L’accertamento fiscale per errata qualificazione delle prestazioni occasionali è una delle contestazioni più frequenti e rischiose, perché l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare compensi dichiarati come occasionali in attività abituale soggetta a Partita IVA, con recupero di imposte, IVA, contributi, sanzioni e interessi.
In questi casi il Fisco non contesta l’esistenza del compenso, ma la natura del rapporto, sostenendo che l’attività svolta presenti caratteri di abitualità, professionalità o organizzazione incompatibili con la prestazione occasionale.
Il rischio è concreto:
compensi legittimamente percepiti come occasionali possono essere riqualificati come redditi d’impresa o professionali, generando accertamenti fiscali molto onerosi.
Molti si chiedono:
“Quando una prestazione non è più occasionale?”
“Serve per forza aprire la Partita IVA?”
“Conta l’importo o la continuità?”
“Come posso difendermi da una riqualificazione?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la riqualificazione da prestazione occasionale a attività con Partita IVA non è automatica.
L’accertamento deve basarsi su elementi concreti e può essere efficacemente contestato.
Prestazioni occasionali e Partita IVA: cosa guarda il Fisco
Quando analizza le prestazioni occasionali, il Fisco valuta:
• continuità nel tempo delle prestazioni
• ripetitività degli incarichi
• organizzazione dei mezzi
• presenza di più committenti
• professionalità dell’attività
• collegamento con l’attività del soggetto
Ma nessun singolo elemento è decisivo da solo.
Perché l’Agenzia delle Entrate procede alla riqualificazione
Le contestazioni più frequenti si basano su:
• pluralità di prestazioni nello stesso anno
• compensi ritenuti elevati
• attività coerente con una professione
• rapporti continuativi con lo stesso committente
• utilizzo di strumenti o strutture organizzate
• presunzione di abitualità
Ma l’abitualità non si presume per automatismo.
Il rischio più grave: recupero imposte, IVA e contributi
Il vero pericolo è che:
• i compensi vengano riqualificati
• venga contestata la mancata apertura della Partita IVA
• si recuperino imposte dirette
• venga richiesta l’IVA non applicata
• si applichino contributi previdenziali
• maturino sanzioni e interessi
• l’atto diventi esecutivo
Anche quando l’attività non era organizzata né professionale.
L’errore più grave: pensare che conti solo l’importo
Molti contribuenti sbagliano quando:
• credono che sotto una certa soglia sia sempre occasionale
• non considerano il profilo organizzativo
• non ricostruiscono le modalità reali della prestazione
• accettano la riqualificazione senza reagire
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario contano i fatti, non solo i numeri.
Prestazioni occasionali e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’occasionalità richiede assenza di abitualità
• la professionalità va dimostrata
• l’organizzazione è un indice decisivo
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le presunzioni devono essere motivate
• il contribuente può fornire prova contraria
Se manca l’organizzazione stabile, la riqualificazione è illegittima.
Quando la riqualificazione è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• le prestazioni sono sporadiche
• manca una struttura organizzata
• non esiste continuità sistematica
• i compensi sono legati a singoli incarichi
• l’attività non è professionale in senso proprio
• la motivazione dell’atto è generica
• il Fisco utilizza automatismi
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace contro la riqualificazione
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione delle prestazioni svolte
• dimostrazione dell’assenza di abitualità
• prova della mancanza di organizzazione
• contestazione delle presunzioni del Fisco
• verifica della qualificazione giuridica
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa fattuale e giuridica, non solo dichiarativa.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• la riqualificazione diventa definitiva
• si consolidano imposte e contributi
• l’atto diventa esecutivo
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa strutturale
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• apertura forzata della Partita IVA retroattiva
• recuperi fiscali ingiustificati
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• contenziosi lunghi e costosi
Il danno è fiscale e previdenziale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento
Se ricevi un accertamento per riqualificazione di prestazioni occasionali:
• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• ricostruisci le modalità delle prestazioni
• verifica gli indici di abitualità contestati
• raccogli documentazione sugli incarichi
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e del lavoro autonomo, assistendo contribuenti in accertamenti per riqualificazione di prestazioni occasionali, contrastando automatismi e recuperi fiscali e contributivi non dovuti.
Può intervenire per:
• contestare la riqualificazione fiscale
• dimostrare l’occasionalità delle prestazioni
• ridurre o annullare sanzioni e contributi
• bloccare la riscossione
• tutelare il reddito personale
• prevenire ulteriori contestazioni
Agisci ora
Una prestazione occasionale non diventa attività professionale per presunzione.
Ma una riqualificazione non difesa correttamente può avere conseguenze fiscali molto gravi.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato le tue prestazioni occasionali riqualificandole come attività con Partita IVA,
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Introduzione
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionali – attività svolte senza Partita IVA in modo saltuario – sono una realtà diffusa e di grande attualità nel panorama tributario italiano . Molti professionisti, privati cittadini e piccoli imprenditori ricorrono a collaborazioni senza aprire una Partita IVA, emettendo semplici ricevute per prestazione occasionale spesso con ritenuta d’acconto del 20%. Queste prestazioni sono legittime entro certi limiti, ma possono attirare l’attenzione del Fisco qualora l’Agenzia delle Entrate sospetti che l’attività non sia davvero episodica bensì abituale, con conseguente omessa apertura della Partita IVA e altre possibili irregolarità . In tal caso scatta la riqualificazione fiscale: il Fisco tende a riclassificare i compensi occasionali come redditi da attività professionale continuativa, pretendendo imposte e contributi non versati e applicando sanzioni.
Dal punto di vista del contribuente (debitore) – cioè di chi si vede recapitare un accertamento o una cartella esattoriale – è fondamentale conoscere la normativa che disciplina il lavoro occasionale, comprendere quando il Fisco può contestare l’assenza di Partita IVA e soprattutto quali strategie difensive adottare per contestare efficacemente la pretesa tributaria. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, fornirà un’analisi approfondita ma dal taglio pratico e divulgativo del tema, rivolta sia ai professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia ai privati e imprenditori coinvolti in queste situazioni.
Vedremo innanzitutto il quadro normativo: come la legge italiana definisce la prestazione occasionale, in cosa differisce da un’attività abituale con Partita IVA e quali sono gli obblighi fiscali e contributivi connessi (dichiarazione dei redditi, ritenute, contributi INPS, ecc.). Approfondiremo poi le tipiche contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, spiegando i criteri con cui Agenzia delle Entrate e giurisprudenza distinguono occasionalità e abitualità. Ampio spazio sarà dedicato alle strategie di difesa: dall’analisi dei presupposti dell’accertamento, alle eccezioni che si possono sollevare in sede contenziosa, con riferimento alle sentenze più aggiornate (Corte di Cassazione fino al 2025) e ai chiarimenti di prassi amministrativa (es. interpelli dell’Agenzia delle Entrate). Non mancheranno tabelle riepilogative per sintetizzare limiti, obblighi e sanzioni, casi pratici simulati nell’ambito italiano e una sezione di Domande e Risposte (FAQ) sui dubbi più comuni. L’obiettivo è fornire una guida completa e operativa per contestare la riqualificazione fiscale delle prestazioni occasionali, con l’ausilio di un avvocato, mettendo in luce i diritti del contribuente e gli strumenti a sua disposizione.
Prima di entrare nel merito, è importante chiarire un concetto chiave: la distinzione tra lavoro occasionale e lavoro abituale non dipende da una semplice soglia di compenso o da un numero prefissato di giorni, bensì da un insieme di elementi qualitativi individuati dalla legge e dalla giurisprudenza . In passato, normative come la Legge Biagi avevano introdotto parametri (es. massimo 30 giorni o 5.000 € annui con lo stesso committente) per presumere l’occasionalità, ma tali vincoli non sono più in vigore dal 25 giugno 2015 . Oggi conta soprattutto la natura dell’attività svolta: l’assenza di professionalità, abitualità, continuità e organizzazione è ciò che distingue un lavoro autonomo occasionale da un’attività esercitata in forma professionale abituale. Nei paragrafi seguenti vedremo cosa significa in concreto tale distinzione, come incide sugli obblighi fiscali/previdenziali e quali contestazioni può sollevare il Fisco.
Prestazione occasionale: nozione e quadro normativo
Per costruire una solida strategia difensiva bisogna prima capire cosa si intende per prestazione di lavoro autonomo occasionale dal punto di vista giuridico-fiscale. Si tratta, in breve, di un’attività di lavoro autonomo svolta in modo saltuario, sporadico e non professionale da parte di un soggetto privo di Partita IVA, senza vincolo di subordinazione (quindi al di fuori del lavoro dipendente) . In altre parole, è un lavoro che non ha il carattere della continuità o dell’organizzazione tipico di un’attività d’impresa o professionale. La definizione civilistica classica è contenuta nell’art. 2222 del Codice Civile (contratto d’opera), che disciplina il lavoro autonomo in generale e si applica anche alle prestazioni occasionali. Dal lato fiscale, invece, i riferimenti chiave sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il D.P.R. 633/1972 per l’IVA, oltre alla normativa contributiva.
Riassumiamo i principali riferimenti normativi per inquadrare la prestazione occasionale in Italia:
- Articolo 2222 Codice Civile (Contratto d’opera): definisce il lavoro autonomo come il contratto in cui una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Questa norma costituisce la base civilistica del lavoro autonomo occasionale: la prestazione d’opera una tantum rientra in questa disposizione generale. Nonostante l’art. 2222 c.c. non menzioni espressamente l’occasionalità, dottrina e giurisprudenza distinguono il contratto d’opera occasionale (singolo incarico episodico) dall’attività di lavoro autonomo esercitata in modo professionale e organizzato.
- Articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR (D.P.R. 917/1986): include espressamente tra i redditi diversi «i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente» . Ciò significa che i compensi percepiti per prestazioni di lavoro autonomo svolte in via occasionale, se non rientrano in altre categorie (redditi di capitale, redditi d’impresa, ecc.), vengono classificati come redditi diversi ai fini IRPEF. Tali redditi sono tassati secondo il principio di cassa (nell’anno in cui sono incassati) e determinati al netto delle spese specificamente inerenti sostenute per la loro produzione . In pratica, chi svolge una prestazione occasionale può dedurre dal compenso eventuali costi vivi direttamente legati a quella prestazione (ad esempio, materiali specifici acquistati, spese di viaggio documentate per eseguire l’opera), ottenendo così il reddito imponibile su cui calcolare l’IRPEF dovuta.
- Articolo 53 del TUIR: definisce invece i redditi di lavoro autonomo professionale, ossia quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni . La differenza rispetto all’art. 67 sta proprio nel requisito dell’abitualità: se l’attività di lavoro autonomo è esercitata con carattere professionale e continuativo, i compensi rientrano in questa categoria (sono redditi di lavoro autonomo abituale) e in genere il contribuente deve avere Partita IVA aperta. Se invece manca l’abitualità, i compensi restano redditi diversi da prestazione occasionale. È importante notare che non esiste una soglia fissa di ricavi o una durata temporale oltre la quale scatta automaticamente l’abitualità . La distinzione va fatta caso per caso, valutando le caratteristiche concrete dell’attività. In altre parole, né la legge né l’Agenzia delle Entrate fissano un numero di giorni o un importo annuo oltre il quale un’attività diventa automaticamente “abituale”: conta la modalità con cui l’attività è svolta, come vedremo dettagliatamente più avanti.
- D.P.R. 633/1972 (IVA), artt. 1, 3 e 5: la normativa IVA stabilisce che l’IVA si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni (ossia di attività di lavoro autonomo abituali) . In particolare, l’art. 5, co.1, definisce che si considera esercizio di arti e professioni “l’esercizio per professione abituale (ancorché non esclusiva) di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche” . Conseguenza: un’attività davvero occasionale, priva del carattere dell’abitualità, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto soggettivo . Il lavoratore autonomo occasionale non deve quindi aprire Partita IVA né applicare l’IVA sui compensi percepiti, a patto che la sua attività resti effettivamente priva del requisito di professionalità/continuità . Viceversa, se dalla realtà dei fatti emerge un’attività organizzata e continuativa (quindi un vero esercizio professionale), il Fisco potrà contestare la mancata apertura della Partita IVA e la mancata fatturazione con IVA dei compensi . (Approfondiremo più avanti le implicazioni sanzionatorie di questo scenario.)
- Norme previdenziali (INPS): per i compensi da lavoro autonomo occasionale esiste uno specifico regime contributivo. La legge n.335/1995 (art. 2, co.26) e successive modifiche hanno istituito l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme pensionistiche. In particolare, il D.L. 269/2003 (art. 44) prevede che tale obbligo riguardi anche i lavoratori autonomi occasionali, solo se i compensi annui superano una certa soglia (5.000 €) . In pratica, chi svolge prestazioni occasionali deve iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare i contributi solo sulla parte di compensi annui eccedente 5.000 € (soglia intesa al netto di eventuali spese deducibili) . Al di sotto di 5.000 € lordi annui complessivi, non è dovuta contribuzione INPS: questa soglia funge da esonero contributivo coerente col fatto che un’attività sotto tale limite si presume non abituale . Attenzione però: 5.000 € è un limite solo previdenziale, da non confondere con limiti fiscali . Infatti, come chiarito dalla Cassazione e dalla prassi, se l’attività è occasionale la contribuzione si applica solo oltre soglia; ma se l’attività è abituale, il limite dei 5.000 € diventa irrilevante perché i contributi sono dovuti comunque sin dal primo euro di reddito (dovendo in tal caso essere già in Partita IVA) . In altre parole, sotto i 5.000 € si è esonerati dai contributi solo finché l’attività rimane realmente occasionale. Se il Fisco (o l’INPS) dimostra che l’attività era in realtà abituale, il lavoratore sarà tenuto ai contributi anche per importi inferiori a 5.000. Torneremo su questo aspetto discutendo delle più recenti pronunce della Cassazione sulla Gestione Separata.
- Legislazione del lavoro (comunicazione attività occasionali): un ulteriore tassello normativo riguarda la disciplina introdotta per prevenire l’uso abusivo delle prestazioni occasionali in ambito lavoristico. Dopo l’abolizione dei voucher nel 2017, è stato creato il Contratto di Prestazione Occasionale (c.d. “PrestO”, ex art. 54-bis D.L. 50/2017) per consentire ad aziende e famiglie di avvalersi legittimamente di lavoro occasionale di tipo accessorio, con regole e limiti specifici (importi massimi per utilizzatore, registrazione su piattaforma INPS, contributi e assicurazione INAIL inclusi nei compensi ecc.). Questo istituto, però, non coincide con la prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui ci occupiamo qui – sono strumenti diversi da non confondere. Nella presente guida parliamo principalmente della prestazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c. (redditi diversi ex art. 67 TUIR), mentre il contratto “PrestO” è una formula di lavoro accessorio regolata a parte. Ad esempio, il contratto PrestO prevede un tetto di 5.000 € annui per ciascun utilizzatore (aumentato a 10.000 € in alcuni settori dalla Legge di Bilancio 2023), ma questo limite riguarda la liceità dell’uso dello strumento nel diritto del lavoro, non la definizione fiscale di occasionalità . Inoltre, dal 2022 è in vigore un obbligo di comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro per i rapporti di lavoro autonomo occasionale: le imprese o professionisti che si avvalgono di prestatori occasionali (non tramite PrestO, ma con semplice ricevuta) devono comunicare l’inizio della prestazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite e-mail PEC o portale online, almeno prima dell’avvio dell’attività . Questo adempimento è stato introdotto dall’art. 13 del D.L. 146/2021 (conv. in L. 215/2021) per contrastare forme di lavoro nero mascherato da finte collaborazioni occasionali. La mancata comunicazione espone il committente a sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore occasionale non comunicato . Va precisato però che tale obbligo non si applica a tutte le prestazioni occasionali indistintamente: sono escluse dalla comunicazione, ad esempio, le attività di lavoro autonomo intellettuale o professionale rese da soggetti iscritti in albi (in quanto considerate già tipicamente professionali, seppur saltuarie) . Ne parleremo meglio più avanti, ma è importante sapere fin d’ora che un committente-imprenditore che utilizzi collaboratori occasionali deve rispettare anche questa regola, indipendentemente dagli aspetti fiscali.
In sintesi, possiamo definire una prestazione di lavoro autonomo “occasionale” come un’attività priva del requisito dell’abitualità. Come evidenziato in una nota interpretativa del Ministero delle Finanze, essa si caratterizza per “l’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione” . Ciò significa che il prestatore non ripete la prestazione con regolarità nel tempo, non si presenta come un vero professionista organizzato (mancano una struttura stabile, un’organizzazione di mezzi e un intento sistematico di lucro) e non compie una serie di atti economici coordinati fra loro per perseguire uno scopo tipico di un’attività d’impresa . Non esistono parametri numerici rigidi – né di durata né di importo – per qualificare un’attività come occasionale: la verifica va fatta caso per caso, ricercando nella situazione concreta la presenza o assenza dei caratteri sopra elencati . L’Agenzia delle Entrate stessa ha chiarito che l’ammontare del compenso percepito non è, di per sé, un criterio risolutivo per definire l’occasionalità, e che non esiste una soglia fissa di euro al di sotto della quale un’attività è certamente occasionale . Piuttosto, vengono privilegiati criteri di regolarità e ripetitività dell’attività . In altre parole, anche compensi modesti – se derivanti da un’attività svolta con continuità (es. lezioni private ogni settimana dell’anno) – fanno scattare la qualificazione di attività abituale e dunque l’obbligo di operare con Partita IVA . Viceversa, un singolo incarico isolato, magari remunerativo anche per qualche migliaio di euro, può rientrare legittimamente nell’occasionalità se resta un episodio unico e non inserito in un contesto organizzato .
Questa linea di confine, come si intuisce, è sottile e genera una “zona grigia” che può dar luogo a interpretazioni discordanti e, spesso, a contenziosi tra contribuenti e Fisco . Nei capitoli successivi analizzeremo proprio come il Fisco può contestare il carattere occasionale di un’attività e come il contribuente può difendersi, facendo leva sulla normativa e sulla giurisprudenza più aggiornata.
Obblighi fiscali e contributivi nelle prestazioni occasionali
Prima di affrontare gli scenari di accertamento e riqualificazione, riepiloghiamo brevemente quali sono gli adempimenti fiscali e previdenziali corretti per chi svolge (o per chi si avvale di) prestazioni occasionali lecite. Conoscere a fondo questi obblighi è essenziale sia per evitare di incorrere in violazioni iniziali, sia per capire se un eventuale accertamento fiscale poggia su effettive omissioni.
Dal punto di vista fiscale, chi svolge una prestazione di lavoro autonomo occasionale senza Partita IVA dovrà emettere una ricevuta (non una fattura, che è riservata a chi ha Partita IVA) per documentare il compenso ricevuto. La ricevuta per prestazione occasionale deve contenere i dati del prestatore e del committente, la descrizione dell’attività svolta, l’importo lordo del compenso e l’eventuale ritenuta d’acconto applicata . Se il committente è un soggetto con Partita IVA (es. un’azienda o un professionista), infatti, dovrà trattenere sul compenso una ritenuta d’acconto del 20% quale sostituto d’imposta, versandola poi al Fisco (codice tributo 1040) . Ad esempio, se Tizio fa una consulenza occasionale per 1.000 € ad una società, la società pagherà 800 € netti a Tizio e verserà 200 € al Fisco come sua ritenuta. La ricevuta indicherà l’importo lordo e la ritenuta subita. Nota: se il committente invece è un privato senza posizione fiscale attiva (es. un privato cittadino), non si applica alcuna ritenuta – il compenso viene pagato per intero e il prestatore dovrà gestire autonomamente le imposte dovute .
Il compenso lordo percepito (al netto di eventuali costi deducibili specifici) andrà dichiarato dal prestatore nella propria dichiarazione dei redditi come “reddito diverso” ex art. 67 TUIR, salvo il caso in cui il prestatore non abbia altri redditi e rientri sotto la soglia di esenzione. In generale, se una persona ha percepito solo redditi occasionali sotto €4.800 lordi annui e non ha altri redditi, è esentata dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi . Questa soglia di €4.800 è un limite previsto dalle istruzioni fiscali per esonerare dalla dichiarazione chi ha percepito solo piccoli redditi diversi: in pratica, se ad esempio uno studente nel 2025 ha guadagnato 3.000 € da qualche lavoretto occasionale con ritenuta, potrebbe non essere tenuto a presentare il 730 o il Modello Redditi (dato che le ritenute subite coprono probabilmente l’IRPEF dovuta). Tuttavia, presentare comunque la dichiarazione può essere utile – ad esempio per recuperare eventuali crediti d’imposta se la ritenuta è risultata superiore al dovuto. In ogni caso, l’importante è che i redditi occasionali, se sopra tale soglia o se si hanno altri redditi, vadano dichiarati per evitare sanzioni per omessa dichiarazione . Va detto che, qualora sui compensi occasionali siano già state applicate ritenute d’acconto, spesso l’IRPEF residua da versare è minima o nulla – la ritenuta può aver coperto interamente l’imposta . Ciò non toglie però che dimenticarsi di dichiarare il reddito sia considerata violazione formale, sanzionabile con la multa per infedele/omessa dichiarazione (anche se l’imposta era già trattenuta).
Oltre alla ricevuta, il prestatore occasionale non deve emettere fattura (dato che non è soggetto IVA) né aprire posizioni IVA: come già detto, l’operazione è fuori campo IVA per mancanza del requisito soggettivo, secondo l’art. 5 DPR 633/1972 . La Risposta a interpello n. 266/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato proprio questo principio: in assenza di esercizio continuativo o professionale, le prestazioni occasionali si considerano escluse dall’IVA e non vi è obbligo di fatturazione . In tali casi, rimane comunque buona prassi rilasciare al committente la ricevuta per prestazione occasionale, che costituisce documento fiscalmente valido a giustificare il pagamento (soprattutto se il committente è un’azienda che dedurrà il costo). Dunque ricapitolando:
- Documento da emettere: Ricevuta per prestazione occasionale, con indicazione di compenso lordo, ritenuta (se applicabile) e dati di entrambe le parti. Non va applicata IVA né si indica alcuna partita IVA del prestatore .
- Ritenuta d’acconto IRPEF: 20% sul lordo, solo se il committente è sostituto d’imposta (azienda/professionista); nessuna ritenuta se committente privato .
- Dichiarazione dei redditi: obbligatoria a fine anno se si superano €4.800 di soli redditi occasionali o se si hanno altri redditi. Reddito dichiarato al netto delle spese specifiche deducibili (art. 71 TUIR, es. costi vivi documentati) .
- IVA: non applicabile (fuori campo IVA) finché l’attività resta occasionale (art. 5 DPR 633/72) .
- Contributi INPS (Gestione Separata): dovuti solo sulla quota eccedente €5.000 annui di compensi occasionali (sommando tutti i committenti) . Fino a €5.000 complessivi per anno non c’è obbligo contributivo . Se però si supera la soglia, bisogna versare i contributi sulla parte eccedente. Importante: il versamento dei contributi per il lavoro autonomo occasionale avviene normalmente con queste modalità: il committente è tenuto a versare all’INPS i contributi dovuti (33% circa) di cui 2/3 a proprio carico e 1/3 a carico del prestatore. In pratica, il committente trattiene dal compenso ulteriore circa 11% (un terzo del 33%) e aggiunge il doppio di tale importo di tasca propria, versando l’intero contributo (questa regola è analoga a quella per i collaboratori coordinati e continuativi). Se però il committente è un privato non imprenditore, potrebbe non essere attrezzato per fare versamenti INPS; in tal caso sarà il prestatore a dover versare i contributi dovuti (autonomamente o tramite il proprio consulente), evitando sanzioni per omissione. Va evidenziato che se il prestatore occasionale è già assicurato altrove (ad es. un lavoratore dipendente che versa già contributi per il suo lavoro principale, o un professionista iscritto ad una Cassa di categoria), la normativa non esonera in modo chiaro dal pagamento sulla quota >5.000 €. In teoria l’obbligo di Gestione Separata sorge comunque, ma la Cassazione ha affermato che l’obbligo viene meno se il reddito prodotto dall’attività professionale è già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento . Ad esempio, un avvocato non iscritto a Cassa Forense perché sotto le soglie di reddito, se fa prestazioni occasionali come avvocato, è tenuto alla Gestione Separata oltre €5.000; ma se fosse già iscritto alla Cassa Forense per altri redditi, non dovrebbe pagare doppi contributi sulla parte eccedente. In ogni caso, questi dettagli andranno eventualmente valutati in sede di contestazione con l’INPS.
- Comunicazione al Ministero del Lavoro (D.L. 146/2021): se il committente è un datore di lavoro/imprenditore o professionista, deve effettuare la comunicazione preventiva all’ITL per l’avvio della collaborazione occasionale (escluse le collaborazioni intellettuali con professionisti iscritti ad albi) . Il mancato invio comporta una sanzione amministrativa da €500 a €2.500 per ogni prestazione non comunicata . Questa comunicazione, lo ribadiamo, è un obbligo di tipo lavoristico che non incide direttamente sulla qualificazione fiscale del reddito , ma è comunque un adempimento da rispettare: un’eventuale omissione potrebbe rendere il Fisco più “sospettoso” e indurlo a esaminare quei pagamenti in caso di controlli incrociati . Va notato inoltre che la comunicazione non è richiesta quando la prestazione occasionale è resa in favore di un committente privato non imprenditore (esempio: ripetizioni pagate dai genitori di uno studente) .
Riassumiamo nella tabella seguente il trattamento fiscale e contributivo di una prestazione realmente occasionale rispetto a un’attività abituale, e gli obblighi documentali e comunicativi:
Tabella riepilogativa – Confronto tra prestazione occasionale autentica e attività abituale (con Partita IVA), e caso particolare di committente privato. Includiamo trattamento IVA, ritenute, contributi INPS e obbligo di comunicazione preventiva.
Come si evince, finché l’attività rimane occasionale (episodica, non abituale né organizzata), non vi è obbligo di fattura né di apertura Partita IVA , e i soli adempimenti sono la ricevuta con eventuale ritenuta e – sopra certe soglie – la dichiarazione dei redditi e i contributi INPS sulla parte eccedente. Invece, se l’attività ha carattere di professionalità/continuità, si entra nel regime ordinario: obbligo di Partita IVA, fatturazione (con applicazione IVA salvo esenzioni di legge), iscrizione alla Gestione Separata o alla propria Cassa professionale fin dal primo euro guadagnato, e tutti gli adempimenti connessi (tenuta delle scritture contabili, iscrizione al Registro delle Imprese se attività d’impresa, ecc.). È importante notare che in caso di riqualificazione fiscale retroattiva, l’Agenzia delle Entrate pretenderà il versamento dell’IVA su tutte le somme incassate in passato senza averla applicata . Poiché in sede di prestazione occasionale il compenso era pattuito lordo senza IVA, un’eventuale riqualificazione comporta che l’IVA diventa un costo ad esclusivo carico del prestatore (non può più addebitarla ai clienti retroattivamente), con sanzioni pesanti che possono arrivare fino al 180% dell’imposta non versata, oltre agli interessi di mora . Lo vedremo in dettaglio parlando delle conseguenze delle contestazioni fiscali.
Conoscere questi obblighi e regole consente anche di prevenire problemi futuri. Un consiglio pratico: se vi rendete conto che la vostra attività sta crescendo e rischia di non essere più qualificabile come occasionale (ad esempio perché state svolgendo molte prestazioni ripetute o state superando stabilmente i 5.000 € annui), valutate di aprire per tempo una Partita IVA, magari aderendo al regime forfettario agevolato (che fino a €85.000 di ricavi annui consente una tassazione del 15% – ridotta al 5% per i primi anni di nuova attività – ed è esente da IVA in fattura). Aprire la Partita IVA a metà anno, una volta superate certe soglie, può evitare il verificarsi di obblighi contributivi non assolti e limitare l’esposizione a sanzioni . Ad esempio, se nel corso dell’anno vi accorgete di aver già fatturato 5-6 mila euro come occasionale con vari committenti, potrebbe essere saggio attivare la Partita IVA per i lavori successivi, così da regolarizzare la posizione per tempo ed evitare contestazioni. Molti giovani professionisti sono spaventati dalla Partita IVA e cercano di rimanere “sotto i 5.000 €”, ma come vedremo questa soglia non è una protezione assoluta e, se il lavoro è continuativo, è preferibile mettersi in regola.
Occasionale vs abituale: criteri di distinzione secondo Fisco e giurisprudenza
Chiarito il quadro normativo di base, passiamo al cuore del problema: quando un’attività viene considerata occasionale e quando invece abituale dal Fisco? Come anticipato, non esiste un numero magico di prestazioni o una soglia di compensi che da sola separa i due concetti. La qualifica dipende da un insieme di indici qualitativi e la valutazione avviene caso per caso, spesso a posteriori e – nei casi dubbi – in sede di contenzioso.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’elemento cardine è la ripetizione nel tempo del comportamento economico. La Corte di Cassazione di recente (Ordinanza n. 26206 del 26 settembre 2025) ha ribadito che il tratto distintivo non è né la quantità di guadagno né l’assenza di una sede o struttura, bensì l’“abitualità”, intesa come reiterazione nel tempo e sistematicità dell’attività svolta . In quella pronuncia, la Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto chiaro:
«L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà.»
In altre parole, un’attività è abituale quando viene svolta in modo non occasionale, ma regolare, stabile, organizzato, anche se magari non esclusivo (si può avere un altro lavoro principale). L’attività occasionale, viceversa, è quella episodica, non programmatica, che capita una tantum o comunque in modo accessorio e secondario rispetto alle occupazioni principali .
La Cassazione – e con essa l’Amministrazione finanziaria – valuta una serie di indici di abitualità. Tra i più rilevanti evidenziati nelle sentenze troviamo :
- Numero delle prestazioni effettuate: se le collaborazioni sono state numerose, ciò suggerisce ripetitività. Ad esempio, una consulenza al mese per tutto l’anno (12 prestazioni) indica stabilità; viceversa un paio di incarichi isolati potrebbero far propendere per occasionalità.
- Estensione temporale: guardare non solo al singolo anno fiscale, ma a un periodo più ampio. La Cassazione ha chiarito che l’analisi non va confinata a compartimenti stagni annuali: anche se in un singolo anno le prestazioni fossero poche, conta la visione di insieme su più anni . Prestazioni che si ripetono anno dopo anno denotano un’attività sistematica. Ad esempio, se un soggetto fattura come “occasionale” 4.000 € ogni anno per 4 anni consecutivi, il fatto che ogni singolo anno resti sotto soglia non impedisce di vedere la sistematicità complessiva (16.000 € in 4 anni con regolarità).
- Pluralità di committenti: fornire servizi a più clienti diversi è indizio di un’attività di tipo professionale, rivolta al mercato in generale, non limitata ad un episodio isolato . Anche lavorare per lo stesso committente in modo continuativo può indicare abitualità (o addirittura un rapporto di tipo subordinato, se ricorrono certe condizioni), ma in generale avere molti clienti è tipico del libero professionista.
- Organizzazione di mezzi: se l’attività comporta l’allestimento di un’organizzazione, anche minima (un ufficio, attrezzature specifiche, magari collaboratori o dipendenti), è evidente la professionalità. Tuttavia, su questo indice occorre cautela: oggi molte professioni possono essere svolte con pochi mezzi (basta un PC e una connessione internet). Quindi l’assenza di un ufficio fisico non garantisce di per sé l’occasionalità (la Cassazione 2025 ha sottolineato che la mancanza di un ufficio o di grandi guadagni non esclude l’abitualità, se c’è reiterazione) .
- Pubblicità e ricerca di clienti: un soggetto che si fa pubblicità, ha un sito web professionale, biglietti da visita, ecc., manifesta l’intento di esercitare un’attività in modo non meramente occasionale.
- Iscrizioni ad albi o elenchi professionali, apertura di partita IVA (anche se inattiva): come vedremo meglio parlando di contributi, l’iscrizione a un Albo professionale è considerata dalla giurisprudenza un forte indizio di abitualità, poiché chi si iscrive volontariamente di norma intende svolgere quella professione con una certa regolarità . Tuttavia, la Cassazione ha anche avvertito che non si tratta di presunzioni “infalsificabili”: l’iscrizione all’Albo o persino l’apertura di Partita IVA non bastano da sole a dimostrare che l’attività è stata effettivamente esercitata in modo abituale, se dalle circostanze risulta il contrario . Vanno considerate “regole di esperienza”, ma non prove assolute .
L’onere della prova in materia di riqualificazione spetta all’Agenzia delle Entrate, ma con importanti sfumature. La Cassazione ha ribadito che il Fisco può assolvere tale onere anche tramite presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti . In pratica, l’Ufficio finanziario può basarsi sugli indici sopra detti (numero di atti, ripetitività pluriennale, pluralità di clienti, ecc.) come presunzioni di abitualità; a quel punto toccherà al contribuente, se vuole evitare la riqualificazione, fornire prova contraria rigorosa . Questo principio è stato chiaramente espresso dalla Cassazione 2025: se l’Agenzia dimostra – anche solo in via presuntiva ma concreta – una certa stabilità e sistematicità (es. contratti rinnovati annualmente, flussi di pagamento costanti negli anni), spetta poi al contribuente provare che, nonostante le apparenze, l’attività era davvero episodica .
Importante anche notare che la qualificazione fiscale (occasionale vs abituale) prescinde dalla qualificazione civilistica data dalle parti . Ciò significa che anche se un contratto è formalmente chiamato “prestazione occasionale” (contratto d’opera ex art. 2222 c.c.), il Fisco e i giudici tributari guardano alla sostanza: se nei fatti quell’attività presenta i caratteri dell’abitualità (organizzazione, regolarità, scopo di lucro sistematico), verrà trattata fiscalmente come attività professionale abituale . Questo punto è cruciale: non basta aver messo per iscritto che la collaborazione è occasionale per mettersi al riparo, se poi le circostanze smentiscono tale affermazione.
Riassumendo i criteri emersi da legge e giurisprudenza per distinguere occasionale vs abituale:
- Occasionalità: contingenza ed episodicità dell’operazione; mancanza di programmazione e sistematicità; attività secondaria (accessoria rispetto alle occupazioni principali); atti isolati, non coordinati tra loro in un disegno organizzato di offerta sul mercato. Esempio: un esperto viene coinvolto una volta per un progetto speciale, poi cessa ogni attività di consulenza.
- Abitualità: ripetitività e regolarità delle prestazioni nel tempo; carattere professionale (anche non esclusivo, cioè pure se c’è un altro lavoro di mezzo); eventuale organizzazione di mezzi; inserimento dell’attività in un contesto stabile di offerta di servizi. Esempio: un soggetto presta consulenze di simile natura a diversi clienti ogni anno, magari seppur come secondo lavoro, ricavandone un flusso costante di reddito.
La zona intermedia può essere ampia. Per esempio, un paio di collaborazioni ogni anno per 3-4 anni: occasionali perché poche, o abituali perché reiterate annualmente? Dipende dalla natura di quelle collaborazioni e da come vengono valutate nel contesto. Non c’è risposta facile, per questo i controlli fiscali spesso sfociano in contestazioni formali e successivo giudizio.
Contestazioni fiscali: quando e come il Fisco “riqualifica” l’attività
Dopo aver visto i principi generali, esaminiamo cosa succede concretamente quando l’Agenzia delle Entrate decide di contestare a un contribuente di aver mascherato da “occasionale” un’attività che secondo loro era invece abituale e quindi soggetta a Partita IVA.
Lo scenario tipico è il seguente: il contribuente (spesso un lavoratore autonomo di fatto non inquadrato formalmente come tale) dichiara i compensi percepiti come redditi diversi da lavoro occasionale, oppure – nei casi peggiori – omette del tutto di dichiararli confidando nelle ritenute subite o nel fatto che siano sotto certe soglie. In un primo momento nessuno obietta; ma a distanza di mesi o anni può scattare un controllo fiscale. L’Agenzia delle Entrate, tramite incrocio di dati o verifiche mirate, identifica che quel contribuente ha incassato diverse somme come “occasionale”. Un campanello d’allarme è dato dalla presenza, nelle Certificazioni Uniche (CU) inviate dai sostituti d’imposta, di importi con codice relativo a redditi diversi art. 67 TUIR per lo stesso soggetto su più anni. Ad esempio, se più aziende hanno certificato compensi occasionali a favore del Sig. Rossi ogni anno, l’Agenzia potrebbe insospettirsi.
A questo punto l’Agenzia può avviare una verifica fiscale (un controllo formale o una verifica in loco presso il contribuente, oppure semplicemente un accertamento d’ufficio sui dati a disposizione). Vengono esaminate le ricevute per prestazioni occasionali eventualmente emesse, i movimenti finanziari sui conti correnti (che potrebbero mostrare accrediti ricorrenti con causali di pagamento), le certificazioni di ritenute, ecc. Spesso il periodo di osservazione viene esteso su più anni: come detto, il Fisco tende a guardare il quadro complessivo per individuare una sistematicità . Ad esempio, nel Caso Tizio (il professore universitario consulente part-time esaminato dalla Cassazione nel 2025) l’Ufficio non si era limitato a un singolo anno d’imposta ma aveva passato al setaccio un arco temporale più lungo, scoprendo prestazioni ripetute negli anni .
Se dagli elementi raccolti emergono gli indici di abitualità di cui sopra (pluriennalità, pluralità di clienti, regolarità dei compensi, ecc.), l’Agenzia procede a “riqualificare” fiscalmente l’attività. In pratica, viene emesso un avviso di accertamento in cui si contesta al contribuente di aver svolto un’attività di lavoro autonomo abituale senza le relative formalità (apertura di Partita IVA, registrazione e fatturazione dei corrispettivi, presentazione di dichiarazioni IVA e redditi da lavoro autonomo, ecc.). Conseguentemente, l’Ufficio notifica al contribuente il recupero di tutte le imposte ritenute dovute e non versate, con le sanzioni e interessi del caso.
Vediamo nel dettaglio quali possono essere le contestazioni fiscali in una simile situazione:
- IVA non versata: se l’attività è considerata abituale, tutte le prestazioni effettuate andavano assoggettate a IVA (aliquota ordinaria, salvo eccezioni di legge). L’accertamento tipicamente richiede il pagamento dell’IVA sulle operazioni effettuate negli anni accertati, calcolando l’imposta a ritroso sui compensi percepiti. Ad esempio, se Caio ha incassato €10.000 come occasionale in un anno, l’Agenzia chiederà circa €2.000 di IVA evasa (aliquota 22%) per quell’anno. Come già accennato, questa IVA diventa un costo a carico del contribuente, poiché non era stata addebitata ai clienti al momento del pagamento . A ciò si somma la sanzione per omesso versamento IVA, che è molto pesante: normalmente pari al 90% dell’imposta non versata (D.Lgs. 471/1997, art. 13), ma in caso di frode o comportamento ostativo può arrivare fino al 180% . In ipotesi di accertamenti pluriennali, le sanzioni possono cumularsi, ma è spesso applicabile il cumulo giuridico (una sanzione unica aumentata) se le violazioni sono della stessa indole ripetute negli anni . Saranno inoltre dovuti gli interessi di mora su ogni annualità di imposta non versata .
- IRPEF e addizionali regionali/comunali: se il contribuente non aveva dichiarato affatto quei compensi (ipotesi non infrequente, ad esempio se pensava di non doverli dichiarare perché con ritenuta o perché sotto €4.800), l’Agenzia recupererà anche l’IRPEF evasa su quei redditi . La sanzione per omessa dichiarazione o infedele dichiarazione varia dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, a seconda della gravità (D.Lgs. 471/97, art. 1). Se invece il contribuente li aveva comunque dichiarati come redditi diversi, allora l’IRPEF potrebbe essere già stata assolta (in tal caso l’accertamento incentrerà l’attenzione sull’IVA e sulle eventuali differenze contributive, e l’aspetto IRPEF potrebbe limitarsi a una riclassificazione interna senza maggiore imposta). Tuttavia, non è raro che chi opera “in nero” od “occasionale” non dichiari affatto, dunque l’IRPEF è spesso parte del conto. Va notato che se sui compensi occasionali erano già state applicate ritenute, queste saranno sottratte dall’IRPEF richiesta (evitando doppia imposizione). In molti casi, l’IRPEF residua risulta bassa perché le ritenute coprono buona parte: tuttavia, l’omessa indicazione in dichiarazione resta un illecito formale punibile indipendentemente dall’importo .
- IRAP: l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) è dovuta da imprese e professionisti che esercitano attività autonomamente organizzate. Una prestazione occasionale genuina non sarebbe mai soggetta a IRAP, mancando proprio il requisito di un’autonoma organizzazione per il carattere sporadico. Se però l’attività è riqualificata come professionale continuativa, l’Agenzia potrebbe teoricamente contestare anche l’omessa dichiarazione IRAP. C’è da dire che la giurisprudenza, anche di Cassazione, ha escluso l’assoggettamento a IRAP per molti lavoratori autonomi individuali privi di organizzazione di beni e persone (casi dei cosiddetti “professionisti senza autonoma organizzazione”). Nel caso di prestazioni occasionali riqualificate, se il contribuente operava senza struttura (es. consulenze personali senza dipendenti né beni strumentali rilevanti), si potrebbe sostenere che comunque non vi era autonoma organizzazione e quindi IRAP non dovuta. A supporto, c’è una importante pronuncia: la Cassazione – Ord. n. 21124/2018 ha affermato che prestazioni di lavoro autonomo protrattesi per un periodo limitato, ancorché in presenza di partita IVA, non erano soggette né a IVA né a IRAP, annullando l’accertamento che pretendeva il contrario . In quel caso specifico la contribuente aveva addirittura la Partita IVA aperta, ma i giudici hanno guardato alla sostanza: le prestazioni di quell’anno erano così limitate e occasionali che non sussistevano i presupposti impositivi per IRAP ed IVA . Questo precedente dimostra che anche avere la P.IVA non implica automaticamente dover considerare tutto abituale, figuriamoci se la P.IVA non c’era proprio . Dunque, il contribuente in difesa potrà far valere – ove pertinente – che, pur se ci fosse abitualità, mancava comunque un’organizzazione tale da giustificare l’IRAP. In pratica, nei conteggi di un eventuale accertamento si può contestare la parte relativa all’IRAP, chiedendone lo stralcio. Tuttavia, non in tutti gli accertamenti sulla finta occasionalità l’IRAP viene pretesa: spesso l’Agenzia si concentra su IVA e magari sul solo IRPEF. Bisognerà vedere caso per caso.
- Violazioni formali: con la riqualificazione, l’Ufficio addebita anche una serie di violazioni amministrative collegate. Le principali sono:
- Omessa dichiarazione di inizio attività IVA: chi avvia un’attività abituale deve presentare all’Agenzia Entrate il modello AA9/12 di inizio attività (art. 35 DPR 633/72). La mancata presentazione è sanzionata (sanzione fissa da €500 a €2.000, D.Lgs. 471/97 art. 5) . In pratica, contestano che il contribuente avrebbe dovuto aprire la Partita IVA e non lo ha fatto.
- Omessa registrazione e fatturazione delle operazioni: non avendo emesso fatture, c’è la violazione dell’obbligo di documentazione dei corrispettivi (sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa per ciascuna operazione, con un minimo di €500 per fattura omessa – art. 6 D.Lgs. 471/97). Spesso questa sanzione viene assorbita nell’unico conteggio con quella sull’omesso versamento IVA, perché di fatto si tratta della stessa imposta non dichiarata .
- Omessa tenuta delle scritture contabili: se l’attività era da considerarsi impresa o professione, c’era obbligo di tenuta dei registri IVA e/o del libro giornale, ecc. La violazione è punita con sanzione da €1.000 a €8.000 (art. 9, c.1, D.Lgs. 471/97). Anche questa però di solito è secondaria e menzionata solo cumulativamente.
- Altre violazioni tributarie: se il contribuente, confidando di essere “occasionale”, non ha versato acconti d’imposta o non ha presentato la dichiarazione IVA, queste omissioni vengono sanzionate di conseguenza.
- Contributi previdenziali evasi (INPS): l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate può essere trasmesso anche all’INPS per la parte contributiva. Se l’attività era da considerare abituale, il contribuente avrebbe dovuto iscriversi alla Gestione Separata e versare i contributi su tutti i redditi (o alla propria Cassa professionale, se trattasi di professione ordinistica). Dunque l’INPS potrebbe richiedere:
- contributi dovuti come minimo sulla parte eccedente €5.000 annui per ciascun anno, qualora fossero stati superati senza versamento (questo anche se in tesi l’attività restasse occasionale, perché >5.000 fa scattare l’obbligo limitatamente all’eccedenza);
- oppure, se riconosce l’attività come abituale, contributi su l’intero importo sin dal primo euro, a prescindere dalla soglia. In tal caso la soglia di 5.000 € viene ignorata, essendo – come detto – irrilevante per attività abituali .
L’INPS riscuote tramite l’emissione di un avviso di addebito (titolo esecutivo immediato). Anche qui ci sono sanzioni civili (interessi e somme aggiuntive per omesso versamento contributi). Spesso l’Agenzia Entrate stessa, in collaborazione con l’INPS, inserisce nel processo verbale di accertamento anche la parte contributiva, in modo coordinato . La difesa su questo punto segue logiche simili: dimostrare che non vi era obbligo contributivo perché attività in realtà occasionale sotto soglia, oppure già coperta da altra cassa, ecc.
- Contestazioni in ambito lavoristico (subordinazione occultata): esulando un po’ dall’ambito strettamente tributario, va accennato che talvolta le finte prestazioni occasionali possono nascondere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato non dichiarato. Ciò riguarda soprattutto i casi in cui una persona lavora stabilmente per un unico committente, con orari e direttive come un dipendente, ma viene pagata ogni mese con ricevute occasionali. In tali situazioni, più che l’Agenzia Entrate è competente l’Ispettorato del Lavoro/Guardia di Finanza, che può sanzionare il datore per lavoro nero (sanzioni da circa €1.800 in su per ogni mese di lavoro irregolare, in base alla L. 183/2010 e D.Lgs. 151/2015) . Fiscalmente, se la prestazione viene riqualificata come lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate potrebbe a sua volta riqualificare i compensi come redditi di lavoro dipendente non dichiarati dal datore di lavoro, con recupero dell’IRPEF non trattenuta a carico del datore stesso (in quanto sostituto d’imposta inadempiente). Il lavoratore in sé di solito non viene sanzionato dal Fisco perché ha comunque dichiarato (o quantomeno ha subito ritenute sui) i compensi, ma sarà coinvolto come testimone e potrà anzi avere interesse a far emergere la subordinazione per vedersi riconosciute tutele lavorative (differenze retributive, ferie, TFR ecc.) . Per completare il quadro, nella sezione dei casi pratici vedremo un esempio di questo tipo (Caso C: collaboratore “mascherato”).
Una volta notificato l’avviso di accertamento con queste contestazioni, il contribuente si trova formalmente nella posizione di debitore verso l’erario delle somme richieste (salvo poi farle eventualmente ridurre o annullare tramite i rimedi che vedremo). È importante non ignorare l’atto ricevuto: dalla notifica decorrono i termini per poter reagire. Normalmente entro 60 giorni occorre decidere se presentare un ricorso alla Commissione/autorità competente oppure se attivare strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione . Nel prossimo capitolo affronteremo proprio le opzioni difensive a disposizione e le strategie per contestare efficacemente la riqualificazione fiscale con l’aiuto di un avvocato.
Strategie di difesa del contribuente: come contestare la riqualificazione fiscale
Di fronte a un avviso di accertamento che riqualifica le prestazioni occasionali in attività abituale con Partita IVA, il contribuente deve impostare con il suo legale/consulente una strategia difensiva solida. Vediamo i principali argomenti di difesa e le mosse possibili, tenendo conto della giurisprudenza recente.
1. Negare la sussistenza dell’abitualità, se i fatti lo consentono. Questa è la linea di difesa principale: contestare in radice l’assunto del Fisco, sostenendo che l’attività era effettivamente occasionale. Bisogna esaminare attentamente gli elementi citati dall’Ufficio: ad esempio, quante prestazioni e in quali periodi. Se l’Agenzia ha dedotto l’abitualità solo da dati quantitativi deboli (es. “ha guadagnato 7.000 €, quindi…” oppure “ha collaborato 4 volte in due anni”), si potrà argomentare che non c’è prova sufficiente di abitualità. Occorre però essere consapevoli che spesso il Fisco porta elementi concreti a supporto, come si diceva: ad esempio “ha emesso ricevute ogni mese per 3 anni”, oppure “ha lavorato per 5 clienti diversi”, ecc. In quei casi la difesa deve puntare a ridimensionare il peso di tali elementi, evidenziando eventuali peculiarità che rendono episodiche quelle prestazioni. Ad esempio: sì, ho lavorato 5 anni di fila per quel committente, ma solo per brevi periodi ogni anno (es. durante le vacanze estive); oppure ho svolto 10 consulenze ma tutte concentrate in un unico progetto semestrale, poi ho smesso; oppure ancora i 7.000 € di compensi erano dovuti a un singolo incarico straordinario, non a tanti incarichi minori.
Un altro punto chiave: se il contribuente aveva un’altra attività principale (es. un lavoro dipendente a tempo pieno altrove), sottolinearlo con forza. Dimostrare di avere già un impiego stabile aiuta a far percepire l’attività extra come marginale e non professionale. Ad esempio, nel Caso B: Luigi, ingegnere dipendente che presentiamo più avanti, la difesa ha portato copia del suo contratto di lavoro dipendente e persino una dichiarazione del datore di lavoro che confermava che le consulenze extra le svolgeva nei weekend, su iniziativa personale . Queste prove hanno convinto i giudici che per il primo periodo l’attività era davvero residuale e non professionale, facendogli riconoscere l’occasionalità almeno per parte degli importi. Dunque, chi può documentare di aver svolto quei lavori in maniera saltuaria e compatibile con altra occupazione (o studio universitario, o pensione, ecc.) lo faccia.
2. Richiamare precedenti giurisprudenziali favorevoli. Come parte della strategia, è utile citare sentenze della Cassazione che avvalorino la tesi difensiva. Alcuni precedenti utili sono:
- Cass. Ord. n. 21124/2018 (Sez. Tributaria): l’abbiamo menzionata, caso in cui prestazioni limitate nel tempo non sono state considerate soggette a IVA/IRAP . È un esempio in cui il contribuente ha avuto ragione e l’accertamento è stato annullato, mostrando che la legge può dare ragione al contribuente se effettivamente l’occasionalità viene provata.
- Cass. Sent. n. 10267/2021 (Sez. Lavoro): in materia contributiva, ha affermato che la mera iscrizione a un Albo professionale (o persino il possesso di una Partita IVA) non basta a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell’attività . Questo è rilevante specialmente per professionisti ordinistici a cui venga contestato di non aver aperto la Partita IVA: si può usare per dire “vedete? essere iscritto all’Albo e avere magari una P.IVA attiva non prova che ho lavorato abitualmente; contano i fatti”.
- Cass. Ord. n. 1532/2022 (Sez. Lavoro): caso di un avvocato che aveva guadagni < €5.000 annui. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS, confermando che quell’avvocato NON doveva iscriversi alla Gestione Separata perché i suoi redditi esigui indicavano natura non abituale e l’ente non aveva provato il contrario . La motivazione diceva proprio che sotto 5.000 € di reddito si può considerare in via indiziaria l’attività come occasionale, salvo prova contraria dell’ente . Questo precedente è ottimo se i vostri importi erano effettivamente modesti: potete argomentare che la Cassazione ritiene ragionevole considerarli occasionali, specie in assenza di ulteriori elementi forniti dal Fisco.
- Cass. Ord. n. 24192/2024 (Sez. Lavoro): attenzione, va citata anche per completezza perché rappresenta l’orientamento più recente e restrittivo. In questa ordinanza, la Cassazione ha dato ragione all’INPS contro un avvocato che aveva < €5.000 di reddito professionale, ritenendo però che ciò che contava era il fatto che comunque esercitava la professione, seppur con introiti modesti . In pratica, la Corte nel 2024 ha stabilito che se l’attività ha carattere professionale (nel caso specifico un avvocato volontariamente iscritto all’Albo, quindi predisposto ad esercitare), anche redditi piccoli non esonerano dall’obbligo contributivo, perché la soglia vale solo per veri occasionali. Questo significa che negli ultimi anni la giurisprudenza è diventata più severa verso chi, pur guadagnando poco, di fatto “è un professionista”. Dunque, se il vostro caso è simile – siete sostanzialmente professionisti di fatto con redditi bassi – sarà più difficile vincere contro l’INPS citando la soglia, dato che l’orientamento 2024 tende a ignorare la soglia in tali circostanze . Però nulla vieta di citare entrambi i filoni (2022 e 2024) per mostrare che la questione non è pacifica e provare a far propendere il giudice per l’interpretazione più favorevole del 2022.
In ambito tributario, oltre al 2018 già citato, si può menzionare anche Cass. Ord. n. 14676/2019 e Cass. Ord. n. 32564/2021 che, come richiamato dalla Cass. 26206/2025, confermano il rilievo del numero di atti nel definire l’abitualità . Non che serva citarle tutte, ma mostrare che si ha cognizione della giurisprudenza comunica al giudice una difesa ben strutturata.
3. Evidenziare eventuali vizi procedurali o motivazionali dell’accertamento. Oltre al merito, si deve sempre controllare la legittimità formale dell’atto. Verificate se l’avviso di accertamento spiega adeguatamente perché l’Ufficio ritiene l’attività abituale. La legge (art. 7 Statuto del Contribuente, art. 3 L. 241/90) impone che ogni provvedimento sia motivato con chiarezza, riportando i fatti e le ragioni giuridiche. Se la motivazione fosse generica – ad esempio “si presume attività professionale visto l’importo percepito” senza dettagli – si può eccepire la carenza di motivazione o la violazione del diritto di difesa. Questa eccezione da sola raramente porta all’annullamento (i giudici tendono a guardare la sostanza), ma può essere utile come ulteriore appiglio in combinazione con altri argomenti . Un avviso lacunoso sul piano motivazionale può spingere il giudice, se non altro, a interpretare in modo più favorevole al contribuente eventuali dubbi probatori.
Analogamente, controllare i termini: l’accertamento è stato notificato entro i termini decadenziali previsti (tipicamente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di imposta, o quarto se dichiarato)? Se, poniamo, nel 2025 arriva un accertamento sull’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019), potrebbe essere tardivo e quindi nullo per decadenza, a meno che non ci siano stati raddoppi dei termini (che in materia IVA scattano solo per violazioni penali con denuncia, poco probabile in questi casi). La prescrizione per i contributi INPS è 5 anni: se INPS chiedesse contributi vecchi di più di 5 anni, si eccepisce la prescrizione. Sono dettagli tecnici da far valutare all’avvocato, ma che vanno sempre sondati.
4. Focus sugli aspetti contributivi se presenti (giudizio davanti al tribunale del lavoro). Se oltre al fronte tributario c’è un front di contenzioso contro l’INPS (avviso di addebito per contributi), quello seguirà il rito del lavoro e andrà probabilmente instaurato in Tribunale (se non viene definito a livello amministrativo). In quella sede, la difesa consisterà nel dimostrare che non sorgeva obbligo contributivo perché l’attività era occasionale (e magari sotto soglia) oppure, se anche abituale, il reddito era già coperto da contribuzione altrove (es. soggetto già dipendente o iscritto a altra gestione) . Nel giudizio contro INPS è possibile utilizzare la prova testimoniale – ad es. far testimoniare che il lavoro veniva svolto saltuariamente, che il professionista non cercava clienti attivamente, ecc., per corroborare l’assenza di abitualità . In quel giudizio sarà utile citare le stesse Cassazioni Sez. Lavoro viste sopra (2021, 2022, 2024) a seconda di quale aiuta di più il vostro caso.
5. Valutare strumenti deflattivi: accertamento con adesione o conciliazione. Bisogna essere onesti: se gli elementi a carico sono forti (molte prestazioni, importi alti, ecc.), intestardirsi nel negare l’abitualità può essere rischioso e, se infondato, anche controproducente (ricordiamo che il nostro contribuente Tizio della Cassazione 2025 è stato condannato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver fatto ricorso in Cassazione in modo temerario dopo che gli era stato prospettato che il suo ricorso era infondato) . Quindi, se la situazione di fatto vede il contribuente piuttosto “colto in fallo”, una strategia sensata può essere quella di limitare il danno attraverso istituti come l’Accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale. L’adesione può essere attivata dal contribuente presentando apposita istanza all’Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Avviare l’adesione sospende i termini per ricorrere e apre una fase di contraddittorio, in cui si può cercare un accordo. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni vengono ridotte a 1/3 del minimo e si chiude la questione (per quell’anno) evitando il processo. Nel contesto di prestazioni occasionali, l’adesione potrebbe portare a un compromesso su alcuni aspetti : ad esempio, riconoscere che alcune annualità fossero effettivamente da assoggettare a IVA ma non tutte, oppure ottenere la non applicazione di IRAP, o ancora ottenere la riduzione massima delle sanzioni contestando la buona fede. È possibile anche negoziare la rateizzazione degli importi dovuti (fino a 8 rate trimestrali, 16 rate se l’importo supera €50.000) . L’adesione quindi è consigliabile quando il contribuente reputa difficile una totale vittoria in giudizio ma vuole ridurre sanzioni e rischi. Se invece si è convinti di avere solide ragioni o l’atto presenta evidenti vizi, allora si potrà optare per il ricorso.
Anche dopo aver presentato ricorso, è possibile tentare una conciliazione in sede giudiziale (presso la Commissione tributaria, ora Corte di Giustizia Tributaria, in primo grado). La conciliazione può essere totale o parziale: ad esempio, si può accordarsi per annullare una parte delle pretese e pagare il resto con sanzioni ridotte al 40% del minimo (in caso di conciliazione fuori udienza) o 50% (in udienza) – D.Lgs. 546/92. È un altro strumento per chiudere la lite con sanzioni ulteriormente ridotte rispetto al normale . Spesso nelle controversie sulle prestazioni occasionali si arriva a soluzioni miste: il contribuente riconosce qualcosa e il Fisco rinuncia a qualcos’altro. Ad esempio, si potrebbe concordare che solo dall’anno X l’attività fosse abituale (condonando anni precedenti) o che l’IVA sia dovuta ma con sanzioni abbattute e senza IRAP, ecc. L’importante è valutare con lucidità – magari con l’assistenza del difensore – le probabilità di vittoria. Se obiettivamente le chance di farla franca sono poche (perché le prove del Fisco sono robuste), è meglio negoziare e chiudere con il minor danno economico possibile. Se invece ci sono buoni argomenti per annullare l’atto, allora vale la pena combattere in giudizio.
6. Argomentare in subordine sulla riduzione delle sanzioni. Anche mentre si contesta nel merito la riqualificazione, conviene sempre, in via subordinata, chiedere al giudice la riduzione delle sanzioni in caso di soccombenza. Si possono evidenziare circostanze attenuanti: ad esempio la confusione normativa (in effetti molte persone sono indotte in errore sulla soglia dei 5.000 € prendendola come riferimento assoluto), l’affidamento in buona fede su indicazioni di consulenti o prassi diffuse, la mancanza di intenzione di evadere ma semplice negligenza. Si può chiedere l’applicazione del cumulo giuridico se l’Agenzia non l’ha concesso (ovvero di trattare le violazioni plurime come un’unica continuata) e la non applicazione del “doppio minimo” (talvolta, in caso di più anni, alcuni uffici applicano a ciascuna violazione la sanzione minima raddoppiata per recidiva; si può chiedere di non farlo). Tutti questi argomenti, pur non eliminando il debito, possono ridurre l’importo finale da pagare anche se si perde su merito .
7. Aspetti extrafiscali: conseguenze disciplinari o altro. Se il contribuente è iscritto a un ordine professionale, potrebbe preoccuparlo la segnalazione all’ordine. In genere gli ordini disciplinano l’evasione come violazione etica. Tuttavia, nel caso di prestazioni occasionali non dichiarate, spesso non intervengono con durezza se si tratta di situazioni marginali o dovute a inesperienza. Nel Caso B: Luigi ad esempio, l’Ordine degli Ingegneri non ha sanzionato il professionista, avendo compreso che si trattava di pochi lavori minori e che poi ha regolarizzato la posizione . Quindi evidenziare il fatto di aver posto rimedio (ad es. successiva apertura di Partita IVA) può giovare anche in termini di clemenza disciplinare. In ogni caso, queste valutazioni esulano dal processo tributario ma sono considerazioni da fare a latere.
8. Rateazione e tutela del patrimonio del debitore. Infine, ricordiamo che il contribuente “debitore” ha sempre diritto, una volta definite le somme, a chiedere dilazioni di pagamento. In ambito fiscale, aderendo o conciliando, si ha diritto alla rateazione come detto (8 rate trimestrali, ecc.). Se invece si perde in giudizio, le somme vengono iscritte a ruolo e si può ancora ottenere una rateazione ordinaria fino a 8 rate mensili (72 mesi) presso l’Agente della Riscossione, e oltre 72 mesi in casi straordinari di grave difficoltà . L’importante è non ignorare la cartella e non lasciar scadere i termini, altrimenti si rischiano azioni esecutive come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Dal 2023, peraltro, la soglia di debito fiscale per poter iscrivere ipoteca è stata elevata a 5.000 € , quindi per importi inferiori il Fisco non potrà ipotecare immobili; ma resta la possibilità di fermare veicoli o pignorare conti, per cui la prudenza impone di attivarsi.
In sintesi, la difesa dovrà essere calibrata sulle circostanze specifiche. Nei prossimi esempi pratici vedremo come diverse strategie portano a esiti differenti (annullamento totale, parziale o transazione) e come un avvocato esperto può aiutare a orientare la vicenda verso la soluzione meno onerosa per il contribuente.
Casi pratici di difesa (simulazioni)
Per rendere concreti i principi e le strategie fin qui esposti, presentiamo alcuni casi simulati basati su situazioni tipiche di prestazioni occasionali contestate, illustrando l’esito possibile di una difesa ben condotta. Ogni caso mostra un diverso approccio e risultato, a seconda delle peculiarità:
Caso A: Maria, grafica “occasionale” di fatto – Scenario: Maria, una graphic designer senza Partita IVA, tra il 2022 e il 2024 ha lavorato per vari clienti emettendo solo ricevute occasionali. Nel 2024 in particolare le sue entrate da queste collaborazioni sono state di circa 12.000 € (provenienti da 6 clienti diversi). Non ha mai aperto P.IVA perché ogni anno pensava di rimanere in un’attività secondaria mentre cercava un impiego stabile. Tuttavia, a inizio 2025 l’Agenzia delle Entrate le notifica avvisi di accertamento per gli anni 2023 e 2024 contestando l’IVA evasa su tali compensi e la mancata apertura della P.IVA. Difesa: Maria si rivolge a un avvocato tributarista. Dall’analisi emerge che nel 2023 aveva incassato solo 4.000 € occasionali (pochi lavori sporadici mentre aveva ancora un contratto a termine altrove), mentre nel 2024 effettivamente l’attività si era intensificata. In sede di accertamento con adesione, il legale di Maria porta documentazione che nel 2023 Maria era ancora in altra occupazione e che i lavoretti occasionali di quell’anno furono dettati dalla necessità (era rimasta temporaneamente disoccupata e fece qualche progetto saltuario). Inoltre, sottolinea che Maria ha aperto la Partita IVA a ottobre 2024 appena si è resa conto di voler proseguire stabilmente l’attività (questa apertura tempestiva viene usata come segno di buona fede e ravvedimento operoso). Esito: L’Agenzia, riconoscendo parte di queste argomentazioni, accetta di limitare l’accertamento: nessuna pretesa per il 2023 (considerato tollerabile come occasionale data la modesta entità e discontinuità), mentre per il 2024 Maria paga l’IVA dovuta da gennaio a settembre 2024, con sanzioni ridotte ad 1/3 (grazie all’adesione) . Maria in tal modo evita il contenzioso e contenendo il pagamento a una porzione del 2024. L’importo pagato – seppur doloroso – risulta sostenibile anche tramite rate. Da allora Maria lavora in regola con P.IVA (regime forfettario 15%) e non ha più problemi con il Fisco. Note: Questo caso mostra un esito transattivo: non c’era certezza di vittoria in giudizio (il 2024 era difficilmente difendibile come “occasionale” data la somma e la pluralità di clienti), ma grazie a un’adesione ben negoziata Maria ha ridotto il periodo contestato e le sanzioni.
Caso B: Luigi, ingegnere dipendente con extra “occasionale” – Scenario: Luigi è un ingegnere elettronico iscritto all’albo, lavora a tempo pieno come dipendente in un’azienda. Ogni tanto, nel tempo libero, fa consulenze tecniche private. Pensando di “stare nei limiti”, nel 2022 realizza 2 consulenze extra per 4.000 € totali (due ricevute con ritenuta); nel 2023 altre 3 consulenze per 6.000 € totali. A fine 2023, vedendo aumentare le opportunità, apre la Partita IVA (dicembre) per mettersi in proprio nel 2024. Purtroppo l’Agenzia viene a conoscenza delle ricevute 2022-23 e nel 2025 gli notifica un accertamento per IVA e redditi non dichiarati in quegli anni, sostenendo che – essendo Luigi iscritto all’Albo – doveva fatturare con P.IVA sin da prima. Difesa: Luigi ricorre in Commissione Tributaria. L’avvocato imposta la difesa su due livelli: (a) per il 2022 sostiene la piena occasionalità (solo 2 consulenze per importo modesto, svolte mentre Luigi aveva altro impiego); (b) per il 2023, dove i compensi superano 5.000 €, ammette che è un caso borderline ma evidenzia che Luigi ha aperto P.IVA volontariamente entro fine anno – quindi riconoscendo la necessità – seppur con qualche mese di ritardo. In udienza la difesa cita Cass. 10267/2021 per affermare che l’iscrizione all’Albo non prova nulla di per sé , e produce il contratto di lavoro dipendente di Luigi e una dichiarazione del datore di lavoro circa l’attività extra svolta solo nei weekend . Esito: La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso. Stabilisce che per il 2022 l’attività di Luigi era davvero occasionale (4.000 €, due sole prestazioni, compatibili col lavoro full-time) e annulla l’accertamento per quell’anno . Per il 2023, invece, ritiene che avendo superato i 5.000 € già a settembre, da lì in poi Luigi avrebbe dovuto operare con P.IVA (cosa che ha fatto ma solo a fine dicembre, quindi un po’ tardi) . Quindi conferma l’accertamento limitatamente al periodo ottobre-dicembre 2023. Luigi si trova così a pagare solo l’IVA relativa a una parte del 2023 e le relative (poche) sanzioni IRPEF, mentre nulla è dovuto per 2022 e inizio 2023. L’Ordine professionale non adotta sanzioni disciplinari verso Luigi, considerando la sua condotta complessiva (pochi lavori minori e regolarizzazione spontanea a fine 2023) . Note: Questo caso evidenzia come una difesa ben argomentata (e supportata da prove come il documento del datore di lavoro) possa convincere i giudici a distinguere periodi e importi, evitando una condanna piena. Il superamento della soglia 5.000 € è stato usato in questo caso come spartiacque temporale per ritenere che oltre quel punto Luigi non fosse più in buona fede – un ragionamento non codificato ma di equità, grazie anche al fatto che Luigi poi ha aperto P.IVA di sua iniziativa.
Caso C: Paolo, collaboratore “mascherato” da occasionale – Scenario: Paolo lavora come fattorino per una ditta di consegne dal 2021, ma non è mai stato assunto regolarmente; ogni mese l’azienda gli fa fare una ricevuta di €600 come prestazione occasionale. Paolo dunque percepisce circa €7.200 l’anno con ritenuta, che dichiara come redditi diversi. Nel 2025 la Guardia di Finanza ispeziona quella ditta e scopre che vi sono 4 fattorini “occasionali” fissi come Paolo, attivi tutto l’anno. Scatta la contestazione: la GdF ravvisa che si tratta in realtà di lavoro subordinato in nero, non potendosi definire occasionali rapporti continuativi con orario e direttive da datore. Conseguenze: In questo caso, la questione principale è in capo all’azienda committente: l’Ispettorato del Lavoro commina multe per lavoro sommerso e impone alla ditta di pagare i contributi evasi (INPS, INAIL) per quei lavoratori come se fossero stati assunti dal primo giorno . Fiscalmente, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare i compensi di Paolo come redditi da lavoro dipendente non dichiarati dal datore, e richiedere alla ditta le relative ritenute non operate. Difesa: Dal lato di Paolo, paradossalmente, non c’è un debito tributario: Paolo ha dichiarato i €7.200 annui (anche se come redditi diversi) e ha subito la ritenuta del 20%, quindi l’IRPEF è stata assolta (anzi, essendo reddito da lavoro dipendente riqualificato, Paolo potrebbe avere diritto a detrazioni maggiori e un eventuale rimborso!). Paolo viene convocato come testimone e ammette che lui lavorava tutti i giorni seguendo orari e istruzioni come un normale dipendente . Con l’aiuto di un legale specializzato in diritto del lavoro, Paolo potrebbe anzi guadagnarci: facendo causa all’azienda per far riconoscere che di fatto era un dipendente, può ottenere differenze retributive (tredicesima, ferie non pagate, TFR, contributi pensionistici accreditati) . Esito: L’azienda viene sanzionata e costretta a regolarizzare i rapporti di lavoro; Paolo ottiene un riconoscimento formale come dipendente dal 2021 e incassa alcuni arretrati. Dal lato fiscale personale, Paolo non deve nulla (aveva pagato le tasse, anzi potrebbe recuperare qualcosa come detto) . Note: Questo caso esula dal contesto tipico “Partita IVA vs occasionale” perché sfocia nel lavoro sommerso, ma l’abbiamo inserito per mostrare che non sempre il contribuente-lavoratore è la parte debole: in situazioni di finta occasionalità che nasconde subordinazione, spesso è il datore di lavoro a essere nel mirino e il lavoratore può invece far valere i propri diritti.
Caso D: Anna, insegnante privata senza P.IVA – Scenario: Anna è un’ex insegnante di matematica in pensione, che nel 2024 ha dato molte lezioni private a studenti delle superiori, incassando circa 7.000 € (lezioni frequenti durante tutto l’anno scolastico). Anna era a conoscenza di una norma introdotta dalla legge di Bilancio 2019 che prevedeva una imposta sostitutiva del 15% per le lezioni private e ripetizioni, e ha pensato di “rientrare in quell’aliquota forfettaria”. Tuttavia non ha aperto Partita IVA, limitandosi a fare ricevute occasionali ai genitori degli studenti, senza applicare ritenuta (i genitori sono privati). In realtà quella norma – art. 1, c.13 L. 145/2018 – consentiva sì un’aliquota agevolata del 15%, ma solo aprendo P.IVA in un regime fiscale ad hoc e indicando quei compensi come reddito da lavoro autonomo (tra l’altro, le lezioni private sono esenti IVA per legge, art. 10 DPR 633/72, per cui il regime agevolato era pensato proprio per portarle “alla luce”). Anna quindi ha frainteso la norma. L’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza dei suoi compensi attraverso i movimenti sul conto bancario (molti versamenti con causale “ripetizioni matematica”) e le comunica nel 2025 un avviso di accertamento: secondo il Fisco, Anna svolgeva attività abituale di insegnamento privato e avrebbe dovuto aprire P.IVA, emettere fattura (esente IVA, ma pur sempre documentandola) e aderire al regime fiscale del 15%. Le vengono richiesti IRPEF non versata, addizionali e una sanzione per omessa dichiarazione. Difesa: Anna, tramite un commercialista, presenta un interpello “tardivo” all’Agenzia (cioè chiede chiarimenti a fatto già avvenuto, sperando in una risposta che possa aiutarla in una successiva difesa). Nella risposta (non vincolante) l’Agenzia precisa che se una persona effettua 5-6 lezioni a settimana durante l’anno scolastico, quell’attività ha carattere abituale eccome, quindi non può essere considerata prestazione occasionale . In pratica confermano che Anna avrebbe dovuto operare in regime forfettario con P.IVA. A questo punto, visto l’evidenza contro di sé, Anna – consigliata dal suo avvocato – evita il ricorso e opta per l’accertamento con adesione. Nella trattativa, ottiene che le sanzioni siano ridotte e che l’IRPEF richiesta venga calcolata come se avesse usufruito del regime 15% per quell’anno . In sostanza paga un’imposta sostitutiva del 15% su 7.000 € (cioè 1.050 €) più interessi e una piccola sanzione. Si tratta di poco più di quanto avrebbe pagato se avesse fatto tutto a norma, quindi per lei è accettabile. Dal 2025 Anna continua a dare lezioni ma si è finalmente aperta la Partita IVA in regime forfettario, così in futuro sarà in regola. Note: Questo caso mostra una situazione in cui il contribuente era chiaramente nel torto (attività continuativa sotto copertura occasionale) e la difesa migliore è stata ammettere l’errore e negoziare il più possibile per ridurre le sanzioni. Non c’erano spiragli seri di vittoria in giudizio (l’occasionalità era indifendibile), quindi la scelta prudente ha evitato aggravi.
Questi esempi evidenziano come l’esito di una contestazione possa variare enormemente: dall’annullamento completo dell’accertamento (Caso C, ma lì era un altro contesto) a una riduzione sostanziale (Caso B), a un compromesso conveniente (Casi A e D). Ogni situazione fa storia a sé, e conferma l’importanza di farsi assistere da professionisti esperti per valutare con onestà la propria posizione. Se si è palesemente in torto, meglio negoziare subito il minor danno; se invece ci sono buoni argomenti, vale la pena lottare nei gradi di giudizio appropriati.
Nel prossimo capitolo affronteremo in forma di FAQ (Domande frequenti) i dubbi più comuni sulle prestazioni occasionali e sugli accertamenti fiscali correlati, in modo da ricapitolare i punti chiave emersi.
Domande frequenti (FAQ) sulle prestazioni occasionali e accertamenti
Di seguito una serie di domande e risposte che riassumono i quesiti più comuni in materia di prestazioni occasionali, con risposte basate sulla normativa aggiornata al 2025 e sulle indicazioni emerse da prassi e giurisprudenza:
D: Cos’è esattamente una “prestazione occasionale” secondo la legge italiana?
R: È un’attività lavorativa autonoma, saltuaria e non abituale, svolta senza vincolo di subordinazione e priva dei caratteri della professionalità e sistematicità. In sostanza, un lavoro autonomo svolto una tantum o comunque in modo episodico, che non configura l’esercizio abituale di un’arte o professione. Civilisticamente rientra nel contratto d’opera ex art. 2222 c.c., mentre fiscalmente genera “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) TUIR . Esempi: la traduzione occasionale di un documento per cui si viene pagati una sola volta; la consulenza isolata che un esperto fornisce senza avere uno studio aperto; la vendita sporadica di oggetti fatti in casa (se resta episodio isolato e non sfocia in un’attività d’impresa continuativa); poche lezioni private date saltuariamente. L’importante è che manchino continuità e organizzazione.
D: Devo aprire la Partita IVA per fare prestazioni occasionali? C’è un limite (es. 5.000 €) entro il quale posso operare senza P.IVA?
R: Non esiste un tetto assoluto di compensi oltre il quale scatta automaticamente l’obbligo di Partita IVA . Come spiegato, la necessità di aprire la P.IVA dipende dalla natura abituale o meno dell’attività, non da una soglia prestabilita di guadagno . La famosa soglia dei 5.000 € ha rilievo solo per i contributi INPS (vedi oltre) e per alcune normative extra-fiscali (es. compatibilità con l’indennità di disoccupazione NASpI), ma non è un parametro fiscale che definisce l’abitualità. Quindi, se l’attività è abituale – anche con ricavi modesti – serve la Partita IVA; se è davvero occasionale – anche con importi elevati ma evento isolato – si può operare senza P.IVA. Naturalmente, per buon senso, compensi molto elevati o ripetuti periodicamente fanno presumere abitualità, quindi è prudente attivarsi con P.IVA se si vede che il giro d’affari cresce . In sintesi: puoi operare senza P.IVA solo finché l’attività rimane episodica. Non c’è un euro in più che magicamente fa scattare l’obbligo, ma più l’attività genera reddito regolare, più è probabile che il Fisco la consideri professionale.
D: Qual è allora la funzione della soglia dei 5.000 €?
R: I 5.000 € annui riguardano principalmente i contributi INPS: se in un anno percepisci più di 5.000 € lordi da lavoro autonomo occasionale (sommando tutti i committenti), devi versare contributi alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente . Sotto i 5.000 € complessivi annui, non scatta contribuzione (ed è facoltativa l’iscrizione alla Gestione Separata). Questa soglia inoltre è stata resa famosa perché fino al 2015 esisteva nel diritto del lavoro come limite per le collaborazioni occasionali (Legge Biagi), ma oggi quel riferimento non c’è più in ambito fiscale/lavorativo, rimane solo in ambito previdenziale. Da notare anche: chi percepisce fino a 5.000 € da occasionale può cumularli con la NASpI (disoccupazione) senza perderla; oltre, la NASpI viene sospesa. Ecco perché spesso i 5.000 € vengono visti come un “limite”: ma ripetiamo, fiscale non lo è, è solo una soglia previdenziale e per alcune tutele.
D: Quante prestazioni occasionali posso fare in un anno senza problemi?
R: Non c’è un numero fisso stabilito per legge. Il concetto è qualitativo: se le prestazioni sono tante e troppo ravvicinate, probabilmente l’attività non è più occasionale. Ad esempio, fare 40 collaborazioni in un anno, praticamente una a settimana, evidenzia una continuità organizzata che mal si concilia con l’occasionalità . Viceversa, fare 3-4 prestazioni in un anno magari può ancora rientrare nell’occasionalità se l’anno successivo non se ne fanno affatto, ecc. Bisogna valutare caso per caso, ma in generale se l’attività diventa una routine mensile o settimanale, è difficile sostenerne l’occasionalità.
D: Sono uno studente / lavoratore dipendente / pensionato. Posso guadagnare qualcosa con prestazioni occasionali?
R: Sì. La prestazione occasionale è aperta a chiunque (basta essere maggiorenne, oppure minorenne emancipato con autorizzazione). Studenti universitari, casalinghe, lavoratori dipendenti nel tempo libero, pensionati ecc. possono svolgere lavori occasionali senza aprire P.IVA . Bisogna però fare attenzione a eventuali regole specifiche:
– Uno studente percettore di borsa di studio o simili potrebbe avere limiti di reddito extra da non superare per non perdere il diritto alla borsa.
– Un dipendente pubblico a tempo pieno generalmente non può svolgere attività remunerate extra se non autorizzato dall’amministrazione (occhio a questo: anche se occasionali, bisogna chiedere permesso all’ente pubblico datore di lavoro, se le norme interne lo richiedono).
– Un pensionato può svolgere attività occasionali liberamente (per i pensionati di vecchiaia non ci sono limiti; per chi è in pensione anticipata/Quota 100 c’erano limiti annui di 5.000 € per lavoro autonomo, da verificare caso per caso).
D: Devo assicurare INAIL un lavoratore autonomo occasionale?
R: No, l’INAIL (assicurazione infortuni sul lavoro) è obbligatoria solo per i lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi iscritti in albi specifici (artigiani, commercianti) o collaboratori continuativi in settori a rischio . Il lavoratore autonomo occasionale puro non rientra tra i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Dunque il committente non deve pagare premi INAIL per lui. Fa eccezione il caso in cui, più che di lavoro autonomo, si configuri di fatto un lavoro subordinato irregolare: allora l’INAIL potrebbe richiedere i premi dovuti come per un dipendente (ma saremmo nell’ambito di riqualificazione lavoristica, non più di collaborazione genuina).
D: Ho guadagnato 3.000 € con ritenuta d’acconto al 20% da prestazioni occasionali: devo presentare la dichiarazione dei redditi?
R: Se non hai altri redditi e i tuoi soli redditi da lavoro autonomo occasionale sono sotto €4.800 lordi, la normativa fiscale prevede un’esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi . Quindi, strettamente parlando, potresti non essere tenuto a presentarla. Tuttavia è consigliabile farlo se dalle ritenute risulta un credito (ad esempio potresti recuperare parte delle ritenute se la tua aliquota IRPEF effettiva era inferiore al 20%). In ogni caso, se oltre a quei 3.000 € hai anche altri redditi (es. un lavoro dipendente estivo, redditi da fabbricati, etc.), allora dovrai dichiararli unitamente. Ricorda che l’esonero <€4.800 vale solo se quelli sono gli unici redditi (oltre eventualmente a casa di abitazione). Quando in dubbio, è spesso meglio presentare la dichiarazione: eviti sanzioni in caso di calcoli errati e puoi ottenere rimborsi.
D: Cosa rischio se l’Agenzia delle Entrate considera che la mia prestazione non era realmente occasionale?
R: In tal caso possono arrivare le sanzioni per omessa fatturazione e mancato versamento IVA, con richiesta di pagare l’IVA non applicata sui compensi (attualmente al 22%) oltre a sanzioni fino al 180% dell’IVA stessa, più interessi . Inoltre, se non avevi dichiarato quei redditi nel quadro RL (redditi diversi), ti contesteranno l’IRPEF evasa con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta. Di solito, però, se hai subito ritenute, l’IRPEF residua è bassa; l’aspetto IVA è quello più saliente (perché l’IVA non era stata proprio considerata). Potrebbero anche multarti per mancata apertura della Partita IVA (violazione art.35 DPR 633/72) e altre violazioni contabili, ma queste spesso vengono assorbite nelle sanzioni principali . E poi, come visto, c’è il versante contributi INPS: potrebbero chiederti di versare i contributi dovuti (Gestione Separata), con interessi e sanzioni civili, per i periodi contestati . In sintesi: il rischio principale è un esborso economico anche molto elevato (IVA + multe), che può retroattivamente trasformare quei “piccoli guadagni” in un debito significativo . Senza contare che se dovesse emergere addirittura un rapporto di lavoro subordinato mascherato, il tuo committente rischia sanzioni per lavoro nero e tu potresti essere coinvolto in testimonianze, ecc.
D: E se invece è l’INPS a contestare che la mia attività era abituale?
R: Può accadere, specialmente se sei un professionista senza cassa (es. un consulente non iscritto ad albo, o iscritto ad albo ma non a cassa previdenziale). L’INPS può notificarti un avviso di addebito per contributi Gestione Separata non versati, con interessi e sanzioni. Di solito l’INPS agisce in coordinamento col Fisco: se l’Agenzia ti contesta l’attività abituale, segnala la cosa all’INPS. La difesa qui, davanti al tribunale del lavoro, consiste nel dimostrare che l’attività non era abituale oppure che comunque eri sotto soglia 5.000 annua. La Cassazione Lavoro in alcune sentenze (vedi 2022) ti è favorevole se hai redditi esigui , ma altre (2024) danno ragione all’INPS se comunque stavi esercitando una professione anche con redditi bassi . Quindi bisogna vedere il caso. Comunque, se perdi su questo fronte, dovrai versare i contributi evasi (che per fortuna incidono meno delle imposte, essendo un 25-33% del reddito, parte del quale oltretutto a credito del lavoratore) più sanzioni civili. Se invece vinci, magari perché hai provato che stavi sotto 5.000 € e non c’erano altre prove di abitualità, l’INPS ti lascerà in pace. In generale, le contestazioni INPS senza quelle fiscali sono più rare: è il Fisco di solito ad aprire le danze.
D: Se il committente è estero (fuori Italia), come funziona la prestazione occasionale?
R: Se tu, residente fiscale in Italia, svolgi una prestazione occasionale per un committente estero (che non ha stabile organizzazione in Italia), cambiano un po’ di cose:
– Ritenuta: il committente estero di solito non è sostituto d’imposta in Italia, quindi non opererà alcuna ritenuta dal tuo compenso. Ti pagherà l’intero importo. Sarà tuo onere poi dichiarare il reddito e pagarci l’IRPEF dovuta in Italia (potrai versare l’eventuale imposta in sede di dichiarazione con F24).
– IVA: se l’attività è davvero occasionale, tu non sei soggetto passivo IVA, punto. Tuttavia, quando un servizio viene reso a un cliente estero business, se tu fossi soggetto IVA, si applicherebbero regole del tipo “reverse charge” o art. 7-ter DPR 633/72. Da occasionale, ti limiti a fatturare (anzi, nel tuo caso a fare ricevuta) senza IVA. L’estero potrebbe chiederti un documento per pagarti: farai una ricevuta (in inglese magari) dicendo che è prestazione off-shore out of scope IVA per occasionalità. Attenzione: alcuni paesi potrebbero applicare loro ritenute alla fonte in base a convenzioni (caso raro e complesso, da vedere se capita).
– Contributi: la soglia 5.000 € vale comunque sui tuoi incassi totali, anche se pagati da estero. Quindi se superi quella cifra dovrai iscriverti alla Gestione Separata INPS e versare contributi sull’eccedenza come al solito. Il committente estero ovviamente non versa nulla all’INPS per te, dovrai gestire tu il pagamento integrale (anche se in teoria 1/3 sarebbe a tuo carico e 2/3 a carico loro, ma non essendo in Italia l’INPS li chiederà a te direttamente).
In sostanza una prestazione occasionale internazionale è fattibile, ma devi stare attento a dichiarare poi il reddito in Italia e a versare le tue imposte (senza ritenuta) e gli eventuali contributi.
D: Cosa devo indicare esattamente nella ricevuta per prestazione occasionale?
R: La ricevuta deve contenere: i dati di chi la emette (tu: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) e di chi paga (il committente: nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA se ne ha) ; la descrizione della prestazione (es: “Compenso per prestazione occasionale di sviluppo software eseguita in data …”); l’importo lordo dovuto; l’importo della ritenuta d’acconto (20% del lordo) se il committente è sostituto d’imposta, altrimenti nulla; l’eventuale contributo INPS a carico del committente (solo se avete sforato i 5.000 € e avete concordato di trattenerlo, ma nei casi normali di solito non si indica nulla qui perché non scatta al momento del singolo pagamento); l’importo netto che ti viene corrisposto. Infine, va apposta la marca da bollo da €2 sulla ricevuta se l’importo supera €77,47 (norma sull’imposta di bollo per atti privati). Chi paga la marca? Per legge sarebbe a carico di chi emette il documento, ma in pratica spesso il committente rimborsa quei 2 euro (non è obbligato, ma gradito). Fai due copie della ricevuta: una la consegni al committente (o gliela invii via mail PEC), l’altra la conservi tu.
D: Il committente può propormi “ti pago in nero così evitiamo la ritenuta”?
R: Purtroppo può capitare che qualche committente suggerisca di non fare ricevute per “comodità” di entrambi. È altamente sconsigliabile accettare: tu come prestatore ti metti in una posizione totalmente vulnerabile, oltre ad evadere l’IRPEF. Se vieni scoperto, rischi sanzioni e soprattutto non hai alcuna traccia formale del lavoro svolto (il che significa anche nessuna tutela se il committente decide di non pagarti o altre controversie) . Inoltre, accettando pagamenti in nero reiterati, ti esponi ancora di più al rischio di una contestazione di abitualità (perché chi lavora in nero spesso è considerato alla stregua di chi svolge un’attività sommersa, quindi professionale). Morale: sempre meglio rilasciare ricevuta e fare tutto alla luce del sole, anche per somme piccole.
D: Ho sentito parlare di “voucher” o “PrestO” per pagare prestazioni occasionali: sono una cosa diversa?
R: Sì, sono uno strumento parallelo. Il Contratto di prestazione occasionale (PrestO), successore dei vecchi voucher, è un meccanismo per regolarizzare alcune prestazioni di lavoro accessorio. In pratica, un datore di lavoro (impresa, PA o famiglia) acquista dall’INPS un portafoglio di buoni orari e li usa per pagare prestazioni saltuarie (es. piccoli lavori domestici, giardinaggio, baby-sitting, manifestazioni sportive, ecc.). Il compenso prestO è omnicomprensivo di contributi e assicurazione. Ci sono limiti: max 5.000 € annui per ogni prestatore (e per ciascun utilizzatore), limite che in alcuni settori è stato alzato a 10.000 da normative recenti. Questo sistema non coincide con il nostro “occasionale” ex art. 2222 c.c. : è proprio un’altra modalità contrattuale, utile per chi vuole evitare burocrazia di contratti tradizionali ma comunque garantire coperture al lavoratore. Un lavoratore autonomo occasionale in senso fiscale normalmente non rientra nel PrestO (a parte casi di lavori manuali saltuari). Se il tuo committente vuole usare i voucher PrestO, tu saresti pagato tramite INPS e non emetteresti ricevuta fiscale. Sono due mondi diversi che non vanno confusi.
D: Quali spese posso dedurre dal reddito occasionale?
R: Solo le spese specificamente inerenti e documentate relative a quella prestazione (art. 71 TUIR) . Esempio: sei stato pagato €1.000 per fare fotografie a un evento come occasionale; hai speso €50 per il biglietto d’ingresso e €30 per stampe fotografiche, tutte spese necessarie per eseguire l’incarico e documentate con fattura/ricevuta a tuo nome. Puoi dedurre €80 e dichiarerai €920 di reddito imponibile. Non sono invece deducibili spese generiche o forfetarie (tipo pasti, viaggi non direttamente collegati, acquisto di attrezzatura che poi terrai – quelle sarebbero ammortamenti, concetto non applicabile fuori dall’impresa). Insomma, valgono spese vive legate a quello specifico lavoro. Ricorda di conservare le pezze giustificative.
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento che mi contesta prestazioni occasionali non occasionali: quanto tempo ho per agire e cosa devo fare per difendermi?
R: 60 giorni dalla notifica è il termine ordinario per presentare ricorso (dinanzi alla Commissione/Corte tributaria se è un accertamento fiscale, oppure ricorso amministrativo all’INPS se fosse un avviso di addebito contributivo, ecc.) . Entro quello stesso termine, in alternativa al ricorso immediato, puoi presentare un’istanza di accertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate . Se presenti l’istanza di adesione, il termine per ricorrere si sospende automaticamente per 90 giorni (dandovi tempo di trattare). Quindi, in pratica, l’adesione ti dà fino a 150 giorni dalla notifica per decidere se conciliare o, in mancanza di accordo, ricorrere (i 60 iniziali + 90 sospesi). Durante la procedura di adesione, verrai convocato per un contraddittorio con l’ufficio, in cui potrai esporre le tue ragioni e magari arrivare a un accordo (come spiegato prima). Se l’accordo fallisce, devi presentare ricorso entro 30 giorni dalla chiusura negativa del procedimento di adesione. Il ricorso tributario va di regola preceduto, per importi fino a €50.000, da un reclamo/mediazione (che però per semplicità puoi presentare unitamente al ricorso stesso). Il tuo avvocato tributarista curerà tutti questi passaggi, ma attenzione: è fondamentale non far trascorrere inutilmente i 60 giorni iniziali. Se lasci passare il termine senza far nulla, l’accertamento diviene definitivo e dovrai pagare tutto (salvo tardivi strumenti come la conciliazione fuori termine, ma è complicato). Quindi, appena ricevuto l’atto, consulta un professionista per impostare la difesa tempestivamente.
D: Cosa significa che “il punto di vista è del debitore” in questa guida?
R: Significa che abbiamo analizzato la materia dalla prospettiva di chi viene chiamato a pagare tributi o contributi – cioè il lavoratore occasionale (il prestatore) nella maggior parte dei casi, ma talvolta anche il committente se è lui a subire l’accertamento . In altre parole, ci siamo posti nell’ottica di chi deve difendersi da una contestazione fiscale o contributiva, anziché in quella del fisco che la effettua. Questo è importante perché alcune considerazioni (come la tutela del proprio patrimonio, la scelta se aderire o meno, ecc.) hanno senso proprio dal lato di chi rischia sanzioni e vuole minimizzarle.
Fonti normative e giurisprudenziali (Dicembre 2025)
Normativa primaria:
- Codice Civile: art. 2222 e seguenti – Disciplina del contratto d’opera (lavoro autonomo).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): art. 53 (redditi di lavoro autonomo abituale); art. 67, c.1, lett. l) (redditi diversi da lavoro autonomo occasionale); art. 71, c.2 (determinazione redditi diversi, spese deducibili).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA): art. 1 e 3 (presupposti IVA su cessione di beni e prestazioni di servizi); art. 5 (definizione di esercizio di arti e professioni: attività per professione abituale, anche non esclusiva) ; art. 35 (obbligo dichiarazione inizio attività IVA).
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: art. 2, c. 26 – Iscrizione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi (professionisti senza cassa e collaboratori) .
- D.L. 14 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003: art. 44, c. 2 – Estensione obbligo Gestione Separata anche ai lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo > €5.000 .
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. L. 148/2011: art. 14, c. 26 – (Abrogazione dal 2015 delle collaborazioni occasionali oltre 30 giorni/5.000 €, disposizioni attuative del Jobs Act).
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: depenalizzazione omesso versamento ritenute e IVA sotto certe soglie (rilevante indirettamente per valutare se condotte fisco configurano reati o solo illeciti amministrativi).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (L. Bilancio 2019): art. 1, cc. 13-16 – Regime fiscale agevolato 15% per lezioni private e ripetizioni (richiede apertura P. IVA, ora confluito nel forfettario).
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 215/2021: art. 13 – Obbligo di comunicazione preventiva all’ITL per l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali; sanzioni 500-2.500 € per omissione .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: art. 5 (sanzione omessa dichiarazione inizio attività IVA); art. 6 (sanzione omessa fatturazione IVA); art. 9 (sanzione mancata tenuta scritture contabili); art. 13 (sanzione omesso versamento IVA); art. 1 D.Lgs. 471/97 (sanzione infedele/omessa dichiarazione imposte dirette).
Prassi amministrativa:
- Risoluzione AE n. 88/E del 19 ottobre 2015: chiarisce che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione all’albo professionale (richiamata in Ris. 41/2020) .
- Risoluzione AE n. 41/E del 15 luglio 2020: in risposta a interpello su medici sostituti, delinea criteri di professionalità/abitualità: regolarità, sistematicità e ripetitività di atti economici coordinati; l’accertamento è fattuale e non effettuabile in interpello . Ribadisce indicazione di Ris. 88/2015 sulla rilevanza dell’iscrizione all’Albo e presenza di P.IVA come presunzioni di abitualità (con richiamo a Cass. 2297/1987) .
- Risoluzione AE n. 50/E del 27 aprile 2021: (non citata sopra, ma presumibilmente sull’obbligo contributivo avvocati) – probabile riferimento alle querelle gestione separata <5k.
- Risposta a interpello AE n. 266/2025 (23 ottobre 2025): chiarisce che in assenza di abitualità, i compensi (premi di concorso di progettazione nel caso specifico) rientrano tra prestazioni occasionali fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo . Ribadisce definizione di abitualità ai fini IVA (art.5 DPR 633/72) e richiama Ris. 41/2020. Conferma che se l’attività non è esercitata in modo continuativo o professionale, non sorge obbligo di fatturazione né di applicazione dell’imposta .
- Circolare INL n. 29 del 11 gennaio 2022: (sulla comunicazione autonomi occasionali) – fornisce indicazioni operative sull’obbligo introdotto dal D.L.146/21, chiarendo ambito di applicazione ed esclusioni (in particolare esclude dall’obbligo i rapporti intellettuali/professionali ex art. 2229 c.c.) .
Giurisprudenza di legittimità:
- Cass., Sez. Trib., sent. n. 2297/1987: (citata in Ris. AE 41/2020) – prima definizione chiara di abitualità collegata all’iscrizione all’albo come indice di esercizio professionale abituale .
- Cass., Sez. Unite, sent. n. 3240/2010: – principio generale sull’obbligo di iscrizione gestione separata: rivolto a chiunque percepisca reddito da attività abituale, e anche da attività occasionali se oltre soglia (base delle successive decisioni in materia) .
- Cass., Sez. Lav., sent. n. 3799/2019: – afferma che produzione di reddito > €5.000 comporta obbligo gestione separata ex se (interpretata da Cass. 22485/2022 come riferita al caso concreto in cui superare soglia rende irrilevante disquisire su occasionalità) .
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 21124/2018 (depositata 24 agosto 2018): prestazioni qualificabili come occasionali, benché protrattesi per un periodo, non soggette a IVA né a IRAP. Accertamento che le pretendeva assoggettate annullato . Principio: se attività è realmente occasionale, manca presupposto sia di IVA sia di IRAP (caso contribuente con P.IVA aperta ma inattiva in quell’anno).
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 4419/2021 (dep. 19 aprile 2021): (menzionata in Cass. 22485/2022) – conferma orientamento che obbligo gestione separata per professionisti scatta per attività abituale o (se occasionale) oltre soglia; l’iscrizione albo è indice di abitualità (vedi seguito Cass. 10267/21).
- Cass., Sez. Lav., sent. n. 10267/2021 (dep. 19 aprile 2021): caso avvocato con redditi modesti da attività professionale. La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps sussiste solo in presenza di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; il reddito esiguo (< €5.000) può essere indizio per escludere l’abitualità, in mancanza di altri elementi . Ha affermato che l’iscrizione all’Albo professionale, da sola, non prova l’abitualità (va considerata presunzione semplice, superabile) . Ricorso INPS contro decisioni di merito favorevoli al professionista respinto (quindi il professionista non doveva iscriversi né versare contributi in quel caso) .
- Cass., Sez. Lav., ord. n. 1532/2022 (dep. 19 gennaio 2022): in linea col precedente, conferma niente obbligo contributivo per professionista con reddito minimale occasionale. Ricorso INPS dichiarato inammissibile, sancendo che sotto 5.000 € annui l’attività si presume non abituale salvo prova contraria .
- Cass., Sez. Lav., ord. n. 22485/2022 (dep. 18 luglio 2022): importante pronuncia di principio . Ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata riguarda: (a) chi esercita per professione abituale (anche se non esclusiva) un’attività autonoma non coperta da cassa; (b) chi svolge attività autonoma occasionale oltre soglia €5.000 . Sottolinea che la soglia di €5.000 è irrilevante in presenza di abitualità, mentre è il presupposto per far scattare l’obbligo in caso di occasionalità . Chiarisce che il punto decisivo è stabilire se l’attività è abituale o no, accertamento da farsi in concreto valutando vari indici (iscrizione albo, apertura P.IVA, organizzazione), che però sono presunzioni confutabili e non automaticamente decisive . Evidenzia che un reddito annuo inferiore a €5.000 può essere un indizio a favore dell’occasionalità, ma va ponderato con gli altri indizi . Richiama di considerare l’abitualità come scelta ex ante del professionista, non ex post in base al reddito prodotto (per non far tornare surrettiziamente la regola della soglia) . Annulla decisione di merito che aveva legato obbligo GS solo al superamento della soglia, senza accertare l’abitualità in fatto . In sintesi: sentenza cardine che concilia i due criteri, affermando che sotto 5.000 € l’ente deve comunque provare l’abitualità per esigere contributi, mentre sopra 5.000 € l’obbligo scatta comunque anche se l’attività fosse sostenuta come occasionale.
- Cass., Sez. Lav., ord. n. 24192/2024 (dep. 9 settembre 2024): ulteriore sviluppo – in un caso simile (professionista con redditi < €5.000), la Cassazione ha dato ragione all’INPS, considerando rilevante il fatto che il soggetto esercitava comunque abitualmente la professione, sebbene con incassi modesti . Probabilmente la Corte ha valutato forti indizi di abitualità (es. cliente aveva P.IVA e svolgeva quell’attività continuativamente) e ha ritenuto che la soglia bassa non lo esonerasse. Conferma quindi la linea di rigore: chi di fatto svolge un’attività professionale (es. avvocato che lavora anche poco ma come professione), deve contribuzione anche se sotto 5.000.
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 26206/2025 (dep. 26 settembre 2025): caso del professore universitario con consulenze extra . La Cassazione respinge il ricorso del contribuente, consolidando un orientamento molto rigido sulla distinzione lavoro autonomo occasionale vs abituale . Stabilisce che ciò che conta è la reiterazione nel tempo (abitualità) e non l’esiguità del guadagno o l’assenza di ufficio . Afferma il principio di diritto sulla definizione di abitualità (attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità; l’occasionale invece ha contingenza ed eventualità) . Rileva la legittimità di guardare a un periodo pluriennale per provare la sistematicità . Conferma che l’onere della prova è del Fisco ma può essere assolto per presunzioni, facendo poi gravare sul contribuente la prova contraria . Nel caso di specie ritiene che CTR e Agenzia avessero ben evidenziato i fattori di abitualità (prestazioni non isolate, svolte in più anni e per committenti diversi) , e che il contribuente non sia riuscito a fornire elementi per controbattere tali presunzioni. Degna di nota, inoltre, la condanna del contribuente per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.: la Cassazione infatti ha ravvisato una responsabilità aggravata perché il ricorrente aveva rifiutato la definizione semplificata per manifesta infondatezza proposta dal consigliere relatore, insistendo per la decisione collegiale poi risultata sfavorevole . Ciò costituisce un monito: proporre ricorso fino in Cassazione senza basi solide può portare a sanzioni processuali (pagamento spese e somma aggiuntiva alla Cassa Ammende) . In sostanza, la sentenza 26206/2025 è ora un punto di riferimento molto netto: consulenze reiterate nel tempo = attività abituale soggetta a IVA, anche se svolte come secondo lavoro da un dipendente pubblico .
Giurisprudenza di merito (Commissioni tributarie):
- CTR Emilia-Romagna, sent. n. 1720/2017 (29 maggio 2017): (riferimento noto) – ha ritenuto “prestazioni occasionali” quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni annui con lo stesso committente, indicando anche 5.000 € annui come parametro. Questa sentenza però si rifaceva a parametri ormai superati (legge Biagi) e in Cassazione si è evoluta la visione. È quindi un orientamento datato, anche se a volte citato.
- Corte Giust. Trib. di II grado Abruzzo, sent. 202? – caso Tizio (professore) che in appello diede ragione al Fisco, poi confermato da Cass. 26206/25 .
- Tribunale di Locri, sent. n. 139/2023 (7 marzo 2023): causa di lavoro – ha affrontato il tema di un’opposizione a ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato del Lavoro relativa a sanzioni per rapporti di lavoro autonomo occasionali ritenuti in realtà rapporti di lavoro subordinato non denunciati. Conferma la linea di distinzione basata su etero-organizzazione, inserimento in orari e catena gerarchica, ecc. (Casi analoghi a Caso C). Utile come richiamo per la parte lavoristica.
Altre fonti utili:
- INPS, Circolare n. 82 del 14/06/2018: fornisce istruzioni sull’obbligo contributivo Gestione Separata per redditi da attività occasionali (inclusa la soglia 5.000, modalità di calcolo, etc.).
- Prassi Agenzia Entrate varie: ad es. Circolare AE 7/E 2001 (chiarimenti su occasionalità vs abitualità in ambito plusvalenze e redditi diversi), Risoluzione AE 156/E 2000 (caso occasionalità di proventi vari), ecc., non specifici ma sfiorano il tema.
- FAQ INL sulla comunicazione obbligatoria (2022) – chiariscono l’esenzione per prestatori intellettuali ex art. 2229 c.c. e altre casistiche.
Il Fisco ti contesta prestazioni occasionali riqualificandole come attività da Partita IVA o lavoro abituale? Sai che il rischio è recupero d’imposte, sanzioni e contributi? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle prestazioni occasionali, soprattutto quando ritiene che:
– l’attività sia abituale e organizzata,
– i compensi siano ricorrenti o rilevanti,
– manchi una reale occasionalità,
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Le conseguenze possono essere molto pesanti:
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La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da una riqualificazione fiscale delle prestazioni occasionali?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 queste riqualificazioni sono difendibili,
👉 non ogni compenso ricorrente implica obbligo di Partita IVA,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– quando una prestazione è davvero occasionale,
– perché il Fisco procede alla riqualificazione,
– quali difese funzionano davvero,
– come impostare una strategia efficace con l’avvocato.
Prestazioni Occasionali: Cosa Sono Davvero
Le prestazioni occasionali si caratterizzano per:
– assenza di abitualità,
– mancanza di organizzazione dei mezzi,
– non professionalità dell’attività,
– svolgimento sporadico e non sistematico.
👉 Non conta solo l’importo,
👉 ma come e perché l’attività viene svolta.
Quando il Fisco Riqualifica come Attività da Partita IVA
Nel 2026 la riqualificazione scatta soprattutto se il Fisco ritiene che:
– l’attività sia svolta con continuità,
– esista una struttura organizzata, anche minima,
– la prestazione sia ripetuta nel tempo,
– vi sia dipendenza economica dal committente,
– l’attività abbia contenuto professionale stabile.
👉 La riqualificazione si basa sulla sostanza del rapporto,
👉 non sull’etichetta “prestazione occasionale”.
Il Rischio Maggiore: Recuperi e Sanzioni Retroattive
Se la riqualificazione viene confermata:
– il Fisco può imporre apertura retroattiva della Partita IVA,
– recuperare IVA non applicata,
– ricalcolare imposte e contributi su più anni,
– applicare sanzioni rilevanti,
– attivare accertamenti contributivi paralleli.
👉 Il danno economico può essere molto elevato.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Occasionalità Reale della Prestazione
La difesa parte dalla prova che:
– l’attività non era programmata,
– non esisteva un’organizzazione stabile,
– la prestazione era episodica,
– l’attività principale del soggetto era diversa.
👉 L’occasionalità va dimostrata nei fatti.
🔹 2. Contestare l’Abitualità Presunta
Un principio fondamentale è questo:
👉 la ripetizione non equivale automaticamente ad abitualità.
Questo significa che:
– più incarichi non fanno automaticamente impresa,
– l’assenza di organizzazione pesa più della frequenza,
– il Fisco deve dimostrare stabilità e sistematicità.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Dimostrare l’Assenza di Organizzazione
È decisivo provare che:
– non esistevano mezzi organizzati,
– non vi erano investimenti o struttura,
– l’attività era svolta con strumenti minimi e occasionali.
👉 L’organizzazione è un elemento chiave della Partita IVA.
🔹 4. Analizzare Compensi e Modalità di Pagamento
Spesso la riqualificazione nasce da:
– compensi ritenuti “professionali”,
– modalità di pagamento considerate tipiche dell’attività d’impresa.
👉 Il compenso va letto nel contesto complessivo,
👉 non isolato dal rapporto reale.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a Questionari e PVC
È il primo snodo decisivo.
Serve per:
– spiegare la natura delle prestazioni,
– produrre documentazione e ricostruzione fattuale,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta generica rafforza la riqualificazione.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile quando:
– alcuni profili sono difficilmente difendibili,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– serve una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la riqualificazione è forzata o automatica,
– manca la prova dell’abitualità,
– il Fisco ignora la realtà delle prestazioni.
👉 Molti accertamenti su prestazioni occasionali vengono annullati.
Il Punto Chiave: L’Occasionalità Non Si Presume, Si Valuta
Un principio fondamentale è questo:
👉 la distinzione tra prestazione occasionale e Partita IVA dipende dai fatti concreti.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare abitualità e organizzazione,
– il contribuente può fornire prova contraria,
– l’onere della prova non è automatico.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:
– ammettono implicitamente l’abitualità,
– non documentano la natura episodica,
– rispondono senza una strategia tecnica,
– accettano riqualificazioni non dovute.
👉 Così il danno fiscale si moltiplica.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa contro la riqualificazione è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza le prestazioni nel loro complesso,
– ricostruisce i fatti reali,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– coordina difesa fiscale e contributiva.
👉 Qui la differenza la fa la strategia, non il solo importo.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare l’apertura retroattiva della Partita IVA,
– ridurre o annullare recuperi e sanzioni,
– limitare i riflessi contributivi,
– chiudere il contenzioso nel modo più favorevole.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti su prestazioni occasionali richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in riqualificazione fiscale delle prestazioni
– Difensore di professionisti, collaboratori e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, una riqualificazione fiscale delle prestazioni occasionali come attività da Partita IVA:
👉 non va subita,
👉 può essere contestata,
👉 richiede una strategia giuridica solida e tempestiva.
La regola è chiara:
👉 dimostrare l’occasionalità reale,
👉 contestare l’abitualità presunta,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da una riqualificazione fiscale può evitare conseguenze fiscali, contributive e personali molto gravi.
