L’accertamento fiscale per scissioni o fusioni ritenute elusive è una delle contestazioni più complesse e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate può riqualificare operazioni societarie formalmente legittime sostenendo che siano state realizzate al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito.
In questi casi il Fisco non contesta la validità civilistica dell’operazione, ma ne nega gli effetti fiscali, rideterminando il reddito, recuperando imposte, applicando sanzioni e interessi, spesso su più esercizi e con effetti immediatamente esecutivi.
Il rischio è concreto:
fusioni e scissioni realmente motivate da esigenze organizzative o industriali possono essere stravolte retroattivamente, con un accertamento fiscale di enorme impatto.
Molti si chiedono:
“Quando una fusione o scissione è considerata elusiva?”
“Il Fisco può ignorare un’operazione legittima?”
“Basta un risparmio d’imposta per parlare di elusione?”
“Come posso difendermi da una riqualificazione così invasiva?”
È fondamentale chiarirlo subito:
una fusione o una scissione non è elusiva per definizione.
L’accertamento deve rispettare criteri rigorosi e può essere efficacemente contestato.
Cosa contesta il Fisco nelle operazioni di fusione e scissione
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• presunta assenza di valide ragioni economiche
• utilizzo dell’operazione per compensare perdite
• separazione artificiosa di rami d’azienda
• trasferimenti patrimoniali ritenuti strumentali
• riduzione del carico fiscale senza effetti reali
• operazioni considerate meramente formali
Ma il risparmio fiscale non equivale automaticamente a elusione.
Perché l’Agenzia delle Entrate qualifica l’operazione come elusiva
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’operazione è elusiva se:
• è priva di sostanza economica
• non produce effetti organizzativi reali
• ha come unico scopo il vantaggio fiscale
• utilizza schemi societari “artificiosi”
• altera la corretta applicazione delle norme
Ma la valutazione deve essere complessiva e non astratta.
Il rischio più grave: disconoscimento degli effetti fiscali
Il vero pericolo è che:
• l’operazione venga fiscalmente ignorata
• i redditi vengano riattribuiti
• si recuperino imposte su più anni
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• l’atto diventi esecutivo
• la pianificazione societaria venga vanificata
Anche quando l’operazione è reale e documentata.
L’errore più grave: pensare che basti la forma civilistica
Molte società sbagliano quando:
• si affidano solo alla validità notarile
• non documentano le ragioni economiche
• non dimostrano gli effetti organizzativi
• accettano la riqualificazione senza reagire
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario conta la sostanza economica, non solo la forma giuridica.
Fusioni, scissioni ed elusione: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• il vantaggio fiscale non è vietato di per sé
• le valide ragioni economiche sono decisive
• l’operazione va valutata nel suo complesso
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le presunzioni devono essere gravi e concordanti
• il contribuente può dimostrare la legittimità
• la libertà di iniziativa economica è tutelata
Se esistono reali ragioni economiche, l’accertamento è illegittimo.
Quando l’accertamento per operazioni elusive è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’operazione ha effetti organizzativi concreti
• esiste una logica industriale o gestionale
• il vantaggio fiscale non è l’unico obiettivo
• la struttura societaria è coerente
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non emerge artificiosità
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace subito
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione dell’operazione societaria
• dimostrazione delle ragioni economiche
• documentazione degli effetti organizzativi
• contestazione della riqualificazione elusiva
• verifica della motivazione dell’atto
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa societaria, economica e giuridica, non solo formale.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• il recupero fiscale si consolida
• scattano sanzioni e interessi
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• recuperi fiscali ingiustificati
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• compromissione delle operazioni straordinarie
Il danno è fiscale e strategico.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per scissione o fusione elusiva
Se ricevi un accertamento per scissioni o fusioni ritenute elusive:
• non accettare automaticamente la riqualificazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica le ragioni addotte dal Fisco
• ricostruisci le finalità economiche reali
• raccogli documentazione societaria e gestionale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica immediata
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e societario, assistendo imprese e gruppi in accertamenti per scissioni o fusioni ritenute elusive, contrastando riqualificazioni arbitrarie e recuperi fiscali non dovuti.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• dimostrare le valide ragioni economiche
• difendere la legittimità dell’operazione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale
Agisci ora
Una fusione o una scissione con reali motivazioni economiche
non diventa elusiva per una valutazione astratta del Fisco.
Ma una contestazione non difesa correttamente può compromettere seriamente l’assetto societario.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato una scissione o una fusione come elusiva,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una riqualificazione fiscale diventi definitiva.
Introduzione
Un’operazione straordinaria societaria (scissione o fusione) è di per sé lecita e – in molti casi – fiscalmente neutra (art. 173 TUIR). Tuttavia, quando è realizzata senza una valida ragione economica, al solo scopo di ottenere un risparmio fiscale, l’Amministrazione finanziaria può contestarla come un’abuso del diritto. In particolare, la giurisprudenza tributaria italiana impone una verifica “complessiva” dell’operazione e delle attività correlate (atti precedenti e successivi) per accertare se, pur formalmente lecita, l’operazione sia finalizzata esclusivamente ad eludere l’imposizione .
Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 10-bis) codifica il principio generale anti-elusivo: l’Amministrazione deve provare l’esistenza di (i) un vantaggio fiscale indebito e (ii) la mancanza di sostanza economica dell’operazione, mentre il contribuente può confutare tali assunti offrendo valide ragioni extrafiscali (gestionali, organizzative o di riorganizzazione aziendale) . In assenza di uno di tali elementi, l’operazione non può essere qualificata come abusiva .
Fonti normative rilevanti: Art. 173 TUIR (neutralità di scissione/fusione, aggiornata dal D.Lgs. 192/2024) ; art. 10-bis L. 212/2000 (statuto del contribuente); DPR 600/1973 art. 37-bis (abrogato, ma utile per comprensione storica); Codice Civile artt. 2506 e ss. (disciplina civilistica delle scissioni, inclusa la nuova “scorporo” del D.Lgs. 192/2024).
Tipologie di operazioni straordinarie e profili fiscali
- Scissione totale: la società scissa trasferisce tutto il suo patrimonio ad una o più beneficiarie; la scissa si estingue senza liquidazione (art. 2506 c.c.).
- Scissione parziale: la scissa trasferisce solo una parte del suo patrimonio ad altre società preesistenti o di nuova costituzione; la scissa può continuare l’attività (art. 2506-bis c.c.).
- Scorporo: particolare forma di scissione (D.Lgs. 192/2024, art. 2506‑octies c.c.) in cui la società scindenda trasferisce un ramo (o parte di ramo) d’azienda alla propria beneficiaria neo-costituita, ricevendo le partecipazioni della beneficiaria stessa. Il nuovo comma 15-ter dell’art. 173 TUIR conferma la fiscalità di neutralità per tali scissioni “modificative e non traslative”, pur introducendo precise regole sul riporto delle perdite, sulle basi fiscali dei beni, sulle riserve ecc. . In pratica, le attività e passività assegnate mantengono il loro valore fiscale riconosciuto, e le partecipazioni ricevute dalla scissa hanno un valore fiscalmente neutro pari allo scostamento tra attività e passività trasferite . Le imposte indirette (IVA, registro, ipotecarie) non si applicano come cessioni ordinarie: restano in generale fisse (tra cui imposta di registro proporzionale) .
- Fusione per incorporazione: un’azienda viene incorporata in altra preesistente; l’incorporante assume l’azienda conferita. Analogamente a scissione, se la fusione risponde a fini reali di riorganizzazione è neutrale (art. 173 TUIR); ma può essere oggetto di accertamento se l’Amministrazione ravvisa abuso (ad es. incorporazione di una società “in perdita” finalizzata solo alla fruizione del diverso trattamento fiscale delle perdite).
Le diverse tipologie possono combinarsi in operazioni “a catena” (es. fusione seguito da scissione, come nell’interpello 84/E/2024 analizzato dall’Agenzia delle Entrate ). In ogni caso, anche le scissioni (sia proporzionali sia asimmetriche) e le fusioni sono lecite in sé: non esistono norme di per sé vietanti le scissioni “non aventi per oggetto un’azienda” . Tuttavia, la mancanza di un oggetto azienda completo o di proporzionalità può far nascere sospetti di elusione, specie se seguita dalla cessione delle partecipazioni create .
L’approccio dell’Amministrazione e i requisiti dell’abuso
L’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza hanno definito i criteri per riconoscere un’operazione elusiva. In linea generale:
- Vantaggio fiscale indebito: occorre dimostrare che l’operazione ha procurato un risparmio d’imposta non previsto (oppure un trattamento più favorevole) in contrasto con lo spirito della legge. Ad esempio, attribuire beni ai soci con scissione per godere del regime di “neutralità” (imposta sostitutiva 0%) invece di cederli imponendo plusvalenze è considerato un vantaggio fiscale se l’operazione non ha senso economico concreto .
- Mancanza di sostanza economica: l’operazione deve risultare priva di reali motivazioni commerciali. Il giudice controlla tutti gli atti correlati: non conta solo la forma (atto di scissione o fusione), ma se dietro vi siano contratti/atti preparatori o successivi, o in generale un progetto imprenditoriale, oppure solo artifici. Così “la valutazione delle ragioni economiche deve essere effettuata in modo complessivo e non atomistico, estendendosi agli atti precedenti e successivi” . Se l’operazione appare un «puro artificio» finalizzato esclusivamente ad eludere le imposte, integra abuso del diritto . Nel caso esaminato (Cass. 27870/2024), la società aveva acquistato un capannone, concesso in comodato ai soci, e solo in liquidazione aveva “scisso” tale bene assegnandolo ai soci: una sequenza senza altra sostanza imprenditoriale .
- Essenzialità del vantaggio fiscale: il vantaggio deve essere il fine principale (non una mera conseguenza). Se esistono valide ragioni non fiscali “non marginali” (miglioramento organizzativo, superamento di conflitti tra soci, continuità aziendale ecc.), l’abuso non sussiste anche se si realizzano benefici fiscali . Sul punto Cassazione 14674/2024 conferma che si applica il divieto di abuso anche senza contrastare una norma fiscale specifica , ma queste ragioni extrafiscali vanno provate dal contribuente.
Onere della prova: Spetta all’Amministrazione provare il disegno elusivo e l’assenza di ragioni economiche valide, mentre il contribuente deve dimostrare le motivazioni reali (anche organizzative o funzionali) che giustificano l’operazione . In pratica, occorre documentare sia la causa esterna (stato dei mercati, analisi interna, prospettive) sia ogni aspetto procedurale (consulenze, relazioni assembleari, perizie di stima, fairness opinion ecc.) che supporti la legittimità economica della scissione/fusione.
Come agire per difendersi
Dal punto di vista del debitore (socio o società), ecco alcuni accorgimenti chiave per affrontare un possibile accertamento:
- Documentare le ragioni economiche: conservare verbali assembleari, perizie, business plan, pareri di esperti. Ad esempio, se la scissione serve a separare business non più sinergici, o a rilanciare attività in perdita, evidenziarlo con dati finanziari, piani di ristrutturazione e studi di mercato. In tal modo si dimostrano motivi extrafiscali non marginali per l’operazione .
- Primo contraddittorio e interpello preventivo: se possibile, attivare l’interpello (art. 11, L. 212/2000) per chiarire in anticipo la corretta lettura fiscale dell’operazione. L’Agenzia fornisce risposte vincolanti se l’operazione è descritta compiutamente. Negli ultimi anni sono emerse risposte su scissioni complesse (es. interpello 84/E/2024, dove l’Agenzia ha ritenuto elusiva una fusione + scissione asimmetrica ). Il parere preventivo può rafforzare la posizione del contribuente o quantomeno indurre l’ufficio a riconsiderare l’atto, ma il “silenzio-rifiuto” può sempre essere impugnato.
- Resistenza formale all’accertamento: In fase di notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può articolare l’opposizione motivandola sulle ragioni economiche (in memoria difensiva all’Agenzia o in giudizio). Bisogna sottolineare l’assenza di un vantaggio fiscale indebito e la presenza di una sostanza economica: ad esempio, mostrando che la scissione era effettivamente strumentale a sopperire a conflitti societari, a semplificare la governance o a proteggere singole attività redditizie.
- Contrasto della “presunzione” fisco: In passato l’Ufficio riteneva automaticamente elusive le scissioni asimmetriche o seguite da cessione di quote . Oggi, invece, la Corte di Cassazione esige una verifica puntuale: non basta che l’operazione segua un percorso non “naturale” (come la scissione anziché la liquidazione) , occorre provare l’intento elusivo . Il contribuente può controbattere spiegando perché alternative (accordo soci, liquidazione diretta) erano inefficaci o penalizzanti, ribadendo la coerenza dell’operazione con la prassi normale di affari.
- Strategia probatoria: Raccogliere elementi che possano contrastare l’“anormalità” economica: ad es. contratti di affitto già sottoscritti dai nuovi enti, preventivi di vendita di attività residue, annotazioni sul libro delle adunanze assembleari che motivano la scissione, e così via. Anche la tempestività dell’operazione (se frutto di analisi svolte prima della crisi societaria) può supportare la legittimità. In sostanza, anticipare le critiche dell’Agenzia e produrre prove concrete di un piano industriale credibile.
- Tutela dei creditori: la legge e la giurisprudenza fissano rimedi per i creditori della società scissa (es. opposizione ai sensi art. 2503 c.c., o azioni revocatorie ordinarie ). Un aspetto difensivo per il contribuente è dimostrare anche il rispetto delle garanzie esterne (ad es. che l’operazione è avvenuta con i consensi dovuti o che i creditori sociali non hanno subito danni concreti).
Tabelle riepilogative
Tipi di scissione/fusione e neutralità fiscale:
| Operazione | Effetto fiscale principale | Rischi di accertamento (abuso) |
|---|---|---|
| Scissione proporzionale totale | Neutralità fiscale ai sensi art. 173 TUIR (nessuna plusvalenza realizzata) | Assenza di rischio se vi sono valide motivazioni imprenditoriali; attenzione se antece datum (es. liquidazione simulata) |
| Scissione proporzionale parziale | Neutralità fiscale (patrimonio ridotto della scissa) | Focus sull’oggetto trasferito (solo aziende o anche beni singoli?). L’Agenzia può verificare se è stata usata per attribuire gli asset in modo elusivo |
| Scissione asimmetrica (p. es. totale con destinazione non proporzionale di beni) | Anch’essa neutralità (trasferimento senza realizzi) | Le asimmetrie attirano l’attenzione del fisco: potrebbe indagare se si intendeva bypassare regole di tutela dei creditori o se manca un’azienda costituita |
| Scissione con scorporo (art.2506‑octies) | Neutralità confermata (D.Lgs. 192/2024) , con regole specifiche su valori fiscali e riserve | Nuova fattispecie meno esperta, attenzione a interpretazioni di prassi (alcuni interpelli suggeriscono cautela se beneficiaria è preesistente ) |
| Fusione per incorporazione | Neutralità generale se è un’operazione genuina (art. 173) | Il fisco valuta se la fusione è solo espediente (p.es. incorporare società in perdita per valorizzare strumenti fiscali) – come visto in Cass. trib. n.10215/2024. Si applicano criteri analoghi: vantaggio indebito + assenza sostanza. |
Rischi pratici e contromisure:
- Requisito formale vs sostanziale: la mera conformità alla forma civilistica (atti, verbali, fascicoli) non impedisce il disconoscimento fiscale. È necessario giustificare il risultato sostanziale .
- Verifiche del Fisco: l’ufficio può contestare in accertamento la validità di tutta la sequenza negoziale (compresi passaggi di liquidazione, successivi conferimenti di beni, cessione di partecipazioni ecc.) . Bisogna quindi “smascherare” il disegno elusivo mostrando le ragioni economiche complessive.
- Atti di responsabilità: come avvenuto nel caso Cass. 27870/24, l’Agenzia potrebbe notificare anche atti di responsabilità a soci o amministratori (art. 36 D.P.R. 602/1973) . La difesa dovrà dimostrare anche in questo sede che l’operazione era lecita e motivata, non un’escamotage di socio.
Domande e risposte frequenti
- Cos’è l’abuso del diritto nelle operazioni di scissione/fusione?
L’abuso del diritto si ha quando un’operazione societaria lecita (scissione o fusione) viene attuata in modo artificioso per ottenere indebitamente un risparmio fiscale, senza una reale motivazione economica. In tal caso, come afferma la Cassazione, se sono in atto “costruzioni di puro artificio” finalizzate a eludere le imposte e prive di sostanza economica, l’operazione perde i suoi effetti fiscali neutri . - Quando si considera “elusiva” una scissione o fusione?
Quando mancano valide ragioni extrafiscali (organizzative, di mercato, di continuità) e il vantaggio fiscale è essenziale. Per esempio, secondo Cass. 27870/2024, integra abuso del diritto l’uso della scissione da parte di una società che non svolge attività di impresa e, liquidata, assegna il suo immobile ai soci per beneficio fiscale . Analogamente, una fusione potrebbe essere ritenuta elusiva se serve unicamente a far fruttare strumentalmente (e sotto forma di dividendi o cessioni di quote) una minusvalenza di una società perdente. - Quali elementi prova il fisco e cosa devo dimostrare io?
Il fisco deve provare vantaggio fiscale indebito e assenza di sostanza. Ad esempio, deve documentare come l’operazione avrebbe potuto essere inquadrata diversamente (eventuale “operazione economica più naturale”) e che i passaggi erano fittizi. Il contribuente invece deve controprove, mostrando i piani industriali, le convenienze economiche e le ragioni alternative che hanno guidato la scelta (ad es. miglior assetto gestionale, liquidazione di passività, realizzazione di sinergie ecc.) . - Vale la regola della “stabilità delle operazioni straordinarie”?
Un tempo si sosteneva che scissioni e fusioni fossero immodificabili in giurisprudenza (art. 37-bis DPR 600/73). Oggi, con il consolidarsi del principio anti-elusivo, la “stabilità” formale non impedisce il disconoscimento dei vantaggi fiscali se manca la sostanza: occorre valutare tutti gli aspetti sostanziali, anche senza errori procedimentali dell’Amministrazione . Dunque non ci si può affidare alla sola forma. - Esempio pratico (simulazione):
Società A (S.r.l.) possiede un immobile strumentale. Decide di scindersi parzialmente in due nuove S.r.l. B e C, assegnando a B l’immobile e a C altri asset (es. macchinari). Sia B che C hanno inizialmente gli stessi soci di A. L’operazione in sé è neutra (art.173). Tuttavia, se immediatamente dopo B cede l’immobile ai soci (o a terzi) realizzando una plusvalenza tassata al 26%, lo scopo effettivo appare quello di trasferire l’immobile anziché liquidarlo (che avrebbe comportato cessione e tassazione ordinaria più onerosa). L’Agenzia potrebbe accertare abusività: vorrà sapere perché non si è liquidata la società A, che convenienza abbia la scissione, ecc. Per difendersi, i soci di A dovrebbero documentare – ad es. – che si voleva risolvere un conflitto interno e separare due rami di azienda autonomi, mostrando analisi di mercato, cessione di quote invece dell’immobile, piani di investimento separati per B e C, ecc. Se le giustificazioni reggono, si evita la presunzione di elusione; altrimenti, come nel caso Cass. 27870/2024, il vantaggio fiscale può essere disconosciuto . - Interpelli recenti:
L’Agenzia ha risposto a istanze su scissioni e fusioni con possibili abusi. Ad es., l’interpello 84/E/2024 trattava una fusione per incorporazione seguita da scissione totale asimmetrica di società immobiliari familiari. L’Agenzia ha ravvisato mancanza di sostanza (il gruppo si sarebbe limitato a riallocare partecipazioni come in una cessione) e ritenuto l’intera strategia elusiva . Tali pareri vanno studiati per valutare analogie con il proprio caso.
Procedure di contenzioso
Se si riceve un avviso di accertamento per scissione/fusione elusiva, è consigliabile agire così: (i) fare memoria difensiva spiegando le ragioni economiche; (ii) considerare l’opzione della supplenza del giudice: la Cassazione ha confermato che un negozio abusivo può essere dichiarato d’ufficio in giudizio anche senza richiesta del fisco ; (iii) prepararsi a sostenere che qualunque dubbio sia risolto a favore del contribuente, poiché nel processo tributario è onere dell’ufficio provare la costruzione elusiva .
Nelle successive fasi, potrebbe seguire un ricorso alla Commissione Tributaria, e poi un ricorso per Cassazione. Il contribuente può far valere tutte le motivazioni alternative (anche con nuovi documenti), mentre il fisco non può modificare “in peggio” le proprie ragioni già esposte (principio del ne bis in idem sostanziale).
Fonti e approfondimenti
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (attuazione della delega fiscale): modifica l’art. 173 TUIR introducendo la disciplina fiscale della scissione con scorporo, confermando il principio di neutralità e definendo nuove regole sul riporto perdite, valori fiscali, riserve etc. .
- TUIR, art. 173 (operazioni straordinarie): neutralità fiscale di fusioni e scissioni che soddisfano i requisiti di legge; nuovo comma 15-ter per gli scorpori (conservazione delle basi fiscali) .
- Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 10-bis): disciplina generale dell’abuso del diritto (giurisprudenza di legittimità, ex art. 53 Cost., Cass. 14674/2024 ).
- Cassazione civ. sez. V, n. 27870/2024: caso di scissione elusiva, ribadisce la necessità di valutazione complessiva e riconosce l’abuso se la società scissa (non operativa) attribuisce ai soci un immobile dopo liquidazione . (Cfr. anche Cass. 27905/2024 ).
- Cassazione sez. V, n. 27905/2024: definisce i principi dell’abuso del diritto, richiamando la costruzione di artifici finalizzati a vantaggio fiscale e privi di sostanza economica .
- Agenzia Entrate – Fisco Oggi, 16/12/2024, n. 14083: analisi del caso Cass. 27905/2024, sottolinea che «l’uso distorto di strumenti giuridici per conseguire risparmi di imposta, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, configura abuso del diritto» .
- Agenzia Entrate – Risposta a interpello n. 84/E/2024 (marzo 2024): caso di fusione + scissione asimmetrica, l’Agenzia ha ritenuto priva di sostanza economica l’intera strategia di riallocazione patrimoniale .
- Risoluzioni Agenzia Entrate n. 97/E e 256/E del 2009: posizioni storiche sull’operazione scissione seguita da cessione di partecipazioni; dichiaravano elusiva tale combinazione. Sono state assorbite dall’approccio attuale basato sull’art. 10-bis .
- Giurisprudenza Europea: Cassazione e CGUE (C-394/18 del 2020) chiariscono che i creditori della scissa non perdono tutele (revocatoria ordinaria ammissibile) , rilevante se l’accertamento tributario è connesso a situazioni concorsuali.
- Cassazione sez. trib. 16/04/2024, n. 10215: (menzionata in fonti) riguarda fusione per incorporazione; conferma che la verifica del fisco è analoga a quella della scissione sotto il profilo antielusivo.
- Altre sentenze utili: Cass. 14674/2024, 33793/2022, 12047/2021; Commissioni tributarie regionali di Toscana 1413/2021 e 1415/2021 (sul caso riportato); interpretazioni dell’Agenzia sul regime di neutralità.
Il Fisco ti contesta una scissione o una fusione ritenendola “elusiva” e sostiene che l’operazione sia stata fatta solo per risparmiare imposte? Sai che molte di queste contestazioni sono difendibili e spesso eccessive? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle operazioni straordinarie – in particolare fusioni e scissioni – quando ritiene che:
– l’operazione abbia prodotto un vantaggio fiscale rilevante,
– manchino ragioni economiche apprezzabili,
– vi sia un trasferimento di perdite, crediti o patrimoni ritenuto artificioso,
– la struttura societaria appaia complessa o “costruita”,
– l’operazione sia stata seguita da cessioni, liquidazioni o riorganizzazioni rapide.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 disconoscimento dei benefici fiscali,
👉 recupero di imposte su più annualità,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su società, soci e amministratori,
👉 rischi penali nei casi più gravi.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per scissioni o fusioni considerate elusive?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono spesso contestabili,
👉 non ogni operazione fiscalmente vantaggiosa è elusiva,
👉 la strategia difensiva va attivata immediatamente.
Fusioni e Scissioni: Perché il Fisco le Contesta
Le fusioni e le scissioni sono operazioni lecite e previste dalla legge, anche se comportano:
– riorganizzazioni patrimoniali,
– trasferimenti di rami d’azienda,
– utilizzo di perdite fiscali,
– ottimizzazione della struttura societaria.
Nel 2026 il Fisco contesta quando ritiene che:
– l’operazione sia priva di sostanza economica,
– il vantaggio fiscale sia l’unico o principale obiettivo,
– le società coinvolte non abbiano autonomia reale,
– la struttura sia meramente strumentale.
👉 Ma il vantaggio fiscale, da solo, non è abuso.
Il Principio Chiave: Vantaggio Fiscale ≠ Elusione
Un principio fondamentale è questo:
👉 un’operazione non è elusiva solo perché riduce le imposte.
Per parlare di elusione o abuso del diritto, il Fisco deve dimostrare che:
– mancano ragioni economiche apprezzabili,
– l’operazione è artificiosa,
– non produce effetti reali diversi dal risparmio d’imposta.
👉 L’onere della prova è a carico dell’Amministrazione, non del contribuente.
Quando una Fusione o Scissione è Lecita (Anche se Fiscalmente Vantaggiosa)
Una operazione è difendibile se dimostri che:
– risponde a esigenze organizzative o gestionali,
– consente una migliore allocazione delle attività,
– separa rami d’azienda con logiche industriali,
– migliora efficienza, governance o controllo dei rischi,
– produce effetti economici reali e duraturi.
👉 Le ragioni economiche non devono essere “eroiche”, ma concrete.
Le Contestazioni Più Frequenti del Fisco
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta soprattutto:
– trasferimento di perdite fiscali in fusioni,
– scissioni seguite da cessioni di partecipazioni,
– operazioni “a catena” in tempi ravvicinati,
– concentrazione di debiti o crediti in una sola società,
– utilizzo di società “contenitore”.
👉 Molte di queste contestazioni si basano su presunzioni, non su prove.
Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato
L’accertamento è contestabile se:
– il Fisco ignora le ragioni economiche documentate,
– applica automatismi (“vantaggio = elusione”),
– non analizza gli effetti reali dell’operazione,
– non attiva correttamente il contraddittorio preventivo,
– riqualifica l’operazione ex post,
– viola il principio di proporzionalità.
👉 L’elusione non si presume: si dimostra.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare le Ragioni Economiche dell’Operazione
La difesa parte sempre da qui.
È essenziale documentare:
– motivazioni industriali e strategiche,
– piani di riorganizzazione,
– analisi di efficienza o riduzione dei rischi,
– effetti organizzativi e patrimoniali reali.
👉 Le ragioni economiche vanno provate, non solo dichiarate.
🔹 2. Dimostrare la Sostanza Economica
Un principio fondamentale è questo:
👉 un’operazione con effetti reali non è artificiosa.
Questo significa dimostrare che:
– le società coinvolte hanno autonomia effettiva,
– l’operazione produce cambiamenti concreti,
– non si tratta di un mero passaggio “cartolare”.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Contestare l’Abuso del Diritto Presunto
Molti accertamenti:
– qualificano come abuso ciò che è pianificazione lecita,
– senza dimostrare l’assenza di sostanza economica.
👉 L’abuso del diritto richiede una prova rigorosa,
👉 non una semplice valutazione soggettiva.
🔹 4. Difendere la Corretta Applicazione della Normativa
È decisivo dimostrare che:
– l’operazione rispetta le norme civilistiche e fiscali,
– non viola limiti espressi,
– è coerente con la disciplina delle operazioni straordinarie.
👉 Se la legge consente l’operazione, il Fisco non può vietarla ex post.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Contraddittorio Preventivo
È un momento fondamentale.
Serve per:
– chiarire subito le ragioni dell’operazione,
– evitare l’accertamento definitivo,
– ridurre il rischio di qualificazione elusiva.
👉 Una gestione errata del contraddittorio rafforza l’accertamento.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile solo quando:
– una parte della contestazione è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– si vuole una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il Fisco ignora le ragioni economiche,
– applica presunzioni automatiche,
– disconosce benefici legittimi.
👉 Molti accertamenti per fusioni o scissioni elusive vengono annullati.
Il Punto Chiave: L’Operazione Va Valutata Nel Suo Insieme
Un principio fondamentale è questo:
👉 una fusione o scissione non si giudica dal solo risparmio d’imposta.
Questo significa che:
– conta il contesto complessivo,
– contano gli effetti economici reali,
– il Fisco deve dimostrare l’artificiosità.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte società sbagliano perché:
– sottovalutano la contestazione di elusione,
– non documentano le ragioni economiche,
– rispondono senza una strategia tecnica,
– accettano l’accertamento per timore.
👉 Così l’operazione viene riqualificata anche se lecita.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa nelle operazioni straordinarie è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza struttura e finalità dell’operazione,
– ricostruisce la sostanza economica,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela società, soci e amministratori.
👉 Qui la differenza la fa la strategia complessiva, non il singolo atto.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il disconoscimento dei benefici fiscali,
– ridurre o annullare l’accertamento,
– prevenire sanzioni e profili penali,
– proteggere la riorganizzazione societaria.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti su fusioni e scissioni richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in operazioni straordinarie ed elusione fiscale
– Difensore di società, gruppi e amministratori
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per fusioni o scissioni ritenute elusive:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e strutturata.
La regola è chiara:
👉 dimostrare le ragioni economiche reali,
👉 contestare le presunzioni automatiche,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da una contestazione di elusione può fare la differenza tra la tutela dell’operazione e una pesante ripresa fiscale.
