Intimazione Di Pagamento Per Cartelle Mai Notificate: Come Difendersi Dall’agenzia Delle Entrate-Riscossione

L’intimazione di pagamento per cartelle mai notificate è una delle situazioni più frequenti e pericolose per il contribuente, perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla riscossione senza che il debitore abbia mai ricevuto le cartelle presupposte.

In questi casi l’intimazione arriva improvvisamente, spesso dopo anni, minacciando azioni esecutive immediate (pignoramenti, fermi, ipoteche), senza che il contribuente abbia avuto la possibilità di difendersi in precedenza.

Il rischio è concreto:
si può essere chiamati a pagare somme mai conosciute, basate su atti mai notificati, con conseguenze economiche gravi e immediate.

Molti si chiedono:
“Possono chiedermi il pagamento di cartelle che non ho mai ricevuto?”
“L’intimazione è valida senza notifica delle cartelle?”
“Come posso dimostrare che non mi è stato notificato nulla?”
“Cosa succede se non reagisco subito?”

È fondamentale chiarirlo subito:
senza una valida notifica delle cartelle, l’intimazione di pagamento è illegittima.
E può essere efficacemente contestata.


Cos’è l’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’Agente della Riscossione:

• sollecita il pagamento di somme iscritte a ruolo
• richiama cartelle di pagamento pregresse
• fissa un termine per pagare
• preannuncia azioni esecutive
• interrompe la prescrizione

Ma l’intimazione presuppone cartelle validamente notificate.


Perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette intimazioni illegittime

Le situazioni più frequenti sono:

• notifiche effettuate a indirizzi errati
• notifiche mai perfezionate
• notifiche a soggetti diversi dal destinatario
• vizi formali della relata
• notifiche per compiuta giacenza mai conosciute
• mancata prova della notifica

In questi casi l’intimazione non ha fondamento giuridico.


Il rischio più grave: esecuzione forzata senza difesa

Il vero pericolo è che:

• partano pignoramenti
• vengano bloccati conti correnti
• siano iscritti fermi o ipoteche
• il debito venga considerato definitivo
• il danno economico diventi irreversibile

Tutto questo senza che il contribuente abbia mai potuto contestare le cartelle.


L’errore più grave: pagare o ignorare l’intimazione

Molti contribuenti sbagliano quando:

• pagano per paura
• non verificano la notifica delle cartelle
• non chiedono prova all’Agente
• lasciano decorrere i termini
• rinunciano a una difesa tecnica

Senza reazione, l’intimazione diventa operativa.


Cartelle mai notificate e diritto: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la notifica è elemento essenziale
• l’onere della prova è dell’Agente della Riscossione
• senza prova di notifica la pretesa è nulla
• l’intimazione non sana la mancata notifica
• il contribuente può eccepire la nullità
• il giudice può annullare l’atto

Se la cartella non è stata notificata, non può essere riscossa.


Quando l’intimazione di pagamento è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• non esiste prova di notifica
• la notifica è irregolare o inesistente
• la cartella non è mai stata ricevuta
• la relata presenta vizi
• la pretesa è prescritta
• l’intimazione è l’unico atto ricevuto

In questi casi l’intimazione può essere annullata.


Come costruire una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’intimazione di pagamento
• richiesta di accesso agli atti
• verifica delle prove di notifica
• controllo delle relate
• eccezione di nullità o inesistenza
• verifica della prescrizione
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione delle azioni esecutive

È una difesa tecnica e procedurale, non solo formale.


Intimazione e rischio esecutivo

Se l’intimazione non viene impugnata:

• diventa titolo per l’esecuzione
• si consolidano le somme richieste
• partono azioni forzate
• il danno patrimoniale si stabilizza

Agire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• pagamento di debiti non dovuti
• pignoramenti evitabili
• fermi e ipoteche illegittimi
• danni patrimoniali gravi
• difficoltà finanziarie

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi un’intimazione di pagamento

Se ricevi un’intimazione per cartelle mai notificate:

• non pagare immediatamente
• non ignorare l’atto
• verifica se hai mai ricevuto le cartelle
• richiedi subito prova della notifica
• controlla prescrizione e vizi
• prepara un ricorso nei termini
• chiedi la sospensione delle azioni esecutive

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa contro intimazioni di pagamento illegittime, assistendo contribuenti che ricevono richieste basate su cartelle mai notificate o notificate irregolarmente.

Può intervenire per:

• verificare la legittimità delle notifiche
• contestare l’intimazione di pagamento
• ottenere l’annullamento degli atti
• bloccare pignoramenti e fermi
• tutelare il patrimonio personale
• difendere il contribuente in giudizio


Agisci ora

Un’intimazione di pagamento non rende valide cartelle mai notificate.
Ma se non viene contestata in tempo, può produrre effetti devastanti.

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle che non hai mai ricevuto,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che parta l’esecuzione forzata.

Introduzione

L’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è un atto con cui il concessionario della riscossione intima al contribuente di pagare entro un termine brevissimo (solitamente 5 giorni) somme iscritte a ruolo, prima di procedere con l’esecuzione forzata . È un provvedimento formale previsto dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 e serve da ultimo avvertimento al debitore: se non paga, l’Agente potrà attivare pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni esecutive. Ma cosa accade se questa intimazione si riferisce a cartelle esattoriali mai notificate in precedenza? In tal caso, il contribuente si trova di fronte a una pretesa fiscale “a sorpresa”, non essendo mai stato informato degli atti presupposti. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, affronta in dettaglio come difendersi da un’intimazione di pagamento basata su cartelle (o altri atti) mai notificati, dal punto di vista del debitore. Analizzeremo il quadro normativo, la giurisprudenza più recente (Cassazione, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE se rilevante) e i possibili rimedi processuali (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria ex Commissioni Tributarie) e stragiudiziali (istanze di autotutela, sgravio, ecc.). Saranno incluse tabelle riepilogative, una sezione di Domande & Risposte su problemi frequenti, nonché casi pratici simulati. Il tutto con linguaggio giuridico ma accessibile, rivolto sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia a privati cittadini e imprenditori che si trovino a fronteggiare un’intimazione di questo tipo. L’obiettivo è fornire un quadro avanzato ma chiaro dei diritti del contribuente e delle strategie difensive contro intimazioni illegittime relative a cartelle mai regolarmente notificate.

Cos’è l’intimazione di pagamento dell’AdER?

L’intimazione di pagamento (detta anche avviso di intimazione) è un atto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 nell’ambito della riscossione coattiva dei tributi . Essa viene notificata dall’Agente della Riscossione (AdER, ex Equitalia) al contribuente quando è trascorso oltre un anno dalla notifica di una cartella di pagamento (o di un avviso di accertamento esecutivo) senza che sia iniziata l’espropriazione forzata. In base alla norma, se l’esecuzione non è avviata entro un anno dalla cartella, il concessionario deve notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni, prima di procedere oltre . In altre parole, è un ultimo sollecito di pagamento che prelude al pignoramento e ad altre azioni esecutive, da qui la sua importanza pratica .

Caratteristiche principali dell’intimazione di pagamento:

  • Contenuto: l’atto identifica le cartelle (o gli atti esecutivi equivalenti) a cui si riferisce, indicando per ciascuno l’importo dovuto, la data di notifica (presunta) e altri riferimenti . Invita poi formalmente il debitore a pagare entro 5 giorni dalla notifica dell’intimazione stessa, avvertendo che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata .
  • Natura giuridica: non introduce una nuova pretesa tributaria, ma è un atto della procedura di riscossione che dà impulso all’esecuzione. La Cassazione la assimila al vecchio “avviso di mora” ed evidenzia che non è un atto impositivo autonomo (non contiene un nuovo accertamento), ma un atto consequenziale dipendente dalla cartella o atto precedente .
  • Autonoma impugnabilità: pur non essendo un nuovo accertamento, la legge (art. 19, co.1 lett. e) D.Lgs. 546/92) consente di impugnare anche l’intimazione in Commissione/CGT, in quanto atto con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa ben definita . La giurisprudenza ha confermato che l’intimazione rientra tra gli atti impugnabili dal contribuente . In effetti, la Corte di Cassazione (ord. n. 6436/2025) ha ribadito che l’intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è equiparabile all’avviso di mora ed è quindi necessario impugnarla per contestare eventuali vizi, pena la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria sottostante . Ciò significa che, se il contribuente non propone ricorso contro un’intimazione illegittima, il debito a cui essa si riferisce diviene definitivo e non più contestabile.
  • Termine di efficacia: l’avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla sua notificazione (dopo un anno senza che sia iniziata l’esecuzione, sarà necessario notificarne un altro prima di procedere). Inoltre, l’intimazione ha luogo anche qualora sia passato un anno dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo (introdotto dal 2010) non seguito da riscossione . In sintesi, ogni volta che è passato molto tempo dall’ultimo atto notificato (cartella o accertamento) senza che il Fisco abbia agito, serve un’intimazione aggiornata.

Importante: l’intimazione di pagamento non va mai ignorata. Riceverla significa che si è in una fase avanzata della riscossione. Dopo 5 giorni dalla notifica dell’intimazione, l’AdER potrà legittimamente iniziare il pignoramento di beni, stipendi, conti correnti, iscrivere ipoteche o fermi, salvo che il contribuente reagisca per tempo (pagando, ottenendo una sospensione, o presentando ricorso). Più avanti vedremo nel dettaglio come reagire, ma in linea generale le opzioni immediate sono: pagamento (anche tramite rateazione) oppure impugnazione dell’atto. Non fare nulla espone al serio rischio di subire misure esecutive. Si noti che, come chiarito dalla Cassazione, non è più possibile aspettare il pignoramento per sollevare eccezioni come la prescrizione o la mancata notifica della cartella: tali difese vanno sollevate subito contro l’intimazione, altrimenti saranno precluse .

Cartella di pagamento vs intimazione di pagamento: differenze

Per comprendere la problematica delle cartelle “mai notificate”, occorre distinguere il ruolo della cartella di pagamento rispetto all’intimazione.

  • Cartella di pagamento: è l’atto con cui l’Agente della Riscossione richiede al contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo. La cartella (spesso chiamata cartella esattoriale) contiene il dettaglio del debito (imposte, interessi, sanzioni) ed è notificata al contribuente generalmente dopo che l’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, etc.) ha formato un ruolo esecutivo . La cartella costituisce titolo esecutivo: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’importo è esigibile e l’Agente può procedere ad esecuzione forzata (previa intimazione se richiesta dalla legge). La cartella è dunque il presupposto dell’intimazione di pagamento. Dal punto di vista legale, la cartella è un atto impugnabile autonomamente entro 60 giorni davanti all’autorità competente (Commissione Tributaria se riguarda tributi, altrimenti giudice ordinario per ad es. sanzioni amministrative).
  • Intimazione di pagamento: come visto, è un atto successivo, che non esisterebbe senza una cartella (o atto equivalente) precedente. L’intimazione non quantifica da sé un nuovo debito, ma richiama gli importi già indicati nelle cartelle sottostanti, sollecitandone il pagamento immediato . In sé, l’avviso di intimazione non contiene una motivazione analitica del debito, ma rinvia alle ragioni già espresse negli atti presupposti. Proprio per questo è impugnabile solo per “vizi propri”, ossia per irregolarità inerenti l’intimazione stessa o per questioni che impediscono a monte la riscossione (come la mancata notifica della cartella, la prescrizione, ecc.) . Non è invece ammesso, di regola, contestare attraverso l’intimazione eventuali questioni di merito dell’accertamento se la cartella presupposta fu regolarmente notificata e non impugnata (divenendo definitiva) . Fa eccezione il caso – focus di questa guida – in cui il contribuente non abbia mai ricevuto la cartella: in tal caso, l’intimazione è di fatto la prima occasione in cui viene a conoscenza della pretesa tributaria, e la giurisprudenza consente di far valere in quel ricorso anche i vizi dell’atto precedente, come vedremo .

In breve, la cartella è l’atto impositivo essenziale che genera l’obbligo di pagare; l’intimazione è un atto di sollecito che interviene dopo un lungo silenzio, con finalità acceleratoria del procedimento esecutivo. Si noti che dal 2011 in poi alcuni atti dell’Agenzia delle Entrate, come gli avvisi di accertamento “esecutivi”, valgono anche come cartelle (sono titoli esecutivi decorsi 60 giorni) . Per tali atti, la legge (DL 78/2010) ha previsto che, se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, prima di pignorare si notifichi comunque un avviso di intimazione analogo (estendendo l’art. 50 DPR 602/73 anche a questa ipotesi) . Quindi, nel contesto attuale, un’intimazione può fare seguito non solo a cartelle, ma anche a avvisi di accertamento immediatamente esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, o ad altri atti esecutivi (ad esempio ingiunzioni fiscali dei Comuni).

Un’altra differenza: la tempistica e validità. La cartella deve essere notificata entro precisi termini di legge (decadenze) che variano a seconda del tributo o della natura del credito; l’intimazione invece non ha un termine di decadenza, ma una volta notificata vale per 180 giorni o un anno (oggi un anno) trascorsi i quali, se non si è proceduto ad esecuzione, dovrà esserne notificata un’altra . Inoltre, la cartella una volta notificata e non impugnata entro 60 giorni diviene definitiva, salvo eccezioni, mentre l’intimazione – essendo strumentale – se non impugnata nei termini consolida definitivamente la pretesa già cristallizzata nelle cartelle sottostanti .

Riepilogo in tabella:

Atto della riscossioneQuando viene emessoTermine per notificaImpugnabilità e termini
Cartella di pagamentoDopo iscrizione a ruolo di somme dovute (tributi, sanzioni, contributi).Entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge per il tipo di credito (es. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento, per le imposte da controllo automatizzato ; altri termini per diverse imposte o sanzioni).Ricorso entro 60 giorni dalla notifica alla autorità competente (Corte Giustizia Trib. per tributi; giudice ord. o pace per altre sanzioni). Se non impugnata, la cartella diviene definitiva e il debito “cristallizza”.
Avviso di accertamento esecutivo (Equivalente a cartella per tributi erariali dal 2011)Emesso dall’Agenzia Entrate per accertare imposte: diviene titolo esecutivo trascorsi 60 gg dalla notifica.Termini di decadenza dell’accertamento (variano per tipo tributo, generalmente 31/12 del n-esimo anno successivo al periodo d’imposta).Ricorso entro 60 giorni dalla notifica all’autorità giurisdizionale tributaria. Dopo 60 gg senza ricorso, l’accertamento è definitivo ed esecutivo. Se riscossione non avviata entro 1 anno, serve intimazione (art.50 co.2 DPR 602/73 esteso) .
Intimazione di pagamento (avviso ex art.50 DPR 602/73)Dopo cartella o atto esecutivo, se trascorso ≥1 anno senza esecuzione; prima di iniziare pignoramento.Nessun termine di decadenza rigoroso, ma l’esecuzione forzata non può iniziare senza intimazione se più di 1 anno dalla cartella/atto precedente . L’intimazione perde efficacia dopo 1 anno dalla notifica se non si inizia la procedura esecutiva .Ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Impugnabile per vizi propri (es. mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione del credito, difetti formali dell’atto) . Obbligo di impugnazione: se non contestata, il debito si consolida e non sarà più possibile eccepire né nullità pregresse né prescrizioni maturate prima dell’intimazione .
Atto di pignoramento (esecuzione forzata)Trascorsi almeno 5 giorni dall’intimazione (se dovuta) senza pagamento, AdER può pignorare beni (mobili, immobili, crediti).Impugnabile solo con opposizione esecutiva davanti al Giudice Ordinario: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto a procedere (ad es. se il titolo è inesistente o il debito estinto) e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del pignoramento. Termine 20 giorni per l’opposizione agli atti. Tuttavia la Corte Costituzionale ha ammesso l’opposizione ex art.615 anche in materia tributaria solo in casi residui, laddove il contribuente non abbia potuto far valere prima le sue ragioni (v. sentenza Corte Cost. 114/2018). In generale, se l’intimazione non è stata impugnata per tempo, difendersi in sede di pignoramento diventa molto difficile, se non per questioni sopravvenute.

(Legenda: CGT = Corte di Giustizia Tributaria, già Commissione Tributaria; G.O. = Giudice Ordinario; TAR = Tribunale Amministrativo Regionale.)

Notifica delle cartelle di pagamento: norme e prassi

Il fulcro del problema in esame è la notifica degli atti presupposti (cartelle o accertamenti): se tali atti non sono stati notificati regolarmente, l’intimazione successiva risulta viziata. Occorre dunque capire come dovrebbero essere notificate le cartelle di pagamento secondo la legge italiana, e quali sono i vizi più comuni nelle notifiche.

Normativa sulla notifica delle cartelle: L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 disciplina la notifica della cartella di pagamento. Esso prevede che la notifica possa essere eseguita mediante ufficiale della riscossione o messo comunale, oppure tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento . Negli ultimi anni è stata introdotta anche la notifica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i destinatari che dispongono di un indirizzo PEC registrato (obbligatorio per imprese e professionisti, facoltativo per privati).

Le modalità principali sono:

  • Notifica per posta o messo direttamente al destinatario: l’atto è consegnato nelle mani del contribuente presso la residenza, domicilio o sede. La data di notifica è quella della consegna. Il notificante (postino o ufficiale) redige una relata o ottiene una firma sull’avviso di ricevimento.
  • Notifica a familiare o persona autorizzata: se il destinatario non è presente, l’atto può essere consegnato a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché maggiorenne e non manifestamente incapace (art. 139 c.p.c.). Il notificante deve spiegare di cosa si tratta e poi, fondamentale, inviare una lettera raccomandata informativa al destinatario per comunicargli che la cartella è stata consegnata al familiare . Se manca questa comunicazione di cortesia, la notifica è nulla per incompleta procedura, secondo la giurisprudenza (la Cassazione considera l’avviso al destinatario parte integrante della notifica a terzi).
  • Notifica in caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.): se il destinatario ha residenza nota ma non si trova e non vi sono persone idonee a ricevere, l’ufficiale deposita l’atto presso la casa comunale e affigge un avviso sulla porta dell’abitazione o ufficio, oltre a inviare una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisare del deposito . Questa procedura a più passi è fondamentale per garantire che il contribuente venga a sapere della notifica. Importante: in passato l’art. 26 DPR 602/73 consentiva, per le cartelle, una forma semplificata: in caso di irreperibilità (anche relativa) si applicava l’art. 60 lett. e) DPR 600/73, ossia deposito in Comune senza affissione né raccomandata. Questa scorciatoia è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 258/2012 , proprio perché privava il contribuente di avvisi essenziali. Dunque oggi anche per le cartelle deve applicarsi la procedura ordinaria dell’art. 140 c.p.c.: deposito, affissione di avviso e raccomandata informativa . Se l’Agente della Riscossione non adempie a tutte queste formalità, la notifica è nulla.
  • Notifica in caso di irreperibilità assoluta (art. 60 lett. e DPR 600/73): se il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo (ad es. indirizzo inesistente o contribuente trasferito senza aggiornare la residenza), oppure in caso di aziende cessate senza indicazione di domicilio fiscale, si procede con il deposito dell’atto presso il Comune e pubblicazione nell’albo pretorio, senza raccomandata. Questa è la notifica per compiuta giacenza “fiscale” prevista per gli irreperibili assoluti. Tuttavia, l’irreperibilità deve essere reale: se invece il contribuente aveva una residenza nota (anche se non trovato), non si può usare questa modalità estrema, ma la precedente (art. 140 c.p.c.).
  • Notifica via PEC: prevista da norme successive (es. DL 193/2016, DL 119/2018) e regolamenti di AdER. La cartella può essere notificata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali (INI-PEC per imprese/professionisti, registro pubblici per privati se aderenti). La PEC inviata contiene la cartella in allegato (di regola in PDF firmato digitalmente). La notifica via PEC si dà per perfezionata quando il messaggio risulta consegnato nella casella PEC del destinatario (fa fede la ricevuta di consegna). Tuttavia, anche qui la giurisprudenza ha individuato possibili vizi: ad esempio, invio da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri oppure mancanza della firma digitale sul documento. La Corte di Cassazione in alcune pronunce del 2023 (es. ord. n. 6015/2023) ha ritenuto comunque valida la notifica PEC della cartella anche se proveniente da un indirizzo PEC dell’Agente non inserito nei registri pubblici, purché il contribuente abbia ricevuto l’atto e la sua difesa non sia stata compromessa . Ciò in nome della prevalenza della sostanza (conoscenza effettiva) sulla forma. Altre decisioni però sottolineano che utilizzare canali non ufficiali costituisce irregolarità e può comportare nullità, in quanto la legge impone l’uso di indirizzi PEC certificati e conosciuti . In ogni caso, se la notifica via PEC fallisce (es. casella piena o indirizzo non attivo), l’Agente deve procedere con le modalità ordinarie cartacee.

Le irregolarità più comuni nelle notifiche delle cartelle, che poi diventano armi difensive del contribuente, includono:

  • Mancata notifica totale: la cartella non risulta notificata affatto al contribuente (nessun atto, nessun tentativo). Questo è il caso più grave: significa che il debitore non ha mai ricevuto l’atto presupposto e potrebbe venirne a conoscenza solo anni dopo tramite estratti di ruolo o intimazioni. Giuridicamente, l’atto non notificato non produce effetti verso il contribuente.
  • Notifica nulla per vizi procedurali: ad esempio, omissione della raccomandata informativa in caso di consegna a familiare; omissione dell’affissione o dell’avviso scritto per irreperibilità relativa; consegna a persona non autorizzata (es. portiere senza che il destinatario fosse temporaneamente assente, oppure a un vicino di casa non convivente); indicazione errata dell’indirizzo (civico sbagliato, località scorretta) tale da rendere la notifica infruttuosa o effettuata a un soggetto estraneo. Tali vizi rendono la notifica nulla, cioè invalida, ma distinta dall’inesistenza: la notifica c’è stata ma non ha rispettato la legge. La nullità della notifica può talora essere sanata se il contribuente ha avuto comunque conoscenza dell’atto e lo impugna senza eccepire il vizio oppure se viene effettuata una corretta rinnovazione della notifica in termini (se ancora possibile). Però, se la nullità viene eccepita in giudizio e ha inciso sul diritto di difesa, comporta l’annullamento dell’atto viziato.
  • Notifica a indirizzo errato dopo cambio di residenza: se il contribuente aveva ufficialmente trasferito la residenza (risultante da registri anagrafici) ma la cartella è stata inviata al vecchio indirizzo, la notifica è inesistente o quantomeno nulla, a meno che l’Agente provi di aver consultato l’ultimo indirizzo noto disponibile al momento secondo legge. Ad esempio, per le cartelle vale l’indirizzo fiscale comunicato all’Agenzia Entrate o risultante da Anagrafe Tributaria alla data del ruolo: se però il contribuente aveva comunicato il nuovo domicilio fiscale, la notifica al vecchio è scorretta. La difesa in questi casi punta a dimostrare che al momento della notifica l’indirizzo era cambiato e conosciuto all’amministrazione (o conoscibile con normale diligenza).
  • Problemi con la notifica via PEC: come detto, PEC spedita all’indirizzo sbagliato (magari un’omonimia), file allegato illeggibile o non conforme (ad es. mancanza dell’estensione .p7m di firma digitale), casella PEC del contribuente non funzionante senza tentare notifica cartacea sostitutiva, ecc. La giurisprudenza è in evoluzione su questi temi, ma in generale un vizio che abbia impedito al contribuente di avere conoscenza dell’atto può essere fatto valere.

Per documentare la notifica, l’Agente della Riscossione produce in giudizio la relata di notifica o l’avviso di ricevimento postale, o la ricevuta PEC, a seconda dei casi. Questi documenti sono spesso decisivi per capire se la notifica è avvenuta correttamente. Ad esempio, la relata dell’ufficiale conterrà indicazione di a chi è stata consegnata la cartella (persona, eventuale familiare, etc.), se è stata inviata la raccomandata informativa, se si è depositato in comune, ecc. La correttezza formale di questi passi è essenziale: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario” . In altre parole, senza una notifica regolare della cartella, viene meno la garanzia del contraddittorio e il successivo atto (intimazione o esecuzione) risulta potenzialmente invalido.


Esempio di sezione dedicata alla notifica di un avviso di intimazione AdER: il modulo prevede che l’ufficiale notifcatore indichi la modalità di consegna (a mano al destinatario; a familiare convivente; per irreperibilità con deposito in comune, ecc.), documentando così la regolarità della notifica di ogni atto. Difetti in questa fase (mancata affissione, omessa raccomandata di avviso, consegna a persona non legittimata) possono rendere nulla la notifica e, di riflesso, annullabile l’intimazione basata su atti mai notificati correttamente.

Cartelle mai notificate: cause e conseguenze

Cosa si intende per “cartelle mai notificate”? In questa espressione rientrano tutte le ipotesi in cui il contribuente non ha mai ricevuto (né avuto effettiva conoscenza) di una cartella di pagamento a suo carico. Le cause possono essere varie, come visto: errore nell’indirizzo, omissione di passaggi nella notifica, invio a un soggetto o luogo sbagliato, oppure addirittura nessun tentativo di notifica da parte dell’ente. Dal punto di vista giuridico, la notifica mancante o radicalmente nulla comporta che la cartella non è mai divenuta efficace nei confronti del contribuente.

Le conseguenze principali di una cartella non notificata (o invalidamente notificata) sono:

  • Impossibilità di esigere legittimamente il pagamento: se la cartella non è stata notificata, il termine di 60 giorni per pagarla (o impugnarla) non è mai decorso per il contribuente. L’amministrazione non può considerare quella cartella come definitivamente accettata dal debitore. In altre parole, manca il presupposto legittimo per procedere con la riscossione coattiva. La Cassazione ha più volte affermato che l’omessa notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, in quanto viene leso il diritto di difesa del contribuente . Se nessuna cartella è stata notificata, qualunque intimazione di pagamento successiva è destinata ad essere annullata, poiché la sequenza procedimentale è stata violata sin dall’inizio.
  • Decadenza della pretesa tributaria: molti atti impositivi e cartelle sono soggetti a termini di decadenza entro cui devono essere notificati. Ad esempio, per gli avvisi di accertamento fiscali vi sono termini annuali legati all’anno d’imposta; per le somme derivanti da controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari non pagati, poi a ruolo) la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo , e così via. Se la cartella non fu mai notificata entro il termine di legge, la pretesa decade: significa che il credito tributario non può più essere legittimamente riscosso, nemmeno notificando in ritardo la cartella stessa. In un caso del genere, il contribuente in giudizio potrà far valere l’intervenuta decadenza: il giudice, constatando che l’atto è stato notificato fuori tempo massimo (o mai notificato del tutto entro quel termine), dovrà dichiarare inesigibile il credito. Esempio: un avviso di accertamento per IRPEF 2018 doveva essere notificato entro il 31/12/2023; se l’Agenzia ha iscritto a ruolo il debito ma non ha mai notificato la cartella entro i termini, qualsiasi tentativo successivo è tardivo e il tributo non è più riscuotibile. Nella pratica contenziosa, l’annullamento dell’intimazione per cartella mai notificata comporta spesso anche la dichiarazione di estinzione del credito per decadenza . In una recente sentenza, ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lecce ha confermato l’annullamento totale di un’intimazione da ~572 mila euro perché l’Agenzia non aveva mai notificato nulla in precedenza al contribuente, dichiarando estinta la pretesa per decorso dei termini .
  • Prescrizione del credito: distinto dalla decadenza (che attiene al potere di notificare atti), c’è il tema della prescrizione, ossia il tempo massimo oltre il quale un credito non può più essere esatto se non sono stati compiuti atti interruttivi. I tributi erariali normalmente hanno prescrizione decennale dopo che il titolo (cartella) è divenuto definitivo , mentre alcune entrate hanno prescrizioni più brevi (es. contributi previdenziali 5 anni, sanzioni amministrative 5 anni, tributi locali spesso 5 anni in mancanza di titolo giudiziale). Se la cartella non fu mai notificata, ci si chiede: la prescrizione ha iniziato a decorrere? In genere si fa decorrere la prescrizione dal momento in cui il credito è esigibile (per le imposte, di norma dalla data di notifica dell’atto impositivo definitivo, o dalla scadenza per il pagamento spontaneo). In assenza di notifica, la prescrizione potrebbe non iniziare affatto a decorrere, oppure decorre comunque dalla formazione del ruolo. Su questo vi sono teorie divergenti. Ciò che conta per il contribuente è che, se intercorre un lungo periodo di inattività da parte dell’ente, magari superiore al termine prescrizionale, egli può eccepire che il credito si è estinto per prescrizione. Ad esempio, se un ruolo è stato reso esecutivo nel 2010 ma fino al 2025 nessun atto valido è mai giunto al contribuente, anche considerandolo conoscibile dal 2010, 15 anni sono passati e la prescrizione decennale (per tributi) sarebbe maturata. Nel nostro contesto, se il contribuente riceve un’intimazione nel 2025 riferita a una cartella del 2010 mai notificata, potrà eccepire la prescrizione decennale sopravvenuta prima della notifica dell’intimazione stessa. Attenzione però: la Cassazione, come detto, impone di sollevare l’eccezione di prescrizione al momento dell’intimazione e non dopo . Quindi la prescrizione è un asso nella manica, ma da giocare tempestivamente. Se il giudice accerta che tra la data in cui il ruolo è esecutivo (o l’ultimo atto interruttivo valido) e la notifica dell’intimazione è trascorso il termine di prescrizione senza atti validi di mezzo, dichiara prescritto il credito e annulla l’intimazione per illegittimità sopravvenuta del titolo.
  • Vizio insanabile del procedimento: sul piano formale, l’assenza di notifica della cartella è un vizio talmente grave da essere considerato alla stregua di un’inesistenza. La Cassazione lo definisce un vizio che inficia l’intera sequenza: “l’omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto sequenziale… la correttezza del procedimento… è assicurata dall’osservanza della sequenza… di determinati atti, comprese le notifiche” . Ciò tutela il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.: nessuna pretesa può dirsi legittimamente “cristallizzata” a carico del contribuente se egli non è stato posto in condizione di conoscerla e reagire. Dunque, una cartella mai notificata significa che il contribuente non ha potuto impugnarla: la legge (art. 19, co.3 D.Lgs. 546/92) gli consente allora di impugnare direttamente l’atto successivo (es. la stessa cartella se scoperta più tardi, o l’intimazione) proprio facendo valere il vizio di notifica dell’atto precedente . Questa facoltà è cruciale: anche se formalmente il termine per impugnare la cartella è passato, esso decorre nuovamente dal momento in cui il contribuente ne ha conoscenza effettiva, tramite l’atto successivo. La Cassazione lo ha chiarito: solo la piena conoscenza dell’atto fa scattare i termini di ricorso . Se la notifica manca, l’atto impositivo non diventa definitivo finché il contribuente non ne venga a sapere . Ciò è stato affermato anche in contesti particolari, ad esempio verso contribuenti falliti: l’omessa notifica di un avviso al contribuente (oltre che al curatore) rende inefficace la pretesa, l’atto non diventa definitivo e non va nemmeno insinuato al passivo fallimentare .

In sintesi, una cartella non notificata lascia il procedimento di riscossione monco: l’ente impositore ha perso (o non attivato) la possibilità di legittimare la sua pretesa, e il contribuente conserva il diritto di contestarla al primo affacciarsi di essa.

Va fatto un distinguo: notifica nulla vs notifica inesistente. Una notifica può essere nulla se vi è stato un tentativo che però non ha rispettato forme essenziali (esempio: consegna a persona non abilitata, mancato invio della raccomandata, relata priva di elementi essenziali). La nullità deve essere fatta valere dal contribuente; se questi, nonostante il vizio, ha comunque appreso dell’atto e agisce, la finalità di conoscenza è raggiunta e spesso la nullità viene “sanata” (per raggiungimento dello scopo) – ma ciò vale se l’atto è impugnato nel merito. Nel nostro caso, però, la conoscenza avviene solo con l’intimazione, dunque prima non c’è stata possibilità di sanatoria. La notifica inesistente, invece, si ha quando manca del tutto un’attività riferibile al destinatario (es. atto consegnato ad indirizzo completamente estraneo, o a persona che dichiara di non avere alcun rapporto, o spedizione a un indirizzo PEC errato non appartenente al contribuente). L’inesistenza non è sanabile in alcun modo e può essere rilevata d’ufficio. Fortunatamente dal punto di vista pratico, sia la nullità che l’inesistenza della notifica di un atto presupposto consentono di far valere il vizio impugnando l’atto successivo, ottenendone l’annullamento.

Riassumendo: se non hai mai ricevuto una cartella e questa riappare anni dopo sotto forma di intimazione di pagamento, hai solide basi per difenderti. In genere, riuscire a dimostrare la mancata (o invalida) notifica della cartella comporta l’annullamento dell’intimazione e spesso l’estinzione del debito per intervenuta decadenza o prescrizione . La chiave è portare all’attenzione del giudice la violazione del diritto di difesa derivante da quell’omissione.

L’intimazione di pagamento su cartella non notificata: profili di illegittimità

Una intimazione di pagamento che si fonda su cartelle mai notificate presenta evidenti profili di illegittimità. In diritto tributario vige il principio per cui ogni atto della riscossione deve avere un idoneo fondamento: l’intimazione presuppone una cartella valida, la cartella presuppone un accertamento valido, e così via. Se viene a mancare uno degli anelli della catena (ad es. la notifica della cartella), gli atti successivi sono viziati a cascata. Si parla in questi casi di nullità derivata dell’atto consequenziale, per difetto dell’atto presupposto.

Giurisprudenza rilevante: La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha più volte affrontato casi di intimazioni relative a cartelle mai comunicate al contribuente, enunciando principi chiari:

  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 1144/2018: ha sancito che il rispetto della sequenza procedimentale (avviso di accertamento → cartella → atti successivi) e delle relative notifiche è indispensabile per garantire la difesa del contribuente. L’omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio che travolge l’atto consequenziale notificato . In base all’art. 19, co.3 D.Lgs. 546/92, il contribuente può impugnare direttamente l’atto consequenziale notificatogli (ad esempio la cartella) facendo valere il vizio dell’omessa notifica dell’atto precedente. Verificata la mancanza di notifica, ne consegue la nullità anche dell’atto successivo .
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 3005/2020: ha ribadito che l’intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo autonomo. Normalmente, se la cartella non fu impugnata a suo tempo, i vizi di merito non possono più essere dedotti impugnando l’intimazione; salvo il caso in cui “il contribuente dimostri di essere venuto per la prima volta a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione medesima” . In tal caso, è ammesso contestare anche i vizi dell’atto precedente. Dunque la regola generale (intimazione impugnabile solo per vizi propri) conosce questa eccezione a tutela di chi scopre il debito solo in ritardo.
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 5061/2022: affronta il tema della legittimazione passiva e del litisconsorzio nei ricorsi contro intimazione per cartella non notificata. Stabilisce che il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore originario (es. Agenzia Entrate) oppure contro l’Agente della Riscossione, “senza che si configuri litisconsorzio necessario”, trattandosi di vizio procedurale (notifica mancante) che comporta nullità dell’atto successivo . L’Agente della Riscossione ha semmai la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore per definire le responsabilità. Ciò evita al contribuente di dover identificare con precisione chi citare: può chiamare direttamente AdER (che ha emesso l’intimazione) e sarà poi quest’ultima, se lo ritiene, a coinvolgere l’ente creditore. Si semplifica così la tutela del contribuente.
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 29989/2022: (richiamata in dottrina) ha confermato il principio generale: atto successivo nullo se il precedente non fu notificato. In quel caso, l’atto impugnato era un intimazione basata su un avviso di accertamento mai notificato: la Cassazione ha annullato l’intimazione proprio perché l’accertamento presupposto, non notificato, non poteva produrre effetti. Questo principio – valido per intimazione vs accertamento – si applica a maggior ragione per intimazione vs cartella .
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 2857/2022: (31/01/2022) ha trattato un caso in ambito fallimentare, ribadendo che l’omessa notifica dell’accertamento al contribuente fallito rende illegittima la successiva cartella notificata al curatore. In generale, ha sottolineato che se un atto (accertamento o cartella) non è notificato al soggetto passivo, il successivo atto della riscossione è inficiato. Questo rientra nel filone giurisprudenziale costante che abbiamo descritto.
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 2380/2023: (25/01/2023) ha ulteriormente consolidato la linea: la cartella di pagamento è illegittima se l’avviso di accertamento presupposto non era stato correttamente notificato, anche in situazioni particolari come quella del contribuente fallito (nel caso di specie, la notifica andava fatta sia al curatore sia al contribuente personalmente, altrimenti la cartella è nulla) .
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 6436/2025: è una pronuncia fondamentale e recente (11 marzo 2025) che segna un’evoluzione importante. La Cassazione afferma espressamente che l’intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/73, essendo equiparata all’avviso di mora, è atto necessariamente impugnabile ex art.19 D.Lgs. 546/92, non facoltativamente. Principio di diritto: “l’intimazione di pagamento […] è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19 […] sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione” . Ciò significa che il contribuente deve impugnare l’intimazione per far valere eventuali vizi (come prescrizione maturata o mancata notifica delle cartelle). In particolare, la Corte aggiunge che l’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione “va fatta valere impugnando quest’ultima, restando preclusa […] in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento” . E prosegue dicendo che lo stesso vale per la cartella “che si assume non sia stata nemmeno notificata” : anche tale vizio (mancata notifica cartella) deve essere eccepito subito contro l’intimazione, altrimenti sarà troppo tardi. In sintesi, Cass. 6436/2025 mette un punto fermo: se arriva un’intimazione e tu contribuente pensi che la cartella non ti sia mai stata notificata, non puoi restare inerte. Devi agire entro 60 giorni, altrimenti quella intimazione – benché illegittima – consoliderebbe la pretesa, impedendoti di opporla dopo. Questa decisione ha capovolto precedenti orientamenti più permissivi e va tenuta in massima considerazione . Infatti contraddice un precedente del 2022 (Cass. 27093/2022) che sembrava lasciare spazio a eccezioni di prescrizione tardive; ora invece il contribuente ha l’onere stringente di reagire subito.
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 20476/2025: (21 luglio 2025) ha confermato la scia di Cass.6436. Ha chiarito che la mancata impugnazione dell’intimazione preclude poi di eccepire la prescrizione maturata precedentemente . Dunque l’intimazione assume il ruolo di “spartiacque”: o si fa ricorso entro 60 giorni, o il credito si consolida definitivamente per quelle ragioni.
  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 8910/2025: (18 aprile 2025) merita menzione perché tratta un caso peculiare: la notifica di una cartella avvenuta secondo una norma poi dichiarata incostituzionale (la già citata questione della notifica semplificata prima di Corte Cost. 258/2012). La domanda era se, non avendo il contribuente impugnato la cartella all’epoca, potesse far valere l’illegittimità costituzionale della notifica solo quando riceve l’intimazione anni dopo. Ebbene, la Cassazione ha stabilito che il vizio derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità può incidere sull’intimazione successiva solo se il contribuente aveva già sollevato la questione in un contenzioso precedente. Se invece non ha impugnato la cartella nei termini, lasciandola diventare definitiva, “ciò impedisce di contestare la validità dell’intimazione successiva” . In sostanza: la pronuncia di incostituzionalità non riapre automaticamente i termini per chi ha lasciato scadere il termine di ricorso. Questo monito vale in generale: se un contribuente, pur avendo formale notifica (magari non compresa) di una cartella, non fece nulla, non può poi a distanza di anni invocare un vizio originario sopravvenuto (come l’incostituzionalità di una norma) per annullare l’intimazione, perché l’atto base è comunque definitivo. Diverso è se la notifica era del tutto omessa (caso nostro): lì la cartella non è mai divenuta definitiva, quindi l’intimazione è la prima occasione utile e la contestazione è ammissibile.
  • Corte Costituzionale n. 114/2018: questa sentenza della Consulta ha toccato tangenzialmente il nostro tema, intervenendo sul rapporto tra contenzioso tributario e opposizioni all’esecuzione. La Corte ha dichiarato l’illegittimità di una norma che sembrava precludere al contribuente ogni difesa in sede esecutiva, affermando il principio che il contribuente “non può essere privato del diritto di opporsi all’esecuzione” derivante da una cartella o intimazione . In pratica, dopo questa pronuncia, è ammessa l’opposizione ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione fiscale in alcuni casi (quando non si è potuto agire in sede tributaria). Tuttavia, la stessa Corte e poi la Cassazione hanno precisato che questo vale per evitare vuoti di tutela, ma non per far revivere eccezioni non sollevate colpevolmente prima. Dunque, se uno scopre la cartella solo col pignoramento (mai ricevuta né intimazione), potrà opporsi all’esecuzione facendo valere l’inesistenza della notifica. Ma se aveva avuto un’intimazione e l’ha ignorata, non potrà poi opporsi.
  • Corte Costituzionale n. 36/2025: pronuncia recentissima (marzo 2025) che, sebbene riguardi la fase processuale, ha effetti importanti: ha dichiarato incostituzionale l’art. 58, co. 3, D.Lgs. 546/92 (come modificato dalla riforma del processo tributario del 2022) nella parte in cui vietava il deposito di nuovi documenti in appello da parte delle parti . Perché rileva? Nel caso specifico, il contribuente in primo grado aveva ottenuto l’annullamento di un’intimazione per notifica mancante di due cartelle su sei; in appello, l’AdER ha cercato di produrre le relazioni di notifica mancanti per le altre cartelle, ma il contribuente si è opposto invocando il nuovo art.58, co.3 (che impediva nuovi documenti, salvo poche eccezioni) . I giudici d’appello hanno rimesso la questione alla Consulta, la quale ha ritenuto che vietare totalmente nuovi documenti in appello violi il diritto di difesa e il principio di parità delle armi, specialmente se in primo grado la documentazione era incompleta per cause magari non dipendenti dalla volontà (es. dimenticanza, o atti reperiti dopo). Risultato: ora in appello AdER potrà produrre le prove di notifica non esibite prima, e il contribuente potrà a sua volta produrre nuovi elementi di prova. Questo incide sulle liti in materia di notifiche: l’ente non rischia più di perdere solo perché ha omesso un documento in primo grado, potendo rimediare in appello (e viceversa, anche il contribuente può aggiungere prove). Ciò comporta che, per vedere riconosciuta la nullità di notifica, il contribuente dovrà affrontare la verifica piena delle prove anche in secondo grado, senza sperare in decadenze processuali della controparte. In definitiva, la partita sulla prova della notifica si gioca sul merito: se le ricevute e relazioni non ci sono o sono irregolari, la nullità sarà confermata; se invece in appello spunta la prova regolare, l’annullamento potrebbe essere revocato per quelle cartelle. In ogni caso la pronuncia della Consulta mira a far emergere la verità sostanziale su notifiche sì/no, più che far decidere le cause per motivi meramente processuali.

In conclusione su questo punto, un’intimazione di pagamento relativa a cartelle mai notificate è senz’altro impugnabile e tipicamente verrà annullata dal giudice, purché il contribuente sollevi correttamente i vizi. La strategia di difesa sarà: eccepire subito la nullità dell’intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché far valere la decadenza e/o prescrizione eventualmente maturate. Il giudice, verificata l’assenza di notifiche, dichiarerà nullo l’avviso di intimazione e, se i termini per emettere/rinotificare la cartella sono scaduti, dichiarerà estinto il debito. Vale la pena ribadire il tempismo: dopo Cass. 6436/2025, non bisogna aspettare. Se si ignora l’intimazione e si attende il pignoramento, si rischia di trovarsi preclusa la possibilità di far valere sia la nullità delle cartelle non notificate sia la prescrizione maturata .

Rimedi stragiudiziali: autotutela, sgravio e sospensione

Prima di avviare un contenzioso tributario, il debitore ha a disposizione alcuni strumenti stragiudiziali per cercare di risolvere la questione dell’intimazione illegittima. Questi percorsi rientrano nell’autotutela amministrativa, ovvero la possibilità per l’amministrazione di correggere spontaneamente i propri errori o di sospendere la riscossione in casi particolari. Ecco i principali rimedi:

1. Richiesta di sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-543 L. 228/2012): Introdotta con la legge di stabilità 2013, è una procedura pensata proprio per tutelare i contribuenti da cartelle/attività di riscossione indebite o illegittime. Consiste nel presentare all’Agente della Riscossione una autodichiarazione, corredata di documenti, che segnali la presenza di una causa di inesigibilità del credito. Le cause previste dalla norma includono, tra le altre :

  • Prescrizione o decadenza del credito intervenute prima della formazione del ruolo (ad esempio, cartella emessa fuori termine) .
  • Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (cartella annullata dall’ente impositore, ma non ancora tolta dal ruolo).
  • Sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore (rateazione o sospensione in autotutela ancora efficace).
  • Sospensione giudiziale ottenuta in un contenzioso (es. sospensione dall’organo giudicante).
  • Sentenza favorevole al contribuente che abbia annullato il debito (anche se AdER non era parte in causa).
  • Pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo (debito saldato ma iscritto per errore).
  • Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito (clausola generica che può includere altri vizi rilevanti, come ad esempio nullità radicali).

La mancata notifica della cartella rientra chiaramente tra le cause che rendono il credito “non esigibile”: infatti, se il ruolo non è stato notificato al debitore nei termini, si può configurare sia una decadenza, sia comunque un vizio tale da impedirne la legittima riscossione. Pertanto, il contribuente può dichiarare che l’intimazione si riferisce a una cartella mai notificata, allegando l’estratto di ruolo o altri documenti che lo provino (ad esempio un estratto di AdER dove risulta la cartella ma senza dati di notifica, oppure una sentenza che riconosce l’inesistenza di notifica).

Come e quando presentare l’istanza: va inviata all’Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto della riscossione contestato (ad esempio, entro 60 gg dall’intimazione). Nella pratica AdER mette a disposizione moduli online e indicazioni per fare la richiesta di sospensione, anche tramite PEC o area riservata. Prima era indicato un termine di 90 giorni, ma le disposizioni attuali parlano di 60 giorni, allineando il periodo a quello del ricorso (termine di decadenza per la presentazione dell’istanza) .

Effetti della richiesta: L’Agente, una volta ricevuta l’istanza, deve sospendere ogni attività di riscossione su quei carichi in attesa di verifica. La legge prevede una procedura a tappe :

  • Entro 10 giorni dalla presentazione, AdER trasmette la dichiarazione e i documenti all’ente creditore competente (es. Agenzia Entrate, Comune, INPS).
  • L’ente creditore ha 60 giorni di tempo per rispondere, comunicando sia al contribuente che ad AdER l’esito: può confermare il debito (ritenendo infondata la richiesta) oppure disporre lo sgravio (annullare in tutto o in parte i carichi contestati) .
  • Durante questo periodo, e comunque fino all’esito, la riscossione resta sospesa. La legge consente fino a 220 giorni di sospensione: se entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza l’ente creditore non comunica l’esito, i crediti sono annullati di diritto . Cioè, scatta una sorta di annullamento automatico quale sanzione per la mancata risposta dell’ente. In pratica 220 giorni (circa 7 mesi e mezzo) sono il tempo massimo di attesa.
  • Se l’ente risponde negativamente (confermando la legittimità del debito), la sospensione cessa e AdER può riprendere la riscossione; il contribuente a quel punto, se non l’ha già fatto, dovrà valutare l’azione giudiziaria (sempre che i termini glielo consentano).

Vantaggi e rischi di questa procedura: Il vantaggio è che è gratuita e veloce: in pochi giorni blocca ogni azione esecutiva in corso. Inoltre, se la ragione è fondata, spesso l’ente creditore dispone l’annullamento (sgravio) senza costringere il contribuente ad andare in giudizio. In casi palesi (ad esempio doppio pagamento, o appunto mancata notifica entro termini) molti enti preferiscono evitare il contenzioso e fanno sgravare la cartella. Il rischio però è la tempistica rispetto al ricorso: la legge di sospensione non interrompe né sospende formalmente i termini per ricorrere in Commissione Tributaria. Ciò significa che, se ricevo un’intimazione e presento l’istanza di sospensione entro 60 giorni, ma l’ente risponde al 90° giorno negando tutto, nel frattempo i 60 giorni per ricorrere sono scaduti. Mi ritroverei con la riscossione ripresa e, forse, precluso dal fare ricorso (perché tardivo). Per ovviare a questo problema, è prassi di prudenza presentare comunque il ricorso entro 60 giorni, e parallelamente presentare l’istanza di sospensione ad AdER. Così il contribuente si tiene aperta la strada giudiziaria; se poi la richiesta in autotutela va a buon fine (es. l’ente annulla il debito), potrà rinunciare al ricorso. Se invece la risposta è negativa, avrà già avviato il contenzioso nei termini. Da parte sua, l’AdER non eseguirà finché la questione è sub iudice o finché vige la sospensione amministrativa.

In sostanza, l’istanza ex L.228/2012 è un ottimo strumento per congelare subito l’intimazione e chiedere all’amministrazione di auto-correggersi. Nel caso di cartella non notificata, il contribuente allegherà magari un estratto di ruolo (documento rilasciato da AdER che elenca i debiti a carico e lo stato delle notifiche). Se dall’estratto risulta “Cartella n. XYZ notificata il gg/mm/aaaa a Tizio” ma Tizio prova che a quella data non ha ricevuto nulla (ad esempio era residente altrove, o non c’è firma), o se risulta una notifica per compiuta giacenza non conforme, lo segnalerà. AdER trasmetterà magari all’Agenzia delle Entrate, che dovrà verificare gli atti. Se l’Agenzia non trova copia della relata di notifica o rileva essa stessa il vizio (magari la notifica era stata fatta in violazione delle regole di legge), potrebbe decidere lo sgravio amministrativo: ciò significa che la cartella viene eliminata, e di conseguenza l’intimazione cade. In molti casi, soprattutto per importi non enormi o per posizioni in cui appare evidente l’errore procedurale, gli enti accolgono l’istanza per evitare di intasare i giudici tributari.

2. Istanza di autotutela all’ente impositore: Oltre (o in alternativa) alla sospensione tramite AdER, il contribuente può rivolgersi direttamente all’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, Inps ecc.) con un’istanza di autotutela. In tale istanza si chiede di annullare o sgravare la cartella dal ruolo, evidenziando che essa non risulta mai notificata e che i termini di notifica sono decaduti, oppure che il debito è prescritto, ecc. Ad esempio, scrivere all’Agenzia delle Entrate: “oggetto: richiesta annullamento/sgravio cartella n. … per mancata notifica e intervenuta decadenza”. Questa strada a volte accelera la soluzione, specie se l’ufficio riconosce immediatamente la fondatezza (ad esempio rinviene che la cartella fu restituita perché indirizzo errato, e ormai sono passati troppi anni). L’autotutela non sospende i termini di ricorso: anche qui vale il consiglio di non fare affidamento solo sulla bontà dell’ufficio, ma tenersi aperto il ricorso. Inoltre, l’ente non ha obbligo di rispondere entro un termine (diversamente dalla procedura ex lege 228/2012); l’autotutela “volontaria” potrebbe rimanere ignorata. Conviene quindi eventualmente accompagnarla alla citata istanza ex lege 228 che invece obbliga a un riscontro.

3. Istanza di sgravio all’Agente della Riscossione: In alcuni casi, il contribuente si rivolge direttamente ad AdER chiedendo lo sgravio (cioè la cancellazione del debito dal ruolo). Tuttavia, occorre capire che AdER è un mero riscossore: non può annullare un carico senza indicazione dell’ente creditore. L’AdER può autonomamente sospendere la riscossione se l’ente lo autorizza o se riceve l’ordine (come visto nella procedura sopra). Quindi, un’istanza generica di sgravio ad AdER verrà comunque girata all’ente titolare del credito per avere conferma. Fa eccezione il caso in cui si alleghino documenti chiarissimi, come una sentenza passata in giudicato o una certificazione di pagamento integrale: in tali ipotesi AdER ha facoltà di sospendere immediatamente e sollecitare lo sgravio. Diciamo che come passo formale è simile alla sospensione ex lege, con meno inquadramento normativo.

4. Interlocuzione informale e accesso agli atti: Un altro tassello stragiudiziale è ottenere informazioni e documenti. È spesso opportuno, appena ricevuta l’intimazione, recarsi (o accedere online) presso AdER per chiedere l’estratto di ruolo e copia delle relate di notifica delle cartelle indicate. AdER di solito fornisce su richiesta i dati di notifica in suo possesso (es. numero raccomandata, data, esito). Se emergono anomalie (es: “notificata per deposito l’1/1/2018 al Comune X” ma tu risiedevi altrove, o “consegnata a… [nome sconosciuto]”), hai elementi da usare sia in autotutela che in giudizio. Se AdER non collabora, si può fare un’istanza di accesso agli atti amministrativi all’ente creditore per avere copia delle notifiche. Tutto ciò va fatto tempestivamente, prima che scadano i 60 giorni, così da decidere con cognizione di causa come procedere.

5. Richiesta di rateizzazione (dilazione di pagamento): Tecnicamente non è un “rimedio” contro l’intimazione, ma è un’opzione parallela se il contribuente – valutato il caso – preferisce evitare il contenzioso e cerca solo di attenuare l’impatto del pagamento. L’AdER consente di chiedere la rateizzazione del debito iscritto a ruolo, anche dopo un’intimazione. Presentando domanda di rateazione prima che inizino le azioni esecutive, l’Agente sospende tali azioni e concede un piano di dilazione (fino a 72 rate mensili ordinariamente, estendibili a 120 in casi di grave difficoltà). Per il contribuente, la rateazione offre respiro finanziario ed evita pignoramenti, ma comporta l’adesione al debito: una volta ottenuta la dilazione, generalmente non si può più contestare il merito del debito (la giurisprudenza qualifica la richiesta di rate come riconoscimento del debito, salvo alcune eccezioni). Quindi, se si è convinti che la cartella non notificata non sia dovuta, chiedere la rateazione non è la strategia consigliata perché preclude poi di far valere quel vizio. Invece, è un’opzione se magari il vizio di notifica c’è ma di fatto il debito è corretto e si preferisce pagare poco alla volta piuttosto che rischiare azioni immediate. Attenzione: in passato, presentare domanda di rateazione faceva perdere il diritto di ricorso; oggi non è più automatico, ma rimane un comportamento potenzialmente interpretato come acquiescenza.

In generale, i rimedi stragiudiziali vanno usati con accortezza. Consigli pratici:

  • Non affidarsi solo all’autotutela se il tempo stringe: meglio depositare un ricorso cautelativo in Commissione e poi eventualmente ritirarlo se la questione si risolve bonariamente.
  • Usare la sospensione ex L.228/2012 per guadagnare tempo senza rischiare pignoramenti imminenti e per segnalare ufficialmente il problema all’ente.
  • Mantenere la comunicazione scritta (PEC, raccomandata) per avere prova di aver attivato la richiesta di sgravio/sospensione.
  • In casi complessi, valutare di farsi assistere da un difensore anche nell’autotutela: un avvocato tributarista o commercialista può redigere l’istanza citando le norme e magari allegando giurisprudenza, dando maggior peso alla richiesta.

Tabella riepilogativa dei rimedi e procedure stragiudiziali:

Rimedio stragiudizialeScopo e ContenutoTerminiEffetti sulla riscossioneNote
Istanza di sospensione/annullamento ex L. 228/2012 (sospensione legale)Chiedere ad AdER di sospendere immediatamente la riscossione e verificare il credito per annullarlo se: cartella non notificata, prescrizione, sgravio già deciso, pagamento già effettuato, ecc. .60 giorni dalla notifica dell’intimazione (o altro atto impugnabile) .AdER sospende le azioni esecutive. L’ente creditore deve rispondere entro 60 gg. Se nessuna risposta entro 220 gg, il debito è annullato di diritto .Presentare documenti probanti (es. estratto di ruolo senza relata, quietanze, sentenze). Non interrompe i termini di ricorso – consigliato ricorrere comunque per sicurezza.
Autotutela all’ente creditore (richiesta di annullamento/sgravio)Petizione diretta all’ente originario (AE, Comune, etc.) per riconoscere l’errore (mancata notifica, decadenza) e cancellare il debito dal ruolo.Preferibilmente entro i 60 gg dall’intimazione (così l’ente può attivare sgravio prima che AdER proceda).Sospensione discrezionale (l’ente può chiedere ad AdER di attendere l’esito). Se accolto, emette provvedimento di sgravio: AdER annulla il carico.Procedura facoltativa per l’ente, nessun obbligo di risposta né termine definito. Utile allegare estratti, normative, e magari citare Cassazione a supporto.
Accesso agli atti / Richiesta documenti (AdER/Ente)Ottenere estratto di ruolo, copie di relate di notifica, ecc., per avere prove del vizio.– (Prima possibile, per usare info in altre istanze o nel ricorso).Nessun effetto diretto sulla riscossione (salvo che AdER a volte sospende spontaneamente se emergono anomalie evidenti).Il diritto di accesso (L. 241/90) può essere esercitato verso l’ente per farsi dare atti di notifica. AdER spesso fornisce estratti su semplice richiesta del debitore.
Rateizzazione del debito (dilazione)Evitare il rischio immediato di esecuzione pagando a rate. Si riconosce però il debito.Entro il termine indicato nell’intimazione (5 gg) per evitare azioni; comunque possibile finché non iniziano pignoramenti (e anche dopo, entro certi limiti).Se accordata, AdER non avvia/esegue pignoramenti finché il piano è rispettato.Non è un’annullamento, ma una soluzione di pagamento. Potrebbe precludere successive contestazioni sul merito (accettazione tacita del debito). Da valutare solo se non ci sono valide ragioni di contestazione o come extrema ratio.

Rimedi giudiziali: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (Commissione Tributaria)

Se l’intimazione di pagamento per cartelle mai notificate non viene risolta in via amministrativa, il contribuente deve passare al rimedio giudiziale, ossia il ricorso giurisdizionale. Nel contesto fiscale italiano, le controversie relative a tributi e atti della riscossione tributaria rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria (CGT), denominate fino al 2022 Commissioni Tributarie (provinciali e regionali).

Quando e dove ricorrere:

  • Per le intimazioni riguardanti tributi statali, locali o contributi previdenziali equiparati a tributi, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) del territorio in cui ha sede l’ufficio dell’Agente della Riscossione che ha emesso l’intimazione. Ad esempio, se l’intimazione è emessa da AdER Sportello di Milano, si ricorre alla CGT di Milano.
  • Se l’intimazione riguarda sanzioni amministrative diverse dai tributi (es: multe stradali iscritte a ruolo) la giurisdizione non è tributaria, ma ordinaria: solitamente il contribuente può impugnarla davanti al Giudice di Pace (o al Tribunale) come fosse un’opposizione all’esecuzione. Questo però esula dalla materia strettamente tributaria e sconta termini più brevi (30 giorni) se trattata come atto di riscossione di sanzioni. In pratica c’è un dibattito, ma per prudenza se l’intimazione include crediti non tributari, conviene impugnarla davanti al giudice competente per quei crediti. Il modulo standard di intimazione AdER infatti indica che l’autorità competente per il ricorso varia a seconda della natura del credito: “I termini, le modalità e l’autorità competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati” . AdER stessa dunque avverte che potrebbe essere competente il TAR (per certe entrate pubbliche, raramente) o il Giudice Ordinario (per contributi o sanzioni) a seconda del caso. Nel nostro scenario tipico (cartelle di Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS ecc.), è il giudice tributario per tributi e il giudice ordinario per contributi previdenziali (nota: dal 2022/23 i contributi previdenziali ex Equitalia dovrebbero passare al giudice ordinario – questione tecnica di giurisdizione).
  • Termine: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’intimazione (il calcolo esclude il dies a quo, e se il 60° giorno cade di sabato/domenica o festivo, slitta al primo giorno feriale successivo). È un termine perentorio di impugnazione, analogo a quello per impugnare le cartelle o gli avvisi di accertamento . Se ci si lascia sfuggire questo termine, l’intimazione diventa definitiva e – come spiegato – diventa assai arduo contestare in seguito gli stessi vizi (se non forse opponendo l’esecuzione davanti al G.O., opzione quasi preclusa dopo Cass. 6436/25). Pertanto, 60 giorni è la finestra da rispettare rigorosamente.
  • Forma: il ricorso va redatto in forma scritta motivata, con l’indicazione del ricorrente, dell’atto impugnato (estremi dell’intimazione), dell’Agente della Riscossione (e dell’ente impositore se coinvolto), i motivi di ricorso (i vizi che si intendono far valere) e le conclusioni (es: richiesta di annullamento dell’intimazione e della cartella presupposta per nullità della notifica, con vittoria di spese). Dal 2023 il processo tributario si svolge telematicamente tramite il Portale Giustizia Tributaria: il ricorso si deposita in via telematica e va notificato alle controparti (AdER e eventualmente all’ente creditore) via PEC.

Chi citare in giudizio: Come visto, la Cassazione ha detto che non c’è litisconsorzio necessario tra AdER e ente impositore . In pratica, il contribuente può fare ricorso solo contro AdER, che ha emanato l’intimazione. AdER, nel caso, potrà chiamare in causa l’ente impositore ex art. 23 D.Lgs. 546/92 (interpello del terzo) se la questione verte su fatti di competenza di quell’ente (es. notifica del tributo). Tuttavia, per prudenza, molti professionisti preferiscono indicare entrambi sin dall’inizio come resistenti: sia AdER sia, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate (se la cartella era per imposte erariali) o il Comune (se per tributi locali), etc. Questo per evitare eccezioni o rimpalli: se c’è in giudizio anche l’ente impositore, il giudice potrà decidere compiutamente anche sull’inesigibilità del credito, e l’ente potrà difendersi sull’aspetto notifica. Se invece si cita solo AdER, può capitare che questa si difenda dicendo: “La notifica della cartella era compito dell’ente X, non di noi; noi non possiamo che prendere atto del ruolo, etc.”. Benché ciò non impedisca al giudice di annullare l’intimazione, a volte preferiscono avere in causa anche l’ente per chiarire se la cartella fu o meno notificata. Detto ciò, la legge non impone di citare l’ente; quindi è una scelta tattica. Nel dubbio, includere l’ente non nuoce (se non per il costo di notifica aggiuntivo), e mette al riparo da eventuali eccezioni di difetto di legittimazione.

Motivi di ricorso: I motivi vanno articolati chiaramente. Nel nostro scenario, i principali saranno:

  • Omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte: si deduce la violazione dell’art. 26 DPR 602/73 e delle norme sulle notificazioni (artt. 137 ss. c.p.c. o PEC) in relazione alle cartelle/avvisi indicati nell’intimazione. Si argomenta che tali cartelle non sono state mai portate a conoscenza del ricorrente, con conseguente nullità dell’intimazione ex art. 19 co.3 D.Lgs. 546/92 e per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost). Si cita giurisprudenza a sostegno, ad es. Cass. 1144/2018, Cass. 5061/2022, Cass. 6436/2025 , ecc., che confermano la nullità dell’atto consequenziale se manca la notifica del precedente.
  • Intervenuta decadenza dall’iscrizione a ruolo/notifica della cartella: se applicabile, si eccepisce che l’ente impositore ha perso il potere di emettere o notificare la cartella per decorso dei termini di legge. Ad es.: “la cartella scaturisce da un avviso di accertamento anno 2015 divenuto definitivo, ma la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2017 (art…); poiché ciò non è avvenuto, il diritto alla riscossione è decaduto ex art…”. Si chiede quindi l’annullamento non solo dell’intimazione ma anche l’estinzione del carico per decadenza .
  • Prescrizione del credito tributario: se tra la data in cui il debito è divenuto esigibile e la notifica dell’intimazione è trascorso un periodo superiore al termine di prescrizione, si eccepisce la prescrizione (ex art. 2946 c.c. o norma specifica). Ad esempio: “nessun atto interruttivo valido è stato notificato dal… (data) ad oggi, dunque il diritto di procedere alla riscossione coattiva è prescritto”. Come supporto, dopo Cass. 6436/2025, questo va fatto altrimenti sarà precluso .
  • Eventuali altri vizi propri dell’intimazione: verificare se l’intimazione stessa è formalmente corretta. Ad esempio, l’art. 50 DPR 602 richiede che contenga l’espressa intimazione a pagare entro 5 giorni . Se mancasse, sarebbe nulla per difetto di contenuto. Oppure se non indica le cartelle a cui si riferisce. Oppure vizi di notifica dell’intimazione stessa (es: intimazione notificata a un indirizzo vecchio, analogamente alla cartella). Tali vizi “propri” rafforzano il ricorso ma in genere sono secondari rispetto al vizio principale della cartella non notificata.
  • Domanda di annullamento e conseguenze: nelle conclusioni si chiederà l’annullamento dell’intimazione impugnata. Inoltre, si può chiedere di dichiarare l’inesigibilità o estinzione dei carichi in essa indicati perché, risultando non ritualmente notificati, sono decaduti/prescritti. Spesso i giudici tributari, accogliendo il ricorso, scrivono formule tipo: “annulla l’intimazione impugnata e dichiara non dovute le somme portate dalle cartelle per intervenuta decadenza”. L’avvocato può anche chiedere la condanna alle spese di giudizio a carico di controparte (secondo soccombenza).

Procedimento: Una volta depositato il ricorso e notificato alle parti, queste possono costituirsi (AdER e/o ente depositano memorie difensive). AdER tipicamente cercherà di produrre le prove di notifica delle cartelle (se esistono) per dimostrare che furono notificate; oppure potrebbe eccepire il difetto di giurisdizione se i crediti non sono tributari; oppure sostenere che il contribuente era a conoscenza per altri motivi. L’ente impositore, se presente, farà lo stesso. Il giudizio è documentale: fondamentale è ciò che risulta dalle relate e ricevute. Onere della prova: va ricordato che, secondo la Cassazione, grava sull’amministrazione provare la regolare notifica della cartella, una volta che il contribuente ne abbia contestato la mancata ricezione . Dunque il contribuente può limitarsi a dichiarare di non aver mai ricevuto nulla, sta a AdER esibire le relate firmate o le ricevute AR firmate. Se AdER non le produce o produce qualcosa di viziato, il giudice le darà torto.

Decisione: Se il ricorso viene accolto, l’intimazione è annullata. Come detto, ciò di norma fa cadere l’intera pretesa: l’Agente non potrà procedere oltre, e l’ente dovrà prendere atto che quelle somme non sono esigibili salvo riuscisse a emanare una nuova cartella (cosa che non può fare se i termini sono scaduti). In pratica, per quel debito il contribuente ha vinto: nessuna esecuzione potrà essergli mossa (il debito viene sgravato). Se, per ipotesi, il giudice riconoscesse solo una parte (es. annulla l’intimazione limitatamente a una cartella non notificata ma ne lascia in piedi altre che erano invece notificate), potrebbe succedere che AdER emetta una nuova intimazione per le somme residue oppure proceda all’esecuzione per quelle. Ma generalmente, se l’intimazione include atti nulli e altri validi, l’accoglimento può essere totale (annulla tutto e l’AdER dovrà rinotificare un’altra intimazione per i restanti, se vuole) oppure parziale (mantiene valida l’intimazione per i crediti validi e la annulla per gli altri). Sarà cura del dispositivo chiarire questo.

Se il ricorso viene respinto, significa che il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni (ad esempio, ha accertato che la cartella in realtà era stata notificata regolarmente o che il contribuente non ha provato il vizio). In tal caso l’intimazione rimane valida. Il contribuente può valutare appello alla CGT di secondo grado (entro 60 gg dalla notifica della sentenza di primo grado). Durante l’appello, l’intimazione resta efficace a meno che il contribuente non chieda e ottenga una sospensione giudiziale dell’esecuzione della sentenza impugnata (le regole del processo tributario permettono di chiedere la sospensione in appello se dall’esecuzione possono derivare danni gravi e irreparabili). Ad esempio, se la sentenza di primo grado dà via libera all’esecuzione, il contribuente appellante può chiedere alla CGT di secondo grado di sospendere gli effetti (così AdER non procede nel frattempo). Questa è un’ulteriore tutela giudiziale possibile. In caso di rigetto definitivo (anche in appello) e se non ci sono altri vizi, il contribuente dovrà adempiere, eventualmente sfruttando ancora la rateazione per evitare misure immediate.

Opposizione al pignoramento (Giudice Ordinario): come accennato, se un contribuente non ha impugnato l’intimazione e subisce un pignoramento (es. sul conto corrente) basato su cartella mai notificata, potrebbe tentare un’azione di emergenza nel processo esecutivo ordinario. Si tratta dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., da proporre innanzi al Tribunale civile competente, sostenendo che manca un titolo esecutivo valido perché la cartella non fu notificata. Dopo la pronuncia Corte Cost. 114/2018 e successive Cassazioni, questa strada è ora ammissibile solo in assenza di una “finestra” utile nel tributario . Se però c’era l’intimazione e si è lasciata decadere, il giudice ordinario potrebbe dire che quell’eccezione era da fare in sede tributaria e ormai non è più proponibile (res judicata implicita). L’opposizione potrebbe essere accolta solo se effettivamente la notifica della cartella è del tutto inesistente e l’intimazione non c’è stata (o non è stata neanche quella notificata). Insomma, è un rimedio residuale, complesso, e sconsigliabile contare su di esso, quando invece è molto più sicuro far valere tutto in Commissione Tributaria nei 60 giorni dall’intimazione.

Costi e benefici del ricorso tributario: Il ricorso comporta un contributo unificato (spesa di giustizia) il cui importo dipende dal valore del contenzioso: per debiti fino a 2.582,28 euro è di 30€, poi cresce a scaglioni (fino a 6.000€ è 60€, fino a 20.000€ è 120€, oltre è 250€ e così via). Inoltre, se ci si affida a un avvocato o commercialista abilitato, ci saranno i relativi onorari. In molti casi, però, i giudici tributari condannano l’ente soccombente a rifondere le spese legali al contribuente vittorioso. Ad esempio, in una causa in cui il contribuente dimostra che nulla gli fu notificato, è frequente la condanna di AdER (o dell’ente) al pagamento delle spese di giudizio. Quindi, a fronte di un esborso iniziale, si può essere rimborsati se si vince. Occorre ovviamente valutare il rapporto costi/benefici: per piccoli importi forse conviene tentare più insistentemente l’autotutela; per importi elevati, il ricorso è quasi obbligato, perché l’alternativa è subire un pagamento magari non dovuto di migliaia di euro.

Conclusione sui rimedi giudiziali: Il ricorso alla CGT è lo strumento principe per difendersi da intimazioni illegittime. La giurisprudenza – come abbiamo visto – è per lo più favorevole al contribuente in questi casi, a patto che l’azione sia tempestiva e ben documentata. Il contribuente deve sfruttare ogni elemento (estratti, avvisi AR, difetti di notifica) per convincere il giudice che davvero non ebbe conoscenza della cartella. Se ciò emerge, la vittoria è molto probabile, poiché i giudici tributari, in linea con la Cassazione, tendono ad annullare gli atti consequenziali per difetto di notifica degli atti presupposti . L’importante è non far consolidare la pretesa per inerzia: l’intimazione va combattuta sul nascere.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande comuni relative all’intimazione di pagamento su cartelle mai notificate, con risposte sintetiche basate su quanto esposto:

  • D: Che cos’è esattamente un’intimazione di pagamento?
    R: È un atto formale con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) intima al debitore di pagare, entro 5 giorni, somme già richieste con precedenti cartelle o atti esecutivi, prima di procedere al pignoramento. Viene notificata quando è passato oltre un anno dalla cartella senza che sia iniziata l’esecuzione forzata. In pratica è un ultimo avviso**: trascorsi 5 giorni, l’Agente può attivare l’esecuzione (es. pignoramento stipendio, conto, ecc.). Non contiene nuovi addebiti, ma elenca i debiti già risultanti da cartelle/avvisi, con importi aggiornati .
  • D: Perché ho ricevuto un’intimazione se non ho mai visto prima la cartella indicata?
    R: Ciò avviene quando l’Agente ritiene (nei suoi sistemi) che una cartella ti sia stata notificata in passato, ma tu in realtà non l’hai mai ricevuta. L’AdER, trascorso tempo, ha inviato l’intimazione dando per scontato che tu fossi a conoscenza del debito. È un caso purtroppo frequente: errori di notifica (indirizzo errato, assenza di avvisi) fanno sì che il contribuente scopra il debito solo all’arrivo dell’intimazione o, peggio, di un pignoramento. Ricevendo l’intimazione “a sorpresa”, molto probabilmente significa che c’è stato un vizio nelle notifiche precedenti (o addirittura nessun tentativo). In altri termini, l’AdER crede di averti già avvisato (tramite cartella), ma ciò non è mai avvenuto regolarmente.
  • D: Quali diritti ho se la cartella non mi è mai stata notificata?
    R: Hai diritto a far valere la nullità dell’intimazione e a contestare il debito. La legge ti consente di impugnare direttamente l’intimazione, eccependo la mancata notifica dell’atto precedente . In giudizio, l’ente dovrà provare di averti notificato la cartella; se non ci riesce o se la notifica risulta nulla, l’intimazione verrà annullata e il debito potrebbe essere dichiarato inesigibile (cancellato) . Inoltre, se la cartella è stata emessa fuori termine o il credito è prescritto, questi sono ulteriori motivi di annullamento. In sostanza, la mancata notifica viola il tuo diritto di difesa (art. 24 Cost.), quindi non sei tenuto a subire il pagamento senza prima aver avuto la possibilità di contestare.
  • D: Entro quanto tempo devo agire?
    R: Devi agire entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione. Questo è il termine per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (Commissione Tributaria) . È fondamentale rispettarlo: secondo la Cassazione, l’impugnazione dell’intimazione non è facoltativa ma obbligatoria per evitare la cristallizzazione del debito . Se lasci passare i 60 giorni senza far nulla, l’intimazione diventa definitiva e perdi la possibilità di far valere sia la nullità della cartella non notificata, sia l’eventuale prescrizione maturata . Non aspettare oltre, dunque. Eccezioni: se proprio hai saltato i 60 giorni per causa di forza maggiore (es. grave malattia), potresti provare a chiedere una remissione in termini, ma è un’ipotesi remota e discrezionale. In generale, 60 giorni è la regola ferrea.
  • D: Cosa succede se ignoro l’intimazione?
    R: Trascorsi 5 giorni, l’AdER può avviare l’esecuzione forzata. Puoi aspettarti azioni come: fermo amministrativo dell’auto, pignoramento del conto corrente, dello stipendio/pensione, oppure ipoteca su immobili (se il debito supera determinate soglie), fino al vero e proprio esproprio di beni. Inoltre, se non impugni entro 60 giorni, come detto, non potrai più contestare il merito di quel debito in sede di opposizione all’esecuzione . In pratica, ignorare l’intimazione equivale a accettare il debito (anche se non dovuto) e subire il pignoramento. È altamente sconsigliato restare inerti.
  • D: Posso contestare la cartella mai notificata tramite il ricorso contro l’intimazione?
    R: Sì. Quando presenti ricorso contro l’intimazione, devi proprio lamentare che la cartella presupposta non ti è mai stata notificata. Ciò ti permette, in un colpo solo, di far valere i vizi di quell’atto “a monte”. È l’eccezione ammessa dalla Cassazione: se tu hai conosciuto la pretesa fiscale solo con l’intimazione, puoi contestare anche l’atto precedente nel ricorso . Ovviamente il giudizio si focalizzerà sulla legittimità della notifica: il giudice verificherà (tramite le prove fornite da AdER) se la notifica c’è o no. Se accerta che la notifica manca o è nulla, annullerà l’intimazione proprio per quel motivo, senza bisogno che tu abbia impugnato formalmente la cartella (che non conoscevi). In sintesi: sì, il ricorso contro l’intimazione è lo strumento giusto per far valere che la cartella era ignota e viziata.
  • D: Servono documenti per provare che non ho ricevuto la cartella?
    R: È utile procurarsi qualche documento prima di ricorrere. Ad esempio, chiedere un estratto di ruolo ad AdER: se risulta che la cartella è stata notificata in una certa data, quell’estratto può mostrare come (raccomandata, ecc.). Puoi anche allegare una tua dichiarazione giurata in cui affermi di non aver mai ricevuto notifica. Ma soprattutto, nel processo sarà l’AdER a dover esibire la relata o l’avviso di ricevimento. Se nei suoi archivi la notifica risulta “depositata per irreperibilità” e tu eri residente altrove, puoi produrre il tuo certificato di residenza storico per mostrare che all’epoca eri in altro Comune. Oppure, se consta una notifica a mani di un familiare, puoi far dichiarare che quella persona non ti ha mai consegnato nulla (ad esempio perché non esisteva). In generale, più elementi porti, meglio è. Tuttavia la legge non ti chiede di provare un fatto negativo (non hai ricevuto); basta tu lo affermi e l’ente deve provare il contrario. Quindi, se AdER non produce una prova convincente di notifica, il giudice ti darà ragione. È comunque prudente allegare tutto ciò che supporta la tua affermazione (es. eventuali comunicazioni dell’epoca da cui risulta che l’ente non ti trovò, ecc.). Un avvocato saprà consigliarti caso per caso.
  • D: Nel frattempo posso trovare un accordo o chiedere tempo?
    R: Puoi chiedere la rateizzazione del debito per bloccare sul momento le azioni esecutive, ma attenzione: rateizzando, implicitamente riconosci il debito. Se presenti un piano di rate e inizi a pagare, poi risulta contraddittorio sostenere in giudizio che la cartella era nulla. Se hai dubbi fondati sul debito, meglio evitare di rateizzare prima del ricorso (potrai semmai farlo dopo, se dovessi perdere in giudizio). Un’altra cosa che puoi fare subito è l’istanza di sospensione ad AdER (ex L.228/2012) di cui parlavamo: è gratuita e entro pochi giorni dovrebbe congelare tutto . Questo ti dà tempo di preparare bene il ricorso. AdER in genere accoglie la sospensione se alleghi prove evidenti (es. copia di sentenza o quietanza di pagamento). Per la mancata notifica, allega magari la tua autodichiarazione e copia documento identità, chiedendo che l’ente verifichi. Non sempre AdER sospende con leggerezza solo su parola, ma formalmente presentando l’istanza sei protetto (per legge loro devono sospendere sospendere e rispondere in 60 gg) . Quindi , puoi chiedere tempo via sospensione, ma non dormire sugli allori: prepara comunque il ricorso, nel caso l’ente confermi il debito.
  • D: L’intimazione che ho ricevuto include più cartelle, alcune le avevo ricevute mentre altre no. Devo fare ricorso solo per quelle non notificate?
    R: Devi impugnare l’intera intimazione. Nel ricorso specificherai che contesti l’intimazione limitatamente alle cartelle X e Y perché non notificate, mentre per le altre cartelle (se effettivamente notificate e definitive) non hai motivi o magari sono già state pagate. Il giudice potrà così annullare l’intimazione parzialmente: ad esempio annulla le somme relative alle cartelle non notificate, confermando per le altre. Oppure, spesso avviene che se anche una parte consistente dell’intimazione è illegittima, l’intero atto venga annullato, lasciando all’Agente la possibilità di emetterne un’altra solo per le residue voci. In ogni caso, non è possibile (né necessario) impugnare “in parte” un atto: lo impugni tutto, poi il tuo interesse è circoscritto ai vizi che hai individuato. Il resto potresti non contestarlo. Se però, poniamo, l’intimazione include 5 cartelle e di 2 non sai nulla e di 3 invece riconosci il debito, potresti anche pagare quelle 3 e fare ricorso solo per le 2, spiegando nel ricorso che per le altre hai provveduto. Sta a valutazione. Ricorda che anche per cartelle notificate regolarmente potrebbe esserci prescrizione, quindi già che fai ricorso valuta se puoi eccepire prescrizione pure su quelle.
  • D: Dopo il ricorso, posso stare tranquillo che nel frattempo non mi pignorino?
    R: La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per legge, se vuoi bloccare le azioni esecutive durante il processo, devi chiedere una sospensiva al giudice tributario (istanza di sospensione cautelare, art. 47 D.Lgs.546/92) e ottenerla. In genere, se spieghi che potrebbero pignorarti beni e che hai ragione (cartella mai notificata), le Commissioni concedono la sospensione fino alla decisione (anche AdER spesso aspetta l’esito senza forzare la mano in questi casi, specie se sa di essere in torto). Tuttavia, per sicurezza è bene chiedere ufficialmente la sospensione al momento del ricorso. Il giudice fisserà udienza cautelare e, se ravvisa fumus (ragioni fondate) e periculum (danno dal pignoramento), sospenderà l’efficacia dell’intimazione. Ciò impedirà ad AdER di procedere nel frattempo. Se non lo fai, AdER potrebbe ugualmente procedere – sebbene, come detto, spesso attendano l’esito di primo grado per evitare successivi risarcimenti in caso di illegittimità. In definitiva: per star tranquillo, chiedi la sospensione giudiziale e nel frattempo hai comunque la sospensione amministrativa ex L.228 se l’hai chiesta.
  • D: La cartella mai notificata era per un tributo del 2008. Siamo nel 2025. Posso far valere la prescrizione?
    R: Sì, con ogni probabilità. Molti tributi si prescrivono in 10 anni dal momento in cui sono definitivi. Se dal 2008/2010 (supponendo che il ruolo sia del 2010) fino ad oggi nessun atto valido ti è stato notificato, i 10 anni sono trascorsi. Nel ricorso, oltre alla nullità della notifica, devi espressamente eccepire la prescrizione del credito tributario . Se il giudice la riconosce, dichiarerà che il debito era già prescritto prima dell’intimazione, pertanto l’intimazione viene annullata e il credito non è più riscuotibile in assoluto (nemmeno rinotificando la cartella, anche volendo). Attento però: come rilevato da Cass. 6436/25, se non eccepisci la prescrizione nel ricorso contro l’intimazione, poi non potrai farlo successivamente . Quindi sollevala subito. La prescrizione dei tributi decorre generalmente dalla data di notifica della cartella (che qui manca) o, in mancanza, dalla data di scadenza legale del pagamento spontaneo. Ad esempio, per un tributo 2008 accertato nel 2010, se la cartella non è stata notificata, dal 2011 il credito era esigibile, dunque dal 2011 al 2021 decorrono 10 anni. Ogni caso va visto, ma 15+ anni senza atti di solito implica prescrizione. Anche alcune sanzioni amministrative (multe) si prescrivono in 5 anni dall’evento definitivo. Dunque, , la prescrizione è un potente argomento in queste vicende datate.
  • D: L’intimazione è stata notificata anch’essa ad un indirizzo sbagliato, l’ho scoperta per caso. Posso impugnare lo stesso?
    R: Se ritieni che anche l’intimazione non ti sia arrivata regolarmente (ad es. l’hai trovata nella cassetta di un vecchio indirizzo, o l’hai saputo da estratto di ruolo), la questione si complica perché i 60 giorni decorrono dalla notifica. Se la notifica non è valida, teoricamente l’intimazione non è efficace ma nemmeno i termini iniziano. In tal caso potresti decidere di impugnare comunque “per prudenza” quando ne vieni a conoscenza (principio di conoscenza effettiva) spiegando al giudice che impugni un atto che hai scoperto fuori notifica, chiedendo eventualmente rimessione in termini. La Cassazione spesso dice: se notifica nulla, l’atto non è definitivo e puoi impugnarlo appena ne hai conoscenza. Quindi direi sì, impugna subito anche l’intimazione (oltre ai vizi originari, aggiungi che pure l’intimazione ti è stata notificata in modo irregolare). Sarà il giudice a valutare se il ricorso è tempestivo rispetto alla conoscenza. Non far nulla ti espone a pignoramenti imprevisti. Meglio prevenire.
  • D: Alla fine di tutto, chi ha ragione ottiene anche un risarcimento per i danni o le spese subite?
    R: In genere, in ambito tributario non è previsto un risarcimento danni (a meno di casi eccezionali di malafede grave dell’ente). Ciò che puoi ottenere è la condanna alle spese di giudizio in tuo favore. Cioè, se vinci, l’AdER/ente dovrà rimborsarti le spese legali che hai affrontato (entro limiti stabiliti dal giudice). Questo è già qualcosa: eviti di rimetterci soldi per esserti difeso. Se hai subito un pignoramento illegittimo basato su cartella mai notificata, potresti tentare un’azione risarcitoria separata (ma devi provare il danno concreto, es. conto bloccato che ti ha fatto saltare pagamenti). Non è semplicissimo e di solito, se ottieni l’annullamento, ci si accontenta di quello. In conclusione, il “risarcimento” tipico è non pagare ciò che non dovevi e farti restituire le spese processuali.

Tabelle riepilogative

Per fissare i concetti chiave, riportiamo alcune tabelle riassuntive:

Sequenza degli atti e impatti della mancata notifica:

Sequenza previstaAtto regolarmente notificato?Conseguenze sulla legittimità degli atti successivi
Accertamento → Cartella → Intimazione → PignoramentoAccertamento non notificato (es: mai ricevuto avviso di accertamento)La cartella di pagamento emessa su un accertamento non notificato è nulla. In caso di ricorso, il giudice annullerà la cartella e di riflesso l’intimazione . Se la cartella era comunque notificata al curatore ma non al contribuente fallito, idem: cartella illegittima .
… → Cartella → Intimazione → PignoramentoCartella non notificata (mai giunta al contribuente, o notifica nulla)L’intimazione è nulla per vizio procedurale (art.19 co.3 D.Lgs.546/92) . Il contribuente può impugnarla e far valere il vizio originario; se provato, l’intimazione viene annullata e la pretesa spesso dichiarata non più esigibile .
… → Cartella → Intimazione → PignoramentoIntimazione non notificata (o notificata oltre 1 anno senza nuova intimazione)L’esecuzione forzata avviata senza intimazione valida è irregolare. Dopo Corte Cost.114/2018, il contribuente può opporsi al pignoramento ex art.615 c.p.c. eccependo la mancanza di intimazione (se non l’ha potuto fare prima) . Se invece l’intimazione c’era ma non impugnata, non può lamentare la mancanza dopo.
… → Cartella → Intimazione → PignoramentoPignoramento (fermo/ipoteca) viziato (es. avviato senza intimazione obbligatoria, o su debito prescritto)Possibile opposizione agli atti esecutivi (20 gg) o all’esecuzione (tempestiva). Dopo Cass.6436/25, se il vizio era la prescrizione maturata prima, andava eccepita all’intimazione ; se non fatto, opposizione difficilmente accolta.

Vizi di notifica comuni e loro effetti:

Vizio di notifica della cartellaDescrizioneQualifica (nullità/inesistenza)Effetto pratico
Omessa notifica totaleNessun tentativo di notifica al contribuente risulta.Inesistenza (atto mai portato a conoscenza).Cartella inesistente verso il contribuente. Intimazione e atti successivi nulli. Vizio insanabile rilevabile dal giudice .
Notifica a indirizzo erratoCartella inviata ad un indirizzo non più (o mai) appartenente al destinatario. Es: contribuente trasferito, ma cartella mandata al vecchio.Inesistenza se indirizzo totalmente estraneo; Nullità se indirizzo formalmente esistente ma non più attuale (a seconda dei casi).Il contribuente non la riceve. Se l’ente non prova che l’indirizzo era valido secondo gli atti ufficiali, la notifica è nulla. Intimazione annullabile.
Consegna a familiare senza raccomandata informativaL’atto viene dato a un convivente, ma manca l’avviso al destinatario previsto dall’art. 139 c.p.c.Nullità (procedura incompleta).Il contribuente potrebbe ignorare la consegna. Se impugna, notifica dichiarata nulla dal giudice; l’ente potrà solo rinnovarla se entro termini (di solito no). Intimazione nulla di riflesso.
Irreperibilità relativa senza affissione o raccomandata (pre-2012)Per irreperibilità, l’atto fu depositato in Comune ma senza affiggere avviso sulla porta e/o senza raccomandata (come permetteva vecchio art.26, ora incostituzionale).Nullità (notifica carente) per violazione procedure ex art.140 c.p.c. e incostituzionalità parziale art.26 DPR 602 .Cartelle notificate prima della sent. 258/2012 con questo metodo “semplificato” oggi possono essere contestate come nulle. Se il contribuente non impugnò a suo tempo, Cass.8910/25 dice che non può farlo dopo che l’atto è definitivo . Ma se l’intimazione è la prima contestazione, sì.
PEC inviata a indirizzo sbagliato/non ufficialeCartella spedita via PEC a un indirizzo che non è quello risultante dagli elenchi pubblici per quel contribuente.Nullità (indirizzo errato) – la giurisprudenza talvolta l’ha considerata addirittura inesistenza se l’indirizzo PEC non appartiene affatto al destinatario.Il contribuente non riceve nulla. Se eccepito, il giudice annullerà la cartella/intimazione. Nota: Cass.6015/2023 ha detto valida PEC da indirizzo del mittente non in elenco, ma indirizzo destinatario deve essere corretto .
Mancata firma digitale su cartella PECCartella via PEC priva di firma digitale (solo pdf semplice).Nullità (violazione requisito di forma dell’atto informatico).Giudici hanno annullato cartelle PEC non firmate perché manca l’attestazione di conformità. L’atto è come inesistente in originale. Intimazione conseguente nulla.
Relata di notifica priva di elementi essenzialiLa relazione dell’ufficiale manca di data, nome di chi ha ricevuto, o altre indicazioni obbligatorie.Nullità (notifica irrituale).La prova della notifica è inaffidabile. In giudizio, se la relata è incompleta, la notifica è dichiarata nulla.

(Gli effetti pratici assumono rilievo se il contribuente solleva il vizio nel primo atto utile – es. ricorso contro intimazione. Altrimenti, se l’atto diventa definitivo, alcuni vizi formali non potranno più essere fatti valere.)

Simulazioni pratiche

Di seguito presentiamo alcune situazioni tipo (casi pratici) per illustrare come applicare i principi esposti:

Caso 1: Cartella mai notificata e intimazione tardiva – debito annullato per decadenza
Scenario: Mario riceve nel 2025 un’intimazione di pagamento da AdER che richiede €10.000 per IRPEF 2012, riferendo una cartella del 2017. Mario però non ha mai ricevuto né quella cartella né altri avvisi su quel debito. Verifica l’estratto di ruolo: la cartella risulta emessa a novembre 2017 e “notificata il 10/12/2017 per compiuta giacenza”. Mario scopre che all’epoca era residente all’estero e aveva comunicato all’AIRE il suo indirizzo estero, ma la cartella fu spedita alla vecchia residenza italiana, andando in compiuta giacenza. Dunque non è mai venuto a conoscenza di nulla finora.
Azione: Mario presenta entro 60 giorni ricorso alla CGT, citando AdER e Agenzia Entrate. Motivi: 1) omessa/inesistente notifica della cartella 2017, in quanto inviata a indirizzo errato (residenza non più attuale, nessuna notifica all’estero); 2) intervenuta decadenza dal poter riscuotere IRPEF 2012, poiché la cartella, emessa per esito controllo automatizzato 2012, doveva essere notificata entro il 31/12/2016 (secondo art.25 DPR 602/73 all’epoca) e invece è stata emessa e spedita nel 2017 ; in ogni caso, anche considerando termine più ampio, è fuori tempo; 3) in subordine, prescrizione essendo trascorsi oltre 8 anni dal 2017 al 2025 senza atti interruttivi noti. Chiede annullamento intimazione e estinzione del debito.
Esito: Il giudice verifica che effettivamente Mario era all’estero e che l’Agenzia non ha seguito la procedura speciale per notificare agli iscritti AIRE (doveva usare l’art.142 c.p.c. via Ministero Esteri, oppure notifica via PEC se disponibile) . Dichiara quindi nulla la notifica della cartella 2017 e, di conseguenza, annulla l’intimazione 2025 per vizio dell’atto presupposto . Inoltre, rilevando che la cartella fu emessa oltre i termini (decadenza) e comunque il 2012 è decaduto, dichiara non dovute le somme iscritte a ruolo per IRPEF 2012. Il debito di €10.000 viene quindi annullato totalmente. AdER è condannata alle spese di lite €… . Mario non dovrà pagare nulla e ottiene ragione completa. (Questo scenario illustra un caso tipico di vittoria piena: cartella inesistente + decadenza conclamata = pretesa estinta ).

Caso 2: Cartella notificata a familiare ma ignorata, intimazione su debito prescritto – necessità di agire tempestivamente
Scenario: La sig.ra Anna riceve a marzo 2025 un’intimazione di pagamento per €4.500 riferita a una cartella TARI (tassa rifiuti) del Comune relativa agli anni 2015-2016. Lei non ricorda di aver mai visto tale cartella. Approfondendo, scopre che la cartella era stata consegnata nel 2019 a un familiare convivente (suo padre), che però all’epoca non le riferì nulla e smarrì i documenti. Dall’estratto risulta notifica “a mani di familiare” e invio di raccomandata informativa. Probabilmente l’avviso è andato perso o suo padre non ha capito l’importanza. Dunque la cartella fu notificata formalmente, ma Anna non ne ebbe conoscenza effettiva nel 2019. Ora nel 2025 quell’intimazione arriva (forse tardivamente, a 6 anni di distanza). Nel frattempo sono passati oltre 5 anni dal 2019. La TARI, essendo tributo locale, potrebbe considerarsi prescritta in 5 anni.
Azione: Anna, appena ricevuta l’intimazione 2025, ha 60 giorni. Potrebbe pensare: “la cartella fu notificata (anche se io non lo sapevo) nel 2019 – non l’ho impugnata, è definitiva”. Tuttavia, la buona notizia per lei è che il debito TARI si prescrive in 5 anni dopo notifica cartella se il Comune non ha fatto altri atti. Dal 2019 al 2025 sono passati 6 anni senza altri avvisi. Quindi Anna deve impugnare l’intimazione e puntare sulla prescrizione maturata prima dell’intimazione . Nel ricorso eccepisce anche la nullità dell’intimazione per tardività: è stata notificata oltre un anno dopo la cartella (ma questo di per sé è sanato dall’intimazione stessa, la legge dice che doveva farla prima di pignorare, e l’ha fatta seppur tardi). Comunque, il focus è: prescrizione quinquennale del tributo locale.
Esito: Il giudice tributario, verificato che effettivamente dopo la cartella 2019 (notificata al padre, ma comunque consegnata a familiare e raccomandata inviata: quindi notifica valida sul piano formale) non ci sono stati atti interruttivi fino all’intimazione 2025, riconosce che al momento dell’intimazione il credito era già prescritto (5 anni decorsi) . Pertanto accoglie il ricorso, annulla l’intimazione e dichiara il credito TARI non più esigibile per intervenuta prescrizione. In questo caso il giudice non ha basato la decisione su un vizio di notifica (la notifica 2019 era formalmente regolare, la colpa è del padre di Anna semmai), bensì sul decorso del tempo. Nota: qui Anna ha potuto sollevare la prescrizione perché ha impugnato tempestivamente l’intimazione; se avesse aspettato e magari provato a opporsi dopo un pignoramento, le sarebbe stato opposto che doveva farlo all’intimazione (come da Cass. 6436/25) . Quindi ha agito correttamente e ha ottenuto l’annullamento del debito per ragioni maturate nel frattempo.

Caso 3: Intimazione con più cartelle, una non notificata e altre regolari – annullamento parziale
Scenario: La società XYZ Srl riceve un’intimazione nel 2024 per un totale di €100.000, relativa a 3 cartelle: 1) cartella n.1 del 2019 (IVA 2015) – che la società ha effettivamente ricevuto nel 2019 ma non pagato né impugnato; 2) cartella n.2 del 2020 (IRAP 2016) – mai pervenuta alla società (risulta indirizzo errato); 3) cartella n.3 del 2020 (INPS contributi dipendenti) – ricevuta via PEC nel 2020 e rateizzata, poi decaduta dalla rateazione nel 2022.
Qui dunque solo la cartella n.2 è “mai notificata”, mentre le altre due erano conosciute (una addirittura rateizzata). L’intimazione intima tutto insieme.
Azione: La società, tramite il suo legale, fa ricorso alla CGT. Per la cartella 1 e 3 non può contestare la notifica (erano note), ma può verificare se sono prescritte: dal 2019 al 2024 5 anni non sono passati (IVA prescrizione 10 anni, contributi 5 anni => contributi forse sì prescritti se 2016 +5 = 2021, ma la rateazione interruppe nel 2020 quindi fino a 2022 niente, ora nel 2024 circa 2 anni di prescrizione). Quindi contesta: – Cartella 2: inesistenza notifica, quindi chiede annullamento per € X debito IRAP 2016 e la sua decadenza perché IRAP 2016 andava notificata entro il 2019 e non è stato fatto validamente. – Cartella 3 (INPS): prescrizione dei contributi perché l’ultimo atto valido fu la comunicazione di decadenza rate nel 2022 e ora è fine 2024 – in realtà solo 2 anni, contributi prescrivono in 5 anni, quindi non ancora prescritti; magari non può eccepirla. Può contestare però che l’intimazione per i contributi era competenza del giudice ordinario? In teoria no, le cartelle INPS Equitalia venivano prima in Commissione, ma dopo riforma giurisdizione contributiva è al tribunale ordinario. Potrebbe quindi eccepire difetto di giurisdizione su quella parte. – Cartella 1: nulla da eccepire a parte magari la rateizzazione anche lì? (No, cartella 1 fu ignorata). Comunque, la parte più grossa del valore è su cartella 2 mai notificata.
Esito: Il giudice esamina le 3 posizioni. Rileva che cartella 2 effettivamente non risulta notificata (l’ente non esibisce prova di notifica corretta) e dichiara l’intimazione illegittima per tale parte. Per cartella 1 e 3 invece la notifica era regolare e i debiti non prescritti, quindi legittimi. Potrebbe quindi pronunciarsi con una sentenza di annullamento parziale: ad esempio “annulla l’intimazione limitatamente alle somme di IRAP 2016 di €…, confermando per il resto”. In pratica riduce il debito intimato. Oppure, talvolta per semplicità annulla tutto l’atto ma specifica che l’ente potrà emettere nuova intimazione per i residui. Nel risultato finale, la società non dovrà i €X della cartella 2 (magari €30.000) mentre dovrà pagare gli altri €70.000 (magari già in parte versati in rate precedenti). È un successo parziale. Da notare: se la società non avesse impugnato, avrebbe dovuto pagarli tutti 100k. Così invece ha sgravato una parte significativa. Le spese di giudizio potrebbero essere compensate o parzialmente a favore del ricorrente proporzionalmente alla soccombenza relativa.

Caso 4: Manca l’intimazione ma partono i pignoramenti – tutela residuale
Scenario: Il Sig. Bianchi scopre improvvisamente, nel 2025, che AdER ha pignorato il suo conto bancario per €8.000 a titolo di cartelle non pagate. Non aveva ricevuto né le cartelle né alcuna intimazione. Indagando, viene fuori che: 1) le cartelle (3 cartelle per bolli auto 2014-2016) erano state notificate nel 2019 con compiuta giacenza (lui era residente altrove, notifica nulla); 2) AdER non ha notificato alcuna intimazione prima di pignorare il conto, perché la legge prevede l’intimazione solo oltre 1 anno dalla cartella, e qui i pignoramenti sono partiti nel 2023 (più di un anno in realtà, quindi l’avrebbero dovuta fare!). AdER sembra aver saltato il passaggio intimazione erroneamente. Bianchi dunque non ha mai saputo nulla finché ha trovato il conto bloccato. A questo punto i 60 giorni dall’atto più recente (il pignoramento) sono passati? Il pignoramento è di qualche mese fa ma lui lo sa ora perché la banca gliel’ha comunicato in ritardo. È un pasticcio.
Azione: Non potendo più andare in Commissione (non c’è un atto impugnabile notificato nei 60 gg, l’intimazione manca e il pignoramento in sé non è impugnabile in Commissione), Bianchi deve agire in sede ordinaria. Presenta un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. al Tribunale, sostenendo che l’esecuzione è illegittima perché: a) le cartelle non furono notificate (manca titolo esecutivo valido); b) comunque AdER non ha notificato l’intimazione obbligatoria ex art.50 DPR 602/73, condizione necessaria prima del pignoramento . Chiede l’inefficacia del pignoramento e la cessazione dell’esecuzione.
Esito: Il Tribunale valuta che effettivamente c’è stata una violazione del procedimento: l’art.50 imponeva l’intimazione e AdER l’ha omessa. Inoltre le cartelle sembrano non provate come notifica. Dato che Bianchi non ha avuto alcuna possibilità di difesa in sede tributaria (non sapeva delle cartelle né vi è stata intimazione che avrebbe potuto impugnare), applica il principio di Corte Cost. 114/2018 : il contribuente non può essere privato del diritto di opporsi all’esecuzione. Accoglie quindi l’opposizione, dichiarando improcedibile l’esecuzione per mancanza di intimazione e vizi nelle notifiche, e dispone lo sblocco del conto. Questo libera Bianchi dal pignoramento. AdER a questo punto potrebbe ancora notificargli (ora per allora) un’intimazione e riprovare il pignoramento, ma ormai i bolli auto 2014-2016 sono prescritti in 5 anni, quindi sarebbe inutile: molto probabilmente Bianchi si vedrà annullare tutto. Questo caso mostra una situazione limite: qui il contribuente è stato difeso in extremis dal giudice ordinario, ma solo perché l’Agente ha saltato anche l’intimazione. Se l’avesse fatta e Bianchi l’avesse ignorata, sarebbe stato molto più difficile opporsi (il giudice ordinario avrebbe detto: perché non hai impugnato in Commissione?). Dunque questa è la classica opposizione salva-ultimo-minuto resa possibile dall’omissione completa di notifiche.

Ogni caso pratico ha le sue peculiarità, ma il filo conduttore è: l’attenzione ai termini e alle procedure è cruciale. Agendo nei tempi e sedi giuste, il contribuente può far valere efficacemente i suoi diritti e neutralizzare pretese fiscali illegittime.

Fonti normative e giurisprudenziali

Di seguito si riportano le principali fonti normative e le pronunce giurisprudenziali citate o rilevanti in materia, utili per approfondimento e a supporto delle affermazioni contenute nella guida:

Normativa italiana:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e 50: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. L’art.26 disciplina la notifica delle cartelle di pagamento (modi e termini), l’art.50 comma 2 e 3 disciplina l’intimazione ad adempiere prima dell’esecuzione forzata . (Nota: l’art. 26 co.3, nella parte in cui consentiva notifica semplificata in caso di irreperibilità relativa, è stato dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 258/2012 ).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, 21 e 58: Norme sul processo tributario. L’art.19 elenca gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni/CGT (inclusi cartella e avviso di mora, cui è assimilata l’intimazione) . Il comma 3 dell’art.19 consente di impugnare l’atto successivo per vizi di quello precedente non notificato . L’art.21 fissa il termine di 60 giorni per ricorrere dalla notifica dell’atto. L’art.58 (come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 130/2022) riguarda la produzione di documenti in appello (il comma 3 introdotto nel 2022 poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. 36/2025).
  • Codice di procedura civile, artt. 137-151: Norme generali sulle notificazioni degli atti, richiamate per le cartelle dove compatibili. In particolare art. 139 (notifica a familiare e raccomandata informativa), art. 140 (irreperibilità relativa: deposito + affissione avviso + raccomandata) , art. 60 DPR 600/73 (richiamato per irreperibilità assoluta).
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 1 commi 537-543: Introduce la procedura di sospensione legale della riscossione su istanza del debitore. Definisce condizioni, termini (presentazione entro 60gg) , cause di inesigibilità (prescrizione, sgravio, pagamento, ecc.) , e effetti (obbligo risposta ente entro 60gg, annullamento di diritto dopo 220gg in caso di silenzio) .
  • Decreto-Legge 30 settembre 2021, n. 146, art.3-bis (conv. L.215/2021): Ha introdotto nell’art.12 DPR 602/73 il comma 4-bis limitativo dell’impugnazione immediata del ruolo (questione poi in Corte Cost. ord.18/2023 – citata come curiosità in G.U. linkata).
  • Codice civile, art. 2946 e ss.: Norme sulla prescrizione dei diritti (prescrizione ordinaria decennale salvo termini brevi per diritti specifici). Applicabili alla prescrizione delle cartelle e dei tributi (10 anni di regola, salvo diversi orientamenti e previsioni speciali per sanzioni amministrative 5 anni, contributi 5 anni, tributi locali 5 anni secondo giurisprudenza).

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass., Sez. V, ord. 18 gennaio 2018 n. 1144: Principio di diritto sulla nullità dell’atto consequenziale per omessa notifica dell’atto precedente. Ribadisce che la sequenza procedimentale con relative notifiche è essenziale per la formazione della pretesa . (Massima: omissione notifica atto presupposto comporta nullità atto successivo; contribuente può impugnare solo l’atto successivo facendo valere tale vizio ).
  • Cass., Sez. V, ord. 17 aprile 2015 n. 7874: (cit. da Avv. Villani) Sancisce che il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente . Quindi se notifica nulla, il termine decorre da quando l’atto è conosciuto tramite intimazione/esecuzione, permettendo ricorso tardivo.
  • Cass., Sez. VI-5, ord. 18 marzo 2016 n. 5392: (in materia fallimentare) Stabilisce che in caso di mancata notifica dell’atto impositivo al contribuente fallito, la pretesa tributaria è inefficace verso di lui e l’atto non diviene definitivo . (Conferma che il fallito conserva la qualità di soggetto passivo e va notificato personalmente anche se c’è curatore ).
  • Cass., Sez. V, ord. 31 gennaio 2022 n. 2857: Riconosce l’illegittimità di cartella notificata solo al curatore e non anche al fallito personalmente (simile a sopra). Fa parte di consolidata giurisprudenza su nullità di atti non notificati al contribuente.
  • Cass., Sez. V, ord. 7 febbraio 2020 n. 3005: (massimata in Colombo) Chiarisce che l’intimazione non è atto impositivo nuovo e può essere contestata per vizi propri, tranne se il contribuente prova che è la prima conoscenza della pretesa, caso in cui può far valere vizi dell’atto presupposto . (Cita espressamente: salvo che il contribuente dimostri di esser venuto a conoscenza del debito solo con l’intimazione ).
  • Cass., Sez. V, ord. 11 marzo 2025 n. 6436: (decisione fondamentale) Principio: l’intimazione ex art.50 DPR 602 è autonomamente impugnabile ex art.19, e la sua impugnazione è necessaria, non facoltativa, pena la cristallizzazione del debito . Inoltre, l’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione va sollevata impugnando quest’ultima, restando preclusa in sede di impugnazione di atti esecutivi successivi . Parimenti per la cartella asseritamente non notificata: bisogna impugnare l’intimazione per far valere quel vizio . (Questa pronuncia segna un revirement rispetto a precedenti più permissivi, ed è stata seguita da altre nello stesso senso).
  • Cass., Sez. V, ord. 21 luglio 2025 n. 20476: Conferma il principio di cui sopra: la mancata impugnazione dell’intimazione preclude di eccepire prescrizione compiutasi prima . Consolidamento del nuovo orientamento.
  • Cass., Sez. V, ord. 30 ottobre 2025 n. 28706: (riporta e applica i principi di Cass.6436/25 e 20476/25 in un caso di intimazione non impugnata seguita da preavviso di fermo) – Eius.it pubblica estratto: “l’omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente” .
  • Cass., Sez. V, ord. 13 ottobre 2022 n. 29989: Principio: l’atto successivo è annullabile se il precedente non fu notificato (valido sia per intimazione succeduta ad accertamento non notificato, sia analogicamente a cartella non notificata). Citata in dottrina come consolidamento del filone nullità derivata .
  • Cass., Sez. V, ord. 18 febbraio 2022 n. 5061: (Colombo) Afferma che in caso di intimazione impugnata per cartella non notificata, il contribuente può convenire in giudizio indifferentemente l’ente impositore o l’agente della riscossione, non sussistendo litisconsorzio necessario, trattandosi di vizio procedurale; l’agente potrà chiamare l’ente . (Utile per sapere che non c’è nullità del ricorso se non si cita l’ente).
  • Cass., Sez. V, ord. 25 maggio 2022 n. 17051: (non citata sopra, ma sul punto) Ha stabilito che l’estratto di ruolo è impugnabile quando il contribuente lamenta la mancata notifica della cartella, per anticipare la tutela. Comunque, oggi con la riforma 2022 l’estratto di ruolo non è più impugnabile direttamente, si deve aspettare un atto come intimazione.
  • Cass., Sez. III Civile, sent. 5 giugno 2009 n. 13115 (SU 10672/2009): (vecchie SU) negavano opposizione 615 in materia tributaria salvo pignoramenti viziati. Superate dalla Corte Cost. 114/2018.

Corti Superiori (Costituzionale e UE):

  • Corte Costituzionale, sentenza 19 novembre 2012 n. 258: Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.26 DPR 602/73 (notifica cartelle) nella parte in cui, in caso di irreperibilità relativa, prevedeva la notifica secondo art.60 lett.e DPR 600/73 (deposito senza ulteriori avvisi), invece di applicare la procedura completa dell’art.140 c.p.c. . Conseguenza: dal 2012 anche per cartelle serve affissione e raccomandata in caso di irreperibilità, come per gli avvisi di accertamento. Questa sentenza ha “sanato” una falla di garanzie e reso nulle le notifiche semplificate fatte prima (salvo consolidamento per mancata impugnazione).
  • Corte Costituzionale, sentenza 31 maggio 2018 n. 114: (sulla tutela giurisdizionale) Ha affermato che il contribuente sottoposto a esecuzione forzata deve poter far valere l’eventuale estinzione del debito o vizi del titolo anche in sede di opposizione all’esecuzione. In particolare, ha sancito l’ammissibilità delle opposizioni ex art.615 c.p.c. in ambito tributario quando non si vuole eludere la giurisdizione tributaria ma far valere fatti sopravvenuti o vizi non dedotti per mancata conoscenza . Ha così riequilibrato le tutele, innescando l’abbandono del precedente orientamento delle Sezioni Unite 2017 che le negava.
  • Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2025 n. 36: Ha dichiarato l’illegittimità dell’art.58 co.3 D.Lgs.546/92 (introdotto da riforma 2022) per violazione degli artt. 3,24,111 Cost., nella parte in cui vietava il deposito di nuovi documenti in appello . Caso originato da intimazione con cartelle non notificate e produzione documenti in appello . Effetto: ora in appello le parti (anche AdER) possono produrre documenti nuovi necessari, p.es. relazioni di notifica mancanti, a tutela del contraddittorio e della parità delle armi.

(Non risultano specifiche pronunce della Corte di Giustizia UE direttamente su intimazioni/cartelle italiane; rileva però il generale principio UE del diritto a un ricorso effettivo e al contraddittorio, in linea con cui si sono mosse le riforme interne.)

Dottrina e prassi rilevante:

  • Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 12/10/2016: (citata in dottrina) chiarisce aspetti sul “ruolo” e la impugnabilità, e richiama che la notifica delle intimazioni deve avvenire anche dopo avvisi di accertamento esecutivi (DL 78/2010).
  • Provvedimento Agenzia Entrate prot. 439455 del 29/11/2022: Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione post-riforma (cambio dicitura in “Corti di giustizia tributaria”) . (Utile per capire il contenuto standard dell’intimazione odierna).

Hai ricevuto un’intimazione di pagamento per cartelle che non ricordi di aver mai ricevuto? Sai che, senza notifica valida, la pretesa può essere illegittima e contestabile? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 capita sempre più spesso che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invii intimazioni di pagamento per cartelle che il contribuente:

non ha mai ricevuto,
– non ha mai potuto impugnare,
– non conosce nel contenuto,
– scopre solo ora, spesso a ridosso di pignoramenti o fermi.

Le conseguenze sono immediate e gravi:

👉 minaccia di azioni esecutive,
👉 pignoramenti di conti, stipendi o pensioni,
👉 fermi amministrativi e ipoteche,
👉 pressione improvvisa e sproporzionata.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi da un’intimazione di pagamento fondata su cartelle mai notificate?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 queste intimazioni sono spesso contestabili,
👉 senza notifica valida la cartella non è esigibile,
👉 l’onere della prova della notifica è a carico dell’Agente della Riscossione,
👉 agire subito può bloccare l’esecuzione.

Questa guida ti spiega:

– cos’è l’intimazione di pagamento,
– perché può essere illegittima,
– quando la notifica è inesistente o nulla,
– come difendersi concretamente con l’avvocato.


Cos’è l’Intimazione di Pagamento (In Modo Chiaro)

L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’Agente della Riscossione:

– intima il pagamento entro 5 giorni,
– minaccia azioni esecutive immediate,
– si basa su cartelle già notificate (secondo la sua tesi).

👉 L’intimazione NON è una cartella,
👉 presuppone cartelle valide e correttamente notificate.

Se manca questo presupposto, l’intimazione è illegittima.


Il Problema Centrale: Cartelle Mai Notificate

Nel 2026 molte intimazioni si fondano su cartelle:

– mai ricevute dal contribuente,
– notificate a indirizzi errati,
– notificate a soggetti diversi,
– notificate solo “per compiuta giacenza” senza prova corretta,
– notificate in modo inesistente o irregolare.

👉 Senza notifica valida, il debito non è esigibile.


Perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione Sbaglia

Spesso l’Agente della Riscossione:

non ha prova completa della notifica,
– produce estratti di ruolo non sufficienti,
– confonde iscrizione a ruolo con notifica,
– utilizza notifiche vecchie o viziate,
– presume la conoscenza dell’atto.

👉 Ma la notifica va dimostrata, non presunta.


Quando l’Intimazione è Illegittima

L’intimazione è impugnabile se:

– la cartella non è mai stata notificata,
– la notifica è inesistente o nulla,
– manca la relata valida,
– la notifica è avvenuta a soggetto o indirizzo errato,
– la cartella è prescritta,
– l’intimazione arriva dopo anni di silenzio senza atti interruttivi.

👉 In questi casi l’intimazione può essere annullata.


Il Rischio Maggiore: Esecuzione Immediata

Dopo l’intimazione, l’Agenzia può:

– pignorare il conto corrente,
– pignorare stipendio o pensione,
– iscrivere fermi e ipoteche,
– procedere senza altri avvisi.

👉 Per questo il tempo è decisivo.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Contestare la Mancata Notifica delle Cartelle

La difesa parte da un principio chiave:

👉 se la cartella non è stata notificata validamente, l’intimazione è nulla.

È possibile chiedere:

– prova rigorosa della notifica,
– esibizione delle relate,
– verifica di indirizzi, date e modalità.

👉 L’onere della prova è dell’Agente della Riscossione.


🔹 2. Sollevare l’Eccezione di Prescrizione

Un principio fondamentale è questo:

👉 una cartella mai notificata non interrompe la prescrizione.

Questo significa che:

– molti debiti risultano prescritti,
– l’intimazione non può “resuscitarli”,
– l’azione esecutiva è illegittima.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Impugnare l’Intimazione Davanti al Giudice Competente

È possibile:

– chiedere l’annullamento dell’intimazione,
– ottenere la sospensione dell’esecuzione,
– bloccare pignoramenti imminenti.

👉 L’impugnazione è spesso l’unica via rapida di tutela.


🔹 4. Attivare l’Autotutela (nei Casi Evidenti)

Quando la mancata notifica è palese:

– si può chiedere l’annullamento in autotutela,
– allegando documentazione e vizi evidenti.

⚠️ Attenzione:
👉 l’autotutela non sospende automaticamente l’esecuzione.


Il Punto Chiave: Senza Notifica Non C’è Debito Esigibile

Un principio fondamentale è questo:

👉 la cartella esattoriale deve essere conosciuta dal contribuente per produrre effetti.

Questo significa che:

– l’intimazione non può sostituire la cartella,
– il Fisco non può saltare le garanzie,
– il diritto di difesa è costituzionalmente tutelato.

👉 Dove manca la notifica, la difesa è forte.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:

– ignorano l’intimazione,
– pagano per paura senza verificare,
– non chiedono la prova della notifica,
– non agiscono subito.

👉 Così perdono difese decisive.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dall’Intimazione

La difesa contro le intimazioni illegittime è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– verifica la regolarità delle notifiche,
– eccepisce prescrizione e nullità,
– impugna l’atto nei termini,
– chiede la sospensione urgente,
– tutela patrimonio e reddito.

👉 Qui la tempestività fa la differenza.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– annullare l’intimazione di pagamento,
– bloccare pignoramenti e fermi,
– far dichiarare la prescrizione dei debiti,
– ripristinare la tua tutela giuridica.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nella riscossione richiede competenze specifiche.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in riscossione e cartelle esattoriali
– Specializzato in vizi di notifica e prescrizione
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un’intimazione di pagamento per cartelle mai notificate:

👉 non va subita,
👉 può essere annullata,
👉 richiede una reazione legale immediata.

La regola è chiara:

👉 pretendere la prova della notifica,
👉 eccepire prescrizione e nullità,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un’intimazione illegittima può evitare pignoramenti, blocchi e gravi danni economici.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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