunque l’accertamento emesso in mancanza di contraddittorio è nullo “ab origine” . In pratica, il contribuente può far valere in giudizio (o con un reclamo) il mancato contraddittorio, chiedendo l’annullamento dell’avviso per violazione dell’art. 7 e 6-bis dello Statuto .

Motivazione dell’atto: anche se il contraddittorio è stato regolarmente svolto, l’atto finale deve essere ben motivato. Non è sufficiente limitarsi a ribadire il solo scostamento ISA. Come ricordato dalla giurisprudenza, l’atto deve “integrare le ragioni dell’accertamento” spiegando in concreto perché le contestazioni del contribuente sono state ritenute infondate . Ad esempio, il contribuente può aver contestato che le vendite mancanti segnalate sono inesistenti o giustificate (Cass. 19669/2024 ). L’ufficio deve allora spiegare punto per punto perché le prove fornite non bastano e quali fatti aggiuntivi considera accertati. In mancanza di una motivazione specifica, l’atto è “apparente” e impugnabile per carenza di motivazione .

In sintesi, il contribuente deve sempre verificare: – Che l’invito al contraddittorio sia stato inviato (se previsto) e con allegato lo schema di accertamento (modello di studio, parametri, estratto dei dati, ecc.) . – Che l’atto finale contenga la risposta alle osservazioni, con argomentazioni concrete. – Che siano indicati i criteri statistici e le poste rettificate (quali costi o ricavi) per calcolare il maggiore reddito . – Che l’avviso sia firmato dal funzionario competente e notificato entro i termini di decadenza vigenti (di norma 31/12 del 5° anno successivo, ridotto a 4 anni se il contribuente ha compilato correttamente il modello ISA) .

5. Giurisprudenza recente sugli ISA

La giurisprudenza tributaria più recente (2024-2025) ribadisce i punti chiave sopra esposti:

  • Cass. 26357/2024 (ord.): conferma che accertamenti basati su parametri standardizzati (studi/ISA) sono presunzioni semplici. Il contraddittorio preventivo “è essenziale e imprescindibile per legittimare l’atto impositivo” . Senza contraddittorio, la motivazione non è grave.
  • Cass. 9554/2024 (ord.): sancisce che un avviso basato esclusivamente su parametri/statistiche è nullo se non preceduto da contraddittorio (art. 6-bis L.212/2000). La Corte puntualizza che la motivazione deve spiegare perché le osservazioni del contribuente non sono accolte e perché i parametri sono considerati gravi e affidabili .
  • Cass. 19669/2024 (ord.): ha ribadito che la motivazione di un accertamento standardizzato non può limitarsi a riportare lo scostamento dagli ISA. L’atto deve specificare i motivi concreti (anche tecnici) per cui le controdeduzioni del contribuente sono rifiutate . Se l’Ufficio ignora o liquida superficialmente le giustificazioni, l’atto è viziato.
  • Cass. 19574/2025 (ord.): riguarda un accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/73) e stabilisce che, anche in presenza di contabilità inattendibile, il contribuente può opporre una d prova forfettaria dei costi. Ciò significa che, analogamente all’accertamento induttivo puro (art. 39, co.2), è riconosciuta al contribuente la facoltà di dedurre i costi secondo parametri forfettari (ad es. percentuali di settore) per evitare disparità di trattamento .
  • Cass. 2950/2025 (ord.): (redditometro) conferma che per gli accertamenti sintetici è sufficiente utilizzare indici di capacità contributiva senza valutare l’attività effettiva; ma questo principio è circoscritto al redditometro e non si applica agli ISA.
  • Cass. 23723/2018 (Sez. Un.): (nota storica ma fondamentale) afferma che gli studi di settore sono presunzioni semplici supportate da dati medi, il cui onere della prova contraria spetta al contribuente . Questo principio, sebbene riferito agli studi, è stato poi esteso analogicamente agli ISA .
  • Commissioni Tributarie (CTP/CTR): anche le decisioni di primo e secondo grado (soggiacenti ora alla Corte di Giustizia Tributaria) hanno annullato avvisi fondati solo sugli ISA in assenza di elementi concreti. Ad esempio, in una sentenza di Padova (CGT I grado 425/2025) è stato confermato che la prova documentale del contribuente può prevalere sulla presunzione dello ISA se ben circostanziata . Ciò conferma il principio che il contribuente può vincere anche se l’ufficio presenta un ISA sfavorevole, a patto di fornire prova contraria efficace.

In conclusione, la giurisprudenza recentissima sottolinea: gli ISA da soli non bastano. Il contribuente deve essere messo in condizione di confutare lo scostamento; l’atto finale deve rispondere alle sue difese; e, soprattutto, il contraddittorio preventivo è divenuto un requisito di legittimità imprescindibile .

6. Strumenti di difesa del contribuente

Quando si riceve un accertamento basato sugli ISA, il contribuente dispone di vari strumenti (legali e amministrativi) per difendersi:

  • Contraddittorio e osservazioni: come visto, il primo momento difensivo è il contraddittorio preventivo. Se arriva una comunicazione (lettera di compliance) o un invito (modello ISA o parametrico allegato) è importante rispondere entro il termine (di solito 60 giorni ) con osservazioni scritte e documenti giustificativi. Questo è già un’occasione per portare prove, negoziare e far emergere eventuali errori procedurali. Un atteggiamento collaborativo e trasparente nel contraddittorio può evitare il contenzioso o indebolire le pretese dell’ufficio.
  • Istanza di autotutela: prima di agire in giudizio, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate (o al direttore regionale) chiedendo revoca, annullamento o rettifica dell’atto. L’autotutela è disciplinata dalle circolari ministeriali (es. Direttiva 36/E/2022) e consente di segnalare all’ufficio errori evidenti o circostanze nuove (es. documentazione non considerata). Sebbene non imponga all’ufficio di accogliere la richiesta, l’autotutela permette di evitare un ricorso se l’errore viene sanato direttamente.
  • Accertamento con adesione: anche se non è un “ricorso difensivo” in senso stretto, l’adesione (art. 10 D.Lgs. 218/1997) consente di definire consensualmente l’accertamento con un accordo fiscale. Spesso si utilizza se il contribuente riconosce almeno parzialmente le pretese e vuole ridurre sanzioni e interessi, evitando il contenzioso. Può essere un’opzione per chi preferisce la certezza di un compromesso (ad es. riduzione di tasse in cambio di dichiarazione di ammissione di maggior reddito), anche se nel nostro caso di ISA “unico elemento” potrebbe non convenire ammettere subito di incassare di più senza averci letto o risposto.
  • Mediazione tributaria (conciliazione): la legge (D.Lgs. 156/2015) ha introdotto la mediazione tributaria come tentativo facoltativo di accordo con l’ufficio. Se l’accertamento è stato impugnato in Commissione Tributaria, si può proporre la mediazione presso apposite commissioni istituzionali. È un procedimento extragiudiziale in cui le parti si incontrano con un mediatore per trovare un accordo (es. parziale riduzione dell’imposta). Questa via è obbligatoria (tentativo di conciliazione) nel primo grado di giudizio tributario se richiesto, ma rimane volontaria sino all’esito. Per il contribuente, la mediazione può essere vantaggiosa per risolvere in via stragiudiziale, evitando costi e tempi del processo.
  • Ricorso in Commissione/Corte Tributaria: se le difese amministrative non sortiscono effetto, l’unica strada rimasta è il contenzioso tributario. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992), prima alla Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado). Nel ricorso si contestano motivazioni, calcoli e vizi di procedura (mancato contraddittorio, errori formali, motivazione insufficiente, vizi nella ricostruzione dei ricavi). In giudizio il contribuente potrà illustrare le prove e le eccezioni raccolte, chiederne l’ammissione e far valere i principi dettati dalla Cassazione (ad es. necessità di motivare oltre lo scostamento ). L’obiettivo è ottenere l’annullamento totale o la riduzione dell’accertamento.
  • Ricorso in Corte di Cassazione: il giudizio può proseguire in appello e Cassazione in base alle regole ordinarie (art. 360 c.p.c. mod. dal Codice trib.), limitatamente a violazioni di legge sulle questioni sollevate. Qui la competenza riguarda solo i vizi normativi (non la verifica dei fatti).

In tutte le fasi di difesa, il contribiente deve ricordare di preservare e presentare la documentazione completa (registri, fatture, bilanci, estratti conto, contratti, ecc.) e di formulare le proprie argomentazioni con precisione. Spesso lavorerà fianco a fianco con il commercialista e l’avvocato per puntellare la propria posizione. Il ricorso tributario è incentrato sulla prova del fatto tributario (art. 2697 c.c.): il contribuente deve provare i fatti che dichiara contrari alle conclusioni dell’ufficio, mentre l’agenzia deve provare i fatti nuovi su cui fonda l’accertamento (elementi “veramente nuovi” rispetto al primo accertamento ).

Infine, va ricordata la possibilità di definizione agevolata dell’accertamento (saldo e stralcio, rottamazione, ecc.) nei casi previsti dalla legge finanziaria, che talvolta può chiudere la controversia in modo conveniente, soprattutto se l’esito del contenzioso è incerto.

7. Analisi per settore economico

Gli ISA sono differenziati per macro-settori (commercio, servizi, professioni, manifattura, agricoltura, ecc.), e gli indicatori statistici cambiano a seconda dell’attività. In sintesi:

  • Commercio e manifattura: spesso gli ISA considerano il rapporto ricavi/costi di produzione, margine industriale, numero di addetti, superficie del locale, ecc. Ad esempio, un’impresa commerciale (negozio al dettaglio) potrebbe avere come indicatori caratteristici il margine lordo medio in percentuale sui ricavi, o la spesa media per metro quadro. Se un commerciante ha un margine inferiore agli standard, l’ufficio potrebbe insinuare ricavi non dichiarati. In questi casi di solito si contestano le voci di costo (dogane, materie prime, personale, ecc.) o si fornisce un bilancio analitico per dimostrare i costi reali effettivamente sostenuti, oltre a spiegazioni sul ciclo produttivo.
  • Servizi: per gli enti di servizi (come consulenze, trasporti, ristorazione, edilizia, ecc.) gli indicatori tipici possono riguardare il fatturato medio per addetto, l’incidenza dei costi del personale, le fatture per chilometro (per trasportatori), o il valore delle materie prime consumate. Ad esempio, nel settore degli autotrasporti si usano parametri come costo medio carburante per tonnellata trasportata. Un’impresa di servizi spesso ha pochi costi diretti e percentuali di margine superiori, quindi uno scostamento ISA di fatturato può dipendere da spese straordinarie (ristrutturazioni, investimenti non ricorrenti, ecc.) o errori contabili formali.
  • Professionisti: per i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici, psicologi, ecc.) gli ISA tipici tengono conto del fatturato medio per fascia di operatività, del numero di collaboratori, dell’età media degli incassi o di parametri specifici come spese per formazione o convenzioni (es. per psicologi). In questi casi spesso i “costi” rilevanti sono pochi (beni strumentali o affitto), e lo scostamento ISA si concentra sui ricavi. Un professionista con basso punteggio deve dimostrare con fatture e contratti che i compensi pattuiti erano inferiori per cause strutturali (bassa domanda, anni di studio, fatture non emesse perché già pagato in nero, ecc.). In Cass. 9554/2024, ad esempio, l’accertamento di un psicologo basato solo sul punteggio ISA è stato annullato per mancato contraddittorio . Un esempio pratico: un avvocato con ricavi al di sotto della media può documentare che ha avviato un procedimento gratuito o una parcella esente da imposta (esenzione professionisti), così giustificando lo scarto.

Nota importante: ogni attività ha i suoi codici ATECO e standard statistici, per cui è fondamentale verificare che l’ISA applicato sia effettivamente quello corretto. Errori comuni da contestare includono: codice ATECO sbagliato (e quindi parametri errati), periodo fiscale mal abbinato, criteri di calcolo delle voci scorrette (per es. si è considerata come spesa un voce deducibile), o le già citate cause di esclusione (nuova iscrizione, cessione, concorso, ecc.).

In una tabella riepilogativa si può sintetizzare così la differenza tra un accertamento standardizzato (studi/ISA) e uno analitico-induttivo (v. Tabella 1):

AspettoStudi/ISA (accertamento standardizzato)Accertamento analitico-induttivo
Base normativaDPCM parametri statistici (1997, succ.), art.9-bis DL 50/2017DPR 600/1973 art.39 co.1 lett. d (redditi) e art.54 DPR 633/1972 (IVA)
Dati utilizzatiDati medi di settore e valori dichiarati del contribuenteScritture contabili effettive del contribuente (registri, fatture, inventari, ecc.)
Tipo di presunzioniSemplici: basate su valori medi di settore. Non derivano da anomalie specifiche aziendali .Qualificate: richiedono presunzioni gravi, precise e concordanti (art.39, co.1 d) . Basate su fatti anomali specifici (es. discrepanze contabili evidenti).
Condizioni per l’applicazioneSi attiva se il contribuente ha compilato il modello ISA o studio di settore. Basta la dichiarazione presentata.Contabilità formalmente regolare ma con errori o omissioni rilevanti (es. fatture mancanti, movimenti economici non giustificati). Non necessita modello ISA.
ContraddittorioObbligatorio: invito con modulo ISA/studio, 60 giorni per rispondere (art.6-bis L.212/2000) .Obbligatorio: parte essenziale del procedimento. Deve sempre precedere l’atto definitivo.
Motivazione richiestaDevono spiegarsi i motivi del rigetto delle difese del contribuente (Cass. 9554/2024) ; va indicato l’algoritmo usato e gli scarti.L’atto deve indicare in dettaglio le singole voci modificate (ricavi/costi rettificati) e le ragioni specifiche delle presunzioni applicate.
TerminiAccertamento entro 5 anni (fino al 31/12 del 5° anno; 4 anni se punteggio ISA ≥8) .Stessa decadenza di 5 anni (art.43 DPR 600/73), ridotta a 4 se contabilità irreprensibile (punteggio ISA elevato).
PraticaProcedura rapida e “preconfezionata”; il contribuente conosce in anticipo i rilievi.Accertamento più complesso e specifico, fondato sull’esame dei documenti contabili e di elementi esterni.

Tabella 1: Confronto tra accertamento da parametri (ISA) e accertamento analitico-induttivo.

Questa tabella evidenzia i criteri diversi: nell’accertamento con ISA il reddito di riferimento è determinato statisticamente, e l’atto è “a tema limitato” (si recupera solo la differenza rilevata). Nel caso induttivo-analitico, l’ufficio parte dai dati reali del contribuente e i rilievi sono più puntuali e specifici. Non a caso, il contribuente può contestare lo scostamento ISA dimostrando con la propria documentazione la normalità delle proprie dinamiche economiche (ad es. cicli produttivi straordinari, investimenti, cambiamenti di organizzazione, crisi settoriali). In ogni caso, come ribadisce la Cassazione, senza contraddittorio non si raggiungono presunzioni gravi e concordanti: l’accertamento in difetto di confronto è nullo .

8. Simulazioni pratiche

Per chiarire come si applicano concretamente questi concetti, riportiamo alcuni esempi di simulazione nell’ambito italiano:

  • Esempio 1 (imprese commerciali/manifatturiere): Una società di produzione metalmeccanica del Nord presenta nel 2023 ricavi dichiarati di €1.200.000, costi del personale €500.000 e costi di produzione €600.000 (reddito IRES €100.000). L’Agenzia riscontra una fatturazione occulta di €200.000 (forse per mancata contabilizzazione di alcuni clienti). Ricevuto l’invito al contraddittorio, l’impresa fornisce tutti i registri vendite e fatture emesse; tuttavia, emergono nuove prove (ad es. contratti con clienti esteri) che confermano i maggiori ricavi. L’ufficio allora notifica un avviso integrativo calcolando l’imponibile su €1.400.000 (ricavi effettivi) e costi €700.000 (aggiungendo i costi di produzione relativi), portando a reddito IRES di €300.000. In questo caso il contribuente potrà chiedere l’annullamento dell’atto per violazione del principio di unicità dell’accertamento, dimostrando che l’ufficio non ha indicato dati nuovi rispetto alle scritture già in suo possesso . Se, invece, si fosse trattato solo di un errore di calcolo sui €200.000, basterebbe fornire documentazione bancaria e fatture (prove di incasso) per confutare la presunzione.
  • Esempio 2 (settore servizi – IVA): Una società di consulenza internazionale acquista servizi da un fornitore estero senza ritenuta alla fonte e applica il reverse charge. L’ufficio, tramite controlli automatizzati, scopre che in realtà il fornitore è residente e avrebbe dovuto emettere fattura con IVA. L’Agenzia chiede €22.000 di IVA (22% di 100.000) + sanzioni per fatturazioni errate. Nella difesa, il contribuente può richiedere all’ufficio le ragioni del controllo (dati da cui è nata la segnalazione) e, nel contempo, dimostrare che il reverse charge è stato applicato correttamente (con documenti doganali o contratti). Se il fornitore non ha risposto, il contribuente può proporre un’istanza di autotutela spiegando l’errore e chiedendo annullamento. In alternativa, potrà impugnare l’atto contestando in primis la legittimità del metodo (se non è stato usato alcun contraddittorio, ecc.), oppure dimostrando in giudizio che il debito IVA non sussiste in quanto si tratta di fatture irregolari non sopravvenute legalmente .
  • Esempio 3 (professionista – ISA): Un libero professionista orafa dichiara €500.000 di ricavi. Il suo ISA di settore indica invece un fatturato “tipico” molto più alto. Arriva quindi una comunicazione di anomalie o un invito al contraddittorio con un allegato (ad es. il modello ISA “AK08U” con i parametri). In contraddittorio, il professionista esibisce fatture extra-bilancio di consulenze per esterni e documentazione di spese eccezionali (progetti speciali, investimenti in ricerca) non considerate dallo standard. Se l’ufficio respinge comunque le osservazioni, notificherà un avviso in cui incrementa il suo imponibile fino all’ammontare statistico (ad es. +20%). In giudizio, il professionista potrà dimostrare l’inattendibilità della presunzione: depositando i contratti con i clienti esterni che giustificano i ricavi inferiori o invocando l’art. 9-bis DL 50/2017 (attività “di non normale svolgimento” e quindi esclusa dagli ISA) . In un caso analogo, la Corte ha annullato l’avviso per motivazione insufficiente (Cass. 19669/2024) perché l’ufficio non aveva argomentato concretamente l’applicabilità dello standard . In alternativa, il contribuente avrebbe potuto eccepire che la propria attività presenta caratteristiche “speciali” (es. produzione di gioielli su misura) tali da escluderlo dall’algoritmo ISA.

Questi esempi mostrano che, in ogni settore, la difesa consisterà nel documentare i fatti reali e confutare i presunti scostamenti con prove concrete. Dalla simulazione metalmeccanica all’esempio professionale, il comune denominatore è: fornire all’ufficio dati di fatto che dimostrino la veridicità del reddito dichiarato, e far valere ogni strumento interlocutorio (contraddittorio, autotutela, mediazione) prima di arrivare al giudice.

9. Domande frequenti (Q&A)

D. Che cos’è un invito al contraddittorio e come devo rispondere?
R. L’invito al contraddittorio è una comunicazione preventiva obbligatoria prima dell’accertamento standardizzato (studi/ISA). Di solito viene notificato con allegato il modello ISA o lo “schema di atto” parametrico, e concede 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Nella risposta, che va presentata per iscritto, occorre: analizzare i dati contestati, segnalare eventuali errori materiali (es. attività errata, periodi mancanti, dati contabili obiettivi), e produrre documentazione giustificativa. Ad esempio, si possono inviare bilanci completi, fatture, estratti conto o relazioni che spieghino gli scostamenti. Nei 60 giorni il contribuente deve preparare controdeduzioni ragionate: l’Agenzia è tenuta ad esaminarle e a rispondere nell’atto finale .

D. Cosa succede se l’ufficio salta il contraddittorio?
R. L’atto impositivo rischia di essere nullo. La Cassazione (ord. Cass. n.9554/2024) ha stabilito che un avviso basato solo su studi/parametri è annullabile se non è preceduto dal contraddittorio . Dal 18/1/2024 la legge ha reso esplicito che ogni atto tributario deve essere preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale (art.6-bis Statuto). In pratica, in sede di giudizio il contribuente potrà eccepire la mancanza di questo passaggio: se dimostra di non avere ricevuto termine e schema di accertamento (modulo statistico) di 60 giorni, potrà chiedere l’annullamento dell’avviso per violazione di legge.

D. Qual è la differenza tra accertamento analitico-induttivo e accertamento da studi/ISA?
R. L’accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) parte dai dati reali del contribuente (scritture contabili effettive) e li integra con presunzioni qualificate (gravi, precise, concordanti) per colmare omissioni. Ad esempio, se mancano fatture o c’è discrepanza di magazzino, si presuppongono ricavi non dichiarati tramite dati certi (costi fissi, consumi, ecc.). Viceversa, l’accertamento da studi di settore/ISA si basa su dati statistici di settore . È una presunzione semplice: connette il reddito ad indicatori medi (es. reddito medio per categoria) . Gli studi/ISA non nascono da anomalie specifiche dell’azienda ma da indici generali. Inoltre, l’analitico-induttivo presuppone una contabilità sostanzialmente regolare (anche se con anomalie limitate), mentre lo studio/ISA può applicarsi anche alla semplice dichiarazione, senza necessità di scritture (basta aver compilato il modello). In entrambi i casi l’ufficio deve comunque motivare come ha modificato i dati contabili per adeguarli alla realtà aziendale.

D. Quali documenti devo conservare e presentare al Fisco in un controllo da ISA?
R. È fondamentale avere una contabilità chiara e completa. In pratica, si raccomanda di tenere aggiornati i registri IVA, il libro giornale e gli inventari, nonché conservare tutte le fatture (acquisto e vendita) e gli estratti conto bancari . Per le imprese produttive, è utile documentare i processi produttivi (schede di magazzino, bolle di consegna, schemi di lavorazione). Nel contraddittorio è utile allegare relazioni tecniche o documenti che rispondano puntualmente alle voci dello studio/parametro: ad es., se l’ISA segnala ricavi maggiori, si possono portare contratti, ordini o fatture mancanti che giustifichino l’importo dichiarato; se segnala margini bassi, si documentino le spese straordinarie. In sintesi, bisogna dimostrare coerenza tra le scritture contabili e l’attività reale, fornendo prove tangibili (contratti, ricevute, listini, perizie, ecc.) che attestino l’esatto svolgimento dell’attività.

D. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento senza aver ricevuto alcun invito al contraddittorio?
R. In primo luogo, verificare se l’atto doveva per legge essere preceduto da contraddittorio. Se il contraddittorio era obbligatorio (ad es. casi con studi/ISA come base) ma non è stato svolto, l’avviso può essere annullato per nullità formale. Se invece in quel caso è prevista un’immediata emissione (es. fatture palesemente false o mancanti gravi, casi di induttivo puro), l’atto resta valido e il contribuente deve valutare la difesa nel merito. In ogni caso, va esaminato subito il contenuto dell’avviso: controllare i calcoli (tassi di imposta, IVA, ritenute), le poste rettificate e la motivazione. Se sono presenti errori o vizi sostanziali (ricavi determinati con parametri errati, costi ricaricati in modo improprio, motivazione insufficiente), si potrà impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria. Pur senza contraddittorio, il contribuente può anche chiedere l’accertamento con adesione (un concorso fiscale) o la mediazione tributaria per chiudere la questione. In ogni caso, nel ricorso va evidenziata subito la carenza procedurale (contraddittorio mancato, violazione termini, motivazione per relationem) e le voci di reddito contestate errate. Ad esempio, se si è applicato un accertamento induttivo-analitico senza adeguata motivazione (solo scostamento statistico), si chiederà l’annullamento come fatto da Cass. 19669/2024 .

D. Che onere probatorio ha il contribuente in giudizio?
R. Il contribuente deve fornire le prove dei fatti che gioca a suo favore (onere di allegazione ex art.2697 c.c.). Ad esempio, se contesta che l’accertamento comprende fatturazioni inesistenti, deve documentarlo con contratti, corrispondenze, estratti conto bancari . Tuttavia, l’Agenzia deve dimostrare la fondatezza delle sue presunzioni: nel giudizio tributario si tratta di accertare un fatto tributario reale (quale sia il reddito effettivo). Una volta giustificato l’avviso con adeguate motivazioni, l’onere può spostarsi sul contribuente di provare i fatti contrari, ma finché le sue controdeduzioni restano prive di risposta dettagliata dall’ufficio, il giudice valuterà liberamente. In pratica: l’impresa deve proporre una controprova specifica (non bastano obiezioni generiche), e il giudice tributario analizzerà se l’applicazione dell’ISA è pertinente al caso e se le prove del contribuente sono sufficienti a far decadere la presunzione. Per questo spesso è consigliabile, ancor prima di andare in Commissione, raccogliere e presentare tutte le prove documentali pertinenti ai fatti contestati: contratti, fatture, estratti conto, ecc. .

10. Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa italiana: D.P.R. 29/9/1973 n.600, artt. 39 (accertamento contabile e induttivo) ; D.P.R. 26/10/1972 n.633, artt. 54-55 (IVA induttivo); L. 212/2000 (Statuto del Contribuente, artt. 7 e 6-bis sull’obbligo del contraddittorio) ; D.Lgs. 156/2015 (mediazione tributaria); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari); D.L. 50/2017 art. 9-bis (introduzione degli ISA); D.M. 10/2/2017 (primi modelli ISA) e decreti ministeriali successivi; L. 228/2023 (legge di bilancio 2024, art.6-bis Statuto) ; D.Lgs. 218/1997 (Codice Tributario, art.10 adesione, art.43 termini decadenza); Codice Civile, art. 2729 (presunzioni) e art. 2697 (onere della prova).

Giurisprudenza nazionale: Cass. civ., Sez. Un., ord. 1/10/2018 n. 23723 (presunzioni semplici degli studi di settore) ; Cass. civ., Sez. trib., ord. 9/4/2024 n. 9554 (contraddittorio obbligatorio per accertamenti standardizzati) ; Cass. civ., Sez. trib., ord. 17/7/2024 n. 19669 (motivazione dell’atto di accertamento) ; Cass. civ., Sez. trib., ord. 15/7/2025 n. 19574 (deduzione forfettaria dei costi nell’accertamento induttivo) ; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12/1/2025 n. 2950 (redattometro, oneri di prova del contribuente) ; Cass. civ., Sez. trib., ord. 31/5/2018 n. 26357 (presunzioni semplici e contraddittorio obbligatorio) . Provv. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (Padova) 18/9/2025 n. 425 (prevalenza della prova del contribuente su accertamento ISA).

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Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate utilizza spesso gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) come segnale di rischio, ma talvolta li trasforma erroneamente nell’unico fondamento dell’accertamento.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 rettifica dei ricavi o del reddito,
👉 recupero di imposte (IRPEF/IRES/IRAP e IVA),
👉 sanzioni e interessi,
👉 accertamenti su più annualità,
👉 messa in discussione dell’attendibilità complessiva dell’attività.

La domanda decisiva è questa:
posso difendermi se l’accertamento si basa solo sugli ISA?

Devi saperlo subito:

👉 sì, nel 2026 questi accertamenti sono spesso contestabili,
👉 gli ISA non sono una prova autonoma di evasione,
👉 servono elementi ulteriori, gravi e concordanti,
👉 la strategia difensiva va attivata subito.


Cosa Sono gli ISA (In Modo Chiaro)

Gli ISA sono strumenti statistici che:

– stimano la normalità economica di un’attività,
– confrontano i dati dichiarati con medie di settore,
– attribuiscono un punteggio di affidabilità fiscale.

👉 Gli ISA NON ricostruiscono il reddito reale,
👉 NON sono una prova diretta,
👉 NON dimostrano automaticamente evasione.

Sono indicatori di rischio, non strumenti di accertamento autonomo.


Perché il Fisco Usa gli ISA negli Accertamenti

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate utilizza gli ISA per:

– selezionare posizioni da controllare,
– individuare anomalie statistiche,
– avviare approfondimenti istruttori.

👉 Il problema nasce quando gli ISA vengono usati come unica prova,
👉 senza riscontri contabili, bancari o documentali.


Il Principio Chiave: ISA ≠ Prova di Maggior Reddito

Un principio fondamentale è questo:

👉 gli ISA, da soli, non legittimano un accertamento.

Questo significa che:

– il Fisco non può rettificare il reddito solo perché il punteggio è basso,
– la non affidabilità non equivale a evasione,
– servono elementi concreti e specifici.

👉 Un accertamento fondato solo sugli ISA è giuridicamente debole.


Quando l’Accertamento Basato sugli ISA è Illegittimo

L’accertamento è contestabile se:

– si fonda esclusivamente sul punteggio ISA,
– non indica altri elementi probatori,
– non analizza la realtà economica dell’attività,
– ignora fattori straordinari (crisi, calo di mercato, eventi esterni),
– non valuta le specificità del contribuente,
– applica automatismi statistici.

👉 La statistica non può sostituire la prova.


Perché gli ISA Non Fotografano Sempre la Realtà

Gli ISA possono risultare bassi anche quando:

– l’attività è in crisi di mercato,
– i margini sono ridotti per concorrenza o aumento dei costi,
– si praticano prezzi difensivi,
– l’attività è atipica rispetto al settore,
– esistono eventi straordinari (malattia, ristrutturazioni, investimenti),
– la struttura dei costi è diversa dalla media.

👉 L’incongruenza statistica non è un illecito.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Contestare l’Utilizzo degli ISA come Prova Unica

La difesa parte da un punto fermo:

👉 gli ISA non sono una prova autonoma di maggior reddito.

È possibile eccepire che:

– l’accertamento è carente di motivazione,
– manca un supporto probatorio ulteriore,
– l’Ufficio ha violato i principi di gravità, precisione e concordanza.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 2. Dimostrare le Ragioni Economiche del Punteggio Basso

Un principio fondamentale è questo:

👉 il contribuente ha diritto di spiegare perché è “fuori media”.

È decisivo documentare:

– andamento reale dell’attività,
– calo dei ricavi o aumento dei costi,
– investimenti o ristrutturazioni,
– eventi straordinari,
– scelte commerciali coerenti.

👉 La spiegazione concreta neutralizza la presunzione statistica.


🔹 3. Difendere l’Attendibilità della Contabilità

Se la contabilità è:

– regolarmente tenuta,
– coerente,
– supportata da documenti,

👉 il Fisco non può disconoscerla solo per un ISA basso.

👉 La contabilità reale prevale sulla media statistica.


🔹 4. Contestare l’Automatismo Accertativo

Molti accertamenti:

– trasformano il punteggio ISA in rettifica automatica,
– senza dimostrare ricavi non dichiarati.

👉 Questo automatismo è illegittimo e contestabile.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Contraddittorio Preventivo

È un momento fondamentale.

Serve per:

– spiegare il punteggio ISA,
– fornire giustificazioni economiche,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Un contraddittorio ben gestito spesso blocca l’accertamento.


🔹 Risposta a Questionari e PVC

Serve per:

– smontare l’uso degli ISA come prova unica,
– produrre documentazione economica e contabile,
– evidenziare la carenza istruttoria dell’Ufficio.

👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’accertamento si basa solo sugli ISA,
– mancano elementi probatori ulteriori,
– il Fisco ignora la realtà economica.

👉 Molti accertamenti basati solo sugli ISA vengono annullati.


Il Punto Chiave: Gli ISA Sono Indicatori, Non Sentenze

Un principio fondamentale è questo:

👉 gli ISA segnalano un rischio, non provano un reddito maggiore.

Questo significa che:

– il Fisco deve provare il maggior reddito,
– la statistica non basta,
– il contribuente ha diritto a una valutazione concreta e individuale.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:

– accettano l’accertamento solo perché “ISA basso”,
– non spiegano le ragioni economiche,
– rispondono senza strategia tecnica,
– non impugnano nei termini.

👉 Così l’accertamento diventa definitivo anche se illegittimo.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti basati sugli ISA è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– contesta l’uso degli ISA come prova unica,
– valorizza la realtà economica dell’attività,
– smonta le presunzioni statistiche,
– tutela il contribuente da rettifiche arbitrarie.

👉 Qui la differenza la fa il diritto, non l’algoritmo.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ottenere l’annullamento dell’accertamento,
– evitare rettifiche basate su statistiche,
– difendere la contabilità reale,
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👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti standardizzati richiede competenze avanzate.

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Conclusione

Nel 2026, un accertamento basato esclusivamente sugli ISA:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e strutturata.

La regola è chiara:

👉 contestare l’ISA come prova unica,
👉 spiegare le ragioni economiche reali,
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