Accertamento Fiscale Per Errata Tassazione Dividendi: Come Difendersi Subito E Bene

L’accertamento fiscale per errata tassazione dei dividendi è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare modalità di tassazione, aliquote applicate o percentuali imponibili ritenute non corrette, con recupero di imposte, sanzioni e interessi, spesso su più annualità.

In molti casi l’errore contestato nasce da regimi transitori, differenze tra soci persone fisiche e società, partecipazioni qualificate/non qualificate, dividendi esteri o ritenute applicate, ambiti complessi che generano facilmente interpretazioni divergenti.

Il rischio è concreto:
dividendi correttamente percepiti e dichiarati possono essere riqualificati come imponibili in misura maggiore, con un accertamento immediato e oneroso.

Molti si chiedono:
“Qual è la tassazione corretta dei dividendi?”
“Conta l’anno di formazione o di percezione?”
“Le ritenute subite sono sempre definitive?”
“Come posso difendermi da una riqualificazione retroattiva?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’errata tassazione dei dividendi non si presume automaticamente.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.


Cosa contesta il Fisco nella tassazione dei dividendi

Le contestazioni più frequenti riguardano:

• errata applicazione dell’aliquota
• percentuale imponibile non corretta
• confusione tra regimi ante e post riforma
• errata qualificazione della partecipazione
• ritenute non riconosciute o disconosciute
• dividendi esteri tassati due volte
• imputazione temporale errata

Ma non ogni differenza interpretativa giustifica un recupero fiscale.


Perché l’Agenzia delle Entrate rettifica la tassazione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la tassazione è errata se:

• è applicato un regime non pertinente
• non sono rispettate le regole temporali
• è errata la qualifica del socio
• non è dimostrata la ritenuta subita
• si applicano criteri superati
• manca coerenza tra bilancio e dichiarazione

Ma la valutazione deve tener conto del quadro normativo vigente al momento dei fatti.


Il rischio più grave: recupero d’imposta e sanzioni

Il vero pericolo è che:

• venga aumentata la base imponibile
• si recuperino imposte su più anni
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità venga compromessa

Anche quando il contribuente ha agito in buona fede.


L’errore più grave: pensare che la tassazione sia “automatica”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• accettano la riqualificazione senza reagire
• non ricostruiscono il regime applicabile
• non dimostrano ritenute e prelievi subiti
• non considerano i regimi transitori
• rinunciano a una difesa tecnica

Nel diritto tributario conta il corretto inquadramento normativo, non l’automatismo.


Dividendi e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la tassazione dipende dal periodo di riferimento
• conta la qualifica del socio
• la percezione è determinante ai fini temporali
• le ritenute possono avere natura definitiva
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le presunzioni devono essere motivate
• la doppia imposizione va evitata

Se il regime applicato è corretto, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento sui dividendi è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il regime applicato è coerente con la normativa vigente
• le ritenute sono correttamente documentate
• la partecipazione è correttamente qualificata
• la contestazione ignora regimi transitori
• la motivazione dell’atto è generica
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non emerge alcun intento elusivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una difesa efficace sulla tassazione dei dividendi

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione del regime fiscale applicabile
• verifica della qualifica della partecipazione
• controllo delle ritenute subite
• dimostrazione dell’anno di percezione
• contestazione delle presunzioni automatiche
• verifica della proporzionalità delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini

È una difesa tecnica e sostanziale, non solo dichiarativa.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• l’imponibile si consolida
• le sanzioni diventano esigibili
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• tassazione eccessiva dei dividendi
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• perdita di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e personale o societario.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui dividendi

Se ricevi un accertamento per errata tassazione dei dividendi:

• non accettare automaticamente la rettifica
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica il regime fiscale applicabile
• ricostruisci la qualifica del socio
• raccogli documentazione su ritenute e percezione
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e società in accertamenti per errata tassazione dei dividendi, contrastando riqualificazioni automatiche e recuperi fiscali non dovuti.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare la corretta tassazione dei dividendi
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la liquidità
• difendere la coerenza delle scelte fiscali


Agisci ora

Una corretta tassazione dei dividendi
non diventa errata per un’interpretazione automatica del Fisco.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’errata tassazione dei tuoi dividendi,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che una riqualificazione diventi definitiva.

Introduzione

Aggiornato al 12 gennaio 2026. In caso di verifica fiscale sui dividendi, l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) può contestare la «distribuzione occulta di utili»: la presunzione secondo cui somme o vantaggi non contabilizzati nelle scritture societarie sono in realtà utili societari distribuiti ai soci (spesso in società di capitali a base ristretta) . Il risultato è una doppia tassazione (sulla società e sui soci) con sanzioni e interessi, e nei casi più gravi anche profili penali. Tuttavia il contribuente dispone di numerosi strumenti difensivi: dalla documentazione preventiva (contratti, bilanci, delibere) alle procedure di accertamento con adesione, fino al contenzioso tributario. Questa guida (rivolta ad avvocati, imprenditori e privati) illustra normativa e giurisprudenza più recenti – come le ordinanze della Cassazione degli ultimi anni – e strategie pratiche per reagire tempestivamente al primo avviso dell’Agenzia . Troverete tabelle riassuntive, esempi numerici (solo Italia) e una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ), in linguaggio tecnico-giuridico ma chiaro e divulgativo.

Quadro normativo di riferimento

  • Qualificazione delle partecipazioni. L’art. 67 del TUIR (D.P.R. 917/1986) definisce partecipazioni qualificate vs non qualificate: in sintesi, una quota azionaria supera le soglie di legge (ad es. > 20% dei diritti di voto in società non quotata o > 5% del capitale in società quotata) . Le percentuali precise (2% vs 20%, 5% vs 25%) sono espresse in modo complesso ma corrispondono a quelle indicate dalla giurisprudenza . In tale distinzione rientra anche la tutela fiscale: ad esempio, fino al 2018 i redditi da dividendi di partecipazioni qualificate erano tassati in modo parziale (solo una frazione degli utili era imponibile con IRPEF) , mentre i dividendi da partecipazioni non qualificate erano soggetti a ritenuta definitiva (12,5% fino al 2017, poi 26%). Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) la tassazione è stata uniformata: tutte le persone fisiche vedono dal 2018 in poi i dividendi tassati con una ritenuta definitiva del 26% sulla totalità degli utili distribuiti . (Le regole di transizione hanno previsto che per le distribuzioni deliberate nel 2018-2022 si applicassero ancora le vecchie percentuali di imposta progressiva calcolate su quote parziali dell’utile .) Restano però distinzioni rilevanti per altri soggetti: ad esempio, società che ricevono dividendi applicano il regime di participation exemption (95% di esenzione sugli utili da partecipazioni qualificate, art. 96 TUIR) mentre società di persone godono di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e non utilizzano la presunzione di utili occulti .
  • Accertamento tributario e garanzie. Le attività di controllo seguono le regole generali del D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972. I controlli possono avvenire tramite accessi, ispezioni o verifiche (artt. 33 e 52 D.P.R. 600/1973) e si concludono con avviso di accertamento o intimazione di dichiarazione integrativa. Il contribuente ha diritto al contraddittorio e alla difesa (statuto del contribuente L.212/2000, art. 7, e art. 42 DPR 600/1973) e deve essere informato adeguatamente delle ragioni della rettifica. Infatti, come afferma la Cassazione, un atto rivolto a socio uscente dall’azienda è nullo se si limita a un generico rinvio all’avviso indirizzato alla società senza contestare allo specifico contribuente le singole poste contestate . Il mancato rispetto delle garanzie procedurali (motivi insufficienti, notifica irregolare) può far annullare l’atto per vizio formale .
  • Termini di decadenza. L’Agenzia delle Entrate dispone oggi, in generale, di 3 anni (a regime) per contestare redditi e dichiarazioni dei contribuenti (riduzione da 5 a 3 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2021). In caso di omissione o frode il termine può estendersi (ad esempio fino a 8 anni nel vecchio regime). È dunque cruciale prestare attenzione ai termini di notifica: se viene superata la scadenza di legge l’avviso di accertamento è invalido. Analogamente, il contribuente deve impugnare entro 60 giorni dalla notifica, pena la definitiva decadenza dal diritto di ricorrere .
  • Presunzione di distribuzione occulta. Non esiste una norma specifica che equipari l’utile occulto a “dividendi” imposti ai soci: la presunzione è un principio elaborato dalla giurisprudenza tributaria (Cassazione e Commissioni tributarie). Essa parte dall’«assunto esperienza» che in una società di capitali a base ristretta (pochi soci collegati per rapporti di parentela, amicizia o affari) i proventi in nero o le risorse extra (derivanti da ricavi non registrati o costi fittizi) sono quasi certamente finiti a vantaggio dei soci, a prescindere da delibera formale . Questo strumento – usato fin dagli anni ’90 – trasforma ogni maggior utile non dichiarato dell’impresa in un presunto dividendo occulto attribuito pro quota ai soci . Si applica solo alle società di capitali con base ristretta; infatti nelle società di persone il reddito sociale è già trasparente per legge (art. 5 TUIR) e viene automaticamente imputato ai soci (quindi non serve presumerlo) .

Tassazione dei dividendi e situazioni di errata applicazione

  • Dividendi in capo ai soci (persone fisiche). Come detto, dal 2018 i dividendi incassati da persona fisica non imprenditore (sia che provengano da partecipazioni qualificate che non) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% da parte della società erogante . In pratica il socio non deve più includere tali dividendi nella dichiarazione IRPEF (salvo opzione), poiché la ritenuta applicata dalla società funge da imposta definitiva. Prima del 2018 la tassazione era più complessa: partecipazioni qualificate vedevano solo il 40%, 49,72% o 58,14% dell’utile considerato imponibile (a seconda dell’anno di maturazione degli utili) , mentre per le non qualificate vigeva la ritenuta del 26%. Oggi le controversie possono sorgere se la società ha erroneamente non applicato la ritenuta o l’ha applicata male (ad es. errata aliquota), lasciando i soci inoneri fiscali. In tali casi i soci hanno versato un imponibile inferiore e rischiano l’accertamento per le ritenute omesse, oltre alle sanzioni societarie.
  • Dividendi in capo a società. Se la destinataria dei dividendi è un’impresa (società di capitali), di norma si applica il regime di partecipation exemption: il 95% degli utili incassati da partecipazioni qualificate è esente (art. 96 TUIR). In caso di errata tassazione (ad es. mancata esenzione per importi che ne avrebbero diritto), può intervenire un accertamento alla società ricevente con recupero di imposta IRES e IRAP. Nei casi più complessi i soci di una holding possono trovarsi coinvolti nell’accertamento consolidato, ma qui ci concentreremo soprattutto sulle persone fisiche.
  • Esempi di errata tassazione. Esempi ricorrenti: (a) la società non versa la ritenuta 26% e dichiara nulla; il socio “risparmia” ora ma rischia in futuro l’avviso di omessa ritenuta (in genere è la società ad essere sanzionata e addebitare ai soci); (b) la società applica una aliquota sbagliata (nel passato i soci avrebbero dovuto essere tassati su quote parziali di utili o con ritenute ridotte); (c) la società omette totalmente di contabilizzare utili distribuibili (nella contabilità l’utile rimane in azienda), ma effettivamente eroga liquidità ai soci; (d) il socio è anche dipendente/amministratore e il Fisco tenta di riqualificare parte dei compensi in dividendi per tassarli diversamente.

La presunzione di distribuzione occulta negli accertamenti

Quando l’Amministrazione rileva incongruenze fra contabilità ufficiale e fatti, assume di default che la società abbia «sottratto» risorse imponibili e le abbia trasferite ai soci. In pratica, se da una verifica emergono utili extra (ricavi in nero o costi non riconosciuti), questi vengono imputati al bilancio e presunti distribuiti ai soci in proporzione alle quote . Questa “presunzione semplice” (iuris tantum, basata su massima di esperienza) opera indipendentemente dalla forma della società o dallo statuto, e travalica lo schermo giuridico: la Cassazione ha stabilito che conta la sostanza (poche teste dietro le compagini societarie) e non interessa se i soci sono persone fisiche o società holding . L’ordinanza Cass. n. 15274/2025 ha affermato che in presenza di base ristretta la presunzione vale anche se i soci sono società di capitali e si applica sia se emergono ricavi non registrati sia se emergono costi fittizi: in entrambi i casi c’è un maggior utile presunto distribuito .

Limitazioni e onere della prova. La presunzione è controvertibile: si basa sull’assunto statistico, perciò può essere vinta dal contribuente. In particolare, al socio spetta il compito di fornire prove che i “maggiori utili” non sono stati percepiti come dividendi. Una difesa tradizionale è dimostrare che gli utili extra sono stati reinvestiti o accantonati (ad es. fatti confluire in riserve): un tempo solo questa prova era richiesta ai soci . Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che una prova alternativa è la totale estraneità del socio alla gestione aziendale . In altre parole, se il socio era solo titolare formale delle quote e non ha esercitato alcuna attività gestionale reale, la “massima di esperienza” decade: la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta dimostrata l’assoluta estraneità del socio dalla vita sociale, «la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può più ritenersi legittima» . Questo orientamento consolidato (Cass. n. 26473/2024, Cass. n. 2464/2025) rovescia parzialmente la posizione tradizionale: ora il socio può vincere la presunzione anche semplicemente attestando in modo preciso e rigoroso di non aver potuto gestire né avvantaggiarsi degli utili occultati. Tabella 1 riassume i principali presupposti e limiti della presunzione:

Presunzione distribuzione occulta utiliDescrizione
Società di capitali a base ristrettaPochi soci (persone fisiche o società) legati da rapporti personali/familiari. Indifferente la forma giuridica, conta la sostanza (es. scatole cinesi non eludono la presunzione) .
Accertamento su societàDeve essere valido un accertamento alla società (utile occulto individuato). Se il procedimento societario manca o è annullato, l’atto verso i soci non può reggere .
Presunzione pro quotaI maggiori utili accertati (ricavi omessi o costi fittizi) si considerano distribuiti ai soci pro quota .
Natura della presunzioneSemplice (iuris tantum) e giurisprudenziale. Richiede elementi gravi, precisi e concordanti per reggere (art. 2729 c.c.) .
Prova liberatoriaIl socio può provare che gli utili extra non sono stati distribuiti (es. reinvestiti nella società) oppure che il socio è stato assolutamente estraneo alla gestione . Le ultime sentenze ammettono l’estraneità come prova sufficiente .
Conseguenze fiscaliTassazione IRES/IRAP sulla società (utili indeducibili) e tassazione in capo ai soci (26% come dividendi) . Si aggiungono sanzioni distinte per società e soci.
Garanzie proceduraliL’avviso al socio deve essere motivato concretamente. È invalido se si limita a rinviare il rigetto delle spese irregolari fatto alla società senza esporre gli elementi di fatto in capo al socio . Se il socio non era più in compagine, la motivazione dell’atto societario deve essere allegata .

Tabella 1 – Caratteristiche principali della presunzione di utili occulti nei confronti dei soci (società di capitali a base ristretta).

Conseguenze dell’accertamento

In caso di accertamento, l’Agenzia rincara la dose: alle imposte IRES/IRAP “recuperate” sulla società (o IRPEF diretta per società di persone) si sommano le imposte che i soci sarebbero dovuti versare sui dividendi (oggi il 26% sui presunti utili distribuiti), nonché le sanzioni per dichiarazione infedele (società) e per omessa ritenuta/omessa dichiarazione (soci). Inoltre, può prospettarsi il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D. Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione (art. 4) se il valore della frode supera soglie penali. Pertanto, oltre all’avviso tributario, possono nascere procedimenti penali contro gli amministratori e i soci (per appropriazione indebita).

Esempio numerico (semplificato): supponiamo che la Soc. Alfa S.r.l. abbia in nero 50.000 € di ricavi non contabilizzati e addebiti 10.000 € di costi fittizi, occultando così un utile di 60.000 €. In sede di verifica l’Agenzia rettifica la contabilità: sulla società Alfa grava IRES/IRAP su 60.000 € (oltre sanzioni), e ai soci viene presunto un dividendo occulto di 60.000 €. Se il socio è persona fisica, dovrebbe versare 26% di 60.000 = 15.600 € di imposta. Se invece la società (or l’imprenditore individuale) avesse già pagato la ritenuta, il problema sussisteva solo per incollare la giustizia tributaria, con conseguente applicazione delle sanzioni annesse (infedele dichiarazione e omessa ritenuta).

Strategie difensive: cosa fare subito

1. Verifica dell’atto. Appena ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente deve esaminarlo con attenzione. Bisogna controllare: la regolarità della notifica, la motivazione (dev’essere chiara e comprensibile), il dettaglio degli importi contestati. Se si riscontrano vizi formali (es. motivazione generica per relationem, mancanza di delibere o contratti allegati) questi possono portare all’annullamento dell’atto. In particolare, la Cassazione ha affermato più volte che un avviso a un socio uscito dalla compagine deve riportare integralmente i motivi del contestato avviso societario, altrimenti è nullo per carenza di motivazione .

2. Terminare i termini. L’atto di accertamento si impugna in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica . Se si opta per la composizione bonaria, si può (fino al 60° giorno) presentare istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997, art. 6 . Questa procedura consente di definire l’accertamento concordando con l’Ufficio (eventualmente con pagamenti rateali) riducendo sanzioni e interessi. Ricordiamo infatti che il contribuente, per legge, può chiedere la definizione della controversia fino al termine di impugnazione dell’atto .

3. Raccolta di documentazione. È fondamentale predisporre subito la documentazione giustificativa delle poste contestate. Ad esempio:
Bilanci e verbali delle assemblee o consigli di amministrazione che approvano utili, dividendi e compensi .
Contratti di lavoro/consulenza dei soci e amministratori, documentando ruoli e competenze svolte.
Delibere di remunerazione (ad es. per compensi straordinari o rimborsi spese ai soci), con annotazioni di approvazione.
Estratti conto bancari e pezze giustificative (fatture, note spese) delle spese contestate.
Altre prove (perizie di congruità, pareri legali) che attestino la legittimità delle operazioni.

Questi documenti servono a dimostrare che le somme “colpevoli” di essere utili occulti erano in realtà spese aziendali autorizzate o prestiti legittimi. Ad esempio, se l’Ufficio contesta spese personali del socio pagate con soldi della società, occorrerà provare che si trattava di rimborsi spese effettivamente documentati e inerenti all’attività .

4. Contestazione delle contestazioni. Nel ricorso o nella difesa (esposto, memoria) occorre dettagliare i propri rilievi. Ad esempio, si può eccepire: – Natura delle somme. Dimostrare che non erano dividendi: e.g. prestiti infruttiferi, aumenti di capitale sottoscritti, o rimborsi spese effettivamente inerenti. In tal caso quei fondi non devono essere tassati come utili.
Vizi dell’accertamento: come detto, se manca prova concreta del trasferimento di denaro ai soci o se l’atto basato solo su presunzioni generiche è carente. La giurisprudenza ribadisce che l’accertamento societario (maggior reddito della società) non può basarsi sul nulla : ci deve essere un minimo di evidenza di un’uscita di cassa. In assenza di prove, l’Ufficio non può presupporre utili senza giustificazione concreta.
Onere della prova. Ricordare che la presunzione è semplice e che spetta al fisco produrre elementi gravi e concordanti. Se ad esempio si prova che la società è formalmente a base ristretta ma di fatto il socio non interveniva nella gestione (o era in lite con gli altri soci), la presunzione può venire meno . Recentemente, come visto, la Cassazione riconosce al socio l’onere di provare l’estraneità alla gestione come mezzo di difesa .

5. Valutare le trattative. Prima di adire i giudici, il contribuente può anche valutare la possibilità di mediazione tributaria (esclusivamente per controversie tributarie fino a 50.000 € per tributo, L. 69/2009) per ridurre sanzioni. In ogni caso, è fondamentale agire entro i termini: entro 60 giorni dalla notifica va inviato il ricorso (o l’istanza di adesione), altrimenti l’avviso diventa definitivo . Nel frattempo si può chiedere la sospensione cautelare del pagamento in sede di giudizio tributario, depositando garanzie o versando cauzioni come previsto dalle norme (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

Simulazioni pratiche

Di seguito due esempi pratici per capire come si declina la teoria in casi reali, con numeri esemplificativi (tutto riferito a fattispecie italiane):

  • Caso 1 – Società di capitali, soci familiari, utili occulti. La Beta S.r.l., S.r.l. familiare con due soci (A 51% e B 49%), nel 2024 mostra in contabilità un utile di € 30.000, mentre effettivamente ha ricavi in nero per € 50.000 (non fatturati) e costi fittizi per € 10.000. In sede di verifica, l’Agenzia scopre i 50.000 € nascosti e il maggior utile effettivo di € 50.000 (50.000 ricavi fittizi – 0 costi fittizi = +50.000). Applica IRES (24%) e IRAP sulla società su questi 50.000 € (oltre sanzioni). Poi presume la distribuzione di 50.000 € ai soci, di cui ad A spettano € 25.500 (51%) e a B € 24.500 (49%). A deve dunque 26% di 25.500 = € 6.630 (più eventuale IRPEF su eventuali scaglioni), B 26% di 24.500 = € 6.370.

Difesa: i soci forniscono scritture contabili, ad es. rimborsi spese dettagliati, conti correnti che provano che quei 50.000 € venivano reinvestiti in azienda (ad esempio, ripagando debiti o versando in aumento di capitale) oppure un contratto di prestito tra soci. Il socio B, che rivendica di essere poco partecipe alla gestione, raccoglie testimonianze e documenti (chat, e-mail aziendali) che attestano la sua estraneità operativa.

  • Caso 2 – Socio di minoranza inconsapevole. La Gamma S.p.A. ha tre soci: X (60%, amministratore), Y (30%) e Z (10%). Nel 2023 X decide di destinare in “riserva straordinaria” utili non distribuiti, senza liquidità in banca. Però, nel corso del 2024, la verifica scopre 20.000 € di utile nascosto (entrate non dichiarate) che non erano stati messi in riserva né in delibera. X aveva utilizzato parte di questi fondi personali (es. acquistando auto aziendali a suo beneficio). L’Agenzia contesta utili in nero di 20.000 €, li presume distribuiti ai soci: a Y sarebbero attribuibili €6.000 (30%) e a Z €2.000 (10%).

Difesa: Y e Z mostrano all’Ufficio la delibera assembleare in cui si stabiliva di accantonare gli utili in una riserva (anche se non versata in banca), e che nessun dividendo era stato deliberato. Soprattutto, Z (socio di minoranza) prova di non aver ricevuto alcun flusso di denaro né di aver svolto funzioni in Gamma S.p.A.: non era mai stato coinvolto in contabilità o approvazioni, e dispone di e-mail interne e dichiarazioni di testimoni che lo scagionano. Gli strumenti contabili mostrano che i 20.000 € sono rimasti in azienda come incremento di patrimonio, e che Z non ha beneficiato di alcuna risorsa extra. Alla fine la Commissione Tributaria accoglie le prove di Z: in base all’orientamento Cass. 26473/2024 , la sua estraneità dimostrata esclude la presunzione e Y/Z non devono pagare tasse aggiuntive (è X che, in qualità di socio di maggioranza, potrebbe invece subire la contestazione).

Domande frequenti (FAQ)

D1. Cosa sono esattamente le “distribuzioni occulte di utili”?
Sono somme o vantaggi che la società trasferisce ai soci senza formale delibera di dividendo. Tipiche ipotesi: spese personali dei soci pagate come costi aziendali, compensi sproporzionati agli amministratori senza delibera, utilizzo gratuito di beni sociali da parte del socio (auto, immobili), finanziamenti “in nero” ai soci ecc. L’Amministrazione presume che tali “utilizzi di risorse” non giustificati corrispondano a utili societari non dichiarati, distribuiti ai soci. In pratica il Fisco “ritrattiene” quelle somme e le considera dividendinternamente (ripagabili dal bilancio) .

D2. Quali società sono più a rischio?
Principalmente le società di capitali a base ristretta (S.r.l., S.p.A. familiari o con pochi soci legati da rapporti personali). In tali società i pochi titolari possono spartirsi facilmente proventi occulti, perciò la giurisprudenza ha elaborato la presunzione. Le società di persone (S.n.c., S.a.s.) sono già fiscali trasparenti (art. 5 TUIR) e non utilizzano questa presunzione .

D3. Come faccio a sapere se il Fisco sta contestando o meno i dividendi?
Spesso l’avviso di accertamento parla genericamente di “distribuzione occulta utili”. Potrebbe non citare il termine “dividendi”. Bisogna leggere l’atto: se tra i motivi rileva movimenti finanziari sospetti (versamenti ai soci, pagamenti personali), riconduce al principio di distribuzione di utili. Un controllo bancario incrociato o una verifica contabile ne dà tipicamente evidenza. Se ricevete un avviso, è fondamentale reagire subito come qui descritto.

D4. Quando devo intervenire con i termini?
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso va proposto il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado . Alternativamente, entro lo stesso termine si può formulare un’istanza di definizione con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) . Se non si impugna l’atto entro 60 giorni, questo diventa definitivo e si perdono i diritti di difesa. Durante questo lasso di tempo è consigliabile anche verificare eventuali altre azioni (come la mediazione, o chiedere sospensiva cautelare al giudice tributario se si decide di impugnare).

D5. Quali prove posso usare per dimostrare che non si tratta di dividendi?
Di norma, bisogna produrre documentazione concreta:
– Delibere societarie (assemblee C.d.A.) che giustificano le spese o compensi contestati.
– Contratti (di lavoro, consulenza, locazione) che spiegano i movimenti di denaro.
– Bilanci e documenti contabili che mostrano come le risorse siano rimaste in azienda o destinate a riserve.
– Estratti conto bancari con relative giustificazioni (per evidenziare, ad es., versamenti in conto capitale o finanzamenti ai soci).
– Scritture private (ad es. scrittura di prestito familiare) per confermare apporti esterni alla società.
In sostanza, dimostrare circostanze alternative al percepimento di dividendi. La recente giurisprudenza aggiunge che anche una prova di perfetta estraneità del socio alla gestione (con relative testimonianze/documenti) rappresenta una difesa valida .

D6. Se il socio minoritario è davvero estraneo alla gestione, cambia qualcosa?
Sì. Secondo la Cassazione (ord. n. 2464/2025 e n. 26473/2024) la prova di estraneità assoluta del socio (anche di minoranza) è idonea a vincere la presunzione . Se un socio dimostra di non aver mai praticato o autorizzato alcuna operazione connessa agli utili contestati, la “massima di esperienza” alla base della presunzione decade. In tal caso non va tassato quel socio per dividendi occulti, benché resti in capo alla società il debito fiscale sugli utili accertati.

D7. Devo fare causa subito? Posso negoziare con l’Agenzia?
Dipende. Se vi sono punti su cui è possibile concordare (ammontare dell’utile, sanzioni), si può valutare l’accertamento con adesione o la mediazione tributaria. L’adesione può essere presentata fino al termine per il ricorso (60 giorni) e consente di definire la controversia pagando una parte di sanzioni. Se invece la difesa è forte (vizi dell’atto o prove solide), può convenire impugnare direttamente. In ogni caso una strategia difensiva va concordata con un tributarista, valutando i punti deboli e di forza dell’accertamento.

Conclusioni

L’accertamento per errata tassazione dei dividendi è una vicenda complessa che intreccia diritto tributario e processuale. La giurisprudenza più recente tende a bilanciare la presunzione con garanzie procedurali e oneri di prova (ad es. riconoscendo la prova di estraneità ). In sede difensiva è cruciale raccogliere tutta la documentazione che descriva la realtà economica delle operazioni contestate e sollevare ogni vizio formale dell’atto (motivi, decadenze). Questo approccio consente al contribuente (sia società che singolo socio) di far valere i propri diritti e limitare al massimo l’impatto fiscale. Ricordiamo infine l’importanza dei termini (60 giorni per il ricorso) e la possibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione come via negoziale. Con la corretta difesa si può ottenere l’annullamento parziale o totale dell’accertamento, la riduzione di sanzioni e interessi e la certezza di pagare solo quanto dovuto dalla legge.

Fonti

  • D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), art. 5 (trasparenza società di persone) e art. 67 (definizione soglie partecipazioni) .
  • D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, art. 6 (accertamento con adesione) .
  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 42 (garanzie del contribuente).
  • Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 7111/2024 (22/02/2024) – Accertamento utili extracontabili e sospensione del giudizio del socio .
  • Cass. Civ. Sez. V, ord. n. 26473/2024 (10/10/2024) – Sul ruolo probatorio del socio estraneo .
  • Cass. Civ. Sez. V, ord. n. 2464/2025 (02/02/2025) – Conferma orientamento su estraneità del socio (citato in fonte ).
  • Cass. Civ. ord. n. 18038/2024 – Motivazione avviso a socio uscente (richiamata in commenti ).
  • Cass. Civ. ord. n. 15274/2025 (09/06/2025) – Presunzione applicabile anche se soci sono società, e per costi disconosciuti .
  • Statuto del Contribuente (L. 27/07/2000 n. 212).
  • Commenti di dottrina e giurisprudenza aggiornata .

Il Fisco ti contesta la tassazione dei dividendi sostenendo che siano stati tassati in modo errato o insufficiente? Sai che molte rettifiche sui dividendi sono tecniche, non automatiche, e spesso contestabili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica gli accertamenti sulla tassazione dei dividendi, soprattutto quando rileva:

– applicazione errata del regime fiscale (ritenuta, imponibilità parziale o totale),
– confusione tra dividendi qualificati e non qualificati,
– errata distinzione tra soggetti IRPEF e IRES,
– mancata o errata ritenuta alla fonte,
– distribuzioni da riserve con natura fiscale diversa,
– dividendi esteri o infragruppo tassati in modo non corretto.

Le conseguenze possono essere rilevanti:

👉 recupero di imposte,
👉 sanzioni e interessi,
👉 accertamenti su più annualità,
👉 contestazioni sia in capo alla società che al socio.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per errata tassazione dei dividendi?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono spesso difendibili,
👉 la tassazione dei dividendi è materia tecnica, non automatica,
👉 la strategia difensiva va attivata immediatamente.


Dividendi: Perché Sono Spesso Oggetto di Accertamento

La tassazione dei dividendi dipende da molti fattori, tra cui:

natura del soggetto percettore (persona fisica, società, ente),
periodo di formazione delle riserve,
regime fiscale vigente nell’anno di percezione,
percentuale di partecipazione,
residenza fiscale del soggetto che distribuisce,
presenza di regimi speciali o convenzioni internazionali.

👉 Basta un errore di qualificazione per generare una rettifica.


Gli Errori Più Spesso Contestati dal Fisco

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta soprattutto:

– tassazione integrale anziché parziale (o viceversa),
– errata applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o d’acconto,
– mancata distinzione tra dividendi ante e post riforma,
– utilizzo errato di riserve di capitale come riserve di utili,
– errata tassazione di dividendi esteri,
– doppia imposizione in ambito societario o familiare.

👉 Non sono errori “sostanziali” di evasione, ma spesso errori tecnici.


Il Principio Chiave: La Tassazione dei Dividendi Non è Unica

Un principio fondamentale è questo:

👉 i dividendi non hanno una tassazione unica e invariabile.

Questo significa che:

– la tassazione cambia in base al soggetto,
– cambia in base all’anno,
– cambia in base alla natura delle riserve,
– cambia in base alla residenza.

👉 Il Fisco deve dimostrare l’errore, non presumerlo.


Quando l’Accertamento è Illegittimo o Sproporzionato

L’accertamento è contestabile se:

– il Fisco applica il regime fiscale sbagliato,
– ignora la normativa vigente nell’anno di riferimento,
– non ricostruisce correttamente la provenienza delle riserve,
– confonde il piano societario con quello personale,
– applica sanzioni automatiche senza valutare la complessità normativa,
– genera doppia imposizione.

👉 La rettifica deve essere motivata in modo puntuale e tecnico.


Quadro Generale della Difesa nel 2026

🔹 1. Ricostruire il Regime Fiscale Applicabile

La difesa parte sempre da qui.

È essenziale verificare:

– chi percepisce il dividendo,
– da quali riserve proviene,
– quale regime fiscale era vigente,
– quale aliquota o percentuale di imponibilità era corretta.

👉 Molti accertamenti cadono già su questo punto.


🔹 2. Dimostrare la Corretta Qualificazione delle Riserve

Un principio fondamentale è questo:

👉 non tutte le riserve sono utili tassabili allo stesso modo.

È decisivo dimostrare:

– se si tratta di riserve di utili o di capitale,
– l’anno di formazione delle riserve,
– le delibere di distribuzione,
– la coerenza con il bilancio e la contabilità.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare Automatismi e Presunzioni del Fisco

Molti accertamenti:

– applicano regimi standard,
– senza considerare la complessità normativa.

👉 Questo approccio è giuridicamente contestabile.


🔹 4. Escludere Doppia Imposizione o Tassazione Eccessiva

È fondamentale verificare:

– se l’imposta è già stata assolta a monte,
– se esistono crediti d’imposta,
– se si è in presenza di tassazione duplicata.

👉 Il sistema tributario non consente doppie tassazioni ingiustificate.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo snodo decisivo.

Serve per:

– spiegare il criterio di tassazione adottato,
– produrre bilanci, delibere e documentazione societaria,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile solo quando:

– l’errore è parziale o interpretativo,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– si vuole una soluzione controllata.

👉 Va valutato strategicamente, non accettato per timore.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il Fisco applica il regime sbagliato,
– ignora la ricostruzione tecnica,
– rettifica in modo sproporzionato.

👉 Molti accertamenti sulla tassazione dei dividendi vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Errore Tecnico ≠ Evasione

Un principio fondamentale è questo:

👉 un errore nella tassazione dei dividendi non equivale automaticamente a evasione fiscale.

Questo significa che:

– la materia è complessa e mutevole,
– il contribuente ha diritto alla corretta applicazione della norma,
– le sanzioni devono rispettare proporzionalità e buona fede.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:

– accettano la rettifica senza analisi tecnica,
– non ricostruiscono la natura delle riserve,
– rispondono senza una strategia difensiva,
– pagano per paura di aggravamenti.

👉 Così l’accertamento diventa definitivo anche se errato.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sulla tassazione dei dividendi è giuridica e tecnica.

L’avvocato:

– analizza regime fiscale e normativa applicabile,
– ricostruisce bilanci, riserve e flussi,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela socio e società da rettifiche indebite.

👉 Qui la differenza la fa la competenza tecnica, non la mera dichiarazione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare l’accertamento,
– evitare sanzioni sproporzionate,
– correggere la tassazione in modo legittimo,
– prevenire accertamenti futuri.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti su dividendi richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità societaria e dividendi
– Difensore di soci, amministratori e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per errata tassazione dei dividendi:

👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una difesa tecnica immediata e strutturata.

La regola è chiara:

👉 ricostruire correttamente il regime fiscale,
👉 contestare automatismi e presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui dividendi può fare la differenza tra una ripresa fiscale ingiusta e la piena tutela dei tuoi diritti.

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