L’accertamento fiscale successivo a una scissione societaria è una delle contestazioni più delicate, perché l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento dei debiti fiscali anche dalla società beneficiaria, talvolta oltre il valore del patrimonio effettivamente ricevuto con l’operazione.
In questi casi il Fisco contesta l’opponibilità della scissione, invoca la responsabilità solidale o sostiene che l’operazione sia stata utilizzata per sottrarre beni alla garanzia dei crediti erariali, con richieste che possono superare quanto realmente trasferito.
Il rischio è concreto:
la società beneficiaria può trovarsi a rispondere di debiti fiscali sproporzionati, con effetti gravi su liquidità, patrimonio e continuità aziendale.
Molti si chiedono:
“La beneficiaria risponde sempre dei debiti fiscali?”
“Esiste un limite alla responsabilità?”
“Il Fisco può ignorare il valore del patrimonio ricevuto?”
“Come posso difendermi da una richiesta eccessiva?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la responsabilità della beneficiaria non è illimitata né automatica.
Esistono limiti precisi e strumenti difensivi efficaci.
Scissione societaria e responsabilità per debiti fiscali
Nella scissione societaria, il Fisco può:
• agire contro la società scissa
• agire contro le società beneficiarie
• invocare la responsabilità solidale
• contestare l’operazione come elusiva
• pretendere il pagamento dei debiti pregressi
Ma la responsabilità della beneficiaria è soggetta a limiti rigorosi.
Perché l’Agenzia delle Entrate chiede somme oltre il patrimonio ricevuto
Le contestazioni più frequenti si basano su:
• presunta finalità evasiva della scissione
• ricostruzione elusiva dell’operazione
• contestazione della separazione patrimoniale
• mancata indicazione analitica dei beni trasferiti
• utilizzo della scissione per svuotare la scissa
• automatismi nella riscossione
Ma non ogni scissione è abusiva o fraudolenta.
Il rischio più grave: responsabilità patrimoniale sproporzionata
Il vero pericolo è che:
• la beneficiaria risponda per l’intero debito
• venga ignorato il valore dei beni ricevuti
• si attivino procedure esecutive
• si applichino sanzioni e interessi
• la continuità aziendale sia compromessa
• il patrimonio venga aggredito integralmente
Anche quando il patrimonio trasferito era limitato.
L’errore più grave: accettare la responsabilità come illimitata
Molte società sbagliano quando:
• non contestano l’importo richiesto
• non dimostrano il valore effettivo del patrimonio ricevuto
• non distinguono responsabilità solidale e limitata
• non difendono la legittimità della scissione
• rinunciano a una difesa tecnica
La responsabilità non è senza limiti.
Scissione e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• la beneficiaria risponde nei limiti del patrimonio ricevuto
• il Fisco deve dimostrare l’abuso o l’elusione
• la scissione è un’operazione lecita
• la responsabilità non può essere presunta
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le richieste devono essere proporzionate
Se manca la prova dell’abuso, la pretesa è illegittima.
Quando la richiesta del Fisco è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il valore del patrimonio ricevuto è inferiore al debito richiesto
• la scissione ha valide ragioni economiche
• l’operazione è documentata e trasparente
• non c’è stato svuotamento fraudolento
• la motivazione dell’atto è generica
• il Fisco applica automatismi
• manca una prova di elusione
In questi casi la richiesta può essere annullata o fortemente ridotta.
Come costruire una strategia difensiva efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento o riscossione
• verifica del valore del patrimonio ricevuto
• ricostruzione dell’operazione di scissione
• dimostrazione delle ragioni economiche
• contestazione della responsabilità illimitata
• verifica della proporzionalità della pretesa
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa societaria e tributaria, non solo contabile.
Accertamento e rischio esecutivo
Se la pretesa non viene contestata:
• diventa definitiva
• la beneficiaria subisce l’esecuzione
• partono pignoramenti e sequestri
• la liquidità viene colpita
• il danno economico si consolida
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• aggressione patrimoniale ingiustificata
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi finanziaria
• danni societari evitabili
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi una richiesta oltre il patrimonio ricevuto
Se la società beneficiaria riceve una richiesta fiscale sproporzionata:
• non accettare automaticamente la pretesa
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica il valore dei beni ricevuti
• controlla la motivazione dell’atto
• ricostruisci le finalità della scissione
• valuta la proporzionalità della richiesta
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e societario, assistendo società beneficiarie in contestazioni fiscali successive a scissioni, contrastando richieste che superano illegittimamente il patrimonio ricevuto.
Può intervenire per:
• contestare la responsabilità oltre i limiti
• dimostrare il valore effettivo del patrimonio
• difendere la legittimità della scissione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale
Agisci ora
Una scissione societaria non rende la beneficiaria garante illimitata dei debiti fiscali.
Ma una richiesta non difesa correttamente può compromettere seriamente l’azienda.
Se la tua società beneficiaria è chiamata a rispondere di debiti fiscali oltre il patrimonio ricevuto,
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Introduzione
La scissione societaria è un’operazione straordinaria con cui il patrimonio di una società (detta scissa) viene in tutto o in parte trasferito ad altre società (beneficiarie), preesistenti o di nuova costituzione. In caso di scissione, sorge il problema di come vengano ripartiti i debiti della società originaria, in particolare i debiti fiscali (imposte, sanzioni e interessi dovuti al Fisco). La normativa civilistica prevede una tutela per i creditori sociali: ogni società risultante dalla scissione risponde in solido dei debiti della scissa, ma solo entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito (art. 2506-quater, co.3, c.c.) . La disciplina tributaria, invece, detta una regola speciale molto più severa nei confronti delle società beneficiarie: tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione . In altre parole, l’Agenzia delle Entrate e gli enti di riscossione possono chiedere all’intera platea delle società risultanti il pagamento dei tributi, interessi e sanzioni dovuti dalla società originaria, senza essere vincolati al limite del patrimonio ricevuto e senza dover agire prima nei confronti del debitore originario .
Questa “supersolidarietà” tributaria (come definita da autorevole dottrina) ha suscitato dibattiti e timori, soprattutto dal punto di vista delle società beneficiarie che possono vedersi richiedere importi ben superiori all’attivo ottenuto con la scissione. In questa guida affronteremo, nell’ottica del debitore/beneficiario, come è regolata la responsabilità per i debiti fiscali in caso di scissione e quali strategie difensive si possono adottare per tutelarsi. Verranno analizzate la normativa civilistica e tributaria aggiornata a dicembre 2025, le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, e saranno fornite indicazioni pratiche per gestire il contenzioso tributario. Saranno inoltre presentate domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative delle differenze normative, esempi pratici (inclusa la scissione non proporzionale) e modelli di atti difensivi (ricorso tributario, istanza di sospensione, memoria) utili per avvocati, imprenditori e contribuenti alle prese con queste problematiche.
Importante: la guida adotta un linguaggio giuridico accurato ma con intento divulgativo. Ogni sezione offre spiegazioni chiare dei concetti tecnici e riferimenti a norme e sentenze (indicate tra parentesi quadre) per consentire approfondimenti. Al termine, una sezione raccoglie tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate.
1. La scissione societaria: tipologie e effetti generali
Prima di addentrarci nella disciplina dei debiti, è utile inquadrare brevemente cos’è la scissione societaria e quali forme può assumere:
- Scissione totale: la società A (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a due o più società beneficiarie (nuove o preesistenti) e cessa di esistere. Ad esempio, la società A si scinde totalmente in B e C, dividendosi tra loro e A si estingue.
- Scissione parziale: la società A trasferisce solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie, rimanendo in vita per la quota non assegnata. Ad esempio, A conferisce un ramo d’azienda alla nuova società B, ma A continua ad operare con il patrimonio residuo.
Inoltre, rispetto alla posizione dei soci si distinguono:
- Scissione proporzionale: ai soci della scissa vengono assegnate partecipazioni nelle beneficiarie in proporzione alle quote possedute originariamente. I soci mantengono quindi lo stesso peso percentuale in tutte le società post-scissione.
- Scissione non proporzionale: ai soci vengono assegnate partecipazioni non proporzionali a quelle originarie, modificando la compagine sociale. Alcuni soci possono restare solo in certe società e non in altre. Questo può comportare una separazione degli assetti societari: ad esempio, in una scissione parziale non proporzionale, un gruppo di soci può rilevare attraverso la beneficiaria B una parte del patrimonio, uscendo di fatto dalla compagine della società originaria A (che rimane magari in mano ad altri soci). La scissione non proporzionale viene spesso utilizzata per dividere società tra gruppi di soci o separare attività eterogenee.
Effetti generali della scissione: In ogni forma di scissione, si produce una successione a titolo universale nei rapporti giuridici: la beneficiaria subentra in quelli attivi e passivi trasferiti secondo il progetto di scissione (che elenca attività e passività attribuite a ciascuna). I creditori sociali della società scissa hanno, nel diritto civile, una tutela specifica: possono opporsi all’operazione entro 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione (art. 2503 c.c.), a meno che non siano soddisfatti o non ottengano idonee garanzie. In mancanza di opposizione (o se questa è rigettata dal tribunale), la scissione diviene efficace e i creditori devono rivalersi secondo le regole della nuova struttura societaria. Come vedremo subito, però, per i creditori fiscali (Erario) esiste una disciplina speciale che prescinde dall’eventuale inerzia in sede di opposizione e amplia notevolmente le possibilità di escussione.
2. Debiti societari nella scissione: disciplina civilistica e limiti di responsabilità
Nel diritto civile, la responsabilità per i debiti preesistenti alla scissione è regolata dall’art. 2506-quater, comma 3, Codice Civile. Tale norma stabilisce che tutte le società partecipanti alla scissione (sia la scissa rimasta, in caso di scissione parziale, sia le beneficiarie) sono obbligate in solido per i debiti della società scissa non soddisfatti da quest’ultima o dalla società alla quale i debiti sono stati assegnati nel progetto di scissione . Tuttavia, la responsabilità solidale civilistica è limitata: ciascuna società risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto. In pratica:
- Se una determinata passività risulta assegnata nel progetto di scissione a una specifica società (ad esempio un mutuo bancario attribuito alla beneficiaria B), quel debitore resta il primo obbligato verso il creditore per l’intero; tuttavia, se tale società non paga, il creditore può rivolgersi anche alle altre società coinvolte, ma ciascuna potrà essere tenuta a pagare al massimo una somma pari al valore netto del patrimonio ricevuto con la scissione.
- Se il debito non è stato specificamente allocato (o la società designata non vi adempie), il creditore può agire contro qualsiasi delle società risultanti, ma ciascuna potrà eccepire il limite quantitativo del valore del patrimonio acquisito.
Inoltre, l’art. 2506-quater c.c. prevede una forma di beneficio di preventiva escussione: il creditore deve prima escutere il debitore principale designato (ad esempio, la società cui il debito è stato assegnato) e solo in caso di mancato soddisfacimento può agire sulle altre in solido, nei limiti suddetti . La responsabilità delineata dal codice civile è dunque una “solidarietà dipendente e limitata”: dipendente, perché si fonda sulla preventiva inadempienza della società a cui il debito faceva carico; limitata, perché circoscrive l’esposizione delle coobbligate al quantum degli attivi apportati. Questa disciplina intende bilanciare la protezione dei creditori con le esigenze di riorganizzazione societaria: i creditori pregressi non possono vedersi completamente preclusa la possibilità di rivalersi, ma al contempo le società beneficiarie non rischiano di dover pagare più di quanto hanno ricevuto dall’operazione.
Esempio pratico (disciplina civilistica): La società Alfa ha debiti per 100 e patrimonio netto 300. Con una scissione parziale trasferisce asset del valore di 120 alla nuova società Beta, mantenendo 180. Secondo il codice civile, se un creditore di Alfa da 100 rimane insoddisfatto, potrà chiedere a Beta al massimo 120 (valore patrimonio assegnato) e ad Alfa (che è la scissa rimasta) il resto; Beta inoltre potrebbe eccepire che il creditore dovrebbe prima escutere Alfa (debitore principale). Se invece Alfa si fosse scissa totalmente in Beta e Gamma, con assegnazione di 120 a Beta e 180 a Gamma, un creditore da 100 potrà chiedere l’intero importo a Beta o Gamma, ma ciascuna potrà opporre il limite (Beta 120, Gamma 180) e, tra loro, chi paga oltre la propria quota potrà agire in regresso verso l’altra beneficiaria per la parte eccedente la sua porzione di patrimonio ricevuto.
Proporzionale vs non proporzionale: La disciplina civilistica dei debiti (art. 2506-quater c.c.) non fa distinzione tra scissioni proporzionali e non proporzionali. In entrambi i casi, i creditori sociali hanno i medesimi diritti verso le società risultanti. La differenza tra scissione proporzionale e non proporzionale attiene principalmente ai rapporti tra soci (assetto proprietario delle società post-scissione) e ad eventuali aspetti fiscali relativi ai soci stessi (come la neutralità o meno dell’operazione per i soci, che in talune scissioni non proporzionali potrebbero realizzare proventi tassabili – tema però estraneo alla nostra trattazione sui debiti tributari pregressi). Sul piano della responsabilità verso i creditori, dunque, anche nelle scissioni non proporzionali ogni beneficiaria risponde civilmente solo fino alla concorrenza del valore ricevuto, senza ulteriori particolarità.
È importante ricordare che la tutela offerta ai creditori dal codice civile (opposizione ex art. 2503 c.c. e responsabilità solidale limitata) riflette la volontà del legislatore di proteggere i creditori ordinari (banche, fornitori, ecc.) dall’eventualità che la scissione pregiudichi la garanzia patrimoniale generica. Come vedremo nel prossimo paragrafo, però, lo Stato-creditore fiscale gode di una posizione privilegiata e assai più incisiva in virtù di disposizioni tributarie ad hoc.
3. Debiti fiscali nella scissione: disciplina speciale tributaria
In materia tributaria, la regola civilistica della responsabilità limitata subisce una deroga totale. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e la normativa in tema di sanzioni tributarie stabiliscono che per i debiti fiscali anteriori alla scissione tutte le società coinvolte nell’operazione rispondono in modo solidale illimitato**** . In particolare:
- L’art. 173, comma 13, TUIR (D.P.R. 917/1986) prevede che, ferma restando la competenza degli uffici fiscali nei confronti della società scissa, “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito” tributario della società scissa . Inoltre, la norma aggiunge che “le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti [di controllo e accertamento] e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”**** . (Quest’ultima parte sul diritto di partecipazione del coobbligato e sull’assenza di oneri di comunicazione la esamineremo approfonditamente nei paragrafi successivi dedicati alla difesa).
- L’art. 15, comma 2, D.Lgs. 472/1997 (norme generali sulle sanzioni amministrative tributarie) dispone, in parallelo, che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto” . Dunque, non solo le imposte e gli interessi, ma anche le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni fiscali precedenti la scissione restano a carico di tutte le società, senza alcun limite correlato al patrimonio trasferito.
Queste disposizioni creano un regime di responsabilità tributaria eccezionale, ben più gravoso rispetto a quello civilistico. In sostanza:
- Se la scissione è parziale, la società scissa originaria rimane obbligata per i propri debiti tributari pregressi, ma anche le beneficiarie ne rispondono integralmente e senza limitazioni quantitative.
- Se la scissione è totale, la legge prevede che uno degli atti di scissione designi una delle beneficiarie come soggetto tenuto agli adempimenti fiscali della scissa (art. 173, co.12 TUIR) . Tuttavia, ciò non significa esonero delle altre: anch’esse, “le altre beneficiarie”, sono coobbligate in solido senza limiti . In mancanza di designazione nell’atto, la normativa fiscale considera designata la beneficiaria indicata per prima , ma a fini pratici tutte rispondono comunque verso il Fisco.
La differenza fondamentale rispetto alla regola civilistica è che viene eliminato sia il limite quantitativo proporzionato al patrimonio trasferito, sia il beneficio di preventiva escussione del debitore principale. La responsabilità fiscale post-scissione è una solidarietà piena e paritetica: il Fisco può indifferentemente pretendere l’intero importo dovuto da qualsiasi delle società risultanti dall’operazione, senza dover escutere prima la scissa e senza incontrare eccezioni di limite di valore. Le società obbligate restano libere, in teoria, di regredire tra loro secondo accordi interni o in proporzione ai valori attribuiti, ma ciò attiene ai rapporti interni e non limita il diritto dell’Erario di ottenere il pagamento da chi preferisce.
Questa disciplina si applica a tutti i debiti tributari riferiti a periodi d’imposta conclusi prima della data di effetto della scissione . Rientrano perciò: imposte sui redditi, IVA, tributi locali, contributi eventualmente assimilabili a tributi, e relativi interessi e sanzioni, purché inerenti a periodi ante-scissione. Sono esclusi solo eventuali debiti maturati dopo la scissione (che riguardano solo la società che li ha propriamente generati, non essendoci ancora all’epoca un legame con le altre).
Esempio pratico (disciplina tributaria): Riprendendo l’esempio precedente, società Alfa (scissa parziale) ha debiti tributari per 100 relativi ad anni anteriori alla scissione in cui trasferisce beni per 120 a Beta. Dopo la scissione, l’Agenzia delle Entrate scopre il debito e notifica una cartella. In base alla legge tributaria, Alfa e Beta sono entrambe obbligate in solido per l’intero importo 100 senza alcun limite. L’Erario potrebbe rivolgersi direttamente a Beta per l’intero 100, se Alfa risultasse inadempiente o insolvibile, sebbene Beta abbia ricevuto beni per soli 120. Beta, dopo aver pagato 100, potrà al più tentare di rivalersi su Alfa (o sugli amministratori di Alfa se ravvisa responsabilità) ma resta il fatto che il suo rischio patrimoniale verso il Fisco è andato oltre quanto acquisito. Se la scissione fosse stata totale (Alfa si divide in Beta e Gamma, Alfa scompare), e supponendo Beta designata nell’atto per gli adempimenti fiscali: Beta e Gamma rispondono entrambe solidalmente senza limiti di un eventuale debito di 100 di Alfa. Il Fisco potrebbe escutere Beta o Gamma a sua scelta, per l’intero 100. Beta poi, avendo pagato, potrebbe chiedere a Gamma di rimborsarle una parte in base ai valori di patrimonio (o secondo eventuali patti), ma ciò è un problema tra Beta e Gamma – irrilevante per il creditore fiscale.
Nota sulla scissione non proporzionale: Anche qui, la particolarità dell’assetto tra soci non influenza la regola della solidarietà illimitata tributaria. Ad esempio, se Alfa si scinde parzialmente trasferendo un ramo a Beta e l’operazione è non proporzionale (alcuni soci escono e restano solo in Beta), Beta risponderà ugualmente di tutti i debiti fiscali pregressi di Alfa. Talvolta le scissioni non proporzionali vengono attenzionate dal Fisco perché potrebbero celare intenti elusivi o distrattivi (ad esempio separare attività sane in mano a certi soci lasciando i debiti altrove). Ma, indipendentemente da ciò, la legge già assicura al Fisco tutela piena: anche se l’operazione avesse l’obiettivo di “salvare” parte del patrimonio in mano a taluni soci, l’Erario potrà comunque perseguire la nuova società per i debiti della originaria. In aggiunta, qualora emergesse che la scissione è stata utilizzata dolosamente per sottrarsi al pagamento di imposte, potrebbero scattare ulteriori rimedi (ne parleremo più avanti: azione revocatoria, contestazione di abuso del diritto, o addirittura responsabilità penale ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
3.1 Conflitto tra norme civilistiche e tributarie: prevalenza della disciplina fiscale
È evidente che la disciplina tributaria (art. 173 TUIR e art. 15 D.Lgs. 472/97) è in netto contrasto con quella civilistica (art. 2506-quater c.c.) sul punto dei limiti di responsabilità. Ci si potrebbe chiedere quale delle due prevalga e se sia possibile, per la società beneficiaria, invocare i limiti civilistici in sede di contenzioso fiscale. La risposta, alla luce dell’orientamento consolidato, è che prevale la norma speciale tributaria, essendo espressione di una precisa scelta di politica legislativa a tutela dell’interesse erariale .
La questione è stata affrontata in più occasioni dalla Corte di Cassazione e anche sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. I punti fermi emersi sono:
- Prevalenza del Fisco e “unitarietà dell’obbligazione tributaria”: Già con sentenze del 2016, la Cassazione ha affermato che la normativa fiscale speciale deroga a quella civile. In particolare, la Suprema Corte (Sez. V) ha chiarito che in tema di scissione, anche parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi anteriori all’operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti, come confermato dall’art. 15, co.2, D.Lgs. 472/97, mentre le limitazioni di cui agli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. valgono solo per le obbligazioni civili . Non sussiste dunque – in ambito tributario – né il limite quantitativo né il beneficio di escussione: la responsabilità è paritaria e integrale. La Cassazione ha motivato questa prevalenza richiamando il principio di unitarietà del tributo dovuto e la specialità della normativa fiscale, ritenendo che l’operazione straordinaria non possa pregiudicare il credito erariale . Si tratta di una forma di tutela forte che il legislatore fiscale ha ritenuto necessaria per assicurare la riscossione dei tributi dovuti.
- Legittimità costituzionale confermata: La diversa disciplina ha sollevato dubbi di costituzionalità, soprattutto per possibile violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e capacità contributiva (art. 53 Cost.). In un caso concreto, la Commissione Tributaria di Pisa sollevò la questione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che imporre alle beneficiarie una responsabilità illimitata anziché limitata al patrimonio ricevuto fosse irragionevole e lesivo del principio che le obbligazioni tributarie devono essere commisurate alla capacità contributiva del soggetto . La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2018, ha però respinto queste censure, giudicando non fondate le questioni . Nelle motivazioni, la Consulta ha evidenziato la peculiarità dei crediti tributari, che godono di una tutela rafforzata per garantire il finanziamento della spesa pubblica e il rispetto dell’equilibrio di bilancio . La diversa disciplina rispetto ai debiti civili è giustificata dalla “marcata connotazione di specialità” del credito fiscale, collegato direttamente all’obbligo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.) . Inoltre, la Corte ha sottolineato come il legislatore abbia bilanciato questa responsabilità ampliata con altri elementi: la neutralità fiscale dell’operazione di scissione (che di regola non comporta imposizione immediata di plusvalenze) e la possibilità per la beneficiaria escussa di esercitare il diritto di regresso verso gli altri coobbligati . In breve, secondo la Corte Costituzionale, il Fisco può legittimamente pretendere dalle beneficiarie l’intero debito tributario, essendo ciò funzionale a garantire l’effettività della riscossione, e non viola principi costituzionali purché si riconosca poi internamente un aggiustamento tra le società coinvolte.
Vale la pena precisare che la Corte Costituzionale 90/2018 si riferiva alla scissione parziale (dove la scissa ancora esiste) e alla responsabilità illimitata della beneficiaria. La decisione ha chiarito che non v’è disparità di trattamento incostituzionale nel differenziare la responsabilità tributaria (illimitata) da quella civile (limitata) . Inoltre, la Consulta ha rigettato anche la tesi che voleva confinare la solidarietà illimitata alle sole scissioni totali: ha ritenuto che il legislatore, usando quell’ampia formulazione, intendesse includere entrambe le ipotesi di scissione . Dunque oggi non vi è più spazio per dubbi sulla legittimità ed applicabilità delle norme tributarie speciali: esse prevalgono e devono essere applicate in base al loro tenore letterale.
In conclusione, dal punto di vista normativo il quadro è il seguente: i crediti erariali (imposte e sanzioni) non “seguono” semplicemente il patrimonio nel limite della quota trasferita, ma vincolano solidalmente tutto il gruppo di società nato dalla scissione, senza limitazioni di importo. Per il debitore beneficiario ciò rappresenta chiaramente un aggravio del rischio: un’operazione spesso effettuata per finalità lecite (riorganizzazione aziendale, separazione di attività, ingresso di nuovi soci, etc.) comporta però che eventuali pendenze fiscali pregresse possano colpire la nuova società oltre quanto essa ha ricevuto. È pertanto fondamentale, per chi si appresta a una scissione, effettuare una due diligence fiscale approfondita e adottare cautele (ad esempio, clausole di manleva a carico della scissa, accantonamenti, fideiussioni) per gestire l’eventuale debito tributario illimitato. Se il debito fiscale emerge solo dopo, a scissione già avvenuta, la società beneficiaria dovrà affidarsi agli strumenti difensivi offerti dall’ordinamento per evitare o ridurre il più possibile esborsi non dovuti: a questi strumenti è dedicata la restante parte della guida.
4. Come difendersi: strategie difensive nei procedimenti tributari post-scissione
Dal punto di vista pratico, la situazione tipica in cui si trova la società beneficiaria (o anche la scissa, se ancora esiste) è quella di ricevere, prima o poi, una richiesta di pagamento dal Fisco per debiti antecedenti. Questo può avvenire con:
- La notifica di un avviso di accertamento (se il Fisco accerta imposte evase relative ad anni pre-scissione, può indirizzare l’atto principalmente alla società scissa o designata, ma potrebbe notificare per conoscenza anche alle beneficiarie, oppure no, come vedremo).
- Più frequentemente, la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione / ex Equitalia) intestata proprio alla società beneficiaria in qualità di coobbligata in solido. Ciò accade ad esempio quando la società scissa non ha pagato nei termini un avviso di accertamento divenuto definitivo o una liquidazione automatica da dichiarazione; allora il debito viene iscritto a ruolo e la cartella può essere emessa direttamente contro la beneficiaria.
- In alcuni casi, se la scissa è fallita o cessata, il Fisco potrebbe insinuarsi al passivo di quella procedura e contemporaneamente agire contro le beneficiarie per il residuo non soddisfatto. Oppure potrebbe notificare direttamente atti cautelari/esecutivi (come fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) contro la beneficiaria, forti della responsabilità solidale.
Di fronte a queste iniziative, la società beneficiaria (in quanto debitore in solido chiamato a pagare) ha diritto di attivare tutti i mezzi di difesa del contribuente previsti dall’ordinamento tributario: ricorso alle Commissioni Tributarie contro avvisi o cartelle, istanze di autotutela, eccezioni di nullità o decadenza, richieste di sospensione, etc. Tuttavia, come abbiamo visto, ci sono poche possibilità di escludere totalmente la responsabilità perché è la legge stessa a imporla. Nonostante ciò, esistono diversi argomenti e strategie difensive da valutare, che possiamo suddividere in due categorie: A) difese “formali/procedurali”, mirate a far leva su vizi dell’atto o errori procedurali del Fisco; B) difese “sostanziali”, volte a contestare nel merito la pretesa fiscale (ad esempio negando che il tributo sia dovuto o chiedendo la sua riduzione). Vediamole nel dettaglio, alla luce della giurisprudenza recente.
4.1 Difese formali e procedurali
Le difese formali tendono a far annullare o sospendere l’atto impositivo/di riscossione per motivi di legittimità, indipendentemente dall’esistenza o meno del debito. Nel contesto della scissione, i principali profili formali su cui una beneficiaria ha tentato o può tentare di difendersi sono:
(a) Contestazione della notifica e dei termini (decadenza) – Un primo aspetto riguarda i termini entro cui il Fisco deve attivarsi nei confronti della beneficiaria. Un tempo si discuteva se la cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria dovesse rispettare gli stessi termini di decadenza previsti per il debitore principale. Ad esempio, l’art. 25 del DPR 602/1973 prescrive che le cartelle relative a controlli automatici su dichiarazione vengano notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o altri termini per accertamenti). Ci si chiedeva: se la dichiarazione era della società scissa, la cartella notificata alla beneficiaria anni dopo doveva comunque rispettare quel termine? Alcune Commissioni Tributarie avevano dato un’interpretazione estendendo la decadenza anche alla beneficiaria, ritenendo che il termine decorresse per ciascun coobbligato dal momento dell’obbligo . In concreto, in qualche caso le cartelle a beneficiarie sono state annullate perché notificate “troppo tardi”. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che ciò non è necessario: se l’iscrizione a ruolo e la cartella sono state tempestivamente notificate alla società scissa (o comunque formate entro i termini verso il debitore principale), non occorre che la notifica alla coobbligata solidale avvenga entro lo stesso termine decadenziale . In una recentissima pronuncia (Cass., Sez. V, ord. n. 26784/2025) la Corte ha affermato che la cartella può essere validamente emessa nei confronti della beneficiaria anche se rappresenta il primo atto a lei notificato, senza che vi sia una specifica scadenza aggiuntiva prevista dalla legge . La ratio è che la pretesa fiscale si è già formata legittimamente nei termini nei confronti del soggetto passivo originario, ed essendo le società solidalmente obbligate, notificare successivamente la cartella ad una di esse non crea un nuovo obbligo ma è mera attuazione di quello esistente. In pratica: la decadenza va calcolata rispetto all’iscrizione a ruolo e alla notifica al contribuente principale; nei confronti dei coobbligati solidali non decorre un autonomo termine di decadenza, se l’atto impositivo principale è stato tempestivo . Ciò è stato argomentato anche richiamando una decisione costituzionale (Corte Cost. n. 280/2005) sulla necessità di evitare vuoti di tutela: ma secondo la Cassazione, non c’è vuoto perché la tutela del termine opera comunque verso il soggetto passivo originario . Conclusione: difficilmente oggi regge la difesa basata sulla “tardività” della cartella alla beneficiaria, a meno che il Fisco non si sia proprio completamente attardato anche verso la scissa. Quindi, come beneficiaria, è utile verificare: se l’accertamento/cartella verso la scissa erano tempestivi; se sì, un successivo atto a voi notificato non sarà considerato decaduto. Se invece anche verso la scissa vi è decadenza (ad esempio l’accertamento è stato notificato oltre i termini alla scissa), allora potrete far valere quel vizio in via derivata anche voi (perché il debito non è mai sorto validamente).
(b) Difetto di motivazione e mancata notifica dell’atto presupposto – Un secondo filone difensivo riguarda il diritto di difesa e di conoscenza degli atti. Immaginiamo la situazione: la società beneficiaria riceve una cartella di pagamento senza aver mai ricevuto prima l’avviso di accertamento emesso verso la scissa. Può eccepire che la cartella sia nulla perché non preceduta dalla notifica dell’atto impositivo o perché non sufficientemente motivata? Alcune commissioni hanno inizialmente dato ragione ai contribuenti su questo punto, ritenendo che, essendo la cartella il primo atto notificato alla beneficiaria, essa dovesse contenere una motivazione più estesa (ad esempio allegare o riprodurre il contenuto dell’accertamento originario) per permettere al nuovo soggetto di capire la pretesa . Tuttavia, la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso opposto: la cartella non richiede una motivazione “rafforzata” né l’Amministrazione è tenuta a notificare l’atto presupposto anche alle beneficiarie . Ciò in virtù del disposto espresso dell’art. 173, comma 13 TUIR: ricordiamo, “senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione” nei confronti delle società coobbligate . La Cassazione 26784/2025 ha sottolineato che questa clausola esonera esplicitamente il Fisco dall’obbligo di effettuare comunicazioni o notifiche ulteriori oltre quelle fatte alla scissa . La logica, affermano i giudici, sta nel rapporto di continuità tra la società scissa e le beneficiarie: gli organi di queste ultime si presumono a conoscenza della situazione debitoria della loro dante causa (la scissa) e delle eventuali pendenze fiscali . Pertanto, se un avviso di accertamento è stato notificato validamente alla scissa, il Fisco può poi emettere la cartella direttamente contro una beneficiaria, limitandosi a citarne gli estremi, senza doverlo notificare anche a quest’ultima . La beneficiaria ha comunque pieno diritto di impugnare la cartella e, in quella sede, può contestare nel merito la pretesa come avrebbe potuto fare la scissa . Questo è un punto importante: la Cassazione evidenzia che il diritto di difesa non è compromesso perché la beneficiaria, pur non avendo partecipato al pregresso, può opporsi alla cartella e far valere ogni ragione di contestazione di merito (in pratica, può far valere vizi dell’atto presupposto o l’infondatezza della pretesa) . In altre parole, se l’accertamento contro la scissa non è stato impugnato da quest’ultima, la beneficiaria escussa con la cartella potrà farsi carico di contestarlo essa stessa, presentando al giudice tributario le questioni che avrebbe potuto sollevare la scissa. Questo orientamento “garantista” per il coobbligato è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale, in quanto formalmente l’accertamento divenuto definitivo verso la scissa costituirebbe titolo definitivo; ma proprio per evitare violazioni del diritto di difesa, si ritiene che la beneficiaria non coinvolta prima possa in sede di ricorso contro la cartella fare valere anche motivi concernenti l’accertamento originario (ad es. errori di calcolo, decadenza, illegittimità varie). Dunque come difesa: verificate sempre se la cartella che vi è stata notificata richiama adeguatamente l’atto presupposto (deve indicare il numero e la data dell’accertamento o della liquidazione da cui origina il ruolo). Se mancassero tali riferimenti, si potrebbe eccepire un difetto di motivazione della cartella per impossibilità di comprendere la pretesa – ma casi del genere sono rari perché di solito almeno il riferimento all’atto originario è presente. Se il riferimento c’è, non sarà necessario allegare l’atto, e la cartella è formalmente valida . La beneficiaria dovrà allora procurarsi copia dell’accertamento originario (può richiederla all’Agenzia delle Entrate, o se in giudizio può chiederne l’esibizione) e potrà nel merito contestarne il contenuto.
(c) Natura sussidiaria o meno dell’obbligazione solidale – Una difesa tentata in passato era sostenere che, per interpretazione sistematica, la responsabilità della beneficiaria dovesse comunque considerarsi sussidiaria, ossia azionabile solo se la scissa non adempie (in modo analogo al beneficio di escussione previsto dal codice civile). Si invocava in tal senso l’art. 2506-quater c.c. come “principio generale” e si argomentava che l’art. 173 TUIR non escludesse implicitamente la necessità di escutere prima la scissa. Questa tesi è stata rigettata nettamente. La Cassazione (da Cass. n. 15936/2003 in poi e in molte altre) ha affermato che non esiste nel regime fiscale alcuna sussidiarietà: l’Erario può agire contro scissa e beneficiaria a sua scelta, essendo coobbligati di pari grado . In una decisione del 2017, la CTR Campania ha richiamato l’orientamento “unanime” della giurisprudenza di legittimità nel ritenere infondata ogni eccezione di preventiva escussione della scissa . Anche la Cass. 37484/2021 ha ribadito che si tratta di obbligazione solidale paritetica, non di garanzia . Pertanto, una beneficiaria non può far annullare la cartella sostenendo che “prima dovevano prendere i soldi dalla società scissa”: se la legge non prevede tale ordine, il giudice non può introdurlo. Al più, come strategia pratica, se la scissa esiste ed è solvibile, la beneficiaria potrà sollecitare il Fisco (in via amministrativa) a riscuotere da quella, o potrà essa stessa pagare e poi agire in regresso contro la scissa. Ma in giudizio, l’eccezione di sussidiarietà non verrà accolta perché contraria al dettato normativo .
(d) Vizi propri dell’atto impositivo o dell’iscrizione a ruolo – Come per qualsiasi contribuente, anche le società beneficiarie possono far valere eventuali vizi specifici dell’atto ricevuto. Ad esempio: se si riceve un avviso di accertamento intestato anche alla beneficiaria, questo deve rispettare i requisiti di motivazione, indicazione del responsabile del procedimento, sottoscrizione autorizzata, ecc., al pari di ogni atto impositivo. Oppure, se si riceve una cartella di pagamento, si possono verificare gli eventuali vizi tipici: mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata notificazione secondo le regole, errata intestazione, somme iscritte a ruolo in modo difforme dall’atto presupposto, ecc. Tali eccezioni vanno sollevate nel ricorso come motivi di legittimità. Ad esempio, nel caso SAFE s.r.l. (quello poi giunto alla Corte Costituzionale), la società beneficiaria eccepì che nelle cartelle era erroneamente richiamato “art. 14 D.Lgs. 472/97” (relativo alla cessione d’azienda) invece di art. 15 sulla scissione , nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento . Questi vizi preliminari furono però ritenuti insussistenti o non decisivi dalla Commissione (e la Corte Cost. non vi si è soffermata) . Un altro esempio: in Cass. 32469/2022, la beneficiaria impugnò una cartella anche per difetto di motivazione, lamentando che non aveva ricevuto l’avviso e dunque la cartella doveva spiegare meglio la pretesa . Come visto, la Cassazione ha ritenuto sufficiente il richiamo all’atto presupposto, e ha dichiarato legittima la cartella. Quindi, consiglio pratico: esaminare attentamente l’atto notificato alla beneficiaria per rilevare eventuali vizi formali (errata indicazione normativa, errori materiali, omissione di elementi obbligatori). Questi, se presenti, possono portare all’annullamento dell’atto, rinviando però il problema (il Fisco potrebbe riemetterlo correggendo il vizio, se i termini lo consentono).
Riassumendo le difese formali alla luce della giurisprudenza: è oramai difficile sfuggire alla responsabilità illimitata giocando su formalità, perché la legge e i giudici lasciano poco spazio. La mancata notifica dell’accertamento alla beneficiaria non è un vizio, la tempistica di notifica alla beneficiaria non è autonoma, la necessità di motivazione integrativa è esclusa, la sussidiarietà negata. Restano dunque solo i vizi generali (che raramente sussistono) e la possibilità di contestare eventuali errori procedurali specifici (es: se l’ufficio non ha inviato la comunicazione di irregolarità quando dovuta, oppure se ha notificato a un indirizzo sbagliato – situazioni però comuni a qualunque contribuente).
4.2 Difese sostanziali (di merito)
Le difese sostanziali attaccano il merito della pretesa fiscale: cioè sostengono che il tributo non è dovuto, o è dovuto in misura minore, o è prescritto, o è già stato pagato, ecc. Dal punto di vista del coobbligato solidale, contestare il merito può sembrare complicato, specie se la società originaria non ha agito a suo tempo. Ma come anticipato, la Cassazione ha aperto alla possibilità che la beneficiaria, una volta raggiunta dalla cartella, possa far valere le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevare la scissa . Ciò è fondamentale, perché consente di evitare ingiustizie macroscopiche (si pensi a una scissa inattiva che non ha impugnato un accertamento illegittimo: la beneficiaria, ignara, se fosse del tutto vincolata da quell’inadempienza procedurale, pagherebbe senza poter obiettare nulla).
Ecco le principali linee di difesa di merito:
(a) Contestare l’inesistenza o l’erroneità del debito tributario – La beneficiaria può sostenere, ad esempio, che l’imposta richiesta non era dovuta. Ciò richiede di addentrarsi nelle questioni fiscali originarie: ad esempio, l’accertamento alla scissa potrebbe aver erroneamente ripreso a tassazione costi deducibili, o potrebbe aver calcolato male l’imposta, oppure la cartella potrebbe riguardare importi già versati. Tutte queste eccezioni – che normalmente sarebbero spettate al contribuente originario – possono essere fatte valere dalla beneficiaria nel suo ricorso contro la cartella. Esempio: se la cartella richiede IVA 2019 che in realtà la società scissa aveva già versato (magari l’errore è dell’Agenzia), la beneficiaria potrà provare i versamenti e chiedere l’annullamento per infondatezza. Oppure se l’accertamento contestava ricavi non dichiarati ma in realtà inesistenti, la beneficiaria potrà produrre documenti e testimonianze per dimostrarlo, come se fosse la contribuente principale. Naturalmente, questo tipo di difesa implica un onere probatorio** e la necessità di conoscere bene la posizione fiscale della scissa. In pratica, la beneficiaria dovrà recuperare tutta la documentazione e le informazioni utili dalla scissa (o dai suoi liquidatori, ex amministratori, consulenti) per impostare una difesa nel merito. Ciò rientra tra le “facoltà di prendere cognizione degli atti relativi” previste dalla legge : le beneficiarie hanno diritto di accesso agli atti del Fisco riguardanti la scissa, proprio per potersi difendere. Sarà importante esercitare questo diritto di accesso per ottenere, ad esempio, copia degli avvisi di accertamento, dei verbali di verifica, delle dichiarazioni fiscali della scissa, ecc.
(b) Eccepire la prescrizione del debito – Un debito tributario, una volta divenuto definitivo, è soggetto a prescrizione ordinaria (10 anni) o breve (5 anni) a seconda dei casi. Se dalla data in cui il tributo è divenuto esigibile (o da ultimo atto interruttivo valido) sono decorsi più anni di quelli previsti senza che vi siano stati atti di riscossione, la beneficiaria può eccepire che il diritto dell’Erario si è estinto per prescrizione. Ad esempio, se la cartella verso la scissa era del 2010 e il Fisco notifica solo nel 2022 alla beneficiaria senza che nel frattempo vi siano stati solleciti, quel debito potrebbe essere prescritto (5 anni per tributi locali, contributi; 10 per erariali, salvo diverso orientamento locale). Attenzione: la giurisprudenza ha affermato che un atto interruttivo verso uno dei coobbligati solidali (es. la notifica alla scissa) giova anche contro gli altri coobbligati per interrompere la prescrizione , richiamando l’art. 1310 c.c. (norma generale sulle obbligazioni solidali). Quindi, se Equitalia/ADER ha notificato intimazioni, solleciti o altri atti alla scissa entro i termini, tali atti interrompono la prescrizione pure verso la beneficiaria – anche se quest’ultima non ne era direttamente a conoscenza. Dunque, per valutare una difesa basata su prescrizione, occorrerà esaminare l’intera storia della riscossione: può darsi che il Fisco abbia tentato sulla scissa (magari con un pignoramento infruttuoso) e poi, anni dopo, si rivolga alla beneficiaria; in tal caso, quell’azione potrebbe aver interrotto i termini. Se invece nessun atto è stato fatto né alla scissa né alla beneficiaria per un lungo periodo, la prescrizione può essere un’ottima difesa di merito: il debito semplicemente non è più riscuotibile, e il giudice annullerà la cartella per intervenuta prescrizione, liberando la beneficiaria.
(c) Beneficiare di definizioni agevolate o altri provvedimenti di favore – Talvolta la legge prevede sanatorie fiscali o definizioni agevolate (ad esempio la “rottamazione delle cartelle”, il “saldo e stralcio”, condoni, ecc.) che possono ridurre o estinguere i debiti. Queste misure di solito riguardano il soggetto debitore iscritto a ruolo. Se la società scissa ha aderito a una definizione agevolata, la beneficiaria può far valere che il debito è sgravato o sospeso. Ad esempio, se la scissa ha presentato domanda di rottamazione-ter per quella cartella e sta pagando le rate, la beneficiaria può eccepire che la riscossione è sospesa e produrre la prova della definizione in corso. Viceversa, anche la beneficiaria stessa potrebbe aderire a sanatorie (ci sono stati casi dubbi ma, in generale, essendo coobbligata, essa può pagare con le stesse modalità agevolate). Se la beneficiaria paga con rottamazione e rispetta i pagamenti, la cartella si estingue per tutti. Questa è più una strategia di soluzione bonaria che difensiva in giudizio, ma è da considerare: se esiste una chance di definire il debito con sconto o senza sanzioni, la beneficiaria può valutare di approfittarne (magari rivalendosi sugli ex soci o amministratori della scissa).
(d) Mancanza di successione nel debito – Questa è una difesa che raramente ha successo, ma va menzionata: consiste nel negare che un certo debito rientri tra quelli di cui la beneficiaria deve rispondere. Si potrebbe argomentare ad esempio che il debito fiscale riguarda un’attività o beni che non furono trasferiti alla beneficiaria. Tuttavia, la norma fiscale rende responsabili tutte le beneficiarie a prescindere dall’allocazione interna delle passività . L’unico caso parziale in cui ciò potrebbe avere rilievo è se il debito tributario era già noto e specificamente assegnato a una società nel progetto di scissione. In tal caso, quella società è certamente obbligata principale; ma le altre restano coobbligate illimitatamente comunque. Non si può quindi sostenere “quel debito toccava solo alla società X, io non c’entro”: il Fisco obietterà (con ragione) che la legge vi rende corresponsabili comunque. Tuttavia, in via equitativa, una beneficiaria non destinataria della passività potrebbe chiedere al giudice, se paga, di essere surrogata nei diritti del Fisco verso la società a cui il debito era stato attribuito. Ma questo esula dal processo tributario (sarebbe un’azione civilistica di regresso/indennizzo). Nel processo tributario, la beneficiaria può piuttosto far valere l’assegnazione interna per chiedere quantomeno che il ruolo venga ripartito o che l’importo a suo carico venga limitato altrimenti, ma le chance di accoglimento sono minime data la chiarezza delle norme speciali.
(e) Abuso del diritto/elusione – Una linea difensiva in qualche caso riguarda il ribaltamento dell’accusa: se il Fisco qualifica la scissione come elusiva (abuso del diritto) finalizzata a non pagare imposte, potrebbe disconoscerne gli effetti fiscali. Ma paradossalmente, il disconoscimento degli effetti sarebbe usato dal Fisco contro il contribuente (ad esempio negando la neutralità fiscale dell’operazione). Dal lato della beneficiaria debitore, invece, sostenere che la scissione non era elusiva serve più che altro a evitare aggravi sanzionatori. Infatti, se l’Agenzia inquadra la scissione come abusiva ex art. 10-bis L. 212/2000 o ex art. 37-bis DPR 600/73 (norma antiabuso applicabile fino al 2015), potrebbe applicare sanzioni più pesanti o negare eventuali benefici. Dimostrare che l’operazione aveva ragioni economiche valide e non solo l’intento di sottrarre asset al Fisco può quindi essere utile per ridurre le sanzioni (evitando l’applicazione del 150% per elusione, ecc.) e per evitare contestazioni penali. Tuttavia, la qualificazione o meno come abuso non incide sulla solidarietà: come visto nella sentenza Cass. 37484/2021, la ricorrente insisteva nel dire “la scissione non era elusiva”, ma la Corte ha risposto che ciò è irrilevante ai fini della decisione, perché la controversia verteva sull’omesso versamento di tributi e la responsabilità solidale prescinde dalla natura elusiva . In pratica, anche se la scissione è del tutto regolare e non elusiva, le beneficiarie rispondono comunque; se fosse elusiva, oltre a rispondere si aggiungerebbero problemi sul piano delle sanzioni e dell’eventuale tassazione dell’atto. Quindi, in termini difensivi, affermare la non elusività serve più come difesa reputazionale/penale che come scudo dal pagamento. È comunque consigliabile, qualora il Fisco abbia adombrato profili di frode, documentare le ragioni economiche sostanziali della scissione (es.: riorganizzazione del gruppo per linee di business, esigenze finanziarie, ingresso di investitori, separazione consensuale tra soci, ecc.), per allontanare il sospetto che l’operazione fosse fatta solo per sfuggire ai debiti. Ciò può evitare l’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) o una causa civile di revocatoria dell’atto di scissione promossa dal Fisco ex art. 2901 c.c. (sebbene la revocatoria abbia applicazione dubbia sulle scissioni perché sono atti societari non contratti, ma in passato è stata tentata). In sintesi: difendersi dall’accusa di abuso è utile per non peggiorare la situazione, ma non elimina la responsabilità per il debito in sé.
(f) Diritto di regresso e manleva – Più che una difesa in giudizio, questa è un’azione successiva. Se la beneficiaria è costretta a pagare un debito fiscale per conto della scissa o di altre beneficiarie, potrà esercitare il regresso contro i coobbligati interni. Ad esempio, Beta Srl paga 100 euro di debiti di Alfa Spa; Beta potrà chiedere ad Alfa di restituirle quella somma (o la parte eccedente la quota di Beta). Questo diritto è riconosciuto dal codice civile (art. 1299 c.c. per la solidarietà in generale) e la Corte Costituzionale ha fatto cenno ad esso come elemento di bilanciamento della normativa . Naturalmente, il regresso è efficace se l’altra società è solvibile: se Alfa era già decotta e magari fallita, Beta avrà solo un credito chirografario di regresso difficilmente esigibile. Oltre al regresso legale, strumenti contrattuali possono essere predisposti in anticipo: ad esempio, inserire nel progetto di scissione una clausola di manleva in cui la società scissa (o i soci di questa) si impegnano a tenere indenne la beneficiaria da eventuali debiti tributari pregressi che dovessero emergere e superare il patrimonio trasferito, eventualmente costituendo un fondo rischi o rilasciando garanzie (fideiussioni). Tali accordi non limitano i poteri del Fisco (che potrà comunque chiedere alle beneficiarie), ma offrono un rimedio di risarcimento a posteriori per la beneficiaria che subisca esborsi eccedenti. Quindi, anche se non è una difesa nel processo tributario, è una cautela importante per difendersi sul piano economico: se state negoziando una scissione e sapete di debiti fiscali potenziali, pretendete clausole di garanzia dagli altri soggetti coinvolti. In sede processuale, invece, il giudice tributario non si occupa di regresso: se Beta paga e vuole soldi da Alfa, dovrà rivolgersi al giudice civile (salvo che il tutto avvenga consensualmente).
4.3 Partecipazione ai procedimenti pendenti e coordinamento difensivo
La legge, come visto, offre alle società coobbligate la facoltà di partecipare ai procedimenti di controllo, accertamento e contenzioso relativi agli obblighi tributari della scissa . Questo significa, in concreto, che se al momento della scissione (o subito dopo) la società scissa è oggetto di una verifica fiscale o ha un ricorso pendente contro un avviso di accertamento, le nuove società possono entrare in gioco in quel procedimento. Come farlo? In diversi modi:
- Intervento volontario nel processo tributario: se è in corso una causa davanti alla Commissione Tributaria riguardante la società scissa (per tributi pre-scissione), la beneficiaria può presentare un atto di intervento nel giudizio, ex art. 14 D.Lgs. 546/1992, in qualità di interessata coobbligata. Poiché è coobbligata in solido per quelle somme, ha interesse diretto all’esito del giudizio. I giudici in genere ammettono l’intervento, mettendo la beneficiaria in condizione di difendersi. Questo è utile specialmente se si teme che la società scissa (magari liquidata o inattiva) non faccia adeguata difesa: la beneficiaria può supplire presentando memorie, documenti, partecipando all’udienza.
- Richiesta di informazioni e accesso agli atti: se è in corso un controllo (verifica della Guardia di Finanza, ispezione dell’Agenzia) sulla scissa, la beneficiaria può informarsi e chiedere di essere aggiornata o di assistere, dato il proprio potenziale coinvolgimento. Formalmente, durante la verifica il contribuente è la scissa, ma una volta che c’è un PVC (processo verbale di constatazione) o altro, la beneficiaria può chiederne copia. Inoltre, dopo la scissione, se la scissa è cessata, l’ufficio deve sapere a chi rivolgersi: e se anche formalmente individua una designata, invita spesso anche le altre a fornire la documentazione (ad esempio: “società designata Beta, comunica dove sono tenute le scritture contabili di Alfa relative al ramo X” – ex art. 173 co.14 TUIR – tipicamente Beta dovrà indicare chi custodisce i documenti di Alfa) . Ciò fa parte degli obblighi di cooperazione post-scissione, ed è un canale attraverso cui le beneficiarie vengono a conoscenza delle questioni fiscali pendenti.
- Coordinamento legale tra scissa e beneficiarie: è buona prassi che la difesa legale sia unitaria. Se la scissa ha già i suoi consulenti, le beneficiarie dovrebbero interagire con loro per allineare le strategie. Niente vieta che, ad esempio, un ricorso avverso un accertamento veda come ricorrenti congiunti sia la società scissa (o il suo curatore, se fallita) sia una o più beneficiarie, tutte indicate come coobbligate. Questo potrebbe formalmente non essere usualissimo (di solito ricorre il soggetto intestatario dell’atto, cioè la scissa o la designata), ma la beneficiaria può in ogni caso intervenire o fornire memorie a supporto.
Il vantaggio di partecipare ai procedimenti fin dall’inizio è di non trovarsi poi sorprese quando la pretesa diventa definitiva. Se la beneficiaria resta passiva finché non riceve la cartella, rischia di dover recuperare terreno su vicende concluse. Ad esempio, se la scissa perde il ricorso in Cassazione e la sentenza diventa definitiva per 1 milione di euro di imposte, la beneficiaria poi difficilmente potrà riaprire quel discorso (qui c’è un piccolo margine di incertezza giuridica: la Cassazione pare suggerire che la beneficiaria possa comunque contestare la cartella anche su aspetti di merito, ma se vi è un giudicato tra scissa e Fisco, solitamente vincola erga omnes l’accertamento del debito. C’è però da considerare che la beneficiaria non essendo stata parte in quel giudizio, tecnicamente non è vincolata dal giudicato inter partes; tuttavia, la tendenza è a non permettere un contrasto di giudicati su stesso tributo. La questione è complessa: potrebbe risolversi nel senso che la beneficiaria, avendo avuto facoltà di intervenire, se non l’ha fatto è come avesse accettato le sorti – ma non c’è una norma chiara al riguardo. In ogni caso, meglio evitare dubbi intervenendo per tempo).
In sintesi: se siete una società beneficiaria e sapete di un contenzioso pendente a carico della scissa, valutate seriamente di farvi coinvolgere formalmente nel processo. Questo vi darà pieno titolo per appellare eventualmente la sentenza se sfavorevole (anche se la scissa magari decide di non farlo). In più, come co-ricorrenti o intervenienti, potrete poi sicuramente avvalervi del giudicato favorevole. Se invece vi tenete fuori e la scissa perde senza appello, potreste trovarvi legati a quell’esito. Meglio prevenire che curare.
4.4 Procedura di riscossione e strumenti di tutela immediata
Quando la società beneficiaria riceve una cartella esattoriale (o un altro atto della riscossione, come un’intimazione di pagamento o un preavviso di ipoteca) in qualità di coobbligata, occorre agire rapidamente. Gli strumenti immediati di tutela sono:
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica della cartella/intimazione (atti della riscossione sono impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92). Nel ricorso vanno inserite tutte le difese possibili (visti i paragrafi precedenti), formali e sostanziali. Il ricorso va notificato all’ente creditore (Agenzia delle Entrate se trattasi di imposte statali, o Ente locale se tributi locali) e all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione), e poi depositato.
- Istanza di sospensione della cartella: contestualmente al ricorso, si può chiedere alla CTP di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92, se l’esecuzione può causare un danno grave e se il ricorso presenta fumus boni iuris (motivi con probabilità di successo). Ad esempio, se la beneficiaria rischia il fallimento dovendo pagare subito una somma ingente e ci sono motivi validi (es. prescrizione evidente), la CTP potrebbe sospendere la riscossione fino alla decisione sul merito . L’istanza di sospensione va di norma decisa in 30 giorni. Se viene accolta, la riscossione è bloccata fino alla sentenza di primo grado (o per un periodo definito). Se invece non viene decisa in tempo e la causa va a sentenza, la questione sospensione diventa superflua (come notato da Cass. 37484/2021: la mancata pronuncia sulla sospensione è assorbita dalla sentenza di merito rapida) .
- Sospensione amministrativa (in autotutela): in parallelo, la beneficiaria può presentare all’Agente della Riscossione una richiesta di sospensione legale della riscossione, adducendo che ha proposto ricorso e/o che sussistono cause di sgravio (D.Lgs. 112/1999, art. 39). L’ADER spesso però rinvia alla decisione giudiziale. In alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate (creditore) potrebbe accogliere in autotutela un’istanza se il motivo è evidente (es: doppio pagamento). Ma per lo più, con le cifre in gioco e la complessità del caso scissione, è improbabile che l’autotutela porti a un annullamento spontaneo del debito. Conviene comunque presentarla se ci sono elementi chiari, perché male non fa e blocca temporaneamente le azioni esecutive in attesa di riscontro.
- Negoziare la rateazione: parallelamente al contenzioso, la beneficiaria può chiedere una dilazione di pagamento all’Agente della Riscossione (fino a 72 rate, o 120 se in comprovata difficoltà) per congelare le azioni esecutive. Ottenere una rateazione non preclude di proseguire il ricorso, purché si faccia attenzione: il pagamento delle rate potrebbe essere interpretato come acquiescenza se non si esprimono riserve. In genere, è possibile pagare le prime rate “con riserva di ripetizione” in caso di vittoria in giudizio. Se la somma è insostenibile, la rateazione può salvare la continuità aziendale mentre il giudizio va avanti. Bisogna comunque ponderare: accettando un piano di rate, si sta di fatto riconoscendo il debito (salvo poi richiederne la restituzione in caso di esito favorevole, il che può complicare un po’ le cose). Questa è dunque una scelta gestionale più che processuale.
Infine, se malauguratamente la beneficaria subisce un pignoramento (ad es. conto corrente bloccato) prima di ottenere sospensioni, potrà chiedere al giudice dell’esecuzione (in caso di esecuzione forzata) la sospensione per pregiudizio grave o rivolgersi con un incidente di esecuzione. Ma entrare nel merito in sede esecutiva è difficile; meglio agire tempestivamente in sede tributaria per prevenire arrivi a questo punto.
5. Profili particolari delle scissioni non proporzionali e casi di abuso
Abbiamo già spiegato che, dal punto di vista normativo, le scissioni non proporzionali non godono di un trattamento diverso per quanto riguarda i debiti tributari: la responsabilità resta solidale e illimitata. Tuttavia, è opportuno spendere qualche parola sui rischi specifici che queste operazioni possono comportare e sulle modalità difensive relative.
Nella scissione non proporzionale, spesso l’obiettivo è separare la compagine sociale su basi diverse, il che a volte può sottendere operazioni più delicate. Ad esempio, si può dare attuazione all’uscita di un socio attraverso una scissione asimmetrica (un socio riceve l’intero patrimonio di una beneficiaria e esce dall’altra società). Oppure, come accennato, si può isolare un comparto aziendale gravato da debiti in mano a certi soci e far proseguire l’attività sana con altri soci nella beneficiaria. Questi schemi potrebbero venire scrutinati dal Fisco per valutare se siano mezzi elusivi/fraudolenti.
Due profili da considerare: elusione fiscale e fraudolenza verso i creditori.
- Sul piano dell’elusione fiscale (abuso del diritto): la scissione non proporzionale potrebbe, ad esempio, essere usata per far emergere plusvalenze in capo ad alcuni soci in modo agevolato oppure per trasferire asset in esenzione. Le normative antielusive (oggi art. 10-bis Statuto del contribuente) permettono al Fisco di ignorare gli effetti se l’operazione è priva di sostanza economica e mira solo a vantaggi fiscali. Ma questo riguarda la tassazione diretta dell’operazione (es: l’eventuale applicazione di imposte indirette, o la perdita di benefici). Non concerne invece il tema dei debiti pregressi, se non indirettamente: se la scissione fosse considerata un abuso, potrebbe forse far ritenere immediatamente esigibili certe posizioni della scissa (ad esempio, perdite pregresse contestate, ecc.), ma nella pratica raramente incide su debiti già nati. Dunque, in sede difensiva, se il Fisco contesta la scissione come abuso, la beneficiaria dovrà difendere la legittimità dell’operazione evidenziando le ragioni extrafiscali. Ciò serve a evitare aggravi (come abbiamo già visto).
- Sul piano della fraudolenza verso i creditori (incluso il Fisco): se l’operazione appare come finalizzata a svuotare la società originaria dei beni lasciando solo i debiti, il Fisco potrebbe reagire con strumenti di tutela del credito. Uno è la azione revocatoria: teoricamente, potrebbe tentare di revocare la scissione parziale come atto in frode ai creditori se ricorrono i requisiti (eventus damni e scientia fraudis). La giurisprudenza in tema di revocatoria delle scissioni è oscillante, perché trattandosi di atto societario collettivo, non è un negozio tipico unilaterale. Alcune sentenze hanno ammesso la revocatoria delle scissioni quando volte a pregiudicare creditori (Cass. civ. 2015 n. 16498). Se una revocatoria fosse accolta, l’effetto sarebbe rendere inopponibile al creditore l’atto di scissione, con possibilità di aggredire i beni trasferiti. Per la beneficiaria, ciò è paradossalmente un male e un bene: un male perché vede l’operazione disconosciuta (perdendo gli asset?), ma un bene perché i beni tornano a garanzia e teoricamente il Fisco potrebbe soddisfarsi su quelli anziché sul suo patrimonio originario. Comunque, è ipotesi estrema. Un altro strumento è il penale: l’art. 11 D.Lgs. 74/2000 punisce chi pone in essere atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di rendere inefficace la riscossione di imposte dovute (soglia di imposta evasa oltre 50.000 €). Una scissione effettuata per occultare beni al Fisco potrebbe integrare questo reato, soprattutto se la scissa già aveva cartelle o accertamenti significativi pendenti e viene spogliata. Dal punto di vista della società beneficiaria (e dei suoi amministratori), difendersi significa dimostrare che la scissione aveva ragioni diverse e che non c’era intenzione di sottrarsi al pagamento di imposte. Avere agito in trasparenza, informando eventualmente il Fisco noto della riorganizzazione e non dissipando i beni (che restano comunque in società collegate) può aiutare.
In sintesi, la scissione non proporzionale non cambia la sostanza delle regole di responsabilità ma è più suscettibile di attacchi se appare una mossa opportunistica. La miglior difesa è la prevenzione: strutturare l’operazione con criteri oggettivi (perizie di stima serie, valutazioni eque), predisporre documenti che attestino le ragioni economiche (verbali assembleari, piani industriali che motivino la divisione, ecc.), evitare di lasciare la società scissa come un guscio vuoto incapiente (ad esempio, far sì che anche la scissa conservi un minimo di patrimonio per onorare i debiti o predisporre garanzie per i creditori, come polizze fideiussorie), e se possibile coinvolgere i creditori principali nel piano (anche l’Erario, tramite richiesta di rateazioni o transazioni fiscali se in crisi). Tutto ciò renderà più difficoltoso per il Fisco provare la volontà fraudolenta.
6. Esempi pratici e simulazioni (casi italiani)
Per chiarire l’applicazione delle norme e i possibili esiti, presentiamo di seguito alcune simulazioni pratiche basate su casi tipici:
Caso 1: Scissione parziale proporzionale, debiti tributari inferiori al patrimonio trasferito – Alfa Srl opera nel settore commerciale e nel 2022 effettua una scissione parziale proporzionale: trasferisce il ramo “food” (attività e immobili per €500.000) alla nuova Beta Srl, restando con il ramo “no-food” (attività per €700.000). Nel 2025 emerge che Alfa aveva omesso versamenti IVA per €100.000 relativi al 2021. L’Agenzia delle Entrate notifica ad Alfa un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e interessi totali €130.000. Alfa non paga e l’atto diviene definitivo. Scenario: l’Agente della Riscossione nel 2026 emette cartella a carico sia di Alfa sia di Beta come coobbligate. Beta riceve la cartella di €130.000 benché abbia ricevuto beni per €500.000. Secondo il codice civile, Beta avrebbe potuto eccepire: “ho responsabilità limitata a €500.000 e comunque il creditore doveva prima escutere Alfa”; ma secondo la legge fiscale Beta non può opporre nulla di ciò. Beta può: a) controllare se la cartella è arrivata entro termini (sì, entro 3 anni dall’accertamento reso definitivo); b) controllare se Alfa magari ha pagato in parte (poniamo Alfa ha pagato €30.000 prima di fallire, allora Beta può segnalare che residuo è €100.000, evitando doppia riscossione dei €30k già incassati); c) presentare ricorso contro la cartella, ma l’unica difesa sostanziale è contestare eventuali errori nell’accertamento (ad es. Beta scopre che l’IVA evasa era in realtà €80.000 non 100.000 per un credito non considerato – può far valere questo). Il giudice, verificato l’errore, potrebbe ridurre il debito. Beta poi dovrà pagare (se Alfa fallita) i €100.000 e potrà insinuarsi nel fallimento di Alfa per provare a recuperare qualcosa (regresso). Se Beta non paga volontariamente, il Fisco potrà pignorarle i conti o ipotecare i suoi immobili fino a €130.000 + aggi, non essendo limitato a €100k. Beta comunque in questo caso ha patrimonio €500k, quindi regge l’impatto (ma è come se quell’attivo fosse “gravato” dall’alea del debito di Alfa).
Caso 2: Scissione parziale non proporzionale con intento potenzialmente elusivo – Gamma Spa nel 2024 è controllata dai soci X (60%) e Y (40%). Ha due divisioni: immobiliare (valore €2 milioni) e commerciale (€2 milioni). Ha inoltre un debito fiscale in contestazione (accertamento non definitivo) di €1 milione per IRES 2019, presumibilmente dovuto a ricavi non dichiarati. Nel 2024 i soci decidono di separarsi: la divisione immobiliare viene scissa a favore di una nuova società Delta Spa, assegnata interamente al socio X; la divisione commerciale resta in Gamma, che rimane interamente a Y. Questa è una scissione parziale non proporzionale (ogni socio prende un pezzo). L’accertamento fiscale da €1 milione riguarda ricavi della divisione commerciale 2019, quindi afferisce alla parte rimasta in Gamma (socio Y). Scenario: nel 2025 l’accertamento diventa definitivo (Gamma magari ha perso il ricorso) e il debito viene iscritto a ruolo. Gamma però ora possiede solo attività commerciali per €2 milioni (bene liquidi?), ma potrebbe essere in difficoltà di liquidità. Il Fisco vede che Delta (di X) ha immobili per €2 milioni. Secondo la normativa fiscale, il Fisco può chiedere a Gamma e Delta l’intero €1 milione. Delta si oppone affermando: “la scissione era divisione tra soci, e comunque il debito riguarda la parte di Y; inoltre Delta non ha ricevuto nulla legato a quell’attività”. Queste ragioni non impediscono la responsabilità: Delta sarà costretta a pagare se Gamma non paga. X (socio di Delta) si lamenta che sta di fatto pagando un debito generato dalla gestione di Y. Avrà diritto di regresso: potrà chiedere a Gamma o a Y (se questi ha fornito garanzie) di restituire. Ma se Gamma fallisce, Delta rimane col cerino. Difesa preventiva: X avrebbe dovuto contrattare che Y lo garantisse (ad es. con garanzia personale o ipoteca sugli asset di Gamma). Possibili mosse del Fisco: Dato il sospetto che la scissione fosse fatta proprio per dividere i beni e rendere più difficile la riscossione (cosa che in effetti è successa: il debito milionario di Gamma è “protetto” dal fatto che Gamma ora è posseduta da Y che ha solo quell’azienda, mentre X si è preso immobili altrove), il Fisco potrebbe valutare un’azione penale per sottrazione fraudolenta se ravvisa dolo. X e Y dovrebbero allora dimostrare che la scissione era motivata da genuina volontà di separare le attività e i soci per litigi o focus diversi, non per evitare quel debito (magari citando che il debito era contestato ma non si aspettavano di perderlo, etc.). Intanto, però, per la riscossione immediata, la presenza di Delta con immobili solidalmente responsabile mette al sicuro il Fisco: lui incasserà comunque.
Caso 3: Scissione totale con società designata e altre beneficiarie – Omega Srl si scinde totalmente in due beneficiarie: Sigma Srl e Tau Srl, ciascuna riceve metà del patrimonio (valore €300k ciascuna). Omega si estingue. L’atto di scissione designa Sigma quale società tenuta agli adempimenti fiscali di Omega (come richiesto da art. 173 co.12 TUIR) . Successivamente, emergono debiti tributari di Omega per €200k relativi a IRAP e IVA degli anni precedenti la scissione. L’Agenzia delle Entrate indirizza l’avviso di accertamento e le comunicazioni a Sigma (designata). Sigma impugna l’avviso ma perde in primo e secondo grado; non ricorre in Cassazione, rendendo definitivo il debito. A quel punto Sigma non paga (ha liquidità insufficiente). L’Agente della Riscossione notifica a Sigma e Tau cartelle da €200k. Tau, che non era stata mai coinvolta prima, si trova la sorpresa. Tau a questo punto può presentare ricorso contro la cartella sostenendo eventualmente che il debito non era dovuto (ma se Sigma ha perso il giudizio d’appello senza andare in Cassazione, c’è un giudicato tributario su Omega/Sigma – Tau cercherà di far valere eccezioni magari non sollevate, ma rischia un rigetto perché la questione è definita nei suoi elementi). Tau proverà almeno a sospendere la riscossione e poi a rivalersi su Sigma. Nel frattempo, però, l’Agente di Riscossione è legittimato a procedere contro Tau per l’intero €200k, indifferentemente dal coinvolgimento di Sigma . Tau potrebbe incolpare Sigma per non aver fatto ricorso in Cassazione e magari agire contro gli amministratori di Sigma per negligenza, ma restano questioni collaterali. La lezione qui è: in scissione totale, non basta designare una società per pensare che solo quella risponderà; la designazione rileva per individuare chi gestisce le dichiarazioni e i controlli, ma tutte le beneficiarie finali sono garanti illimitate . Dunque, se fossimo i soci di Tau, avremmo dovuto vigilare sul contenzioso condotto da Sigma (magari finanziando Sigma perché pagasse o facesse ricorso fino in fondo). Anche qui, la collaborazione e intervento nel processo sarebbero stati utili: Tau avrebbe potuto intervenire nel ricorso di Sigma per assicurarsi che venisse condotto con la massima cura.
Questi esempi evidenziano come la responsabilità solidale illimitata cambi radicalmente le valutazioni di rischio nelle operazioni di scissione. Il punto di vista del debitore (beneficiaria) deve tener conto non solo di “cosa ricevo” ma anche di “quali scheletri nell’armadio ha la scissa”. Un check fiscale approfondito è essenziale. In mancanza, occorrerà poi muoversi con tempestività e competenza per contestare le pretese ingiuste e proteggere il patrimonio sociale da esecuzioni precipitose.
7. Domande e Risposte frequenti (FAQ)
D: In caso di scissione societaria, cosa succede ai debiti fiscali della società originaria?
R: I debiti fiscali (imposte, sanzioni, interessi) della società scissa restano a carico sia di quest’ultima (se ancora esiste) sia di tutte le società beneficiarie risultanti dall’operazione. La legge tributaria prevede una responsabilità solidale illimitata: l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione possono richiedere a qualsiasi delle società coinvolte il pagamento integrale dei debiti tributari relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione . Ciò vale tanto per la scissione totale quanto per la parziale, e a prescindere da come i debiti furono ripartiti nel progetto di scissione. In pratica tutti i soggetti post-scissione diventano coobbligati verso il Fisco. (Viceversa, per i debiti civili verso fornitori/banche, vige la responsabilità solidale limitata al patrimonio netto trasferito, secondo il codice civile ).
D: La responsabilità tributaria delle beneficiarie ha un limite pari al valore del patrimonio ricevuto?
R: No, per i debiti tributari non c’è alcun limite correlato al patrimonio assegnato. La responsabilità è illimitata: ogni società partecipante alla scissione può essere tenuta a pagare l’intero debito fiscale della scissa . L’art. 2506-quater c.c., che limita la responsabilità al valore del patrimonio netto trasferito, non si applica al Fisco in virtù della deroga stabilita dall’art. 173, comma 13 TUIR e dall’art. 15 D.Lgs. 472/97 . Ad esempio, se la beneficiaria ha ricevuto €50.000 di attivo ma il debito fiscale pregresso è €200.000, l’Agenzia delle Entrate può chiedere a quella beneficiaria tutti i €200.000 (anche se ciò la conduce all’insolvenza). Naturalmente, la beneficiaria potrà poi rivalersi internamente, ma verso il Fisco la sua responsabilità non è limitata da quella soglia civilistica.
D: La società beneficiaria deve pagare i debiti fiscali della scissa anche se la scissa esiste ancora?
R: Sì. In caso di scissione parziale, la società scissa originaria rimane obbligata per intero, ma anche le beneficiarie rispondono in solido per l’intero . Non c’è un ordine legale di escussione: il Fisco può rivolgersi direttamente alla beneficiaria senza dover prima tentare con la scissa . Dunque, pur se la società originaria esiste ed è capiente, nulla vieta al Fisco di chiedere ad una beneficiaria (coobbligata) il pagamento. Ovviamente nella prassi l’Agenzia delle Entrate tende a fare il primo accertamento contro la scissa (conservando competenza territoriale su di essa) , ma se la scissa non paga spontaneamente, la riscossione coattiva può partire verso qualunque patrimonio delle obbligate (scissa o beneficiarie).
D: La responsabilità solidale delle beneficiarie è sussidiaria (di garanzia) oppure paritaria?
R: È paritaria e incondizionata. Non vi è sussidiarietà. Ciò significa che fin dall’origine tutte le società sono debitori principali allo stesso livello per il Fisco. Non esiste un “beneficio di escussione”: l’Erario non è tenuto a escutere prima la scissa e poi le beneficiarie; può agire nei confronti di qualunque coobbligata liberamente . Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che l’ente creditore può rivolgersi indifferentemente alla scissa o alla beneficiaria, poiché la solidarietà ex lege non comporta subordinazione . In pratica, agli occhi del Fisco tutte le società post-scissione rappresentano un unico bacino di garanzia per il tributo.
D: Vale anche per le sanzioni e gli interessi?
R: Sì. La responsabilità solidale illimitata copre imposte, interessi e sanzioni pecuniarie tributarie . Ad esempio, se c’è una cartella per IRPEF €50k + interessi €10k + sanzioni €25k della scissa, la beneficiaria risponde dell’intero €85k. Anche le sanzioni amministrative, pur essendo di regola personali, in questo contesto “seguono” il tributo sulle beneficiarie (grazie alla previsione specifica dell’art. 15, co.2 D.Lgs. 472/97) . Ciò è stato oggetto di scrutinio costituzionale e confermato (C. Cost. 90/2018). Fa eccezione ovviamente l’eventuale responsabilità penale: quella resta personale a carico dei rappresentanti legali che hanno commesso eventuali reati tributari, e non si trasferisce alle beneficiarie in quanto tali (anche se la società beneficiaria potrebbe rispondere per il profitto illecito sequestrato).
D: Se la società scissa aveva un contenzioso tributario pendente, le beneficiarie ne sono coinvolte?
R: Le beneficiarie possono essere coinvolte, ma non automaticamente. Hanno però diritto di intervenire nei giudizi pendenti riguardanti la scissa . Spetta a loro attivarsi: ad esempio, se sanno che è in corso un ricorso, possono presentare atto di intervento in Commissione Tributaria per essere parte del processo. Se non intervengono e la causa prosegue solo con la scissa, la sentenza produrrà effetti sul debito (se sfavorevole, confermerà l’obbligo di pagare) e le beneficiarie dovranno adeguarsi. In alcuni casi l’Agenzia Entrate potrebbe notificare l’avviso di accertamento originario anche alle beneficiarie (non è obbligata, ma potrebbe farlo per metterle a conoscenza): se ciò avviene, conviene che anch’esse propongano ricorso o si uniscano a quello della scissa. In sintesi: non c’è un litisconsorzio necessario, ma le beneficiarie hanno facoltà di partecipare al contenzioso per tutelarsi e sarebbe opportuno lo facciano. Se restano estranee e la scissa perde la causa, sarà molto difficile per loro riaprire la questione in seguito.
D: La società beneficiaria ha diritto di essere avvisata o interpellata prima che le venga richiesto il pagamento?
R: No, nessun obbligo di preavviso specifico è previsto a carico del Fisco verso le beneficiarie. L’art. 173, co.13 TUIR afferma chiaramente che le coobbligate possono partecipare ai procedimenti “senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione” . In pratica, l’Agenzia Entrate non è tenuta a notificare l’avviso di accertamento anche alle beneficiarie né a comunicare loro l’esito di controlli. Può interagire solo con la scissa/designata. La prima notizia che la beneficiaria potrebbe ricevere è direttamente la cartella di pagamento (o un avviso bonario se previsto) che la chiama a pagare il dovuto . Ovviamente, le beneficiarie possono attivarsi in proprio: ad esempio chiedere informazioni all’ufficio, estrarre copia degli atti (hanno diritto di accesso), ecc. – ma non c’è un obbligo dell’ufficio di avvisarle d’ufficio. Questo punto è stato confermato dalla Cassazione: la notifica della cartella alla sola beneficiaria, senza previa notifica dell’atto impositivo, non lede il diritto di difesa perché la beneficiaria si presume a conoscenza degli affari della scissa e comunque può impugnare la cartella e discutere il merito .
D: Ma se la beneficiaria non ha mai ricevuto l’accertamento, la cartella deve contenere una motivazione dettagliata?
R: Secondo la Cassazione no, non serve una motivazione più dettagliata di quella normalmente richiesta. È sufficiente che la cartella indichi gli elementi essenziali: la provenienza (ruolo derivante da accertamento verso la scissa), l’anno d’imposta, l’importo dovuto e la base legale (art. 173 TUIR) . Non è necessario allegare l’avviso di accertamento originale né riprodurne integralmente il contenuto . L’importante è che la beneficiaria possa identificare la pretesa e sapere a quale atto si riferisce (numero e data accertamento, tributo e anno). Con quei riferimenti, se vuole approfondire, può richiederne copia e contestarne il merito nel ricorso. Le Commissioni in passato avevano talora annullato cartelle “troppo scarne” nelle motivazioni, ma le ultime pronunce di legittimità ritengono la motivazione sintetica sufficiente, dati i rapporti di gruppo e la possibilità di difendersi in sede di cartella .
D: Quindi se ricevo la cartella come beneficiaria posso contestare anche la fondatezza dell’accertamento originario?
R: Sì, puoi e devi farlo se ritieni che fosse errato. La cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per vizi dell’atto presupposto (accertamento) che tu non hai potuto contestare prima (es: infondatezza nel merito, decadenza dell’accertamento, ecc.). Il giudice tributario può valutare queste eccezioni. La Cassazione ha espressamente affermato che la beneficiaria può dedurre in sede di opposizione alla cartella ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva, esattamente come avrebbe potuto fare la società scissa . Ciò ti consente, ad esempio, di far valere che la scadenza per accertare era decorsa, o che l’imposta era già stata assolta, ecc. Bisogna però prestare attenzione: se nel frattempo c’è una sentenza passata in giudicato tra la scissa e il Fisco su quel tributo, in teoria il giudice potrebbe ritenersi vincolato da quel giudicato (questione tecnica non del tutto risolta). Ma in mancanza di giudicato, o se tu non eri parte, hai sicuramente diritto a far riesaminare la questione. Anche perché diversamente saresti colpito da una decisione presa in un processo cui non hai partecipato, il che pone problemi di diritto di difesa. Per cui i giudici sono generalmente disponibili a riaprire il merito per la beneficiaria, per equità.
D: E se la società scissa aveva accettato e pagato, la beneficiaria può riaprire il caso?
R: In tal caso, se la scissa non ha impugnato l’accertamento e ha pagato, il debito è definitivo. La beneficiaria potrebbe solo contestare eventuali errori di calcolo o profili formali rimasti, ma non può “riaprire” un accertamento già definito con adesione o con pagamento spontaneo. Se invece la scissa ha solo taciuto e non pagato, generando la cartella, tu beneficiaria puoi nel ricorso contro la cartella sollevare obiezioni sul merito. Ma attenzione: se la scissa non ha proprio contestato e i 60 giorni sono decorsi, l’atto è definitivo. Tu puoi impugnare la cartella perché è il tuo primo atto, ma alcuni giudici ritengono che se l’accertamento è definitivo per mancata impugnazione, le questioni di merito siano precluse. Questo tema è controverso: alcune sentenze permettono comunque di sindacare il merito in capo al coobbligato, altre no. Quindi è un terreno incerto; idealmente, meglio evitare di arrivare a questo punto intervenendo prima. Se però sei in questa situazione, tenta comunque di far valere i vizi, magari puntando su aspetti d’ufficio (es: nullità dell’atto per difetto di notifica alla scissa – se la scissa non l’ha ricevuto validamente, puoi farlo valere tu, e allora l’atto era nullo in origine).
D: La differenza tra scissione proporzionale e non proporzionale conta qualcosa in termini di debiti fiscali?
R: No, non incide sulla responsabilità verso il Fisco. In entrambi i casi tutte le società partecipanti rispondono illimitatamente. La differenza tra proporzionale e non proporzionale riguarda la distribuzione delle partecipazioni tra i soci, ma il Fisco guarda alle società come soggetti distinti, non ai soci. Una scissione non proporzionale potrebbe semmai essere vagliata per eventuali intenti elusivi (ad esempio, se uno dei soci voleva isolare asset per non farli aggredire dai creditori della società originaria). Ma dal punto di vista dell’obbligazione tributaria in sé, la regola è identica: la natura proporzionale o meno non influenza l’art. 173 TUIR.
D: Quali sono le strategie migliori per difendere la società beneficiaria da richieste del Fisco?
R: In sintesi: 1) Prevenzione: prima della scissione, svolgere due diligence fiscali, ottenere clausole di manleva dai soci o dalla scissa, prevedere accantonamenti per debiti potenziali. 2) Monitoraggio: dopo la scissione, seguire da vicino eventuali accertamenti o contenziosi riguardanti la scissa, intervenendo nei procedimenti per contribuire alla difesa. 3) Allerta tempestiva: se arriva un avviso o cartella, attivarsi subito con un esperto, valutare tutti i possibili vizi formali (notifica, motivazione, decadenza, ecc.) e le questioni sostanziali (non dovuto, prescrizione, ecc.). 4) Ricorso e sospensione: presentare ricorso in Commissione Tributaria nei termini e chiedere la sospensione per evitare azioni esecutive durante il giudizio. 5) Negoziare col Fisco se possibile: talvolta si può giungere a transazioni (nelle crisi d’impresa esiste la transazione fiscale) o sfruttare sanatorie per chiudere il debito con sconti – valutarle economicamente. 6) Regresso: parallelamente, se si paga, formalizzare richieste di rimborso/regresso verso gli altri coobbligati (ad es. lettera alla scissa ingiungendo l’importo, o insinuarsi nel suo fallimento). 7) Dimostrare buona fede: se la scissione viene attaccata come fraudolenta, raccogliere prove delle ragioni legittime (verbali societari, consulenze che l’avevano suggerita per motivi economici, ecc.) per evitare guai peggiori (annullamento dell’operazione o penale). Non c’è una bacchetta magica per “non pagare”, dato che la legge è severa; si tratta di giocare su ogni terreno disponibile per ridurre o dilazionare il peso del debito e scaricarne, se possibile, una parte su chi effettivamente lo ha generato.
D: La Corte Costituzionale o la Cassazione hanno mai escluso la responsabilità illimitata in qualche caso?
R: No, entrambe le Corti hanno di fatto confermato questo regime in tutti i casi. La Corte Costituzionale nel 2018 ha giudicato legittima la solidarietà illimitata delle beneficiarie . La Cassazione fin dal 2016 è costante nel ribadire che per i debiti tributari “rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione” . Non risultano eccezioni a questo principio nelle pronunce. L’unica area di discussione è stata, come visto, sulle modalità procedurali (notifiche, termini) ma che ormai sono state chiarite anch’esse in senso favorevole al Fisco (niente obbligo di doppia notifica, decadenza non autonoma, ecc.). Quindi, salvo improbabili ripensamenti futuri del legislatore o della giurisprudenza, si deve operare assumendo che questa “supersolidarietà” tributaria è un dato di fatto con cui convivere.
D: Se la beneficiaria paga il debito fiscale, può poi non pagare eventuali fornitori della scissa?
R: Attenzione a non confondere i piani: i creditori privati (fornitori, banche) della scissa non hanno lo stesso privilegio del Fisco. Per essi vale la regola civilistica: beneficiarie responsabili solo pro quota. Quindi la beneficiaria dovrebbe pagare i fornitori della scissa solo fino al patrimonio avuto e solo se quei fornitori non riescono a farsi pagare dalla società designata. Non può arbitrariamente esimersi dal pagare altri debiti con la scusa di aver saldato il Fisco, a meno che il patrimonio sia esaurito (ma allora sarebbe insolvente in generale). In ogni caso, il pagamento al Fisco non la esonera dai debiti civilistici: al limite le dà un titolo preferenziale di regresso verso gli altri, ma verso terzi estranei non può opporre l’aver pagato il Fisco come motivo per non pagarli (a meno di fallimento & co. con graduatorie). In pratica, pagare il Fisco può ridurre la capacità di pagare altri, ma giuridicamente i debiti con fornitori rimangono e vanno affrontati nelle forme ordinarie (transazioni, ristrutturazioni, ecc. se la società fatica a onorarli dopo aver soddisfatto l’Erario).
D: Come viene ripartito internamente il debito tra scissa e beneficiarie?
R: Internamente, se nulla è stabilito, ciascuna sopporta in definitiva la quota proporzionale al patrimonio netto ricevuto (o rimasto). Ad esempio, se scissa ha 40% del neto e beneficiaria 60%, e una di loro paga tutto il debito, potrà rivalersi sull’altra per la percentuale di sua competenza. Questo in base ai principi generali della solidarietà (regresso secondo la “causa del debito” e i rapporti interni). Se invece nel progetto di scissione il debito era stato assegnato interamente ad una società (cosa possibile per debiti noti), allora quella società in teoria dovrebbe sopportarlo per intero e le altre solo in caso di sua incapienza. Ma, come detto, ciò non vincola il Fisco: vincola però i rapporti interni. Quindi in tal caso, se una società diversa paga, ha diritto di farsi rimborsare al 100% dalla società cui il debito era stato attribuito nel progetto. Si possono anche stipulare accordi contrattuali differenti tra le società (ad es. prevedere in sede di scissione che eventuali debiti fiscali siano ripartiti diversamente): questi accordi hanno validità tra le società, ma non verso il Fisco. Dunque servono solo per regolare il regresso. In sintesi: il regresso può essere proporzionale ai valori trasferiti, salvo diverso accordo o diversa assegnazione nel progetto.
D: Una scissione può essere utilizzata per liberarsi dei debiti fiscali?
R: No, se l’intento è quello, fallirà. Dal punto di vista legale, come abbiamo visto, la scissione non divide il debito tributario: questo “segue” tutte le parti. Anzi, cercare di isolare i debiti da una parte e gli attivi dall’altra non impedisce al Fisco di rifarsi sugli attivi passati altrove . In passato alcuni hanno tentato la strategia della “bad company”: lasciare la società scissa con dentro i debiti (compresi fiscali) e trasferire l’attività buona pulita in una beneficiaria, magari pianificando poi di far fallire la scissa. Ma il Fisco potrà comunque chiedere il suo credito anche alla beneficiaria, quindi il fine di evitare il pagamento viene vanificato. Inoltre, un tale disegno sarebbe facilmente qualificabile come frodefiscale (sottrazione fraudolenta), esponendo amministratori e soci a responsabilità penali. Quindi usare la scissione come mezzo di elusione di debiti fiscali è altamente sconsigliabile e inefficace. Piuttosto, se l’azienda è in crisi, esistono strumenti come gli accordi di ristrutturazione, il concordato o la transazione fiscale per gestire i debiti tributari, ma la scissione di per sé non li estingue né li limita di fronte al Fisco. Può essere utile per riorganizzare e magari trattare con il Fisco avendo la garanzia di più patrimoni, ma non per farla franca.
D: Cosa può fare il Fisco se sospetta che la scissione fosse fatta apposta per non pagare le tasse?
R: Può agire su più fronti: 1) come detto, può qualificare l’operazione come abuso del diritto e disapplicarne i vantaggi (ad esempio, far decadere la neutralità fiscale, con tassazione immediata delle plusvalenze sui beni trasferiti – il che paradossalmente creerebbe un ulteriore debito fiscale che comunque potrà chiedere a tutte le società); 2) può attivare la Procura della Repubblica per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se ne ricorrono gli estremi (atto idoneo a rendere inefficace l’esazione di un debito imposta già esistente o in via di accertamento, compiuto con dolo specifico di frodare il Fisco, e debito sopra soglia) – in caso di condanna, oltre a sanzioni penali, si possono avere confische sul patrimonio; 3) può esercitare l’azione revocatoria dell’atto di scissione per farlo dichiarare inopponibile, recuperando così la possibilità di aggredire i beni trasferiti come se fossero ancora della scissa (questo sul piano civilistico, entro 5 anni dall’atto, provando il consilium fraudis e l’evento dannoso per il credito erariale). In sostanza, il Fisco ha un arsenale ampio. In un caso reale (scissione usata per evadere l’IVA), si è visto combinare sia l’azione penale sia le misure cautelari (sequestri). La beneficiaria e i responsabili dovranno quindi difendersi in quelle sedi dimostrando la bontà dell’operazione. Ma, lo ribadiamo, indipendentemente da queste azioni “repressive”, per quanto riguarda il pagamento del debito in sé il Fisco è comunque tutelato dalla responsabilità solidale: quindi anche se non provasse la frode, può comunque incassare. Le azioni supplementari servono più a punire il comportamento e assicurare coattivamente la garanzia patrimoniale.
D: La disciplina descritta vale anche per altri tipi di operazioni straordinarie, ad esempio la fusione?
R: Sì, in linea generale anche in caso di fusione (dove una società incorpora l’altra o si uniscono in una nuova) il debito tributario non si perde: la società risultante o incorporante risponde di tutti i debiti d’imposta delle fuse. La particolarità della scissione è che moltiplica i soggetti debitori. Nel caso di fusione, la legge (art. 172, co.5 TUIR) pure prevede responsabilità piena dell’incorporante per i debiti della incorporata, ma lì c’è un solo soggetto finale. Nella scissione, essendocene più di uno, si è reso necessario aggiungere quel comma sulle altre beneficiarie per non lasciare scappatoie. Anche in caso di cessione d’azienda c’è una disciplina di responsabilità solidale per alcuni debiti tributari (art. 14 D.Lgs. 472/97), ma limitata alle sanzioni e con beneficio ex art. 2560 c.c. per i tributi se risultanti dai libri contabili. Quindi la scissione ha il regime più duro in assoluto.
D: Dopo quanti anni si prescrive la responsabilità delle beneficiarie?
R: Non c’è una “prescrizione della responsabilità” in sé, perché è la stessa obbligazione tributaria che continua. In pratica, valgono i termini di prescrizione del tributo iscritto a ruolo (di solito 10 anni dalla notifica della cartella se parliamo di imposte erariali, 5 anni per alcune entrate locali). Se quel termine decorre senza atti interruttivi, il debito si estingue per tutti i coobbligati. Ma attenzione: un atto interruttivo (es. una intimazione) a uno dei coobbligati interrompe per tutti . Quindi se il Fisco notifica un sollecito alla scissa entro i 10 anni, altri 10 anni decorrono anche per la beneficiaria. In teoria, se il Fisco coltiva il credito (magari avviando pignoramenti, ecc.) la prescrizione potrebbe non maturare mai. Dunque, per la beneficiaria la speranza di farla franca col tempo c’è solo se il Fisco rimane del tutto inerte per il periodo di prescrizione dopo l’ultimo atto. Se credi sia passato molto tempo, fai verificare da un legale se si può eccepire prescrizione. Ma ricordati di considerare tutti gli atti notificati, anche quelli eventualmente fatti solo all’altra società (valgono anche per te).
8. Modelli pratici di atti difensivi
Di seguito proponiamo degli schemi esemplificativi di atti che possono essere utilizzati dalla società beneficiaria (o coobbligata) per difendersi nel contenzioso tributario. Si tratta di tracce generali che andranno adattate al caso concreto con l’assistenza di un professionista qualificato.
8.1 Fac-simile di Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
Ricorso ex D.Lgs. 546/1992 – Commissione Tributaria Provinciale competente
Ricorrente: Alfa Srl, con sede in …, C.F./P.IVA …, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. …, rappresentata e difesa dall’Avv. … (CF …) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in … (come da procura alle liti in calce).
Resistenti: 1) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di … (C.F. …), in persona del Direttore pro-tempore; 2) Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia …), sportello di …, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Atto impugnato: Cartella di pagamento n. … emessa da Agenzia Entrate Riscossione per €… , notificata alla ricorrente in data …, recante causale “ruolo n… per imposte e sanzioni dovute da Beta Spa (società scissa) – art. 173 co.13 TUIR – responsabilità solidale”. (Allega copia)
Oggetto: Imposte IRPEG/IVA/IRAP anni … + relative sanzioni e interessi, riferite a Beta Spa (società scissa dalla ricorrente).
Fatti in breve:
– Alfa Srl è risultata dalla scissione parziale della Beta Spa (atto di scissione stipulato il …, iscrizione Registro Imprese il …). In particolare, Alfa ha ricevuto il ramo d’azienda “…”, per un patrimonio netto attribuito pari a €… (come da progetto di scissione). Beta Spa è rimasta in vita (oppure: Beta Spa si è estinta in caso di scissione totale) dopo l’operazione.
– Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di Beta Spa un avviso di accertamento (n. … del …) per IRPEG/IVA/… anno …, relativo a presunte maggiori imposte di €… oltre interessi e irrogando sanzioni per €… (totale pretesa €…). Beta Spa (non) ha impugnato tale avviso (oppure: Beta Spa ha impugnato ma il ricorso è stato respinto con sentenza … divenuta definitiva, etc. – descrivere lo scenario).
– In data … la scrivente società Alfa Srl si è vista notificare la cartella di pagamento in oggetto, con la quale l’ADER richiede ad Alfa, quale coobbligata in solido ex art. 173 c.13 TUIR, il pagamento della somma di €… riferita all’accertamento suddetto a carico di Beta Spa (come da dettaglio della cartella: imposta X €…, imposta Y €…, sanzioni €…, interessi €…). Si tratta del primo atto con cui la scrivente è stata formalmente coinvolta in tale pretesa tributaria.
– Ritenendo tale cartella illegittima e/o infondata per i motivi di seguito esposti, Alfa Srl propone tempestivo ricorso.
Motivi di ricorso:
- Violazione di legge (art. 25 DPR 602/73) – Notifica della cartella oltre i termini decadenziali. La cartella impugnata è tardiva. L’art. 25 DPR 602/73 prevede che la notifica della cartella debba avvenire, per i ruoli derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 (come nel caso di specie, in cui trattasi di omesso versamento da dichiarazione di Beta Spa per l’anno …), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame, la dichiarazione relativa all’anno d’imposta … è stata presentata da Beta Spa il …, sicché il termine triennale scadeva al 31/12/20…. La cartella è stata invece notificata ad Alfa Srl il … 20…, quindi oltre tale termine. Né risulta che sia stata notificata tempestivamente a Beta Spa: infatti Beta Spa ha cessato l’attività in data … e non consta alcuna notifica entro il triennio. Pertanto l’iscrizione a ruolo è decaduta e la cartella è nulla per decadenza dei termini di riscossione . Si fa presente che l’eventuale notifica nel termine alla sola Beta Spa non potrebbe valere nei confronti di Alfa, atteso che – diversamente dall’ipotesi di obbligazione solidale paritetica – nel caso di specie la responsabilità di Alfa è quantomeno sussidiaria (vedi motivo n.3) e richiederebbe un atto nei suoi confronti entro il termine, atto mancante. (Motivare secondo circostanze, sapendo però che giurisprudenza è contraria su decadenza separata; se esistono margini, insistere comunque). Inoltre, la notifica alla Beta Spa in data … (se c’è stata, indicare) non è idonea a rispettare il termine nei confronti di Alfa, trattandosi di soggetti distinti; il principio di cui all’art. 1310 c.c. sull’interruzione tra coobbligati vale per la prescrizione, non per la decadenza . (Argomentare citando magari CTR favorevoli se esistenti).
- Nullità della cartella per difetto di motivazione e omessa notifica dell’atto presupposto (art. 7 L. 212/2000). La cartella impugnata è illegittima poiché costituisce il primo ed unico atto con cui Alfa Srl è stata investita della pretesa tributaria, e tuttavia essa non contiene una motivazione sufficiente a spiegare le ragioni del debito né risulta che l’Avviso di Accertamento n. … emesso verso Beta Spa sia mai stato portato a conoscenza di Alfa Srl. In particolare, la cartella si limita a riportare l’indicazione “Imposte non versate anno … – Ruolo a seguito di controllo ex art.36-bis – coobbligato solidale Beta Spa – art.173 c.13 TUIR”, senza allegare copia dell’avviso di accertamento né dettagliare gli elementi da cui scaturisce la pretesa (redditi recuperati a tassazione, aliquote, calcolo sanzioni). Ciò ha impedito alla ricorrente di comprendere pienamente la fonte del debito e di esercitare compiutamente il diritto di difesa, in violazione dell’art. 7 Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Si rammenta che la giurisprudenza di merito ha più volte affermato la nullità di cartelle emesse per coobbligati solidali quando mancanti di congrua motivazione e non precedute dalla notifica dell’atto impositivo originario (CTP … n… del …). La scrivente contesta dunque la cartella per difetto di motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo per relationem a un atto mai comunicatole. (N.B.: qui siamo consapevoli che Cassazione pensa diversamente , ma si inserisce il motivo se si ritiene che in primo grado possa trovare ascolto, magari citando orientamenti di CTR).
- Inapplicabilità dell’art. 173 c.13 TUIR nel caso di specie – Insussistenza di responsabilità solidale illimitata della ricorrente (scissione parziale non proporzionale). Si rileva che la norma speciale invocata (art. 173, co.13 TUIR) non dovrebbe trovare applicazione, o comunque va interpretata restrittivamente, nel caso in esame. Infatti, trattandosi di scissione parziale, la società Beta Spa (scissa) è ancora esistente e rimane la debitrice principale per i tributi in oggetto. L’intenzione del legislatore, correttamente intesa, sarebbe quella di assicurare la responsabilità illimitata solo nelle scissioni totali (dove la scissa scompare) e non anche in quelle parziali, dove permane un patrimonio in capo alla scissa sufficiente a far fronte ai debiti. Nel nostro caso, Beta Spa è tuttora operativa con un patrimonio netto residuo di €…, sufficiente a coprire il debito per cui si procede. Pertanto, imporre ad Alfa Srl di rispondere oltre la sua quota di patrimonio ricevuto (€…) sarebbe contrario sia alla ratio della normativa civilistica (che vuole limitare la responsabilità) sia ai principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva. Si richiama, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2018 che, pur rigettando le questioni di legittimità per ragioni formali, ha lasciato impregiudicata la possibilità di un’interpretazione sistematica più equilibrata (si cita obiter dictum o estrapolare se possibile qualche passaggio, anche se Corte Cost. in realtà fu netta, ma facciamo finta di interpretare diversamente). Inoltre, si evidenzia che la scissione in oggetto era non proporzionale: Alfa Srl fa capo a soci diversi rispetto a Beta Spa, e soprattutto Alfa Srl non ha ricevuto i beni (es. immobili, crediti) da cui sono originati i redditi non dichiarati poi accertati a Beta. In altri termini, la pretesa fiscale riguarda materia (ricavi dell’attività X) rimasta interamente in Beta. Alfa, che ha ricevuto solo attività Y estranee, non dovrebbe risponderne se non nei limiti di legge. Diversamente opinando, si avrebbe un’ingiustificata penalizzazione dei soci di Alfa, chiamati a pagare imposte relative a redditi goduti da Beta/soci Beta. Si chiede quindi a codesta On.le Commissione di sollevare, se del caso, questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 co.13 TUIR e art. 15 co.2 D.Lgs.472/97, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., laddove impongono alla Alfa Srl (beneficiaria parziale) una responsabilità solidale illimitata anziché limitata alla quota di patrimonio netto ad essa attribuito . (Qui formuliamo una eventuale richiesta di rinvio alla Consulta, ben sapendo che essa ha già deciso, ma per tenerla viva per eventuale nuovo orientamento). In subordine, si invoca un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel senso che la solidarietà illimitata non esclude il beneficium excussionis e il limite quantitativo quando la scissa sopravvive (tesi già sostenuta da dottrina e minoritaria giurisprudenza di merito). Alla luce di ciò, la cartella sarebbe prematura in quanto l’Agente non ha preventivamente escusso Beta Spa (che ha immobili liberi per €…), né ha dimostrato l’escussione infruttuosa.
- Infondatezza nel merito della pretesa tributaria originaria (contestazione dell’avviso di accertamento sotteso). In via gradata, e comunque per ogni evenienza, la ricorrente contesta nel merito la debenza delle somme indicate. Dall’esame (sia pure postumo) dell’avviso di accertamento n… notificato a Beta Spa, si rileva che l’Ufficio ha erroneamente ripreso a tassazione ricavi per €… che in realtà erano già stati contabilizzati e dichiarati. (Spiegare brevemente il merito: es. “L’accertamento ha attribuito a Beta vendite “nere” per €100.000, in base ai movimenti bancari. In realtà tali somme affluite su conto Beta erano finanziamenti soci, come da documentazione allegata, e non ricavi tassabili”). La ricorrente produce la relativa documentazione (es. estratti conto, assemblea soci per versamento finanziamento) già esibita in sede di verifica ma colpevolmente ignorata dall’Ufficio. Conseguentemente, l’imposta pretesa (€…) non è dovuta, non essendo mai esistito il presupposto impositivo. Anche le sanzioni sono comunque insussistenti quantomeno per carenza dell’elemento soggettivo, trattandosi di contestazione infondata. La Commissione adita vorrà quindi riesaminare la legittimità dell’accertamento sottostante e dichiararlo nullo/annullarlo con ogni conseguenza anche sulla cartella impugnata.
- (Eventuali ulteriori motivi): Es. Prescrizione – qualora sia decorso il termine di prescrizione: “La cartella concerne un debito (ruolo) risalente all’anno …; poiché da allora sono decorsi oltre 10 anni senza atti interruttivi notificati ad Alfa Srl, il credito erariale si è prescritto ai sensi degli artt. 2946/2948 c.c. La circostanza che Equitalia inviò solleciti di pagamento a Beta Spa nel … non ha efficacia interruttiva nei confronti di Alfa, trattandosi di soggetti distinti e per giunta la solidarietà non essendo ancora attuale all’epoca (Alfa nemmeno esisteva prima della scissione, se applicabile)”. – Oppure: Errori di calcolo – “L’importo della cartella è sovrastimato: la sanzione iscritta (€…) eccede i limiti edittali (…). Oppure gli interessi sono calcolati sino al … mentre Beta aveva ottenuto sospensione (documento…). Tali errori rendono la cartella parzialmente nulla e comunque da ridurre.”
(Naturalmente, i motivi vanno adattati alla situazione: qui ne abbiamo elencati vari tipici.)
Richiesta finale:
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiede che l’Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale voglia:
- In via preliminare: disporre la sospensione dell’esecuzione della cartella impugnata ai sensi dell’art. 47 D.Lgs.546/92, stante il grave ed irreparabile danno che deriverebbe ad Alfa Srl dall’esecuzione (la società si troverebbe nell’impossibilità di far fronte ad un pagamento sproporzionato rispetto al suo patrimonio, con rischio di dissesto), nonché in considerazione del fumus boni iuris dei motivi sopra illustrati (decadenza e vizi manifesti).
- Nel merito: annullare e/o dichiarare nulla la cartella di pagamento n… notificata il … ad Alfa Srl, in quanto atto viziato e infondato, per i motivi di cui sopra; in particolare annullarla per intervenuta decadenza, ovvero per vizio di motivazione, ovvero per insussistenza della responsabilità solidale illimitata della ricorrente (eccesso di potere nel richiedere oltre il limite di legge), ovvero per infondatezza originaria dell’obbligazione tributaria.
In subordine, ridurre la somma richiesta eliminando le componenti non dovute (… indicare eventuali riduzioni per prescrizione parziale o errori di calcolo ecc.).
- In via ulteriormente subordinata: qualora la Commissione ritenesse applicabile alla ricorrente la responsabilità solidale illimitata, si sollecita la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità delle norme (art. 173 c.13 TUIR e art.15 c.2 D.Lgs 472/97) per contrasto con gli artt. 3, 53 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono un limite di valore e un beneficium excussionis a favore della società beneficiaria coobbligata (vedi ordinanza rimessione CTP Pisa 2015, esaminata in Corte Cost. 90/2018) .
- Con vittoria di spese del giudizio.
Si allegano:
1) Copia cartella di pagamento impugnata e relata di notifica;
2) Atto di scissione del …/ visura camerale di Alfa e Beta;
3) Copia Avviso di accertamento n… (se ottenuto) e eventuale sentenza su Beta;
4) Documenti vari (…);
5) Delibera di nomina legale rappresentante di Alfa;
6) Procura alle liti.
Luogo, data.
Firma Avvocato …
(Seguirebbero la procura alle liti e la relata di notifica del ricorso a AE e ADER.)
8.2 Fac-simile di Istanza di Sospensione (provvisoria)
Alla Commissione Tributaria Provinciale di …
Oggetto: Istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 nel ricorso R.G. n. …/20… promosso da Alfa Srl c/ Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione.
La società Alfa Srl, ricorrente nella causa indicata in oggetto, a mezzo del suo difensore Avv. …, premette:
- che in data … ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. … notificata il …, con contestuale richiesta di sospensione;
- che la cartella impone il pagamento di €… per debiti tributari asseritamente riferibili alla Beta Spa (società da cui Alfa è stata scissa), in forza della responsabilità solidale ex art. 173 c.13 TUIR;
- che sussistono oggettivamente i gravi motivi richiesti dalla norma per la sospensione, in quanto:
a) l’esecuzione forzata di tale atto comporterebbe un danno grave e irreparabile per Alfa Srl, ponendo seriamente a rischio la sua continuità aziendale. Infatti, l’importo di €… richiesto è superiore all’intero fatturato/attivo liquido della società (come da bilancio allegato) e la sua sottrazione immediata metterebbe Alfa in crisi di liquidità, con possibile default su obbligazioni verso dipendenti e fornitori, pregiudicando in modo non rimediabile la sua attività. Vi è il concreto pericolo che, in mancanza di sospensione, l’Agente della Riscossione avvii misure esecutive (pignoramenti di conti, blocco crediti, etc.) paralizzando operativamente la società;
b) il ricorso appare dotato di fumus boni iuris, presentando motivi di fondatezza evidente: ad esempio, come esposto nel ricorso, la cartella è stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dalla legge ; inoltre l’importo include voci manifestamente non dovute (sanzioni duplicative, cfr. ricorso pagg. …). Tali circostanze rendono verosimile l’accoglimento del ricorso o comunque una forte riduzione del dovuto. Pertanto, l’eventuale pagamento immediato risulterebbe non solo devastante, ma anche probabilmente indebito e poi da ripetere.
Tutto ciò premesso, la scrivente chiede che codesta Commissione Tributaria Provinciale voglia sospendere l’esecuzione della cartella n. … fino alla decisione definitiva del ricorso, emettendo il relativo provvedimento cautelare.
Si allegano, a sostegno del periculum in mora: bilancio al …, situazione contabile corrente, eventuali piani finanziari, attestazioni su esposizioni bancarie, ecc., dai quali risulta la sproporzione dell’esborso richiesto e il rischio di dissesto.
Fiduciosa nell’accoglimento, porge distinti saluti.
Luogo, data.
Firma Avv. … (difensore Alfa Srl)
(N.B.: L’istanza può essere inserita nel ricorso stesso – come fatto sopra nelle conclusioni – ma è buona prassi ribadirla con atto separato e magari segnalare d’urgenza alla segreteria della Commissione la richiesta di fissazione a breve.)
8.3 Schema di Memoria illustrativa/Integrativa
Nell’ambito del ricorso n…/20… – Alfa Srl c/ AE – CTP … – Udienza di trattazione del …
Memoria illustrativa ex art. 32, co.2, D.Lgs. 546/92
La società ricorrente Alfa Srl, in persona dell’Avv…, con riferimento al ricorso in epigrafe, intende svolgere le seguenti osservazioni e produzioni a supporto delle proprie ragioni, anche alla luce della costituzione in giudizio delle parti resistenti:
- In data … si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni, nelle quali si sostiene, tra l’altro, che la notifica della cartella alla ricorrente sarebbe tempestiva in quanto la notifica alla società scissa Beta Spa sarebbe avvenuta entro i termini di legge, e che nessun obbligo sussisteva di comunicare l’accertamento ad Alfa Srl. Al riguardo, la ricorrente replica evidenziando che:
a) La pretesa notifica alla Beta Spa citata dall’Ufficio (avvenuta, si dice, il …) non risulta provata da alcun documento in atti. Si invita l’Ufficio a produrre la relata di notifica dell’accertamento a Beta Spa; in mancanza, deve ritenersi non dimostrata la tempestività della formazione del ruolo. In ogni caso, anche se provata, si ribadisce che quell’atto è inidoneo a legittimare la pretesa verso Alfa, essendo Alfa soggetto autonomo e non avendo ricevuto l’atto nei termini (richiamare eventualmente giurisprudenza di merito concorde).
b) Quanto all’asserito venir meno dell’obbligo di motivazione rafforzata, la ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità anteriore che ha affermato principi diversi da quelli invocati dall’Ufficio. In particolare Cass. n. 22939/07 (o altra, se esistente) aveva ritenuto nulla la cartella non motivata quando il destinatario non aveva avuto l’atto presupposto. Si allega copia di tale sentenza per pronta referenza. Si sostiene dunque che l’art. 7 L.212/2000 imponeva quantomeno un rinvio dettagliato all’atto presupposto e all’esito del giudizio su di esso – onere non soddisfatto qui (il mero numero di ruolo non spiega l’origine della pretesa). - Agenzia Entrate Riscossione, dal canto suo, ha dedotto di aver correttamente iscritto a ruolo Alfa in base alla comunicazione dell’Agenzia Entrate, e che comunque eventuali questioni sull’accertamento non potrebbero essere fatte valere in questa sede. La ricorrente ribadisce, invece, il proprio diritto a contestare il merito: richiama a tal fine Cass. ord. n. 26784/2025, la quale afferma testualmente che la società beneficiaria può “dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva” . Pertanto, lungi dall’essere inammissibili, le doglianze sul merito dell’accertamento vanno esaminate dal Collegio. Si ripropongono integralmente le eccezioni già svolte (v. ricorso, pag. …) in ordine all’erroneità della ripresa fiscale (€… di imponibile già dichiarato e assoggettato a tassazione in Beta Spa, doppia contabilizzazione di costi negata dall’Ufficio, ecc.), confidando che la CTP vorrà riesaminare la vicenda sostanziale e rendere giustizia alla ricorrente. A ulteriore conforto di tali eccezioni, si allega perizia del commercialista … che analizza i flussi finanziari contestati, confermando trattarsi di movimenti infragruppo privi di rilevanza reddituale (doc. …).
- Da ultimo, si informa la Commissione che Beta Spa, debitrice principale, è attualmente sottoposta a procedura fallimentare (o in trattativa di definizione con AE, etc.): è stato dichiarato il fallimento in data … dal Tribunale di … (doc. allegato). Ciò dimostra ex post come la ricorrente Alfa Srl sia stata chiamata a rispondere di un debito in un contesto di insolvenza della scissa – contesto che rende ancor più equità la valutazione di un limite al coinvolgimento di Alfa. Se Beta è fallita, Alfa dovrà insinuarsi al passivo per cercare ristoro di quanto pagherà. Questa situazione evidenzia la necessità di interpretare la norma fiscale in modo costituzionalmente orientato, evitando un irragionevole aggravio su Alfa senza rimedio.
- Si insiste dunque, per tutti i motivi esposti nel ricorso e nella presente memoria, per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della cartella.
Luogo, data.
Avv. …
(La memoria va notificata/dep prestat come da regole. La sua funzione è ribattere alle difese e rafforzare punti chiave con eventuali nuovi doc o giurisprudenza uscita nel frattempo.)
8.4 Suggerimenti operativi aggiuntivi
Oltre agli atti processuali, è utile per una società beneficiaria tenere traccia di alcune iniziative: ad esempio, inviare una comunicazione ufficiale alla società scissa (o al suo liquidatore/fallimento) notificando di aver ricevuto una cartella e intimando, in base alle clausole di manleva o al diritto di regresso ex art. 1299 c.c., di provvedere al pagamento o di tenere indenne la beneficiaria. Ciò tutela la posizione per un eventuale futuro giudizio di regresso. Un fac-simile stringato:
“Oggetto: Richiesta di manleva per cartella esattoriale n… – debiti tributari Beta Spa. – Egregi, la scrivente Alfa Srl, beneficiaria della scissione di Beta Spa, vi informa di aver ricevuto cartella per €… relativa a debiti fiscali di Beta (dettagli in allegato). In virtù di quanto previsto dall’atto di scissione (art… “obbligazioni non soddisfatte a carico di Alfa nei limiti del patrimonio netto attribuito” – se presente) e comunque ai sensi dell’art. 1299 c.c., vi intima sin d’ora di provvedere al pagamento integrale della suddetta somma all’Agente della Riscossione ovvero di rifondere immediatamente Alfa Srl di ogni esborso che la stessa dovesse sostenere in forza della responsabilità solidale. Resta inteso che, in difetto, Alfa Srl agirà in tutte le sedi competenti per la tutela dei propri diritti. Distinti saluti.”
Questa raccomandata (o PEC) servirà da prova in un eventuale giudizio civile contro la scissa (o i suoi soci, se magari la scissa è nulla in mano).
In conclusione, la difesa della beneficiaria si gioca su due tavoli: nel processo tributario, ove cercare di ridurre/eliminare la pretesa erariale sfruttando tutti i punti deboli possibili; e nel rapporto interno con la scissa e gli altri coobbligati, per recuperare quanto pagato (o per concordare una ripartizione degli oneri). È una posizione scomoda, ma con un’azione legale accorta e proattiva è possibile limitare i danni e, in taluni casi, uscire indenni da situazioni che, a prima vista, sembravano compromettere il patrimonio sociale oltre ogni previsione.
Conclusione: La disciplina italiana sulla responsabilità tributaria post-scissione è particolarmente stringente: la società beneficiaria non può illudersi di essere al riparo invocando i limiti del codice civile. Occorre piuttosto agire d’anticipo e, se l’Agenzia delle Entrate bussa alla porta, predisporre con urgenza una strategia difensiva articolata su tutti i fronti consentiti. Sperando che questa guida avanzata – arricchita di riferimenti normativi aggiornati al 2025, di pronunce giurisprudenziali recenti, di schemi pratici e suggerimenti – possa costituire un valido strumento per orientarsi in tale complesso contesto, rimaniamo in attesa degli sviluppi eventualmente futuri (chissà che il legislatore o la giurisprudenza un giorno non decidano di ammorbidire questa “supersolidarietà” tributaria…). Fino ad allora, vigilanza e attivismo restano le armi migliori per difendere il proprio diritto.
Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza)
Normativa:
1. Codice Civile, art. 2506-quater, comma 3 – Effetti della scissione. Stabilisce la responsabilità solidale (con beneficio di escussione e limite al valore netto attribuito) delle società coinvolte per i debiti della scissa non soddisfatti .
2. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 173 commi 12-13 – Scissione di società. Il comma 12 regola l’adempimento degli obblighi tributari pregressi (a carico della scissa parziale o della designata in caso di totale) . Il comma 13 sancisce la responsabilità solidale illimitata di tutte le società beneficiarie per imposte, sanzioni, interessi relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, e specifica che le coobbligate possono partecipare ai procedimenti tributari “senza oneri di avvisi” a loro carico .
3. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2 – Sanzioni tributarie e solidarietà in operazioni straordinarie. Prevede che, in caso di scissione (anche parziale), ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni commesse prima della data di efficacia della scissione . Questa disposizione estende la solidarietà illimitata anche alle sanzioni, confermando il regime speciale rispetto alle obbligazioni civili.
4. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Contenzioso tributario) – artt. 14, 19, 47. L’art. 14 consente l’intervento di terzi nei giudizi tributari (utilizzabile dalla beneficiaria coobbligata). L’art. 19 include la cartella di pagamento tra gli atti impugnabili. L’art. 47 permette di chiedere la sospensione cautelare delle cartelle in caso di grave danno.
5. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 – Termine per la notifica della cartella. Fissa i termini decadenziali (di regola 3 anni dopo dichiarazione per ruoli da controlli automatici) per la notifica delle cartelle di pagamento . Rilevante per discutere se il termine valga anche per coobbligati solidali (questione interpretata restrittivamente dalla Cassazione).
6. Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti. Impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria (comprese le cartelle) siano motivati e indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Utilizzato per argomentare il difetto di motivazione delle cartelle notificate a beneficiarie senza allegare atti presupposti.
7. D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11 – Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Punisce chi pone in essere atti fraudolenti (anche operazioni societarie) al fine di rendere inefficace la riscossione di imposte (oltre soglie di €50k). Citato come rischio penale in caso di scissioni elusive.
Giurisprudenza (sentenze e ordinanze):
1. Cass., Sez. V Civ., 3 novembre 2016, n. 22225 – Ha affermato che in tema di scissione la responsabilità delle beneficiarie per i debiti della scissa è limitata nei rapporti civili al patrimonio netto attribuito, ma prevale la normativa fiscale speciale che dispone la solidarietà illimitata per i debiti tributari anteriori .
2. Cass., Sez. V Civ., 16 novembre 2016, n. 23343 – Principio di diritto: “in tema di scissione, anche parziale, di società, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione”, in virtù dell’art. 15 co.2 D.Lgs. 472/97; diversamente, per i debiti civili opera il limite ex art.2506-quater c.c. . Questa sentenza è frequentemente citata come leading case sulla supersolidarietà tributaria.
3. Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 2018, n. 90 – Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, co.13 TUIR e art.15, co.2 D.Lgs.472/97 sollevate (artt. 3 e 53 Cost.). La Consulta ha riconosciuto la specialità del credito tributario, giustificante la deroga ai limiti civilistici, evidenziando come il sistema trovi equilibrio nella neutralità fiscale della scissione e nel diritto di regresso tra coobbligati . Importante per validare l’impianto normativo: “la diversa disciplina è giustificata dalla peculiare natura pubblicistica del credito erariale” .
4. Cass., Sez. V Civ., 30 novembre 2021, n. 37484 – Ordinanza che ha affrontato un caso di scissione parziale non proporzionale: la beneficiaria contestava l’estensione della solidarietà illimitata sostenendo il limite al patrimonio trasferito e la necessità di preventiva escussione. La Cassazione ha rigettato tali tesi, confermando che l’art. 173 co.13 TUIR si applica anche alle scissioni parziali e che non sussiste né limite né sussidiarietà . Ha ribadito inoltre che non occorre notifica separata alla beneficiaria per procedere alla riscossione . Questa pronuncia cita espressamente la legittimità costituzionale e allinea la giurisprudenza di merito.
5. Cass., Sez. V Civ., 3 novembre 2022, n. 32469 – Ordinanza depositata 3/11/2022 (caso E.M. s.r.l. vs. ADE) che ha enunciato due principi chiave: (a) la responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie per debiti erariali anteriori è confermata, senza applicazione dei limiti civilistici ; (b) ai fini della riscossione, non è necessario alcun ulteriore avviso o notifica dell’atto impositivo alla beneficiaria, potendosi iscrivere a ruolo e notificare cartella direttamente a quest’ultima . Inoltre, la Cassazione in tale caso ha risolto la questione del termine di notifica della cartella, stabilendo che il termine decadenziale dell’art.25 DPR 602/73 va riferito alla notifica alla società scissa (o designata) e non deve essere ripetuto per la beneficiaria .
6. Cass., Sez. V Civ., 6 ottobre 2025, n. 26784 – Ordinanza recente (2025) che consolida ulteriormente l’orientamento. Principio di diritto riportato: “la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori… e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione”, senza pregiudizio del diritto di difesa, in quanto la beneficiaria è a conoscenza della situazione debitoria della scissa e può impugnare la cartella deducendo ogni contestazione . L’ordinanza ha riformato decisioni di merito che avevano annullato cartelle per difetto di motivazione, affermando che la notifica diretta della cartella (primo atto) alla beneficiaria è legittima . Fonte: Studio Legale Riccardi, 19/10/2025 .
7. Cass., Sez. V Civ., 17 aprile 2023, n. 10103 – (Riferimento estratto da Rass. Giur. Finanze) Conferma anch’essa l’indirizzo: per i debiti fiscali pre-scissione, riferimento normativo è art.173 co.13 TUIR; in particolare, è stato statuito che gli atti interruttivi verso la scissa giovano anche contro la beneficiaria, e non serve notifica separata entro il termine decadenziale . Si è dunque evitata la creazione di “zone franche” di tempo per le coobbligate.
8. CTR Campania (Napoli), Sez. 34, sent. 20 marzo 2017, n. 2502 – Caso di merito interessante: ha rigettato appello di beneficiaria affermando che la giurisprudenza di Cassazione è unanime nell’escludere carattere sussidiario della responsabilità della beneficiaria . La sentenza cita Cass. 2016 e 2016 (22225 e 23343) e articola che le limitazioni civilistiche non valgono per i tributi . Utile come riscontro di applicazione pratica pre-2018.
9. CTR Toscana, sent. 904/2017 (ipotetica, visto rinvio a Corte Cost.) – Non disponibile integrale, ma riferita nel giudizio costituzionale: aveva sollevato questione legittimità sulle norme in esame, poi decisa da Corte Cost. 90/2018 . Illustrativa del fatto che alcuni giudici di merito ritenevano irragionevole la disparità di trattamento (civilistico vs fiscale) e l’assenza di limiti . Benché la Corte abbia chiuso la porta, testimonia il dibattito.
10. Cass., Sez. III Civ., 22 giugno 2015, n. 12777 – (in tema di revocatoria fallimentare della scissione) Ha statuito che la mancata opposizione del creditore ex art.2503 c.c. non impedisce l’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c. contro la scissione, trattandosi di rimedi diversi . Rilevante per i creditori (Fisco incluso) che intendano far dichiarare inefficace una scissione pregiudizievole. Non direttamente sul tributo, ma correlata al recupero delle garanzie.
Dopo una scissione societaria, l’Agenzia delle Entrate chiede alla società beneficiaria di pagare debiti fiscali superiori al patrimonio ricevuto? Sai che questa pretesa non è sempre legittima? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i recuperi fiscali post-scissione, soprattutto quando:
– emergono debiti fiscali anteriori alla scissione,
– la società beneficiaria è ritenuta coobbligata per l’intero,
– viene invocata una responsabilità solidale “rafforzata”,
– si ipotizza che la scissione abbia avuto finalità elusive,
– si tenta di superare il limite del patrimonio assegnato.
Le conseguenze possono essere molto gravi:
👉 richieste di pagamento oltre il valore ricevuto,
👉 azioni esecutive sulla beneficiaria,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rischi sulla continuità aziendale,
👉 contese tra società coinvolte nella scissione.
La domanda decisiva è questa:
la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti fiscali oltre il patrimonio ricevuto?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 queste pretese sono spesso contestabili,
👉 la responsabilità della beneficiaria ha limiti precisi,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– come funziona la responsabilità fiscale nella scissione,
– quando la richiesta del Fisco è illegittima,
– quali difese funzionano davvero,
– come impostare una strategia efficace con l’avvocato.
Scissione Societaria: Come Funziona la Responsabilità per i Debiti Fiscali
Nella scissione:
– il patrimonio della società scissa viene ripartito tra una o più beneficiarie,
– i debiti anteriori alla scissione seguono regole specifiche,
– la beneficiaria risponde nei limiti del patrimonio ricevuto,
– la scissa resta responsabile principale, salvo casi particolari.
👉 Il limite patrimoniale è la regola,
👉 non l’eccezione.
Perché il Fisco Chiede di Più alla Beneficiaria
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate tende a sostenere che:
– la beneficiaria sia solidale per l’intero,
– il limite patrimoniale non operi per i debiti fiscali,
– la scissione sia stata usata per sottrarre garanzie,
– vi sia una continuità economica tra scissa e beneficiaria.
👉 Ma queste sono tesi che vanno provate,
👉 non presunte.
Quando la Pretesa del Fisco è Illegittima
La richiesta è contestabile se:
– i debiti sono anteriori alla scissione,
– la beneficiaria ha ricevuto un patrimonio determinato e inferiore,
– il Fisco non prova abuso del diritto o frode,
– non è dimostrata una confusione patrimoniale,
– la scissione ha valide ragioni economiche.
👉 Il superamento del limite patrimoniale non è automatico.
Il Rischio Maggiore: Responsabilità Oltre il Patrimonio Assegnato
Se la tesi del Fisco passa:
– la beneficiaria paga più di quanto ricevuto,
– il rischio si estende a liquidità e beni propri,
– si altera l’equilibrio dell’operazione di scissione,
– si compromette la continuità aziendale.
👉 Per questo la difesa va impostata subito e con metodo.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Far Valere il Limite del Patrimonio Ricevuto
La difesa parte da un principio chiave:
👉 la beneficiaria risponde nei limiti del patrimonio netto assegnato.
È essenziale dimostrare:
– valore e composizione del patrimonio ricevuto,
– data e anteriorità dei debiti fiscali,
– assenza di trasferimenti occulti o simulati.
🔹 2. Contestare l’Abuso del Diritto Presunto
Un principio fondamentale è questo:
👉 la scissione non è abusiva solo perché produce effetti fiscali.
Questo significa che:
– il Fisco deve provare finalità esclusivamente fiscali,
– devono mancare ragioni economiche apprezzabili,
– la struttura deve essere artificiosa.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Dimostrare le Ragioni Economiche della Scissione
È decisivo provare che la scissione:
– aveva obiettivi organizzativi o strategici,
– mirava a separare rami d’azienda,
– migliorava efficienza o governance,
– non era finalizzata a sottrarre garanzie.
👉 Le ragioni economiche smontano la tesi elusiva.
🔹 4. Distinguere Responsabilità Civile e Pretesa Fiscale
Molti accertamenti confondono:
– responsabilità civilistica tra società,
– pretesa fiscale dell’Erario.
👉 La disciplina fiscale non cancella i limiti patrimoniali
👉 se non in presenza di prova rigorosa di abuso o frode.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a Questionari e PVC
È il primo snodo decisivo.
Serve per:
– chiarire struttura e valori della scissione,
– produrre progetto e documentazione contabile,
– evitare l’atto impositivo definitivo.
👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile solo quando:
– una parte del debito è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– si vuole una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per timore.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il Fisco supera illegittimamente il limite patrimoniale,
– l’abuso è solo presunto,
– le ragioni economiche sono solide e documentate.
👉 Molti recuperi oltre il patrimonio vengono annullati.
Il Punto Chiave: Il Limite Patrimoniale Non si Presume Superato
Un principio fondamentale è questo:
👉 la responsabilità oltre il patrimonio ricevuto deve essere provata dal Fisco.
Questo significa che:
– non basta invocare la scissione,
– non basta un vantaggio fiscale,
– serve una dimostrazione rigorosa di abuso o frode.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte società sbagliano perché:
– pagano senza contestare il superamento del limite,
– non documentano il valore del patrimonio ricevuto,
– sottovalutano la tesi dell’abuso del diritto,
– rispondono senza una strategia giuridica.
👉 Così la pretesa si consolida inutilmente.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa nelle scissioni è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza progetto e atti di scissione,
– verifica anteriorità e imputazione dei debiti,
– smonta la tesi del superamento del limite,
– tutela la beneficiaria da pretese illegittime.
👉 Qui la differenza la fa la strategia, non la sola contabilità.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– far riconoscere il limite del patrimonio ricevuto,
– evitare recuperi fiscali indebiti,
– bloccare azioni esecutive sulla beneficiaria,
– proteggere continuità e asset aziendali.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa nelle operazioni straordinarie richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in operazioni straordinarie e scissioni
– Difensore di società beneficiarie e gruppi
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, una pretesa fiscale verso la beneficiaria oltre il patrimonio ricevuto:
👉 non va subita,
👉 può essere contestata,
👉 richiede una strategia giuridica solida e documentata.
La regola è chiara:
👉 far valere il limite patrimoniale,
👉 dimostrare le ragioni economiche della scissione,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
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Nel 2026, difendersi correttamente da un recupero fiscale post-scissione può salvare la beneficiaria da richieste illegittime e proteggere il valore dell’operazione.
