L’accertamento fiscale per fornitore ritenuto “fittizio” è una delle contestazioni più gravi in materia di IVA, perché il Fisco tende a negare la detrazione dell’imposta sostenendo che le operazioni siano inesistenti o soggettivamente inesistenti.
In questi casi l’Amministrazione contesta che il fornitore non abbia una reale struttura operativa, che non disponga di mezzi o personale, o che sia parte di una filiera fraudolenta, procedendo al recupero dell’IVA detratta, oltre a sanzioni e interessi, spesso su più annualità.
Il rischio è concreto:
operazioni realmente effettuate possono essere riqualificate come fittizie, con un impatto fiscale molto pesante per l’impresa che ha detratto l’IVA.
Molti si chiedono:
“Se il fornitore è irregolare perdo automaticamente l’IVA?”
“Devo controllare io tutta la filiera?”
“Basta una fattura per detrarre l’imposta?”
“Come posso difendermi da una contestazione così severa?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la detrazione IVA non può essere negata automaticamente per la sola irregolarità del fornitore.
L’accertamento deve essere fondato su prove concrete e può essere efficacemente contestato.
Cosa intende il Fisco per fornitore “fittizio”
Secondo l’Amministrazione finanziaria, un fornitore è considerato fittizio quando:
• non svolge realmente l’attività dichiarata
• è privo di struttura, mezzi o personale
• emette fatture senza effettuare le operazioni
• funge da “cartiera” nella filiera
• è interposto tra il reale cedente e il cliente
Ma l’inesistenza del fornitore non implica automaticamente l’inesistenza dell’operazione.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta la detrazione IVA
Le contestazioni più frequenti si basano su:
• mancanza di struttura del fornitore
• irregolarità fiscali del cedente
• prezzi ritenuti anomali
• collegamenti con frodi IVA
• presunzioni di operazioni soggettivamente inesistenti
• automatismi nelle verifiche
Ma la detrazione IVA dipende dalla realtà dell’operazione e dalla buona fede del cessionario.
Il rischio più grave: recupero dell’IVA e sanzioni elevate
Il vero pericolo è che:
• l’IVA detratta venga recuperata integralmente
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi immediatamente esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa
Anche quando beni o servizi sono stati effettivamente ricevuti.
L’errore più grave: pensare che l’IVA sia persa automaticamente
Molti contribuenti sbagliano quando:
• accettano la contestazione senza reagire
• non dimostrano la realtà dell’operazione
• non provano la propria buona fede
• non distinguono tra inesistenza oggettiva e soggettiva
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto IVA conta la sostanza dell’operazione e la diligenza del cessionario.
Fornitore fittizio e diritto IVA: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’IVA è un’imposta neutrale
• la detrazione spetta se l’operazione è reale
• l’irregolarità del fornitore non basta
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• il cessionario deve aver agito in buona fede
• la conoscenza della frode va dimostrata
Se l’impresa non sapeva e non poteva sapere della frode, la detrazione è difendibile.
Quando l’accertamento sulla detrazione IVA è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• beni o servizi sono stati realmente ricevuti
• esiste documentazione dell’operazione
• i pagamenti sono tracciabili
• il cessionario ha adottato comportamenti diligenti
• la contestazione è basata su presunzioni
• la motivazione dell’atto è generica
• non è provata la partecipazione alla frode
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace contro l’accertamento
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva
• dimostrazione della realtà dell’operazione
• prova della buona fede del cessionario
• ricostruzione dei rapporti commerciali
• documentazione di consegne e prestazioni
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
È una difesa fattuale e giuridica, non solo documentale.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero IVA diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono procedure di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• perdita definitiva dell’IVA detratta
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per fornitore fittizio
Se ricevi un accertamento per IVA detraibile contestata:
• non accettare automaticamente il recupero
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la natura dell’operazione contestata
• ricostruisci i rapporti con il fornitore
• raccogli prove della realtà dell’operazione
• dimostra la tua buona fede
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e IVA, assistendo imprese coinvolte in accertamenti per fornitore ritenuto fittizio, contrastando il diniego della detrazione e le presunzioni di frode non dimostrate.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• dimostrare la realtà delle operazioni
• provare la buona fede del contribuente
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale
Agisci ora
Un’operazione reale non diventa fittizia solo perché il fornitore è irregolare.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un danno IVA molto grave.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione IVA per presunto fornitore fittizio,
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Introduzione
Le contestazioni fiscali basate su fatture emesse da fornitori “fittizi” – ovvero relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti – rappresentano una delle materie più insidiose e complesse per imprese, professionisti e contribuenti. In tali casi l’Agenzia delle Entrate (spesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza) contesta al contribuente di aver indebitamente detratto l’IVA su acquisti documentati da fatture false, e procede a recuperare l’imposta ritenuta non spettante, con interessi e pesanti sanzioni amministrative. Inoltre, a fianco del procedimento tributario, possono emergere profili penali (come il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false) a carico di chi ha utilizzato o emesso tali fatture.
Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – offre un quadro completo e avanzato su come difendersi efficacemente da un avviso di accertamento IVA basato sulla contestazione di fatture per operazioni inesistenti. Adottando il punto di vista del contribuente (il “debitore” d’imposta chiamato a pagare IVA e sanzioni), approfondiremo sia gli aspetti sostanziali (normativa e giurisprudenza più recente, incluse pronunce di legittimità aggiornate) sia gli strumenti difensivi processuali disponibili: dalla fase di accertamento e contraddittorio preliminare, al ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP), all’appello in Commissione Tributaria Regionale (CTR) e fino al ricorso per Cassazione. Il tutto con linguaggio giuridico ma di taglio divulgativo, arricchito da tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni.
Tra le tematiche trattate troveranno spazio: la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e le diverse implicazioni fiscali di ciascuna; il riparto dell’onere della prova tra Fisco e contribuente alla luce della più recente giurisprudenza (nazionale ed europea); i vizi procedurali che possono rendere nullo l’accertamento (ad esempio il mancato contraddittorio endoprocedimentale); le possibili strategie di difesa nel merito, sia dimostrando la reale esistenza economica delle operazioni, sia evidenziando la buona fede e la diligenza del contribuente; le sanzioni amministrative applicabili e i riflessi sul piano penale (reati tributari di utilizzo ed emissione di false fatture), con le relative soglie, pene e recenti novità in tema di non punibilità. Particolare attenzione è dedicata ai rimedi processuali e alle tecniche difensive nelle varie fasi del giudizio tributario, al fine di contestare efficacemente le pretese del Fisco quando non dovute.
Iniziamo delineando cosa si intende per “operazioni inesistenti” – distinguendo tra falsità oggettiva e soggettiva – e il contesto normativo di riferimento.
Cosa sono le operazioni inesistenti (soggettive e oggettive)
In ambito fiscale, si definiscono operazioni inesistenti quelle operazioni che non corrispondono alla realtà economica dichiarata nella fattura o nei documenti contabili. La normativa italiana fornisce una definizione precisa: per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono i documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, oppure che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore al reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi . In sostanza, rientrano in questo genere sia le fatture completamente false (che documentano cessioni di beni o prestazioni di servizi mai avvenute), sia quelle solo parzialmente false (ad esempio con importi artificiosamente gonfiati rispetto al reale), nonché le fatture in cui il bene o servizio è stato effettivamente scambiato ma tra parti diverse da quelle indicate (fatture con interposizione di un soggetto fittizio). Nel linguaggio comune, il fornitore “fittizio” è proprio quel soggetto interposto – spesso una società cartiera o un prestanome privo di reale struttura imprenditoriale – che figura come emittente della fattura al posto del vero fornitore.
È importante distinguere due macro-categorie di operazioni inesistenti, perché le implicazioni fiscali e probatorie differiscono notevolmente:
- Operazioni oggettivamente inesistenti: sono quelle in cui l’operazione commerciale non è mai avvenuta nella realtà (in tutto o in parte). La fattura è quindi totalmente o parzialmente fittizia quanto ai beni o servizi indicati. Ad esempio, viene emessa una fattura per una vendita di merce che in realtà non è mai stata consegnata, oppure per lavori mai eseguiti. In questi casi l’intera operazione è simulata e la fattura serve solo a creare costi fittizi e crediti IVA indebiti. Spesso tali fatture “di comodo” sono utilizzate per abbattere il reddito imponibile o generare crediti IVA inesistenti a favore dell’utilizzatore. È evidente che, mancando del tutto (o in parte) la controprestazione reale, ci troviamo di fronte a operazioni inesistenti in senso oggettivo.
- Operazioni soggettivamente inesistenti: in queste operazioni il fatto economico sussiste, ma viene falsato il soggetto che lo pone in essere. In altre parole, la cessione del bene o la prestazione del servizio è realmente avvenuta, ma non tra le parti indicate in fattura. Tipicamente ciò avviene con l’interposizione di una società o ditta fittizia (la cosiddetta cartiera o testa di legno) tra il vero fornitore e l’effettivo acquirente. Ad esempio, l’impresa A acquista effettivamente beni/servizi che però le vengono forniti dall’impresa B; tuttavia, in fattura il fornitore indicato è l’impresa C, creata ad hoc e priva di struttura operativa. L’operazione, sotto il profilo sostanziale, è avvenuta (A ha ricevuto i beni da B), ma sotto il profilo soggettivo uno dei contraenti in fattura (C) è fittizio. Siamo quindi in presenza di un’operazione inesistente “soggettivamente” perché riguarda un bene/servizio reale, ma con soggetti diversi da quelli dichiarati. Questi schemi sono frequenti nelle frodi IVA organizzate (ad esempio nelle cosiddette “frodi carosello”), dove più società cartiere si interpongono per creare giri di fatture ed evadere l’imposta.
- Operazioni parzialmente inesistenti: caso intermedio in cui l’operazione commerciale è avvenuta, ma solo in parte. Il documento riporta elementi non veritieri come quantità maggiori di beni rispetto al consegnato, prezzi gonfiati, o costi aggiuntivi mai realmente sostenuti. Pur trattandosi di operazione con un nucleo reale (una parte di beni/servizi effettivamente scambiati), la fattura contiene una sovrafatturazione e quindi, per la parte eccedente il reale, è da considerarsi inesistente. Le conseguenze fiscali si applicano proporzionalmente alla parte non genuina (IVA indetraibile e costi indeducibili limitatamente alla quota falsa).
Di seguito una tabella riepilogativa che confronta le principali caratteristiche delle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con esempi tipici e implicazioni fiscali:
| Tipologia operazione | Descrizione | Esempio tipico | Implicazioni fiscali |
|---|---|---|---|
| Oggettivamente inesistente | L’operazione non è mai avvenuta (in tutto o in parte); la fattura documenta eventi economici fittizi che non hanno riscontro reale. | Fattura per merce mai consegnata o per un servizio mai reso; fattura con importo gonfiato rispetto al valore reale della fornitura. | IVA indebitamente detratta (non essendoci stata alcuna operazione effettiva a monte); costo indeducibile ai fini delle imposte dirette (spesa inesistente). Inoltre, chi emette la fattura è comunque obbligato a versare l’IVA indicata in fattura ex art. 21, c.7 DPR 633/72, nonostante l’operazione sia fittizia, mentre il destinatario non ha diritto alla detrazione . |
| Soggettivamente inesistente | L’operazione economica c’è stata, ma con un soggetto diverso da quello indicato in fattura (interposizione di un fornitore fittizio). | Fattura emessa da una “cartiera” (priva di dipendenti, mezzi e struttura) per una fornitura in realtà eseguita da un altro soggetto. L’apparente fornitore risulta solo sulla carta, mentre i beni sono stati ceduti da un terzo. | IVA detraibile negata al destinatario della fattura se viene provato che il fornitore in fattura era fittizio. L’IVA indicata resta dovuta dall’emittente (come sopra). Sul piano delle imposte dirette, il costo può essere dedotto se i beni/servizi sono effettivamente acquisiti dall’impresa e non usati per frodi, purché il contribuente provi la realità dell’operazione e la propria buona fede (vedi art. 14, co.4-bis L. 537/1993). In caso contrario (operazione inesistente tout court o frode consapevole), anche i costi sono indeducibili. |
Nota: in entrambi i casi, l’IVA addebitata in fattura per operazioni inesistenti è “IVA fuori conto”, estranea al meccanismo normale: non essendoci stata una reale cessione imponibile tra soggetti passivi, quell’IVA non può essere portata in detrazione . Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) – quando applicato – non “sana” la falsità dell’operazione: anche in regime di reverse charge, se la cessione è fittizia (ad esempio con fornitore fasullo), la detrazione va negata al cessionario . Approfondiremo più avanti questo aspetto alla luce dei principi UE.
Normativa di riferimento in materia di operazioni inesistenti
La disciplina delle operazioni inesistenti coinvolge diverse fonti normative. Di seguito elenchiamo i riferimenti essenziali, suddivisi per materia:
- IVA – DPR 26 ottobre 1972 n. 633:
– Articolo 19: stabilisce il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, subordinato al fatto che l’operazione a monte sia effettivamente avvenuta ed inerente all’attività dell’impresa. Se una fattura si riferisce a un’operazione inesistente, questo presupposto viene meno, escludendo la detraibilità dell’imposta . In altre parole, si può detrarre solo l’IVA relativa a beni e servizi realmente acquistati nell’esercizio dell’impresa.
– Articolo 21, comma 7: è la norma chiave sulle fatture false. Prevede che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’IVA in essa indicata è comunque dovuta per l’intero importo da parte di chi l’ha emessa, ma non è detraibile dal destinatario . Questo meccanismo impedisce che tramite fatture fittizie si creino crediti IVA senza che l’imposta sia mai stata versata all’Erario: il cedente fittizio paga l’IVA “di carta”, il cessionario perde il diritto alla detrazione.
– Articoli 54 e 55: disciplinano i poteri di accertamento IVA. L’art. 54 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica della dichiarazione o accertamento d’ufficio quando emergono elementi – anche basati su presunzioni gravi, precise e concordanti – che fanno presumere l’inesattezza della dichiarazione IVA, ad esempio in caso di utilizzo di fatture false. Tali norme forniscono al Fisco gli strumenti per accertare e quantificare maggior imponibile o minori crediti in presenza di operazioni inesistenti. - Imposte dirette – TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e L. 537/1993:
– Articolo 109 TUIR (già art. 75 fino al 2003): stabilisce il principio generale che un costo è deducibile solo se inerente all’attività e supportato da idonea documentazione. Una fattura falsa fa venire meno sia l’inerenza che la certezza del costo, rendendolo indeducibile ai fini del reddito d’impresa.
– Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 14, comma 4-bis: introdotto nel 2012 (DL 16/2012, conv. L. 44/2012) per mitigare un’eccessiva tassazione in presenza di false fatture soggettive. La norma prevede che i costi e le spese documentati da fatture relative a operazioni inesistenti sono indeducibili, salvo che il contribuente provi che l’operazione contestata è stata effettivamente realizzata e che i beni o servizi acquistati non sono stati direttamente utilizzati per commettere un reato tributario non colposo. In altri termini, dopo la riforma del 2012 i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti – ossia operazioni effettive con un diverso soggetto – possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che il contribuente non fosse consapevole della frode fiscale e che quei beni/servizi siano realmente entrati nella sua attività . La ratio è di non tassare un reddito inesistente: se l’acquisto è reale e inerente, il costo dev’essere riconosciuto, punendo semmai solo l’indebita detrazione IVA. La Corte di Cassazione ha confermato che tale norma ha efficacia retroattiva in bonam partem: quindi si applica anche a vicende anteriori al 2012 e impedisce al Fisco di recuperare imposte dirette su costi realmente sostenuti dal contribuente pur in presenza di frode, salvo che tali beni/servizi siano stati a loro volta usati per commettere reati tributari . Questo rappresenta un fondamentale appiglio difensivo per il contribuente in sede di contenzioso sulle imposte dirette. - Statuto del Contribuente – L. 27 luglio 2000 n. 212:
– Articolo 12, comma 7: prevede che dopo la conclusione di una verifica fiscale (accesso, ispezione o verifica presso il contribuente) i verificatori redigano un processo verbale di constatazione (PVC) e non possono emettere l’avviso di accertamento prima di 60 giorni dalla consegna di tale PVC, salvo casi di particolare urgenza motivata. In questi 60 giorni il contribuente può presentare memorie e osservazioni. La violazione di tale termine dilatorio (ovvero l’emissione dell’accertamento “ante tempus” senza urgenza) comporta la nullità dell’atto . Questa garanzia di contraddittorio endoprocedimentale è particolarmente rilevante: negli accertamenti basati su fatture false, spesso l’Agenzia delle Entrate si fonda su un PVC della Guardia di Finanza, dunque il rispetto del termine di 60 giorni diviene un primo punto da verificare per una possibile eccezione in ricorso.
– Articolo 10-bis: (introdotto nel 2015) disciplina l’abuso del diritto e le operazioni prive di sostanza economica fatte al solo scopo di vantaggi fiscali. Pur riguardando le fattispecie elusive (distinte dalle vere e proprie frodi), merita menzione per chiarire il quadro: le operazioni fraudolente come le false fatture non rientrano nell’abuso del diritto ma integrano violazioni più gravi, perseguite con le norme specifiche sopra viste. In sintesi, il sistema fiscale distingue l’elusione (aggiramento formalmente lecito di norme) dalla frode (violazione diretta, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti). - Sanzioni amministrative – D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471:
– Articolo 6, comma 6: stabilisce la sanzione per chi si avvale di detrazioni IVA indebite. In generale, chi detrae un’IVA non dovuta (ad esempio perché relativa a una fattura falsa) è soggetto a una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta indebitamente detratta. Si tratta della sanzione usualmente contestata al destinatario della fattura falsa. Inoltre, se l’utilizzo delle false fatture ha comportato una dichiarazione infedele (riduzione dell’imponibile dichiarato ai fini delle imposte dirette), può cumularsi anche la sanzione per dichiarazione infedele (pari al 90-180% della maggior imposta dovuta sui redditi – v. art. 1, c.2, D.Lgs. 471/97). I criteri di applicazione e cumulo delle sanzioni saranno esaminati più avanti. - Reati tributari – D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74:
Oltre alle sanzioni amministrative, l’utilizzo o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti può configurare reati tributari. I principali sono:
– Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce chi, al fine di evadere le imposte, indica in una dichiarazione annuale elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture false. È il reato tipico contestato al contribuente che utilizza fatture false in dichiarazione.
– Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce chi emette (o prepara) fatture false, per consentire ad altri l’evasione. Tipicamente è contestato al titolare della società cartiera o a chi “vende” fatture.
La legge fissa per questi reati pene detentive elevate (vedremo in dettaglio più avanti) e prevede soglie di punibilità: ad esempio, per l’art. 2 rileva la quantità di elementi fittizi dichiarati (importi > una certa soglia annua). Importante: i reati tributari in questione sono di natura dolosa (richiedono l’intento di evadere), quindi un contribuente inconsapevole della falsità delle fatture dovrebbe, in teoria, andare esente da responsabilità penale per mancanza di dolo. Le strategie difensive in sede penale spesso puntano proprio a dimostrare la buona fede dell’imputato.
Procedimento di accertamento: fasi e garanzie per il contribuente
Prima di esaminare le strategie difensive nel merito delle contestazioni, è utile descrivere sinteticamente come si sviluppa un accertamento IVA per operazioni inesistenti e quali sono le garanzie procedurali di cui il contribuente può avvalersi:
- Verifiche e indagini preliminari: tipicamente il tutto parte da controlli incrociati o da un’indagine della Guardia di Finanza. Ad esempio, la GdF potrebbe scoprire l’esistenza di una “cartiera” (società fittizia) che emette fatture false a più clienti; ciò emergerebbe dall’assenza di qualsiasi attività reale di tale società (nessuna struttura, nessun dipendente, mancata presentazione di dichiarazioni, ecc.) . I verificatori raccolgono documentazione (fatture, contratti, movimentazioni bancarie) e possono acquisire dichiarazioni dai soggetti coinvolti (ad esempio l’amministratore della cartiera potrebbe ammettere di aver solo “prestato” fatture). Tutti questi elementi confluiscono nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto a chiusura delle indagini.
- Emissione dell’avviso di accertamento: sulla base del PVC, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento nei confronti del contribuente che ha utilizzato le fatture contestate. L’atto indica le fatture ritenute inesistenti (specificando se oggettivamente o soggettivamente false, se noto) e determina il recupero dell’IVA detratta, la ripresa a tassazione dei relativi costi ai fini delle imposte dirette (salvo appunto il caso di costi ammessi per operazioni soggettivamente inesistenti post-2012) e l’irrogazione delle sanzioni amministrative. L’accertamento deve essere adeguatamente motivato: deve cioè spiegare su quali elementi concreti si fonda la contestazione (es. mancanza di struttura del fornitore, esito di indagini penali, incongruenze contabili, ecc.). Un atto che si limitasse ad affermazioni generiche (tipo “fatture soggettivamente false” senza dettagli) potrebbe risultare viziato per difetto di motivazione. Inoltre, esso va notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge (di norma il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, prorogabile in caso di violazione rilevante ai fini penali, come vedremo).
- Contraddittorio endoprocedimentale: come visto, se l’accertamento scaturisce da una verifica, lo Statuto del contribuente impone un periodo di 60 giorni tra il PVC e l’emissione dell’atto, per consentire al contribuente di presentare memorie difensive. In questa fase pre-contenziosa, è fondamentale far pervenire all’Ufficio tutte le osservazioni e prove a discarico possibili (es. documenti che attestano l’effettività delle operazioni, spiegazioni sulle anomalie riscontrate, etc.). Le memorie inviate entro i 60 giorni devono essere valutate dall’Ufficio e confutate nell’atto finale. Se l’accertamento viene emesso anticipatamente senza urgenza, si configura una violazione del contraddittorio: la Cassazione ha ritenuto l’atto nullo in tali casi . Dunque il rispetto di questa garanzia procedurale è uno dei primi aspetti da verificare per impostare la difesa.
- Termini di decadenza e raddoppio per reato: in generale l’Agenzia deve notificare gli avvisi di accertamento entro determinati termini, oltre i quali l’azione è decaduta. Per l’IVA e le imposte sui redditi, il termine ordinario è, come detto, il 5° anno successivo (o 4° se la dichiarazione è omessa). Tuttavia, in caso di violazioni che configurano un reato tributario (come l’utilizzo di false fatture), la legge prevede il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, nel testo vigente fino al 2015). Ciò significa che, se vi è obbligo di denuncia penale, il Fisco può emettere l’accertamento entro l’8° anno successivo . Dal 2016, però, il raddoppio opera solo se la denuncia penale è effettivamente presentata entro i termini ordinari (per evitare abusi). In pratica, per i periodi d’imposta fino al 2015 il raddoppio scattava automaticamente in presenza di reato; per i successivi, occorre che l’Amministrazione trasmetta la notitia criminis tempestivamente altrimenti il raddoppio non è applicabile. Su questo fronte difensivo, pertanto, occorre verificare se l’Agenzia ha rispettato le condizioni per invocare il raddoppio dei termini: in mancanza, l’accertamento sui periodi remoti potrebbe essere tardivo e quindi illegittimo . Ad esempio, se per l’anno X la scadenza sarebbe 31/12/2024 ma il Fisco tenta di notificare entro il 2026 invocando il reato, bisognerà controllare che la denuncia sia partita entro fine 2024; diversamente, si potrà eccepire la decadenza.
- Accertamento con adesione e mediazione: una volta notificato l’avviso, prima di adire la giustizia tributaria il contribuente ha alcune possibilità di soluzione alternativa. Una è presentare istanza di accertamento con adesione, avviando un contraddittorio con l’Ufficio per cercare un accordo (con riduzione delle sanzioni ad 1/3). Nel caso di fatture false spesso l’Agenzia è poco incline a sconti significativi (trattandosi di frodi), ma tentare l’adesione può essere utile per capire la posizione dell’ufficio e, eventualmente, guadagnare tempo (l’istanza sospende per 90 giorni i termini per ricorrere). Un’altra opzione obbligatoria, per importi fino a €50.000 (sanzioni escluse), è il reclamo/mediazione tributaria: si invia un reclamo all’Agenzia chiedendo l’annullamento (totale o parziale) dell’atto, eventualmente formulando una proposta di mediazione. Se la mediazione fallisce dopo 90 giorni, il reclamo si considera rigettato e l’istanza vale come ricorso depositato in Commissione Tributaria. Queste fasi “deflattive” possono consentire, in alcuni casi, di ottenere riduzioni o annullamenti parziali dell’atto (ad esempio, eliminazione delle sanzioni) senza arrivare a sentenza, oppure semplicemente servire a focalizzare meglio i temi da affrontare poi in giudizio.
L’onere della prova in caso di fatture inesistenti
Una questione centrale in questo contenzioso riguarda il riparto dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente: chi deve provare cosa, quando si discute della reale esistenza o meno delle operazioni? La giurisprudenza tributaria si è evoluta delineando principi abbastanza netti, differenziati a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. In sintesi:
- Operazioni oggettivamente inesistenti (false in tutto o parte): spetta inizialmente all’Amministrazione finanziaria fornire elementi, anche indiziari, seri e concreti che inducano a ritenere che l’operazione non si è mai svolta nella realtà . Ad esempio, il Fisco potrà dimostrare che il supposto fornitore era una mera cartiera priva di capacità operativa (nessuna sede effettiva, niente dipendenti, nessuna attività economica proporzionata alle fatture emesse) ; oppure potrà evidenziare l’assenza di riscontri fisici (beni non trovati in magazzino, mancanza di DDT di trasporto, incongruenze logistiche che rendono impossibile la consegna della merce fatturata, etc.). Questa prova dell’inesistenza può essere data anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, purché basate su elementi oggettivi: la Cassazione ad esempio ha ritenuto che la combinazione di mancanza di struttura operativa del fornitore e dichiarazioni di terzi (fornitori a monte o dipendenti) che negano la realtà delle forniture, possa costituire un insieme di indizi gravi e concordanti dell’inesistenza dell’operazione . Solo dopo che il Fisco ha adempiuto a questo onere iniziale (ossia ha fornito il fumus della falsità dell’operazione), si sposta sul contribuente l’onere di provare il contrario, cioè di dimostrare che l’operazione contestata è in realtà avvenuta davvero . In altre parole, per le fatture oggettivamente inesistenti la regola giurisprudenziale è: “spetta anzitutto all’Amministrazione dimostrare che le operazioni fatturate non si sono realizzate; solo dopo tale dimostrazione, ricade sul contribuente l’onere di provare che invece esse hanno avuto luogo” . Il contribuente potrà assolvere a questa prova contraria esibendo tutta la documentazione e le evidenze possibili dell’effettività: ad esempio contratti, ordini, documenti di trasporto (DDT) e di ricezione delle merci, registri di magazzino che attestano l’entrata dei beni, relazioni tecniche sull’impiego dei materiali, eventuali testimonianze raccolte in altri procedimenti, etc. (Ricordiamo che nel processo tributario la testimonianza orale diretta non è ammessa, ma si possono produrre dichiarazioni scritte di terzi rese altrove, come verbali di interrogatorio – v. oltre).
- Operazioni soggettivamente inesistenti (false quanto al fornitore): qui il quadro è più complesso perché, a differenza del caso precedente, l’operazione commerciale in sé è avvenuta (i beni/servizi sono stati scambiati), ma con un altro soggetto rispetto al fatturante. La Cassazione – in coerenza con la Corte di Giustizia UE – ha chiarito che, per negare la detrazione IVA in questi casi, l’Amministrazione finanziaria deve provare due elementi cumulativi : (a) che il fornitore indicato in fattura è soggettivamente fittizio, ossia che non è il reale esecutore dell’operazione (ad esempio è una cartiera interposta); (b) che il destinatario della fattura (il contribuente acquirente) era consapevole della frode, cioè sapeva o avrebbe dovuto sapere – usando l’ordinaria diligenza richiesta dalla sua attività – che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA . Questo principio è stato affermato in molte pronunce (ad es. Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27555/2018; Cass. n. 9588/2019) e riprende i noti principi UE derivanti dal caso Kittel e successivi: in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il Fisco deve provare – anche con presunzioni precise – che il contribuente sapeva (o con normale diligenza avrebbe potuto sapere) di partecipare a una frode IVA . Tale prova sulla “consapevolezza del destinatario” può essere data tramite vari indizi: ad esempio, stretti legami societari o personali tra il contribuente e la cartiera emittente; prezzi di acquisto anormalmente bassi (che fanno sospettare un’evasione a monte dell’IVA); pagamenti in forme non tracciate o attraverso conti esteri; movimentazioni finanziarie circolari che riconducono i soldi al beneficiario iniziale; dichiarazioni accusatorie da parte degli organizzatori della frode che coinvolgono il destinatario, ecc. . Anche il ripetersi di operazioni con fornitori sconosciuti, creati ad hoc e cessati dopo breve, può suggerire che l’acquirente fosse in malafede.
Se l’Amministrazione riesce a fornire questi elementi iniziali (falsità del fornitore e indizi di conoscenza da parte del cliente), allora scatta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente: toccherà al contribuente dimostrare la propria buona fede, cioè provare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore onesto per assicurarsi dell’affidabilità del fornitore e della reale esistenza dell’operazione . In pratica, dovrà provare di non aver saputo né potuto sapere della natura fraudolenta dell’operazione, di essere stato anche lui vittima di un inganno ordito da terzi. Ciò implica esibire evidenze di tutte le verifiche svolte ex ante: ad esempio, dimostrare di aver controllato la partita IVA e la regolare iscrizione al VIES del fornitore, di aver consultato il certificato camerale, eventualmente di aver ottenuto referenze commerciali o il DURC (documento unico di regolarità contributiva) se pertinente, di aver corrisposto i pagamenti con mezzi tracciati sul conto della società fatturante, di aver ricevuto i beni presso la propria sede (magari con consegna a cura di un corriere terzo ignaro della frode), e così via. Tutto ciò serve a dipingere il contribuente come operatore accorto ma raggirato, privo dell’intento evasivo. Si noti che, come avverte la Cassazione, non è sufficiente per il contribuente limitarsi a enfatizzare la regolarità formale delle operazioni (fatture correttamente registrate, pagamenti avvenuti in banca) né la propria mancanza di vantaggio economico dalla frode, per ribaltare la presunzione di consapevolezza . Questi sono elementi utili ma non decisivi isolatamente: conta piuttosto se emergono o meno indizi obiettivi di frode. Se il Fisco li ha portati, il contribuente deve controbattere attivamente, altrimenti la sua supposta buona fede non verrà riconosciuta.
Possiamo dunque schematizzare il riparto dell’onere della prova in due fasi:
- Fase 1 – Onere dell’Ufficio (accertamento iniziale):
– Operazione oggettivamente inesistente: il Fisco deve provare che la cessione/prestazione non è mai avvenuta realmente (es. fornitore privo di mezzi e struttura, merci assenti, ecc.).
– Operazione soggettivamente inesistente: il Fisco deve provare che il fornitore indicato è fittizio e che il contribuente acquirente era consapevole o avrebbe dovuto esserlo della frode in atto . - Fase 2 – Onere del contribuente (prova contraria):
– Nei casi oggettivi: se l’Ufficio ha dato sufficienti evidenze di inesistenza, il contribuente deve dimostrare che l’operazione c’è stata davvero (ad esempio producendo prove della movimentazione dei beni, documenti e riscontri contabili che ne attestino la realizzazione) .
– Nei casi soggettivi: se l’Ufficio ha provato la falsità soggettiva e apportato indizi di malafede, il contribuente deve dimostrare la propria diligenza e buona fede. In pratica, deve provare di aver fatto tutto il possibile per verificare il fornitore e che, nonostante ciò, è rimasto ignaro della frode . Se riesce in ciò, si esclude l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) a suo carico.
Questa struttura “bifasica” è stata ribadita anche da pronunce molto recenti: ad esempio la Cassazione, con l’ord. n. 26374 del 30/09/2025, ha censurato una Commissione Tributaria Regionale proprio perché si era limitata a riconoscere la natura soggettivamente inesistente delle operazioni senza poi verificare adeguatamente la conoscenza o meno del cessionario della frode . La Suprema Corte ha ricordato che, in caso di frode organizzata, la presenza di indizi “innegabili” di evasione implica l’onere per il contribuente di provare di non esserne stato connivente . In altre parole, una volta accertata la falsità soggettiva (fornitore fittizio), ciò che distingue un acquirente in buona fede da uno complice è proprio la dimostrazione, da parte del primo, di aver agito senza leggerezza e senza vantaggi indebiti.
Va inoltre evidenziato un principio sostanziale di diritto IVA che fa da sfondo a tutta questa tematica: da un lato, il diritto alla detrazione IVA è un principio fondamentale di neutralità fiscale per le imprese ; dall’altro, tale diritto va negato quando venga invocato fraudolentemente o abusivamente, in particolare se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione . La Corte di Giustizia UE (cause Kittel, Mahagében, Glencore, ecc.) ha costantemente affermato che nessuno può avvalersi del sistema dell’IVA per fini fraudolenti e che le autorità nazionali devono negare la detrazione in presenza di elementi oggettivi di frode noti al contribuente . Questo equilibrio è riflesso ora anche nella giurisprudenza italiana: neutralità e detrazione libera se tutto è regolare e in buona fede; rigore massimo (diniego della detrazione) se c’è frode e consapevolezza.
In sintesi, la buona fede del contribuente diventa rilevante più che altro sul piano sanzionatorio e probatorio: non può “sanare” il diritto alla detrazione di un’IVA tecnicamente non spettante (come ha ribadito la Cassazione nel 2025) , ma può salvare il contribuente dalle sanzioni e dalle conseguenze penali, oltre che influire sull’esito del giudizio laddove il Fisco non provi adeguatamente il scienter dell’acquirente.
Prove e argomenti di difesa nel merito dell’operazione
Quando un contribuente si vede accusato di aver utilizzato (o emesso) fatture per operazioni inesistenti, la difesa nel merito consiste essenzialmente nel dimostrare due aspetti chiave: (1) che le operazioni contestate, per quanto possa apparire il contrario, hanno comunque una sostanza economica reale (almeno in parte); (2) che il contribuente ha operato con diligenza e buona fede, senza partecipare volontariamente ad alcuna frode. Vediamo come articolare queste difese.
Dimostrare la sostanza economica dell’operazione
Il primo pilastro è raccogliere e presentare tutte le prove materiali che confermano che i beni o servizi fatturati sono stati effettivamente acquistati o ricevuti dal contribuente. A seconda del tipo di attività e del caso concreto, tali prove possono includere:
- Documentazione contrattuale e commerciale: contratti di fornitura, ordini d’acquisto, conferme d’ordine, corrispondenza email con il fornitore originario o con intermediari, preventivi, bolle di accompagnamento, ecc. Ad esempio, se l’azienda ha realmente ricevuto beni da un terzo, esibirà il contratto o l’ordine fatto a quel terzo (o alla cartiera stessa, se formalmente l’ordine era a quest’ultima).
- Documenti di trasporto (DDT) e movimentazione magazzino: i DDT e le bolle di consegna sono prove cruciali per attestare la movimentazione fisica dei beni. Se la merce è entrata nei magazzini dell’azienda, dovrebbero esservi DDT a supporto, registri di carico/scarico magazzino, note di ricevimento firmate, targhe dei camion che hanno consegnato (magari annotate sulla portineria), ecc. In mancanza di DDT (spesso nelle frodi non ne vengono emessi, o sono falsificati), si può cercare di produrre evidenze alternative: ad es. documenti di trasporto emessi dal fornitore effettivo, o schede di lavorazione che mostrano l’impiego dei materiali in produzione.
- Tracciabilità dei pagamenti: presentare le evidenze dei pagamenti effettuati per quelle fatture (es. bonifici bancari, assegni). Pagare attraverso il sistema finanziario ufficiale il corrispettivo pattuito può indicare che vi era una reale controprestazione. Tuttavia, attenzione: spesso nelle frodi carosello i pagamenti sono fatti transitare su conti della cartiera e poi prelevati in contanti o reindirizzati ai reali fornitori. Dunque la mera prova di aver pagato sul conto indicato in fattura non basta a dimostrare realtà economica, ma è comunque un tassello (meglio se unito ad altri, come vedremo).
- Evidenze dell’utilizzo dei beni/servizi: se si tratta di beni, dimostrarne la presenza o l’utilizzo nel ciclo aziendale: ad esempio, per materie prime, presentare le distinte di produzione da cui risulta che quelle materie (pur comprate formalmente dal fornitore fittizio) sono state impiegate per produrre i prodotti venduti dall’azienda; oppure per beni destinati alla rivendita, esibire fatture di vendita a clienti che includono a loro volta quei beni, inventari di magazzino, fotografie o manuali di installazione, etc. Per servizi, ad esempio consulenze o appalti, presentare relazioni di attività, report consegnati, risultati tangibili (un software sviluppato, un cantiere realizzato, ecc.), nominativi del personale che ha svolto le prestazioni (magari alle dipendenze di un subappaltatore reale). L’obiettivo è dimostrare che “qualcosa” di reale è avvenuto e che l’azienda ne ha beneficiato operativamente.
- Testimonianze e dichiarazioni di terzi: pur non potendo citare testimoni in udienza, è possibile produrre dichiarazioni rese in altre sedi. Ad esempio, se nel procedimento penale un dipendente del vero fornitore ha testimoniato di aver consegnato la merce all’azienda contribuente, tale verbale può essere introdotto come documento nel processo tributario. Oppure si possono allegare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di clienti o altri soggetti che attestino circostanze di fatto (es. “ho visto i tecnici di Tizio lavorare nel cantiere di Caio”). Il giudice tributario valuterà tali dichiarazioni secundum conscientiam, sapendo che non c’è stato contraddittorio, ma possono avere un certo peso se coerenti con il resto.
In sintesi, sul piano fattuale il contribuente deve costruire un dossier che renda plausibile e credibile la reale esistenza delle operazioni contestate, almeno sotto il profilo dell’effetto economico. Se riesce a mostrare che i beni ci sono, sono stati usati e rivenduti, o che i servizi hanno prodotto un risultato concreto, già smonta l’ipotesi estrema dell’inesistenza oggettiva totale.
Va sottolineato però che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, provare la materiale esistenza della fornitura non basta da solo a mantenere la detrazione IVA: occorre anche affrontare il tema del fornitore effettivo. Se il contribuente riesce persino a identificare il vero fornitore (ad esempio dimostrando che dietro la cartiera C c’era l’azienda B che ha svolto i lavori, magari portando in giudizio un contratto o fatture tra B e C), ciò è un elemento potentissimo: conferma l’effettività e per di più mostra chi era il soggetto reale. In tal caso, se il vero fornitore B era a sua volta un soggetto passivo IVA regolare, l’operazione sostanziale non difetta del presupposto soggettivo (c’è un cedente IVA reale) – anzi, si potrebbe sostenere che la detrazione dovrebbe essere riconosciuta poiché il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo d’imposta (principio della soggettività passiva). Purtroppo, spesso il vero fornitore non è così facilmente individuabile o disponibile; ma nei casi in cui lo sia, va certamente portato all’attenzione del giudice.
Dimostrare la buona fede e la diligenza del contribuente
Il secondo pilastro difensivo – cruciale nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi “carosello” – è provare che il contribuente non era consapevole della falsità del fornitore e che, anzi, ha adottato tutte le cautele ragionevoli per evitarla. Ciò serve a escludere la colpevolezza del contribuente, sia sul piano penale (assenza di dolo) sia sul piano amministrativo (assenza di colpa grave, utile per eliminare o ridurre sanzioni).
Ecco alcune strategie per dimostrare la propria buona fede e diligenza:
- Verifiche preliminari sul fornitore: documentare qualsiasi controllo effettuato prima/durante il rapporto. Ad esempio: visura camerale della società fornitrice (se mostra un capitale sociale adeguato, un oggetto sociale compatibile, sede esistente, ciò testimonia che al momento sembrava legittima); verifica della partita IVA (esito “attiva” nel VIES per operazioni intracomunitarie, ad esempio); richiesta del DURC (nel caso di appalti di manodopera, un DURC regolare può aver indotto affidamento sulla genuinità); eventuali certificazioni presentate dal fornitore (iscrizioni ad albi, SOA, ecc.). Anche eventuali incontri presso la sede del fornitore, se avvenuti, possono essere descritti (es. “ho visitato i loro uffici, c’era un capannone con un’insegna, nulla lasciava presagire fosse fittizio”).
- Modalità di scelta del fornitore: spiegare come è nato il rapporto commerciale. Se il contribuente ha trovato quel fornitore tramite canali ordinari (fiere, internet, segnalazione di altri clienti) e non da fonti opache, è un punto a favore. Se ha più preventivi e ha scelto quello non troppo anomalo, ancora meglio. Se invece i prezzi offerti erano stranamente bassi, questo è un elemento che il Fisco userà contro di lui; la difesa potrebbe allora sostenere che pensava si trattasse di economia di scala o liquidazione di magazzino, ecc., ma è difficile. In generale, mostrarsi come un operatore che ha agito in modo business as usual, senza cercare intenzionalmente “scorciatoie fiscali”, aiuta.
- Regolarità formale delle transazioni: mettere in evidenza che tutto appariva regolare: le fatture erano formalmente corrette (intestazione, P.IVA, descrizione operazioni), i pagamenti sono stati eseguiti su conto corrente intestato alla società fornitrice, non sono state fatte compensazioni strane, né retrocessioni in contanti. Se il fornitore ha rilasciato quietanze, le si produca. Se ci sono stati controlli fiscali incrociati (esterometri, listing clienti-fornitori) all’epoca e nulla di anomalo emerse, lo si segnali.
- Mancanza di benefici indebiti: sottolineare se il contribuente non ha tratto un guadagno extra dall’operazione sospetta. Ad esempio, se ha rivenduto la merce con un normale margine, senza trarne un profitto anormale grazie all’IVA evasa a monte, ciò potrebbe indicare che non era parte del disegno fraudolento (che spesso prevede margini dopati grazie all’IVA non versata). Oppure se l’operazione contestata addirittura gli ha generato una perdita (ipotesi rara, ma possibile se la fattura era gonfiata per altri fini). L’assenza di vantaggio economico non è decisiva da sola, ma corrobora la tesi dell’inconsapevolezza (perché mai avrebbe dovuto volontariamente partecipare a una frode da cui non guadagnava?).
- Eventuali denunce o azioni contro il fornitore: se, una volta scoperto il problema, il contribuente ha reagito (ad esempio sporgendo denuncia per truffa contro l’amministratore della società fittizia, oppure intraprendendo un’azione legale per recuperare i pagamenti effettuati in cambio del nulla), questo atteggiamento è coerente con quello di chi è stato vittima inconsapevole. Portare evidenza di tali iniziative (denunce, querele, citazioni civili) può rinforzare la credibilità della buona fede.
In definitiva, sul piano soggettivo la difesa deve delineare il contribuente come un soggetto leale e diligente che è finito suo malgrado in una situazione fraudolenta orchestrata da altri. Questo non eviterà, in caso di operazione effettivamente fittizia, il recupero dell’IVA (purtroppo la legge interna è rigida nel negare la detrazione comunque ), ma può portare almeno all’annullamento delle sanzioni e al riconoscimento dei costi deducibili (se i beni ci sono realmente), oltre a evitare guai penali. Inoltre, in giudizio, un contribuente che appare “pulito” ha maggiori chance di convincere il giudice a rigettare l’ipotesi di coinvolgimento consapevole e magari trovare qualche appiglio procedurale per dargli ragione.
La fase contenziosa: ricorso e processo tributario
Quando l’accertamento approda dinanzi ai giudici tributari, il contribuente (con il suo difensore, avvocato tributarista o commercialista abilitato) deve impostare il ricorso e le successive difese in modo organico, sfruttando sia i profili procedurali che quelli sostanziali sopra descritti. Esaminiamo alcuni punti chiave della fase contenziosa:
- Motivi tipici di ricorso: nel caso di accertamenti per operazioni inesistenti, i motivi di impugnazione ricorrenti sono: (a) violazione dell’art. 12, c.7 Statuto del Contribuente (se l’avviso è stato notificato prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza, come detto ciò comporta nullità); (b) difetto di motivazione dell’atto impositivo (ad es. se l’atto non specifica quali fatture sono false o su quali elementi si basa la frode, limitandosi a formule generiche); (c) insufficienza della prova fornita dall’ufficio circa l’inesistenza e la partecipazione del contribuente (qui si sviluppano le argomentazioni sull’onere della prova: si sottolinea che il Fisco non ha provato la consapevolezza, o che ha usato presunzioni deboli, ecc., richiamando magari pronunce favorevoli) ; (d) erronea applicazione di norme sostanziali, ad esempio se l’Agenzia ha ripreso a tassazione costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nonostante l’art. 14, c.4-bis L. 537/93 che ne consente la deducibilità , oppure se ha negato la detrazione in un caso di reverse charge confondendo aspetti formali con sostanziali; (e) sproporzione o errore nel calcolo delle sanzioni, anche in relazione al principio del cumulo giuridico (nel caso siano state sommate sanzioni senza riduzione); (f) decadenza dell’azione accertativa, qualora si rilevi che l’avviso è stato notificato oltre i termini (magari perché il raddoppio termini è stato invocato illegittimamente in mancanza di denuncia tempestiva) . Un ulteriore possibile motivo, se pertinente nel caso concreto, è il principio del ne bis in idem: il contribuente può eccepire che, avendo già subito sanzioni penali per i medesimi fatti, non debba subire anche la sanzione amministrativa tributaria, invocando la CEDU. Tuttavia la giurisprudenza italiana è tendenzialmente contraria a tale eccezione, ritenendo che sanzioni tributarie e penali viaggino su binari distinti (le prime non aventi natura strettamente penale) , salvo situazioni estreme di duplicazione punitiva.
- Produzione delle prove in giudizio: la fase processuale in Commissione è prevalentemente documentale. È importante allegare fin dal ricorso introduttivo (o comunque entro i termini istruttori di primo grado) tutti i documenti che supportano la difesa: contratti, DDT, estratti conto, perizie, visure camerali del fornitore, dichiarazioni rese in sede penale, e così via . A differenza che nel processo civile ordinario, nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello, ma è buona prassi non lasciare niente di intentato già in primo grado, per dare al giudice un quadro completo. Ricordiamo che non è ammessa la testimonianza orale in udienza (art. 7 D.Lgs. 546/92) , quindi eventuali testimonianze devono pervenire in forma scritta (come dichiarazioni o verbali). Se il Fisco produce dichiarazioni di terzi raccolte nel PVC (ad esempio l’amministratore della cartiera che accusa il contribuente di essere al corrente), la difesa dovrà contestarne l’attendibilità e magari contrapporre altre dichiarazioni favorevoli (es. dipendenti che attestano la realtà della fornitura). Si può anche richiedere una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), per esempio per analizzare le scritture contabili o ricostruire i movimenti di magazzino; tuttavia le Commissioni ammettono la CTU raramente, e solo se vi sono aspetti tecnici complessi da chiarire .
- Coordinamento con il procedimento penale: se parallelamente pende un procedimento penale per i medesimi fatti (frode fiscale con fatture false), occorre valutare la strategia di coordinamento. Da un lato, un’eventuale sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per mancanza di dolo (es. il giudice penale riconosce la buona fede del contribuente) costituirebbe un elemento di enorme forza a favore nel processo tributario, pur non vincolandolo automaticamente; viceversa, una condanna penale definitiva per frode fiscale vincola il giudice tributario sull’accertamento del fatto-reato (art. 654 c.p.p. e art. 7 D.Lgs. 546/92), rendendo quasi impossibile ottenere ragione sul piano fiscale . È possibile, in alcune situazioni, chiedere la sospensione del processo tributario in attesa dell’esito penale (art. 39 D.Lgs. 546/92), ma è una scelta delicata: conviene se si è fiduciosi in un esito penale positivo (assoluzione) e se nel frattempo si può congelare la riscossione; di contro, il Fisco generalmente vuole procedere comunque a riscuotere (magari mediante iscrizione a ruolo provvisoria di 1/3 delle imposte) e i processi penali possono durare molti anni . Inoltre, qualsiasi memoria o ammissione fatta nel giudizio tributario potrebbe essere acquisita nel penale: quindi la difesa deve mantenere una linea coerente in entrambi i fronti, magari evitando di riconoscere fatti che in sede penale sarebbero auto-incriminanti (tenendo presente però che ciò potrebbe indebolire la posizione in Commissione).
- Decisione di primo e secondo grado: le Commissioni Tributarie (Provinciale in primo grado, Regionale in appello) valuteranno se l’Agenzia ha soddisfatto il proprio onere probatorio e se, di converso, il contribuente ha fornito elementi idonei a confutarlo. Le decisioni variano a seconda delle circostanze e della sensibilità del collegio: ci sono sentenze che hanno dato ragione ai contribuenti annullando integralmente l’accertamento perché l’Ufficio non aveva provato il coinvolgimento consapevole nella frode ; altre in cui invece l’accertamento è stato confermato. In linea generale, se il contribuente riesce a convincere il giudice di essere stato un ignaro contraente in buona fede, è possibile un esito “misto”: spesso i giudici confermano il recupero dell’IVA (ritenendo oggettivamente non detraibile l’imposta esposta in fattura falsa, data la rigidità dell’art. 21, c.7 DPR 633/72 ), ma annullano le sanzioni per mancanza di dolo o errore scusabile, ed eventualmente riconoscono la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette (richiamando l’art. 14, co.4-bis L. 537/93) . Se invece emergono troppi elementi di complicità o negligenza grave, probabilmente l’atto sarà confermato in toto, con imposte e sanzioni.
In caso di esito sfavorevole, il contribuente può proporre appello in CTR e poi, esauriti i gradi di merito, ricorrere in Cassazione. Davanti alla Corte di Cassazione, come noto, si discutono solo motivi di diritto (vizi di violazione di legge o nullità della sentenza di appello): spesso nelle liti su fatture false i motivi in Cassazione riguardano vizi di motivazione della sentenza di secondo grado (ad esempio, si deduce che il giudice di merito ha omesso di valutare prove decisive o ha motivato in modo contraddittorio) oppure l’errata applicazione dei principi sull’onere della prova . E infatti la Cassazione in questi anni ha spesso cassato sentenze di merito che invertivano illegittimamente l’onere probatorio o che trascuravano di verificare la buona fede del contribuente, come abbiamo visto . Se la Cassazione accoglie il ricorso, la causa viene rinviata a una CTR in diversa composizione per un nuovo esame, tenendo conto dei principi di diritto affermati.
In conclusione, nel processo tributario la miglior difesa contro un’accusa di fatture inesistenti è quella che agisce su più fronti: presentare un quadro chiaro in cui la realtà economica delle operazioni risulti plausibile e dimostrata; in cui l’onestà e diligenza del contribuente emergano nitidamente; e in cui si evidenzino eventuali errori procedurali commessi dal Fisco. Una difesa ben articolata su questi piani ha buone probabilità di successo, specie se supportata da precedenti giurisprudenziali pertinenti (meglio se di Cassazione o Corte UE) citati a sostegno.
Conseguenze economiche e sanzioni amministrative: cosa rischia il contribuente
Affrontare un accertamento per operazioni inesistenti significa anche dover valutare l’impatto finanziario delle somme contestate e delle sanzioni applicate. Dal punto di vista amministrativo (extrapenale), il contribuente che perde il ricorso – o che comunque risulta debitore verso l’Erario – si troverà di fronte a:
- Recupero dell’IVA detratta indebitamente: l’IVA relativa alle fatture false viene addebitata per intero, come imposta dovuta. In caso di conferma dell’atto, il contribuente deve quindi versare all’Erario l’IVA precedentemente detratta, con gli interessi moratori calcolati dal momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (in generale dalla liquidazione periodica o dichiarazione annuale dell’anno in cui venne detratta indebitamente) fino alla data di effettivo pagamento. Gli interessi sono applicati al tasso legale (eventualmente maggiorato se previsto per i tributi). Ad esempio, se un’azienda nel 2020 ha detratto indebitamente €50.000 di IVA su fatture inesistenti e l’accertamento diventa definitivo nel 2025, dovrà pagare €50.000 più gli interessi su tale somma maturati indicativamente per 5 anni .
- Recupero delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e IRAP: se l’Agenzia ha contestato anche l’indebita deduzione dei costi relativi alle fatture false, verrà calcolata la maggiore imposta sui redditi dovuta (IRES per le società, IRPEF per le ditte individuali/professionisti) nonché l’eventuale IRAP. Occorre distinguere: per le operazioni soggettivamente inesistenti, in base alla normativa vigente dal 2012 (art. 14, co.4-bis L. 537/93), i costi sarebbero in teoria deducibili se l’operazione è reale e non finalizzata a reato tributario. In pratica però l’Ufficio a volte li contesta ugualmente, costringendo il contribuente a far valere in giudizio la norma di salvaguardia. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, i costi sono fittizi e quindi va recuperato il maggior reddito imponibile corrispondente: ciò comporta ulteriori imposte dovute (aliquota IRES 24% sulle società, IRPEF variabile per le persone fisiche, oltre addizionali) con relativi interessi. Anche l’IRAP, che colpisce il valore aggiunto dell’attività, verrà ricalcolata escludendo i costi finti: l’IRAP non prevede una norma analoga a quella della L.537/93, dunque un costo inesistente è sempre indeducibile anche se il contribuente era inconsapevole . In sintesi, il debito fiscale complessivo può comprendere – oltre all’IVA – anche maggiori imposte sui redditi e IRAP, con interessi.
- Sanzioni amministrative pecuniarie: come anticipato, la sanzione base per aver detratto indebitamente l’IVA su operazioni inesistenti è pari al 90% dell’imposta (minimo), fino al 180% (massimo) . In pratica gli uffici tendono spesso ad applicare una sanzione intorno al 100% dell’IVA (cioè pari all’imposta evasa). Ad esempio, su €50.000 di IVA contestata, la sanzione potrebbe essere di €50.000 . Se ritengono che il contribuente abbia attuato una frode sistematica e organizzata, possono graduare verso l’alto (fino al 150-180%); se invece il caso è considerato di minore gravità o frutto di negligenza e non dolo conclamato, potrebbero applicare il minimo edittale 90%. A questa sanzione principale possono sommarsi altre: ad esempio, se l’uso delle fatture false ha prodotto una dichiarazione dei redditi infedele, si aggiunge la sanzione (90-180% della maggior imposta IRPEF/IRES) per infedele dichiarazione, salvo che ricorra il reato (in tal caso l’illecito amministrativo “concorre” ma di solito non viene sanzionato ulteriormente, secondo il principio di specialità). In generale, per concorso di violazioni tributarie si applica il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/97): viene irrogata la sanzione più grave aumentata fino al doppio. Nel contesto di frodi IVA, la sanzione per l’IVA evasa risulta spesso la più elevata e assorbe le altre minori . Dunque, tipicamente vedremo un’unica sanzione attorno al 100% dell’imposta complessivamente evasa (IVA, o IVA+IRPEF unificate).
- Sanzioni accessorie e altre conseguenze: il D.Lgs. 471/97 prevede anche sanzioni accessorie per i casi più gravi. Ad esempio, se la sanzione principale supera €50.000 e trattasi di frode, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 mesi a 2 anni (art. 12, c.2 D.Lgs. 471/97), oppure l’interdizione da appalti pubblici. Tali misure, pur previste, sono raramente applicate, ma in teoria costituiscono un ulteriore rischio . Inoltre, un’azienda coinvolta in frodi IVA può essere inserita in liste di controllo: l’Agenzia potrebbe intensificare le verifiche negli anni successivi (profilo di rischio elevato). Anche i rapporti con i fornitori o clienti possono risentirne, laddove venga meno la fiducia commerciale.
- Raddoppio dei termini di accertamento: come già spiegato, la scoperta di false fatture comporta per il Fisco la facoltà di controllare periodi più lontani nel tempo grazie al raddoppio dei termini. Ciò significa che il contribuente, oltre a subire l’accertamento per l’anno X, potrebbe vedersi recapitare atti anche per gli anni precedenti, magari ormai chiusi contablmente, se in quegli anni ha commesso analoghe violazioni. Ad esempio, se emergono fatture false nel 2018 e la notizia di reato viene inviata, l’Amministrazione potrebbe emettere avvisi fino all’anno 2015 (anziché fermarsi al 2018) entro il nuovo termine raddoppiato . Ciò amplifica il danno economico in maniera drastica, perché potenzialmente le somme dovute si moltiplicano per più anni.
Considerando queste conseguenze, è fondamentale nella difesa agire anche sulle sanzioni. La legge offre degli strumenti per ridurre o eliminare le sanzioni in presenza di certe condizioni:
- Cause di non punibilità o attenuazione delle sanzioni: il contribuente può invocare l’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 472/97, secondo cui non è punibile chi commette una violazione tribitaria per errore incolpevole sul fatto. Nel contesto delle false fatture, se il contribuente dimostra di essere stato tratto in inganno (ad esempio da documenti falsi ben architettati, o da pratiche commerciali scorrette altrui) e di non aver avuto possibilità di accorgersene, potrebbe configurarsi un errore sul fatto non dovuto a negligenza – in altre parole, un caso di errore scusabile. Le Commissioni tributarie talvolta accolgono questa tesi e annullano le sanzioni quando il contribuente appare effettivamente vittima inconsapevole. In alternativa, se non si arriva all’esonero totale, si può chiedere quantomeno l’applicazione delle attenuanti e la riduzione della sanzione al minimo edittale (90%). Ad esempio, se in primo grado il giudice condivide che il contribuente era in buona fede, potrebbe confermare il recupero dell’IVA ma ridurre la sanzione dal 100% al 90%, o addirittura disapplicarla del tutto in casi eccezionali di oggettiva incertezza normativa (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/97) . Far emergere in giudizio l’assenza di volontà evasiva e la presenza di buone ragioni per l’errore è dunque importante non solo per il merito ma anche per limitare il danno economico.
- Definizioni agevolate e strumenti post-sentenza: se, nonostante gli sforzi, il giudizio dovesse concludersi male (ossia con un debito consistente a carico del contribuente), esistono ancora possibilità di ridurre l’esborso tramite istituti di definizione agevolata. Ad esempio, il contribuente può optare per l’acquiescenza alla sentenza di primo grado, pagando entro 60 giorni imposte e interessi e solo 1/3 delle sanzioni (invece che l’intero, beneficio previsto dall’art. 15 D.Lgs. 218/97) se rinuncia ad appellare . Oppure, se è pendente un appello o un ricorso in Cassazione, può cogliere eventuali sanatorie legislative: negli anni 2023-2024 ad esempio il legislatore ha introdotto definizioni agevolate delle liti pendenti, permettendo di chiudere le controversie fiscali pagando solo il tributo (e forse gli interessi) senza sanzioni né accessori, soprattutto per chiudere liti su imponibili contestati . È sempre utile quindi monitorare le opportunità offerte da leggi di bilancio o decreti di pace fiscale, che potrebbero cambiare drasticamente lo scenario economico di una vertenza.
Profili penali: reati tributari e strategie di difesa
Oltre alle conseguenze amministrative, le operazioni inesistenti possono comportare conseguenze penali per i soggetti coinvolti. Dal punto di vista del contribuente “debitore” che riceve l’accertamento, i possibili reati contestati sono essenzialmente due (già accennati nella parte normativa):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): si configura quando un contribuente, nella sua dichiarazione annuale (IVA o redditi), include elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture false, con l’intento di evadere le imposte. In pratica è il reato di utilizzo di false fatture. Gli elementi costitutivi sono: l’uso di fatture false (oggettive o soggettive) e il superamento di una soglia di punibilità in termini di importi fittizi dichiarati. Attualmente (dopo le modifiche introdotte dal 2019), la soglia è di €100.000 di imponibile fittizio per periodo d’imposta; se si supera tale soglia, la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni, mentre se l’importo è inferiore a 100k euro si applica una riduzione di pena (intervallo da 18 mesi a 6 anni) . È importante evidenziare che il reato richiede il dolo specifico di evasione: la volontà di evadere le imposte. Ciò significa che, in linea teorica, se un contribuente dimostra di non sapere che le fatture fossero false (quindi era privo dell’intento fraudolento), non dovrebbe essere condannato per questo reato . Naturalmente dovrà convincere gli inquirenti e il giudice penale della propria buona fede – cosa non scontata, ma possibile se emergono elementi a suo favore (ad es. comportamento diligente, come visto). Va anche detto che se l’importo delle false fatture non raggiunge i 100k euro annui, il fatto non integra l’art. 2 ma potrebbe comunque configurare il meno grave reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera €150.000, soglia che in caso di false fatture viene spesso superata comunque .
- Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): è lo speculare reato attribuito a chi predispone o emette le fatture false, di solito l’amministratore della società cartiera o il prestanome. Anche qui la pena base è reclusione 4-8 anni, riducibile a 18 mesi-6 anni se l’importo complessivo delle fatture emesse nell’anno è inferiore a €100.000 . Il reato è integrato dal dolo di consentire a terzi l’evasione; spesso nei procedimenti penali per frode carosello vengono imputati con l’art. 8 i soggetti “a monte” (che vendono le fatture) e con l’art. 2 gli “a valle” (che le usano). Chi emette potrebbe difendersi sostenendo di non aver avuto consapevolezza (es. il classico prestanome che sostiene di essere stato ignaro), ma in genere la sua posizione è più compromessa, perché il fatto stesso di emettere fatture per operazioni non reali normalmente implica la volontà di frodare. Comunque, in alcuni casi il prestanome può cercare di dimostrare di essere stato strumentalizzato (ad es. firmava carte senza capire) o che credeva si trattasse di operazioni lecite di intermediazione: difese difficili, ma tentate.
- Altri reati eventuali: se il contribuente utilizza false fatture ma per importi non punibili ex art. 2, potrà comunque incorrere – come detto – nel reato di dichiarazione infedele (art. 4) se ne ricorrono i presupposti, o nel reato di omessa dichiarazione (art. 5) se addirittura ha omesso la dichiarazione per coprire la frode (soglia €50.000 di imposta evasa). Inoltre, spesso a contorno delle frodi con false fatture vi sono reati come riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter1 c.p., se i proventi dell’evasione vengono reimmessi in attività lecite) e nei casi più gravi si ipotizza persino l’associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali (art. 416 c.p.). Questi ultimi esulano però dallo scopo della nostra guida, che resta focalizzata sul “debitore fiscale” tipico, ovvero l’utilizzatore finale delle fatture, di solito non partecipe di associazioni criminali ma utente più o meno consapevole di un escamotage illecito .
Dal momento in cui la Guardia di Finanza o l’Agenzia riscontrano la presenza di possibili reati, parte parallelamente un iter penale: la GdF trasmette una notitia criminis alla Procura competente, che aprirà un fascicolo. Il procedimento penale può coinvolgere diversi soggetti (tutti gli utilizzatori delle fatture, gli emittenti, intermediari) e si snoda con indagini, eventuali misure cautelari se vi è pericolo di fuga o reiterazione, fino alla richiesta di rinvio a giudizio. I tempi della giustizia penale, specie per reati economici complessi, sono notoriamente lunghi – talora diversi anni per arrivare a sentenza definitiva.
Come difendersi sul piano penale? In gran parte la difesa penale del contribuente onesto ricalca quella vista in ambito tributario, ma con alcune peculiarità:
- Mancanza di dolo: è la linea difensiva primaria. L’imputato (il contribuente utilizzatore) dovrà insistere sul fatto di aver agito senza intenzione di evadere, credendo legittime le operazioni. Tutte le prove di diligenza già discusse (verifiche sul fornitore, pagamenti trasparenti, ecc.) saranno preziose anche qui, perché corroborano la tesi che l’errore era incolpevole. Se il giudice penale ritiene credibile l’assenza di dolo, l’imputato va assolto (“il fatto non costituisce reato” per difetto dell’elemento soggettivo).
- Condotta riparatoria – Pagamento del debito tributario: un potente strumento nelle mani del contribuente indagato è il cosiddetto ravvedimento operoso anche in sede penale. L’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede cause di non punibilità per alcuni reati tributari in caso di integrale pagamento del debito fiscale (imposta, sanzioni, interessi) prima del dibattimento. Nella versione attuale, per i reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele il pagamento integrale comporta la non punibilità (se effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado). Per i reati più gravi come la dichiarazione fraudolenta (art. 2) e l’emissione di fatture false (art. 8), la legge non prevede al 2025 una causa di non punibilità automatica con il pagamento, ma solo una attenuante speciale con riduzione di pena fino alla metà (introdotta dall’art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000, nel 2019). Tuttavia, la prassi sta evolvendo: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/2022 ha aperto alla possibilità di un ravvedimento operoso “rafforzato” anche per condotte fraudolente, indicando che se il contribuente regolarizza spontaneamente la sua posizione (dichiarando il dovuto e pagando tutto prima di eventuali contestazioni), ciò andrà valutato favorevolmente in sede penale . In concreto, dunque, pagare il dovuto è sempre consigliabile per chi voglia evitare il carcere: non bloccherà l’azione penale (la denuncia deve comunque partire), ma mette l’imputato in una luce migliore e consente alla difesa di chiedere almeno la pena sospesa o patteggiata a livelli bassi. Inoltre, dal 2023 con la riforma Cartabia, il giudice penale può dichiarare il reato non punibile per particolare tenuità del fatto anche per i reati tributari, se l’importo è modesto e il comportamento non abituale . In passato i reati di frode fiscale erano esclusi dalla tenuità, ora invece la soglia di esclusione è stata elevata a 100.000 € di imposta evasa: ciò significa che, per utilizzi di false fatture sotto tale importo, in teoria il giudice potrebbe ritenere la condotta di particolare tenuità (se l’evasione è piccola in rapporto al fatturato, e l’imputato incensurato) e prosciogliere l’imputato . Questo, combinato col pagamento integrale, offre ulteriori spiragli di evitare condanne per i casi minori.
In sintesi, il contribuente onesto ma sfortunatamente incappato in fornitori fittizi mira nel penale a evitare la condanna. Le carte principali sono: dimostrare la mancanza di dolo (buona fede) e – pragmaticamente – estinguere il debito tributario quanto prima. Se il quadro probatorio in sede penale evidenzia che l’imputato ha fatto il possibile per adempiere ai doveri fiscali una volta scoperto l’inganno (pagamento volontario) e che non vi sono indizi di sua partecipazione attiva alla frode, allora egli potrebbe ottenere un esito favorevole: dall’archiviazione in fase di indagini, al proscioglimento/assoluzione in giudizio, oppure quantomeno un patteggiamento a pena mite (sospesa) e magari l’estinzione del reato per tenuità. Ricordiamo che una assoluzione penale piena (ad esempio “perché il fatto non sussiste” o “perché non costituisce reato” per assenza di dolo) sarà un formidabile alleato anche nel contenzioso tributario: non vincolerà automaticamente l’Agenzia, ma di fatto smonterà l’accusa di frode e renderà più agevole far riconoscere la buona fede anche in Commissione.
Esempio pratico di difesa – Caso simulato
Per rendere più concreti i principi esposti, consideriamo un caso ipotetico e come il contribuente potrebbe strutturare la sua difesa:
Scenario: L’impresa Alfa Srl, operante nel settore edile, riceve nel 2024 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2019. L’Agenzia contesta che Alfa abbia indebitamente detratto IVA per €30.000 su fatture emesse dalla Beta Srl, ritenuta fornitore fittizio (operazioni soggettivamente inesistenti). Beta Srl, infatti, è risultata priva di dipendenti e mezzi e avrebbe fatto da mera interposta nella fornitura di materiali edili che in realtà, secondo l’Agenzia, sarebbero stati consegnati da un altro soggetto non identificato. Oltre all’IVA, l’atto recupera €100.000 di costi ai fini IRES (ritenuti fittizi) e applica sanzioni per €30.000 (100% dell’IVA). Nel PVC della Guardia di Finanza si riportano dichiarazioni dell’amministratore di Beta Srl, il quale ha ammesso di aver emesso fatture senza svolgere attività, e una nota secondo cui Alfa Srl “avrebbe dovuto sapere” della natura fittizia considerata la mole di acquisti fatti da una società neonata.
Difesa di Alfa Srl:
- Fase pre-contenziosa: entro 60 giorni dal PVC, Alfa invia osservazioni all’Ufficio affermando di aver effettivamente acquistato i materiali, descrive dettagliatamente come li ha impiegati in vari cantieri del 2019, e allega copia dei DDT di consegna firmati dal suo magazziniere (i DDT erano intestati a Beta Srl). Sostiene che Beta Srl risultava regolarmente iscritta al Registro Imprese, fornisce visura camerale storica e certificato di attribuzione partita IVA per dimostrare che all’epoca nulla lasciava presagire fosse una cartiera. Evidenzia anche che i pagamenti, per un totale di €150.000 + IVA, sono stati effettuati con bonifici tracciabili sul c/c di Beta Srl presso primaria banca, come da estratti conto allegati.
- Ricorso in CTP: non avendo ricevuto riscontro positivo (l’Ufficio emette l’accertamento confermando le pretese), Alfa Srl presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Nei motivi di ricorso eccepisce: (a) nullità dell’accertamento perché notificato solo 30 giorni dopo il PVC senza urgenza (in effetti l’Agenzia ha ignorato il termine di 60 giorni dello Statuto); (b) difetto di motivazione in quanto l’atto non spiega chi sarebbe il vero fornitore né come Alfa avrebbe dovuto sapere della frode, limitandosi a riportare pedissequamente il PVC; (c) assenza di prova della consapevolezza: l’Agenzia non ha fornito alcun elemento concreto che Alfa fosse connivente, a parte la dichiarazione dell’amministratore di Beta (che però non coinvolge Alfa direttamente). Sottolinea che Beta aveva uffici e telefono (anche se in affitto), e che Alfa l’ha scelta perché offriva un leggero sconto sui materiali ma nulla di strano; (d) errata applicazione art. 14, co.4-bis L.537/93: i costi di €100.000 non andavano disconosciuti, trattandosi di materiali effettivamente utilizzati e non destinati a reati; (e) riduzione sanzioni per buona fede: in subordine si chiede comunque di ridurre o annullare le sanzioni ex art. 6 D.Lgs.472/97 data l’assenza di dolo. Nel ricorso, Alfa produce: contratti di appalto dei cantieri dove i materiali sono stati impiegati; fotografie dei cantieri; DDT di Beta firmati all’arrivo; attestazioni dei capicantiere che confermano l’arrivo dei materiali; copia dei bonifici a Beta; corrispondenza email del 2019 in cui Beta sollecitava i pagamenti (indice che Beta agiva come un vero fornitore, chiedendo soldi, e Alfa pagava senza reticenze).
- Discussione in CTP: in udienza, la difesa di Alfa insiste sulla buona fede: evidenzia che Beta era anche fornitrice di altre imprese (non solo Alfa), che nessun segnale evidente di irregolarità era percepibile, e che Alfa non ha avuto alcun vantaggio fiscale netto (ha detratto IVA ma avrebbe potuto detrarla comunque se avesse comprato altrove, e i costi li ha dedotti come dovuto per materia prima). Richiama una sentenza di Cassazione (ad es. Cass. 26374/2025) dove si afferma che senza prova della consapevolezza la detrazione non può essere negata . L’ufficio ribatte che la normativa interna (art. 21, c.7) è oggettiva e basta l’inesistenza soggettiva per negare l’IVA , e sostiene che Alfa avrebbe dovuto allarmarsi perché Beta era una società neonata con capitale minimo che in un anno fatturava milioni.
- Sentenza di primo grado: la CTP dà ragione parziale al contribuente. Annulla innanzitutto l’accertamento per vizio procedurale, confermando la violazione dell’art. 12, co.7 Statuto (atto emesso prematuramente) – vizio che da solo comporta nullità, senza nemmeno esaminare il merito . (Già questa è una vittoria piena per Alfa Srl, anche se dovuta a un errore formale del Fisco). In subordine, la CTP motiva che, in ogni caso, l’Agenzia non ha provato che Alfa fosse consapevole: gli indizi addotti erano generici e Alfa ha documentato un comportamento diligente. Pertanto, se avesse dovuto decidere sul merito, avrebbe confermato il recupero dell’IVA (vincolata dall’art.21, c.7), ma avrebbe annullato le sanzioni e anche il recupero dei costi, applicando l’art. 14, co.4-bis (costi reali deducibili per difetto di frode da parte di Alfa). L’Agenzia viene condannata alle spese.
- Considerazioni: in questo scenario Alfa Srl esce vittoriosa principalmente grazie a un vizio di forma (mancato rispetto dei 60 giorni). Ma anche sul merito, la sua posizione era ben difesa: aveva prove tangibili dell’effettività e una chiara mancanza di dolo. La chiave è stata agire prontamente (osservazioni a caldo, raccolta documenti prima che fossero persi), e sfruttare sia difese procedurali che sostanziali. Questo esempio mostra perché, in casi simili reali, è fondamentale esaminare tutti gli aspetti dell’accertamento e non trascurare nulla: un dettaglio procedurale può far vincere il ricorso senza neppure arrivare alla complessa disputa probatoria, ma bisogna essere preparati a combattere anche sul merito e sulle sanzioni.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Qual è la differenza tra “operazione oggettivamente inesistente” e “operazione soggettivamente inesistente”?
R: Un’operazione oggettivamente inesistente è quella che non è mai avvenuta realmente, in tutto o in parte. La fattura in questo caso è totalmente o parzialmente falsa perché il bene/servizio non è stato affatto ceduto o è stato sovrafatturato. Invece un’operazione soggettivamente inesistente è avvenuta nella sostanza (c’è stato uno scambio di beni o servizi), ma non con il soggetto indicato in fattura. Si ha cioè un fornitore “fittizio” che figura nei documenti, mentre il vero fornitore è un altro soggetto. Nel primo caso manca completamente il presupposto dell’operazione; nel secondo caso c’è un’operazione, ma viene simulato il contraente (tipicamente tramite società cartiera) . Le conseguenze fiscali: in entrambi i casi l’IVA è indetraibile, ma nel soggettivo i costi possono essere deducibili se si prova che l’operazione c’è stata davvero e senza partecipazione a frodi.
D: Se ho acquistato beni/servizi in buona fede da un’azienda che poi risulta essere una cartiera, devo comunque restituire l’IVA detratta?
R: Purtroppo sì, nella grande maggioranza dei casi. La normativa italiana (DPR 633/72) è molto rigida: l’IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti non è mai detraibile dal cessionario . Questo indipendentemente dalla buona fede. La giurisprudenza più recente della Cassazione (2025) conferma che, se un’operazione è inesistente (oggettiva o soggettiva), la detrazione IVA è esclusa ex lege ai sensi degli artt. 19 e 21 DPR 633/72, a prescindere dal regime applicato (anche in reverse charge) e dallo stato soggettivo del contribuente . Quindi, se l’Agenzia prova che il tuo fornitore era fittizio, sarai tenuto a restituire l’IVA detratta, anche se hai agito in buona fede. L’unica eccezione teorica è se riesci a dimostrare in giudizio che l’operazione era reale e che il vero fornitore era un soggetto passivo IVA regolare: in tal caso, potresti sostenere che sostanzialmente il requisito per la detrazione (acquisto da altro soggetto passivo) era soddisfatto . Ma è una difesa complessa e di solito la linea è: buona fede rileva per annullare sanzioni, non per conservare la detrazione.
D: Se ero in buona fede, almeno le sanzioni possono essermi risparmiate?
R: Sì, la buona fede del contribuente è un fattore determinante per le sanzioni. Le sanzioni amministrative tributarie richiedono almeno la colpa: se dimostri di aver commesso la violazione senza colpa (errore inevitabile), puoi chiedere la non applicazione ex art. 6, co.5 D.Lgs. 472/97 . In molti casi, i giudici tributari quando riconoscono che il contribuente è stato vittima inconsapevole annullano le sanzioni pur confermando il recupero dell’imposta . Anche l’Agenzia stessa, in sede di adesione o mediazione, potrebbe concordare di eliminare o ridurre le sanzioni se riscontra collaborazione e assenza di dolo. Dunque, se riesci a provare la tua diligenza (controlli fatti, ecc.) hai ottime chance di non pagare sanzioni. Ciò vale sia per le sanzioni IVA (90-180%) che per eventuali sanzioni sui redditi: ad esempio, se la tua dichiarazione è risultata infedele per via di quei costi, potresti invocare l’errore scusabile e farla franca anche lì. In sintesi: IVA e imposte vanno comunque versate, ma le sanzioni possono essere azzerate o ridotte in caso di totale buona fede.
D: Quali prove devo raccogliere per difendermi efficacemente se l’Agenzia mi contesta fatture di un fornitore fittizio?
R: Dovresti raccogliere tutti i documenti e le evidenze che attestano: 1) che la fornitura c’è stata realmente; 2) che tu hai agito con normale prudenza. Ad esempio: contratti, ordini e DDT per quei beni/servizi; registri di magazzino o documenti che mostrano che i beni li hai ricevuti/usati; le fatture di vendita dei prodotti finiti (per mostrare che hai rivenduto ciò che hai acquistato); estratti conto bancari con i pagamenti effettuati al fornitore; eventuali email o chat con il fornitore su questioni operative (consegne, ecc.); visura camerale e documenti fiscali del fornitore (a riprova che l’hai visto come società “normale”); se possibile, dichiarazioni di soggetti terzi (es. trasportatori che hanno consegnato la merce, clienti che hanno ricevuto i prodotti derivanti da quelle materie prime, ecc.). Più riesci a dimostrare che l’operazione aveva una sostanza economica (beni reali, pagamenti reali) e che tu hai fatto controlli di routine, più solide saranno le tue argomentazioni in Commissione . In pratica, prepara un dossier con tutto quello che dimostra che hai comprato davvero qualcosa e che non potevi facilmente accorgerti dell’eventuale frode.
D: Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
R: 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento. Entro questo termine devi predisporre e depositare (telematicamente, tramite PEC al SIGIT, o fisicamente se ancora ammesso) il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente. Attenzione: se prima del ricorso presenti istanza di accertamento con adesione, il termine di 60 giorni si sospende per 90 giorni (quindi guadagni tempo). Se invece la controversia rientra nell’obbligo di reclamo/mediazione (valore imponibile e interessi fino a €50.000), dovrai presentare un reclamo all’Agenzia sempre entro 60 giorni: la procedura di mediazione dura 90 giorni e, se non c’è accordo, il reclamo diventa ricorso automaticamente al termine. Perciò, in ogni caso, muoviti entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, coinvolgendo un tributarista e raccogliendo la documentazione. Se perdi quel termine, l’accertamento diventa definitivo e dovrai pagare (salvo eventuale ricorso tardivo per caso fortuito, ma è quasi impossibile).
D: Ho scoperto che il mio fornitore era fittizio solo quando è arrivata la Finanza. Posso rivalermi contro di lui in qualche modo?
R: Puoi certamente tentare di agire legalmente contro il fornitore fittizio, ma l’efficacia pratica spesso è limitata. Sul piano civile, potresti citarlo per danni (per averti fornito fatture false causandoti la perdita della detrazione e sanzioni) o per restituzione dell’indebito (se hai pagato fatture in assenza di reale prestazione). In teoria, se il fornitore è identificabile (es. un amministratore) e solvibile, potresti ottenere un risarcimento o almeno la restituzione delle somme pagate. Spesso però chi gestiva la cartiera è nullatenente o scompare, quindi anche ottenere una sentenza favorevole potrebbe non portare a recuperare denaro. Sul piano penale, potresti presentare una denuncia/querela per truffa o altri reati (frode fiscale, falso in bilancio ecc. sono perseguibili d’ufficio, quindi è più la GdF a occuparsene). Diventare parte offesa in un eventuale processo penale contro il fornitore potrebbe permetterti di chiedere i danni in quella sede. In sintesi: sì, hai il diritto di rivalerti, ma considera costi/benefici. In ogni caso, anche solo aver sporto denuncia può giovarti come segnale di buona fede (mostri di esserti sentito danneggiato anche tu). Purtroppo, dal punto di vista del Fisco, il fatto che tu agisca contro il fornitore non elimina il tuo debito IVA: quello dovrai comunque pagarlo tu, e poi semmai rivalerti privatamente.
D: Un accertamento basato su fatture false può essere annullato per vizi formali o procedurali?
R: Sì, esistono vari vizi formali/procedurali che, se presenti, possono portare all’annullamento dell’accertamento a prescindere dal merito. Abbiamo citato il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, c.7 Statuto) come uno dei principali: se il PVC esiste e l’avviso è stato notificato prima di 60 giorni senza urgenza, molte Commissioni annullano direttamente l’atto . Altri possibili vizi: la notifica eseguita in modo non valido (es. a indirizzo errato, o a soggetto non legittimato a ricevere); la motivazione insufficiente o incomprensibile dell’atto (ad esempio se l’avviso non spiega i presupposti della pretesa, violando l’art. 7 L.212/2000 sul diritto a una motivazione chiara); errori evidenti nell’atto (sbaglio di soggetto, annualità, doppia imposizione per stessa fattura già contestata altrove, ecc.). Anche l’intervenuta decadenza per termini è un vizio radicale: se l’Agenzia ha notificato oltre i termini (ad esempio sostenendo erroneamente il raddoppio dei termini senza denuncia tempestiva), l’atto è nullo indipendentemente dalla fondatezza del merito . Dunque, è buona regola far scrutare l’atto da un esperto per individuare qualsiasi possibile vizio formale da eccepire.
D: In caso di frode con utilizzo di fatture false, rischio il carcere anche se pago tutte le tasse dovute?
R: Se eri consapevole della frode e hai partecipato, il rischio penale è concreto: l’utilizzo di false fatture sopra soglia è un reato grave (dichiarazione fraudolenta) punito con reclusione fino a 8 anni . In tal caso pagare il dovuto purtroppo non evita il processo penale, ma può mitigare la posizione. Se invece eri in buona fede, allora in teoria non hai commesso reato doloso (mancando il dolo) e non dovresti essere condannato penalmente; potresti comunque essere indagato, ma avrai forti difese. Pagare tutte le imposte, sanzioni e interessi aiuta in entrambi gli scenari: la legge prevede che per alcuni reati tributari il pagamento integrale prima del dibattimento estingue il reato (non però per la dichiarazione fraudolenta, per cui dà solo una riduzione di pena) . Comunque, in un eventuale giudizio, aver risarcito il danno erariale è un’attenuante e rende più probabile una pena lieve o sospesa. Inoltre, come detto, con la riforma 2022 molti reati fiscali sotto 100k euro possono essere dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto se il contribuente è incensurato e ha pagato . Quindi, pagare conviene: non ti garantisce automaticamente di evitare il carcere, ma ti mette nella condizione migliore per difenderti e magari patteggiare o ottenere un proscioglimento per tenuità. Ricorda che se subisci una condanna penale definitiva, il Fisco poi potrà anche escutere più facilmente le somme a suo favore. Quindi pagare chiude almeno la partita fiscale e ti consente di negoziare meglio sul penale.
D: I costi documentati da fatture emesse da fornitori fittizi sono deducibili dal reddito?
R: Dipende dal tipo di operazione e dalla tua buona fede. Prima del 2012, la regola era che tutti i costi da fatture false erano indeducibili (perché considerati giuridicamente inesistenti o illeciti). Dal 2012, con la modifica dell’art. 14, co.4-bis L. 537/93, c’è un’importante apertura: se la fattura è relativa a un’operazione soggettivamente inesistente (cioè la merce c’è ma il fornitore è finto) e il contribuente non ha commesso un reato tributario connesso (cioè non era consapevole della frode o comunque i beni non sono stati usati per evadere), allora quel costo diventa deducibile . La ratio è che non sarebbe giusto farti pagare le imposte anche su un reddito che in realtà non hai avuto (perché hai sostenuto un costo reale). Diverso il caso delle operazioni oggettivamente inesistenti: lì il costo è proprio finto, non hai speso nulla in realtà, quindi è giusto tassare quel reddito fittiziamente abbattuto. In pratica: se hai la merce in magazzino o i servizi li hai ottenuti, puoi sostenere in contenzioso la deducibilità di quei costi (portando prove dell’effettività). La Cassazione ha confermato che questa norma favorevole si applica anche retroattivamente e impedisce al Fisco di recuperare le imposte sui redditi in tali situazioni . Dunque, sì, i costi “soggettivamente falsi” ma reali sono deducibili (salvo frode consapevole); mentre i costi “oggettivamente falsi” (mai avvenuti) restano indeducibili.
D: L’Agenzia delle Entrate può contestare anni lontani nel tempo se trova false fatture?
R: Sì, come detto vige il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato tributario. Ciò significa che, se la scoperta avviene (mettiamo) nel 2025 e coinvolge reati fiscali, l’Agenzia può ancora accertare periodi ben oltre la scadenza ordinaria, fino a raddoppiare il periodo. Ad esempio, un anno 2016 (dichiarazione 2017) ordinariamente sarebbe decaduto a fine 2022, ma con notitia criminis per false fatture può essere accertato fino a fine 2024 . Questo crea spesso un “effetto domino”: scoperta la frode in un anno, il Fisco passa al setaccio anche gli anni precedenti e successivi, emettendo più avvisi. C’è un limite: per gli anni dal 2016 in poi, il raddoppio vale solo se la denuncia penale viene presentata entro la scadenza ordinaria. Quindi se l’indagine parte tardivamente rischi di salvare gli anni più vecchi. Ma non farci troppo affidamento: in genere la GdF trasmette la notizia di reato entro pochi mesi dalla verifica, quindi il Fisco copre le spalle sui termini. Pertanto, se hai utilizzato fatture false su più annualità, aspettati possibili accertamenti su tutte, fin dove la legge glielo consente.
D: In caso di accertamento per operazioni inesistenti, è consigliabile pagare subito o impugnare?
R: Dipende dalla situazione. Se sei convinto di avere ragione (ad esempio hai prove solide della tua buona fede e magari qualche vizio procedurale da far valere), è normalmente consigliabile impugnare l’accertamento e difenderti in Commissione, anziché pagare. Pagando subito senza contestare (atto di acquiescenza), avresti solo il vantaggio di una riduzione delle sanzioni a 1/3, ma rinunceresti a far valere le tue ragioni. Tuttavia, ci sono casi in cui fare ricorso può essere rischioso: ad esempio se hai effettivamente partecipato alla frode e temi conseguenze peggiori, potresti valutare di definire tutto in adesione per evitare ulteriori attenzioni (anche se il penale partirebbe comunque, attenzione). Diciamo che, se sussistono margini di difesa, vale quasi sempre la pena ricorrere, fosse anche solo per negoziare poi una definizione agevolata in appello. Puoi anche pagare parzialmente per evitare misure cautelari (in alcuni casi, versare l’imposta e litigare solo su sanzioni). Inoltre, presentare ricorso ti dà accesso alla sospensione giudiziale se hai difficoltà a pagare subito: puoi chiedere al giudice tributario di sospendere la riscossione se l’atto ti creerebbe danno grave e se la causa ha fumus (nel caso di false fatture, se hai elementi seri da far valere potrebbe concedertela). In definitiva: impugna se hai argomenti difensivi validi; paga solo se il caso è disperato o se la differenza tra il dover pagare subito con sconto e il forse pagare poi intero è minima. Spesso, anche solo ottenendo lo sgravio delle sanzioni in giudizio risparmi di più che non col pagamento ridotto in adesione.
Conclusioni
La contestazione di una frode IVA da “fornitore fittizio” rappresenta per qualunque contribuente una sfida complessa e potenzialmente devastante sul piano economico. La normativa italiana e la giurisprudenza recente delineano un quadro rigoroso: l’IVA indebitamente detratta va restituita ogniqualvolta l’operazione sottostante risulti inesistente, anche se solo sotto il profilo soggettivo, e la buona fede del contribuente non basta a conservare il beneficio fiscale . Tuttavia, quello stesso elemento soggettivo (la buona fede) diventa cruciale per evitare le pesanti sanzioni e le conseguenze penali. La difesa contro un accertamento dell’Agenzia delle Entrate in questi casi deve quindi svilupparsi su più piani: tecnico-fattuale, giuridico sostanziale, e procedurale.
Dal punto di vista tecnico-fattuale, il contribuente deve sforzarsi di ricostruire e dimostrare la realtà economica di quanto avvenuto, smontando l’ipotesi che tutto sia una mera cartolina fiscale. Ciò comporta un lavoro meticoloso di raccolta prove e documentazione. Sul piano giuridico sostanziale, occorre padroneggiare la normativa (sapendo ad esempio di poter invocare l’art. 14, co.4-bis per salvare i costi, o l’art. 6 D.Lgs.472/97 per le sanzioni) e la giurisprudenza, così da contestualizzare il proprio caso nei principi affermati dai giudici di legittimità e di merito. Infine, sul piano procedurale, non vanno trascurate le possibili irregolarità commesse dall’Ufficio: un vizio di notifica o di motivazione, il mancato contraddittorio, la decadenza dei termini possono essere armi vincenti immediate.
Abbiamo visto come la Cassazione nel 2025 abbia rafforzato l’impianto anti-frode, delineando un sistema in cui: (i) il Fisco deve provare con rigore la frode e la partecipazione del contribuente ; (ii) una volta provata l’inesistenza (oggettiva o soggettiva), l’IVA è indetraibile ex lege ; (iii) la buona fede del contribuente può semmai incidere su sanzioni e sul non aggravare la posizione (ma non ridà il diritto a detrazione) . Questo equilibrio, mutuato anche dal diritto UE (caso Ferimet, principio “no detrazione se fornitore fittizio consapevole” ), fa sì che il contribuente onesto debba puntare quantomeno a salvare sé stesso dalle sanzioni e dal penale, e a farsi riconoscere la deducibilità dei costi, anche se non potrà quasi mai evitare l’esborso dell’IVA.
In conclusione, contestare un accertamento da “fornitore fittizio” richiede competenza tecnica, preparazione documentale e astuzia processuale. È essenziale farsi assistere da professionisti esperti di contenzioso tributario, muoversi tempestivamente, e non lasciare intentata alcuna strada: dal dialogo iniziale con l’Ufficio (spiegando e documentando la propria posizione), fino alla battaglia giudiziaria argomentata su ogni fronte disponibile. Solo una strategia integrata di questo tipo offre la possibilità di ribaltare (in tutto o in parte) le pretese del Fisco o quantomeno di attenuarne gli effetti, tutelando l’azienda o il contribuente da richieste non dovute o sproporzionate. La materia è in continua evoluzione, ma armati delle conoscenze normative e giurisprudenziali aggiornate – come quelle esposte in questa guida – si può affrontare con maggior cognizione di causa l’iter difensivo, trasformando un momento critico in un percorso gestibile e, auspicalmente, in un esito giusto ed equilibrato.
Fonti normative e giurisprudenziali (Riferimenti)
- DPR 26/10/1972 n. 633 (IVA): art. 19 (diritto alla detrazione IVA), art. 21 comma 7 (IVA dovuta e indetraibile su fatture per operazioni inesistenti), art. 54 e 55 (accertamento IVA, presunzioni) .
- DPR 22/12/1986 n. 917 – TUIR (Imposte sui redditi): art. 109 (deducibilità dei costi con documentazione regolare e inerenti all’attività).
- Legge 24/12/1993 n. 537: art. 14 comma 4-bis (deducibilità dei costi da reato – false fatture – se operazione reale e non utilizzata per reati tributari) .
- Statuto del Contribuente, L. 212/2000: art. 12 comma 7 (contraddittorio endoprocedimentale, 60 giorni dal PVC prima di accertamento) ; art. 10-bis (abuso del diritto, distinzione da frode) .
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (Sanzioni tributarie): art. 6 comma 6 (sanzione 90-180% per indebita detrazione IVA) ; art. 12 (cumulo giuridico delle sanzioni, sanzioni accessorie in caso di frodi gravi).
- D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 (Reati tributari): art. 1, c.1, lett. a) (definizione di fatture per operazioni inesistenti come documenti relativi a operazioni non reali o soggetti diversi dagli effettivi) ; art. 2 (dichiarazione fraudolenta con fatture false; soglie €100.000; pene 4-8 anni) ; art. 8 (emissione di fatture false; soglia €100.000; pene 4-8 anni) ; art. 13 (cause di non punibilità per pagamento integrale, applicabili a reati minori; attenuante per frodi); art. 13-bis (attenuante per pagamento nei reati di cui agli artt. 2 e 8).
- Corte di Giustizia UE: sentenza Kittel (cause C-439/04 e C-440/04, 2006) – diniego detrazione se contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di frode ; sentenza Ferimet (C-281/20, 9.12.2021) – in regime di reverse charge, negare detrazione se fattura con fornitore fittizio consapevolmente indicato, mancando prova che il vero fornitore fosse soggetto passivo ; sentenza Glencore Agriculture Hungary (C-189/18, 16.10.2019) – neutralità IVA e limiti in caso di frode .
- Cassazione Civile – Sez. Tributaria:
– Ordinanza n. 25256/2025 (15/09/2025): principio di indetraibilità oggettiva dell’IVA su operazioni inesistenti, anche in reverse charge, indipendentemente dalla buona fede .
– Ordinanza n. 26374/2025 (30/09/2025): onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti – il Fisco deve provare fornitore fittizio e consapevolezza del contribuente, poi quest’ultimo deve provare la propria diligenza .
– Ordinanza n. 26434/2025 (04/10/2025): conferma dei principi UE (caso Ferimet) in tema di reverse charge e fornitore fittizio; cassata CTR per non aver valutato la conoscenza del cessionario .
– Ordinanza n. 25438/2025 (04/09/2025): detrazione negata al cessionario in reverse charge se fornitore fittizio e cessionario consapevole o evasore, salvo prova del vero fornitore soggetto passivo .
– Sentenza n. 6396/2025: (aspetto onere probatorio su operazioni inesistenti, richiama Cass. 9851/2018 e 27555/2018) – ribadisce differenza onere tra inesistenza oggettiva (prova a carico Fisco poi contribuente) e soggettiva (Fisco prova frode e consapevolezza, contribuente prova buona fede) .
– Ordinanza n. 9684/2025 (14/04/2025): principio sulla fatturazione soggettivamente inesistente in regime di reverse charge, in linea con Ferimet (fonte: Corte Cass., massimario).
– Sentenza n. 4250/2022: (Sez. V, 10/02/2022) – principio, ripreso nel 2025, secondo cui in caso di reverse charge con fornitore fittizio la detrazione va negata se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, oppure se non prova l’identità di un vero fornitore soggetto passivo .
– Cass. nn. 15228/2018, 8913/2019, 30045/2020, 23174/2021: precedenti che già affermavano la indetraibilità dell’IVA su operazioni inesistenti e l’irrilevanza della buona fede ai fini dell’imposta .
– Cass. nn. 9851/2018, 27555/2018, 9588/2019: su onere della prova nelle frodi carosello, necessità di prova della scientia fraudis del contribuente in caso di false fatture soggettive .
– Sentenza n. 10483/2018: (citata da Cass. 6396/2025) – sul raddoppio dei termini non applicabile a tributi (IRAP) non collegati a sanzioni penali . - Cassazione Penale:
– Sentenza n. 16302/2018: conferma che la fattura per operazione inesistente rende l’IVA non detraibile per il beneficiario (principio ribadito anche in sede penale) .
– Sentenze Sez. III Pen. nn. 40272/2018, 1194/2020, 3380/2021: (principi vari su dolo nelle frodi carosello, responsabilità del legale rappresentante in uso di fatture false ecc.).
– Sentenza n. 4444/2020: (in tema di art. 14, co.4-bis L.537/93) – conferma applicazione retroattiva della norma favorevole sui costi da reato (non imponibilità ai fini penali e deducibilità ai fini fiscali). - Materiale di prassi e dottrina:
– Circolare Agenzia Entrate n. 1/2018: linee guida su onere della prova in frodi IVA (post sentenze UE, invita uffici a documentare connivenza contribuente).
– Circolare Agenzia Entrate n. 11/2022: sul ravvedimento operoso speciale ex DL 2022 e possibili effetti penali anche per violazioni inizialmente dolose .
– Relazione illustrativa DLgs 158/2015 (riforma sanzioni e reati): spiega ratio soglia €100k per art.2 DLgs 74/2000 e introduzione cause non punibilità.
– Giurisprudenza di merito (CTP/CTR): numerose sentenze di merito in anni recenti hanno applicato i principi sopra (es. CTR Lombardia 2019 su buona fede esonero sanzioni; CTP Milano 2020 annulla per mancato contraddittorio; etc.), utili come supporto nelle memorie difensive.
Il Fisco ti contesta l’IVA detratta perché ritiene il fornitore “fittizio” o l’operazione inesistente? Sai che la detrazione non si perde automaticamente e che l’accertamento è spesso contestabile? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica gli accertamenti su fornitori ritenuti fittizi e su presunte operazioni inesistenti, soprattutto quando:
– il fornitore è considerato cartolare o “missing trader”,
– emergono irregolarità nella catena IVA,
– si ipotizzano operazioni soggettivamente inesistenti,
– il Fisco presume consapevolezza o conoscibilità della frode,
– vengono disconosciute fatture e detrazioni IVA.
Le conseguenze possono essere molto pesanti:
👉 recupero dell’IVA detratta,
👉 sanzioni e interessi,
👉 estensione dei controlli ad altri periodi,
👉 rischi penali nei casi più gravi,
👉 blocchi operativi e reputazionali.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente quando l’IVA è stata detratta su fatture di un fornitore ritenuto “fittizio”?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 la detrazione IVA non si perde automaticamente,
👉 l’onere della prova non può essere ribaltato in modo automatico sul contribuente,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– cosa significa “fornitore fittizio” per il Fisco,
– la differenza tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti,
– quando l’IVA resta detraibile,
– come impostare una difesa efficace con l’avvocato.
Cosa Intende il Fisco per “Fornitore Fittizio”
Per l’Amministrazione finanziaria, un fornitore fittizio è un soggetto che:
– non ha una reale struttura operativa,
– non esegue materialmente le prestazioni o le cessioni,
– emette fatture solo formalmente valide,
– è inserito in schemi fraudolenti IVA.
👉 Ma la “fittizietà” del fornitore non equivale automaticamente a indetraibilità dell’IVA per il cliente.
Operazioni Oggettivamente vs Soggettivamente Inesistenti
La distinzione è decisiva.
🔹 Operazioni oggettivamente inesistenti
– la prestazione o la cessione non è mai avvenuta.
👉 In questo caso l’IVA non è detraibile.
🔹 Operazioni soggettivamente inesistenti
– l’operazione è avvenuta,
– ma il fornitore indicato in fattura non è il reale esecutore.
👉 In questo caso l’IVA può restare detraibile se il cliente:
– era in buona fede,
– non sapeva né poteva sapere della frode.
👉 Molti accertamenti confondono le due ipotesi.
Quando il Fisco Disconosce l’IVA Detraibile
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA quando sostiene che:
– il contribuente sapeva o doveva sapere della frode,
– mancavano verifiche minime sul fornitore,
– i prezzi erano anormalmente bassi,
– la struttura del fornitore era inadeguata,
– esistevano indizi gravi, precisi e concordanti.
👉 Ma gli indizi devono essere provati,
👉 non basta un sospetto o un’irregolarità del fornitore.
Il Principio Chiave: La Buona Fede del Cessionario
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’IVA detraibile si perde solo se il contribuente era consapevole (o colpevolmente ignaro) della frode.
Questo significa che:
– il Fisco deve dimostrare la conoscenza o la conoscibilità,
– non può limitarsi a dimostrare la frode “a monte”,
– il cliente non è un investigatore del fornitore.
👉 La buona fede è un presidio difensivo centrale.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Effettività dell’Operazione
La difesa parte dalla prova che:
– beni o servizi sono stati realmente ricevuti,
– esiste riscontro fisico, tecnico o documentale,
– l’operazione ha avuto utilità economica.
👉 Se l’operazione è reale, non è oggettivamente inesistente.
🔹 2. Dimostrare la Diligenza del Cliente
Un principio fondamentale è questo:
👉 il contribuente deve dimostrare di aver agito con normale diligenza commerciale.
Esempi utili:
– verifiche formali del fornitore,
– contratti, ordini, DDT, pagamenti tracciati,
– coerenza dei prezzi con il mercato,
– continuità operativa dell’impresa.
👉 La diligenza spezza la presunzione di colpa.
🔹 3. Contestare l’Automatismo del Disconoscimento
Molti accertamenti:
– disconoscono l’IVA in modo automatico,
– senza dimostrare la consapevolezza del cliente.
👉 Questo automatismo è contestabile.
🔹 4. Smontare gli Indizi del Fisco
È essenziale:
– analizzare ogni indizio,
– dimostrarne l’irrilevanza o l’ambiguità,
– ricondurre le anomalie a fattori neutrali.
👉 Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a Questionari e PVC
È il primo snodo decisivo.
Serve per:
– chiarire la natura dell’operazione,
– produrre documentazione probatoria,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile solo quando:
– la posizione è parzialmente debole,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– si vuole una chiusura controllata.
👉 Va valutato con cautela.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’operazione è reale,
– la buona fede è dimostrabile,
– il Fisco applica automatismi.
👉 Molti accertamenti su fornitori “fittizi” vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: L’IVA Non Si Disconosce per Presunzione
Un principio fondamentale è questo:
👉 la detrazione IVA è un diritto che può essere negato solo con prova rigorosa.
Questo significa che:
– la frode a monte non basta,
– la consapevolezza del cliente va dimostrata,
– l’onere della prova resta all’Amministrazione.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:
– ammettono implicitamente la frode,
– non dimostrano l’effettività dell’operazione,
– rispondono senza una strategia tecnica,
– accettano il disconoscimento per timore.
👉 Così l’IVA viene persa inutilmente.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa su fornitori “fittizi” è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– qualifica correttamente l’operazione,
– dimostra effettività e buona fede,
– smonta gli indizi dell’Ufficio,
– tutela da recuperi e sanzioni indebite.
👉 Qui la differenza la fa l’argomentazione, non il solo documento.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– mantenere la detrazione IVA,
– ridurre o annullare sanzioni,
– evitare estensioni dell’accertamento,
– proteggere operatività e reputazione.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti IVA complessi richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e operazioni inesistenti
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento per fornitore “fittizio” e IVA detraibile:
👉 non va subito,
👉 può essere contestato,
👉 richiede una strategia tecnica e documentata.
La regola è chiara:
👉 dimostrare l’effettività dell’operazione,
👉 provare la buona fede,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento IVA su fornitore “fittizio” può fare la differenza tra un recupero ingiusto e la tutela piena dei tuoi diritti.
