Come Opporsi Al Pignoramento Dello Stipendio Nel 2026: Tutte Le Soluzioni

Il pignoramento dello stipendio è una delle forme di esecuzione forzata più impattanti sulla vita quotidiana del debitore, perché colpisce direttamente il reddito da lavoro, riducendo la capacità di sostenere spese essenziali.

Nel 2026 il ricorso al pignoramento dello stipendio da parte dei creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, è sempre più frequente e spesso attivato in modo rapido, una volta decorso il termine per il pagamento del debito.

Il rischio è concreto:
una trattenuta mensile può durare anni, incidendo in modo strutturale sull’equilibrio economico personale o familiare.

Molti si chiedono:
“Possono pignorarmi tutto lo stipendio?”
“Esistono limiti precisi?”
“Posso oppormi anche dopo l’inizio delle trattenute?”
“Nel 2026 quali difese sono ancora possibili?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il pignoramento dello stipendio non è mai illimitato né intoccabile.
Esistono limiti di legge, tutele e strumenti di opposizione efficaci.


Cos’è il pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è una procedura con cui il creditore:

• agisce presso il datore di lavoro
• blocca una quota dello stipendio
• ottiene una trattenuta mensile
• soddisfa il credito nel tempo
• incide direttamente sul reddito netto

È una misura legittima, ma rigorosamente regolata dalla legge.


Perché il pignoramento dello stipendio è così critico nel 2026

Nel 2026 questa forma di esecuzione è particolarmente diffusa perché:

• garantisce continuità di recupero al creditore
• riduce il rischio di insolvenza
• colpisce una fonte di reddito stabile
• è facilmente attivabile dopo il titolo esecutivo

Ma la stabilità del reddito non elimina i diritti del debitore.


Il rischio più grave: riduzione strutturale del reddito

Il vero pericolo è che:

• la trattenuta duri molti anni
• il reddito disponibile si riduca drasticamente
• si creino difficoltà nel sostenere spese essenziali
• si accumulino ulteriori debiti
• venga compromessa la dignità economica

Anche per debiti inizialmente contenuti.


L’errore più grave: pensare di non potersi opporre

Molti debitori sbagliano quando:

• accettano il pignoramento come definitivo
• non verificano la legittimità dell’atto
• non controllano le percentuali applicate
• non valutano soluzioni alternative
• non agiscono tempestivamente

Il pignoramento può essere limitato, sospeso o contestato.


Pignoramento dello stipendio e diritto: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• esistono limiti massimi di pignorabilità
• una quota dello stipendio è sempre impignorabile
• il minimo vitale va tutelato
• il titolo esecutivo deve essere valido
• la procedura deve rispettare regole precise
• il debitore può proporre opposizione
• il giudice può ridurre la trattenuta

Il potere del creditore non è assoluto.


Quando è possibile opporsi al pignoramento dello stipendio

L’opposizione è particolarmente efficace quando:

• il titolo esecutivo è viziato
• il debito è prescritto o non dovuto
• la percentuale trattenuta è illegittima
• non è rispettato il minimo vitale
• vi sono errori procedurali
• esistono più pignoramenti sovrapposti
• la situazione economica è particolarmente grave

In questi casi il pignoramento può essere ridotto o sospeso.


Le soluzioni per lavoratori dipendenti nel 2026

Per i lavoratori dipendenti è possibile:

• opporsi al pignoramento illegittimo
• chiedere la riduzione della quota
• far valere il minimo vitale
• contestare errori del datore di lavoro
• sospendere l’esecuzione
• negoziare una soluzione alternativa

Difendersi significa proteggere la propria sopravvivenza economica.


Pignoramento e pluralità di creditori

Quando esistono più pignoramenti:

• le trattenute devono rispettare limiti complessivi
• non può essere superata la soglia massima
• il giudice coordina le procedure
• il debitore può chiedere interventi correttivi

Anche in questi casi la difesa è possibile.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una strategia corretta richiede:

• analisi del titolo esecutivo
• verifica della procedura di pignoramento
• controllo delle percentuali applicate
• valutazione del reddito netto reale
• tutela del minimo vitale
• opposizione nei termini
• richiesta di sospensione o riduzione
• valutazione di soluzioni negoziali

È una difesa tecnica e personalizzata, non standardizzata.


Cosa fare subito se subisci un pignoramento dello stipendio

Se hai ricevuto un pignoramento dello stipendio nel 2026:

• non ignorare l’atto
• verifica subito la legittimità del debito
• controlla la quota trattenuta
• accerta il rispetto del minimo vitale
• raccogli tutta la documentazione
• valuta un’opposizione tempestiva
• richiedi assistenza legale qualificata

Il tempo è un fattore decisivo.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa contro pignoramenti dello stipendio, assistendo lavoratori e famiglie per limitare, sospendere o annullare trattenute illegittime e tutelare il reddito.

Può intervenire per:

• opporsi al pignoramento
• ridurre la quota trattenuta
• tutelare il minimo vitale
• sospendere l’esecuzione
• negoziare soluzioni alternative
• difendere il reddito nel tempo


Agisci ora

Il pignoramento dello stipendio non è una condanna irreversibile, nemmeno nel 2026.
Ma se non viene affrontato correttamente può compromettere per anni la stabilità economica.

Se stai subendo o temi un pignoramento dello stipendio,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e scopri ora tutte le soluzioni per difendere il tuo reddito, prima che la trattenuta si consolidi definitivamente.

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è una procedura di esecuzione forzata che consente ai creditori di soddisfare i propri crediti prelevando una parte della retribuzione mensile del debitore direttamente presso il datore di lavoro (pignoramento presso terzi). Negli ultimi anni il quadro normativo italiano in materia è stato oggetto di importanti riforme, da ultimo con la Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022 e correttivi del 2023) e con aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali fino a tutto il 2025. Queste novità hanno inciso sui limiti di pignorabilità, sulle procedure da seguire e sui rimedi oppositivi a disposizione del debitore.

Dal punto di vista del debitore esecutato, opporsi efficacemente a un pignoramento dello stipendio nel 2026 richiede una conoscenza approfondita delle soluzioni legali disponibili. In questa guida avanzata – rivolta tanto ad avvocati quanto a privati cittadini e imprenditori – esamineremo tutte le soluzioni per contrastare o evitare il pignoramento della retribuzione. Adotteremo un linguaggio giuridicamente accurato ma divulgativo, con frequenti richiami normativi, esempi pratici e i più recenti orientamenti giurisprudenziali (comprese sentenze di legittimità e di merito aggiornate al dicembre 2025).

Struttura della guida: Inizieremo definendo cos’è il pignoramento dello stipendio e quali sono i limiti di legge (distinguendo le varie tipologie di crediti). Illustreremo poi l’iter procedurale completo, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto fino all’ordinanza di assegnazione, evidenziando i punti in cui il debitore può intervenire. Passeremo quindi alle forme di opposizione giudiziale (opposizione a precetto, opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi), confrontandone presupposti, termini e procedure. Successivamente analizzeremo altre soluzioni alternative per evitare o sospendere il pignoramento (come la conversione del pignoramento, la rateizzazione del debito, le procedure da sovraindebitamento, accordi transattivi, ecc.). Infine proporremo una sezione di Domande e Risposte frequenti e alcune tabelle riepilogative per fissare i punti chiave, tra cui una comparazione sintetica delle diverse opposizioni esperibili.

Importante: Questa guida si concentra esclusivamente sulla disciplina italiana e sulle situazioni tipiche in Italia, con taglio pratico-operativo ma rigoroso. Tutte le fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali utilizzate sono elencate in una sezione apposita in fondo. Il contenuto è originale e verificato, al fine di evitare qualsiasi problema di plagio e per garantire al lettore informazioni affidabili e aggiornate. Procediamo dunque ad esaminare come il debitore possa opporsi al pignoramento del proprio stipendio nel 2026, analizzando tutte le soluzioni disponibili.

Cos’è il Pignoramento dello Stipendio?

Il pignoramento dello stipendio è una forma di espropriazione forzata su crediti che consente al creditore di sottrarre coattivamente al debitore una quota delle somme a lui dovute come retribuzione da lavoro dipendente. Si tratta di un pignoramento presso terzi: il terzo in questo caso è il datore di lavoro (oppure l’ente pensionistico, se si tratta di pensione). L’atto di pignoramento viene notificato dall’Ufficiale Giudiziario al datore di lavoro e al debitore, con l’ingiunzione al primo di non erogare al secondo le somme pignorate oltre i limiti di legge . In pratica, il datore di lavoro diventa custode e successivamente verserà la quota pignorata direttamente al creditore, su ordine del giudice.

Per comprendere la portata dell’istituto, occorre sapere che la legge tutela il minimo vitale del lavoratore: esistono limiti percentuali alla parte di stipendio aggredibile, solitamente pari a un quinto (il 20%) della retribuzione netta mensile per i debiti ordinari . Il pignoramento dello stipendio rientra tra i crediti relativamente impignorabili, in quanto solo parzialmente espropriabili entro soglie fissate dalla legge (eccezioni al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) .

È importante distinguere il pignoramento dello stipendio da altre forme di esecuzione forzata: ad esempio, il pignoramento mobiliare presso il debitore (su beni fisici, come auto, mobili, ecc.) o il pignoramento immobiliare (su beni immobili). Nel pignoramento presso terzi come quello dello stipendio, non si aggredisce un bene materiale in possesso del debitore, ma un credito che il debitore vanta verso un terzo (il credito alla paga mensile). La procedura è disciplinata dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile per quanto attiene alla forma e al procedimento , mentre i limiti di pignorabilità sono stabiliti principalmente dall’art. 545 c.p.c. e da alcune leggi speciali.

In sintesi, quando un creditore è munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale, cartella esattoriale, etc.) e il debitore non paga spontaneamente, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata sullo stipendio del debitore. L’Ufficiale Giudiziario notificherà un atto di pignoramento al datore di lavoro e contestualmente al debitore, intimando di accantonare una parte dello stipendio. Seguirà un’udienza in tribunale davanti al Giudice dell’Esecuzione, il quale – sentito il datore di lavoro terzo pignorato – disporrà con ordinanza l’assegnazione al creditore della quota pignorata. Questo prelievo proseguirà mese per mese fino alla soddisfazione del credito, salvo eventi che lo interrompano (ad esempio, pagamento integrale, conversione del pignoramento, accordo tra le parti, provvedimento di sospensione o estinzione della procedura, ecc.).

Normativa e Limiti di Pignorabilità dello Stipendio

Quali somme possono essere pignorate dallo stipendio? La normativa italiana pone rigorosi limiti quantitativi alla pignorabilità delle retribuzioni, differenti a seconda della natura del credito e di chi agisce come creditore. Di seguito analizziamo le varie categorie di debiti e le relative quote pignorabili, richiamando le fonti normative di riferimento:

  • Crediti ordinari (banche, finanziarie, fornitori, privati in genere) – Per i debiti “comuni” non privilegiati, la regola generale è che stipendi e salari possono essere pignorati nella misura massima di un quinto dell’importo netto mensile . Ciò vale sia che il creditore sia un privato, una società o un ente diverso dallo Stato. Ad esempio, se un lavoratore percepisce €1.500 netti al mese, la trattenuta massima per un credito ordinario sarà di €300 (pari al 20%). Questa soglia del 20% è fissata dall’art. 545, quarto comma, c.p.c. e rappresenta il bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfarsi e il diritto del debitore a mantenere un reddito sufficiente per le esigenze di vita . In presenza di più crediti ordinari concorrenti, essi concorrono sul medesimo quinto: ciò significa che non si può sottrarre un quinto per ciascun creditore, ma tutti i creditori chirografari insieme dovranno dividersi quella quota (ad es. mediante riparto proporzionale) oppure attendere in coda che il primo creditore soddisfatto liberi la capienza per il successivo. Il totale delle trattenute per crediti ordinari, dunque, non può superare il 20% dello stipendio per volta.
  • Crediti alimentari (assegni di mantenimento per coniuge e figli, alimenti dovuti per legge) – I debiti per prestazioni alimentari godono di una tutela speciale, essendo finalizzati al sostentamento di familiari. In caso di pignoramento per omesso pagamento di alimenti (ad es. mantenimento all’ex coniuge o ai figli), la quota pignorabile può superare il quinto, in quanto l’art. 545, comma 3 c.p.c. prevede che sia il giudice a stabilire la misura “autorizzata” in rapporto alle necessità del creditore alimentare . Spesso i tribunali dispongono il pignoramento in misura pari a un terzo dello stipendio per soddisfare crediti alimentari importanti, potendo arrivare nei casi estremi fino al 50% quando concorrono solo cause alimentari. Tuttavia, quando coesistono pignoramenti alimentari e pignoramenti per altre cause, la legge impone un tetto: la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto . Questo vuol dire, ad esempio, che se sullo stipendio gravano sia un pignoramento per mantenimento (es. 1/3) sia un pignoramento ordinario (1/5), il totale teorico sarebbe 1/3 + 1/5 = 8/15 (circa il 53%). Ciò eccederebbe il limite di metà stipendio, che deve invece essere rispettato (in tal caso il giudice adeguerà le percentuali per rientrare nel 50%). In altre parole, mai più della metà della busta paga può essere decurtata complessivamente a danno del lavoratore debitore quando tra i creditori vi sia qualcuno per alimenti . I crediti alimentari propriamente detti (quelli derivanti da obblighi di legge di mantenimento) sono addirittura impignorabili se ad agire è un creditore diverso dal beneficiario degli alimenti: ad esempio, l’assegno di mantenimento percepito da un ex coniuge non può essere pignorato dai creditori di quest’ultimo, trattandosi di somme destinate al suo sostentamento. La Corte di Cassazione ha infatti ribadito l’impignorabilità di tali emolumenti, specie dopo la riforma dell’assegno divorzile (legge n. 898/1970) che ne rafforza la natura compensativo-assistenziale . Un caso attuale è quello dell’Assegno Unico per i figli a carico: si tratta di un sussidio destinato ai figli minori o studenti, che la giurisprudenza ha qualificato come credito di natura alimentare impignorabile da parte di terzi estranei. La Cassazione, con ordinanza n. 4328/2024, ha infatti dichiarato illegittimo il pignoramento di queste somme, confermando che provvidenze pubbliche di carattere assistenziale/familiare non possono essere distolte dalla loro finalità originaria .
  • Crediti dello Stato ed enti pubblici (debiti tributari, cartelle esattoriali) – Quando il creditore procedente è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) o comunque un ente pubblico che riscuote tributi, si applicano ulteriori regole dettate dal D.P.R. 602/1973. In particolare l’art. 72-ter di tale decreto prevede una progressività delle aliquote pignorabili in base all’importo della retribuzione. Dal 2013 in poi, il pignoramento dello stipendio per debiti fiscali osserva i seguenti scaglioni: 1/10 dello stipendio netto se questo non supera €2.500 mensili; 1/7 (circa 14,3%) se lo stipendio è tra €2.500 e €5.000; 1/5 (20%) per stipendi oltre €5.000 . Quindi paradossalmente, il Fisco trattiene una quota minore sui redditi più bassi rispetto ai creditori ordinari, graduando il prelievo in ragione della capacità contributiva del debitore. Ad esempio, con stipendio di €2.000 netti al mese, AER potrà pignorare al massimo €200 (il 10%), mentre un creditore privato ne avrebbe potuti pignorare €400. Con stipendio di €3.000, l’Agenzia può pignorare circa €428,57 (cioè 1/7) . Resta fermo anche per i crediti erariali il vincolo del 50% complessivo se vi concorrono cause alimentari: in presenza, ad esempio, di un pignoramento per tributi e uno per mantenimento, insieme non potranno eccedere metà salario. In assenza di crediti alimentari, invece, teoricamente un pignoramento fiscale e uno ordinario potrebbero coesistere finché ciascuno rientra nel suo limite (es: 1/7 per il fisco + 1/5 ordinario = circa 34% totale, consentito perché <50%). Spesso però l’esattore pubblico, essendo anch’esso un terzo pignorante, si accoda ai pignoramenti già in essere: se sullo stipendio grava già il quinto da un creditore ordinario, AER attenderà la liberazione di capienza, a meno che non si tratti di crediti alimentari o volontariamente ceduti (vedi oltre).
  • Cessioni volontarie del quinto e altre trattenute – Oltre ai pignoramenti giudiziari, il salario del lavoratore può essere oggetto di cessione del quinto (contratto di prestito con rimborso mediante cessione del 20% dello stipendio) e di delegazione di pagamento (ulteriore cessione volontaria, spesso concessa per un secondo prestito). Queste trattenute volontarie, sommate ad eventuali pignoramenti, non possono mai superare il 50% dello stipendio. Infatti, la normativa in materia (D.P.R. 180/1950 sugli impiegati statali, esteso poi a tutti) stabilisce che al lavoratore deve rimanere almeno metà della retribuzione. Ad esempio, se un dipendente ha già una cessione del quinto (20%) e una delega di pagamento (altri 20%, totale 40% volontariamente ceduto), un creditore potrà pignorare al massimo un ulteriore 10%, così che la somma di tutte le trattenute arrivi al 50% e non oltre . Nel caso il lavoratore avesse due cessioni per il 50% totale già in corso, generalmente lo stipendio residuo non sarebbe pignorabile affatto finché durano le cessioni (per mancanza di capienza), salvo crediti alimentari che potrebbero forzare la mano del giudice a ridurre temporaneamente la cessione o attendere la fine di una delle trattenute.
  • Trattamento di fine rapporto (TFR) – Il TFR, cioè la liquidazione maturata dal lavoratore alla cessazione del rapporto, costituisce credito del dipendente e può anch’esso essere pignorato dai creditori. La regola è che il TFR è pignorabile nei limiti di un quinto quando viene corrisposto . Se però il TFR è destinato al pensionamento, la parte di TFR che confluisce in conto corrente gode analogamente della protezione del minimo vitale pensionistico (vedi sotto). È prassi che il creditore procedente, sapendo che il debitore potrebbe licenziarsi per incassare il TFR o comunque maturarlo a fine servizio, estenda il pignoramento anche al TFR: spesso nell’atto di pignoramento presso terzi viene espressamente richiesta al giudice l’assegnazione non solo della quota di stipendio, ma anche di 1/5 del TFR maturando, così che se il rapporto cessa l’azienda dovrà trattenere quella percentuale della liquidazione a favore del creditore. Dal lato del debitore, quindi, occorre tener presente che opporsi al pignoramento stipendiale non significa automaticamente salvare il TFR: se si vuole tutelare anche il TFR da pretese sproporzionate, bisogna eventualmente contestare la legittimità di pignorare quella indennità (ad esempio, sostenendo che, sommata alle altre trattenute, supererebbe i limiti di legge, o che su di essa insiste un privilegio a favore di altri crediti, ecc.).
  • Pensioni e trattamenti previdenziali – Anche se non sono stipendi da lavoro, le pensioni seguono regole affini. Dal 2015, per proteggere i pensionati, l’art. 545 c.p.c. prevede che una parte della pensione sia assolutamente impignorabile: precisamente, un importo pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale (con un minimo di €1.000) non può essere toccato . Solo la parte eccedente tale soglia può essere pignorata, e comunque nei limiti del quinto (per crediti ordinari e tributari) o in misura maggiore autorizzata dal giudice (per crediti alimentari) . Per fare un esempio concreto, l’assegno sociale INPS nel 2025 vale circa €538,69 mensili (importo mensile su 13 mensilità) . Il doppio è ~€1.077,38, ma poiché la legge fissa un minimo di €1.000, l’impignorabilità assoluta per le pensioni basse è comunque €1.000. Quindi una pensione di €800 al mese è totalmente impignorabile; una pensione di €1.200 è pignorabile solo su €200 (la parte sopra €1.000) e di quei €200 il creditore ordinario potrà prendere al massimo €40 (cioè un quinto). Per pensioni più alte, es. €2.000, rimane intoccabile €1.077,38 circa, e il residuo €922,62 è aggredibile sempre al 20% (circa €184 al mese). La normativa sulle pensioni ha dunque innalzato il “minimo vitale” rispetto ai lavoratori, riconoscendo che chi è in quiescenza spesso ha meno possibilità di integrare il reddito. Vale il medesimo limite del 50% in caso di concorso di cause alimentari.
  • Somme accreditate in conto corrente – Una precisazione fondamentale: cosa accade se lo stipendio (o la pensione) è già stato accreditato sul conto corrente del debitore, e il creditore procede a pignorare il conto in banca invece che direttamente il datore di lavoro? La legge tutela in parte il debitore anche in questo scenario. L’ultimo comma dell’art. 545 c.p.c. (comma 8) stabilisce che se lo stipendio/pensione è già versato su conto bancario prima del pignoramento del conto, tali somme sono pignorabili solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale . In sostanza, sul conto deve restare libero un importo pari a tre mensilità di assegno sociale (circa €1.616 con riferimento ai valori 2025), e solo l’eventuale eccedenza può essere bloccata dal pignoramento presso terzi banca . Se invece l’accredito dello stipendio avviene dopo la notifica del pignoramento del conto, quelle somme sono pignorabili nei limiti ordinari (un quinto, ecc.) . Facciamo un esempio: Tizio ha €5.000 sul conto, frutto di risparmi e stipendio accumulato; il creditore notifica pignoramento alla banca; Tizio potrà “salvare” tre assegni sociali (~€1.616) e la banca bloccherà solo l’eccedenza, €3.384, nei limiti del quinto di stipendio se riconoscibile come tale. Viceversa, Caio ha il conto vuoto il giorno in cui la banca riceve l’atto di pignoramento, ma poi lo stipendio di €1.500 viene accreditato a fine mese: in questo caso quella mensilità rientra sotto il vincolo del pignoramento e verrà bloccata fino a concorrenza del 20% (ossia €300), essendo un accredito successivo. È fondamentale sapere che dal 2025 la Cassazione ha chiarito un aspetto importante per i pignoramenti esattoriali: se il pignoramento del conto è effettuato dall’Agenzia Entrate Riscossione, la banca dovrà trattenere anche gli accrediti che arriveranno nei 60 giorni successivi alla notifica. In altre parole, il periodo di 60 giorni concesso alla banca (c.d. spatium deliberandi) non è una finestra di cortesia per il debitore, ma un “periodo di cattura” durante il quale tutti i versamenti sul conto vengono vincolati a beneficio del creditore pubblico . «Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che in caso di pignoramento esattoriale del conto la banca dovrà pagare all’agente della riscossione le somme esistenti nei 60 giorni successivi alla notifica» . Ciò significa, ad esempio, che se AER pignora il conto corrente di un debitore il 1° marzo e lo stipendio viene accreditato su quel conto il 27 marzo, tale stipendio finirà comunque nel calderone del pignoramento (entro i limiti percentuali dovuti). Strategia per il debitore: per evitare questa trappola, è consigliabile spostare l’accredito dello stipendio su un conto non pignorato (se disponibile) non appena si riceve notizia di un pignoramento del conto corrente . In ogni caso, una volta partito il pignoramento presso terzi banca, il debitore ha possibilità di far valere in giudizio gli stessi limiti di impignorabilità: ad esempio, se la banca non distingue quali somme sul conto siano stipendio e quali no, e blocca importi eccessivi, il debitore può presentare opposizione chiedendo che venga riconosciuta l’impignorabilità di quanto eccede il triplo dell’assegno sociale riferito alle mensilità pregresse .
  • Altri crediti impignorabili – Oltre a quelli già menzionati (assegni alimentari, assegno sociale minimo, etc.), esistono per completezza alcune categorie di crediti e sussidi assolutamente impignorabili ai sensi dei primi commi dell’art. 545 c.p.c. Si tratta, tra gli altri, di: crediti alimentari che il debitore vanta verso terzi (es. se il debitore ha diritto egli stesso a un assegno di mantenimento, tale diritto non può essere pignorato da suoi creditori); sussidi di grazia o di sostentamento a persone incluse nell’elenco dei poveri (trattamenti assistenziali per indigenza); sussidi per maternità, per malattie e funerali, erogati da casse di previdenza o assistenza; somme dovute per borse di studio, assegni di ricerca e simili finalità di studio; indennità di accompagnamento legate all’invalidità. Queste voci, pur non strettamente “stipendi”, possono essere parte dei redditi di una persona e la legge le dichiara impignorabili (o pignorabili solo entro certi limiti) per motivi sociali. Ad esempio, l’indennità di accompagnamento percepita da un invalido non può essere aggredita dai creditori. Tali previsioni completano il quadro di tutela del minimo vitale del debitore.

Tabella riepilogativa – Limiti di pignorabilità dello stipendio (2025):

Tipo di creditoAliquota massima pignorabile sul netto mensileNote
Crediti ordinari (banca, ecc.)1/5 (20%)Fino a 1/5 dello stipendio netto mensile.
Crediti alimentari (mantenimento)Fino a 1/3 circa (stabilito dal giudice); cumulativamente max 50%Il giudice può autorizzare >1/5 in base al bisogno. Totale trattenute (alimenti + altri) ≤ 50%.
Crediti tributari (Erario)1/10 se netti ≤ €2.500; 1/7 se €2.500–5.000; 1/5 se > €5.000Scaglioni ex art. 72-ter DPR 602/1973. Sempre ≤ 50% se concorre con alimenti.
Cessione del quinto/delega1/5 ciascuna (20% + 20% = 40% max)Trattenute volontarie su stipendio. Sommate ai pignoramenti ≤ 50%.
Somme su conto corrente (già accreditate prima del pignoramento)Impignorabili fino a 3x assegno sociale (ca. €1.616); il resto pignorabile nei limiti di leggeEsempio: se presenti €3.000 da stipendio sul conto, €1.616 liberi, restante €1.384 pignorabile al 20%.
Pensione (trattamento mensile)Impignorabile fino a 2x assegno sociale (min €1.000); eccedenza pignorabile 1/5 (ord./tributi) o quota maggiore autorizzata dal giudice (alimenti)Esempio: pensione €1.200 → €1.000 non toccabili, €200 pignorabili al 20% = €40 max.
TFR (liquidazione)1/5 al momento della corresponsioneSe il TFR confluisce su conto, si applicano anche le tutele conto corrente (minimo vitale).
Crediti assistenziali (es. assegno unico figli, indennità invalidità)Impignorabili in via assoluta (salvo eccezioni di legge)Cass. 4328/2024 ha confermato impignorabilità dell’assegno per figli .

(Legenda: ord./tributi = crediti ordinari o tributari; assegno sociale 2025 = €538,69 mensili)

Procedura di Pignoramento dello Stipendio: Fasi e Tempistiche

Analizziamo ora l’iter giudiziario completo di un pignoramento presso terzi dello stipendio, dal momento in cui il creditore ottiene il titolo esecutivo fino all’effettivo prelievo forzoso, evidenziando i punti in cui il debitore può intervenire per opporsi o limitare gli effetti dell’esecuzione.

1. Titolo Esecutivo e Precetto

Il presupposto di qualsiasi esecuzione forzata è il titolo esecutivo, ossia un documento che provi in modo certo l’esistenza di un diritto di credito liquido, certo ed esigibile. Può trattarsi di una sentenza di condanna (anche non definitiva ma provvisoriamente esecutiva), di un decreto ingiuntivo non opposto (divenuto esecutivo trascorsi i termini per l’opposizione), di un atto pubblico notarile contenente l’obbligo di pagamento, di una Cambiale o assegno protestato, oppure – in ambito fiscale – della cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo decorso inutilmente il termine per pagarlo. Nel contesto dei debiti contributivi o fiscali, la legge esonera l’ente creditore dall’andare in tribunale: ad esempio la cartella esattoriale diventa titolo esecutivo di per sé se il debitore non paga entro 60 giorni.

Ottenuto il titolo, il creditore (tramite il suo avvocato) notifica al debitore un atto di precetto. Il precetto è un’intimazione formale di pagamento, con cui si ingiunge al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine non minore di 10 giorni, avvertendolo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). In pratica, il precetto è l’ultimo avviso al debitore per evitare il pignoramento. Esso deve essere notificato personalmente al debitore e contenere, a pena di nullità, l’indicazione dettagliata del credito per cui si procede (importo di capitale, interessi, spese legali) e del titolo esecutivo su cui si fonda . Il precetto vale 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.): il creditore deve avviare il pignoramento entro 90 giorni, altrimenti il precetto perde efficacia e va notificato di nuovo. Inoltre, non si può iniziare il pignoramento prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto (art. 482 c.p.c.), salvo autorizzazione del tribunale in casi urgenti. Questo intervallo di 10 giorni serve a dare modo al debitore di pagare o transigere.

Dal punto di vista del debitore, la fase del precetto è cruciale: qui egli può valutare di opporre il precetto stesso (se, ad esempio, ritiene che il credito non sia dovuto, sia prescritto, già pagato, o vi siano altri motivi sostanziali) oppure può cercare una soluzione stragiudiziale col creditore (pagare, chiedere un piano di rientro, etc.). Dell’opposizione a precetto ci occuperemo nel dettaglio più avanti; basti dire che se il debitore avvia un’opposizione davanti al giudice competente e ottiene un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva, il creditore non potrà procedere col pignoramento finché l’opposizione non sarà decisa . In assenza di opposizione o pagamento volontario, trascorsi i 10 giorni il creditore potrà procedere.

2. Notifica dell’Atto di Pignoramento presso Terzi

Deciso di pignorare lo stipendio, il creditore dovrà far predisporre dall’Ufficiale Giudiziario un atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Questo atto viene notificato a due soggetti:

  • al datore di lavoro (terzo pignorato), intimandogli di non pagare al debitore le somme pignorate e di dichiarare l’entità del debito verso il debitore (ossia quanto gli deve di stipendio);
  • al debitore esecutato, per informarlo dell’inizio dell’esecuzione e metterlo in condizioni di difendersi.

L’atto di pignoramento contiene: gli estremi del titolo esecutivo e del precetto (che va allegato in copia), l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti dispositivi sui crediti pignorati (art. 492 c.p.c.), l’indicazione del credito per cui si procede (capitale, interessi, spese), la citazione del terzo a rendere la dichiarazione in un’udienza fissata davanti al giudice competente, nonché la citazione del debitore a comparire in tale udienza . Deve inoltre contenere l’avvertimento al terzo che, in mancanza di dichiarazione, il credito pignorato potrà essere considerato non contestato (art. 543, co. 4).

Foro competente: Il pignoramento presso terzi si iscrive presso il tribunale del luogo di residenza del debitore (art. 26 c.p.c., dopo la Riforma Cartabia) – prima del 2022 era quello del terzo, ma la legge è cambiata per favorire il foro del consumatore. Nel caso dello stipendio, il luogo di residenza del debitore coincide spesso col luogo di lavoro ma non necessariamente (ad esempio, debitore residente a Napoli che lavora per azienda con sede a Milano: competente è il tribunale di Napoli). Il creditore, una volta notificato il pignoramento, deve curare il deposito dell’atto e l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in tribunale entro stretti termini: oggi l’art. 543 c.p.c. prevede che il creditore depositi la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla notifica del pignoramento, pena l’inefficacia dello stesso. La Riforma Cartabia ha snellito alcune formalità, eliminando ad esempio l’obbligo di notificare al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (prima era richiesto che il creditore comunicasse al debitore il numero di ruolo della causa e la data dell’udienza, ora non più obbligatorio). In ogni caso, se il creditore non iscrive a ruolo il pignoramento entro il termine, la procedura si estingue e gli obblighi del terzo cessano alla data fissata per l’udienza .

Termini temporali: Nell’atto di pignoramento il creditore deve fissare un’udienza di comparizione davanti al giudice. La legge stabilisce che tra la data di notifica dell’atto e l’udienza vi sia almeno 10 giorni di intervallo (art. 543, co. 2 n.4 c.p.c.), e normalmente l’udienza va fissata entro 60 giorni. Spesso i tribunali indicano nelle prassi un termine intermedio (es. a 30-45 giorni) per dare tempo al terzo di preparare la dichiarazione e al debitore di eventualmente opporsi. Ad esempio, il Tribunale di Torino richiede che tra notifica e udienza intercorrano non meno di 10 giorni e specifica che l’obbligo del terzo cessa se entro la data di udienza il creditore non ha provveduto agli oneri di notifica/iscrizione . Il Codice di rito inoltre impone che il pignoramento sia eseguito entro 90 giorni dal precetto: pertanto la notifica al terzo e al debitore deve avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica del precetto, pena inefficacia (art. 481 c.p.c.) . Se per un qualsiasi motivo la notifica del pignoramento non va a buon fine o viene fatta fuori termine, il precetto “scade” e il creditore dovrà ricominciare da capo con un nuovo precetto.

Dal lato del debitore, la notifica dell’atto di pignoramento segna l’inizio formale dell’esecuzione forzata (il precetto era solo un atto prodromico). Da qui decorrono alcuni termini importanti per le opposizioni: ad esempio, se il debitore intende eccepire vizi formali del titolo esecutivo o del precetto mediante opposizione agli atti esecutivi, dovrà farlo entro 20 giorni dal pignoramento in quanto primo atto di esecuzione . Questo termine di 20 giorni è perentorio e, se decorre inutilizzato, preclude al debitore di far valere nullità formali del precetto o del pignoramento stesso (vedremo in seguito i dettagli).

È fondamentale che il debitore controlli attentamente l’atto di pignoramento ricevuto: se mancano indicazioni obbligatorie (es. mancata indicazione del titolo o degli importi esatti, omissione della data di udienza, errore nel nominativo delle parti, etc.), potrebbero sussistere vizi di forma che rendono nullo o inefficace il pignoramento, da far valere tempestivamente con opposizione ex art. 617 c.p.c. Ad esempio, alcuni tribunali di merito hanno ritenuto nullo il pignoramento per “carenza di motivazione” quando l’atto non spiegava adeguatamente la provenienza del credito o ometteva i riferimenti essenziali ai provvedimenti presupposti. Nella prassi attuale, l’atto di pignoramento deve essere molto dettagliato: il concessionario della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) ad esempio deve indicare per ogni cartella esattoriale gli estremi identificativi, così che il debitore capisca a quali debiti si riferisce. Se manca tale indicazione, il debitore potrà eccepire la nullità del pignoramento per indeterminatezza dell’oggetto e lesione del diritto di difesa . In un caso deciso dal Tribunale di Torino nel 2025, ad esempio, il debitore ha opposto l’atto di pignoramento ex art. 617 c.p.c. eccependo la “carenza di motivazione” e la lesione del suo diritto di difesa, con riferimento proprio all’assenza di indicazione chiara delle cartelle esattoriali poste a base dell’esecuzione . Simili censure, se fondate, possono condurre all’annullamento dell’atto esecutivo viziato.

3. Udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione e dichiarazione del terzo

Alla data fissata nell’atto di pignoramento, le parti compaiono dinanzi al Giudice dell’Esecuzione (G.E.) presso il tribunale competente. Le parti in senso formale sono: il creditore procedente (con il suo avvocato), il terzo pignorato (datore di lavoro, di solito assistito da un legale dell’azienda o un delegato dell’ufficio paghe) e il debitore (con il suo avvocato, se vuole resistere attivamente). In questa udienza, il terzo deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., cioè specificare: a) se è effettivamente debitore di somme verso il debitore esecutato; b) in quale misura e quando. Nel caso del datore di lavoro, la dichiarazione tipicamente confermerà che il debitore è suo dipendente, con una certa retribuzione mensile, e che al momento (salvo altre cause) nulla oltre lo stipendio è dovuto. Se esistono già trattenute sullo stipendio (es. cessioni del quinto o altri pignoramenti in corso), il datore dovrà dichiararlo, perché ciò influisce sulla disponibilità ulteriore. Ad esempio, il terzo potrebbe dichiarare: “Il debitore lavora alle mie dipendenze con stipendio netto di €1.500; su tale stipendio grava già una cessione del quinto di €300 per un prestito in corso e un precedente pignoramento di €300 per altro creditore, per cui attualmente gli vengono corrisposti €900; l’azienda è altresì tenuta a versare il TFR maturando al fondo pensione”. Questa dichiarazione informa il giudice sull’attuale stato delle cose, in modo da capire se vi sia capienza per assegnare al nuovo creditore procedente qualcosa e quanto.

La dichiarazione del terzo può avvenire per iscritto o oralmente in udienza. Spesso i datori di lavoro inviano una comunicazione scritta all’avvocato del creditore prima dell’udienza (magari via PEC) contenente i dati richiesti. La Riforma del 2021-2022 ha incentivato le dichiarazioni extragiudiziali: se il creditore riceve la dichiarazione del terzo e questa conferma integralmente il credito pignorato, l’art. 548 c.p.c. permette al giudice di emettere subito l’ordinanza di assegnazione senza comparizione. In certi tribunali (anche grazie alla telematizzazione), l’udienza viene addirittura cancellata se il terzo ha dichiarato per iscritto e non ci sono opposizioni: l’ordinanza di assegnazione viene emessa “fuori udienza”.

Se invece il terzo compare in udienza, il giudice lo sente a verbale. È importante che anche il debitore compaia (personalmente o tramite il suo difensore): in udienza può far presente eventuali circostanze a sua difesa. Ad esempio, il debitore può segnalare al giudice che una certa trattenuta è in realtà relativa ad alimenti e quindi andrebbe trattata diversamente, oppure può eccepire che parte dello stipendio non è pignorabile perché scaturisce da straordinari già oggetto di precedente pignoramento, o altre questioni. Se il debitore non compare, ovviamente perde questa chance di interlocuzione immediata.

Esiti possibili dell’udienza:

  • a) Dichiarazione positiva e capienza disponibile: Il caso più frequente. Il terzo conferma di dovere somme al debitore (stipendi futuri) e che c’è spazio per il nuovo pignoramento. Il debitore non solleva contestazioni (o quelle sollevate vengono rigettate sommariamente). In tal caso il giudice può immediatamente emanare l’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.), con cui dispone che la quota pignorata dello stipendio sia assegnata al creditore procedente. L’ordinanza preciserà l’importo mensile da trattenere (es. “assegna al creditore la somma di €300 al mese, pari a 1/5 dello stipendio netto, oltre a €X per spese, fino a integrale soddisfo del credito di €Y”). Da quel momento, il datore di lavoro è tenuto per legge a versare direttamente tale importo al creditore (o al suo avvocato domiciliatario), di solito con cadenza mensile. L’ordinanza vale come titolo esecutivo contro il terzo: se il datore omette di pagare le rate al creditore, quest’ultimo potrà rivalersi direttamente sul datore inadempiente. Con l’ordinanza di assegnazione si chiude la fase giudiziale dell’esecuzione; il pignoramento prosegue in forma “amministrativa” finché il credito non è estinto.
  • b) Dichiarazione del terzo di incapienza o precedenti vincoli: Se il terzo dichiara che non può trattenere nulla perché, ad esempio, il debitore ha già metà stipendio impegnato da precedenti pignoramenti o cessioni, il giudice potrebbe rinviare l’udienza in attesa di evoluzioni (ad es. la fine di un altro pignoramento), oppure potrebbe chiudere la procedura senza assegnare nulla. In genere, se risulta che lo stipendio è già pignorato al massimo, il nuovo creditore deve attendere: il pignoramento resta in essere ma in coda. Si crea una sorta di “coda dei creditori”: quando uno terminerà, subentrerà l’altro. Il giudice potrebbe emettere un’ordinanza di assegnazione differita, ma spesso preferisce lasciare aperta la procedura, aggiornando la situazione di tanto in tanto. Tecnicamente, il pignoramento non perde efficacia (non scatta l’inefficacia ex art. 545 c.5 perché c’è concorso simultaneo). Quindi il debitore potrebbe trovarsi con più pignoramenti notificati ma solo uno attivo alla volta. Dal suo punto di vista, la trattenuta mensile non supera comunque i limiti.
  • c) Terzo assente o non dichiarante: Se il datore di lavoro non compare e non invia dichiarazione, la legge (art. 548 c.p.c.) prevede che il credito pignorato sia considerato “non contestato” nei limiti indicati dal creditore. In passato questo richiedeva al creditore di fare istanza di dichiarazione di decadenza del terzo e poi ottenere ordinanza di assegnazione. La Riforma Cartabia ha reso il meccanismo più efficiente: se la prova della notifica al terzo c’è e il terzo non parla, il giudice può direttamente assegnare come da richiesta del creditore. Dunque, l’assenza del datore non ferma la procedura, anzi potenzialmente la velocizza (anche se, in pratica, molti giudici rinviano una volta per sollecitare la dichiarazione). Dal canto suo, il debitore se presente può far rilevare l’assenza del terzo e chiedere cautela nell’assegnazione, soprattutto se ritiene che la situazione sia diversa da quella prospettata dal creditore.
  • d) Opposizioni del debitore o del terzo: L’udienza di pignoramento presso terzi può trasformarsi in un contenzioso se il debitore (o il terzo) sollevano opposizioni. Ad esempio, il debitore può presentare un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando il diritto del creditore a procedere (magari depositando ricorso prima dell’udienza) oppure un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (contestando un vizio di notifica, di forma, ecc.). In tal caso, di solito il giudice dell’esecuzione esamina la richiesta di sospensione avanzata con l’opposizione: se ravvisa gravi motivi, può sospendere l’assegnazione in attesa dell’esito del giudizio di opposizione . Spesso apre una breve fase incidentale per decidere se sospendere. Se concede la sospensione, il pignoramento resta congelato (il datore di lavoro, però, nel frattempo trattiene le somme accantonandole in azienda, in attesa di sapere a chi darle). Se non c’è sospensione, il giudice può comunque emettere ordinanza di assegnazione, subordinando la sua efficacia all’esito dell’opposizione. In pratica: le somme iniziano a essere versate al creditore, ma qualora l’opposizione del debitore venisse poi accolta (ad es. perché il debito era prescritto), il debitore potrebbe ripetere le somme indebitamente prelevate.
  • e) Pignoramento di pensione presso banca non chiara: Un caso peculiare, citato dallo stesso Tribunale di Torino: se il terzo è una banca e dichiara che esiste un conto su cui affluisce la pensione del debitore ma non distingue gli importi, il debitore presente in udienza può immediatamente opporsi chiedendo che sia applicato il limite di legge di 1/5 sulla parte di pensione . In altre parole, il debitore può dire: “Quel conto ha sia pensione sia altri accrediti; la pensione è impignorabile per la parte pari all’assegno sociale x3, dunque il pignoramento va limitato”. Il giudice, in presenza del debitore, può ordinare subito che delle somme sul conto solo il quinto della pensione eccedente la franchigia sia assegnato. Se però il debitore non è presente e il giudice – ignaro della natura delle somme – emette un’ordinanza di assegnazione ampia (magari l’intero saldo), il debitore potrà comunque, una volta saputo, proporre opposizione agli atti esecutivi contro tale ordinanza ex art. 617 c.p.c., per far valere la violazione dei limiti di impignorabilità . Questo esempio conferma quanto sia importante per il debitore partecipare o comunque monitorare attivamente la fase di dichiarazione del terzo.

4. Ordinanza di Assegnazione e pagamento delle rate

L’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. conclude la procedura esecutiva: con essa, le somme pignorate vengono definitivamente attribuite al creditore. L’ordinanza deve essere notificata al terzo se emessa fuori udienza o se il terzo era assente (ma in caso di presenza si intende conosciuta). Da quel momento, il datore di lavoro ha l’obbligo legale di eseguire l’ordine: ogni mese deve detrarre dalla busta paga del debitore la somma indicata e versarla (di solito tramite bonifico) al creditore o al suo avvocato.

Per il debitore, ciò significa che vedrà una voce in busta paga del tipo “pignoramento conto terzi” o “pignoramento tribunale di XYZ RG n…”, con l’importo trattenuto. Se tutto procede senza intoppi, il pignoramento proseguirà fino a completa estinzione del debito. Il credito infatti continua a maturare interessi di mora (generalmente inclusi nel precetto e nell’ordinanza fino alla data di quest’ultima; successivamente, se la procedura dura molto, possono maturare ulteriori interessi legali sulla parte residua, ma spesso sono importi modesti considerati i tempi mensili).

Occorre sottolineare che il debitore non può unilateralmente interrompere il flusso (ad esempio cambiando lavoro o chiedendo al datore di ignorare il pignoramento). Se il debitore lascia il lavoro, il pignoramento sullo stipendio ovviamente non potrà più avere effetto perché viene meno il terzo erogatore. Tuttavia, se il debitore trova poi un nuovo impiego, il creditore potrà notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore di lavoro per far riprendere le trattenute. Non esiste un “trasferimento automatico” del pignoramento al nuovo datore, perché l’ordinanza di assegnazione vale solo nei confronti del terzo specifico nominato. In pratica quindi, un debitore che si licenzia può momentaneamente interrompere i pagamenti coattivi, ma rimane esposto: il creditore potrebbe pignorargli il conto corrente (dove va a finire il TFR magari) o rintracciare la nuova occupazione. Inoltre, licenziarsi per evitare il pignoramento non estingue il debito: anzi, rischia di aumentarlo per spese ulteriori. Dunque è generalmente sconsigliabile come “soluzione”, salvo situazioni estreme.

Se lo stipendio è modesto e il debito è ingente, il pignoramento può durare molti anni. Ad esempio, debito di €30.000, stipendio €1.200 con quinto €240 al mese: occorrono circa 125 mesi (oltre 10 anni) per saldare il capitale, più interessi. Non esiste un termine massimo legale di durata: l’esecuzione va avanti finché non subentra una causa di estinzione (pagamento integrale, accordo transattivo, rinuncia del creditore, prescrizione sopravvenuta del diritto di procedere – evenienza rara ma teoricamente, se il creditore resta inerte a lungo durante la procedura, qualcuno ha discusso di prescrizione delle singole rate, anche se la giurisprudenza esclude che maturi prescrizione dopo l’ordinanza di assegnazione perché è atto interruttivo).

Durante il periodo delle trattenute, il debitore può in qualsiasi momento decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo versando il dovuto al creditore. In tal caso, il creditore rilascerà una quietanza e di solito farà pervenire al datore di lavoro un atto di disposizione di cessazione delle trattenute (ad esempio un atto di pignoramento parzialmente satisfatto che viene dichiarato chiuso). È buona pratica che ciò avvenga sotto controllo del giudice (con istanza di estinzione della procedura ex art. 630 c.p.c.), ma spesso, per semplicità, il creditore scrive al datore di interrompere le trattenute dopo accordo col debitore. Per sicurezza, il debitore può depositare in tribunale un’istanza segnalando l’avvenuto pagamento e chiedendo un provvedimento che accerti l’estinzione, allegando la quietanza.

Va infine ricordato che, con l’ordinanza di assegnazione, termina la fase esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione. Tuttavia, se il debitore intendesse contestare quella ordinanza per vizi formali, potrebbe proporre (entro 20 giorni dalla conoscenza) opposizione agli atti esecutivi. Ormai però l’assegnazione è fatta; un’opposizione del genere potrebbe servire in situazioni limite, ad esempio se l’ordinanza assegnasse per errore una quota superiore ai limiti di legge – caso in cui il debitore cercherebbe di farla dichiarare nulla in parte per riportarla nei binari (come nell’esempio del pignoramento di pensione su conto già citato). Oppure il debitore potrebbe appellarsi contro l’ordinanza se la considera provvedimento decisorio su sue istanze (c’è un dibattito sulla natura dell’ordinanza di assegnazione: generalmente è considerata un atto esecutivo non impugnabile se non ex 617 c.p.c.). Per il creditore, l’ordinanza è titolo esecutivo verso il terzo: se il datore di lavoro non versa le somme assegnate, potrà notificargli questo titolo e procedere esecutivamente anche contro di lui (ad es. pignorando il conto dell’azienda). Ciò raramente accade, ma è un ulteriore stimolo per il terzo a rispettare l’ordine del giudice.

Riassumendo le tempistiche tipiche:

  • Precetto: 10 giorni per pagare.
  • Dal 10° al 90° giorno: notifica pignoramento presso terzi.
  • Entro 30 giorni: iscrizione a ruolo in tribunale.
  • Udienza in ~30-40 giorni dalla notifica (variabile).
  • Se nessuna opposizione: ordinanza di assegnazione emessa all’udienza o poco dopo.
  • Inizio versamenti dal mese successivo (il datore in genere applica la trattenuta immediatamente dopo l’ordinanza).
  • Fine versamenti: al saldo del debito. Se il debito non viene soddisfatto per causa esterna (es. rapporto di lavoro cessato), il pignoramento si chiude anticipatamente ma il credito rimane per eventuali future azioni.

Il debitore deve tenere a mente ogni fase per sfruttare le possibili difese: prima dell’esecuzione (opposizione a precetto, pagamento, accordo), all’inizio dell’esecuzione (opposizione all’esecuzione o agli atti, istanza di conversione, richiesta di rateizzazione al pubblico ufficiale se tributi), durante l’esecuzione (istanza di riduzione se cambiamenti, reclamo se il giudice sbaglia, ecc.), dopo l’assegnazione (opposizione atti se necessari aggiustamenti, o procedure concorsuali per liberarsi del debito residuo). Nel prossimo capitolo, entreremo proprio nel merito di queste strategie oppositive, distinguendo i vari strumenti giuridici a disposizione del debitore.

Come Opporsi al Pignoramento: Strumenti di Opposizione e Tutela del Debitore

Una volta avviata (o minacciata) l’esecuzione sullo stipendio, il debitore ha diverse vie legali per opporsi e far valere le proprie ragioni. Il codice di procedura civile prevede tre forme principali di opposizione nel processo esecutivo (artt. 615–617 c.p.c.), oltre ad alcune tutele collaterali. È fondamentale scegliere il tipo di opposizione corretto in base al motivo: contestare il diritto del creditore a procedere oppure contestare la regolarità formale degli atti. Vediamo nel dettaglio i vari strumenti, i termini per attivarli e le differenze tra di essi .

Opposizione a Precetto (Opposizione all’esecuzione pre-esecutiva)

Cos’è: L’opposizione al precetto è un’azione giudiziale con cui il debitore contesta la legittimità dell’esecuzione prima che questa inizi. Rientra nella categoria delle opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), poiché mira a negare in radice il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Si propone dopo la notifica del precetto ma prima che il pignoramento abbia luogo.

Motivi tipici: Tutti i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito fatti valere dal precetto. Ad esempio: il debitore può sostenere che il credito non esiste o non è (più) dovuto, perché magari il debito è stato pagato (totalmente o parzialmente) dopo la formazione del titolo; oppure perché il credito è prescritto (es: cartella esattoriale notificata oltre i termini di prescrizione, oppure titolo esecutivo ormai risalente a oltre 10 anni fa e non rinnovato); oppure ancora perché il titolo esecutivo è stato annullato o sospeso (es: c’è un provvedimento che ha eliminato il debito, come una sentenza sopravvenuta, o c’è un ricorso pendente con sospensiva concessa dall’autorità competente) . Altri motivi possono essere: mancanza delle condizioni del titolo (es. il titolo era provvisorio e poi è venuto meno), inidoneità del titolo (es. un lodo arbitrale non ancora reso esecutivo, quindi non è un vero titolo), impignorabilità del bene (es. il creditore minaccia di pignorare qualcosa di impignorabile, come uno stipendio entro soglia di legge – questo motivo è peculiare, spesso lo si fa valere anche a esecuzione iniziata) . In generale, qualsiasi ragione che colpisce il diritto sostanziale del creditore di procedere forzosamente può essere veicolata con opposizione ex art. 615 c.p.c. prima dell’esecuzione.

Termine: Formalmente, l’opposizione al precetto non ha un termine di decadenza immediato – può essere proposta finché l’esecuzione non è iniziata. Tuttavia, in pratica il debitore deve attivarsi entro i 10 giorni dal precetto (o poco più), perché dopo il creditore potrebbe notificare il pignoramento. Se l’esecuzione è già partita, allora non è più “opposizione a precetto” ma diventa opposizione all’esecuzione a esecuzione iniziata (vedi paragrafo successivo). Quindi conviene agire rapidamente. Da notare che dal 2016 la legge ha introdotto un limite finale: non si può più proporre opposizione all’esecuzione dopo che l’esecuzione è stata definita (vendita o assegnazione), salvo fatti sopravvenuti . Ciò significa che se uno non fa opposizione prima, poi può farla durante l’esecuzione ma non oltre l’ordinanza di assegnazione. Nel caso del pignoramento di stipendio, l’assegnazione coincide con la fine dell’esecuzione (seppur continuativa): dunque il limite operativo per opposizioni all’esecuzione, di fatto, è prima che il giudice disponga l’assegnazione.

Come si propone: L’opposizione a precetto si propone con atto di citazione in tribunale (art. 615 co.1 c.p.c.) . È un vero e proprio atto di citazione in un giudizio ordinario di cognizione, in cui l’opponente (debitore) convene in giudizio il creditore intimante, chiedendo al giudice di accertare che nulla è dovuto (o comunque di dichiarare nullo/inefficace il precetto). Competenza: il tribunale competente è quello indicato dall’art. 27 c.p.c. (oggi semplificato dalla riforma): trattandosi di opposizione pre-esecutiva, è competente il tribunale del luogo dove dovrebbe svolgersi l’esecuzione (di norma, residenza del debitore per pignoramento presso terzi) oppure il giudice che ha emesso il titolo in certi casi. Ad esempio, per precetto su una sentenza del Giudice di Pace, l’opposizione andrà davanti al Giudice di Pace se nei limiti di valore; per precetto su un decreto ingiuntivo del Tribunale, si va in Tribunale. In genere, però, con la soppressione di molti criteri, il foro del luogo dell’esecuzione è quello principale.

Va notificato l’atto di citazione al creditore e va iscritta a ruolo la causa. Costi: trattandosi di causa ordinaria, il debitore deve pagare il contributo unificato in base al valore del credito contestato (salvo esenzioni). Non è un procedimento gratuito. Per importi fino a €5.000 sarebbe GdP (con CU ridotto); oltre in tribunale, contributo può essere anche elevato.

Sospensione dell’esecuzione: L’opponente può chiedere al giudice adito un provvedimento urgente di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del precetto, ai sensi dell’art. 615 co.1 c.p.c. e art. 623 c.p.c. Deve a tal fine depositare istanza motivata, evidenziando i gravi motivi che giustificano lo stop (ad esempio: evidente errore, pagamento effettuato e documentato, prescrizione palese, ecc.). Il giudice fissa di regola un’udienza a breve e decide con ordinanza sulla sospensione. Se la concede, il creditore non potrà iniziare il pignoramento finché dura la sospensione (se violasse, l’atto di pignoramento sarebbe nullo). Se la nega, l’esecuzione può partire.

Svolgimento e esito: L’opposizione a precetto segue il rito ordinario (oggi potenzialmente anche rito semplificato su scelta del giudice, stante la riforma che ha esteso il rito semplificato alle cause di opposizione a precetto ). Si arriverà a sentenza, eventualmente appellabile e poi in Cassazione. I tempi possono essere di 1-3 anni a seconda del tribunale, per il primo grado . Nel frattempo, se la sospensione non era stata data, il debitore può subire il pignoramento, con la differenza che l’esecuzione rimane sub iudice: se poi l’opposizione verrà accolta e dichiarato inesistente il diritto di procedere, il pignoramento verrà travolto (ma bisogna gestire la restituzione di eventuali rate già pagate al creditore). Se invece l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione proseguirà normalmente; anzi, se era stata sospesa, il creditore potrà riprendere da dove si era fermato.

Esempi pratici:
– Il debitore riceve un precetto basato su un decreto ingiuntivo che lui non ha mai visto prima. Potrebbe non essere stato notificato regolarmente. In tal caso può proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità della notifica del titolo (vd dopo), oppure in alcuni casi promuovere un’opposizione a precetto sostenendo che il titolo non è divenuto esecutivo per nullità di notifica. Spesso però la prassi è: prima chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere per irregolarità formale (617 c.p.c.), e contestualmente fare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
– Il debitore riceve precetto dall’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle esattoriali di 10 anni fa. Verifica e scopre che il diritto di procedere è prescritto (ad esempio, cartelle per contributi Inps del 2014, prescrizione 5 anni, siamo nel 2026, di certo prescritte). Può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. in tribunale (competenza: commissione tributaria? In realtà, se contesta la prescrizione dopo la notifica della cartella, giurisprudenza ritiene competente il tribunale ordinario per l’esecuzione esattoriale, trattandosi di fatto successivo alla formazione del ruolo) . Chiederà al giudice di accertare la prescrizione e intanto di sospendere l’esecuzione. Con buone probabilità la sospensione verrà concessa, data l’evidenza, e poi in sentenza l’esecuzione verrà dichiarata inammissibile.
– Il debitore riceve precetto per €5.000, ma lui ha pagato parte del dovuto (es. €3.000) pochi giorni prima. Il creditore però nel precetto chiede ancora l’intera somma. È un caso di quasi malafede del creditore. Il debitore può opporsi al precetto per far valere il pagamento parziale: il debito residuo sarebbe solo €2.000, quindi il precetto è eccessivo. Il giudice, verificato il pagamento, dichiarerà nullo il precetto per l’eccedenza e lo riterrà valido solo pro-quota, oppure addirittura annullerà tutto il precetto se non è facilmente riducibile. Nel frattempo conviene chiedere sospensione per evitare che il creditore proceda per l’importo pieno e gli blocchi più quinto del necessario.
– Il debitore riceve precetto ma riscontra che non gli è stato allegato il titolo esecutivo in copia conforme. Secondo l’art. 479 c.p.c., salvo alcune eccezioni, per procedere serve il titolo in forma esecutiva. Con la Riforma Cartabia, la formula esecutiva è stata abolita, ma resta l’obbligo di fornire copia attestata conforme del titolo . Se il creditore notifica solo il precetto ma non il titolo, il debitore potrebbe eccepire la nullità della notifica del precetto. Questo è un motivo formale, normalmente da far valere con opposizione agli atti esecutivi, ma la giurisprudenza è oscillante: la mancanza di titolo allegato può essere “aggiustata” prima del pignoramento. Comunque il debitore può tentare opposizione ex 615 affermando che difetta un presupposto. Il giudice valuterà se la mancanza ha leso la difesa; spesso basta che il debitore avesse già il titolo per altre vie per considerare sanata la mancanza.

Vantaggi dell’opposizione a precetto: se il debitore ha ragione, può bloccare l’esecuzione sul nascere, evitando il pignoramento e relative spese. Inoltre, l’onere della prova spesso ricade sul creditore (ad es. se il debitore eccepisce prescrizione, toccherà al creditore provare eventuali atti interruttivi).

Svantaggi: è pur sempre un processo ordinario – costi legali e tempi. Se i motivi non sono solidi, il debitore rischia di perdere e di vedersi condannato alle spese, oltre a subire comunque il pignoramento (salvo che sia riuscito a guadagnare tempo). Dunque va ponderata. Spesso conviene per questioni chiaramente fondate (prescrizioni conclamate, errori evidenti del creditore, etc.).

Opposizione all’Esecuzione (dopo l’inizio del pignoramento)

Cos’è: L’opposizione all’esecuzione a esecuzione iniziata (art. 615 co.2 c.p.c.) è la stessa azione vista sopra, ma esperita dopo che il pignoramento è stato notificato. Significa che il debitore non (o non solo) contesta la forma degli atti, bensì insiste sul fatto che il creditore non aveva diritto di procedere ad esecuzione. Può darsi che il debitore scopra la ragione di opposizione solo dopo l’inizio (es: “ah, quella sentenza in base a cui procedi è stata appellata e l’appello ha sospeso l’esecutorietà!”), oppure che per ragioni tattiche non abbia opposto il precetto e decida di farlo ora. In ogni caso, i motivi sostanziali sono analoghi a quelli dell’opposizione a precetto: pagamento avvenuto, prescrizione, nullità sopravvenuta del titolo, impignorabilità del bene, ecc. .

Differenze procedurali: Dopo l’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione del processo in corso . Infatti l’art. 615 co.2 c.p.c. dice: se l’esecuzione è iniziata, l’opposizione si propone al giudice davanti al quale l’esecuzione pende, con il rito camerale (istanza al G.E.). In pratica, il debitore prepara un ricorso in opposizione (solitamente intestato “Tribunale di X, RG Esecuzioni n…, Opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.”) e lo deposita nel fascicolo dell’esecuzione, chiedendo contestualmente la sospensione. Il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza (di regola la stessa se possibile, o un’apposita a breve) per discutere la sospensione . Questa fase iniziale è detta fase sommaria o incidentale. Il G.E. valuterà i fumus e periculum: se ritiene l’opposizione non manifestamente infondata e teme un danno grave al debitore, potrà sospendere la procedura (art. 624 c.p.c.). In caso contrario, rigetterà l’istanza di sospensione. In entrambi i casi, poi il G.E. rimette le parti davanti al giudice competente per la causa di merito (art. 616 c.p.c.) . Infatti, anche l’opposizione tardiva richiede un giudizio di merito ordinario: il G.E. non può decidere in via definitiva sulla fondatezza del motivo, a meno che magari non sia una questione di legge semplice e le parti siano d’accordo. Normalmente, il G.E. emanerà un’ordinanza con cui assegna all’opponente un termine (ad es. 60 giorni) per iniziare la causa di merito nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (che può essere se stesso ma in funzione diversa, oppure un diverso giudice). Ad esempio, se il titolo è una cambiale, la causa di merito può essere di competenza del tribunale o GdP a seconda del valore; se il titolo è una sentenza di Tribunale, la causa di merito va in Tribunale ma con un giudice diverso dal G.E. solitamente. L’opponente dovrà dunque notificare entro il termine l’atto di citazione in opposizione (o ricorso, se rito sommario scelto) e riassumere la causa di merito davanti a quel giudice. Se non lo fa nel termine, l’opposizione si estingue e l’esecuzione riprende vigore (eventuale sospensione viene revocata di diritto).

Termine per proporla: Come accennato, in teoria un’opposizione all’esecuzione può essere proposta finché l’esecuzione non è terminata (cioè finché non c’è assegnazione). La riforma del 2016 ha introdotto l’inammissibilità delle opposizioni tardive presentate dopo la disposizione della vendita o assegnazione, salvo cause non imputabili o fatti sopravvenuti . Nel pignoramento dello stipendio, la fine è l’ordinanza di assegnazione. Dunque il debitore deve proporre l’opposizione ex art. 615 co.2 prima che il G.E. emetta l’ordinanza di assegnazione. Altrimenti, potrebbe trovarsi respinto per tardività (o al più potrebbe tentare altri rimedi come appello di quell’ordinanza se la considera decisoria, ma non entriamo in tale sottigliezza). In pratica, il momento ultimo utile è l’udienza in cui il G.E. decide sull’assegnazione: il debitore può anche presentarsi in quella sede e depositare il ricorso in opposizione proprio in udienza (oppure farlo qualche giorno prima). Farlo dopo è troppo tardi, a meno che invochi “fatto sopravvenuto non imputabile”: esempio classico, dopo l’assegnazione scopre che il creditore aveva già incassato altrove quel credito – situazione difficile. Comunque meglio non ridursi all’ultimo.

Sospensione dell’esecuzione: L’istanza di sospensione in questo caso è rivolta al G.E. ed è spesso trattata molto rapidamente. Il G.E. può sospendere in tutto o in parte la procedura (art. 624 c.p.c.). Nel nostro contesto, potrebbe ad esempio sospendere l’ordinanza di assegnazione: quindi il giudice non assegna finché non si chiarisce l’opposizione. Oppure, se assegnazione già fatta ma ancora non decorso termine 20 giorni (non definitiva), potrebbe sospenderne l’efficacia temporaneamente. Se l’opposizione riguarda solo parte delle somme (tipo: “riconosco €5.000 ma contesto €3.000”), il G.E. potrebbe permettere assegnazione parziale e sospendere per il resto. Il provvedimento sulla sospensione è un’ordinanza motivata, reclamabile in Corte d’Appello (art. 624 c.2 c.p.c.) entro 15 gg. Se rigetta la sospensione, l’esecuzione continua (e il debitore potrebbe reclamare in appello cercando di ribaltarla). Se concede la sospensione, il pignoramento rimane fermo: ad esempio, nel frattempo il datore di lavoro accantonerà le somme ma non le verserà al creditore.

Giudizio di merito: Come per l’opposizione pre-esecutiva, dopo la fase sommaria si apre la fase di cognizione di merito. Il giudice competente potrà essere il tribunale in composizione monocratica, e il rito quello ordinario (o semplificato). La riforma ha esplicitamente incluso le cause di opposizione all’esecuzione tra quelle che possono essere trattate col rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c. . Ciò dovrebbe velocizzare la trattazione. I tempi medi comunque sono di 1-3 anni in primo grado . La sentenza finale deciderà se l’esecuzione era o no legittima. Se il debitore vince (opposizione accolta), la sentenza dichiarerà improcedibile l’esecuzione e di solito condannerà il creditore a rifondere le spese; inoltre, disporrà la revoca di eventuali atti compiuti (se nel frattempo il creditore aveva incassato rate, dovrà restituirle al debitore). Se il debitore perde (opposizione rigettata), l’esecuzione riprenderà definitivo vigore; la sospensione verrà revocata e il creditore potrà farsi assegnare il dovuto.

Esempi tipici:
– Il debitore non si era accorto che il creditore procedente era sprovvisto di titolo esecutivo regolare. Mettiamo che il creditore agisca con una scrittura privata non autenticata (che non è titolo esecutivo), e il debitore non si è opposto a precetto per ignoranza. Al pignoramento, magari assistito da un legale, si rende conto che quell’atto non valeva come titolo. Può fare opposizione ex art. 615 co.2 sostenendo la inesistenza del titolo esecutivo. Il G.E. quasi certamente sospenderà l’esecuzione per mancanza del titolo (grave motivo palese) e il merito poi confermerà che l’esecuzione è da annullare .
– Oppure: il debitore riceve pignoramento basato su sentenza di primo grado immediatamente esecutiva. Ma egli ha appellato quella sentenza e in appello ha ottenuto una sospensione dell’esecutorietà ex art. 283 c.p.c. (caso raro ma possibile). Se il creditore non si cura di ciò e procede lo stesso, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione esibendo l’ordinanza di sospensione dell’esecutività concessa dalla Corte d’Appello. Anche qui, l’esecuzione andrà sospesa e poi dichiarata improcedibile, essendo venuto meno il titolo esecutivo in corso di causa (fatto sopravvenuto). Questo è esplicitamente uno dei motivi indicati dalla giurisprudenza come fondanti opposizione ex 615: “sussistenza di provvedimenti di sospensione (ad esempio, in caso di ricorso pendente in Commissione tributaria)” – il principio vale analogamente per le sospensive in appello civile.
– Un caso specifico sul pignoramento di stipendio: il debitore può opporsi deducendo che lo stipendio (o parte di esso) è impignorabile. Questo può avvenire se, ad esempio, il creditore ha pignorato oltre il quinto consentito. Si tratta di un vizio dell’esecuzione che attiene a una violazione di legge sostanziale (limite di pignorabilità). La giurisprudenza è chiara: l’inosservanza dei limiti di pignorabilità integra un motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto si sostiene che per quella parte il creditore non aveva diritto di procedere . Esempio: creditore pignora stipendi di Tizio e Caio (due debitori diversi) presso lo stesso datore, ma per errore gli atti portano a trattenere 1/5 + 1/5, ovvero 2/5 dello stipendio di ciascuno (caso ipotetico raro). Il singolo debitore direbbe: il secondo quinto è illegittimo, va ridotto. Oppure: datore erroneamente applica trattenuta sullo stipendio lordo anziché sul netto – il debitore può opporsi chiedendo di accertare che va sul netto (questione tecnica ma importante: per legge il quinto si calcola sul netto dopo le ritenute di legge , non sul lordo). Oppure: creditore pignora la tredicesima come extra, cercando di prenderla integralmente – il debitore può opporsi sostenendo che la tredicesima è parte dello stipendio soggetto ai medesimi limiti. Tutti questi sono esempi di opposizione all’esecuzione parziale, perché contestano l’eccesso di pignoramento. Il giudice potrebbe in tali casi rideterminare la portata del pignoramento mantenendolo però entro i limiti. Nota: se la violazione dei limiti appare già nella forma dell’atto (es. l’atto intimasse al datore di pagare metà stipendio per un credito ordinario), alcuni pensano si possa anche qualificare come vizio formale (opposizione 617). Ma prevale la tesi che è materia da 615 (diritto a procedere per quella parte).

  • Se il debitore scopre un pagamento avvenuto dopo la notifica del precetto ma prima del pignoramento, e non ha fatto in tempo a opporsi al precetto, potrà sempre opporsi all’esecuzione. Ad esempio: precetto per €10.000, debitore paga €5.000 direttamente al creditore prima che questi notifichi pignoramento (magari confidando in accordo), ma il creditore procede comunque per intero. Il debitore allora con opposizione ex 615 chiederà che l’esecuzione venga limitata ai soli €5.000 residui, perché per il resto il credito è estinto. Il giudice dell’esecuzione potrebbe sospendere per l’eccedenza e il merito poi dichiarerà improcedibile il pignoramento oltre €5.000, confermandolo per la parte giusta.

Competenza della causa di merito: Vale quanto detto, in più attenzione: se l’opposizione verte su debiti tributari (cartelle esattoriali), la competenza a conoscere di certi motivi può spettare al giudice tributario oppure a quello ordinario a seconda dei casi. In genere: questioni riguardanti la validità sostanziale del tributo (es. prescrizione del tributo, decadenza, errori nella cartella) dovrebbero competere al giudice tributario se l’atto impositivo originario è impugnabile lì. Viceversa, questioni attinenti a fatti successivi (vizi della notifica della cartella, prescrizione intervenuta dopo, ecc.) competono al giudice ordinario in sede esecutiva . Questa ripartizione è complessa e spesso genera conflitti. Nel dubbio, il debitore in opposizione all’esecuzione per debiti fiscali solleva comunque i motivi davanti al G.E.: se sono di competenza tributaria, il G.E. lo dichiarerà inammissibile su quello e suggerirà la via giusta. Ad ogni modo, quando trattasi di pignoramento dello stipendio da parte di AER, molti tribunali ordinari ammettono opposizioni ex 615 per far valere ad es. la prescrizione sopravvenuta, la presenza di una rateizzazione in corso (che sospende la riscossione), la mancata notifica di atti presupposti . Su quest’ultimo in verità è controverso: la Cassazione dice che l’omessa notifica della cartella va contestata in commissione tributaria, ma se siamo ormai in fase esecutiva e il contribuente lo scopre tardi, spesso tenta l’opposizione ex 617 c.p.c. per nullità del pignoramento (come opposizione agli atti, vedi oltre) .

In sintesi: L’opposizione all’esecuzione (sia prima che dopo iniziata) è lo strumento per far valere che “il creditore non aveva diritto di pignorare il mio stipendio” (in tutto o in parte). È una causa sul merito del diritto di credito o del titolo esecutivo. Ha tempi non brevissimi, ma consente di ottenere subito (se motivata) il congelamento dell’esecuzione. Spesso, la difficoltà per il debitore è accorgersi in tempo dei motivi. Per questo è importante, ad esempio, conservare le ricevute di pagamento, i documenti di avvenute transazioni, i conteggi, ed eventualmente farli valutare da un legale non appena arriva il precetto o il pignoramento.

Opposizione agli Atti Esecutivi

Cos’è: L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è il rimedio per far valere vizi di forma e violazioni di regole procedurali relative agli atti del processo esecutivo (titolo esecutivo, precetto, pignoramento, avvisi, ordinanze, ecc.). Diversamente dall’opposizione all’esecuzione, qui non si discute se il creditore ha diritto sostanziale, ma se ha seguito correttamente le forme imposte dalla legge.

Motivi tipici: Esempi: la notifica del titolo esecutivo o del precetto è nulla o omessa, il pignoramento è stato notificato in modo non conforme (es. manca la relazione di notifica, l’atto è incompleto, non è stato notificato anche al debitore come richiesto), oppure il contenuto formale degli atti è viziato (es. il precetto non conteneva la data di notifica del decreto ingiuntivo, in violazione dell’art. 480 c.p.c., rendendolo nullo; oppure l’atto di pignoramento non riportava l’indicazione del titolo come prescritto, o non indicava in modo chiaro la somma dovuta ). Un’altra ipotesi: violazione di termini e procedure: ad esempio il creditore ha notificato il pignoramento oltre i 90 giorni dalla notifica del precetto (quindi precetto scaduto – vizio da far valere come opposizione agli atti esecutivi), oppure ha fissato l’udienza di comparizione del terzo con un anticipo inferiore a 10 giorni (violando art. 543 c.p.c.), oppure ancora ha depositato la nota di iscrizione a ruolo tardi, eppure sta proseguendo (in teoria l’automatismo di inefficacia dovrebbe far cessare l’obbligo del terzo, ma il debitore può doverlo sollevare se il creditore tenta lo stesso di far proseguire). Altra categoria: vizi dell’ordinanza di assegnazione: ad esempio, il giudice assegna per errore somme superiori ai limiti (invece di 1/5 assegna 1/4); in tal caso l’ordinanza è un atto esecutivo impugnabile ex 617. O ancora, il giudice emette ordinanza di assegnazione senza la prova della regolare notifica al debitore, violando il contraddittorio: anche questo è vizio formale rilevante.

In sintesi, l’opposizione agli atti serve a lamentare che “le forme non sono state rispettate” . Spesso la distinzione non è netta: ad esempio, la mancata notifica della cartella esattoriale potrebbe essere vista come vizio formale del titolo (opposizione atti) o come mancanza di titolo (opposizione esecuzione). La giurisprudenza distingue: la notifica della cartella è atto necessario per la esigibilità del credito tributario, la sua omissione rende nullo il pignoramento e va fatta valere ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento . Dunque, in pratica, il debitore che scopre di non aver mai ricevuto la cartella può opporre il pignoramento (atto) come nullo per difetto di notifica. E così via.

Termine di decadenza: 20 giorni. Questo è fondamentale: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il debitore (o chi vi ha interesse) ha avuto conoscenza legale dell’atto viziato. Se riguarda vizi del precetto o del titolo, il termine decorre dal primo atto di esecuzione (che di regola è il pignoramento) . Ciò significa: se il precetto aveva un vizio, il debitore può attendere il pignoramento e poi ha 20 giorni da esso per dedurlo (perché prima non c’era un processo esecutivo in corso; attenzione, potrebbe anche fare opposizione prima con citazione ex 617 co.1, ma di solito ci si attiene a questa regola). Se invece il vizio sta nel pignoramento stesso, ad esempio notifica nulla dell’atto di pignoramento, il termine di 20 giorni decorre dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza di fatto del pignoramento (es. magari lo viene a sapere perché l’azienda gli comunica la trattenuta, o riceve un atto successivo). Ad ogni modo, per sicurezza, il debitore dovrebbe fare opposizione entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento se intende far valere vizi di precetto, titolo o pignoramento. Se l’opposizione riguarda atti successivi (es. un’ordinanza di assegnazione di cui il debitore viene a conoscenza tardi perché non era presente), il termine decorre dalla conoscenza di quell’atto. Ad esempio, se il debitore non comparve all’udienza e scoprì dopo 3 mesi che c’era stata l’ordinanza di assegnazione, i 20 giorni decorrono dalla notifica o comunicazione di quell’ordinanza (o dalla data in cui in concreto ne ha avuto contezza documentata). La perentorietà del termine di 20 giorni è assoluta: scaduto quello, l’atto viziato diventa intangibile, i vizi formali non si possono più far valere. Ciò a tutela della stabilità degli atti esecutivi.

Procedura: Se l’esecuzione non è iniziata (caso raro per atti di precetto e simili), l’opposizione agli atti si propone con atto di citazione al giudice competente (spesso lo stesso competente per l’esecuzione futura) . Ma in materia di pignoramento stipendio, più spesso l’esecuzione è già iniziata, quindi l’opposizione agli atti ex art. 617 va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione (come per l’opposizione all’esecuzione tardiva), entro 20 giorni . Il G.E. fisserà un’udienza a breve per discutere l’opposizione . Non è prevista la sospensione automatica dell’esecuzione, ma l’opponente può chiedere sospensione dell’atto impugnato (es. sospendere l’efficacia del pignoramento impugnato). Il giudice può sospendere se il vizio appare serio e se c’è pericolo nel ritardo (analogo ad art. 624, applicabile anche alle opposizioni 617 per il tramite dell’art. 618). In ogni caso, l’opposizione viene decisa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza a seguito di trattazione in camera di consiglio (non c’è una fase di merito separata qui, diversamente dalle opposizioni all’esecuzione). L’ordinanza che definisce l’opposizione agli atti può essere impugnata con l’appello (entro 30 giorni) davanti alla Corte d’Appello . L’appello si svolge col rito camerale della volontaria giurisdizione. La Corte d’Appello poi emetterà decreto/ordinanza confermando o riformando. Contro la decisione di appello è ammesso ricorso per Cassazione eventualmente.

Effetti: Se l’opposizione agli atti è accolta, l’atto impugnato viene dichiarato nullo o inefficace. Ad esempio, se è nullo il precetto, e siamo ancora agli inizi, l’esecuzione verrà estinta (il creditore dovrà notificare nuovo precetto corretto per poter procedere). Se è nullo il pignoramento, tipicamente il giudice annullerà il pignoramento e gli atti successivi: l’esecuzione viene spazzata via, fatta salva la possibilità per il creditore di rifare pignoramento regolare (salvo decadenze). Se è nullo un atto endoprocedimentale, ad es. l’ordinanza di assegnazione, il giudice la dichiarerà nulla e disporrà eventualmente la riassunzione davanti a sé per adottare un nuovo provvedimento corretto. Il principio generale: la nullità dell’atto travolge gli atti successivi che ne dipendono (art. 159 c.p.c.), ma può essere sanata dagli atti successivi se non opposta tempestivamente. Se invece l’opposizione viene rigettata, l’atto è valido e la procedura continua senza intoppi.

Esempi pratici:
– Pignoramento presso terzi notificato al datore il 1 marzo, non notificato al debitore (magari l’U.G. scorda di spedirne copia). Il debitore scopre a fine marzo dalla busta paga la trattenuta. Ha 20 giorni da tale scoperta per opporsi ex art. 617, eccependo la nullità del pignoramento per omessa notifica al debitore (violazione art. 543 c.p.c.). Un tribunale ha affrontato una vicenda simile: la carenza di notifica al debitore è stata ritenuta vizio che comporta la nullità derivata del pignoramento . Se l’opposizione è accolta, il pignoramento e l’ordinanza di assegnazione (se emessa in assenza del debitore) vengono annullati. Il creditore dovrà ricominciare notificando pignoramento anche al debitore.
– Precetto intimato per €10.000 ma senza indicare la data di notifica della sentenza che si intima (come richiesto dall’art. 480 c.p.c.). Questo è un vizio formale del precetto che la Cassazione considera causa di nullità del precetto. Il debitore, se non fa opposizione prima, può attendere il pignoramento e poi in opposizione 617 dedurre la nullità del precetto. Se vince, il pignoramento viene eliminato per invalidità dell’atto presupposto e il creditore deve rinotificare precetto corretto.
– Il titolo esecutivo (es. un decreto ingiuntivo) non è stato mai notificato regolarmente al debitore prima del pignoramento, come sarebbe obbligo ex art. 479 c.p.c. (anche se ora la formula esecutiva è abolita, la notifica del titolo è ancora richiesta almeno contestualmente al precetto). Il debitore potrebbe opporsi ex art. 617 c.p.c. lamentando di non aver ricevuto il titolo. Qui c’è una sovrapposizione con 615: la Cassazione tradizionalmente dice che la mancata notifica del titolo non è vizio formale ma impedisce l’esecuzione (opposizione 615). Tuttavia alcuni tribunali trattano la questione come vizio formale del precetto (che doveva essere notificato in allegato al titolo): di nuovo, dipende. Per prudenza, alcuni atti di opposizione li formulano in entrambi i modi in via gradata. – Errore nel pignoramento: esempio, l’atto di pignoramento indica un’udienza il 30 febbraio (data inesistente) o omette di indicare l’ora e luogo dell’udienza. Questo rende l’atto viziato perché non consente al terzo e debitore di sapere quando comparire. Il debitore potrebbe opporre il pignoramento per nullità insanabile. Un giudice potrebbe direttamente rilevarla d’ufficio (il giudice può ex officio rilevare alcune nullità formali prima di emettere provvedimenti – art. 164 c.p.c. analogico). In mancanza, il debitore con opposizione 617 chiede l’annullamento. Esito: pignoramento dichiarato inefficace ex tunc per vizio formale. – Ordinanza di assegnazione errata: esempio, il G.E. per sbaglio assegna metà stipendio anziché un quinto per un credito ordinario. Il debitore (o anche il terzo, volendo, perché pure il terzo potrebbe opporsi se l’ordinanza gli impone qualcosa contra legem) devono opporre quell’ordinanza entro 20 giorni dalla notifica/comunicazione. Il tribunale superiore quasi sicuramente la dichiarerà nulla nella parte eccedente i limiti, riducendo la somma al quinto consentito (questo scenario può però anche essere affrontato col rimedio interno: se il G.E. si accorge subito dell’errore, può correggere l’ordinanza).
Mancata dichiarazione di terzo: caso interessante. Il datore non compare e non dichiara; il G.E. emette ordinanza di assegnazione presumendo esistenza del credito. Ma supponiamo che in realtà il debitore fosse cessato dal lavoro e non c’era stipendio. Il datore avrebbe dovuto dichiarare “non gli devo nulla”, ma tacendo ha portato a un’assegnazione ingiusta. Il datore (che ora viene obbligato a pagare di tasca sua) potrebbe proporre opposizione agli atti per far valere che l’ordinanza è viziata perché non doveva essere emessa in mancanza di crediti presso di sé. Difficile però, perché il terzo colpevole del silenzio di solito non ha via di scampo (la legge lo punisce per non aver dichiarato). Il debitore stesso qui non avrebbe interesse a opporsi perché la somma viene presa dal terzo. – Omessa indicazione della data di udienza: come da riforma, oggi l’atto di pignoramento deve contenere data e ora di comparizione. Se il creditore omette di inserirla, il pignoramento è nullo (e in realtà inefficace per legge). Idem se omette di rispettare i termini minimi/massimi tra notifica e udienza. Tutte cause di nullità relative, da far valere ex 617 c.p.c.

Rapporto con opposizione all’esecuzione: A volte uno stesso fatto può essere letto sia come vizio formale sia come vizio sostanziale. La scelta tra 615 e 617 può essere complessa. Ad esempio, la prescrizione del credito: è un fatto estintivo sostanziale (quindi 615); però la Cassazione ha detto che se la prescrizione è maturata dopo il provvedimento che ha definito il titolo, è fatto successivo, sempre 615. Se invece contestate che il titolo non era definitivo e l’azione esecutiva è iniziata troppo tardi, borderline. In generale, quando c’è dubbio, i legali spesso presentano un unico atto denominato “opposizione ex artt. 615/617 c.p.c.” e il giudice poi qualifica. L’importante è rispettare i termini di decadenza più stringenti (i 20 giorni). Il giudice qualificherà la domanda correttamente: “mentre l’opposizione all’esecuzione contesta l’an debeatur, l’opposizione agli atti lamenta il quomodo dell’esecuzione” . Non di rado l’opposizione viene presentata come duplice: es. “deduco che nulla doveva essere pignorato (615) e comunque l’atto è nullo (617)”. Ciò è ammesso, purché ciascun profilo rispetti il regime suo (termine e competenza). Attenzione: le opposizioni ex 615 co.2 e 617 vanno depositate separatamente, di solito, anche se il giudice le può trattare congiuntamente se presentate contestualmente. Sul piano pratico, è opportuno farsi seguire da un avvocato che identifichi esattamente i vizi e incanali l’azione corretta.

Conclusione su opposizioni:

Abbiamo quindi:
Opposizione all’esecuzione (art. 615) – contesta il diritto sostanziale del creditore a pignorare (ad es. debito già pagato, inesistente, prescritto, titolo invalido, bene impignorabile). Può avvenire prima (con citazione) o dopo l’inizio (con ricorso al G.E. e poi causa di merito). Termine: prima dell’assegnazione (preferibilmente subito).
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617) – contesta i vizi formali degli atti (notifiche, regolarità atti, ecc.). Va fatta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Procedura camerale veloce, decisione con ordinanza appellabile.

Tabella comparativa – Opposizioni ex art. 615 vs 617 c.p.c.:

CaratteristicaOpposizione all’Esecuzione (615 c.p.c.)Opposizione agli Atti Esecutivi (617 c.p.c.)
OggettoContestazione del diritto di procedere all’esecuzione (motivi sostanziali: inesistenza del credito, estinzione, mancanza titolo, impignorabilità) .Contestazione della regolarità formale degli atti esecutivi (vizi di forma del titolo, precetto, pignoramento, notifiche, avvisi, ordinanze) .
Quando proporlaPrima dell’inizio: opposizione a precetto (citazione). <br/>- Dopo l’inizio: opposizione a esecuzione in corso (ricorso al G.E.) .Entro 20 giorni dalla conoscenza del singolo atto viziato (può essere prima o durante l’esecuzione, comunque soggetta a decadenza breve) . Se riguarda precetto/titolo, 20 gg decorrono dal primo atto di esecuzione (pignoramento).
Forma introduttivaPre-esecuzione: Atto di citazione al giudice competente ordinario . <br/>- Post-inizio: Ricorso al Giudice dell’Esecuzione (tribunale), poi instaurazione causa di merito (citazione) presso giudice competente .Se esecuzione non iniziata: Atto di citazione (es. per vizi precetto, facoltativo; di solito coincide con pignoramento). <br/>- Se esecuzione pendente: Ricorso al Giudice dell’Esecuzione .
Sospensione esecuzionePossibile chiedere sospensione (grave danno e motivi seri) al giudice (precetto: giudice della cognizione; esecuzione iniziata: G.E.) . Concessa con ordinanza (reclamabile).Possibile chiedere sospensione dell’atto impugnato al G.E. (es.: sospendere pignoramento viziato, sospendere efficacia ordinanza impugnata). Decisa in camera di consiglio, di solito insieme al merito.
Giudizio di meritoSì, previsto giudizio ordinario: <br/>- Opp. a precetto: causa a cognizione piena (rito ordinario o semplificato) con sentenza appellabile . <br/>- Opp. esec. iniziata: fase sommaria dinanzi G.E. (incidentale), poi giudizio di merito separato (ex art. 616 c.p.c.) con sentenza appellabile . Tempi medi 1-3 anni in primo grado .No giudizio di merito separato: è decisa dallo stesso G.E. in camera di consiglio con ordinanza motivata . L’ordinanza è appellabile in Corte d’Appello entro 30 giorni ; decisione d’appello ulteriormente ricorribile in Cassazione. Tempi rapidi (qualche mese).
Esempi di motivi– Pagamento o prescrizione del debito .<br/>- Titolo esecutivo mancante o invalidato (es. provvedimento revocato, sospeso) .<br/>- Impignorabilità di somme (stipendio sotto minimo vitale, ecc.) .<br/>- Incompetenza territoriale del G.E. (secondo alcune pronunce).– Precetto nullo (vizi forma: mancanze ex art. 480 c.p.c.) .<br/>- Notifica del titolo/precetto/pignoramento nulla o omessa .<br/>- Pignoramento viziato (errori nell’atto: dati errati, udienza fissata male) .<br/>- Violazione termini (precetto scaduto oltre 90 gg, mancato rispetto 10 gg ex art. 482, ecc.) .<br/>- Ordinanza di assegnazione irregolare (oltre limiti, emessa inaudita debitor senza presupposti) .
Esito se accoltaL’esecuzione è dichiarata improcedibile/inammissibile (totale o parziale). Pignoramento cessato e atti eventualmente revocati ex tunc. Creditore eventualmente costretto a rimborsare somme percepite indebitamente.L’atto esecutivo impugnato è annullato o dichiarato inefficace. L’esecuzione torna allo stato precedente tale atto. Es: precetto nullo => pignoramento annullato; pignoramento nullo => procedura annullata; ordinanza di assegnazione nulla => si rifà l’udienza di assegnazione.

Questa comparazione chiarisce perché è importante inquadrare bene la propria situazione: un motivo sostanziale non soggiace a decadenza breve ma richiede giudizio lungo; un vizio formale dà soddisfazione rapida ma se perdi i 20 giorni sei precluso.

Opposizione di Terzo (cenni)

Oltre alle opposizioni “ordinarie” del debitore, il c.p.c. prevede anche l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), che però tipicamente riguarda esecuzioni su beni mobili/immobili di proprietà di un terzo. Nel caso del pignoramento dello stipendio, l’opposizione di terzo non trova applicazione frequente: lo stipendio è un credito personale del debitore, non può appartenere a terzi. Al più, potrebbe succedere che un coniuge del debitore in regime di comunione legale si consideri “terzo” per metà delle somme (ma la giurisprudenza esclude: lo stipendio di un coniuge, anche se in comunione, è comunque pignorabile per intero come credito del coniuge lavoratore, e l’altro coniuge non può opporsi come terzo). Oppure, un terzo creditore interviene e si oppone? Quello rientra nelle dinamiche di intervento e opposizione distributiva (non trattiamo qui). In generale, quindi, ci focalizziamo sulle opposizioni fatte dal debitore esecutato.

Altre Soluzioni per Evitare o Limitare il Pignoramento dello Stipendio

Oltre alle opposizioni giudiziali, il debitore dispone di alcune soluzioni alternative o complementari per far fronte al pignoramento dello stipendio. Queste variano da strumenti strettamente processuali (come la conversione del pignoramento) a strumenti negoziali o di carattere concorsuale. L’obiettivo può essere: evitare che il pignoramento inizi, sospenderlo temporaneamente, ridurne l’impatto, oppure risolvere definitivamente la situazione debitoria in modo diverso. Analizziamo queste soluzioni dal punto di vista pratico.

Accordo bonario con il creditore

Anche se può sembrare scontato, una delle vie più efficaci per il debitore è tentare un accordo stragiudiziale con il creditore prima che il pignoramento produca effetti (o anche durante). Spesso il creditore avvia il pignoramento come leva per ottenere il pagamento. Se il debitore riesce a racimolare le somme dovute (o una parte significativa) e le offre al creditore, quest’ultimo potrebbe accettare di rinunciare all’esecuzione. Ad esempio, il debitore potrebbe proporre: “pagherò il 50% subito e il resto a rate, se sospendi il pignoramento”. Tali accordi possono portare a una transazione formalizzata (meglio scritta e firmata). Una volta raggiunto, il creditore può rinunciare agli atti dell’esecuzione (depositando un’istanza di estinzione) e quindi il pignoramento si chiuderà.

Vantaggio: si evita l’incidenza negativa mensile dello stipendio decurtato e si chiude il debito definitivamente. Inoltre, il debitore può spesso spuntare una riduzione di interessi o spese. Svantaggio: richiede liquidità o comunque un impegno finanziario immediato. Se il debitore dispone di parenti o risparmi che possano tamponare, conviene farlo prima che l’esecuzione generi ulteriori costi (ogni atto comporta spese legali, diritti, etc., che poi gravano sul debitore).

Attenzione: l’accordo deve essere tempestivo. Una volta assegnato il credito dal giudice, il creditore non può da solo “annullare” l’ordinanza di assegnazione; dovrebbe comparire in udienza e dichiarare che è stato pagato per evitare l’assegnazione. Se l’ordinanza è già emessa, il creditore può comunque acconsentire all’estinzione della procedura (art. 629 c.p.c.) una volta incassato fuori. Quindi l’intesa può farsi in qualunque momento, ma prima è, meglio è.

Istanza di Conversione del Pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Il debitore ha un diritto previsto dalla legge: la conversione del pignoramento. Tale istituto permette, in sintesi, di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, bloccando l’esecuzione sui beni stessi (in questo caso sullo stipendio futuro). L’art. 495 c.p.c. è più pensato per pignoramenti di beni (mobili, immobili) dove il debitore può offrire denaro liquido per liberare il bene dal vincolo. Nel caso dello stipendio, il concetto è analogo: il debitore può proporre di versare in tribunale una certa somma che copra il credito, ottenendo in cambio la liberazione dello stipendio dal vincolo.

Come funziona: Il debitore, prima che sia disposta l’assegnazione (quindi in fase esecutiva ma non oltre la pronuncia di assegnazione), può presentare al G.E. un’istanza di conversione . Nell’istanza dichiara di voler sostituire al pignoramento una somma di denaro pari all’importo dovuto. Il giudice, se accoglie l’istanza, fissa subito l’importo che il debitore deve depositare: per legge, deve comprendere tutto il dovuto al creditore (capitale, interessi, spese) e le spese di esecuzione maturate, oltre ad una quota aggiuntiva per interessi e spese future (di regola un 10-20% forfetario). Una volta stabilita la somma (ad esempio €10.000 di debito + €1.000 spese = €11.000, più magari 5% spese future = totale €11.550), il giudice ingiunge al debitore di versare immediatamente almeno 1/5 di tale importo e di fornire garanzie per il resto . Il residuo di norma può essere dilazionato fino a 36 rate mensili (in passato erano 18, ma interpretazioni e riforme hanno esteso: attualmente la legge consente al giudice di concedere fino a 48 mesi in casi particolari, ma la prassi comune è 36 rate) . Il giudice ha discrezionalità limitata: di solito concede il massimo numero di rate a seconda dell’importo, perché l’obiettivo è facilitare il debitore restando equi con il creditore (che comunque ottiene garanzia). Durante questo periodo, l’esecuzione viene sospesa limitatamente a quel pignoramento.

Nel concreto: se il giudice ammette la conversione, il debitore versa subito il 20% circa (cauzione). Poi, mese per mese, versa in cancelleria la rata stabilita. Il datore di lavoro nel frattempo non effettua più trattenute stipendiali (il pignoramento sullo stipendio viene convertito, quindi cade). Quando il debitore ha finito di pagare tutte le rate, il denaro accumulato in tribunale viene distribuito al creditore (che così riceve il dovuto in modo dilazionato ma garantito). Se però il debitore manca anche una sola rata, il beneficio della conversione decade: il giudice, su istanza del creditore, dichiara risolto il beneficio e fa ripartire il pignoramento originario, trattenendo le somme eventualmente già versate a scalare del debito.

Scopo della conversione: per il debitore, è guadagnare tempo e possibilità di pagamento rateale in sede giudiziaria. È una sorta di dilazione concessa dal tribunale. Rispetto a subire il quinto per chissà quanti anni, la conversione permette di pianificare un pagamento (spesso a rate costanti per 3 anni). Tuttavia, serve avere subito circa il 20% del totale per poter accedere, cosa non banale.

Esempio: debito €6.000 con finanziaria, pignoramento dello stipendio in corso. Il debitore chiede la conversione: il giudice fissa circa €6.000 + €800 spese = €6.800 da garantire. Versare subito €1.360 (il 20%) e il resto €5.440 in 24/36 mesi => rata circa €226/mese se 24 mesi, o €151/mese se 36 mesi. Il debitore ora paga queste rate in tribunale, ma sullo stipendio non gli prelevano più il quinto. Se il suo quinto era €300, ora paga meno (€151) ed estingue in 3 anni. Il creditore aspetta, ma è garantito dalla cauzione e dal fatto che se il debitore smette, rimettono il pignoramento.

Nota: Non tutti sanno di questo strumento. Anche i giudici talora lo illustrano al debitore all’udienza (“Vuoi chiedere la conversione?”). È un diritto, non serve consenso del creditore. Ma serve la capacità finanziaria di rispettare l’impegno.

Effetti sul punto di vista debitore: Molto buoni se il debitore ha un reddito sufficiente a pagare quelle rate aggiuntive o ha risparmi per la cauzione. Spesso, chi subisce pignoramento non ha grandi risparmi, ma potrebbe aiutarlo un parente. Conviene soprattutto se il pignoramento avrebbe durata molto lunga: invece con la conversione c’è un limite temporale (max 4 anni se 48 rate). Inoltre, psicologicamente toglie il peso del pignoramento sul lavoro (niente trattenuta in busta). Attenzione però: se concorrono più pignoramenti, la conversione libera solo quell’esecuzione convertita, le altre restano. E non si può ottenere conversione parziale: bisogna includere l’intero importo di quel pignoramento.

Rateizzazione delle Cartelle Esattoriali e Sospensione Amministrativa

Se il pignoramento dello stipendio è avviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti fiscali, il debitore ha a disposizione degli strumenti amministrativi per bloccare o sospendere l’azione esecutiva senza passare dal giudice, in determinate circostanze.

Sospensione Amministrativa della riscossione: Il D.Lgs. 159/2015 (art. 1) ha previsto che il debitore possa presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di sospensione della procedura esecutiva se:
– dimostra che il debito è stato annullato o sgravato dall’ente creditore (es. ha vinto un ricorso tributario e l’ente ha annullato la cartella);
– oppure se c’è un errore di persona, un doppio pagamento, un provvedimento di sospensione dell’ente creditore, ecc.;
– oppure se ha ottenuto un provvedimento giudiziario di sospensione (ad es. dal giudice tributario).

Presentando tale istanza con i documenti probatori, l’Agente della riscossione deve sospendere immediatamente l’esecuzione e girare la pratica all’ente creditore per le verifiche . Se entro 200 giorni l’ente non conferma, la cartella è annullata di diritto. Nel nostro contesto, ad esempio, se il debitore riceve un pignoramento stipendio da AER e sa di aver contestato quel debito in Commissione Tributaria con sospensiva ottenuta, può inviare all’AER la copia dell’ordinanza di sospensione e chiedere la sospensione amministrativa. L’AER, verificato il documento, sospende il pignoramento e di solito anche libera l’atto (magari revocandolo in autotutela). Questa è una via più rapida rispetto al dover fare opposizione al giudice dell’esecuzione.

Rateizzazione: Un’altra opportunità offerta dalla normativa fiscale: se il debitore chiede la rateizzazione di una cartella (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973), finché paga regolarmente le rate, l’Agenzia Entrate Riscossione non può procedere con nuove esecuzioni e deve sospendere quelle in corso. Ad esempio, se Tizio ha uno stipendio pignorato dal Fisco per €10.000, può ancora richiedere di dilazionare quel debito in, ad esempio, 72 rate (6 anni) – il numero di rate concesso dipende dall’importo: attualmente fino a €120.000 si può avere 72 rate, oltre anche 120 rate (10 anni) in certi casi . Una volta accolta la dilazione e pagata la prima rata, la legge impone la sospensione di ogni esecuzione in atto su quel debito . Dunque, il pignoramento stipendio esattoriale deve essere revocato/sospeso dall’AER. Il debitore continuerà a pagare le rate concordate (ad es. 72 rate mensili), e se salta più di 5 rate torna tutto come prima (decade dal beneficio e il pignoramento può riprendere) . Questo meccanismo è molto utile: di fatto, consente al debitore di trasformare il pignoramento in una rateazione con l’ente, spesso con rate anche più basse del quinto. Ad esempio, €10.000 se stipendio €1.500, il quinto sarebbe €300 al mese (33 mesi); con rateazione 72 mesi da circa €139/mese, decisamente più leggera (ma di più lunga durata). Al creditore pubblico va bene perché incassa con interesse di dilazione e stimola la compliance.

Bisogna però attivarsi prima che l’assegnazione sia avvenuta: se l’ordinanza di assegnazione è già esecutiva e il datore versa all’AER, potrebbe essere più complicato. In genere l’AER, appena riceve la domanda di rateazione e prima rata, invia al datore una comunicazione di cessazione del pignoramento.

Definizioni agevolate (Rottamazioni): Negli ultimi anni, spesso sono state introdotte rottamazioni delle cartelle (definizioni agevolate) che permettono di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e pochi oneri, senza sanzioni e interessi. Se il debitore aderisce a una rottamazione, la legge in genere stabilisce la sospensione delle procedure esecutive in corso . Ad esempio, la “rottamazione-quater” (Legge di Bilancio 2023, prorogata nel 2024-25) prevede che per chi presenta domanda entro certe date e poi paga le rate pattuite, l’Agente non possa proseguire esecuzioni. Dunque, un debitore con stipendio pignorato può aderire alla rottamazione: l’AER sospenderà la trattenuta e, a fronte del pagamento regolare delle rate agevolate (massimo 18 rate in 5 anni), il debito si chiuderà . Se poi non paga e decade, il pignoramento riparte. Questo rispecchia quanto detto per la rateazione ordinaria, con in più il vantaggio economico di tagliare sanzioni e interessi di mora.

Riassumendo per i debiti fiscali: Il debitore può evitare o interrompere il pignoramento chiedendo la rateazione o approfittando di rottamazioni, purché sia tempestivo. Queste procedure sono amministrative e cumulative con eventuali opposizioni giudiziarie: nulla vieta che uno faccia opposizione per contestare il debito in tribunale e, intanto, chieda la rateazione per star sicuro di bloccare l’esecuzione (salvo poi rinunciare se vince in giudizio). Ovviamente se definisce con rottamazione e paga, l’opposizione giudiziaria perderebbe oggetto.

Procedura di Sovraindebitamento (Composizione della Crisi da sovraindebitamento)

Quando il pignoramento dello stipendio è sintomo di una situazione debitoria più ampia (molteplici debiti, insolvenza personale), una soluzione di “sistema” può essere ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge n. 3/2012 (oggi incorporate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Queste procedure – destinate a privati, consumatori, piccoli imprenditori non fallibili – consentono di ristrutturare o cancellare i debiti sotto controllo del tribunale.

Ci sono vari strumenti:
– il Piano del consumatore (ora chiamato “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”), riservato ai debitori persone fisiche per debiti non professionali,
– l’Accordo di ristrutturazione dei debiti (coinvolge anche crediti di attività d’impresa minima, richiede accordo con la maggioranza dei creditori),
– la Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio, una sorta di procedura liquidatoria simile al fallimento, che poi porta all’esdebitazione).

Impatto su pignoramenti: Quando il giudice omologa un piano o accordo di sovraindebitamento, i debiti vengono ricalcolati e soddisfatti secondo il piano, e i pignoramenti in corso devono cessare in quanto i crediti sono “congelati” nel piano . Ad esempio, Caio, sovraindebitato con 5 finanziarie e Equitalia, propone un piano da consumatore in cui si impegna a versare il suo surplus mensile per 5 anni ai creditori, magari pagando il 50% di ogni debito. Se il tribunale approva, tutti i pignoramenti (sullo stipendio, sul conto, ecc.) vengono sospesi e poi decadono, perché i creditori dovranno soddisfarsi attraverso il piano. In pratica, il giudice dispone la cessazione delle azioni esecutive individuali. Durante la procedura, già dalla presentazione della domanda, il debitore può chiedere misure protettive: il giudice può ordinare la sospensione temporanea dei pignoramenti in corso in attesa dell’omologa. E, con l’omologa, scatta il divieto definitivo di procedere esecutivamente al di fuori del piano.

Ciò significa che un debitore con pignoramento dello stipendio in corso può “liberare” il suo stipendio attivando una procedura di composizione della crisi. Dovrà però destinare ai creditori quell’importo (o anche più se possibile) in altra forma, come contributo al piano. Spesso anzi i piani del consumatore prevedono che il debitore continuerà a versare una parte del suo reddito per alcuni anni – ma con la differenza che dopo tale periodo i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione). Quindi vede la luce in fondo al tunnel, a differenza del pignoramento che potrebbe andare avanti indefinitamente o finché tutti non siano pagati integralmente. Ad esempio, Tizia sommersa dai debiti ottiene un piano che prevede che per 4 anni versi €400 al mese complessivi, dopodiché è esdebitata dal rimanente. Se prima aveva due pignoramenti per totale €600/mese, col piano li ferma e paga meno e per un periodo definito, poi stop.

Attenzione: queste procedure richiedono requisiti e un po’ di complessità (serve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi, preparare documenti, etc.). Ma per situazioni gravi sono una vera salvezza. Sono state applicate con successo anche per bloccare pignoramenti immobiliari (case messe all’asta) e includono anche crediti fiscali in molti casi. Nel 2021-2022 la normativa è stata riformata per essere più accessibile (ad esempio, introdotto il “concordato minore” per piccoli imprenditori e il “piano del consumatore familiare”, etc.). Il Tribunale di Como nel 2022 ad esempio ha sospeso un pignoramento immobiliare grazie a un piano del consumatore presentato , segno che i giudici sono oramai propensi a dare chance di risanamento.

Per il debitore lavoratore dipendente, la procedura tipica è il Piano del Consumatore: non serve l’accordo dei creditori, decide il giudice se omologarlo in base alla meritevolezza e sostenibilità. Durante questo processo, gli eventuali pignoramenti stipendio vengono sospesi. Se omologato il piano, la trattenuta sullo stipendio cessa e il debitore inizierà a pagare quanto previsto nel piano (che può essere sempre una trattenuta, ma concordata e magari inferiore, e solo per un tempo definito). Per i creditori che non verranno pagati integralmente, interviene l’esdebitazione finale: il debito si cancella.

Esdebitazione post liquidazione: Se la situazione è disperata e il debitore non può offrire nulla di significativo ai creditori, potrebbe optare per la Liquidazione controllata del suo patrimonio. Viene nominato un liquidatore che realizza i beni (se ce ne sono; in mancanza di beni, c’è la procedura di esdebitazione del nullatenente). Dopo la liquidazione, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione: la cancellazione di tutti i debiti residui. Anche qui, dall’apertura della liquidazione, i pignoramenti in corso sono sospesi e poi decadono perché i creditori devono insinuarsi nella liquidazione. Il rovescio della medaglia è che il debitore sacrifica i suoi asset e, per qualche anno, una parte del reddito eccedente il necessario (il liquidatore può chiedere che versi l’importo pignorabile mensile nella massa attiva, ma finita la procedura, i debiti sono scaricati).

In conclusione su sovraindebitamento: È una soluzione più sistemica: utile se il pignoramento dello stipendio è solo uno dei problemi finanziari del debitore. Richiede tempi (qualche mese per l’omologa, anche se a volte molto rapidi) e l’ausilio di professionisti (OCC, legali). Ma dà un risultato definitivo: la liberazione dai debiti residui. Non a caso si parla di “fresh start”.

Molti debitori in difficoltà estrema usano ormai la legge 3/2012 per bloccare le azioni esecutive e rimettersi in carreggiata. Anche l’esattore pubblico (Agenzia Entrate) è vincolato dall’omologazione di questi piani e quindi deve fermare pignoramenti su stipendi, pensioni, ecc., come confermato da vari tribunali .

Altre strategie e suggerimenti pratici

Infine, elenchiamo brevemente altre strategie o accorgimenti che il debitore può adottare nel contesto di un pignoramento di stipendio:

  • Verificare la correttezza dei calcoli e delle trattenute: Il debitore dovrebbe controllare che il datore di lavoro applichi correttamente la percentuale sul netto e solo sulle voci pignorabili (ad esempio, straordinari, bonus aziendali sono pignorabili; rimborsi spese no; assegni familiari no, etc.). Può accadere che l’ufficio paghe calcoli male (es. trattenga su 13esima oltre il dovuto, o su TFR in misura errata). In caso di errori, segnalare subito: se necessario anche con ricorso al giudice (v. opposizione atti per correggere importi). Una situazione frequente: se coesistono una cessione del quinto e un pignoramento, il datore deve assicurarsi che la somma di trattenute non superi metà stipendio . Il debitore monitori che ciò sia rispettato. Se ad esempio nota illeciti (oltre 50%), può chiedere al giudice riduzione ex art. 545 c.p.c.
  • Evitare di mantenere somme eccedenti sul conto corrente soggetto a pignoramento: come spiegato, se un conto è stato pignorato e rimane bloccato 60 giorni per il fisco, conviene che il debitore riceva lo stipendio su un altro conto (ad esempio apre un nuovo conto non noto al creditore, intestato a un familiare magari, e chiede al datore di accreditare lì). Questo per evitare che futuri stipendi vengano catturati. Attenzione: questo non elude il pignoramento in senso legale (infatti il creditore potrebbe poi pignorare anche quell’altro conto se lo scopre), ma salvaguarda la liquidità a breve. È un consiglio spesso dato: “Apri un conto separato per l’accredito dello stipendio; se sai di un pignoramento sul conto, sposta altrove i tuoi soldi” . Ovviamente, se c’è già pignoramento presso terzi datore, questo suggerimento non rileva perché la trattenuta è alla fonte, non in banca.
  • Cambiare datore di lavoro? Come già accennato, licenziarsi apposta per sfuggire al pignoramento non è consigliabile. Il debito persiste, il creditore può pignorare eventuale TFR (fino a 1/5) e potrà colpire il nuovo impiego. Inoltre, se non trova subito lavoro, potrebbe subire pignoramento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), l’indennità di disoccupazione: anch’essa è pignorabile nei limiti del quinto. Quindi rischierebbe di trovarsi disoccupato e con l’assegno decurtato. Piuttosto, può considerare di negoziare col creditore offrendo un piccolo extra per farlo desistere, ma non di auto-infliggersi la perdita del lavoro.
  • Contestare prontamente eventuali irregolarità: se il datore di lavoro dovesse omettere di versare le somme al creditore (volontariamente o per errore), paradossalmente questo potrebbe esporre il debitore a eventuali azioni dirette verso il terzo (che però non lo riguardano direttamente). Al debitore importa che tali somme, se trattenute, non spariscano: tenga traccia di ogni trattenuta in busta e chieda conferma che siano depositate correttamente, perché in passato ci sono stati casi di datori inadempienti che accumulano somme e poi falliscono. In casi estremi, il debitore può avvisare il creditore se scopre inadempienza del terzo, così che il creditore agisca verso il terzo (liberando il debitore da quell’obbligo).
  • Richiedere eventualmente la “riduzione del pignoramento”: Ai sensi dell’art. 496 c.p.c., se la stima dei beni pignorati è eccessiva rispetto al credito, il debitore può chiedere riduzione. Nel caso dello stipendio, non si applica letteralmente, ma per analogia se più di un quinto fosse stato pignorato erroneamente, l’istanza di riduzione ha senso come opposizione. Se ad esempio, per cumulo di cause, stessero prelevando il 60% (illegittimo), il debitore chiede ridurre al 50%. Questo è più un concetto teorico perché la legge già definisce i limiti.
  • Consultare un legale specializzato: Per valutare tutte le opzioni (dalla conversione, alle opposizioni, alle procedure da sovraindebitamento), è opportuno farsi assistere da un avvocato esperto in esecuzioni o da un organismo di sovraindebitamento. Il patrocinio a spese dello Stato può essere disponibile se il reddito è basso e si tratta di opposizioni in tribunale. Dato che si tratta di materia tecnica, il fai-da-te potrebbe portare a decadenze o errori irreparabili.

Avendo esaminato le possibili soluzioni, passiamo ora a una sezione di Domande frequenti che riepiloghi in forma Q&A i dubbi più comuni sul tema “Opporsi al pignoramento dello stipendio”.

Domande Frequenti (FAQ) su Pignoramento dello Stipendio e Opposizioni

D. Quanto dello stipendio mi possono pignorare al massimo?
R. In generale, fino a un quinto (20%) dello stipendio netto mensile . Se però hai debiti di natura diversa, potrebbero esserci più trattenute contemporaneamente, ma la legge impone dei limiti assoluti: se c’è anche un pignoramento per alimenti (mantenimento familiare), la somma di tutte le trattenute non può superare il 50% dello stipendio . Per debiti fiscali con il fisco (Agenzia Entrate), le aliquote possono essere inferiori in base allo stipendio: 1/10 se stipendio fino €2.500, 1/7 tra €2.500 e €5.000, sempre massimo 1/5 se oltre . Quindi, ad esempio, con stipendio di €1.800: un creditore privato può prendersi €360 (1/5); il fisco prenderebbe €180 (1/10) per quel livello di reddito. Importante: se hai già una cessione del quinto o altre trattenute volontarie, il pignoramento potrà coesistere fino al limite meta’ stipendio .

D. Il pignoramento è sempre del 20% anche se ho un solo debito?
R. Sì, per i crediti ordinari il tetto è 1/5. Il giudice non può aumentare oltre il 20% per un normale creditore chirografario. Fa eccezione il caso di debiti alimentari: il tribunale può autorizzare una quota maggiore, ad esempio 1/3 dello stipendio, se serve a garantire il mantenimento di figli o ex coniuge. Anche in tal caso, però, la somma di alimenti + altri pignoramenti non oltrepasserà metà stipendio . Per i debiti fiscali, come detto, spesso la trattenuta è minore (10% o 14%). Quindi non sempre è un quinto pieno: dipende dalla natura del debito.

D. Che succede se ho più di un pignoramento sullo stipendio?
R. Non potrai comunque perdere più del 50% dello stipendio netto per legge . Se, ad esempio, subisci un primo pignoramento del 20% per un finanziamento non pagato e poi un secondo per un altro debito ordinario, il secondo non potrà essere soddisfatto finché il primo non termina (i creditori “si mettono in coda” sullo stesso quinto). Se invece i due pignoramenti sono di natura diversa – ad esempio uno per mantenimento figli (alimenti) e uno bancario – possono coesistere, ma il giudice calibrerà gli importi in modo che sommati siano al massimo metà stipendio . Ad esempio, potrebbe essere 30% alimenti + 20% bancario = 50%. Oppure se hai anche una cessione volontaria del quinto (20%), e arriva un pignoramento giudiziario, quest’ultimo potrà prelevare al massimo un altro 20% (perché 20%+20%=40%, sotto il 50% limite). La presenza di due cessioni volontarie (40%) limita il pignoramento giudiziario a un ulteriore 10% .

D. Posso impugnare il pignoramento se lo stipendio che mi lasciano non basta per vivere?
R. La legge ha già fissato i limiti proprio per garantire il minimo vitale. Si presume che il 50% dello stipendio debba rimanerti per le necessità. Non è previsto un ulteriore abbassamento per ragioni di difficoltà economica personale, tranne che per le pensioni, dove esiste una soglia di impignorabilità assoluta (circa €1.000 mensili nel 2025) . Dunque, se dopo il pignoramento ti restano, ad esempio, €800 e ritieni siano pochi, la legge comunque lo consente purché €800 sia superiore al minimo vitale. Non c’è un “ricorso per riduzione per motivi di sopravvivenza”. L’unica via sarebbe semmai cercare di ristrutturare i debiti in altra forma (es. con un piano del consumatore, vedi oltre) o chiedere al creditore una soluzione più sostenibile. In casi estremi, se lo stipendio residuo scende sotto soglia di povertà, potresti evidenziare la cosa in un’opposizione all’esecuzione invocando principi costituzionali, ma la giurisprudenza non è tenera su questo: finché i limiti di legge (1/5 e 1/2) sono rispettati, il pignoramento è legittimo . L’unica eccezione è se erroneamente ti avessero pignorato più del dovuto: allora sì va contestato.

D. Come e entro quando posso fare opposizione al pignoramento?
R. Dipende dal tipo di opposizione:
– Se contesti il diritto del creditore a prenderti soldi (perché il debito non è dovuto o è già pagato, o il titolo è invalido), devi fare opposizione all’esecuzione. Se il pignoramento è già iniziato, va proposta con ricorso in tribunale entro il momento dell’assegnazione delle somme . Non c’è un termine fisso di giorni, ma prima lo fai meglio è. Idealmente, presenta l’opposizione appena notificato il pignoramento o comunque prima dell’udienza di assegnazione.
– Se contesti vizi formali (es. il precetto/pignoramento aveva errori, mancata notifica, importo sbagliato, ecc.), devi fare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni da quando hai saputo dell’atto . Questo termine di 20 giorni è tassativo. Ad esempio: pignoramento notificato il 1° febbraio, hai fino al 21 febbraio per depositare opposizione per vizi dell’atto. Se riguarda il precetto o il titolo, il termine decorre anch’esso dal pignoramento (primo atto esecutivo).
In pratica, per sicurezza: 20 giorni dalla notifica del pignoramento è il termine breve per opposizioni formali; l’opposizione sostanziale invece andrebbe fatta preferibilmente entro l’udienza o comunque prima che il giudice assegni le somme.

D. L’opposizione al pignoramento blocca subito le trattenute?
R. Non automaticamente. Devi chiedere espressamente al giudice una sospensione. Se il giudice la concede (in caso di motivi validi e urgenza), emetterà un’ordinanza di sospensione . In tal caso, il datore di lavoro sospenderà le trattenute (o le accantonerà senza versarle al creditore) fino all’esito dell’opposizione. Se invece il giudice non sospende, il pignoramento prosegue durante la causa. Quindi è importante, nell’opposizione, inserire un’istanza di sospensione e motivarla (es: “se non si sospende, verranno irreparabilmente sottratte somme che non erano dovute…”). Per opposizioni su vizi formali, il giudice spesso decide direttamente nel merito entro breve, quindi potrebbe non servire sospendere. Per opposizioni sul merito del debito, la sospensione è più difficile da ottenere, ma se hai prove forti (ricevute di pagamento, ecc.) hai buone chance.

D. Serve un avvocato per fare opposizione al pignoramento?
R. Sì, nella maggior parte dei casi. Le opposizioni all’esecuzione e agli atti vanno presentate in tribunale e il valore è quello del credito, quindi normalmente è richiesta l’assistenza legale (salvo rarissimi casi di valore sotto €5.000 su cui avesse competenza il Giudice di Pace, ma per esecuzioni ciò accade di rado). Inoltre, sono procedure tecniche: un avvocato sa impostare correttamente i motivi (615 vs 617 c.p.c.) e rispettare i termini. Se non puoi permettertelo, verifica se hai i requisiti per il gratuito patrocinio (reddito familiare sotto ~€11.700 annui circa, aggiornato periodicamente). In alcune città ci sono sportelli di assistenza debitori presso gli Ordini degli Avvocati o le associazioni dei consumatori che possono indirizzarti.

D. Quanto costa opporsi al pignoramento (in termini di spese)?
R. Ci sono due tipi di costi: le spese vive e l’eventuale condanna alle spese in caso di soccombenza. Le spese vive includono il contributo unificato per iscrivere la causa: per un’opposizione a precetto o all’esecuzione, il contributo dipende dal valore del debito (ad esempio, debito €10.000 -> contributo €237). Per opposizione agli atti esecutivi c’è un contributo fisso di €168 (aggiornato al 2023) . Ci sono poi marche da bollo (€27). L’avvocato poi ha il suo onorario (che varia molto, può essere qualche centinaio di euro o oltre, a seconda della complessità). Se vinci l’opposizione, di solito il giudice condanna il creditore a rimborsarti le spese legali (quindi recuperi il contributo e parte delle parcelle) . Se perdi, potresti essere condannato tu a pagare le spese del creditore (oltre a aver pagato il tuo avvocato). Dunque va valutato bene: se l’opposizione ha poche chance, rischi di aggiungere costi. Se però c’è in gioco una somma grossa e hai ragione, ne vale la pena provare.

D. Posso fare qualcosa se non ho mai ricevuto la cartella esattoriale ma mi pignorano lo stipendio?
R. Sì. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti pignora lo stipendio senza che tu abbia mai saputo del debito (magari la cartella non ti è stata notificata correttamente), puoi presentare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal pignoramento, eccependo la nullità del pignoramento per omessa notifica della cartella . I giudici ordinari spesso accolgono tali opposizioni dichiarando nullo l’atto esecutivo. In parallelo, potresti rivolgerti anche al giudice tributario, ma nell’immediato la via dell’opposizione è più efficace per fermare l’esecuzione. Attenzione: se la cartella ti era stata notificata ma a un vecchio indirizzo e non l’hai vista, giuridicamente potrebbe risultare “notificata” lo stesso (ad esempio per compiuta giacenza). In tali casi devi contestare l’irregolarità della notifica (es. indirizzo errato, mancate ricerche). Se vinci, l’intera procedura esecutiva viene annullata . Se però il giudice ritenesse che la notifica era valida per legge, allora quell’opposizione verrebbe rigettata. In ogni caso, 20 giorni è il termine per agire. Oltre, quell’eccezione non potrai più farla valere e l’esecuzione andrà avanti.

D. Hanno pignorato il mio conto in banca dove mi arriva lo stipendio: posso oppormi?
R. Se il creditore ti ha pignorato il conto corrente, si applicano regole un po’ diverse rispetto al pignoramento presso il datore: la banca deve bloccare il saldo esistente al momento della notifica e – se il creditore è l’Erario – anche ciò che arriva nei 60 giorni seguenti . Per liberare sul conto la parte impignorabile del tuo stipendio, devi rivolgerti al giudice dell’esecuzione. In udienza, o con istanza ad hoc, puoi far presente che su quel conto c’è accredito di stipendio e chiedere che venga dichiarata l’inefficacia del pignoramento sulla parte protetta (triplo assegno sociale) . Se ad esempio sul conto avevi €5.000, di cui €3.000 frutto di stipendio degli ultimi mesi, il giudice dovrebbe rendere inefficace il pignoramento su €1.616 (circa tre mensilità di assegno sociale) , e lasciare pignorabile la differenza. Questo tipo di istanza è una forma di opposizione agli atti limitatamente all’eccedenza. In pratica, chiedi l’applicazione dell’art. 545, 8° comma c.p.c. Il tribunale esaminerà gli estratti conto per distinguere le somme da stipendio. Se la banca non aveva separato gli importi (spesso non lo fa di sua iniziativa), il giudice provvederà e quell’importo ti verrà “dissequestrato”. Tieni presente però: se lo stipendio viene accreditato dopo il pignoramento, quelle somme rientrano nel pignoramento (salvo nel limite del quinto). Quindi è opportuno, come detto, deviare future mensilità su altro conto non pignorato.

D. Posso licenziarmi per evitare il pignoramento e farmi assumere altrove?
R. Puoi sempre cambiare lavoro, ma il pignoramento non sparisce, viene solo sospeso perché il datore originario non ti paga più. Il creditore può notificare un nuovo pignoramento al tuo nuovo datore di lavoro non appena lo scopre. Nel frattempo, potrebbe pignorare il TFR dal vecchio datore (fino a 1/5 del TFR maturato) . Inoltre, se resti disoccupato e percepisci NASpI (disoccupazione), sappi che anche quell’indennità è pignorabile nei limiti di 1/5. Dunque licenziarsi per “far perdere le tracce” è una strategia rischiosa e spesso controproducente. Restare senza stipendio peggiora la tua situazione. Meglio semmai affrontare il problema legalmente (opposizioni, accordi, ecc.) o cercare risorse per saldare il debito. In casi estremi, cambiare lavoro all’estero potrebbe rendere più arduo il pignoramento, ma non elimina il debito e comporta ovviamente sconvolgimenti personali significativi.

D. Cos’è la conversione del pignoramento e conviene chiederla?
R. La conversione è la facoltà di sostituire al pignoramento uno pagamento rateale in tribunale (art. 495 c.p.c.). Devi depositare una istanza al giudice offrendo una somma a garanzia. Il giudice ti chiederà subito un acconto (almeno il 20% del dovuto) e ti darà fino a 36-48 mesi per versare il resto a rate . Se rispetti il piano, lo stipendio viene liberato immediatamente dal vincolo e il pignoramento si estingue una volta pagato tutto. Conviene se hai un minimo di liquidità iniziale e vuoi chiudere la pratica pagando a rate con il tribunale anziché subire il quinto per più anni. Esempio: debito €12.000, invece di 1/5 dello stipendio (che sarebbe €200 su €1000 = 60 mesi), potresti convertire pagando subito €2.400 e i restanti €9.600 in 36 rate da €267. In 3 anni hai finito, e nel frattempo lo stipendio non è toccato. Se però non paghi una rata, il pignoramento torna efficace. Valuta se riesci a sostenere le rate del tribunale. Molti debitori non usano la conversione perché non dispongono del 20% iniziale. Ma se hai un familiare disposto a prestarti quella somma, è uno strumento utile per prendere il controllo dei pagamenti e togliere il peso sul lavoro.

D. Sono pieno di debiti e ho due pignoramenti sullo stipendio: posso liberarmi di tutto con una procedura di sovraindebitamento?
R. Sì, se rientri nei requisiti previsti (non sei una grande impresa, non sei fallibile, ecc.), puoi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi e avviare una procedura di sovraindebitamento (oggi parte del Codice della Crisi). Ci sono varie opzioni: il Piano del consumatore ti permette di proporre al giudice un piano sostenibile di rientro parziale, decorso il quale i debiti residui sono cancellati . Durante l’iter, il giudice può sospendere i pignoramenti e, con l’omologa, questi si chiudono definitivamente perché i creditori devono aderire al piano. In alternativa, la Liquidazione controllata del patrimonio porta a vendere eventuali beni e dopo qualche anno ottieni l’esdebitazione (cancellazione dei debiti). Con queste procedure, regolate dal tribunale, potresti ad esempio pagare solo una percentuale dei debiti totali, in quote mensili, e uscire pulito. I pignoramenti sullo stipendio verrebbero sostituiti dai pagamenti previsti dal piano (di solito anch’essi prelevati dal reddito, ma in misura concordata). Esempio reale: un debitore aveva stipendio 1.500 con 3 pignoramenti, in piano del consumatore ha offerto di pagare €400/mese per 5 anni e i creditori (banche, fisco) hanno dovuto accettare, ottenendo il 40% di quanto dovuto, poi il giudice lo ha esdebitato dal resto. Questa è spesso la soluzione definitiva per chi è soffocato dai debiti multipli. Bisogna farsi assistere in queste procedure (ci sono costi e serve approvazione del tribunale), ma offrono un fresh start. Se hai solo un debito e un pignoramento, probabilmente no – ma se la situazione è più complessa, considera seriamente il sovraindebitamento.

D. Cosa succede se dopo aver iniziato a pagare le rate di una rateizzazione col fisco o di un piano del consumatore, smetto di pagarle?
R. In tal caso, purtroppo, perdi il beneficio. Per la rateizzazione fiscale, la decadenza scatta se salti il pagamento di 5 rate, anche non consecutive . L’Agente della Riscossione revoca il piano e riprende le azioni esecutive: quindi il pignoramento sullo stipendio può essere riattivato per il debito residuo. Per il piano del consumatore o accordo omologato, se non rispetti gli impegni e l’inadempimento è grave, i creditori possono chiedere la risoluzione del piano e si torna alla situazione precedente (debiti di nuovo esigibili integralmente, esecuzioni riattivabili). Tuttavia, spesso il giudice in sede di omologa può tollerare piccoli scostamenti o prevedere margini. In sintesi: una volta ottenuta la sospensione o la liberazione del pignoramento grazie a una soluzione alternativa, devi fare di tutto per rispettarla, altrimenti il beneficio svanisce e si ritorna al prelievo forzoso originario (anzi, con possibile aggravio di interessi e spese nel frattempo). Pianifica bene prima di intraprendere certe strade, in modo da essere sicuro di poterle sostenere fino in fondo.

D. Il datore di lavoro può licenziarmi a causa del pignoramento?
R. No, la legge vieta il licenziamento per motivi legati a un provvedimento di pignoramento subito dal dipendente (art. 545 ultimo comma c.p.c.). Sarebbe un atto discriminatorio. Il datore deve mantenere riservatezza e non può considerare il pignoramento come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. Se ciò avvenisse, il licenziamento sarebbe impugnabile come illegittimo. Diverso è se accumuli una quantità tale di pignoramenti (o cessioni) che quasi tutto lo stipendio è impegnato: in alcuni contratti particolari di lavoro pubblico, c’è la c.d. “decadenza per indebitamento” ma è ipotesi estrema e non applicabile al settore privato. Quindi, non temere ripercussioni formali sul lavoro: certo, la situazione potrà essere nota all’ufficio paghe e magari al tuo superiore, ma non possono usarti ciò contro in termini disciplinari.

D. Dopo quanti anni si prescrive un pignoramento?
R. Il titolo esecutivo su cui si basa ha una sua prescrizione (di solito 10 anni per sentenze, 5 per cartelle, ecc.), ma una volta iniziata l’esecuzione, l’atto di pignoramento in genere interrompe la prescrizione del credito . Dunque, finché la procedura è in corso, il tempo non corre a favore del debitore. Un pignoramento dello stipendio può teoricamente andare avanti oltre 10 anni se il debito è grosso e le trattenute insufficienti a coprirlo prima (es: debito alimentare con interessi, ecc.). Se però il creditore lasciasse la procedura ferma per un lungo periodo (ad es. non chiedesse l’assegnazione entro i termini o non ricevesse pagamenti per anni), potrebbero instaurarsi situazioni di abbandono ed estinzione. In pratica, tuttavia, non puoi aspettarti che “cada in prescrizione” mentre sta prelevando ogni mese. Diverso è se il pignoramento viene sospeso senza assegnazione e resti lì dimenticato per oltre 10 anni: in quel caso il credito sottostante potrebbe prescriversi e potresti eccepirlo in opposizione se il creditore provasse a riprenderlo. Ma sono casi rari, perché di solito se uno ha avviato il pignoramento, non lo molla.

D. Una volta finito di pagare, devo fare qualcosa per far cessare formalmente il pignoramento?
R. Se hai pagato tutto il debito (tramite le trattenute o in altro modo), conviene assicurarsi che il creditore lo dichiari. Il datore di lavoro in genere continua a trattenere finché non riceve ordine di cessare. Quindi, quando sei all’ultima rata, verifica con l’avvocato del creditore il saldo. Di solito il creditore deposita in tribunale una “dichiarazione di avvenuta soddisfazione” e il giudice emette un provvedimento di estinzione; oppure il creditore scrive direttamente al datore (con copia al debitore) dicendo che il debito è estinto e di interrompere le trattenute. Se ciò non accade spontaneamente, e vedi che trattengono oltre, segnala subito. È utile farsi rilasciare una quietanza finale dal creditore. Talvolta, per inerzia, il datore trattiene una mensilità in più: in tal caso quei soldi rimangono vincolati e dovrai chiederne la restituzione. Quindi monitora l’ultimo periodo e, una volta pagato tutto, chiedi formalmente la cessazione delle trattenute allegando prova (ricevute, quietanze). Il tribunale, su istanza, dichiarerà l’esecuzione estinta per soddisfazione.

Con queste risposte, speriamo di aver chiarito i dubbi più comuni. La materia è complessa e ogni caso ha le sue peculiarità; per questo ribadiamo l’importanza di consultare professionisti qualificati quando ci si trova coinvolti in procedure di pignoramento.

Conclusioni

Opporsi al pignoramento dello stipendio è possibile e, come abbiamo visto, vi sono numerose strategie difensive. La scelta dell’una o dell’altra dipende dalle circostanze: a volte il debitore avrà ragione di contestare integralmente l’azione del creditore (ad esempio per un vizio procedurale o perché il debito non sussiste più), altre volte dovrà puntare a soluzioni di compromesso (come una rateizzazione, la conversione del pignoramento o un piano di ristrutturazione dei debiti).

Nel 2026, grazie agli aggiornamenti normativi, i debitori hanno a disposizione strumenti ancora più efficaci: si pensi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, rafforzate dal nuovo Codice della Crisi, che permettono di superare situazioni di insolvenza personale in modo ordinato e con la tutela del giudice. Allo stesso tempo, la giurisprudenza recente – come abbiamo riportato – ha chiarito molti aspetti a favore della trasparenza e dell’equità: la Cassazione ha ribadito i limiti di pignorabilità e l’intangibilità di soglie minime (pensioni e assegni di sostegno) , e ha imposto un rispetto rigoroso delle forme (nullità di pignoramenti esattoriali privi di motivazione o notifica) .

Dal punto di vista del debitore, è fondamentale: 1. Conoscere i propri diritti (quanto gli possono prendere, cosa non possono toccare, ecc.), 2. Agire tempestivamente (molti rimedi hanno termini brevi), 3. Affidarsi a professionisti competenti, data la tecnicità del procedimento esecutivo.

Abbiamo visto l’intero iter giudiziario, dalla notifica del precetto al ricorso e all’opposizione, fino alle possibili vie alternative. Ogni fase offre opportunità di difesa, ma anche rischi se non colte: un termine saltato, e un vizio formale non potrà più essere fatto valere; un’opposizione infondata, e si rischia di aggravare i costi.

Il legislatore italiano bilancia l’interesse del creditore a recuperare il dovuto con la tutela del dignitoso sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per questo esistono i limiti del quinto e del minimo vitale. Il debitore, dal canto suo, non deve abusare dei meccanismi oppositivi solo per prendere tempo ingiustificatamente, ma può e deve usarli quando ha ragioni valide. Le sentenze richiamate mostrano che i tribunali sono attenti sia a sanzionare le irregolarità dei creditori procedenti sia a prevenire abusi o dilazioni pretestuose.

In conclusione, “opporsi al pignoramento dello stipendio” significa muoversi su un terreno articolato, dove legge e giurisprudenza forniscono diversi strumenti: la chiave del successo è scegliere quello appropriato al proprio caso e attivarlo in modo corretto e tempestivo. Con una buona preparazione (anche grazie a guide come questa) e con l’aiuto di consulenti esperti, un debitore potrà far valere i propri diritti, ottenere magari una riduzione o dilazione sostenibile del proprio debito e, nei casi più gravi, intraprendere un percorso di risanamento completo.

Ricordiamo sempre che dietro ogni posizione debitoria c’è una vicenda umana: il punto di vista del debitore esecutato merita attenzione e tutela perché in gioco ci sono spesso la serenità familiare e la possibilità di un nuovo inizio libero dai debiti. Le soluzioni ci sono, le abbiamo esaminate tutte: nel 2026 nessun debitore informato è davvero senza vie d’uscita.

Fonti e Riferimenti

  • Codice di Procedura Civile, artt. 491–497, 543–549, 615–618, 619 c.p.c. (disciplina dell’esecuzione forzata, pignoramento presso terzi, opposizioni) .
  • Codice di Procedura Civile, art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (testo aggiornato 2025: introdotte soglie doppio assegno sociale per pensioni) .
  • D.P.R. 602/1973, art. 72-ter – Pignoramento di stipendi da parte dell’Agente di Riscossione (aliquote 1/10, 1/7, 1/5 a seconda dello scaglione) .
  • Corte Costituzionale n.248/2015 – legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. (limite del quinto) confermata, in relazione a pignoramento stipendi .
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civ., ord. n.4328 del 19/02/2024 – ha sancito l’illegittimità del pignoramento dell’Assegno Unico per i figli richiamando la natura alimentare e la legge divorzile n.898/1970 .
  • Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., ord. n.5818 del 05/03/2024 – in materia di riscossione esattoriale, principi su opponibilità di vizi di notifica delle intimazioni e atti presupposti .
  • Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n.28520 del 27/10/2025 – ha chiarito che in caso di pignoramento presso banca da parte del Fisco, la banca deve vincolare anche gli accrediti (es. stipendi) sopravvenuti nei 60 giorni dalla notifica . Confermato il “periodo di cattura” di 60 giorni (spatium deliberandi) .
  • Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n.1545/2017 – in tema di pignorabilità di stipendi di coniuge in comunione legale e limiti di opponibilità, ecc. (funzione compensativa assegno divorzile) .
  • Tribunale di Torino – Scheda pratica sul pignoramento presso terzi, aggiornata al 25/09/2025: riassume procedure e opposizioni .
  • Tribunale di Napoli, sent. 8523/2024 – caso di concorso di pignoramenti su stipendio e intervento dell’ente datore di lavoro per eccepire l’impignorabilità oltre soglia (in relazione a D.P.R. 180/1950 e legge 898/1970) .
  • Tribunale di Taranto, sent. 180/2025 del 27/01/2025 – dichiarata nullità di un pignoramento esattoriale per difetto di motivazione dell’atto (mancata indicazione adeguata delle cause del credito) .
  • Tribunale di Torino, sent. n.19/2025 del 02/01/2025 – caso di opposizione ex art.615 c.p.c. con eccezione di carenza di motivazione dell’atto di pignoramento e lesione del diritto di difesa del debitore .
  • Tribunale di Como, decreto 2022 – sospeso pignoramento immobiliare a seguito di presentazione di piano del consumatore (legge 3/2012), confermando che l’omologazione di un piano blocca le esecuzioni in corso .
  • Normativa Sovraindebitamento: Legge 3/2012 (come vigente fino a 2022) e D.Lgs.14/2019 Codice della Crisi (artt.65-83, 268-283) – disciplina Piano del consumatore, Accordo di ristrutturazione minore e Liquidazione controllata; prevede sospensione delle esecuzioni pendenti dall’ammissione e cancellazione debiti a esito (esdebitazione) .

Ti hanno pignorato lo stipendio o temi che possa accadere a breve? Sai che nel 2026 esistono ancora strumenti concreti per difenderti e ridurre o bloccare la trattenuta? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 il pignoramento dello stipendio è una delle forme di esecuzione più utilizzate da:

– banche e finanziarie,
– creditori privati,
– l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione,
– ex coniugi o altri soggetti muniti di titolo.

Le conseguenze sono immediate:

👉 riduzione dello stipendio mensile,
👉 difficoltà a sostenere spese essenziali,
👉 situazione debitoria che si trascina per anni,
👉 forte pressione psicologica e familiare.

La domanda decisiva è questa:
nel 2026 è possibile opporsi al pignoramento dello stipendio o limitarne gli effetti?

Devi saperlo subito:

👉 sì, il pignoramento dello stipendio si può contestare,
👉 non tutte le trattenute sono legittime,
👉 esistono soluzioni per ridurlo, sospenderlo o superarlo definitivamente.

Questa guida ti spiega:

– quando il pignoramento dello stipendio è illegittimo,
– quali limiti impone la legge nel 2026,
– come opporsi concretamente,
– tutte le soluzioni disponibili per lavoratori dipendenti.


Cos’è il Pignoramento dello Stipendio (In Modo Chiaro)

Il pignoramento dello stipendio è la procedura con cui:

– una parte della retribuzione viene trattenuta alla fonte,
– il datore di lavoro versa la quota al creditore,
– il lavoratore subisce una riduzione forzata del reddito.

👉 È una misura molto invasiva,
👉 ma non illimitata né intoccabile.


Quanto Possono Pignorarti lo Stipendio nel 2026

Nel 2026 la legge prevede limiti precisi:

massimo 1/5 dello stipendio netto per debiti ordinari,
– percentuali diverse per debiti fiscali,
– limiti cumulativi se esistono più pignoramenti,
– tutela del minimo vitale.

👉 Se questi limiti non sono rispettati, il pignoramento è impugnabile.


Quando il Pignoramento dello Stipendio è Illegittimo

Puoi opporti al pignoramento se:

– manca o è viziato il titolo esecutivo,
– il debito è prescritto o già estinto,
– la percentuale trattenuta supera i limiti di legge,
– non è stato considerato un pignoramento già in corso,
– non è stato rispettato il minimo vitale,
– vi sono errori di notifica o procedura.

👉 Il pignoramento non è valido solo perché esiste.


Il Caso Importante: Più Pignoramenti sullo Stipendio

Nel 2026 è fondamentale sapere che:

👉 i pignoramenti non possono sommarsi liberamente.

Questo significa che:

– esistono limiti complessivi,
– alcuni crediti hanno priorità,
– trattenute eccessive sono contestabili.

👉 Molti lavoratori subiscono trattenute superiori al consentito.


Come Opporsi al Pignoramento dello Stipendio nel 2026

🔹 1. Opposizione all’Esecuzione o agli Atti Esecutivi

È possibile:

– contestare il diritto del creditore a pignorare,
– far valere vizi del titolo o della procedura,
– chiedere la sospensione o riduzione della trattenuta.

👉 La tempestività è decisiva.


🔹 2. Richiesta di Riduzione della Quota Pignorata

Se la trattenuta è eccessiva puoi:

– dimostrare l’insostenibilità economica,
– chiedere al giudice una riduzione,
– tutelare le spese essenziali.

👉 Il giudice può intervenire se correttamente informato.


🔹 3. Accordi e Trattative con il Creditore

In alcuni casi è possibile:

– rateizzare il debito,
– ridurre l’importo complessivo,
– ottenere la revoca del pignoramento.

👉 Va gestito con competenza, non improvvisato.


🔹 4. Sovraindebitamento ed Esdebitazione

Se il pignoramento è solo un sintomo di una crisi più ampia:

– le procedure di sovraindebitamento possono:
– bloccare il pignoramento,
– riorganizzare i debiti,
cancellare quelli residui.

👉 Spesso è la soluzione definitiva per ripartire.


Il Punto Chiave: Il Pignoramento Non Deve Condannarti per Anni

Un principio fondamentale è questo:

👉 lo stipendio serve per vivere e la legge lo tutela.

Questo significa che:

– il pignoramento ha limiti invalicabili,
– può essere ridotto o sospeso,
– può essere superato con una soluzione strutturale.

👉 Ma devi agire, non subire.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti lavoratori sbagliano perché:

– pensano che “non ci sia nulla da fare”,
– non verificano la percentuale applicata,
– ignorano l’atto di pignoramento,
– non chiedono assistenza legale.

👉 Così la trattenuta dura anni inutilmente.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dal Pignoramento

La difesa dal pignoramento dello stipendio è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la legittimità dell’atto,
– verifica i limiti applicabili,
– imposta l’opposizione corretta,
– tutela il minimo vitale,
– costruisce la soluzione definitiva al debito.

👉 Senza una strategia legale, il pignoramento diventa permanente.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o bloccare il pignoramento,
– recuperare parte dello stipendio,
– evitare ulteriori azioni esecutive,
– uscire definitivamente dalla spirale dei debiti.

👉 Agire subito cambia radicalmente l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa esecutiva e debitoria richiede competenze specifiche.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in pignoramenti ed esecuzioni forzate
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Difensore di lavoratori, famiglie e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, opporsi al pignoramento dello stipendio:

👉 è possibile,
👉 è spesso efficace,
👉 richiede rapidità e competenza.

La regola è chiara:

👉 verificare subito la legittimità del pignoramento,
👉 proteggere il minimo vitale,
👉 scegliere la strategia giusta per il tuo caso.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un pignoramento dello stipendio può fare la differenza tra una difficoltà temporanea e una condanna economica di lungo periodo.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!